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n. 5-2007 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE II - Parere 18 aprile 2007 n. 456
Presidente Barberio Corsetti – Estensore L. Carbone


1) Concorrenza e mercato – Appalti pubblici - Società mista pubblico/privata – Modello organizzativo in house – Inapplicabilità

 

2) Concorrenza e mercato – Appalti pubblici – Affidamento diretto del servizio a società mista – Legittimità – Condizioni – Gara - Scelta del partner privato al quale affidare il servizio – Precarietà temporale della partecipazione del socio privato - Necessità

 

3) Concorrenza e mercato – Società mista – Modello eccezionale di gestione – Conseguenze – Motivazione del ricorso a tale modello – Necessità

 

4) Concorrenza e mercato – Società mista– articolo 1, co. 2, Codice Appalti – Ratio – Ammissibilità generale del ricorso alla società mista – Non ricorre

 

5) Concorrenza e mercato – Società mista – Scelta del socio privato – Procedura di evidenza pubblica – Affidamento diretto del servizio – Seconda gara – Necessità – Non ricorre.

1) Il modello organizzativo in house non è applicabile a quello della società mista pubblico/privata (nel caso di specie peraltro l’analisi in ordine alla legittimità dell’adozione del modello della società mista è stato effettuato applicando i criteri interpretativi sviluppati nel contesto del dibattito sul modello in house).

 

2) Il ricorso al modello della società mista è legittimo solo quando intervenga con la medesima gara non solo la scelta del partner privato ma anche l’affidamento al medesimo dell’attività operativa che la società mista sia chiamata a compiere. Tale condizione non è però sufficiente, risultando anche necessario che la partecipazione del privato scelto con gara non abbia carattere di stabilità nel tempo ma sia temporanea, dovendo gli atti di gara prevedere l’arco temporale della partecipazione.

 

3) Il modello della società mista non costituisce modello organizzativo ordinario di gestione. Pertanto il ricorso al medesimo modello richiede opportuna motivazione.

 

4) La ratio dell’articolo 1, 2° comma del Codice degli Appalti è soltanto quella di imporre la procedura di gara per la scelta del socio privato quando il ricorso al modello della società mista sia ammissibile, escludendo quindi che la norma abbia il valore di statuire un’ammissibilità generale di tale ultimo modello.

 

5) Il ricorso alla società mista con scelta del partner privato mediante gara non impone di per sé che sia effettuata una seconda gara per l’affidamento del servizio.


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sul punto cfr.:

Avv. Simona Rostagno, "Società miste: la via del Consiglio di Stato fra modello in house e partenariato pubblico-privato"

Cons. Antonio Plaisant, "In house providing e società miste: due rette parallele o convergenti? nota a parere Consiglio di Stato, Sezione II, 18 aprile 2007, n. 456"

Francesco Saverio Cantella, "Le società miste come modello (“eccezionale”?) di organizzazione del servizio"

Prof. Giuseppe Franco Ferrari, "Commento a CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE II - Parere 18 aprile 2007 n. 456"


 


 

 

 
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