Su iniziativa del Governo Berlusconi-IV, il 4 novembre 2008,
è stato approvato dalla Camera dei Deputati (con
232 voti favorevoli, 164 contrari e 7 astenuti) il disegno
di legge 1441-ter contenente disposizioni per lo
sviluppo e l’internalizzazione delle imprese, nonché
in materia di energia.
Il Disegno di Legge contiene diverse misure significative
in materia ambientale.
In primo luogo, il Governo è stato delegato ad adottare,
entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi
di riassetto normativo recanti criteri per la localizzazione
nel territorio nazionale degli impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, dei sistemi di stoccaggio dei
rifiuti radioattivi e del materiale nucleare, nonché
per la definizione delle misure compensative da corrispondere
alle popolazioni interessate. Inoltre, con i citati decreti
verranno stabilite le procedure autorizzative e i requisiti
soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione,
di esercizio e di disattivazione degli impianti localizzati.
In secondo luogo, è stata prevista l’istituzione
dell’Agenzia per la sicurezza nucleare. Quest’ultima
svolgerà diverse funzioni e compiti: oltre alla regolamentazione
tecnica in ambito nazionale, saranno affidate alla istituenda
autorità il controllo e l’autorizzazione delle
attività concernenti gli impieghi pacifici dell’energia
nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi
e dei materiali nucleari, comprese le loro infrastrutture
e la logica.
Infine, il Disegno di Legge ha previsto di devolvere alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed attribuire
alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie comunque
attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell’amministrazione
pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti
il settore dell’energia anche in relazione alla fase
cautelare ed alle eventuali questioni risarcitorie. In particolare,
quest’ultima disciplina verrà applicata anche
ai processi in corso e l’efficacia delle misure cautelari
emanate da una autorità
giudiziaria diversa da quella indicata sarà sospesa
fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
REATI
AMBIENTALI
DIRETTIVA
19 NOVEMBRE 2008, N. 2008/99/CE: Direttiva del Parlamento
Europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente
(Testo rilevante ai fini del SEE).(Pubblicata
nella G.U.U.E. il 6 dicembre 2008, n. L 328).
Il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione
Europea, avendo rilevato che i nazionali sistemi sanzionatori
vigenti non riescono a garantire la piena osservanza della
normativa in materia di tutela dell’ambiente, hanno
adottato la Direttiva n. 2008/99/CE al fine di contrastare
i reati ambientali le cui conseguenze, sempre più
frequentemente, si estendono al di là delle frontiere
degli Stati in cui i reati vengono commessi.
Pertanto, la presente direttiva obbliga gli Stati membri
a prevedere nella loro legislazione nazionale sanzioni penali
in relazione a gravi violazioni, commissive od omissive,
delle disposizioni del diritto comunitario in materia di
tutela dell’ambiente. Gli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria, la cui violazione costituisce un illecito sono,
poi, tassativamente indicati negli allegati.
In base alla direttiva costituiscono infrazioni le seguenti
attività:
a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un
quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria,
nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare
il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti
alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo
o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla
flora;
b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento
di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni
e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro
chiusura nonché l'attività effettuata in quanto
commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che
provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle
persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria,
alla qualità del suolo o alla qualità delle
acque, ovvero alla fauna o alla flora;
c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività
rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo
335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle
spedizioni di rifiuti , e sia effettuata in quantità
non trascurabile in un'unica spedizione o in più
spedizioni che risultino fra di loro connesse;
d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività
pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze
o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare,
all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle
persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria,
alla qualità del suolo o alla qualità delle
acque, ovvero alla fauna o alla flora;
e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso,
la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione,
l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o
di altre sostanze radioattive pericolose che provochino
o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone
o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità
del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla
fauna o alla flora;
f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo
di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette,
salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie;
g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati,
salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile
sullo stato di conservazione della specie;
h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento
di un habitat all'interno di un sito protetto;
i) la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione
sul mercato o l'uso di sostanze che riducono lo strato di
ozono.
EMISSION
TRADING
DIRETTIVA
19 NOVEMBRE 2008, N. 2008/101/CE: Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto
aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di
emissione dei gas ad effetto serra (Testo rilevante ai fini
del SEE). (Pubblicata nella G.U.U.E. il 13
gennaio 2009, n. L 8).
Con la direttiva n. 2008/101/CE il Parlamento europeo ed
il Consiglio hanno inserito le emissioni prodotte dalle
attività di trasporto aereo nel sistema comunitario
di scambio delle quote. La misura trae origine dalla considerazione
che il trasporto aereo contribuisce all’impatto globale
di origine antropica sui cambiamenti climatici e che l’impatto
ambientale delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte
dagli aeromobili può essere ridotto con misure intese
a lottare contro i cambiamenti climatici nell’Unione
Europea e nei Paesi terzi.
Com’è noto, il sistema di scambio delle quote
è stato introdotto dalla direttiva 2003/87/CE al
fine di promuovere la riduzione di emissioni secondo i criteri
di validità in termini di costi e di efficienza economica.
In particolare, la presente direttiva modifica la disciplina
previgente ampliandone l’ambito di applicazione al
trasporto aereo e stabilendo, inoltre, la quantità
di quote da assegnare al trasporto aereo, il metodo per
il rilascio delle quote agli operatori e il metodo di assegnazione
delle quote mediante vendita all’asta, la redazione
dei piani di monitoraggio sulle emissioni. La direttiva
ha, infatti, lo scopo di proteggere, conservare e migliorare
la qualità dell'ambiente riducendo gli effetti del
trasporto aereo sui cambiamenti climatici attraverso l’introduzione
di tale settore nel sistema comunitario di scambio di quote
di emissione.
RIFIUTI
DECRETO
LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2008, N. 188: Attuazione
della Direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori
e relativi rifiuti e che abroga la Direttiva 91/157/CEE.
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2008,
n. 283 – Suppl. ordinario n. 268).
Il decreto legislativo n. 188/2008, ha posto gli obiettivi
di promuovere la ricerca e di incoraggiare i miglioramenti
della efficienza in termini ambientali delle pile e degli
accumulatori lungo l’intero ciclo di vita, nonché
per favorire lo sviluppo e la commercializzazione di pile
e di accumulatori contenenti minori quantità di sostanze
pericolose ovvero contenenti sostanze meno inquinanti in
sostituzione del mercurio, del cadmio, e del piombo. A tal
fine il decreto ha stabilito che il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, adotti misure, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
quali la stipula degli accordi di programma dirette a favorire
ed incentivare, da parte dei produttori di pile ed accumulatori,
l’impiego di modalità di progettazione e di
fabbricazione che consentano una maggiore efficienza ambientale.
E’ altresì previsto che i produttori di pile
e di accumulatori, o i terzi che agiscono in loro nome,
provvedano ad effettuare campagne di informazione per informare
gli utilizzatori finali circa i potenziali effetti sull’ambiente
e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile
e negli accumulatori, l’obbligo di non smaltire i
rifiuti di pile ed accumulatori come rifiuti urbani e di
effettuare per detti rifiuti una raccolta separata, indicandone
i sistemi di raccolta, le modalità di trattamento
e di riciclaggio.
Infine, è previsto un sistema di sanzioni amministrative
pecuniarie.
Con
il presente decreto il Governo ha adottato il cd. modello
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2009,
sulla base della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme
per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione
del sistema di ecogestione e di audit ambientale. Il “modello”
raccoglie un insieme di dichiarazioni, presentate annualmente
da soggetti diversi quali gestori di discariche, trasportatori
e produttori di rifiuti, alla Camera di Commercio di pertinenza,
al fine di costituire una sorta di bilancio annuale relativo
all’attività di scarico e carico dei rifiuti.
RISORSE
IDRICHE
DIRETTIVA
16 DICEMBRE 2008 N. 2008/105/CE: Direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a standard di qualità
ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE
nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. (Pubblicata nella
G.U.U.E. il 24 dicembre 2008, n. L 348).
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione
Europea hanno istituito standard di qualità ambientale
(SQA) conformemente alle disposizioni ed agli obiettivi
della direttiva 2000/60/CE. La direttiva muove dalla considerazione
che l’inquinamento chimico delle acque di superficie
rappresenta una minaccia per l’ambiente acquatico,
con conseguente tossicità acuta e cronica per gli
organismi acquatici, nonché una minaccia per la salute
umana in virtù dei principi comunitari di precauzione,
di prevenzione, di correzione alla fonte dei danni, e del
principio “chi inquina paga”.
Al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque
superficiali, la Direttiva ha previsto che la Comunità
agisca in via sussidiaria rispetto agli Stati membri.
ENERGIA
DECRETO
MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2008 del Ministero dello
sviluppo economico: Incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art.
2, co. 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale il 2 gennaio 2009, n.1).
Il Ministro dello sviluppo economico ha adottato il decreto
ministeriale in oggetto al fine di apportare cambiamenti
sostanziali al meccanismo di incentivazione dei certificati
verdi introdotto nel 2002. Il decreto in esame, dunque,
è adottato facendo seguito a quanto disciplinato
dal decreto Bersani-bis (decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79), che aveva imposto l’obbligo di
immettere una quota pari al 2% di energia elettrica prodotta
da impianti ad energie rinnovabili, a decorrere dal 2001,
a carico di tutti gli importatori e produttori di energia
elettrica da fonti non rinnovabili, e alla legge finanziaria
2008, che aveva previsto un significativo aumento degli
incentivi per la produzione di energia elettrica con impianti
alimentati da fonti rinnovabili.
In particolare, per la produzione di energia elettrica mediante
impianti alimentati da fonti rinnovabili, con esclusione
della fonte solare, è prevista l’incentivazione
mediante certificati verdi, mentre per l’energia elettrica
immessa in rete prodotta mediante impianti eolici e mediante
impianti alimentati da altre fonti rinnovabili è
prevista, in alternativa ai certificati verdi, una tariffa
fissa omnicomprensiva di entità variabile.
Per accedere ad uno dei due meccanismi di incentivazione
citati, è stabilita una procedura di qualifica che
si avvia su iniziativa del produttore con domanda da presentare
al gestore dei servizi elettrici.
Di particolare rilevanza è la statuizione che gli
impianti a fonte rinnovabile entrati in esercizio nel 2008,
a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento,
avranno diritto ai certificati verdi della durata di 15
anni, pari al prodotto della produzione netta di energia
elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per un coefficiente
diverso da fonte a fonte.
In considerazione dell’obbligo gravante sui produttori
ed importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili
di cui sopra, il decreto ha previsto una verifica annuale
di adempimento all’obbligo da parte del gestore, sulla
base dell’autocertificazione ricevuta l’anno
precedente, dei certificati verdi ricevuti e di ogni altro
dato in suo possesso.
Nel caso di esito negativo della verifica, il soggetto obbligato
può compensare, entro 30 giorni, la differenza evidenziata
dal gestore, tramite l’acquisto dei certificati verdi
necessari. In caso di mancato adempimento, il gestore comunica
all’Autorità per l’energia elettrica
ed il gas i nominativi dei soggetti inadempienti e l’entità
delle inadempienze ai fini dell’applicazione delle
sanzioni. Queste ultime dovranno risultare congrue in relazione
agli impegni di riduzione dei gas ad effetto serra assunti
in sede comunitaria ed internazionale.
ENERGIA
REGOLAMENTO
17 DICEMBRE 2008 N. 1275/2008: Regolamento della
Commissione recante misure di esecuzione della direttiva
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative
a consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento
delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche
e da ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Pubblicata nella G.U.U.E. il 18 dicembre 2008, n.
L339).
In attuazione della direttiva 2005/32/CE la Commissione
ha fissato specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti che consumano energia, dopo che studi scientifici
in materia hanno dimostrato che la maggior parte delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche vendute nella Comunità
, comportano perdite notevoli nelle modalità stand-by
e spento.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile hanno
lo scopo di evitare ridurre gli perdite sprechi, considerato
che il consumo annuo di energia elettrica dovuta a tali
perdite è stimato, nella sola Comunità europea,
in 19 Mt di emissioni di CO2. In particolare gli obiettivi
previsti sono: un consumo massimo di energia consentito
per lo stand-by di 1 o 2 Watt per il 2010; un consumo energetico
ridotto a 0,5 Watt o a 1 Watt, a partire dal 2013; il raggiungimento
di livelli più prossimi allo 0 Watt con l’uso
della migliore tecnologia disponibile, negli anni successivi.
Il regolamento costituisce un contributo concreto al conseguimento
degli obiettivi comunitari in materia di efficienza energetica
e protezione del clima, poiché consentirà
di ridurre drasticamente il consumo di energia elettrica
da parte delle apparecchiature domestiche e da ufficio in
posizione stand-by e di ridurre le emissioni
di CO2.
RIFIUTI
LEGGE
30 DICEMBRE 2008, N. 210: conversione in legge,
con modificazioni, del d.l. 6 novembre 2008, n. 172, recante
misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio
2009, n.2).
In considerazione dello stato di emergenza esistente nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania,
il Governo con il d.l. n. 172/08 ha adottato misure straordinarie.
Innanzitutto, è stato riconosciuto alle Amministrazioni
competenti il potere di autorizzare i soggetti in possesso
dei necessari titoli abilitativi alla rimozione ed al trasporto
dei cumuli di rifiuti, anche pericolosi, presenti su aree
pubbliche o private, in deroga all’art. 242 del d.lgs.
n. 152/2006, relativo alle procedure operative ed amministrative
da attuare in caso di contaminazioni, consentendo altresì
l’affidamento diretto del servizio. La misura intende
far fronte al fenomeno dell’illecito abbandono dei
rifiuti e contenere gli effetti della situazione di emergenza
nel settore dello smaltimento dei rifiuti sul territorio
nazionale.
Inoltre, il Governo ha previsto una campagna informativa
e di comunicazione, anche sul sistema sanzionatorio introdotto
dal decreto citato, al fine di sensibilizzare e responsabilizzare
la popolazione sul sistema di raccolta differenziata dei
rifiuti; con la legge di conversione, il Parlamento ha aggiunto
l’inserimento dell’educazione ambientale nei
programmi scolastici al fine di formare i giovani all’importanza
della conservazione di un ambiente sano e al rispetto del
territorio.
Infine, sono stati disciplinati incentivi per la realizzazione
di inceneritori, ed è stato stabilito l’obbligo
di adottare il piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti
urbani residuati dalla raccolta differenziata, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Tale misura ha come finalità quella di prevenire
ulteriori emergenze nello smaltimento dei rifiuti, di contribuire
al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo
di Kyoto, di incrementare la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili e di contribuire all’aumento
dell’occupazione e degli investimenti.
RISORSE
IDRICHE E DANNO AMBIENTALE
LEGGE
27 FEBBRAIO 2009, N. 13: conversione in legge, con modificazioni,
del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie
in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente.
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 28
febbraio 2009, n. 49).
Con la presente legge il Parlamento ha convertito la disposizione
del decreto legge relativa alla proroga delle Autorità
di Bacino, con conseguente abrogazione implicita della disposizione
contenuta nell’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006
che prevedeva la soppressione delle Autorità entro
il 30 aprile 2006, facendo salvi altresì gli atti
compiuti successivamente a tale data.
Inoltre, ha approvato il riconoscimento in capo al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare della facoltà di predisporre uno schema di contratto
per la stipula di una o più transazioni globali,
tra lo Stato o altri enti pubblici territoriali e le imprese
pubbliche o private, in relazione alla spettanza e alla
quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di
ripristino, nonché del danno ambientale e degli altri
eventuali danni di cui i sopra citati enti pubblici possano
richiedere il risarcimento. La misura ha come finalità
quella di garantire la certezza del diritto in relazione
al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale, agli
obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento
dell’ulteriore danno ambientale provocato con riferimento
ai siti di interesse nazionale contaminati. La stipula dei
contratti di transazione comporta, in particolare, l’abbandono
del contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione
per il rimborso degli oneri di bonifica e di ripristino,
ogni successiva azione risarcitoria per il danno ambientale
e ogni eventuale pretesa risarcitoria azionabile dallo Stato
e da enti pubblici territoriali per i fatti oggetto di transazione.
Il procedimento per l’adozione dei contratti di transazione
è il seguente: il Ministero predispone uno schema
di contratto che viene comunicato agli enti locali e reso
noto alle associazioni e ai privati interessati al fine
di ricevere osservazioni; il Ministero, previa assunzione
del parere dell’Avvocatura generale dello Stato sullo
schema, indice una conferenza di servizi decisoria tra i
soggetti pubblici portatori di interessi; lo schema è
sottoscritto per accettazione alla impresa obbligata e trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione
da parte del Consiglio dei ministri, sulla proposta del
Ministero dell’ambiente. Nel caso di inadempimento,
anche, parziale, da parte dei soggetti privati obbligati,
il Ministero, previa diffida ad adempiere nel termine di
trenta giorni, può dichiarare risolto il contratto.
Tra le varie novità introdotte in sede di conversione
appare opportuno segnalarne in particolare due. La prima
modifica, relativa all’adozione dei piani di gestione,
di cui all’art. 13 della direttiva 2000/60/CE, ha
stabilito un riparto di competenza tra i comitati istituzionali
delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati
da componenti designati dalle regioni il cui territorio
ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il
piano di gestione, e le regioni quando il loro territorio
ricade in un distretto idrografico nel quale non è
presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale.
La seconda modifica, relativa alla ripartizione fra regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima
di incremento dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili, ha previsto che, in attuazione degli impegni
sottoscritti con il Protocollo di Kyoto, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano,
emani, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, uno o più decreti per
definire la ripartizione della suddetta quota.
Investito della questione relativa alla legittimità
delle ordinanze con le quali il Commissario Delegato per
l’Emergenza rifiuti nella Regione Campania ha disposto
di acquisire in via temporanea talune ‘piazzole’
realizzate in località Pantano nel Comune di Acerra
e di autorizzare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti (codice
CER 20 03 01) fino all’esaurimento delle capacità
ricettive, il T.A.R. del Lazio ha riconosciuto che, ai sensi
dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 263/2006, l’individuazione
delle aree da destinare a siti di stoccaggio o discariche
non può prescindere dalla valutazione del carico
e degli impatti ambientali gravanti sulle aree nelle quali
già insistono altri siti o impianti in evidente stato
di saturazione, nell’ottica di perseguire la distribuzione
tra le comunità territoriali dei disagi derivanti
dalla situazione emergenziale. Ne è conseguito, pertanto,
l’annullamento (ai soli fini risarcitori) dell’ordinanza
commissariale che, limitandosi ad evidenziare l’impossibilità
di reperire sul territorio regionale aree idonee allo stoccaggio
provvisorio dei rifiuti, non fornisce in realtà alcuna
valutazione del carico e degli impatti ambientali sul territorio
comunale né dà conto della necessaria preventiva
valutazione in merito alla possibile individuazione di siti
alternativi.
O.G.M.
Sulla
esatta definizione di “sito di emissione” in
relazione alle informazioni non soggette ad alcun limite
di riservatezza di cui all’art. 25, n. 4 della Direttiva
2001/18 in materia di emissione deliberata nell’ambiente
di OGM (Corte
di giustizia, Sez. IV, 17 febbraio 2009 causa C-552/07 n.
552/07)
Con la sentenza in oggetto la Corte di Giustizia è
stata interpellata in ordine alla esatta interpretazione
dell’art. 25, n. 4 della Direttiva 2001/18 sull’emissione
deliberata nell’ambiente di OGM; in particolare, la
IV Sezione della Corte di Giustizia, interrogata sulla esatta
definizione di “sito di emissione”, in relazione
alle informazioni non soggette ad alcun limite di riservatezza,
ha avuto modo di osservare che, con tale locuzione, si intende
qualsiasi informazione relativa all’ubicazione dell’emissione,
fornita dal notificante alle autorità competenti
dello Stato membro, sul cui territorio deve avvenire l’emissione
stessa; con la medesima pronuncia, la Corte, in relazione
ad altra domanda pregiudiziale, ha altresì avuto
modo di precisare che, alla comunicazione delle informazioni
indicate nell’art. 25, n. 4, della Direttiva 2001/18,
non può opporsi alcuna riserva correlata ad esigenze
di protezione dell’ordine pubblico né ad altri
interessi tutelati dalla legge.
Nel
solco già tracciato dalla recente evoluzione della
giurisprudenza amministrativa (in particolare, cfr. Cons.
Stato, Ad. Plen., 3 marzo 2008 n. 1; id., II, 18.04.2007
n. 456), il Consiglio di Stato ha ribadito lo sfavore verso
l’uso “distorto della società pubblica
da parte dell’ente locale”, rappresentato
dalla costituzione di società miste “generaliste”,
con lo “scopo di eludere gli stringenti limiti”
posti dai principi comunitari e dalla normativa nazionale.
Con la sentenza in oggetto, in particolare, il Consiglio
di Stato, valorizzando il disposto dell’art. 202 del
Codice dell’Ambiente, che non prevede “la
formula organizzativa della società pubblica”,
ha confermato la sentenza resa dal Tar Abruzzo – Pescara
ed ha sancito l’illegittimità dell’affidamento
diretto a società mista avente ad oggetto lavori
o servizi per i quali la stessa non sia stata specificatamente
costituita.
Con la pronuncia in oggetto il CGA ha annullato la tariffa
di igiene ambientale, approvata da una Società d’ambito
in ragione della mancata adozione del presupposto regolamento
Ministeriale di cui all’art. 238, co. 6 del D.Lgs.
152/06; segnatamente il Consiglio di Giustizia ha circoscritto
le funzioni delle Società d’ambito, in attesa
dell’adozione del regolamento ministeriale di definizione
dei criteri generale di determinazione delle tariffe, alla
sola gestione del servizio sulla base delle tariffe già
determinate dai diversi comuni.
La pronuncia delinea l’ambito di competenza dell’amministrazione
comunale in merito sia alla realizzazione ed ubicazione
degli impianti di produzione di energia rinnovabile, sia
alla previsione di misure di compensazione territoriale.
In relazione al primo profilo considerato, il T.A.R. afferma
significativamente che “il favor legislativo per
le fonti rinnovabili … non è senza limiti”,
riconoscendo ai Comuni, alla stregua dell’art. 12.
comma 7, del D.lgs. n. 387/2003, la potestà di individuare
le aree specificamente destinate alla realizzazione degli
impianti, nell’esercizio della propria discrezionalità
in materia di governo del territorio. In particolare, il
Comune può legittimamente disciplinare le modalità
di inserimento degli impianti nel territorio, nel rispetto
dei fondamentali valori della tradizione agroalimentare
locale e del paesaggio rurale, sia esercitando la potestà
regolamentare riconosciuta dall’art. 117, comma 6,
Cost., sia ricorrendo agli ordinari strumenti di pianificazione
urbanistica. Sulla base di tali presupposti, il T.A.R. ha
riconosciuto la legittimità della normativa regolamentare
comunale, che richiedeva di corredare l’istanza diretta
alla realizzazione degli impianti di una dettagliata e specifica
documentazione progettuale.
Quanto al secondo profilo, in adesione al recente indirizzo
espresso dalla Sez. III del Consiglio di Stato con il parere
14.10.2008 n. 2849, la pronuncia in esame ha concluso che
le misure di compensazione territoriale non possono essere
unilateralmente stabilite da un singolo Comune (rientrando
nella competenza dello Stato e della Regione) ed ha altresì
escluso ogni automatismo tra la realizzazione di un impianto
di produzione di energia da fonti rinnovabili e il riconoscimento
di misure compensative, non potendosi a tal fine prescindere
dall’esame delle caratteristiche e delle dimensioni
dell’impianto e del conseguente impatto sull’ambiente.
Con la pronuncia in esame, il TAR esclude che il Commissario
di Governo per l’Emergenza bonifiche e tutela delle
acque nella Regione Campania ed il Consorzio Unico di Bacino
delle Province di Napoli e Caserta possano essere individuati
quali soggetti obbligati a predisporre un piano di bonifica
e ripristino ambientale delle acque di falda e dei terreni
interessati alla discarica di rifiuti in località
Scafarea, non rilevando la circostanza che il Consorzio
abbia per breve tempo gestito la discarica “senza
conoscere le condizioni in cui versava il sito”. A
supporto di tale conclusione il TAR afferma altresì
che, in applicazione del principio “chi inquina paga”,
le responsabilità per il danno cagionato e i relativi
costi devono farsi gravare sul soggetto che ha la possibilità
di effettuare la preventiva ‘cost-benefit analysis’
e che, pertanto, si trovava nella situazione più
adeguata per evitarne l’insorgenza “in modo
più conveniente”. In capo al solo proprietario
della discarica, quindi, può imputarsi “la
mancanza di teli impermeabili e di teli di raccolta del
percolato, l’interramento dei rifiuti tossici, l’alterazione
della documentazione attestante il rispetto della normativa”.
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale
della legge della Regione Puglia 31/10/2007 n. 29, recante
“Disciplina per lo smaltimento dei rifiuti speciali
pericolosi e non pericolosi, prodotti al di fuori della
Regione Puglia, che transitano nel territorio regionale
e sono destinati a impianti di smaltimento siti nella Regione
Puglia”, che consente lo smaltimento di rifiuti
speciali pericolosi e non pericolosi extraregionali “a
condizione che quelli siti nella regione Puglia siano gli
impianti di smaltimento appropriati più vicini al
luogo di produzione dei medesimi rifiuti speciali”.
Ribaditi il rilievo e l’ambito operativo del principio
di “autosufficienza” regionale nel sistema di
smaltimento dei rifiuti, sancito ora dall’art. 182,
comma 5, del D.lgs. n. 152/2006 ed applicabile ai soli rifiuti
urbani non pericolosi, la Corte riconosce il contrasto della
disciplina regionale sia con l’art. 120 Cost., in
quanto, prevedendo limitazioni, seppur relative, all’introduzione
nel territorio di rifiuti speciali, costituisce ostacolo
alla libera circolazione delle cose tra le regioni; sia
con l’art. 117, comma 2, lettera s) Cost., poiché
la normativa regionale, ponendo limitazioni non previste
dall’art. 182, comma 5, cit., finisce con il violare
la competenza esclusiva statale in materia di ‘tutela
dell’ambiente e dell’ecosistema’.
Ripercorsa l’evoluzione interpretativa della nozione
giuridica di ‘ambiente’, al fine di sottolineare
la inscindibilità della tutela ambientale e paesaggistica,
“siccome gravante su un bene complesso ed unitario”
(cfr. Corte cost., 30 maggio 2008 n. 180; id.,
27 giugno 2008, n. 232), il T.A.R. ribadisce la sussistenza
della legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste,
individuate ai sensi dell’art. 13 della l. n. 349/1986,
nei casi in cui oggetto di ricorso sia il provvedimento
riguardante la realizzazione di opere su di un’area
già formalmente qualificata di particolare pregio
paesistico-ambientale.
Con la sentenza in esame il Tar Veneto ha avuto modo di
sottolineare che la responsabilità per la corretta
gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti
nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento,
ivi compresi il produttore ed il detentore; con riferimento,
poi, ai rifiuti speciali, gli obblighi inerenti la corretta
gestione si considerano assolti, tra l’altro, qualora
i rifiuti siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato
allo smaltimento ed il produttore sia in grado di esibire
il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato
dal destinatario. Nel caso di specie, poiché il soggetto
destinatario dei rifiuti speciali non era provvisto di alcuna
autorizzazione e considerato che, comunque, la consegna
dei rifiuti agli intermediari muniti di autorizzazione non
esime il produttore da un controllo sulla destinazione finale
degli stessi, pertanto il giudice di prime cure ha negato,
in capo al produttore, la speciale esimente di cui all’art.
188, co. 3 del D.Lgs. 152/06.
Facendo espressa applicazione del principio di precauzione,
definito “canone fondamentale del diritto dell’ambiente”
il Consiglio di Stato riconosce che, in assenza di indicazioni
normative relative alla individuazione del valore soglia
di una specifica sostanza inquinante (nella specie ‘Metil-terbutil-etere’,
rilevato in conseguenza di un episodio di sversamento accidentale
di benzina verde), l’Amministrazione procedente, ai
sensi del D.M. 471/99, allegato 1, paragrafo 1, comma 5,
può adottare i valori di concentrazione-limite accettabili
riferiti alla sostanza tossicologicamente più affine.
La Repubblica italiana, avendo adottato e mantenuto in vigore
disposizioni (art. 1, commi 25-27 e 29, lett. a) e b) della
legge n. 308/2004; artt. 183, comma 1, lett. s) e 229, comma
2, del d.lgs. n. 152/2006) per mezzo delle quali, rispettivamente,
certi rottami destinati all’impiego in attività
siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti
di qualità elevata (CDR-Q) sono sottratti a priori
all’ambito di applicazione della legislazione italiana
sui rifiuti di trasposizione della direttiva del Consiglio
75/442/CEE, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva
del Consiglio 91/156/CEE, è venuta meno agli obblighi
derivanti dall’art. 1, lett. a) della medesima direttiva.
La Corte ha osservato, in particolare, che la nozione di
rifiuto non può essere interpretata in senso restrittivo
nel senso di escludere le sostanze e gli oggetti suscettibili
di riutilizzazione economica e che il sistema di vigilanza
e gestione previsto dalla direttiva 75/442 si applica a
tutti gli oggetti e le sostanze di cui il proprietario si
disfa, anche se essi hanno un valore commerciale e sono
raccolti a titolo commerciale a fini di riciclo, di recupero
o di riutilizzo.
Il Collegio ritorna sulla dibattuta questione della qualificazione
dell’atto conclusivo del procedimento di v.i.a. (sul
punto si veda la nota a sentenza di A. Faccon, in questa
Rivista), definendolo atto di natura tecnico-discrezionale
estraneo alla funzione di indirizzo politico. Ne consegue
l’incompetenza della Giunta regionale, in quanto organo
politico, ad esprimere la valutazione di impatto ambientale.
EMISSION
TRADING
Non
sussiste disparità di trattamento in ordine alla
mancata inclusione del settore chimico e di quello dei materiali
non ferrosi all’interno della Direttiva 2003/87 (in
materia di “emission trading”) (Corte
di Giustizia, Grande Sezione, 16 dicembre 2008 causa C-127/07)
Con la pronuncia in oggetto la Corte di giustizia è
stata interpellata sulla legittimità, alla luce del
principio di uguaglianza, della mancata inclusione delle
industrie di alluminio e di materie plastiche nella Direttiva
2003/87 (istitutiva del sistema degli “emission
trading”). In particolare la Corte, riunita in
“Grande Sezione”, ha ritenuto “giustificata”
la scelta di non comprendere le industrie di alluminio e
di materie plastiche nella disciplina di cui alla citata
Direttiva, alla luce del seguente rilievo: una eventuale
inclusione del settore chimico, nell’ambito di applicazione
della Direttiva sugli “emission trading”,
avrebbe senz’altro appesantito la gestione del sistema
di scambio quote determinandone una perturbazione del funzionamento;
con riferimento, invece, al settore dei metalli non ferrosi,
la disparità di trattamento è stata ritenuta
“giustificata” in ragione dello scarso livello
di emissioni imputabile al settore.
Con la sentenza in oggetto il Tar Lombardia ha dichiarato
l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza
di interesse, del ricorso proposto da una Società
di gestione di impianto smaltimento rifiuti avverso la declaratoria
di insalubrità, assunta dal Sindaco, in ragione del
sopravvenuto rilascio di autorizzazione integrata ambientale
(AIA); con l’occasione, il giudice di prime cure,
ha avuto modo di sottolineare l’incompatibilità
del potere riconosciuto al Sindaco, in relazione alla declaratoria
di insalubrità di un impianto, con la disciplina
dell’AIA di cui al D.Lgs. 59/2005 rinviando all’art.
5, co. 11 della medesima disposizione recante una disciplina
di coordinamento tra i due istituti.
E’ affetto da ‘incompetenza assoluta’
il parere negativo espresso dalla Soprintendenza per i beni
culturali e ambientali al di fuori della conferenza di servizi
indetta ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003.
Infatti, pur essendo la Soprintendenza astrattamente titolare
del potere di pronunciarsi sulla compatibilità paesaggistica
del progetto, tale potere deve essere esercitato esclusivamente
all’interno della conferenza, solo in tal modo realizzandosi
l’obiettivo di valutare e contemperare i diversi interessi
nella medesima ed unitaria sede procedimentale.
INQUINAMENTO
La
disciplina in materia di bonifica e ripristino delle aree
inquinate, di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997,
non è applicabile nei confronti del successore universale
della società responsabile, qualora quest’ultima
si sia estinta prima dell’entrata in vigore della
disciplina (Consiglio
di Stato – Sez. V – Sentenza 5 dicembre 2008
n. 6055)
Il Consiglio di Stato si pronuncia nuovamente1 sull’ambito
applicativo della disciplina in materia di bonifica e ripristino
delle aree inquinate, con particolare riferimento ai fenomeni
di successione nella posizione soggettiva. Nella specie,
la pronuncia sancisce l’inapplicabilità dell’art.
17 del d.lgs. n. 22/1997 nei confronti del successore universale
della società responsabile dell’inquinamento,
nel caso in cui quest’ultima si sia estinta prima
dell’entrata in vigore della disciplina.
A tali conclusioni la pronuncia in esame perviene attraverso
la preliminare qualificazione dell’istituto di cui
all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997 in termini di “misura
ablatoria personale”, che determina l’insorgenza,
in capo al destinatario, di un “obbligo di attivazione
consistente nel porre in essere determinati atti e comportamenti
unitariamente finalizzati al recupero ambientale dei siti
inquinati”.
Sulla base di tale presupposto, il Consiglio di Stato ha
escluso la qualificazione dell’istituto alla stregua
di una “norma meramente procedimentale”,
del tutto priva di portata innovativa sostanziale rispetto
all’art. 2043 c.c. e destinata a dare attuazione in
via amministrativa alla generale obbligazione risarcitoria.
A tal fine, il Giudice di appello ha fatto ricorso al concetto
di “continuità normativa” e, attraverso
l’esame analitico delle rispettive strutture normative
e delle posizioni soggettive coinvolte, ha escluso la sussistenza
di una tale relazione giuridica tra l’art. 2043 c.c.
e l’art. 17 del D.lgs. n. 22/1997. Ne consegue, nell’ottica
assunta dalla pronuncia in esame, che l’eventuale
applicazione dell’art. 17 nei confronti del successore
universale del soggetto estinto prima dell’entrata
in vigore della disposizione “trasmoderebbe in
una non consentita applicazione retroattiva della legge”,
non potendo sorreggersi sulla originaria insorgenza in capo
alla società estinta – e quindi sulla successiva
trasmissione in capo al successore universale - di un’obbligazione
di tipo risarcitorio.
Esclusa, in tale fattispecie, l’applicabilità
dell’art. 17 cit., il Consiglio di Stato ha nondimeno
chiarito che la conclusione accolta non determina un vulnus
nel sistema normativo di protezione del bene ambiente e
non offre ai soggetti responsabili la possibilità,
paventata dalle amministrazioni appellanti, di liberarsi
agevolmente degli oneri di bonifica delle aree deteriorate
attraverso operazioni di mutamento della posizione soggettiva.
Resta infatti ferma, secondo il Giudice di appello, la possibilità
di far valere nei confronti del soggetto successore l’ordinaria
responsabilità civilistica di tipo aquiliano, nonché
di adottare, sul piano amministrativo, i provvedimenti contingibili
contemplati dall’ordinamento per i casi di qualificate
urgenze di intervenire.
1 Cfr. Cons. Stato, VI, 09.10.2007 n. 5283, secondo cui
“le previsioni del decreto Ronchi si applicano
a qualunque sito che risulti attualmente inquinato, indipendentemente
dal momento in cui possa essere avvenuto il fatto o i fatti
generatori dell’attuale situazione patologica”.
La domanda di pronuncia pregiudiziale sulla quale la Corte
di Giustizia si è pronunciata con la sentenza in
oggetto verte sull’interpretazione dell’art.
3 della Direttiva 2000/76, in materia di incenerimento dei
rifiuti; segnatamente, la Seconda Sezione della Corte di
giustizia, in risposta ai quesiti rivolti dal giudice del
rinvio, ha avuto modo di osservare, in primo luogo, che
la nozione di “rifiuto” di cui all’art.
3, punto 1 della Direttiva, non comprende anche le sostanze
che si presentano in forma gassosa; in secondo luogo, che
la nozione di “impianto di incenerimento” riguarda
qualsiasi unità o attrezzatura tecnica destinata
al trattamento termico dei rifiuti, purché le sostanze
siano successivamente incenerite, a nulla rilevando la presenza
di una linea di incenerimento; infine, che una centrale
elettrica che utilizza come combustibile aggiuntivo un gas
depurato ottenuto dal coincenerimento di rifiuti in un impianto
di gassificazione non rientra nella sfera di applicazione
di tale Direttiva.
Con la sentenza in oggetto il giudice ha affrontato la delicata
questione relativa alla responsabilità del proprietario
“incolpevole”; segnatamente, il giudice Piemontese
ha osservato, in primo luogo, che l’esecuzione degli
interventi di bonifica costituiscono, per il proprietario
estraneo all’inquinamento, un onere finalizzato a
rimuovere il pregiudizio pena l’espropriazione del
terreno interessato, gravato da onere reale; il giudice
di prime cure ha, altresì, sottolineato che, nelle
ipotesi di successione di soggetti distinti su una fonte
attiva di inquinamento, o su una fonte di pericolo attuale
e concreto di inquinamento, che il titolare dell’attività
di impresa ha l’obbligo di controllare in base alla
normativa vigente, i vari soggetti succedutisi, i quali
abbiano effettivamente il potere di intervenire sulla fonte
di rischio senza che sia necessario il ricorso a strumenti
eccezionali, danno luogo ad una pluralità di garanti,
nessuno dei quali può liberarsi dal proprio obbligo
di intervento invocando l’analoga posizione di garanzia
di altri soggetti, inclusi i propri predecessori nella gestione
del sito.
La vicenda, sulla quale è stato chiamato a pronunciarsi
il Consiglio di Stato, prende le mosse dal ricorso proposto
avverso il verbale conclusivo di una Conferenza di Servizi
decisoria convocata ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.
n. 22/97 e dell’art. 15 del D.M. n. 471/99; con la
sentenza in oggetto, in particolare, il giudice di Palazzo
Spada ha confermato la sentenza di prime cure, statuendo
in ordine alla inammissibilità del ricorso proposto
avverso un verbale conclusivo di Conferenza di Servizi decisoria
sulla scorta del seguente rilievo: anche alla luce della
riforma attuata ex L. 15/05, le determinazioni conclusive
dei lavori della Conferenza, anche se decisoria, non assurgono
al rango di provvedimenti conclusivi del procedimento, ma
sono ascrivibili agli atti meramente endoprocedimentali
e, come tali, non autonomamente impugnabili. Il Consiglio
di Stato ha altresì affermato che le determinazioni
amministrative relative alla realizzazione di interventi
di messa in sicurezza d’emergenza (M.I.S.E.), nel
caso di fenomeni di inquinamento che interessano i siti
di interesse nazionale di cui all’art. 17, co. 4,
d.lgs. 22/97 possono essere assunte anche ricorrendo all’istituto
della Conferenza di Servizi decisoria.
Con la sentenza in oggetto, la Corte di giustizia è
stata interrogata in ordine alla esatta interpretazione
dell’art. 6 della Direttiva 2006/11, concernente l’inquinamento
da sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico
della Comunità; in particolare, la Corte di Giustizia
ha negato, con riguardo al citato art. 6 della Direttiva
2006/11, l’ammissibilità di un regime dichiarativo
per impianti scarsamente inquinanti, cui si accompagni,
da un lato, un richiamo degli standard di qualità
ambientale previsti nei programmi di riduzione dell’inquinamento
della acque e, dall’altro lato, un diritto delle autorità
amministrative di opporsi all’apertura dell’azienda
o di imporre valori limite per lo scarico; a giudizio della
Corte, infatti, un tale sistema appare non idoneo a soddisfare
i requisiti stabiliti dall’art. 6 della direttiva
2006/11, poiché, se pur fondato su di un obiettivo
di semplificazione delle procedure amministrative e di migliore
assegnazione dei mezzi di controllo, non può essere
considerato equivalente al regime di autorizzazione preventiva.
Dopo aver riconosciuto la sussistenza della giurisdizione
del G.A. in materia di determinazione del sistema tariffario
del servizio idrico, la pronuncia in esame sottolinea “l’immanenza
di un vero e proprio obbligo” in capo al CIPE
di elaborare, con cadenza annuale, criteri, parametri e
limiti per la determinazione e l’adeguamento delle
tariffe. A tali conclusioni il T.A.R. perviene sulla scorta
non solo dell’evoluzione normativa intervenuta nelle
more dell’entrata in vigore del ‘metodo normalizzato’
di determinazione tariffaria previsto dalla legge “Galli”
(con riferimento all’art. 2, comma 3, del D.L. n.
79/1995, convertito in legge n. 172/95, all’art. 31,
comma 29, della legge n. 448/1998 e alla circolare del Ministero
delle Finanze n. 263 del 29.12.1996), ma anche della prassi
applicativa costantemente seguita nel tempo dallo stesso
CIPE fino all’anno 2003.
In
data 13 Febbraio 2009 nella sede del Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania si è tenuto il convegno
inaugurale del Corso di Aggiornamento sull’ambiente
per ingegneri e avvocati.
Il convegno si è aperto con l’introduzione
del Dott. Antonio Guida, Presidente del TAR Campania, il
quale ha illustrato la struttura del Corso rimarcandone
gli elementi di novità e sottolineando l’importanza
della formazione su tematiche di rilevante interesse tra
le quali rientra il diritto all’ambiente.
Ha coordinato i lavori il Dott. Pasquale de Lise, Presidente
aggiunto del Consiglio di Stato.
La giornata di studio si è strutturata fondamentalmente
in tre parti.
Nella prima sono stati riportati i saluti delle principali
amministrazioni ivi rappresentate e degli organizzatori
e nella quale sono stati esternati gli auguri di buon lavoro
ai relatori, agli operatori ed ai tecnici presenti. Sono
intervenuti il Dott. Giovanni De Leo, Presidente del TAR
Campania, Sezione di Salerno; Ing. Luigi Vinci, Presidente
dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli; Ing. Armando
Zambrano, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di
Salerno; Avv. Francesco Caia, Presidente dell’Ordine
degli avvocati di Napoli; Avv. Americo Montera, Presidente
dell’Ordine degli avvocati di Salerno; Avv. Antonio
Lamberti, Presidente Associazione Italiana Avvocati Amministrativisti
sez. Campania.
Nella seconda parte della giornata è stato presentato
“Il codice dell’ambiente” del Consigliere
di Stato Raffaele Greco (Collana diretta dal Presidente
Pasquale de Lise e dal Cons. Roberto Garofoli) e si sono
svolte considerazioni introduttive sul Corso.
Il volume contiene un commento aggiornato alle ultime novità
normative in materia, arricchito con la dottrina e la giurisprudenza.
All’interno del volume è stata inserita la
recente direttiva 2008/99/CE, sulla tutela penale dell’ambiente.
Sono intervenuti il Cons. Roberto Garofoli e il Cons. Sergio
De Felice, Consiglieri di Stato, i quali si sono soffermati
sull’importanza e l’interesse che suscita la
materia ambientale nonché sul significato e la valenza
del Codice dell’Ambiente.
Successivamente l’Avv. Lorenzo Lentini, Coordinatore,
e gli Ingegneri Eduardo Gerardo Trillo, Tutors, hanno
presentato il Corso, rimarcando l’importanza di un
corso di aggiornamento in materia ambientale in una sorta
di integrazione tra diritto dell’ambiente e tecnici
che si occupano della materia.
Si è inoltre posto l’accento sulla rilevanza
degli obiettivi del corso, che consistono nell’approfondimento
e nell’acquisizione di una conoscenza critica di tematiche
diverse, che spaziano dal sistema delle fonti del diritto
dell’ambiente e del paesaggio a livello comunitario,
alla normativa sui rifiuti e sulla bonifica dei siti inquinati.
Nell’ultima fase del Convegno si è svolta la
tavola rotonda, dedicata ad un tema di estrema attualità,
quale “L’emergenza rifiuti in Campania - Il
ripristino della normalità”.
Alla discussione hanno preso parte Paolo Russo, Presidente
Comm.ne Agricoltura Camera dei Deputati; Antonio Paravia,
Componente Comm.ne Industria Senato; Walter Ganapini, Assessore
all’Ambiente della Regione Campania; Claudio De Rose,
Presidente della Commissione V.I.A. del Ministero dell’Ambiente;
Giuliana Di Fiore, Assessore dell’Ambiente della Provincia
di Napoli in sostituzione di Riccardo Di Palma, Presidente
della Provincia di Napoli; Angelo Villani, Presidente Provincia
di Salerno; Vincenzo De Luca, Sindaco di Salerno e Commissario
Delegato per il termovalorizzatore di Salerno.
Ha svolto le considerazioni conclusive Guido Bertolaso,
Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri con
delega all’emergenza rifiuti.
Dal dibattito che ha evidenziato i molteplici profili giuridici,
economici e politici, legati alla vicenda sono emerse tutte
le difficoltà, le problematicità e gli aspetti
critici dell’emergenza rifiuti.
Sono state evidenziate le difficoltà sui vari e diversi
territori e le criticità della recente legge regionale
campana che si propone l’obiettivo “rifiuti-zero”,
le strategie poste in essere, gli obiettivi realizzati e
realizzandi in un ottica di crescita del territorio e di
miglioramento, sia sotto il profilo tecnico (modalità
di risoluzione dell’emergenza rifiuti) sia sotto il
profilo di una maggiore coscienza collettiva del problema.
I partecipanti alla tavola rotonda si sono soffermati su
alcune problematiche in particolare: di rilievo le considerazioni
svolte sulla nozione di ambiente, sulla valenza del principio
di autoresponsabilità, sull’importanza della
Codificazione e della disciplina amministrativa della materia.
In primo luogo si è discusso della nuova nozione
di ambiente, del “valore ambiente” con
riferimento alla sua tutela e alle connessioni con il principio
di auto responsabilità.
La materia giuridica ambientale in definitiva è da
un lato strumentale, ma dall’altro complementare rispetto
ad altre leges artis, come la scienza, la ingegneristica,
il progresso, le esigenze economiche, ma l’approccio
non può prescindere da valutazioni etiche,
filosofiche, si direbbe quasi religiose del rapporto che
l’uomo deve avere con il mondo circostante. A riguardo,
si è richiamata l’attenzione sul rapporto tra
l’uomo e la natura, considerati non in necessaria
contrapposizione, ma in un rapporto sinergico in cui alla
essenzialità della natura per il futuro dell’uomo,
si accompagna il rispetto di quest’ultimo per la prima.
Si è osservato come la materia ambientale sia
in sé, in una visione procedimentale e pubblicistica,
una tecnica di contemperamento di valori tutti costituzionali
ma non necessariamente antagonisti oppure, in un’ottica
civilistica del danno sia il settore giuridico della responsabilità
successiva, preventiva e di correzione alla fonte.
Si è parlato del principio di autoresponsabilità
(dell’uomo verso i propri simili e le future generazioni),
del “nuovo” concetto di ambiente come “valore”
legato ad una prospettiva di tutela preventivo – precauzionale
e non più una tutela ex post.
L’ autoresponsabilità è una manifestazione
di coscienza collettiva, consapevolezza, etica del comportamento
e responsabilità che colloca l’uomo nella
storia come protagonista di nuove funzioni.
L’uomo quindi presidia non solo l’ambiente ma
anche le regole che lo tutelano, tenendo presente che in
altri paesi si pensa di normare tale settore solo
per principi, a causa della evoluzione degli interessi e
delle tecnologie.
In secondo luogo, con riferimento alla tematica della codificazione,
dopo un inquadramento sulle codificazioni del passato e
sui codici di settore, si è giunti a discutere della
valenza del Codice dell’Ambiente come alternativa
rispetto alla raccolta di norme ovvero alla adozione di
un Testo Unico. A riguardo, si è affermato che il
d.lgs. 152/2006 ( e le modifiche introdotte con decreto
correttivo n. 4/2008), pur se definito inizialmente soltanto
come un insieme di “Norme in materia ambientale”,
può essere considerato come un primo passo per un’autentica
codificazione della materia.
La codificazione, infatti, corrisponde alla sistematizzazione
nel campo della scienza perché non costituisce la
mera semplificazione dell’uso materiale delle fonti
ma persegue lo scopo di ridurre la complessità del
sistema giuridico, con l’intento di rendere “dominabile
con lo sguardo” un determinato settore del diritto
(secondo le indicazioni della Adunanza Generale del Consiglio
di Stato 2/2004 sul codice della proprietà industriale).
Con particolare riferimento all’attività amministrativa
e alla sua semplificazione, sono state dedicate specifiche
riflessioni sulla complessità procedimentale delle
valutazioni ambientali relativamente alle figure di VIA,
VAS e AIA e alla loro complementarietà tra di loro
e con i procedimenti nei quali le valutazioni si innestano.
La chiusura dei lavori è stata affidata al Prof.
avv. Giuseppe Abbamonte, Presidente Associazione Avvocati
Amministrativisti Italiani, il quale ha sottolineato l’importanza
della corretta lettura e applicazione della Carta Costituzionale
sottolineandone la valenza soprattutto in presenza della
“crisi della legge”.