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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 8 gennaio 2009 n. 30
Pres. Iannotta – Est. Russo
ARPA Piemonte (Avv.ti R. Izzo, C. Piacentini) c.
PRAOIL Oleodotti Italiani s.p.a. (Avv.ti S. Grassi, V. Barosio)


Ambiente – Bonifica di siti inquinati – Valore di concentrazione limite – Tabella ex D.M. 471/99 - Mancata indicazione di una sostanza inquinante - Valore-soglia della sostanza tossicologicamente più affine - Rileva

In caso di mancata indicazione del valore soglia di una specifica sostanza inquinante nella tabella allegata al D.M. n. 471/99, l’amministrazione può adottare i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza tossicologicamente più affine, in quanto ciò risulta pienamente conforme al principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto dell’ambiente, avuto riguardo principalmente alla tutela delle acque e dell’ambiente ed alla loro preservazione dall’inquinamento.


N. 30/09 REG.DEC.
N. 6134 REG.RIC.
ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Quinta Sezione)





ha pronunciato la seguente

DECISIONE




sul ricorso n. 6134/07 proposto
dall’A.R.P.A. Piemonte, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Izzo e Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere Marzio 3,

contro



PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI S.p.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Stefano Grassi e dall’avv. prof. Vittorio Barosio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Piazza Barberini 12,

e nei confronti di
- la Provincia di Alessandria, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Vella e dall’avv. Antonella Terranova, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, via Bertoloni n. 14;
- la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta, non costituitasi;
- il Comune di Casale Monferrato, in persona del Sindaco pro tempore, non costituitosi;
- l’A.S.L. 21 di Casale Monferrato, in persona del Direttore Generale pro tempore, non costituitasi;
- l’Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi;
- la soc. FOSTER WHEELER ITALIANA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitasi;

PER LA RIFORMA
della sentenza del TAR Piemonte, sede di Torino, Sezione II, n. 1297 del 17.3.2007, che ha accolto il ricorso proposto dalla PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI s.p.a.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Alessandria e della PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI s.p.a.;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 17 ottobre 2008 - relatore il Cons. Nicola Russo - gli avvocati Izzo e Baldi per delega, quest’ultimo, dell’avv. Grassi;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO



Con il ricorso in appello in epigrafe, l’ARPA Piemonte ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Piemonte n.1297 del 17 marzo 2007, che, in accoglimento del ricorso proposto dalla PRAOIL OLEODOTTI ITALIANI s.p.a. ha disposto l’annullamento della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Casale Monferrato n. 205 del 23 maggio 2005, avente ad oggetto “art. 17 d.lgs. 22/97 s.m.i. - approvazione progetto definitivo per intervento di bonifica in località Terranova ‘evento del 03.01.2004 - oleodotto 10’ Sannazzaro (PV) Volpiano - soggetto obbligato: Praoil Oleodotti Italiani S.p.A.”, nonché di tutti i relativi allegati e di ogni altro atto preordinato, consequenziale o comunque connesso.
In particolare, la deliberazione impugnata in primo grado (provvedimento conclusivo del procedimento di bonifica attivato dalla società PRAOIL a seguito di un episodio di sversamento accidentale di benzina verde), è stata censurata per la parte in cui faceva riferimento, quale limite di bonifica in acque sotterranee per la sostanza denominata “MTBE”(Metil-Terbutil-Etere), a valori cautelativi proposti dall’Istituto Superiore di Sanità nel 2001 (10 mg/l), in assenza si indicazioni normative.
Con istanza depositata in data 16 ottobre 2008 la appellata PRAOIL ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto con determinazione dirigenziale n. 910 del 10 agosto 2007, versata in atti, il Comune di Casale Monferrato, a seguito di apposita conferenza di servizi tenutasi in data 23 marzo 2007, ha autorizzato la rimodulazione degli obiettivi di bonifica, accogliendo la proposta della PRAOIL. Chiede, pertanto, l’appellata che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, affermando che l’appellante non avrebbe più interesse alla riforma della sentenza impugnata, in quanto l’approvazione dei nuovi obiettivi di bonifica di cui alla ridetta determina comunale n. 910 del 10 agosto 2007 permetterebbe di considerare superata in modo satisfattivo per l’appellata PRAOIL la deliberazione n. 205 del 23 maggio 2005 impugnata in primo grado.
Il Collegio, atteso che i nuovi obiettivi di bonifica autorizzati dal Comune di Casale Monferrato a seguito della rimodulazione ex art. 265, comma IV, del d.lgs. n. 152 del 2006 superano i limiti di bonifica tabellari inizialmente indicati e contestati innanzi al TAR Piemonte, con particolare riferimento ai valori per le acque sotterranee del parametro “MTBE”, ritiene, peraltro, che debba pervenirsi non alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, quanto a quella di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ma non dell’appello principale, bensì del ricorso introduttivo di primo grado, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 34, comma 1, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ai sensi del quale <<Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce … la esistenza di cause impeditive o estintive del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio>>. Ciò, tuttavia, ad avviso del Collegio, non esime dal rilevare, quanto alla principale questione di merito sottoposta all’esame della Sezione, che, in applicazione del D.M. 471/99, allegato 1, paragrafo 1, comma 5, l’Amministrazione possa adottare, per le sostanze non indicate in Tabella, “i valori di concentrazione limite accettabili riferiti alla sostanza tossicologicamente più affine”, in quanto ciò risulta pienamente conforme al principio di precauzione, costituente uno dei canoni fondamentali del diritto dell’ambiente, avuto riguardo principalmente alla tutela delle acque e dell’ambiente ed alla loro preservazione dall’inquinamento.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunziando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, dichiara la improcedibilità del ricorso introduttivo di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza impugnata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 17 ottobre 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Filoreto D’Agostino Consigliere
Vito Poli Consigliere
Nicola Russo Consigliere est.
Roberto Capuzzi Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 08.01.2009



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