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T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V - Sentenza 27 gennaio 2009 n. 403
Pres. Onorato – Est. Nunziata
Commissariato di Governo per l’Emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione
Campania (Avv. Stato) c. Comune di Giugliano (n.c.), Consorzio Unico di Bacino delle
Province di Napoli e Caserta (Avv. A. Di Stefano)


Ambiente – Bonifica di siti inquinati – Imputazione dei costi – Principio ‘chi inquina paga’ – Capacità di controllo del rischio - Rileva

In base al principio comunitario “chi inquina paga”, gli oneri di bonifica vanno imputati al soggetto che si trova nelle condizioni di controllare i rischi, sul quale deve gravare la responsabilità per essersi trovato, prima del verificarsi del danno, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

SENTENZA



Sul ricorso numero di registro generale 205 del 2008, proposto da:

Commissariato di Governo per l’Emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;

contro



Comune di Giugliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

NONCHE’
Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta Articolazione Territoriale Napoli 3 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Assunta Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla Via Cesario Console n.3;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n.28/2007 di ordine di provvedere, entro trenta giorni, alla immediata messa in sicurezza del sito inquinato ed alla bonifica ed al ripristino ambientale delle acque di falda e dei terreni interessati dalla discarica ex RESIT, località Scafarea nel Comune di Giugliano.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione del Consorzio Smaltimento R.S.U. Comuni del Bacino Napoli 3;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.849 del 2008 di accoglimento della domanda di sospensione;
Vista la costituzione del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta Articolazione Territoriale Napoli 3 in sostituzione del disciolto Consorzio di Bacino Napoli 3;
Vista la memoria depositata dal Consorzio Unico;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Primo referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 22 gennaio 2009, ed ivi udito l’Avvocato del Consorzio Unico;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO



Espone in fatto l’odierno ricorrente che, con il provvedimento impugnato, il Comune di Giugliano ha ordinato al medesimo ed al Commissario Straordinario di Governo per l’Emergenza rifiuti in Campania di provvedere alla immediata messa in sicurezza del sito inquinato ed alla bonifica ed al ripristino ambientale delle acque di falda e dei terreni interessati dalla discarica ex RESIT, località Scafarea nel Comune di Giugliano.
Il Comune non si è costituito in giudizio, mentre il controinteressato Consorzio, dopo aver rappresentato di essere subentrato, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.L. n. 90/2008 convertito in Legge n.123/2008, ai disciolti Consorzi di Bacino delle Province di Napoli e Caserta nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all’art.20 della L.R. n.4/2008 e che, con provvedimento n.1 del 24/7/2008 del Gestore del Consorzio Unico, sono poi stati sciolti i Consorzi di Bacino e sono cessati tutti gli organi consortili ordinari e straordinari, ha argomentato circa la fondatezza del ricorso quanto alla violazione dell’art.7 della Legge n.241/1990 e delle disposizioni in tema di competenza ad adottare simili provvedimenti, nonché circa l’infondatezza del gravame ove si asserisce il difetto di legittimazione passiva del Commissario essendo obbligato alla bonifica proprio il Consorzio Napoli 3.
Alla pubblica udienza del 22 gennaio 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO



1.Con il ricorso in esame il ricorrente lamenta la violazione dell’art.7 della Legge n.241/1990, degli artt.50 e 54 del Decr. Legisl. n.267/2000, l’eccesso di potere, l’estraneità del Commissariato ed il difetto di istruttoria.
2. La Sezione ritiene di ribadire in questa sede quanto anticipato in fase cautelare nel presente ricorso e statuito (19.1.2009, n.177) nell’analogo ricorso proposto dal Consorzio Napoli 3, ora Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta Articolazione Territoriale Napoli 3, ovvero che i fatti inducono ad individuare nella RESIT la sola proprietaria della discarica che, come tale, può essere obbligata a predisporre un piano di bonifica ambientale, a nulla rilevando che il Consorzio per un breve periodo di tempo abbia accettato la gestione della discarica senza conoscere le condizioni in cui versava tale sito.
Soltanto alla RESIT possono, dunque, imputarsi attività quali la mancanza di teli impermeabili e di teli di raccolta del percolato, l’interramento dei rifiuti tossici, l’alterazione della documentazione attestante il rispetto della normativa.
2.1 Peraltro lo stesso principio comunitario “chi inquina paga”, piuttosto che ricondursi alla fattispecie illecita integrata dal concorso dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e dall’elemento materiale, imputa il danno a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi, cioè imputa il costo del danno al soggetto che ha la possibilità della “cost-benefit analysis”, per cui lo stesso deve sopportarne la responsabilità per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo in modo più conveniente.
Proprio questa Sezione (5.7.2007, n.6526) ebbe ad affermare il carattere meramente programmatico, potendo dunque essere utilizzato in funzione interpretativa ma non quale regola specifica per la soluzione del caso non regolato, del principio stabilito dall’art.130 del Trattato di Maastricht; tuttavia, dopo l’auspicio espresso in sede di parere (Cons. Stato, sez. consult., 5.11.2007, n.3838) circa l’inserimento nel Codice dell’ambiente dei principi di prevenzione e correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente, del principio “chi inquina paga” nonché del principio precauzionale, nessuno più dubita della piena vigenza del principio “chi inquina paga”.
3. Per questi motivi il ricorso in argomento merita di essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.



Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/01/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Paolo Carpentieri, Consigliere
Gabriele Nunziata, Primo Referendario, Estensore

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/01/2009



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