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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 9 dicembre 2008 n. 1005
Pres. Virgilio, Est. Zucchelli
Assessorato regionale ai beni culturali ambientali ed alla pubblica amministrazione (Avv. dello Stato) c/ Asja Ambiente Italia s.p.a. (Avv.ti G. Pitruzzella, L. Di Salvo), Comune di Buseto Palizzolo (n.c.)


Ambiente - Costruzione impianto eolico - Valutazione impatto ambientale - Conferenza di servizi - Necessità - Parere della Soprintendenza espresso fuori conferenza - Illegittimità - Sussiste

Ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l’esercizio degli impianti eolici, in base al combinato disposto dell’art. 12, commi 3 e 4, D.lgs. 387/03 e dell’allegato b), del d.p.r. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), tutte le amministrazioni tenute ad adottare le proprio determinazioni devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza di servizi, con conseguente illegittimità, per incompetenza assoluta, del parere di compatibilità paesaggistica espresso dalla Soprintendenza per i beni archeologici al di fuori di detta sede.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunciato la seguente


DECISIONE



sul ricorso in appello n. 1255/07 proposto da

ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTURALI AMBIENTALI ED ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona dell’Assessore pro-tempore e SOPRINTENDENTE pro-tempore AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, nei cui uffici in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81, sono domiciliati ope legis;


contro



ASJA AMBIENTE ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Pitruzzella e Lucia Di Salvo, ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Notarbartolo, n. 5, presso lo studio della seconda;


e nei confronti



del COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO, in persona del sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;


per la riforma



della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - sede di Palermo (sez. I) n. 2061/07 del 17 luglio – 3 ottobre 2007.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio degli avvocati G. Pitruzzella e L. Di Salvo per la società appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Claudio Zucchelli;
Uditi alla pubblica udienza del 3 aprile 2008 l’avvocato dello Stato Mango per le amministrazioni appellanti, l’avvocato M.B. Miceli, su delega dell’avvocato G. Pitruzzella, e l’avvocato L. Di Salvo per la società appellata;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



La società odierna appellata ha presentato un progetto per la costruzione di una centrale eolica. La Soprintendenza BB.CC.AA. competente ha espresso un parere negativo.
La società proponeva pertanto ricorso al TAR impugnando il detto provvedimento, oltre all’articolo 59 delle norme di attuazione del piano paesistico territoriale e, con motivi aggiunti, il successivo parere contrario espresso a seguito di ordinanza cautelare del TAR nonché la circolare assessorile 14 dicembre 2006, n. 17.
Lamentava:
1. Si è formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 17 del 2004, poiché la domanda è del 17 gennaio 2006 ed il provvedimento è stato adottato il 27 giugno 2006.
2. Violazione articolo 11 legge regionale n. 10 del 1991 per la mancanza dell'avviso circa il provvedimento negativo.
3. Violazione del DA 28 aprile 2005 che divide il territorio in tre zone: vietate, sensibili e libere. Il progetto è in zona libera.
4. Mancanza della ponderazione di tutti gli interessi.
5. Illegittimità derivata dalla illegittimità della circolare 14 dicembre 2006, n. 17.
L’Amministrazione si costituiva resistendo.
Con la sentenza di cui in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso osservando:
1. Premesso che non esistono vincoli sulla zona, la presenza di zone archeologiche limitrofe legittima il potere ex articolo 152, ma manca la valutazione comparativa.
2. L’applicazione della circolare è illegittima perché sopravvenuta. Il provvedimento di riesame era stato richiesto dal TAR, nella sua ordinanza, ora per allora, con la conseguenza che si sarebbe dovuta valicare la normativa allora vigente.
3. Respinge la generica richiesta di danni anche perchè il ricorso riguarda solo la fase preliminare alla VIA e non il provvedimento definitivo.
Avverso la detta sentenza propone appello l’Assessorato lamentando:
1. L’articolo 59 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico ha portata conformativa essendo piano di attuazione del Piano regionale paesistico. Esso vieta la collocazione dei parchi eolici nelle aree vincolate e per quelle non vincolate impone di valutare l’impatto sul paesaggio, attribuito alla soprintendenza in applicazione dell'articolo 152 del codice dei beni culturali.
2. Non vi è obbligo di motivazione aggiuntiva per le soprintendenze in relazione alle esigenze economiche (CGA n. 711 del 2007).
3. Le soprintendenze esplicano funzioni di tutela che sono attribuite alla Sicilia e non di sola valorizzazione e quindi agiscono ex articolo 152 del codice dei beni culturali.
4. L’articolo 12 sulla procedura unica non si applica in Sicilia e comunque non esiste domanda in tal senso.
5. I documenti sono stati presentati in ritardo solo il 2 maggio e il provvedimento è del 27 luglio quindi entro i termini.
6. L’articolo 152 conferisce un potere generale non legato a procedimentalizzazioni e vincoli.
7. Sussiste la zona esclusa ed in essa insiste il parco eolico. Quindi il diniego è motivato.
Resiste la appellata e propone appello incidentale per i seguenti motivi:
1. Ripropone la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’arti-colo 46 della legge regionale n. 17 del 2004, poiché la domanda è del 17 gennaio 2006 ed il provvedimento è stato adottato il 27 giugno 2006.
2. Lamenta che l’assorbimento dei motivi è illegittimo ex articolo 112 c.p.c. perché non sono stati esaminati i motivi più satisfattivi della situazione sottostante.


DIRITTO



Il provvedimento impugnato in primo grado è illegittimo, sia pure sotto profili diversi da quelli evidenziati dal TAR.
Sotto un primo profilo, va ricordato che la materia è disciplinata dal D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante l’attuazione della direttiva 2001/77/CE.
In particolare, l’art. 12 del citato decreto detta norme per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure autorizzative.
Il comma 3 del predetto art. 12 dispone che “la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili … sono soggetti ad un’autorizzazione unica, rilasciata dalla regione …, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione …”.
In base al successivo comma 4, “l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato …”.
Le suddette disposizioni del d. lgs. n. 387/2003 trovano diretta applicazione nei confronti della regione siciliana, ai sensi degli artt. 16 ed 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
Infatti, il comma 8 del predetto art. 11 dispone che “gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione”, e “… perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma …”.
Pertanto, in base ai principi posti dai commi 3 e 4 del predetto art. 12 d. lgs. n. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili richiede “un’autorizzazione unica”, a seguito di “un procedimento unico”, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, mediante conferenza dei servizi.
In tal modo, le determinazioni delle amministrazione interessate, devono essere espresse solo in sede di conferenza di servizi, così da assicurare l’unicità del procedimento, mediante il coordinamento dei vari interessi pubblici, rilevanti per l’autorizzazione unica finale.
Di conseguenza, anche la Soprintendenza deve esprimersi esclusivamente in sede di conferenza di servizi.
Sotto altro profilo, si rileva che i progetti d’impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi dell’allegato B), del D.P.R. 12 aprile 1996, punto 2, lett. e), aggiunta dall'art. 2 D.P.C.M. 3 settembre 1999.
Nell'ambito della Regione siciliana, ai sensi dell’art. 91 della L.R. 3 maggio 2001, n. 6: - la valutazione di impatto ambientale è svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 (comma 1); - l'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (comma 2); - il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in forza di leggi o regolamenti regionali (comma 6).
Per quanto interessa in questa sede, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del citato D.P.R. 12 aprile 1996, “l'autorità competente (ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale) può indire, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più conferenze di servizi. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.”
Il richiamato articolo 14, comma 2, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica apportata dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, ha reso obbligatoria la conferenza di servizi.
Al riguardo, il principio di obbligatorietà della conferenza di servizi comporta che ad essa partecipino tutte le amministrazioni interessate; infatti, solo in tale ipotesi, acquista pieno ed effettivo significato il principio di maggioranza, richiesto in sede di conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6-bis, l. n. 241/1990.
In base a tale disposizione, “All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.”
In tal modo, si realizza il perseguimento della fondamentale finalità di valutare e contemperare i diversi interessi pubblici.
Nel contesto normativo sopra riportato, tutte le amministrazioni - e quindi anche la Soprintendenza ricorrente - tenute ad adottare le proprie determinazioni, ai fini della valutazione d’impatto ambientale per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici, devono esprimere il proprio avviso in sede di conferenza dei servizi.
Per quanto precede, la predetta Soprintendenza per i beni archeologici non ha il potere di pronunciarsi sull’istanza della società interessata, al di fuori della conferenza di servizi e dunque il provvedimento impugnato è illegittimo per incompetenza assoluta. Infatti, per quanto, astrattamente, il potere in questione (parere sulla compatibilità paesaggistica) spetti alla Soprintendenza, lo stesso deve necessariamente essere esercitato all’interno della procedura di cui si è accennato. Fuori della medesima procedura il potere non compete assolutamente alla Soprintendenza, la quale non ha os ad loquendum se non nell’ambito della procedura. Fuori di essa, quindi, la Soprintendenza si comporta alla stregua di un’Autorità amministrativa priva di alcun potere in materia.
Da quanto si è esposto consegue che l’appello incidentale circa la formazione del silenzio è infondato. Infatti, poiché l’esercizio del potere della Soprintendenza può avvenire solo nell’ambito della procedura e della conferenza di servizi, ne consegue che la stessa non ha un obbligo di provvedere sulla istanza del privato rivolta a lei direttamente al di fuori della procedura in esame. Non sussistendo un obbligo di provvedere, non si forma neppure il silenzio qualificato ai sensi dell’articolo 4 bis della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Nell’appello incidentale sono stati riproposti, altresì, i motivi già assorbiti in primo grado, che sono stati viceversa affrontati in questa sede e sono da ritenersi infondati per i motivi già esposti.
Quanto alla doglianza circa la violazione dell’articolo 112 del c.p.c. perpetrata attraverso l’assorbimento dei motivi in primo grado, è appena il caso di osservare che essi sono stati esaminati in questa sede sia perché riproposti, sia in applicazione dell’effetto devolutivo pieno dell'appello e dunque il motivo di appello è superato dal loro stesso esame.
La sentenza appellata va quindi confermata, sia pure modificandone in parte la motivazione.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.


P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese, competenze ed onorari dei due gradi del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 aprile 2008, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Claudio Zucchelli, estensore, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, componenti.

Depositata in segreteria
il 9 dicembre 2008






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