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2004-07-13
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi ART. 1. (Ambito soggettivo di applicazione). 1. I titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazioneContinue Reading
