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11/06/2019
Sull'affidamento dei servizi legali.
Alla luce delle loro caratteristiche oggettive, i servizi legali di cui all’articolo 10 della direttiva 2014/24/UE non sono comparabili agli altri servizi inclusi nell’ambito di applicazione della direttiva medesima. Tenuto conto di tale differenza oggettiva, è senza violare il principio della parità di trattamento che il legislatore dell’Unione ha potuto, nell’ambito del suo potere discrezionale, escludere tali servizi dall’ambito di applicazione di detta direttiva. Pertanto, dall’esame delle disposizioni dell’articolo 10, lettera c) e lettera d), i), ii) e v), della direttiva 2014/24 non emerge alcun elemento che possa inficiare la loro validità alla luce dei principi di parità di trattamento e di sussidiarietà, nonché degli articoli 49 e 56 TFUE.
Corte di giustizia dell'Unione europea - Quinta Sezione - Sentenza 6 giugno 2019*