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20/10/2016
Inammissibile l'impugnazione del quesito referendario al Tar
Pubblicata la sentenza con la quale il Tar Lazio ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione sulla impugnazione del quesito referendario, motivando diffusamente le ragioni per le quali il Giudice Amministrativo, così come altri Giudici, non possano sindacare i quesiti referendari approvati dall'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. Nel contempo, il Tar evidenzia che eventuali questioni di legittimità costituzionale sul quesito refendario e sul D.p.r. di indizione del referendum, possono essere sollevate solo presso il medesimo Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, se del caso attraverso un giudizio di revocazione
T.A.R. Lazio - Roma - Sezione II bis - Sentenza 20 ottobre 2016*