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Consiglio di Stato – Sezione IV – Ordinanza sospensiva – 19/2/2008 n.865
2008-02-19
Va sospesa l’assegnazione, con effetto immediato, del ricorrente al Comando Nucleo polizia tributaria di una sede differente (Aosta) da quelle richieste (Molise, Puglia, Campania o Lazio), in relazione alle esigenze di assistenza continuata ed esclusiva rappresentate dal dipendente (legge 104/92), che fondano il pregiudizio grave e irreparabile. (G.S.) vedi anche:Continue Reading
