La decisione in esame riafferma il consolidato, e tuttora prevalente, orientamento[1] teso ad affermare che al di fuori dei centri abitati l’edificazione produttiva nelle c.d. zone bianche[2] soggiace al doppio limite dettato dal comma 1, lett. b) della norma, e deve dunque contenersi entro i parametri della copertura massima diContinue Reading