Massima: La previa comunicazione di una parte dei documenti ai soggetti coinvolti nella negoziazione impone all’istituzione europea interessata l’obbligo di concedere un accesso parziale ad essi, non configurandosi alcun pregiudizio all’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento n. 1049/2001. InContinue Reading