Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992. Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della suaContinue Reading