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CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Sentenza 18 maggio 2007 n. 386
Pres. Virgilio, est. de Francisco
F.LLI GARGANO di GARGANO GIUSEPPE & C. s.n.c. e NUOVIDEA COSTRUZIONI di GARGANO GIUSEPPE & C. s.n.c. (Avv.ti S. Magazzù, G. Mangione e T. Sciortino) c. COMUNE DI BAGHERIA (Avv. G. Corso)


Processo amministrativo – Domanda di risarcimento del danno - Impugnazione dell’atto amministrativo lesivo – Necessità – Esclusione – Condizioni

Va superata, alla luce delle recenti ordinanze 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660, e 15 giugno 2006, n. 13911, delle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione, la rigida affermazione di necessaria pregiudizialità amministrativa, ai fini della proponibilità dell’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo. Va tuttavia evidenziato che è proprio dalle citate ordinanze che emerge come la Corte regolatrice, nell’affermare che la c.d. pregiudiziale amministrativa non dovrebbe costituire ostacolo all’ammissibilità del ricorso meramente risarcitorio e che, dunque, l’omessa impugnazione degli atti lesivi non renderebbe ex se inammissibile il ricorso per il risarcimento del danno, purtuttavia chiaramente riconosce che - in tutti i casi in cui la diligente proposizione e coltivazione di tale impugnazione avrebbe potuto evitare il danno o eliderne l’entità - la negligenza del danneggiato possa avere significativa rilevanza sulla definizione nel merito della domanda risarcitoria, che in tali casi potrà essere in tutto o in parte disattesa alla stregua degli ordinari criteri civilistici di liquidazione del danno risarcibile ed in particolare del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227, II comma, cod. civ..

 

 

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In argomento cfr. Cass. SS. UU. – Ordinanze nn. 13659 e 13660 e 13911 del 2006

 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE GIURISDIZIONALE - Ordinanza 2 marzo 2007 n. 75

 

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 8 maggio 2007 n. 2136

 

G.STANCANELLI, Qualche osservazione sulla pregiudiziale amministrativa nel giudizio di risarcimento del danno

 

C.VARRONE, Potere di degradazione e/o funzione confermativa della p.a.: due tesi a confronto per l'esame del nuovo indirizzo delle SS.UU. sulla tutela risacitoria dell'interesse legittimo

 

R.VILLATA, Questioni di giurisdizione sui comportamenti in materia espropriativa: osservazioni (purtroppo perplesse) a margine di un dibattito giurisprudenziale*

 

M.A. SANDULLI Finalmente 'definitiva' certezza sul riparto di giurisdizione in tema di 'comportamenti' e sulla c.d. 'pregiudiziale' amministrativa? Tra i due litiganti vince la 'garanzia di piena tutela'

 

V.CERULLI IRELLI, Prime osservazioni sul riparto delle giurisdizioni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite

 

P.CARPENTIERI, Due dogmi, un mito e una contraddizione (prime riflessioni su Cass., ss.uu., ord. 13 giugno 2006, n. 13660)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana
in sede giurisdizionale




ha pronunciato la seguente


DECISIONE




sul ricorso in appello n. 978/2006, proposto da

F.LLI GARGANO di GARGANO GIUSEPPE & C. s.n.c. (già F.lli Gargano s.d.f.) e NUOVIDEA COSTRUZIONI di GARGANO GIUSEPPE & C. s.n.c., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti Santi Magazzù, Gianluigi Mangione e Tommaso Sciortino ed elettivamente domiciliate in Palermo, via Mario Rutelli n. 38, presso lo studio del primo;


contro



il COMUNE DI BAGHERIA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Corso ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Rodi n. 1, presso lo studio dello stesso;


per la riforma



della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sede di Palermo (sez. II), n. 706 del 27 marzo 2006.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. G. Corso per il Comune di Bagheria;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2007, il Consigliere Ermanno de Francisco;
Uditi altresì l’avv. R. Pellegrino, su delega degli avv.ti S. Magazzù, G. Mangione e T. Sciortino, per le appellanti e l’avv. I. Scardina, su delega dell’avv. G. Corso, per il comune appellato;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO



Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il ricorso delle odierne appellanti per il risarcimento del danno conseguente alla mancata approvazione del piano di lottizzazione presentato nel mese di febbraio dell’anno 1995.
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO




La sentenza gravata - previa qualificazione del ricorso originario come meramente “risarcitorio”, e non anche “impugnatorio” - ha fatto propria la tesi del Comune resistente circa la sua “inammissibilità sotto il profilo della pregiudizialità amministrativa (per mancata impugnazione del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di approvazione del PdL e/o del parere condizionato della C.e. e della relativa comunicazione dell’UTC) e del difetto di giurisdizione sui "comportamenti" nelle materie dell’urbanistica e dell’edilizia”.
Il primo motivo di appello censura la declaratoria di inammissibilità assumendo l’erroneità della qualificazione del ricorso come meramente risarcitorio.
Il secondo motivo censura la stessa declaratoria assumendo che comunque tratterebbesi di “illeciti commessi nell’esercizio della funzione pubblica, … in cui l’attività dell’Amministrazione, pur se lesiva di un diritto, è riconducibile all’esercizio, anche mediato, di una pubblica funzione”.
Il terzo motivo - al cui esame non può comunque scendersi - riproprone i motivi di ricorso non esaminati in primo grado.
Con successiva memoria le appellanti hanno richiamato le sopravvenute (rispetto alla redazione del gravame) ordinanze 13 giugno 2006, nn. 13659 e 13660, e 15 giugno 2006, n. 13911, con cui le Sezioni unite civili della Corte di Cassazione hanno ribadito l’orienta-mento che l’omessa impugnazione degli atti lesivi non renda ex se inammissibile il ricorso per il risarcimento del danno; nonché la sentenza 11 maggio 2006, n. 191, con cui la Corte costituzionale, “a precisazione (o sostanziale superamento) della propria precedente sentenza n. 204/2004”, ha riconsiderato estensivamente i casi in cui al giudice amministrativo vada riconosciuta la giurisdizione esclusiva sui “comportamenti”.
Il Collegio ritiene di voler superare, re melius perpensa ed anche alla luce delle citate più recenti pronunzie degli organi giurisdizionali di vertice dell’Ordinamento, la rigida affermazione di necessaria pregiudizialità ribadita dalla sentenza gravata.
Non senza evidenziare, tuttavia, che è proprio dalle citate ordinanze che emerge come la Corte regolatrice, nell’affermare che la c.d. pregiudiziale amministrativa non dovrebbe costituire ostacolo all’ammissibilità del ricorso meramente risarcitorio e che, dunque, l’omessa impugnazione degli atti lesivi non renderebbe ex se inammissibile il ricorso per il risarcimento del danno, purtuttavia chiaramente riconosce che - in tutti i casi in cui la diligente proposizione e coltivazione di tale impugnazione avrebbe potuto evitare il danno o eliderne l’entità - la negligenza del danneggiato possa avere significativa rilevanza sulla definizione nel merito della domanda risarcitoria, che in tali casi potrà essere in tutto o in parte disattesa alla stregua degli ordinari criteri civilistici di liquidazione del danno risarcibile ed in particolare del combinato disposto degli artt. 2056 e 1227, II comma, cod. civ..
Conseguentemente, affermandosi la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla presente controversia, la stessa va rinviata al giudice di prime cure ai sensi dell’art. 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; allo stesso giudice è altresì demandato di rivalutare - anche ai fini suindicati - diligenza e tempestività delle impugnative proposte.
In conclusione, la sentenza appellata va annullata con rinvio al primo grado.
Le spese del doppio grado sin qui svolto seguono la soccombenza - da valutarsi, ovviamente, in riferimento alle statuizioni di rito sin qui assunte - e, liquidate nella misura di cui in dispositivo, sono perciò poste a carico del Comune di Bagheria.


P.Q.M.



Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sedee giurisdizionale, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla la sentenza gravata; dichiara la sussistenza delle giurisdizione amministrativa; e rinvia la causa, per nuovo esame, al giudice di primo grado.
Condanna il Comune appellato a rifondere alle appellanti le spese del doppio grado di giudizio sin qui svolto, che liquida in complessivi € 3.000 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso a Palermo il 1 febbraio 2007 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.

Depositata in segreteria
il 18 maggio 2007





 

 

 
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