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n. 1-2012 - © copyright |
T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II
BIS - Sentenza 20 gennaio 2012 n. 663
Pres. PUGLIESE, Est. SESTINI
Codacons ed altri (avv.ti Rienzi, Ramadori, Tabano e Giuliano) c.
Ministero ambiente (Avv.ra gen. Stato) ed altri |
1. Giurisdizione e Competenza – Diritto alla salute-
Tutela -Idoneità del servizio pubblico -Individuazione- Giurisdizione
amministrativa – Sussiste – Ragioni.
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2. Inquinamento - Inquinamento idrico - Arsenico
nell'acqua - Risarcimento danni - Criterio di spettanza - Fattispecie.
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1. Sussiste la giurisdizione amministrativa allorchè
venga in discussione la legittimità di provvedimenti che hanno
implicitamente ribadito la doverosità del corrispettivo a fronte
dell'erogazione di acqua non potabile, venendo in rilievo l'esercizio di
un potere discrezionale dell' amministrazione, attenendo la controversia
non alla determinazione della tariffa finale per l’utente, bensì alla
stessa individuazione autoritativa dell’idoneità del servizio pubblico in
esame sotto il profilo della pubblica salute, nonché alla verifica
dell’eventuale lesione del diritto alla salute conseguente alla errata
disciplina pubblicistica del medesimo servizio, ai sensi dell’art. 133,
comma 1, lettera c) c.p.a.
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2. Sussiste la responsabilità del Ministero della salute
e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in
solido fra loro – con conseguente condanna al relativo risarcimento
monetario – per non avere le predette Amministrazioni adottato iniziative
specifiche, adeguate e proporzionate volte alla eliminazione, in
particolari aree territoriali, dalla presenza di arsenico in acqua
potabile in percentuali superiori a quelle massime (20 ug/l) consentite in
deroga dalla Commissione europea.
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