Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 20 gennaio 2012 n. 663
Pres. PUGLIESE, Est. SESTINI
Codacons ed altri (avv.ti Rienzi, Ramadori, Tabano e Giuliano) c. Ministero ambiente (Avv.ra gen. Stato) ed altri


1. Giurisdizione e Competenza – Diritto alla salute- Tutela -Idoneità del servizio pubblico -Individuazione- Giurisdizione amministrativa – Sussiste – Ragioni.

 

2. Inquinamento - Inquinamento idrico - Arsenico nell'acqua - Risarcimento danni - Criterio di spettanza - Fattispecie.

 

 

1. Sussiste la giurisdizione amministrativa allorchè venga in discussione la legittimità di provvedimenti che hanno implicitamente ribadito la doverosità del corrispettivo a fronte dell'erogazione di acqua non potabile, venendo in rilievo l'esercizio di un potere discrezionale dell' amministrazione, attenendo la controversia non alla determinazione della tariffa finale per l’utente, bensì alla stessa individuazione autoritativa dell’idoneità del servizio pubblico in esame sotto il profilo della pubblica salute, nonché alla verifica dell’eventuale lesione del diritto alla salute conseguente alla errata disciplina pubblicistica del medesimo servizio, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera c) c.p.a.

 

2. Sussiste la responsabilità del Ministero della salute e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in solido fra loro – con conseguente condanna al relativo risarcimento monetario – per non avere le predette Amministrazioni adottato iniziative specifiche, adeguate e proporzionate volte alla eliminazione, in particolari aree territoriali, dalla presenza di arsenico in acqua potabile in percentuali superiori a quelle massime (20 ug/l) consentite in deroga dalla Commissione europea.

 

 


 

 

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