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Giurisprudenza
n. 4-2008 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 8 aprile 2008 n. 9151
Pres. Carbone - Est. Rordorf
Ministero dell’ Interno (Avv. Gen. Stato) c/ Partito della Democrazia Cristiana


1) Processo amministrativo – Ordinanza cautelare - Ricorso per motivi di giurisdizione –Inammissibilità – Conversione in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione – Ammissibilità.

 

2) Processo civile – Ricorso per cassazione – Regolamento preventivo di giurisdizione - Pubblica udienza anziché camera di consiglio – Legittimità – Ragioni

 

3) Elezioni politiche – Operazioni elettorali – Ammissione di liste alle consultazioni politiche – Difetto assoluto di giurisdizione – Ragioni – Autodichia delle Camere

1) E’ inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c. avverso un’ordinanza cautelare pronunziata dal giudice amministrativo in grado d’appello, trattandosi di rimedio consentito avverso pronunzie idonee ad incidere in via definitiva sulle posizioni dedotte, laddove il provvedimento cautelare, per sua stessa natura, difetta di tali connotati. Nondimeno, l’impugnazione può convertirsi in istanza per regolamento preventivo di giurisdizione tutte le volte che il ricorrente abbia contestato la giurisdizione dell’autorità procedente in relazione al giudizio di merito ancora pendente sul provvedimento amministrativo impugnato.

 

2) La trattazione di un’ istanza di regolamento preventivo di giurisdizione in udienza pubblica anziché in camera di consiglio è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l’ udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti, senza per questo compromettere i poteri del Procuratore generale.

 

3) Ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all’ ammissione delle liste, compete in via esclusiva al giudizio delle Camere, ai sensi degli artt. 87, d.P.R. n. 361/1957 e 27, d.lgs. n. 53371993, restando cosi preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito di qualsiasi autorità giudiziaria.


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