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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 16 maggio 2006 n. 2818
Pres. Iannotta, Est. Lamberti
SINT S.p.A. (Avv.ti M. Marseglia e L. Manzi) c/ Comune di Milano (Avv.ti M.R. Surano, A. Frascini e R. Izzo)


Processo amministrativo – Periodo di sospensione feriale dei termini - Conoscenza del provvedimento impugnato – Ricorso notificato il 15 novembre – Non è’ tardivo – Motivi

Non è tardivo il ricorso notificato in data 15 novembre avverso un provvedimento del quale si è avuta piena conoscenza in pendenza del periodo di sospensione feriale (1 agosto – 15 settembre); l’art. 1 della L. n. 742 del 1969, il quale stabilisce che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre non è giorno “utile” ai fini del computo del termine, atteso che esso segna non già l’inizio di quest’ultimo bensì il suo decorso, in relazione al quale il “dies a quo” non è da computarsi, in applicazione dell’art. 155, comma 1, c.p.c.

 

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(Contra vedi Tar Lazio, sez. I quater, sentenza n. 2515 del 22 marzo 2007)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 2016 del 2002 proposto dalla
SINT s.p.a., in persona del Presidente sig. Pietro Mentasti, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Marseglia e Luigi Manzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

contro



il Comune di Milano in persona il sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Antonella Fraschini e Raffaele Izzo con domicilio eletto presso quest’ultimo il secondo in Roma, via Cicerone n. 28;

per la riforma
della sentenza n. 8219/01 depositata in segreteria il 27.12.2001, con cui il Tar della Lombardia Milano Sez. III ha dichiarato irricevibile il ricorso della Sint s.p.a. avverso il provvedimento del 2.8.2001 del Comune di Milano - Settore Pubblicità – che ha respinto la domanda di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari presentata dalla ricorrente il 9 gennaio 2001;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Milano;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 22 novembre 2005 il Consigliere Cesare Lamberti;
Uditi per le parti gli avv.ti L. Manzi e R. Izzo come indicato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso notificato il 15.11.2001, la Sint s.p.a. ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia l'annullamento del diniego espresso dal Comune di Milano - Settore Pubblicità - sulla domanda di autorizzazione per l'esposizione di mezzi pubblicitari (un cassone bifacciale luminoso su palo) nella via Forlanini. Costituitosi il contraddittorio, il ricorso è stato dichiarato irricevibile dall’impugnata decisione, perché notificato il 15.11.2001 e pertanto tardivamente rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, intervenuta il 10 agosto 2001. La sentenza è stata appellata per violazione dell'art. 155. 1° comma c.p.c. e dell'art. 24 Cost.: erroneamente il Tar avrebbe ritenuto che il termine per la proposizione del ricorso scadeva il 14.11.2001 e non il 15.11.2001, allorché il ricorso è stato notificato al Comune di Milano. Nel merito l’appellante chiede l’accoglimento del ricorso in primo grado. Il comune di Milano si è costituito in giudizio. Le parti hanno presentato memorie.

DIRITTO



Con la sentenza impugnata il Tar della Lombardia ha dichiarato tardivo il ricorso proposto dalla Sint s.p.a. nei confronti del rigetto, da parte del direttore del Settore pubblicità del Comune di Milano, della domanda in data 9 gennaio 2001 di esposizione di mezzi pubblicitari (un cassone bifacciale luminoso su palo) per non avere acquisito, ad integrazione della stessa, l’autorizzazione storico-artistica ex art. 57, D.Lgs. n. 490/1999. Il diniego era stato comunicato alla società il 10 agosto 2001 e il relativo ricorso era stato, in data il 15 novembre 2001, ritenuto tardivo dalla sentenza impugnata, rispetto al termine di sessanta giorni iniziato a decorrere il 16 settembre 2001. Nell’appello la società sostiene la tempestività della notifica e ribadisce l’illegittimità del diniego del comune, non essendo cambiate le condizioni in base alle quali l’esposizione pubblicitaria era stata sino ad allora autorizzata ed essendo stata regolarmente assolta la relativa imposta. L’appello è fondato sotto ambedue gli aspetti. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., sez. un., 28 marzo 1995, n. 3668, Cass. 30 maggio 2005, n. 6679), l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (il quale stabilisce che, se il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo) va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine, atteso che esso segna non già l'inizio di quest'ultimo bensì del suo decorso, in relazione al quale il "dies a quo" non è da computarsi, in applicazione del principio fissato dall'art. 155, primo comma, cod. proc. civ.. Erroneamente, pertanto, il Tar della Lombardia non ha considerato che il diniego del Direttore del Settore pubblicità del Comune di Milano era stato comunicato alla società il 10 agosto 2001 e pertanto in pendenza del periodo feriale. Il termine per la sua impugnazione scadeva il 15 novembre 2001 e non già il giorno precedente, come invece ha affermato la sentenza impugnata sul presupposto che il giorno 16 settembre 2001 fosse compreso fra i giorni da computare come dies a quo ai fini della decorrenza del termine. Seguono l’annullamento della sentenza per avere erroneamente dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado e l’onere di questo Consiglio, nella qualità di giudice l’appello, di trattenere la causa per l'esame del merito (Cons. Stato, sez. VI, 24 febbraio 1981, n. 84). In punto, la società SINT deduce di essere titolare di dichiarazione di pubblicità 3 ottobre 1995, n. 9266, rilasciata dal comune di Milano per l'esposizione della leggenda “Sintgroup”, in via Forlanini, la cui autorizzazione era prorogata di anno in anno ai sensi dell’art. 8, D.Lgs. n. 507/1993, con il pagamento dell’imposta in assenza di modificazioni degli elementi dichiarati ai fini dell’imposta sulla pubblicità. Per l’anno 2001, l’istanza di proroga era stata fortuitamente smarrita e, relativamente al medesimo impianto, era stata richiesta una nuova autorizzazione, in data 9 gennaio 2001 con pagamento dell'imposta sulla pubblicità, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. n. 507/1993 e dell'art. 34 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del Comune di Milano. In presenza della precedente dichiarazione di pubblicità rilasciata dal medesimo comune in data 3 ottobre 1995, n. 9266, e del pagamento della relativa imposta, l’istanza non poteva, ad avviso del Collegio, essere rigettata perché non era stata acquisita l'autorizzazione della regione prevista dall’art. 157 del t.u. in materia di beni culturali e ambientali di cui al D.Lgs. n. 490/99 (ora abrogato). E, invero, il comune di Milano, ricevuta la domanda, ha dato corso all’istruttoria, senza tenere conto della precedente autorizzazione rilasciata alla società successivamente prorogata e dell’intervenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità per l’anno 2001. Secondo l’art. 6, comma 16 del regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni del comune di Milano, “l’autorizzazione si ha per non prorogata e quindi decaduta per il mancato pagamento dell’imposta sulla pubblicità … e dai provvedimenti autorizzativi rilasciati dai sensi del presente regolamento”. Con riferimento all’autorizzazione a suo tempo rilasciata in favore della ricorrente, non si era verificato alcun presupposto o evento giuridicamente rilevante che potesse indurre il comune a non prorogare l’autorizzazione in precedenza rilasciata. Tale non può considerarsi l’invito dell’Enac in data 14 febbraio 2001, n. 485 alla rimozione della cartellonistica pubblicitaria sul viale Forlanini perché pericolosa per il traffico aereo di Linate, perché del tutto generico e riguardante la concessione edilizia per un parcheggio nelle adiacenze del viale. L’esistenza, nel regolamento comunale sull’esposizione dei mezzi pubblicitari, della procedura semplificata ex art. 6 comma 6 per il rilascio di un provvedimento espresso in favore dei precedenti titolari, non sorregge la tesi del comune di Milano sulla necessità del rinnovo dell’autorizzazione di cui la società era titolare, perché nessun’altra richiesta di proroga era stata inoltrata dopo la scadenza di quella precedente, avvenuta il 31.12.1998. Ai sensi dell’art. 6 comma 7 del regolamento, l’atto di proroga è necessario per il primo anno successivo alla formazione dell’autorizzazione alla pubblicità per silenzio assenso, come si è verificato con il provvedimento del 7 aprile 1997, successivamente al quale il pagamento dell’imposta secondo la modalità previste dal D.Lgs. n. 507/1993 ha l’effetto equivalente alla proroga di autorizzazione, come previsto dal comma 16 dell’art. 6 del regolamento in esame. È pertanto erroneo l’assunto del comune di Milano sulla reciproca indipendenza dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto rispetto al pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Nel rinviare al regolamento del comune per le modalità di effettuazione della pubblicità e per le limitazioni e i divieti in relazione ad esigenze di pubblico interesse, l’art. 3 del D.Lgs. n. 507/1993 prevede espressamente il rilievo a fini amministrativi dell’adempimento agli obblighi fiscali del soggetto passivo dell’imposta. L’autorizzazione all’impianto, una volta rilasciata, viene prorogata tacitamente anche per gli anni successivi con il solo pagamento dell’imposta sulla pubblicità in quanto il titolare, assoggettandosi volontariamente al tributo, manifesta per fatti concludenti la volontà di continuarne a fruire con le stesse condizioni dell’anno precedente. Né infine il diniego del Comune appare giustificato dall’assenza dell’autorizzazione regionale prevista dall’art. 157, D.Lgs. n. 490/99 per i mezzi pubblicitari situati in prossimità di beni ambientali. La proroga dell’autorizzazione è infatti circoscritta ai rapporti fra il comune e il titolare dell’impianto ma non ha alcuna efficacia nei confronti dei soggetti o enti titolari di altre potestà che possono disporre la rimozione degli impianti, ancorché autorizzati, qualora la loro presenza determini la lesione dell’interesse di cui sono portatori, come stabilisce l’art. 23, D.Lgs. n. 285/1992. L’appello deve essere conclusivamente accolto e va riformata la sentenza che ha dichiarato irricevibile il ricorso della società Sint. In accoglimento del ricorso, deve essere annullato il provvedimento impugnato in primo grado. Sussistono i giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello, e, in riforma della decisione impugnata dichiara ricevibile il ricorso di primo grado. In accoglimento del medesimo, annulla il provvedimento impugnato. Compensa fra le parti le spese di ambedue i gradi.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
Raffaele Iannotta Presidente
Raffaele Carboni Consigliere
Paolo Buonvino Consigliere
Cesare Lamberti Consigliere, est.
Goffredo Zaccardi Consigliere






DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16 maggio 2006



 

 
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