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| n.3-2007 - © copyright |
T.A.R.
LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER - Sentenza 22 marzo 2007
n. 2515
Pres.Guerrieri Est. Mangia
T. Bizzarro (Avv. G. Ambrosio) c/ Ministero di Giustizia (Avv. Stato) |
Processo amministrativo – Periodo di sospensione feriale dei termini - Conoscenza del provvedimento impugnato – Ricorso notificato il 15 novembre – E’ tardivo – Motivi |
E’ irricevibile, poiché tardivo, il ricorso avverso un provvedimento del quale si è avuta piena conoscenza in pendenza del periodo di sospensione feriale (1 agosto – 15 settembre), che sia stato notificato in data 15 novembre; l’art. 1, comma 1, L. n. 742/1969 il quale stabilisce che se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del detto periodo, infatti, va inteso nel senso che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni “utili” ai fini del computo dei termini in quanto esso segna non già l’inizio ma il decorso dei termini. |
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(Contra vedi Consiglio di Stato, Sez. V,
Sent. n. 2818 del 16 maggio 2006) |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
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Sezione I-quater –
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 13598 del 2002, proposto da
Bizzarro Teresa, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Ambrosio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, situato in Roma, Largo dei Lombardi n. 21;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
previa sospensiva, della graduatoria unica di merito nonché delle assegnazioni delle sedi di lavoro del Corso di Formazione per Allievi Sovrintendenti della Polizia Penitenziaria, notificata in data 12 agosto 2002, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visto il ricorso con la relativa documentazione;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti le memorie ed i documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007 il Primo Referendario Antonella Mangia; uditi, altresì, i procuratori delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO
Attraverso il ricorso in esame, notificato in data 15 novembre 2002 e depositato il successivo 14 dicembre, la ricorrente - agente di Polizia Penitenziaria con la qualifica di assistente capo, nominata vice sovrintendente in virtù dell’utile posizionamento nella graduatoria “della selezione interna per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti” - lamenta l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:
1. Eccesso di potere. Unificazione dei bandi di concorso. Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha varato due procedure concorsuali per coprire circa 1.500 posti da vice sovrintendente ma successivamente ha approvato una graduatoria unica. Tale modus operandi ha alterato quello che sarebbe dovuto essere l’assetto delle graduatorie nonché delle assegnazioni delle sedi di lavoro; nel contempo, ha stravolto gli indirizzi iniziali, scaturenti dalla previsione di requisiti di partecipazione differenti.
2. Eccesso di potere per mancato rispetto dei criteri per la formazione della graduatoria.
3. Indicazione e scelta delle sedi di servizio.
Con atto depositato in data 21 dicembre 2002 si è costituita l’Amministrazione intimata.
Con ordinanza n. 230/2003 il Tribunale ha rigettato la domanda incidentale di sospensione.
Con “note” depositate in data 6 novembre 2006, la ricorrente ha reiterato le doglianze già formulate nonché richiamato la sentenza di questo Tribunale n. 4325/03, concernente atti del medesimo concorso.
In data 2 febbraio 2007 la difesa erariale ha depositato documenti.
Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 27 febbraio 2007.
DIRITTO
1. Il ricorso è irricevibile in quanto tardivamente proposto.
Come emerge dalla narrativa che precede, la ricorrente ha avuto piena conoscenza degli atti impugnati in data 12 agosto 2002, mentre il ricorso risulta notificato all’Amministrazione in data 15 novembre 2002 e, dunque, oltre – ancorché per un solo giorno – il termine decadenziale di legge di sessanta giorni, prescritto dall’art. 21 della legge n. 1034/1971.
Appaiono, comunque, opportune alcune precisazioni, connesse – in particolare – alle peculiarità dell’ipotesi in trattazione e, precisamente, al rilievo che la notifica all’interessato del provvedimento oggetto di gravame risale al periodo di sospensione feriale.
Al riguardo, si è, infatti, avuto modo di rilevare che l’orientamento giurisprudenziale non è pacifico.
In particolare, sono state riscontrate decisioni nell’ambito delle quali il giorno 16 settembre è stato escluso dal calcolo perché è stato ritenuto il primo giorno utile per svolgere qualsiasi attività legata al decorso dei termini processuali e, quindi, “dies a quo” non computabile, secondo la regola generale prevista dall’art. 155, comma 1, c.p.c., equiparato al “dies a quo” del giorno di notifica o pubblicazione della sentenza (cfr. C.d.S., Sez. V, sent. n. 2818/2006; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 5105/2002; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12026/2002).
Il Collegio non propende per questo orientamento giurisprudenziale.
In ragione della formulazione dell’art. 1, comma 1, della legge n. 742 del 1969, il quale prescrive, tra l’altro, che “ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”, ritiene, infatti, che, in tutti i casi in cui l’interessato venga a conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo durante il periodo feriale e, quindi, in relazione alle ipotesi in cui l’inizio del decorso dei termini processuali ricada dal 1 agosto al 15 settembre, il giorno 16 settembre debba essere compreso nel novero dei giorni “utili”, concessi dal termine, atteso che esso segna non già l’inizio di quest’ultimo bensì il suo decorso.
Riprendendo quanto osservato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 688 del 2006 (con la quale è stato dichiarato inammissibile un ricorso per cassazione notificato il 15 novembre avverso una sentenza notificata durante il periodo feriale), si ha modo di ricordare che:
- la computabilità o meno del 16 settembre ha dato luogo a contrastanti pronunce di legittimità, poi risolte dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in senso favorevole alla computabilità di tale giorno nel termine prescritto, con la sentenza n. 4814 del 1983;
- in seguito è intervenuta anche la sentenza n. 3668 del 1995, con la quale le Sezioni Unite hanno precipuamente chiarito che il giorno 16 settembre deve essere compreso nel novero dei giorni concessi dal termine perché “sarebbe contrario alla ratio dell’art. 155 c.p.c. lasciare fuori dal computo un giorno intero (il 16 settembre) in cui l’atto di riferimento non si è verificato: giorno che si aggiungerebbe illogicamente a quelli interi del termine, allungandolo senza giustificazione”.
Sempre ripercorrendo il ragionamento della Suprema Corte (il quale è conforme anche a: Cass. Civ. sent. n. 24816/2005; Cass. Civ., sent. n. 6679/2005), ne consegue che la notifica del ricorso in epigrafe, avvenuta il 15 novembre 2002, deve necessariamente ritenersi intempestiva perché – dovendo computare, ex art. 155 c.p.c., quale giorno iniziale, quello di notificazione del provvedimento - il termine utile di sessanta giorni decorreva dal 16 settembre 2002 e, quindi, scadeva inderogabilmente il 14 settembre 2002, giorno, tra l’altro, non festivo.
Da quanto esposto, non può che conseguire l’irricevibilità del ricorso perché notificato oltre il termine previsto a pena di decadenza dall’art. 21 della legge n. 1034/71.
2. In ogni caso, il ricorso in epigrafe è inammissibile perché non notificato ad almeno un controinteressato, così come prescritto dall’art. 21 della legge n. 1034/71, già richiamato.
L’operatività del richiamato obbligo di notificazione non appare in discussione, atteso che un eventuale accoglimento del ricorso avrebbe determinato l’annullamento di un provvedimento caratterizzato da una pluralità di destinatari, i quali avrebbero indiscutibilmente risentito delle conseguenze della decisione.
3. Per le ragioni illustrate, il ricorso è irricevibile.
Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in Euro 500,00 a favore dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione I quater dichiara irricevibile il ricorso n. 13598/2002.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio come disposto in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2007, con l’intervento dei seguenti Magistrati:
Dr. Pio GUERRIERI – Presidente
Dr. Giancarlo LUTTAZI – Consigliere
Dr.ssa Antonella MANGIA– Primo Ref.- Relatore – Estensore
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