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"I poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale"*
di Ascenzo Forte
"L’abuso del procedimento giudiziario e amministrativo in senso anticoncorrenziale e la funzione sanzionatoria delle Autorità indipendenti (considerazioni intorno a Consiglio di Stato, Sez. VI, Sent. 21 maggio 2013, n. 2722)"*
del Dott. Ermes Rosina
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INTESE
I738 – Restrizione deontologiche FNOMCEO
AGCM, Provvedimento n. 25078 del 9/09/2014
Con il provvedimento in evidenza l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato la Federazione Nazionale Medici e Odontoiatri (Fnomceo) per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza, realizzata attraverso l’adozione e diffusione del Codice di deontologia medica del 2006 e delle relative Linee-Guida applicative.
L'istruttoria ha accertato l'attitudine delle citate norme a limitare ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità da parte dei singoli professionisti e delle reti di studi odontoiatrici, così violando la disciplina comunitaria in materia di intese restrittive della concorrenza. Il ricorso allo strumento pubblicitario - limitato nella fattispecie da divieti di "pubblicità promozionale" e di "pubblicità comparativa" - costituisce infatti un'importante leva concorrenziale a disposizione dei professionisti.
L’AGCM ha quindi ordinato l'adozione di misure volte a porre termine all’illecito riscontrato, irrogando alla Fnomceo una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 831.816,00. Al riguardo, si segnala che ai fini della quantificazione della sanzione irrogata, l’AGCM ha fatto applicazione degli Orientamenti della Commissione, prendendo pertanto a riferimento il valore relativo ai contributi versati alla Fnomceo dagli Ordini provinciali, al quale ha applicato una percentuale individuata in funzione della gravità della violazione e pari al 5%. L’importo della sanzione – quantificato inizialmente nella misura di 3.327.264 euro – è stato quindi ridotto in quanto superiore al limite edittale previsto dall’articolo 15 legge n. 287/90. Si segnala, infine, che l’AGCM ha ritenuto che l’adozione del nuovo Codice di deontologia medica 2014 e l’abolizione delle Linee Guida non potessero integrare una forma di ravvedimento operoso
I748 - CONDOTTE RESTRITTIVE DEL CNF
AGCM, Provvedimento n. 25154 del 22 ottobre 2014
Con il provvedimento in oggetto, l’Autorità ha ritenuto che il Consiglio Nazionale Forense, in violazione dell’art. 101 del TFUE, abbia posto in essere un’intesa unica e continuata, restrittiva della concorrenza, consistente nell’adozione di
due decisioni (la circolare 22-C/2006 e il parere n. 48/2012) volte a limitare direttamente e indirettamente l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato, stigmatizzando quale illecito disciplinare la richiesta di compensi inferiori ai minimi tariffari e limitando l’utilizzo di un canale promozionale e informativo attraverso il quale si veicola anche la convenienza economica della prestazione. Le due decisioni, pertanto, costituiscono un’intesa avente ad oggetto la restrizione del gioco della concorrenza nel mercato dei servizi professionali resi dagli avvocati in Italia, con evidente svantaggio per i consumatori finali.
La sanzione pecuniaria irrogata ammonta nel complesso a circa 900.000 euro.
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SINDACATO GIURISDIZIONALE SUI PROVVEDIMENTI DELL’AGCM
Sul principio della continuità economica e funzionale dell’impresa in materia di sanzioni antitrust e sull’applicazione della maggiorazione di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 in caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento nella parte relativa alla sanzione
Tar Lazio, sez. I, sentenza n. 3696 del 17 febbraio 2015
Con la sentenza in oggetto, il Tar del Lazio ha reso una significativa pronuncia sul tema della sanzionabilità infragruppo delle società in caso di infrazioni antitrust in applicazione del principio della continuità economica e funzionale dell’impresa, nonché sull’applicazione della maggiorazione di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 in caso di annullamento giurisdizionale del provvedimento nella parte relativa alla sanzione.
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