D.Lgs. 16 Marzo
2009 n. 30: Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa
alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento
e dal deterioramento (Pubblicato
nella Gazzetta. Ufficiale del 4 aprile 2009, n. 79)
Il decreto legislativo n. 30/2009 definisce misure specifiche
per prevenire e controllare l'inquinamento ed il depauperamento
delle acque sotterranee. In particolare, la norma individua
i criteri per l'identificazione e la caratterizzazione
dei corpi idrici sotterranei, i parametri necessari alla valutazione
del buono stato chimico delle acque sotterranee, i criteri
per la classificazione dello stato quantitativo delle acque
e le modalità per la definizione dei programmi di monitoraggio
quali-quantitativo. La valutazione dello stato delle acque
sotterranee è svolta dalle Regioni, che hanno il compito
di monitorare lo stato dei corpi idrici ed adottare
misure e piani di tutela finalizzati soprattutto a prevenire
scarichi ed immissioni indirette nelle acque sotterranee di
sostanze pericolose e non pericolose. Il decreto prevede,
inoltre, che le autorità di bacino, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano individuino, sulla
base dei dati derivanti dalle attività di monitoraggio,
le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni
di inquinanti, di gruppi di inquinanti e di indicatori di
inquinamento rilevate nei corpi o nei gruppi di corpi idrici
sotterranei che sono stati identificati a rischio e determinino
le priorità di intervento.
NUCLEARE
D.lgs.
20 febbraio 2009, n. 23: Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom,
relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni
di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2009, n. 68).
Il decreto legislativo n. 23/2009 ha apportato rilevanti modifiche
al d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, attuativo delledirettive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom
in materia di radiazioni ionizzanti.
Il provvedimento entrerà in vigore dal 7 Aprile 2009
ed è di notevole interesse per diversi motivi.
Anzitutto, il decreto in esame ha modificato l’art.
32 del d.lgs. n. 230/95, relativo alle spedizioni, importazioni
ed esportazioni di rifiuti radioattivi, prevedendo la partecipazione
delle regioni e delle province autonome territorialmente competenti
nelle procedure autorizzative di cui agli artt. 29 e 30. In
particolare, in caso di inerzia di tali soggetti è
stabilito che l’autorità preposta al rilascio
del nulla osta di cui all’art. 29 o dell’autorizzazione
di cui all’art. 30 proceda.
In secondo luogo, con apposite prescrizioni da inserire nell’autorizzazione,
viene fatto obbligo agli operatori della restituzione, al
Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti
nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri
materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito
introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
In terzo luogo, per effetto delle modifiche operate, le autorizzazioni
per le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito non possono
essere rifiutate in una serie di circostanze, tra le quali
il decreto elenca:
1) il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti
a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati
ai fini del loro trattamento;
2) il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi
e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile
esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso;
3) il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito
al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in
cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel
comma 4 del decreto, se la rispedizione è effettuata
nelle stesse condizioni e nel rispetto della normativa applicabile.
Inoltre, sono previste sanzioni per chi non ottempera gli
obblighi indicati (in particolare, il provvedimento prevede
l’arresto da due a sei mesi o l’ammenda da dieci
a quarantamila euro) e per chi non osserva le particolari
prescrizioni contenute nell’autorizzazione (in questo
caso il provvedimento prevede l’arresto fino a tre mesi
o l’ammenda fino a ventimila euro).
Infine, il provvedimento modifica la disciplina dettata dall’art.
157 del d.lgs. n. 230/95, relativa alla sorveglianza radiometrica
sui materiali o prodotti semilavorati metallici, estendendo
l’applicazione degli obblighi sulla sorveglianza radiometrica
anche ai soggetti che esercitano attività di importazione
di prodotti semilavorati metallici a scopo industriale o commerciale.
Grava sul proprietario incolpevole l’onere della messa
in sicurezza e della bonifica ambientale del terreno nel quale
sia stato consapevolmente consentito, da parte del precedente
proprietario, il deposito incontrollato di rifiuti pericolosi.
La successione nel patrimonio del dante causa, infatti, determina
il trasferimento della “passività rappresentata
dall’obbligo legale di risanare l’area trasformata
illecitamente in discarica di rifiuti inquinanti”
(in relazione ai fenomeni successori relativi all’onere
di bonifica e ripristino, cfr. anche Cons. Stato, V, 5 dicembre
2008 n. 6055).
Il
Tar Sicilia si pronuncia, alla luce di una lettura sistematica
delle disposizioni normative del D.Lgs. 156/2006, sulla natura
e sul regime giuridico applicabile ai liquidi emunti , nell’ambito
di attività di bonifica, dalle falde di siti di rilevanza
nazionale (nella fattispecie i liquidi emunti dal sito di
Priolo Gargallo sono qualificati dal G.A. come “rifiuti
liquidi”).
INQUINAMENTO Illecito abbandono di rifiuti: responsabilità
del proprietario del fondo inquinato e imputabilità
soggettiva della condotta.
(Consiglio
di stato – Sez. V - Sentenza 19 marzo 2009 n. 1612)
Il Consiglio di Stato ribadisce, anche alla stregua del disposto
dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006, che l’obbligo
di procedere alla rimozione di rifiuti abbandonati e alla
bonifica del sito non può gravare sul proprietario
dell’area se non a fronte di una completa istruttoria
e di una esauriente motivazione in ordine alla imputabilità
soggettiva della condotta, commissiva od omissiva, a nulla
rilevando, in tale prospettiva, la mera circostanza della
omessa recinzione del fondo. In mancanza di tale accertamento,
quindi, l’onere economico della bonifica “resterà
per forza di cose socializzato”, non potendosi
configurare un’ipotesi legale di responsabilità
oggettiva.
Con
la sentenza in oggetto, il Tar Friuli Venezia Giulia trae
spunto dalla censura mossa da parte ricorrente in ordine alla
incompatibilità ambientale di un progetto (di costruzione
di un impianto di produzione di vetro float) nei
confronti del quale, in sede di VIA, siano state rilevate
“particolari criticità” per la
sussistenza di “alcuni inquinanti atmosferici”
(in specie: ossidi di azoto, ozono e polveri sottili), per
sottolineare l’insussistenza, nell’ambito della
regolazione dell’inquinamento, di un divieto generalizzato
delle attività potenzialmente inquinanti e l’ammissibilità
di dette attività qualora contenute entro limiti prefissati.
La Corte di Cassazione ha stabilito che la violazione della
normativa relativa al recupero dei rifiuti prevista dall’art.
181 del D.Lgs. 152/2006 configura il reato di smaltimento
di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell’autorizzazione
prevista dall’art. 208 del Codice Ambientale.
Più precisamente la Suprema Corte ha stabilito che
si applica la disciplina del recupero dei rifiuti di cui all'art.
181 e seguenti del D.lgs. 152/2006 anche nel caso in cui nella
produzione del compost di qualità venga superata la
soglia d’accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente
per il compostaggio ovvero siano presenti nel compost sostanze
pericolose anche se non previste nelle elencazioni delle delibere
regionali nella materia de qua.
La violazione della sopra richiamata normativa configura il
reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi
in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 208 dello stesso
decreto.
La normativa relativa alla revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti (d.lgs. 217/2006) prevede sanzioni amministrative
per la commercializzazione non conforme alle disposizioni
dettate sulla produzione di fertilizzanti.
Ne consegue che la mancata previsione in ordine allo spandimento
sul terreno, a scopo di deposito finalizzato alla produzione
del compost, fa sì che la concimazione o correzione
di residui o reflui restino soggetti alla disciplina sui rifiuti
o alla normativa sulle acque.
La decisione sottolinea anche che l’ispezione dello
stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento configurano
attività amministrative che non richiedono l’osservanza
delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia
degli indagati per le attività di polizia giudiziaria
poiché l’unica garanzia richiesta per le richiamate
anzidette attività ispettive è quella prevista
dall’art. 223 disp. att. c.p.p. che impone il preavviso
all'interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove
si svolgeranno le analisi dei campioni.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo,
viene precisato che l’ipotesi accusatoria deve
corrispondere a una fattispecie astratta sicuramente prevista
dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle
indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile
nel reato in relazione al quale è stato disposto il
sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi
di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto
nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell'astrattezza.
Pertanto, la Suprema Corte, confermando un orientamento oramai
consolidato in giurisprudenza, ha ribadito che per il mantenimento
del sequestro basta la puntuale enunciazione di un’ipotesi
di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione
della disponibilità delle cose che siano pertinenti
a tale reato.
Con
la pronuncia in oggetto il Collegio circoscrive l’ambito
di competenze riservato dall’art 5 D.L. n. 263/06 (convertito
in L. n. 290/06) al Commissario delegato per l’emergenza
rifiuti della Regione Campania, censurando l’affidamento
diretto del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani operato
da quest’ultimo a favore di una ditta privata.
Il Collegio declara l’inammissibilità dell’azione
petitoria promossa da alcuni proprietari di immobili ubicati
nel territorio dei Comuni di Napoli e Marano, volta ad impedire
la realizzazione nella località di Chiaiano (cava Lallero)
di una discarica per lo smaltimento di r.s.u., in considerazione
del fatto che la posizione finale sottesa alla domanda è
il “diritto alla salute” e non quello dominicale
vantato sugli immobili siti in prossimità della discarica.
Con la pronuncia in esame la Corte ribadisce (cfr. Corte cost.,
23/01/2009 n. 10) la competenza esclusiva dello Stato in materia
di rifiuti, ex art. 117, comma 2, lettera s) - in quanto attinente
alla tutela dell’ambiente – e riconosce altresì
la possibilità delle singole regioni, nell’esercizio
delle proprie competenze (tutela della salute, governo del
territorio, valorizzazione dei beni ambientali etc.), di prevedere
livelli di tutela più elevati rispetto al livello standard,
adeguato e non riducibile, individuato dalla legge statale.
Sulla base di tali premesse, la Corte dichiara l’illegittimità
costituzionale – per contrasto con l’art. 117,
comma 2, lettera s) Cost. - sia dell’art. 14, commi
1, 2, 3 e 6, della legge della Regione Valle d’Aosta
n. 31/2007, sia dell’art. 64, comma 5, della legge della
Regione Valle d’Aosta n. 5/2008, là dove restringono
della nozione di ‘rifiuto’ ed escludono l’applicazione
del regime autorizzativo, previsto dal Codice dell’ambiente,
per la realizzazione e l’esercizio di aree di stoccaggio
di materiali inerti da scavo, riducendo conseguentemente il
livello di tutela ambientale.
Il Consiglio di Stato, valorizzando il tenore dell’art.
20 del d.lgs. n. 152/2006, nega la natura infraprocedimentale
della verifica di assoggettabilità a v.i.a. (c.d. “screening”),
affermando l’autonomia del sub-procedimento, il carattere
definitivo e potenzialmente lesivo della valutazione conclusiva
e, conseguentemente, la sua immediata impugnabilità
dinanzi al Giudice Amministrativo ad iniziativa dei soggetti
interessati. Chiarita la natura del procedimento, il Giudice
di appello ha altresì escluso l’obbligo per l’amministrazione
di comunicare l’avvio del procedimento ai cittadini
residenti nella zona interessata dall’intervento, non
trattandosi né di destinatari specifici del provvedimento
né di soggetti di cui fosse obbligatoria la consultazione.
RIFIUTI
E’ illegittimo l’OPCM n. 3686/08 nella
parte in cui attribuisce al gestore del Consorzio UNico di
Bonifica il potere di nomina di un Commissario ad acta per
la liquidazione delle somme dovute dagli enti locali ai consorzi
di bonifica soppressi delle province di Napoli e Caserta. (Tar
Lazio – Roma – Sez. I – Sentenza 3 marzo
2009 n. 1655)
Il
Tar Lazio, che dapprima si pronuncia in ordine alla sussistenza
della giurisdizione del G.A. sulle controversie attinenti
alla complessiva azione di gestione dei rifiuti (ivi compresi
i meri comportamenti e gli atti c.d. paritetici), annulla
l’OPCM n. 3686/08 (come sostituito dall’art. 4,
co. 5 dell’OPCM n. 3693/08) nella parte in cui attribuisce
al Gestore del Consorzio Unico di Bacino, nel quale sono confluiti
i consorzi di bacino della province di Napoli e Caserta (art.
11, co. 8, D.L. n. 90/08 convertito in L. n. 123/08) il potere
di nomina di un Commissario ad acta chiamato a provvedere,
in sostituzione degli enti locali inadempienti, alla liquidazione
delle somme dovute, a titolo di debito, da questi ai consorzi
di bacino soppressi.
*
* *
EVENTI
Resoconto
della tavola rotonda sul tema: “La partecipazione
dei cittadini e delle associazioni nel procedimento decisionale
in materia ambientale (dal livello nazionale al livello comunitario)”
Il
6 marzo 2009, presso l’aula V della facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Roma “La Sapienza”, si è tenuta una tavola
rotonda sul tema “la partecipazione dei cittadini e
delle associazioni nel procedimento decisionale in materia
ambientale (dal livello nazionale al livello comunitario)”.
L’incontro, organizzato nell’ambito del Master
di II livello in Diritto dell’Ambiente, si è
svolto con la partecipazione del Professor Filippo Satta,
del Professor Giuseppe Nerio Carugno, del Prof. Pier Luigi
Petrillo, dell’Avv. Gianfranco Passalacqua, dell’Avv.
Andrea Falzone e del Presidente Fulco Pratesi.
Il Professor Satta ha introdotto il tema
del convegno ricordando che l’istituto della partecipazione
consente alle persone di esprimere il loro interesse in una
sede diversa da quella in cui l’interesse abitualmente
si colloca.
Tuttavia, il relatore ha evidenziato che il singolo cittadino,
portatore di una serie innumerevole di interessi, non sempre
può avvalersi dello strumento della partecipazione.
La ragione di questo limite, secondo Satta, si deve rinvenire
nella mancanza di precise definizioni degli interessi, determinata
dalla difficoltà di tradurre gli interessi personali
in forme giuridiche.
Il relatore ha, poi, richiamato l’attenzione sul rapporto
tra interesse del privato e interesse pubblico.
Ha ricordato come l’ordinamento preveda per tali situazioni
differenti forme di tutela, ma in particolare si è
riferito a quelle situazioni in cui il rapporto tra i due
interessi è talmente stretto al punto che l’interesse
del privato si interseca con quello pubblico e viceversa,
non consentendo che l’uno prevalga sull’altro.
Il Professor Satta, quindi, ricollegandosi al tema della giornata,
ha precisato che l’ambiente è un esempio di interesse
personale che si può definire contemporaneamente pubblico,
in virtù del fatto che l’interesse di ogni singolo
individuo, ad esempio all’aria pulita, si identifica
con l’interesse della collettività.
Successivamente, il Professor Nerio Carugno
ha affrontato, con il suo intervento, il problema dei limiti
e dei rischi alla partecipazione al procedimento ambientale.
A tal riguardo, dopo aver precisato che l’interesse
pubblico all’ambiente può essere definito “rafforzato”
grazie al riconoscimento costituzionale, il relatore ha chiarito
che un limite alla partecipazione al procedimento ambientale
è rappresentato dai saperi specialistici.
I saperi specialistici sono quelle conoscenze riservate ai
tecnici che consentono alla Pubblica Amministrazione di regolamentare
la propria attività con regole che sfuggono da scelte
puramente discrezionali e che trovano la loro previsione in
ambiti scientifici.
Pertanto, il relatore ha osservato che nell’ambito dei
procedimenti ambientali la presenza della tecnica se da un
lato garantisce l’imparzialità dell’agire
amministrativo, l’obiettività della decisione
e la legalità formale della stessa e delle procedure,
dall’altro lato potrebbe comportare la pretermissione
degli interessi dei cittadini a fronte di una applicazione
acritica e non ragionata delle regole tecniche. Questa situazione,
secondo Nerio Carugno, potrebbe portare ad una sorta di deresponsabilizzazione
delle scelte operate dall’amministrazione sulla base
delle regole tecniche, con conseguente carenza di democraticità
e di effettività della partecipazione dei singoli e
delle associazioni al procedimento amministrativo. Quindi,
al fine di assicurare un corretto funzionamento del procedimento
ed una effettiva gestione democratica dello stesso bisognerebbe
consentire una adeguata rappresentazione e valutazione degli
interessi in gioco.
Il Professor Nerio Carugno ha, inoltre, ricordato come la
regola tecnica, giuridicizzata dal legislatore attraverso
la previsione di alcuni parametri, potrebbe portare alla “mummificazione”
della stessa che si determina quando, nonostante il progresso
scientifico, la regola rimane ferma.
Una soluzione a questo problema potrebbe essere quella di
prevedere clausole di salvaguardia che consentano un adeguamento
attraverso l’applicazione di norme derivanti dal progresso
scientifico.
Infine, il relatore, a conferma dei rischi menzionati, ha
ricordato la vicenda del gassificatore di Livorno: in quella
circostanza, la scelta operata dall’amministrazione
competente non aveva tenuto minimamente in considerazione
le istanze dei cittadini e delle associazioni ambientaliste.
Solo grazie all’intervento della magistratura è
stato riconosciuto a tali soggetti il diritto di partecipare
al procedimento.
All’incontro ha preso parte anche il Presidente
Pratesi, Presidente onorario del WWF, il quale ha
ricordato che dal 1998 i diritti di partecipazione ai procedimenti
decisionali in materia ambientale sono riconosciuti anche
alle associazioni ambientaliste, in quanto portatrici di interessi
diffusi.
Il relatore ha, inoltre, fatto presente che l’attività
giurico-amministrativa svolta dalle associazioni è
cospicua, anche se spesso trova limiti legali invalicabili,
come nel caso del diritto di accesso, che trova il proprio
limite nel diritto alla riservatezza.
Infine, lo stesso relatore ha sottolineato la rilevanza dell’attività
delle associazioni, che si sviluppa, in campi come l’edilizia,
la caccia, le opere pubbliche, attraverso interventi di contenimento,
di denuncia, di pressione politica , ma soprattutto attraverso
azioni di sensibilizzazione della collettività.
L’Avvocato Passalacqua ha introdotto
il proprio intervento ricordando come il diritto all’ambiente,
quale espansione del diritto alla salute, abbia trovato il
primo riconoscimento nella nota sentenza della Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, del 9 marzo 1979, n. 1463.
Il relatore ha poi focalizzato l’attenzione sull’istituto
del diritto di accesso e sulla sua applicazione alla materia
ambientale.
In particolare, l’avvocato Passalacqua ha precisato
che con il riconoscimento del diritto all’ambiente,
quale diritto alla salubrità e alla qualità
dell’ambiente, la posizione del cittadino nei confronti
delle informazioni in materia di ambiente non poteva essere
circoscritta alle previsioni della legge n. 241/90, che collegano
il diritto di accesso alle informazioni detenute dalla Pubblica
Amministrazione ad un interesse diretto.
Proprio per la peculiarità della materia, il relatore
ha osservato che il legislatore nazionale, sulla spinta dello
scenario internazionale e comunitario, ha desoggettivizzato
l’interesse del singolo, per consentire a quest’ultimo
l’esercizio del diritto di accesso.
Infatti, dalla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente,
nella quale il diritto all’ambiente era intimamente
connesso con il potere autoritativo dello Stato, si è
arrivati a riconoscere al singolo il diritto di accesso a
tutte le informazioni attinenti la materia dell’ambiente
senza dover dimostrare la sussistenza di un interesse diretto.
Inoltre, è stato previsto in capo alla Pubblica Amministrazione
non solo l’obbligo di riscontrare le richieste di accesso
dei cittadini, ma anche l’obbligo di coadiuvare il privato
nella precisazione delle richieste.
Tale normativa è altresì importante perché
riconosce non solo nella Pubblica Amministrazione la controparte
del diritto di accesso, ma estende il riconoscimento anche
nei confronti delle società che operano in diversi
settori, tra cui quello idrico e quello energetico.
Infine, il relatore ha concluso il proprio intervento facendo
un richiamo comparatistico all’ordinamento brasiliano
ove, grazie all’affidamento della tutela dell’interesse
diffuso al magistrato del pubblico ministero, si stanno raggiungendo
notevoli ed efficaci risultati.
L’intervento successivo è stato svolto dall’Avvocato
Falzone cheha, invece, ricordato
che il cittadino può partecipare in forma singola o
associata nei procedimenti ambientali come quelli relativi
alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), all’Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) e alla valutazione di incidenza ambientale.
In particolare, il relatore ha precisato che, con riferimento
al procedimento di VIA, la direttiva n. 95/337/CE ha garantito
la partecipazione non solo all’interno del procedimento,
ma anche a seguito della chiusura dello stesso.
Infatti, la normativa prevede che il committente, pubblico
o privato, debba sottoporre il progetto che intende realizzare
all’amministrazione competente. Successivamente, lo
stesso progetto deve essere portato a conoscenza degli interessati
attraverso l’informativa al pubblico, per consentire
al pubblico interessato di presentare eventuali osservazioni.
Sull’amministrazione ricade così l’obbligo
di valutare le eventuali memorie presentate dal pubblico interessato
e, in sede di adozione del provvedimento, tenerne conto con
espresso riferimento in motivazione.
A seguito del rilascio dell’autorizzazione il pubblico
deve essere nuovamente informato qualora vengano accolte le
memorie.
L’incontro si è concluso con l’intervento
del Professor Petrillo sulle modalità
di regolamentazione della partecipazione dei singoli e delle
associazioni al procedimento legislativo.
Attraverso l’analisi comparatistica di diverse discipline
nazionali, il professore ha rilevato che in altri ordinamenti
esistono due modalità di regolamentazione.
Nel Regno Unito, ad esempio, si segue la modalità della
c.d. trasparenza: previa iscrizione in un albo pubblico, si
consente a chiunque di poter partecipare al procedimento di
adozione delle decisioni.
In questo modo i cittadini possono essere presenti e capire
le ragioni poste a fondamento della decisione.
In altri Paesi, invece, come gli Stati Uniti, si ammette la
partecipazione al procedimento ai soggetti iscritti in albi
pubblici con obbligo di audire gli stessi qualora ne facciano
richiesta.
In Italia, invece, esiste un modello di regolamentazione di
partecipazione al procedimento legislativo che è caratterizzato
da molte contraddizioni e che il relatore ha definito “strisciante
ad andamento schizofrenico”.
La ragione di questa definizione è da rinvenire nel
comportamento del legislatore che introduce obblighi che poi
elude.
Basti pensare alla previsione che ha reso obbligatoria l’analisi
di impatto della regolamentazione (AIR) nei disegni di legge
predisposti dal Governo, che viene sempre elusa con la apodittica
formula “l’AIR è stata eseguita secondo
le disposizioni di legge”.