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	<title>844 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>844 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’installazione in toscana di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procedura-abilitativa-semplificata-pas-per-linstallazione-in-toscana-di-un-impianto-fotovoltaico-della-potenza-di-55-mw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matteo Spatocco]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 11:26:33 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/?post_type=cpt_387&#038;p=88969</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procedura-abilitativa-semplificata-pas-per-linstallazione-in-toscana-di-un-impianto-fotovoltaico-della-potenza-di-55-mw/">Sulla procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’installazione in toscana di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW</a></p>
<p>Pres. A Cacciari &#8211; Est. N. Fenicia Autorizzazione e concessione &#8211; Impianto fotovoltaico &#8211; Procedura abilitativa semplificata &#8211; Area idonea ex legem in quanto oggetto di bonifica &#8211; Fattispecie In tema di procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell&#8217;art. 6 D.lgs. 28/2011, nonché dell’art. 16 bis, comma 4, della LRT</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procedura-abilitativa-semplificata-pas-per-linstallazione-in-toscana-di-un-impianto-fotovoltaico-della-potenza-di-55-mw/">Sulla procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’installazione in toscana di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procedura-abilitativa-semplificata-pas-per-linstallazione-in-toscana-di-un-impianto-fotovoltaico-della-potenza-di-55-mw/">Sulla procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’installazione in toscana di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW</a></p>
<p>Pres. A Cacciari &#8211; Est. N. Fenicia</p>
<hr />
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; Impianto fotovoltaico &#8211; Procedura abilitativa semplificata &#8211; Area idonea ex legem in quanto oggetto di bonifica &#8211; Fattispecie</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In tema di procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell&#8217;art. 6 D.lgs. 28/2011, nonché dell’art. 16 bis, comma 4, della LRT 39/2005, per l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW, l’area su cui l’impianto dovrebbe sorgere è <i>ex lege</i> idonea in quanto oggetto di bonifica (ai sensi dell’art. 20, comma 8 lett. b), del D.Lgs. n. 199/2021), ipotesi speciale e pertanto prevalente rispetto a quella di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma su cui si fonda il parere negativo della Soprintendenza e, di conseguenza, la determinazione comunale che pertanto risultano illegittime.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 08/07/2024</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 00844/2024 REG.PROV.COLL.</p>
<p class="registri" style="text-align: right;">N. 01229/2023 REG.RIC.</p>
<p class="repubblica"><img decoding="async" class="aligncenter" src="https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/stemma.jpg" border="0" /></p>
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">(Sezione Seconda)</p>
<p class="tabula" style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1229 del 2023, proposto dalla<br />
Soc. Franca Villa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli e Andrea Pontenani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Comune di Villafranca in Lunigiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giovanni Montana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ministero della Cultura e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria <i>ex lege</i> in Firenze, via degli Arazzieri, 4;<br />
Regione Toscana in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; del provvedimento del 22.08.2023 del Comune di Villafranca in Lunigiana, Rif. PAS prot. n. 4427 del 27/06/2023, recante ordine alla Villa Franca S.r.l. “di non effettuare l&#8217;intervento richiesto con la PAS del 17.07.2023 prot. n. 4427 del 27.6.2023”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; della nota del 31.07.2023 del Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, conosciuta per mezzo del provvedimento del Comune di Villafranca in Lunigiana del 22.08.2023, con la quale le aree relative alla PAS prot. n. 4427 del 27.6.2023 sono state ritenute “non idonee all&#8217;istallazione di impianti fotovoltaici a fonti rinnovabili&#8221;.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Villafranca in Lunigiana, del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. Marcello Faviere e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. La Franca Villa s.r.l. formulava al Comune di Villafranca in Lunigiana, in data 27.06.2023, richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell&#8217;art. 6 D.lgs. 28/2011, nonché dell’art. 16 bis, comma 4, della LRT 39/2005, per l’installazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW, in un’area sita all’interno del territorio comunale (meglio identificata al catasto terreni al Foglio 26, mappali 600, 604, 618, 322, 321, 320, 317, 319, 316, 315, 372, 313, 346, 295, 296, 297, 298, 303, 612, 594, 610, 284, 592, 283, 268, 599, 602, 606, 617, 620, 622, 318).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune, a seguito di rituale procedimento istruttorio, respingeva la domanda e ordinava l’inibizione delle attività con provvedimento del 22.08.2023 motivando con riferimento ad un parere della Soprintendenza Archeologia Beni Culturali e Paesaggio per le Province di Lucca e Massa Carrara del 31.07.2023 (prot. n.5231) dal quale emerge che l’area interessata dalla PAS si trova nella fascia di rispetto di un immobile, denominato “La Chiesaccia”, dichiarato (con D.M. n. 119 del 28.07.2023) di interesse particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 42/2004 e che, quindi, non risulterebbe idonea alla installazione di impianti come quello oggetto della citata P.A.S., ai sensi dell’art. 20, comma 8 lett. c-quater, del D. Lgs 8.11.2021 n. 199.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. Avverso tali provvedimento l’interessato ha notificato ricorso (il 30.10.2023), ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, instando per il rilascio di misure cautelari (cui ha rinunciato in corso di camera di consiglio).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per resistere al gravame si sono costituiti il Ministero della Cultura e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (il 9.11.2023, con atto di mero stile) nonché il Comune (il 10.11.2023) che ha depositato memoria il 16.11.2023. Ha fatto seguito il deposito di memorie del Comune (il 22.04.2024) e della ricorrente (il 26.04.2024) e di memorie di replica di entrambe le parti (il 7 e 8 maggio 2024).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Alla udienza pubblica del 29 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Il ricorso è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7 agosto 1990 n, 241, dei principi ricavabili dall’art. 20, comma 8, del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, per violazione del giusto procedimento e per carenza assoluta di motivazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare la ricorrente sostiene che l’area su cui l’impianto dovrebbe sorgere dovrebbe essere dichiarata <i>ex lege</i> idonea in quanto oggetto di bonifica (ai sensi dell’art. 20, comma 8 lett. b), del D.Lgs. n. 199/2021), ipotesi speciale e pertanto prevalente rispetto a quella di cui alla lettera c-ter) del medesimo comma su cui si fonda il parere negativo della Soprintendenza e, di conseguenza, la determinazione comunale. La ricorrente sostiene, inoltre, che la mera insistenza dell’area nella fascia di rispetto del bene vincolato non consentirebbe il diniego impugnato, ma varrebbe quale mero elemento di fatto che il Ministero avrebbe dovuto inserire in una più ampia valutazione, di natura discrezionale, sulla inidoneità dell’area che avrebbe dovuto formare oggetto di specifica motivazione che, nel caso di specie, sarebbe del tutto mancante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il motivo è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Collegio condivide la ricostruzione interpretativa del disposto normativo dell’art. 20, comma 8, lett. b) e c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021 offerta dalla ricorrente, sia sul piano letterale che sistematico.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato reca quale unica motivazione l’inidoneità dell’area a causa dell’insistenza della stessa nella fascia di rispetto di 500 m. da un immobile dichiarato di interesse culturale particolarmente importante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Dal parere rilasciato dalla Soprintendenza e ripreso nell’atto comunale si legge che risultano assolutamente inidonee alla installazione di impianti fotovoltaici assoggettati a PAS “<i>le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, nonché le aree ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo”</i> e che “<i>a tali fini, la fascia di rispetto è determinata dalla medesima norma considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici […] le aree definite catastalmente come sopra indicato, nonché le aree ricadenti entro cinquecento metri da quelle, sono a norma del D. Lgs. citato non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Comune conclude pertanto la propria istruttoria sostenendo che “<i>l’area oggetto della richiesta di intervento […] ricade nella fascia di rispetto del bene immobile considerato di interesse culturale particolarmente importante con il D.M. n. 119 del 28.07.2023, nella quale, come da parere della Soprintendenza sopra riportato, è preclusa l’installazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 20, comma 8, lettera c- quater”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Orbene il D.Lgs. n. 199/2021 (recante Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell&#8217;11 dicembre 2018, sulla promozione dell&#8217;uso dell&#8217;energia da fonti rinnovabili) all’art. 20 reca la disciplina per l&#8217;individuazione di superfici e aree idonee per l&#8217;installazione di impianti a fonti rinnovabili. Dopo avere demandato a decreti del Ministro della Transizione Ecologica l’individuazione dei principi e criteri omogenei per l&#8217;individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all&#8217;installazione di impianti (comma 1) e alle Regioni la conseguente concreta localizzazione delle stesse (comma 3), la disposizione detta una disciplina transitoria in attesa della adozione degli atti attuativi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto qui interessa, al comma 8, prevede che “<i>Nelle more dell&#8217;individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: […] b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; […] c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all&#8217;articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell&#8217;articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all&#8217;articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387” </i>(la disposizione di cui alla lett. c-quater è stata introdotta dall&#8217;art. 6, comma 1, lett. a), n. 2.3), D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e successivamente modificata dall’art. 47, comma 1, lett. a), nn. 2.01), 2.1) e 2.2), D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, tutte applicabili al caso di specie).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano letterale, dalla piana lettura della norma emerge che la lett. c quater) nel fare “salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter” attribuisce alla lett. b) portata speciale mentre la lettera c-quater) assume carattere recessivo e residuale rispetto alla prima.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Sul piano sistematico occorre ribadire che la lett. c-quater) è stata aggiunta, come sopra evidenziato, dal D.L. 50/2022, con l’obiettivo di individuare ulteriori aree idonee all’insediamento di impianti da fonti rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici, rispetto a quelle già presenti all’art. 20 (ciò risulta pacificamente dai lavori preparatori della L. n. 91/2022).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Come già rilevato dalla giurisprudenza, le ipotesi di idoneità disciplinate dalle lettere da a) a c-ter), infatti, sono tutte accomunate dal fatto di riferirsi a siti già compromessi da trasformazioni antropiche (siti ove sono già presenti impianti energetici; aree bonificate; cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; aree nella disponibilità dei gestori delle infrastrutture ferroviarie, dei concessionari autostradali o dei gestori aeroportuali; aree agricole prossime ad attività d’impresa; aree interne a stabilimenti e impianti industriali), rispetto ai quali la vocazione del territorio risulta segnata e l’interesse culturale e paesaggistico si rivela, giocoforza, recessivo. Ritenere quindi che, per combinato disposto con le altre lettere, la lettera c-quater) abbia introdotto, in un’eterogenesi dei fini, una nuova limitazione fino ad allora inesistente, significherebbe frustrare la <i>ratio</i> della norma d’incentivazione delle energie rinnovabili (cfr. TAR Piemonte, sez II, 19/10/2023, sent. 808).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel caso di specie è pacifico tra le parti che l’area di cui si controverte risulta idonea <i>ex lege</i>, essendo stata oggetto di bonifica (ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. b) sopra riportata).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’area è costituita dai terreni di una ex cava autorizzata con Decreto della Regione Toscana n. 7542/2001, cui seguiva il Decreto di VIA ministeriale (n. 6922/2002, pubblicato in GU del 28.02.2002) tra le cui prescrizioni figurano la rinaturalizzazione, il ripristino ambientale nonché la rilevazione di situazioni di potenziale contaminazione e l’attivazione conseguente, ai sensi del d.lgs 22/1997, di tutti gli interventi necessari al ripristino così come formulati dalla Regione Toscana e ripresi dal decreto (cfr. doc. nn. 7 di parte ricorrente).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il piano di ripristino e recupero dell’area è stato approvato con decreto n. 3211 del 23.10.2015 della Provincia di Massa Carrara (cfr. doc. n. 14 di parte ricorrente, produzione del 17.11.2023).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Occorre evidenziare infatti che la <i>ratio</i> della disciplina delle aree idonee ex art. 20 comma 8 lett. b) sopra richiamata è volta a dare attuazione ai prevalenti interessi pubblici volti alla promozione dell’impiego di forme di energia rinnovabile mediante il riutilizzo di aree a vario titolo contaminate e che sono state oggetto di bonifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il fatto che la bonifica del sito in parola sia stata effettuata sulla scorta di norme previgenti rispetto al D.Lgs. 152/2006 non osta alla applicabilità della normativa in commento al caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In altri termini il fatto che il richiamato art. 20, comma 8, lett. b) definisce aree idonee quelle “<i>dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” </i>non può che essere inteso come rinvio mobile alla disciplina delle bonifiche e degli interventi individuali di ripristino ambientali vigenti <i>ratione temporis</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto oggi disciplinato dal Titolo V del D.lgs. 152/2006 deve intendersi, secondo il criterio <i>tempus regit acta</i>, riferito anche ai procedimenti di bonifica e ripristino ambientali che trovano la loro fonte direttamente nell’art. 6 della L. 349/1986, nel DPCM 377/1988 o nel d.lgs 22/1997, richiamati nel succitato decreto di VIA n. 6922/2002.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’amministrazione comunale non controdeduce sul punto ma, anzi, formula le proprie difese sull’assunto che tali aree siano state oggetto di interventi di bonifica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Per quanto precede il provvedimento comunale ed il parere della Soprintendenza impugnati risultano illegittimi e, di conseguenza, il primo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Alla luce della fondatezza del primo motivo di ricorso risulta priva di interesse la disamina del secondo motivo, presentato in subordine al primo, con cui la ricorrente chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 comma 8 lett. c-quater) del D.Lgs. n. 199/2021, come introdotto dall’art. 6 del d.l. 50/2022, come conv. con L. 91/2022 che, introducendo una previsione generalizzata di inidoneità delle aree da misurarsi in 500 metri da tutti i beni dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 42/2004, sarebbe in contrasto con gli art. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione e con il <i>favor</i> verso le energie rinnovabili di cui è connotata tutta la legislazione in materia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La questione di legittimità proposta dalla ricorrente, pertanto, risulta non rilevante per il caso di specie.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. Il ricorso, in conclusione, è fondato e pertanto deve essere accolto; i provvedimenti impugnati sono pertanto annullati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Le spese di lite possono essere compensate in ragione della novità delle questioni trattate.</p>
<p class="fatto" style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Alessandro Cacciari, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea Vitucci, Primo Referendario</p>
<p class="tabula">Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore</p>
<p>&nbsp;</p>
<table class="sottoscrizioni" border="0" width="100%" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td></td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Marcello Faviere</td>
<td></td>
<td>Alessandro Cacciari</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="fatto">IL SEGRETARIO</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-procedura-abilitativa-semplificata-pas-per-linstallazione-in-toscana-di-un-impianto-fotovoltaico-della-potenza-di-55-mw/">Sulla procedura abilitativa semplificata (PAS) per l’installazione in toscana di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,5 MW</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.844</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che respinge un ricorso avverso l’esclusione di un concorrente da una gara per fornitura di portali multifunzionali per il riconoscimento di incendio a bordo e violazione della sagoma limite, gara bandita da Rete Ferroviaria del valore a base d’asta di circa 14 milioni di euro.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-29-2-2012-n-844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 29/2/2012 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che respinge un ricorso avverso l’esclusione di un concorrente da una gara per fornitura di portali multifunzionali per il riconoscimento di incendio a bordo e violazione della sagoma limite, gara bandita da Rete Ferroviaria del valore a base d’asta di circa 14 milioni di euro. In particolare la ricorrente era stata considerata priva del requisito dell’esperienza richiesta nello sviluppo e realizzazione di portali e nella sensoristica termica. La ricorrente aveva eseguito appalti pregressi, aventi oggetto analogo, insieme ad altra società nella forma del consorzio. La sentenza di rigetto del ricorso non e’ stata sospesa perche’ a) non può ritenersi che il requisito di capacità tecnica previsto dal bando, neanche nell’interpretazione che ne ha dato la commissione di gara, richieda una pregressa attività di sviluppo e realizzazione di uno specifico prodotto dalle peculiari qualità tecniche, b) la valutazione delle pregresse attività svolte all’interno del consorzio appare coerente con la natura del consorzio stesso, che nel caso di specie è un consorzio ordinario, non un consorzio stabile finalizzato all’esecuzione unitaria dell’appalto mediante una comune struttura di impresa. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00844/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00794/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 794 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Esim Srl &#8211; Elettrica Societa&#8217; Impianti Meridionali</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Nino Matassa, Rosa Volse, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Rfi &#8211; Rete Ferroviaria Italiana Spa</b>, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Vinti e Paola Chirulli, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, via Emilia N, 88; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 00283/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III TER n. 00283/2012, resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DALLA GARA PER LA FORNITURA DI PORTALI MULTIFUNZIONALI IN SICUREZZA &#8211; MCP	</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 98 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Rfi &#8211; Rete Ferroviaria Italiana Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Matassa e Barbieri per delega dell&#8217;avvocato Vinti;	</p>
<p>Ritenuto che, ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, la sentenza appellata resiste alle censure sollevate dal ricorrente in quanto: a) non può ritenersi che il requisito di capacità tecnica previsto dal bando, neanche nell’interpretazione che ne ha dato la commissione di gara, richieda una pregressa attività di sviluppo e realizzazione di uno specifico prodotto dalle peculiari qualità tecniche, b) la valutazione delle pregresse attività svolte all’interno del consorzio appare coerente con la natura del consorzio stesso, che nel caso di specie è un consorzio ordinario, non un consorzio stabile finalizzato all’esecuzione unitaria dell’appalto mediante una comune struttura di impresa;<br /> <br />
Ritenuto che sussistono i presupposti per compensare la spese della presenta fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)<br />	<br />
Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 794/2012).	</p>
<p>Spese compensate.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giuseppe Severini, Presidente<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere<br />	<br />
Bernhard Lageder, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 29/02/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</a></p>
<p>Va accordata la tutela cautelare, con ordine all’Amministrazione resistente di restituire alle società ricorrenti l’area di loro proprietà, qualora vi sia stato un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. In base al predetto accordo le parti, preso atto dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va accordata la tutela cautelare, con ordine all’Amministrazione resistente di restituire alle società ricorrenti l’area di loro proprietà, qualora vi sia stato un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. In base al predetto accordo le parti, preso atto dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione di un Parco da parte del Comune di Rovigo e della mancata conclusione dell’iter relativo al piano urbanistico presentato dalle società ricorrenti, davano atto della necessità di “realizzare tempestivamente la formale cessione gratuita dell’area verde” a fronte del riconoscimento di un’equiparabile capacità edificatoria alle società ricorrenti, e l’Amministrazione comunale, in particolare, si impegnava a individuare un’area sulla quale riconoscere una volumetria economicamente assimilabile a quella oggetto del PIRUEA e a deliberare entro il 31.7.2009 una proposta definitiva e condivisa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale; il termine del 31.7.2009 deve ritenersi essenziale ex art. 1457 c.c. e con la diffida del 20.10.2009 le ricorrenti hanno intimato all’Amministrazione resistente di procedere alla restituzione dell’area destinata a parco nel complesso immobiliare “ex Ospedale Maddalena”, dimostrando in tal modo di voler risolvere il predetto rapporto essendo ormai scaduto il termine nello stesso previsto per la formulazione di un ulteriore accordo di cessione dell’area de qua; Ritenuto, infine, sotto il profilo del periculum che l’esecuzione di lavori da parte dell’Amministrazione comunale per adibire l’area oggetto di controversia a parco e la fruizione della stessa da parte della cittadinanza sin dal 2006 non sono circostanze idonee a prevalere sull’interesse delle società ricorrenti alla restituzione dell’area, pacificamente di loro proprietà, e alla sua utilizzazione economica, in assenza di validi titoli in grado di continuarne a giustificare la detenzione da parte dell’Ente locale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00844/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 01683/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />	<br />
(Sezione Seconda)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 1683 del 2011, proposto dalla <b>Reale Mario S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla <b>Impresa Costruzioni, Cefil S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall&#8217;avvocato Francesco Mazzarolli, legalmente domiciliate presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Rovigo</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Ferruccio Lembo, legalmente domiciliato presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 25 c.p.a.; 	</p>
<p>per l&#8217;accertamento<br />	<br />
del diritto della società ricorrente alla restituzione dell&#8217;immobile illegittimamente occupato dal Comune di Rovigo.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovigo;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 il referendario Marina Perrelli e uditi l’avvocato Mazzarolli per i ricorrenti e l’avvocato Lembo per il Comune intimato;	</p>
<p>Ritenuto che la presente controversia rientra nella cognizione del Giudice amministrativo in quanto, ad avviso del Collegio, l’accordo sottoscritto tra le parti il 24.6.2009, in forza del quale il Comune di Rovigo detiene l’area oggetto di causa, va qualificato come accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990;<br />	<br />
Rilevato che in base al predetto accordo le parti, preso atto dell’ultimazione dei lavori di riqualificazione del Parco Maddalena da parte del Comune di Rovigo e della mancata conclusione dell’iter relativo al PIRUEA presentato dalle società ricorrenti, davano atto della necessità di “realizzare tempestivamente la formale cessione gratuita dell’area verde” a fronte del riconoscimento di un’equiparabile capacità edificatoria alle società ricorrenti, e che l’Amministrazione comunale, in particolare, si impegnava a individuare un’area sulla quale riconoscere una volumetria economicamente assimilabile a quella oggetto del PIRUEA e a deliberare entro il 31.7.2009 una proposta definitiva e condivisa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale;<br />	<br />
Ritenuto che il termine del 31.7.2009 deve ritenersi essenziale ex art. 1457 c.c. e che con la diffida del 20.10.2009 le ricorrenti hanno intimato all’Amministrazione resistente di procedere alla restituzione dell’area destinata a parco nel complesso immobiliare “ex Ospedale Maddalena”, dimostrando in tal modo di voler risolvere il predetto rapporto essendo ormai scaduto il termine nello stesso previsto per la formulazione di un ulteriore accordo di cessione dell’area de qua;<br />	<br />
Ritenuto, infine, sotto il profilo del periculum che l’esecuzione di lavori da parte dell’Amministrazione comunale per adibire l’area oggetto di controversia a parco e la fruizione della stessa da parte della cittadinanza sin dal 2006 non sono circostanze idonee a prevalere sull’interesse delle società ricorrenti alla restituzione dell’area, pacificamente di loro proprietà, e alla sua utilizzazione economica, in assenza di validi titoli in grado di continuarne a giustificare la detenzione da parte dell’Ente locale;<br />	<br />
Visto l’art. 57 cod. proc. amm. le spese di lite della presente fase di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) accoglie la domanda di misure cautelari e, per l’effetto:<br />	<br />
a) ordina all’Amministrazione resistente di restituire alle società ricorrenti l’area di loro proprietà;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 7 giugno 2012, ore di rito.<br />	<br />
Condanna il Comune di Rovigo al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), per spese generali, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Amedeo Urbano, Presidente<br />	<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/10/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-veneto-sezione-ii-ordinanza-sospensiva-13-10-2011-n-844/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione II &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 13/10/2011 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-844/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-844/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.844</a></p>
<p>Non va sospesa l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di asserite opere precarie ubicate all’interno della fascia di rispetto ferroviario di 30 metri che comporta l’inedificabilità assoluta ex art. 49 del d.p.r. n. 753/1980. (G.S.) vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 26</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-844/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-844/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi di asserite opere precarie ubicate all’interno della fascia di rispetto ferroviario di 30 metri che comporta l’inedificabilità assoluta ex art. 49 del d.p.r. n. 753/1980. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/3/11975/g">Ordinanza sospensiva del 26 febbraio 2008 n. 1007</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA TOSCANA<br />FIRENZE </b></p>
<p align=center><b>PRIMA SEZIONE</b></p>
<p>Registro Ordinanze:  844/2007<br />
Registro Generale: 1252/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
GAETANO CICCIO&#8217; Presidente<br />GIUSEPPE DI NUNZIO Cons.<br />SAVERIO ROMANO Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 26 Settembre 2007<br />
Visto il ricorso 1252/2007 (3^ Sez.) proposto da:<br />
<b>FABBRI ELIO ANCHE PER SOCIETA&#8217; F.LLI</b> &#8211; <b>FABBRI MACCHINA AGRICOLE S.R.L.</b>rappresentati e difesi da:LASCIALFARI LEONARDO &#8211; RUBECHI ALBERTOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA MASACCIO 17presso  LASCIALFARI LEONARDO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI AREZZO</b> rappresentato e difeso da:RICCIARINI ROBERTA &#8211; PASQUINI STEFANOcon domicilio eletto in FIRENZEVIA RICASOLI N. 40presso  SEGRETERIA T.A.R.<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 619 del 23 maggio 2007, notificata il 23 maggio 2007 avente ad oggetto &#8220;Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite senza il permesso di costruire in Arezzo &#8211; loc. San Giuliano. Provvedimento di auto<br />
&#8211; dell&#8217;ordinanza n. 620 del 23 maggio 2007, notifiata il 23 maggio 2007 avente ad oggetto &#8220;Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per opere eseguite senza il permesso di costruire in Arezzo loc. S. Giuliano&#8221;;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI AREZZO<br />Designato relatore il Dott. SAVERIO ROMANO e uditi gli avv.ti A.M. Gullo, delegato da L. Lascialfari, e R. Ricciarini;</p>
<p>Considerato che:<br />
&#8211; è impugnata l’ordinanza di demolizione di una serie di opere realizzate abusivamente su due particelle, di proprietà del ricorrente Fabbri e concesse in comodato alla società Fratelli Fabbri;<br />
&#8211; trattasi di opere ubicate all’interno della fascia di rispetto ferroviario di 30 metri che comporta l’inedificabilità assoluta ex art. 49 del d.p.r. n. 753/1980;<br />
&#8211; i motivi dedotti presuppongono la natura di opere precarie dei manufatti realizzati;<br />
Ritenuto che:<br />
&#8211; dagli elementi risultanti dagli atti impugnati, dalla precedente ordinanza di demolizione ivi citata, nonché dalle pregresse analoghe ordinanze (del 1995, del 1998, del 2001) si palesa l’infondatezza dei motivi dedotti in ordine alla natura delle opere- appare prevalente l’esigenza di garantire il rispetto della distanza di sicurezza dalla sede ferroviaria rispetto all’interesse del privato al mantenimento delle opere abusive, che non sembra possano essere oggetto di sanatoria;<br />
Ritenuto, pertanto, che non sussistono sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda incidentale in esame, ai sensi dell’art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall’art.3 della L.205/2000 coordinato con l’art.1 della legge stessa;</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>
R E S P I N G E   la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della I^ Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Firenze, 26 Settembre 2007</p>
<p>F.to Gaetano Cicciò  &#8211; Presidente<br />
F.to Saverio Romano  &#8211; Relatore, est.<br />
F.to Mario Uffreduzzi  &#8211; Segretario</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  27 SETTEMBRE 2007</p>
<p>Firenze, lì  27 SETTEMBRE 2007</p>
<p>IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA<br />
F.to Mario Uffreduzzi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-9-2007-n-844/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/9/2007 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2007 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-2-2007-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-2-2007-n-844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2007 n.844</a></p>
<p>Non va sospesa la richiesta di pagamento che riguardi un recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Comunita’ europea (imposte non corrisposte in conseguenza di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali). Nella comparazione degli interessi in gioco, occorre infatti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-2-2007-n-844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2007 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-21-2-2007-n-844/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/2/2007 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la richiesta di pagamento  che riguardi un recupero di aiuti  di Stato dichiarati illegittimi dalla Comunita’ europea (imposte non corrisposte in conseguenza di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali). Nella comparazione degli interessi in gioco, occorre infatti dare rilievo all’interesse pubblico dello Stato italiano al recupero degli aiuti in questione secondo criteri di effettività ed immediatezza, prospettati in sede comunitaria. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 844/2007<br />Registro Generale: 11674/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
STEFANO BACCARINI Presidente<br /> DOMENICO LUNDINI Cons. , relatore<br />
GERMANA PANZIRONI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Febbraio 2007<br />
Visto il ricorso 11674/2006  proposto da:<br />
<b>SOC SAT SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO SPA </b><br />
rappresentata e difesa da:<br />
CAPPELLI AVV EMILIO &#8211; BANDINI AVV. ANDREA &#8211; DE CATERINI AVV. PAOLOcon domicilio eletto in ROMAVIA NICOLO&#8217; TARTAGLIA, 5presso CAPPELLI AVV EMILIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>MINISTERO DELLE POLITICHE COMUNITARIE</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p><b>CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b><br />
per l’annullamento<br />
&#8211; previa, ove occorra, disapplicazione in parte qua dell’art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62,<br />
&#8211; del decreto del 21 luglio 2006, pubblicato in G.U. 22 agosto 206, n. 194, recante Determinazione dei criteri e delle modalità procedimentali per la corretta valutazione dei casi individuali di non applicazione totale o parziale del recupero degli aiuti- del provvedimento comunicato con lettera del 14 settembre 2006, prot. n. 90637, pervenuta il 19 settembre 2006;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;<br />
Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;ECONOMIA E DELLE FINANZE<br />MINISTERO DELL&#8217;INTERNO <br />
MINISTERO DELLE POLITICHE COMUNITARIE</p>
<p>Visti i motivi aggiunti di ricorso; <br />
Nominato relatore il Consigliere Domenico LUNDINI  e uditi alla Camera di Consiglio del 21 febbraio  2007 gli avvocati come da verbale;<br />
Considerato che le decisioni della Commissione europea impongono la disapplicazione, in caso di contrasto, anche delle leggi dello Stato (vedi Cass. 17564/2002);<br />
Considerato, altresì, che trattasi nella specie di pregiudizio monetario, suscettibile quindi di reintegrazione a posteriori;<br />
Avuto anche riguardo, nella comparazione degli interessi in gioco, all’interesse pubblico dello Stato italiano al recupero degli aiuti in questione secondo criteri di effettività ed immediatezza, prospettati in sede comunitaria;<br />
Ritenuto in definitiva che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento dell’istanza cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, respinge la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.<br />
Così deciso in Roma,  21 febbraio 2007</p>
<p>Il Presidente: Stefano Baccarini<br />
L’Estensore: Domenico Lundini</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.844</a></p>
<p>Pres. E. Speranza, est. C. Bonauro I.G.E.R. Costruzioni s.r.l., (Avv. E. D’Alterio) c. Società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli (Avv. E. Soprano). sulla giurisdizione in merito ad una gara per l&#8217;affidamento di lavori indetta da una società consortile costituita per la costruzione e la gestione dei centri</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. E. Speranza, est. C.  Bonauro<br /> I.G.E.R. Costruzioni s.r.l., (Avv. E. D’Alterio) c. Società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli (Avv. E. Soprano).</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in merito ad una gara per l&#8217;affidamento di lavori indetta da una società consortile costituita per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Competenza e giurisdizione – Società  consortili costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale – Sono persone giuridiche di diritto privato – Motivi.</p>
<p>2. Competenza e giurisdizione – Gara per l’affidamento di lavori indetta da una società  consortile costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale, a norma dell&#8217;art. 11 comma 16 della L. 18 febbraio 1986, n. 41, sono persone giuridiche di diritto privato, pur in presenza della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ovvero della erogazione di contributi pubblici: invero alla società consortile difetta, il primo e il più importante dei caratteri, che deve possedere l&#8217;organismo di diritto pubblico, vale a dire il fine pubblico, come viene definito dall&#8217;art. 1, lett. b) comma 2, primo alinea, della Direttiva 92-50 CEE, che fa riferimento ad un organismo &#8220;istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale&#8221;.2. E’ devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia proposta da un partecipante ad una gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture viarie a servizio dell’area, indetta da una società consortile costituita per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale: ed infatti appurato essere la committente dell&#8217;appalto una società consortile per azioni, segue che la società opera come persona giuridica privata, nell&#8217;esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con gli enti pubblici che partecipano al capitale sociale<sup>1</sup>.</p>
<p></P><br />
  <P ALIGN=RIGHT><HR ALIGN=LEFT WIDTH="40%" SIZE="7"></P><br />
(1) Cfr. Cassazione, SS.UU., sentenza n. 107 del 2 marzo 1999 Cass., Sez. Un., 22 giugno 1994, n. 5973 in tema: Cass., Sez. Un., 5 marzo 1996, n. 1726; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1995, n. 4989.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania- Napoli<br />
Ottava Sezione
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>composto dai Signori:</p>
<p>Evasio Speranza				Presidente<br />	<br />
Luigi Domenico Nappi			Componente<br />	<br />
Carlo Buonauro				Componente rel/est.</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 461/2006 proposto da <br />
<b>I.G.E.R. Costruzioni s.r.l.</b>, in persona del legale rapp.te, , rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Emanuele D’Alterio, presso il cui studio domicilia in Napoli, viale Gramsci 19          </p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli (s.c.p.a. C.A.A.N.)</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrico Soprano, presso cui selettivamente è domiciliata in Napoli alla via Melisurgo 4</p>
<p>Nonché nei confronti di<br />
<b>Co.G &#038; AP s.p.a.</b>, in persona del l.r.p.t., n.c.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
<u>con ricorso iniziale:<br />
</u>&#8211; della nota prot. 3207 del 4.1.06 a firma del Presidente del C.A.A.N. s.c.p.a., recante la comunicazione alla ricorrente dell’esclusione dalla gara per l&#8217;affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture viarie a servizio dell’area C.AA.N. nel Comune di Volla 1° lotto &#8211; 1 ° stralcio e 2° lotto;<br />
&#8211; del verbale della Commissione aggiudicatrice con il quale è stato disposta l’esclusione dalla gara;<br />
&#8211; di ogni altro atto connesso, collegato o preordinato in quanto lesivo<br />
<u>Con primo ricorso recante motivi aggiunti:<br />
&#8211;	</u>nota del Presidente del C.A.A.N. prot. 3397 dell’1.2.06;<br />	<br />
&#8211;	verbale recante la valutazione, da parte della Commissione aggiudicatrice, delle giustificazioni prodotte il 27.12.05,nella parte in cui le ritiene inidonee e richiede contestualmente l’integrazione documentale;<br />	<br />
<u>Con ulteriore ricorso recante motivi aggiunti<br />
&#8211;	</u>del verbale con cui la Commissione aggiudicatrice ha ritenuto non esaustiva la relazione giustificativa prodotta dalla ricorrente il 10.02.06;<br />	<br />
&#8211;	del verbale con cui la Commissione aggiudicatrice ha ritenuto non esaustiva la relazione giustificativa del 23.03.06 ed ha escluso l’offerta perché anomala;<br />	<br />
&#8211;	della relazione del R.U.P del 2.5.06:<br />	<br />
&#8211;	del verbale n. 143 del 12.5.06 con cui il CdA del C.A.A.N. ha approvato gli atti di gara nella parte in cui esclude l’offerta della ricorrente perché anomala ed aggiudica la gara all’ATI CO.G. &#038; AP spa ed Ariola Pali spa.<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della società intimata <br />
Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese<br />
Visti gli atti tutti della causa<br />
Udito alla pubblica udienza del 15 gennaio 2007 il relatore Carlo Buonauro ed uditi i difensori delle parti<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. La I.G.E.R. Costruzioni s.r.l. ha partecipato alla gara, indetta dalla società consortile per azioni Centro Agro Alimentare di Napoli per l&#8217;affidamento dei lavori per la realizzazione di infrastrutture viarie a servizio dell’area C.AA.N. nel Comune di Volla 1° lotto &#8211; 1 ° stralcio e 2° lotto. Risultando anomala l’offerta presentata dall’odierna ricorrente, la Commissione aggiudicatrice richiedeva le giustificazioni e, ritenute le stesse inidonee ad attestare la congruità dell’offerta economica, la stessa veniva esclusa dalla gara, con provvedimento gravato in sede di ricorso iniziale. Con duplici  motivi aggiunti venivano poi impugnati gli atti di riapertura della verifica dell’anomalia in contraddittorio ed il suo esito nuovamente sfavorevole per l’odierna ricorrente.  Si è costruita la s.c.p.a. C.A.A.N., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e contestando nel merito la fondatezza del ricorso.<br />
2. Appare preliminare ed assorbente la questione di giurisdizione, sollevata dalla parte resistente.<br />
2.1. Deve innanzi tutto precisarsi che, proprio con specifico riferimento alla  natura giuridica dell’odierna resistente, si è puntualmente e perentoriamente pronunciata la Cassazione a Sezione Unite in sede di regolamento preventivo di giurisdizione (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 107 del 2 marzo 1999), precisando, per un verso, che le società consortili costituite per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale, a norma dell&#8217;art. 11 comma 16 della L. 18 febbraio 1986, n. 41, sono persone giuridiche di diritto privato, pur in presenza della partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, ovvero della erogazione di contributi pubblici. Per la verità, nella funzione, nella struttura, nelle attività e nelle vicende di queste società non è ravvisabile alcun connotato pubblicistico, che valga a differenziarle da qualsiasi altro società o impresa privata, che soddisfi &#8220;interessi aventi carattere industriale o commerciale&#8221;. Né appare rilevante la erogazione di contributi pubblici. Invero, la costruzione del centro agro alimentare &#8211; sia per la titolarità del bene costruito (spettante ad un soggetto di diritto privato qual è la società consortile), sia per il difetto assoluto di ogni possibile configurazione di un qualsiasi diritto di uso pubblico sul bene stesso &#8211; non può qualificarsi come opera pubblica, la cui realizzazione possa costituire oggetto di concessione o di altro atto di conferimento di poteri pubblicistici (in relazione all&#8217;esercizio dei quali possa profilarsi la giurisdizione del giudice amministrativo) (Cass., Sez. Un., 22 giugno 1994, n. 5973). Per altro verso, le SS.UU. della Cassazione hanno ulteriormente chiarito che, appurato essere la committente dell&#8217;appalto una società consortile per azioni, composta da enti pubblici territoriali, da istituzioni creditizie, nonché da associazioni di diritto privato, segue che la società opera come persona giuridica privata, nell&#8217;esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con gli enti pubblici che partecipano al capitale sociale. Di la conclusione per cui sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie promosse nei confronti della società dai terzi interessati a partecipare a gare di appalto, indette per la costruzione e la gestione dei centri agro alimentari di interesse regionale o provinciale (in tema: Cass., Sez. Un., 5 marzo 1996, n. 1726; Cass., Sez. Un., 6 maggio 1995, n. 4989).<br />
2.2. Tali argomentazioni sono senz’altro condivise dal Collegio, anche alla luce di una duplice concorrente serie di considerazioni attinenti alla irrilevanza nel caso di specie sia del richiamo, sul versante soggettivo, alla particolare categoria giuridica dell’“organismo di diritto pubblico”; sia in relazione, sul versante oggettivo, alle previsioni di cui all’art  33, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 e dell’art. 6 della L. n. 205/2000.<br />
2.2.1. Quanto al primo aspetto, deve innanzi tutto essere rammentato che la stessa pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, sia pure in relazione alla disciplina degli appalti di pubblico servizio &#8211; dopo aver precisato che la società consortile non possa classificarsi tra le amministrazioni dello Stato e tra gli enti pubblici territoriali; che non possa considerarsi neppure come ente pubblico non economico, per difetto di attribuzione dei compiti pubblici e, in particolare, per la mancanza di norme speciali, che la riguardino: ovverosia, per l&#8217;assenza dei riferimenti di diritto positivo, in conformità con il principio di legalità che informa la materia – conclude nel senso che la società consortile non può ricomprendersi neppure tra gli organismi di diritto pubblico, i quali costituiscono l&#8217;unica figura soggettiva in cui potrebbe inserirsi, stante la tipicità degli enti specificamente menzionati dall&#8217;art. 2 comma 1 cit. Alla società difetta, invero, il primo e il più importante dei caratteri, che deve possedere l&#8217;organismo di diritto pubblico: vale a dire il fine pubblico, come viene definito dall&#8217;art. 1, lett. b) comma 2, primo alinea, della Direttiva 92-50 CEE, che fa riferimento ad un organismo &#8220;istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale&#8221;. Trattasi di conclusioni che mantengono la loro piena validità anche con riferimento al settore degli appalti di lavori pubblici in relazione ai quali la normativa di riferimento considera ente pubblico qualsiasi organismo, dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività goda in misura maggioritaria di finanziamenti pubblici ovvero la cui gestione è sottoposta al controllo dei soggetti parimenti pubblici.<br />
Si tratta di un nozione che viene, significativamente, ripresa e condotta a sistema dal nuovo codice dei contratti pubblici (art.3, comma 26, D. lgs n. 163/2006), il quale, accanto al dato giuridico-formale del possesso della personalità giuridica (anche in forma societaria) ribadisce il duplice requisito della funzionalizzazione dell’attività in vista del perseguimento di finalità di interesse collettivo (istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale) e dell’assoggettamento, in senso lato, a controlli pubblici (attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di  questi  ultimi oppure il cui organo d&#8217;amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico).<br />
Quanto al secondo profilo, neppure può sostenersi che, pur prescindendosi dalle definizioni di &#8220;amministrazione aggiudicatrice&#8221; della normativa interna e comunitaria, possa venire in rilievo la circostanza secondo cui l’odierna resistente avrebbe mostrato essa stessa di considerarsi tenuta alle procedure di &#8220;evidenza pubblica&#8221; indicendo una gara secondo lo schema normativo dei contratti pubblici.<br />
In disparte la questione della integralità del rinvio a siffatto schema (ciò che peraltro refluisce sulla stessa ammissibilità e fondatezza delle censure di cui al ricorso), va comunque osservato che, se pure il C.A.A.N. si fosse autolimitato scegliendo spontaneamente di applicare la normativa dell&#8217; &#8220;evidenza pubblica&#8221;, ciò non basterebbe a rendere applicabile le previsioni di giurisdizione amministrativa esclusiva di cui al d. lgs. n. 80/98 ed alla l. 205/2000, giacché esso si riferisce ai &#8220;soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale&#8221;, e non ai soggetti che applichino quelle norme pur senza esservi tenuti.<br />
3. In conclusione, il ricorso dev&#8217;essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. <br />
4. La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, VIII Sezione di Napoli definitivamente pronunciando sul ricorso n. 461/06, lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 15 gennaio 2007. </p>
<p>Evasio SPERANZA &#8211; Presidente.<br />
Carlo BUONAURO &#8211;  relatore/estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-1-2-2007-n-844/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 1/2/2007 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 27/2/2004 n.844</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Estensore Pres. Iannotta – Descò S.r.l. c/ Comune di Trieste 1. Contratti della pubblica amministrazione – indizione di una gara per l’aggiudicazione del servizio di fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole – competenza del dirigente comunale – sussiste. 2. Contratti della pubblica amministrazione – gara – criterio</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Estensore Pres. Iannotta – Descò S.r.l. c/ Comune di Trieste</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – indizione di una gara per l’aggiudicazione del servizio di fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole – competenza del dirigente comunale – sussiste.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – gara – criterio di aggiudicazione del prezzo più basso &#8211; giustificazione basata sull’esigenza di contenere i costi dei servizi e su una definizione precisa dei bisogni dell’amministrazione – è legittima.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le procedure di scelta dei contraenti delle amministrazioni pubbliche rientrano nell’ambito dei compiti dei dirigenti o dei responsabili dei servizi (fattispecie in tema di servizio fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole);</p>
<p>2. In tema d’appalto di servizi la scelta di adottare quale criterio di aggiudicazione quello della preferenza da accordare all’offerta con il prezzo più basso non appare priva di giustificazione, in vista della esigenza di contenere i costi dei servizi, sul presupposto della individuazione precisa dei bisogni dell’amministrazione, così come definiti nel capitolato speciale di appalto.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>con nota dell&#8217;avv. Nino Paolantonio: &#8220;decreto assolutamente meritevole di segnalazione perchè il Presidente della Sezione V smentisce la pregressa giurisprudenza cautelare e presidenziale che ravvisava in tale strumento esclusivamente una forma di accertamento del requisito di &#8220;estrema gravità e urgenza&#8221; ai fini della concessione della misura interinale sino alla camera di consiglio. Ancor più perchè il Presidente ha garantito il pieno contraddittorio davanti a se, dando piena attuazione al principio di giusto processo di cui all&#8217;art.111 cost. Come il lettore potrà notare questo decreto è, praticamente, una sentenza succintamente motivata: anzi, non ha nulla da invidiare alla motivazione di molte ordinanze collegiali. Lasciamo ai lettori valutare se ciò sia un bene o un male&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza ad indire una gara per le procedure di scelta dei contraenti nell’ambito di un Comune e sulla motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
Consiglio di Stato<br />
</b><br />
</center><br />
<b><br />
<center><br />
Il Presidente della V Sezione<br />
</b><br />
</center><br />
Visto l’appello – depositato il 24 febbraio 2004 – proposto dalla s.r.l. Descò, in proprio e quale capogruppo della costituenda associazione temporanea d’imprese (Cooperativa facchini mercato ortofrutticolo, Sinterim s.p.a., Quercia cooperativa sociale s.c. a r.l.), per la riforma dell’ordinanza 19 febbraio 2004 n.17 del TAR Friuli Venezia Giulia, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla stessa società Descò unitamente al ricorso avverso:<br />
&#8211; determinazione 19 novembre 2003 n.3411 del direttore dell’area risorse economiche e finanziarie &#8211; servizio programmazione acquisti – del comune di Trieste, per l’indizione di una procedura di aggiudicazione del servizio fornitura somministrazione derrat<br />
&#8211; determinazione 24 novembre 2003 n.3461, con la quale è stata modificata la determinazione n.3411, citata sopra;<br />
&#8211; l’intera procedura di gara, compreso il bando, “per la parte relativa al secondo lotto” (p. 3 atto di appello, già citato);</p>
<p>Vista la domanda di adozione della misura cautelare provvisoria, giusta l’art.21, ottavo comma, legge 6 dicembre 1971 n.1034, nel testo stabilito dall’art.3 legge 21 luglio 2000 n.205, proposta contestualmente all’appello citato;</p>
<p>Considerato<br />
&#8211; che non appare manifestamente fondato il motivo con il quale si deduce l’incompetenza del dirigente comunale a indire la gara, posto che le procedure di scelta dei contraenti delle amministrazioni pubbliche rientrano nell’ambito dei compiti dei dirigent<br />
&#8211; che d’altra parte nella specie il servizio fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole era oggetto di contratto di appalto, stipulato fin dal 1974 (cfr. p. 17 appello) con la s.r.l. Descò, per cui non appare che nel caso di specie sia s<br />
&#8211; che la scelta di adottare quale criterio di aggiudicazione quello della preferenza da accordare all’offerta con il prezzo più basso (cfr. determinazione 19 novembre 2003 n.3411, V capoverso) non appare priva di giustificazione, in vista della esigenza d<br />
&#8211; che il prezzo posto a base della procedura di aggiudicazione segue ad indagini di mercato, compiute a cura del comune (p. 25 memoria della difesa comunale, depositata il 26 febbraio 2004);<br />&#8211; che l’oggetto dell’appalto è identificato anche con riferimento alle sale mensa e alla gestione delle cucine (art.2 capitolato speciale e sesto capoverso determinazione 19 novembre 2003 n.3411);<br />&#8211; che l’art.63 del capitolato speciale deve essere inteso come limitato alle modalità di gestione e con l’osservanza delle caratteristiche essenziali del contratto, che non potrà essere alterato, rispetto a quanto si desume dal bando e dal capitolato spec<br />
&#8211; che l’assenza di impegno di spesa segue al fatto che alla data (24 novembre 2003) della determinazione dirigenziale n.3461 (all. 2 dell’atto di appello) non era stato stipulato alcun contratto, per cui non esisteva il titolo giuridico, sul presupposto d<br />
&#8211; che la prenotazione di spesa è un atto di programmazione, degli uffici competenti sulla gestione dei bilanci di previsione, delle priorità tra impegni futuri;<br />&#8211; che d’altra parte la determinazione 24 novembre 2003 n.3461 non annulla totalmente quella 19 novembre 2003 n.3411, che comprende il criterio di “prenotare” l’impegno;</p>
<p><b><br />
<center>P.Q.M.<br />
</center><br />
</b></p>
<p>Respinge la domanda cautelare provvisoria e fissa la camera di consiglio del 23 marzo 2004 per la trattazione definitiva dell’appello suindicato.</p>
<p align="right">
Il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato<br />
Raffaele Iannotta<br />
Roma 27 febbraio 2004</p>
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