CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - decreto
cautelare presidenziale 27 febbraio 2004 n. 844
Estensore Pres. Iannotta – Descò
S.r.l. c/ Comune di Trieste
1. Le procedure di scelta dei contraenti delle amministrazioni pubbliche rientrano nell’ambito dei compiti dei dirigenti o dei responsabili dei servizi (fattispecie in tema di servizio fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole);
2. In tema d’appalto di servizi la scelta di adottare quale criterio di aggiudicazione quello della preferenza da accordare all’offerta con il prezzo più basso non appare priva di giustificazione, in vista della esigenza di contenere i costi dei servizi, sul presupposto della individuazione precisa dei bisogni dell’amministrazione, così come definiti nel capitolato speciale di appalto.
Consiglio di Stato
Il Presidente della V Sezione
Visto l’appello –depositato il 24
febbraio 2004 – proposto dalla s.r.l. Descò, in proprio e quale
capogruppo della costituenda associazione temporanea d’imprese (Cooperativa
facchini mercato ortofrutticolo, Sinterim s.p.a., Quercia cooperativa sociale
s.c. a r.l.), per la riforma dell’ordinanza 19 febbraio 2004 n.17 del
TAR Friuli Venezia Giulia, con la quale è stata respinta la domanda cautelare
proposta dalla stessa società Descò unitamente al ricorso avverso:
- determinazione 19 novembre 2003 n.3411 del direttore dell’area risorse
economiche e finanziarie - servizio programmazione acquisti – del comune
di Trieste, per l’indizione di una procedura di aggiudicazione del servizio
fornitura somministrazione derrate, gestione cucine comunali e sale mensa in
istituti scolastici di Trieste per il periodo 2004-2008;
- determinazione 24 novembre 2003 n.3461, con la quale è stata modificata
la determinazione n.3411, citata sopra;
- l’intera procedura di gara, compreso il bando, “per la parte relativa
al secondo lotto” (p. 3 atto di appello, già citato);
Vista la domanda di adozione della misura cautelare provvisoria, giusta l’art.21, ottavo comma, legge 6 dicembre 1971 n.1034, nel testo stabilito dall’art.3 legge 21 luglio 2000 n.205, proposta contestualmente all’appello citato;
Considerato
P.Q.M.
Respinge la domanda cautelare provvisoria e fissa la camera di consiglio del 23 marzo 2004 per la trattazione definitiva dell’appello suindicato.
Il Presidente della V Sezione del Consiglio di
Stato
Raffaele Iannotta
Roma 27 febbraio 2004
NOTA
avv. Nino Paolantonio
Con la seguente nota del Prof. N. Paolantonio: "decreto assolutamente meritevole di segnalazione perchè il Presidente della Sezione V smentisce la pregressa giurisprudenza cautelare e presidenziale che ravvisava in tale strumento esclusivamente una forma di accertamento del requisito di "estrema gravità e urgenza" ai fini della concessione della misura interinale sino alla camera di consiglio. Ancor più perchè il Presidente ha garantito il pieno contraddittorio davanti a se, dando piena attuazione al principio di giusto processo di cui all'art.111 cost. Come il lettore potrà notare questo decreto è, praticamente, una sentenza succintamente motivata: anzi, non ha nulla da invidiare alla motivazione di molte ordinanze collegiali. Lasciamo ai lettori valutare se ciò sia un bene o un male.