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	<title>312 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>312 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-18-9-2020-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-18-9-2020-n-312/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-18-9-2020-n-312/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.312</a></p>
<p>Oria Settesoldi, Presidente Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Castiglione; contro Università  degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, Va riconosciuto durante il dottorato di ricerca il congedo di maternità  artt.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-18-9-2020-n-312/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-18-9-2020-n-312/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Oria Settesoldi, Presidente Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore PARTI:  -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Castiglione; contro Università  degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste,</span></p>
<hr />
<p>Va riconosciuto durante il dottorato di ricerca il congedo di maternità  artt. 16 e ss. del d.lgs. 165 del 2001</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Istruzione &#8211; Università  &#8211; dottorato di ricerca &#8211; congedo di maternità , artt. 16 e ss. del d.lgs. 165 del 2001- va riconosciuto.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;ordinamento tutela la maternità  fin dal momento del concepimento, attribuendo alla madre &#8211; tra gli altri &#8211; il diritto irrinunciabile all&#8217;astensione dal lavoro durante e dopo la gravidanza (c.d. congedo di maternità , artt. 16 e ss. del d.lgs. 165 del 2001).</em><br /> <em>Il primario interesse alla protezione della salute della madre e del figlio non può quindi essere declinato diversamente nel contesto del dottorato di ricerca, trattandosi di attività  cui il soggetto è tenuto a dedicarsi a tempo pieno analogamente a una qualsiasi prestazione di lavoro autonomo o subordinato.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 18/09/2020<br /> <strong>N. 00312/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00226/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 226 del 2020, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Castiglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Università  degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento,</em></strong><br /> <em>previa sospensiva,</em><br /> a) del provvedimento, non noto negli estremi, del Rettore dell&#8217;Università  di Udine che approva la proposta della Commissione giudicatrice del corso di dottorato in Scienze dell&#8217;ingegneria Energetica e ambientale di non conferimento alla dott.ssa -OMISSIS- del titolo di Dottore di Ricerca in scienze dell&#8217;ingegneria energetica e ambientale; b) del verbale della Commissione giudicatrice del corso di dottorato in Scienze dell&#8217;ingegneria Energetica e ambientale redatto in data 16 aprile 2020, mai comunicato o trasmesso; c) di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai precedenti.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Università  degli Studi di Udine;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> La ricorrente impugna l&#8217;esito negativo della prova finale di dottorato, con conseguente non attribuzione del titolo di Dottore di ricerca in ingegneria energetica e ambientale e relativi atti presupposti.<br /> Riferisce in particolare di aver riscontrato difficoltà  nella redazione della tesi, a causa della insufficiente collaborazione del proprio supervisore. Per tali ragioni ha richiesto al coordinatore una sostituzione del supervisore, che è stata perà² rigettata. Nel febbraio 2019 ha sottoposto la prima stesura della tesi alla valutazione della Commissione, che ha rilevato alcune lacune nel lavoro e assegnato un termine di ulteriori 6 mesi (fino al 22.11.2019) per la sua integrazione. Nelle more la ricorrente è rimasta incinta e, proprio a causa del suo stato di gravidanza, le è stato negato dal Coordinatore l&#8217;accesso ai laboratori. Parimenti, nonostante la complessità  della gravidanza, non le è stata concessa una proroga del termine per la consegna della tesi, che è stata quindi inviata entro la data ultima prefissata, pur senza riuscire ad effettuare tutte le correzioni richieste. L&#8217;esito della discussione, tenutasi con modalità  telematica nella seduta del 16.04.2020, è stato conosciuto dalla ricorrente solo in data 07.05.2020. Successivamente, in data 03.07.2020 l&#8217;amministrazione ha riscontrato la sua istanza di accesso agli atti, nei quali è esplicitato il giudizio della Commissione.<br /> Con il ricorso si deducono &#8220;<em>Violazione e falsa applicazione degli artt.6 D.M. n. 224 del 30/04/99, 2 d.p.r. n. 387 del 3 ottobre 1997 g.u. n. 260 del 7/11/97, 8, comma 6, e 12 comma 6 del Decreto del Ministro dell&#8217;istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca dell&#8217;8 febbraio 2013; Art. 9, 10,11, 19 e 20 regolamento interno d&#8217;ateneo in vigore dal XXIX ciclo; dell&#8217;art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, carenza o omissione di motivazione; contraddittorietà , illogicità  ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi di trasparenza, di proporzionalità , correttezza e buona fede&#8221;, </em>in considerazione della scarsa collaborazione prestata dal proprio Supervisore, cui il Coordinatore non ha saputo porre rimedio, del divieto espresso dallo stesso Coordinatore alla frequenza dei laboratori (necessaria per il completamento del lavoro) e della mancata concessione di una proroga del termine per la consegna della tesi nonostante lo stato di gravidanza, in violazione delle disposizioni a tutela della maternità . Ancora, si rileva la carente motivazione del verbale impugnato, la sua contraddittorietà  con il rendimento universitario e con il brillante <em>curriculum</em> della ricorrente, nonchè la viziata composizione della Commissione.<br /> L&#8217;amministrazione ha rilevato l&#8217;intervenuta abrogazione del Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224 (in G.U. 13.07.1999 n. 162) e del D.P.R. 3 ottobre 1997, n. 387 (in G.U. 07.11.1997 n. 260) le cui violazioni sono dedotte nel ricorso. Ne consegue l&#8217;infondatezza della censura relativa alla composizione della Commissione esaminatrice.<br /> Si deduce poi l&#8217;irrilevanza del diniego di accesso ai laboratori, atteso che le modifiche da apportare non necessitavano di alcuna fase sperimentale. Quanto allo stato di gravidanza, da un lato questo non sarebbe mai stato comunicato formalmente ai competenti uffici dell&#8217;Università  (ma solo, in via informale, al Coordinatore del corso), dall&#8217;altro non avrebbe potuto comunque determinare la sospensione del termine concesso per integrare la tesi, trattandosi di un periodo straordinario, estraneo alla durata legale del corso. L&#8217;art. 17 del Regolamento di Ateneo concede infatti una <em>sospensione</em> per maternità , da ritenersi quindi limitata agli obblighi connessi alla frequenza del corso di dottorato. Ãˆ contestata poi l&#8217;asserita scarsa collaborazione del Supervisore, che avrebbe invece correttamente affiancato la dottoranda (anche facendosi affiancare da una assegnista di ricerca) e che sarebbe inoltre smentita da una <em>mailÂ </em>inviata dalla dottoranda al Coordinatore. Quanto, infine, all&#8217;asserita carenza di motivazione, si rileva la piena esaustività  del giudizio formulato dalla Commissione, che rispecchia la centralità  rivestita, nel percorso del dottorato, dalla redazione della tesi.<br /> Vista l&#8217;istanza presentata in tal senso, la ricorrente è stata ammessa al gratuito patrocinio con decreto del 04.09.2020.<br /> Il giudizio può essere definito in forma semplificata all&#8217;esito della trattazione dell&#8217;istanza cautelare, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., sussistendone le condizioni di legge.<br /> Nel merito, il ricorso è fondato, riscontrandosi il dedotto vizio di eccesso di potere &#8211; per contraddittorietà , ingiustizia manifesta, violazione del principio di buona fede nei rapporti tra amministrazione e privato &#8211; nella valutazione espressa della Commissione in sede di esame finale, in quanto formulata senza tenere conto della vicenda personale della dottoranda e in particolare dello stato di gravidanza intervenuto durante i sei mesi concessi per l&#8217;integrazione e la correzione del proprio elaborato.<br /> Le circostanze narrate dalla ricorrente (e non smentite, quanto agli aspetti principali, dall&#8217;amministrazione) portano infatti a ritenere sussistente con altro grado di verosimiglianza un rapporto di causa-effetto tra l&#8217;impossibilità  di fruire interamente del suddetto termine e l&#8217;insufficienza del progetto di ricerca, di cui il Coordinatore e la Commissione non hanno tenuto conto nelle proprie determinazioni.<br /> Deve premettersi che il sopravvenire della gravidanza, per quanto non formalmente comunicato all&#8217;Università , è da considerarsi circostanza nota alla Commissione. La difesa erariale riconosce che il Coordinatore del corso, che era altresì¬ membro della Commissione d&#8217;esame (come pacificamente risulta dai verbali), era stato informato sul punto dalla dottoranda, <em>&#8220;a seguito di un colloquio in presenza&#8221;</em>. Nello stesso senso depone il doc. 6 allegato al ricorso, cioè la mail con la quale in data 13.11.2019 la ricorrente ha domandato al Coordinatore di concederle una proroga del termine di consegna, ottenendo dal medesimo una risposta negativa.<br /> Egli infatti, pur precisando che la concessione di una proroga non rientra tra le sue competenze, ha riferito quanto giÃ  comunicatogli dagli Uffici circa l&#8217;impossibilità  di ottenere un&#8217;estensione del termine, di fatto disincentivandola a prendere diretta comunicazione con gli stessi (<em>&#8220;You could try contact them, but I do not think this will change the situation&#8221;</em>). Appare dunque verosimile che la ricorrente, anche in considerazione delle sue condizioni personali &#8211; nella <em>mailÂ </em>citata riferisce di essere appena rientrata dall&#8217;ospedale e di trovarsi in stato di particolare debolezza fisica &#8211; non abbia presentato domanda formale in tal senso perchè condizionata dallo scrutinio circa l&#8217;esito certamente negativo della stessa, anticipato dal Coordinatore.<br /> Del resto, che un eventuale domanda di proroga non avrebbe comunque trovato accoglimento è riconosciuto dalla stessa amministrazione, secondo cui la sospensione per maternità  di cui al Regolamento di Ateneo in materia di dottorato (D.R. n. 349 del 2 luglio 2013), sarebbe istituto applicabile esclusivamente alla frequenza dei corsi e non estendibile invece al termine di consegna della tesi, trattandosi di una fase successiva al regolare ciclo di dottorato.<br /> Tale interpretazione non è perà² conforme a un criterio di ragionevolezza, anche alla luce dei beni giuridici coinvolti. L&#8217;ordinamento tutela la maternità  fin dal momento del concepimento, attribuendo alla madre &#8211; tra gli altri &#8211; il diritto irrinunciabile all&#8217;astensione dal lavoro durante e dopo la gravidanza (c.d. congedo di maternità , artt. 16 e ss. del d.lgs. 165 del 2001). Il primario interesse alla protezione della salute della madre e del figlio non può quindi essere declinato diversamente nel contesto del dottorato di ricerca, trattandosi di attività  cui il soggetto è tenuto a dedicarsi a tempo pieno &#8211; l&#8217;art. 7 comma 2 del Regolamento di Ateneo individua in circa 1.500 ore annuali l&#8217;impegno richiesto dal progetto formativo, oltre le attività  didattiche e formative complementari &#8211; analogamente a una qualsiasi prestazione di lavoro autonomo o subordinato.<br /> Nè, parimenti, si individuano ragioni per attribuire alla gravidanza un rilievo difforme a seconda del momento in cui intervenga. La <em>ratio</em> della sospensione, espressa dallo stesso art. 17 del Regolamento di Ateneo (laddove la menziona tra le <em>&#8220;ragioni incompatibili con l&#8217;impegno esclusivo e a tempo pieno richiesto&#8221;Â </em>dal dottorato), non consente infatti di differenziare tra la frequenza dei corsi e la stesura della tesi, da ritenersi attività  del tutto equivalenti nel richiedere al dottorando un &#8220;<em>impegno esclusivo e a tempo pieno&#8221;</em>, inconciliabile con lo stato di gravidanza.<br /> A conferma di questa interpretazione, si rileva che il Regolamento di Ateneo successivamente approvato con D.R. n. 202 del 20 aprile 2018 (applicabile perà² solo a corsi di dottorato successivi a quello frequentato dalla ricorrente), considera lo stato di gravidanza separatamente dalle altre cause di sospensione, facendo rinvio implicito alla disciplina di cui al d.lgs. 151/2001 in tema di congedo di maternità  (Art. 20 comma 1<em>: Fatta salva l&#8217;ipotesi del congedo obbligatorio di maternità  o di altre ipotesi espressamente previste dalla legge, il Collegio dei Docenti può concedere, su richiesta documentata del dottorando, una sospensione del corso  </em>) e rendendo così¬ del tutto impraticabile qualsiasi differenziazione tra le diverse fasi del percorso di formazione post-universitaria.<br /> Deve quindi concludersi, contrariamente a quanto riferito dal Coordinatore alla ricorrente, per l&#8217;applicabilità  della sospensione per maternità  al termine di consegna dell&#8217;elaborato finale, anche quando lo stesso sia giÃ  stato oggetto di una proroga per apportare correzioni o integrazioni al lavoro.<br /> Si aggiunga poi che proprio la gravidanza è stata considerata dal Coordinatore come fatto impeditivo dell&#8217;accesso ai laboratori, che la ricorrente, a prescindere dalla natura pìù o meno sperimentale delle modifiche da apportare alla tesi, avrebbe avuto diritto di frequentare. Appare quindi contraddittorio che la medesima circostanza sia ritenuta al contempo irrilevante per quanto attiene al rispetto delle scadenze di consegna dell&#8217;elaborato e alla sua valutazione in sede di discussione.<br /> In definitiva, le decisioni assunte nei confronti della ricorrente durante la fase finale di elaborazione della tesi, per quanto non confluite in formali provvedimenti amministrativi, denotano un agire dell&#8217;amministrazione contraddittorio, ingiusto, irragionevole, che ha trovato definitiva estrinsecazione nella valutazione di inidoneità  al superamento dell&#8217;esame, da ritenersi viziata per eccesso di potere alla luce degli accadimenti pregressi.<br /> Viene pertanto annullata la determinazione con cui la Commissione ha negato alla ricorrente il superamento dell&#8217;esame e il titolo di dottore di ricerca, con i relativi verbali.<br /> Alla ricorrente dovrà  essere concesso un nuovo termine semestrale per la correzione e l&#8217;integrazione del proprio progetto di ricerca e una nuova possibilità  di sostenere l&#8217;esame.<br /> Le spese di lite seguono la soccombenza.<br /> La ricorrente viene ammessa definitivamente alÂ beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giÃ  provvisoriamente accordatogli dalla competente Commissione con decreto n. 14 del 04.09.2020.<br /> Il pagamento delle spese di giudizio da parte dell&#8217;amministrazione soccombente dovrà  quindi eseguirsi a favore dello Stato (art. 133 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115)<em>.</em> Analogamente, l&#8217;amministrazione sarà  tenuta al pagamento, a favore dello Stato, del contributo unificato prenotato a debito dal ricorrente.<br /> Si liquidano al difensore del ricorrente complessivi € 1.300,00, oltre spese generali e accessori di legge, corrispondenti ai valori minimi di cui al D.M. 55 del 2014 per le sole fasi di studio, introduttiva e cautelare, calcolati con riferimento ad una causa di valore indeterminabile e di bassa complessità , ridotti della metà <em>ex </em>art. 130, d.P.R. n. 115 del 2002.<br /> Ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 83, comma 3-<em>bis</em> del decreto da ultimo citato, si autorizza il pagamento del suddetto importo, anche con eventuale anticipazione a carico del bilancio del TAR che provvederà  poi a ottenere la rifusione dall&#8217;amministrazione soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite a favore dello Stato, come previsto dal citato art. 133.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br /> Ammette in via definitiva il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.<br /> Liquida a favore del difensore del ricorrente la somma di € 1.300,00, oltre spese generali e accessori di legge.<br /> Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, disponendo che il relativo pagamento sia effettuato a favore dello Stato.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità .<br /> Così¬ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Oria Settesoldi, Presidente<br /> Lorenzo Stevanato, Consigliere<br /> Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-friuli-venezia-giulia-trieste-sentenza-18-9-2020-n-312/">T.A.R. Friuli Venezia Giulia &#8211; Trieste &#8211; Sentenza &#8211; 18/9/2020 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2019 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-2-2019-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-2-2019-n-312/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-2-2019-n-312/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2019 n.312</a></p>
<p>Pres. Trizzino, Est. Fenicia 1. Â Â  Â Rifiuti &#8211; Ordinanze sindacali ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 dirette alla bonifica di siti inquinati per effetto del precedente comportamento dell&#8217;impresa fallita. Emesse nei confronti della curatela fallimentare &#8211; Illegittimità . 1. Â Â  Â La curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-2-2019-n-312/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2019 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-2-2019-n-312/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2019 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Trizzino, Est. Fenicia</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1. Â Â  Â Rifiuti &#8211; Ordinanze sindacali ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 dirette alla bonifica di siti inquinati per effetto del precedente comportamento dell&#8217;impresa fallita. Emesse nei confronti della curatela fallimentare &#8211; Illegittimità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p><em>1. Â Â  Â La curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali, ex art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del precedente comportamento, commissivo od omissivo, dell&#8217;impresa fallita.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>N. 00312/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 01321/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2018, proposto da<br /> Fallimento Edil Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Giovanni Pigolotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Comune di Casciana Terme Lari, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Germano Scarafiocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Duca D&#8217;Aosta,16;<br /> Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) &#8211; Toscana non costituiti in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b><i>nei confronti</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Santino Paganotti non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">a) dell&#8217;ordinanza n. 1 del 25.1.2018 emessa dal Comune di Casciana Terme Lari, a firma del Sindaco Mirko Terreni e notificata in data 28.6.2018, a cura del messo comunale sig. Parzanici, con cui è stato ordinato al dott. Matteo Brangi, in qualità  di Curatore fallimentare della società  &#8220;Edil Blu s.r.l.&#8221; (e al sig. Santino Paganotti),Â <i>&#8220;&#038;di provvedere 1) entro e non oltre 48 (quarantotto) ore dalladata di notifica della presente Ordinanza a porre in essere tutte le opere di presidio per le parti interessate dai dissesti, in atto e potenziali, e comunque per tutte le situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità ; 2) entro e non oltre 15 (quindici) gg. dalla data di notifica della presente Ordinanza alla chiusura completa, con l&#8217;ausilio di tamponature mobili e precarie, di tutte le aperture del manufatto individuato al catasto fabbricati del comune di Casciana Terme Lari, sezione B, foglio 16, mappali 207, 212, 327, posto in Casciana Terme Via Dante Alighieri, al fine di impedire qualsiasi accesso a persone e animali all&#8217;interno dello stesso, e l&#8217;apposizione di idonea segnaletica; 3) entro e non oltre 60 (sessanta) gg. alla presentazione di un progetto di risanamento statico, ambientale e funzionale del fabbricato&#038;; 4) entro e non oltre 60 (sessanta) gg. dalla data di notifica della presente Ordinanza per i manufatti di copertura contenenti presumibilmente amianto alla presentazione all&#8217;Ufficio scrivente e all&#8217;Azienda USL, n. 5 &#8211; Zona Valdera &#8211; Dipartimento di Prevenzione, di apposita documentazione di verifica e Valutazione del rischio, redatta da tecnico qualificato iscritto ad Albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale etc), per il manufatto segnalato che contenga: a) parere sullo stato manutentivo, con l&#8217;adozione dell&#8217;indice di valutazione esteso a tutti i materiali contenenti amianto ai sensi del Metodo Amleto approvato con delibera della G.R.T. n. 7 del 14/02/2017, o facendo riferimento ad altre procedure tecniche indicate e riconosciute legalmente a livello nazionale ed internazionale; b) caratteristiche dimensionali del manufatto e destinazione d&#8217;uso; c) eventuali azioni manutentive da intraprendere; d) crono programma riportante i tempi di attuazione di tali eventuali azioni con indicate le date presunte di inizio e fine lavori; e) nominativo del Responsabile delle attività  manutentive; 5) entro e non oltre 60 (sessanta) gg. dalla data di notifica della presente Ordinanza, alla predisposizione di un piano d&#8217;intervento, redatto da tecnico abilitato, da sottoporre al parere del Dipartimento di Pisa dell&#8217;Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (A.R.P.A.T.), contenente: a) Classificazione dei rifiuti presenti nell&#8217;area dello stabilimento e nell&#8217;area ad esso prospiciente; b) rimozione dei rifiuti ed invio a recupero/smaltimento; c) eventuale successiva scarifica delle aree interessate dai rifiuti; d) eventuale esecuzione di campionamenti sul suolo (dopo scarifica) al fine di accertare l&#8217;avvenuto ripristino dello stato dei luoghi; 6) sulla base delle risultanze della verifica dell&#8217;indice di valutazione effettuata tramite il Metodo Amleto, entro e non oltre i termini ivi previsti, all&#8217;esecuzione degli eventuali interventi contemplati dal metodo sopra enunciato rispettando gli obblighi specifici nella normativa di settore &#038;; 7) alla rimozione e smaltimento nel rispetto delle vigenti norme in materia, di tutti i rifiuti abbandonati presenti nel sito oggetto del presente atto, come risultanti dai verbali di accertamento di cui in premessa, ovvero quant&#8217;altro risulti di fatto in sito&#038;</i>&#8220;, avvertendo che, in caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo, il Comune avrebbe provveduto all&#8217;esecuzione d&#8217;ufficio di quanto previsto e al recupero delle somme anticipate da parte dell&#8217;amministrazione stessa nonchè all&#8217;applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal d.lgs. n. 152/2006, alla presentazione di denuncia alla competente Autorità  giudiziaria, ai sensi dell&#8217;art. 255, c. 3, d.lgs. n. 152/2006, e all&#8217;attivazione delle procedure di cui all&#8217;art. 650 c.p..</p>
<p style="text-align: justify;">b) di ogni altro provvedimento o atto connesso, risalente, presupposto, collegato e/o conseguente a quello impugnato, ancorchè non conosciuto, in quanto lesivo, nonchè di tutti i pareri presupposti e consequenziali, ivi compreso: A) la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell&#8217;art. 7 e 8 della legge 241/90 e s.m.i.Â <i>&#8220;&#038;per l&#8217;emissione di provvedimento di competenza ai sensi del D.Lgs. 152/2006, atto alla rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati, dei manti di copertura contenenti fibre di amianto, alla valutazione sullo stato di manutenzione dei manufatti di copertura contenenti presumibilmente amianto &#8220;eternit&#8221; e sul relativo controllo, agli interventi di messa in sicurezza dei dissesti statici, degrado ambientale, decadimento e fatiscenza dell&#8217;immobile denominato &#8220;ex Marmeria Lenzi</i>&#8220;, inviata a mezzo pec alla Curatela fallimentare in data 18.8.2016 prot. n. 0012871/2016, a firma del Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio dott. arch. Nicola Barsotti; B) le note del 21.7.2018 e del 2.9.2018, inviate a mezzo pec alla Curatela fallimentare dal Servizio Polizia Locale del Comune di Casciana Terme Lari con le quali è stato intimato allo stesso Curatore fallimentare di &#8220;<i>provvedere alla pulizia ed al mantenimento del decoro del cortile e delle pertinenze comprese eventuali tettoie e portici del fabbricato stesso, entro il termine di 20 giorni dalla data di notifica della presente</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Casciana Terme Lari;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza n. 1 del 25 gennaio 2018, il Sindaco del Comune di Casciana Terme Lari ha ordinato al Curatore Fallimentare della società  Edilblu e al sig. Santino Paganotti in qualità  di legale rappresentante della medesima società , di adempiere agli obblighi, meglio indicati in epigrafe, di messa in sicurezza del sito e di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ordinanza, unitamente agli atti indicati in epigrafe, sono stati impugnati dalla Curatela Fallimentare della Edilblu s.r.l. per: 1) violazione di legge, ovvero violazione dell&#8217;art. art. 192 del d.lgs. 152/2006 in relazione agli artt. 31, 42 e 44 della legge fallimentare, carenza di legittimazione passiva della curatela fallimentare; violazione della L. n. 257/1992 e del principio comunitario &#8220;chi inquina paga&#8221;; 2) illogicità , carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 255, c. 3 del d.lgs. n. 152/2006 e 650 c.p. .</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Comune di Casciana Terme Lari, argomentando con memoria in ordine all&#8217;infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 19 febbraio 2019, all&#8217;esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, deve essere condivisa &#8211; alla luce dell&#8217;orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato, richiamato nel ricorso e giù  sposato da questo Tribunale (si veda fra le tante, III sez. n. 1231/2015) e in particolare da questa Sezione in numerosi precedenti (n. 786/2015; n. 1256/2014; n. 118/2014; n 103/2013; n. 137/2011; n. 1318/2001) &#8211; la doglianza principale del ricorrente, per cui la curatela fallimentare non può essere destinataria di ordinanze sindacali, ex art. 192 d.lgs. 152/2006, dirette alla bonifica di siti inquinati, per effetto del precedente comportamento commissivo od omissivo dell&#8217;impresa fallita.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo si è, infatti, sottolineata l&#8217;erroneità  delle argomentazioni per cui: a) la disponibilità  dei beni, anche di quelli classificati come rifiuti nocivi, entrerebbe giuridicamente nella titolarità  del curatore, sul quale graverebbe, per conseguenza, il dovere di rimuoverli secondo le leggi vigenti; b) il fallimento subentra negli obblighi facenti capo all&#8217;impresa fallita e perciù² sarebbe tenuto all&#8217;adempimento dei doveri derivanti dall&#8217;accertata responsabilità  della stessa impresa, come dimostrerebbe tra l&#8217;altro la disciplina della legge fallimentare sulla prosecuzione dei contratti facenti capo all&#8217;impresa fallita.</p>
<p style="text-align: justify;">In realtà , se l&#8217;ordinanza impugnata è rivolta al fallimento per effetto dell&#8217;inottemperanza dell&#8217;impresa a propri doveri (com&#8217;è avvenuto sia nella fattispecie analizzata dalla giurisprudenza ora riportata, sia nel caso oggetto del ricorso in epigrafe), la curatela fallimentare deve esser considerata estranea alla determinazione degli inconvenienti ambientali e sanitari riscontrati nell&#8217;area interessata. Non basta, infatti, a far scattare un obbligo in capo alla curatela, il riferimento alla disponibilità  giuridica degli oggetti qualificati come rifiuti inquinanti: il potere di disporre dei beni fallimentari, secondo le regole della procedura concorsuale e sotto il controllo del giudice delegato, non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti attivi, volti alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica dei fattori inquinanti. D&#8217;altro lato, è proprio il richiamo alla disciplina del fallimento e della successione nei contratti a dimostrare che la curatela fallimentare non subentra negli obblighi più¹ strettamente correlati alla responsabilità  dell&#8217;imprenditore fallito, non potendosi invocare l&#8217;art. 1576 c.c., poichè l&#8217;obbligo di mantenimento della cosa locata in buono stato riguarda i rapporti tra conduttore e locatore e non si riverbera, direttamente, sui doveri fissati da altre disposizioni, dirette ad altro scopo (C.d.S., Sez. V, n. 4328/2003, cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare questo Tribunale Amministrativo (T.A.R. Toscana, Sez. II, 1° agosto 2001, n. 1318) ha evidenziato come, in linea di principio, i rifiuti prodotti dall&#8217;imprenditore fallito non siano beni da acquisire alla procedura fallimentare e, quindi, non formino oggetto di apprensione da parte del curatore. L&#8217;esclusione della possibilità  di sussumere legittimamente i rifiuti nel compendio fallimentare fa, perciù², scartare l&#8217;ipotizzabilità  di profili di responsabilità  di carattere meramente gestorio in capo al curatore. La sentenza in rassegna ha precisato, inoltre, che per una diversa conclusione sarebbe necessario individuare un&#8217;univoca, chiara ed autonoma responsabilità  in capo al curatore fallimentare nell&#8217;abbandono o nella produzione dei rifiuti di cui trattasi, che, perà², va esclusa quando il fatto si è verificato in epoca antecedente all&#8217;apertura della procedura fallimentare, richiedendo la normativa di riferimento (a partire dal d.lgs. n. 22/1997) l&#8217;accertamento della responsabilità  da illecito in capo al destinatario dell&#8217;ordine. In mancanza dell&#8217;ascrivibilità  alla curatela fallimentare di una condotta illecita o di un comportamento corresponsabile, alla P.A. non resta che procedere all&#8217;esecuzione d&#8217;ufficio ed al recupero delle somme anticipate con insinuazione del relativo credito al passivo fallimentare, in conformità , del resto, all&#8217;art. 18, comma 5, del d.m. n. 471/1999.</p>
<p style="text-align: justify;">Nelle sentenze della Sezione n. 786/2015, n. 118/2014 e 103/2013, questo TAR ha ritenuto applicabile l&#8217;orientamento in questione anche al caso di rimozione dell&#8217;amianto, soggetto alla specifica disciplina dettata dalla legge 27 marzo 1992 n. 257, puntualizzando che quanto affermato in tema di rifiuti vale anche nella particolare materia delle bonifiche di materiali contenenti amianto poichè la maggiore delicatezza delle procedure di rimozione dei manufatti in amianto pericolosi per la salute non rileva circa la pregnanza degli argomenti adotti.</p>
<p style="text-align: justify;">Al medesimo (generale) indirizzo giurisprudenziale si ispirano, tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 30 giugno 2014 n. 3274 e T.A.R. Milano, sez. III, 3 marzo 2017 n. 525.</p>
<p style="text-align: justify;">Neppure la responsabilità  del Fallimento può derivare dall&#8217;art. 192, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 che recita: &#8220;<i>Qualora la responsabilità  del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231, in materia di responsabilità  amministrativa delle persone giuridiche, delle società  e delle associazioni.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Fallimento non può infatti essere reputato un &#8220;subentrante&#8221;, ossia un successore, dell&#8217;impresa sottoposta alla procedura fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">La società  dichiarata fallita, invero, conserva la propria soggettività  giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio: solo, ne perde la facoltà  di disposizione, pur sotto pena di inefficacia solo relativa dei suoi atti, subendo la caratteristica vicenda dello spossessamento (art. 42 R.D. n. 267/1942: &#8220;<i>La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell&#8217;amministrazione e della disponibilità  dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento</i>&#8220;; art. 44: &#8220;<i>Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Correlativamente, il Fallimento non acquista la titolarità  dei suoi beni, ma ne è solo un amministratore con facoltà  di disposizione, laddove quest&#8217;ultima riposa non sulla titolarità  dei relativi diritti ma, a guisa di legittimazione straordinaria, sulÂ <i>munus publicum</i> rivestito dagli organi della procedura (art. 31 R.D. n. 267/1942: &#8220;<i>Il curatore ha l&#8217;amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell&#8217;ambito delle funzioni ad esso attribuite</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Il curatore del fallimento, pertanto, pur potendo sottentrare in specifiche posizioni negoziali del fallito (cfr. l&#8217;art. 72 R.D. n. 267/1942), in via generale &#8220;<i>non è rappresentante, nè successore del fallito, ma terzo subentrante nell&#8217;amministrazione del suo patrimonio per l&#8217;esercizio di poteri conferitigli dalla legge</i>&#8221; (Cassazione civile, sez. I, 23/06/1980, n. 3926).</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ ampiamente, la Suprema Corte ha difatti osservato quanto segue: &#8220;<i>Il fatto che alla curatela sia affidata l&#8217;amministrazione del patrimonio del fallito, per fini conservativi predisposti alla liquidazione dell&#8217;attivo ed alla soddisfazione paritetica dei creditori, non comporta affatto che sul curatore incomba l&#8217;adempimento di obblighi facenti carico originariamente all&#8217;imprenditore, ancorchè relativi a rapporti tuttavia pendenti all&#8217;inizio della procedura concorsuale. Al curatore competono gli adempimenti che la legge (sia esso il R.D. 16.03.1942 n.. 267, siano esse leggi speciali) gli attribuisce e tra essi non è ravvisabile alcun obbligo generale di subentro nelle situazioni giuridiche passive di cui era onerato il fallito. &#038; Poichè in linea generale, come ricordato, il curatore, nell&#8217;espletamento della pubblica funzione, non si pone come successore o sostituto necessario del fallito, su di lui non incombono nè gli obblighi dal fallito inadempiuti volontariamente o per colpa, nè quelli che lo stesso non sia stato in grado di adempiere a causa dell&#8217;inizio della procedura concorsuale, ancorchè la scadenza di adempimento avvenga in periodo temporale in cui lo stesso curatore possa qualificarsi come datore di lavoro nei confronti degli stessi dipendenti, o di alcuni di essi.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto esposto, dunque, nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall&#8217;art. 194, comma 4, d.lgs. cit., della legittimazione passiva rispetto agli obblighi di ripristino che l&#8217;articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o colpa.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall&#8217;indirizzo giù  seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè si può ritenere che nel caso in esame il fondamento della responsabilità  del curatore fallimentare sia riconducibile alla violazione dell&#8217;obbligo di custodia e di conservazione dei beni a lui affidati, causata dal negligente abbandono degli stessi, come apoditticamente affermato nel provvedimento impugnato: di ciù² non vi è prova sufficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">E, d&#8217;altro canto, la stessa difesa dell&#8217;Amministrazione comunale ammette che in più¹ occasioni la curatela si sia attivata per dar corso alle attività  dalla prima sollecitate e che i tecnici incaricati dal fallimento si siano occupati a più¹ riprese di organizzare la messa in sicurezza del sito, tanto che tale difesa si spinge fino a rilevare l&#8217;intervenuta acquiescenza al provvedimento amministrativo, avendo il fallimento sempre adempiuto ai propri obblighi di messa in sicurezza e risanamento ambientale. Eccezione che tuttavia non può essere condivisa nella sua interezza, risultando come il fallimento abbia in concreto posto in essere solo interventi di pulizia del sito e di consolidamento del muro perimetrale, limitandosi invece, quanto alla bonifica ambientale, a disporre indagini volte a quantificare i costi d&#8217;intervento al fine di porre in vendita l&#8217;immobile.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimane quindi pacifico il fatto che il degrado dell&#8217;area e delle strutture interessate dalla presenza della fabbrica sia assai risalente e riconducibile giù  a un periodo precedente la nomina, nel 2009, del curatore fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, nell&#8217;ordinanza sindacale impugnata non viene individuata alcuna responsabilità  del Fallimento &#8211; in termini di concreti comportamenti commissivi od omissivi &#8211; in merito alla presenza di rifiuti e inquinanti, mentre, dopo la dichiarazione di fallimento il curatore non era stato neppure autorizzato all&#8217;esercizio provvisorio dell&#8217;impresa.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve pertanto escludersi ogni possibilità  di riconoscere alla curatela fallimentare una qualche forma di responsabilità  per il degrado delle strutture e per i rifiuti abbandonati (anteriormente all&#8217;inizio della curatela) o un suo subentro negli obblighi del fallito e la conseguenziale legittimazione passiva all&#8217;imposizione dei correlativi obblighi di rimozione e di bonifica.</p>
<p style="text-align: justify;">In relazione a quanto sopra il primo e principale motivo di ricorso risulta fondato. Tanto basta per accogliere il ricorso &#8211; assorbiti gli ulteriori motivi dedotti &#8211; e conseguentemente annullare il provvedimento sindacale nella parte riguardante gli obblighi imposti al curatore fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">La particolarità  della vicenda giustifica l&#8217;integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti dell&#8217;interesse del ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-26-2-2019-n-312/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 26/2/2019 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</a></p>
<p>Della nota UA 19/3/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0008P2012000845 del 19.3.2012, con la quale si comunica che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti per la demolizione ed il successivo rifacimento del cavalcaferrovia al km 96 468 della linea Alessandria-Arona e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Della nota UA 19/3/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0008P2012 000845 del 19.3.2012, con la quale si comunica che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti per la demolizione ed il successivo rifacimento del cavalcaferrovia al km 96 468 della linea Alessandria-Arona e al km 60 468 della linea Santhià-Arona, nonché il raccordo con la strada provinciale n. 30 di Camignago Arona. CIG. 3198554A40; del Provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase dell&#8217;aggiudicazione del 15.3.2012; della nota prot. UA 5/4/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0009P2012 001172, con la quale si comunica l&#8217;aggiudicazione a favore dell&#8217;Impresa D&#8217;Adiutorio Srl; Ritenuto ad primo sommario esame compatibile con la fase cautelare che il ricorso non paia assistito dal prescritto fumus boni iuris in quanto la ricorrente risulta aver regolarmente interloquito e partecipato prima della disposta esclusione; alla luce della recente pronuncia ad. plen. 8/2012 non paiono suscettibili di accoglimento le doglianze in punto gravità dell’inadempimento contributivo e intervenuta regolarizzazione tardiva; ritenuto, quanto alle censure mosse avverso la segnalazione all’autorità di vigilanza, che le contestazioni manchino di ammissibilità ed in ogni caso non siano tutelabili in sede cautelare, così come l’escussione della cauzione non presenta profili di periculum. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00312/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00406/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 406 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Railway Enterprise S.r.l. Global Service &#038; Maintenance</b> ,- <b>A.T.I. con del Gap Costruzioni S.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Ausiello, Riccardo Viriglio, con domicilio eletto presso l’avv.to Riccardo Viriglio in Torino, via Luigi Mercantini, 5;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;avv.to Luca Raffaello Perfetti, con domicilio eletto presso l’avv.to Roberto Cavallo Perin in Torino, via Bogino, 9;<br />	<br />
<b>Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Societa&#8217; D&#8217;Adiutorio Appalti e Costruzioni</b>, non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della nota UA 19/3/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0008P2012 000845 del 19.3.2012, con la quale si comunica che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di aggiudicazione della gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori occorrenti per la demolizione ed il successivo rifacimento del cavalcaferrovia al km 96 468 della linea Alessandria-Arona e al km 60 468 della linea Santhià-Arona, nonché il raccordo con la strada provinciale n. 30 di Camignago Arona. CIG. 3198554A40;<br />	<br />
del Provvedimento del Responsabile del Procedimento per la fase dell&#8217;aggiudicazione del 15.3.2012;<br />	<br />
della nota prot. UA 5/4/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0009P2012 001172, con la quale si comunica l&#8217;aggiudicazione a favore dell&#8217;Impresa D&#8217;Adiutorio Srl;<br />	<br />
della delibera n. 8/2012 del 4.4.2012 di revoca aggiudicazione definitiva alla ricorrente e di aggiudicazione definitiva a favore dell&#8217;impresa D&#8217;Adiutorio Srl;<br />	<br />
della lettera di invito;<br />	<br />
della nota prot. UA 30.3.2012 RFI -DLE-LEG.MIA0009P2012 001084 del 30.3.2012, con la quale è stato disposto il rigetto all&#8217;informativa pre-ricorso;<br />	<br />
dell&#8217;eventuale stipula del contratto di appalto;<br />	<br />
della nota prot. UA 26/3/2012 RFI-DLE-LEG.MIA0009P2012 001037 a firma del Responsabile del procedimento;<br />	<br />
dell&#8217;avvenuta annotazione nel casellario informatico dell&#8217;A.V.C.P.;<br />	<br />
di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di R.F.I. &#8211; Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Autorita&#8217; per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Ritenuto ad primo sommario esame compatibile con la fase cautelare che il ricorso non paia assistito dal prescritto fumus boni iuris in quanto la ricorrente risulta aver regolarmente interloquito e partecipato prima della disposta esclusione;<br />	<br />
alla luce della recente pronuncia ad. plen. 8/2012 non paiono suscettibili di accoglimento le doglianze in punto gravità dell’inadempimento contributivo e intervenuta regolarizzazione tardiva;<br />	<br />
ritenuto, quanto alle censure mosse avverso la segnalazione all’autorità di vigilanza, che le contestazioni manchino di ammissibilità ed in ogni caso non siano tutelabili in sede cautelare, così come l’escussione della cauzione non presenta profili di periculum;<br />	<br />
sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima)<br />	<br />
Respinge l’istanza cautelare;<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />	<br />
Roberta Ravasio, Primo Referendario<br />	<br />
Paola Malanetto, Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 18/05/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-ordinanza-sospensiva-18-5-2012-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 18/5/2012 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2010-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2010-n-312/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2010-n-312/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.312</a></p>
<p>Pres. DE SIERVO – GROSSI lamentata imposizione a privati di compiti propri della pubblica amministrazione, contraddittorietà rispetto ai fini, intervento in ambito riservato alla legge statale Edilizia e urbanistica &#8211; Norme della Regione Campania Artt. 9, c. 2° e 3°, e 10, c. 2°, della legge della Regione Campania 28/12/2009,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2010-n-312/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2010-n-312/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. DE SIERVO – GROSSI</span></p>
<hr />
<p>lamentata imposizione a privati di compiti propri della pubblica amministrazione, contraddittorietà rispetto ai fini, intervento in ambito riservato alla legge statale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica &#8211; Norme della Regione Campania Artt. 9, c. 2° e 3°, e 10, c. 2°, della legge della Regione Campania 28/12/2009, n. 19 modificativo dell&#8217;art. 4, c. 2° e 3°, della legge della Regione Campania 07/01/1983, n. 9 &#8211; Intrapresa da parte dei privati proprietari di interventi straordinari di incremento volumetrico o di mutamento di destinazione d&#8217;uso &#8211; Necessità di istituire, per l&#8217;efficacia dei relativi titoli abilitativi, un libretto di fabbricato, da redigere con le modalità e i contenuti definiti da apposito regolamento &#8211; Calamità pubbliche e protezione civile &#8211; Norme della Regione Campania &#8211; Interventi in zona sismica &#8211; Inizio lavori &#8211; Necessità per l&#8217;inizio dei lavori in zone sismiche della preventiva autorizzazione sismica &#8211; Sufficienza per l&#8217;inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità del &#8220;deposito sismico&#8221;, verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi controlli con il metodo a campione &#8211; Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile &#8211; inammissibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La Corte dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), proposta – in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; <br />	<br />
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 19 del 2009, proposta – in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. – dal Presidente del Consiglio dei ministri con lo stesso ricorso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA <br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO <br />	<br />
<BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </b></P><BR><br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,<br />	<br />
ha pronunciato la seguente <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>SENTENZA </P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, commi 2 e 3, e 10, comma 2, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), modificativo dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 &#8211; 13 febbraio 2010, depositato in cancelleria il 16 febbraio 2010 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2010. </p>
<p>Visto l’atto di costituzione della Regione Campania nonché l’atto di intervento, fuori termine, della Confederazione Italiana della Proprietà Edilizia, Confedilizia; <br />	<br />
udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi; <br />	<br />
uditi l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Rosanna Panariello per la Regione Campania. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Ritenuto in fatto </p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con ricorso notificato il 9 febbraio 2010 e depositato il successivo 16 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), pubblicata sul B.U.R. del 29 dicembre 2009, n. 80, che prevede che «Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato» (comma 2); e dispone che «Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione [di sicurezza] di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto» (comma 3). <br />	<br />
Sulla premessa di una contraddizione rispetto alle espresse finalità della legge, diretta all’incentivazione dell’edilizia privata, il ricorrente sostiene che la istituzione del fascicolo del fabbricato – nell’accollare ai privati una serie di accertamenti, nonché l’acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria funzione di vigilanza) – si pone in contrasto: a) con l’articolo 3 della Costituzione, per violazione del profilo del canone di ragionevolezza, e con l’articolo 97 Cost., per lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione (come già affermato dalla sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27»); b) con gli articoli 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (come ribadito da questa Corte nella sentenza n. 369 del 2008); d) in subordine, con l’articolo 117, terzo comma, Cost., giacché, nella materia concorrente governo del territorio, «l’istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale», tanto più che «un obbligo siffatto non è, in alcun modo, desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possano far riferimento per le proprie leggi in materia». <br />	<br />
1.2. – Nello stesso ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, altresì, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale n. 19 del 2009, che sostituisce l’articolo 4 della legge della Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), i cui novellati commi 2 e 3 prevedono, ora, che in tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori edilizi sia subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica (comma 2) e che nelle zone classificate a bassa sismicità, i lavori possano iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del procedimento di verifica, abbia attestato l’avvenuto e corretto “deposito sismico”, disponendo altresì che siano effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti (comma 3). <br />	<br />
Tali disposizioni, secondo il ricorrente, si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile, desumibili dal combinato disposto dell’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A), e degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Infatti, poiché il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio attività, la previsione regionale concreta una violazione delle norme del testo unico in materia edilizia, che prescrive l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate sismiche. Ed a sostegno della impossibilità della introduzione di modalità di «controllo successivo o semplificato» ove siano coinvolti interessi primari della collettività, la difesa erariale richiama le argomentazioni svolte nella sentenza n. 182 del 2006 da questa Corte, secondo cui «l’intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo ai rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali». <br />	<br />
2. – Si è costituita la Regione Campania, chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato, in ragione dei motivi articolati poi nella memoria difensiva di udienza, nella quale la Regione ha eccepito, innanzitutto, l’assoluta genericità dell’intero ricorso, con riferimento quindi sia alla questione relativa alla normativa sul libretto del fabbricato (come, peraltro, la Corte – adita con altro ricorso del Governo proposto con identiche argomentazioni – ha già ritenuto con ordinanza n. 200 del 2010, alle cui motivazioni la difesa si riporta), sia a quella riguardante le norme sui lavori in zone sismiche. <br />	<br />
Nel merito, la Regione deduce la manifesta infondatezza di entrambe le questioni con riferimento a tutti gli evocati profili di illegittimità costituzionale. Infatti, la difesa sottolinea come, da un lato, la disciplina del fascicolo del fabbricato posta in essere dai censurati commi 2 e 3 dell’art. 9 abbia contenuto precettivo affatto diverso rispetto a quello delle norme dichiarate incostituzionali con la richiamata sent. n. 315 del 2003; e come, dall’altro lato, la normativa concernente le condizioni per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche sia perfettamente in linea con i principi posti dall’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001 (individuati nella sent. n. 182 del 2006, citata dalla Regione). In particolare, per la Regione, il provvedimento di deposito non è assimilabile alla denuncia di inizio di attività (non configurando alcuna ipotesi di silenzio assenso), trattandosi di un provvedimento amministrativo che consegue ad una specifica e puntuale istruttoria sulla completezza dei documenti progettuali depositati, in assenza del quale non è possibile dare inizio ai lavori strutturali. <br />	<br />
Alla memoria illustrativa è allegata copia autentica della delibera della Giunta della Regione Campania n. 651 del 13 settembre 2010, che ha ratificato la costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale del Presidente della Giunta, avvenuta senza previa autorizzazione. <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Nel presente giudizio in via principale il Presidente del Consiglio dei ministri propone due diverse questioni di legittimità costituzionale concernenti altrettante disposizioni della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa). <br />	<br />
In primo luogo, il ricorrente impugna l’articolo 9, commi 2 e 3, di tale legge. Il comma 1 prevede che «Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell’intero fabbricato»; il comma 2 dispone che «Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione [di sicurezza] di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto». <br />	<br />
Per il ricorrente, l’istituzione del fascicolo del fabbricato si porrebbe in contrasto: a) con l’articolo 3 della Costituzione, per violazione del canone di ragionevolezza, e con l’articolo 97 Cost., per lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; b) con gli articoli 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; d) in subordine, con l’articolo 117, terzo comma, Cost. per lesione della competenza statale sui principi fondamentali in materia di governo del territorio. <br />	<br />
1.1. – In secondo luogo, il ricorrente impugna l’articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale n. 19 del 2009, che sostituisce l’articolo 4 della legge della Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), i cui novellati commi 2 e 3 prevedono, ora, che «In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori edilizi è subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica» (comma 2) e che «Nelle zone classificate a bassa sismicità […], i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito sismico», disponendo altresì che «Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti» (comma 3). <br />	<br />
La difesa erariale deduce che tali disposizioni violerebbero l’articolo 117, terzo comma, Cost., ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile – desumibili dal combinato disposto dell’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Testo A), e degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) –, «poiché il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio attività». <br />	<br />
2. – Entrambe le questioni, sotto tutti i prospettati profili, sono inammissibili. <br />	<br />
2.1. – Come eccepito dalla Regione Campania – e come già rilevato da questa Corte nella sentenza n. 200 del 2010, relativamente ad altro precedente giudizio in via principale, riguardante analoga normativa della Regione Basilicata in tema di fascicolo del fabbricato e proposto sulla base di motivazioni identiche – anche il presente ricorso, nei termini in cui è stato formulato, risulta nel suo complesso apodittico, in quanto privo di un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole censure mosse alle norme impugnate (sentenza n. 45 del 2010). Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare la lesività delle disposizioni in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali, senza tuttavia fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero le dedotte violazioni di tali princípi. <br />	<br />
In definitiva, le doglianze vengono basate esclusivamente sull’assunto (non altrimenti dimostrato) della non conformità delle previsioni oggetto di impugnazione ai parametri di volta in volta evocati: esse, dunque, non rispondono ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la valida proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior ragione nei giudizi proposti in via principale (sentenze n. 119 del 2010 e n. 139 del 2006). <br />	<br />
3. – In particolare, poi, con riferimento alle singole censure, il ricorrente innanzitutto deduce che l’art. 9, commi 2 e 3, della legge regionale n. 19 del 2009 «viola l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l’art. 97 Cost., in relazione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, così come, peraltro, già rilevato» dalla sentenza n. 315 del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, recante “Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità”». <br />	<br />
Proposta la censura in tali termini, va tuttavia rilevato che, in quel giudizio, l’esame della omologa figura del “registro del fabbricato”, come a suo tempo regolamentata dalla legge campana, non ha avuto ad oggetto la previsione della istituzione del registro in quanto tale, ma le peculiari modalità di redazione e di tenuta di questo, come allora specificamente disciplinate. <br />	<br />
Chiarito espressamente che «nessun dubbio può sussistere riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità, che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere imposto ai proprietari degli edifici», ciò che nella richiamata decisione ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune norme della citata legge regionale è stata la considerazione che le specifiche modalità di predisposizione e tenuta del registro fossero contrarie al generale canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva gravosità degli obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri economici, nonché al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorietà della imposta necessità di richiedere ad una pluralità di tecnici privati informazioni già in possesso delle competenti amministrazioni. <br />	<br />
Al contrario, la disposizione oggi impugnata prevede l’obbligo di dotare del fascicolo ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso, limitandosi – quanto alla definizione del contenuto e delle modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso – ad operare un rinvio alla adozione di un successivo regolamento (che, ove esorbitasse dagli specifici ámbiti di competenza regionale, sarebbe soggetto ai previsti rimedi giurisdizionali, compreso eventualmente anche il ricorso per conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte: sentenze n. 45 del 2010 e n. 200 del 2009). <br />	<br />
Dunque, il percorso argomentativo basato esclusivamente sulla mera asserita assimilazione delle due normative, rappresentando l’unica motivazione svolta nel ricorso a sostegno della denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., è come tale inidoneo a costituire sufficiente ed autonomo supporto argomentativo del palesato profilo di incostituzionalità. <br />	<br />
3.1. – Quanto alla dedotta violazione degli artt. 23, 41 e 42 Cost., nel ricorso si afferma unicamente che gli obblighi di cui alla norma impugnata si atteggerebbero quali «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale». <br />	<br />
Anche tale profilo è inammissibile, giacché il ricorso, da un lato, assume apoditticamente che la previsione della predisposizione del fascicolo del fabbricato costituisca «prestazione imposta» ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 Cost. e che la relativa riserva – in mancanza della individuazione da parte del ricorrente di una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di competenza attribuibile allo Stato (sentenza n. 344 del 2001) – sia esclusivamente di legge statale; dall’altro lato, richiama genericamente i princípi tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., senza alcuna spiegazione del perché e del come gli stessi sarebbero violati, trascurando, altresì, di considerare che essi non operano in modo assoluto, ma in coerenza ed in bilanciamento con i previsti limiti della loro utilità e funzione sociale (sentenza n. 167 del 2009). <br />	<br />
3.2. – Altrettanto è a dirsi in ordine alla asserita (ma ancora una volta non motivata) violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, che viene denunciata mediante un mero richiamo ad argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 369 del 2008; argomentazioni che attengono, in termini del tutto generali, unicamente alla natura ed alla ratio del limite di cui al secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost. <br />	<br />
In particolare, la carenza di riferimento alcuno, non tanto alla specifica ed effettiva portata precettiva ed applicativa della disposizione impugnata, quanto piuttosto (e soprattutto) alla configurabilità della stessa (almeno in tesi) in termini di previsione diretta a regolare rapporti tra privati (sentenze n. 123 del 2010 e n. 295 del 2009), rende anche tale censura inammissibile. <br />	<br />
3.3. – Quanto, infine, alla subordinata denuncia di violazione della competenza statale nella determinazione dei princípi fondamentali relativamente alla materia concorrente del «governo del territorio» (ex art. 117, terzo comma, Cost.), il ricorrente si limita ad affermare (senza altro aggiungere) che «l’istituzione del fascicolo del fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale della prefata materia», e che, dalla «normativa vigente», un siffatto obbligo non è in alcun modo desumibile. <br />	<br />
Anche questa censura, nei termini prospettati, è generica ed apodittica, in quanto priva di un apporto argomentativo a sostegno della tesi (che si dà per dimostrata) della natura di principio fondamentale che la istituzione del fascicolo del fabbricato assumerebbe nella indicata materia concorrente; laddove, una adeguata motivazione di tale assunto sarebbe stata tanto più necessaria proprio in ragione della evidenziata assenza nella «normativa vigente» statale di previsioni relative ad un siffatto obbligo di istituzione. <br />	<br />
4. – Analoghi profili di inammissibilità si configurano, inoltre, riguardo alla questione riferita alle previsioni dei commi 2 e 3 dell’art. 4 della legge della Regione Campania n. 9 del 1983, come modificati dall’impugnato art. 10, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2009 in esame. <br />	<br />
Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare che le disposizioni de quibus «si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile, desumibili dal combinato disposto degli articoli 94 del DPR n. 380/2001 e 19 e 20 della l. 241/1990»: ciò, in quanto – «poiché il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio attività» – «la previsione regionale concreta una violazione delle norme del DPR n. 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), che prescrive l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate sismiche», non potendosi consentire «l’introduzione di modalità di “controllo successivo o semplificato” ove siano coinvolti interessi primari della collettività». <br />	<br />
Tale essendo la formulazione dei motivi di censura (ancora una volta non altrimenti supportabili attraverso il mero rinvio alle argomentazioni di ordine generale sulle ragioni della attribuzione allo Stato della determinazione dei principi fondamentali nelle materie de quibus, svolte da questa Corte nella richiamata sentenza n. 182 del 2006), va sottolineato che il ricorrente, pur attribuendo correttamente natura di principio fondamentale in materia di governo del territorio e protezione civile all’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, tuttavia omette completamente di considerare che – nello stabilire che «Fermo restando l&#8217;obbligo del titolo abilitativo all&#8217;intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità […], non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione» (comma 1) – il legislatore statale differenzia espressamente le condizioni reputate necessarie per l’inizio dei lavori, modulandole in rapporto al grado di sismicità delle zone in cui i lavori stessi verranno ad insistere. La mancata analisi del diverso ámbito di applicabilità delle regole di cui al richiamato art. 94, determina un incolmabile deficit motivazionale che non si concilia con la necessità di porre a premessa del rilievo di incostituzionalità un motivato e chiaro raffronto tra lo specifico principio fondamentale portato dalla norma interposta ed il contenuto delle disposizioni impugnate. <br />	<br />
Inoltre, alla insufficiente analisi del principio fondamentale (tanto più necessaria, come detto, in ragione della peculiare articolazione del suo contenuto precettivo), si aggiunge il fatto che il ricorso – nonostante il non motivato assunto per il quale le norme de quibus introdurrebbero modalità di “controllo successivo o semplificato” – trascura completamente di considerare che la normativa regionale censurata prevede anch’essa (sempre in rapporto al grado di sismicità dell’area) un diverso regime di autorizzazioni (l’autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico), al cui rilascio viene subordinato l’inizio dei lavori (si vedano, rispettivamente, i novellati commi 2 e 3 dell’art. 4 della legge regionale n. 9 del 1983, nonché gli artt. 5 e 3 del D.P.G.R. 11 febbraio 2010, n. 23, recante «Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania»). <br />	<br />
Infine, risulta altrettanto priva di motivazione, e quindi meramente assertiva, la conclusione del ricorrente, secondo cui, «poiché il deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio attività, la previsione regionale concreta una violazione delle norme del DPR n. 380/2001, che prescrive l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate sismiche». <br />	<br />
Ne consegue l’inammissibilità anche della seconda questione, la quale (oltre che generica) risulta basata esclusivamente sulla apodittica affermazione di una (non altrimenti argomentata) asserita violazione dell’evocato principio fondamentale (la cui esatta portata neppure viene specificamente individuata) ad opera di una normativa, avente un contenuto altrettanto articolato e complesso, anch’esso non adeguatamente valutato in riferimento alle sollevate doglianze. <br />	<br />
<B><P ALIGN=CENTER>PER QUESTI MOTIVI <BR><br />
</B><BR><br />
LA CORTE COSTITUZIONALE </P><BR><br />
<B><P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), proposta – in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe; <br />	<br />
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10, comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 19 del 2009, proposta – in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. – dal Presidente del Consiglio dei ministri con lo stesso ricorso. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010. </p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2010-n-312/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2010 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</a></p>
<p>Pres. P. Numerico; Est. G. Manca M. Srl (avv.ti M. Massa e M. Vignolo) c/ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la Capitaneria di Porto di Cagliari (&#8216;Avv. Dist. St.); la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); nei confronti di Ditta M. S., (avv.ti B. Ballero e S. Ballero) e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. P. Numerico; Est. G. Manca<br /> M. Srl (avv.ti M. Massa e M. Vignolo) c/ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; la Capitaneria di Porto di Cagliari (&#8216;Avv. Dist. St.); la Regione Autonoma della Sardegna (n.c.); nei confronti di Ditta M. S., (avv.ti B. Ballero e S. Ballero) e con l&#8217;intervento  ad adiuvandum di V. R., L. C., D. R., D. M., M. O., M. W. e B. L. (avv.ti S. Ledda ed E. Salone)</span></p>
<hr />
<p>sulla competenza al rilascio di concessioni demaniali marittime in Sardegna</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Demanio – Rilascio di concessione di demaniali marittime – Competenza – D. Lgs. 17 aprile 2001, n. 234 e d.P.C.M. 5 ottobre 2007 &#8211; E’ della Regione Autonoma della Sardegna</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’attribuzione alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo consegue dal D. Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, che ha operato nei confronti della regione Sardegna il trasferimento delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 112 del 1998, e in particolare di quelle relative al demanio marittimo, riservando allo Stato esclusivamente i “porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 …” nonché dal d.P.C.M. 5 ottobre 2007, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del cit. D. Lgs. n. 234/2001, che ha individuato e trasferito alla regione Autonoma della Sardegna, alle province e ai comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 800 del 2008, proposto da<br />	<br />
<b>M. Srl</b>, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Massa e Marcello Vignolo, con domicilio eletto presso lo studio legale dei medesimi in Cagliari, piazza del Carmine n. 22; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>, in persona del Ministro in carica pro tempore,<br />
la Capitaneria di Porto di Cagliari, in persona del Comandante pro tempore,<br />
rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;<br />	<br />
<b>la Regione Autonoma della Sardegna</b>, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica pro tempore, non costituita in giudizio; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Ditta M. S.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Ballero e Stefano Ballero, con domicilio eletto presso lo studio legale dei medesimi in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum: <br />	<br />
<b>V. R., L. C., D. R., D. M., M. O., M. W. e B. L.</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Stefano Ledda ed Enrico Salone, con domicilio eletto presso lo studio legale dei medesimi in Cagliari, via Maddalena n. 40; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>a) con il ricorso introduttivo, della nota del 24 luglio 2008, prot. 12.02.02/804/41139/dem, con la quale il Comandante del Servizio Demanio della Capitaneria di Porto di Cagliari ha rigettato l’istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima n. 14/2005 in località calata Mamma Mahon ed ha ordinato lo sgombero dell’area; nonché della nota del 14 maggio 2008, prot. n. 12.02.02/573/26614/dem, con la quale il Comandante del Servizio Demanio della Capitaneria di Porto di Cagliari ha comunicato i motivi ostativi al rinnovo della concessione di cui sopra;<br />	<br />
b) con i motivi aggiunti, notificati il 17 e 18 novembre 2008 e depositati il 27 novembre 2008, del verbale della riunione tenutasi il 29 febbraio 2008 presso il Ministero dei Trasporti, in merito al conferimento delle funzioni amministrative sul demanio marittimo e nel mare territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna; nonché, del dispaccio della Direzione Generale dei porti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, prot. n. M_TRA/DINFR/6895 del 13 giugno 2008, nei limiti di cui appresso;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Capitaneria di Porto di Cagliari;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Ditta Marine Sifredi;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Vacca Roberto, Lai Carlo, Delogu Roberto, Delogu Massimo, Maccioni Ottavio, Masala Walter e Biggio Luigi;<br />	<br />
Viste le memorie difensive delle parti;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
FATTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. – Con il ricorso in epigrafe, la società Marinatour espone quanto segue.<br />	<br />
2. – In data 19 maggio 1993 la società ricorrente ottenne dalla Capitaneria di Porto di Cagliari la concessione n. 43/1993 avente ad oggetto uno specchio acqueo di mq. 1.079 nel Porto di Carloforte, lungo il pontile ex Pertusola. Detta concessione, ampliata con la concessione n. 55/95, venne rinnovata con provvedimento n. 84/99, con scadenza al 31 luglio 2003. Nel 1998 iniziarono i lavori di ristrutturazione del Porto, e la Capitaneria, con decreto n. 3039 del 25.10.1999, revocò la concessione n. 84/99 e ordinò lo sgombero dell’area. La società ricorrente chiese, quindi, il rilascio di altra concessione sulla banchina “Mamma Mahon”, per un tratto di 35 metri a partire dal confine sud dell’area già richiesta in concessione dalla ditta Marine Sifredi. Con verbale del 27 dicembre 1999 si raggiunse un accordo tra la Capitaneria, la Marinatour e la Marine Sifredi e il Comune di Carloforte, in base al quale alla società ricorrente venne rilasciata la concessione n. 36/2000, poi rinnovata con concessione n. 14/2005 del 19 marzo 2005, con scadenza al 31 maggio 2008. In vista di tale scadenza il 20 febbraio 2008 ha presentato l’istanza di rinnovo. Con il provvedimento impugnato del 24 luglio 2008 la Capitaneria ha rigettato l’istanza di rinnovo.<br />	<br />
3. – Con il ricorso notificato il 24 e 25 settembre 2008 e depositato il 21 ottobre 2008, la Marinatour impugna il predetto provvedimento di diniego del rinnovo della concessione, nonché gli altri atti meglio indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento sulla base dei seguenti motivi:<br />	<br />
1° Incompetenza della Capitaneria di Porto e violazione del d.lgs. n. 234/2001, del d.p.c.m. 5 ottobre 2007 e dell’art. 46 del d.lgs. n. 348/1979.<br />	<br />
2° Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nel presupposto,, difetto e mancanza di motivazione e di istruttoria, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sotto vari profili.<br />	<br />
3° Violazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 37 del codice della navigazione, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, falsità del presupposto, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.<br />	<br />
4° Eccesso di potere per contrasto immotivato con le precedenti determinazioni della stessa amministrazione e con l’accordo concluso il 27 dicembre 1999. <br />	<br />
4. – Con i motivi aggiunti notificati il 17 e 18 novembre 2008 e depositati il 27 novembre 2008, la Marinatour impugna gli atti meglio descritti in epigrafe, estendendo ed ampliando nei loro confronti le censure sollevate con il ricorso introduttivo, in specie con il primo motivo e con i diversi profili di eccesso di potere; e deducendo altresì illegittimità per sviamento di potere.<br />	<br />
5. – Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture, chiedendo che il ricorso sia respinto. <br />	<br />
6. – Si è costituita in giudizio anche la Marine Sifredi, concludendo per l’infondatezza del ricorso.<br />	<br />
7. – Sono intervenuti ad adiuvandum alcuni locatari di punti d’ormeggio della società Marinatour, chiedendo che il ricorso sia accolto con il conseguente annullamento degli atti impugnati.<br />	<br />
8. – All’udienza pubblica del 28 gennaio 2009, la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. &#8211; Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce l’incompetenza dell’amministrazione statale ad adottare provvedimenti in materia di concessione demaniali marittime nel porto di Carloforte. Sostiene, infatti, che dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 234, contenente le “Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997”, sono state trasferite alla regione Sardegna “le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali” (art. 1 del cit. D.lgs. n. 234/2001), tra i quali va annoverato il rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo, secondo quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera l), del d.lgs. n. 112/1998.<br />	<br />
2. &#8211; Il motivo è fondato.<br />	<br />
2.1. &#8211; Per ricostruire il quadro normativo rilevante per la soluzione della questione giuridica prospettata, occorre considerare che già con l’art. 46 del D.P.R. n. 348/1979 erano state delegate alla regione Sardegna “le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, quando l&#8217;utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative”, con esclusione dei “porti e (delle) aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima” da identificare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (successivamente adottato con il d.P.C.M. 23 marzo 1989). In tale decreto è inserito anche il Porto di Carloforte. <br />	<br />
2.2. &#8211; Peraltro, tale situazione normativa è stata sostanzialmente modificata dapprima con il citato D.lgs. n. 234 del 2001, e poi con la revisione costituzionale del Titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3 del 2001). <br />	<br />
2.3. &#8211; Il primo ha operato nei confronti della regione Sardegna il trasferimento delle funzioni di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, e in particolare – per quel che interessa – di quelle relative al demanio marittimo, riservando allo Stato esclusivamente i “porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, i porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché le aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995 …” (art. 105, comma 2, lett. l, del d.lgs. n. 112/1998). Le norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 234/2001, attraverso il rinvio all’art. 105 del d.lgs. n. 112/1998, hanno dettato una disciplina che ha riguardato l’intera materia delle funzioni concessorie sui beni del demanio marittimo e dei porti,.Conseguentemente, si può giungere alla conclusione che l’entrata in vigore del d.lgs. n. 234/2001 ha determinato l’abrogazione implicita delle norme di attuazione dell’art. 46 del D.P.R. n. 348/1979 e il venir meno della rilevanza del d.P.C.M. 23 marzo 1989 (ormai privo del titolo giuridico su cui si basava, ossia il più volte citato art. 46). Ne deriva che, sul punto, non possono essere condivise le argomentazioni della difesa erariale, incentrate sulla persistente vigenza del citato d.P.C.M. del 1989.<br />	<br />
2.4. &#8211; In secondo luogo, devono considerarsi le modifiche costituzionali in tema di riparto delle potestà legislative dello Stato e delle Regioni, modifiche che &#8211; pur riguardando in via diretta le regioni ordinarie &#8211; si riflettono anche sugli ambiti di competenza legislativa delle regioni a statuto speciale per effetto dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (secondo cui “Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite”). Come ha chiarito in diverse occasioni la Corte Costituzionale, “la modifica del Titolo V della Parte seconda della Costituzione … ha previsto … l&#8217;attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di &#8220;porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione&#8221; (art. 117, terzo comma, della Costituzione)” (così la sentenza 10 marzo 2006, n. 89; con riferimento ai porti turistici, la coeva 10 marzo 2006, n. 90, in cui si rileva che “Il nuovo assetto delle competenze, recato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, impedisce che possa attribuirsi attuale valenza all&#8217;inserimento dei &#8220;porti turistici&#8221; nel d.P.C.m. del 1995 ai fini del riparto delle funzioni amministrative. E ciò per l&#8217;assorbente considerazione che la materia &#8220;turismo&#8221; è attualmente di competenza legislativa residuale, e dunque piena, delle Regioni…”). <br />	<br />
2.5. &#8211; Pertanto, ove si muova dall’idea che le concessioni demaniali marittime rientrino nell’ambito della materia “Porti e aereoporti civili”, alla regione Sardegna spetta attualmente, su tale materia, potestà legislativa concorrente (effetto del combinato disposto tra art. 117 Cost. e art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). <br />	<br />
Tuttavia, in questa ipotesi, per quanto concerne l’esercizio delle funzioni amministrative nella stessa materia, si deve escludere che la competenza della regione Sardegna discenda automaticamente dall’operatività del principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative, posto dall’art. 6, primo periodo, dello Statuto sardo (legge costituzionale n. 3 del 1948), in quanto – come ha rilevato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 236 del 2004 – tale principio vale esclusivamente per gli ambiti materiali definiti negli statuti delle regioni ad autonomia differenziata ma non quando l’ estensione delle competenze legislative costituisca effetto della clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. In tal caso, infatti, è necessario approvare le norme di attuazione (con il procedimento espressamente previsto dall’art. 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131).<br />	<br />
2.6. &#8211; E’ indubbia, invece, l’appartenenza delle funzioni amministrative alla Regione Sardegna, proprio in virtù del richiamato principio del parallelismo, se si ritenga che la materia in questione confluisca nell’ambito del “turismo e industria alberghiera”, oggetto (ai sensi dell’art. 3, lettera p), dello Statuto sardo) di potestà legislativa esclusiva della Regione.<br />	<br />
2.7. &#8211; Nondimeno, nel caso di specie, l’attribuzione alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative in materia deriva, in primo luogo, come già visto, dal d.lgs. n. 234/2001; in secondo luogo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2007, adottato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del cit. d.lgs. n. 234/2001 (per il quale “Nelle more dell&#8217;attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione”). Decreto che – anche con riferimento alle funzioni di cui all’art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998 – “individua e trasferisce alla regione Sardegna, alle province e ai comuni della regione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, come quantificate e specificate nelle allegate tabelle …”. <br />	<br />
2.7. &#8211; Rimangono ovviamente riservate allo Stato le competenze anche amministrative sugli ambiti portuali e sulle aree demaniali marittime che attengono alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato, riconosciute dall’art. 117. Così come si deve convenire, seguendo le indicazioni della Corte Costituzionale nelle sentenze citate, “che lo Stato possa procedere, in futuro, con la necessaria partecipazione della Regione interessata, in ossequio al principio di leale collaborazione, a riconoscere a taluni porti turistici, per la loro dimensione ed importanza, carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale, che sia idoneo a giustificare la competenza legislativa ed amministrativa dello Stato su tali porti e sulle connesse aree portuali”.. Tuttavia, nel caso di specie, non sussiste alcun provvedimento che classifichi il porto di Carloforte in quegli ambiti, sia perché – come esattamente affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n. 90 del 2006, cit.) – il regio decreto n. 3095 del 1895 è stato abrogato per incompatibilità con la legge 28 gennaio 1994, n. 84; sia perché i decreti di classificazione dei porti previsti da quest’ultima non sono mai stati emanati.<br />	<br />
3. – Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, per quanto sopra esposto, devono quindi essere accolti per il vizio di incompetenza che inficia gli atti impugnati. Ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge n. 1034/1971, assorbiti gli ulteriori motivi dedotti dalla società ricorrente, l’affare va rimesso alla Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
4. – Considerata la novità delle questioni affrontate, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge n. 1034/1971, rimette l’affare alla Regione Autonoma della Sardegna.<br />	<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28/01/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Paolo Numerico, Presidente<br />	<br />
Alessandro Maggio , Consigliere<br />	<br />
Giorgio Manca, Consigliere, Estensore</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/03/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-14-3-2009-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 14/3/2009 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-2-2007-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-2-2007-n-312/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-2-2007-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.312</a></p>
<p>P. Numerico – Presidente, S.I. Silvestri &#8211; Estensore SI. NA. FO. SINDACATO NAZIONALE E DEI FARMACISTI DIRIGENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (avv.ti E. Mura e F. Enoch ) c. AZIENDA USL N. 8 DI CAGLIARI (avv. M.R. Russo Valentini e G. Macciotta) sulla giurisdizione in materia di atti di organizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-2-2007-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-2-2007-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">P. Numerico – Presidente, S.I. Silvestri &#8211; Estensore<br /> SI. NA. FO. SINDACATO NAZIONALE E DEI FARMACISTI DIRIGENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (avv.ti E. Mura e F. Enoch ) c. AZIENDA USL N. 8 DI CAGLIARI (avv. M.R. Russo Valentini e G. Macciotta)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di atti di organizzazione dell&#8217;A.S.L.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Atto amministrativo – Atto di organizzazione ex art. 2, d.lgs. n. 165/01 – Bando di gara ed atti correlati per l’affidamento di un servizio farmaceutico – E’ tale &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussiste</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Aggiudicazione definitiva – Mancata impugnazione nei termini – Ricorso avverso gli atti presupposti – Improcedibilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo sugli atti di gara per pubblico incanto del service quinquennale di un sistema di riconfezionamento, magazzinaggio e preparazione terapia giornaliera in monodose dei farmaci, da installare presso i locali del P.O. di un’A.S.L.; tali atti incidono negativamente, secondo la prospettazione offerta dal ricorrente, sull’organizzazione degli uffici dell&#8217;Azienda e, perciò, costituiscono espressione del generale potere amministrativo di autoorganizzazione di cui all&#8217;art. 2 D. Lgs. n. 165/01, concretando esercizio di una vera e propria funzione pubblica di organizzazione e razionalizzazione delle risorse, rispetto al cui corretto esercizio il soggetto eventualmente leso non potrà che vantare una posizione di interesse legittimo. (1).<br />
2. La mancata impugnazione della delibera di aggiudicazione rende improcedibile il gravame contro il bando, posto che l&#8217;aggiudicazione definitiva costituisce l&#8217;atto finale del procedimento, adottato sulla base di una nuova e conclusiva determinazione dell&#8217;autorità competente (2)</p>
<p>_______________________________________________<br />
(1) Cfr. Cass. Civ. SS.UU. 8 novembre 2005, n. 21592; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 13 dicembre 2004, n. 18916, citate in motivazione<br />
(2) In motivazione vengono citate Cons. Stato. Sez. VI &#8211; Sentenza 17 maggio 2006, 2846; Ibid. Sentenza 11 febbraio 2002, 785; in questa Rivista, da ultimo, T.A.R. PUGLIA &#8211; LECCE &#8211; SEZIONE II &#8211; Sentenza 4 luglio 2006 n. 3710 e T.A.R. TOSCANA &#8211; FIRENZE &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza 21 giugno 2005 n. 3033, secondo cui la tardiva impugnazione dell’atto finale di una procedura concorsuale (l’aggiudicazione) rende improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il gravame avverso gli atti presupposti della procedura (costituzione della s.p.a., vendita di parte del capitale sociale, bando di gara), non predicandosi l’effetto caducante (sull’ultimo atto) derivante dall’eventuale illegittimità dei primi.<br />
Secondo il T.A.R. Sardegna, alla definizione in rito non osta la condizione risolutiva, inserita nel contratto, “dell&#8217;eventuale e denegato annullamento giurisdizionale degli atti di gara da parte del giudice amministrativo”: ad avviso del Collegio sardo, la condizione è stata “posta evidentemente a tutela dell&#8217;amministrazione, in funzione della sua eventuale responsabilità nei confronti della ditta aggiudicataria, ma non incide sulla efficacia attuale della aggiudicazione e del relativo contratto; perciò, una volta venuto meno il ricorso, l&#8217;efficacia dell&#8217;aggiudicazione si consolida definitivamente.”. (A. Fac.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA<br />
SEZIONE PRIMA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso n. 778/2006</b> proposto da <br />
<B>SI. NA. FO. SINDACATO NAZIONALE E DEI FARMACISTI DIRIGENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</B>, in persona del segretario generale nonché in persona del segretario regionale per la Sardegna, rappresentati e difesi dagli avvocati Elisabetta Mura e Franco Enoch, con elezione di domicilio in Cagliari, via Abba numero 43, presso lo studio della prima,</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>AZIENDA USL NUMERO OTTO DI CAGLIARI</B>, in persona del direttore generale, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Rosaria Russo Valentini e Giuseppe Macciotta ed elettivamente domiciliata in Cagliari, viale regina Margherita numero 30, presso lo studio del secondo;</p>
<p><b>per l&#8217;annullamento<br />
</b>degli atti relativi al pubblico incanto per il service quinquennale di un sistema di riconfezionamento, magazzinaggio e preparazione terapia giornaliera in monodose dei farmaci, da installare presso i locali del P.O. Santissima Trinità di Cagliari ed in particolare:<br />
del bando di gara pubblicato nella G.U.C.E., in una prima versione, in data 15 giugno 2006 e successivamente modificato e pubblicato in data 11 agosto 2006;<br />
del capitolato speciale di gara, nella prima e nella seconda versione;<br />
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ed in particolare i provvedimenti non conosciuti con i quali è stata deliberata l&#8217;approvazione della procedura di gara;<br />
     Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
     VISTO l’atto di costituzione in giudizio del azienda Usl;<br />
     Visti gli atti tutti della causa;<br />
     Nominato relatore per la pubblica udienza del 8 febbraio 2007 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;<br />
     UDITI gli avvocati Elisabetta Mura per il sindacato ricorrente e Roberto Bonatti su delega, per l&#8217;azienda Usl;<br />
     Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>     Il Sindacato nazionale dei farmacisti dirigenti del servizio sanitario nazionale, in persona del segretario generale nonché del segretario regionale per la Sardegna, impugna il bando di gara ed il relativo capitolato riguardanti il pubblico incanto per il service quinquennale di un sistema di riconfezionamento, magazzinaggio e preparazione terapia giornaliera in monodose dei farmaci, da installare presso il locali del P.O. Santissima Trinità di Cagliari.<br />
Con una lunga ed articolata censura deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 97 della Costituzione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui al DL.gs. numero 157/1995; deduce altresì la violazione dell&#8217;articolo 3 della legge numero 241/1990, dell&#8217;articolo 29 della legge numero 448/2001, nonché degli artt. 6, 7, 9, 26, 35, del DL.gs. numero 165/2001, con particolare riferimento all&#8217;articolo 15.<br />
Deduce ancora la violazione dell&#8217;articolo 4, comma 2, lettera F del CCNL dell&#8217;area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale in data 3 novembre 2005. Deduce infine eccesso di potere per contraddittorietà, carenza assoluta dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento della causa tipica nonché illogicità ed ingiustizia manifeste.<br />
Il ricorrente lamenta in sostanza che il bando ed il capitolato, sia nella versione originaria che nella versione successivamente modificata, producano una lesione delle prerogative dei dirigenti farmacisti della ASL e trasferiscano illegittimamente a soggetti esterni compiti che sono propri dei dipendenti della azienda.<br />
L&#8217;azienda Usl numero otto di Cagliari si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto; l&#8217;azienda ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa, nonché l&#8217;inammissibilità del ricorso sotto vari aspetti.<br />
Le parti hanno successivamente depositato ulteriori memorie a sostegno delle rispettive pretese e, all&#8217;udienza pubblica del 8 febbraio 2007, il ricorso è stato spedito in decisione</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>      Il Sindacato nazionale dei farmacisti dirigenti del servizio sanitario nazionale impugna gli atti relativi al pubblico incanto bandito dalla Azienda Usl numero otto di Cagliari per il service quinquennale di un sistema di riconfezionamento, magazzinaggio e preparazione terapia giornaliera in monodose dei farmaci, da installare presso i locali dell&#8217;ospedale Santissima Trinità di Cagliari.<br />
Con una articolata censura il ricorrente sostiene che il bando ed il capitolato d&#8217;appalto, nel prevedere tra l&#8217;altro una serie di compiti da attribuire a farmacisti dipendenti dalla ditta che risulterà aggiudicataria, producano una lesione delle prerogative dei dirigenti farmacisti della ASL e trasferiscano illegittimamente a soggetti esterni compiti che sono propri dei dipendenti della azienda.<br />
L&#8217;azienda intimata ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa in quanto, nonostante la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, il petitum sostanziale sarebbe la tutela di un diritto soggettivo dei dipendenti asseritamente leso dall&#8217;amministrazione; pertanto la giurisdizione spetterebbe alla Autorità giudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro.<br />
L&#8217;eccezione è infondata in quanto, a parte la considerazione che è stata impugnata una procedura di gara che come tale è soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, occorre rilevare che, secondo la prospettazione del sindacato ricorrente, il bando incide negativamente sulla organizzazione degli uffici dell&#8217;azienda perciò costituisce espressione del generale potere amministrativo di autoorganizzazione di cui all&#8217;art. 2 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165; in tal senso si tratta dell&#8217;esercizio di una vera e propria funzione pubblica di organizzazione e razionalizzazione delle risorse, rispetto al cui corretto esercizio il soggetto eventualmente leso non potrà che vantare una posizione di interesse legittimo.<br />
Conseguentemente, la questione rientra nella giurisdizione amministrativa ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2 e 63 del DL.gs. 30 marzo 2001 numero 165 (Cass. Civ. SS.UU. 8 novembre 2005, numero 21592;<i><b> </b></i>T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 13 dicembre 2004, n. 18916).<br />
Peraltro il Collegio rileva che, in data 26 gennaio 2007, l&#8217;Azienda ha depositato in giudizio la delibera 28 novembre 2006 numero 923 con cui il direttore generale della ASL ha approvato gli atti della gara in esame ed ha disposto l&#8217;aggiudicazione del servizio in favore dell&#8217;impresa Sinteco spa. <br />
Tale delibera &#8211; che dunque è stata posta a conoscenza delle parti processuali quanto meno dalla data del deposito &#8211; non è stata impugnata dal sindacato ricorrente, pertanto il gravame contro il bando è divenuto improcedibile posto che l&#8217;aggiudicazione definitiva costituisce l&#8217;atto finale del procedimento, adottato sulla base di una nuova e conclusiva determinazione dell&#8217;autorità competente (Cons. St. sez. sesta, 17 maggio 2006, numero 2846; id. 11 febbraio 2002, numero 785).<br />
All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;otto febbraio 2007 il legale del ricorrente ha sostenuto la non necessità di estendere l&#8217;impugnazione (e comunque non ha chiesto termini per tale adempimento) perché la delibera di aggiudicazione definitiva e il conseguente contratto erano espressamente sottoposti &#8220;alla condizione risolutiva dell&#8217;eventuale e denegato annullamento giurisdizionale degli atti di gara da parte del giudice amministrativo&#8221;.<br />
L&#8217;argomentazione non convince perché la condizione risolutiva è stata posta evidentemente a tutela dell&#8217;amministrazione, in funzione della sua eventuale responsabilità nei confronti della ditta aggiudicataria, ma non incide sulla efficacia attuale della aggiudicazione e del relativo contratto; perciò, una volta venuto meno il ricorso, l&#8217;efficacia dell&#8217;aggiudicazione si consolida definitivamente. <br />
Né può ritenersi che tale mancato adempimento possa essere sanato dalla circostanza che con l&#8217;atto introduttivo del ricorso il sindacato aveva impugnato, tra l&#8217;altro, anche i &#8220;provvedimenti (allo stato non conosciuti) con i quali è stata deliberata l&#8217;approvazione della procedura di gara&#8221;.<br />
Infatti, anche ammettendo la possibilità di impugnare un atto senza minimamente individuarne gli estremi, è senz&#8217;altro preclusiva la circostanza che la delibera di aggiudicazione sia stata adottata il 28 novembre 2006 e, perciò, dopo la proposizione del ricorso che è stato notificato in data 29 settembre dello stesso anno; pertanto l&#8217;impugnazione proposta avverso un atto inesistente era comunque inammissibile.<br />
In definitiva, risulta confermata la mancata impugnazione dell&#8217;aggiudicazione (con estensione del giudizio anche alla ditta risultata aggiudicataria) e, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.<br />
Sussistono ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</b><br />
<B>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA</B><br />
<B>SEZIONE PRIMA<br />
</B></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
dichiara improcedibile</b> il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.<br />
     Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 febbraio 2007 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Paolo Numerico           Presidente;<br />
Silvio Ignazio Silvestri       consigliere – estensore;<br />
Alessandro Maggio           consigliere; <br />
<b>Depositata in segreteria oggi: 23/02/2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-sardegna-sezione-i-sentenza-23-2-2007-n-312/">T.A.R. Sardegna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 23/2/2007 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2006 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-6-2006-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-6-2006-n-312/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-6-2006-n-312/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2006 n.312</a></p>
<p>Pres. Virgilio, Est. de FranciscoComune di Paternò (Avv. M. Alì) c/ M. Sampinato e M. Anzà (Avv.ti P.Allotta e G. Di Vita) sull&#8217;efficacia panprocessuale delle pronunce in tema di giurisdizione del GA, quando connesse ad una statuizione di merito, sul difetto di giurisdizione fondato sull&#8217;anteriorità del ricorso&#160; rispetto ad una</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Virgilio,             Est. de Francisco<br />Comune di Paternò (Avv. M. Alì) c/  M. Sampinato e M. Anzà (Avv.ti P.Allotta e G. Di Vita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;efficacia panprocessuale delle pronunce in tema di giurisdizione del GA, quando connesse ad una statuizione di merito, sul difetto di giurisdizione fondato sull&#8217;anteriorità del ricorso&nbsp; rispetto ad una norma estensiva della giurisdizione stessa e sui criteri per la formulazione di un&#8217;offerta risarcitoria per la revoca della concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Sindacato del Giudice – Corte Suprema di. Cassazione – Funzione di Organo regolatore della giurisdizione – Sussiste – Efficacia panprocessuale – Giudizio ordinario di merito &#8211; Autorità di cosa giudicata in senso sostanziale – Ipotesi di pronuncia su giurisdizione connessa ad una statuizione sul merito &#8211; Sussiste<br />
2. Processo amministrativo – Giurisdizione e competenza – Difetto di giurisdizione – Ricorso anteriore all’entrata in vigore della L. 205/00 estensiva della giurisdizione del GA in tema di risarcimento del danno – Non sussiste – Principio della giurisdizione ex art. 5 cpc – Applicabilità nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del Giudice adito – Sussiste – Applicabilità nel caso di mutamento dello stato di fatto o di diritto con conseguente sopravvenuta attribuzione di giurisdizione – Non sussiste</p>
<p>3. Processo amministrativo – Istruzione probatoria – Applicabilità al GA dei principi in tema di illecito amministrativo – Sussiste – Elementi costitutivi della fattispecie aquiliana – Applicabilità – Configurabilità della colpevolezza in capo all’Amministrazione – Sussiste &#8211; Specificazioni</p>
<p>4. Processo amministrativo – Offerta risarcitoria per revoca di concessione edilizia – Applicazione dei criteri ex art. 35 D. LGS. 80/98 &#8211; Ragioni</span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Secondo un orientamento consolidatissimo (per tutte: Cass. Sez. Un. N. 16779/05)  a differenza delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione &#8211; alla quale, per la funzione istituzionale di Organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (c.d. panprocessuale) – le sentenze dei Giudici ordinari di merito, come quelle dei Giudici Amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, se non quando, in esse, la decisione &#8211; sia pure implicita &#8211; sulla giurisdizione, si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di merito.   																																																																																												</p>
<p>2.	Il difetto di giurisdizione non può essere fondato sul fatto che il ricorso di primo grado sia stato proposto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 205/00 il cui art. 7, novellando l’art. 35 D. Lgs. n. 80/98, ha esteso la giurisdizione del Giudice amministrativo sul risarcimento del danno ex art. 7, III comma, L. n. 1034/71 &#8211; che, fino al 10 agosto 2000, sussisteva “solo nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva” – all’intero “ambito della sua giurisdizione”: infatti, il principio sancito dall’art. 5 cpc, alla stregua del quale la giurisdizione si determina “con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda”, trova la sua ragion d’essere in esigenze di economia processuale e può ricevere, quindi, applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del Giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al Giudice che ne era inizialmente privo																																																																																												</p>
<p>3.	In assenza di specifica norma di deroga al diritto comune – all’Amministrazione deve essere riservato un trattamento né deteriore, né privilegiato rispetto a quello previsto dal diritto civile, sicché il Giudice amministrativo, deve operare nella materia dell’illecito amministrativo, con strumenti non dissimili a quelli propri del Giudice civile, sebbene nel rispetto delle specificità sia sostanziali (natura e regole operative) sia processuali tipiche del giudizio amministrativo. Pertanto, sulla base dei principi di natura civilistica, la fattispecie aquiliana si struttura, sui cinque elementi costituivi dell’antigiuridicità, del danno, del nesso causale, dell’imputabilità e della colpevolezza: l’accertamento del primo è insito nell’annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo, il secondo deve essere accertato e liquidato ipotizzando quale sarebbe stato l’ammontare del patrimonio giuridico del soggetto leso in assenza dell’atto illecito, il terzo è un giudizio di relazione tra i primi due, il quarto si risolve nella verifica dell’assenza di cause di giustificazione, infine, l’elemento della colpevolezza si ritiene sussistente ogni qualvolta vi sia stata violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante, da parte dell’Amministrazione. E’ ammessa invece l’esenzione dalla colpa solo in presenza di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza e al limite, soltanto a fronte di una situazione connotata da apprezzabili profili di complessità, può ritenersi giustificata, in analogia con la disciplina della responsabilità del prestatore d’opera intellettuale, un’attenuazione di quella dell’amministrazione, circoscrivendola alle sole ipotesi di colpa grave.																																																																																												</p>
<p>4.	Il criterio di formulazione dell’offerta risarcitoria di cui all’art. 35 D. Lgs. n. 80/98, nel caso di revoca della concessione edilizia, deve basarsi alternativamente su una delle seguenti voci: I) i costi effettivamente supportati per la progettazione e la costruzione dell’opera; i costi di demolizione e di ripristino dello stato dello stato antefatto; la rivalutazione monetaria della prima voce; gli interessi legali; II) il valore del mancato godimento dalla data di potenziale completamento dell’opera dopo l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato, determinato, a sua volta, alternativamente, sulla base dei canoni medi di mercato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, oppure, sulla base del canone annuale di mercato per gli immobili aventi le stesse caratteristiche. L’Amministrazione in ogni caso, dovrà formulare la proposta entro il termine di 180 giorni dalla ricezione dell’istanza dei creditori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;efficacia panprocessuale delle pronunce in tema di giurisdizione del GA, quando connesse ad una statuizione di merito, sul difetto di giurisdizione fondato sull&#8217;anteriorità del ricorso  rispetto ad una norma estensiva della giurisdizione stessa e sui criteri per la formulazione di un&#8217;offerta risarcitoria per la revoca della concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.  312/06  Reg.Dec.<br />
N.      97     Reg.Ric.<br />
ANNO  2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana<br />
 in sede giurisdizionale</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>D E C I S I O N E</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 397/2004, proposto da</p>
<p><b>COMUNE DI PATERNÒ</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Muchele Alì ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso la Segreteria di questo C.G.A.;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p><b>SPAMPINATO MARIO e ANZA’ MARIA</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Allotta e Giuseppe Di Vita ed elettivamente domiciliati in Palermo, via D. Trentacoste n. 89, presso lo studio del primo;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (sez. I) n. 2144 del 31 dicembre 2003.</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli avv.ti P. Allotta e G. Di Vita per Spampinato Mario e Anzà Maria;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2005, il Consigliere Ermanno de Francisco;<br />
Uditi, altresì, l’avv. A. Galasso, su delega dell’avv. M. Alì, per il comune appellante e l’avv. P. Allotta per gli appellati;;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che &#8211; dopo il precedente giudicato di annullamento di una concessione edilizia formatosi, a seguito di conferma in appello, sulla sentenza del T.A.R. di Catania 4 maggio 1999, n. 861, resa tra le stesse parti, che aveva annullato per omesso avviso di avvio del procedimento (nonché per difetto di istruttoria, come da parziale integrazione di motivazione in appello) la revoca della concessione edilizia n. 15 del 25 marzo 1986 per la costruzione di un edificio su suolo degli odierni appellanti, ma contestualmente dichiarando inammissibile la connessa domanda risarcitoria che è stata quindi riproposta nel presente giudizio &#8211; ha accolto il nuovo ricorso proposto degli odierni appellati, per l’effetto condannando il Comune di Paternò al risarcimento dei danni, liquidando questi ultimi come da relativa motivazione.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>1. &#8211; Il primo motivo dell’appello deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione, per essersi formato sul punto, in un precedente giudizio inter partes (di cui si è detto nella narrativa in fatto che precede), il giudicato, che erroneamente non sarebbe stato riconosciuto dalla sentenza appellata.<br />
Il motivo non è fondato, sebbene per ragioni radicalmente diverse da quelle affermate nella sentenza di primo grado.<br />
Inesatta è invero l’affermazione &#8211; sulla cui base la sentenza di prime cure ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione &#8211; che “la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria contenuta nella sentenza n. 861/99 [sarebbe] avvenuta per mere ragioni processuali inerenti le modalità di introduzione della domanda”; alla quale ultima “i ricorrenti decisero di rinununciar[e] davanti al Giudice di appello, formulando espressa riserva di proposizione autonoma”.<br />
Infatti, a pag. 7 della stessa sentenza 4 maggio 1999, n. 861 &#8211; che, come si è detto nella narrativa in fatto che precede, ha annullato, per le ragioni formali e sostanziali ivi indicate, la revoca (rectius: l’annullamento) della concessione edilizia per la costruzione di un edificio su suolo degli odierni appellanti, contestualmente dichiarando inammissibile la connessa domanda risarcitoria che è stata quindi riproposta nel presente giudizio &#8211; è espressamente affermato che “quanto alla domanda di risarcimento del danno, formulata con la memoria conclusiva, il Collegio ne ravvisa l’inammissibilità per difetto di giurisdizione”, mentre a pag. 10 della stessa sentenza si aggiunge che “la domanda di risarcimento, formulata soltanto con la memoria conclusiva, risulterebbe del resto inammissibile per non essere stata tempestivamente formulata con l’atto introduttivo del giudizio, con conseguente pregiudizio della possibilità di contraddittorio sul punto. Conclusivamente il ricorso va accolto … mentre va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento del danno” (il dispositivo “accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato”, senza menzionare la domanda risarcitoria).<br />
Dalla formulazione delle riferite affermazioni, nonché dall’uso del modo indicativo nella prima e del condizionale nella seconda, risulta con certezza che, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza qui appellata, quella resa inter partes nel 1999 dichiarò inammissibile la domanda risarcitoria per difetto di giurisdizione, utilizzando l’altra ragione di inammissibilità come argomentazione meramente residuale.<br />
Né la parte ha potuto validamente rinunciare, in appello, a una domanda dichiarata in primo grado inammissibile per tale ragione; sicchè la dichiarata volontà di proposizione in altro giudizio di detta domanda (invero non occorrente per quelle dichiarate inammissibili, stante che siffatta declaratoria, per sua natura, lascia impregiudicata ogni questione relativa al merito, che ovviamente può essere oggetto di cognizione solo in altro processo) va considerata come una mera presa d’atto della declaratoria resa, su cui non fu interposto appello.<br />
2. &#8211; Tutt’altre, piuttosto, sono le ragioni di infondatezza del primo motivo di appello, ripropositivo del difetto di giurisdizione.<br />
Nonostante la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria per difetto di giurisdizione sia stata resa con sentenza passata in giudicato, non essendovi stata sul capo di domanda relativo al risarcimento del danno (cioè su quello per cui è stato dichiarato il difetto di giurisdizione) alcuna pronuncia sul merito (il che è stato, peraltro, l’ovvio corollario della declinatoria di giurisdizione) e trattandosi di sentenza di un giudice (il T.A.R.) diverso dalla Corte di Cassazione, al giudicato formatosi sul punto va riconosciuta valenza meramente endoprocessuale.<br />
In tal senso è, infatti, un orientamento consolidatissimo (sebbene basato su un’esegesi forse eccessivamente estensiva dell’art. 310, II comma, cod.proc.civ.) della Corte regolatrice: sul punto, da ultima, v. per tutte Cass., Sez. Un., 10 agosto 2005, n. 16779, secondo cui “a differenza delle sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione &#8211; alla quale, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cosiddetta efficacia panprocessuale) &#8211; le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione, non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, poiché le pronunce dei detti  giudici  sono  suscettibili di acquistare autorità  di giudicato (esterno) anche in tema di giurisdizione, e di spiegare, conseguen-temente, i propri effetti anche al di fuori del processo nel quale siano state adottate, solo quando, in esse, la decisione &#8211; sia pure implicita &#8211; sulla giurisdizione si rapporti, ad essa collegandosi, con una statuizione di merito” (nello stesso senso, cfr. C.G.A., 25 maggio 1998, n. 307).</p>
<p>3. &#8211; Né il difetto di giurisdizione può dichiararsi perché il ricorso di primo grado del presente giudizio è stato proposto anteriormente all’entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205; il cui art. 7, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ha esteso la giurisdizione del giudice amministrativo sul risarcimento del danno, ex art. 7, III comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 &#8211; che, fino al 10 agosto 2000, sussisteva solo “nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva” &#8211; all’intero “ambito della sua giurisdizione”.<br />
Infatti una tale statuizione di questo Consiglio, se pure formalmente conforme all’art. 5 c.p.c., non potrebbe comunque dar luogo, alla stregua dell’orientamento esegetico di cui si è già detto, a un giudicato panprocessuale; sicché la stessa domanda, che qui fosse declinata per difetto di giurisdizione, sarebbe immediatamente riproponibile in primo grado in un nuovo processo di identico contenuto.<br />
Dovendo ogni giudice dell’ordinamento italiano adeguarsi, in questo ambito, al consolidato orientamento della Corte regolatrice &#8211; quale esclusiva titolare della funzione nomofilattica circa l’actio finium regundorum in materia di giurisdizione &#8211; da ultimo espresso, in un caso concettualmente del tutto analogo a quello qui in esame, da Cass., Sez. Un., 29 luglio 2005, n. 15916, va dunque affermato che “il principio sancito dall&#8217;art. 5 c.p.c., alla stregua del quale la giurisdizione si determina &#8220;con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda&#8221;, trova sua ragion d&#8217;essere in esigenze di economia processuale e può ricevere, quindi, applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito e non anche quando il mutamento dello stato di fatto o di diritto comporti, invece, l&#8217;attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Ne consegue che, nel caso di controversia instaurata davanti al g.a. &#8211; sul presupposto che essa rientrasse nella giurisdizione esclusiva in materia di pubblici servizi, prevista dall&#8217;art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80 &#8211; prima della dichiarazione di incostituzionalità di tale norma per eccesso di delega con sentenza della Corte cost. n. 292 del 2000, e prima, quindi, dell&#8217;entrata in vigore della l. 21 luglio 2000 n. 205 &#8211; il cui art. 7 ha nuovamente previsto l&#8217;anzidetta giurisdizione esclusiva, ma con formula parzialmente differenziata &#8211; si rende necessario accertare se la controversia stessa rientri fra quelle devolute al g.a. dalla nuova norma, dovendo, in caso affermativo, essere riconosciuta la giurisdizione del giudice innanzi al quale il giudizio era stato instaurato, a nulla rilevando che la relativa data di inizio sia anteriore all&#8217;entrata in vigore della norma stessa”.<br />
Pertanto il primo motivo di appello va comunque disatteso.</p>
<p>4. &#8211; Infondato è anche il secondo motivo di appello, volto a contestare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito.<br />
Sostiene in proposito l’appellante che “la colpa, quale elemento … della fattispecie risarcitoria, sussiste … soltanto nella misura in cui la violazione è grave ed è consumata in un contesto in cui all’Am-ministrazione vanno formulati addebiti sul piano della diligenza e della perizia, e presuppone la contraddittorietà del comportamento”: mentre “nella fattispecie de qua non è seriamente pensabile di ravvisare tali elementi nella condotta tenuta dal Comune di Paternò”, anche perché &#8211; in tesi di parte &#8211; “sussiste l’errore scusabile dell’Amministra-zione data la difformità del progetto presentato dai proprietari rispetto allo stato dei luoghi”.<br />
In proposito, ci si può limitare a rilevare che, in punto di fatto, tale ultima asserzione dell’appellante è radicalmente contraddetta dalla decisione di questo Consiglio 3 aprile 2000, n. 171, che, confermando la cit. sent. della sezione catanese del T.A.R. della Sicilia n. 861/1999, ha accertato, da un lato, che “la difesa del Comune di Paternò è fondata sopra una asserzione del tutto indimostrata in fatto: che i coniugi Spampinato avessero rappresentato falsamente la localizzazione del lotto, nei progetti presentati per ottenere la concessione edilizia, poi annullata con il provvedimento censurato dal primo giudice”; e, dall’altro lato, che invece “la incertezza che, nel complesso, emerge dai citati atti esclude che possa ritenersi acquisita una volontaria ed infedele rappresentazione da parte dei richiedenti la concessione; e anzi dimostra una carenza istruttoria, come denunciata nell’originario ricorso, con motivi formalmente riproposti nel controricorso in appello”.<br />
Piuttosto, in punto di diritto, è d’uopo richiamarsi all’orien-tamento espresso da questo Consiglio con la recentissima decisione n. 153 del 18/4/2006, che, in specifico riferimento anche all’elemento soggettivo dell’illecito dell’amministrazione e ritenendo quest’ultimo di natura aquiliana, ha fissato, tra l’altro, i seguenti principi.<br />
“Esclusa … ogni presunzione, assoluta o relativa, di colpa in capo all’Amministrazione, ed abbandonata perciò anche la teoria della culpa in re ipsa (ripropositiva, sotto mentite vesti, di una presunzione quasi assoluta della colpa), la migliore giurisprudenza, che il Collegio condivide ed a cui si richiama, ha ormai chiarito che &#8211; in assenza di alcuna specifica norma di deroga, in proposito, al diritto comune &#8211; all’Amministrazione deve essere riservato un trattamento né deteriore, né privilegiato, rispetto a quello previsto dal diritto civile (cfr., sul punto, le perspicue motivazioni di C.d.S., IV, 6 luglio 2004, n. 5012, e 10 agosto 2004, n. 5500, che ben tracciano lo stato giurisprudenziale).<br />
Sicché il giudice amministrativo, in questa materia, deve operare con uno armamentario concettuale non dissimile da quello proprio del giudice civile, sebbene nelle specificità siasostanziali (natura e regole operative dell’Amministrazione possono incidere sulla configurazione dell’elemento soggettivo dell’illecito civile) sia processuali (tra cui, in particolare, la modalità di liquidazione del danno ex art. 35, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80) tipiche del giudizio amministrativo.<br />
Orbene, la fattispecie aquiliana si struttura, secondo la prevalente dottrina civilistica, sui cinque elementi costitutivi dell’antigiuri-dicità, del danno, del nesso causale, dell’imputabilità e della colpevolezza.<br />
L’accertamento della sussistenza del primo di essi è insito nell’annullamento giurisdizionale del provvedimento illegittimo; il secondo deve essere accertato e liquidato, secondo i consueti criteri civilistici, in base al rapporto virtuale intercorrente tra il patrimonio giuridico del soggetto leso quale sarebbe stato in assenza dell’atto illecito e quale invece è per effetto di esso; il terzo è, in sostanza, un giudizio di relazione (attuato col c.d. processo di eliminazione mentale dell’atto illecito) tra il primo ed il secondo; il quarto si risolve nella verifica dell’assenza di cause di giustificazione legalmente tipizzate (ex artt. 2044 e ss. cod. civ.); infine, il quinto è quello che, in relazione all’accertamento della risarcibilità in concreto del danno da atto amministrativo illegittimo, ha dato luogo &#8211; forse per la novità della materia, sempre tenuta in sordina fino all’emanazione del D.Lgs. n. 80 del 1998 ed al reviremant giurisprudenziale di Cass., S.U., 22 luglio 1999, n. 500 &#8211; ai maggiori contrasti giurisprudenziali amministrativi.<br />
In relazione a esso, può ormai considerarsi assodato &#8211; richiamando, per un più ampio excursus sulla materia, le succitate decisioni di C.d.S., IV, 5012/2004 e 5500/2004 … &#8211; che, in caso di annullamento di un atto amministrativo, l’elemento soggettivo della colpa sussiste ogni qualvolta vi sia stata violazione … di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante da parte dell’Amministrazione.<br />
Come sempre accade quando si debba dare la prova di un elemento soggettivo della fattispecie, tuttavia, il privato danneggiato, ancorchè onerato della dimostrazione della colpa dell’amministra-zione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari &#8211; acquisibili, sia pure con i connotati normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette &#8211; quali la gravità della violazione (qui valorizzata quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto), il carattere vincolato dell’azione amministrativa giudicata, l’univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto partecipativo al procedimento. Così che, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all’ammini-strazione l’allegazione degli elementi (pure indiziari) ascrivibili allo schema dell’errore scusabile e, in definitiva, al giudice, così come, in sostanza, voluto dalla Cassazione con la sentenza n. 500/99, apprezzarne e valutarne liberamente l’idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell’amministrazione.<br />
Tra i caratteri che devono possedere gli elementi addotti a propria discolpa dalla pubblica amministrazione, a fronte della produzione degli indizi a suo carico, perché la situazione allegata integri gli estremi dell’errore scusabile e consenta, perciò, di escludere la colpa dell’apparato amministrativo”, sono stati esemplificativamente individuati il grado di chiarezza e precisione della normativa violata, la presenza di una giurisprudenza consolidata, o al contrario oscillante, sulla normativa applicata dall’amministrazione in sede di emanazione dell’atto annullato, la novità della questione esaminata e la comprensibilità della portata precettiva della disposizione violata.<br />
In pratica, però, la condivisibile conclusione è che si può ammettere l’esenzione da colpa solo in presenza di un quadro normativo confuso e privo di chiarezza; restando, altrimenti, l’amministrazione soggetta all’inevitabile giudizio di colpevolezza nella violazione di un canone di condotta agevolmente percepibile nella sua portata vincolante.<br />
Mentre &#8211; in assenza di ogni disposizione normativa che generalizzi per l’amministrazione la talora asserita irrilevanza della mera colpa lieve ai fini risarcitori &#8211; soltanto a fronte … di una situazione connotata da apprezzabili profili di complessità, può, in particolare, ritenersi giustificata, in analogia con la disciplina della responsabilità del prestatore d’opera intellettuale [art. 2236 cod. civ.], un’attenuazione di quella dell’amministrazione che la circoscriva alle sole ipotesi di colpa grave”.<br />
Nel caso di specie, il difetto di istruttoria ormai definitivamente accertato da C.G.A. 171/2000, cit., porta ad escludere la ravvisabilità di alcun indice fattuale che, alla stregua di una corretta applicazione dei sopra esposti principi, induca a ravvisare i presupposti per l’esenzione da colpa dell’amministrazione: sicché l’amministrazione, per l’atto di revoca annullato in esito al precedente giudizio, resta assoggettata inevitabilmente al rilevato giudizio di colpevolezza.</p>
<p>5. &#8211; Il terzo ed il quarto motivo di appello attengono alla prova (in tesi di parte insussistente) dell’esistenza del danno emergente e del lucro cessante liquidati dalla sentenza appellata, nonché all’ingiustizia del danno (ma sub specie, essenzialmente, di quantum risarcibile, posto che il tradizionale problema che lega a questa qualificazione la natura giuridica, di diritto o interesse, della situazione giuridica lesa, è ormai sostanzialmente superato dopo la cit. sent. di Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500), possono esaminarsi insieme con il quinto motivo, con cui il Comune di Paternò si duole della liquidazione del danno risarcibile operata dal giudice di primo grado.</p>
<p>5.1. &#8211; Tali motivi sono in parte fondati, perché la sentenza di primo grado &#8211; che correttamente ha demandato la concreta liquidazione del danno all’Amministrazione, secondo il meccanismo di cui all’art. 35, II comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, ma indicando un termine di 60 giorni, invero troppo breve in rapporto alle valutazioni da svolgere, per la formulazione della proposta risarcitoria &#8211; ha errato nello stabilire i criteri di liquidazione del danno risarcibile in cumulativa considerazione: “a) dei costi di progettazione e costruzione del manufatto documentati dai ricorrenti; b) dei presunti costi di demolizione, ivi compresi quelli di trasporto e smaltimento dei materiali di risulta, del manufatto stesso; c) dell’importo dei canoni di locazione non riscossi dai ricorrenti in virtù della mancata ultimazione del manufatto, da calcolarsi, sulla base dei canoni medi di mercato per immobili delle medesime caratteristiche, a partire dalla data di presunta ultimazione del manufatto sino a quella della presente sentenza; d) della rivalutazione monetaria delle somme sub a), b) e c) e degli interessi al tasso legale sulle medesime somme via via rivalutate”.<br />
In tal modo verrebbero risarciti sia i costi di costruzione e demolizione, sia il valore del mancato godimento dell’opera per circa 16 anni (da circa inizio 1988 a fine 2003); laddove è invece evidente che i primi sono logicamente alternativi al secondo.<br />
Se, infatti, la parte avesse inteso completare l’opera, avrebbe comunque dovuto sopportare i costi di costruzione (e, in futuro, quelli di demolizione) per godere dell’immobile; in caso contrario, avrebbe bensì subito un danno pari ai costi di costruzione e demolizione di quanto realizzato, ma non terminando l’immobile non avrebbe goduto dei relativi frutti civili.</p>
<p>5.2. &#8211; Il criterio di liquidazione del danno risarcibile va invece corretto nei sensi di cui appresso.<br />
In alternativa (ex artt. 1285 e ss. cod. civ., ma con scelta attribuita ai creditori o, in difetto di accordo tra essi, al debitore), il criterio di formulazione dell’offerta risarcitoria di cui al II comma dell’art. 35 del D.Lgs. n. 80/1998 dovrà basarsi su uno di questi insiemi di elementi:<br />
I &#8211; a) I costi effettivamente sopportati dagli appellati per la progettazione dell’opera e per la costruzione (solo questi ultimi eventualmente valutati anche equitativamente, in tutto o in parte, ex art. 1226 cod. civ.) di quanto effettivamente realizzato fino al 30 aprile 1987 (data dell’ordine di sospensione dei lavori) ed eventualmente dopo il 4 maggio 1999 (data di annullamento giurisdizionale della revoca della concessione edilizia), nei limiti della decadenza dalla concessione; b) i costi di demolizione di quanto testé indicato e di ripristino dello stato anteatto del terreno, ma a condizione che sia effettivamente comprovata l’esecuzione, anche in epoca successiva alla pubblicazione della presente decisione, di dette demolizioni e ripristino nonché delle relative spese; c) la rivalutazione monetaria delle somme di cui sub a) dalla data della loro erogazione a quella di pubblicazione della presente decisione; d) gli interessi legali sulle somme di cui sub a) anno per anno rivalutate.<br />
II) &#8211; Il valore del mancato godimento dell’immobile per il periodo dal 1 gennaio 1988 (data di presumibile ultimazione del manufatto in assenza di sospensione coattiva dei relativi lavori) al 31 dicembre 1999 (data di potenziale completamento dell’opera dopo l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato), determinato alternativamente (ex artt. 1285 e ss. cod. civ. e a scelta del debitore): a) sulla base dei canoni medi di mercato di tale periodo per immobili delle stesse caratteristiche, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme anno per anno rivalutate; b) sulla base dell’attuale canone annuale di mercato per immobili delle stesse caratteristiche, moltiplicato per dodici.<br />
Sull’ammontare del danno risarcibile liquidato secondo il criterio di cui sub I), fatta eccezione per quello di cui ivi sub b), ovvero alternativamente sub II), sono ulteriormente dovuti gli interessi legali a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo (per quello di cui sub I)-b), gli interessi sono dovuti a decorrere dalle date di effettiva erogazione delle spese).<br />
Ogni altra voce di danno risulta irrisarcibile ai sensi dell’art. 1227 cod. civ..<br />
L’Amministrazione dovrà formulare la proposta di cui al II comma del cit. art. 35 D.Lgs. n. 80/1998 entro il termine di gg. 180 dalla ricezione dell’istanza dei creditori, corredata dei documenti necessari a comprovare gli elementi costitutivi del credito nei sensi indicati; i creditori possono riservarsi di presentare successivamente un’ulteriore istanza documentata per le voci di cui sub I)-b).</p>
<p>6. &#8211; In conclusione, l’appello va accolto nei sensi e limiti indicati.<br />
Si ravvisa, comunque, la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti costituite.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese del doppio grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo il 15 dicembre 2005, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Pier Giorgio Trovato, Ermanno de Francisco, estensore, Antonino Corsaro, Francesco Teresi, Componenti.</p>
<p>Depositata in segreteria<br />
il 22 giugno 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-giustizia-amministrativa-per-la-regione-siciliana-sezione-giurisdizionale-sentenza-22-6-2006-n-312/">Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana &#8211; Sezione Giurisdizionale &#8211; Sentenza &#8211; 22/6/2006 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2004 n.312</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2004-n-312/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2004-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2004 n.312</a></p>
<p>Pres. Calvo, Est. Leggio A. ed altri c. Comune di Torino &#8211; Provincia di Torino 1. Interesse all’impugnazione &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione provvisoria &#8211; Sussiste &#8211; Condizione 2. Termine per l’impugnazione &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Decorrenza &#8211; Dalla comunicazione del provvedimento lesivo al concorrente 3. Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2004-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2004 n.312</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-21-2-2004-n-312/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/2/2004 n.312</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo, Est. Leggio <br /> A. ed altri c. Comune di Torino &#8211; Provincia di Torino</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Interesse all’impugnazione &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Aggiudicazione provvisoria &#8211; Sussiste &#8211; Condizione</p>
<p>2. Termine per l’impugnazione &#8211; Contratti della P.A. &#8211; Decorrenza &#8211; Dalla comunicazione del provvedimento lesivo al concorrente</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Appalti di servizi &#8211; Anomalia dell’offerta &#8211; Condizioni</p>
<p>4. Contratti della P.A. &#8211; Stipulazione &#8211; Forma scritta &#8211; Enti locali &#8211; Necessità &#8211; Momento in cui sorge il vincolo contrattuale</p>
<p>5. Contratti della P.A. &#8211; Stipulazione &#8211; Forma scritta &#8211; Enti locali &#8211; Scrittura privata &#8211; E’ sufficiente</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; E’ consentita l’immediata ed autonoma impugnazione della provvisoria aggiudicazione, in quanto tale atto è già autonomamente lesivo; ciò a condizione, tuttavia, che l’impresa non aggiudicataria impugni &#8211; in un secondo momento &#8211; anche l’aggiudicazione sopravvenuta, pena l’improcedibilità del primo ricorso.<br />
2. &#8211; Il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione decorre dalla data in cui al concorrente non aggiudicatario è stato comunicato il provvedimento medesimo, salvo che l’Amministrazione resistente dia piena prova del fatto che la conoscenza del provvedimento stesso va fatta risalire ad un momento anteriore.</p>
<p>3. &#8211; In base alla previsione dell’art. 25 del d.lgs. 157/1995, sono sottoposte alla verifica di anomalia le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse: l’anomalia si riferisce pertanto ad una anormale riduzione del prezzo offerto rispetto alla media delle offerte presentate.</p>
<p>4. &#8211; Per i contratti della P.A. è necessaria, in linea generale, la forma scritta ad substantiam affinché possa sorgere il vincolo giuridico formale. La possibilità che, in caso di pubblico incanto o licitazione privata, l’atto di aggiudicazione equivalga ad ogni effetto legale al contratto è collegata &#8211; per gli enti locali &#8211; ad una puntuale prescrizione della lex specialis, accompagnata da una altrettanto precisa indicazione contenuta nell’atto conclusivo della procedura concorsuale (nella fattispecie è stato negato che il verbale di aggiudicazione potesse valere contratto, poiché la legge di gara rimandava espressamente la costituzione del rapporto contrattuale al momento della stipulazione del contratto).</p>
<p>5. &#8211; Nei contratti degli enti locali l’Amministrazione può prevedere, con apposita prescrizione contenuta nella lex specialis o nell’atto conclusivo della procedura, che la forma scritta si concretizzi nella stipulazione di una scrittura privata registrabile in caso d’uso: il requisito della forma scritta, richiesto inderogabilmente per la conclusione dei contratti degli enti pubblici, può infatti essere soddisfatto anche dalla scrittura privata (mentre la stipulazione per atto pubblico, a mezzo di ufficiale rogante, non costituisce l’unico modo di formazione del contratto con la P.A.).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di anomalia dell’offerta nell’appalto di servizi e condizioni della forma scritta nei contratti degli enti locali</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA</center><br />
<center>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>Sent. n. 312 &#8211; Anno 2004<br />
R.g. n. 815 &#8211; Anno 2003</p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte</center><center>2^ Sezione</center></b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 815/2003 proposto da<br />
<b>ALBACOM S.p.A.</b>, con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante dott. Michele Preda, in proprio e quale capogruppo-mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese ALBACOM &#8211; COLT &#8211; TECNONET,<br />
nonché dalla <b>Società COLT TELECOM S.p.A.</b>, con sede in Milano, viale Jenner n. 56, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore e legale rappresentante dott. Achille De Tommaso,<br />
nonché dalla <b>Società TECNONET S.p.A.</b>, con sede in Roma, via Appia Pignatelli n. 235, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore e legale rappresentante dott. Mauro Sampietro, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Romano Rotelli e Francesco Majocco, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Assarotti n. 11,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>il <b>COMUNE DI TORINO</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Arnone e Marialaura Piovano ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,</p>
<p><center>nonché contro</center></p>
<p>la <b>PROVINCIA DI TORINO</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Bartolini e Donata Matone ed elettivamente domiciliata presso le stesse in Torino, via Maria Vittoria n. 12,</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>di <b>TELECOM ITALIA S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di GETRONICS SOLUTIONS ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Filippo Satta, prof. Roberto Cavallo Perin e Filippo Lattanzi, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del prof. Cavallo Perin in Torino, via Pietro Micca n. 3,</p>
<p>per l’annullamento, previa tutela cautelare,</p>
<p>dei provvedimenti del Comune di Torino e della Provincia di Torino, allo stato non conosciuti, relativi all’asta pubblica n. 150/2002 per il servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi di telecomunicazioni, fonia e dati per il Comune di Torino e la Provincia di Torino, concernenti l’aggiudicazione in favore della costituenda ATI Telecom Italia S.p.A. e Getronics Solutions Italia S.p.A. dell’appalto; <br />
delle note del Comune di Torino n. Prot. 2221 in data 24 marzo 2003, pervenuta in data 27 marzo 2003, prot. n. 1100 in data 12 febbraio 2003, n. Prot. 2125 in data 20 marzo 2003; <br />
dei verbali delle sedute della commissione giudicatrice n. 3333 in data 21 febbraio 2003, n. 3 in data 22 novembre 2002, n. 5 in data 17 gennaio 2003;dell’eventuale determinazione dirigenziale, ove intervenuta, che approva i verbali di gara e dispone l’aggiudicazione definitiva in favore delle controinteressate, atti tutti allo stato ignoti; <br />
per quanto occorrere possa, del bando di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, Allegato A, Allegato B e Allegato C;<br />nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o, comunque, coordinato con espressa riserva di motivi aggiunti; <br />
per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o nullità</p>
<p>del contratto di appalto per la fornitura del servizio eventualmente stipulato dal Comune di Torino e dalla Provincia di Torino resistenti con il raggruppamento temporaneo Telecom Italia S.p.A. – Getronics Solutions Italia S.p.A.e per la condanna</p>
<p>della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034/71 e 35 del D.Lgs. n. 80/98 alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa anche in esito ai mezzi istruttori che si fa del pari riserva di richiedere; <br />
nonché per l’annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:</p>
<p>provvedimenti del Comune di Torino e della Provincia di Torino relativi all’asta pubblica n. 150/2002 per il servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi di telecomunicazioni, fonia e dati per il Comune di Torino e la Provincia di Torino, concernenti l’aggiudicazione in favore della costituenda ATI Telecom Italia S.p.A. e Getronics Solutions Italia S.p.A. dell’appalto;<br />verbali delle sedute della commissione giudicatrice n. 3333 in data 21 febbraio 2003, n. 3 in data 22 novembre 2002, n. 5 in data 17 gennaio 2003;note del Comune di Torino n. Prot. 2221 in data 24 marzo 2003, prot. n. 1100 in data 12 febbraio 2003, n. Prot. 2125 in data 20 marzo 2003; <br />
determinazione dirigenziale n. 747 del 17 giugno 2003 con cui il Comune di Torino “determina di approvare l’aggiudicazione dell’asta pubblica n. 150/2002 per il servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi di telecomunicazioni, fonia e dati per il Comune e la Provincia di Torino”, conosciuta dalle ricorrenti in data 26 agosto 2003 tramite produzione documentale del Comune resistente nel giudizio cautelare d’appello; <br />
per quanto occorrere possa, del bando di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Generali, Allegato A, Allegato B e Allegato C; <br />
nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o, comunque, coordinato con espressa riserva di motivi aggiunti; <br />
per la nullità e/o l’ annullamento e/o dichiarazione di inefficacia</p>
<p>del contratto di appalto per la fornitura del servizio stipulato dal Comune di Torino e dalla Provincia di Torino resistenti con il raggruppamento temporaneo Telecom Italia S.p.A. – Getronics Solutions Italia S.p.A. in data 1 luglio 2003 e di cui le ricorrenti sono venute a conoscenza tramite produzione documentale del Comune nel giudizio cautelare di appello in data 26 agosto 2003;e per la condanna</p>
<p>della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1034/71 e 35 del D.Lgs. n. 80/98 alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare in corso di causa anche in esito ai mezzi istruttori che si fa del pari riserva di richiedere. <br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino, della Provincia di Torino e delle società controinteressate;<br />
Visto l’atto recante la proposizione di motivi aggiunti;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Relatore, all’udienza pubblica del 18.12.2003, la dott.a Giuseppa Leggio e uditi gli avv.ti Majocco, Torrani e Rotelli per le parti ricorrenti, l’avv. Arnone per il Comune di Torino, l’avv. Matone per la Provincia di Torino e l’avv. Lattanzi per le società controinteressate;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><center><b>F A T T O</center></b></p>
<p>Con determinazione n. 321 in data 10 luglio 2002 il direttore del Settore Sistema Informativo &#8211; Servizio Centrale Controllo Strategico Direzionale del Comune di Torino &#8211; stabiliva di “approvare il ricorso all’asta pubblica ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del D.L.vo n. 157/95 per la scelta del contraente al quale” sarebbe stato “affidato il servizio di fornitura, assistenza e manutenzione, e gestione del sistema di telecomunicazioni fonia dati, con l’osservanza delle condizioni tutte dell’allegato capitolato speciale”.<br />
Quest’ultimo prevedeva al punto 1 &#8211; Premessa &#8211; che “Il Comune di Torino e la Provincia di Torino …”, intendevano “affidare in appalto, mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 modificato dal D.Lgs. 25.02. 2000 n. 65”, il servizio sopra citato “in uso presso le sedi degli Enti distribuiti sul territorio”; prevedeva inoltre al punto 6 – Criteri di aggiudicazione – che la prestazione oggetto del Capitolato sarebbe stata aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/95 e s.m.i..<br />
L’oggetto dell’appalto consisteva oltre che nel servizio di gestione, manutenzione ed amministrazione dell’attuale parco di impianti ed apparecchiature per il servizio telefonico e il servizio di trasmissione dati, anche nella predisposizione di un progetto evolutivo per la sostituzione del sistema attuale e la realizzazione entro due anni di un sistema integrato fonia-dati, che individuasse gli strumenti per la gestione del nuovo sistema e la previsione dell’andamento dei prezzi complessivi del servizio, comprensivi dei costi di migrazione (art. 4 CSA).</p>
<p>I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, erano i seguenti:</p>
<p>a) Prezzi fino a punti 40;<br />b) Progetti evolutivi fino a punti 40; <br />
c) Qualità delle risorse e dell’organizzazione del fornitore fino a punti 20.Il capitolato stabiliva infine al punto 6.1 &#8211; Prezzi &#8211; che per la valutazione dei prezzi “la commissione prenderà in considerazione le tabelle di valutazione riportate nell’Allegato B – Listino Prezzi e Tabelle di Valutazione:<br />
Prezzi del Nuovo Sistema<br />
Canoni del sistema Attuale”.<br />
In data 13 novembre 2002 si riuniva, giusta il verbale della relativa seduta, la Commissione di gara ed in tale seduta si prendeva atto che avevano “presentato offerta, entro il termine prescritto numero 3 (tre) concorrenti”, si procedeva all’apertura dei plichi presentati dai concorrenti, e si accertava la presenza della documentazione richiesta dalla lex specialis di gara; quindi, tutti i concorrenti venivano ammessi alla gara.<br />
In data 21 febbraio 2003, giusta il verbale della relativa seduta, la Commissione di gara procedeva “all’attribuzione dei punteggi tecnici quali risultano dalla relazione (allegato n. 1) e dal prospetto di gara (allegato n. 2)” e procedeva “poi all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ed alla trasformazione delle stesse in punteggio prezzo, secondo i criteri esplicitati all’art. 6 dal Capitolato speciale, e al calcolo del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente, come risulta(va) dal già citato prospetto di gara”.<br />
Il Presidente, quindi, procedeva “alla proclamazione provvisoria dell’aggiudicazione dell’appalto in oggetto al r.t.i. Telecom Italia S.p.A. / Getronics Solutions Italia S.p.A. (capogruppo), con sede in Roma, corso d’Italia n. 41”.<br />
Con nota del dirigente competente del Comune di Torino prot. n. 2221 in data 24 marzo 2003 si comunicava al raggruppamento ALBACOM SPA / TECNONET SPA / COLT TELECOM SPA che lo stesso era risultato 2° “nella graduatoria per l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto con il punteggio totale di 79,18”.<br />
Le società Albacom s.p.a., in proprio e quale capogruppo &#8211; mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese Albacom &#8211; Colt -Tecnonet, Colt Telecom s.p.a. e Tecnonet s.p.a., proponevano ricorso avverso i provvedimenti, la nota, i verbali della commissione giudicatrice, l’eventuale aggiudicazione definitiva in favore del raggruppamento Telecom Italia s.p.a. e Getronics Solutions Italia s.p.a., e, per quanto potesse occorrere, avverso il bando di gara, il capitolato speciale di appalto &#8211; norme generali, in epigrafe indicati ed, ancora, Allegato A, Allegato B e Allegato C, per le seguenti ragioni di diritto:</p>
<p><center><b>Sezione I</center></b></p>
<p>Sulle ragioni che avrebbero imposto l’esclusione dell’offerta di Telecom Italia &#8211; Getronics Italia classificata al primo posto in graduatoria.</p>
<p>1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – norme generali, dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto allegato B – Listino prezzi e Tabelle di valutazione anche in relazione ai principi generali dell’ordinamento amministrativo in tema di par condicio dei concorrenti nelle gare pubbliche e agli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza assoluta del presupposto, della motivazione e di istruttoria. Travisamento.<br />
Sostenevano sotto tale profilo le società ricorrenti che dall’esame dell’offerta economica di Telecom Italia risulterebbe che le relative tabelle di valutazione indicano prezzi, per le singole voci, non congruenti con i prezzi previsti nel listino prodotto dalla stessa Telecom Italia. Ed infatti, considerando ad esempio la voce “Infrastrutture di rete”, parte ricorrente si avvedeva che, mentre nel Listino Prezzi la voce “Punti di rete su cablaggio strutturato” era quotata ad euro 172,42, il prezzo unitario di fornitura in opera riportato da Telecom Italia nella Tabella di valutazione per il cablaggio strutturato in sede piccola, equivaleva ad un importo che è di molto inferiore rispetto al prezzo indicato in listino, in quanto Telecom offriva un prezzo complessivo di Euro 1.680,00 anziché di € 2586,30, che è pari al prezzo complessivo che deriverebbe dalla moltiplicazione del prezzo unitario di listino (€ 172.42) per 15, che è il numero di posti di lavoro da servire per la sede piccola.<br />
Analogamente, anche in relazione alle voci “telefoni base e telefoni evoluti” e “Workstation Integrate” sarebbe possibile riscontrare prezzi unitari delle tabelle incongruenti con i prezzi unitari del listino.<br />
Ne conseguirebbe che l’offerta economica complessiva presentata risulterebbe sensibilmente più bassa rispetto a quella derivante dalla moltiplicazione dei prezzi unitari di listino per le quantità dei prodotti offerti indicati nelle tabelle di valutazione.<br />
Pertanto, il mancato rispetto delle prescrizioni di gara non potrebbe che determinare l’esclusione dell’offerta economica presentata da Telecom Italia.</p>
<p><center><b>Sezione II</center></b></p>
<p>Sulle ragioni che impongono la revisione dei punteggi e, quindi, l’aggiudicazione alle società ricorrenti.</p>
<p>2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – norme generali, dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto allegato B – Listino prezzi e Tabelle di valutazione anche in relazione ai principi generali dell’ordinamento amministrativo in tema di par condicio dei concorrenti nelle gare pubbliche e agli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza assoluta del presupposto, della motivazione e di istruttoria. Travisamento.<br />
Dalle stime che hanno effettuato le società ricorrenti risulterebbe che se il raggruppamento aggiudicatario avesse fatto corretta applicazione delle prescrizioni della lex specialis di gara, avrebbe dovuto presentare un’offerta economica di circa 7 milioni di Euro superiore a quella che, invece, la stessa ATI ha indicato; con la conseguenza che applicando i criteri di aggiudicazione di cui al punto 6 del Capitolato Speciale &#8211; Norme Generali, Telecom avrebbe riportato un punteggio di 34,18 per l’offerta economica, che sommato a quello di 44,08 conseguito per l’offerta tecnica, sarebbe stato in totale di 78,26 punti, con aggiudicazione della gara in favore del r.t.i. ricorrente, che ha riportato un punteggio totale di 79,18.<br />
Lamentava parte ricorrente l’illegittimità della procedura seguita dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte, sempre in relazione all’asserita corrispondenza tra prezzi unitari indicati in listino e “prezzi unitari fornitura in opera” da indicare nelle tabelle: una corretta valutazione avrebbe condotto ad un diverso esito della gara.<br />
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 anche in relazione ai principi generali dell’ordinamento e all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza assoluta di motivazione.<br />
Sarebbero illegittimi per l’assoluta mancanza di motivazione i verbali di gara e la scheda riepilogativa dei punteggi allegata al verbale del 21.2.2003, essendo del tutto impossibile comprendere dalla lettura di tali atti, quali valutazioni e/o operazioni siano state effettuate per addivenire ai risultati ivi indicati.</p>
<p>4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 anche in relazione ai principi generali dell’ordinamento e all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza assoluta di motivazione e di istruttoria.<br />
Sarebbe illegittima per i denunciati vizi di legittimità la determinazione della Commissione di gara che ha attribuito all’offerta economica di Telecom Italia punti 39,44 sui 40 disponibili, non avendo la stessa Commissione effettuato alcun riscontro dei dati dichiarati dal raggruppamento aggiudicatario nelle tabelle di valutazione e, in particolare, non avendo verificato, come, invece, sarebbe stato doveroso, che i prezzi indicati da Telecom Italia nelle citate tabelle corrispondessero effettivamente ai prezzi indicati dalla stessa società nel listino.</p>
<p><center><b>Sezione III</center></b></p>
<p>Sulle ragioni di illegittimità del bando di gara e del Capitolato Speciale di Appalto &#8211; Norme Generali, dell’Allegato A &#8211; Consistenze, dell’Allegato B &#8211; Listino Prezzi e Tabelle di Valutazione, dell’Allegato C &#8211; Progetto Evolutivo.</p>
<p>5. Violazione e falsa applicazione dei principi generali dell’ordinamento delle pubbliche gare in tema di par condicio dei concorrenti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost.. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per contraddittorietà con altri atti della medesima Amministrazione. Eccesso di potere per inesistenza della motivazione e di istruttoria. Illogicità manifesta. Sviamento.<br />
Per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il bando ed il capitolato speciale non prevedessero una necessaria congruenza tra prezzi di listino e prezzi indicati nelle tabelle, i detti atti sarebbero contrari ai principi del buon andamento ai sensi dell’art. 97 Cost..<br />
Rilevavano inoltre le società ricorrenti che, in tale ipotesi, si determinerebbe la contraddittorietà della lex specialis con l’interpretazione che del bando e del capitolato speciale avrebbe dato la stessa amministrazione comunale con la nota del 3 ottobre 2002, laddove veniva specificato che “…la valutazione economica verrà fatta sulla base della suddetta tabella, ma ci dovrà essere comunque congruenza con i prezzi relativi alle voci riportate nel listino”.<br />
In merito alla condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti per effetto dei provvedimenti impugnati, le società ricorrenti sostenevano che l’aggiudicazione del servizio in favore di Telecom Italia le avrebbe private di una chance notevole in un settore in cui da anni operano come leader indiscusse del mercato, procurando anche un notevole danno alla propria immagine, per cui esse avrebbero diritto all’aggiudicazione dell’appalto in questione, ovvero, al risarcimento del danno per equivalente dei danni patiti e patiendi in conseguenza dell’illegittima condotta del Comune di Torino, a titolo non solo di danno emergente (maggiori esborsi, costi sostenuti per la preparazione dell’offerta, ecc.), ma anche di lucro cessante nella misura non inferiore al 10% dell’offerta presentata ovvero nella diversa percentuale che questo Tribunale riterrà di giustizia.<br />
Si costituivano in giudizio il Comune e la Provincia di Torino, che eccepivano preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto, non essendo all’epoca ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, gli atti impugnati non apparivano lesivi della posizione giuridica delle società ricorrenti; in ogni caso, secondo il Comune di Torino, anche con riferimento all’aggiudicazione provvisoria l’impugnazione sarebbe stata tardivamente proposta, dal momento che le società ricorrenti sarebbero state a conoscenza dell’aggiudicazione stessa fin dal 6.3.2003, data di richiesta di accesso agli atti.<br />
Si costituiva in giudizio altresì la controinteressata Telecom Italia s.p.a., e sia le Amministrazioni intimate che la controinteressata chiedevano il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.<br />
Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2003 la domanda di sospensione degli atti impugnati veniva respinta da questa sezione con l’ordinanza n. 583.<br />
Avverso la detta ordinanza proponeva appello il raggruppamento ricorrente e, nella camera di consiglio del 28 agosto 2003, il Consiglio di Stato &#8211; VI sezione &#8211; accoglieva l’appello cautelare con l’ordinanza n. 3803, rinviando a questo tribunale per la fissazione dell’udienza di merito, che veniva fissata per il 22 ottobre 2003.<br />
Con atto, notificato al Comune di Torino, alla Provincia di Torino ed alle società controinteressate Telecom Italia s.p.a. e Getronics Solutions Italia s.p.a. in data 9.10.2003, le società ricorrenti proponevano “motivi aggiunti” per l’annullamento, oltre che dei provvedimenti, dei verbali, delle note, del bando di gara e del Capitolato speciale d’appalto, già impugnati con il ricorso, anche della determinazione del dirigente competente del Comune di Torino n. 747 del 17 giugno 2003, con la quale si era stabilito “di approvare l’aggiudicazione dell’asta pubblica n. 150/2002 per il servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi di telecomunicazioni, fonia e dati per il Comune e la Provincia di Torino, …”, conosciuta dalle dette società in data 26 agosto 2003 tramite produzione documentale del Comune resistente nel giudizio cautelare d’appello, nonché del contratto di appalto stipulato dal Comune e dalla Provincia di Torino con le società controinteressate in data 1 luglio 2003, anch’esso conosciuto tramite produzione documentale nel giudizio cautelare d’appello ed, ancora, per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente nella misura che si riservavano di quantificare in corso di udienza.</p>
<p>Detti “motivi aggiunti” risultavano così formulati:</p>
<p><center><b>SEZIONE A</center></b></p>
<p>I<br />
Sulle ragioni che avrebbero imposto l’esclusione dell’offerta di Telecom Italia &#8211; Getronics Italia classificata al primo posto in graduatoria.</p>
<p>Tale sezione comprendeva il primo motivo, dedotto nella Sezione I contenuta nel ricorso.</p>
<p>II<br />
Sulle ragioni che avrebbero imposto la revisione dei punteggi e, quindi, l’aggiudicazione alle società ricorrenti.</p>
<p>Tale sezione comprendeva il secondo, il terzo ed il quarto motivo, dedotti nella Sezione II contenuta nel ricorso, nonché il quinto motivo, dedotto nella Sezione III contenuta nel ricorso.</p>
<p><center><b>SEZIONE B</center></b></p>
<p>6. Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione dell’art. 8 del CSA – Norme generali e dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.<br />
Il raggruppamento ricorrente, facendo riferimento a quanto affermato nel preambolo della determinazione dirigenziale n. 747 in data 17 giugno 2003, &#8211; “La seconda seduta ha avuto luogo in data 21 febbraio 2003 con l’esito indicato nel dispositivo del presente provvedimento e formalizzato dal processo verbale A.P.A. Rep. n. 3333 (all. 2). Si è proceduto quindi nei confronti del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa aggiudicatario, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni &#8211; previste nel bando di gara &#8211; presentate dalla stessa per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale” -, lamentava l’omissione da parte del Comune intimato di qualsiasi attività di verifica istruttoria in merito all’offerta di Telecom ed altresì di qualsiasi attività di valutazione in merito alla stessa offerta, essendosi limitato il Comune a recepire in toto le valutazioni già operate dalla commissione di gara.<br />
Sennonché, l’eccessivo ribasso dell’offerta economica di Telecom rispetto ai prezzi di mercato e la palese contraddittorietà tra gli elementi costitutivi della offerta economica stessa (ossia tra i dati analitici del listino e quelli aggregati delle tabelle) avrebbero dovuto indurre il Comune di Torino ad avviare la procedura dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto &#8211; Norme generali e dell’art. 25 del d.lgs. 1995, n. 157.<br />
Poiché, invece, la determinazione dirigenziale citata risultava adottata in assenza delle necessarie verifiche, in sede istruttoria, in ordine al carattere anomalo dell’offerta di Telecom, la stessa determinazione sarebbe illegittima per carenza di istruttoria e motivazione, oltre che per violazione delle norme sopra rubricate in materia di offerte anomale.</p>
<p>7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – norme generali, dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto allegato B – Listino prezzi e Tabelle di valutazione anche in relazione ai principi generali dell’ordinamento amministrativo in tema di par condicio dei concorrenti nelle gare pubbliche e agli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza assoluta del presupposto, della motivazione e di istruttoria. Travisamento. Ingiustizia manifesta.<br />
Poiché al punto “TERZO” del contratto, relativo all’affidamento del servizio in questione al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società controinteressate, è previsto che “Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui all’offerta del Raggruppamento per un importo di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) oltre I.V.A.” e, poiché è sufficiente leggere l’offerta economica di Telecom per avvedersi che la stessa ha proposto per l’affidamento del servizio stesso (Sistema Attuale) un prezzo di euro 9.440.000,00, risulterebbe evidente, secondo l’opinione delle società ricorrenti, l’”errore” in cui è incorso il Comune di Torino, in quanto non si comprenderebbe come il Comune abbia potuto affidare il detto servizio per un corrispettivo ben più elevato rispetto al prezzo indicato nell’offerta.</p>
<p>8. Violazione e falsa applicazione del capitolato speciale d’appalto – norme generali, dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto allegato B – Listino prezzi e Tabelle di valutazione anche in relazione ai principi generali dell’ordinamento amministrativo in tema di par condicio dei concorrenti nelle gare pubbliche e agli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza assoluta del presupposto, della motivazione e di istruttoria.<br />
Rilevavano le società ricorrenti che mentre il contratto d’appalto è stato sottoscritto dalle parti in data 1 luglio 2003, al punto PRIMO dello stesso contratto è prevista la “Durata: biennale, a decorrere dal 1° giugno 2003”, per cui il detto contratto è stato formalizzato successivamente all’inizio della prestazione del servizio da parte di Telecom; lamentavano inoltre che addirittura, alla data del 1° giugno 2003, non era stata nemmeno adottata la determinazione dirigenziale n. 747.</p>
<p>9. Violazione dell’art. 16 del r.d. n. 2444/23 e degli articoli 93, 95, 96 e 97 del r.d. n. 827/24. Violazione degli articoli 97 e 3 Cost..<br />
Il contratto di appalto in questione è stato stipulato con “privata scrittura, non autenticata”, per cui esso sarebbe stato concluso in violazione delle norme sulla contabilità di Stato e delle forme prescritte dalla legge come obbligatorie per la validità dell’atto.<br />
In vista dell’udienza pubblica del 22.10.2003 il Comune e la Provincia di Torino, nonché le società controinteressate depositavano delle memorie di replica ai motivi aggiunti proposti.<br />
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2003, fissata per la discussione del ricorso e dei motivi aggiunti, alla fine della discussione della causa si stabiliva, nella relativa camera di consiglio, di ordinare al Comune e alla Provincia di Torino di depositare le offerte tecniche ed economiche delle società ricorrenti e di quelle controinteressate, giusta la relativa ordinanza di questa sezione n. 48/i del 7 novembre 2003.<br />
Con nota del Comune di Torino, Direzione centrale Affari legali, in data 4 dicembre 2003, in ottemperanza alla citata ordinanza, sono stati trasmessi i documenti richiesti.<br />
All’odierna udienza di discussione il ricorso è passato in decisione.</p>
<p><center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</center></b></p>
<p>Le società Albacom s.p.a., Tecnonet s.p.a. e Colt Telecom s.p.a. hanno impugnato gli atti concernenti la gara ad asta pubblica n. 150/2002 indetta dal Comune di Torino per l’affidamento del servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi di telecomunicazioni, fonia e dati per il Comune e la Provincia di Torino per un periodo di cinque anni (durata contrattuale di anni due, con eventuale rinnovo per altri tre anni), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed in particolare gli atti attinenti la fase di aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore della Telecom Italia s.p.a. e della Getronics Solutions Italia s.p.a., nonché il contratto di appalto stipulato in data 1 luglio 2003.<br />
Per quanto concerne il ricorso introduttivo del giudizio, va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dalle Amministrazioni resistenti, in quanto, non essendo all’epoca ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, gli atti impugnati non apparivano lesivi della posizione giuridica delle società ricorrenti; in ogni caso, secondo il Comune di Torino, anche con riferimento all’aggiudicazione provvisoria, l’impugnazione avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta entro i termini di legge, che parte resistente assumeva invece oramai decorsi, dal momento che le società ricorrenti sarebbero state a conoscenza dell’aggiudicazione fin dal 6.3.2003, data di richiesta di accesso agli atti.<br />
La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è consentita l’immediata ed autonoma impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, in quanto tale atto, inibendo all’ interessato l’ulteriore partecipazione al procedimento, si presenta autonomamente lesivo; ciò a condizione, però, che l’impresa non aggiudicataria impugni, in un secondo momento, anche l’aggiudicazione definitiva sopravvenuta, a pena di improcedibilità del primo ricorso giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2001, n. 1998; Cons. Stato, sez. VI, 7 luglio 2003, n. 4009; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2063; Tar Catania, Sez. II, 3 marzo 2003, n. 345).<br />
Ora, nel caso in esame, le società ricorrenti hanno prima impugnato l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto e, successivamente, con motivi aggiunti di ricorso, la determina di aggiudicazione definitiva; ne discende l’ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e la sua procedibilità.<br />
Quanto all’asserita tardività del ricorso, si osserva che lo stesso è stato tempestivamente proposto entro il termine decadenziale decorrente dalla notifica della nota prot. n. 2221 del 24.3.2003, avvenuta in data 27.3.2003, con la quale il Comune di Torino ha comunicato al raggruppamento ricorrente, non aggiudicatario, l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore di altri.<br />
Rileva in proposito il Collegio che, a norma dell’art. 21 della L. n. 1034/1971, il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso decorre “… da quello in cui l’interessato &#8230; abbia ricevuto la notifica o &#8230; abbia comunque avuto piena conoscenza &#8230;” dell’atto impugnato, di talché nell’ipotesi in cui, come nel caso oggetto del presente giudizio, la notifica individuale sia prevista da una disposizione di legge (art. 23, comma 5, d.lgs. n. 157/95), è a tale momento che occorre fare riferimento per individuare il dies a quo per proporre ricorso, mentre la piena conoscenza dell’atto aliunde acquisita può rilevare, ai sensi del citato art. 21, allorché non sia prevista la notifica o la comunicazione individuale, ovvero, pur essendo previste, esse non siano state effettuate.<br />
In particolare, in materia di procedimenti ad evidenza pubblica, è stato affermato che il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione decorre dalla data in cui al ricorrente non aggiudicatario è stato comunicato il provvedimento di aggiudicazione in favore di un altro concorrente (Tar Latina, 14 maggio 2003, n. 513).<br />
Costituisce inoltre orientamento costante della giurisprudenza che la piena conoscenza dell’atto quale momento da cui decorre il termine per la proposizione del ricorso, che possa farsi risalire ad un momento anteriore rispetto ai sessanta giorni entro i quali sia avvenuta la notifica, debba essere rigorosamente provata dalla parte che eccepisce la tardività (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2063).<br />
Va poi accolta l’eccezione di inammissibilità dei profili di doglianza dedotti in ordine all’offerta tecnica di Telecom / Getronics, sollevata dal Comune di Torino durante la discussione della causa, in quanto le censure di parte ricorrente risultano formulate nell’ambito della memoria conclusionale, anziché in apposito atto per motivi aggiunti ritualmente notificato alla controparte; sicché, in mancanza di apposita impugnativa, tali doglianze devono dichiararsi inammissibili.<br />
Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo le società ricorrenti hanno sostenuto che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per aver presentato un’offerta economica in violazione delle prescrizioni poste dalla lex specialis, a causa di alcune incongruenze fra i prezzi unitari espressi nel Listino prezzi, allegato all’offerta economica, ed i valori di offerta risultanti dalle Tabelle di valutazione.<br />
In particolare, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe indicato nelle tabelle di valutazione, alla colonna “prezzi unitari fornitura in opera”, prezzi unitari più bassi rispetto a quelli indicati in listino; ne sarebbe conseguita un’offerta economica sensibilmente più bassa rispetto a quella derivante dalla moltiplicazione dei prezzi unitari di listino per le quantità offerte nelle tabelle di valutazione.<br />
Al riguardo, secondo quanto ritenuto dalla società ricorrenti, il capitolato speciale d’appalto avrebbe posto, a pena di esclusione, la regola della necessaria congruenza tra i prezzi indicati nelle tabelle di valutazione e i prezzi indicati nel listino, imponendo ai concorrenti di utilizzare i prezzi del listino per compilare le tabelle di valutazione, sulla base delle quali sarebbe poi avvenuta la valutazione economica, secondo quanto disposto dall’art. 6 dello stesso capitolato speciale d’appalto.<br />
Le Amministrazioni resistenti e le società controinteressate hanno eccepito che solo il mancato rispetto delle prescrizioni di gara relative all’utilizzo delle tabelle di valutazione, sarebbe stato previsto dal capitolato come causa di esclusione dalla gara, non anche l’incongruenza tra listino e tabelle e che, in ogni caso, tale congruenza non avrebbe potuto essere intesa come necessità di ricostruire in modo meccanico e puntuale tutte le voci dell’offerta a partire dal listino.<br />
Il listino sarebbe stato piuttosto finalizzato ad assumere informazioni integrative sia rispetto a quelle dell’offerta economica, sia rispetto ai tempi di fornitura, sia per eventuali specificazioni di dettaglio di alcune voci di cui alle tabelle anche in relazione a servizi o forniture aggiuntive, ovvero successive alla realizzazione della nuova rete VOIP, a titolo meramente indicativo e non esaustivo.<br />
Eccepiva il Comune di Torino, poi, la carenza di interesse delle società ricorrenti, in quanto alla c.d. prova di resistenza, e cioè sostituendo ai prezzi delle tabelle quelli di listino di Telecom, l’esito della gara sarebbe rimasto immutato.<br />
E’ fondato l’assunto di parte ricorrente secondo cui il capitolato speciale d’appalto prescriveva, per la compilazione dell’offerta economica, un rapporto di congruenza tra prezzi unitari di listino e prezzi unitari indicati nelle tabelle di valutazione.<br />
Ed infatti, se è vero che il più volte citato capitolato speciale d’appalto stabilisce all’art. 5 – Offerta tecnica ed economica &#8211; che “L’offerta economica deve essere formulata, pena l’ esclusione, utilizzando le tabelle dell’allegato B – Listino Prezzi e Tabelle di valutazione”, disponendo inoltre, al successivo art. 6.1 &#8211; Prezzi -, che “per la valutazione dei prezzi la commissione prenderà in considerazione le tabelle di valutazione riportate nell’allegato B – Listino Prezzi e Tabelle di valutazione”, occorre tuttavia considerare che il punto 1 del già citato Allegato B – Listino Prezzi e Tabelle di valutazione, prescrive che “i prezzi del listino dovranno essere utilizzati per la compilazione della Tabella di valutazione dei prezzi del presente Allegato”, stabilendo, quindi, la sussistenza di un rapporto tra il listino prezzi e le tabelle di valutazione ai fini della formulazione dell’offerta economica.<br />
La rilevanza del listino prezzi nella determinazione dell’offerta economica dei concorrenti è poi ulteriormente suffragata dall’interpretazione del Comune resistente, che ha riconosciuto tale valenza del listino, come si evince dalla nota di chiarimenti del funzionario competente del Comune di Torino prot. 5557 in data 3 ottobre 2002, inviata a Telecom S.p.A., nella quale è testualmente affermato che “la valutazione economica verrà fatta sulla base della suddetta tabella, ma ci dovrà essere comunque congruenza con i prezzi relativi alle voci riportate nel listino”.<br />
Stabilita dunque la necessità di un rapporto di congruenza tra prezzi di listino e prezzi riportati nelle tabelle, occorre innanzitutto specificare che cosa debba intendersi per rapporto di congruenza tra listino e tabelle, ed in secondo luogo chiarire se tale congruenza sia o meno prevista a pena di esclusione, configurandosi in definitiva quale circostanza preclusiva della partecipazione alla gara.<br />
Sotto il primo profilo osserva il Collegio che deve sussistere una corrispondenza matematica tra prezzi unitari esposti nel listino e prezzi unitari riportati nelle tabelle, secondo quanto disposto dal citato art. 1 dell’allegato B al capitolato speciale d’appalto.<br />
Ed invero il capitolato pone una serie di prescrizioni ai fini della redazione dell’offerta economica, che possono così di seguito sintetizzarsi nella loro scansione sia logica che temporale:</p>
<p>a) ogni concorrente alla gara è innanzitutto chiamato alla compilazione di un listino di prezzi per singole componenti, relative ad attività ed apparati sia per l’attuale sistema sia per il nuovo sistema di telecomunicazioni. Il listino deve indicare le voci di fornitura previste nell’allegato B del capitolato speciale d’appalto; tale elencazione non è tuttavia tassativa, essendo consentito al fornitore di aggiungere all’elenco ulteriori prodotti che a suo avviso si ritenessero necessari, anche sulla base della soluzione tecnica prescelta (art. 4 norme generali, artt. 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3 allegato B);<br />
b) per la presentazione dell’offerta economica ciascun partecipante deve poi utilizzare, a pena di esclusione, le tabelle di valutazione dell’allegato B (art. 5 norme generali), e solamente per le voci in esse riportate deve indicare le relative quotazioni (art. 5.2 norme generali); le voci indicate nelle tabelle sono, pertanto, tassative, diversamente da quanto accade per le voci di listino, trattandosi di voci di fornitura che rappresentano aggregazioni di singoli elementi indicati nel listino;<br />
c) per la compilazione delle tabelle i concorrenti devono utilizzare i prezzi indicati nel listino (allegato B art. 1);<br />
d) soltanto le tabelle formano oggetto di valutazione economica in sede di gara (art. 6.1 norme generali).<br />
In un sistema così strutturato si evince chiaramente che la compilazione delle tabelle rappresenta il momento finale, oggetto poi di apprezzamento economico in sede di gara, di un articolato procedimento, che prevede “a monte” la predisposizione del listino ed il rispetto dei prezzi in esso esposti per la redazione delle tabelle stesse.<br />
Non può pertanto condividersi la prospettazione delle Amministrazioni resistenti, ad avviso delle quali la complessità delle aggregazioni di voci che formano le tabelle, non consentirebbe di attribuire rilevanza al listino ai fini della determinazione dell’offerta stessa, sicché il listino, nell’economia della gara , avrebbe una funzione di scarso rilievo e resterebbe relegato al ruolo di marginale punto di riferimento per elementi aggiuntivi di fornitura e tempi di provisioning.<br />
L’utilizzo dei prezzi unitari di listino per la compilazione dell’offerta risponde invece ad esigenze di controllabilità dell’offerta economica complessiva; tali prezzi costituiscono per la stazione appaltante il parametro unico di riferimento per la verifica e l’accertamento del contenuto effettivo delle varie offerte in gara, ciascuna delle quali rappresenta un’aggregazione, diversamente articolata, di molteplici voci di listino.<br />
Il che del resto risponde alla logica dell’appalto a corpo, quale è quello di cui si discute, in cui va indicato un prezzo finale unico e complessivo, e, pertanto, la verifica in ordine all’esattezza dei conteggi da cui tale prezzo finale scaturisce, deve essere condotta in relazione alle singole voci di cui l’offerta stessa si compone.<br />
Detta ricostruzione risulta avvalorata dalla circostanza che il listino deve essere allegato alle tabelle di valutazione, ed entrambi inseriti in busta chiusa al momento della presentazione dell’offerta (art. 1 allegato B), significando evidentemente una tale prescrizione che in sede di presentazione dell’offerta deve essere fornito all’Amministrazione un parametro minimo di riscontro, necessario per l’apprezzamento economico delle offerte in gara.<br />
Sotto il secondo profilo non può invece trovare accoglimento la tesi delle società ricorrenti, secondo la quale la mancata corrispondenza tra prezzi di listino e prezzi indicati nelle tabelle di valutazione costituirebbe causa di esclusione dalla gara.<br />
Come si è visto, l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – Norme generali &#8211; prescrivendo che “L’offerta economica dovrà essere formulata, pena l’esclusione, utilizzando le tabelle dell’Allegato B – Listino prezzi e Tabelle di Valutazione” – stabilisce espressamente l’esclusione solo per la violazione di tale prescrizione e non anche per la violazione di altre prescrizioni del capitolato.<br />
La regola dell’utilizzazione dei prezzi di listino per la redazione dell’offerta, non essendo tassativamente prevista come causa di esclusione, non può dunque assurgere a circostanza preclusiva della partecipazione alla gara.<br />
Nel caso di specie, pertanto, se anche la Commissione avesse effettuato una verifica circa la rispondenza dei prezzi indicati da Telecom, non ne avrebbe potuto comunque disporre l’esclusione dalla gara, risultando formalmente rispettata la prescrizione relativa all’utilizzazione delle tabelle di valutazione.<br />
Per quanto sopra, risulta dunque infondato il primo motivo di ricorso, mentre, alla luce delle suesposte considerazioni in ordine alla corrispondenza tra prezzi del listino e prezzi delle tabelle, è fondata e va accolta la seconda censura, in quanto l’eventuale discrasia tra i suddetti prezzi di listino ed i prezzi delle tabelle rileva ai fini dell’attribuzione dei punteggi relativi al prezzo: è al prezzo di listino che occorre fare riferimento quando questo sia diverso da quello riportato nella tabella.<br />
Orbene, nel caso oggetto della presente controversia, è pacificamente ammesso che nell’offerta economica di Telecom / Getronics esiste una discrasia tra prezzi di listino e prezzi delle tabelle in relazione ad alcune voci, la più rilevante delle quali è quella relativa agli “apparecchi telefonici base ed evoluti”, con una differenza di 110,00 euro in più nel prezzo indicato in listino rispetto al corrispondente prezzo riportato in tabella, e che la difesa del Comune resistente (memoria 11.6.2003, p. 10) e delle controinteressate tenta di ricondurre alla fattispecie dell’errore materiale.<br />
Su tale discrasia andava effettuata un’attività di verifica analitica, dovendosi in particolare chiarire l’incidenza quantitativa delle singole voci non corrispondenti sull’entità complessiva dell’offerta, attività che risulta invece completamente omessa.<br />
Dall’esame dei verbali di gara impugnati, e segnatamente dal verbale n. 3333 in data 21 febbraio 2003, si evince piuttosto che la Commissione giudicatrice si è limitata a porre in essere un meccanismo di immediata lettura e trasformazione delle offerte in punteggio prezzo, secondo i criteri esplicitati all’art. 6 del Capitolato speciale, senza effettuare alcun riscontro dei dati dichiarati dal raggruppamento aggiudicatario nelle tabelle di valutazione e, in particolare, senza verificare che i prezzi indicati da Telecom Italia nelle citate tabelle corrispondessero effettivamente ai prezzi indicati dalla stessa società nel listino.<br />
Posto infatti che la valutazione economica, e la conseguente attribuzione dei punteggi per il prezzo, andava effettuata sulla base dell’offerta contenuta nelle tabelle, proprio in ragione del fatto che il CSA poneva la regola dell’utilizzo dei prezzi di listino per la compilazione delle tabelle già per la precedente fase di formulazione dell’offerta economica, tale corrispondenza tra i prezzi andava senza dubbio verificata in relazione a tutte le offerte in gara.<br />
Devono pertanto essere accolti i profili di doglianza relativi al lamentato difetto di istruttoria nell’operato della Commissione, prospettati da parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso e ribaditi altresì con il quarto motivo.<br />
In conclusione, alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, con consequenziale annullamento degli atti impugnati e caducazione del contratto stipulato con le società controinteressate in data 1.7.2003.<br />
Quanto ai motivi aggiunti di ricorso notificati il 9 ottobre 2003, le società ricorrenti lamentavano in primo luogo la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 8 del CSA e 25 del d.lgs. n. 157/95, relative alla procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.<br />
Il Comune, infatti, avrebbe omesso di compiere qualsiasi verifica di tale anomalia nonostante l’eccessivo ribasso dell’offerta economica di Telecom rispetto ai prezzi di mercato; ne sarebbe derivata, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’illegittimità della determinazione n. 747 del 17 giugno 2003 per carenza di istruttoria e motivazione, oltre che per violazione delle norme sopra rubricate in materia di offerte anomale.<br />
Il motivo non è fondato.<br />
Secondo quanto disposto dall’art. 8 del CSA &#8211; Offerte anomale -, “gli enti chiederanno per iscritto, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del d.lgs. n. 157/95 e s.m.i., precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta e procederanno alla loro verifica, qualora l’offerta economica si presentasse fortemente in ribasso rispetto alle prestazioni richieste ed ai prezzi di mercato”.<br />
L’art. 25 del D.L.vo n. 157/95 prevede a sua volta al comma 1 che “qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, l’amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute”; ed al comma 3 che “sono assoggettate alla verifica dell’anomalia le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse &#8230;”.<br />
L’anomalia dell’offerta, pertanto, si riferisce ad una anormale riduzione del prezzo offerto rispetto alla media delle offerte presentate.<br />
Dall’esame delle offerte economiche delle ditte ammesse alla gara è possibile evincere con chiarezza che l’offerta di Telecom non presentava carattere di anomalia ai sensi delle disposizioni citate, e ciò non solo con riferimento alla valutazione economica effettuata dalla stazione appaltante sulla base dei prezzi esposti nelle tabelle di valutazione, ma anche facendo riferimento ai prezzi del listino presentato da Telecom: si consideri infatti che dalla stima effettuata dalle società ricorrenti l’offerta economica complessiva di Telecom risulterebbe pari ad Euro 52.195.072,13 anziché ad Euro 45.218.848, sicché attraverso il calcolo della media delle offerte ammesse alla gara e della percentuale di ribasso ai fini di stabilire la soglia di anomalia, tale soglia si collocherebbe comunque ad un importo pari ad Euro 44.582.683, rispetto al quale l’offerta di Telecom non si configura come anomala.<br />
Quanto esposto fin qui al fine di escludere il carattere anomalo dell’offerta presentata da Telecom, non incide tuttavia sulla diversa e già affrontata questione relativa alla verifica circa la corrispondenza dei prezzi utilizzati per la redazione delle tabelle con i prezzi del listino, verifica che, si ribadisce, andava condotta per tutte le ditte ammesse alla gara e che impone la revisione dei punteggi economici delle offerte.<br />
Parimenti infondato è il motivo n. 7 di cui all’atto contenente motivi aggiunti, con il quale il raggruppamento ricorrente censurava l’operato del Comune, che avrebbe affidato a Telecom il servizio per un importo più alto rispetto a quello offerto dal r.t.i. aggiudicatario.<br />
Osserva il Collegio che, così come rilevano il Comune di Torino e le società controinteressate nelle loro memorie finali, l’appalto in esame comprende, oltre alla gestione del sistema attuale di telecomunicazione in uso presso le sedi degli enti sul territorio, anche la realizzazione del nuovo sistema, la rete VOIP, alla cui realizzazione è preordinato il cd. “Progetto evolutivo”, previsto dall’allegato C del CSA.<br />
E’ pertanto agevole arguire che l’aggiudicatario, nella fase iniziale dell’appalto, non solo dovrà provvedere alla fornitura, gestione e manutenzione del sistema in atto esistente, secondo il prezzo forfettario offerto a semestre, ma dovrà altresì effettuare degli interventi che hanno lo scopo di realizzare la rete integrata fonia – dati, il che in sostanza significa che il Comune effettuerà degli investimenti entro l’importo costituito dalla differenza tra il prezzo a base d’asta di 12 milioni di euro ed il costo forfettario offerto dall’aggiudicatario per la gestione del sistema attuale.<br />
Il che, del resto, era già previsto nella determinazione n. 321 del 10 luglio 2002 di indizione dell’asta pubblica in controversia, laddove si specificava che “la quota a carico dell’Amministrazione comunale per il 1° biennio è pari ad € 13.000.000,00=IVA 20% compresa, di cui una quota presunta pari ad € 2.000.000,00=IVA 20% compresa per investimenti”.<br />
E’ invece fondato il successivo motivo, con il quale parte ricorrente censurava l’operato del Comune per avere fissato la decorrenza del rapporto contrattuale a partire dal 1 giugno 2003, pur essendo stato il contratto tra le parti sottoscritto l’1 luglio 2003.<br />
Ed invero, per i contratti della pubblica amministrazione è necessaria la stipulazione formale perché possa trovare realizzazione il vincolo giuridico contrattuale; né la volontà della P.A. di obbligarsi può desumersi per implicito da singoli atti, dovendo invece essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam.<br />
Non ignora il Collegio l’orientamento secondo il quale l’aggiudicazione equivale ad ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante per le parti, purché l’individuazione del contraente sia stata effettuata con una procedura automatica, vale a dire tramite pubblico incanto o licitazione privata (Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 1996, n. 16).<br />
Tuttavia, come è stato affermato, per i contratti degli enti locali, l’effetto negoziale che assume il verbale di aggiudicazione nel quadro normativo vigente per i contratti delle amministrazioni statali, è decisamente ridimensionato, di talché, mentre di regola nel silenzio della P.A. l’aggiudicazione acquista valore di impegno contrattuale, nelle procedure di gara presso gli enti locali questo effetto giuridico è collegato solo ad una puntuale prescrizione della lex specialis, accompagnata da una altrettanto precisa indicazione contenuta nello stesso atto conclusivo della procedura selettiva (Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 4976).<br />
La Corte di Cassazione, peraltro, ha affermato che l’art. 16, comma 4, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, a tenore del quale “I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto” ha natura dispositiva, e pertanto il momento della nascita del vincolo contrattuale, e quindi del diritto soggettivo dell’aggiudicatario, ben può essere rinviato al momento della stipulazione del contratto (Cass. SS.UU., 11 giugno 1998, n. 5807).<br />
Ora, è agevole rilevare che, nel caso in esame, il Comune di Torino ha espressamente rimandato la costituzione del rapporto contrattuale al momento della stipula del contratto, risultando per tabulas che “il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l’approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto” (CSA, art. 5, norme generali).<br />
Solo da quel momento, pertanto, poteva sorgere il vincolo obbligatorio ed il diritto soggettivo dell’aggiudicatario all’esecuzione del contratto, senza alcuna possibilità di far retroagire la decorrenza del rapporto stesso ad una data anteriore alla stipulazione.<br />
Va, infine, respinta la doglianza con la quale Albacom deduceva la nullità del contratto di appalto tra il Comune e il r.t.i. aggiudicatario in quanto stipulato per scrittura privata non autenticata, da registrare in caso d’uso, in violazione delle norme sulla contabilità di Stato e delle forme prescritte dalla legge come obbligatorie per la validità dell’atto.<br />
E’ sufficiente, per la reiezione del motivo, richiamare quanto sopra argomentato in ordine al carattere dispositivo della richiamata disposizione di cui all’art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923, relativamente alla facoltà dell’amministrazione di prevedere o meno la successiva formale conclusione del contratto quando la procedura selettiva si sia svolta per pubblico incanto. In sostanza, si vuole dire che l’amministrazione ben avrebbe potuto prevedere con una apposita prescrizione della lex specialis di gara che il verbale di aggiudicazione avrebbe tenuto luogo del contratto, con conseguente nascita del vincolo contrattuale; la stessa si è invece volontariamente obbligata alla stipulazione del contratto e nell’atto conclusivo del procedimento di gara, la determina n. 747 citata, ha puntualmente specificato che il contratto sarebbe stato concluso “nella forma di scrittura privata registrabile in caso di uso”.<br />
La scrittura privata, inoltre, soddisfa il requisito della forma scritta, richiesta inderogabilmente per la conclusione dei contratti degli enti pubblici.<br />
A ciò si aggiunga che per i contratti conclusi con imprese commerciali la giurisprudenza, mentre auspica disposizioni normative che, flessibilizzando i modi di contrattazione della P.A., consentano altresì la stipula dei contratti pubblici per mezzo di strumenti telematici, ammette anche la conclusione mediante corrispondenza commerciale: “Fermo restando che i contratti dello Stato devono rivestire ad substantiam la forma scritta, con conseguente nullità delle intese verbali, le stipulazioni a mezzo di ufficiale rogante non costituiscono l’unico modo di formazione dei contratti con la pubblica amministrazione, ben potendosi, anche ai sensi dell’art. 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, ipotizzare la conclusione mediante corrispondenza commerciale, quando i contratti siano conclusi con ditte commerciali” (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 1996, n. 41).<br />
Con riferimento alla domanda del r.t.i. ricorrente di condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno, asseritamene derivante dalla perdita di una chance notevole nel settore che per esso è di estremo rilievo, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto il riferimento al detto “danno” è alquanto generico.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.</p>
<p><center><b>P . Q . M . </center> </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Seconda Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Rigetta la domanda di risarcimento del danno.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2003, con l’intervento dei Signori:<br />
Giuseppe CALVO Presidente<br />
Paolo LOTTI Referendario<br />
Giuseppa LEGGIO Referendario, estensore</p>
<p>Il Presidente L’Estensore<br />
f.to G. Calvo f.to G. Leggio</p>
<p>Il Direttore Segreteria II Sezione Depositata in Segreteria a sensi di<br />
f.to Ruggiero Legge il 21 febbraio 2004</p>
<p>Il Direttore Segreteria II Sezione<br />
f.to Ruggiero</p>
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