

 T.A.R. PIEMONTE, SEZ II, sentenza 21 febbraio 2004 
  n. 312
  Pres. Calvo, Est. Leggio
  A. ed altri c. Comune di Torino - Provincia di Torino 
1. - E’ consentita l’immediata ed autonoma impugnazione della provvisoria aggiudicazione, in quanto tale atto è già autonomamente lesivo; ciò a condizione, tuttavia, che l’impresa non aggiudicataria impugni - in un secondo momento - anche l’aggiudicazione sopravvenuta, pena l’improcedibilità del primo ricorso.
2. - Il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione decorre dalla data in cui al concorrente non aggiudicatario è stato comunicato il provvedimento medesimo, salvo che l’Amministrazione resistente dia piena prova del fatto che la conoscenza del provvedimento stesso va fatta risalire ad un momento anteriore.
3. - In base alla previsione dell’art. 25 del d.lgs. 157/1995, sono sottoposte alla verifica di anomalia le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse: l’anomalia si riferisce pertanto ad una anormale riduzione del prezzo offerto rispetto alla media delle offerte presentate.
4. - Per i contratti della P.A. è necessaria, in linea generale, la forma scritta ad substantiam affinché possa sorgere il vincolo giuridico formale. La possibilità che, in caso di pubblico incanto o licitazione privata, l’atto di aggiudicazione equivalga ad ogni effetto legale al contratto è collegata - per gli enti locali - ad una puntuale prescrizione della lex specialis, accompagnata da una altrettanto precisa indicazione contenuta nell’atto conclusivo della procedura concorsuale (nella fattispecie è stato negato che il verbale di aggiudicazione potesse valere contratto, poiché la legge di gara rimandava espressamente la costituzione del rapporto contrattuale al momento della stipulazione del contratto).
5. - Nei contratti degli enti locali l’Amministrazione può prevedere, con apposita prescrizione contenuta nella lex specialis o nell’atto conclusivo della procedura, che la forma scritta si concretizzi nella stipulazione di una scrittura privata registrabile in caso d’uso: il requisito della forma scritta, richiesto inderogabilmente per la conclusione dei contratti degli enti pubblici, può infatti essere soddisfatto anche dalla scrittura privata (mentre la stipulazione per atto pubblico, a mezzo di ufficiale rogante, non costituisce l’unico modo di formazione del contratto con la P.A.).
 
 
  
REPUBBLICA ITALIANA
  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. n. 312 - Anno 2004
  R.g. n. 815 - Anno 2003
Il Tribunale Amministrativo Regionale 
  per il Piemonte 
  2^ Sezione 
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 815/2003 proposto da
ALBACOM S.p.A., con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, in persona dell’Amministratore delegato e legale rappresentante dott. Michele Preda, in proprio e quale capogruppo-mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese ALBACOM - COLT - TECNONET,
nonché dalla Società COLT TELECOM S.p.A., con sede in Milano, viale Jenner n. 56, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore e legale rappresentante dott. Achille De Tommaso,
nonché dalla Società TECNONET S.p.A., con sede in Roma, via Appia Pignatelli n. 235, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore e legale rappresentante dott. Mauro Sampietro, tutte rappresentate e difese dagli avv.ti Pier Giuseppe Torrani, Romano Rotelli e Francesco Majocco, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Torino, via Assarotti n. 11,
contro
il COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Arnone e Marialaura Piovano ed elettivamente domiciliato presso gli stessi in Torino, piazza Palazzo di Città n. 1,
nonché contro
la PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Bartolini e Donata Matone ed elettivamente domiciliata presso le stesse in Torino, via Maria Vittoria n. 12,
e nei confronti
di TELECOM ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, e di GETRONICS SOLUTIONS ITALIA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Filippo Satta, prof. Roberto Cavallo Perin e Filippo Lattanzi, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del prof. Cavallo Perin in Torino, via Pietro Micca n. 3,
per l’annullamento, previa tutela cautelare,
per l’annullamento e/o dichiarazione di inefficacia e/o nullità
e per la condanna
nonché per l’annullamento dei seguenti atti, impugnati con motivi aggiunti:
per la nullità e/o l’ annullamento e/o dichiarazione di inefficacia
e per la condanna
Visto il ricorso con i relativi 
  allegati;
  Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Torino, della Provincia 
  di Torino e delle società controinteressate;
  Visto l’atto recante la proposizione di motivi aggiunti;
  Viste le memorie difensive;
  Visti gli atti tutti della causa;
  Visto l’art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto 
  dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
  Relatore, all’udienza pubblica del 18.12.2003, la dott.a Giuseppa Leggio 
  e uditi gli avv.ti Majocco, Torrani e Rotelli per le parti ricorrenti, l’avv. 
  Arnone per il Comune di Torino, l’avv. Matone per la Provincia di Torino 
  e l’avv. Lattanzi per le società controinteressate;
  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con determinazione n. 321 in 
  data 10 luglio 2002 il direttore del Settore Sistema Informativo - Servizio 
  Centrale Controllo Strategico Direzionale del Comune di Torino - stabiliva di 
  “approvare il ricorso all’asta pubblica ai sensi dell’art. 
  6 comma 1 lettera a) del D.L.vo n. 157/95 per la scelta del contraente al quale” 
  sarebbe stato “affidato il servizio di fornitura, assistenza e manutenzione, 
  e gestione del sistema di telecomunicazioni fonia dati, con l’osservanza 
  delle condizioni tutte dell’allegato capitolato speciale”.
  Quest’ultimo prevedeva al punto 1 - Premessa - che “Il Comune di 
  Torino e la Provincia di Torino …”, intendevano “affidare 
  in appalto, mediante asta pubblica ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. 
  a) D.Lgs. 17.03.1995 n. 157 modificato dal D.Lgs. 25.02. 2000 n. 65”, 
  il servizio sopra citato “in uso presso le sedi degli Enti distribuiti 
  sul territorio”; prevedeva inoltre al punto 6 – Criteri di aggiudicazione 
  – che la prestazione oggetto del Capitolato sarebbe stata aggiudicata 
  in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
  ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. b) del D.Lgs. 157/95 e s.m.i..
  L’oggetto dell’appalto consisteva oltre che nel servizio di gestione, 
  manutenzione ed amministrazione dell’attuale parco di impianti ed apparecchiature 
  per il servizio telefonico e il servizio di trasmissione dati, anche nella predisposizione 
  di un progetto evolutivo per la sostituzione del sistema attuale e la realizzazione 
  entro due anni di un sistema integrato fonia-dati, che individuasse gli strumenti 
  per la gestione del nuovo sistema e la previsione dell’andamento dei prezzi 
  complessivi del servizio, comprensivi dei costi di migrazione (art. 4 CSA).
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, erano i seguenti:
Il capitolato stabiliva infine 
  al punto 6.1 - Prezzi - che per la valutazione dei prezzi “la commissione 
  prenderà in considerazione le tabelle di valutazione riportate nell’Allegato 
  B – Listino Prezzi e Tabelle di Valutazione:
  Prezzi del Nuovo Sistema
  Canoni del sistema Attuale”.
  In data 13 novembre 2002 si riuniva, giusta il verbale della relativa seduta, 
  la Commissione di gara ed in tale seduta si prendeva atto che avevano “presentato 
  offerta, entro il termine prescritto numero 3 (tre) concorrenti”, si procedeva 
  all’apertura dei plichi presentati dai concorrenti, e si accertava la 
  presenza della documentazione richiesta dalla lex specialis di gara; quindi, 
  tutti i concorrenti venivano ammessi alla gara.
  In data 21 febbraio 2003, giusta il verbale della relativa seduta, la Commissione 
  di gara procedeva “all’attribuzione dei punteggi tecnici quali risultano 
  dalla relazione (allegato n. 1) e dal prospetto di gara (allegato n. 2)” 
  e procedeva “poi all’apertura delle buste contenenti le offerte 
  economiche, alla lettura ed alla trasformazione delle stesse in punteggio prezzo, 
  secondo i criteri esplicitati all’art. 6 dal Capitolato speciale, e al 
  calcolo del punteggio totale ottenuto da ciascun concorrente, come risulta(va) 
  dal già citato prospetto di gara”.
  Il Presidente, quindi, procedeva “alla proclamazione provvisoria dell’aggiudicazione 
  dell’appalto in oggetto al r.t.i. Telecom Italia S.p.A. / Getronics Solutions 
  Italia S.p.A. (capogruppo), con sede in Roma, corso d’Italia n. 41”.
  Con nota del dirigente competente del Comune di Torino prot. n. 2221 in data 
  24 marzo 2003 si comunicava al raggruppamento ALBACOM SPA / TECNONET SPA / COLT 
  TELECOM SPA che lo stesso era risultato 2° “nella graduatoria per 
  l’aggiudicazione del servizio di cui in oggetto con il punteggio totale 
  di 79,18”.
  Le società Albacom s.p.a., in proprio e quale capogruppo - mandataria 
  del raggruppamento temporaneo di imprese Albacom - Colt -Tecnonet, Colt Telecom 
  s.p.a. e Tecnonet s.p.a., proponevano ricorso avverso i provvedimenti, la nota, 
  i verbali della commissione giudicatrice, l’eventuale aggiudicazione definitiva 
  in favore del raggruppamento Telecom Italia s.p.a. e Getronics Solutions Italia 
  s.p.a., e, per quanto potesse occorrere, avverso il bando di gara, il capitolato 
  speciale di appalto - norme generali, in epigrafe indicati ed, ancora, Allegato 
  A, Allegato B e Allegato C, per le seguenti ragioni di diritto:
Sezione I
Sulle ragioni che avrebbero imposto l’esclusione dell’offerta di Telecom Italia - Getronics Italia classificata al primo posto in graduatoria.
 1. Violazione e falsa applicazione 
  dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – norme generali, 
  dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto allegato B – 
  Listino prezzi e Tabelle di valutazione anche in relazione ai principi generali 
  dell’ordinamento amministrativo in tema di par condicio dei concorrenti 
  nelle gare pubbliche e agli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza 
  assoluta del presupposto, della motivazione e di istruttoria. Travisamento.
  Sostenevano sotto tale profilo le società ricorrenti che dall’esame 
  dell’offerta economica di Telecom Italia risulterebbe che le relative 
  tabelle di valutazione indicano prezzi, per le singole voci, non congruenti 
  con i prezzi previsti nel listino prodotto dalla stessa Telecom Italia. Ed infatti, 
  considerando ad esempio la voce “Infrastrutture di rete”, parte 
  ricorrente si avvedeva che, mentre nel Listino Prezzi la voce “Punti di 
  rete su cablaggio strutturato” era quotata ad euro 172,42, il prezzo unitario 
  di fornitura in opera riportato da Telecom Italia nella Tabella di valutazione 
  per il cablaggio strutturato in sede piccola, equivaleva ad un importo che è 
  di molto inferiore rispetto al prezzo indicato in listino, in quanto Telecom 
  offriva un prezzo complessivo di Euro 1.680,00 anziché di € 2586,30, 
  che è pari al prezzo complessivo che deriverebbe dalla moltiplicazione 
  del prezzo unitario di listino (€ 172.42) per 15, che è il numero 
  di posti di lavoro da servire per la sede piccola.
  Analogamente, anche in relazione alle voci “telefoni base e telefoni evoluti” 
  e “Workstation Integrate” sarebbe possibile riscontrare prezzi unitari 
  delle tabelle incongruenti con i prezzi unitari del listino.
  Ne conseguirebbe che l’offerta economica complessiva presentata risulterebbe 
  sensibilmente più bassa rispetto a quella derivante dalla moltiplicazione 
  dei prezzi unitari di listino per le quantità dei prodotti offerti indicati 
  nelle tabelle di valutazione.
  Pertanto, il mancato rispetto delle prescrizioni di gara non potrebbe che determinare 
  l’esclusione dell’offerta economica presentata da Telecom Italia.
Sezione II
Sulle ragioni che impongono la revisione dei punteggi e, quindi, l’aggiudicazione alle società ricorrenti.
 2. Violazione e falsa applicazione 
  dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – norme generali, 
  dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto allegato B – 
  Listino prezzi e Tabelle di valutazione anche in relazione ai principi generali 
  dell’ordinamento amministrativo in tema di par condicio dei concorrenti 
  nelle gare pubbliche e agli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza 
  assoluta del presupposto, della motivazione e di istruttoria. Travisamento.
  Dalle stime che hanno effettuato le società ricorrenti risulterebbe che 
  se il raggruppamento aggiudicatario avesse fatto corretta applicazione delle 
  prescrizioni della lex specialis di gara, avrebbe dovuto presentare un’offerta 
  economica di circa 7 milioni di Euro superiore a quella che, invece, la stessa 
  ATI ha indicato; con la conseguenza che applicando i criteri di aggiudicazione 
  di cui al punto 6 del Capitolato Speciale - Norme Generali, Telecom avrebbe 
  riportato un punteggio di 34,18 per l’offerta economica, che sommato a 
  quello di 44,08 conseguito per l’offerta tecnica, sarebbe stato in totale 
  di 78,26 punti, con aggiudicazione della gara in favore del r.t.i. ricorrente, 
  che ha riportato un punteggio totale di 79,18.
  Lamentava parte ricorrente l’illegittimità della procedura seguita 
  dalla Commissione giudicatrice in sede di valutazione delle offerte, sempre 
  in relazione all’asserita corrispondenza tra prezzi unitari indicati in 
  listino e “prezzi unitari fornitura in opera” da indicare nelle 
  tabelle: una corretta valutazione avrebbe condotto ad un diverso esito della 
  gara. 
 3. Violazione e falsa applicazione 
  dell’art. 3 della L. n. 241/1990 anche in relazione ai principi generali 
  dell’ordinamento e all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza 
  assoluta di motivazione.
  Sarebbero illegittimi per l’assoluta mancanza di motivazione i verbali 
  di gara e la scheda riepilogativa dei punteggi allegata al verbale del 21.2.2003, 
  essendo del tutto impossibile comprendere dalla lettura di tali atti, quali 
  valutazioni e/o operazioni siano state effettuate per addivenire ai risultati 
  ivi indicati.
  
  
 4. Violazione e falsa applicazione 
  dell’art. 3 della L. n. 241/1990 anche in relazione ai principi generali 
  dell’ordinamento e all’art. 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza 
  assoluta di motivazione e di istruttoria.
  Sarebbe illegittima per i denunciati vizi di legittimità la determinazione 
  della Commissione di gara che ha attribuito all’offerta economica di Telecom 
  Italia punti 39,44 sui 40 disponibili, non avendo la stessa Commissione effettuato 
  alcun riscontro dei dati dichiarati dal raggruppamento aggiudicatario nelle 
  tabelle di valutazione e, in particolare, non avendo verificato, come, invece, 
  sarebbe stato doveroso, che i prezzi indicati da Telecom Italia nelle citate 
  tabelle corrispondessero effettivamente ai prezzi indicati dalla stessa società 
  nel listino.
Sezione III
Sulle ragioni di illegittimità del bando di gara e del Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali, dell’Allegato A - Consistenze, dell’Allegato B - Listino Prezzi e Tabelle di Valutazione, dell’Allegato C - Progetto Evolutivo.
 5. Violazione e falsa applicazione 
  dei principi generali dell’ordinamento delle pubbliche gare in tema di 
  par condicio dei concorrenti. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 
  e 97 Cost.. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere 
  per contraddittorietà con altri atti della medesima Amministrazione. 
  Eccesso di potere per inesistenza della motivazione e di istruttoria. Illogicità 
  manifesta. Sviamento.
  Per l’ipotesi in cui si dovesse ritenere che il bando ed il capitolato 
  speciale non prevedessero una necessaria congruenza tra prezzi di listino e 
  prezzi indicati nelle tabelle, i detti atti sarebbero contrari ai principi del 
  buon andamento ai sensi dell’art. 97 Cost..
  Rilevavano inoltre le società ricorrenti che, in tale ipotesi, si determinerebbe 
  la contraddittorietà della lex specialis con l’interpretazione 
  che del bando e del capitolato speciale avrebbe dato la stessa amministrazione 
  comunale con la nota del 3 ottobre 2002, laddove veniva specificato che “…la 
  valutazione economica verrà fatta sulla base della suddetta tabella, 
  ma ci dovrà essere comunque congruenza con i prezzi relativi alle voci 
  riportate nel listino”.
  In merito alla condanna della stazione appaltante al risarcimento dei danni 
  subiti per effetto dei provvedimenti impugnati, le società ricorrenti 
  sostenevano che l’aggiudicazione del servizio in favore di Telecom Italia 
  le avrebbe private di una chance notevole in un settore in cui da anni operano 
  come leader indiscusse del mercato, procurando anche un notevole danno alla 
  propria immagine, per cui esse avrebbero diritto all’aggiudicazione dell’appalto 
  in questione, ovvero, al risarcimento del danno per equivalente dei danni patiti 
  e patiendi in conseguenza dell’illegittima condotta del Comune di Torino, 
  a titolo non solo di danno emergente (maggiori esborsi, costi sostenuti per 
  la preparazione dell’offerta, ecc.), ma anche di lucro cessante nella 
  misura non inferiore al 10% dell’offerta presentata ovvero nella diversa 
  percentuale che questo Tribunale riterrà di giustizia.
  Si costituivano in giudizio il Comune e la Provincia di Torino, che eccepivano 
  preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, 
  in quanto, non essendo all’epoca ancora intervenuta l’aggiudicazione 
  definitiva, gli atti impugnati non apparivano lesivi della posizione giuridica 
  delle società ricorrenti; in ogni caso, secondo il Comune di Torino, 
  anche con riferimento all’aggiudicazione provvisoria l’impugnazione 
  sarebbe stata tardivamente proposta, dal momento che le società ricorrenti 
  sarebbero state a conoscenza dell’aggiudicazione stessa fin dal 6.3.2003, 
  data di richiesta di accesso agli atti.
  Si costituiva in giudizio altresì la controinteressata Telecom Italia 
  s.p.a., e sia le Amministrazioni intimate che la controinteressata chiedevano 
  il rigetto del ricorso e della domanda cautelare.
  Alla camera di consiglio dell’11 giugno 2003 la domanda di sospensione 
  degli atti impugnati veniva respinta da questa sezione con l’ordinanza 
  n. 583.
  Avverso la detta ordinanza proponeva appello il raggruppamento ricorrente e, 
  nella camera di consiglio del 28 agosto 2003, il Consiglio di Stato - VI sezione 
  - accoglieva l’appello cautelare con l’ordinanza n. 3803, rinviando 
  a questo tribunale per la fissazione dell’udienza di merito, che veniva 
  fissata per il 22 ottobre 2003.
  Con atto, notificato al Comune di Torino, alla Provincia di Torino ed alle società 
  controinteressate Telecom Italia s.p.a. e Getronics Solutions Italia s.p.a. 
  in data 9.10.2003, le società ricorrenti proponevano “motivi aggiunti” 
  per l’annullamento, oltre che dei provvedimenti, dei verbali, delle note, 
  del bando di gara e del Capitolato speciale d’appalto, già impugnati 
  con il ricorso, anche della determinazione del dirigente competente del Comune 
  di Torino n. 747 del 17 giugno 2003, con la quale si era stabilito “di 
  approvare l’aggiudicazione dell’asta pubblica n. 150/2002 per il 
  servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi di telecomunicazioni, 
  fonia e dati per il Comune e la Provincia di Torino, …”, conosciuta 
  dalle dette società in data 26 agosto 2003 tramite produzione documentale 
  del Comune resistente nel giudizio cautelare d’appello, nonché 
  del contratto di appalto stipulato dal Comune e dalla Provincia di Torino con 
  le società controinteressate in data 1 luglio 2003, anch’esso conosciuto 
  tramite produzione documentale nel giudizio cautelare d’appello ed, ancora, 
  per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica 
  ovvero, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente nella misura 
  che si riservavano di quantificare in corso di udienza.
Detti “motivi aggiunti” risultavano così formulati:
SEZIONE A
I
   Sulle ragioni che avrebbero imposto l’esclusione dell’offerta 
  di Telecom Italia - Getronics Italia classificata al primo posto in graduatoria.
Tale sezione comprendeva il primo motivo, dedotto nella Sezione I contenuta nel ricorso.
II
   Sulle ragioni che avrebbero imposto la revisione dei punteggi 
  e, quindi, l’aggiudicazione alle società ricorrenti.
Tale sezione comprendeva il secondo, il terzo ed il quarto motivo, dedotti nella Sezione II contenuta nel ricorso, nonché il quinto motivo, dedotto nella Sezione III contenuta nel ricorso.
SEZIONE B
 6. Eccesso di potere per manifesta 
  contraddittorietà ed illogicità. Violazione degli artt. 1 e 3 
  della legge 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione e 
  di istruttoria. Violazione dell’art. 8 del CSA – Norme generali 
  e dell’art. 25 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157.
  Il raggruppamento ricorrente, facendo riferimento a quanto affermato nel preambolo 
  della determinazione dirigenziale n. 747 in data 17 giugno 2003, - “La 
  seconda seduta ha avuto luogo in data 21 febbraio 2003 con l’esito indicato 
  nel dispositivo del presente provvedimento e formalizzato dal processo verbale 
  A.P.A. Rep. n. 3333 (all. 2). Si è proceduto quindi nei confronti del 
  Raggruppamento Temporaneo d’Impresa aggiudicatario, ai sensi dell’art. 
  71 D.P.R. 445/2000, ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità 
  delle dichiarazioni - previste nel bando di gara - presentate dalla stessa per 
  la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine generale” 
  -, lamentava l’omissione da parte del Comune intimato di qualsiasi attività 
  di verifica istruttoria in merito all’offerta di Telecom ed altresì 
  di qualsiasi attività di valutazione in merito alla stessa offerta, essendosi 
  limitato il Comune a recepire in toto le valutazioni già operate dalla 
  commissione di gara.
  Sennonché, l’eccessivo ribasso dell’offerta economica di 
  Telecom rispetto ai prezzi di mercato e la palese contraddittorietà tra 
  gli elementi costitutivi della offerta economica stessa (ossia tra i dati analitici 
  del listino e quelli aggregati delle tabelle) avrebbero dovuto indurre il Comune 
  di Torino ad avviare la procedura dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 
  8 del Capitolato speciale d’appalto - Norme generali e dell’art. 
  25 del d.lgs. 1995, n. 157.
  Poiché, invece, la determinazione dirigenziale citata risultava adottata 
  in assenza delle necessarie verifiche, in sede istruttoria, in ordine al carattere 
  anomalo dell’offerta di Telecom, la stessa determinazione sarebbe illegittima 
  per carenza di istruttoria e motivazione, oltre che per violazione delle norme 
  sopra rubricate in materia di offerte anomale.
7. Violazione e falsa applicazione 
  dell’art. 5 del capitolato speciale d’appalto – norme generali, 
  dell’art. 1 del capitolato speciale d’appalto allegato B – 
  Listino prezzi e Tabelle di valutazione anche in relazione ai principi generali 
  dell’ordinamento amministrativo in tema di par condicio dei concorrenti 
  nelle gare pubbliche e agli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza 
  assoluta del presupposto, della motivazione e di istruttoria. Travisamento. 
  Ingiustizia manifesta.
  Poiché al punto “TERZO” del contratto, relativo all’affidamento 
  del servizio in questione al raggruppamento temporaneo di imprese costituito 
  dalle società controinteressate, è previsto che “Il presente 
  affidamento è assunto ai prezzi di cui all’offerta del Raggruppamento 
  per un importo di euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00) oltre I.V.A.” 
  e, poiché è sufficiente leggere l’offerta economica di Telecom 
  per avvedersi che la stessa ha proposto per l’affidamento del servizio 
  stesso (Sistema Attuale) un prezzo di euro 9.440.000,00, risulterebbe evidente, 
  secondo l’opinione delle società ricorrenti, l’”errore” 
  in cui è incorso il Comune di Torino, in quanto non si comprenderebbe 
  come il Comune abbia potuto affidare il detto servizio per un corrispettivo 
  ben più elevato rispetto al prezzo indicato nell’offerta.
8. Violazione e falsa applicazione 
  del capitolato speciale d’appalto – norme generali, dell’art. 
  1 del capitolato speciale d’appalto allegato B – Listino prezzi 
  e Tabelle di valutazione anche in relazione ai principi generali dell’ordinamento 
  amministrativo in tema di par condicio dei concorrenti nelle gare pubbliche 
  e agli articoli 3 e 97 Cost.. Eccesso di potere per inesistenza assoluta del 
  presupposto, della motivazione e di istruttoria.
  Rilevavano le società ricorrenti che mentre il contratto d’appalto 
  è stato sottoscritto dalle parti in data 1 luglio 2003, al punto PRIMO 
  dello stesso contratto è prevista la “Durata: biennale, a decorrere 
  dal 1° giugno 2003”, per cui il detto contratto è stato formalizzato 
  successivamente all’inizio della prestazione del servizio da parte di 
  Telecom; lamentavano inoltre che addirittura, alla data del 1° giugno 2003, 
  non era stata nemmeno adottata la determinazione dirigenziale n. 747.
9. Violazione dell’art. 
  16 del r.d. n. 2444/23 e degli articoli 93, 95, 96 e 97 del r.d. n. 827/24. 
  Violazione degli articoli 97 e 3 Cost..
  Il contratto di appalto in questione è stato stipulato con “privata 
  scrittura, non autenticata”, per cui esso sarebbe stato concluso in violazione 
  delle norme sulla contabilità di Stato e delle forme prescritte dalla 
  legge come obbligatorie per la validità dell’atto.
  In vista dell’udienza pubblica del 22.10.2003 il Comune e la Provincia 
  di Torino, nonché le società controinteressate depositavano delle 
  memorie di replica ai motivi aggiunti proposti.
  Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2003, fissata per la discussione del ricorso 
  e dei motivi aggiunti, alla fine della discussione della causa si stabiliva, 
  nella relativa camera di consiglio, di ordinare al Comune e alla Provincia di 
  Torino di depositare le offerte tecniche ed economiche delle società 
  ricorrenti e di quelle controinteressate, giusta la relativa ordinanza di questa 
  sezione n. 48/i del 7 novembre 2003.
  Con nota del Comune di Torino, Direzione centrale Affari legali, in data 4 dicembre 
  2003, in ottemperanza alla citata ordinanza, sono stati trasmessi i documenti 
  richiesti.
  All’odierna udienza di discussione il ricorso è passato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le società Albacom s.p.a., 
  Tecnonet s.p.a. e Colt Telecom s.p.a. hanno impugnato gli atti concernenti la 
  gara ad asta pubblica n. 150/2002 indetta dal Comune di Torino per l’affidamento 
  del servizio di fornitura, assistenza, manutenzione e gestione dei sistemi di 
  telecomunicazioni, fonia e dati per il Comune e la Provincia di Torino per un 
  periodo di cinque anni (durata contrattuale di anni due, con eventuale rinnovo 
  per altri tre anni), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta 
  economicamente più vantaggiosa, ed in particolare gli atti attinenti 
  la fase di aggiudicazione provvisoria e definitiva in favore della Telecom Italia 
  s.p.a. e della Getronics Solutions Italia s.p.a., nonché il contratto 
  di appalto stipulato in data 1 luglio 2003.
  Per quanto concerne il ricorso introduttivo del giudizio, va preliminarmente 
  esaminata l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse 
  sollevata dalle Amministrazioni resistenti, in quanto, non essendo all’epoca 
  ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva, gli atti impugnati non 
  apparivano lesivi della posizione giuridica delle società ricorrenti; 
  in ogni caso, secondo il Comune di Torino, anche con riferimento all’aggiudicazione 
  provvisoria, l’impugnazione avrebbe dovuto essere tempestivamente proposta 
  entro i termini di legge, che parte resistente assumeva invece oramai decorsi, 
  dal momento che le società ricorrenti sarebbero state a conoscenza dell’aggiudicazione 
  fin dal 6.3.2003, data di richiesta di accesso agli atti.
  La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che è consentita l’immediata 
  ed autonoma impugnazione dell’aggiudicazione provvisoria, in quanto tale 
  atto, inibendo all’ interessato l’ulteriore partecipazione al procedimento, 
  si presenta autonomamente lesivo; ciò a condizione, però, che 
  l’impresa non aggiudicataria impugni, in un secondo momento, anche l’aggiudicazione 
  definitiva sopravvenuta, a pena di improcedibilità del primo ricorso 
  giurisdizionale (Cons. Stato, sez. V, 3 aprile 2001, n. 1998; Cons. Stato, sez. 
  VI, 7 luglio 2003, n. 4009; Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2003, n. 2063; Tar 
  Catania, Sez. II, 3 marzo 2003, n. 345).
  Ora, nel caso in esame, le società ricorrenti hanno prima impugnato l’aggiudicazione 
  provvisoria dell’appalto e, successivamente, con motivi aggiunti di ricorso, 
  la determina di aggiudicazione definitiva; ne discende l’ammissibilità 
  del ricorso introduttivo del giudizio e la sua procedibilità.
  Quanto all’asserita tardività del ricorso, si osserva che lo stesso 
  è stato tempestivamente proposto entro il termine decadenziale decorrente 
  dalla notifica della nota prot. n. 2221 del 24.3.2003, avvenuta in data 27.3.2003, 
  con la quale il Comune di Torino ha comunicato al raggruppamento ricorrente, 
  non aggiudicatario, l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore 
  di altri.
  Rileva in proposito il Collegio che, a norma dell’art. 21 della L. n. 
  1034/1971, il termine di sessanta giorni per la notificazione del ricorso decorre 
  “… da quello in cui l’interessato ... abbia ricevuto la notifica 
  o ... abbia comunque avuto piena conoscenza ...” dell’atto impugnato, 
  di talché nell’ipotesi in cui, come nel caso oggetto del presente 
  giudizio, la notifica individuale sia prevista da una disposizione di legge 
  (art. 23, comma 5, d.lgs. n. 157/95), è a tale momento che occorre fare 
  riferimento per individuare il dies a quo per proporre ricorso, mentre la piena 
  conoscenza dell’atto aliunde acquisita può rilevare, ai sensi del 
  citato art. 21, allorché non sia prevista la notifica o la comunicazione 
  individuale, ovvero, pur essendo previste, esse non siano state effettuate.
  In particolare, in materia di procedimenti ad evidenza pubblica, è stato 
  affermato che il termine per l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione 
  decorre dalla data in cui al ricorrente non aggiudicatario è stato comunicato 
  il provvedimento di aggiudicazione in favore di un altro concorrente (Tar Latina, 
  14 maggio 2003, n. 513).
  Costituisce inoltre orientamento costante della giurisprudenza che la piena 
  conoscenza dell’atto quale momento da cui decorre il termine per la proposizione 
  del ricorso, che possa farsi risalire ad un momento anteriore rispetto ai sessanta 
  giorni entro i quali sia avvenuta la notifica, debba essere rigorosamente provata 
  dalla parte che eccepisce la tardività (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. 
  V, 17 aprile 2003, n. 2063).
  Va poi accolta l’eccezione di inammissibilità dei profili di doglianza 
  dedotti in ordine all’offerta tecnica di Telecom / Getronics, sollevata 
  dal Comune di Torino durante la discussione della causa, in quanto le censure 
  di parte ricorrente risultano formulate nell’ambito della memoria conclusionale, 
  anziché in apposito atto per motivi aggiunti ritualmente notificato alla 
  controparte; sicché, in mancanza di apposita impugnativa, tali doglianze 
  devono dichiararsi inammissibili.
  Passando all’esame dei motivi di ricorso, con il primo motivo le società 
  ricorrenti hanno sostenuto che il raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto 
  essere escluso dalla gara per aver presentato un’offerta economica in 
  violazione delle prescrizioni poste dalla lex specialis, a causa di alcune incongruenze 
  fra i prezzi unitari espressi nel Listino prezzi, allegato all’offerta 
  economica, ed i valori di offerta risultanti dalle Tabelle di valutazione.
  In particolare, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe indicato nelle tabelle 
  di valutazione, alla colonna “prezzi unitari fornitura in opera”, 
  prezzi unitari più bassi rispetto a quelli indicati in listino; ne sarebbe 
  conseguita un’offerta economica sensibilmente più bassa rispetto 
  a quella derivante dalla moltiplicazione dei prezzi unitari di listino per le 
  quantità offerte nelle tabelle di valutazione.
  Al riguardo, secondo quanto ritenuto dalla società ricorrenti, il capitolato 
  speciale d’appalto avrebbe posto, a pena di esclusione, la regola della 
  necessaria congruenza tra i prezzi indicati nelle tabelle di valutazione e i 
  prezzi indicati nel listino, imponendo ai concorrenti di utilizzare i prezzi 
  del listino per compilare le tabelle di valutazione, sulla base delle quali 
  sarebbe poi avvenuta la valutazione economica, secondo quanto disposto dall’art. 
  6 dello stesso capitolato speciale d’appalto.
  Le Amministrazioni resistenti e le società controinteressate hanno eccepito 
  che solo il mancato rispetto delle prescrizioni di gara relative all’utilizzo 
  delle tabelle di valutazione, sarebbe stato previsto dal capitolato come causa 
  di esclusione dalla gara, non anche l’incongruenza tra listino e tabelle 
  e che, in ogni caso, tale congruenza non avrebbe potuto essere intesa come necessità 
  di ricostruire in modo meccanico e puntuale tutte le voci dell’offerta 
  a partire dal listino.
  Il listino sarebbe stato piuttosto finalizzato ad assumere informazioni integrative 
  sia rispetto a quelle dell’offerta economica, sia rispetto ai tempi di 
  fornitura, sia per eventuali specificazioni di dettaglio di alcune voci di cui 
  alle tabelle anche in relazione a servizi o forniture aggiuntive, ovvero successive 
  alla realizzazione della nuova rete VOIP, a titolo meramente indicativo e non 
  esaustivo.
  Eccepiva il Comune di Torino, poi, la carenza di interesse delle società 
  ricorrenti, in quanto alla c.d. prova di resistenza, e cioè sostituendo 
  ai prezzi delle tabelle quelli di listino di Telecom, l’esito della gara 
  sarebbe rimasto immutato.
  E’ fondato l’assunto di parte ricorrente secondo cui il capitolato 
  speciale d’appalto prescriveva, per la compilazione dell’offerta 
  economica, un rapporto di congruenza tra prezzi unitari di listino e prezzi 
  unitari indicati nelle tabelle di valutazione.
  Ed infatti, se è vero che il più volte citato capitolato speciale 
  d’appalto stabilisce all’art. 5 – Offerta tecnica ed economica 
  - che “L’offerta economica deve essere formulata, pena l’ 
  esclusione, utilizzando le tabelle dell’allegato B – Listino Prezzi 
  e Tabelle di valutazione”, disponendo inoltre, al successivo art. 6.1 
  - Prezzi -, che “per la valutazione dei prezzi la commissione prenderà 
  in considerazione le tabelle di valutazione riportate nell’allegato B 
  – Listino Prezzi e Tabelle di valutazione”, occorre tuttavia considerare 
  che il punto 1 del già citato Allegato B – Listino Prezzi e Tabelle 
  di valutazione, prescrive che “i prezzi del listino dovranno essere utilizzati 
  per la compilazione della Tabella di valutazione dei prezzi del presente Allegato”, 
  stabilendo, quindi, la sussistenza di un rapporto tra il listino prezzi e le 
  tabelle di valutazione ai fini della formulazione dell’offerta economica.
  La rilevanza del listino prezzi nella determinazione dell’offerta economica 
  dei concorrenti è poi ulteriormente suffragata dall’interpretazione 
  del Comune resistente, che ha riconosciuto tale valenza del listino, come si 
  evince dalla nota di chiarimenti del funzionario competente del Comune di Torino 
  prot. 5557 in data 3 ottobre 2002, inviata a Telecom S.p.A., nella quale è 
  testualmente affermato che “la valutazione economica verrà fatta 
  sulla base della suddetta tabella, ma ci dovrà essere comunque congruenza 
  con i prezzi relativi alle voci riportate nel listino”.
  Stabilita dunque la necessità di un rapporto di congruenza tra prezzi 
  di listino e prezzi riportati nelle tabelle, occorre innanzitutto specificare 
  che cosa debba intendersi per rapporto di congruenza tra listino e tabelle, 
  ed in secondo luogo chiarire se tale congruenza sia o meno prevista a pena di 
  esclusione, configurandosi in definitiva quale circostanza preclusiva della 
  partecipazione alla gara.
  Sotto il primo profilo osserva il Collegio che deve sussistere una corrispondenza 
  matematica tra prezzi unitari esposti nel listino e prezzi unitari riportati 
  nelle tabelle, secondo quanto disposto dal citato art. 1 dell’allegato 
  B al capitolato speciale d’appalto.
  Ed invero il capitolato pone una serie di prescrizioni ai fini della redazione 
  dell’offerta economica, che possono così di seguito sintetizzarsi 
  nella loro scansione sia logica che temporale:
In un sistema così strutturato 
  si evince chiaramente che la compilazione delle tabelle rappresenta il momento 
  finale, oggetto poi di apprezzamento economico in sede di gara, di un articolato 
  procedimento, che prevede “a monte” la predisposizione del listino 
  ed il rispetto dei prezzi in esso esposti per la redazione delle tabelle stesse.
  Non può pertanto condividersi la prospettazione delle Amministrazioni 
  resistenti, ad avviso delle quali la complessità delle aggregazioni di 
  voci che formano le tabelle, non consentirebbe di attribuire rilevanza al listino 
  ai fini della determinazione dell’offerta stessa, sicché il listino, 
  nell’economia della gara , avrebbe una funzione di scarso rilievo e resterebbe 
  relegato al ruolo di marginale punto di riferimento per elementi aggiuntivi 
  di fornitura e tempi di provisioning.
  L’utilizzo dei prezzi unitari di listino per la compilazione dell’offerta 
  risponde invece ad esigenze di controllabilità dell’offerta economica 
  complessiva; tali prezzi costituiscono per la stazione appaltante il parametro 
  unico di riferimento per la verifica e l’accertamento del contenuto effettivo 
  delle varie offerte in gara, ciascuna delle quali rappresenta un’aggregazione, 
  diversamente articolata, di molteplici voci di listino.
  Il che del resto risponde alla logica dell’appalto a corpo, quale è 
  quello di cui si discute, in cui va indicato un prezzo finale unico e complessivo, 
  e, pertanto, la verifica in ordine all’esattezza dei conteggi da cui tale 
  prezzo finale scaturisce, deve essere condotta in relazione alle singole voci 
  di cui l’offerta stessa si compone.
  Detta ricostruzione risulta avvalorata dalla circostanza che il listino deve 
  essere allegato alle tabelle di valutazione, ed entrambi inseriti in busta chiusa 
  al momento della presentazione dell’offerta (art. 1 allegato B), significando 
  evidentemente una tale prescrizione che in sede di presentazione dell’offerta 
  deve essere fornito all’Amministrazione un parametro minimo di riscontro, 
  necessario per l’apprezzamento economico delle offerte in gara.
  Sotto il secondo profilo non può invece trovare accoglimento la tesi 
  delle società ricorrenti, secondo la quale la mancata corrispondenza 
  tra prezzi di listino e prezzi indicati nelle tabelle di valutazione costituirebbe 
  causa di esclusione dalla gara.
  Come si è visto, l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto 
  – Norme generali - prescrivendo che “L’offerta economica dovrà 
  essere formulata, pena l’esclusione, utilizzando le tabelle dell’Allegato 
  B – Listino prezzi e Tabelle di Valutazione” – stabilisce 
  espressamente l’esclusione solo per la violazione di tale prescrizione 
  e non anche per la violazione di altre prescrizioni del capitolato.
  La regola dell’utilizzazione dei prezzi di listino per la redazione dell’offerta, 
  non essendo tassativamente prevista come causa di esclusione, non può 
  dunque assurgere a circostanza preclusiva della partecipazione alla gara.
  Nel caso di specie, pertanto, se anche la Commissione avesse effettuato una 
  verifica circa la rispondenza dei prezzi indicati da Telecom, non ne avrebbe 
  potuto comunque disporre l’esclusione dalla gara, risultando formalmente 
  rispettata la prescrizione relativa all’utilizzazione delle tabelle di 
  valutazione.
  Per quanto sopra, risulta dunque infondato il primo motivo di ricorso, mentre, 
  alla luce delle suesposte considerazioni in ordine alla corrispondenza tra prezzi 
  del listino e prezzi delle tabelle, è fondata e va accolta la seconda 
  censura, in quanto l’eventuale discrasia tra i suddetti prezzi di listino 
  ed i prezzi delle tabelle rileva ai fini dell’attribuzione dei punteggi 
  relativi al prezzo: è al prezzo di listino che occorre fare riferimento 
  quando questo sia diverso da quello riportato nella tabella.
  Orbene, nel caso oggetto della presente controversia, è pacificamente 
  ammesso che nell’offerta economica di Telecom / Getronics esiste una discrasia 
  tra prezzi di listino e prezzi delle tabelle in relazione ad alcune voci, la 
  più rilevante delle quali è quella relativa agli “apparecchi 
  telefonici base ed evoluti”, con una differenza di 110,00 euro in più 
  nel prezzo indicato in listino rispetto al corrispondente prezzo riportato in 
  tabella, e che la difesa del Comune resistente (memoria 11.6.2003, p. 10) e 
  delle controinteressate tenta di ricondurre alla fattispecie dell’errore 
  materiale.
  Su tale discrasia andava effettuata un’attività di verifica analitica, 
  dovendosi in particolare chiarire l’incidenza quantitativa delle singole 
  voci non corrispondenti sull’entità complessiva dell’offerta, 
  attività che risulta invece completamente omessa.
  Dall’esame dei verbali di gara impugnati, e segnatamente dal verbale n. 
  3333 in data 21 febbraio 2003, si evince piuttosto che la Commissione giudicatrice 
  si è limitata a porre in essere un meccanismo di immediata lettura e 
  trasformazione delle offerte in punteggio prezzo, secondo i criteri esplicitati 
  all’art. 6 del Capitolato speciale, senza effettuare alcun riscontro dei 
  dati dichiarati dal raggruppamento aggiudicatario nelle tabelle di valutazione 
  e, in particolare, senza verificare che i prezzi indicati da Telecom Italia 
  nelle citate tabelle corrispondessero effettivamente ai prezzi indicati dalla 
  stessa società nel listino.
  Posto infatti che la valutazione economica, e la conseguente attribuzione dei 
  punteggi per il prezzo, andava effettuata sulla base dell’offerta contenuta 
  nelle tabelle, proprio in ragione del fatto che il CSA poneva la regola dell’utilizzo 
  dei prezzi di listino per la compilazione delle tabelle già per la precedente 
  fase di formulazione dell’offerta economica, tale corrispondenza tra i 
  prezzi andava senza dubbio verificata in relazione a tutte le offerte in gara.
  Devono pertanto essere accolti i profili di doglianza relativi al lamentato 
  difetto di istruttoria nell’operato della Commissione, prospettati da 
  parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso e ribaditi altresì 
  con il quarto motivo.
  In conclusione, alla luce delle suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto, 
  con consequenziale annullamento degli atti impugnati e caducazione del contratto 
  stipulato con le società controinteressate in data 1.7.2003.
  Quanto ai motivi aggiunti di ricorso notificati il 9 ottobre 2003, le società 
  ricorrenti lamentavano in primo luogo la violazione delle disposizioni di cui 
  agli articoli 8 del CSA e 25 del d.lgs. n. 157/95, relative alla procedura di 
  verifica dell’anomalia dell’offerta.
  Il Comune, infatti, avrebbe omesso di compiere qualsiasi verifica di tale anomalia 
  nonostante l’eccessivo ribasso dell’offerta economica di Telecom 
  rispetto ai prezzi di mercato; ne sarebbe derivata, secondo la prospettazione 
  di parte ricorrente, l’illegittimità della determinazione n. 747 
  del 17 giugno 2003 per carenza di istruttoria e motivazione, oltre che per violazione 
  delle norme sopra rubricate in materia di offerte anomale.
  Il motivo non è fondato.
  Secondo quanto disposto dall’art. 8 del CSA - Offerte anomale -, “gli 
  enti chiederanno per iscritto, ai sensi dell’art. 25 comma 1 del d.lgs. 
  n. 157/95 e s.m.i., precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta 
  e procederanno alla loro verifica, qualora l’offerta economica si presentasse 
  fortemente in ribasso rispetto alle prestazioni richieste ed ai prezzi di mercato”.
  L’art. 25 del D.L.vo n. 157/95 prevede a sua volta al comma 1 che “qualora 
  talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, 
  l’amministrazione aggiudicatrice, prima di escluderle, chiede per iscritto 
  le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti 
  pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute”; 
  ed al comma 3 che “sono assoggettate alla verifica dell’anomalia 
  le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto 
  la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse ...”.
  L’anomalia dell’offerta, pertanto, si riferisce ad una anormale 
  riduzione del prezzo offerto rispetto alla media delle offerte presentate.
  Dall’esame delle offerte economiche delle ditte ammesse alla gara è 
  possibile evincere con chiarezza che l’offerta di Telecom non presentava 
  carattere di anomalia ai sensi delle disposizioni citate, e ciò non solo 
  con riferimento alla valutazione economica effettuata dalla stazione appaltante 
  sulla base dei prezzi esposti nelle tabelle di valutazione, ma anche facendo 
  riferimento ai prezzi del listino presentato da Telecom: si consideri infatti 
  che dalla stima effettuata dalle società ricorrenti l’offerta economica 
  complessiva di Telecom risulterebbe pari ad Euro 52.195.072,13 anziché 
  ad Euro 45.218.848, sicché attraverso il calcolo della media delle offerte 
  ammesse alla gara e della percentuale di ribasso ai fini di stabilire la soglia 
  di anomalia, tale soglia si collocherebbe comunque ad un importo pari ad Euro 
  44.582.683, rispetto al quale l’offerta di Telecom non si configura come 
  anomala.
  Quanto esposto fin qui al fine di escludere il carattere anomalo dell’offerta 
  presentata da Telecom, non incide tuttavia sulla diversa e già affrontata 
  questione relativa alla verifica circa la corrispondenza dei prezzi utilizzati 
  per la redazione delle tabelle con i prezzi del listino, verifica che, si ribadisce, 
  andava condotta per tutte le ditte ammesse alla gara e che impone la revisione 
  dei punteggi economici delle offerte.
  Parimenti infondato è il motivo n. 7 di cui all’atto contenente 
  motivi aggiunti, con il quale il raggruppamento ricorrente censurava l’operato 
  del Comune, che avrebbe affidato a Telecom il servizio per un importo più 
  alto rispetto a quello offerto dal r.t.i. aggiudicatario.
  Osserva il Collegio che, così come rilevano il Comune di Torino e le 
  società controinteressate nelle loro memorie finali, l’appalto 
  in esame comprende, oltre alla gestione del sistema attuale di telecomunicazione 
  in uso presso le sedi degli enti sul territorio, anche la realizzazione del 
  nuovo sistema, la rete VOIP, alla cui realizzazione è preordinato il 
  cd. “Progetto evolutivo”, previsto dall’allegato C del CSA.
  E’ pertanto agevole arguire che l’aggiudicatario, nella fase iniziale 
  dell’appalto, non solo dovrà provvedere alla fornitura, gestione 
  e manutenzione del sistema in atto esistente, secondo il prezzo forfettario 
  offerto a semestre, ma dovrà altresì effettuare degli interventi 
  che hanno lo scopo di realizzare la rete integrata fonia – dati, il che 
  in sostanza significa che il Comune effettuerà degli investimenti entro 
  l’importo costituito dalla differenza tra il prezzo a base d’asta 
  di 12 milioni di euro ed il costo forfettario offerto dall’aggiudicatario 
  per la gestione del sistema attuale.
  Il che, del resto, era già previsto nella determinazione n. 321 del 10 
  luglio 2002 di indizione dell’asta pubblica in controversia, laddove si 
  specificava che “la quota a carico dell’Amministrazione comunale 
  per il 1° biennio è pari ad € 13.000.000,00=IVA 20% compresa, 
  di cui una quota presunta pari ad € 2.000.000,00=IVA 20% compresa per investimenti”.
  E’ invece fondato il successivo motivo, con il quale parte ricorrente 
  censurava l’operato del Comune per avere fissato la decorrenza del rapporto 
  contrattuale a partire dal 1 giugno 2003, pur essendo stato il contratto tra 
  le parti sottoscritto l’1 luglio 2003.
  Ed invero, per i contratti della pubblica amministrazione è necessaria 
  la stipulazione formale perché possa trovare realizzazione il vincolo 
  giuridico contrattuale; né la volontà della P.A. di obbligarsi 
  può desumersi per implicito da singoli atti, dovendo invece essere manifestata 
  nelle forme richieste dalla legge, tra cui la forma scritta ad substantiam.
  Non ignora il Collegio l’orientamento secondo il quale l’aggiudicazione 
  equivale ad ogni effetto legale al contratto, con forza immediatamente vincolante 
  per le parti, purché l’individuazione del contraente sia stata 
  effettuata con una procedura automatica, vale a dire tramite pubblico incanto 
  o licitazione privata (Cons. Stato, sez. IV, 2 gennaio 1996, n. 16).
  Tuttavia, come è stato affermato, per i contratti degli enti locali, 
  l’effetto negoziale che assume il verbale di aggiudicazione nel quadro 
  normativo vigente per i contratti delle amministrazioni statali, è decisamente 
  ridimensionato, di talché, mentre di regola nel silenzio della P.A. l’aggiudicazione 
  acquista valore di impegno contrattuale, nelle procedure di gara presso gli 
  enti locali questo effetto giuridico è collegato solo ad una puntuale 
  prescrizione della lex specialis, accompagnata da una altrettanto precisa indicazione 
  contenuta nello stesso atto conclusivo della procedura selettiva (Cons. Stato, 
  sez. V, 20 settembre 2001, n. 4976).
  La Corte di Cassazione, peraltro, ha affermato che l’art. 16, comma 4, 
  del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, a tenore del quale “I processi verbali 
  di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, 
  equivalgono per ogni legale effetto al contratto” ha natura dispositiva, 
  e pertanto il momento della nascita del vincolo contrattuale, e quindi del diritto 
  soggettivo dell’aggiudicatario, ben può essere rinviato al momento 
  della stipulazione del contratto (Cass. SS.UU., 11 giugno 1998, n. 5807).
  Ora, è agevole rilevare che, nel caso in esame, il Comune di Torino ha 
  espressamente rimandato la costituzione del rapporto contrattuale al momento 
  della stipula del contratto, risultando per tabulas che “il rapporto obbligatorio 
  nascerà solo dopo l’approvazione del provvedimento di aggiudicazione 
  definitiva e la stipulazione del contratto” (CSA, art. 5, norme generali).
  Solo da quel momento, pertanto, poteva sorgere il vincolo obbligatorio ed il 
  diritto soggettivo dell’aggiudicatario all’esecuzione del contratto, 
  senza alcuna possibilità di far retroagire la decorrenza del rapporto 
  stesso ad una data anteriore alla stipulazione.
  Va, infine, respinta la doglianza con la quale Albacom deduceva la nullità 
  del contratto di appalto tra il Comune e il r.t.i. aggiudicatario in quanto 
  stipulato per scrittura privata non autenticata, da registrare in caso d’uso, 
  in violazione delle norme sulla contabilità di Stato e delle forme prescritte 
  dalla legge come obbligatorie per la validità dell’atto.
  E’ sufficiente, per la reiezione del motivo, richiamare quanto sopra argomentato 
  in ordine al carattere dispositivo della richiamata disposizione di cui all’art. 
  16 del R.D. n. 2440 del 1923, relativamente alla facoltà dell’amministrazione 
  di prevedere o meno la successiva formale conclusione del contratto quando la 
  procedura selettiva si sia svolta per pubblico incanto. In sostanza, si vuole 
  dire che l’amministrazione ben avrebbe potuto prevedere con una apposita 
  prescrizione della lex specialis di gara che il verbale di aggiudicazione avrebbe 
  tenuto luogo del contratto, con conseguente nascita del vincolo contrattuale; 
  la stessa si è invece volontariamente obbligata alla stipulazione del 
  contratto e nell’atto conclusivo del procedimento di gara, la determina 
  n. 747 citata, ha puntualmente specificato che il contratto sarebbe stato concluso 
  “nella forma di scrittura privata registrabile in caso di uso”.
  La scrittura privata, inoltre, soddisfa il requisito della forma scritta, richiesta 
  inderogabilmente per la conclusione dei contratti degli enti pubblici.
  A ciò si aggiunga che per i contratti conclusi con imprese commerciali 
  la giurisprudenza, mentre auspica disposizioni normative che, flessibilizzando 
  i modi di contrattazione della P.A., consentano altresì la stipula dei 
  contratti pubblici per mezzo di strumenti telematici, ammette anche la conclusione 
  mediante corrispondenza commerciale: “Fermo restando che i contratti dello 
  Stato devono rivestire ad substantiam la forma scritta, con conseguente nullità 
  delle intese verbali, le stipulazioni a mezzo di ufficiale rogante non costituiscono 
  l’unico modo di formazione dei contratti con la pubblica amministrazione, 
  ben potendosi, anche ai sensi dell’art. 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 
  ipotizzare la conclusione mediante corrispondenza commerciale, quando i contratti 
  siano conclusi con ditte commerciali” (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 
  1996, n. 41).
  Con riferimento alla domanda del r.t.i. ricorrente di condanna della stazione 
  appaltante al risarcimento del danno, asseritamene derivante dalla perdita di 
  una chance notevole nel settore che per esso è di estremo rilievo, la 
  stessa non può trovare accoglimento, in quanto il riferimento al detto 
  “danno” è alquanto generico.
  Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P . Q . M .
Il Tribunale Amministrativo 
  Regionale per il Piemonte – Seconda Sezione – accoglie il ricorso 
  in epigrafe, e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
  Rigetta la domanda di risarcimento del danno.
  Spese compensate.
  Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, 
  nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2003, con l’intervento dei Signori:
  Giuseppe CALVO Presidente
  Paolo LOTTI Referendario
  Giuseppa LEGGIO Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
  f.to G. Calvo f.to G. Leggio
Il Direttore Segreteria II Sezione 
  Depositata in Segreteria a sensi di
  f.to Ruggiero Legge il 21 febbraio 2004
Il Direttore Segreteria II Sezione
  f.to Ruggiero