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	<title>n. 6 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>n. 6 - 2016 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>La correzione dell’interpretazione sulla correzione del sesso: brevi note a Corte cost., sent. n. 221 del 2015</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/la-correzione-dellinterpretazione-sulla-correzione-del-sesso-brevi-note-a-corte-cost-sent-n-221-del-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:35:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-correzione-dellinterpretazione-sulla-correzione-del-sesso-brevi-note-a-corte-cost-sent-n-221-del-2015/">La correzione dell’interpretazione sulla correzione del sesso: brevi note a Corte cost., sent. n. 221 del 2015</a></p>
<p>A giudizio della Corte costituzionale, la vigente normativa statale che sovraintende al mutamento dei caratteri sessuali a fini anagrafici non è incostituzionale. Anzi è in grado di tutelare adeguatamente il diritto dell’individuo al cambiamento identitario bilanciandolo con il valore della certezza dei rapporti giuridici. Vediamo perché. La l. n. 164</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-correzione-dellinterpretazione-sulla-correzione-del-sesso-brevi-note-a-corte-cost-sent-n-221-del-2015/">La correzione dell’interpretazione sulla correzione del sesso: brevi note a Corte cost., sent. n. 221 del 2015</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-correzione-dellinterpretazione-sulla-correzione-del-sesso-brevi-note-a-corte-cost-sent-n-221-del-2015/">La correzione dell’interpretazione sulla correzione del sesso: brevi note a Corte cost., sent. n. 221 del 2015</a></p>
<div style="text-align: justify;">A giudizio della Corte costituzionale, la vigente normativa statale che sovraintende al mutamento dei caratteri sessuali a fini anagrafici non è incostituzionale. Anzi è in grado di tutelare adeguatamente il diritto dell’individuo al cambiamento identitario bilanciandolo con il valore della certezza dei rapporti giuridici.<br />
Vediamo perché. La l. n. 164 del 1982 prevede che “la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali” (art. 1, comma 1).<br />
&nbsp;<br />
Sul punto, la Corte costituzionale è stata chiamata a verificare l’illegittimità delle previsioni legislative in questione nella misura in cui sembrerebbero rendere necessaria “l’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi” per permettere la rettificazione sessuale, violando così non solo gli artt. 2, 3, 32 e 117 della Costituzione, ma anche l’art. 8 della CEDU ossia il diritto al rispetto della vita privata e familiare[1].<br />
&nbsp;<br />
Al riguardo, il Giudice delle leggi prende atto del tenore letterale delle norme statali, che sembrerebbe rendere il fatto del mutamento fisico dei caratteri sessuali necessario ai fini della rettifica, ma definisce una interpretazione delle previsioni costituzionalmente compatibile e diversa da quella del giudice remittente[2].<br />
&nbsp;<br />
Secondo la Corte costituzionale, “il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”.<br />
&nbsp;<br />
Insomma, per il Giudice delle leggi “l’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che &#8722; in coerenza con supremi valori costituzionali &#8722; rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere. L’ampiezza del dato letterale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all’irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”.<br />
&nbsp;<br />
L’esclusione del carattere necessario dell’intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un’impostazione che &#8722; in coerenza con supremi valori costituzionali &#8722; rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l’assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l’identità di genere. L’ampiezza del dato letterale dell’art. 1, comma 1, l. n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all’irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.<br />
&nbsp;<br />
Insomma – sono parole della Corte costituzionale nella sentenza in esame – “il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all’identità di genere, come espressione del diritto all’identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch’esso di copertura costituzionale, alla salute”.<br />
&nbsp;<br />
La pronuncia in questione ha i caratteri tipici della sentenza interpretativa di rigetto ossia di quella decisione con la quale la Consulta fornisce una esegesi delle norme che non è solo costituzionalmente compatibile – e in questo modo salva la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale – ma in qualche modo determina in modo autentico la portata normativa della previsione adeguandola al contesto normativo sovraprimario[3].<br />
&nbsp;<br />
In ogni modo, la pronuncia ha caratteri certamente innovativi e additivi rispetto alla previsione formale nella misura in cui non solo definisce – e quindi in un certo senso “impone” – una lettura delle norme. Considerato che non siamo in presenza di una molteplicità di letture possibili delle previsioni ma di due sole ipotesi (la scelta è&nbsp; semplicemente tra necessità o meno del cambiamento fisico ai fini della rettifica della sessualità), la Corte costituzionale chiarisce che il legislatore non può richiedere il mutamento del requisito fisico (invasivo fisicamente e lesivo del diritto) per il cambio di sesso. La previsione in esame, dunque, ben oltre il mero tenore letterale, deve intendersi nel senso della eventualità del mutamento fisico.<br />
&nbsp;<br />
D’altronde, l’incipit dell’argomentazione di merito e l’immagine della “strada” interpretativa sottolineano il profilo diacronico e mutevole delle scelte normative in un settore così delicato, un settore per il quale la norme statale sub iudice “costituisce l’approdo di un’evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.<br />
&nbsp;<br />
Dietro la pronuncia della Corte costituzionale si sente il respiro del diritto vivente che già aveva dato segnali di incombenza nella giurisprudenza ordinaria. La pronuncia, difatti, ricorda la più risalente giurisprudenza costituzionale sia la più recente casistica della Suprema Corte di Cassazione. Nel primo caso ricorda la sent. n. 161 del 1985 che aveva già “indicato la strada” allorché aveva precisato che la norma di legge riguardasse “tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell’attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell’atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell’interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico”; nel secondo ricorda la recente giurisprudenza della Suprema Corte per cui la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di “un processo di autodeterminazione verso l’obiettivo del mutamento di sesso” e “la complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici […] e psicologici mette ulteriormente in luce l’appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche”. Per il Giudice costituzionale, quindi, “il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all’adeguamento dell’immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto”[4].<br />
&nbsp;<br />
Come noto la dottrina ha ampiamente affrontato la questione del diritto vivente. Nel caso di specie, si tratta di una vera e propria sentenza correttiva ossia di una decisione con la quale il Giudice costituzionale fa valere l’interpretazione conforme a Costituzione giurisprudenzialmente prevalente contro l’interpretazione fornita dal giudice a quo che si rileva non solo difforme ma manche potenzialmente illegittima dal punto di vista costituzionale.<br />
&nbsp;<br />
L’argomentazione svolta del Giudice delle leggi sulla questione di ammissibilità del giudizio parla chiaro. Non a caso, nella pronuncia in esame, si prende atto da un lato del “tentativo, in concreto effettuato dal giudice a quo, di utilizzare gli strumenti interpretativi a sua disposizione per verificare la possibilità di una lettura alternativa della disposizione censurata, eventualmente conforme a Costituzione”. Tuttavia, “tale possibilità viene consapevolmente esclusa dal rimettente, il quale ravvisa nel tenore letterale della disposizione un impedimento ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile”. In questo quadro – precisa la Corte costituzionale – “la possibilità di un’ulteriore interpretazione alternativa, che il giudice a quo non ha ritenuto di fare propria, non riveste alcun significativo rilievo ai fini del rispetto delle regole del processo costituzionale, in quanto la verifica dell’esistenza e della legittimità di tale ulteriore interpretazione è questione che attiene al merito della controversia, e non alla sua ammissibilità”. Ecco dunque il carattere correttivo della pronuncia n. 221 della Corte costituzionale.<br />
&nbsp;</p>
<p>
[1] Art. 8 CEDU: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.<br />
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.</p>
<p>[2] Cfr. C.M. Reale, Corte costituzionale e transgenderismo: l’irriducibile varietà delle singole situazioni, in www.giurcost.org.</p>
<p>[3] In dottrina insiste sulla differenziazione delle tipologie di sentenze adeguatrici A. D’Atena, nella relazione conclusiva al Seminario Corte Costituzionale, giudici comuni, interpretazioni adeguatrici, Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, Roma, 6.11.2009 in AA. Vv., Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Milano, 2010, 337 ss.</p>
<p>[4] Cfr. Corte Cass, sez. I civ., sent. n. 15138 del 2015.</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>Brevi riflessioni sulla natura dei provvedimenti di sospensione della attività imprenditoriale</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-riflessioni-sulla-natura-dei-provvedimenti-di-sospensione-della-attivita-imprenditoriale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:56 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/brevi-riflessioni-sulla-natura-dei-provvedimenti-di-sospensione-della-attivita-imprenditoriale/">Brevi riflessioni sulla natura dei provvedimenti di sospensione della attività imprenditoriale</a></p>
<p>Sommario: 1. Premessa. – 2. Descrizione delle fattispecie. – 3. Brevi cenni ad alcuni ‘profili’ caratterizzanti la sanzione amministrativa. – 3.1. segue: a) la nozione di sanzione amministrativa. – 3.2. segue: b) sanzione amministrativa e discrezionalità. 3.3. segue: c) la (ir-)revocabilità del provvedimento sanzionatorio. – 4. Riesame critico delle fattispecie</p>
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<p>
Sommario: 1. Premessa. – 2. Descrizione delle fattispecie. – 3. Brevi cenni ad alcuni ‘profili’ caratterizzanti la sanzione amministrativa. – 3.1. segue: a) la nozione di sanzione amministrativa. – 3.2. segue: b) sanzione amministrativa e discrezionalità. 3.3. segue: c) la (ir-)revocabilità del provvedimento sanzionatorio. – 4. Riesame critico delle fattispecie previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008. – 4.1. segue: a) la sospensione dell’attività di impresa. – 4.2. segue: b) l’interdizione alla contrattazione con le PP.AA. – 4.3. segue: c) l’obbligazione al pagamento di una somma di ammontare predeterminato. – 5. Brevi osservazioni conclusive.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>1. Premessa</em><br />
Oggetto di queste brevi riflessioni è la ricostruzione della natura giuridica dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (rubricato “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”).<br />
Ciò che in buona sostanza si vuole provare a verificare è se i provvedimenti contemplati dalla disposizione in parola – come si vedrà, si tratta, infatti, di due differenti fattispecie – siano riconducibili alla tipologia delle sanzioni amministrative[1].<br />
L’individuazione della sanzione amministrativa, come tipologia, è operazione invero non facile, attese, da un canto, l’assenza di una espressa disciplina costituzionale di principio ad essa relativa, e, dall’altro, la impossibilità, più volte affermata in giurisprudenza[2] ed oramai acclarata in dottrina, di una sua assimilazione alla sanzione penale quanto alla applicazione dei principi costituzionali relativi a quest’ultima[3].<br />
Se, infatti, è agevole l’individuazione della sanzione penale, questa caratterizzandosi per la tipologia della sanzione, per le peculiarità dell’organo chiamato ad irrogarla (il giudice penale), nonché per le garanzie del procedimento (oggi sancite nel testo dell’art. 111 della Carta) e la titolarità dell’esercizio della relativa azione (doverosa e rimessa all’ufficio del Pubblico Ministero), non altrettanto è a dirsi per la sanzione amministrativa.<br />
Occorre, allora, da subito delimitare, sia pur brevemente, il campo dell’indagine, procedendo dapprima a descrivere le fattispecie previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (struttura, ambito di applicazione e regime), per poi provare ad individuare i caratteri identificativi, a dir così, del ‘modello’ sanzione amministrativa, al fine di verificare, in conclusione, se le fattispecie in parola siano riconducibili ad esso.</p>
<p><em>2. Descrizione delle fattispecie</em><br />
L’art. 14, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, al dichiarato scopo “di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare”, prevede che gli organi pubblici deputati alla vigilanza ‘possono’ adottare provvedimenti di sospensione della attività imprenditoriale allorquando riscontrino: a) “l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, nonché b) “in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”. Il provvedimento di sospensione deve essere comunicato alla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (le cui funzioni sono state oggi assorbite dalla Autorità Nazionale Anticorruzione) ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della adozione del provvedimento di interdizione alla contrattazione con le amministrazioni pubbliche ed alla partecipazione alle gare pubbliche. Secondo il medesimo co. 1, al provvedimento in parola non si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 241/1990[4].<br />
Il legislatore ha, inoltre, previsto (ai cc. 3 e 4) che la medesima autorità irrogante possa revocare il provvedimento di sospensione a condizione che la posizione dei lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie venga regolarizzata e/o che vengano ripristinate le condizioni di sicurezza. In ogni caso, affinché la revoca possa essere disposta è necessario il pagamento di una somma fissa, il cui importo viene fatto dipendere dalla tipologia di infrazione che ha condotto al provvedimento di sospensione. Infine, il co. 6 fa comunque salva l’applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.<br />
Come è evidente, la disposizione di cui al co. 1 contiene due differenti fattispecie, al ricorrere di ciascuna delle quali l’autorità preposta alla vigilanza può disporre la sospensione della attività di impresa (o di suo ramo)[5].<br />
Utilizzando una terminologia più propria del diritto penale, può dirsi che duplice è il bene giuridico protetto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, esso consistendo, per un verso, nella sicurezza dei luoghi di lavoro e, per altro verso, nella certezza dei rapporti lavorativi e nella garanzia del lavoro regolare: come è stato affermato, “il pericolo per la salute e la sicurezza sul lavoro costituisce un’ipotesi a sé stante che non si sovrappone alle altre, le quali possono quindi da sole giustificare l’emissione di un provvedimento di sospensione”[6].<br />
Parimenti degni di approfondimento, nell’ottica dell’indagine, sono il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le amministrazioni pubbliche e alla partecipazione alle gare pubbliche, di cui la sospensione della attività di impresa costituisce il necessario ed indispensabile presupposto, nonché l’obbligazione a versare una somma prestabilita, seppur variabile nell’importo in dipendenza della natura della infrazione riscontrata, quale presupposto per la revoca della sospensione.<br />
A differenza di quest’ultima, il provvedimento di interdizione, che, come si è appena chiarito, nella prima trova il proprio presupposto, viene configurato come doveroso (recte: vincolato), la legge stabilendo anche la sua durata in relazione a quella del provvedimento di sospensione[7].<br />
Con riguardo all’obbligazione a versare una somma di danaro, che trova anch’essa il proprio presupposto, rilevante pure ai fini della definizione del suo ammontare, nel provvedimento di sospensione, alla P.A. non è rimesso alcun apprezzamento né con riguardo all’an, né, come si è avuto modo di precisare, riguardo al quantum della somma da versare.<br />
L’indagine su questi due ulteriori ‘profili’[8] non sembra indifferente ai fini di comprendere la natura giuridica dei provvedimenti di sospensione della attività di impresa.</p>
<p><em>3. Brevi cenni ad alcuni ‘profili’ caratterizzanti la sanzione amministrativa</em><br />
La ricostruzione dei caratteri della sanzione amministrativa involge questioni di ben altra ampiezza, che non possono essere affrontate ex professo in questa sede. Qui ci si limiterà, pertanto, sia pur correndo il rischio di risultare eccessivamente assiomatici, a richiamare le conclusioni cui la dottrina è pervenuta con riguardo alla nozione di sanzione amministrativa, alla sussistenza o meno di discrezionalità nell’an della sanzione, ed alla possibilità di revoca del provvedimento sanzionatorio, nei limiti in cui la loro indagine si mostri indispensabile a conseguire l’obiettivo dichiarato in premessa.</p>
<p><em>3.1. segue: a) la nozione di sanzione amministrativa</em><br />
Non è per nulla agevole definire una nozione unitaria di sanzione amministrativa, quest’ultima essendo oggetto di dibattito tuttora aperto, in particolar modo in ordine alla possibilità di ricomprendere sotto un unico genus, per l’appunto quello di sanzione amministrativa, una serie innumerevole di provvedimenti aventi tutti come presupposto la violazione di un precetto (di un comando)[9], e come conseguenza un effetto lato sensu ablativo della sfera giuridica del trasgressore[10].<br />
Una nozione così ampia, che ricollega la sanzione alla violazione di un comando, non sembra, tuttavia, in grado di distinguere, a livello sistematico, tra violazioni cui conseguono sanzioni che hanno lo scopo di punire la condotta violativa del precetto tramite la irrogazione di una misura afflittiva nei confronti del suo autore, e violazioni che, invece, nell’ottica delle conseguenze configurate dalla legge, fungono solo da presupposto idoneo a fondare l’incapacità del soggetto ad essere parte di rapporti con la P.A. (è il caso delle ccdd. sanzioni interdittive), oppure legittimano l’intervento coattivo della amministrazione volto al ripristino della situazione di fatto conforme a quella imposta dalla norma violata (è questo il caso delle ccdd. sanzioni ripristinatorie)[11].<br />
Il discorso, com’è evidente, meriterebbe ben altro approfondimento. Tuttavia, rimando fedeli alla premessa, e nonostante il rischio di assiomaticità poc’anzi richiamato, sembra preferibile accedere ad una nozione più ristretta di sanzione, intendendola quale “pena in senso tecnico”[12]; diversamente opinando si rischierebbe, infatti, di catalogare sotto l’etichetta di sanzione amministrativa qualsiasi reazione dell’amministrazione avente come presupposto (ma in alcune ipotesi, come quelle da ultimo descritte, meglio sarebbe dire ‘occasione’) la violazione di un precetto.<br />
Se si accede, dunque, ad una nozione di sanzione come ‘pena amministrativa’, avente funzione repressiva/afflittiva di un comportamento antigiuridico, ne viene di conseguenza che non potrà considerarsi come sanzione “la reintegrazione, in qualsiasi forma, dello stato di cose antecedente alla trasgressione, da cui esula qualsiasi finalità afflittiva”[13].<br />
Il ragionamento appena esposto consente di ben evidenziare le difficoltà che si pongono all’interprete allorquando si tratti di qualificare come sanzionatorie misure di carattere interdittivo. In queste ipotesi, infatti, sembrerebbe doversi ritenere che tramite la loro applicazione, sia pur in conseguenza della violazione di un precetto, l’amministrazione realizza in via diretta un proprio interesse mediante l’esclusione del soggetto da uno o più settori di azione: come è stato osservato, l’adozione del provvedimento di interdizione “non costituirebbe tanto una ‘pena’, quanto una garanzia per l’interesse dell’amministrazione, che attraverso questa misura otterrebbe direttamente un risultato vantaggioso: l’interdizione di un soggetto inidoneo”[14].<br />
Invero, al fine di concludere, già in astratto, per la possibile riconducibilità delle misure interdittive – seppure, come si chiarirà, e come è fin troppo evidente, non certo di tutte – nell’ambito del tipo sanzione amministrativa, occorre, a dir così, ‘aggrapparsi’ al dato positivo di carattere generale maggiormente significativo. Ci si riferisce in modo particolare alla L. n. 689/1981 (recante “Modifiche al sistema penale”), che, all’art. 11, prevede il potere dell’amministrazione di irrogare sanzioni accessorie consistenti “nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione”, così confermandosi la volontà del legislatore di includere a piene titolo l’interdizione tra le sanzioni amministrative.<br />
Premessa, allora, la configurabilità giuridica di sanzioni interdittive – nel senso in precedenza fatto proprio di ‘pena amministrativa’ –, sarà compito dell’interprete, e dunque operazione di ermeneusi del dato normativo di riferimento, verificare quando la misura interdittiva inveri una reazione punitiva dell’ordinamento nei confronti dell’autore di una condotta antigiuridica (potendosi, perciò, a buon diritto definire sanzione), e quando, invece, essa “sia semplicemente conseguenza dell’accertamento di un’inidoneità di un soggetto (determinata dalla legge o valutata caso per caso dall’amministrazione) a svolgere una certa attività o ad essere parte di un certo rapporto”[15].<br />
Quanto testé chiarito pare confermare che le sanzioni amministrative non necessariamente “vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all’Amministrazione”[16], la loro previsione potendo, più semplicemente, trarre origine “non per ragioni riguardanti l’esercizio dell’azione amministrativa, ma solo per ragioni di decongestionamento e di maggiore qualificazione della giustizia penale&#8221;[17].<br />
All’esito del ragionamento, sembra dunque potersi concludere che a distinguere la fattispecie sanzionatoria amministrativa da tutte le altre misure di coazione (negli effetti anche simili) che possono assistere l’azione amministrativa al fine di garantirne l’effettività, elimina virgola sia il fatto che la sanzione, a differenza di queste ultime, è funzionalizzata, non già ad ottenere in via diretta la realizzazione del fine (interesse) cui è preordinata l’azione dell’amministrazione, bensì a dissuadere dal porre in essere condotte (evidentemente difformi) volte ad impedire la realizzazione di detto fine, in tal modo essa finendo per partecipare della medesima funzione di prevenzione (generale e speciale) che è propria della sanzione penale.</p>
<p><em>3.2. segue: b) sanzione amministrativa e discrezionalità</em><br />
Quanto al rapporto tra sanzione amministrativa e discrezionalità, si discute in dottrina se, trattandosi pur sempre di un potere amministrativo, per l’appunto quello sanzionatorio, sia giuridicamente configurabile un ambito valutativo rimesso alla P.A. circa l’an del suo esercizio. Detto altrimenti, ci si domanda se possa ritenersi giuridicamente plausibile (ma meglio sarebbe dire legittima) la riserva di un potere discrezionale in capo all’amministrazione avente ad oggetto l’opportunità della irrogazione della sanzione, di modo che legittimamente la P.A. potrebbe decidere di ometterne l’irrogazione, ritenendola, nella singola fattispecie, non conforme (se non addirittura dannosa) all’interesse pubblico.<br />
La non applicabilità, per le ragioni spiegate in precedenza, dei principi costituzionali in materia penale, nonché di quelli che presiedono all’esercizio della relativa azione[18], rendono a tal proposito tutt’altro che agevole l’attività dell’interprete.<br />
In realtà, nonostante qualche voce in tal senso sia riscontrabile nella dottrina meno recente[19], sembrerebbe doversi escludere un siffatto potere discrezionale in capo alla P.A.<br />
Un primo elemento testuale che pare deporre nel senso della doverosità dell’esercizio del potere sanzionatorio si rinviene proprio nella L. 689/1981, i cui artt. 14 e 17 stabiliscono, rispettivamente, che la violazione “deve essere contestata immediatamente”, e ove ciò non sia possibile “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati”, e che qualora “non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l’agente che ha accertato la violazione, […] deve presentare rapporto”[20]. Così disponendo, il legislatore delinea un sistema che sembra non ammettere alcun potere di scelta in capo all’amministrazione, la quale, accertata la sussistenza della condotta antigiuridica, dovrà, al pari dell’organo giudiziario inquirente in ipotesi di condotte penalmente rilevanti, procedere ad avviare il procedimento (amministrativo) repressivo.<br />
D’altronde, l’art. 18 della legge in parola prevede che il procedimento sanzionatorio possa concludersi esclusivamente o con una ingiunzione al trasgressore (nel caso di specie al pagamento di una sanzione pecuniaria), oppure con un provvedimento di archiviazione ove risulti infondato l’accertamento. Ciò a significare che, una volta acquisita la conoscenza della infrazione, alla P.A. non residua alcuno spazio di manovra per effettuare valutazioni ulteriori sulla opportunità di sanzionare o meno il trasgressore[21].<br />
A conclusioni non dissimili può giungersi anche in base alla interpretazione dei principi costituzionali che presiedono all’esercizio dell’azione amministrativa, di cui il provvedimento sanzionatorio costituisce pur sempre l’esito, e segnatamente gli artt. 3 e 97 della Carta.<br />
Il rispetto del principio di imparzialità, come è stato osservato, sembra poter influenzare la disciplina della sanzione amministrativa sotto il profilo “sostanziale – di adeguatezza della misura della sanzione alla gravità dell’illecito –, ma anche sotto il profilo formale – di ‘indiscriminatezza’ dell’irrogazione –, senza ammettere condizionamenti di ‘opportunità’, né oggettiva (interessi amministrativi particolari), né, tantomeno, soggettiva (persona del trasgressore)”[22].<br />
A favore della doverosità dell’azione amministrativa sanzionatoria si è espressa anche la Corte costituzionale, secondo la quale “non può peraltro disconoscersi che anche rispetto alle sanzioni amministrative ricorre l’esigenza della prefissione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere relativo all’applicazione (o alla non applicazione) di esse, e ciò in riferimento sia al principio di imparzialità (art. 97 della Costituzione), espressamente invocato dal ricorrente, sia al principio di cui all’art. 23 Cost., implicitamente invocato con il denunziare la mancata previsione, ad opera della legge regionale, di criteri siffatti”[23].<br />
Del resto, se, come si è affermato in conclusione del precedente paragrafo, la sanzione amministrativa può anche essere il frutto di una scelta legislativa volta a punire “comportamenti dannosi per gli interessi non meritevoli di tutela penale”[24], e dunque a prescindere dal rapporto sostanziale con specifici interessi dell’amministrazione, e nei limiti in cui ciò accada, sembra vieppiù necessario escludere la sussistenza di poteri discrezionali in ordine all’an della sanzione.</p>
<p><em>3.3. segue: c) la (ir-)revocabilità del provvedimento sanzionatorio</em><br />
La revoca è un provvedimento di secondo grado mediante il quale la P.A. [25], ritornando sui propri passi, elimina dal modo giuridico un precedente provvedimento, ritenendo l’assetto degli interessi in esso consacrato non più satisfattivo dell’interesse pubblico, in quanto, seppur legittimo, l’atto appare non più opportuno[26].<br />
La fattispecie è oggi regolata dall’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, secondo il quale a giustificare il provvedimento di revoca possono essere tre differenti condizioni, e cioè che sopravvengano nuovi motivi di interesse pubblico, che la P.A. proceda ad una nuova valutazione dell’originario interesse pubblico, che muti la situazione di fatto.<br />
Tralasciando per il momento quest’ultima ipotesi, che sembrerebbe presupporre una valutazione in termini di sopravvenuta antigiuridicità dell’atto (quale conseguenza del venir veno di un presupposto legale per l’emanazione) piuttosto che di sua (in-)opportunità, v’è comunque da mettere bene in luce che oggetto di revoca possono essere unicamente “atti aventi efficacia durevole (o prolungata che dir si voglia) i quali siano espressione di attività discrezionale e non vincolata”[27].<br />
Per le ragioni espresse nel paragrafo che precede, pare allora doversi escludere che i provvedimenti sanzionatori possano validamente essere oggetto di revoca, giacché l’assenza di discrezionalità, che, come abbiamo chiarito, connota la loro emanazione, non consente di recuperare ambiti valutativi circa l’an della sanzione in sede di riesame dell’atto.</p>
<p><em>4. Riesame critico delle fattispecie previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008</em><br />
Alla luce delle, sia pur veloci, conclusioni cui si è pervenuti relativamente ad alcuni profili caratterizzanti la disciplina delle sanzioni amministrative, si può ora provare a ricostruire la natura giuridica dei provvedimenti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008.<br />
In quest’ottica si esamineranno, nell’ordine, il provvedimento di sospensione dell’attività di impresa, il (conseguente) provvedimento di interdizione alla contrattazione con le amministrazioni pubbliche e alla partecipazione a gare pubbliche, e l’obbligazione al pagamento di una somma di ammontare predeterminato quale presupposto per ottenere la revoca del provvedimento di sospensione, al fine di comprendere se tutti, o alcuno di essi, presentino caratteri tali da consentirne la riconducibilità alla tipologia delle sanzioni amministrative.</p>
<p><em>4.1. segue: a) la sospensione dell’attività di impresa</em><br />
Dall’esame del dato normativo non sembra potersi concludere per la natura sanzionatoria del provvedimento di sospensione della attività di impresa, e ciò sia quando esso esiti all’accertamento dell’utilizzo di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria (in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori), sia quando a giustificare questa misura sia il riscontro di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.<br />
Si tratta, in entrambi i casi, nonostante qualche interpretazione di segno opposto non sia mancata in giurisprudenza[28], di provvedimenti di carattere discrezionale, che lasciano alla amministrazione la facoltà di decidere, sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza, se procedere o meno alla adozione della misura, ciò che mal si concilia con il carattere della doverosità caratterizzante la tipologia sanzionatoria[29].<br />
Che si tratti di provvedimenti di natura discrezionale è confermato dalla stessa Corte costituzionale, la quale, proprio basandosi sul detto presupposto (natura discrezionale dei provvedimenti in parola), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 nella parte in cui esclude l’applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Ad avviso della Corte, l’esclusione dell’obbligo di motivazione avrebbe “vanificata l’esigenza di conoscibilità dell’azione amministrativa […] in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale, ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del soggetto che ne è destinatario”[30].<br />
Sembra allora più plausibilmente doversi ritenere che lo scopo dei provvedimenti di sospensione della attività di impresa, non sia tanto quello di sanzionare una condotta antigiuridica, bensì quello di ottenere in via coattiva il ripristino della legalità violata, impedendo, a seconda dei casi, la prosecuzione di rapporti di lavoro irregolare e/o il protrarsi di situazioni di pericolo per i lavoratori.<br />
D’altronde è lo stesso legislatore, nell’incipit della norma, a dichiarare espressamente la finalità di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza del lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.<br />
In questa stessa linea si è pure espressa la dominante giurisprudenza, secondo cui “La misura in questione […] disponendo la sospensione dell’attività di impresa fino al ripristino di una condizione di legalità, è destinata a realizzare il medesimo interesse pubblico al cui soddisfacimento è preordinata la funzione amministrativa assistita dalla misura medesima”[31].<br />
Un chiaro indizio in tal senso si rinviene, altresì, nella disciplina della revoca del provvedimento di sospensione, che non può essere disposta sino a quando non venga ripristinata la situazione di conformità al diritto.<br />
Esaminando il provvedimento di revoca della sospensione, appare evidente che più che di una revoca in senso stretto, per tale volendosi intendere, come si è chiarito in precedenza, una rivisitazione della convenienza della scelta consacrata nell’originario provvedimento, si tratta di una revoca/rimozione consistente “nella eliminazione del provvedimento che è divenuto ‘antigiuridico’ per successivo mutarsi dei presupposti fattuali e/o giuridici sussistendo i quali la P.A. si era determinata ad assumerlo”[32].<br />
Essendo, infatti, per espressa previsione, la revoca del provvedimento subordinata alla regolarizzazione dei rapporti lavorativi e/o al ripristino delle condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori, essa finisce col dipendere unicamente dal mutamento dei presupposti di fatto che avevano portato alla sospensione della attività d’impresa.<br />
Anche se riferita non a questa ma ad una analoga fattispecie, nondimeno condivisibile si presenta l’opinione secondo cui “La chiusura dell’esercizio è passibile di “revoca” non perché abbia carattere discrezionale, ma perché è prevista dal legislatore non tanto come sanzione, quanto come strumento di esecuzione indiretta […]. Una volta raggiunto questo obiettivo, la misura adottata viene revocata, non per motivi inerenti alla discrezionalità amministrativa, ma perché si è avuta quella esecuzione (dell’adem­pimento) che rappresentava una finalità istituzionale della misura”[33].</p>
<p><em>4.2. segue: b) l’interdizione alla contrattazione con le PP.AA.</em><br />
L’emanazione del provvedimento di sospensione della attività di impresa è presupposto per l’irrogazione della interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.<br />
Si tratta di un provvedimento vincolato, in quanto, al ricorrere del detto presupposto, nessun potere di scelta, circa l’an della sua emanazione, la legge riconosce al Ministero delle infrastrutture e del trasporti.<br />
Altresì vincolata è anche la durata della interdizione che viene interamente prefissata dal legislatore (seppur con differente graduazione in dipendenza delle ragioni alla base della sospensione), con l’unica eccezione della ipotesi in cui la revoca del provvedimento di sospensione intervenga oltre i quattro mesi dalla sua irrogazione, in tal caso essendo rimessa alla competente amministrazione la rideterminazione (ovviamente a ribasso) della durata della interdizione.<br />
Tanto chiarito, non è, tuttavia, agevole ricostruire la natura giuridica (sanzionatoria o meno) del provvedimento in parola.<br />
Nel senso della natura sanzionatoria depone la sua autonomia rispetto al provvedimento di sospensione, di cui non è sanzione accessoria, unitamente al fatto che la sua emanazione compente ad un soggetto terzo. Se, infatti, la sanzione accessoria, ex art. 20, co. 2, L. n. 689/1981, non può essere applicata “finché pende il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna”, il provvedimento di interdizione è normalmente ritenuto in giurisprudenza immediatamente emanabile ed impugnabile dinanzi al giudice competente[34].<br />
Parimenti nel senso della natura sanzionatoria è la finalità della norma. Si tratta, infatti, di una misura sicuramente afflittiva che non sembra tendere alla realizzazione coattiva del medesimo fine cui è preordinata la disposizione a presidio della quale l’interdizione è prevista[35]. D’altronde, non è di scarso rilievo in tal senso la circostanza che la revoca del provvedimento di sospensione può incidere solo sulla durata della interdizione ma non ne comporta la caducazione.<br />
Qualche dubbio sulla natura sanzionatoria della interdizione può sorgere, invece, dall’esame della disciplina sulla durata della stessa. Essendo questa interamente fissata dal legislatore – con la sola eccezione della rideterminazione a seguito di revoca del provvedimento di sospensione –, il problema si sposta sulla verifica della sua compatibilità con il sistema amministrativo delle sanzioni ccdd. fisse, senza cioè margini valutativi riconosciuti alla P.A. sulla sua commisurazione (in dipendenza delle circostanze del caso concreto ed in primo luogo della personalità dell’agente)[36].<br />
Ove un siffatto potere, come sembra preferibile, si ritenga consustanziale alla potestà sanzionatoria amministrativa, in quanto indispensabile per la personalizzazione dell’illecito e, dunque, per caratterizzare quest’ultimo in termini di riprovevolezza della condotta e di meritevolezza della sanzione, rendendolo così partecipe della medesima funzione generale e special-preventiva propria del diritto penale, allora si dovrà concludere per la natura non sanzionatoria del provvedimento di interdizione.<br />
Tuttavia, anche a ragionare in questo modo, quest’ultima conclusione non sembrerebbe comunque estendibile al provvedimento di rideterminazione della misura interdittiva conseguente alla revoca del provvedimento di sospensione disposta oltre i quattro mesi dalla sua irrogazione. Essendo, in tale ipotesi, rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione la rideterminazione della durata della interdizione, ricorrerebbero tutte le condizioni per affermare la natura sanzionatoria del detto provvedimento.<br />
Di contro può, tuttavia, osservarsi che sembra quanto meno arduo poter far dipendere la natura sanzionatoria da una mera eventualità, qual è il sopraggiungere della revoca oltre il quarto mese dalla sospensione.</p>
<p><em>4.3. segue: c) l’obbligazione al pagamento di una somma di ammontare predeterminato</em><br />
Condizione per la revoca del provvedimento di sospensione della attività di impresa, oltre al ripristino della legalità dei rapporti lavorativi e delle condizioni di sicurezza per i lavoratori, è il pagamento di una somma “pari a 2.000 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 3.200 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”[37].<br />
L’assenza di discrezionalità nella determinazione della somma da corrispondere per ottenere la revoca del provvedimento consente di riproporre, de plano, le medesime osservazioni appena rassegnate circa la possibilità di ricomprendere nella tipologia sanzionatoria anche le sanzioni fisse.<br />
In dottrina si è precisato che in ipotesi di sanzione pecuniaria fissa “nonostante un generico intento punitivo certamente visibile nella norma non è possibile ravvisare delle ‘pene’ amministrative […]; mancano, infatti, gli elementi essenziali della adattabilità al caso concreto e, quindi, alla personalità del trasgressore, e correlativamente, manca nell’organo preposto alla irrogazione il potere, necessariamente connesso all’inflizione di una pena, di determinare in concreto l’entità della sanzione per ogni caso”[38].<br />
L’esame dell’art. 14 (co. 5-bis) rivela, tra l’altro, che si tratta di un obbligo sorgente direttamente ex lege, senza necessità di un provvedimento apposito, e ciò si ricava dal fatto che, per espressa previsione di legge, in caso di mancato pagamento dell’importo residuo, solo “il provvedimento di accoglimento dell’istanza [di revoca] costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato”.<br />
D’altronde, il fatto che, secondo quanto espressamente stabilito dalla norma in commento, si tratti di una “somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6” – che fa salva “l’applicazione delle sanzioni penali, civili e <em>amministrative</em> vigenti”[39]–, sembrerebbe indicativo della volontà del legislatore di considerare il pagamento della detta somma come qualcosa di differente dalle sanzioni amministrative, e rispetto alle quali il pagamento in parola si pone unicamente come aggiuntivo[40].</p>
<p><em>5. Brevi osservazioni conclusive</em><br />
L’indagine condotta pare aver dimostrato che l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 non disciplina fattispecie a carattere sanzionatorio.<br />
Il provvedimento di sospensione della attività di impresa sembra, infatti, avere una funzione eminentemente cautelare, siccome volta nell’immediato ad impedire, sempre che ragioni di opportunità non lo sconsiglino, il verificarsi di danni alla salute dei lavoratori od il protrarsi di situazioni di irregolarità nello svolgimento dei rapporti lavorativi.<br />
Con il solo dubbio in precedenza espresso, anche con riguardo al provvedimento di interdizione dalla contrattazione con le PP.AA. sembra doversi giungere a conclusioni non dissimili.<br />
Trattasi, infatti, di una conseguenza diretta della sospensione, che non lascia (se non in una isolata e residuale ipotesi) alcun margine valutativo alla P.A. nella commisurazione della sanzione in relazione ai fatti ed alla personalità dell’autore della condotta.<br />
Parimenti, infine, deve escludersi la natura sanzionatoria del pagamento di una somma prefissata – anche se variabile in dipendenza dei motivi/presupposti della sospensione –, configurata dal legislatore come un corrispettivo ex lege per la revoca della sospensione, avente funzione di contribuzione obbligatoria a carico dei soggetti imprenditori non rispettosi della disciplina in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro od operanti con ‘mano d’opera’ irregolare.</p>
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* Ricercatore di Diritto amministrativo e professore aggregato di Diritto urbanistico presso il Dipartimento di Giurisprudenza della Seconda Università di Napoli.</p>
<p>** Questo contributo è maturato nell’ambito del Progetto di ricerca “INAIL&amp;SUN Promozione della cultura della sicurezza: legalità e tutela della salute e della sicurezza nelle trasformazioni del lavoro” (finanziato dall’Inail, sede territoriale di Caserta) ed è destinato ad essere pubblicato nei relativi atti.</p>
<p>[1] Non è, infatti, mancata in dottrina l’opinione a favore della natura sanzionatoria dei provvedimenti in parola. Osserva ad es. sul punto P. Rausei, Poteri, sanzioni e diritti di difesa nella procedura di sospensione dell’attività imprenditoriale, in Il Lavoro nella giur., 5, 2014, pp. 441 ss., 442, che “Nel quadro vigente si delineano i contorni dell’ordine immediatamente esecutivo di sospensione dell’attività imprenditoriale alla stregua di un provvedimento di tipo interdittivo, carattere discrezionale, di natura sanzionatoria con finalità cautelari”.</p>
<p>[2] Già in pronunce meno recenti della Corte costituzionale si trova chiaramente affermato che “L’art. 25 comma 2 cost., il quale stabilisce il principio della riserva assoluta di legge in materia di determinazione delle sanzioni penali, non è applicabile alle sanzioni amministrative, depenalizzate o meno” (n. 250/1992, in Giur. cost., 1992, pp. 1916 ss.). Ed ancora, più di recente, che “È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 […]. Infatti, l’evocato parametro è inconferente, riferendosi esso alle sanzioni penali e non anche a quelle amministrative (ordd. nn. 125 e 196 del 2008)” (sent. n. 256/2008, in Giur. cost., 2008, 4, pp. 2969 ss.). Nello stesso senso si v. anche Tar Lazio, Roma, Sez. II, n. 10620/2012, in Foro amm. – TAR, 2012, 12, pp. 3886 ss., secondo cui “Va esclusa la riferibilità della riserva di legge, prevista dall’art. 25 comma 2 cost. per le sanzioni penali, alle sanzioni amministrative (pur se con quelle possono presentare una qualche affinità), le quali non si pongono come strumento di difesa dei valori essenziali del sistema, come tali non misurabili sul terreno della convenienza economica, ma vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all’Amministrazione e il parametro riferibile alle sanzioni amministrative – depenalizzate o no – &nbsp;è costituito dal principio della riserva di legge relativa stabilito dall’art. 23 cost. (oltre che dal principio di imparzialità della p.a., di cui all’art. 97 cost.)”.</p>
<p>[3] Appare senz’altro valida l’osservazione di A. Travi &#8211; C.E. Paliero, voce Sanzioni amministrative, in Enc. dir., vol. XLI, 1989, pp. 345 ss., 376, secondo cui “se nella ‘parallela’ lettura dell’art. 25 comma 2 cost. il termine “punito”, per la sua portata generale […] è obiettivamente suscettibile – almeno sotto il profilo semantico – di un’estensione a ‘pene’ diverse da quelle criminali, la locuzione “responsabilità penale” può essere soltanto evocativa del diritto penale”.</p>
<p>[4] La Corte costituzionale, con sent. n. 310/2010, in www.giurcost.org, ha dichiarato illegittimo l’articolo in parola “nella parte in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 […], esclude l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990”. Un riferimento più esteso a questa pronuncia verrà effettuato nel par. 4.1, da essa potendosi trarre qualche utile argomento per ricostruire la natura giuridica dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale.</p>
<p>[5] Precisa a tal proposito Tar Basilicata, Sez. I, n. 557/2014, in www.giustizia-amministrativa.it, che “l’art. 14 d.lgs. n. 81/2008 prevede due ipotesi distinte che consentono l’adozione di siffatto provvedimento, e precisamente: a) l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; b) la sussistenza di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.</p>
<p>[6] Così Tar Puglia, Bari, Sez. III, n. 1863/2011, in Foro amm. – TAR, 2011, 12, p. 4073. Nello stesso senso si vv. anche: Tar Campania, Napoli, Sez. III, n. 2454/2013, in Foro amm. – TAR, 2013, 5, p. 1675; nonché Tar Basilicata, Sez. I, n. 83/2012, in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[7] La legge prevede anche (art. 14, co. 1) la “adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione”.</p>
<p>[8] Se si è deciso, in un primo approccio, di definirli come ‘profili’ ulteriori della disciplina relativa alla sospensione lo si deve al fatto che, mentre l’interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è il frutto di un ulteriore provvedimento amministrativo (successivo a quello di sospensione che ne costituisce il presupposto), dubbia è la fonte dell’obbligazione al versamento di una somma pecuniaria quale presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione. Ed infatti, nel prosieguo dell’indagine, si cercherà di verificare se trattasi di un obbligo nascente ex lege, o se, viceversa, è pur sempre necessario che esso sia imposto con un apposito provvedimento, la soluzione prescelta non essendo, tra l’altro, indifferente ai fini della ricostruzione (come autonoma sanzione o meno) della obbligazione in parola.</p>
<p>[9] Osserva E. Casetta, voce Sanzione amministrativa, in Dig. disc. pubbl., vol. XIII, 1997, pp. 598 ss., 599, che la sanzione “è la conseguenza di un comportamento antigiuridico di un soggetto, di cui è diretta e immediata conseguenza”.</p>
<p>[10] Lo affermano chiaramente A. Travi &#8211; C.E. Paliero, voce Sanzioni amministrative cit., p. 350, secondo i quali “Il provvedimento sanzionatorio, per quanto concerne l’ordine degli effetti, sarebbe un provvedimento con contenuto ablatorio; rispetto ai provvedimenti ablatori tipici, si differenzierebbe per la relazione con l’accertamento di una infrazione”.</p>
<p>[11] Osservano sul punto A. Travi &#8211; C.E. Paliero, op. ult. cit., p. 350, “L’infrazione può rilevare in modo autonomo e ‘diretto’ costituendo l’unico presupposto per l’esercizio del potere; può però rilevare anche in modo ‘indiretto’, come quando – ad esempio – rappresenta soltanto il criterio per determinare in concreto l’inidoneità del soggetto ad ‘essere parte’ di un rapporto con l’amministrazione, ovvero quando costituisce un mero antecedente di fatto dell’esercizio del potere, avendo creato una situazione non conforme al diritto, cui l’amministrazione è tenuta a porre rimedio”.</p>
<p>[12] La definizione è di G. Zanobini, Le sanzioni amministrative, Utet, Torino, 1924, p. 2.</p>
<p>[13] Così E. Casetta, voce Sanzione amministrativa cit., p. 599.</p>
<p>[14] Così A. Travi &#8211; C.E. Paliero, op. ult. cit., p. 362.</p>
<p>[15] A. Travi &#8211; C.E. Paliero, op. ult. cit., p. 363.</p>
<p>[16] Così Tar Lazio, Roma, Sez. II, n. 10620/2012, in Foro amm. – TAR, 2012, 12, pp. 3886 ss.</p>
<p>[17] Così A. Travi &#8211; C.E. Paliero, op. ult. cit., p. 343.</p>
<p>[18] Osserva sul punto M.A. Sandulli, voce Sanzione – IV Sanzioni amministrative, in Enc giur., vol. XXVIII, 1992, p. 15, che la disposizione di cui all’art. 112 Cost., che impone al Pubblico ministero l’esercizio dell’azione penale, “è dettata dall’esigenza di impedire ogni possibile valutazione sull’opportunità della punizione di un comportamento che si considera lesivo degli interessi della società civile. Una simile esigenza però non appare indefettibile per le sanzioni amministrative, stante la singolarissima coincidenza, in queste, tra il soggetto passivo dell’illecito e l’autorità competente ad infliggere la pena”.</p>
<p>[19] Affermava ad es. U. Borsi, L’esecutorietà degli atti amministrativi, in Scritti di diritto pubblico, I, Cedam, Padova, 1976, pp. 139 ss., 140, laddove “il disobbediente si affretti a tornare all’osservanza dei propri obblighi nonostante che la disobbedienza […] siasi già verificata, può l’Autorità amministrativa dispensarsi dal punirlo o dal farlo punire”. Nello stesso senso si v. anche G. Landi, voce Disciplina (dir. amm.), in Enc. dir., vol. XIII, 1964, pp. 17 ss., 25 ss.</p>
<p>[20] I corsivi sono di chi scrive.</p>
<p>[21] Osserva sul punto M.A. Sandulli, voce Sanzione cit., pp. 15-16, “Atteso che l’archiviazione costituisce nel procedimento amministrativo l’unico possibile sbocco della decisione di non applicazione della pena pecuniaria, ne discende che, in ogni caso, l’autorità adita dovrà emettere ordinanza motivata sulle ragioni di fatto e di diritto, soggettive ed oggettive, che abbiano determinato il proprio giudizio. Siamo quindi sicuramente in presenza, almeno in questa ipotesi, di una positiva enunciazione del principio di obbligatorietà della sanzione amministrativa”.</p>
<p>[22] Così A. Travi &#8211; C.E. Paliero, op. ult. cit., p. 374. Sul punto si v. anche E. Capaccioli, Il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative, in AA.VV., Le sanzioni amministrative (Atti del XXVI Convegno di studi di Scienza dell’Amministrazione, Varenna 18-20 settembre 1980), Giuffrè, Milano, 1982, pp. 57 ss., 118, che così si esprime: “Quando la legge stabilisce le condizioni perché la sanzione sia applicabile, fissa il tipo di sanzione, ne determina la misura, sia pure fra un minimo ed un massimo, non c’è spazio per la discrezionalità amministrativa. Semmai c’è spazio per valutazioni tecnico-empiriche, che nulla hanno a che vedere con la discrezionalità amministrativa”.</p>
<p>[23] Si tratta in particolare di Corte cost., sent. n. 447/1988, in www.giurcost.org. Sul richiamo all’art. 23 Cost., quale norma fondante la doverosità dell’azione amministrativa sanzionatoria, si v. anche A. Travi &#8211; C.E. Paliero, op. ult. cit., p. 375, secondo i quali “la riserva di legge contenuta in tale disposizione [sembra] risponda essenzialmente a una ratio di garanzia del cittadino – da forme di coazione arbitraria, non previamente comminata dalla legge, ad opera dell’amministrazione – e non anche ad una ratio di certezza – rappresentata dall’indefettibilità della sanzione, una volta che la legge l’abbia comminata –”.</p>
<p>[24] Così A. Travi &#8211; C.E. Paliero, op. ult. cit., p. 392.</p>
<p>[25] Va da sé che l’amministrazione titolare del potere di revoca non è solo quella che l’atto ha emanato ma anche quella che, posta in posizione di sovraordinazione gerarchica, ha di regola, il potere di valutare anche la convenienza degli atti emanati dall’organo sottordinato.</p>
<p>[26] Osserva a tal proposito G. Clemente di San Luca, Lezioni di diritto amministrativo per il Corso di base, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, p. 634, “La revoca, quindi, consiste in un ritiro del provvedimento in ragione del suo esser divenuto non più corrispondente all’interesse pubblico. La P.A., in altre parole, matura una nuova soluzione di contemperamento degli interessi secondari in funzione della realizzazione concreta di quello pubblico specifico astrattamente fissato, ed affidato alla sua cura, dalla legge”. Nello stesso senso anche si vv.: E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2010, p. 580, e R. Villata, L’atto amministrativo, in L. Mazzarolli e altri (a cura di), Diritto amministrativo, Monduzzi, Bologna, 2005, p. 874.</p>
<p>[27] Così G. Clemente di San Luca, Lezioni di diritto amministrativo cit., p. 637.</p>
<p>[28] Ci si riferisce a Tar Puglia, Bari, n. 1863/2011 cit., ove il giudice pare concludere per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, affermando che “in presenza dei presupposti fattuali descritti nel verbale ispettivo, […] l’attività del personale ispettivo risultava sostanzialmente vincolata ex art. 14 d.lgs. 81/2008 senza poter effettuare alcun apprezzamento di carattere discrezionale concernente l’eventuale sussistenza di pericoli per la sicurezza”.</p>
<p>[29] Nella circolare n. 33/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/Normativa/Documents/2009/20091110_Circ_33.pdf, si precisa chiaramente che “il provvedimento di sospensione debba essere “di norma” adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell’opportunità, di non adottarlo”, ciò potendo accadere – prosegue la medesima circolare – “laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi”.</p>
<p>[30] Così Corte cost., sent. n. 310/2010 cit.</p>
<p>[31] Così Tar Basilicata, n. 557/2014 cit. Nello stesso senso, richiamate da quest’ultima pronuncia, si vv. anche: Tar Campania, Salerno, Sez. II, n. 965/2011; Tar Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2/2009; Tar Veneto, Sez. III, n. 1391/2008; Tar Veneto, Sez. III, n. 3614/2007.</p>
<p>[32] Così G. Clemente di San Luca, Lezioni di diritto amministrativo cit., p. 644.</p>
<p>[33] Così A. Travi &#8211; C.E. Paliero, op. ult. cit., pp. 398-399.</p>
<p>[34] Si v. sul punto Tar Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 1913/2011, in Foro amm. – TAR, 2011, 3, p. 875, ove si afferma che “La sospensione ed interdizione di cui al comma 1 dell’art. 14, d.lg. n. 81 del 2008 […] rappresentano provvedimenti autonomi e prioritari di necessaria attuazione della volontà di legge […]. Il provvedimento di interdizione, d’altra parte, è assunto anche da un’autorità diversa da quella che provvede alla irrogazione della sanzione pecuniaria ed esso costituisce poi (come del resto anche il provvedimento di sospensione) determinazione autoritativa soggetta al riscontro giurisdizionale”.</p>
<p>[35] In senso contrario si v. Tar Lazio, sent. n. 1913/2011 cit., secondo cui il provvedimento interdittivo sarebbe, al pari di quello di sospensione, “direttamente rispondent[e] alle finalità da questa perseguite di contrastare il lavoro irregolare e assicurare la tutela della salute e della sicurezza del lavoratori”.</p>
<p>[36] Si condivide sul punto l’opinione di E. Capaccioli, Principi in tema di sanzioni amministrative: considerazioni introduttive, in AA.VV., Le sanzioni in materia tributaria (Atti del Convegno di Sanremo, 21-22 ottobre 1978), Giuffrè, Milano, 1979, pp. 126 ss., 139, secondo cui a connotare la commisurazione della sanzione non sarebbe frutto di discrezionalità amministrativa in senso proprio, bensì “di quella discrezionalità che […] si può denominare discrezionalità del giudice”.</p>
<p>[37] Così recita il co. 4, lett. c), dell’art. 14 L. n. 81/2008.</p>
<p>[38] Così L. Rastello, Sanzioni tributarie (Contributo alla teoria generale), in Nss. Dig. it., vol. XVI, 1969, pp. 610 ss., 627.</p>
<p>[39] Il corsivo è di chi scrive.</p>
<p>[40] Osserva a tal proposito P. Rausei, Poteri, sanzioni e diritti di difesa nella procedura di sospensione dell’attività imprenditoriale cit., p. 448, “A proposito dell’ultimo requisito necessario per revocare la sospensione, va rilevato come quella che la l. n. 123/2007 chiamava “sanzione amministrativa”, è stata sostituita dalla “somma aggiuntiva” in misura fissa, intesa come il “corrispettivo”, in senso lato sanzionatorio, per ottenere la revoca del provvedimento”.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
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		<title>La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/">La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</a></p>
<p>&#160; &#160;La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni. &#160; (testo posto a base dell’intervento del 26.5 al FORUM PA alla Sezione “#dirigente staisereno”. &#160; *** &#160; 1. Premessa Negli ultimi decenni del secolo scorso,in Italia, abbiamo assistito alla crisi finale del vecchio modello produttivo e sociale dell&#8217;ottocento,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/">La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/">La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</a></p>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;">&nbsp;<strong>La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni.</strong><br />
&nbsp;<br />
(testo posto a base dell’intervento del 26.5 al FORUM PA alla Sezione “<em>#dirigente staisereno</em>”.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;">***</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Premessa </strong><br />
Negli ultimi decenni del secolo scorso,in Italia, abbiamo assistito alla crisi finale del vecchio modello produttivo e sociale dell&#8217;ottocento, sostanzialmente articolato nel contrasto geografico tra gli operai del nord e gli impiegati del sud. La frantumazione della società dei servizi e la necessità del sistema economico di assicurare l’ “innovazione produttiva permanente” ha fatto tramontare l’idea, di chiara ispirazione post-keynesiana, per cui la missione dell’amministrazione fosse solo quella di assicurare l&#8217;armonia sociale, la stabilità e la protezione dei cittadini &nbsp;attraverso la fornitura dei servizi, la gestione delle infrastrutture e la risposta alle diverse istanze ed esigenze della società (teorizzata in ultimo da M. Crozier “Il fenomeno burocratico”, 1963).<br />
Negli ultimi trent’anni, anche l’idea di una modernizzazione dell’amministrazione burocratica (iniziata in America fin dalla metà degli anni ‘10 del secolo scorso) affidata all’estensione di modelli economistico-aziendali alle organizzazioni pubbliche ha assunto una valenza del tutto particolare soprattutto a partire dalle dottrine economiche della “supply side economics”.&nbsp; La c.d. Reaganomics ha determinato la crisi di quel filone “aziendalistico” delle scienze dell’amministrazione che tendeva al c.d. “marketing sociale” (che era stato delineato da P. Kotler in &#8220;Al servizio del pubblico&#8221;, 1975) e che prefigurava la strutturazione di un&#8217;amministrazione sensibile e orientata ai bisogni del pubblico, al fine di migliorare i prodotti e i prezzi dei servizi ai cittadini.<br />
M. Friedman e R. Mundell teorizzarono il progressivo “alleggerimento” dello Stato a poche funzioni essenziali e la <em>deregulation</em> come un <em>mantra</em> per sottrarre ai rappresentanti eletti dal popolo qualsiasi potere in materia di macroeconomia che dovevano essere lasciati solo alle logiche estreme del capitalismo.</p>
<p><strong>2. Le “colpe” della dirigenza pubblica nella crisi dell’economia.</strong><br />
In questa scia, da più di un ventennio una certa vulgata degli epigoni nostrani della ricordata scuola dei c.d. <em>Chicago boys</em> addebita la crisi dell&#8217;economia nazionale alla burocrazia ed alla sua dirigenza e teorizza, sul teorico, piano politico e legislativo, &nbsp;che le strutture amministrative debbano avere una funzione meramente servente alle esigenze dell’economia.<br />
Il che, sia chiaro, non è affatto un concetto del tutto sbagliato in assoluto: senza un’amministrazione efficiente infatti non vi può essere un’economia vitale; e senza un’economia equilibrata il progresso di una nazione appassisce.&nbsp; Ma la realtà è forse più complicata.<br />
L’attuale crisi infatti è imputabile ad una serie di concause estremamente complesse di carattere esogeno ed endogeno.<br />
Gli scenari internazionali degli ultimi trent&#8217;anni hanno fatto venir meno l’utilizzo delle tradizionali leve a disposizione dei governi di sviluppo dell’economia quali erano sempre stati i meccanismi della svalutazione monetaria e lo stimolo della “domanda interna” attraverso l’abbassamento dei tassi di interesse.<br />
In tale direzione, tra le radici della crisi non deve dimenticarsi:<br />
&#8212; la creazione del WTO con &nbsp;la riduzione delle tariffe, dei sussidi e delle sovvenzioni, e con l’introduzione della regolazione delle dispute internazionali introdotte con l’ “Uruguay Round 1986-&#8217;94”;<br />
<em>&#8212; </em>la liberalizzazione del commercio globale e l’apertura dei mercati ai prodotti (spesso a basso costo) delle tigri d&#8217;oriente (Cina Indonesia, Singapore, Vietnam , India eccetera) introdotte con il “<em>Doha Round 2001”</em>;<br />
&#8212; le facilitazioni agli investimenti delle imprese accordati dai paesi emergenti i quali sono anche caratterizzati da un costo del lavoro estremamente competitivo;<br />
&#8212; l’introduzione dei nuovi vincoli comunitari agli aiuti di Stato;<br />
&#8212; l’assoluta prevalenza della finanza internazionale sull’industria ed il devastante fenomeno delle ricorrenti acquisizioni di nostri <em>asset</em> produttivi di eccellenza, effettuati da gruppi stranieri al solo fine di chiuderne la produzione e quindi far venir meno la relativa concorrenza.<br />
L’impatto dei predetti fattori è stato poi aggravato da un contesto nazionale estremamente frammentato, nel quale per le nostre imprese è obiettivamente difficile operare a causa della compresenza di una molteplicità di fattori ostativi quali:<br />
&#8212; un’imposizione fiscale e previdenziale estremamente elevata;<br />
&#8212; un territorio quasi totalmente antropizzato, connotato dall’estrema promiscuità tra residenze, edilizia dei servizi ed insediamenti produttivi che di fatto impedisce sia la realizzazione di nuovi impianti (ormai quasi impossibili specie, in settori di pesante impatto ambientale) e sia il recupero a fini produttivi di quelli esistenti. In entrambi è infatti impossibile rispettare l&#8217;art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934, tuttora in vigore, che impone che le industrie più inquinanti debbano essere “<em>isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni</em>”;<br />
&#8212; le interferenze della corruzione e di una delinquenza organizzata ormai diffusa su tutto il paese;<br />
&#8212; il permanere in alcune aree ed in alcuni settori della produzione da un lato, di atteggiamenti ideologici e comportamentali quasi ottocenteschi dei dirigenti d’impresa, &nbsp;e dall’altro da un sindacalismo corporativo e poco incline alla con-partecipazione aziendale (al contrario di quanto avviene ad es. nel modello tedesco di relazioni sindacali);<br />
&#8212; la mancanza di una nuova classe imprenditoriale all&#8217;altezza sia dei capitani d&#8217;industria, venuti dal niente, del boom del secondo dopoguerra e sia degli esponenti del vecchio capitalismo di famiglia;<br />
&#8212; la crisi fiscale dello Stato che decrementa le prestazioni di servizi collaterali alla produzione (formazione specializzata, tempo pieno per asili e scuole, miglioramenti dei trasporti e delle infrastrutture, ecc.).<br />
In sostanza&nbsp; l’epoca contemporanea è caratterizzata dalle difficoltà del settore pubblico.<br />
&nbsp;<br />
<br clear="all" /><br />
<strong>3. I precedenti tentativi di razionalizzazione</strong><br />
Se la crisi dell&#8217;economia non può dunque essere addebitata in toto alle carenze ed alle lentezze dell&#8217;amministrazione, è certamente anche vero che sussistono vastissime aree di grande inefficienza, neghittosità, vischiosità ambientali e di malaffare vero e proprio.<br />
Né possiamo dire che si tratta di inconvenienti nuovi.&nbsp; Dopo l’Unità d’Italia fu subito evidente non solo la crisi permanente della pubblica amministrazione ma sopratutto l’insufficienza dei tentativi via via succedutisi di porvi rimedio (“Ferraresi-A. Spreafico (a cura di), “<em>La burocrazia”, </em>&nbsp;Il Mulino, 1975, S. Turone “<em>Corrotti e corruttori dall&#8217;Unità d&#8217;Italia alla P2</em>”, Laterza, 1984; Melis, G., “<em>Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993)</em>”, Bologna, 1996, 284 ss.).<br />
Dagli inizi del secolo si sono continuamente succeduti svariati tentativi di riforme, su più piani ed a tutti i livelli istituzionali.&nbsp;&nbsp; Oltre i ricorrenti interventi <em>spot</em> disseminati qua e là ogni anno in accompagnamento delle leggi di bilancio forse le più incidenti sul nostro terreno sono state la L.Q. sul pubblico impiego n. 29/1993; la prima stagione della semplificazione burocratica dei d.p.r. “Cassese” ex L. 24.12.1993, n. 537, e le numerose leggi “Bassanini” (a partire dalla L. 15.3.1997, n. 59), ecc. ecc. .<br />
Se è certamente vero che alcune di queste norme hanno migliorato un po’ la situazione, è altrettanto vero che altre l’hanno addirittura peggiorata.<br />
In ogni caso le disfunzioni della pubblica amministrazione sono sopravvissute a tutte le riforme.&nbsp; Il che, come si diceva una volta, &nbsp;porta a dover concludere che forse il vero problema è altrove.</p>
<p><strong>4. Il confine politica-dirigenza </strong><br />
Certamente sul piano istituzionale è oggi ancora valido l’archetipo delineato da F.J: Goodnow (fin da “<em>Poltics ed Administration</em>&#8220;, 1900 Paperback, ristampa 2003) per cui alla dirigenza politica compete l&#8217;attività di decisione, mentre alla dirigenza amministrativa spetta l&#8217;attività di esecuzione. Tale paradigma è stato introdotto chiaramente nel nostro ordinamento solo dalla lett. g) dell’art.2 della legge delega 23.10.92 n.421 (e poi dal d.lgs n.29/1993 oggi trasfuso nell’art. 4 del D.lgs. n.165/2001) ma oggi ha sempre più carattere formale.<br />
Tale schema astratto nella prassi vacilla perché storicamente la classe politica ha &nbsp;aumentato la tendenza a tracimare i propri limiti istituzionali (F. Ferraresi, “<em>La burocrazia nel sistema politico</em>” Il Mulino, 1975). E tale fenomeno era (ed è) ugualmente ampio nelle autonomie locali, come nelle strutture ministeriali e negli enti grandi e piccoli (F. Ferraresi “Burocrazia e politica in Italia” Il Mulino, 1980).<br />
Le interferenze nei processi decisionali della politica oggi abbraccia principalmente l’area della c.d. negoziazione istituzionale (Girotti, “Amministrazioni pubbliche”, Carocci, 2013) in conseguenza dell’estensione, nella legislazione di strumenti di contrattazione (esempi tipici il contratto sostitutivo di provvedimento di cui alla L. n.241/1990, la disciplina comunitaria degli appalti dal dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione, le concessioni, ecc. ex d.lgs. n. 50/2016; per non parlare dell’urbanistica “negoziata”). &nbsp;&nbsp;<br />
La politica, che si propone quale componente esponenziale della collettività, utilizza la sua funzione di mediazione tra amministrazione e società su di un piano procedimentale dando luogo a forme di co-gestione che finiscono così per allontanare la fase istruttoria&nbsp; vera e propria dal corretto contraddittorio. Queste negoziazioni si risolvono in una serie di consultazioni preliminari, che seppure “ufficiose” e senza alcun rilievo formale, finiscono per indirizzare e condizionare “politicamente” quella ufficiale dei dirigenti responsabili che restano vincolati dai precedenti affidamenti dati dai loro organi di vertice.&nbsp;<br />
Per tale via si realizza, di fatto, una progressiva estensione della area di influenza degli organi politici anche agli ambiti strettamente istruttori e decisori di competenza della dirigenza. La negoziazione degli organi politici finisce così per essere una modalità &nbsp;informale di definizione dei contenuti della decisione.<br />
Sembra quasi che, proprio nel momento in cui l’economia assume la leadership &nbsp;ed invade i territori che prima erano propri della politica, quest’ultima cerchi a sua volta di &nbsp;&nbsp;“guadagnare campo” nei riguardi&nbsp; della burocrazia (e su questo profilo vedi <em>infra</em>).<br />
In definitiva dunque le reali decisioni vengono prese dalla politica e la responsabilità formale delle stesse viene comunque addossata alla dirigenza come dimostra la lettera t) del comma 1 dell’art. 17 della L. n.124 per cui su di essi grava “<em>l’esclusiva responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale</em>”.</p>
<p><strong>&nbsp;5.</strong> <strong>La moltiplicazione istituzionale </strong><br />
Un’ulteriore testimonianza&nbsp; di questi indirizzi si rinviene anche nella prassi ventennale di affidare la realizzazione delle politiche governative a strutture prettamente operative come le Agenzie governative (di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 300/1999 &nbsp;ed alle diverse normative di settore), gli enti di gestione, gli “istituti” di vario ordine, natura e finalità ed anche alle stesse Authority. &nbsp;&nbsp;<br />
Specie le Agenzie costituiscono un universo parallelo alle istituzioni governative stesse come dimostra il loro elenco: Agenzia industrie difesa, Agenzie Fiscali; sicurezza del volo, Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, per le erogazioni in agricoltura, ANVUR, ARAN, ISPRA, Enea, AGID, ANPAL e da ultimo l’Agenzia per la coesione territoriale e l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.<br />
Le Agenzie sono preferite perché consentono gestioni più flessibili e devono sottostare a molti meno vincoli, e&nbsp; per questo sono create spesso per partenogenesi dagli stessi Ministeri nell’ambito dei quali sono riallocati &#8212; a prescindere che abbiano o meno esaurita la loro funzione (ufficiale e non) &nbsp;ai&nbsp; successivi cambi di governo.<br />
Anche se sul piano formale i poteri ministeriali di vigilanza non sono di tipo gerarchico, ma sono individuati negozialmente da convenzioni di servizio tra il ministero competente e la stessa agenzia, quello che crea la stretta dipendenza dell’agenzia alla classe politica che l’ha creata sono le modalità di nomina degli organi di vertice e di erogazione delle risorse (che in genere escono dal bilancio dei competenti ministeri di riferimento). Tali meccanismi dimostrano chiaramente che le Agenzie sono ancor di più sottoposte al condizionamento, anche indiretto, dell’esecutivo e rivelano l’ambiguità di strutture pubbliche che sono solo formalmente autonome ma che, nella realtà, devono render conto solo al loro azionista di riferimento.&nbsp;<br />
Sarebbe poi interessante approfondire il rapporto costi-benefici e l’utilità marginale di incremento dell’efficienza di un sistema di enti destinati a rilevanti attività pubbliche e servizi di interesse generale, rispetto alle strutture di origine.<br />
Le continue emorragie di funzioni centrali accentuano anche il rischio, già denunciato in passato, che le dirigenze statali, sempre meno a contatto con i cittadini, diventino le vestali di uno Stato che è un semplice guardiano (E. Gualmini, <em>L’Amministrazione nelle democrazie contemporanee</em>, Laterza, 2013).<br />
Affidare aspetti di interesse generale a burocrazie, formalmente tecnocratiche ma la cui esistenza ed operatività è continuamente esposta alle evenienze ed agli umori del momento, non pare una scelta molto felice sul piano dell’efficienza ed anche su quello democratico.<br />
Ed a chi oppone che tali istituzioni trovano la loro ragione fondante nella natura squisitamente tecnica delle questioni, è facile replicare che queste&nbsp; concernono settori&nbsp; che implicano scelte che coinvolgono milioni di cittadini. Infatti la pretesa “tecnicità della materia” concerne ambiti che, al contrario, dovrebbero essere connotati da un maggior livello di compartecipazione dei cittadini.<br />
E’ evidente il rischio che la frustrazione, il dissenso e &nbsp;l’estraneità&nbsp; avverso scelte &nbsp;ritenute errate e/o impopolari, non trovando spazio nei circuiti della rappresentanza potrebbe essere canalizzato “nella protesta” (e qui è chiaro il riferimento alla lezione di Hirschman “<em>Lealtà, defezione, protesta. Rimedi alla crisi delle imprese, dei partiti e dello stato</em>”, Bompiani, 2002) aumentando il senso di distacco tra cittadini ed istituzioni.<br />
Nella medesima opzione tecnocratica si deve inquadrare anche il processo di continuo moltiplicarsi delle Authority, non tanto perché alcune di queste non operino in settori connotati da una certa peculiarità dell’attività (es. ANAC), ma soprattutto in quanto i relativi vertici non solo sono di nomina parlamentare (il che è assolutamente inevitabile) &nbsp;ma perché talvolta essi sono, o sono stati, politici a tempo pieno (qui basti per tutti il riferimento al Garante per la protezione dei dati personali o la &nbsp;Consob).<br />
Viene il sospetto che la politica contemporanea voglia sottrarsi alle proprie responsabilità nei riguardi degli elettori e preferisca spostare decisioni&nbsp; fondamentali per la vita sociale e civile su forme pseudo-tecnocratiche che, come tali, sono istituzionalmente sottratte ad ogni forma di controllo democratico e che quindi sono di fatto politicamente irresponsabili.<br />
Un’indagine&nbsp; sui confini tra politica ed amministrazione centrale deve tener conto che non ci si può limitare ai soli Ministeri in quanto la moltiplicazione istituzionale dell’Amministrazione pubblica abbraccia istituzioni e situazioni operative, retributive, qualitative tra loro troppo differenti nelle varie realtà che non possono essere facilmente assimilate sotto un comune denominatore.<br />
Su questi profili va ad impattare la L. n.124/2015 di riorganizzazione dello Stato &nbsp;laddove, all’art.8 lett. c), prevede che si dovrà far luogo alla “razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle autorità indipendenti e viceversa “(n. 6). E, nella stessa logica accentratrice che ritroviamo spesso, che restano di esclusiva pertinenza del “Presidente del Consiglio dei ministri” le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione (n.5.).</p>
<p><strong>6. La nuova stagione della L. n.124/2016 </strong><br />
Come è noto, nella L. n. 124/2015 sono stati previsti molti interventi dichiaratamente finalizzati a contrastare le disfunzioni e le inefficienze. &nbsp;Tra le principali novità si può ricordare le disposizioni in materia:<br />
A) interventi “di semplificazione” di cui al Capo I:<br />
&#8212; c.d. cittadinanza digitale con la &nbsp;riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (art.1.);<br />
&#8212; ulteriore semplificazioni della conferenza dei servizi (art.2.); &nbsp;<br />
&#8212; introduzione del silenzio assenso anche con riguardo alle&nbsp; amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli ambientali (art. 3)<br />
&#8212; “accelerazioni procedimentali” per gli insediamenti produttivi ( c.d. <em>fast track</em> ex art. 4);<br />
&#8212; de-procedimentalizzazioni di alcune attività soggette alla nuova S.C.I.A.; identificazione di quelle per cui ci vuole un’autorizzazione e liberalizzazioni di attività non soggette ad alcuna forma di autorizzazione preventiva (art.5); &nbsp;<br />
&#8212; correzione delle norme sull’autotutela amministrativa (art.6);<br />
&#8212; semplificazione e razionalizzazione in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione (art.7);<br />
B)&nbsp; interventi in tema di “organizzazione“ di cui al Capo II.<br />
&#8212; riduzione del numero ed accorpamento delle forze di polizia,<br />
&#8212; funzionalizzazione di tutte le competenze regolamentari e amministrative al mantenimento dell&#8217;unità dell&#8217;indirizzo del governo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
&#8212; attribuzione alla Presidenza del Consiglio dell’analisi, definizione e valutazione delle politiche pubbliche;&nbsp;&nbsp;<br />
&#8212; introduzione di maggiore flessibilità e semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di organizzazione;<br />
&#8212; riforma della performance con una maggiore equità dei processi di valutazione delle performance;<br />
C) interventi&nbsp; in materia di “personale” di cui al Capo III:<br />
&#8212; &nbsp;nuova definizione delle responsabilità dirigenziali;<br />
&#8212; ulteriore ampliamento della trasparenza e degli accessi civici (il c.d. “Foia), ecc.;&nbsp; &nbsp;<br />
&#8212; adozione di misure organizzative volte ad armonizzare i tempi di vita e lavoro nelle P.A.<br />
D) deleghe per la semplificazione normativa (art.16) in materia di:<br />
&#8212; concorsi, lavoro ed organizzazione nelle amministrazioni pubbliche, ridefinizione dei&nbsp; procedimenti e responsabilità disciplinari(art.17);<br />
&#8212; partecipazioni societarie delle P.A. (art.18)<br />
&#8211;servizi pubblici locali di interesse economico generale (art.19);<br />
&#8212;&nbsp; riordino del processo&nbsp; innanzi alla Corte dei Conti (art. 20)<br />
&#8212; individuazione del ruolo del concorso come unico mezzo di accesso alla dirigenza, senza nessuno spazio per altri meccanismi e con l’imposizione di requisiti particolarmente qualificanti;<br />
&#8212; l’incremento della trasparenza degli affidamenti degli incarichi e delle revoche, ecc. .<br />
Sotto qualunque cielo, normalmente nelle riforme gli obiettivi finali sono vaghi generici se non ambigui (H.Simon ne “<em>Il comportamento amministrativo</em>” 1940) ed anche questa volta il testo trabocca di petizioni di principio e di indicazioni programmatiche astrattamente condivisibili.&nbsp;<br />
Per poter prefigurare davvero quale saranno i futuri scenari bisognerà andare a verificare la coerenza complessiva tra le finalità (obiettivi palesi) formalmente affermate &nbsp;nella delega ed il concreto contenuto delle norme delegate.<br />
Tutto l’impianto è diretto a facilitare la parte privata che aspira ad una determinata&nbsp; attività, utilità o risultato. Viene meno in concreto la decisione amministrativa (e quindi una precisa funzione dirigenziale), anche &nbsp;nel caso di tutela di beni storici, paesaggistici ambientali. All’attività amministrativa restano i compiti di regolazione, di vigilanza, di controllo e di autotutela &nbsp;per cui il privato danneggiato dalle iniziative del terzo potrà sempre chiedere il loro esercizio.<br />
Ma le recenti esperienze in materia di scia hanno dimostrato che tali iniziative&nbsp; essendo per definizione un intervento comunque tardivo, risultano nella generalità dei casi inconcludenti. Certamente per tale via vi è stata una deflazione del contenzioso amministrativa, ma forse non si può dire che si tratti di una conquista di civiltà giuridica.<br />
Il diritto amministrativo era nato per tutelare la generalità dei cittadini contro gli abusi non solo del potere ma anche dei&nbsp; privati economicamente forti. Oggi, la nuova riforma si pone nel solco dell’affievolimento palese delle funzioni di amministrazione attiva che vanno a sfociare in una decisione amministrativa, privando di efficaci strumenti di tutela sia i possibili diretti controinteressati che la generalità dei cittadini.</p>
<p><strong>&nbsp;7. I nodi irrisolti della dirigenza</strong><br />
La riforma sembra ignorare totalmente le difficoltà reali della dirigenza derivanti:<br />
&#8212; da più venti anni di blocco del turn-over che hanno svuotato tutti gli uffici centrali e periferici;<br />
&#8212; dal progressivo azzeramento delle attività di formazione e di aggiornamento;<br />
&#8212; da una programmazione nella quale gli obiettivi formali spesso non corrispondono alla realtà delle attività;<br />
&#8212; dall’esser costretti all’applicazione di una normativa lacunosa, imprecisa, frutto di mediazioni esasperate, ecc. ed in conseguenza di doverne subire le lungaggini ed i &nbsp;ricorrenti contenziosi ecc. ecc.<br />
&#8212; dal moltiplicarsi di “<em>ludi cartacei</em>” richieste da altre amministrazioni che nulla hanno a che fare con le proprie funzioni;<br />
&#8212; &nbsp;dalla rigidità di bilancio e (talvolta) indebite “invasività” degli UCB;<br />
&#8212;&nbsp; dall’impossibilità di gestire realmente le risorse umane;<br />
&#8212; dalle continue interferenze e richieste esterne (di carattere istituzionale e non) da parte di lobbies politiche, economiche, clientelari o vischiosità di area geografica, ecc. ;<br />
&#8212; dalla parcellizzazione eccessiva delle competenze più gradite;<br />
&#8212; dall’accorpamento di funzioni spesso non accompagnate dallo spostamento delle relative risorse umane;<br />
&#8212; dall’interferenza delle diverse giurisdizioni che intervengono a vario titolo sull’attività dell’Amministrazione.</p>
<p><strong>&nbsp;8. Il rapporto politica-dirigenza nell’articolo 11 &nbsp;della L. n.124/2015</strong><br />
Incurante di queste cause, la riforma della dirigenza, di cui agli artt. 8 e 11 della L. 124 prosegue ed accentua i processi:<br />
&#8212; di attribuzione al Presidente del Consiglio non solo di tutti i procedimenti di designazione o di nomina che sono di competenza, diretta o indiretta, del Governo ma anche dei singoli Ministri&nbsp; il che è significativo proprio sul piano dei rapporti politica-amministrazione;<br />
&#8212; di svuotamento decisorio delle diverse strutture amministrative (ma soprattutto appare evidente il fastidio per le amministrazioni che debbano tutelare interessi diversi da quelli perseguiti in via principale in sede di conferenza dei servizi);<br />
&#8212; di spostamento vero e proprio di decisioni anche all&#8217;esterno dell’Amministrazione;<br />
&#8212; di rafforzamento delle funzioni di controllo della Presidenza del Consiglio sui ministeri, sulle agenzie statali, sugli enti pubblici di ricerca; sugli OIV, ecc.&nbsp;<br />
&#8212; di accentuazione dei poteri in via sostitutoria del Presidente del Consiglio in estensione delle funzioni di indirizzo politico di cui all&#8217;articolo 95 Cost.;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br />
&#8212; &nbsp;di gerarchizzazione delle strutture periferiche dello Stato con la trasformazione delle prefetture da &nbsp;UTG &nbsp;in Ufficio Territoriali dello Stato – UTS. Si affida la responsabilità dell&#8217;erogazione dei servizi in capo al Prefetto e si dispone la confluenza di tutti gli uffici periferici civili dello Stato nella predetta struttura (lettera e. ) con il rischio di possibili conflitti in sede provinciale.<br />
L&#8217;articolo 11 sulla dirigenza costituisce un disegno la cui reale coerenza non può che essere effettuata quando sarà terminata la fase di completa emanazione di tutti i provvedimenti attuativi. Ma questo è un altro discorso.</p>
<p><strong>&nbsp;9. I ruoli unici e le relative implicazioni </strong><br />
La introduzione di un ruolo unico (già tentata &nbsp;in passato) sarebbe stata ottima iniziativa se fosse stata realmente diretta al superamento delle sperequazioni ed alla circolarità delle professionalità. In tale direzione però appare significativa la persistente esclusione dal ruolo unico dei dirigenti dello stato di cui alla lett. a) del primo comma dell’art.11 della L. n.124, del restante personale &#8220;di diritto pubblico&#8221; che è una diretta conferma del ruolo di supremazia istituzionale su tutti gli altri dei “super-dirigenti” prefetti e diplomatici.<br />
La preannunciata articolazione in Sezioni dei ruoli unici, che riprendono identicamente i vecchi comparti, finisce infatti per vanificare ogni tentativo di superamento delle differenze di trattamento e delle sperequazioni tutt’ora sussistenti pur tra dirigenti che esplicano funzioni e responsabilità del tutto analoghe. Tale particolare appare significativo di una riforma, sul punto, a basso tenore di innovatività che fa quasi venire il dubbio che il ruolo uno e trino sia una mera operazione gattopardesca.<br />
E’ evidente infatti che il ruolo unico non è solo destinato a diventare la “cassa integrazione” dei dirigenti incapaci, ma si presti ad essere utilizzato anche come una sorta di “braccio della morte” dei dirigenti “scomodi”, e cioè dei valorosi che a rischio dell’emarginazione, tentano di svolgere seriamente ed imparzialmente le loro funzioni per frenare gli attentati alla salute ed alla convivenza, gli scempi del patrimonio pubblico, delle regole e della legalità. &nbsp;<br />
Il che potrebbe avere dei corollari assolutamente non auspicabili.<br />
Infatti, mentre nulla quaestio sul meccanismo della decadenza dal ruolo di chi ha avuto una valutazione negativa, ben maggiori perplessità suscitano le norme che riservano al dirigente in disponibilità di svolgere incarichi nel privato o attività di supporto o di chiedere la ricollocazione in qualità di funzionario.<br />
Tali previsioni potrebbero spingere il c.d. “dirigente dimenticato”– al di là del ragionevole e del necessario &#8212; più che a svolgere bene un incarico, a costituirsi una serie di “relazioni” &nbsp;in grado di assicurargli il rinnovo dell’incarico (S. Battini, <em>Una nuova stagione di riforme amministrative</em>” in “Giornale di diritto amministrativo” n.11/2014).<br />
Inoltre, c’è il rischio che finiscano “in disponibilità” professionalità “di nicchia” che, espulse dall’amministrazione di provenienza, non hanno alcuna possibilità concreta di essere collocate in altre amministrazioni pubbliche per l’insussistenza della corrispondente posizione.<br />
In tale ottica, poi, anche la ulteriore “<em>maggiore flessibilità nella disciplina&nbsp; relativa all’organizzazione dei Ministeri</em>” di cui al n.7 della lett. c del primo comma dell’art.6 della L. n.124 induce non poche dubbi in quanto come è noto che la riorganizzazione è diventata da tempo la comoda scorciatoia per procedere a ricollocare i dirigenti “fedeli” nelle posizioni più importanti e scaricare quelli non graditi.&nbsp; E ad ascoltare il “tintinnio delle sciabole” nei corridoi dei gabinetti dei vari ministeri c’è da credere che in questo momento molte “riorganizzazioni” semplificate siano già in corso di approntamento.&nbsp;<br />
In sostanza i meccanismi di rimozione dei dirigenti pubblici in dipendenza di decisioni assunte al vertice politico-amministrativo, nella legge delega, lasciano alquanto perplessi anche in considerazione della fumosità dei profili, dei indeterminatezza meccanismi di selezione, dei futuri componenti della “Commissione&nbsp; per la dirigenza statale” (e che è facile profezia si risolverà nella solita infornata di professori, professorini e professoroni agganciati al carro della Presidenza del Consiglio). Nell’ottica di una pubblica amministrazione imparziale ed al servizio dei cittadini sarebbe stato necessario garantire davvero l’indipendenza e la terzietà (di cui al comma 1 della lett. b. dell’art.11) non solo dei di designazione dei componenti &nbsp;ma anche dei meccanismi di verifica e controllo istituzionale di una Commissione, incardinata esclusivamente nel Governo medesimo.<br />
E non ci si racconti che si tratta di applicare modelli anglosassoni e/o privatistici nei quali non vi è nulla che possa esser avvicinato al nostro sistema. Come è noto, ai sensi dell’art. II, “Sec. 2” della Costituzione degli Stati Uniti del 1787, la nomina da parte del Presidente dei dirigenti pubblici di vertice dei Dipartimenti governativi federali, è preceduta da un preventivo “<em>advice and consent</em>” (parere ed il consenso del Senato)&nbsp; Per i restanti dirigenti dell’Amministrazione federale, il “<em>Pendleton Civil Service Reformact</em>” del 1883 (tutt’ora in vigore) prevede procedure concorsuali pubbliche per gli incarichi ed il <em>merit system</em> per le relative conferme.</p>
<p><strong>10. Una provocazione</strong><br />
In un “vecchio” testo di S. Cassese del 1982,”<em>Il Sistema amministrativo italiano</em>” si annotava che la dirigenza amministrativa, funzionalmente ma non strutturalmente parte della classe dirigente, pur avendo una funzione servente della dirigenza politica, non si è integrata ad essa. Gli alti burocrati invece negli venti del XX secolo sedevano in Parlamento e diventavano Ministri.<br />
Nel secondo dopoguerra, l’osmosi fra amministrazione e politica cessò del tutto ed in conseguenza &nbsp;quasi tutti i ministri finiscono per conoscere molto poco gli apparati, di cui pure sono i capi, &nbsp;e dei quali, in fondo, sovente, &nbsp;si disinteressano. &nbsp;&nbsp;E’ ancora valida l’annotazione, fatta in quella sede, &nbsp;per cui l’estraneità della politica all’amministrazione dà luogo a una serie di reazioni a catena fra i due protagonisti della vicenda per cui:<br />
&#8212; la dirigenza, esclusa dal circuito della decisione, si mette in posizione difensiva, cercando di accrescere le sue prerogative di status;<br />
&#8212; la “classe politica”, nel tentativo di porre rimedio alla situazione che si viene a creare, cerca rimedi che spesso si sono rivelati inefficienti e controproducenti;<br />
La dirigenza, a sua volta, si rifugia spesso nel legalismo, come baluardo contro le “intromissioni” dei politici;<br />
&#8212; la “classe politica” moltiplica le leggi per tentare di guidare l’amministrazione; sull’attuazione delle leggi;<br />
&#8212; a complicare il quadro, intervengono i giudici delle varie giurisdizioni;<br />
&nbsp;&#8212; alla fine del circolo, il risultato é che aumentano la vischiosità dei procedimenti e l’inefficienza dell’Amministrazione.<br />
Cassese concludeva che <em>”il problema dunque é quello di dare un posto alla dirigenza amministrativa nella classe dirigente del Paese. E, per la dirigenza, di mettersi in grado di assumere queste responsabilità” (pag. 59).</em><br />
Sempre più spesso invece vediamo che, a tutti i livelli ed in tutti gli apparati, sono nominati ai massimi vertici dirigenziali, politici e collaboratori di politici con skills culturali e professionali alquanto scadenti (a danno di professionalità notevoli). &nbsp;Oggi l’osmosi auspicata sta dunque avvenendo ma non nel senso auspicato dall’illustre studioso e questo è un ulteriore profilo negativo del rapporto tra politica e dirigenza che passa attraverso l’art, 19, commi 5 e 6 del d.lgs. n.165 che andrebbe limitato ai soli casi di vacanza&nbsp; del posto ed ad esigenze temporanea.<br />
In questa direzione la riforma avrebbe dovuto prevedere precise disposizioni per garantire che la scelta dell’incarico ad un candidato &nbsp;sia esclusivamente motivato con la ragione per cui il suo curriculum &nbsp;sia ritenuto migliore degli altri.</p>
<p><strong>11. Le ultime provocazioni su una riforma forse da riformare</strong><br />
Il nuovo modello di dirigenza mostra le pecche d’origine, connesse, da un lato, con la mancanza di serio dibattito sulla realtà delle amministrazioni e sul notorio rifiuto di dialogo con i “corpi intermedi” comunque coinvolti nel processo di riforma e dall’altro da una visione diciamo così “ideologicamente negativa” dell’amministrazione di cui si diceva in precedenza.<br />
Essendo il rapporto di diritto privato del dirigente una <em>mera fictio</em>, un seria riforma della riforma avrebbe dovuto procedere in senso esattamente contrario e&nbsp; quindi:<br />
a) riportare tutta la dirigenza al regime di diritto pubblico e chiudere la stagione della dirigenza di serie A e B onde garantire il ripristino di una maggiore certezza del diritto nelle procedure di affidamento e di revoca degli incarichi;<br />
b) prevedere la responsabilità solidale amministrativa contabile, dell’organo di vertice con il dirigente dallo stesso nominato per tutti i danni causati da quest’ultimo &nbsp;per violazione dei principi di imparzialità e di buona andamento: solo così si preserveranno i&nbsp; dirigenti pubblici dalle interferenze dei politici e si costringeranno questi a controllare&nbsp; davvero&nbsp; le gestioni dei soggetti da loro nominati;<br />
c) ripensare da capo allo spoils system: al riguardo mi basta richiamare le considerazioni di Guido Corso e &nbsp;Guerino Fares (“<em>Quale spoils system dopo la sentenza 103 della Corte costituzionale</em>?” in GiustAmm; e di Nicola Pasini (“<em>Lo spoils system fa male alla democrazia?. </em>&nbsp;Politica e pubblica, 2014);<br />
d) ripensare l’intera sistema dei controlli che non possono gravare tutti sull’ANAC &nbsp;ma che devono essere capillarizzati sul territorio;<br />
Ma ciò nonostante, c’è da sperare per questo paese che i provvedimenti in corso siano in grado di portare un miglioramento delle situazioni e che i pessimisti (come chi scrive ) abbiano torno e gli ottimisti ragione (anche se spesso in passato è stato vero il contrario).&nbsp;&nbsp; Ma questo è un altro discorso.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: right;">Cons. Umberto&nbsp; Realfonzo</div>
<p>
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-dirigenza-al-tempo-delle-liberalizzazioni-semplificazioni-accelerazioni-e-de-procedimentalizzazioni/">La dirigenza al tempo delle liberalizzazioni, semplificazioni, accelerazioni, e de-procedimentalizzazioni</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:43 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/">Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</a></p>
<p>Sommario :1. Digitalizzazione e pubblica amministrazione. Premesse introduttive- 2. Interventi strutturali e “alfabetizzazione” informatica: due facce della stessa medaglia. &#8211; 3. L’impossibilità di intendere il digital first come esclusività digitale: alfabetizzazione informatica, interventi infrastrutturali, Spid. &#8211; 4. Gli oneri in capo all’amministrazione e i meccanismi di tutela dell’inadempimento. Verso l’esclusività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/">Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/">Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</a></p>
<p>Sommario :1. Digitalizzazione e pubblica amministrazione. Premesse introduttive- 2. Interventi strutturali e “alfabetizzazione” informatica: due facce della stessa medaglia. &#8211; 3. L’impossibilità di intendere il digital first come esclusività digitale: alfabetizzazione informatica, interventi infrastrutturali, Spid. &#8211; 4. Gli oneri in capo all’amministrazione e i meccanismi di tutela dell’inadempimento. Verso l’esclusività digitale?. &#8211; 5. Il principio di esclusività digitale nei rapporti con le imprese. -6. Considerazioni conclusive luci e ombre della riforma.<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. Digitalizzazione e pubblica amministrazione. Premesse introduttive [1].</strong><br />
&nbsp;<br />
L’art.1 della legge 124 del 2015, rubricato “ carta della cittadinanza digitale”[2], alla lettera b) dispone che occorre “ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione&nbsp; alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio innanzitutto digitale (digital first), nonché l’organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione”. Siffatta norma, che si pone all’interno di una significativa e generale riforma della pubblica amministrazione, introduce il principio “digital first”, che val sicuramente la pena non solo di prendere in considerazione per eliminare i margini di indeterminatezza[3], ma anche di utilizzare per ricostruire, in termini sicuramente nuovi e moderni, il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. In altri termini, si tratta di comprendere, alla luce di un quadro tecnologico e normativo che velocemente si va modificando, la portata del principio e la sua eventuale distinzione dal principio di esclusività digitale.<br />
Prima, però, non si può non mettere in rilievo che le più recenti riforme in materia di amministrazione digitale possono essere lo spunto per confermare un’evoluzione verso una nuova dialettica tra pubblica amministrazioni e cittadino discendente anche da un’evoluzione dei compiti della pubblica amministrazione. E’ significativo che -di recente- il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, abbia affermato che le innovazioni al Codice confermano la volontà“ di realizzare una profonda revisione del modo di operare della PA, al fine di semplificare il rapporto dei cittadini e delle imprese con quest’ultima e al fine di rendere più efficienti i servizi resi dalla stessa PA ai cittadini e alle imprese[4]”.<br />
Si afferma un diverso e più inteso rapporto tra amministrazione e cittadini che può essere indagato sotto molteplici e diverse sfaccettature, una di queste è il processo di digitalizzazione, capace di trasformare l’amministrazione in un’alleata di cittadini e imprese, far evolvere le nostre città in luoghi di comunità intelligenti, e spingere il nostro sistema industriale in modo che sia più capace di raccogliere la sfida della competitività digitale.<br />
A tal fine il legislatore ha conferito al governo un’ampia delega sintomatica della scelta di riorganizzare la pubblica amministrazione attraverso l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione nei rapporti tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni in un’ottica di “spostare l’attenzione dal processo di digitalizzazione ai diritti digitali di cittadini e imprese”[5]. Si tratta di comprendere se questo obiettivo possa essere raggiunto alla luce dello stato dell’arte dello sviluppo digitale in Italia e delle disposizioni contenute nello Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale[6] che sarà preso in considerazione di qui a poco.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Interventi strutturali e “alfabetizzazione” informatica: due facce della stessa medaglia.<br />
&nbsp;</strong><br />
Le recenti innovazioni e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, sviluppate nello schema di decreto emanato sulla base della delega conferita dall’art. 1 della legge 124 del 2015, costituiscono, a giudizio di chi scrive, il punto di arrivo di una strategia unitaria in grado di coordinare il processo di digitalizzazione, rimediando alla frammentazioni degli interventi che avevano portato a duplicazioni e inefficiente uso delle risorse[7].<br />
Del resto, non si può ignorare che le politiche di eGovernment abbiano caratterizzato il panorama legislativo, e non si può non cogliere la differenza di intensità di tali interventi nel corso dell’ ultimo decennio.<br />
Si potrebbero distinguere tre fasi di costruzione dell’amministrazione digitale[8]: una prima iniziale, che ha portato all’adozione del Codice dell’amministrazione digitale &#8211; con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82[9]-. Una seconda, di attuazione, iniziata con la legge 69/2009 (e con il seguente d.lgs. 30 dicembre 2010 n. 235)[10] e proseguita con numerosi provvedimenti intersettoriali tra i quali occorre segnalare il d.l. n. 69/2013 convertito, dalla l. n. 98/2013 (che costituisce&nbsp; il punto di arrivo di un cammino che ha regolato la materia prima con il decreto semplifica Italia[11], poi, con il decreto crescita [12] e con il d.l. crescita 2.0[13]). Per giungere alla terza fase, di affermazione di una piena politica di amministrazione digitale, che culmina nei decreti del governo adottati sulla base dell’art. 1 della legge 124 del 2015 e nell’affermazione del principio del digital first, ma intensamente preparata da numerosi e importanti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri seguendo precise e rilevanti linee di azione: la prima ha imposto (e impone a tutt’oggi) interventi a livello sia infrastrutturale (banda larga)[14], sia a livello di sviluppo di sistema di identificazione (Spid); la seconda è volta a favorire la necessaria diffusione delle competenze tecniche ai cittadini, mentre la terza ha dettato le regole del documento informatico[15], segnando l’evoluzione dei suoi caratteri e l’accelerazione della transizione verso la piena, ed esclusiva, dimensione digitale dei documenti amministrativi.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>3. L’impossibilità di intendere il digital first come esclusività digitale: alfabetizzazione informatica, interventi infrastrutturali, Spid.</strong><br />
&nbsp;<br />
A questo punto della trattazione non si può non prendere in considerazione la possibilità di considerare il principio digital first nel senso dell’esclusività e, a tal fine, valutare le premesse sulle quali si potrebbe fondare tale ricostruzione: l’alfabetizzazione informatica, lo sviluppo del sistema infrastrutturale e la piena attuazione del Sistema di identificazione digitale.<br />
In primo luogo, il principio digital first, se dovesse essere inteso come utilizzo esclusivo degli strumenti digitali, dovrebbe potersi rivolgere a cittadini alfabetizzati, ma cosi non è come dimostrano le valutazioni contenute nel già citato documento “Strategia per la crescita digitale 2014-2020” [16]. Ebbene, emerge da tale atto che gli utenti regolari di Internet sono solamente il 56% della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, contro una media europea pari al 72%, mentre per converso sono il 34% gli italiani che non hanno mai utilizzato Internet contro il 21% medio europeo. Il livello di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio riscontrabile all’interno dell’Unione Europea e, di conseguenza, molto distante dagli obiettivi europei fissati per il 2015. Per di più, e per quello che interessa queste riflessioni, i cittadini italiani che hanno utilizzato servizi di Egovernment sono pari a circa il 21% rispetto al 42% medio europeo, mentre coloro che hanno inviato moduli della Pubblica Amministrazione compilati sono poco più del 10% contro il 21%.<br />
Al contrario, gli indicatori analizzati dal Digital Agenda Scoreboard[17] in materia di adozione di servizi digitali mostrano come le imprese italiane (quantomeno quelle con dieci o più addetti) siano allineate rispetto alla media europea in materia di utilizzo di applicazioni gestionali integrate (ERP), mentre il divario è più marcato per l’utilizzo di applicazioni di gestione della relazione con i clienti (CRM), ma anche riguardo alla diffusione di dispositivi aziendali mobili.<br />
&nbsp;L’affermazione del principio di esclusività digitale postula, pertanto, il rafforzamento di poteri e funzioni alla Coalizione nazionale per le competenze digitali[18], allargando la cornice del progetto europeo “Grand coalition for Digital Jobs”, nel quale l’Agenzia per l’Italia Digitale è referente italiano. La Coalizione Nazionale per le Competenze Digitali ha, infatti, la missione di sviluppare l’alfabetizzazione digitale e favorire una diffusa sull’innovazione tecnologica nel paese, con particolare riguardo alle nuove professioni e al mondo delle piccole imprese, in modo da sostenere la società italiana nella sua interezza e complessità ad affrontare al meglio le sfide della trasformazione digitale.<br />
In secondo luogo, e venendo ora a considerare gli interventi infrastrutturali necessari per poter intendere il principio digital first nel senso dell’esclusività, non si può che guardare agli obiettivi europei in materia di interventi infrastrutturali. E’ noto che gli Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01) affermano con sicurezza che per raggiungere l’obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, come stabilito dalla strategia EU2020, è necessaria la disponibilità di un accesso diffuso e a prezzi accessibili ai servizi e alle infrastrutture Internet ad alta velocità. Il finanziamento di infrastrutture di banda larga di buona qualità e a un prezzo accessibile costituisce una sfida fondamentale che l’Europa deve affrontare per rafforzare la competitività e l’innovazione, offrire opportunità di lavoro ai giovani, prevenire la delocalizzazione delle attività economiche e attrarre investimenti dall’estero. Il punto 41 degli Orientamenti dispone che ove possibile, e nel rispetto delle competenze e delle specificità, gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare quadri nazionali che definiscano i principi di base che devono guidare le iniziative pubbliche e a rendere note le principali caratteristiche delle reti pianificate.<br />
L’Italia, in coerenza con il punto 41 degli Orientamenti Comunitari[19], ha elaborato un quadro nazionale che definisce i principi di base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga per garantire coerenza e rapidità nell’utilizzo dei fondi pubblici. Il piano strategico per la banda ultralarga si pone, infatti, l’obiettivo di realizzare, entro il 2020, la copertura fino all’85% della popolazione con una connettività ad almeno 100 Mbps, che è l’unica a poter essere definita ultra fast broadband nell’accezione dell’Agenda Digitale Europea e, a tal fine, il Governo ha operato recenti interventi in grado di incidere sul sistema pubblico di connettività a banda ultra larga attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC)[20].<br />
In linea con il Punto 7 della Comunicazione della Commissione e in coerenza con le politiche di coesione, anche la strategia italiana ha previsto il ricorso a risorse pubbliche dirette per accelerare la diffusione delle reti ed eliminare i divari digitali, individuando vari modelli di intervento da combinare a seconda delle aree di riferimento. L’impiego di risorse statali di provenienza comunitaria, sia nazionali sia regionali (FESR, FEASR e FSC), nella strategia per la banda ultralarga assume diverse forme: sgravi fiscali, prestiti a tasso agevolato, altri tipi di condizioni preferenziali di finanziamento, impiego delle risorse private nella realizzazione del piano.<br />
Alla luce del quadro descritto non si può che concludere dicendo che gli interventi infrastrutturali assumono la forma di un’azione “in divenire”e, pertanto, ben lontana dal potersi considerare conclusa.&nbsp;<br />
Infine, l’analisi sullo “stato dell’arte” della digitalizzazione in Italia deve prendere in considerazione il sistema Spid (“Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese”) introdotto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014[21], sulla base del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (in materia di Identificazione elettronica e Servizi Fiduciari per le Transazioni Elettroniche nel Mercato Interno)[22]. Si tratta di un sistema, affidato all’Agenzia per l’Italia digitale, costituito da soggetti pubblici e privati, accreditati dall’Agenzia, che gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete, direttamente o per conto delle amministrazioni. Si delinea un sistema volto a creare una cittadinanza europea digitale attribuendo un ruolo preminente all’Agenzia, chiamata a gestire l’accreditamento dei gestori dell’identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni; a curare l’aggiornamento del registro SPID e a vigilare sull’operato dei soggetti che partecipano allo SPID, anche con possibilità di conoscere, tramite il gestore dell’identità digitale, i dati identificativi dell’utente e verificare le modalità con cui le identità digitali sono state rilasciate e utilizzate, nonché a stipulare apposite convenzioni con i soggetti che attestano la validità degli attributi identificativi e consentono la verifica dei documenti di identità. A tali convenzioni i gestori dell’identità digitale e i gestori degli attributi qualificati sono tenuti ad aderire secondo le modalità indicate nei regolamenti[23]. Ebbene, per garantire la piena operatività del sistema Spid, l’Agid ha emanato i Regolamenti per definire le modalità di accreditamento dei gestori[24] e, con la circolare 26/2015[25], ha illustrati le attività di adeguamento alle certificazioni di sicurezza individuando, poi, i primi gestori di identità digitali (Infocert Spa, Poste Italiane, e Telecom Italia Trust).<br />
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<strong>4. Gli oneri in capo all’amministrazione e i meccanismi di tutela dell’inadempimento. Verso l’esclusività digitale?</strong></p>
<p>Quanto detto costituisce il quadro generale degli interventi entro cui collocare la nuova&nbsp; previsione normativa che, coerentemente con le premesse sviluppate, obbliga, da un lato, il Governo a definire livelli minimi di prestazioni che devono essere garantiti a tutti i cittadini in tema di servizi on line, accessibilità, fruibilità, tempestività e qualità. D’altro lato, a mantenere dei requisiti minimi di digitalizzazione: banda larga e accesso alla rete per ogni ufficio o unità operativa; riuso gratuito delle informazioni e obbligo del formato aperto, partecipazione telematica, pagamenti elettronici, accesso mediante l’identificazione uniformandola al concetto di SPID. Appare chiaro dalle premesse che il legislatore affida ai decreti il compito di ridurre l’evanescenza dei diritti affermati come tali, ma di fatto privi dell’effettività della tutela.<br />
Sulla base della norma di delega è stato adottato lo Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale che si inserisce, come meglio si dirà di qui a poco, nella più generale riforma voluta dalla legge:&nbsp; l’utilizzo delle nuove tecnologie diviene, infatti, un fattore determinante della riorganizzazione pubblica in chiave di semplificazione, efficienza e trasparenza[26].<br />
Per rendere effettiva la partecipazione a tutti i procedimenti amministrativi, la nuova formulazione, riconosce, da un lato, il diritto all’uso delle tecnologie a “chiunque”; dall’altro, chiarisce gli obblighi che gravano sui soggetti destinatari delle disposizioni, per rendere effettivo l’esercizio del suddetto diritto.<br />
Lo schema di Decreto si muove lungo la strada già tracciata in materia digitale, ma, a giudizio di chi scrive, poco aggiunge agli interventi attuati (soprattutto) durante l’anno 2014 e alle affermazioni contenute nella legge delega. Sicché dall’attenta lettura dello schema non emergono adeguati meccanismi sanzionatori in grado di rendere effettivi i diritti affermati. Siffatta conclusione è suffragata dalla lettura degli articoli 8 e 9 dello schema del decreto.<br />
Ed, infatti, emerge la continuità con la politica digitale precedente nell’articolo 9 che affida allo Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini e (introducendo nel Codice un nuovo articolo 8-bis) pone a carico delle singole amministrazioni l’obbligo di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici (in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico), la connettività ad Internet in modalità wifi. Viene, inoltre, riconosciuto a tutti gli iscritti all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l’identità digitale, nonché di inviare comunicazioni e documenti alle pubbliche amministrazioni e di riceverne dalle stesse tramite un domicilio digitale [27].<br />
Per il che viene ribadito che cultura digitale, banda ultralarga e Spid costituiscono gli strumenti ineludibili della crescita digitale, ma quando il commentatore ricerca nello schema del Decreto delle disposizioni che possano andare oltre la semplice affermazione di diritti si imbatte nell’articolo 8 (che sostituisce l’articolo 7 del CAD) che&nbsp; stabilisce che i soggetti destinatari degli obblighi in esso previsti rendono disponibili i propri servizi per via telematica nel rispetto degli standard e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività (fissati con le regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD).<br />
L’effettività dei diritti dovrebbe essere garantita attraverso due strumenti: il primo consiste nella possibilità per gli utenti di ricorrere, in ogni ipotesi di violazione dei citati obblighi ovvero di erogazione di servizi on-line con standard inferiori a quelli previsti dalla legge, all’azione di cui al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ossia alla cosiddetta “class action”[28]; il secondo concerne la facoltà di ricorrere al Difensore civico digitale.<br />
Ebbene, cominciando con prendere in considerazione il primo strumento non si può che rilevare che l’istituto della class action ha trovato pochissime applicazioni nel panorama del diritto amministrativo, sicché val la pena di prendere in considerazione siffatto istituto per comprendere le ragioni ostative alla sua diffusione.<br />
Ebbene, non è difficile intuire che la ridotta applicazione dello strumento è dipesa da molteplici ragioni: da un lato correlate all’esclusione della tutela risarcitoria, dall’altro, sia dalla tempistica eccessivamente lunga del rito sia dal limite imposto al giudice di tenere conto nell’accertamento della lesione dell’eventuale mancanza di risorse umane, finanziare e strumentali. Tali ragioni non potevano non avere delle ricadute in termini di effettività dei diritti e non solo perché con il ricorso per l’efficienza è possibile chiedere soltanto il ripristino della funzione ovvero del servizio, non anche il risarcimento del danno subito (costringendo il privato cittadino, nel decidere se agire o meno nei confronti di un’amministrazione o di un concessionario inefficienti, ad effettuare una ponderazione tra i costi del processo e i benefici derivanti dall’eventuale accoglimento del ricorso), ma soprattutto perché l’azione non risulterà fondata se la Pubblica Amministrazione non ha adempiuto o si è resa inefficiente a causa della limitatezza delle risorse (in virtù dell’ art. 4, comma 1, d.lgs. n. 198/2009, la decisione sulla class action amministrativa non può comportare maggiori spese per le casse pubbliche).<br />
Inoltre, il giudice che conosce del ricorso non può sostituirsi nelle valutazioni discrezionali della Pubblica Amministrazione né adottare provvedimenti in luogo di essa e, pertanto, siffatti provvedimenti dovranno essere adottati dall’amministrazione inadempiente. La diffida, infatti, in virtù dell’art. 3, è notificata all’organo di vertice dell’amministrazione o del concessionario, che assume senza ritardo le iniziative ritenute opportune, individua il settore in cui si è verificata la violazione, l’omissione o il mancato adempimento e cura che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause.<br />
&nbsp;Siffatte riflessioni, trasposte allo schema di decreto, che reca le modifiche all’Amministrazione digitale, confermano l’inadeguadezza del rimedio or ora preso in considerazione. Ed infatti, tale schema imporrebbe al cittadino di rivolgersi preventivamente all’“organo di vertice dell’amministrazione… che curerà che il dirigente competente provveda a rimuoverne le cause” e solo dopo siffatta diffida potrà adire il giudice che, per di più, non potrà ritenere fondato il ricorso nel caso in cui l’amministrazione si sia resa inefficiente a causa della limitatezza delle risorse umane e finanziarie.<br />
Il che significa, da un lato, che assumerà un ruolo preminente l’ufficio unico dirigenziale per la transizione alla modalità operativa digitale, che sarà probabilmente chiamato a garantire l’efficienza, e dall’altro, che la tutela sarà inficiata dal principio, affermato già all’art. 1 della legge delega, e secondo il quale “ il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. Del resto, proprio siffatta ultima disposizione è stata al centro delle critiche della commissione speciale del Consiglio di Stato che, rilevate le problematiche connesse con la riforma dell’amministrazione digitale, ha suggerito di programmare delle spese aggiuntive rispetto a quelle previste per il settore, ritenendo non perseguibile l’obiettivo di procedere nell’intervento normativo tramite il solo utilizzo di risorse economiche e di personale già a disposizione dei singoli organi dell’amministrazione.<br />
&nbsp;A questo punto della trattazione, se i rilievi or ora mossi non fossero già ritenuti sufficienti ad inficiare l’effettività della tutela dei diritti congegnata nello schema di decreto, occorre segnalare che anche il tenore letterale della norma si presta a fraintendimenti lasciando intendere che i soggetti interessati possano esperire “esclusivamente” il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni, precludendo la possibilità di ricorrere agli ordinari strumenti di tutela. Per rimediare a tale mancanza il Consiglio di Stato[29], nel già citato parere sullo schema del Decreto, propone di modificare il tenore letteralmente della norma al fine di rendere chiaro che il rimedio si aggiunge, ma naturalmente non elimina, la tutela giurisdizionale attraverso gli ordinari strumenti di tutela.<br />
Detto ciò, si deve prendere in considerazione il secondo strumento di tutela dei diritti digitali che, come si è detto, consiste nella creazione della figura del difensore civico digitale. L’art. 15 ( che riformula l’art. 17 del CAD), infatti, affida al responsabile dell’ufficio dirigenziale generale per la transizione alla modalità operativa digitale il compito di ricevere le segnalazioni e i reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice ed a invitare gli uffici responsabili della violazione alle segnalazioni ritenute fondate nel termine di trenta giorni. Ebbene, il commentatore non può condividere la scelta di creare una figura che, se pur in linea di principio ben potrebbe rappresentare un valido strumento di tutela dei diritti digitali, non è terza rispetto all’amministrazione, ma coincide con la persona che si occuperà di gestire la transizione digitale e quindi tutti i processi di riorganizzazione finalizzati alla creazione di un’amministrazione digitale e aperta. Siffatta scelta non convince, se il difensore civico digitale deve essere inteso come la figura di&nbsp; “mediazione tra i cittadini/imprese e gli uffici” ( così come pare averlo inteso la Conferenza delle Regioni) allora risulterebbe più efficace una figura totalmente estranea agli uffici. Del resto, l’esperienza, se pur discussa e tormentata, dei difensori civici è sempre stata caratterizzata da previsioni nelle norme statutarie (regionali o locali), di modalità di nomina di candidati tecnicamente preparati a ricoprire un ruolo così importante, ma comunque equidistanti dagli interessi da tutelare[30].<br />
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<strong>5. Il principio di esclusività digitale nei rapporti con le imprese.</strong><br />
Nel quadro fin qui tratteggiato il principio digital first va a prefigurarsi come principio generale di sviluppo e organizzazione dei servizi, mentre il principio di esclusività digitale non può che configurarsi come ipotesi eccezionale, che richiede un’esplicita previsione normativa[31], così come è già avvenuto con l’art. 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, introdotto dal d.lgs. n. 235 del 2010, e riferito alle comunicazioni tra amministrazioni ed imprese. Siffatta norma dispone, infatti,&nbsp; che “la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese”..<br />
Nelle sue diverse declinazioni il principio sottende una scelta radicale, efficace in termini di semplificazione per l’amministrazione che non deve più mantenere un doppio canale, analogico e digitale, ma che, al contempo, rende evidente la diversità tra imprese e cittadini, probabilmente in ragione di una presunta maggiore capacità di queste ultime di utilizzare gli strumenti digitali. Siffatta differenziazione è rafforzata dai più recenti interventi legislativi (ad esempio la Legge n. 89/2014 ) che hanno consentito non solo alle amministrazioni statali, ma anche a quelle locali, di ricevere le fatture dai fornitori esclusivamente in formato elettronico, per effetto dell’obbligatoria introduzione della c.d. fatturazione elettronica (originariamente prevista, dalla Legge n. 244/2007 esclusivamente per le Amministrazioni Centrali). Quest’ultimo è un passaggio certamente importante e significativo, che si inserisce nel quadro complessivo di progressiva dematerializzazione documentale dell’attività amministrativa, che può determinare un impatto positivo e favorevole per le imprese&nbsp; e&nbsp; per le Pubbliche Amministrazioni. In termini generali, infatti, tale processo può indurre una diminuzione dei costi per i materiali di consumo, un miglioramento della produttività del personale, un contenimento delle attività manuali, una riduzione degli errori, nonché una velocizzazione dei tempi di esecuzione.<br />
Si tratta di uno strumento che si colloca nell’ambito delle linee di azione dell’Unione Europea (i2010), che incoraggia gli Stati membri a dotarsi di un adeguato quadro normativo, organizzativo e tecnologico per gestire in forma elettronica l’intero ciclo degli acquisti. I benefici sono evidenti: non solo riduzione dei costi diretti (carta ed accessori) ma anche indirettamente generati (gestione, archiviazione, ricerca, distruzione), snellimento dell’iter di erogazione della spesa pubblica in vista del migliore rispetto dei termini di pagamento previsti dalla disciplina sulla velocizzazione dei pagamenti, nonchè di contrasto dell’evasione fiscale, mediante la tracciabilità dei flussi di fatturazione e ampliamento dei livelli di trasparenza per i fornitori ai fini della verifica dell’avanzamento e svolgimento del ciclo di erogazione della spesa pubblica[32].<br />
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<strong>6. Considerazioni conclusive: luci e ombre della riforma.</strong><br />
Le norme in materia di cittadinanza digitale si collocano all’interno di un progetto ambizioso di riforma dell’amministrazione pubblica italiana. La legge Madia introduce, infatti, norme relative ad aspetti centrali dell’organizzazione e del funzionamento della pubblica amministrazione, ma soprattutto interviene su discipline esistenti per adeguarle ai tempi “non un ulteriore pannello del mosaico, dunque, ma la revisione di alcune parti del disegno”[33].<br />
&nbsp;Se i principali obiettivi della legge sono sintetizzabili nei concetti di unitarietà del sistema amministrativo (intervenendo, pertanto, per favorire l’osmosi tra le amministrazioni)[34] e di flessibilità nell’organizzazione, le norme sull’amministrazione digitale mirano a garantire la flessibilità attraverso il superamento di norme rigide e legate a esigenze obsolete, continuando in un’opera di costruzione iniziata ben prima. Si è detto, infatti, che gli interventi di maggior rilievo precedono la legge Madia, e che&nbsp; tale legge si limita a ribadire la direzione unitaria ed efficacemente intrapresa dal Governo nel corso del 2014, non apportando significative innovazioni in materia, ma soprattutto non fornendo un sistema di coordinamento adeguato, né un apparato sanzionatorio adeguato rispetto alle eventuali inerzie delle pubbliche amministrazioni.<br />
E’ noto, infatti, che uno dei principali elementi di complessità nel percorso di digitalizzazione è costituito dalla presenza di un elevato numero di amministrazioni chiamate a realizzare le iniziative necessarie per garantire ai cittadini il “livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line”. A tal fine è necessario che si definisca un livello di monitoraggio strutturato affidato all’Agid per comprendere se il processo di digitalizzazione è in linea con gli obiettivi fissati e intervenire per affrontare le eventuali criticità[35], e allo stesso tempo che vengano previste sanzioni nel caso di inadempienze.<br />
&nbsp;In conclusione, le recenti innovazioni rispondono solo in parte alle esigenze di effettività della tutela dei diritti affermati in capo ai cittadini e, impediscono, di intendere il principio innanzitutto digitale come esclusività digitale. Siffatto principio, che individua nella transizione alla sola modalità digitale di erogazione non una facoltà, ma un obbligo per gli stessi cittadini o utenti dei servizi dell’amministrazione (e che emerge con forza soprattutto nel corso dell’ultimo anno, con l’accelerazione della transizione al digitale e quindi con la scelta di ricorrere esclusivamente a modalità di comunicazione digitale relativamente a specifici rapporti con l’amministrazione), deve essere necessariamente previsto da una norma di legge (come avviene nel caso delle fatture elettroniche).<br />
Pertanto, non si può che condividere la preoccupazione di recente espressa dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato che ha evidenziato la necessità di individuare standard di qualità, fruibilità e accessibilità il più possibile omogenei nonché quella di assicurare “anche tramite l’individuazione delle specifiche responsabilità disciplinari previste dal presente intervento normativo” il puntuale rispetto da parte delle singole amministrazioni delle prescrizioni impartite dalle autorità incaricate della govenance del sistema, atteso che anche attraverso la razionalizzazione degli strumenti di coordinamento e collaborazione tra pubbliche amministrazioni è possibile ipotizzare il superamento delle criticità che, fino ad ora, hanno ostacolato il processo d’informatizzazione del paese.<br />
Non si può infine non ribadire, in sede di conclusioni, la preoccupazione espressa nel corso dello scritto di affidare la tutela dei diritti dei cittadini, da un lato, al ricorso per l’efficienza delle amministrazioni che si è già rilevato inadeguato a tal fine e, dall’altro ad istituire presso ogni Pubblica Amministrazione un difensore civico digitale che avrà il compito di vigilare sul corretto adempimento degli obblighi digitali delle PA, in una posizione che è tutt’altro terza rispetto alla pubblica amministrazione.<br />
Siffatte critiche dovrebbero orientare il legislatore nella ricerca di soluzioni che tengano in debita considerazione che l’amministrazione che accetta la sfida della competitività digitale necessità di adeguati strumenti di rimozione degli eventuali ostacoli che si frappongono al conseguimento di siffatto risultato. Nella scelta di tali strumenti occorre allargare il più possibile l’angolo visuale per avvantaggiarsi dell’esperienza già maturata nelle più ampie e complesse strategie che hanno portato a tendere ad un elevato livello di performance delle amministrazioni pubbliche. Per il che la scelta di affidare la tutela dei diritti dei cittadini a strumenti che hanno già mostrato i limiti che si è voluto or ora descrivere non può convincere il commentatore. Uno strumento che potrebbe soddisfare, almeno in parte, le necessità di tutela, è l’art. 61 dello Schema di Decreto, che sancisce la necessità di adozione di un decreto legislativo ai sensi dell’art. 17 della legge 124 per stabilire la rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale della violazione del decreto legislativo n. 82 del 2005 e del mancato e inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate, ma al momento siffatto decreto non sembra essere stato adottato.&nbsp;<br />
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[1] Lo scritto è una rielaborazione dell’intervento al convegno “Amministrazione digitale e riforma Madia”, organizzato nell’ambito del progetto PRIN 2012 (2012SAM3KM) sulla codificazione dei procedimenti dell’Unione europea e dei Seminari di Alta qualificazione del Dottorato di Ricerca in Diritto Pubblico, Internazionale ed Europeo, Milano, 7 marzo 2016.</p>
<p>[2] In argomento cfr. E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, in Giornale Dir. Amm., 2015, 148; B. CAROTTI, La riforma della pubblica amministrazione- L’amministrazione digitale e la trasparenza amministrativa, in Giornale Dir. Amm., 2015, 621; G. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione- il contesto e gli obiettivi delle riforma, in Giornale Dir. Amm., 2015, 621; G. VESPERINI, La riforma della pubblica amministrazione &#8211; le norme generali sulla semplificazione, in Giornale Dir. Amm., 2015, 629.</p>
<p>[3] A tal fine si vuol rinviare a E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit., 148.</p>
<p>[4] Consiglio di Stato, Commissione speciale – parere 23 marzo 2016, Schema di decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche”, in www.lexitalia.it.</p>
<p>[5] Relazione illustrativa dello Schema di Decreto recante modifiche ed integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi dell’art. 1 della legge 124 del 2015, pubblicato in www.governo.it.</p>
<p>[6] Tale atto si può leggere in www.governo.it.</p>
<p>[7] Emerge dal documento Strategia per la crescita digitale 2014-2020 (che si può leggere in www.agid.gov.it)., &nbsp;che il ritardo italiano è un problema culturale fortemente generazionale e geografico: la popolazione italiana, di cui una grande percentuale è anziana, non utilizza i servizi internet e nel Mezzogiorno, i cittadini hanno competenze digitali più carenti rispetto al resto del Paese. Pertanto, la strategia vuole affrontare siffatto deficit, che compromette la competitività del nostro Paese, “sia con opportune politiche di coesione per lo sviluppo delle eskills in grado di livellare le disparità, sia mediante soluzioni come il progressivo switch-off dei tradizionali canali di interlocuzione con la PA, per andare verso un percorso di innovation by law. Un’unica piattaforma che sostituisca l’eterogeneità dell’offerta attuale e sappia integrare i piani verticali avviati (sanità, scuola, giustizia,ecc.) in un’unica piattaforma di accesso, attraverso il Servizio Pubblico d’Identità Digitale e l’anagrafe nazionale della popolazione residente, che abiliterà la profilazione. I luoghi della PA devono cambiare forma, devono essere un luogo di accesso al mondo digitale sia attraverso i servizi che, se offerti solo in modalità online portano inevitabilmente tutta la popolazione ad utilizzare il canale digitale, sia favorendo l’accesso a internet in wifi in tutti gli spazi pubblici, partendo da scuole e ospedali. Una misura capace di trasformare il luogo pubblico in un luogo di facilitazione e accompagnamento al digitale. Una Pubblica amministrazione che diventa accessibile e trasparente, grazie al rilancio degli open data offerti dalla PA ai cittadini e alle imprese, anche come occasione di nuova imprenditoria. La Strategia vuole rappresentare un nuovo modo di concepire il ruolo del pubblico come volano del mercato e al servizio del cittadino, sapendo che il digitale è sinonimo di efficienza, trasparenza, crescita, lotta all’evasione, ma che è soprattutto la porta per il futuro”.</p>
<p>[8] E. CARLONI, Il decreto del fare: il rilancio dell’economia, in Giornale Dir., Amm.,2013, 1143.</p>
<p>[9] Cfr. in generale sul Codice dell’amministrazione digitale si veda: M. ATELLI, S. ATERNO, A. CACCIARI, R. CAUTERUCCIO, Codice dell’amministrazione digitale, Commentario, Roma, 2008; E. BELISARIO, La nuova pubblica amministrazione digitale, Rimini, 2010; D. CALI’, Dall’ amministrazione digitale all’amministrazione 2.0, in www.astrid-online.it; M. CANTON, Manuale dell’amministrazione digitale, Rimini, 2005; E. CARLONI, (a cura di), Codice dell’amministrazione digitale, Commento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Rimini, 2005; ID., La riforma del Codice dell’amministrazione digitale, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, 469; G. CASSANO, C. GIURDANELLA (a cura di), Il Codice dell’amministrazione digitale, commentario al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, 2005; I.D’ELIA, M.PIETRANGELO, Il Codice dell’Amministrazione digitale nel processo di semplificazione normativa: genesi e criticità, in Informatica e Diritto, 2005,11; G. DUNI, L’amministrazione digitale, Il diritto amministrativo nella evoluzione telematica, Milano, 2008; C. NOTARMUZI, Il Codice dell’amministrazione digitale, 2006, in www.astrid-online.it.; C. SAFFIOTTI, Il Codice dell’amministrazione digitale è in vigore. Conoscere uno strumento che coinvolge la Pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese, in L’amministrazione italiana, 2006, 887 ss.</p>
<p>[10] Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2011, Supplemento ordinario n. 8, contenente “Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione digitale, a norma dell’art. 33, l. 18.6.2009, n. 69”. Per un commento cfr. F. TROJANI, Modifiche al Codice dell’amministrazione digitale, 28 dicembre 2010, in www.studiotrojani.it.</p>
<p>[11] Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), in merito al quale si vuol rinviare a E. CARLONI, La semplificazione telematica e l’Agenda digitale, in Giornale dir amm., 2012, 708 ss.</p>
<p>[12] Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in 7 agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti per la crescita del Paese), sul quale si vuol rinviare a E. CARLONI, Amministrazione aperta e governance dell’Italia digitale, in Giornale dir. Amm., 2012, 1041 ss.</p>
<p>[13] Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, sul punto, v. R. CARPENTIERI, L&#8217;Agenda digitale italiana, cit., 2013, pp. 225 ss.</p>
<p>[14] V. F. CAIO, J. SCOTT MARCUS E GÉRARD POGOREL (2014) Achieving the Objectives of the Digital Agenda for Europe (DAE) in Italy: Prospects and Challenges; Report of the expert advisory team appointed by President Letta.</p>
<p>[15] L’ultimo tassello del mosaico dell’amministrazione digitale non poteva che riguardare la formazione e la conservazione dei documenti informatici e, infatti, il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici sia per i privati che per le pubbliche amministrazioni. Le nuove regole tecniche rappresentano, infatti, un elemento fondamentale per la gestione e la conservazione sicura e corretta del documento informatico, l’ultimo tassello per la piena applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale. Il Decreto stabilisce infatti tutte le modalità con le quali produrre un file digitale che abbia pieno valore legale, che si tratti di un certificato o di qualsiasi altro atto amministrativo. Il documento informatico può dirsi immodificabile “se formato in modo che forma e contenuto non siano alterabili durante le fasi di tenuta e accesso e ne sia garantita la staticità nella fase di conservazione”. A questa regola di carattere generale seguono previsioni specifiche che dettano le operazioni necessarie per garantire i requisiti di integrità e di immodificabilità a seconda delle diverse modalità attraverso cui è stato formato il relativo documento (art. 3). Il documento quale rappresentazione informatica di atti, fatti, dati giuridicamente rilevanti (come definito nell’art. 1 comma 1 lett. p) del CAD) può esistere giuridicamente solo se è adeguatamente staticizzato, gestito e conservato in idonei sistemi. Questo concetto, precisato nelle nuove regole tecniche, già ci era stato illustrato nel Regolamento eIDAS, nel quale il documento elettronico viene definito come “qualsiasi contenuto conservato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva”.</p>
<p>[16] Strategia per la crescita digitale 2014-2020, cit.</p>
<p>[17] Il documento si può leggere in https://ec.europa.eu/digital-single-market.</p>
<p>[18] Come previsto dalla Strategia per le competenze digitali, la Coalizione è aperta alle istituzioni pubbliche nazionali e locali, comunità professionali, organizzazioni no profit, associazioni datoriali e sindacali e altri soggetti privati” che intendano sottoscrivere la dichiarazione d’intenti e sviluppare un percorso condiviso per lo sviluppo delle competenze digitali.</p>
<p>[19] Comunicazione della Commissione, Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01).</p>
<p>[20] SPC è un insieme di linee guida, regole tecniche ed infrastrutture per garantire la connettività e l’interoperabilità delle pubbliche amministrazioni. Le nuove gare SPC già avviate consentiranno alle PA di acquisire servizi di connettività ad alta intensità di banda e ad assicurare la cooperazione applicativa e l’interoperabilità fra tutte le amministrazioni. Un aggiornamento del modello architetturale SPC, facendo leva sulle rinnovate infrastrutture condivise per l’interoperabilità e sugli accordi quadro, abbinata alla predisposizione wifi di tutti gli edifici pubblici, consentirà nei prossimi 5 anni di sostenere il raggiungimento degli obiettivi di connettività a banda ultra larga a 100 MB negli edifici pubblici. Inoltre, negli edifici pubblici di grande utenza, come scuole e ospedali, la di punti WIFI gratuiti, accessibili attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale, aumenterà il livello di accesso alla rete.</p>
<p>[21] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 24 ottobre 2014. Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 2014, serie generale n. 285.</p>
<p>[22] Il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea- serie L 257 del 28 agosto 2014 ed è noto con l’acronimo di eIDAS electronic IDentification Authentication andSignature eTS electronic Trust Services). Il Regolamento crea una disciplina uniforme, direttamente applicabile negli Stati membri, sulle firme elettroniche (abrogando la precedente Direttiva 1999/93/CE) e fornisce un quadro normativo completo relativo ai cosiddetti “servizi fiduciari elettronici e ai prestatori di tali servizi”. L’obiettivo è rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea. Per il che lo scopo principale del Regolamento è quello realizzare l’interoperabilità giuridica e tecnica fra i Paesi dell’Unione europea degli strumenti elettronici di identificazione, autenticazione e firma attraverso la notifica degli Stati membri alla Commissione dei sistemi di identificazione che, una volta accettati e pubblicati, devono essere riconosciuti da tutti gli Stati membri.<br />
[22] Come è stato già detto in altri scritti (C. LEONE, EU Regulation no. 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services: an effort towards the elimination of barriers for electronic transactions and internal market consolidation, in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2015, pp. 1045 e ss.) si potrebbe immaginare un assetto geometrico che assume la forma triangolare, al vertice superiore si colloca l’organismo di vigilanza (art. 17 del Regolamento) designato dagli Stati membri, all’estremità dei due lati potrebbero trovare posto i prestatori di terzi fiduciari e i beneficiari diretti del Regolamento. Tra i principali beneficiari dei diversi aspetti del regolamento si possono annoverare gli studenti, che potranno iscriversi online a un’università in un altro paese anziché doversi recare per completare in loco gli adempimenti burocratici; i cittadini in procinto di trasferirsi in un altro paese dell’UE, di contrarre matrimonio all’estero o di presentare dichiarazioni dei redditi in paesi diversi. Ma anche le persone bisognose di assistenza medica all’estero, che potranno consultare in tutta sicurezza la loro cartella clinica o autorizzare un medico a fare altrettanto; le imprese, che potranno partecipare ad appalti pubblici online per contratti pubblici settoriali in tutta l’UE e potranno firmare, orodatare e sigillare elettronicamente le loro offerte anziché dover stampare e inviare molteplici copie cartacee delle offerte per corriere; nonché gli imprenditori che vogliano esercitare un’attività economica in un altro paese dell’Unione europea, che potranno costituire una società tramite internet e trasmettere online senza problemi le relazioni annuali. Infine, gli Stati che potranno ridurre gli oneri amministrativi e migliorare l’efficienza, rendendo così un servizio migliore ai cittadini.</p>
<p>[23] Come è stato già sostenuto da C. LEONE, EU Regulation no. 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services: an effort towards the elimination of barriers for electronic transactions and internal market consolidation, cit., pp. 1045 e ss.</p>
<p>[24] Determinazione n. 44/2015 in www.agid.gov.it.</p>
<p>[25] La circolare 26/2015 è presente in www.agid.gov.it.</p>
<p>[26] Per le riflessioni sulla trasparenza e lo schema di Decreto si vuol rinviare a D.U. GALETTA, Accesso civico e trasparenza della Pubblica Amministrazione alla luce delle (previste) modifiche alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 33/2013, in www.Federalismi.it.</p>
<p>[27] Cfr P. PROVENZANO, Notazioni sulla nuova disciplina sul &#8220;domicilio digitale&#8221; contenuta nella bozza del Decreto Legislativo sulla digitalizzazione della P.A. licenziata dal Governo il 20 gennaio 2016, in www.federalismi.it.</p>
<p>[28] Nel quadro degli interventi di ristrutturazione normativa, diretti a trasformare il ruolo e l’assetto delle amministrazioni pubbliche in Italia, per conferire loro carattere dinamico e produttivo, non si può trascurare il dlgs. 198 del 2009, di attuazione della legge 15, che ha introdotto la c.d. class action amministrativa. La norma recita “al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalità stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformità alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all&#8217;articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”. In letteratura, si vedano : M.T.CAPUTI JAMBRENGHI, Buona amministrazione tra garanzie interne e prospettive comunitarie (a proposito di “class action all’italiana”), in www.giustamm.it; F. CINTIOLI, Note sulla c.d. class action amministrativa, in www.giustamm.it; M. CLARICH, Dalla class action alle nuove regole sugli appalti il 2010 spinge l’acceleratore sull’aggiornamento, in Guida dir., 2010, 12; M.D. FERRARA, Trasparenza e class action contro le inefficienze delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2010, 669; D’ADAMO, La class action pubblica, in Riv. dir. proc., 2011, 359; C.E.GALLO, La class action nei confronti della pubblica amministrazione, in Urb. app., 2010, 501; F. MANGANARO, L’azione di classe in un’amministrazione che cambia, in www.giustamm.it; F. PATRONI GRIFFI, Class action e ricorso per l&#8217;efficienza delle amministrazioni e dei concessionari pubblici, in www.federalismi.it; S. GATTO COSTANTINO, Azioni collettive ed organizzazione dei servizi, in www.giustizia-amministrativa.it; A. GIUFFRIDA, La cd. class action amministrativa: ricostruzione dell&#8217;istituto e criticità, in www.giustamm.it; G. FIDONE, L&#8217;azione per l&#8217;efficienza nel processo amministrativo: dal giudizio sull&#8217;atto a quello sull&#8217;attività, Torino, 2012; A. FABRI, Le azioni collettive nei confronti della pubblica amministrazione nella sistematica delle azioni non individuali, in Quad. dir. proc. amm., Napoli, 2011; L.LUCATI, Class action anche nei confronti della Pubblica Amministrazione, in Resp. civ., 2010, 158; MARTINES, L’azione di classe del D.lgs. 198/09: un&#8217;opportunità per la pubblica amministrazione?, in www.giustamm.it; PERRICONE, Una fuorviante “ class action contro la p.a.”, in Sanità pubbl. priv., 2010, 6, 29; G. SORICELLI, Considerazioni sulla class action amministrativa nell&#8217;amministrazione di risultato, in www.giustamm.it; ID, Contributo allo studio della class action nel sistema amministrativo italiano, Milano, 2012; G. VELTRI, Class action pubblica: prime riflessioni, in www.lexitalia.it; P.M. ZERMAN, Partenza in salita per la class action ?, in www.giustamm.it; U.G. ZINGALES, Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della p.a.: la class action, in Giorn. dir. amm., 2010, 246. Per le criticità in sede di applicazione della norma S. VERNILE, Verso un’amministrazione efficiente. Una nuova tutela processuale tra innovazioni mancate e utilità effettive, in Dir. proc. amm., 2012, 1519. &nbsp;</p>
<p>[29] Consiglio di Stato, Commissione speciale – parere 23 marzo 2016, Schema di decreto legislativo recante “Modifiche e integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazione pubbliche”, cit. La norma recita “in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, gli interessati possono adire in giudizio, nei termini e con le modalità stabilite nel decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”.</p>
<p>[30] Ricorre in giurisprudenza la convinzione secondo la quale il difensore civico è un organismo preposto a svolgere, oltre ad una funzione di advocacy, cioè di difesa tecnica degli amministrati, anche un ruolo di mediazione e quasi di tramite tra governanti e governati; trattasi di una figura che non stipula un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione, ma la cui nomina trae origine dal conferimento di un incarico pubblico a termine, e che non viene a trovarsi in rapporto di subordinazione gerarchica rispetto ad altri organi della p.a., assumendo dunque le proprie determinazioni in completa autonomia. Per assicurare una adeguata efficacia della difesa civica, si richiede in chi va a ricoprire tale carica un sufficiente bagaglio di nozioni tecnico-giuridiche, specificatamente di tipo amministrativo. Ex multis T.A.R. Reggio Calabria, 08 febbraio 2007, n. 133, in Foro amm. TAR 2007, 736; T.A.R. Napoli, sez. I, 19 luglio 2010, &nbsp;n. 16837 , in Foro amm. TAR, 2010, 2537; Consiglio di Stato, sez. VI ,04 novembre 2014 n. 5421, in Redazione Giuffrè amministrativo, 2014.</p>
<p>[31] Alle medesime conclusioni giunge E. CARLONI, Tendenze recenti e nuovi principi della digitalizzazione pubblica, cit., 148.</p>
<p>[32]M. ROSSI, Fatturazione elettronica e Enti locali, in Azienditalia, 2015, 313.</p>
<p>[33] B.G. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione- il contesto e gli obiettivi della riforma, in Giorn. Dir. Amm., 2015, 621.</p>
<p>[34] B.G. MATTARELLA, La riforma della pubblica amministrazione- il contesto e gli obiettivi della riforma, cit.</p>
<p>[35] L’art. 13 dello schema di decreto affida, tra le altre funzioni, all’Agid quella di “monitoraggio delle attività svolta dalle amministrazioni in relazioni alla loro coerenza con il Piano Triennale e verifica dei risultati”.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-principio-digital-first-obblighi-e-diritti-in-capo-allamministrazione-e-a-tutela-del-cittadino-note-a-margine-dellart-1-della-legge-124-del-2015/">Il principio “digital first”: obblighi e diritti in capo all’amministrazione e a tutela del cittadino. Note a margine dell’art. 1 della legge 124 del 2015.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a></p>
<p>1. Il rinnovato quadro normativo in materia di contratti pubblici Con il decreto legislativo n. 50 del 2016 il Legislatore ha espressamente abrogato il D.lgs. n. 163/2006 e suggellato (benché con efficacia non integrale ed immediata) il definitivo tramonto del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, approvato con il D.P.R.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a></p>
<div style="text-align: justify;"><strong>1. Il rinnovato quadro normativo in materia di contratti pubblici</strong><br />
Con il decreto legislativo n. 50 del 2016 il Legislatore ha espressamente abrogato il D.lgs. n. 163/2006 e suggellato (benché con efficacia non integrale ed immediata) il definitivo tramonto del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione, approvato con il D.P.R. n. 207/2010[1].<br />
È questo il frutto di una lunga gestazione normativa che aveva trovato luce nella Legge-delega n. 11 del 2016[2], con la quale sono state recepite le istanze di efficienza amministrativa, competitività e crescita del sistema sottese alle Direttive Europee 2014/23/UE,&nbsp; 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione.<br />
Si ricorderà come il Codice dei contratti pubblici del 2006, ed il successivo Regolamento del 2010, avessero optato per la scelta di una disciplina particolarmente dettagliata, declinata in un considerevole numero di articoli che andavano a comporre l’ordito normativo. L’abrogato codice constava, infatti, di ben 257 articoli cui andavano aggiunti varie disposizioni bis, mentre all’interno degli articoli medesimi, erano di poi intervenute, nel corso degli anni, numerose interpolazioni mediante l’introduzione di nuovi ed ulteriori commi; il regolamento, emanato a ben quattro anni di distanza dal codice, si componeva di ben 359 articoli, finendo per apparire non come una normativa di attuazione, ma come un secondo codice.<br />
Le regole contenute nel Codice del 2006, forse troppo puntuali – nonché la previsione di una serie di adempimenti che sovente apparivano agli operatori meramente burocratici – avevano appesantito le procedure di gara, e avevano giustificato, nella pratica, il ricorso frequente a normative speciali foriere di deroghe (emblematico è stato il caso delle opere necessarie al grande evento Expo Milano 2015, per la cui realizzazione ordinanze del Presidente del Consiglio, nonché una successiva legge ad hoc, hanno introdotto la possibilità di derogare a ben 85 articoli del vecchio Codice).<br />
L’abrogata disciplina in materia di appalti pubblici aveva alimentato un notevole contenzioso, senza ottenere, per converso, risultati evidenti in termini di efficacia ed efficienza delle procedure di affidamento, con conseguente danno per la finanza pubblica e per la qualità dei servizi offerti.<br />
In aperta rottura con il passato, ed in linea con la normativa europea, la nuova disciplina è stata invece improntata alle seguenti direttrici: certezza&nbsp; giuridica, pubblicità e trasparenza, snellezza, tutela giuridica, con uno sguardo rivolto alle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell’Unione Europea, ispirate ad un approccio alla disciplina degli appalti e delle concessioni di tipo sostanzialmente diverso da quello previsto nell’ambito del precedente contesto normativo.<br />
Di qui la scelta, quale criterio direttivo per il recepimento delle direttive citate comunitarie, di vietare l’introduzione ovvero il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime[3].<br />
L’opzione del Legislatore del 2016 è orientata nel senso di una normativa essenziale, che non si sofferma su aspetti di dettaglio così favorendo la flessibilità e l’adeguatezza delle scelte delle stazioni appaltanti. Infatti, nelle migliori (e più ottimistiche) intenzioni del Legislatore, delegante e delegato, il nuovo “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione”[4], redatto secondo criteri di semplificazione, razionalizzazione, riduzione dello stock normativo, rispetto del divieto di gold plating, avrebbe dovuto rappresentato una disciplina di carattere autoapplicativo.<br />
Tuttavia una normativa di “primo livello” particolarmente snella si sarebbe potuta trasformare in una sorta di delega “in bianco” alle Amministrazioni appaltanti, ingenerando così il rischio di fenomeni di eccessiva (e pericolosa) discrezionalità nell’utilizzo delle risorse pubbliche, e di sostanziale illegittimità amministrativa.<br />
Di qui l’esigenza di introdurre una normativa primaria necessariamente accompagnata, in fase applicativa, da misure amministrative e da atti interpretativi sì da garantire agli operatori la corretta e uniforme interpretazione della disciplina e, nel contempo, assicurare alle stazioni appaltanti assistenza costante nella fase di pianificazione e conduzione delle relative procedure.<br />
A tal fine, già la Legge-delega, non contemplava l’emanazione di un unico regolamento di esecuzione e di attuazione, bensì l’emanazione di diverse tipologie di atti attuativi. Tra questi l’attenzione dei primi commentatori è stata indubbiamente catalizzata dagli atti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata chiamata ad emanare; nello specifico, nell’ambito del nuovo Codice degli appalti pubblici e delle concessioni sono individuabili tre tipologie di atti attuativi ad essa riferibili: 1) quelli adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell’ANAC, previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari; 2) quelli adottati direttamente dall’ANAC a carattere vincolante erga omnes, ed in particolare le Linee guida[5]; 3) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante, il cui contenuto sarà, tra le altre, recepito in apposite Linee guida.<br />
Nel rinnovato quadro giuridico innanzi delineato, agli occhi del Legislatore le Linee guida dell’ANAC sono apparse, quale strumento di soft law, il mezzo più idoneo a fornire criteri unitari e ad assicurare la trasparenza, l’omogeneità e la speditezza delle procedure, consentendo un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del settore dei lavori pubblici e del mercato.<br />
Quanto all’individuazione dell’organismo pubblico cui attribuire il potere di adottare queste disposizioni di completamento della normativa di primo livello, la scelta in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sembra coerente sia con l’esperienza da questa già maturata ed acquisita in sede di applicazione del previgente Codice dei contratti pubblici, sia con la natura indipendente della stessa, capace, in quanto tale, di porsi quale interlocutore fra gli operatori economici e le stazioni appaltanti, nonché di calibrare i propri interventi precipuamente in funzione di evitare fenomeni di diffusa illegalità e di corruzione nel sistema degli affidamenti pubblici.<br />
Con l’approvazione del decreto legislativo n. 50 del 2016, il ruolo dell’ANAC risulta potenziato e rafforzato rispetto alla disciplina previgente in un’ottica di sostegno della legalità, e la predisposizione da parte di quella di atti come le Linee guida, unitamente a bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, dovrebbe promuovere l’efficienza e la qualità dell’attività delle stazioni appaltanti e favorire lo sviluppo di best practices.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Le Linee guida ANAC nel sistema delle fonti</strong><br />
Così brevemente descritto il nuovo contesto normativo, appare opportuno soffermasi sulle perplessità che il ricorso alle Linee guida dell’ANAC ha suscitato nei primi osservatori e negli operatori del settore, solleticando qualche curiosa riflessione in ordine alla natura delle emanande Linee guida dell’ANAC ed alla loro collocazione rispetto al tradizionale sistema delle fonti di produzione del diritto.<br />
Non sollevano particolari criticità le Linee guida destinate ad essere recepite in decreti ministeriali ad hoc, le quali devono essere categorizzate tra i “regolamenti ministeriali” e che, in quanto tali, seguiranno lo schema procedimentale disegnato dall’art. 17, legge n. 400 del 1988[6].<br />
Né, parimenti, di difficile inquadramento risultano essere le Linee guida a carattere non cogente, che si tradurranno nella predeterminazione di regole di indirizzo finalizzate ad orientare i comportamenti delle stazionali appaltanti e degli operatori economici privati, e come tali saranno assimilabili alle circolari operative a carattere generale.<br />
Le questioni di inquadramento dogmatico esplodono, piuttosto, in tutta la loro problematicità, in relazione alle Linee guida a carattere cogente che l’ANAC è stata chiamata ad emanare con riferimento ad aspetti determinanti della disciplina delle procedure di aggiudicazione. Al riguardo è sufficiente rammentare come gli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016 affidino alle Linee guida dell’ANAC la definizione del sistema di qualificazione delle imprese, dei requisiti di partecipazione alle procedure e del regime delle SOA, assumendo così una portata normativa assai considerevole, nella misura in cui di fatto limiteranno, o quanto meno condizioneranno, l’accesso al mercato degli appalti pubblici e, in ultima analisi, lo stesso esercizio delle libertà di impresa.<br />
Il concetto di soft law[7], ben conosciuto in ambito internazionale, ma estraneo al nostro ordinamento, ha alimentato non poche incertezze applicative ed interpretative; il suo richiamo è infatti apparso, per un verso, eccessivamente generico, mancando una chiara definizione della disciplina sostanziale e procedimentale cui tali Linee guida dovrebbero essere assoggettate, e per altro verso inappropriato, attesa l’astratta non vincolatività della stessa. Le Linee guida, infatti, dovrebbero essere espressione di un potere di direttiva[8], che si estrinsecherebbe nell’indicazione delle modalità attuative di un precetto normativo e si declinerebbe in variegate forme (raccomandazioni, istruzioni operative), ma non in regole cogenti.<br />
La Legge n. 11 del 2016 tenta di offrire utili indicazioni esegetiche in una prospettiva sistematica e ricostruttiva: dal punto di vista sostanziale, la delega riconduce le Linee guida al genere degli “atti di indirizzo” (lett. t) e li qualifica come strumenti di “regolamentazione flessibile”; dal punto di vista procedimentale, la Legge-delega non reca alcuna disciplina, né rinvia ad atti-fonte del Ministero o della stessa ANAC. L’unica disposizione specifica al riguardo è quella contenuta nella lett. u) del comma 1 dell’art. 1, la quale prevede la trasmissione alle Camere di apposite relazioni nei casi individuati dal Codice, oltre a quella prevista dal comma 5 dell’art. 1 per le Linee guida “ministeriali”. Infine, l’art. 213, comma 2, secondo periodo dello schema di codice identifica (non senza genericità) gli atti da trasmettere in quelli “ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto della regolamentazione”[9].<br />
Secondo un approccio tradizionale[10] fondato sul granitico dispositivo dell’art. 1 delle cosiddette Preleggi, il sistema delle fonti del diritto sarebbe chiuso e non sarebbero ammissibili fonti secondarie atipiche, che in quanto tali presenterebbero dubbi profili di compatibilità tanto con il novellato art. 117, comma 6, della Costituzione, quanto con l’art. 17 della Legge n. 400/1988, che taluni ritengono dotata di efficacia superiore, nonostante il rango di legge ordinaria[11]. Dette disposizioni avrebbero irrigidito il sistema delle fonti normative secondarie, finendo per individuare nel regolamento ex Legge n. 400 del 1988 l’unico atto sub-legislativo. In altri termini, il regolamento di cui alla L. n. 400/1988 (governativo o ministeriale) rappresenterebbe il tipico ed il solo atto idoneo ad introdurre nell’ordinamento norme giuridiche di rango secondario[12].<br />
Pertanto, alle Linee guida dell’ANAC non potrebbe essere riconosciuto alcun carattere normativo e si dovrebbe negare la loro capacità di innovare il quadro giuridico preesistente e di resistere alla forza caducatoria di norme successive.<br />
Secondo un approccio più moderno[13], intendendosi svincolare dalle forme e dall’autoqualificazione delle norme, le Linee guida costituirebbero atti normativi secondari atipici e andrebbero ad occupare spazi lasciati in bianco dalle fonti legislative e regolamentari con una disciplina di dettaglio di “prima battuta”; le Linee guida rinverrebbero il loro presupposto proprio nell’esistenza di uno “spazio libero” dalla presenza di norme legislative e regolamentari e a tali norme non espressamente riservato.<br />
Sulla scorta di siffatte premesse, si potrebbe arrivare a sostenere che gli interventi dell’ANAC costituiscano esercizio di un’attività normativa secondaria extra ordinem che è la stessa legge ad autorizzare, e che stiamo assistendo, almeno in parte, ad un fenomeno atipico di delegificazione[14].<br />
L’espressione “delegificazione”, alla quale viene ricondotto un ventaglio di fenomeni disparati e che ha finito dunque per assumere un significato polisemico, esprime al contempo sia l’esigenza di superare l’uso massiccio della forma della legge come fonte del diritto, sia l’esigenza di superare l’eccesso di vincoli che limitano le attività pubbliche (e private)[15].<br />
La delegificazione costituisce non solo, e non tanto, un rimedio all’ipertrofia legislativa, ma anche, più in generale, un mezzo per procedere ad una ben più complessa razionalizzazione dei processi di decisione politica e di semplificazione normativa[16].<br />
Tuttavia, il ricorso massiccio alle Linee guida dell’ANAC non rimanderebbe ad una mera riorganizzazione del sistema delle fonti (nel senso della definizione di una più sistematica linea di demarcazione tra normazione primaria, secondaria e normazione tecnica), ma interesserebbe e solleciterebbe la forma stessa dell’organizzazione politica, nei suoi plurimi centri di potere e di produzione del diritto.<br />
In altri termini, le Linee guida dell’ANAC, aprendo all’atipicità nella produzione giuridica, sembrano coinvolgere (e sconvolgere) gli stessi limiti della normazione quale attività dispositiva distinta da quella provvedimentale.<br />
Nell’accezione generale, e qui prescelta, di “sostituzione di norme primarie mediante norme secondarie”, la delegificazione non riguarderebbe soltanto il rapporto tra legge del Parlamento e regolamenti governativi, ma rappresenterebbe uno schema funzionale a spiegare anche diverse ipotesi di intreccio tra decisioni politiche, che mettono in campo una relazione tra atti-fonte di rango primario e atti-fonte di rango secondario[17].<br />
L’attività normativa secondaria dell’ANAC sarebbe dunque legittimata dall’arretramento del potere legislativo e regolamentare, potere che il Parlamento stesso, e lo stesso Governo, hanno scelto di “autolimitare” nell’interesse generale.<br />
In una democrazia ad impianto pluralista come la nostra, dove la sovranità popolare non comporta il conferimento in via preferenziale della potestà normativa al corpo elettorale, non si può escludere che si abbia un’alternativa di competenze tra organi dotati di diverso grado di rappresentatività[18].<br />
L’impostazione tradizionale, secondo cui i poteri normativi possono (e devono) essere attribuiti ai soggetti dotati di più ampia rappresentatività e legittimazione democratica (Parlamento, Governo, Consigli Regionali), nei fatti parrebbe ormai superata nella sua assolutezza.<br />
La legislazione italiana, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, è venuta configurando un “policentrismo normativo” collegato ad una sempre più vasta distribuzione delle funzioni pubbliche fra una pluralità di soggetti, anche al di fuori del circuito della legittimazione democratica e della responsabilità politica[19].<br />
Il sistema delle fonti sembra essersi sviluppato in anni recenti seguendo processi di produzione più complessi, nei quali la distinzione tra atti normativi, non normativi e regolamentari si è fatta meno nitida, accettando ripetute sovrapposizioni e sostituzioni tra il criterio di gerarchia e quello di competenza[20].<br />
L’ANAC, al pari delle altre Autorità Amministrative Indipendenti, costituisce una tipologia speciale di soggettività pubblica la cui azione, nei singoli settori di afferenza, si svolge sulla base di una più razionale distribuzione dei ruoli e delle competenze ormai in atto nell’ambito del nostro ordinamento[21].<br />
Ad una lettura radicale della nostra forma di governo in termini di “centralità parlamentare”, potrebbe sostituirsi non già una lettura in termini di “centralità governativa”, bensì la costruzione di un più articolato rapporto tra Parlamento, Governo ed altri soggetti pubblici, che, sul piano delle fonti, non cancellerebbe né attenuerebbe in assoluto i principì di gerarchia e di competenza, ma offrirebbe una più equilibrata distribuzione delle competenze nell’ambito dell’apparato statale.<br />
Seguendo un approccio sostanzialistico di massima apertura, che va al di là di categorie formali ormai vetuste, si potrebbe sostenere come l’ordinamento individui le sue fonti e ne definisca gli attributi, e con ciò stesso, definisca se stesso, attraverso un rapporto di circolare, mutua alimentazione: l’ordinamento, infatti, fa le fonti, o quanto meno ne stabilisce le forme, e queste ultime, a loro volta, fanno l’ordinamento, lo riempiono di corpo e lo conformano nei suoi contenuti complessivi[22].<br />
La riformulazione costante dei confini della normazione, in un processo sistematico e diffusivo che riflette la frammentazione di una società caratterizzata da più livelli di governo e la diversificazione degli interessi, implica di necessità l’erosione del sistema tradizionale delle fonti; i formali criteri di riconoscimento delle stesse devono, dunque, cedere il passo ad un rinnovato criterio sostanzialistico della loro identificazione.<br />
Pertanto, per fare chiarezza attorno alle emanande Linee guida dell’ANAC sarebbe forse più opportuno convertire il piano di osservazione dei dati positivi rilevanti, passando dalle fonti all’efficacia delle norme, nell’ambito di un mondo, quale quello giuridico, che non appare più abitato solo da forme e da fonti, ma, e soprattutto, da norme e da interessi.<br />
Una giustificazione adeguata allo spostamento di pesi che si è realizzato, sul piano delle fonti secondarie, si rinverrebbe d’altronde nell’esigenza di migliorare, nei tempi e nei contenuti, la risposta alle domande di normazione relative ad interessi primari, nonché di elevare la qualità della legislazione con riferimento agli stessi; un ordinamento di tipo reticolare potrebbe, di più e meglio, rispondere alla complessità e alla molteplicità degli interessi da comporre in settori sociali attraversati da costanti cambiamenti[23].<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Il parere del Consiglio di Stato: un autorevole tentativo di inquadramento dogmatico&nbsp;</strong><br />
Chiamato ad esprimere un parere sullo schema del decreto legislativo redatto dal Governo, il Consiglio di Stato ha ritenuto più opportuno fugare le perplessità sorte attorno all’inquadramento dogmatico delle Linee guida dell’ANAC negando l’introduzione di una nuova ed atipica fonte del diritto, con tutte le complicazioni ricostruttive che ne sarebbero derivate[24].<br />
Secondo una prospettiva di decentramento normativo, il riconoscimento di poteri normativi, in una con i poteri di controllo, sanzionatori e para-giurisdizionali già attributi all’ANAC, avrebbe persino potuto suggerire l’ipotesi di una quarta funzione, chiamata a tutelare interessi generali individuati dalla Costituzione e dalla legge attraverso strumenti nuovi, volutamente collocati in concorrenza o in alternativa alla legge stessa, che avrebbero sconvolto gli equilibri dell’assetto conosciuto delle fonti regolative[25].<br />
Dunque, pur avvertendo le difficoltà di una corretta collocazione sistematica, il Consiglio di Stato ha preferito l’opzione interpretativa che combina la valenza certamente generale dei provvedimenti in questione con la natura del soggetto emanante (l’ANAC), investito dalla legge di funzioni non soltanto di vigilanza, ma anche di regolazione[26].<br />
Pertanto, le Linee guida (e gli atti ad esse assimilati) dell’ANAC sono state ricondotte alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità Amministrative Indipendenti, che non rappresentano regolamenti in senso proprio, ma atti amministrativi generali e, appunto, di regolazione.<br />
Tale ricostruzione esegetica, che al Consiglio di Stato è apparsa compatibile, oltre che con il dettato della delega e con il sistema delle fonti, anche con l’esigenza inderogabile di un riformato contesto di qualità e certezza regolatoria, e non porrebbe particolari problemi in ordine alla vincolatività all’efficacia delle Linee guida.<br />
Le Linee guida che saranno destinate a vincolare i comportamenti dei soggetti coinvolti godrebbero di un’efficacia esterna mediata, che dovrebbe generalmente estrinsecarsi per il tramite di un atto amministrativo applicativo o violativo delle stesse, teso ad incidere sulla sfera giuridica dei destinatari. Tale efficacia mediata potrebbe essere di carattere positivo ovvero di carattere negativo: positivo, nel senso che la conformità alle Linee guida dell’atto emanato dalla P.A. lascerebbe dedurre il corretto esercizio del potere amministrativo; negativo perché, ove l’atto fosse difforme, potrebbe ravvisarsi un indice sintomatico del vizio di eccesso di potere (o persino di violazione di legge), quale causa di annullabilità dell’atto stesso[27].<br />
In secondo luogo, l’assimilazione agli atti amministrativi di regolazione consentirebbe di assicurare anche per le Linee guida tutte le garanzie procedimentali e di qualità della regolazione già pacificamente vigenti per le Autorità Amministrative Indipendenti, in considerazione della natura non politica, ma tecnica di tali organismi.<br />
L’esercizio di poteri regolatori da parte di un soggetto posto al di fuori della tradizionale tripartizione dei poteri del circuito di responsabilità delineato dall’art. 95 della Costituzione deve infatti trovare adeguata giustificazione alla luce di un procedimento partecipativo, inteso come strumento di partecipazione dei soggetti interessati sostitutivo della dialettica propria delle strutture rappresentative. Il rischio di una caduta del valore della legalità sostanziale dovrebbe dunque essere compensato, almeno in parte, con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio[28].<br />
A tal fine, l’ANAC, da un lato, dovrà prevedere idonee garanzie partecipative in sede di elaborazione delle proprie Linee guida, predisponendo sistemi di consultazione preventiva, volti a raccogliere il contributo informativo e valutativo dei soggetti vigilati[29], dall’altro sarà tenuta ad adottare metodi di analisi e di verifica dell’impatto della regolazione, e a prevedere forme di adeguata pubblicità (magari la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).<br />
Invero, anche l’assimilazione agli atti regolatori delle Autorità Amministrative Indipendenti potrebbe non risultare pienamente appagante laddove si osservi come l’ANAC sia stata chiamata anche all’adozione di atti che sottendono valutazioni non meramente tecniche e che investono profili non squisitamente tecnici, diversamente dunque rispetto alle misure deliberate dalle altre Autorità Indipendenti (si pensi alle Linee guida che dovranno definire il sistema di qualificazione delle imprese, i requisiti di partecipazione alle procedure, il regime delle SOA e le regole dell’avvalimento).<br />
Gli atti regolatori delle Autorità Amministrative Indipendenti, peraltro, predefiniscono un sistema completo e preciso di regole di comportamento (obblighi e divieti) tale da consentire di valutare in modo autonomo, ex ante, con un grado elevato di certezza, i propri e gli altrui comportamenti in termini di liceità ovvero di illeceità. Tale attività è circoscritta ad un peculiare segmento di mercato, nel quale il Governo, per mezzo di società partecipate, conserva un interesse (diretto e indiretto), e questo pone l’esigenza di una regolazione autonoma dal Potere Esecutivo; i destinatari della disciplina di settore sono essenzialmente soggetti privati, e le Autorità Indipendenti intervengono a livellare il campo da gioco su cui questi si misurano, eliminando asimmetrie e squilibri, e così garantendo il pieno esercizio della libertà tutelata[30].<br />
Le Linee guida dell’ANAC, invece, si rivolgeranno anche alle Pubbliche Amministrazioni e invero non avrebbero il carattere della settorialità, riferendosi ad un mercato tutt’altro che limitato, nella misura in cui si applicheranno a tutte le procedure di affidamento di appalti pubblici.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. Considerazioni conclusive</strong><br />
Dunque, sebbene la scelta del Parlamento e del Governo si sia estrinsecata nei suoi percorsi possibili, non ne appaiano ancora sufficientemente tracciati gli approdi, e solo l’evoluzione in atto potrà chiarirne la portata e gli esiti[31].<br />
L’ineludibile necessità di una visione unitaria dei processi di regolazione in un sistema a più livelli avrebbe, forse, richiesto un raccordo più forte tra le Linee guida dell’ANAC ed il sistema ordinamentale complessivo, nonché il rafforzamento della suddetta attività regolatoria tramite la verifica della sua legittimità, tanto più opportuna nei confronti di organi che sono al di fuori del circuito della responsabilità politica (magari coinvolgendo il Consiglio di Stato, la cui funzione consultiva è andata nel corso degli anni evolvendosi[32]).<br />
La riduzione delle regole non costituisce, sempre e necessariamente, la soluzione per una migliore regolazione di una materia.<br />
Ragionevolmente l’opzione di abbandonare il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, per sostituirlo con Linee guida definite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, dovrebbe conferire maggiore flessibilità alla disciplina. Ma è anche plausibile che il rischio di incertezze nell’applicazione delle norme non sia in assoluto scongiurato, giungendo persino ad una pericolosa compromissione del principio stesso della certezza del diritto.<br />
D’altronde, lo stesso Legislatore delegante, in sede di analisi dello schema del decreto legislativo, preoccupato della genericità del dettato dell’art. 213 del D.Lgs. n. 50 del 2106, sottolineava l’opportunità, per un verso, di normare espressamente le diverse tipologie di Linee guida e la loro efficacia giuridica (tipizzandole con precisione e specificando gli oggetti su cui debbono o possono intervenire), e per altro verso evidenziava l’opportunità di estendere le fattispecie in cui debbono avere efficacia vincolante, atteso che esse contribuiranno ad integrare, unitamente alle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, la lex specialis delle procedure ad evidenza pubblica[33].<br />
Parimenti, il Consiglio di Stato, nell’ottica di assicurare la certezza del quadro regolatorio, aveva suggerito al Legislatore delegato l’opportunità di perimetrare con chiarezza l’ambito di applicazione delle Linee guida (distinguendole tra “ministeriali” e di diretta emanazione ANAC), ponendo particolare attenzione alle fattispecie di cui agli artt. 83 e 84 del ridetto Decreto Legislativo[34].<br />
In conclusione, però, su un punto si potrebbe univocamente concordare, e cioè sulla circostanza che le Linee guida dell’ANAC dovranno acquisire la fiducia da parte delle Amministrazioni e degli operatori, dimostrando anche di resistere al vaglio della giurisprudenza amministrativa, e sino ad allora non vi potrà essere una effettiva riduzione degli oneri amministrativi ed un’accelerazione nella conclusione delle procedure di affidamento.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
Roma, 05 giugno 2016&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>
[1] Per la disciplina dei regimi transitori e le abrogazioni, cfr. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, artt. 216 e 217.</p>
<p>[2] Legge 28 gennaio 2016, n. 11, pubblicata nella G.U. 29 gennaio 2016, n. 23.</p>
<p>[3] Cfr. art. 1, lett. a), della L. n. 11/2016.</p>
<p>[4] Invero, la parola “Codice” non compare più nel titolo del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p>
<p>[5] Secondo quanto disposto dall’art. 213 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli atti ritenuti maggiormente rilevanti dovranno essere trasmessi alle Camere. Nelle ipotesi contemplate dagli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n. 50 del 2016, le Linee guida saranno oggetto di un parere preventivo delle competenti Commissioni Parlamentari.</p>
<p>[6] In questi termini, leggasi Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p>
<p>[7] Per un primo orientamento, cfr. R. R. BAXTER, International Law in Her Infinite Variety, in The International and Comparative Law Quarterly, 1980, 549 e ss.; O. ELIAS, C. LIM, General Principles of Law, Soft Law and the Identification of International Law, in Netherlands Yearbook of International Law, 1997, 3 e ss.; E. CANNIZZARO, Gerarchia e competenza nel sistema delle fonti dell’Unione europea, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2005, IV, 651 e ss.; A. D’ATENA, L’anomalo assetto delle fonti comunitarie, in Il Diritto dell’Unione Europea, 2001, 591 e ss.</p>
<p>[8] Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, parere del 21 gennaio 2008.</p>
<p>[9] Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p>
<p>[10] L. PALADIN, Saggio sulle fonti del diritto italiano. Le problematiche della definizione e della individuazione, in Quad. cost., 1993, 219 e ss.</p>
<p>[11] La natura di norma sulla produzione giuridica, individuata nell’art. 17 della l. n. 400 del 1988, ha indotto parte della dottrina ad ipotizzare la natura rinforzata della legge n. 400 del 1988 e dunque una sua peculiare resistenza passiva all’abrogazione, sostenuta anche dalla copertura costituzionale dell’art. 95 Cost., di cui la stessa costituiva certamente la prima importante attuazione. Cfr., R. GUASTINI, Le fonti del diritto e l’interpretazione, Milano, 1993, 155; F. MODUGNO, Validità (dir.cost.), in Enc. Dir., XLVI, Milano, Giuffrè, 1993, 68; U. DE SIERVO, Il complesso universo degli atti normativi secondari del Governo, in U. DE SIERVO (a cura di), Norme secondarie e direzione dell’amministrazione, Bologna, 1992, 16; P. CIARLO, La legge sulla Presidenza del Consiglio e l’evoluzione della forma di governo, in Foro it., 1989, V, 313; L. CARLASSARE, Prime impressioni sulla nuova disciplina del potere regolamentare prevista dalla legge n. 400 del 1988 a confronto col principio di legalità, in Giur. cost., 1988, II, 1482; G.G. PALEOLOGO, L&#8217;attività normativa del governo nella legge sull’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Foro it., 1989, V, 344.</p>
<p>[12] G. DI COSIMO, I regolamenti nel sistema delle fonti. Vecchi nodi teorici e nuovo assetto costituzionale, Milano, 2005.</p>
<p>[13] B. CARAVITA &#8211; M. LUCIANI, La ridefinizione del sistema delle fonti: note e materiali, in Pol. dir., 1986, II, 263 e ss.; V. CRISAFULLI, Fonti del diritto (dir. cost.), in Enc. Dir., XVII, Milano, 1968, 956 e ss.</p>
<p>[14] G. DE MURO, Le delegificazioni: modelli e casi, Torino, Giappichelli, 1995.</p>
<p>[15] A. BARBERA, Appunti sulla delegificazione, in Pol. dir., 1998, 417 e ss.</p>
<p>[16] G. FERRARA, Sulla delegificazione e per la riforma del processo legislativo, in Pol. dir., 1988, 430 e ss.</p>
<p>[17] A. MORRONE, Delegificazione&nbsp; (voce), in S. CASSESE (a cura di) Dizionario di Diritto Pubblico, Milano, Giuffrè, III, 2006.</p>
<p>[18] L. CARLASSARE, Il ruolo del parlamento e la nuova disciplina del potere regolamentare, in Quad. cost., 1990, 1, 25 e ss.</p>
<p>[19] S. AMOROSINO, Gli ordinamenti sezionali: itinerari di una categoria teorica. L’archetipo del settore creditizio, in Il diritto dell’economia, 1995, II, 363 e ss.</p>
<p>[20] G.U. RESCIGNO, Atti normativi e atti non normativi. Riflessioni suggerite dalla sentenza n. 569&nbsp; del 1988 della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 1988, 2749 e ss.; A. RUGGERI, “Fluidità” dei rapporti tra le fonti e duttilità degli schemi di inquadramento sistematico (a proposito della delegificazione), in Dir. Pubbl., 2000, 351 e ss.. In particolare, il fenomeno della c.d. fuga dal regolamento ha indotto ad una revisione dei criteri di classificazione degli&nbsp; atti normativi e, soprattutto, dei parametri alla stregua dei quali questi vanno distinti dagli atti amministrativi generali, cfr. A. MOSCARINI, Sui decreti del Governo di natura non regolamentare che producono effetti normativi, in Giurisprudenza costituzionale, 2008, 5075; V. DI PORTO, Del “ripristino” delle leggi e di altri atti del Governo, più o meno delegificati, in Osservatorio sulle fonti, 2011, 3, 7; V. MARCENO’, Quando il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto tra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, in Giurisprudenza costituzionale, 2011, 1, 999.</p>
<p>[21] Peraltro, siffatto criterio sarebbe analogo a quello che ha presieduto alla stessa ridefinizione dei rapporti tra Parlamento e Governo operata con la Legge n. 400 del 1988, e in particolare con il suo articolo 17.</p>
<p>[22] A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori, Torino, Giappichelli, 2009; cfr. anche A. MOSCARINI, Competenza e sussidiarietà nel sistema delle fonti, Padova, 2003.</p>
<p>[23] In altri termini, le esigenze di flessibilità ed adattabilità ad una logica di risultato, di contro alla rigidità di criteri precostituiti, sarebbero le uniche a riuscire a spiegare la deroga al principio costituzionale di gerarchia ed al parallelo principio di non disponibilità della forza di legge che assiste gli atti normativi primari.</p>
<p>[24] In questi termini Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855: “Il riconoscimento per tali provvedimenti di una vera e propria natura normativa extra ordinem &#8211; pure proposta da taluno &#8211; suscita non poche perplessità di tipo sistematico e ordinamentale, soprattutto in assenza di un fondamento chiaro per un&#8217;innovazione così diretta del nostro sistema delle fonti.”</p>
<p>[25] Cfr., in proposito, G. AMATO, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1997, 645 e ss.; S. CASSESE, Le autorità indipendenti, origini storiche e problemi odierni, in S. CASSESE, C. FRANCHINI (a cura di) I garanti delle regole, Bologna, 1996, 217 e ss.</p>
<p>[26] F. G. SCOCA, I modelli organizzativi, in Diritto amministrativo, MAZZAROLLI, PERICU, ROMANO, ROVERSI MONACO, SCOCA (a cura di), Bologna, Monduzzi, 1993, 492; A. SIMONCINI, Autorità indipendenti e “costruzione” dell’ordinamento giuridico: il caso del Garante per la protezione dei dati personali, in Dir. Pubbl., 1999, 863 e ss.; AA.VV., Le autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della transizione nel diritto pubblico italiano, S. LABRIOLA (a cura di), Milano, Giuffrè, 1999; F. MERUSI, Democrazia e Autorità indipendenti, Bologna, Il Mulino, 2000, 75 e ss.; G. DE MINICO, Regole, comando e consenso, Torino, Giappichelli, 2004.</p>
<p>[27] La piena giustiziabilità delle Linee guida dell’ANAC dinanzi al giudice amministrativo era stata, peraltro, già chiaramente affermata dalla Legge-delega nella lett. t) del comma 1, dell’art. 1.</p>
<p>[28] Tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, 6 febbraio 2006, n. 355; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 aprile 2006, n. 2007; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7972.</p>
<p>[29] Il rapporto tra consultazione e qualità della regolazione è sottolineato anche a livello comunitario dal Protocollo n. 7 al Trattato di Amsterdam, considerato che una regolamentazione negoziata e concordata ha maggiori probabilità di essere accettata e quindi applicata.</p>
<p>[30] L. COLACINO CINNANTE, Trasformazione dell’Amministrazione e potere regolamentare, in Foro Amm., 1998, 1255; E. DEL PRATO, Autorità indipendenti, norme imperative e diritto dei contratti: spunti., in Rivista di diritto privato, 2001, III, 515 e ss.; S. FOA’, I regolamenti delle autorità amministrative indipendenti, Torino, Giappichelli, 2002.</p>
<p>[31] Non si può non menzionare il pregevole contributo al tema in analisi fornito dal Consigliere di Stato Carlo Deodato, in www.giustizia-amministrativa.it del 28 aprile 2016, secondo il quale: “Le esigenze (del mercato e della finanza) di una regolazione più libera, informale e mobile non possono, per quanto pregnanti e urgenti, frustrare i valori costituzionali a una normazione politicamente responsabile e organizzata secondo modelli tipici e tassativi&#8230; In una sciagurata eterogenesi dei fini, le strutture tecnocratiche, più che accrescere le opportunità di sviluppo e di concorrenza per tutti gli operatori, rischiano proprio di ridurre gli spazi di competitività per quelli meno capaci di influire su una regolazione sottratta alla politica. Occorre, in altri termini, scongiurare il pericolo che la tecnocrazia si sostituisca alla democrazia e la competenza alla politica nella regolazione generale e astratta dei rapporti giuridici.”</p>
<p>[32] Consiglio di Stato, Ad. gen., parere n. 4/2003; Consiglio di Stato, Sezione per gli atti normativi, pareri nn. 3075/04 e 1354/02.</p>
<p>[33] Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, parere del 7 aprile 2016.</p>
<p>[34] Consiglio di Stato, Comm. Spec., 1 aprile 2016, n. 855.</p></div>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/verso-un-nuovo-sistema-delle-fonti-il-caso-delle-linee-guida-anac-in-materia-di-contratti-pubblici/">Verso un “nuovo” sistema delle fonti? Il caso delle linee guida ANAC in materia di contratti pubblici</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto d&#8217;equilibrio</title>
		<link>https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/">L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto d&#8217;equilibrio</a></p>
<p>Sommario: 1. Semplificazione amministrativa e annullamento d&#8217;ufficio. &#8211; 2. L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio come potere a termine. &#8211; 3.&#160; La (necessità della) gradazione nel tempo degli effetti dell&#8217;annullamento e la (necessità della) previsione di un congruo ristoro. &#8211; 4. Autotuela demolitoria vs. autotutela conservativa. &#160; 1. La disciplina del potere di annullamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/">L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto d&#8217;equilibrio</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/lannullamento-dufficio-alla-ricerca-di-un-punto-dequilibrio/">L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio alla ricerca di un punto d&#8217;equilibrio</a></p>
<p><em>Sommario: 1. Semplificazione amministrativa e annullamento d&#8217;ufficio. &#8211; 2. L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio come potere a termine. &#8211; 3.&nbsp; La (necessità della) gradazione nel tempo degli effetti dell&#8217;annullamento e la (necessità della) previsione di un congruo ristoro. &#8211; 4. Autotuela demolitoria vs. autotutela conservativa.</em><br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: justify;">1. La disciplina del potere di annullamento d&#8217;ufficio ha subito in tempi recenti l&#8217;ennesimo rimaneggiamento, ad opera dell&#8217;art. 6 della c.d. riforma Madia.<br />
La legge n. 124 del 2015, pur intitolando ambiziosamente &#8220;Autotutela amministrativa&#8221; il suddetto articolo, non si prefigge una riscrittura integrale della normativa in materia di provvedimenti amministrativi di secondo grado, ma adotta un approccio di tipo minimalista e incrementale (<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>).<br />
La novità normativa si risolve essenzialmente nell&#8217;introdurre precisi limiti temporali al potere di sospensione e di annullamento d&#8217;ufficio di tutti i provvedimenti amministrativi &#8220;autorizzatori ovvero attributivi di vantaggi economici&#8221; e nel fissare limiti parimenti temporali all&#8217;intervento amministrativo sui titoli formati in via implicita e sulle attività avviate in base a segnalazione certificata d&#8217;inizio attività.<br />
La <em>ratio</em> della novità è riconducibile a un intento semplificatorio e più precisamente di tutela del privato dall&#8217;incorenza nel tempo della pubblica amministrazione (<a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>).<br />
Semplificazione è termine dalle molteplici declinazioni e dentro tale concetto si racchiudono manifestazioni diverse che spaziano da una semplificazione normativa a una semplificazione amministrativa (<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>).<br />
Nel nostro ordinamento giuridico la semplificazione amministrativa assume una veste particolare: dal momento che il procedimento riveste un ruolo centrale per l&#8217;azione amministrativa, speciale attenzione è tributata alla semplificazione riferita direttamente al procedimento, la quale si realizza con tecniche di eliminazione (soppressione delle procedure), tecniche di riduzione (snellimento delle procedure), tecniche di razionalizzazione (miglioramento delle decisioni con il ricorso, ad esempio, a sportelli unici o conferenze di servizi) (<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a>).<br />
Ma semplificare il procedimento significa non solo cancellare o alleggerire gli oneri non necessari in capo alle parti -pubbliche o private-, oppure unificare in un’unica procedura ogni singolo segmento, trovando un momento di raccordo, parimenti unico, per l’esercizio delle relative competenze.<br />
Semplificare significa anche rendere chiare, stabili, coerenti e prevedibili le regole del rapporto giuridico intercorrente tra privato e pubblica amministrazione. Più nello specifico, per quanto attiene al potere di autotutela amministrativa, semplificare si traduce nel fornire certezza ai soggetti privati in ordine all&#8217;effettiva tenuta e conseguente spendibilità di un titolo che determina un effetto ampliativo, ottenuto con un provvedimento espresso oppure tacito. Uno strumento utile in tal senso è fissare termini precisi oltre i quali il potere della pubblica amministrazione non è più esercitabile, al fine di dare stabilità al rapporto giuridico amministrativo.<br />
Le ragioni più profonde sottostanti all&#8217;istanza di stabilità del rapporto giuridico amministrativo sono ravvisabili vuoi nel garantire la sicurezza e la certezza delle relazioni sociali, valori oggettivi determinanti dello Stato di diritto e ineliminabili per un&#8217;ordinata convivenza, vuoi nel garantire l&#8217;affidamento del privato, ormai divenuto oggetto di un&#8217;autonoma pretesa. Sul fronte opposto e causa di tensione ineliminabile, si colloca la necessità del continuo adattamento della funzione amministrativa alla mutevole realtà, asserito fondamento tradizionale all&#8217;inesauribilità, alla continuità e alla perennità del potere della pubblica amministrazione (<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>).&nbsp;<br />
Da quanto esposto consegue che la semplificazione amministrativa non è mai tecnica neutrale, perchè sottende ben precise scelte di valore e presuppone un&#8217;attività di selezione degli interessi traducibile nell&#8217;introduzione di strumenti per la loro tutela (<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>).<br />
In questa logica semplificatoria può essere di una qualche utilità ragionare sull&#8217;attuale assetto degli interessi in gioco al cospetto del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, al fine di verificare se e fino a quale punto la disciplina del rapporto giuridico che intercorre tra l&#8217;amministrazione titolare del relativo potere e il soggetto privato dialogante con siffatto potere sia improntata al riequilibrio. Con la precisazione che nella relazione di durata tra amministrazione e privato è preferibile parlare di riequilibrio, piuttosto che di equilibrio vero e proprio, dal momento che, se l&#8217;inoppugnabilità del provvedimento amministrativo garantisce la stabilità del rapporto sul versante delle eventuali contestazioni da parte del privato, l&#8217;esistenza del potere di annullamento d&#8217;ufficio impedisce il raggiungimento della stabilità del rapporto stesso sul versante dell&#8217;amministrazione. Si tratta dunque di una relazione sperequata in radice, che può tendere tutt&#8217;al più a un riequilibrio (<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title="">[7]</a>).<br />
Sullo sfondo l&#8217;ambiguità del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, visto che &#8220;non è affatto chiaro perchè il principio di legalità debba implicare che si riconosca all&#8217;amministrazione una particolare <em>autorità</em> nel decidere se un atto che essa prima riteneva legittimo sia in realtà illegittimo&#8221; (<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>).<br />
Del resto, è questo un potere sorto durante la Rivoluzione francese, perfettamente coerente con l&#8217;ordinamento gerarchico napoleonico inteso a riconoscere all&#8217;amministrazione gerarchicamente superiore il potere di annullamento degli atti dell&#8217;amministrazione subordinata e che ha fornito la base per la nascita e lo sviluppo del potere di annullamento del giudice amministrativo (<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>).<br />
Ma proprio la coesistenza del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio con il potere di annullamento giurisdizionale e con il potere di annullamento in sede di ricorso amministrativo rende problematica la sua esistenza, specie se si considera la giurisprudenza incline a riconoscere svariate ipotesi di interesse pubblico <em>in re ipsa</em> all&#8217;annullamento, che rivitalizzano la mera funzione di ripristino della legalità che l&#8217;autotutela ha originariamente avuto (<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title="">[10]</a>).<br />
E i connotati eccentrici che l&#8217;istituto ha da ultimo assunto in legislazioni speciali non fanno che confermare la sua criticità nell&#8217;attuale contesto ordinamentale (<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>).<br />
&nbsp;<br />
2. Il diritto amministrativo è il regno delle relazioni di durata e le regole di questa relazione non possono essere filtrate esclusivamente e rigidamente attraverso la dimensione provvedimentale puntuale, essendo necessario tenere conto sia dello trascorrere del tempo sia della complessità del reale (<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>).<br />
E&#8217; frutto di consapevolezza recente il fatto che le relazioni tra pubblica amministrazione e privato debbano sempre essere basate sul rispetto del principio di correttezza e di leale collaborazione da parte di entrambi i soggetti del rapporto giuridico. Così l&#8217;amministrazione è tenuta ad ispirare la sua azione non solo ai principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l&#8217;onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli della propria condotta, la quale abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento (<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>).<br />
Il riconoscimento del principio di correttezza e leale collaborazione è significativamente importante proprio nel caso dell&#8217;autotutela, istituto che, come colto dalla recente sentenza n. 49 del 2016 della Corte costituzionale, &#8220;si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto tra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell&#8217;affidamento del privato, dall&#8217;altra&#8221; (<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>).<br />
In questo contesto la riforma Madia ha modificato l&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241/1900, sotto il profilo temporale: il termine ragionevole, limite tradizionale all&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, viene specificato nel senso che esso non potrà mai superare i diciotto mesi dall&#8217;adozione di provvedimenti autorizzatori o attributivi di benefici economici. Resta comunque in capo all&#8217;interprete, all&#8217;interno dello spazio temporale predeterminato dal legislatore, ogni valutazione in ordine alla ragionevolezza della tempistica dell&#8217;azione amministrativa; di conseguenza il termine ragionevole entro il quale l&#8217;amministrazione è tenuta a esercitare il potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio ben potrà essere inferiore a quello massimo di diciotto mesi.<br />
Traducendo il previgente parametro indeterminato ed elastico del &#8220;termine ragionevole&#8221; in una finestra temporale certa il legislatore disegna il potere di annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti favorevoli come potere sottoposto a termine e non più -come finora era stato- pressochè inesauribile.<br />
Si tratta di un tassello importante nella ricostruzione della relazione tra pubblica amministrazione e privato all&#8217;insegna non più del privilegio amministrativo, bensì della leale collaborazione e del riequilibrio tra le parti del rapporto. Il fattore temporale è nevralgico nella dialettica tra le ragioni di interesse pubblico sottostanti al potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio e le esigenze di certezza nei rapporti tra amministrazioni e privati. In questa logica la fissazione di un parametro concreto, sotto forma di termine, individua un punto di equilibrio tra le due opposte istanze (<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>). &nbsp;<br />
Vero è che si è di fronte a un termine non brevissimo, specie se posto a confronto con quello di appena quattro mesi vigente nell&#8217;ordinamento francese, in cui anzi per lungo tempo ha dominato un tendenziale parallelismo tra il termine per la proposizione dell&#8217;azione giurisdizionale e il termine per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio; tuttavia il termine da noi legislativamente introdotto non è così lungo come quello anche recentemente qualificato &#8220;ragionevole&#8221; dal giudice amministrativo, e cioè più di due anni (<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>).<br />
La previsione di un termine massimo per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è in grado di raggiungere l&#8217;auspicato risultato di individuazione di un punto d&#8217;equilibrio tra opposte istanze di cui sono portatrici le due parti del rapporto giuridico amministrativo solo al ricorrere di due distinte condizioni: che si riconosca alla nuova disposizione un ambito esteso di applicazione e che il termine per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento sia interpretato come perentorio.<br />
Per quanto attiene al campo di applicazione della nuova disposizione di legge, l&#8217;art. 6 fa riferimento agli atti autorizzatori o comunque attributivi di vantaggi economici. L&#8217;espressione non è nuova e rieccheggia anzitutto quella utilizzata dall&#8217;art. 12 della legge n. 241/1990 &#8211; intitolato &#8220;Provvedimenti attributivi di vantaggi economici&#8221;-, ai sensi della quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e &#8220;l&#8217;attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere&#8221; sono subordinate alla predeterminazione amministrativa di criteri e modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. La giurisprudenza ha assegnato un significato ampio all&#8217;espressione in esame, ritenendo che essa si riferisca in maniera onnicomprensiva a qualsiasi fattispecie di attribuzione di vantaggi economici in senso lato (<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>). Anche i &#8220;titoli autorizzatori&#8221; di cui parla l&#8217;art. 14, co. 3, del d.lgs. n. 59/2010, attuativo della direttiva Bolkestein, sono stati interpretati come inclusivi di tutti gli atti che consentono di esercitare un servizio liberalizzato e ciò anche nel caso in cui sia presupposta una procedura di selezione per l&#8217;attribuzione della risorsa limitata sulla base di un regime da noi tradizionalmente qualificato come concessione (<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>).&nbsp;<br />
Alla luce di ciò e soprattutto tenendo presente la sopra evidenziata particolare <em>ratio</em> semplificatoria dell&#8217;art. 6 della legge Madia, è possibile dare all&#8217;espressione &#8220;provvedimenti attributivi di vantaggi economici&#8221; un significato tale da ricomprendere ogni atto ampliativo comunque denominato (<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a>).<br />
In secondo luogo, e facendosi sempre guidare dalla logica semplificatoria, il termine per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento è da interpretare come termine decadenziale.<br />
Come è noto, il termine di conclusione dei procedimenti amministrativi -ordinari e non in autotutela- non è mai stato interpretato come perentorio, salvo limitate eccezioni dovute a leggi speciali (<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>).<br />
Di fronte al silenzio serbato dalla legge n. 241/90 in ordine alla perentorietà, tutta la giurisprudenza, anche quella costituzionale, ha attribuito al termine per la conclusione del procedimento natura meramente acceleratoria, e, quindi, intrinsecamente ordinatoria. Di conseguenza, il decorso del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, pur abilitando il privato a sollecitare, anche facendo ricorso all&#8217;autorità giurisdizionale, la conclusione del procedimento, non ha mai comportato la consumazione del potere dell&#8217;amministrazione di adottare il provvedimento finale, nè ha reso viziato l&#8217;atto conclusivo sopravvenuto alla scadenza del termine in questione (<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>).<br />
Siffatta interpretazione si fonda sull&#8217;idea che &#8220;la cessazione della potestà &#8230; potrebbe nuocere all&#8217;interesse pubblico alla cui cura quest&#8217;ultimo è preordinato, con evidente pregiudizio della collettività&#8221; e che &#8220;l&#8217;esercizio della funzione amministrativa è connotato dai requisiti della doverosità e della continuità&#8221; (<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>).<br />
Tuttavia, ritenere che l&#8217;inutile decorso del tempo non determini mai la decadenza del potere in ragione del pubblico interesse trascura di considerare non solo la posizione del privato parte del rapporto giuridico amministrativo, ma anche l&#8217;esistenza di un altro interesse pubblico parimenti da tutelare: l&#8217;interesse pubblico &#8220;di non lasciare illimitata nel tempo la possibilità di attuare la modificazione giuridica&#8221;, che, tra l&#8217;altro, è quello stesso interesse su cui si fonda tutta la nostra disciplina processuale in materia di termine di proposizione dell&#8217;azione giurisdizionale (<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>).<br />
Al di là delle critiche formulabili nei confronti di quest&#8217;interpretazione relativamente al procedimento amministrativo ordinario (<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>), la questione della perentorietà del termine per l&#8217;esercizio del potere si pone in maniera ancora più stringente per il procedimento d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Infatti in questa ipotesi già esiste un provvedimento amministrativo in grado di fondare una relazione di durata e idoneo a ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato.<br />
Se all&#8217;amministrazione non può essere negato il potere di annullare provvedimenti illegittimi al ricorrere di uno specifico interesse pubblico (<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>), tale potere però deve essere esercitato entro rigorosi limiti temporali per evitare di rimettere costantemente in discussione situazioni consolidate. Del resto, come sopra sottolineato, non è questione solo di tutelare l&#8217;affidamento del privato, ma anche di tributare il giusto rilievo all&#8217;interesse pubblico alla certezza e alla stabilità. Infatti la relazione giuridica amministrativa di durata è caratterizzata, nei suoi vari momenti di sviluppo, dalla coesistenza, o, meglio, dalla concorrenza non solo di interessi legittimi e di diritti soggettivi, ma anche di poteri amministrativi funzionalizzati ad interessi pubblici tra loro divergenti e tali da orientare l&#8217;attività della pubblica amministrazione in un senso, oppure in un altro (<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>).<br />
Coerentemente a quanto appena osservato, il termine di diciotto mesi per l&#8217;esercizio del potere di annullamento d&#8217;ufficio è già stato inteso come perentorio dalla giurisprudenza applicativa dell&#8217;art. 6 della legge Madia. Il giudice amministrativo ha infatti precisato che il termine in questione non può essere validamente interrotto dalla doverosa comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della parte, come invece intendeva sostenere l&#8217;amministrazione (<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title="">[27]</a>).<br />
Ma il vincolo di correttezza cui è improntato il rapporto giuridico amministrativo deve stringere entrambe le parti della relazione. Di conseguenza, il termine massimo per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio non deve essere rispettato nel caso in cui il beneficiario del provvedimento abbia ottenuto quest&#8217;ultimo sulla base di &#8220;false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell&#8217;atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato&#8221; (art. 21 <em>nonies</em>, co. 2<em> bis</em>, della legge n. 241/90, anch&#8217;esso introdotto dall&#8217;art. 6 della legge Madia). Questa particolare disciplina della relazione giuridica amministrativa valorizza la componente soggettiva dell&#8217;affidamento del privato, intesa come buona fede del soggetto che pone fiducia nello stato di cose esistente. In assenza di buona fede non vi è alcun affidamento del privato da tutelare e il potere amministrativo si riespande sotto il profilo temporale. Del resto, l&#8217;ordinamento ha già da tempo fatto discendere altri corollari concreti dal principio della rilevanza della buona fede, intesa come incolpevole ignoranza dell&#8217;illegittimità del provvedimento da parte del destinatario del provvedimento stesso; si pensi, ad esempio, alla giurisprudenza che esclude la necessità che l&#8217;amministrazione nel corso del procedimento d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio prenda in considerazione l&#8217;interesse del privato qualora risulti la malafede di quest&#8217;ultimo (<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>).<br />
Da ultimo, l&#8217;art. 6 della legge Madia interviene anche sulla disciplina della segnalazione certificata d&#8217;inizio attività e limita fortemente il pregresso potere amministrativo di intervenire dopo il decorso del termine previsto per l&#8217;esercizio dei poteri inibitori e/o repressivi ordinari.<br />
Come osservato dalla già citata sentenza n. 49 della Corte costituzionale, nella s.c.i.a. &#8220;anche le condizioni e le modalità di esercizio dell&#8217;intervento della pubblica amministrazione, decorsi i termini in questione, devono considerarsi il necessario completamento della disciplina di tali titoli abilitativi, poichè l&#8217;individuazione della loro consistenza e della loro efficacia non può prescindere dalla capacità di resistenza rispetto alle verifiche effettuate dalla pubblica amministrazione successivamente alla maturazione degli stessi&#8221;. Dunque, &#8220;la disciplina di questa fase ulteriore è parte integrante di quella del titolo abilitativo e costituisce con essa un tutt&#8217;uno inscindibile&#8221;.<br />
Così il provvedimento repressivo della s.c.i.a. è assimilabile a un atto di autotutela nella misura in cui esso elimina l&#8217;effetto giuridico, ossia l&#8217;assenso all&#8217;intervento, prodotto per effetto congiunto della segnalazione e del decorso del termine previsto dalla legge per il potere amministrativo ordinario di controllo di legittimità (<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>).<br />
A tal riguardo l&#8217;art. 6 della legge n. 124 stabilisce che l&#8217;amministrazione -trascorsi i sessanta giorni (<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>) dal ricevimento della segnalazione per l&#8217;esercizio dei motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell&#8217;attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa- ha il potere d&#8217;intervenire soltanto in presenza delle condizioni richieste dall’art. 21-<em>nonies </em>(nuovo testo dell&#8217;art. 19, co. 4, della legge n. 241/90). Essa conserva dunque la possibilità di adottare provvedimenti comunque inibitori e repressivi solo al ricorrere dei presupposti e con le modalità dettate per l’annullamento d’ufficio provvedimentale, e quindi entro il termine ultimo di diciotto mesi, in presenza di ragioni di pubblico interesse da esplicitare e a seguito di una ponderazione con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati (<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a>).<br />
Trascorso tale termine non sarà più permesso all’amministrazione di intervenire sull’attività oggetto di s.c.i.a., se non nell&#8217;ipotesi già evidenziata di violazione del principio di leale collaborazione, ossia nel caso di false o mendaci dichiarazioni da parte del privato (<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>).&nbsp;<br />
Alla luce delle complessive novità introdotte è indubbio che l&#8217;art. 6 della legge Madia segni un passo avanti nella disciplina della relazione di durata tra amministrazione e privato intervenendo su un aspetto fondamentale di tale relazione, ossia sul profilo temporale.<br />
Invero non mancano criticità nella nuova previsione di legge, tra le quali si deve almeno menzionare il mancato coordinamento tra la disposizione in questione e l&#8217;art. 39 del Testo unico in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che prevede il potere regionale di annullare, entro ben dieci anni dalla loro adozione, i provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione.<br />
Non è chiaro se la disposizione che prevede un termine lunghissimo per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio debba intendersi abrogata tacitamente in ragione del fatto che l&#8217;art. 6 della legge Madia è norma successiva che regola in modo completo la materia con riferimento ai provvedimenti favorevoli; oppure se la diversa natura delle due disposizioni, una speciale, l&#8217;altra generale, renda possibile la coesistenza tra le due norme, in virtù appunto del principio di specialità. In questo secondo senso orienta il fatto che l&#8217;altra disposizione precedente parimenti impositiva di un preciso limite temporale al potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, e cioè l&#8217;art. 1, co. 136 della legge finanziaria 2005, è stata espressamente abrogata dall&#8217;art. 6, co. 2, della legge n. 124/15 (<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>).<br />
Ma, a prescindere da questa difficoltà d&#8217;individuazione della norma applicabile nel caso di concorrenza tra disposizioni, la novità normativa contenuta nella legge Madia costituisce un&#8217;importante tessera nella costruzione di un&#8217;equilibrata relazione tra amministrazione e privato. L&#8217;art. 6 è da intendere come norma di relazione, attributiva al privato di un diritto alla stabilità e introduttiva di un potere amministrativo a termine.<br />
Essa è sicuramente norma più stringente rispetto all&#8217;originario art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241/90, che affidava di volta in volta all&#8217;interprete (all&#8217;amministrazione prima e al giudice poi) ogni valutazione in ordine allo sbarramento temporale all&#8217;esercizio del potere di autotutela. Del resto, tutta la complessiva disciplina finora tracciata dall&#8217;art. 21 <em>nonies</em> è stata spesso interpretata come mera norma manifesto e svuotata dall&#8217;interno. Infatti, nonostante il chiaro dettato legislativo che impone l&#8217;esplicitazione delle &#8220;ragioni di interesse pubblico&#8221; e il tenere conto &#8220;degli interessi dei destinatari&#8221;, la giurisprudenza amministrativa ha continuato a ravvisare non poche ipotesi di interesse pubblico <em>in re ipsa</em> all&#8217;annullamento, trascurando l&#8217;indicazione normativa che richiede di contro una specifica valutazione e una conseguente specifica motivazione sul punto, a tutela del legittimo affidamento (<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a>).<br />
Invece, la nuova previsione di un limite temporale rigido e perentorio all&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio dei provvedimenti favorevoli costituisce norma volta non solo ad orientare l&#8217;attività dell&#8217;amministrazione nell&#8217;interesse della stessa, ma anche a regolare i rapporti intercorrenti con il privato, definendo direttamente l&#8217;assetto degli interessi e segnando i limiti esterni al potere amministrativo. Ma ciò non è ancora sufficiente per il raggiungimento di un soddisfacente punto di equilibrio nella relazione giuridica amministrativa.<br />
&nbsp;<br />
3. La storia recente dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è una storia di fissazione di limiti (interni e esterni), nonchè di condizioni a questo particolare potere amministrativo. E&#8217; una storia che ben s&#8217;inserisce in quelle trasformazioni dell&#8217;attuale diritto amministrativo volte a superare le tradizionali barriere protettive dell&#8217;autoritarismo e i connessi privilegi della pubblica amministrazione mediante una serie di tentativi (normativi, ma anche giurisprudenziali) di riequilibrio della relazione tra cittadino e amministrazione.<br />
Ragionare in termini di limiti all&#8217;esercizio del potere non significa adottare una visione panpubblicistica, in cui tutto parte dal potere e tutto è riconducibile al potere, come se la situazione giuridica soggettiva fosse un <em>posterius</em> rispetto ad esso, ma più pianamente significa prendere atto che il potere amministrativo è uno dei due poli dialettici della relazione giuridica bilaterale, in cui la condizione soggettiva di affidamento del privato viene oggettivata in virtù del principio di legalità e del principio di certezza del diritto. Senza sottacere comunque il fatto che ragionare in termini di limiti all&#8217;esercizio del potere rischia sempre di privilegiare una prospettiva in cui l&#8217;indagine riguarda l&#8217;esclusivamente esercizio della funzione e non l&#8217;osservanza di una norma che si rivolge all&#8217;amministrazione nel rapporto con il cittadino.<br />
Così l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, inizialmente espressione di sovranità, è passato attraverso il principio di legalità al pari di ogni altro potere amministrativo ed è stato via via limitato per quanto riguarda i suoi presupposti (la sussistenza di uno specifico interesse pubblico al ritiro dell&#8217;atto, diverso da quello al mero ripristino della legalità violata) e i suoi modi di esercizio (con il riconoscimento delle tradizionali garanzie di tipo procedimentale, dal contraddittorio alla motivazione).<br />
Da ultimo la previsione di un termine perentorio fissa un importante limite esterno all&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Anzi, come si è sopra osservato, essa è tale da essere configurata come norma che s&#8217;impone all&#8217;amministrazione nella sua relazione con il privato, titolare di una pretesa dotata di tutela diretta da parte dell&#8217;ordinamento a che l&#8217;amministrazione agisca entro un determinato tempo. E si è altresì sottolineato come tale pretesa, che è situazione giuridica soggettiva autonoma, non debba essere disgiunta dalla buona fede di chi fa valere tale pretesa (<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>).<br />
&nbsp;Tuttavia la previsione di un potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio a termine è elemento necessario ma non sufficiente per il raggiungimento di un giusto punto d&#8217;equilibrio nella relazione tra privato e pubblica amministrazione.<br />
L&#8217;attenzione va rivolta anche all&#8217;atteggiarsi della relazione in questione all&#8217;interno del termine (massimo) dei diciotto mesi, per cogliere se ed eventualmente quale tutela sia assicurata alle situazioni giuridiche sostanziali sorte nel lasso di tempo tra l&#8217;emanazione del provvedimento favorevole e il suo annullamento d&#8217;ufficio.<br />
Infatti, come è stato efficacemente detto, &#8220;certezza e affidamento non sono ostacoli al <em>se</em> del mutamento&#8221;, ma sono &#8220;ineludibili imperativi riguardanti il suo <em>come</em>&#8221; (<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title="">[36]</a>). Il problema è dunque quello dell&#8217;individuazione di limiti e di eventuali contrappesi.<br />
Ad esempio, è configurabile l&#8217;evenienza in cui il privato abbia &#8220;sfruttato pienamente&#8221; l&#8217;atto amministrativo ampliativo subito dopo il suo ottenimento, ma con grande impiego di mezzi economici, necessari per avviare un&#8217;attività imprenditoriale o un&#8217;attività edilizia. L&#8217;affidamento del privato sussiste dunque indipendentemente dal decorso del tempo, essendo in grado di sorgere nel momento stesso in cui l&#8217;amministrazione emana il suo provvedimento. Ne consegue che nel caso dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio non è tanto o solo il tempo ad assumere rilevanza, quanto piuttosto l&#8217;uso fatto dal privato di un provvedimento amministrativo (<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>).<br />
Di conseguenza, se semplificare significa uscire dalle rigidità non aderenti alla realtà del rapporto per come quest&#8217;ultimo si è sviluppato, gli effetti nel tempo dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio sono un altro aspetto nevralgico nella ricerca di un punto d&#8217;equilibrio tra opposte istanze. In particolare viene in rilievo la possibilità di graduare le conseguenze dell&#8217;annullamento diversificando la decorrenza degli effetti.<br />
L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è tradizionalmente definito retroattivo &#8220;per natura&#8221;: la retroattività è &#8220;connaturata&#8221; all&#8217;annullamento (<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>).<br />
Tuttavia, già da tempo l&#8217;efficacia retroattiva dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio è stata messa in discussione per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi qui oggetto di attenzione e cioè i provvedimenti amministrativi favorevoli, i soli rispetto ai quali si pone la questione della tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel frattempo consolidatesi (<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>).<br />
Del resto, conferma del fatto che la retroattività non sia legata alla particolare natura dell&#8217;atto, bensì sia una scelta di politica del diritto si ricava dallo sguardo comparatistico che mostra come nel diritto europeo e in quello tedesco l&#8217;annullamento non sempre determini la piena rimozione degli effetti giuridici del provvedimento (<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a>).<br />
Anche le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale dichiarative dell&#8217;illegittimità di una norma di legge sono considerate naturalmente retroattive e pure esse pongono il problema delle conseguenze potenzialmente negative per le situazioni nel frattempo sorte. Così, nonostante &#8220;l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale è (e non può non essere) principio generale valevole nei giudizi davanti alla Corte&#8221;, la Corte stessa ha escluso il carattere retroattivo delle sue sentenze di accoglimento nel caso di situazioni giuridiche soggettive irrevocabili e di rapporti giuridici esauriti ed è infine giunta a configurare sentenze manipolative degli effetti temporali della pronuncia di accoglimento per &#8220;l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco” (<a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a>).<br />
&nbsp;Parimenti è possibile riconoscere limiti alla retroattività del provvedimento d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio o, meglio, è possibile individuare di volta in volta soluzioni concrete maggiormente graduate, consistenti nella modulazione degli effetti temporali dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Quindi, oltre al limite logico dato dal fatto compiuto (<em>factum infectum fieri nequit</em>), dal momento che gli effetti irreversibili già prodotti non possono essere posti nel nulla, ulteriore fattore in grado di condizionare gli effetti nel tempo del provvedimento d&#8217;annullamento è dato dall&#8217;intangibilità dei diritti soggettivi di terzi in buona fede (<a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title="">[42]</a>).<br />
Il problema si sposta dunque all&#8217;individuazione dei presupposti in presenza dei quali gli atti amministrativi possano dirsi &#8220;creatori di diritti&#8221;, utilizzando l&#8217;espressione impiegata nell&#8217;ordinamento francese (<em>actes créateurs de droits</em>) (<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a>).<br />
E&#8217; questa una questione interpretativa la quale impone l&#8217;applicazione di valutazioni di proporzionalità che considerino sia il grado di affidamento sia la misura del pregiudizio del privato. Si tratta di un tipo di attività che sempre l&#8217;amministrazione è tenuta a svolgere in generale nell&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, dovendo comparare direttamente tra loro interessi eterogenei, quale l&#8217;interesse all&#8217;annullamento e l&#8217;interesse del destinatario del provvedimento del cui annullamento si tratta.<br />
Il riconoscimento della non necessaria retroattività degli effetti dell&#8217;annullamento è idonea anzitutto a tutelare le situazioni giuridiche soggettive del privato, ma soddisfa altresì l&#8217;esigenza di non sacrificare quei fondamentali valori ordinamentali, come la sicurezza dei traffici giuridici e la certezza del diritto, che sono posti alla base dell&#8217;antitetico principio d&#8217;irretroattività, che vige -o per lo meno, dovrebbe vigere- per gli atti normativi, legislativi e non, nonchè per i provvedimenti amministrativi di primo grado (<a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>).<br />
Infine, una semplificazione che concili autotutela e affidamento passa anche attraverso il riconoscimento del diritto a una compensazione indennitaria a seguito dell&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, analogamente a quanto accade in Germania (<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>).<br />
Nel nostro ordinamento giuridico, mentre in passato la particolare ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio di atti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati, disposta al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, doveva &#8220;tenere indenni i privati stessi dall&#8217;eventuale pregiudizio patrimoniale&#8221; (<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>), attuamente solo la revoca di un provvedimento dà pacificamente luogo a un diritto all&#8217;indennizzo per i &#8220;pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati&#8221;, ai sensi dell&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> della legge n. 241/90.<br />
Tant&#8217;è che si è assistito a una sorta d&#8217;impiego abusivo dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio che si verifica quando l&#8217;amministrazione annulla d&#8217;ufficio un provvedimento argomentando che l&#8217;atto da rimuovere non è semplicemente contrario all&#8217;interesse pubblico, ma è anche illegittimo, proprio al fine di evitare il pagamento dell&#8217;indennizzo (<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>).<br />
Nel silenzio del legislatore, la giurisprudenza amministrativa è ferma nel ritenere che &#8220;nelle ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio non può farsi riferimento alla spettanza dell&#8217;indennizzo previsto, in tema di revoca, dall&#8217;art. 21-<em>quinquies</em>&#8221; (<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>). Tuttavia essa, al tempo stesso, ha costruito particolari ipotesi in cui sorge in capo alla pubblica amministrazione un obbligo di tipo patrimoniale a seguito dell&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento. Nell&#8217;ambito delle procedure ad evidenza pubblica si è ritenuto che l&#8217;esercizio dei poteri di autotutela da parte dell&#8217;amministrazione appaltante, benchè legittimo, &#8220;può determinare la lesione dell&#8217;affidamento dei concorrenti negli atti (revocati o) annullati, facendo sorgere obblighi risarcitori &#8230; a titolo di responsabilità precontrattuale&#8221;, per violazione delle regole di correttezza e buona fede di cui all&#8217;art. 1337 c.c. (<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>).<br />
Dal canto suo, la Cassazione ha riconosciuto un &#8220;diritto al risarcimento&#8221; del danno in ragione della &#8220;colpa che connota un comportamento consistito nell&#8217;emissione di atti favorevoli, poi ritirati &#8230; in autotutela, atti che hanno creato affidamento nella loro legittimità e orientato una corrispondente successiva condotta pratica, poi dovuta arrestare&#8221; (<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>). Si tratterebbe non di responsabilità per atto lecito, ma di responsabilità aquiliana ai sensi dell&#8217;art. 2043 c.c., in quanto l&#8217;amministrazione ha tratto in inganno il privato con un suo provvedimento, poi ritenuto illegittimo, violando il suo affidamento nella legittimità dell&#8217;atto stesso (<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a>).<br />
L&#8217;affidamento assume rilevanza solo nella misura in cui il comportamento del cittadino possa considerarsi incolpevole (<a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a>), in applicazione al più volte sottolineato principio di leale collaborazione e correttezza che presidia il rapporto giuridico amministrativo di durata. Sempre secondo le Sezioni Unite della Cassazione la competenza giurisdizionale in materia è attribuita al giudice ordinario, dal momento che &#8220;con la domanda risarcitoria fondata sull&#8217;affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull&#8217;esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento&#8221; (<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>).<br />
Alla luce di quanto esposto, il rapporto giuridico amministrativo di durata tende sempre più ad essere retto da norme di relazione attributive al privato di un diritto soggettivo alla conservazione dell&#8217;integrità del suo patrimonio. Tuttavia è necessario che al diritto a un congruo ristoro per danno da lesione dell&#8217;affidamento sull&#8217;attività della pubblica amministrazione si giunga mediante un riconoscimento inequivoco di tipo normativo ed esso non sia demandato alle costruzioni giurisprudenziali, non sempre univoche, vuoi in punto di giurisdizione, vuoi in punto di consistenza del ristoro, stretto tra indennità e risarcimento (<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>).<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
4. Infine il punto di equilibrio tra i due termini del rapporto giuridico amministrativo di durata può essere perseguito in maniera ancora più decisa.<br />
Essendo l&#8217;annullamento d&#8217;ufficio potere massimamente discrezionale, la pubblica amministrazione potrebbe anche ignorare l&#8217;illegittimità che affligge un suo provvedimento, nonostante la legge, con una formula di rito, disponga che restano ferme le responsabilità connesse al mancato annullamento del provvedimento illegittimo (art. 21 <em>nonies</em>, co. 1).<br />
L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio restituisce l&#8217;immagine di una pubblica amministrazione che si riserva di valutare la legittimità degli atti dalla medesima emanati non nella sola sede naturale che è quella procedimentale, bensì anche successivamente. Tuttavia il più delle volte non corrisponde a realtà che l&#8217;amministrazione sia presa da scrupoli in ordine alla legalità dei provvedimenti emessi e conseguentemente rimediti sulle scelte compiute sotto il profilo della loro corrispondenza al diritto. E&#8217; più probabile che essa parta da un&#8217;insoddisfazione di merito nei riguardi dell&#8217;assetto d&#8217;interessi così come risultante dall&#8217;originario provvedimento amministrativo e si sforzi di rinvenire <em>ex post</em> un sufficiente motivo d&#8217;illegittimità (<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>). Spesso -e la casistica in tema di diritto dell&#8217;economia e di diritto urbanistico lo dimostra- le pubbliche amministrazioni &#8220;si rimangiano&#8221; provvedimenti già assunti per svariate ragioni, tra le quali rientrano anche mutamenti d&#8217;indirizzo politico (<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>).<br />
&nbsp;Questi elementi (giuridici e non), in aggiunta al fatto che l’esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio, in quanto suscettibile di provocare seri pregiudizi alla sfera giuridica dei soggetti da esso incisi, deve rispettare alcuni principi generali che vanno dalla ragionevolezza alla proporzionalità, inducono a valorizzare un&#8217;autotutela di tipo conservativo/conformativo, a discapito di un&#8217;autotutela di tipo demolitorio.<br />
Nel nostro ordinamento già la giurisprudenza formatasi prima dell&#8217;entrata in vigore dell&#8217;art. 21 <em>nonies </em>aveva ritenuto illegittimo l’annullamento d’ufficio di una concessione edilizia motivato con il contrasto tra il progetto e le previsioni urbanistiche e con l’errata indicazione della superficie edificabile, “senza considerare e verificare la possibilità di ricomporre il contrasto tra il provvedimento autorizzatorio … e gli indici di edificabilità, non già mediante l’an­nul­la­mento del primo, bensì per mezzo della richiesta al privato di procedere, entro un congruo termine, all’asservimento alla costruzione realizzata di quella ulteriore porzione di terreno (già di proprietà della ricorrente), necessaria per rendere compatibile la volumetria esistente con la normativa urbanistica&#8221; (<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>).<br />
Attualmente l&#8217;art. 21 <em>nonies</em> pone un&#8217;alternativa tra annullamento d&#8217;ufficio e convalida come possibile esito del procedimento di riesame, disponendo che è sempre &#8220;fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile&#8221;. Così, il tradizionale orientamento sfavorevole alla sanabilità dei vizi sostanziali &#8220;può ritenersi superato dall&#8217;art. 21 <em>nonies</em> &#8230; che non pone limitazioni in materia, riferendosi genericamente al provvedimento amministrativo annullabile (e non ai soli atti viziati da incompetenza o comunque da vizi di forma), con conseguente ammissibilità della convalida di vizi sostanziali, ovviamente allorché il vizio sia in concreto eliminabile&#8221; (<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>). Se il mantenimento in vita di provvedimenti discrezionali affetti soltanto da vizi di carattere formale, come quello di incompetenza, non necessita di particolare, nel caso di vizi sostanziali occorre l&#8217;esternazione della sussistenza di &#8220;ragioni d&#8217;interesse pubblico&#8221; per la convalida, come si ricava dal disposto sempre dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> (<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>).<br />
Per quanto riguarda queste specifiche ragioni d&#8217;interesse pubblico sottostanti a una convalida o a una sanatoria, esse sono identificabili nei principi di buona amministrazione, di economia dei mezzi dell&#8217;azione amministrativa, di conservazione dei valori giuridici, ma soprattutto di leale collaborazione tra le parti del rapporto giuridico amministrativo, per cui l&#8217;amministrazione, verificato che un suo provvedimento risulta viziato sul piano della legittimità, deve sforzarsi il più possibile di porvi rimedio eliminando gli aspetti che lo rendono censurabile, sanando il vizio, correggendo i propri errori e modificando il provvedimento stesso.<br />
Si consideri poi che anche nella particolare relazione di durata che s&#8217;instaura tra amministrazione e privato a seguito della s.c.i.a. il legislatore mostra espressamente di preferire il potere amministrativo conformativo rispetto a quello inibitorio o repressivo. Infatti, nel caso in cui sia possibile conformare l&#8217;attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l&#8217;amministrazione invita il privato a provvedere in tal senso (art. 19, co. 3, della legge n. 241/90).<br />
Dovrebbe sempre essere preferibile, pur in presenza di un&#8217;illegittimità, conservare ed eventualmente emendare l&#8217;atto ampliativo e i suoi effetti, piuttosto che rimuoverlo. Il suggerito<em> favor</em> per l&#8217;autotutela conservativa/conformativa costituisce un&#8217;opzione che altera nella misura minore possibile l&#8217;assetto degli interessi consolidato e permette di mantenere fermo il provvedimento nel caso in cui il pregiudizio per l&#8217;interesse pubblico al suo mantenimento sia di gran lunga inferiore di quello del privato di fronte all&#8217;annullamento dello stesso, a seguito di una valutazione della sostenibilità della situazione esistente.<br />
L&#8217;autotutela recupera così in pieno quella funzione di correzione della funzione amministrativa, a garanzia sia dei destinatari dell&#8217;azione, sia di eventuali terzi che abbiano eventualmente presentato una segnalazione per indurre l&#8217;amministrazione alla revisione di un suo precedente atto, i cui interessi saranno oggetto di specifica attenzione nel corso dell&#8217;esercizio del potere d&#8217;autotutela conservativa/conformativa (<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>).<br />
In questa logica ben s&#8217;inserisce il recente <em>Code des relations entre le public et l&#8217;administration</em> francese, il quale contempla l&#8217;ipotesi che sia lo stesso destinatario del provvedimento a sollecitare l’esercizio del potere di “ritiro” allo scopo di ottenere l’emanazione di un atto legittimo e in tal senso più favorevole; infatti l&#8217;art. L242-4 del CRPA dispone che “<em>sur demande du bénéficiaire de la décision, l&#8217;administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n&#8217;est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s&#8217;il s&#8217;agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire</em>” (<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>).<br />
Posto che vi è sempre una tensione ineliminabile nella relazione di durata tra cittadino e amministrazione, la stabilità della relazione stessa non va a vantaggio del solo privato, che vuole soddisfatta la sua esigenza di sostanziale permanenza dei provvedimenti favorevoli. La stabilità del rapporto di durata giova anche all&#8217;altra parte del rapporto stesso, ossia alla pubblica amministrazione.<br />
Ciò non solo nel senso che, una volta eliminato o circoscritto l&#8217;effetto di precarietà, i privati sono maggiormente disposti ad entrare in relazione con l&#8217;amministrazione, con un guadagno per il benessere collettivo (<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>).<br />
Ma anche nel senso più forte e squisitamente giuridico per cui la legittimazione della pubblica amministrazione passa anche attraverso la stabilità del suo agire, in modo da ingenerare fiducia nelle istituzioni pubbliche. Altrimenti l&#8217;autotutela mette a repentaglio quel <em>système de croyances</em> che è l&#8217;essenza stessa della legittimazione democratica (<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>).</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;">&nbsp;<br />
(*) Il presente testo costituisce una rielaborazione della relazione dal titolo <em>Autotutela amministrativa e certezza delle situazioni giuridiche soggettive</em>, presentata al Convegno <em>Le nuove semplificazioni dell&#8217;attività amministrativa</em>, Università degli Studi di Padova, 20 maggio 2016.<br />
[1] Sull&#8217;orientare il cambiamento amministrativo &#8220;partendo da <em>big questions</em> e <em>big answers</em>&#8220;, oppure utilizzando &#8220;un approccio meno ambizioso, fatto di riforme incrementali e oblique&#8221;, cfr. M. Savino, <em>Le riforme amministrative: la parabola della modernizzazione dello Stato</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl.</em>, 2015, 641 ss., che richiama a tal riguardo L. Hinna e M. Marcantoni, <em>La riforma obliqua. Come cambiare la pubblica amministrazione giocando di sponda</em>, Roma, Donzelli, 2012.</div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> Così, pressochè testualmente, B.G. Mattarella, <em>La riforma della pubblica amministrazione. Il contesto e gli obiettivi della riforma</em>, in <em>Giorn.dir.amm.</em>, 2015, 621 ss.</div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Questa consapevolezza è emersa fin dagli anni Novanta del secolo scorso; cfr., in tema, L. Torchia, <em>Tendenze recenti della semplificazione amministrativa</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 1998, 404 ss.; G. Vesperini, <em>La semplificazione dei procedimenti amministrativi</em>, in <em>Riv.trim.dir.pubbl.</em>, 1998, 655 ss.; M. Clarich, <em>Modelli di semplificazione nell&#8217;esperienza comparata</em>, <em>ivi</em>, 1998, 679 ss.; S. Cassese, <em>La semplificazione amministrativa e l&#8217;orologio di Taylor</em>, <em>ivi</em>, 1998, 699 ss.; A. Sandulli, <em>La semplificazione</em>, <em>ivi</em>, 1999, 757 ss.; R. Ferrara, <em>Le «complicazioni» della semplificazione: verso un&#8217;Amministrazione senza qualità?</em>, in <em>Dir. proc. amm.</em>, 1999, 323 ss.; V. Cerulli Irelli e F. Luciani, <em>La semplificazione dell&#8217;azione amministrativa</em>, in <em>Dir. amm.</em>, 2000, 618 ss.; M. Cartabia, <em>Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella &#8220;legge annuale di semplificazione&#8221;, in</em> <em>Dir.pubbl.</em>, 2000, 385 ss.</div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Sul punto cfr. A. Natalini, <em>Il tempo delle riforme amministrative</em>, Bologna, 2006. Distingue tra semplificazioni funzionali, organizzative e procedimentali M. Renna, <em>Le semplificazioni amministrative (nel decreto legislativo n. 152 del 2006)</em>, in <em>Riv. giur. amb.</em>, 2009, 649 ss.</div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Che l&#8217;affidamento possa divenire oggetto di un&#8217;autonoma pretesa è riconosciuto a far data dagli studi di F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento del cittadino</em>, Milano, 1970, ora anche in <em>Buona fede e affidamento nel diritto pubblico</em>, Milano, 2001, 19 ss.; sulla necessità di distinguere l&#8217;interesse del privato alla conservazione dello stato di cose esistente dall&#8217;interesse pubblico alla certezza delle situazioni giuridiche e sulla criticabile tendenza giurisprudenziale ad assorbire il primo nel secondo cfr. F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio e l&#8217;affidamento del cittadino</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2005, 843 ss., spec. 846 ss.; sostiene che &#8220;il rapporto sicurezza/certezza/affidamento è addirittura costitutivo dell&#8217;essenza stessa della statualità, per come concepita (pur nelle sue molteplici manifestazioni) dalla dottrina dello Stato di diritto, sicchè ogni attentato alla certezza e all&#8217;affidamento si presenta come un attentato allo stesso patto fondativo che ha dato vita allo Stato quale forma giuridico-politica di una comunità di esseri umani&#8221; M. Luciani, <em>Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica (Parte Prima)</em>, in <em>Giur.it.</em>, 2007, 7 ss.; individua una dialettica tra insesauribilità del potere, &#8220;perchè le esigenze di perseguimento del pubblico interesse ovviamente cambiano nel tempo&#8221;, e principio del giudicato sostanziale, ossia &#8220;il vincolo dell&#8217;autorità al mantenimento del provvedimento&#8221;, G. Manfredi, <em>Il tempo è tiranno: l&#8217;autotutela nella legge Madia</em>, in <em>Urb.e app.</em>, 2016, 5 ss.</div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> In questo senso cfr. A. Travi, <em>La semplificazione amministrativa come strumento per far fronte alla crisi economica</em>, in <em>www.giustamm.it</em>.</div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Sul punto cfr. M. Clarich, <em>Manuale di diritto amministrativo</em>, II ed., Bologna, 2015, 167, cui si rinvia anche per una visione del potere amministrativo e dell&#8217;interesse legittimo come &#8220;i termini dialettici (ciascuno, allo stesso tempo, &#8230; attivo e passivo) di una relazione giuridica bilaterale&#8221; (<em>op.cit.</em>, 107 ss.)</div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> Così G. Falcon, <em>Questioni sulla validità e sull&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo nel tempo</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2003, 1 ss., e ora anche in <em>Scritti scelti</em>, Padova, 2015, 439 ss., 472.</div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Sul punto L. Mannori e B. Sordi, <em>Storia del diritto amministrativo</em>, Roma-Bari, 2001, 229 ss.; ; sulla &#8220;duplice anima&#8221; dell&#8217;autotutela amministrativa, volta all&#8217;affermazione del diritto ma anche al perseguimento di un interesse pubblico specifico, cfr. B.G. Mattarella, <em>Autotutela amministrativa e principio di legalità</em>, in <em>Riv.it.dir.pubbl.com.</em>, 2007, 1223 ss.; ritiene gli atti espressione di autotutela materialmente giurisdizionali, ma amministrativi con riferimento all&#8217;interesse perseguito, F. Benvenuti, voce <em>Autotutela (dir.amm.)</em>, in <em>Enc.dir.</em>, vol. IV, Milano, 1959, 537 ss., 539.</div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Sulla giurisprudenza in tema di interesse pubblico <em>in re ipsa</em> all&#8217;annullamento d&#8217;ufficio cfr. R. Villata e M. Ramajoli, <em>Il provvedimento amministrativo</em>, II ed., Torino, in corso di pubblicazione. Sulle potenzialità insite nel potere di annullamento in sede di ricorso amministrativo cfr. G. Morbidelli, <em>Sugli &#8220;strumenti di amministrazione giustiziale&#8221;</em>, in Presidenza del Consiglio, <em>La riforma della pubblica amministrazione. La giustizia nell&#8217;amministrazione</em>, Roma, 1994, 17 ss., e, se si vuole, M. Ramajoli, <em>Strumenti alternativi di risoluzione delle controverse pubblicistiche</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2014, 1 ss.; Id., <em>Interesse generale e rimedi alternativi pubblicistici</em>, in <em>Dir.proc.amm.</em>, 2015, 481 ss.<br />
Naturalmente s&#8217;impone una distinzione tra le diverse ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio, che si atteggiano diversamente a seconda che vengano in rilievo provvedimenti amministrativi di primo grado di tipo restrittivo oppure di tipo ampliativo, ma dovendosi qui trattare delle innovazioni apportate dalla riforma Madia, che ha esclusivo riguardo all&#8217;annullamento degli atti attributivi di vantaggi, l&#8217;attenzione si focalizzerà solo su queste seconde ipotesi.</div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> S&#8217;intende qui fare riferimento all&#8217;art. 211, co. 2, del nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in base al quale l&#8217;Anac, qualora ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento alla raccomandazione vincolante viene punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, che &#8220;colpisce il rifiuto di autotutela&#8221;, creando &#8220;una sorta di responsabilità da atto legittimo&#8221;. Sui problemi posti dalla disciplina si rinvia alle osservazioni del Cons.Stato, parere 1 aprile 2016, n. 855, in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, da cui sono tratte le espressioni virgolettate.</div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> Che è fatta anche di silenzi, assicurazioni, tolleranze o dichiarazioni informali da parte delle pubbliche amministrazioni.</div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> Per quanto riguarda l&#8217;affermazione del principio di leale collaborazione in relazione all&#8217;attività amministrativa c.d. di primo grado (come contrapposta all&#8217;attività amministrativa di secondo grado, riconducibile alla tradizionale autotutela) cfr. Cons.St., sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536; Cons.St., sez. VI, 17 maggio 2010, n. 3055, in <em>Riv.giur.amb.</em>, 2010, 985 ss., con nota di E. Tanzarella, <em>Sull&#8217;applicazione razionale del principio di conservazione dei beni culturali</em>.</div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Corte Cost., 9 marzo 2016, n. 49, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 84-<em>bis</em>, comma 2, lettera <em>b</em>), della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, per violazione dell&#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in quanto consentirebbe all’amministrazione di esercitare poteri sanzionatori per la repressione degli abusi edilizi, anche oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della s.c.i.a., in un numero di ipotesi più ampio rispetto a quello previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 19 della legge n. 241/1990.</div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Il giudice amministrativo, con riferimento all&#8217;art. 1, comma 136, della legge n. 311/2004, che concretizza(va) -cfr. <em>infra, </em>nt. 33- nel triennio il termine ragionevole della previsione generale, ha affermato che il termine certo delinea &#8220;un bilanciamento tra interesse pubblico ad evitare ulteriori esborsi basati su atti illegittimi e affidamento del privato&#8221; (Cons.St., sez. III, 10 dicembre 2014, n. 6065).</div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> La pronuncia cui si allude nel testo è Cons.giust.amm.reg.sic., 3 settembre 2015, n. 581, riguardante l’autorizzazione all’installazione del sistema di comunicazione satellitare Muos (<em>Mobile User Objective System</em>). Mentre per quanto riguarda il breve termine francese, con l&#8217;<em>arrêt Ternon</em> del 2001 il <em>Conseil d&#8217;Etat</em> ha disposto che l&#8217;amministrazione, salvo diverse disposizioni specifiche, possa ritirare in autotutela la determinazione costitutiva di situazioni giuridiche individuali di vantaggio illegittimamente assunte unicamente entro il termine fisso di quattro mesi decorrenti dall&#8217;emanazione del provvedimento. Sulla complessa disciplina vigente in Francia e sulla giurisprudenza più recente in materia cfr. A. Cassatella, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio. Modelli in comparazione</em>, in <em>Dir. e form.</em>, 2004, 66 ss.; D. Corletto, <em>Provvedimenti di secondo grado e tutela dell&#8217;affidamento</em>, in <em>Procedimento di secondo grado e tutela dell&#8217;affidamento in Europa</em>, Padova, 2007, 1 ss., 12 ss.; A. Simonati, <em>Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo: l&#8217;esperienza francese</em>, in G. Falcon e D. de Pretis (a cura di), <em>Stabilità e contendibilità del provvedimento amministrativo nella prospettiva comparata</em>, Padova, 2011, 5 ss., spec. 61 ss.; è da ultimo intervenuto il <em>Code des relations entre le public et l&#8217;administration</em> francese (sul quale cfr. <em>infra</em>, par. 4), che ha fatto propria al regola giurisprudenziale dei quattro mesi per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio.</div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. Tar Trento, sez. I, 1 marzo 2014, n. 86, in tema di selezione di personale; Tar Napoli, sez. VII, 7 giugno 2013, n. 3032, relativa a richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione; Tar Perugia, sez. I, 22 gennaio 2013, n. 40, in materia di assegnazione d&#8217;alloggi di edilizia residenziale pubblica; Tar Bari, sez. I, 7 novembre 2007, n. 2689, sul convenzionamento di strutture sanitarie; Tar Roma, sez. III, 8 marzo 2004, n. 2154, in tema di concessione di un servizio di autolinea in esclusiva.<br />
L&#8217;espressione &#8220;provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici&#8221; è stata poi impiegata dall&#8217;art. 25 del d.l. n. 133/2014, come risultante dalla legge di conversione n. 164/2014, che ha modificato l&#8217;art. 21 <em>quinquies</em> della legge n. 241/90 escludendo la cd. revoca per <em>ius poenitendi</em> per siffatti provvedimenti; per un&#8217;applicazione della recente disposizione cfr. Cons.St., sez. V, 26 giugno 2015, n. 3237, in <em>Foro it</em>., 2015, III, 672, con nota di A. Travi, per la quale la dichiarazione di pubblico interesse del progetto di finanza pubblica &#8220;non è un atto attributivo di vantaggi economici, attesa la mera astratta possibilità di dar luogo all&#8217;esito dell&#8217;apposito procedimento all&#8217;affidamento della concessione, ben potendo l&#8217;amministrazione rinviare o non dare corso affatto alla proposta che pure abbia ritenuto di pubblico interesse&#8221;.</div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr., da ultimo, Tar Roma, sez. II, 20 luglio 2015, n. 9840, relativo a un&#8217;ipotesi di concessione demaniale marittima.</div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Considera la formula utilizzata dal legislatore come &#8220;omnicomprensiva&#8221;, tale da includere quasi tutti i provvedimenti favorevoli per il privato, M. Macchia, <em>La riforma della pubblica amministrazione. Sui poteri di autotutela: una riforma in senso giustiziale</em>, in <em>Giorn.dir.amm.</em>, 2015, 621 ss.; va comunque osservato che il parere del Consiglio di Stato del 30 marzo 2016, n. 839, reso dalla Commissione speciale sullo schema di decreto legislativo in materia di s.c.i.a., in <em>www.giustizia-amministrativa.it</em>, ha suggerito di sostituire la locuzione &#8220;autorizzazione espressa&#8221; con &#8220;titolo espresso&#8221;, &#8220;al fine di comprendere anche le attività soggette a licenza, concessione, permesso, nulla osta, etc.&#8221; (paragrafo 9.3).</div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> La principale eccezione è data dall&#8217;art. 159, co. 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale stabilisce espressamente che il termine di sessanta giorni assegnato alla Soprintendenza per esercitare il potere di annullamento dell&#8217;autorizzazione paesaggistica è &#8220;perentorio&#8221;; su tale termine, da ultimo, cfr. Cons.St., sez. VI, 13 marzo 2013, &nbsp;n. 1511. Siffatto regime, alla stregua del quale spettavano all&#8217;autorità regionale o ad altra da questa delegata i compiti di amministrazione attiva in materia di gestione dei vincoli paesaggistici, rimanendo alle Soprintendenze solo funzioni di controllo sui provvedimenti autorizzatori, consistenti nella possibilità di procedere al loro annullamento entro il termine perentorio di giorni sessanta dal rilascio, qualora fosse stata ravvisata la sussistenza di vizi di legittimità, è stato ora sostituito dall&#8217;art. 146 dello stesso codice, che delinea una situazione di cogestione del vincolo, in sede di amministrazione attiva, da parte dell&#8217;autorità regionale (o di quella delegata) e dell&#8217;autorità statale periferica; sul punto cfr. Tar Campania, Napoli, sez. VII, 12 marzo 2013, &nbsp;n. 1404.</div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> Si diffondono ampiamente sul punto, comunque pacifico in giurisprudenza, Cons.St., sez. IV, 30 settembre 2013, n. 4847; sez. V, 11 ottobre 2013, n. 4980. Per quanto riguarda la giurisprudenza costituzionale cfr. Corte cost., 17 luglio 2002, n. 355.</div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Rispettivamente Cons.St., sez. V, 3 giugno 1996, n. 621 e Cons.St., sez. V, n. 4980/2013, cit.</div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Sull&#8217;esistenza di tale interesse A. Romano, <em>Note in tema di decadenza</em>, in <em>Riv.trim.dir.proc.civ.</em>, 1964, 171 ss., 227; sul legame tra certezza, stabilità e disciplina dei termini d&#8217;impugnazione cfr. A. Marra, <em>Il termine di decadenza nel processo amministrativo</em>, Milano, 2012.</div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Sulle quali, se si vuole, cfr. M. Ramajoli, <em>Forme e limiti della tutela giurisdizionale contro il silenzio inadempimento</em>, in <em>Dir.proc.amm.</em>, 2014, 709 ss., spec. 718 ss.</div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Ma cfr. comunque <em>supra</em>, nt. 8.</div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> A detta di taluni (F. Merusi, <em>Il sogno di Diocleziano. Il diritto nelle crisi economiche</em>, Torino, 2013, 47) la tutela dell&#8217;affidamento costituisce corollario della certezza del diritto e sua applicazione concreta, mentre per altri (M. Luciani, <em>Il dissolvimento</em>, cit., 15-16) certezza del diritto e protezione del legittimo affidamento vanno tenuti distinti, perchè la certezza evoca &#8220;un plesso di caratteristiche oggettive dell&#8217;ordinamento&#8221;, mentre l&#8217;affidamento involge diritti fondamentali del cittadino e tutela la sfera di libertà. Quando però è la giurisprudenza a distinguere tra certezza e affidamento, lo fa per negare tutela del privato: essa ritiene infatti necessario &#8220;distinguere l&#8217;affidamento dal principio di certezza del diritto, che si raggiunge nel momento in cui il trascorrere del tempo ha raggiunto il suo massimo fattore di potenziamento dell&#8217;affidamento&#8221;; con la conseguenza di ritenere che l&#8217;annullamento poco tempo dopo l&#8217;emanazione di un&#8217;aggiudicazione rende l&#8217;affidamento del privato &#8220;debole e recessivo&#8221; (Cons.St., sez. V, 3 agosto 2012, n. 4440).</div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Tar Puglia, Bari, sez. III, 17 marzo 2016, n.&nbsp; 351. Cfr., altresì, Tar Puglia, Bari, sez. III, 14 gennaio 2016, n. 47.</div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Cfr., tra le tante, Cons.St., sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6554. Sul fondamentale ruolo assolto dalla buona fede anche in ambito pubblicistico cfr. F. Manganaro, <em>Principio di buona fede e attività delle amministrazioni pubbliche</em>, Napoli, 1995.</div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> In questo senso, pressochè testualmente, Cons.St., sez. IV, 19 marzo 2015, n. 1493.</div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Nei casi di s.c.i.a. in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni (art. 19, co. 6-<em>bis</em>, della legge n. 241/90).</div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Tra le prime applicazioni della nuova disposizione cfr. Tar Abruzzo, L&#8217;Aquila, 12 maggio 2016, n. 287.</div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Su questo specifico tema si rinvia a M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti della L. 7 agosto 2015, n. 124 sulle attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, e relativa <em>Postilla</em>, <em>ivi</em>; M. Sinisi, <em>La nuova azione amministrativa: il &#8220;tempo&#8221; dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio e l&#8217;esercizio dei poteri inibitori in caso di s.c.i.a. Certezza del diritto, tutela dei terzi e falsi miti</em>, <em>ivi</em>; M. Lipari, <em>La SCIA e l&#8217;autotutela nella legge n. 124/2015: primi dubbi interpretativi</em>, <em>ivi</em>.</div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> L&#8217;art. 6, co. 2, della legge Madia ha poi espressamente abrogato l&#8217;art. 1, co. 136, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), che, dopo avere introdotto un&#8217;ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio doveroso di provvedimenti illegittimi, pur se l&#8217;esecuzione degli stessi era ancora in corso, per conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni, prevedeva il limite di tre anni per l&#8217;esercizio del potere d&#8217;annullamento, decorrenti dall&#8217;acquisizione di efficacia del provvedimento incidente su rapporti contrattuali e convenzionali con i privati. Nel vigore del testo originario dell&#8217;art. 21 <em>nonies</em> della legge n. 241/90 e quindi in costanza dell&#8217;art. 1, co. 136, della legge finanziaria 2005, la giurisprudenza aveva dovuto affrontare il problema dell&#8217;individuazione della normativa applicabile all&#8217;ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio di una delibera di parziale rideterminazione del contenuto del rapporto contrattuale in atto tra una ditta appaltatrice di un servizio di pulizia e una ASL, precisando che &#8220;non convince la tesi dell&#8217;abrogazione tacita della norma recata dalla L. 311/2004 per effetto dell&#8217;entrata in vigore della disciplina generale introdotta con la legge n. 15 del 2005 &#8230; Depongono in senso contrario alla tesi dell&#8217;abrogazione tacita: &#8211; la diversa natura delle due disposizioni &#8211; l&#8217;una speciale e l&#8217;altra generale (&#8230;); la mancata espressa abrograzione della suddetta disposizione ad opera del legislatore nel momento in cui ha per la prima volta &#8211; con la legge n. 15/2005- disciplinato l&#8217;annullamento in autotutela&#8221; (Cons.St., sez. III, 17 novembre 2015, n. 5259).</div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Cfr. <em>supra</em>, nt. 10.</div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Sulla necessaria componente soggettiva dell&#8217;affidamento, identificabile nella buona fede del privato, cfr. le considerazioni di F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio</em>, cit., 850 ss.</div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> M. Luciani, <em>Il dissolvimento della retroattività. Una questione fondamentale del diritto intertemporale nella prospettiva delle vicende delle leggi di incentivazione economica (Parte Seconda)</em>, in <em>Giur.it.</em>, 2007, 8 ss.</div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento del cittadino</em>, cit., 126 ss., 145 ss.; G. Barone, <em>Autotutela amministrativa e decorso del tempo</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2002, 689 ss., spec. 704 ss.</div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Così G. Corso, <em>L&#8217;efficacia del provvedimento amministrativo</em>, Milano, 1969, 405 ss.</div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento del cittadino</em>, cit., 143 ss., cui si deve anche l&#8217;osservazione che nella diversa ipotesi di annullamento d&#8217;ufficio di atti ablatori l&#8217;efficacia <em>ex tunc</em> del provvedimento &#8220;ha per il privato un effetto risarcitorio, anche se limitato dalla naturale ineliminabilità degli avvenimenti reali&#8221;, come nell&#8217;ipotesi di annullamento di una revoca di un atto amministrativo costitutivo di obbligazione a carico dell&#8217;amministrazione e a vantaggio del privato. Favorevoli ad attribuire carattere non assoluto alla retroattività dell&#8217;annullamento d&#8217;ufficio sono altresì G. Falcon, <em>Questioni sulla validità,</em> cit., 475 ss.; R. Chieppa, voce <em>Provvedimenti di secondo grado (dir.amm.)</em>, in <em>Enc.dir., Annali</em>, vol. II, Milano, 2008, 917 ss.</div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> Sull&#8217;orientamento assunto nell&#8217;ordinamento tedesco cfr. F. Merusi, <em>L&#8217;affidamento</em>, cit., 144 ss.; sulla giurisprudenza eurocomunitaria in materia cfr. B.G. Mattarella, <em>Autotutela amministrativa</em>, cit., 1223 ss.</div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Le citazioni sono tratte dalla nota sentenza della Corte costituzionale, 11 febbraio 2015, n. 10. Sul problema dell&#8217;affidamento del privato nel caso di pronunce d&#8217;incostituzionalità A. Travi, <em>La disciplina transitoria delle concessioni idroelettriche e i principi di concorrenza</em>, in M. De Focatiis e A. Maestroni (a cura di), <em>Le concessioni idroelettriche</em>, Torino, 2014, 49 ss., spec. 58-59; per quanto riguarda invece la (parzialmente) diversa questione dell&#8217;affidamento del privato nel caso di modifiche normative che introducono nuove previsioni meno favorevoli per i consociati cfr. V. Pampanin, <em>Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa</em>, in <em>www.giustamm.it.</em></div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Cons.St., sez. VI, 17 gennaio 2011, n. 244. In tema cfr. M. Monteduro, <em>Retroattività del provvedimento amministrativo e principi generali dell&#8217;ordinamento</em>, in <em>www.amministrazioneincammino.it</em>.</div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Si deve al giudice amministrativo francese la previsione di categorie di atti creatori di diritti per i quali si pone un&#8217;esigenza di rispetto delle posizioni sorte e quindi di &#8220;atti non liberamente ritirabili&#8221;, come ampiamente illustrato da D. Corletto, <em>Provvedimenti di secondo grado</em>, cit., 6 ss.; diversa l&#8217;impostazione data alla problematica in Germania, dove si svolge un&#8217;indagine concreta sulla sussistenza di un affidamento legittimo da parte del cittadino, mediante &#8220;una serie di gradini d&#8217;esame&#8221;, relativi all&#8217;esistenza di una base concreta dell&#8217;affidamento che si riconnette ai principi di certezza del diritto e di continuità, alla buona fede in senso soggettivo e allo svolgimento di una condotta conforme all&#8217;affidamento; sul punto cfr. D.-U. Galetta, <em>La tutela dell&#8217;affidamento nella prospettiva del diritto amministrativo italiano, tedesco e comunitario: un&#8217;analisi comparata</em>, in <em>Dir.amm.</em>, 2008, 757 ss., spec. 781 ss.; per quanto riguarda il dibattito nell&#8217;ordinamento inglese cfr. G. Ligugnana, <em>La tutela dell&#8217;affidamento del privato nell&#8217;ordinamento amministrativo inglese. Il caso delle substantive legitimate expectations</em>, in D. Corletto (a cura di), <em>Procedimenti di secondo grado</em>, cit., 65 ss.; S. Pellizzari, <em>La stabilità e la contestabilità del provvedimento amministrativo nell&#8217;esperienza inglese</em>, in G. Falcon e D. de Pretis (a cura di), <em>Stabilità e contendibilità</em>, cit., 95 ss., 123-124 e dottrina <em>ivi</em> citata.</div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Per il legislatore il principio si risolve nel divieto di adottare leggi retroattive attentando ai diritti quesiti, utilizzando una terminologia cara a C.F. Gabba, <em>Teoria della retroattività delle leggi</em>, Pisa 1868-74, spec. 339 ss., secondo cui sono quesiti i diritti che non sono stati ancora consumati. Con riferimento agli atti amministrativi, afferma lapidariamente il giudice amministrativo che &#8220;per gli atti amministrativi si applica il principio di irretroattività delle leggi&#8221; (Cons.St., sez. V, 28 luglio 2014, n. 3995). La regola di &#8220;irretroattività dell&#8217;azione amministrativa è espressione dell&#8217;esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici, oltre che del principio di legalità che, segnatamente in presenza di provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato &#8230;. impedisce di incidere unilateralmente e con effetto <em>ex ante</em> sulle situazioni soggettive del privato&#8221; (Cons.St., sez. VI, 9 settembre 2008, n. 4301).</div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> In tema C. Fraenkel-Haeberle, <em>Poteri di autotutela e legittimo affidamento. Il caso tedesco</em>, Trento, 2008, 53</div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> Così l&#8217;art. 1, co. 136, della già citata legge n. 311/2004, ora abrogato proprio dall&#8217;art. 6, co. 2, della legge Madia.</div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Su questo fenomeno e sull&#8217;argine posto dalla giurisprudenza a quest&#8217;impiego scorretto del potere d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio cfr. G. Napolitano, <em>La logica</em><em> del diritto amministrativo</em>, Bologna, 2014, 152-153.</div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Tar Campania, Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2013, &nbsp;n. 4965; Tar Campania, Salerno, sez. II, 9 ottobre 2014, &nbsp;n. 1701.</div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> Cons.Stato, sez. V, n. 4440/2012, cit.</div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Cass.civ., sez.un., ord. 23 marzo 2011, n. 6594; la fattispecie era relativa a una richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla mancata utilizzabilità a fini edificatori di una superficie di terreno di proprietà della società attrice, conseguente a una serie di atti amministrativi che avrebbero svuotato di contenuto il diritto di proprietà.</div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> In questo senso cfr. F. Merusi, <em>Il punto sulla tutela dell&#8217;affidamento nel diritto amministrativo</em>, in <em>Giur.it</em>., 2012, 5 ss.</div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> La precisazione è contenuta in Cass., sez.un., ord. 4 settembre 2015, n. 17586.</div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Così, nel riconoscere il proprio difetto di giurisdizione, Tar Lombardia, sez. I, 11 luglio 2014, n. 1807.</div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Sulle incertezze in materia cfr. C.E. Gallo, <em>La lesione dell&#8217;affidamento sull&#8217;attività della pubblica amministrazione</em>, in corso di pubblicazione su <em>Dir.proc.amm.</em>, 2016, per il quale il &#8220;risarcimento&#8221; della lesione dell&#8217;affidamento, conseguente all&#8217;annullamento di un provvedimento, sia in sede di autotutela, sia in sede giurisdizionale, è una questione patrimoniale consequenziale alla valutazione dell&#8217;attività provvedimentale dell&#8217;amministrazione. In tema cfr. altresì M. Mazzamuto, <em>La Cassazione perde il pelo ma non il vizio: riparto di giurisdizione e tutela dell&#8217;affidamento</em>, <em>ivi</em>, 2011, 896 ss.; secondo F. Trimarchi Banfi, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio</em>, cit., 866, il danno risarcibile è limitato &#8220;alla perdita che sarebbe stata evitata se non si fosse riposta fiducia nella spettenza di quanto è stato a suo tempo attribuito con il provvedimento (danno da affidamento)&#8221;.</div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> D. Corletto, <em>Provvedimenti</em>, cit., 55.</div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> Su questo fenomeno, idoneo a trasformare le pubbliche amministrazioni, da promotrici ad oppositrici di progetti originariamente approvati, cfr. L. Torchia (a cura di), <em>I nodi della pubblica amministrazione</em>, Napoli, 2016, spec. 21-22.</div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 1998, n. 158.</div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> Tar Lazio, Latina, sez. I, 4 dicembre 2014, n. 1036; 3 maggio 2012, n. 415; 25 maggio 2011, n. 424; Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 5 luglio 2011, n. 1792.</div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> In tema cfr. Cons.St., sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2863. Per gli atti vincolati vale invece la diversa regola posta dall&#8217;art. 21 <em>octies</em>, co. 2, della non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, regola ora espressamente richiamata dall&#8217;art. 21 <em>nonies</em> per le ipotesi d&#8217;annullamento d&#8217;ufficio.</div>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> Per una valorizzazione dell&#8217;autotutela come rimedio correttivo cfr., se si vuole, M. Ramajoli, <em>Interesse generale</em>, cit.; invece non può essere qui affrontato il problematico profilo della doverosità o meno di riscontro dell&#8217;istanza di autotutela per il quale si rinvia, da ultimo, a S. D&#8217;Ancona, <em>L&#8217;annullamento d&#8217;ufficio tra vincoli e discrezionalità</em>, Napoli, 2015, e S. Tuccillo, <em>Autotutela: potere doveroso?</em>, in <em>www.federalismi.it</em>, e alla bibliografia <em>ivi</em> citata.</div>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Ancora Tuccillo, <em>Autotutela, </em>cit.; sugli obiettivi perseguiti dal Codice cfr. G. Napolitano, <em>Il codice francese e le nuove frontiere della disciplina del procedimento in Europa</em>, in <em>Giorn.dir.amm.</em>, 2016, 5 ss., secondo cui esso mira a &#8220;contribuire al rafforzamento del dialogo tra l’amministrazione e i cittadini e alla semplificazione dei relativi rapporti&#8221;.</div>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> In questo senso cfr. G. Napolitano, <em>La logica del diritto amministrativo</em>, cit., 149; M.A. Sandulli, <em>Gli effetti diretti</em>, cit.</div>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Parafrasando M. Luciani, <em>Il dissolvimento</em>, cit., che svolge queste considerazioni con riferimento alla problematica, sotto diversi aspetti similare, della &#8220;invasione del passato da parte del legislatore&#8221;, ossia della c.d. legge retroattiva.</div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<title>La burocrazia come suggestione letteraria: notazioni a margine di “Non ci credo, ma è vero – storie di ordinaria burocrazia” di Ciro Amendola (Alfonso Celotto), Cesena, Historica, 2016</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-burocrazia-come-suggestione-letteraria-notazioni-a-margine-di-non-ci-credo-ma-e-vero-storie-di-ordinaria-burocrazia-di-ciro-amendola-alfonso-celotto-cesena-histori/">La burocrazia come suggestione letteraria: notazioni a margine di “Non ci credo, ma è vero – storie di ordinaria burocrazia” di Ciro Amendola (Alfonso Celotto), Cesena, Historica, 2016</a></p>
<p>Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l&#8217;assenza del modulo H. Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all&#8217;ufficio competente, che sta creando. Ennio Flaiano, “Diario notturno”, 1956 &#160; &#160; 1. La burocrazia come medium letterario &#160; Ad Alfonso Celotto (recte, al suo</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-burocrazia-come-suggestione-letteraria-notazioni-a-margine-di-non-ci-credo-ma-e-vero-storie-di-ordinaria-burocrazia-di-ciro-amendola-alfonso-celotto-cesena-histori/">La burocrazia come suggestione letteraria: notazioni a margine di “Non ci credo, ma è vero – storie di ordinaria burocrazia” di Ciro Amendola (Alfonso Celotto), Cesena, Historica, 2016</a></p>
<div style="text-align: justify;">Gli presentano il progetto per lo snellimento della burocrazia. Ringrazia vivamente. Deplora l&#8217;assenza del modulo H. Conclude che passerà il progetto, per un sollecito esame, all&#8217;ufficio competente, che sta creando.<br />
Ennio Flaiano, “Diario notturno”, 1956<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<strong>1. La burocrazia come medium letterario</strong><br />
&nbsp;<br />
Ad Alfonso Celotto (recte, al suo alter ego Dott. Ciro Amendola) va il merito di aver materializzato anche in Italia un modello letterario, quello della embricazione tra letteratura e linguaggio burocratico, giuridico, in una parola “metaletterario” che in Italia faticava ad attecchire, nonostante all’estero, e in prevalenza nel mondo angloamericano, avesse avuto già nel corso degli anni degli autori potenti e capaci di imporsi all’attenzione del pubblico.<br />
Certo, anche nel nostro Paese possiamo vantare una qualche tradizione di scrittori che si sono cimentati con il mondo ctonio e rovesciato della burocrazia, e la mente va subito a Ennio Flaiano[1] e Italo Calvino[2], ed altri scrittori che hanno introiettato nel loro dato biografico l’afflato burocratico, essendo stati grandi burocrati di professione, come Italo Svevo: eppure mancava quel guizzo che non solo rendesse la burocrazia suggestione letteraria ma, per dirla con il William Gibson intento a commentare l’opera del grande romanziere britannico James Graham Ballard, alimentasse la poetica della nota a piè di pagina[3].<br />
Ballard rappresenta un esempio meravigliosamente suggestivo e complesso, uno dei primi autori, post-moderni potremmo dire se il termine non fosse spesso indice di pastiche e confusione[4], ad aver reso materiale letterario una circolare amministrativa, una nota di un ministero, il linguaggio medico, punteggiando e interpolando la sua opera, penso soprattutto alla “Mostra delle Atrocità”, di note a piè di pagina.<br />
Uno dei casi più eclatanti, devo dire, è senza dubbio rappresentato da David Foster Wallace, e da tutta la corrente letteraria avant-pop (mutuo il termine dagli studi di Larry McCaffery, come ad esempio “Schegge d’America[5]”), che ha reso la stessa amministrazione un attrattore semantico letterario, l’amministrazione con i suoi stereotipi, i suoi tic, le sue reazioni pavloviane, il “si è sempre fatto così” che qualunque pubblico dipendente sa benissimo essere il sommo ipse dixit, la parola capace di troncare qualunque discussione sul perché una certa cosa debba essere fatta in un certo modo.<br />
Wallace è paradigmatico; nel meraviglioso e purtroppo postumo, pubblicato dopo il suicidio, “Il Re Pallido[6]”, assistiamo ad una fittissima metanarrazione del mondo delle agenzie fiscali americane, dove la burocrazia è “il governo della noia”. Wallace è un assoluto funambolo della parola, campione indiscutibile di sensibilità poetica applicata a quanto di meno poetico possa esistere (già nel maestoso e monumentale “Infinite Jest” aveva dato saggio di come il flusso continuo di metadati burocratici lo avvincesse).<br />
E proprio una carrellata di strategia atta a dominare la “noia” quotidiana ci è offerta da Celotto nel racconto introduttivo, ove troviamo un decalogo di “cattive abitudini del pubblico impiegato”: proprio qui, con sguardo degno di Konrad Lorenz, i pubblici impiegati sono ripresi intenti nel loro brulicare e fervere di giornali, chiacchiere, protocolli, riunioni, interminabili cerimonie liturgico-burocratiche. Una sarabanda accelerata di rituali e formalismi e schermaglie e caffè e dialettica scrivania-scrivania, nel titanico tentativo di vincere il tempo cristallizzato.<br />
La penna di Celotto scorre e passa in rassegna, come fosse un piano bellico d’azione o un trattato di entomologia applicata, l’esistenza schematizzata e proceduralizzata del pubblico impiegato, facendone sublimazione letteraria.<br />
D’altronde a ben pensarci la nostra burocrazia patria è caratterizzata da excursus artistici, anche quando ad occuparsene è l’Accademia: la monumentale “Storia dell’Amministrazione italiana” di Guido Melis si apre proprio con la rappresentazione, nel 1863, della piece di Vittorio Bersezio sulle miserie ‘d Monsù Travet, grigio impiegato pubblico divenuto paradigma e archetipo del travet ministeriale[7].<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Il giorno del Giurista: di giuristi e letteratura</strong><br />
&nbsp;<br />
Pochi anni fa il Mulino ha edito un bel libro di Luciano Vandelli, “Tra carte e scartoffie. Apologia letteraria del pubblico impiegato[8]”, una messa a punto sui grandi scrittori che sono stati anche burocrati, quali Gogol, Kafka, Stendhal, Eliot, e che hanno sviluppato una osmosi crudele con il mondo delle scartoffie.<br />
Celotto opera un percorso inverso; da tecnico del diritto e in certa misura da “burocrate” egli stesso, esperto di quel linguaggio esoterico e rovesciato, di quel mascheramento semantico continuo, diviene narratore alle prese con l’opera, sarcastica, divertita, ma al tempo stesso rigorosissima e seria di rendere materiale narrativo quel mondo, anche per disvelarne le dinamiche e le pecche.<br />
Per i giuristi, spesso, la letteratura rappresenta una affascinante, seducente ma pericolosissima sirena: chiunque abbia avuto modo di leggere le introduzioni del celebre “Diritto processuale civile” di Salvatore Satta sa a cosa io mi stia riferendo.<br />
Satta ha vissuto con intimo tormento la voce che lo esortava a scrivere, e a scrivere non di processo o legge fallimentare, ma di esistenze, cosa che per altro ha fatto, con pudore al limite della vergogna, nel tremendo timore di sperperare quel talento del diritto per cui Dio lo avrebbe poi chiamato a rendere conto nel “giorno del giudizio”.<br />
Tenendo tutto debitamente nascosto nel cassetto, per non dare prova del suo essere Giurista e al contempo Scrittore, Salvatore Satta ci ha lasciato alcuni dei romanzi più importanti della letteratura patria, tra cui “Il Giorno del giudizio[9]”, nonostante per tutta la sua vita sia stato convinto di aver trasgredito il comandamento non scritto (e supremo) per cui al Giurista compete solo del parlare e scrivere di diritto[10].<br />
C’è un racconto nel libro di Celotto, l’ultimo[11], ed ultimo forse non a caso, ad indicare la tragica (nel senso classico) escatologia degli ultimi giorni, delle ultime memorie, della pagina che indica la tendenza alla uscita e alla chiusura (o alla clausura?), in cui si ripercorre l’esistenza materna e casalinga del giovane Ciro Amendola, accudito da Donna Carmela, e la si ripercorre con quel malinconico taglio letterario che rievoca alla memoria, ma al tempo stesso rovescia, le pagine sattiane in cui viene tratteggiato il cupo ritratto di Donna Vincenza[12].<br />
C’è una luce di redenzione, gioia, forza, vigore nelle pagine di Celotto. Aroma di caffè e di vita. Mentre nelle pagine sattiane l’esistenza trascolorava nel “nido di corvi” rappresentato da Nuoro, in quella inondazione disperata di gemente tristezza e di vite alla deriva, in cui tutto finiva per divenire lugubre, pesante, intriso di una “demoniaca tristezza”.<br />
E’ come se due generazioni diverse di giuristi mirassero a parlarsi, per tramite di quelle pagine, con la figura tragicamente paterna e suggestiva di Satta ad invitare il più giovane Celotto a non incorrere in quei suoi stessi “errori”, in quella trasfigurazione sofferta del proprio talento letterario, rinchiuso,&nbsp; non metaforicamente, nel cassetto della propria scrivania e “ceduto” totalitariamente alla abnegazione giuridica, a quel lavoro su di sé che implica la espunzione della fantasia, soggiogata ed imprigionata dalla forza autoreferenziale del diritto.<br />
E’ l’eterna dialettica, nel senso hegeliano di tendenza al riconoscimento e di conflitto antropogeno, tra pensiero accademico, strutturato come una fortezza, panciuto, sicuro, ricchissimo di corollari e riferimenti, e pensiero artistico, che invece solca il vuoto, fende a nuoto gli oceani senza nemmeno una zattera a portata di mano.<br />
Ricorda il grande romanziere israeliano Amos Oz “mio padre scriveva libri eruditi. Invidiava la mia libertà di scrivere quel che volevo, direttamente dalla testa alla pagina, senza i confini della ricerca e del reperimento preliminare di materiale, senza il peso dell’acquisizione di tutti i dati esistenti nel settore, senza il giogo delle fonti comparative, senza l’obbligo di fornire prove, di controllare citazioni, di inserire note a piè di pagina[…] dal canto mio provavo una certa invidia per mio padre: ogni volta che si sedeva per lavorare ad un testo accademico, la scrivania era sempre ingombra di libri aperti, estratti, opere di consultazione, dizionari: insomma, una batteria di argomentazioni di supporto. Diversamente a quanto succede a me, non si ritrovava mai a fissare un unico foglio bianco e beffardo, piazzato al centro di un arido piano di lavoro come un cratere sulla superficie lunare.[13]”<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. Storia universale della burocrazia</strong><br />
&nbsp;<br />
Tra le pagine di “Non ci credo, ma è vero” &nbsp;passiamo in rassegna qualcosa di molto simile alla borgesiana ”Storia universale dell’infamia[14]”, con personaggi che sembrano uscire fuori dalla patafisica di Alfred Jarry[15]: lo stesso Ciro Amendola a ben vedere potrebbe essere un personaggio parente del Dottor Faustroll[16] o perfettamente a suo agio nella borgesiana ”Biblioteca di Babele”, con le sue osservazioni (ed il libro si apre proprio con l’ entomologico e antropologico scrutinio che Amendola fa del suo ambiente, e degli individui che lo popolano) minute, minuziose, capillari, analitiche.<br />
Il linguaggio è un vero tripudio di metanarrazione iperbolica, che assomma a questa iperbole amendolesca quella della voce del narratore (Amendola stigmatizza i comportamenti ignavi dei suoi colleghi e sottoposti ed invia lettere di biasimo con la clausola ierofanica[17] “a chi di competenza”).<br />
La dottoressa Martone, anzi la Consigliera Martone, capo di Gabinetto dei Beni Culturali viene dipinta[18] alle prese con una vicenda che rievoca la zoologia fantastica (tradizione letteraria di nobilissima ascendenza, si pensi al Palazzeschi di “Bestie del 900 , all’opera pittorica e narrativa di Alberto Savinio, al Borges del “Manuale di zoologia fantastica” ) laddove un geco viene trasformato, dall’arido e impenetrabile linguaggio burocratico degli addetti alla sicurezza sui luoghi di lavoro, in una sorta di mitologica creatura in perenne agguato.<br />
E’ una rappresentazione molto convincente e realistica purtroppo di come la burocrazia spesso sia stata in grado di trasformare, mediante il suo rituale formalismo, anche un settore di grandissima importanza (e delicatezza), quale appunto è la sicurezza sui luoghi di lavoro, in una sarabanda di codicilli e procedure prive di contatto col reale[19].<br />
Nel racconto “Eptacaidecafobia: un incauto passo di troppo[20]”, aldilà dell’attualissimo tema giuridico rappresentato dal doppio binario sanzionatorio, per altro oggetto di una recentissima sentenza della Corte Costituzionale[21], si assiste ad un tema che occupa ed impegna verrebbe da dire manu militari molte delle energie dei pubblici dipendenti. Ci si riferisce alla &nbsp;famigerata “richiesta di chiarimenti”.<br />
Vi è da dire a parziale giustificazione degli operatori dei pubblici uffici che molto spesso il legislatore si impegna nel redigere provvedimenti legislativi ombrosi, opachi, carichi di stordenti polisemie, rendendone l’interpretazione operativa assai più che difficoltosa[22].<br />
D’altra parte però in alcune pubbliche amministrazioni, generalmente, la risposta alla richiesta di un quesito è sovente molto più ombrosa, opaca e complessa del quesito stesso. Si oscilla dalla mera parafrasi della normativa ad intrecci amazzonici che lambiscono la filosofia teoretica, in cui la possibilità empirica di applicazione uniforme scompare come brina al sole.<br />
Non a caso quella volontà di andare a fondo realmente nel chiarire viene pagata a caro prezzo dal Dott. Amendola, con un significativo infortunio che rammenta la punizione di Ulisse patita nell’Inferno dantesco per esser stato reo di aver voluto troppo sapere.<br />
Il chiarimento diventa un orpello ornamentale, una presa di tempo, per dilatare i tempi del decidere (poiché ogni decisione implica una assunzione di responsabilità) e per passare la palla ad un soggetto altro.<br />
Torniamo, in certo senso, al decalogo, i cui punti fondanti mirano al cardine del non doversi esporre con chiarezza, per non assumere su di sé l’onere di decidere.<br />
Sono le complicazioni abnormi della semplificazione a venire in luce. In tutti questi anni abbiamo sentito parlare, ad esempio, della conferenza di servizi come di uno strumento principe delle semplificazioni, eppure a ben vedere gli elementi fondanti non erano stati del tutto incoraggianti; i Mondiali di Italia 90[23].<br />
La conferenza di servizi si porta dentro, nonostante tutti i lacci, i lacciuoli e le tempistiche scadenzate dal legislatore per costringere chi vi partecipa a concluderla, il volto oscuro della riunione, la riunione eterna, pensata e messa in atto come un tragico colpo di teatro la cui unica funzione è la dilatazione dei tempi. In modo tale, appunto, da non dover decidere[24].<br />
Lo diceva un Maestro del diritto amministrativo come Elio Casetta, nel suo fondamentale “La difficoltà di semplificare[25]”. Gli faceva eco il grandissimo artista e architetto Bruno Munari quando asseriva che complicare è facile, perché basta aggiungere tutto ciò che si vuole, mentre semplificare è difficile perché implica il sapere cosa togliere[26].<br />
Ed è per questo, alla luce del bestiario dipinto da Celotto, che suscita una qualche perplessità il sentir parlare di “zone a burocrazia zero”, introdotte, ma solo su carta perché nessuno capisce davvero cosa siano o possano essere, dal legislatore del “Decreto del Fare” nel 2013.<br />
Non casualmente il giudizio che viene dato dalla scienza giuridica a questa ipotesi (non la posso nemmeno definire istituto, perché a ben vederla presenta il contorno evanescente della metafisica) è del tutto negativo[27].<br />
Ed è ancora più negativo se leggiamo in combinato la ratio della zona a burocrazia zero con la carrellata di situazioni magistralmente affrescate da Celotto. Al massimo possiamo leggere la previsione del decreto del Fare come una sorta di scaramantico auspicio.<br />
Storia di mala-semplificazione è in fondo anche quella narrata ne “la guerra delle divise” che vede la surreale (ma realissima) contrapposizione storico-legale tra Corpo Forestale e Guardia di Finanza, laddove il thema disputandum era rappresentato dal colore delle divise (peggio ancora, dal punto di colore visto che entrambe tendevano al grigino-verde). Un contenzioso fiaccante, estenuante, storico-giuridico, con polverose riesumazioni archivistiche per riuscire a comprendere chi tra i due Corpi avesse fatto ricorso per primo a quel colore.<br />
Vicenda ancora più grottesca se si pensa che alla luce della Riforma Madia, il Corpo Forestale, uscito vincitore dalla contesa, costringendo i Finanzieri a cambiare il punto di colore (con tutte le spese connesse ed immaginabili) viene soppresso ed introiettato nell’Arma dei Carabinieri…tanto per la razionalizzazione, anche di spesa, della PA.<br />
&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>4. “Si è sempre fatto così”</strong><br />
&nbsp;<br />
Il già evocato decalogo del primo racconto, giunto dopo la consunzione della tradizione orale (una tradizione temibilissima, al pari del “si è sempre fatto così”) rappresenta la perfetta ipostatizzazione della vera urgenza che anima gran parte della pubblica amministrazione; evitare al minimo la decisione, per evitare la assunzione contestuale di responsabilità.<br />
Una sorta di magnetico tempo sospeso dove non devi capire se la persona istante o richiedente una autorizzazione vanti davvero un diritto, ma devi imbastire una sarabanda istruttoria[28] al fine di dilatare i tempi e non decidere.<br />
E se possibile disperdere il centro nevralgico della assunzione della decisione nell’insieme reticolare di altre amministrazioni, ciascuna per i profili di competenza (che nessuno sa mai bene quali siano; altro che actio finium regundorum!), aiutati dalla complicazione magistralmente affrescata al secondo punto del decalogo tra piante organiche (superate opportunamente dalla recente riforma), organigrammi e il temibile mansionario.<br />
Il mansionario va detto è un testo molto più esoterico e pericoloso del “Necronomicon” di Lovecraft, un libro dannato scritto in un linguaggio capace per il solo fatto di essere stato pensato di far impazzire chiunque lo legga; è un testo per altro che viene ad esistenza, materializzandosi, soltanto laddove lo si evochi, come nella metafora dell’apprendista stregone.<br />
O meglio, non si evoca il mansionario, si richiede una prestazione, di fare qualcosa ed allora ecco subito che appare il mansionario ad opporre un diniego, come il ragioniere Esposito, grande conoscitore del Napoli Calcio ma che di fare fotocopie proprio non ne vuole sapere. La definizione delle mansioni dell’assistente è una piccola gemma; è un linguaggio che vuol dire tutto e il contrario di tutto. Esattamente come gran parte della narrazione burocratica.<br />
Amendola assiste con sconcertato contegno alla quotidiana calca attorno al badge, scene da Olimpiadi o da grande ritirata sul Don, con l’orologio a scandire i secondi come fosse uno starter.<br />
Numerologia e smorfia a comporre un quadro mistico, 16 la fortuna, 12 i soldati: soldati appunto che cercano di prendere l’ultimo aereo in partenza da Stalingrado, mentre la eco della sconfitta si addensa minacciosa.<br />
Proseguendo nel “bellicismo”, pensiamo alla pluristrutturazione dei ministeri e delle sedi di lavoro modello cittadella fortificata autosufficiente o all’esercizio di alta strategia vonclausewitziana per la elaborazione del famigerato piano ferie: sarà capitato a molti di assistere ad apocalittiche discussioni su località di vacanze, corredate da previsioni climatico-sociologiche[29], antropologia locale, culinaria e ingredienti che sarebbero stati gustabili solo in un certo mese e non anche in altri.<br />
Aldilà dell’ilarità, si pone un problema reale, e Celotto dimostra di saperlo bene: i pubblici dipendenti, aldilà di certe cadute, spesso anche gravi, sono divenuti nel corso degli anni un facilissimo bersaglio per una politica, sempre più a corto di fiato che cercava un capro espiatorio piuttosto facile. Molti dei provvedimenti adottati per “moralizzare” il pubblico dipendente spesso sono andati di pari passo con campagne stampa e politiche che finivano indebitamente per criminalizzare e per generalizzare[30].<br />
D’altronde assai spesso il moralista non è altri che chi nasconde i propri scheletri negli armadi altrui.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. La lingua (inglese) batte dove il dente duole</strong><br />
&nbsp;<br />
L’articolo 37 del d.lgs. 30 Marzo 2001, n. 165 come noto impone alle pubbliche amministrazioni ,in sede concorsuale, di prevedere una prova tesa all’accertamento di una lingua straniera per i candidati che ambiscono ad entrare tra le fila dei burocrati, sui quali da sempre pencola il monito dell’articolo 97 Cost. a norma del quale ai pubblici uffici si accede per concorso.<br />
In effetti molto spesso la lingua prescelta è l’inglese. L’inglese è divenuta la lingua dell’impero globalizzato, e in chiave simbolica l’indice del ringiovanimento.<br />
Siamo inseriti in un contesto globale, avvolti dalla integrazione europea, eppure l’utilizzo della lingua inglese nelle pubbliche amministrazioni ricorda più uno dei primi film di Carlo Verdone che non un contesto proiettato alla (effettiva) internazionalizzazione.<br />
Perché ? Semplice: perché a causa dei ripetuti blocchi assunzionali dettati dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica, della mancanza di ricambio generazionale, il dipendente pubblico è sempre più incanutito, ingrigito, e sempre meno al passo coi tempi.<br />
Si parla di digitalizzazione della pubblica amministrazione ma spesso un ufficio non ha nemmeno i personal computer o se li ha, il personale impiegato non li sa usare perché troppo anziano (“alla mia età non mi sembra giusto dover imparare ad usare un computer”) o perché pur se anziano ma volenteroso nessuno gli ha mai fatto nemmeno un mezzo corso di aggiornamento o formazione. Stesso a dirsi per la conoscenza linguistica.<br />
Non basta una legge che impone di scrivere in inglese, affinché le Pubbliche Amministrazioni riescano a farlo davvero. Manca la fase conosciuta dalle scienze che si dedicano alla analisi delle politiche pubbliche sotto il nome di “implementazione”: qui in Italia spesso si&nbsp; norma e si lascia che la norma fluttui da sola, di vita propria, senza traccia alcuna di monitoraggio, verifica o sostegno fattuale.<br />
Vi è poi questa provinciale e cafonissima tendenza ad impiastricciare le frasi, inserendo una parola inglese ogni tanto, spesso senza costrutto, in altri casi addirittura producendosi in neologismi che l’accademia della Crusca, mi auguro per pietà, ogni tanto avalla (d’altronde dopo aver avallato petaloso credo ciò sia inevitabile).<br />
Ormai dire “azienda” è da suburbani, esistono solo start up.<br />
Durante il recente, e per altro ottimo, Forum delle Pubbliche Amministrazioni, edizione 2016, che come di consueto si svolge a Roma, nella suggestiva cornice dell’EUR, il tenore medio dei titoli dei convegni in tema di urbanistica era “la rete mesh più smart d’Italia, grazie al project financing”. Anche gli altri incontri di urbanistica ci illustravano lo “smart lighting”, oppure le “best practices” in chiave di sviluppo planimetrico.<br />
Ed è così che la qualità della regolazione si chiama, per forza di cose, “better regulation”. In questo, mi sembra, una qual responsabilità la abbia pure una parte della dottrina, la quale pensando di vestire i panni buoni dell’internazionalità fa sempre più uso di anglismi. Voglio dire, in alcuni casi l’utilizzo di un termine non tradotto è sacrosanto; ci sono parole inglesi che potrebbero essere tradotte solo a prezzo di dover costruire intere frasi, quindi per semplificazione e chiarezza concettuale non si traduce. Ma in molti altri casi non è così. E’ solo tragico provincialismo.<br />
La grandezza intrinseca di questi costrutti mimetici anglo-burocratesi è naturalmente anche funzionale: si può celare dietro la cortina fumogena dell’anglismo, un concetto che magari se enunciato in italiano finirebbe per suonare non troppo innovativo, mentre in inglese è per forza di cose innovativo o peggio ancora giovane.<br />
Perché in effetti diciamocelo, anche la burocrazia è stata contaminata in alcuni suoi ambiti dal giovanilismo: in luogo dell’attaccare lucchetti a Ponte Milvio si limita ad attaccare parole inglesi ad una circolare.<br />
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[1] E. Flaiano “Diario Notturno ed altri scritti”, Milano, Bompiani, 1956 p. 130</p>
<p>[2] Lo stesso Calvino notava però con un certo grado di mesta rassegnazione come il mondo burocratico italiano non avesse ispirato alcun autore in maniera tanto pregnante quanto invece avvenuto ad altre latitudini e non fosse stato in grado di produrre un equivalente italico di un Gogol, così nel suo intervento su L’Unità del 12 Maggio 1946, “Adesso viene Micheli, l’uomo di massa”; sul punto diffusamente, le notazioni di A. Mario “Italo Calvino – quale autore laggiù attende la fine?”, Firenze, Firenze University Press, 2015&nbsp; p. 21, la quale per altro rileva la capillare, analitica ipotesi de-costruttiva messa in piedi da Gogol del ceto burocratico russo, la cui ostinata protervia era inversamente proporzionale al grado di fatica trasposto nella quotidiana opera lavorativa.</p>
<p>[3] Come sottolinea A. Caronia nella sua post-fazione a J. G. Ballard “La mostra delle atrocità”, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 195, “leggendo La mostra delle atrocità si capisce bene perché gli scrittori cyberpunk, Gibson in testa, abbiano considerato Ballard un precursore e un maestro”, sottolineando il peso specifico esercitato da Ballard e dalla sua propensione ad amalgamare nel con-testo letterario elementi assolutamente non-letterari come appunto il linguaggio burocratico, il frasario medico, l’utilizzo della nota a piè di pagina, determinando nei fatti una ipertrofia dell’immaginario che proprio come la burocrazia tende alla occupazione di ogni spazio rimasto vuoto. Ed in fondo il vuoto rappresenta il punto di congiunzione e di determinazione del nuovo paradigma postmoderno stesso, “conformemente al movimento stesso della metafisica occidentale, per la quale ogni centro è la sede delle verità, il centro delle nostre città è sempre pieno” insegna R. Barthes “L’impero dei segni”, Torino, Einaudi, 1984, p. 39, e continua subito dopo prendendo a paradigma della città contemporanea post-moderna, e paradigma più elevato della condizione dei valori, il centro di Tokyo “essa possiede sì un centro, ma questo centro è vuoto”. La caratterizzazione assiologica emergente dallo sdilinquimento della modernità si produce nella sensibile accelerazione del linguaggio, in punta di globalizzazione: scrive Jean-Francois Lyotard “La condizione postmoderna”, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 31 “la novità consiste nel fatto che in tale contesto i vecchi poli di attrazione costituiti dagli Stati-nazione, dai partiti, dalle professioni, dalle istituzioni e dalle tradizioni storiche perdono il loro potere di centralizzazione: né sembra che essi debbano essere sostituiti, almeno al livello che è loro caratteristico”. Non casualmente la riflessione giuridica post-moderna tenta di coniare un linguaggio di “occupazione” degli spazi rimasti inerti e vuoti, sottolinea M. R. Ferrarese “Diritto sconfinato”, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 8, come sia divenuta “alla nostra sensibilità sempre più improponibile l’idea che esistano spazi del mondo&nbsp; qualificabili come res nullius, spazi vuoti, specialmente laddove questi sono abitati da popolazioni ed esseri viventi, che non possono essere oggetto di specifica attenzione giuridica in termini di diritti umani o patrimonio comune dell’umanità”. La burocrazia a volte sembra vivere di vita propria, insensibile ai richiami della humanitas, ambisce a regolare qualunque aspetto e ad occupare qualunque vuoto.</p>
<p>[4] Gli studiosi del diritto esperti di cose americane ben sanno di questi linguaggi spesso esotici e fluorescenti, ad esempio per aver cercato di padroneggiare quel magma oscuro e &nbsp;ribollente che compone il celebre opus di Gary Minda, “Teorie postmoderne del diritto”, Bologna, Feltrinelli, 2001, dove post-moderno è una sorta di aggettivazione ad abundantiam e che molto farebbe felice il J. Derrida di “ Forza di Legge. Il fondamento mistico dell’autorità”, Torino, Bollati Boringhieri, 2003. Come sottolinea, G. Minda il movimento giuridico statunitense conosciuto sotto il nome di “Diritto e letteratura” si fa convenzionalmente risalire al testo di James Boyd White “The legal imagination: studies in the nature of Legal thought and expression”, Boston, Little, Brown &amp; Co., 1973; per la ricostruzione del fenomeno e per la distinzione diritto in letteratura/diritto come letteratura, G. Minda “Teorie postmoderne del diritto”, op. cit. p. 248. In quanto alla fortuna arrisa a Derrida e alle sue interpretazioni giuridiche, soprattutto in seno al movimento statunitense dei Critical legal studies, è significativo rilevare come questa fosse principalmente connessa alla decostruzione analitica del linguaggio e alla inversione delle polarità semantiche e alle gerarchie linguistiche: la burocrazia come linguaggio-forma di vita di aggregazioni istituzionali e la connessa potenza espressiva della contestualizzazione semiotica è sottolineata da C. Cipolla, a cura di, “La spendibilità del sapere sociologico”, Milano, FrancoAngeli, 2002 p. 49. Presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre, proprio Alfonso Celotto ha patrocinato l’istituzione e la tenuta di alcuni corsi (o forse meglio a dirsi, incontri) di “Diritto e letteratura”.</p>
<p>[5] L. McCaffery, a cura di, “Schegge d’America”, Roma, Fanucci, 1998.</p>
<p>[6] D. F. Wallace “Il Re Pallido”, Torino, Einaudi, 2011, ove rinveniamo, tra le molteplici cose,&nbsp; il magistrale affresco di pagina&nbsp; 133 “E’ un lavoro duro, la gente pensa stai alla scrivania, sposti le carte, sai che ci vuole. Lavoro governativo, sicurezza del posto fisso, sposti le carte. Non capiscono che c’è di tanto difficile. Io sono qui da tre anni. Dodici trimestri. Ho ricevuto solo valutazioni positive. Non farò il liquidatore per sempre, poco ma sicuro. Certi del nostro gruppo hanno cinquanta, sessant’anni. Fanno controlli standard da oltre trent’anni. Trent’anni a guardare moduli, fare il controllo incrociato dei moduli, scrivere le stesse note sui moduli. C’è qualcosa negli occhi di certi. Non so come spiegarlo. Nel palazzo dove abitavano i miei nonni c’era un fuochista, il custode. Su, vicino Milwaukee. Riscaldamento a carbone, quel vecchietto riempiva la caldaia a carbone ogni paio d’ore. Era lì da una vita: era quasi cieco a furia di guardare dentro la bocca di quella caldaia, aveva gli occhi…qui i più anziani sono così, hanno gli occhi quasi uguali.”</p>
<p>[7] G. Melis “Storia dell’amministrazione italiana (1861-1993)”, Bologna, il Mulino, 1996. Mi sembra palese omaggio alla storia dell’amministrazione,&nbsp; il racconto “Il trasferimento della Capitale a Roma”, pp. 55 e ss.</p>
<p>[8] L. Vandelli “Tra carte e scartoffie: apologia letteraria del pubblico impiegato”, Bologna, Il Mulino, 2013</p>
<p>[9] S. Satta “Il giorno del giudizio”, Milano, Adelphi, 1990.</p>
<p>[10] “Il lettore troverà che è un’idea abbastanza curiosa quella di presentarsi al giudizio di Dio con un libro di procedura, e penserà che merito appunto di finire come l’ultimo di quei servitori, cioè di essere gettato al carnefice. Ma la procedura civile era il talento affidatomi, e io credo che l’aver messo a frutto – così come potevo – questo talento, resistendo ad ogni lusinga di evasione, varrà a farmi molto perdonare nel giorno di quel giudizio”, S. Satta “Diritto processuale civile”, Padova, CEDAM, 2000, XXVIII</p>
<p>[11] “Fa brutto – una pagina sul giovane Ciro Amendola”, pp. 97 e ss.</p>
<p>[12] S. Satta “Il giorno del giudizio”, op. cit. pp. 16 e ss.</p>
<p>[13] A. Oz “Ma che cosa c’era qui prima del Big Bang?”, in L. Lepri, a cura di, “Scrittura creativa”, Milano, RCS Libri, 1997, p. 213</p>
<p>[14] J. L. Borges “Storia universale dell’infamia”, Milano, Adelphi, 1997: come noto l’opera di Borges rappresenta un esercizio geniale di camuffamento letterario di esistenze oscure e tenebrose di personaggi realmente esistenti che l’autore argentino arricchì di particolari biografici inventati. Nel libro di Celotto noi troviamo personaggi inventati ma al tempo stesso esistenti (quasi le “copie originanti da nessun originale” poste a fondamento della teorica sugli ologrammi del sociologo francese Jean Baudrillard), che si riproducono nella perenne coazione della loro non-biografia</p>
<p>[15] Ecco, io vi vedo, sin dal titolo una professione di patafisica, di “scienza del trovare soluzioni immaginarie” più che un riferimento alla famosa frase &nbsp;che erroneamente si è soliti attribuire a Tertulliano.</p>
<p>[16] A. Jarry “Gesta e opinioni del dottor Faustroll, patafisico”, Milano, Adelphi, 1984: la patafisica, scienza delle soluzioni immaginarie doveva studiare il caso delle eccezioni, nel loro modo di presentarsi come architettura portante dell’universo supplementare rispetto al nostro. Faustroll compie un viaggio iniziatico tra isole che rappresentano ciascuna un universo con affinità e al tempo stesso lacerazioni divergenti rispetto al nostro mondo. In questo senso mi pare evidente l’assonanza con le esplorazioni di stanza in stanza, di corridoio in corridoio, di Ministero in Ministero compiute dal Dottor Amendola.</p>
<p>[17] Come notava M. Eliade nella sua Introduzione a “Il sacro e il profano”, Torino, Bollati Boringhieri, 2006, p. 14, la storia del sacro è una inesausta forma di accumulo. Esattamente come la storia della burocrazia. C’è qualcosa di protettivo e paterno nella stratificazione di circolari, atti normativi, protocolli, complicazioni, uno schermo marmoreo atto a proteggere il dipendente, proprio come il rito religioso è chiamato a proteggere l’officiante e il credente dalla paura dell’Ignoto.</p>
<p>[18] “Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro”, pp. 35 e ss.</p>
<p>[19] L’ossificazione semantica, impermeabile al rinnovamento, che colpisce larga parte del pubblico impiego è testimoniata anche dal gergo utilizzato in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; ci si riferisce sempre infatti alla “626”, in uno slancio cabalistico-numerologico, riferito al d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante la disciplina della sicurezza suoi luoghi di lavoro. In realtà quella disciplina normativa è stata superata, perfezionata ed aggiornata dal d. lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, ciò nonostante i corsi in tema di sicurezza, i riferimenti dialogici sulla sicurezza e via discorrendo continuano a riferirsi alla “626”. Per altro femminilizzando il medium normativo, trasfigurato nelle chiacchiere da ufficio da decreto legislativo a legge.</p>
<p>[20] Pp. 55 45 e ss.</p>
<p>[21] E’ la n. 102 del 12 Maggio 2016.</p>
<p>[22] “Il modo caotico ed estemporaneo in cui le leggi vengono elaborate va anche a scapito della loro fattura: non solo le leggi sono troppe e poco coordinate tra loro, ma spesso sono anche scritte in cattivo italiano e poco comprensibili, anche per gli addetti ai lavori” B. G. Mattarella “La trappola delle leggi- molte oscure complicate” Bologna, Il Mulino, 2011 p. 79. Significativo che Sabino Cassese, in una intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero, del 1 Dicembre 2014, parlando di semplificazione amministrativa, specifichi che i testi di legge prima di essere approvati e pubblicati in Gazzetta Ufficiale dovrebbero essere corretti e revisionati da italianisti. Sottolinea N. Irti come “il mestiere del legislatore non si impara in alcuna scuola del mondo. Non c’è disciplina che indaghi e prescriva le regole per confezionare le buone leggi. Non esistono – che io sappia – cattedre e professori di tecnica legislativa”, N. Irti, “L’età della decodificazione”, Milano, Giuffrè, 1999, IV ed. ampliata, p. 203. Nello stesso senso, B. G. Mattarella “La trappola delle leggi – molte, oscure, complicate”, op, cit. p. 80, “la debolezza della tecnica legislativa dipende in primo luogo dal fatto che essa non ha, alle sue spalle, una vera e propria scienza”. Ed è in fondo anche questo uno degli indici della massa critica di conflittualità processuale; aldilà dell’aspetto antropologico dell’individualismo litigioso che connota vasti strati della popolazione italiana, vi è da dire che spesso l’accesso al giudizio è, inopinatamente, reso necessario dalla difficoltà di comprensione del dato normativo.<br />
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<p>[23] Nonostante l’istituto risalisse, almeno nei suoi tratti morfologici primari, agli anni sessanta del XX secolo, e specificamente alla Legge istitutiva dell’ENEL, il suo perfezionamento, a causa del largo, massiccio utilizzo, è legato ai lavori preparatori per la realizzazione delle infrastrutture dei Mondiali di Calcio di Italia ’90. Parallelamente, può dirsi, alla elaborazione scientifica e legislativa della Commissione presieduta da Mario Nigro che avrebbe poi portato alla sussunzione dell’istituto nel cuore della legge sul procedimento amministrativo, licenziata come noto solo nel 1990, dopo la morte del Maestro, avvenuta l’anno precedente.</p>
<p>[24] A. Natalini “Le semplificazioni amministrative”, Bologna, Il Mulino, 2002, p. 40 e ss. ripercorrendo l’esperienza di semplificazione adottata dal legislatore italiano chiarifica come spesso fenomeni di ottimizzazione dei percorsi procedurali , di razionalizzazione delle procedure, di miglioramento della normazione, di liberalizzazione dell’attività di impresa si siano tra loro mescolati, determinando un surplus di caos. La conferenza di servizi ne è indice privilegiato, assieme agli sportelli unici: la conferenza apre all’articolo 14 il capo dedicato alle semplificazioni della legge generale sul procedimento amministrativo, ma come chiunque abbia avuto modo di sperimentare empiricamente il meccanismo operativo di una conferenza di servizi sa, essa tutto fa fuorchè semplificare o accelerare le tempistiche.</p>
<p>[25] Il riferimento è naturalmente ad Elio Casetta “La difficoltà di semplificare”, Dir. amm. 3-4/98 pp.335 e ss.</p>
<p>[26] B. Munari , citato in M. Meneguzzo e B. Finessi “Bruno Munari”, Roma, Silvana editoriale, 2007, p. 37</p>
<p>[27] S. Cassese in S. Cassese – L. Torchia “Diritto amministrativo – una conversazione”, op. cit. p. 117 parla a tal proposito espressamente di “vagheggiamento”. Secondo V. Italia “Le malattie delle leggi”, Milano, Giuffrè, 2014, p. 5 n. 4 se consideriamo la burocrazia come una malattia che affligge il sistema produttivo e sociale italiano allora le zone a burocrazia zero possono solo rappresentare un indice sintomatologico della presenza della malattia. L’Autore, celiando, parla non a caso di “zona esente da brucellosi”.</p>
<p>[28] Geminello Alvi ne “Le seduzioni &nbsp;economiche di Faust”, Milano, Adelphi, 1989, diceva, polemicamente, che noi viviamo nel grande tempo della Istruttoria.</p>
<p>[29] D’altronde non era forse Montesquieu a scrivere, nel suo “Lo spirito delle leggi”,&nbsp; “se è vero che il carattere spirituale e le passioni sono estremamente diverse nei diversi climi, le leggi avranno da essere relative alla differenza di tali passioni e di tali caratteri” ?, citato nella Grande Antologia Filosofica, Marzorati, Milano, 1968, vol. XIV, pg. 509.</p>
<p>[30] Come ricorda F. Fracchia “I fannulloni pubblici e l’irritazione di Brunetta – una lettura del d. lgs. 150/2009 riflettendo su Luhmann”, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 11, già l’impianto generale della Riforma Brunetta aveva suscitato veementi critiche per il sostanziale carattere di indistinzione con cui finiva con il generalizzare la qualifica spregiativa di “fannullone”, rendendola quasi sinonimica rispetto all’essere pubblici dipendenti. Sui pericoli di generalizzazione e di “criminalizzazione” di tutti i dipendenti pubblici vi è da riconoscere che si tratta di un fenomeno risalente nel tempo; ce lo ricordano chiaramente P. Calandra “Storia dell’amministrazione pubblica in Italia”, Bologna, Il Mulino, 1978, p. 87 e G. Melis “Storia dell’amministrazione italiana”, op. cit., pp. 64 e ss.<br />
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<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/la-burocrazia-come-suggestione-letteraria-notazioni-a-margine-di-non-ci-credo-ma-e-vero-storie-di-ordinaria-burocrazia-di-ciro-amendola-alfonso-celotto-cesena-histori/">La burocrazia come suggestione letteraria: notazioni a margine di “Non ci credo, ma è vero – storie di ordinaria burocrazia” di Ciro Amendola (Alfonso Celotto), Cesena, Historica, 2016</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Società in controllo pubblico e normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:34:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/dottrina/societa-in-controllo-pubblico-e-normativa-in-materia-di-responsabile-e-piano-di-prevenzione-della-corruzione/">Società in controllo pubblico e normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione</a></p>
<p>1. Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi da 1 a 14, della legge n. 190/2012): il chiaro dato testuale dell’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012, corroborato dal dato sistematico della perdurante attrazione di enti pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/societa-in-controllo-pubblico-e-normativa-in-materia-di-responsabile-e-piano-di-prevenzione-della-corruzione/">Società in controllo pubblico e normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<div style="text-align: justify;"><strong>1. Ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi da 1 a 14, della legge n. 190/2012): il chiaro dato testuale dell’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012, corroborato dal dato sistematico della perdurante attrazione di enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica nell’ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. n. 231/2001.</strong></p>
<p>L’art. 1, comma 59, della legge 6 novembre 2012, n. 190 stabilisce che “le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui”, per quel che qui rileva, ai commi da 1 a 14 dell’art. 1 della stessa legge n. 190/2012 “sono applicate in tutte le<em> amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</em>”.<br />
Secondo l’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 “<em>per amministrazioni pubbliche </em>si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, <em>tutti gli enti pubblici non economici</em> nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.<br />
Esulano dal perimetro delle “<em>amministrazioni pubbliche</em>” – così come disegnato dall’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, a sua volta richiamato dall’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012 – gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica.<br />
Dunque, le “disposizioni di prevenzione della corruzione” di cui ai commi da 1 a 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 (di seguito: normativa o disciplina in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione) non trovano applicazione agli enti pubblici economici e alle società a partecipazione pubblica: gli uni e le altre continuano a ricadere, invece, nello spettro applicativo del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (cfr. il suo art. 1, rubricato “Soggetti”).<br />
A fronte del chiaro dato testuale dell’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012, corroborato dal dato sistematico della perdurante attrazione di enti pubblici economici e società a partecipazione pubblica nell’ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. n. 231/2001<a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a><a href="#_ftn2" name="_ftnref2" title="">[2]</a>, è da addebitarsi ad un mero refuso la menzione, nell’art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012, dei “soggetti di diritto privato sottoposti al … controllo” di regioni, province autonome ed enti locali.<br />
L’art. 1, comma 60, cit. rinvia ad “intese in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281” la definizione degli “adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini”, per la “piena e sollecita attuazione”, da parte del sistema delle autonomie regionali e locali, “delle disposizioni” della legge n. 190/2012, “con particolare riguardo”: <em>a</em>) alla “definizione, <em>da parte di ciascuna amministrazione</em>”, del piano triennale di prevenzione della corruzione (e alla sua “trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica”<a href="#_ftn3" name="_ftnref3" title="">[3]</a>); <em>b</em>) alla “adozione, <em>da parte di ciascuna amministrazione</em>, di norme regolamentari relative all’individuazione degli <em>incarichi vietati ai dipendenti pubblici</em>”, ai sensi dell’art. 53, comma 3-<em>bis</em>, del d. lgs. n. 165/2001, ivi introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. a) della stessa legge n. 190/2012; <em>c</em>) alla “adozione, <em>da parte di ciascuna amministrazione</em>, del codice di comportamento” di cui all’art. 54, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della stessa legge n. 190/2012.<br />
D’altra parte, l’art. 53, comma 3-<em>bis</em> cit. (sull’individuazione, in via regolamentare, di “<em>incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2</em>” del d. lgs. n. 165/2001) e l’art. 54, comma 5, cit. (sul codice di comportamento che “<em>ciascuna pubblica amministrazione</em>” è chiamata ad adottare, ad integrazione e specificazione del “<em>codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</em>” definito dal Governo)<a href="#_ftn4" name="_ftnref4" title="">[4]</a> – per la collocazione sistematica, entro il d. lgs. n. 165/2001, prima ancora che per l’univoca formulazione letterale – sono rivolti soltanto alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso d. lgs. n. 165/2001.<br />
La menzione dei “soggetti di diritto privato sottoposti al … controllo” di regioni, province autonome ed enti locali è invece sensata nell’ambito del comma 61 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, ivi discorrendosi di “adempimenti attuativi delle disposizioni dei decreti legislativi previsti” dalla stessa legge n. 190/2012. Come si vedrà nel paragrafo successivo, gli “enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico” (formula che fa capolino nell’art. 1, comma 49, della legge n. 190/2012) ricadono nell’orbita applicativa: <em>a</em>) sia del d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (cfr. i suoi artt. 1, comma 2, lett. c) e 2); <em>b</em>) sia, a seguito dell’art. 24-<em>bis</em>, comma 1, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114), del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (cfr. il suo art. 11, comma 2, lett. b), come novellato dall’art. 24-<em>bis</em>, comma 1, cit.)<a href="#_ftn5" name="_ftnref5" title="">[5]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>2. Gli ambiti soggettivi di applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice (d. lgs. n. 39/2013) e della disciplina in materia di trasparenza (d. lgs. n. 33/2013): corpi normativi distinti tra loro e rispetto a quello in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi da 1 a 14, della legge n. 190/2012).</strong></p>
<p>I commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi “diretti a modificare la disciplina vigente in materia di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice<em> nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</em>, e successive modificazioni, <em>e negli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico</em> esercitanti funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici” (art. 1, comma 49, cit.).<br />
In coerenza con la delega, la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice (d. lgs. n. 39/2013) è destinata, oltre che alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, agli “<em>enti di diritto privato in controllo pubblico</em>” (cfr. l’art. 2 del d. lgs. n. 39/2013)<a href="#_ftn6" name="_ftnref6" title="">[6]</a>. Questi ultimi sono definiti – all’art. 1, comma 2, lett. c), dello stesso d. lgs. n. 39/2013 – come “<em>le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche<a href="#_ftn7" name="_ftnref7" title=""><strong>[7]</strong></a>, oppure gli enti nei quali siano stati riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi</em>”<a href="#_ftn8" name="_ftnref8" title="">[8]</a>.<br />
Il comma 35 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in tema di “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (la menzione delle “amministrazioni pubbliche” e delle “pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” è ribadita, rispettivamente, nelle lettere a) e d) dello stesso comma 35)<a href="#_ftn9" name="_ftnref9" title="">[9]</a>.<br />
In seguito l’art. 24-<em>bis</em>, comma 1, del d.l. n. 90/2014 cit., novellando l’art. 11 del d. lgs. n. 33/2013, ha ricondotto nell’alveo della normativa in materia di trasparenza, “<em>limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea</em>”, gli “<em>enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile&nbsp; da parte di pubbliche amministrazioni”<a href="#_ftn10" name="_ftnref10" title=""><strong>[10]</strong></a>, </em>nonché gli<em> “enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi</em>” (art. 11, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 33/2013)<a href="#_ftn11" name="_ftnref11" title="">[11]</a>.<br />
Il legislatore ordinario dell’estate del 2014 – emancipato, in quanto tale, dai limiti (di ordine soggettivo) scolpiti nella delega di cui all’art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012 – ha in tal modo espanso il raggio d’azione della normativa in materia di trasparenza, riconducendovi gli “<em>enti di diritto privato in controllo pubblico</em>”<a href="#_ftn12" name="_ftnref12" title="">[12]</a>, da intendersi secondo la definizione che (già figurava e che ancora) figura nell’art. 1, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 39/2013, ai (diversi) fini della normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice.<br />
La disciplina in materia di trasparenza (d. lgs. n. 33/2013) e quella in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice (d. lgs. n. 39/2013) costituiscono due <em>corpi normativi distinti</em>, con <em>ambiti soggettivi di applicazione non necessariamente collimanti</em>. Tanto è vero che, nel disegno originario della legge n. 190/2012, il perimetro del primo era costruito intorno alle sole amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001 (art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012), mentre la latitudine del secondo era prefigurata in guisa da includere anche gli “enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico” (art. 1, comma 49, della legge n. 190/2012)<a href="#_ftn13" name="_ftnref13" title="">[13]</a>. Solo con l’art. 24-<em>bis</em>, comma 1, del d.l. n. 90/2014, che ha sostituito l’art. 11 del d. lgs. n. 33/2013, la sfera applicativa della disciplina in materia di trasparenza è divenuta sovrapponibile a quella propria, <em>ab initio</em>, del d. lgs. n. 39/2013 (cfr. art. 1, comma 49, della legge n. 190/2012 e artt. 1, comma 2, lett. b) e c) e 2 del d. lgs. n. 39/2013).<br />
Non va sottaciuto che, a ben vedere, la coincidenza è predicabile sotto il profilo dell’enumerazione dei soggetti coinvolti dalle normative, ma residua una sensibile differenza nell’estensione di queste ultime, giacché l’ente di diritto privato in controllo pubblico ricade <em>tout court</em> nell’ambito applicativo del d. lgs. n. 39/2013 e “limitatamente all’attività di pubblico interesse” nel raggio d’azione del d. lgs. n. 33/2013 (<em>in parte qua</em> ispirato all’art. 1, comma 33, della legge n. 190/2012, che, a sua volta, ha tratto ispirazione dalla definizione di “pubblica amministrazione” di cui all’art. 22, comma 1, lett. e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilevante ai fini dell’applicazione del Capo V della stessa legge, sul diritto di accesso ai documenti amministrativi)<a href="#_ftn14" name="_ftnref14" title="">[14]</a>.<br />
La disciplina in materia di trasparenza (d. lgs. n. 33/2013) e quella in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice (d. lgs. n. 39/2013) costituiscono ambiti normativi <em>distinti tra loro e rispetto a quello</em> in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione (art. 1, commi da 1 a 14, della legge n. 190/2012).<br />
Pertanto, non è corretto trarre argomento dallo spettro applicativo dei primi due corpi normativi per rimodulare, in via interpretativa, l’ambito soggettivo di applicazione della (distinta) disciplina in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione, ascrivendovi anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico e gli enti pubblici economici, a dispetto del chiaro dato letterale dell’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012, per di più corroborato dal dato sistematico della perdurante confluenza degli uni e degli altri nell’alveo del d. lgs. n. 231/2001 (cfr. il suo art. 1)<a href="#_ftn15" name="_ftnref15" title="">[15]</a>. E ciò vale <em>a fortiori</em> per le società partecipate ma non controllate da pubbliche amministrazioni.<br />
&nbsp;<br />
<strong>3. L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013 e nelle linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012.</strong></p>
<p>Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012, la predisposizione del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), da parte del Dipartimento della funzione pubblica<a href="#_ftn16" name="_ftnref16" title="">[16]</a>, avviene sulla base di “linee di indirizzo adottate” da un “Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri”.<br />
Con d.p.c.m. 16 gennaio 2013 è stato istituito e disciplinato il Comitato interministeriale di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012<a href="#_ftn17" name="_ftnref17" title="">[17]</a>.<br />
Il 12 marzo 2013 il Comitato interministeriale ha adottato le “linee di indirizzo … per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione”.<br />
Nel paragrafo 2 delle “linee di indirizzo” si legge che i piani di prevenzione della corruzione devono essere adottati:</div>
<ol style="list-style-type:lower-alpha;">
<li style="text-align: justify;">dalle “amministrazioni centrali, ivi compresi gli <em>enti pubblici non economici</em> nazionali, le agenzie, le università e le altre amministrazioni &nbsp;di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001”;</li>
<li style="text-align: justify;">dalle “regioni e province autonome” e dagli “enti locali”, nonché dagli “enti pubblici” (si intende: regionali e locali).</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">Premesso che la menzione separata del sistema delle autonomie regionali e locali si spiega soltanto con la (consapevolezza della) necessità, sancita dall’art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012, di definire, “attraverso intese in sede di Conferenza unificata”, un cronoprogramma degli adempimenti “volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni” della legge n. 190/2012<a href="#_ftn18" name="_ftnref18" title="">[18]</a>, due dati meritano d’essere evidenziati: l’esplicita inclusione degli “<em>enti pubblici non economici</em>” (e dunque, argomentando a contrario, la logica esclusione di quelli economici), in uno con l’espresso richiamo della nozione di “<em>amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001</em>”, denotano un’interpretazione dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione per un verso coerente con (il chiaro dato letterale del) l’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012<a href="#_ftn19" name="_ftnref19" title="">[19]</a> e, per altro verso, correttamente incurante della differente ampiezza già prefigurata, dall’art. 1, comma 49, della legge n. 190/2012, per la disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice, che successivamente, con l’art. 24-<em>bis</em>, comma 1, del d.l. n. 90/2014, sarebbe stata impressa pure alla normativa in materia di trasparenza<a href="#_ftn20" name="_ftnref20" title="">[20]</a>.<br />
Lo stesso poteva già dirsi, qualche settimana prima, per la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013<a href="#_ftn21" name="_ftnref21" title="">[21]</a>, nel cui paragrafo 1 si individuano i destinatari della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione in “<em>tutte le pubbliche amministrazioni previste dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chiarito espressamente dal comma 59 dell’art. 1 della legge</em>” n. 190/2012.<br />
&nbsp;<br />
<strong>4. L’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione nel Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica nella primavera-estate del 2013 e approvato da A.N.A.C. con delibera 11 settembre 2013, n. 72. Le conseguenze che lo stesso P.N.A. vorrebbe trarne sul versante delle responsabilità.</strong></p>
<p>L’art. 1, comma 4, lett. c), della legge n. 190/2012 prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, anche secondo linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<a href="#_ftn22" name="_ftnref22" title="">[22]</a>, predispone il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.)<a href="#_ftn23" name="_ftnref23" title="">[23]</a>. Quest’ultimo, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della stessa legge n. 190/2012, è poi approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle pubbliche amministrazioni (Civit), di cui all’art. 13 del d. lgs. 27 ottobre 2009, n. 150<a href="#_ftn24" name="_ftnref24" title="">[24]</a>.<br />
Nel luglio 2013 il Dipartimento della funzione pubblica inviava alla Civit lo schema di P.N.A.; nelle settimane successive riceveva da Civit alcune osservazioni, che recepiva, per poi trasmetterle un nuovo schema di P.N.A. nell’agosto 2013. La Civit – che da pochi giorni era stata ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.)” (art. 5, comma 3, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, conv. in l. 30 ottobre 2013, n. 125), approvava il P.N.A. con delibera 11 settembre 2013, n. 72.<br />
Nel par. 3.1.1 del P.N.A.<a href="#_ftn25" name="_ftnref25" title="">[25]</a>, intitolato “I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione – P.T.P.C. – e i modelli di organizzazione e gestione del d. lgs. n. 231 del 2001”, si legge quanto segue:<br />
“<em>Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze</em>”, posto che già questi enti potrebbero avere adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001, “<em>nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su di essi, ma estendendone l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d. lgs. n. 231 del 2001, ma anche a tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo</em>”.<br />
Il P.N.A. afferma l’obbligo degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico: <em>a</em>) di “<em>integrare</em>” i modelli organizzativi se del caso adottati ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 con una “<em>parte</em>” inedita, denominata “<em>Piano di prevenzione della corruzione</em>”; <em>b</em>) di individuare “<em>un responsabile per l’attuazione</em>” del Piano, che può coincidere con l’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001 (<em>rectius</em>: che può coincidere con l’organismo monocratico di vigilanza, se interno, ovvero con l’eventuale componente interno dell’organismo collegiale di vigilanza di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 231/2001)<a href="#_ftn26" name="_ftnref26" title="">[26]</a>.<br />
Sorprende, di primo acchito, che una soluzione siffatta sia affermata in modo tanto apodittico: ma, a ben vedere, non dovrebbe affatto stupire, data l’oggettiva impossibilità di addurre una motivazione seria per fondare una soluzione radicalmente contrastante con il diritto positivo.<br />
Nel par. B.2 (“Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico”) dell’Allegato 1 al P.N.A. (“Soggetti, azioni e misure finalizzati alla prevenzione della corruzione”) si ribadisce <em>l’obbligatorietà dell’integrazione dei modelli organizzativi, già adottati ai sensi del d. lgs. n. 231/2001<a href="#_ftn27" name="_ftnref27" title=""><strong>[27]</strong></a>, in funzione preventiva di tutti i reati contro la pubblica amministrazione, dal lato attivo e passivo</em> (così va tradotto, nel contesto della legge n. 190/2012, il generico riferimento al “rischio di fenomeni corruttivi”, come sarà chiarito a breve, <em>sub</em> par. 5).<br />
Segue l’indicazione del “contenuto minimo” della prescritta integrazione dei modelli organizzativi già adottati ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 (o, se si preferisce, di quella loro “parte” nuova, denominata “Piano di prevenzione della corruzione”)<a href="#_ftn28" name="_ftnref28" title="">[28]</a>.<br />
Infine, si paventa (sempre nel par. B.2 e, segnatamente, a pag. 31 dell’Allegato 1 al P.N.A.) “<em>la possibilità che l’ente sia considerato responsabile per i reati</em> [contro la P.A.]<em> commessi in qualità di agente pubblico</em> [dal lato passivo] <em>ovvero per quelle ipotesi in cui l’agente operi come soggetto … corruttore</em> [dal lato attivo]”<a href="#_ftn29" name="_ftnref29" title="">[29]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>5. Osservazioni critiche sul P.N.A. <em>in parte qua</em>.</strong></p>
<p>A pag. 31 dell’Allegato 1 al P.N.A. si disvela il frutto avvelenato della costruzione <em>contra legem</em> imbastita (dal Dipartimento della funzione pubblica e da A.N.A.C.) nello stesso P.N.A.<br />
La legge n. 190/2012, come emerge già dal suo titolo (e dalla rubrica del suo art. 1), si prefigge di prevenire (prima ancora che reprimere) la “corruzione” e la “illegalità nella pubblica amministrazione”.<br />
L’endiadi ‘corruzione e illegalità’ (nella pubblica amministrazione) affiora altresì nei commi 1 e 4, lett. a), dell’art. 1 della legge n. 190/2012. Il comma 36 finalizza la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.)<a href="#_ftn30" name="_ftnref30" title="">[30]</a>, alla prevenzione e al contrasto “della corruzione e della cattiva amministrazione”; l’<em>incipit</em> del comma 49 preordina la prefigurata normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice alla prevenzione e al contrasto della “corruzione” e dei “conflitti di interesse”.<br />
Infine, l’art. 1, comma 59, cit. inquadra “le disposizioni di prevenzione della corruzione” nella “diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione”: ciò giustificherebbe – secondo una tesi che si tende a dare per scontata<a href="#_ftn31" name="_ftnref31" title="">[31]</a> – la loro applicazione al sistema della autonomie regionali e locali, della cui tempistica si occupa, non a caso, il successivo comma 60.<br />
Ebbene, nel contesto della legge n. 190/2012 la corruzione è intesa in “<em>un’accezione ampia</em>”, tale da comprendere “<em>non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite</em>” (<em>maladministration</em>), sia che l’indebito condizionamento degli interessi generali da parte di interessi particolari “abbia successo”, sia che “rimanga a livello di tentativo” (così nel par. 2.1, intitolato “Definizione di corruzione”, del P.N.A.; ma, in precedenza, si era già espressa in termini identici la circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013<a href="#_ftn32" name="_ftnref32" title="">[32]</a>).<br />
Il catalogo dei reati presupposti, nel sistema del d. lgs. n. 231/2001, verrebbe così integrato, in via interpretativa, fino a coprire tutti i reati contro la pubblica amministrazione, dal lato attivo e passivo: conclusione inaccettabile poiché, alla luce del principio di legalità (declinato anzitutto come riserva di previa legge), la responsabilità amministrativa degli enti è configurabile soltanto se “espressamente” contemplata da una previa legge (art. 2 del d. lgs. n. 231/2001). Oggi detta responsabilità è “espressamente” stabilita, per quel che qui rileva, solo in relazione ai reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del d. lgs. n. 231/2001), sempre che commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente.<br />
Con approccio più analitico e maggiore impegno esplicativo, quattro sono le ragioni di dissenso, sulla base del diritto positivo, da quanto (improvvidamente) sostenuto nel P.N.A.<br />
In primo luogo, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico non rientrano affatto nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione. Milita in tale direzione il chiaro dato testuale dell’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012, corroborato dal dato sistematico della perdurante confluenza di tali enti nell’alveo del d. lgs. n. 231/2001<a href="#_ftn33" name="_ftnref33" title="">[33]</a>. Né è corretto ricavare linfa argomentativa dagli spettri applicativi (divenuti per avventura coincidenti nel giugno 2014)<a href="#_ftn34" name="_ftnref34" title="">[34]</a> dei (distinti) corpi normativi in materia di trasparenza e di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice per imprimere, in via d’interpretazione, analoga latitudine alla disciplina in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione<a href="#_ftn35" name="_ftnref35" title="">[35]</a>.<br />
In secondo luogo, quand’anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ricadessero nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione<a href="#_ftn36" name="_ftnref36" title=""><em><strong>[36]</strong></em></a>, residuerebbe comunque un ostacolo invalicabile: <em>la legge n. 190/2012 non prevede alcuna responsabilità amministrativa ai sensi del d. lgs. n. 231/2001</em> e mai l’interprete può supplire, senza violare il principio di <em>legalità</em>, alla mancata integrazione, <em>in via legislativa</em>, del catalogo dei reati presupposti ai fini della anzidetta responsabilità amministrativa (cfr. l’art. 2 del d. lgs. n. 231/2001)<a href="#_ftn37" name="_ftnref37" title="">[37]</a>.<br />
In terzo luogo, quand’anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico rientrassero nel raggio d’azione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione e quand’anche la legge n. 190/2012 prefigurasse una loro responsabilità amministrativa ai sensi del d. lgs. n. 231/2001<a href="#_ftn38" name="_ftnref38" title="">[38]</a>, l’estensione dei reati presupposti – da quelli oggi espressamente individuati nell’art. 25 del d. lgs. n. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) fino ad abbracciare &nbsp;tutti quelli contro la P.A. (dal lato attivo e passivo) – non potrebbe certamente reggersi su un’operazione interpretativa, quale è quella che, nel contesto della legge n. 190/2012, intende in senso lato la nozione di “corruzione”: vi osterebbe, ancora una volta, il principio di <em>legalità</em> (declinato anzitutto come <em>riserva di legge</em>) di cui all’art. 2 del d. lgs. n. 231/2001<a href="#_ftn39" name="_ftnref39" title="">[39]</a>.<br />
Senza dire, quanto ai reati contro la P.A. perpetrati in qualità di agente pubblico (dal lato passivo), che essi, lungi dall’essere commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente di diritto privato in controllo pubblico o dell’ente pubblico economico (art. 5 del d. lgs. n. 231/2001), tendono piuttosto a nuocergli.<br />
&nbsp;<br />
<strong>6. Il falso argomento dell’art. 15 del d. lgs. n. 39/2013.</strong></p>
<p>L’art. 15 del d. lgs. n. 39/2013, intitolato “Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”, affida al “<em>responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico </em>[anche economico] <em>e ente di diritto privato in controllo pubblico</em>” il compito di curare, “<em>anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione</em>, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni” in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice.<br />
La disposizione parrebbe dare per scontata l’esistenza, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, di un “responsabile del piano anticorruzione” e un “piano anticorruzione”.<br />
Ma si tratterebbe di una presupposizione erronea, giacché gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico esulano, come dovrebbe essere ormai chiaro, dall’ambito soggettivo di operatività della disciplina in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione.<br />
Deve allora dirsi che l’art. 15 del d. lgs. n. 39/2013, lungi dal postulare (fallacemente) la presenza, negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, di un “responsabile del piano anticorruzione” e un “piano anticorruzione”, ve li introduce <em>ex novo</em>. Ma – si badi – ve li introduce limitatamente alla (vigilanza sul rispetto della) disciplina sull’inconferibilità/incompatibilità degli incarichi dirigenziali/amministrativi di vertice, che è ciò di cui si occupa il d. lgs. n. 39/2013.<br />
Ad opinare diversamente – e cioè nel senso che l’art. 15 cit. inserisca i predetti enti nell’area della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione o che fornisca una siffatta interpretazione autentica dell’art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 190/2012<a href="#_ftn40" name="_ftnref40" title="">[40]</a> – s’incorrerebbe in un sicuro eccesso di delega: invero, nei commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 nulla lascia presagire, nemmeno lontanamente, un’alterazione dei confini del diverso corpo normativo coagulato intorno ai commi da 1 a 14 dell’art. 1 della stessa legge n. 190/2012.<br />
&nbsp;<br />
<strong>7. Ulteriori argomenti nel senso della collocazione degli enti pubblici economici e degli di diritto privato in controllo pubblico al di fuori del perimetro di una normativa – in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione – legislativamente concepita per le sole pubbliche amministrazioni.</strong></p>
<p>L’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012 stabilisce che “in caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile” della prevenzione della corruzione si espone a un triplice ordine di responsabilità: <em>a</em>) <em>dirigenziale</em> (art. 21 del d. lgs. n. 165/2001); <em>b</em>) <em>disciplinare</em> (con sanzione disciplinare che “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi”: così il successivo comma 13); <em>c</em>) <em>per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione</em><a href="#_ftn41" name="_ftnref41" title="">[41]</a><a href="#_ftn42" name="_ftnref42" title=""><strong><strong>[42]</strong></strong></a>.<br />
L’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 espone il responsabile della prevenzione della corruzione a responsabilità <em>dirigenziale</em> (art. 21 del d. lgs. n. 165/2001) e <em>disciplinare</em> “in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”<a href="#_ftn43" name="_ftnref43" title="">[43]</a><a href="#_ftn44" name="_ftnref44" title="">[44]</a>.<br />
Ebbene, delle tre forme di responsabilità previste dai commi 12 e 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 a carico del responsabile della prevenzione della corruzione, una soltanto si attaglia agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico: quella disciplinare<a href="#_ftn45" name="_ftnref45" title="">[45]</a>. Non si addicono loro, invece, né la responsabilità di cui all’art. 21 del d. lgs. n. 165/2001 – che grava sui dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso d. lgs. n. 165/2001, per mancato raggiungimento degli obiettivi o per inosservanza delle direttive – né la responsabilità per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, poiché, a partire da Cass., sez. un., 19 dicembre 2009, n. 26806, sono devolute alla giurisdizione ordinaria le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e dipendenti di società a partecipazioni pubblica e di enti pubblici economici (cfr., di recente, Cass., sez. un., ord. 13 novembre 2015, n. 23306)<a href="#_ftn46" name="_ftnref46" title="">[46]</a>.<br />
E’ probabilmente questa la ragione che ha spinto il P.N.A., dopo aver apoditticamente ascritto gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico nell’alveo della normativa aggregata intorno ai commi da 1 a 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, a paventare una loro responsabilità amministrativa ai sensi del d. lgs. n. 231/2001<a href="#_ftn47" name="_ftnref47" title="">[47]</a>, entrando però in rotta di collisione con il principio di legalità che, declinato anzitutto come riserva di previa legge, pervade la materia sanzionatoria<a href="#_ftn48" name="_ftnref48" title="">[48]</a>.<br />
Come il regime delle responsabilità, così l’insieme delle misure di prevenzione della corruzione obbligatorie per la legge n. 190/2012 e comuni a tutte le P.A. (par. 2.2 del P.N.A.) è sintomatico dell’estraneità degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico rispetto alla normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione.<br />
Al netto degli “adempimenti di trasparenza” (d. lgs. n. 33/2013, cui gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono soggetti, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse) e delle misure relative all’inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice (d. lgs. n. 39/2013, cui gli anzidetti enti sono parimenti sottoposti), quasi tutti gli strumenti di prevenzione della corruzione obbligatori per legge, proprio per come forgiati dalla stessa legge, sono rivolti alle sole pubbliche amministrazioni.<br />
Così è per tutte le misure inserite nel tessuto del d. lgs. n. 165/2001: i codici di comportamento di cui all’art. 54 del d. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 1, comma 44, della legge n. 190/2012; lo svolgimento di incarichi, anche extra-istituzionali, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, di cui all’art. 53 del d. lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012; la <em>“</em>prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici”, di cui all’art. 35-<em>bis</em> del d. lgs. n. 165/2001, ivi introdotto dall’art. 1, comma 46, della legge n. 190/2012; la limitazione della libertà negoziale dei “dipendenti”, “nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego”, di cui all’art. 53, comma 16-<em>ter</em>, del d. lgs. n. 165/2001, ivi introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190/2012 (c.d. <em>pantouflage o revolving doors</em>)<a href="#_ftn49" name="_ftnref49" title="">[49]</a>; la “tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti” (c.d. <em>whistleblower</em>), di cui all’art. 54-<em>bis</em> del d. lgs. n. 165/2001, ivi introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012.<br />
Il discorso è sensibilmente diverso per l’obbligo di “astensione in caso di conflitto di interessi”, di cui all’art. 6-<em>bis</em> della legge n. 241/1990, ivi introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012: precetto applicabile pure alle “società con totale o prevalente capitale pubblico”, benché “limitatamente all’esercizio di funzioni amministrative” (art. 29, comma 1, della legge n. 241/1990, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), della legge 18 giugno 2009, n. 69). In seguito, l’art. 1, comma 1-<em>ter</em>, della legge n. 241/1990, ivi introdotto dall’art. 1, comma 37, della legge n. 190/2012, ha sottoposto “i soggetti privati” – a prescindere dall’esistenza e dalla misura di una partecipazione delle amministrazioni al loro capitale – al criterio di “imparzialità”, “con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni”, sempre nella misura in cui siano (“i soggetti privati”) “preposti all’esercizio di attività amministrative”.<br />
&nbsp;<br />
<strong>8. La determinazione 17 giugno 2015, n. 8/2015: A.N.A.C. ribadisce che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ricadono nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione.</strong></p>
<p>A.N.A.C. –&nbsp; che nel frattempo è stata ridenominata “Autorità nazionale anticorruzione”<a href="#_ftn50" name="_ftnref50" title="">[50]</a>, si è vista trasferire le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione<a href="#_ftn51" name="_ftnref51" title="">[51]</a> e ha dismesso, in favore di quello stesso Dipartimento, le funzioni in materia di misurazione e valutazione della <em>performance</em><a href="#_ftn52" name="_ftnref52" title="">[52]</a> – è tornata sull’argomento che qui interessa con la determinazione 17 giugno 2015, n. 8/2015, intitolata “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.<br />
A.N.A.C. ripropone la tesi secondo cui gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico ricadono entro il perimetro della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione<a href="#_ftn53" name="_ftnref53" title="">[53]</a>. Diversamente che nel P.N.A. approvato nel settembre 2013<a href="#_ftn54" name="_ftnref54" title="">[54]</a>, è qui apprezzabile uno sforzo motivazionale a supporto della ribadita tesi, ma gli argomenti offerti non convincono, né considerati uno per uno, né apprezzati nel loro sinergico insieme.<br />
A.N.A.C. muove da una (inesatta) considerazione indistinta dei diversi corpi normativi (responsabile e piano di prevenzione della corruzione; trasparenza; inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice), come se fossero tutt’uno (la “normativa anticorruzione”) e condividessero il medesimo ambito soggettivo di applicazione: cosa che non è.<a href="#_ftn55" name="_ftnref55" title="">[55]</a>.<br />
In questo quadro – di forzata riduzione ad unità di ambiti normativi tra loro distinti – A.N.A.C. valorizza l’art. 11 del d. lgs. n. 33/2013, come novellato nel giugno 2014, e l’art. 2 del d. lgs. n. 39/2013<a href="#_ftn56" name="_ftnref56" title="">[56]</a>, onde trarne (erroneamente) argomento a favore di un’identica estensione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione<a href="#_ftn57" name="_ftnref57" title="">[57]</a>. Altrettanto inappropriato appare l’accento posto sull’art. 15 del d. lgs. n. 39/2013, che affida al “responsabile del piano anticorruzione”, pure negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico, la vigilanza, “anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione”, sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice: la lettura che ne è offerta<a href="#_ftn58" name="_ftnref58" title="">[58]</a>, oltre a creare promiscuità tra corpi normativi differenti, consegna la disposizione all’incombente spettro dell’eccesso di delega<a href="#_ftn59" name="_ftnref59" title="">[59]</a>.<br />
Non merita miglior sorte l’argomento basato sulla menzione, nell’art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012, dei “soggetti di diritto privato sottoposti al … controllo” regionale e locale<a href="#_ftn60" name="_ftnref60" title="">[60]</a>: non ci si avvede che trattasi di mero refuso, frutto di un difetto di coordinamento con il precedente comma 59, probabilmente favorito dall’adiacenza del successivo comma 61, ove invece degli anzidetti “soggetti di diritto privato” si discorre a ragione<a href="#_ftn61" name="_ftnref61" title="">[61]</a>.<br />
Quando adduce la necessità di porre rimedio, in via interpretativa, alla lamentata “disorganicità”<a href="#_ftn62" name="_ftnref62" title="">[62]</a>, in punto di ambito soggettivo di applicazione, della legge n. 190/2012 e dei decreti delegati, A.N.A.C. trascura che nessuna asimmetria si registra, a partire dal giugno del 2014, tra le sfere di operatività dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013<a href="#_ftn63" name="_ftnref63" title="">[63]</a>; diverso (e più ristretto) è, invece, il raggio d’azione dei commi da 1 a 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012<a href="#_ftn64" name="_ftnref64" title="">[64]</a>, ma è del tutto arbitrario ascrivere la (chiara) differenza ad un infortunio del legislatore, suscettibile d’essere riparato in via d’interpretazione, anziché ad una sua precisa opzione, per di più non manifestamente irragionevole stante la perdurante attrazione di enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico nell’alveo del d. lgs. n. 231/2001.<br />
Quando rileva che “le società controllate” da pubbliche amministrazioni sono “esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all’amministrazione controllante”, per poi invocare lo “spirito” della “normativa anticorruzione”, “che è quello di prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi, dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici”<a href="#_ftn65" name="_ftnref65" title="">[65]</a>, A.N.A.C. indugia in opinabili ragionamenti di politica del diritto, finendo per ergersi a legislatore<a href="#_ftn66" name="_ftnref66" title="">[66]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>9. Segue: le conseguenze che A.N.A.C. ne trae, specie sul versante delle responsabilità.</strong></p>
<p>Nella determinazione n. 8/2015, A.N.A.C. sostiene che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono “<em>rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d. lgs. n. 231/2001</em>”<a href="#_ftn67" name="_ftnref67" title="">[67]</a>: in particolare, devono “<em>integrare il modello di organizzazione e gestione</em> ex <em>d. lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire</em>”, al loro interno, “<em>anche i fenomeni di corruzione e di illegalità</em>”, “<em>in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012</em>”<a href="#_ftn68" name="_ftnref68" title="">[68]</a>.<br />
“<em>Nell’ipotesi residuale in cui</em>” l’ente “<em>non abbia adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs. n. 231/2001</em>”<a href="#_ftn69" name="_ftnref69" title="">[69]</a>, è ugualmente tenuto “<em>a programmare … adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012</em>”.<br />
Le misure da introdurre ed implementare devono riguardare “<em>tutte le attività svolte dalla società</em>”<a href="#_ftn70" name="_ftnref70" title="">[70]</a>; devono essere “<em>ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione</em>”, pur sempre soggetto ad aggiornamento annuale (argomentando dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012); “<em>se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d. lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita</em>”, in modo da risultare “<em>chiaramente identificabili</em>”.<br />
Accanto alle misure di prevenzione della commissione dei reati presupposti ai fini della responsabilità amministrativa di cui al d. lgs. n. 231/2001, si pongono misure di prevenzione di corruzione e illegalità ai sensi della legge n. 190/2012<a href="#_ftn71" name="_ftnref71" title="">[71]</a>, “<em>elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza</em>” e “<em>adottate dall’organo di indirizzo della società</em>”<a href="#_ftn72" name="_ftnref72" title="">[72]</a>.<br />
Le prime sono correlate alla responsabilità amministrativa di cui al d. lgs. n. 231/2001; le seconde alle responsabilità che incombono sul responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190/2012. La “<em>responsabilità a carico del responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale …) si concretizza al verificarsi</em>” di un reato contro la pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, “<em>commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull’attuazione dello stesso</em>”<a href="#_ftn73" name="_ftnref73" title="">[73]</a>.<br />
La predicata<a href="#_ftn74" name="_ftnref74" title="">[74]</a> necessità di collocare le misure preventive adottate ai sensi della legge n. 190/2012 “<em>in una sezione apposita</em>” del “<em>documento unico</em>” nel quale siano, se del caso, inseriti pure i modelli organizzativi di cui al d. lgs. n. 231/2001, ai fini di una chiara identificabilità delle une e degli altri, si spiega proprio con la circostanza che alle une e agli altri “<em>sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti</em>”.<br />
Pur ribadendo la soggezione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico alla normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione, A.N.A.C. rimedita profondamente, rispetto a quanto sostenuto nel P.N.A. del settembre 2013, il conseguente regime delle responsabilità<a href="#_ftn75" name="_ftnref75" title="">[75]</a>: non più una – non espressamente prevista dalla legge – responsabilità amministrativa dell’ente in connessione con la commissione di uno qualsiasi dei reati contro la P.A., bensì le forme di responsabilità previste, a carico del responsabile della prevenzione della corruzione, dall’art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190/2012, in relazione alle fattispecie ivi contemplate (“commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato”, dove per “reato di corruzione” si intende uno dei reati contro la P.A.<a href="#_ftn76" name="_ftnref76" title="">[76]</a>; “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano” triennale di prevenzione della corruzione)<a href="#_ftn77" name="_ftnref77" title="">[77]</a>.<br />
Sono così disinnescate – <em>melius re perpensa</em> – le ragioni dell’irredimibile contrasto con il principio di legalità del (fantasioso) riconoscimento della responsabilità amministrativa<a href="#_ftn78" name="_ftnref78" title="">[78]</a>.<br />
Resta però l’erroneità, alla luce del diritto positivo, della riconduzione degli enti pubblici economici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico nella sfera applicativa della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione.<br />
D’altra parte, delle tre forme di responsabilità delineate dai commi 12 e 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 a carico del responsabile della prevenzione della corruzione, una soltanto – quella disciplinare – si presta a ricevere applicazione all’interno di enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico; inoltre, quasi tutte le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie per la legge n. 190/2012 sono (legislativamente concepite in guisa da risultare) destinate alle sole amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001<a href="#_ftn79" name="_ftnref79" title="">[79]</a>.<br />
Neutralizzato l’altrimenti insolubile attrito con il principio di legalità dello spericolato riconoscimento della responsabilità amministrativa<a href="#_ftn80" name="_ftnref80" title="">[80]</a>, il tema della soggezione o meno degli enti in parola alla normativa coagulata intorno ai commi da 1 a 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012<a href="#_ftn81" name="_ftnref81" title="">[81]</a> è suscettibile di porsi, in via giudiziale, in occasione dell’eventuale impugnazione, avanti al giudice amministrativo, dell’ordine, che fosse impartito da A.N.A.C., di adozione del piano di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012)<a href="#_ftn82" name="_ftnref82" title="">[82]</a>, oppure in occasione dell’eventuale opposizione, davanti al giudice ordinario<a href="#_ftn83" name="_ftnref83" title="">[83]</a>, alla sanzione pecuniaria, non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, che fosse applicata da A.N.A.C. per l’omessa adozione del piano (art. 19, comma 5, lett. b), del d.l. n. 90/2014)<a href="#_ftn84" name="_ftnref84" title="">[84]</a><a href="#_ftn85" name="_ftnref85" title="">[85]</a>.<br />
&nbsp;<br />
<strong>10. Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 maggio 2016: il legislatore “convalida” (<em>ex nunc</em>) l’impostazione <em>contra legem</em> di A.N.A.C. e fischia la fine della partita?</strong></p>
<p>L’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124<a href="#_ftn86" name="_ftnref86" title="">[86]</a> delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi “recanti disposizioni integrative e correttive” del d. lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei “principi e criteri direttivi” enumerati dalla lett. a) alla lett. h).<br />
<em>Sub</em> lett. d) si discorre, per quel che qui rileva, di “precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione” e “dei piani di prevenzione della corruzione … anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle <em>performance</em> nonché dell’individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi”.<br />
Benché sia (impropriamente) rappresentata alla stregua di uno dei “principi e criteri direttivi” della delega ad adottare uno o più decreti delegati integrativi e correttivi del d. lgs. n. 33/2013, la riportata lett. d) costituisce, piuttosto, un’autonoma delega, avente ad oggetto la “precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione” del P.N.A. e dei piani di prevenzione della corruzione, “anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa”, contenuta nella legge n. 190/2012.<br />
Ciò, peraltro, rende ragione della menzione, nella rubrica dell’art. 7, delle “disposizioni in materia di prevenzione della corruzione”, accanto a quelle in materia di “pubblicità e trasparenza”.<br />
Dunque, nell’agosto 2015 il Governo è stato delegato a precisare, “anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa”, i “contenuti” e il “procedimento di adozione” del P.N.A. e dei piani di prevenzione della corruzione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) “maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione”; b) “differenziazione per settori e dimensioni”; c) “coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle <em>performance</em>”; d) “individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi”; e) “conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi” (art. 7, comma 1, lett. d), della legge n. 124/2015).<br />
Il termine per l’esercizio della delega, stabilito in sei mesi dalla data (28 agosto 2015) di entrata in vigore della legge n. 124/2015 (cfr. il suo art. 7, comma 1, cit.), veniva a scadere il 28 febbraio 2016.<br />
Ma l’art. 7, comma 2, della legge n. 124/2015 prevede che se il termine per rendere il parere obbligatorio del Consiglio di Stato (pari a quarantacinque giorni decorrenti dalla data di trasmissione dello schema di decreto delegato) “cade nei trenta giorni che precedono” il 28 febbraio 2016 “o successivamente”, il termine per l’esercizio della delega (28 febbraio 2016) “è prorogato di novanta giorni”.<br />
Dato che lo schema di decreto delegato, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 20 gennaio 2016, è stato trasmesso al Consiglio di Stato il 12 febbraio 2016, il termine finale per l’esercizio della delega è slittato al 29 maggio 2016.<br />
Acquisito il parere della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato<a href="#_ftn87" name="_ftnref87" title="">[87]</a>, il 16 maggio 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo “recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. Il decreto è stato affidato al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per il coordinamento del testo definitivo<a href="#_ftn88" name="_ftnref88" title="">[88]</a>, in vista della trasmissione alla Presidenza della Repubblica per l’emanazione (entro il 29 maggio 2016), pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore: presumibilmente questione di pochi giorni.<br />
Viene qui in rilievo il Capo II del decreto, intitolato “Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190”)<a href="#_ftn89" name="_ftnref89" title="">[89]</a>: esso consta di un solo articolo (art. 41), recante, dalla lett. a) alla lett. l), una serie di modifiche all’art. 1 della legge n. 190/2012<a href="#_ftn90" name="_ftnref90" title="">[90]</a>.<br />
Ebbene, l’art. 41, lett. b), del decreto – nell’inserire il comma 2-<em>bis</em> all’interno dell’art. 1 della legge n. 190/2012 – annovera tra i destinatari del Piano nazionale anticorruzione i “<em>soggetti di cui all’articolo 2-</em>bis, <em>comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</em>”<a href="#_ftn91" name="_ftnref91" title="">[91]</a>.<br />
“I soggetti di cui all’art. 2-<em>bis</em>, comma 2”, del d. lgs. n. 33/2013, come riformulato dall’art. 3 dello stesso decreto approvato dal Governo il 16 maggio 2016, sono gli “<em>enti pubblici economici</em>” e le “<em>società in controllo pubblico</em>”<a href="#_ftn92" name="_ftnref92" title="">[92]</a>. Sono eccettuate le sole “<em>società quotate</em>”, come definite dal decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell’art. 18 della legge n. 124/2015: l’art. 2, comma 1, lett. o) dello schema di decreto delegato recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica definisce le società (a partecipazione pubblica) quotate come quelle “che emettono azioni quotate in mercati regolamentati”, quelle “che hanno emesso, dalla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”, quelle “partecipate dalle une e dalle altre, salvo che le stesse siano anche partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche”.<br />
Il legislatore si accinge a “convalidare” (<em>ex nunc</em>) l’impostazione, fino ad oggi <em>contra legem</em>, propugnata da A.N.A.C., fischiando la fine della partita<a href="#_ftn93" name="_ftnref93" title="">[93]</a>?<br />
Sia consentita, anzitutto, una considerazione sul piano della corretta tecnica normativa<a href="#_ftn94" name="_ftnref94" title="">[94]</a>: la modifica dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione dovrebbe passare attraverso una puntuale incisione dell’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012, piuttosto che transitare, rischiando di lambire l’anonimato, in un comma 2-<em>bis</em> (dell’art. 1 della legge n. 190/2012) per il resto dedicato ai contenuti e all’<em>iter</em> di formazione del P.N.A.<a href="#_ftn95" name="_ftnref95" title="">[95]</a><br />
Ma – ed è quel che più conta – l’inserzione di enti pubblici economici e società in controllo pubblico<a href="#_ftn96" name="_ftnref96" title="">[96]</a> nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione<a href="#_ftn97" name="_ftnref97" title="">[97]</a> si colloca platealmente al di fuori di una delega avente ad oggetto – vale la pena di rammentarlo – la “precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione” e “dei piani di prevenzione della corruzione”<a href="#_ftn98" name="_ftnref98" title="">[98]</a>.<br />
Altro è modificare la disciplina legislativa relativa ai contenuti e all’<em>iter</em> di elaborazione del P.N.A. e dei piani triennali di prevenzione della corruzione; altro ancora, evidentemente, ampliare lo spettro soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione.<br />
Mentre per tutte le altre “modifiche all’articolo 1 della legge n. 190 del 2012”<a href="#_ftn99" name="_ftnref99" title="">[99]</a>, di cui all’art. 41 del decreto delegato approvato lo scorso 16 maggio, il Consiglio dei Ministri aveva ricevuto una delega, <em>sub specie</em> vuoi di “precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del P.N.A.” e “dei piani di prevenzione della corruzione”<a href="#_ftn100" name="_ftnref100" title="">[100]</a>, vuoi di “ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono” nei “processi” relativi all’elaborazione e all’attuazione della strategia di contrasto della corruzione<a href="#_ftn101" name="_ftnref101" title="">[101]</a>, lo stesso non può certamente dirsi per l’inclusione di enti pubblici economici e società in controllo pubblico nell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione<a href="#_ftn102" name="_ftnref102" title="">[102]</a>.<br />
Il tema dell’eccesso di delega è suscettibile di emergere, in via giudiziale, in occasione dell’eventuale impugnazione, presso il giudice amministrativo, dell’ordine, che fosse impartito da A.N.A.C., di adozione del piano di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012) oppure in occasione dell’eventuale opposizione, innanzi al giudice ordinario, alla sanzione pecuniaria che fosse irrogata da A.N.A.C. per l’omessa adozione del piano, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b), del d.l. n. 90/2014.<br />
Il legislatore si accinge bensì a “convalidare” (<em>ex nunc</em>) l’impostazione, fino ad oggi <em>contra legem</em>, propugnata da A.N.A.C., ma ciò non significherà – in mancanza di novazione della fonte – fischiare la fine della partita<a href="#_ftn103" name="_ftnref103" title="">[103]</a>.</div>
<div style="text-align: right;">LUCA BERTONAZZI</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">&nbsp;</div>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1" style="text-align: justify;"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a> <span style="font-size:12px;">Cass. pen., Sez. II, 21 luglio 2010, n. 2869; Cass. pen., Sez. II, 10 gennaio 2011, n. 234.</span></div>
<div id="ftn2" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref2" name="_ftn2" title="">[2]</a> E dall’ulteriore dato, parimenti sistematico, che vede le “società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate” accanto alle “amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” unicamente nell’art. 1, comma 34, della legge n. 190/2012, che definisce l’ambito soggettivo di applicazione delle sole “disposizioni dei commi da 15 a 33” [<em>rectius</em>: 15-16 e da 26 a 33, con l’eccezione del comma 32-<em>bis</em>, peraltro introdotto dall’art. 8, comma 3, della legge 27 maggio 2015, n. 69], ossia delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa dettate dalla stessa legge n. 190/2012. Fa leva su questo argomento S. BARTOLOMUCCI, Compliance programs <em>delle società in mano pubblica e prospettive d’integrazione in chiave di anticorruzione amministrativa</em>, in <em>Società</em>, 2013, 354, spec. par. 4.</span></div>
<div id="ftn3" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref3" name="_ftn3" title="">[3]</a> Ora ad A.N.A.C., anziché al Dipartimento della funzione pubblica, come si chiarirà <em>infra</em> (note da 50 a 52).</span></div>
<div id="ftn4" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref4" name="_ftn4" title="">[4]</a> Cfr. d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62.</span></div>
<div id="ftn5" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref5" name="_ftn5" title="">[5]</a> Se è vero (come è vero) che rientrano nell’orbita applicativa del d. lgs. n. 39/2013 e del d. lgs. n. 33/2013 gli “enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico”, vi ricadono altresì, <em>a fortiori</em>, gli enti pubblici economici: cfr., infatti, gli artt. 1, comma 2, lett. b), e 2 del d. lgs. n. 39/2013 e l’art. 11, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, come sostituito dall’art. 24-<em>bis</em>, comma 1, del d.l. n. 90/2014.</span></div>
<div id="ftn6" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref6" name="_ftn6" title="">[6]</a> E, logicamente, agli enti pubblici economici: cfr., infatti, gli artt. 1, comma 2, lett. b) e 2 del d. lgs. n. 39/2013.</span></div>
<div id="ftn7" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref7" name="_ftn7" title="">[7]</a> Controllo diretto o indiretto, da parte di una sola amministrazione o congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, ivi compreso quello stringente cui sono asservite le società <em>in house</em>.</span></div>
<div id="ftn8" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref8" name="_ftn8" title="">[8]</a> L’esercizio di “funzioni amministrative”, di “attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche” o di “gestione di servizi pubblici” contribuisce a identificare i soggetti convogliati nel perimetro della normativa e non a calibrarne l’estensione ad alcune soltanto delle loro attività.</span></div>
<div id="ftn9" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref9" name="_ftn9" title="">[9]</a> Nonché nel successivo comma 36, che discorre di “livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione”, con un occhio dichiaratamente orientato verso l’art. 117 Cost.</span></div>
<div id="ftn10" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref10" name="_ftn10" title="">[10]</a> Controllo diretto o indiretto, da parte di una sola amministrazione o congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, ivi compreso quello stringente cui sono asservite le società <em>in house</em>.<br />
Secondo la determinazione di A.N.A.C. 17 giugno 2015, n. 8, non rileverebbe, a questi fini, la fattispecie di cui al n. 3) del comma 1 dell’art. 2359 c.c. (c.d. controllo contrattuale), apparendo il criterio di perimetrazione del d. lgs. n. 39/2013 e del d. lgs. n. 33/2013 “connesso alla presenza di una partecipazione al capitale o all’esercizio di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.</span></div>
<div id="ftn11" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref11" name="_ftn11" title="">[11]</a> Diversamente da quanto testé osservato in relazione al d. lgs. n. 39/2013, qui l’esercizio di “funzioni amministrative”, di “attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche” o di “gestione di servizi pubblici” vale non solamente a individuare i soggetti implicati dalla disciplina, ma pure a circoscrivere l’estensione di quest’ultima ad alcune soltanto delle loro attività: quelle “di pubblico interesse”.<br />
Tale assetto è destinato a subire una sensibile innovazione con l’imminente entrata in vigore di un decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 maggio 2016 ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124: il suo art. 3 – nell’introdurre nel d. lgs. n. 33/2013 l’art. 2-<em>bis</em>, rubricato “Ambito soggettivo di applicazione” – riconduce <em>tout court</em>, e non più limitatamente all’attività di pubblico interesse, le “società in controllo pubblico” nell’ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. n. 33/2013. La limitazione alla sola attività di pubblico interesse sarà, invece, predicabile per le “società in partecipazione pubblica”, prossime a fare ingresso nella (sempre più dilatata) sfera di operatività del d. lgs. n. 33/2013. Simili novità, ormai in vista, trovano fondamento nella prefigurata “ridefinizione … dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza” (art. 7, comma 1, lett. a), della legge n. 124/2015): ne deriverà l’abrogazione dell’art. 11 del d. lgs. n. 33/2013, esplicitamente prevista dall’art. 43, comma 1, lett. b), del decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio 2016.</span></div>
<div id="ftn12" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref12" name="_ftn12" title="">[12]</a> E, logicamente, gli enti pubblici economici: cfr. art. 11, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.</span></div>
<div id="ftn13" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref13" name="_ftn13" title="">[13]</a> E, <em>a fortiori</em>, gli enti pubblici economici.</span></div>
<div id="ftn14" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref14" name="_ftn14" title="">[14]</a> Non così per gli enti pubblici economici, attratti <em>tout court</em> nella sfera di applicazione tanto del d. lgs. n. 39/2013, quanto del d. lgs. n. 33/2013.</span></div>
<div id="ftn15" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref15" name="_ftn15" title="">[15]</a> Cfr. il precedente paragrafo 1.</span></div>
<div id="ftn16" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref16" name="_ftn16" title="">[16]</a> Ora da parte di A.N.A.C., anziché del Dipartimento della funzione pubblica, come si chiarirà <em>infra</em> (note da 50 a 52).</span></div>
<div id="ftn17" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref17" name="_ftn17" title="">[17]</a> Cfr. il d.p.c.m. 16 gennaio 2013, di “istituzione del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012: il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, dal Ministro della giustizia e dal Ministro dell’interno.</span></div>
<div id="ftn18" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref18" name="_ftn18" title="">[18]</a> Cfr. il precedente paragrafo 1.</span></div>
<div id="ftn19" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref19" name="_ftn19" title="">[19]</a> Cfr. il precedente paragrafo 1.</span></div>
<div id="ftn20" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref20" name="_ftn20" title="">[20]</a> Cfr. il precedente paragrafo 2.</span></div>
<div id="ftn21" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref21" name="_ftn21" title="">[21]</a> “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.</span></div>
<div id="ftn22" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref22" name="_ftn22" title="">[22]</a> Comitato interministeriale istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013 e linee di indirizzo adottate il 12 marzo 2013: cfr. il precedente paragrafo 3.</span></div>
<div id="ftn23" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref23" name="_ftn23" title="">[23]</a> Ora la predisposizione spetta ad A.N.A.C., e non più al Dipartimento della funzione pubblica, come si chiarirà <em>infra</em> (note da 50 a 52).</span></div>
<div id="ftn24" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref24" name="_ftn24" title="">[24]</a> Ora predisposizione e approvazione spettano ambedue ad A.N.A.C., come si chiarirà <em>infra</em> (note da 50 a 52).</span></div>
<div id="ftn25" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref25" name="_ftn25" title="">[25]</a> Pagg. 33-34.</span></div>
<div id="ftn26" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref26" name="_ftn26" title="">[26]</a> M. BARTOLOMUCCI, Compliance, cit., par. 5 osserva in contrario che la qualifica dirigenziale del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012), comportando di regola l’esercizio di poteri operativi, dovrebbe precludergli l’investitura quale organismo di vigilanza monocratico o quale componente interno dell’organismo di vigilanza collegiale, per difetto dei necessari requisiti di autonomia rispetto alla <em>societas</em> vigilata (art. 6, comma 1, lett. b), del d. lgs. n. 231/2001).</span></div>
<div id="ftn27" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref27" name="_ftn27" title="">[27]</a> Erroneamente l’adozione dei modelli organizzativi di cui al d. lgs. n. 231/2001 viene raffigurata, nelle pagg. 30-31 del P.N.A., come il contenuto di un obbligo, anziché di un onere per il conseguimento del beneficio dell’esenzione da responsabilità dell’ente in caso di reato.</span></div>
<div id="ftn28" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref28" name="_ftn28" title="">[28]</a> Così alle già rammentate pagg. 33-34 del P.N.A.</span></div>
<div id="ftn29" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref29" name="_ftn29" title="">[29]</a> Anche come concorrente in reato proprio (es., abuso d’ufficio).</span></div>
<div id="ftn30" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref30" name="_ftn30" title="">[30]</a> Così già nel precedente comma 15.</span></div>
<div id="ftn31" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref31" name="_ftn31" title="">[31]</a> Ma che meriterebbe, invece, una verifica rigorosa (alla luce del vigente art. 117 Cost.), che però esula dal campo di indagine del presente contributo.</span></div>
<div id="ftn32" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref32" name="_ftn32" title="">[32]</a> Ivi si legge che, nel “contesto” della legge n. 190/2012, “il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”, sicché “le situazioni rilevanti … sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione … ma anche le situazioni&nbsp; in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite”.</span></div>
<div id="ftn33" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref33" name="_ftn33" title="">[33]</a> Cfr. il precedente paragrafo 1.</span></div>
<div id="ftn34" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref34" name="_ftn34" title="">[34]</a> Cfr. il precedente paragrafo 2.</span></div>
<div id="ftn35" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref35" name="_ftn35" title="">[35]</a> Cfr. il precedente paragrafo 2.</span></div>
<div id="ftn36" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref36" name="_ftn36" title="">[36]</a> Ciò che esigerebbe, invero, un puntuale intervento legislativo, preferibilmente di modifica dell’art. 1, comma 59, della legge n. 190/2012.</span></div>
<div id="ftn37" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref37" name="_ftn37" title="">[37]</a> Peraltro la Corte costituzionale, anche sulla spinta dell’interpretazione offerta dai giudici di Strasburgo agli artt. 6 e 7 CEDU, è ormai pervenuta ad ancorare anche le misure amministrative di carattere punitivo-afflittivo alla garanzia dell’art. 25, comma 2, Cost.: cfr. Corte cost., 26 maggio 2010, n. 196; 18 aprile 2014, n. 104.</span></div>
<div id="ftn38" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref38" name="_ftn38" title="">[38]</a> Ciò che richiederebbe, invero, un duplice e puntuale intervento legislativo.</span></div>
<div id="ftn39" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref39" name="_ftn39" title="">[39]</a> E, almeno in una prima (prevedibilmente tutt’altro che breve) fase, lo <em>standard</em> di ‘qualità’ del diritto punitivo, in termini di accessibilità e prevedibilità, che i giudici di Strasburgo esigono in sede di interpretazione dell’art. 7 CEDU (cfr. Corte europea dei diritto dell’uomo, Sez. IV, 14 aprile 2015, ricorso n. 66655/13, causa Contrada c. Italia, ove l’affermazione della necessità che gli illeciti e le pene si fondino su un “base sufficientemente chiara”). Ma questa criticità deve ritenersi assorbita da quella appena esposta nel testo, se è vero che la “c.d. legalità europea” (“legalità/prevedibilità”, a prescindere dall’origine legislativa o giurisprudenziale del diritto) è “integrazione garantista” e “giammai riduzione” della legalità/riserva di legge, “nucleo essenziale del principio di legalità per il diritto italiano” (D. PULITANO’, <em>Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge</em>, in <em>Diritto penale contemporaneo</em>, 13 luglio 2015, 10).</span></div>
<div id="ftn40" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref40" name="_ftn40" title="">[40]</a> In tal senso A. MONEA, <em>L. n. 190/2012 e d. lgs. n. 231/2001: due normative a tutela dell’integrità organizzativa. Profili di confronto</em>, in <em>Azienditalia</em>, 2014, 330, spec. par. 3.</span></div>
<div id="ftn41" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref41" name="_ftn41" title="">[41]</a> Sull’entità, “salva prova contraria”, del “danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato”, cfr. l’art. 1, comma 1-<em>sexies</em>, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ivi introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012, che lo presume “pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.</span></div>
<div id="ftn42" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref42" name="_ftn42" title="">[42]</a> Il responsabile si esime da ogni responsabilità se prova di aver predisposto, prima della commissione del fatto, un piano triennale di prevenzione della corruzione rispondente alle “esigenze” prospettate nel comma 9 (e, quindi, adeguato a prevenire il rischio corruttivo), di aver adempiuto i compiti enumerati nel comma 10 e di aver ben vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.</span></div>
<div id="ftn43" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref43" name="_ftn43" title="">[43]</a> Argomentando <em>a fortiori</em> dal comma 12, deve ritenersi ammessa, benché non testualmente prevista nel comma 14, la prova liberatoria, avente ad oggetto l’adempimento dei compiti enumerati nel comma 10 e la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del piano (cfr., sostanzialmente in questo senso, la riformulazione del comma 14 cit. ad opera dell’art. 41, comma 1, lett. l), di un decreto legislativo, prossimo ad entrare in vigore, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 maggio 2016 in base all’art. 7, comma 1, della legge n. 124/2015).<br />
Parrebbe invece da escludere, non fosse altro che per la sua collocazione sistematica, l’applicazione del comma 13 (che stabilisce tipo e cornice edittale della sanzione disciplinare) alla fattispecie di cui al comma 14 (“ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”), il cui trattamento sanzionatorio attende pertanto d’essere definito in sede di contrattazione collettiva e, quindi, di ricevere le prescritte forme di pubblicità (art. 55, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001).<br />
Infine, nessuna valenza presenta la circostanza, puramente accidentale, che l’inciso “per omesso controllo” accompagni la sola responsabilità disciplinare all’interno del solo comma 14, poiché nessuna delle forme di responsabilità contemplate nei commi 12 e 14 è indiretta (per fatto altrui), secondo quanto emerge dal contenuto delle anzidette prove liberatorie (e anche perché, a ragionare diversamente, non si saprebbe come coordinare il comma 10, lett. b), che obbliga il responsabile della prevenzione della corruzione a proporre la modifica del piano quando ne “sono accertate significative violazioni” e il più volte menzionato comma 14, che eleva le “ripetute violazioni” del piano a presupposto per possibili responsabilità di ordine dirigenziale e disciplinare: invero, nessun responsabile sarebbe portato ad assolvere l’obbligo di proporre le opportune modifiche di un piano ripetutamente violato, se ciò lo esponesse, automaticamente, alle menzionate forme di responsabilità).<br />
Si tratta di profili qui appena accennati e che certamente non esauriscono il novero di quelli affioranti, già a prima lettura, dai commi da 12 a 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012: ma il discorso subito si arresta per l’urgenza di non decampare dal tema che forma oggetto del presente contributo.</span></div>
<div id="ftn44" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref44" name="_ftn44" title="">[44]</a> Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, come novellato dall’art. 1, comma&nbsp; 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, gli illeciti disciplinari contemplati nei commi 12 e 14 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 (così come la sanzione disciplinare prevista dall’intermedio comma 13, da ritenersi riferita al solo illecito di cui al comma 12) non sono derogabili da successivi accordi o contratti collettivi.</span></div>
<div id="ftn45" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref45" name="_ftn45" title="">[45]</a> In mancanza, a livello costituzionale, di riserva a favore della contrattazione collettiva, ben può il legislatore introdurre direttamente illeciti disciplinari e relative sanzioni (cfr., ad esempio, l’introduzione di talune figure di illecito disciplinare da parte dell’art 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146).<br />
Il trattamento sanzionatorio relativo alla fattispecie di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 attende d’essere definito in sede di contrattazione collettiva e, quindi, d’essere portato a conoscenza dei lavoratori, a cura del datore di lavoro, mediante affissione in luogo accessibile (art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300).</span></div>
<div id="ftn46" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref46" name="_ftn46" title="">[46]</a> La giurisdizione della Corte dei conti è affermata soltanto in “situazioni particolari connesse” allo “speciale statuto legale” di talune società a partecipazione pubblica (è il caso di Rai S.p.A., di Enav S.p.A., di Anas S.p.A.: cfr., rispettivamente, Cass., sez. un., 22 dicembre 2009, n. 27092; Cass., sez. un., ord. 3 marzo 2010, n. 5032; Cass., sez. un., 9 luglio 2014, n. 15594), nonché in relazione alle società <em>in house</em> (Cass., sez. un., 25 novembre 2013, n. 26283).</span></div>
<div id="ftn47" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref47" name="_ftn47" title="">[47]</a> Cfr. il precedente paragrafo 4.</span></div>
<div id="ftn48" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref48" name="_ftn48" title="">[48]</a> Cfr. il precedente paragrafo 5.</span></div>
<div id="ftn49" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref49" name="_ftn49" title="">[49]</a> L’art. 21 del d. lgs. n. 39/2013 – nel chiarire che, “ai soli fini” dell’art. 53, comma 16-<em>ter</em>, del d. lgs. n. 165/2001, ivi introdotto dall’art. 1, comma 42, lett. l), della legge n. 190/2012, “sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni” anche i “soggetti esterni” titolari di un incarico dirigenziale o amministrativo di vertice, con i quali l’amministrazione “stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo”, eccede palesemente la delega di cui all’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012: urge una novazione della fonte.<br />
Inoltre – ed è notazione più rilevante nell’economia del presente contributo – l’art. 21 del d. lgs. n. 39/2013 eccede la delega anche nella (più circoscritta) parte in cui menziona enti pubblici (economici) ed enti di diritto privato in controllo pubblico, come se fossero destinatari dell’art. 53, comma 16-<em>ter</em>, del d. lgs. n. 165/2001: cosa che non è, secondo quanto risulta dalla sua collocazione sistematica e dal suo dato letterale (lo dà per scontato la stessa A.N.A.C., <em>sub</em> par. 2.1.1 della determinazione n. 8/2015, ove, assumendo il punto di vista delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, discorre del loro obbligo di adottare “le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse”). Invero, nulla, nei commi 49 e 50 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, lascia presagire, nemmeno lontanamente, un’alterazione dei confini del c.d. <em>revolving doors</em>. In ogni caso, la sottoposizione di enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico al c.d. <em>revolving doors</em> non implica di certo la loro attrazione nel ben più ampio cono della disciplina in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione. E ciò andrebbe ribadito quand’anche l’auspicata novazione della fonte conservasse la menzione di enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico.</span></div>
<div id="ftn50" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref50" name="_ftn50" title="">[50]</a> Art. 19, comma 2, del d.l. n. 90/2014.<br />
Nel disegno originario, l’art. 1, comma 2, della legge n. 190/2012 disponeva che “la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 … opera quale Autorità nazionale anticorruzione”. In seguito, con l’art. 5, comma 3, del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, come sostituito dalla legge di conversione, 30 ottobre 2013, n. 125, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche assumeva la denominazione di “Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.)”. Infine, l’art. 19, comma 2, del d.l. n. 90/2014 ne ha mutato la denominazione in “Autorità nazionale anticorruzione”.</span></div>
<div id="ftn51" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref51" name="_ftn51" title="">[51]</a> Art. 19, comma 15, del d.l. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione, 11 agosto 2014, n. 114: “Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica … in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 … sono trasferite all’Autorità nazionale anticorruzione”.<br />
Tale assetto si appresta ad essere confermato dall’art. 41, comma 1, lett. a) e d), di un decreto delegato, prossimo ad entrare in vigore, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 maggio 2016 ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 124/2015: ivi (si riformula la lett. b) del comma 2 e si sopprime la lett. c) del comma 4 dell’art. 1 della legge n. 190/2012, sicché) predisposizione e adozione del Piano nazionale anticorruzione sono devolute alla competenza di A.N.A.C.</span></div>
<div id="ftn52" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref52" name="_ftn52" title="">[52]</a> Art. 19, comma 9, del d.l. n. 90/2014, come modificato dalla legge di conversione, 11 agosto 2014, n. 114: “Al fine di concentrare l’attività dell’Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della <em>performance</em> … sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica”.</span></div>
<div id="ftn53" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref53" name="_ftn53" title="">[53]</a> Tesi ulteriormente ribadita, di lì a pochi mesi, dalla determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 (“Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2015”), <em>sub</em> 3 (“Ambito soggettivo), lett. b) (“Società, altri enti di diritto privato in controllo pubblico e enti pubblici economici”).</span></div>
<div id="ftn54" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref54" name="_ftn54" title="">[54]</a> Cfr. il precedente paragrafo 4.</span></div>
<div id="ftn55" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref55" name="_ftn55" title="">[55]</a> Cfr. il precedente paragrafo 2.</span></div>
<div id="ftn56" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref56" name="_ftn56" title="">[56]</a> <em>Sub</em> 1, “Il quadro normativo”, della determinazione n. 8/2015.</span></div>
<div id="ftn57" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref57" name="_ftn57" title="">[57]</a> Cfr. il precedente paragrafo 2.</span></div>
<div id="ftn58" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref58" name="_ftn58" title="">[58]</a> <em>Sub</em> 1, “Il quadro normativo”, e <em>sub</em> 2.1, “Le società in controllo pubblico”, della determinazione n. 8/2015.</span></div>
<div id="ftn59" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref59" name="_ftn59" title="">[59]</a> Cfr. il precedente paragrafo 6.<br />
Si osserva, <em>per incidens</em>, che i limiti della delega (art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012) dovrebbero indurre a riferire l’art. 15, comma 3, del d. lgs. n. 39/2013 – che ha esteso ad ogni responsabile della prevenzione della corruzione un meccanismo di garanzia dapprima previsto per i soli segretari degli enti locali (art. 1, comma 82, della legge n. 190/2012), nei quali è di norma individuato il responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012) – alle sole attività svolte dal responsabile in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice. Ciò anche per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001, se si vuole evitare che un’interpretazione strettamente letterale conduca ad un sicuro eccesso di delega.<br />
Ma è alle porte una risolutiva novazione della fonte: cfr. l’art. 1, comma 7, ultimo periodo, della legge n. 190/2012, come riformulato dall’art. 41, comma 1, lett. f) di un decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 maggio 2016 ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 124/2015 e prossimo ad entrare in vigore. La disposizione, naturalmente affrancata dai limiti della delega di cui all’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 e fondata sull’art. 7, comma 1, lett. d), della legge n. 124/2015 (nella parte in cui prefigura la ridefinizione di “ruoli”, “poteri” e “responsabilità” dei “soggetti interni che intervengono” nei “processi” in materia di prevenzione della corruzione), oltre a generalizzare la portata del suddetto meccanismo di garanzia, per fronteggiare ogni misura discriminatoria, lo correla, senza più dare adito alla censura di eccesso di delega, allo “svolgimento” di tutte le “funzioni” del responsabile della prevenzione della corruzione.</span></div>
<div id="ftn60" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref60" name="_ftn60" title="">[60]</a> <em>Sub</em> 1, “Il quadro normativo”, della determinazione n. 8/2015.</span></div>
<div id="ftn61" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref61" name="_ftn61" title="">[61]</a> Cfr. il precedente paragrafo 1.<br />
Peraltro, anche a voler prendere sul serio la menzione, nell’art. 1, comma 60, della legge n. 190/2012, degli enti di diritto privato in controllo pubblico regionale e locale, difetterebbe comunque, nel precedente comma 59, ogni traccia degli enti di diritto privato in controllo pubblico statale. A ciò non potrebbe supplire l’attrazione di questi ultimi nel perimetro dei decreti delegati n. 33/2013 e n. 39/2013, perché, così opinando, si scivolerebbe nella già segnalata e criticata contaminazione tra (o artificiosa <em>reductio ad unum</em> di) corpi normativi che il legislatore ha mostrato di voler tenere distinti.</span></div>
<div id="ftn62" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref62" name="_ftn62" title="">[62]</a> Cfr. le premesse della determinazione n. 8/2015.</span></div>
<div id="ftn63" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref63" name="_ftn63" title="">[63]</a> Cfr. il precedente paragrafo 2.</span></div>
<div id="ftn64" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref64" name="_ftn64" title="">[64]</a> Cfr. il precedente paragrafo 1.</span></div>
<div id="ftn65" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref65" name="_ftn65" title="">[65]</a> <em>Sub</em> 2, “Le società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo”, della determinazione n. 8/2015.</span></div>
<div id="ftn66" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref66" name="_ftn66" title="">[66]</a> Del che si ha una ulteriore e plastica dimostrazione, ad esempio, allorché – nelle premesse della determinazione n. 8/2015 – A.N.A.C. precisa che “l’applicazione delle presenti Linee guida è sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate”: “ad avviso dell’Autorità e del MEF [Ministero dell’economia e delle finanze] senza dubbio anche per queste società sussiste un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. Poiché, tuttavia, dette società sono sottoposte ad un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile saranno oggetto di Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l’A.N.A.C. e il MEF hanno avviato con la CONSOB”.<br />
Proprio come fosse il legislatore, A.N.A.C., mentre include (<em>contra legem</em>) enti pubblici economici ed enti di diritto privato in controllo pubblico nell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione, stabilisce (a mo’ di diritto intertemporale) una temporanea immunità da quella disciplina (e pure da quella in materia di trasparenza) per le società quotate, per quelle con strumenti finanziari quotati e loro controllate, in dichiarata attesa di Linee guida che verranno partorite da un tavolo di lavoro avviato con Il MEF e con la CONSOB. Si tenga presente che, dal punto di vista normativo, l’unica zona franca per “le società che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati” e per “le loro controllate” è quella stabilita dall’art. 22, comma 3, del d. lgs. n. 39/2013, nel cui ambito applicativo ricadono (con soluzione già prefigurata dalla delega di cui all’art. 1, comma 49, della legge n. 190/2012) gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (cfr. il precedente paragrafo 2).<br />
L’esenzione delle “società quotate” dal d. lgs. n. 33/2013 è destinata ad essere sancita, a brevissimo, dall’art. 2-<em>bis</em>, comma 2, lett. b), secondo periodo, dello stesso d. lgs. n. 33/2013, ivi inserito dall’art. 3 di un decreto delegato, prossimo ad entrare in vigore, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio sulla base di una delega che prefigurava, per quel che ora rileva, la “ridefinizione … dell’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza” (art. 7, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124): per la definizione di “società quotate” si rinvia al decreto legislativo da emanarsi in attuazione dell’art. 18 della legge n. 124/2015. All’art. 2, comma 1, lett. o) di quello schema di decreto delegato, su cui il Consiglio di Stato ha reso il suo parere lo scorso 16 marzo, le società quotate sono definite come quelle “che emettono azioni quotate in mercati regolamentati”; quelle “che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”; quelle “partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano partecipate o controllate da amministrazioni pubbliche”.<br />
D’altra parte, la stessa A.N.A.C. non fa nulla per dissimulare la sua spiccata propensione ad assumere il ruolo del legislatore: si veda, ad esempio, <em>sub</em> 3, “Ambito soggettivo”, della determinazione 28 ottobre 2015, n. 12 (“Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2015”), ove, nell’elencare le novità intervenute tra la fine del 2013 e la fine del 2015, si accostano alle “innovazioni legislative”, quale è la sostituzione dell’art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 ad opera dell’art. 24-<em>bis</em>, comma 1, del d.l. n. 90/2014, gli “atti interpretativi adottati dall’A.N.A.C.”, con particolare riguardo alle Linee guida approvate con determinazione n. 8/2015, quasi che tali atti interpretativi rivestano il medesimo rango dello <em>ius novum</em>.</span></div>
<div id="ftn67" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref67" name="_ftn67" title="">[67]</a> <em>Sub</em> 2, “Le società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo”, della determinazione n. 8/2015.</span></div>
<div id="ftn68" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref68" name="_ftn68" title="">[68]</a> <em>Sub</em> 2.1.1, “Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione”, della determinazione n. 8/2015, si ribadisce, peraltro, che la legge n. 190 del 2012 “fa riferimento … ad un concetto … ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la P.A. disciplinati dal Titolo II [Capo I] del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di ‘cattiva amministrazione’, nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa dei comportamenti e delle decisioni dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.<br />
Identico approccio si rinviene, di lì a pochi mesi, nella determinazione 28 ottobre 2015, n. 12, recante “Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2015”, <em>sub</em> 2.1: “Si conferma la definizione del fenomeno [corruttivo] contenuta nel P.N.A., non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la ‘<em>maladministration</em>’, intesa come assunzione di decisioni … devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni”.</span></div>
<div id="ftn69" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref69" name="_ftn69" title="">[69]</a> Osserva S. BARTOLOMUCCI, Compliance, cit., par. 5, che A.N.A.C. pare compiere, in via generale ed astratta, “la ponderazione dell’onere modellistico rispetto” agli enti di diritto privato in controllo pubblico, in contrasto “con la matrice volontaristica dell’adozione” dei moduli organizzativi di cui al d. lgs. n. 231/2001, “sostanziante l’onere per l’ottenimento del beneficio d’esimente da responsabilità dell’ente in caso di reato”.</span></div>
<div id="ftn70" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref70" name="_ftn70" title="">[70]</a> Secondo A.N.A.C. l’esercizio di funzioni amministrative, di attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni e di gestione di servizi pubblici vale a identificare gli enti di diritto privato in controllo pubblico come soggetti destinatari della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione, e non anche a modulare l’estensione di quest’ultima ad alcune soltanto delle loro attività. Così è nel modello del d. lgs. n. 39/2013 (cfr. la precedente nota 8), mentre invece nel modello del d. lgs. n. 33/2013, almeno fino all’imminente entrata in vigore del decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio, gli enti di diritto privato in controllo pubblico soggiacciono alla normativa sulla trasparenza “limitatamente” alla loro attività “di pubblico interesse” (cfr. la precedente nota 11).</span></div>
<div id="ftn71" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref71" name="_ftn71" title="">[71]</a> <em>Sub</em> 2.1.1., “Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione”, della determinazione n. 8/2015 sono indicati i “contenuti minimi” di tali misure organizzative.</span></div>
<div id="ftn72" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref72" name="_ftn72" title="">[72]</a> <em>Sub</em> 2.1.2, “Il Responsabile della prevenzione della corruzione”, della determinazione n. 8/2015 si legge che, “considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. In questa ottica, nelle società in cui l’Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione. Questa soluzione, rimessa all’autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento tra il responsabile della prevenzione della corruzione e l’Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell’ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del responsabile della prevenzione della corruzione può coincidere con quella dell’Organismo di vigilanza”.<br />
Ma S. BARTOLOMUCCI, Compliance, cit., par. 5 osserva in contrario che la qualifica dirigenziale del responsabile, comportando di regola l’esercizio di poteri operativi, dovrebbe precludergli l’investitura quale componente dell’Organismo di vigilanza per difetto dei necessari requisiti di autonomia rispetto alla <em>societas</em> vigilata.</span></div>
<div id="ftn73" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref73" name="_ftn73" title="">[73]</a> <em>Sub</em> 2.1.1, “Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione”, della determinazione n. 8/2015.<br />
Anche <em>sub</em> 2.2.1, “Il responsabile della prevenzione della corruzione”, si individuano “le conseguenze derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi” all’incarico di responsabile nella “responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest’ultima ove applicabile”, in dichiarata “considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012”.</span></div>
<div id="ftn74" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref74" name="_ftn74" title="">[74]</a> <em>Sub</em> 2.1.1, “Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione”, della determinazione n. 8/2015.</span></div>
<div id="ftn75" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref75" name="_ftn75" title="">[75]</a> Non a caso nelle premesse della determinazione n. 8/2015 si legge che “le presenti Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal P.N.A. e ne comportano una rivisitazione”, integrando e sostituendo, “laddove non compatibili”, “i contenuti del P.N.A. in materia di misure di prevenzione della corruzione … che devono essere adottate dagli enti pubblici economici” e “dagli enti di diritto privato in controllo pubblico”: ma tra i contenuti del P.N.A. sostituiti perché incompatibili si sarebbe dovuto inserire (e non si è inserito per mera dimenticanza) il passaggio <em>sub</em> pag. 31, nel par. B.2 dell’Allegato 1 al P.N.A., nel quale si alludeva alla responsabilità amministrativa dell’ente ( “Le misure di prevenzione … debbono essere coerenti con la valutazione del rischio, prevedendo la possibilità che l’ente sia considerato responsabile per i reati commessi in qualità di agente pubblico ovvero per quelle ipotesi in cui l’agente operi come … corruttore”: cfr. il precedente paragrafo 4).</span></div>
<div id="ftn76" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref76" name="_ftn76" title="">[76]</a> Secondo l’ampia accezione di ‘corruzione e illegalità’, su cui si è indugiato nel precedente paragrafo 5.</span></div>
<div id="ftn77" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref77" name="_ftn77" title="">[77]</a> Cfr. il precedente paragrafo 7.</span></div>
<div id="ftn78" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref78" name="_ftn78" title="">[78]</a> Cfr. i precedenti paragrafi 4 e 5.</span></div>
<div id="ftn79" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref79" name="_ftn79" title="">[79]</a> Cfr. il precedente paragrafo 7.</span></div>
<div id="ftn80" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref80" name="_ftn80" title="">[80]</a> Cfr. i precedenti paragrafi 4 e 5.</span></div>
<div id="ftn81" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref81" name="_ftn81" title="">[81]</a> Tema che, naturalmente, mai potrà porsi per le società partecipate ma non controllate da pubbliche amministrazioni, per le quali la determinazione n. 8/2015 (<em>sub</em> 2.2.1) non si spinge oltre il riconoscimento della facoltà, in via di autolimite, di sottoporsi volontariamente – e, dunque, senza esservi tenute – alla normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione. Ma l’autolimite implica, ad avviso di chi scrive, la responsabilità disciplinare (tipizzata <em>ex lege</em>) del responsabile della prevenzione della corruzione, allorché si avvera la fattispecie di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012, mentre il trattamento sanzionatorio correlato alla fattispecie di cui all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sarebbe pur sempre devoluto alla contrattazione collettiva (art. 7, comma 1, della legge n. 300/1970).</span></div>
<div id="ftn82" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref82" name="_ftn82" title="">[82]</a> L’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012 è prossimo ad essere sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. c), di un decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio 2016 ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 124/2015: ma le modifiche, invero marginali, si limitano a tener conto dell’assorbimento delle scarne regole sulla trasparenza dettate nei commi 15-16 e da 26 a 33 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 nel d. lgs. n. 33/2013 (così come modificato dallo stesso decreto approvato il 16 maggio 2016), nonché del trasferimento in capo ad A.N.A.C. di funzioni in precedenza intestate al Dipartimento della funzione pubblica, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 19, comma 15, del d.l. n. 90/2014).</span></div>
<div id="ftn83" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref83" name="_ftn83" title="">[83]</a> Con competenza del tribunale in composizione monocratica: art. 19, comma 5-<em>bis</em>, del d.l. n. 90/2014, ivi inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.</span></div>
<div id="ftn84" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref84" name="_ftn84" title="">[84]</a> E del codice di comportamento, la cui adozione, secondo A.N.A.C., sarebbe obbligatoria anche per gli enti in parola, se del caso mediante integrazione del codice etico già approvato ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 (cfr. <em>sub</em> 2.1.1, “Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione”, della determinazione n. 8/2015).</span></div>
<div id="ftn85" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref85" name="_ftn85" title="">[85]</a> Il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” del 9 settembre 2014, laddove equipara, ai fini sanzionatori, certe fattispecie (connotate da carenze ritenute particolarmente gravi) alla “omessa adozione” desta non lievi perplessità sul piano del principio di legalità, che l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (ormai assistito dalla garanzia dell’art. 25, comma 2, Cost.: cfr. Corte cost., n. 196/2010) declina anzitutto come riserva di previa legge.</span></div>
<div id="ftn86" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref86" name="_ftn86" title="">[86]</a> La legge è intitolata “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; la rubrica dell’art. 7 è “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”.</span></div>
<div id="ftn87" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref87" name="_ftn87" title="">[87]</a> Adunanza di Sezione del 18 febbraio 2016, numero affare 00343/2016.</span></div>
<div id="ftn88" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref88" name="_ftn88" title="">[88]</a> Notizie acquisite, al pari dello schema di decreto delegato, dal sito <em>web</em> istituzionale del Governo.</span></div>
<div id="ftn89" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref89" name="_ftn89" title="">[89]</a> Mentre il Capo I reca “Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.</span></div>
<div id="ftn90" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref90" name="_ftn90" title="">[90]</a> Non a caso rubricato “Modifiche all’articolo 1 della legge n. 190 del 2012”.</span></div>
<div id="ftn91" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref91" name="_ftn91" title="">[91]</a> Il P.N.A. costituisce “atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-<em>bis</em>, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (art. 1, comma 2-<em>bis</em>, della legge n. 190/2012, introdotto dall’art. 41, lett. b), del decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio).<br />
Erroneamente il legislatore (come in precedenza A.N.A.C.: cfr. le precedenti note 27 e 69) dà per scontato che l’adozione dei modelli organizzativi di cui al d. lgs. n. 231/2001 corrisponda ad un obbligo, anziché ad un onere per conseguire il beneficio dell’esenzione da responsabilità dell’ente in caso di reato.</span></div>
<div id="ftn92" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref92" name="_ftn92" title="">[92]</a> Per la precisione: “società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (art. 2-<em>bis</em>, comma 2, lett. b), del d. lgs. n. 33/2013, come introdotto dall’art. 3 del decreto approvato dal Governo lo scorso 16 maggio, cui rinvia l’art. 1, comma 2-<em>bis</em>, della legge n. 190/2012, ivi inserito dall’art. 41, lett. b), dello stesso decreto approvato lo scorso 16 maggio, prossimo ad entrare in vigore).<br />
Secondo l’art. 2, comma 1, lett. c), dello schema di decreto delegato recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, sul quale il 16 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha reso il suo parere, per “controllo” si intende “la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile”, con la precisazione che “il controllo può sussistere quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.<br />
Si eclissa, nella definizione normativa di “società in controllo pubblico” (già “ente di diritto privato in controllo pubblico”), il requisito dell’esercizio di funzioni amministrative o di attività di produzione di beni e servizi a favore di amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. Piace a chi scrive ipotizzare che ciò sia dovuto più alla consapevolezza (del dover essere, e cioè) che non dovrebbero più esistere società in controllo pubblico aventi per oggetto attività non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni controllanti (cfr. gli artt. 4 e 25 dello schema di decreto delegato recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ma, quasi dieci anni orsono, l’art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), che non alla consapevolezza (dell’essere, e cioè) che nella realtà ne esistono, in spregio al divieto normativo, e alla conseguente volontà di includerle nel (sempre più ampio) raggio d’azione della normativa in materia di trasparenza e in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione.<br />
Come che sia, la nozione di “società in controllo pubblico come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124” andrebbe coerentemente inserita pure nel d. lgs. n. 39/2013.<br />
Costituisce, invece, uno svarione la menzione di “organismi di diritto pubblico” e “imprese pubbliche” sia nella Relazione illustrativa del decreto delegato approvato lo scorso 16 maggio, sia nel parere su di esso reso dal Consiglio di Stato lo scorso 18 febbraio.</span></div>
<div id="ftn93" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref93" name="_ftn93" title="">[93]</a> Si rinnova, così, la stessa dinamica già sperimentata, nell’anno 2014, a proposito dell’ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. n. 33/2013: a fronte di una versione originaria dell’art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 che conduceva <em>de plano</em> ad opposta conclusione, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica del 14 febbraio 2014, n. 1/2014, sulla base di opinabili ragioni di politica del diritto, riconduceva gli enti di diritto privato in controllo pubblico (e addirittura le società partecipate ma non controllate da amministrazioni, sia pure nei limiti della loro attività di pubblico interesse) nell’alveo della normativa in tema di trasparenza, con un’interpretazione <em>contra legem</em> che, quanto agli enti di diritto privato in controllo pubblico, di lì a poco sarebbe però divenuta norma positiva, per effetto della riformulazione dell’art. 11 del d. lgs. n. 33/2013 ad opera dell’art. 24-<em>bis</em>, comma 1, del d.l. n. 90/2014 (quanto invece alle società partecipate ma non controllate da amministrazioni, la fantasiosa interpretazione addotta nel febbraio 2014 si accinge nei prossimi giorni a tagliare il traguardo del diritto positivo, incorporata com’è nell’art. 2-<em>bis</em>, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013, ivi inserito dall’art. 3 del decreto delegato approvato dal Governo lo scorso 16 maggio).</span></div>
<div id="ftn94" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref94" name="_ftn94" title="">[94]</a> Nella cui virtù chi scrive si ostina a confidare, nonostante i tempi correnti.</span></div>
<div id="ftn95" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref95" name="_ftn95" title="">[95]</a> Ma l’auspicata collocazione sistematica, per quanto corrispondente ai canoni della corretta tecnica normativa, avrebbe accresciuto la visibilità dell’eccesso di delega, che subito si passa, nel testo, a stigmatizzare.</span></div>
<div id="ftn96" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref96" name="_ftn96" title="">[96]</a> Già “enti di diritto privato in controllo pubblico”.</span></div>
<div id="ftn97" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref97" name="_ftn97" title="">[97]</a> Cfr. art. 1, comma 2-<em>bis</em>, della legge n. 190/2012, ivi introdotto dall’art. 41, lett. b), del decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio, prossimo ad entrare in vigore.<br />
Con la già accennata eccezione delle “società quotate”, come definite dall’emanando decreto delegato recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica: l’art. 1, comma 2-<em>bis</em>, della legge n. 190/2012, ivi introdotto dall’art. 41, lett. b), del decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio, nel richiamare l’art. 2-<em>bis</em>, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013, ivi inserito dall’art. 3 dello stesso decreto delegato approvato lo scorso 16 maggio, richiama pure, fatalmente, l’eccezione delle “società quotate”.</span></div>
<div id="ftn98" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref98" name="_ftn98" title="">[98]</a> Art. 7, comma 1, lett. d), della legge n. 124/2015.</span></div>
<div id="ftn99" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref99" name="_ftn99" title="">[99]</a> Così la rubrica dell’art. 41 del decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggio.</span></div>
<div id="ftn100" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref100" name="_ftn100" title="">[100]</a> Si segnala la confluenza del programma triennale della trasparenza nel piano di prevenzione della corruzione (art. 10 del d. lgs. n. 33/2013 come modificato dall’art. 10 del decreto delegato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 16 maggi</span></div>
<div id="ftn101" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref101" name="_ftn101" title="">[101]</a> Responsabile della prevenzione della corruzione (destinato a divenire “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”), organo di indirizzo politico (che si appresta ad essere ridenominato “organo di indirizzo”), organismo indipendente di valutazione, uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare, dirigenti per quanto di competenza (es., garantire la rotazione del personale dei settori particolarmente esposti alla corruzione).</span></div>
<div id="ftn102" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref102" name="_ftn102" title="">[102]</a> Non se n’è avveduto il Consiglio di Stato, nel parere richiamato nella precedente nota 87.</span></div>
<div id="ftn103" style="text-align: justify;"><span style="font-size:12px;"><a href="#_ftnref103" name="_ftn103" title="">[103]</a> Senza dire delle società quotate: la loro esplicita esclusione dallo spettro applicativo del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. la precedente nota 66) e della normativa in materia di responsabile e piano di prevenzione della corruzione dovrebbe indurre a non dare ulteriore seguito al tavolo di lavoro avviato da ANAC con il MEF e la CONSOB (cfr. la precedente nota 66), ma, visti i precedenti, che denotano un’insospettabile propensione a supplire e precorrere il legislatore, si ha ragione di dubitarne.</span></div>
</div>
<hr />
<p>Note</p>
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            <h3>Allegati</h3>
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		<item>
		<title>Il rapporto tra tutela della concorrenza ed interesse alla scelta del miglior contraente nell’impugnazione degli atti di gara</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 17:33:11 +0000</pubDate>
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<p>1. Il principio di effettività della tutela – 2. La ratio della normativa sull’evidenza pubblica: la concezione contabilistica e la funzione proconcorrenziale – 3. Interessi tutelati e poteri decisori del giudice – 4. La graduazione delle censure nell’impugnazione degli atti di gara &#8211; 5. L’ordine di esame delle censure proposte</p>
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<p>1. Il principio di effettività della tutela – 2. La ratio della normativa sull’evidenza pubblica: la concezione contabilistica e la funzione proconcorrenziale – 3. Interessi tutelati e poteri decisori del giudice – 4. La graduazione delle censure nell’impugnazione degli atti di gara &#8211; 5. L’ordine di esame delle censure proposte con l’azione incidentale – 5.1 Partecipazione alla gara di più imprese – 5.2 Due concorrenti in gara &#8211; 6. La novella del nuovo codice sulle impugnazioni delle ammissioni alla gara: l’anima tridimensionale dell’evidenza pubblica – 7. Conclusioni.<br />
&nbsp;<br />
1. <em>Il principio di effettività della tutela</em><br />
L’art. 1 del codice del processo amministrativo dispone che la giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.<br />
L’ampliamento delle tecniche di tutela dell’interesse legittimo, in particolare dell’interesse legittimo pretensivo, costituisce una tappa decisiva per avvicinare e rendere omogeneo al modello europeo il sistema di tutela delle posizioni giuridiche soggettive in ambito nazionale[2].<br />
L’apertura dell’ordinamento interno all’ordinamento europeo, infatti, implica la costruzione di un processo connotato da una tutela effettiva, quale richiesta dalla società che si muove nel mondo delle relazioni globali, da intendere come la capacità del processo di conseguire risultati nella sfera sostanziale, vale a dire di garantire la soddisfazione del bene oggetto dell’interesse dedotto in giudizio dal soggetto il cui ricorso, rivelandosi fondato, sia stato accolto[3].<br />
Il metro per determinare la compatibilità fra il diritto europeo e i sistemi processuali nazionali è costituito proprio dall’effettività della tutela e tale criterio è la stella polare che deve guidare anche l’attività giurisdizionale nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici, materia alla quale l’ordinamento sovranazionale è tradizionalmente ipersensibile, al fine di garantire la libertà di concorrenza tra le imprese e di assicurare il corretto funzionamento del mercato comune.<br />
Il rapporto amministrativo presenta spesso caratteri di accentuata complessità in quanto, accanto all’interesse pubblico “primario” perseguito dall’amministrazione procedente, possono convivere, ora confliggendo ora collimando, altri interessi pubblici ed in quanto, accanto all’interesse del destinatario diretto dell’atto, possono sussistere altri interessi privati di segno analogo o antitetico a quello del diretto interessato.<br />
Nella gara d’appalto, il “bene della vita” oggetto di potere amministrativo a cui aspirano i partecipanti è uno ed uno solo e può essere attribuito ad un unico concorrente, per cui il rapporto processuale, quando è impugnata l’aggiudicazione, è sempre trilaterale o plurilaterale ed intercorre tra chi non ha ottenuto il bene ed aspira ad averlo, la stazione appaltante e chi ha ottenuto il bene ed aspira a conservarlo.<br />
Nel giudizio avverso il provvedimento di esclusione, invece, il rapporto processuale è bilaterale in quanto gli altri candidati, prima dell’aggiudicazione, non hanno una posizione qualificata, ma un interesse di mero fatto ad evitare una maggiore concorrenza, fermo restando che, se nelle more del giudizio interviene l’aggiudicazione a favore di un terzo, il rapporto investe almeno tre soggetti, essendo necessario impugnare la disposta aggiudicazione, pena l’improcedibilità dell’originario gravame avverso l’esclusione per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
L’aspirazione ad ottenere il bene può sottendere un “interesse finale”, vale a dire l’interesse a conseguire direttamente l’aggiudicazione in esito alla esecuzione della pronuncia giurisdizionale di annullamento, quando dall’accoglimento del gravame deriverebbe la collocazione dell’impresa vittoriosa in giudizio in prima posizione, ovvero un “interesse strumentale”, vale a dire l’interesse ad avere una chance di aggiudicazione attraverso la partecipazione alla gara originaria (se è stata annullata l’esclusione) ovvero alla sua rinnovazione (se sono stati travolti gli atti della gara a cui l’impresa ha partecipato), quando dall’accoglimento dell’impugnazione deriverebbe l’ammissione alla gara o il suo travolgimento.<br />
La circostanza che nella gara d’appalto, così come in ogni procedura concorsuale con un numero di aspiranti superiore al numero dei beni disponibili, il “bene della vita” è una risorsa “scarsa” determina che il contenzioso in materia di appalti pubblici ha proprie peculiarità e costituisce il terreno privilegiato per esplorare le dinamiche dell’effettività della tutela in relazione non soltanto alla posizione del ricorrente, ma anche a quella del controinteressato, che aspira a conservare il rapporto come conformato dal provvedimento amministrativo contestato, titolare di una propria posizione antagonista parimenti meritevole di protezione.<br />
&nbsp;<br />
<em>2. La ratio della normativa sull’evidenza pubblica: la concezione contabilistica e la funzione proconcorrenziale</em><br />
Un contratto di appalto stipulato da una amministrazione pubblica si distingue da un analogo contratto stipulato tra soggetti privati sia per la rilevanza giuridica assunta dai motivi che spingono la parte pubblica a contrarre[4] sia e soprattutto per le modalità di scelta del contraente.<br />
La libertà di scelta del contraente costituisce uno dei fondamentali pilastri dell’autonomia privata, per cui il contraente privato, di norma, può scegliere discrezionalmente con chi contrarre; la pubblica amministrazione, invece, è tenuta a scegliere il proprio contraente in esito ad una apposita procedura (rectius: procedimento) ad evidenza pubblica.<br />
Il corpus normativo di disciplina della materia era originariamente costituito dalla legge di contabilità di Stato, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e dal suo regolamento di attuazione, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, ed era finalizzato alla individuazione del “giusto” contraente dell’amministrazione, vale a dire del contraente in grado di offrire le migliori prestazioni e garanzie alle condizioni più vantaggiose, per cui la ratio della normativa sull’evidenza pubblica era volta esclusivamente al controllo della spesa pubblica per il miglior utilizzo del denaro della collettività (cd. concezione contabilistica).<br />
A tale esigenza di tutela degli interessi pubblici si è aggiunta, sotto la spinta dei principi e delle direttive comunitarie, l’esigenza di tutela della libertà di concorrenza e di non discriminazione tra le imprese.&nbsp;<br />
Di talché, la concorrenzialità nell’aggiudicazione, che ha il suo elemento cardine nel principio di massima partecipazione alla gara delle imprese in possesso dei requisiti richiesti[5], in origine funzionale al solo interesse finanziario dell’amministrazione, nel senso che la procedura competitiva tra imprese era ritenuta la modalità più efficace per garantire la migliore spendita del denaro pubblico, diventa un’espressione dell’ondata neoliberista degli ultimi decenni dello scorso secolo, che ha portato le autorità comunitarie a prendere in considerazione &#8211; ai fini della tutela della concorrenza, che dovrebbe garantire l’efficiente allocazione delle risorse sul mercato &#8211; l’impatto concorrenziale prodotto dalle amministrazioni pubbliche in qualità di committenti o di concedenti, per cui ogni singola gara diviene uno specifico e temporaneo micromercato nel quale le imprese di settore possono confrontarsi[6].<br />
La tutela della libertà di concorrenza, infatti, rientra nel codice genetico del diritto europeo e caratterizza, sotto molteplici profili, i rapporti tra gli ambiti europeo e nazionale al punto che libertà di concorrenza e tutela del mercato si saldano strettamente, rappresentandone un posterius giuridico, con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi riconosciute dal Trattato.<br />
L’amministrazione, pertanto, non utilizza più sic et simpliciter il mercato per scegliere il contraente migliore sotto i profili qualitativo e quantitativo, ma è chiamata a disciplinare il suo corretto funzionamento al fine di tutelare il libero gioco della concorrenza, al punto che, da soggetto che utilizza il mercato per scopi propri, è divenuta garante del corretto andamento dello stesso per fini ulteriori, ispirati principalmente dall’ordinamento comunitario.<br />
La stessa amministrazione, in tal senso, è assoggettata al mercato e le regole dell’evidenza pubblica non sono più soltanto funzionali a garantire il buon andamento dell’amministrazione ai sensi dell’art. 97 Cost. e ad ottenere le migliori condizioni ed il più affidabile contraente, ma sono anche finalizzate alla tutela della concorrenza per il mercato, per cui può affermarsi che l’interesse delle imprese e del mercato è ora tutelato al pari dell’interesse pubblico che l’amministrazione è chiamata ontologicamente a perseguire e, anzi, è divenuto il valore collettivo essenziale e preminente da realizzare[7].<br />
L’esigenza di uniformare la normativa nazionale a quella comunitaria ha determinato il definitivo superamento della c.d. concezione contabilistica che qualificava la normativa interna come posta esclusivamente nell’interesse dell’amministrazione, anche ai fini della corretta formazione della sua volontà negoziale[8].<br />
La compresenza della duplice esigenza volta alla tutela della concorrenza tra le imprese ed al buon uso del denaro della collettività è stata chiaramente delineata dalla giurisprudenza europea la quale, nel dichiarare che uno degli obiettivi della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici è costituito dall’apertura alla concorrenza nella misura più ampia possibile e che è nell’interesse del diritto comunitario che venga garantita la più ampia partecipazione possibile di offerenti ad una gara d’appalto, ha aggiunto che siffatta apertura alla concorrenza è prevista non soltanto con riguardo all’interesse comunitario alla libera circolazione dei prodotti e dei servizi, ma anche nell’interesse stesso dell’amministrazione aggiudicatrice che disporrà così di un’ampia scelta circa l’offerta più vantaggiosa e più rispondente ai bisogni della collettività pubblica interessata[9].<br />
Il considerando 2 della direttiva europea 24 del 2014 pone ancora più chiaramente in rilievo che gli appalti pubblici costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici[10].<br />
L’art. 2 del d.lgs. 163/2006, in tale ottica, oltre ad indicare che l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi del “codice” deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (principi ispirati alla tutela della pubblica amministrazione per il controllo ed il miglior utilizzo delle finanze pubbliche), specificava che l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità (principi ispirati alla tutela delle imprese concorrenti e del corretto funzionamento del mercato).<br />
Con il nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni (d.lgs. n. 50 del 2016), risulta evidente che la funzione proconcorrenziale delle regole di evidenza pubblica ha assunto ancora maggiore rilievo ed è divenuta il baricentro del sistema[11].<br />
L’art. 2 del nuovo codice, in particolare, sancisce che le disposizioni ivi contenute sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, sicché è consequenziale ritenere che i provvedimenti adottati in applicazione del codice dei contratti ove non realizzino detta finalità violano le regole stesse ed i principi di libera concorrenza.<br />
La considerazione che il centro di gravità del settore degli appalti pubblici è ormai costituito dalla necessità di garantire il libero esplicarsi della concorrenza, peraltro, non determina la regressione del coesistente interesse pubblico alla scelta del miglior contraente al fine di garantire il migliore utilizzo possibile delle risorse finanziarie della collettività, interesse che &#8211; sebbene non più indicato in modo espresso come nell’art. 2 d.lgs. n. 163 del 2006 &#8211; è ontologicamente presente nel sistema ed è comunque richiamato nel nuovo codice[12].&nbsp;<br />
Le due “anime” della normativa sostanziale dell’evidenza pubblica, in linea di massima, possono e devono essere perseguite contemporaneamente, atteso che la massima partecipazione alla gara è funzionale al perseguimento di entrambe le finalità.<br />
Nondimeno, il principio del favor partecipationis può entrare in collisione con l’altrettanto fondamentale principio della par condicio, con cui viene garantito il rigoroso rispetto delle regole di gara a tutela di ogni concorrente, con la precisazione però che l’esclusione dalla gara per inosservanza delle previsioni della lex specialis può essere disposta solo ove tali previsioni siano poste a tutela di un interesse pubblico effettivo e rilevante, sicché, nell’ottica di favorire la realizzazione delle finalità sottese alla normativa in materia, è in atto un processo di dequotazione delle carenze formali che precludono l’accesso alla gara, di cui sono testimoni, in particolare, l’introduzione del principio di tassatività delle fonti delle cause di esclusione[13] e l’ampliamento del c.d. soccorso istruttorio[14].<br />
L’evoluzione del sistema, quindi, è nel senso di rendere possibile la partecipazione alla gara a tutte le imprese che, a prescindere da profili solo formali e non lesivi del pubblico interesse, siano in possesso dei requisiti richiesti per concorrere.<br />
Per altro verso, presentano aspetti peculiari e problematici l’analisi della compatibilità tra il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa e la “doppia anima” della normativa sostanziale sull’evidenza pubblica nonché il rapporto tra tali anime ed una “terza anima”, costituita dall’esigenza di rapida definizione delle procedure di affidamento degli appalti e del relativo contenzioso per consentire la sollecita realizzazione delle opere o delle prestazioni di servizi, alla quale è ispirata soprattutto la recente normativa processuale in materia.&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>3. Interessi tutelati e poteri decisori del giudice</em><br />
L’attribuzione di ampi ed inusuali poteri decisori al giudice amministrativo in materia di appalti pubblici[15] ha fatto sorgere dubbi su quale sia il carattere della giurisdizione amministrativa esercitata nella fattispecie.<br />
In particolare, secondo una lettura oggettivistica, l’esistenza di poteri officiosi del giudice è considerata espressione del fatto che, in tale materia, l’unico interesse protetto sia l’interesse pubblico con conseguente possibilità del giudice di assumere iniziative di tutela anche senza domanda, mentre, secondo una esegesi soggettivistica, vi sarebbe una perfetta compatibilità fra esercizio di poteri officiosi e principio della domanda senza nessuna possibilità di dedurne il carattere oggettivo della giurisdizione[16].<br />
La giurisdizione amministrativa è stata storicamente strutturata come giurisdizione soggettiva, atteso che, come già sancito in sede di istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato dall’art. 3 della c.d. legge Crispi 31 marzo 1989, n. 5992, il ricorso giurisdizionale amministrativo può essere proposto a tutela di un interesse individuale e, di conseguenza, l’annullamento è destinato ad operare nei limiti dell’interesse la cui tutela è stata chiesta in giudizio.<br />
Il principio della domanda e quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, pertanto, hanno dignità di “generklausel”, oltre che nel processo civile, anche nel processo amministrativo[17].<br />
Detti principi generali comportano il divieto di attribuire un bene della vita non richiesto o di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, per cui una eventuale deriva oggettivistica della giurisdizione in materia di appalti pubblici contrasterebbe con i principi fondanti dell’attuale sistema.<br />
Una corretta ricostruzione delle norme attributive al giudice dei poteri decisori nelle controversie in subiecta materia porta a ritenere, a mio avviso, che i poteri esercitabili sono in ogni caso coerenti con il carattere soggettivo della nostra giurisdizione.<br />
La normativa codicistica distingue l’ipotesi di inefficacia del contratto per gravi violazioni (art. 121) dall’ipotesi di inefficacia del contratto per le altre violazioni (art. 122).<br />
Per gravi violazioni, in ambito comunitario, non si intendono le violazioni che maggiormente si discostano dal paradigma normativo alla luce dell’interesse protetto, ma quelle che consentono la stipulazione del contratto senza che possa essere attivato un preventivo intervento inibitorio e caducatorio da parte del giudice[18].<br />
In tali casi, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva “dichiara l’inefficacia del contratto” precisando, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data di pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva[19], mentre, per le altre violazioni, il giudice “stabilisce se dichiarare inefficace il contratto”, fissandone la decorrenza, considerando una pluralità di aspetti[20], ove il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta.<br />
Pertanto, nella prima ipotesi, il giudice, salva la presenza di esigenze imperative connesse ad un interesse generale che impongano la conservazione degli effetti negoziali, è tenuto a dichiarare l’inefficacia del contratto, laddove, nelle altre ipotesi, ha la facoltà e non l’obbligo di tale dichiarazione.<br />
Tale disciplina &#8211; in disparte ogni considerazione sulle valutazioni relative agli interessi pubblici e privati che il giudice deve compiere al fine di rendere la pronuncia, che rappresentano un unicum nell’ambito dei suoi poteri decisori e che determinano, a mio avviso, un inevitabile sconfinamento nel merito amministrativo[21] &#8211; non è idonea ad attribuire alcun connotato di oggettività alla giurisdizione, neppure laddove il giudice sia tenuto a dichiarare l’inefficacia del contratto, atteso che detta pronuncia altro non è che un effetto, certo o possibile, dell’eventuale annullamento dell’aggiudicazione, per il verificarsi del quale nessun altra domanda deve essere proposta.&nbsp;<br />
In altri termini, la circostanza che l’inefficacia del contratto “deve” essere (per le gravi violazioni) o “può” essere dichiarata (per le altre violazioni) non rileva né ai fini della qualificazione in termini di officiosità dei poteri esercitati dal giudice né ai fini della qualificazione della giurisdizione come oggettiva, atteso che tale pronuncia costituisce il portato della sentenza che ha accolto, a tutela di un interesse individuale, la domanda di annullamento dell’aggiudicazione e non richiede, quindi, alcuna specifica domanda.<br />
L’art. 121 c.p.a. individua le seguenti gravi violazioni:<br />
a) l’aggiudicazione definitiva è avvenuta senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;<br />
b) l’aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l’omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;<br />
c) il contratto è stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall’art. 11, comma 10, d.lgs. n. 163 del 2006, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulla possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento;<br />
d) il contratto è stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 11, comma 10 ter, d.lgs. n. 163 del 2006, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell’aggiudicazione definitiva, abbia influito sulla possibilità del ricorrente di ottenere l’affidamento.<br />
Nell’impugnazione degli atti di gara, talune censure possono essere indirizzate a dimostrare un vizio dell’attività amministrativa tale che, se l’azione dell’amministrazione si fosse legittimamente svolta, il bene della vita sarebbe stato attribuito al ricorrente, vale a dire sono volte a dimostrare la fondatezza della pretesa sostanziale ad ottenere direttamente, in esito alla dovuta esecuzione della sentenza, l’utilità sperata (è il caso, ad esempio, del secondo graduato che deduce l’illegittima partecipazione del primo graduato aggiudicatario ovvero che deduce l’illegittima attribuzione di punteggi che, ove correttamente assegnati, gli avrebbero consentito la collocazione in prima posizione), mentre altre censure possono essere indirizzate a provare un vizio dell’azione amministrativa tale da determinare l’esigenza di una rinnovazione della gara e, quindi, non sono volte a dimostrare la fondatezza della pretesa ad ottenere direttamente il bene della vita, ma sono finalizzate a dare conto di un vizio procedimentale tale da determinare il travolgimento della procedura e, per l’effetto, offrire una nuova chance di successo a seguito della rinnovazione della gara.<br />
Nelle fattispecie sub a) e sub b) di cui all’art. 121 c.p.a., l’interesse dedotto dalla parte ricorrente, che evidentemente non ha partecipato alla gara, è esclusivamente di tipo strumentale, per cui la sua soddisfazione postula necessariamente la dichiarazione di inefficacia del contratto al fine di tutelare in forma specifica la chance di aggiudicazione attraverso la possibile partecipazione alla gara rinnovata.<br />
Nelle fattispecie sub c) e sub d), peraltro di assai remota verificazione, l’interesse di cui è chiesta tutela può essere sia finale che strumentale e, nel primo caso, l’omessa presentazione della domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto deve essere valutata nell’ambito della possibile sussistenza delle esigenze imperative connesse ad un interesse generale che impongono siano mantenuti gli effetti del contratto.<br />
La normativa di cui all’art. 124 c.p.a. fa riferimento alla domanda di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, mentre in nessuna parte le disposizioni del codice fanno riferimento alla domanda di inefficacia del contratto e, d’altra parte, sembra evidente che l’inefficacia dell’accordo negoziale in talune ipotesi, quelle in cui è dedotto l’interesse strumentale alla rinnovazione della gara, è l’unica conseguenza che può derivare dall’accoglimento dell’azione di annullamento in quanto dalla stessa ontologicamente non può derivare l’aggiudicazione in favore della parte ricorrente ed il conseguente subentro nel contratto.<br />
L’art. 122 c.p.a. attribuisce al giudice la facoltà di dichiarare o meno l’inefficacia del contratto per tutte le altre violazioni “nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta”.<br />
La formulazione della norma, forse non particolarmente perspicua, risulta chiara ove si tenga conto della evidenziata differenza tra interesse finale all’aggiudicazione ed interesse strumentale alla partecipazione.<br />
Infatti, se il vizio dell’aggiudicazione comporta l’obbligo di rinnovare la gara vuol dire che alla relativa censura è necessariamente sotteso l’interesse strumentale a partecipare alla gara rinnovata al fine di coltivare una possibilità di aggiudicazione, sicché il giudice non ha alcuna facoltà, ma deve dichiarare l’inefficacia del contratto per consentire la tutela in forma specifica del “bene della vita”, la possibilità di aggiudicazione attraverso la partecipazione, che altrimenti non potrebbe mai essere conseguito se non per equivalente patrimoniale della perdita di chance.<br />
La domanda volta a conseguire l’aggiudicazione ed a subentrare nel contratto è una domanda ulteriore rispetto a quella di annullamento dell’aggiudicazione e può qualificarsi come azione di condanna della stazione appaltante, una volta che il giudice abbia dichiarato l’inefficacia del contratto stipulato con l’aggiudicataria illegittima, ad aggiudicare la gara all’impresa ricorrente in giudizio ed a disporre il suo subentro nel rapporto negoziale.<br />
Tale domanda, quindi, è una domanda autonoma, in assenza della quale il giudice non può dichiarare l’inefficacia del contratto ove l’illegittimità dell’aggiudicazione, come nella assoluta prevalenza dei casi, sia dedotta per motivi diversi dalle “gravi” violazioni di cui all’art. 121 c.p.a.<br />
Ne consegue che la facoltà discrezionale attribuita al giudice di dichiarare o meno l’inefficacia del contratto ove l’aggiudicazione sia annullata per vizi che non configurino “gravi” violazioni nel senso anzidetto, valutando gli interessi pubblici e privati indicati nel corpo dell’art. 122 c.p.a., soffre due eccezioni, in ragione delle quali il potere decisorio da discrezionale diventa vincolato:<br />
&#8211; la prima sussiste quando il vizio dell’aggiudicazione determina l’obbligo di rinnovazione della gara, vale a dire quando la censura ritenuta fondata sottende un interesse strumentale alla partecipazione e non l’interesse finale alla diretta aggiudicazione; in tal caso, il giudice deve dichiarare l’inefficacia del contratto, che costituisce un portato naturale della decisione di annullamento dell’aggiudicazione e non richiede alcuna specifica domanda, atteso che se il contratto medio tempore stipulato continuasse a spiegare i propri effetti la rinnovazione della gara non sarebbe più possibile e la tutela in forma specifica del bene della vita, la chance di aggiudicazione, non potrebbe mai avvenire;<br />
&#8211; la seconda sussiste quando la domanda di subentrare nel contratto non sia stata proposta, atteso che in tal caso, il quale presuppone che l’annullamento dell’aggiudicazione potrebbe comportare il subentro del ricorrente vittorioso in giudizio all’aggiudicatario illegittimo, non avendo l’impresa ricorrente manifestato interesse a tutelare in forma specifica il “bene della vita”, risulta inutile e dannoso per l’interesse pubblico dichiarare inefficace un contratto comunque in corso di esecuzione.<br />
In conclusione, occorre ritenere che sussista una completa corrispondenza tra chiesto e pronunciato anche con riferimento all’esercizio dei poteri decisori in ordine alla dichiarazione di inefficacia del contratto in quanto l’eventuale pronuncia adottata in tal senso costituisce null’altro che il naturale effetto della portata conformativa della sentenza e non un potere esercitato d’ufficio dal giudice in assenza di una qualunque richiesta della parte ricorrente.<br />
Se la parte non ha presentato la domanda di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, in ragione del principio dispositivo, il “bene della vita” può essere tutelato solo per equivalente patrimoniale ove la domanda risarcitoria sia stata proposta.<br />
Peraltro, l’art. 124, comma 2, c.p.a. sancisce che la condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di conseguire l’aggiudicazione e il contratto o non si è resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell’art. 1227 c.c.[22]<br />
Tale norma è ancora più pregnante di quella contenuta nell’art. 30, comma 3, seconda parte, c.p.a., secondo cui, nel determinare il risarcimento, attraverso un meccanismo sostanzialmente anch’esso ispirato all’art. 1227 c.c., il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.<br />
Nella disposizione in materia di appalti, l’alternativa tra tutela in forma specifica del bene della vita e tutela dello stesso per equivalente patrimoniale non è lasciata alla mera facoltà della parte in quanto, una volta esperita l’azione di annullamento, l’omessa ingiustificata presentazione della autonoma ed ulteriore domanda di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto[23] è senz’altro valutata ai sensi dell’art. 1227 c.c.<br />
Ne consegue che, a maggiore ragione, ove l’interessato non proponga affatto la domanda di annullamento, ma esclusivamente l’azione autonoma di risarcimento del danno, il giudice non possa accogliere la domanda risarcitoria ove l’impugnazione degli atti di gara avrebbe potuto evitare la formazione del danno.<br />
In definitiva, l’assetto ordinamentale in materia di appalti, induce a ritenere che per il sistema non sia affatto indifferente, così come ritengo non dovrebbe esserlo anche per gli altri settori del diritto amministrativo, che la tutela del bene della vita avvenga in forma specifica o per equivalente patrimoniale, potendo la soddisfazione per equivalente patrimoniale intervenire solo e soltanto quando la tutela in forma specifica non sia possibile ed essendo, quindi, la stessa da escludere laddove, pur potendo accedere alla tutela in forma specifica, l’impresa interessata abbia manifestato disinteresse verso la stessa.&nbsp;<br />
L’interesse alla tutela della libertà di concorrenza e l’interesse alla scelta del migliore contraente convergono verso tale soluzione.<br />
L’interesse delle imprese preso in considerazione dalla normativa sull’evidenza pubblica, infatti, è quello a partecipare alla gara in condizioni di parità e non discriminazione al fine di favorire il libero esplicarsi della concorrenza nel mercato comune, assumendo la tutela risarcitoria un significato evidentemente recessivo, poiché ulteriore e di completamento, ove il vero interesse tutelato non possa essere soddisfatto[24].<br />
Del pari, come in precedenza sottolineato, l’interesse della stazione appaltante è quello ad individuare il migliore contraente sotto il profilo quantitativo e qualitativo, laddove la soddisfazione per equivalente patrimoniale del bene della vita leso dall’azione amministrativa illegittima è idonea a produrre un duplice vulnus agli interessi pubblici in quanto, da un lato, determina lo svolgimento delle prestazioni da parte dell’aggiudicatario illegittimo, vale a dire da parte di chi non è il miglior contraente, dall’altro, provoca un consistente danno per le finanze pubbliche, atteso che, oltre al pagamento delle corrispettivo delle prestazioni in favore dell’aggiudicatario illegittimo, la stazione appaltante sarà tenuta a risarcire il danno patrimoniale al concorrente illegittimamente pretermesso dall’aggiudicazione.<br />
Va da sé, allora, che consentire la sola tutela per equivalente patrimoniale del bene della vita costituito dall’aggiudicazione della gara e dal conseguente affidamento dell’appalto va esattamente nella direzione opposta alle delineate ragioni sottostanti l’esistenza della normativa sugli appalti pubblici, che ancora una volta mostrano un idem sentire, in quanto una siffatta soluzione si presenta tutt’altro che funzionale al libero esplicarsi della concorrenza sul mercato e non garantisce che il contraente dell’amministrazione sia quello migliore tra quanti hanno presentato ritualmente e tempestivamente un’offerta.<br />
La corretta esegesi delle norme, quindi, deve portare a ritenere l’esistenza di una sostanziale pregiudiziale amministrativa in materia di appalti, da intendere non soltanto con riferimento alla necessaria previa introduzione dell’azione di annullamento dell’aggiudicazione, ma anche con riferimento alla necessaria proposizione dell’azione di condanna nei confronti della stazione appaltante a conseguire l’aggiudicazione dell’appalto e il subentro nel contratto, atteso che tale “pregiudiziale” si rivela funzionale a tutti gli interessi pubblici e privati che il sistema intende tutelare ed impedisce un possibile uso strumentale, a fini esclusivamente di locupletazione attraverso acquisizione patrimoniale, dello strumento processuale.<br />
&nbsp;<br />
<em>4. La graduazione delle censure nell’impugnazione degli atti di gara</em><br />
Il tema della tassonomia delle modalità di esercizio della potestas iudicandi assume rilievo centrale nelle questioni della giustizia amministrativa in quanto costituisce uno dei principali parametri di misura della capacità del processo amministrativo di assicurare una tutela effettiva e sostanziale alle posizioni giuridiche soggettive coinvolte.<br />
Il giudizio amministrativo, infatti, dovrebbe essere orientato non tanto o, comunque, non solo a verificare se l’amministrazione abbia esercitato legittimamente il potere ad essa attribuito, quanto piuttosto ad accertare se la pretesa sostanziale dedotta in giudizio dal ricorrente sia fondata, vale a dire ad accertare la spettanza, certa o possibile, del bene della vita, sicché dovrebbe assumere rilievo il rapporto sostanziale al quale le pretese ineriscono[25].<br />
La modalità di graduazione dell’esame dei motivi di ricorso costituisce uno strumento attraverso il quale può attribuirsi maggiore rilievo all’accertamento della spettanza del bene della vita piuttosto che all’accertamento, talvolta avente pregnanza solo formale, della mera illegittimità dell’azione amministrativa.<br />
A fronte di un&#8217;unica azione di annullamento, è ben possibile che l’interessato aspiri a due differenti “beni della vita”, uno maggiormente satisfattivo dell’altro e tale, se soddisfatto, da determinare la carenza di interesse della parte ricorrente rispetto all’altro.<br />
Di talché, se è vero che l’effetto cui è finalizzata l’azione impugnatoria è l’eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento impugnato e che tale effetto si verifica comunque nel caso di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento dell’atto, a prescindere da quale delle censure dedotte sia stata ritenuta fondata, è altrettanto vero che alle singole censure proposte possono essere sottesi interessi differenti ed, in particolare, secondo quanto già esposto in precedenza, un interesse finale ad ottenere direttamente il “bene della vita” ed un interesse strumentale ad ottenere una nuova chance di attribuzione dello stesso, per cui l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ed il conseguente accoglimento del ricorso a seguito della fondatezza dell’una o dell’altra censura non è affatto indifferente, ma produce effetti sulla portata conformativa della sentenza e sulla misura di satisfattività della stessa.<br />
Nel caso in cui attraverso l’impugnazione di un unico atto il ricorrente proponga sia censure volte ad ottenere una soddisfazione certa del bene, sia pure intermediata dalla successiva attività amministrativa da porre in essere in doverosa esecuzione della possibile sentenza di accoglimento, sia censure volte ad ottenere la mera chance di conseguimento del bene, l’azione di annullamento esperita resta una sola, ma non altrettanto può dirsi per le posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo di cui la parte ricorrente, agendo in giudizio, chiede protezione le quali, variando il loro lato interno, devono ritenersi duplici, così come duplici devono ritenersi le domande azionate, il cui effetto varia a seconda della fondatezza dell’una o dell’altra censura[26].<br />
In sostanza, poiché ogni interesse legittimo si caratterizza per racchiudere nel proprio lato interno l’aspirazione ad un determinato bene della vita – ed è questo il tratto caratteristico di ciascuna posizione che la differenzia dagli altri interessi legittimi con i quali, invece, ha in comune la relazione dinamica con l’esercizio autoritativo della funzione pubblica &#8211; è diversa la posizione che abbia nel proprio lato interno l’aspirazione al conseguimento immediato del bene da quella che, pur mirando in una prospettiva finalistica allo stesso risultato, abbia al proprio interno l’aspirazione mediata ad ottenere una nuova chance al futuro conseguimento del bene, chance che, in un’ottica di tutela, costituisce comunque un bene attuale da realizzare.<br />
D’altra parte, che l’interesse strumentale, quando differenziato e qualificato, sia un vero e proprio interesse legittimo non è in discussione, altrimenti, ogniqualvolta dovesse da solo essere dedotto in giudizio, la relativa azione andrebbe incontro ad una inevitabile declaratoria di inammissibilità per carenza dell’interesse al ricorso, il che non è mai stato effettivamente ipotizzato dalla giurisprudenza.<br />
Se il concorrente sostiene l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore di un’altra impresa deducendo che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa, contesta la legittimità dell’azione amministrativa nella parte in cui ha ammesso (rectius: non escluso) l’impresa concorrente alla gara, mentre, se l’illegittimità dell’aggiudicazione è dedotta per vizi inerenti la successiva fase di svolgimento della gara, il concorrente contesta la legittimità dell’azione amministrativa nella parte in cui ha posto in essere gli atti endoprocedimentali relativi allo svolgimento della vera e propria selezione comparativa.<br />
Il rilievo centrale, quindi, è assunto dalla natura del vizio che, secondo la prospettazione della parte ricorrente, rende illegittima l’azione amministrativa che, in molteplici occasioni, discende dalla fase procedimentale in cui lo stesso si annida e, quindi, dal rapporto logico giuridico e diacronico procedimentale tra le censure proposte.<br />
Il vizio che determina la soddisfazione dell’interesse legittimo finale spesso afferisce alla fase di verifica dei requisiti, che riguardano l’ammissione dell’impresa alla gara, mentre l’interesse legittimo strumentale afferisce spesso alla fase di svolgimento della gara, riguardando la nomina della Commissione e soprattutto l’espletamento delle sue funzioni, laddove siano lamentati vizi tali da inficiare la legittimità dell’intera procedura che andrebbe, quindi, rinnovata.<br />
La graduazione dei motivi da parte dell’interessato, nel senso dell’indicazione di uno o taluni di essi come principali e di uno o taluni di essi come subordinati all’eventuale non fondatezza dei primi impedisce al giudice, che altrimenti andrebbe ultra petita, ove ritenuta fondata una o più delle censure sovraordinate, di procedere all’esame delle doglianze subordinate.<br />
La questione diviene problematica, invece, quando la parte ricorrente non ha provveduto a graduare di sua iniziativa i motivi di ricorso, per cui è il giudice a dover graduare gli stessi secondo un ordine logico.<br />
In tal caso &#8211; anche ove si ritenga che i motivi debbano essere tutti indistintamente esaminati evitando di ricorrere alla tecnica del c.d. assorbimento onde garantire, tra l’altro, il doppio grado di giurisdizione di cui all’art. 125 Cost. &#8211; &nbsp;sussiste, a mio avviso, la necessità di esaminare prioritariamente i motivi cui è sotteso l’interesse legittimo finale e perciò l’implicita domanda il cui accoglimento determinerebbe la soddisfazione di questo interesse.<br />
La presenza di due interessi legittimi, l’uno immediatamente attributivo del bene finale e l’altro solo potenzialmente attributivo dello stesso, comporta, implicitamente ma logicamente, che debba essere assicurata prioritaria tutela all’interesse maggiormente satisfattivo, la soddisfazione del quale renderebbe del tutto vuoto l’interesse strumentale ed eleminerebbe qualsivoglia interesse allo stesso.<br />
La ragione per la quale debbono essere prioritariamente esaminate le censure cui è sotteso l’interesse finale ad ottenere il bene della vita, pertanto, riposa nel fatto che, se accolta una di tali doglianze, residua un’evidente carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare le doglianze dal cui eventuale accoglimento deriverebbe un mero interesse strumentale ad ottenere lo stesso bene.<br />
&nbsp;Ne consegue che, a prescindere dall’ordine con cui i motivi sono stati esposti, è proprio la connotazione come soggettiva della giurisdizione amministrativa che dovrebbe indurre a preporre l’esame delle doglianze da cui il ricorrente può trarre un maggiore vantaggio, atteso che dalla loro eventuale fondatezza deriverebbe l’inammissibilità per carenza di interesse delle altre doglianze.<br />
Il corretto espletamento della libertà di concorrenza e l’interesse all’individuazione del migliore contraente della stazione appaltante, peraltro, richiederebbero probabilmente che, ove fondati tutte e due gli ordini di censure, sia disposta la rinnovazione della gara, il che rappresenta un altro indice (unitamente a quello derivante dalla possibile azione risarcitoria autonoma se la norma di cui all’art. 124 c.p.c. non fosse intesa come introduttiva di una pregiudizialità sostanziale) della problematica compatibilità tra il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa e la “doppia anima” della normativa sull’evidenza pubblica.<br />
Infatti, se coesistessero e si rivelassero fondati sia vizi afferenti allo svolgimento della gara e tali da travolgere l’intera procedura selettiva (relativi, ad esempio, alla legittima composizione della Commissione o all’apertura delle buste contenenti le offerte in seduta riservata anziché pubblica) sia vizi tali da determinare l’aggiudicazione in favore del ricorrente che, collocato in posizione potiore, dimostri in giudizio l’illegittima partecipazione del controinteressato o un’errata attribuzione dei punteggi tale da consentirgli di giungere in prima posizione, la “doppia anima” dell’evidenza pubblica farebbe propendere per la riedizione della gara[27].<br />
Tuttavia &#8211; considerando che anche la tempestività dell’esecuzione delle prestazioni in favore della stazione appaltante, come meglio si vedrà infra, costituisce un valore collettivo da realizzare e avendo presente la natura delle doglianze cui è sotteso l’interesse finale, generalmente volte a dedurre l’illegittima partecipazione dell’aggiudicatario, e la natura delle doglianze, talvolta meramente formali, cui è sotteso l’interesse strumentale – l’equilibrio tra le varie “anime” dell’evidenza pubblica si presenta ondivago ed è da ritenersi che in talune circostanze anche le descritte esigenze pubbliche possono essere maggiormente soddisfatte con la soluzione prospettata, tanto più che detta soluzione, &nbsp;determinando il subentro del ricorrente vittorioso in giudizio all’aggiudicatario illegittimo, non solo è in grado di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle prestazioni e, quindi, consente un risparmio di tempo, ma determina anche una maggiore economicità per l’attività amministrativa della stazione appaltante che, diversamente, si vedrebbe costretta a bandire una nuova gara.<br />
&nbsp;<br />
<em>5. L’ordine di esame delle censure proposte con l’azione incidentale</em><br />
La proposizione del ricorso incidentale in materia di appalti è finalizzata alla conservazione della posizione di vantaggio derivante al concorrente destinatario del provvedimento di aggiudicazione.<br />
Nella gara d’appalto, come detto, il bene della vita oggetto di potere amministrativo è uno ed uno solo e può essere attribuito ad un unico concorrente, per cui le controversie in materia di appalti sono il terreno d’elezione per l’utilizzo dell’azione incidentale, atteso che, a fronte di un soggetto (o più soggetti) che intende (intendono) mettere in discussione il rapporto controverso, c’è sempre, ove sia intervenuta l’aggiudicazione, un soggetto che aspira a conservare il rapporto come disciplinato dall’azione amministrativa.<br />
Le posizioni di cui occorre garantire la piena tutela in giudizio, quindi, sono almeno due, in posizione antitetica e contrapposta.<br />
Il problema centrale nello studio della tematica del ricorso incidentale è costituito dal rapporto di precedenza nell’esame delle censure contenute nelle due azioni, principale e incidentale, in quanto dal prioritario esame dell’una o dell’altra, demandato alla discrezionalità del giudicante, ove le stesse si rivelino entrambe fondate, può derivare l’attribuzione del “bene” conteso all’uno o all’altro concorrente.<br />
In sostanza, è una scelta processuale del giudice, che decida di esaminare prima l’uno o l’altro ricorso, a direzionare, in caso di fondatezza di entrambi, l’attribuzione del “bene” all’uno o all’altro operatore economico e già questo dà conto delle problematiche che la questione presenta con riferimento sia al libero esplicarsi della concorrenza nel mercato sia con riferimento alla scelta del miglior contraente.<br />
Infatti, ove sia esaminato per primo il ricorso principale, la sua fondatezza può determinare la paralisi del ricorso incidentale per ragioni ordine processuale (inammissibilità) ed il conseguente annullamento dell’aggiudicazione e sottrazione del bene della vita al controinteressato, mentre, ove sia esaminato per primo il ricorso incidentale, la sua fondatezza può ugualmente determinare l’inammissibilità del ricorso principale con conseguente conservazione del bene della vita al controinteressato.<br />
La giurisprudenza ha chiarito, sin dalla metà degli anni ’90, che quando il ricorso incidentale tende a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, occorre dare la precedenza alle questioni con lo stesso sollevate che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale e tali sono le questioni che, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione e, quindi, su una questione di rito.<br />
Tale modus procedendi, in linea di massima, è coerente con la norma di cui all’art. 276, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 76, comma 4, c.p.a., secondo cui il collegio decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d’ufficio e, quindi, il merito della causa[28].<br />
Tuttavia, occorre delineare due ipotesi distinte e cercare di elaborare soluzioni che possano rivelarsi soddisfacenti sia con il carattere soggettivo della giurisdizione sia con la individuata ratio a base della normativa sull’evidenza pubblica.<br />
&nbsp;<br />
<em>5.1 Partecipazione alla gara di più imprese</em><br />
Un primo scenario, il più consueto, riguarda la partecipazione alla gara di almeno tre imprese o comunque un rapporto processuale instauratosi tra la seconda in graduatoria e l’aggiudicataria, o anche tra più imprese e l’aggiudicataria, con almeno un’impresa estranea al giudizio.<br />
In tal caso, deve essere compiuta una scelta tra il procedere al prioritario esame dell’uno o dell’altro ricorso in quanto l’esame di entrambe le azioni e l’eventuale annullamento degli atti di ammissione alla procedura concorsuale sia del ricorrente principale che del controinteressato aggiudicatario potrebbe avere un esito satisfattivo per la sfera giuridica di un altro concorrente, estraneo al processo, e non sarebbe destinato a produrre alcuna utilità, nemmeno strumentale per le parti, sicché l’interesse al ricorso del ricorrente principale, se per primo è esaminato il ricorso incidentale, o del ricorrente incidentale, se per primo è esaminato il ricorso principale, verrebbe senz’altro meno.<br />
In altri termini, l’esame preliminare di una delle due azioni, nel caso di sua fondatezza, è destinato a riverberarsi su una delle condizioni soggettive dell’altra azione, vale a dire sull’interesse al ricorso della controparte, determinandone la carenza, a meno di non ritenere, come pure sarebbe a mio avviso possibile, che l’interesse strumentale comunque persiste in quanto, essendo l’annullamento destinato ad operare nei limiti dell’interesse la cui tutela è stata chiesta in giudizio, la stazione appaltante, una volta annullate le due ammissioni in sede giurisdizionale, sia impossibilitata ad aggiudicare ad un terzo, ma sia tenuta alla rinnovare della gara[29].<br />
Pertanto, la pedissequa applicazione della regola sopra enunciata, secondo cui dovrebbe essere esaminato prioritariamente il ricorso incidentale quando proponga, come quasi sempre avviene, questioni che, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti sull’esistenza di una condizione dell’azione e, quindi, su una questione di rito porterebbe a esaminare in ogni caso prima il ricorso incidentale quando in gara vi siano almeno tre concorrenti ed almeno uno di essi sia estraneo al rapporto processuale e ciò in quanto l’eventuale fondatezza delle reciproche azioni potrebbe paradossalmente determinare un esito satisfattivo per un terzo extraneus, esito nemmeno astrattamente ipotizzabile in una giurisdizione di tipo soggettivo.<br />
&nbsp;La conclusione dell’inammissibilità del ricorso principale, però, non è accettabile sic et simpliciter in quanto, se fosse sempre esaminata per prima l’azione incidentale senza indagare sulla natura dei vizi dedotti con le impugnative reciproche, potrebbe giungersi a disattendere la ratio a base dell’evidenza pubblica.<br />
In particolare, se l’aggiudicatario fosse sprovvisto dei requisiti e deducesse in via incidentale violazioni relative a carenze formali dell’offerta, violazione formali nella partecipazione alla gara del secondo in graduatoria, ricorrente principale, o violazioni nello svolgimento della gara, l’accoglimento del ricorso incidentale e la conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale non sarebbero idonee a soddisfare la ratio dell’evidenza pubblica.<br />
Di talché, ritengo che, come è possibile trarre dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014, l’ordine di priorità non riguarda i ricorsi, ma la tipologia di censure proposte con gli stessi, nel senso che andrebbero progressivamente esaminate le censure, indifferentemente se proposte in via principale o incidentale, afferenti ad ogni singola fase o sub fase del procedimento, a partire dalle doglianze eventualmente afferenti alla tempestività delle domande, per finire alle doglianze eventualmente afferenti lo svolgimento della gara ed i punteggi nella stessa attribuiti alle offerte economiche ed alle offerte tecniche[30].<br />
La scansione procedimentale, nello specifico, potrebbe essere la seguente:<br />
a) fase di ammissione dei concorrenti alla gara<br />
&#8211; censure relative alla tempestività di presentazione della domanda;<br />
&#8211; censure relative all’integrità dei plichi;<br />
&#8211; censure relative ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, idonee a determinare il venire meno dell’interesse strumentale della controparte;<br />
&#8211; censure relative ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa, non idonee ad incidere sull’interesse strumentale della controparte;<br />
&#8211; censure relative agli elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione<br />
b) fase di svolgimento della gara<br />
&#8211; censure relative all’irregolare composizione della Commissione, alla procedura seguita dal seggio di gara o che comunque siano idonee a determinare il travolgimento dell’intera procedura concorsuale;<br />
&#8211; censure relative alle valutazioni effettuate dalla Commissione o all’attribuzione dei punteggi durante lo svolgimento della gara;<br />
&#8211; censure relative alle valutazioni sull’anomalia dell’offerta.<br />
D’altra parte, scomponendo il complessivo iter procedimentale nelle descritte fasi in cui logicamente e cronologicamente si divide, la giurisprudenza &#8211; ove la sola parte ricorrente principale abbia dedotto censure in ordine alla prima fase, di prequalificazione, in cui è valutata la sussistenza dei requisiti necessari alla partecipazione alla successiva fase della gara vera e propria, contestando, quindi, l’ammissione alla stessa della controparte che, invece, non ha proposto in via incidentale censure attinenti alla carenza di requisiti di prequalificazione in capo alla ricorrente principale &#8211; ha ritenuto di esaminare prioritariamente i motivi d’impugnativa proposti nel ricorso principale avverso l’ammissione alla gara della controinteressata[31].<br />
La tesi è stata poi affermata dalla decisione dell’Adunanza Plenaria 15 aprile 2010, n. 1 che &#8211; in una fattispecie in cui con il ricorso principale era stata lamentata la mancata esclusione dell’aggiudicataria per difetto dei requisiti di ordine generale, mentre nel ricorso incidentale era stato sostenuto che la ricorrente principale avrebbe meritato l’esclusione per irregolarità dell’offerta tecnica, da accertare, quindi, in un momento successivo, sia logicamente che cronologicamente, a quello della verifica dei requisiti generali – ha ritenuto corretto esaminare prioritariamente il ricorso principale rispetto a quello incidentale ed ancora è stata ribadita dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria 30 gennaio 2014, n. 7, che ha evidenziato come occorra procedere dall’esame delle doglianze che introducono cause di invalidità escludenti per proseguire con l’esame dei vizi della procedura posti in essere dal seggio di gara.<br />
Nella stessa ottica, si è sostanzialmente posta anche la richiamata sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2014.<br />
Va da sé invece che, seguendo l’impostazione tradizionale, in presenza di censure reciproche afferenti allo stesso segmento procedimentale, l’azione incidentale, se idonea a determinare la carenza di interesse all’azione principale, dovrebbe essere esaminata prioritariamente in ossequio al combinato disposto dell’art. 76, comma 2, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.a.<br />
Peraltro, ove vi siano più concorrenti in gara, potrebbe verificarsi un’ipotesi più complessa, vale a dire che, mentre ambedue le parti abbiano proposto censure “escludenti” afferenti allo stesso segmento procedimentale di ammissione alla gara, solo uno dei due ricorrenti abbia proposto anche doglianze relative all’attribuzione di un punteggio troppo basso per la propria offerta o troppo elevato per l’offerta dell’altro concorrente, tale da avere illegittimamente collocato quest’ultimo alla prima posizione della graduatoria.<br />
In tale fattispecie, come detto, dall’eventuale fondatezza di entrambe le censure “escludenti” non potrebbe derivare l’accoglimento di entrambi i ricorsi ove ciò dovesse tradursi in un inammissibile vantaggio, attesa la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, per un terzo concorrente, estraneo al processo.<br />
Tuttavia, se l’eventuale fondatezza delle censure “escludenti” proposte dal ricorrente incidentale determinasse l’inammissibilità per carenza di interesse dell’intero ricorso principale in considerazione della presenza di altre imprese in favore delle quali potrebbe ridondare il predetto annullamento, sarebbero poste nel nulla le censure indirizzate all’attribuzione dei punteggi, il che, ove le doglianze si rivelassero fondate, porterebbe ad una inaccettabile iperprotezione, con lesione sia della libertà di concorrenza che della scelta del miglior contraente, della posizione dell’aggiudicatario e dell’attività amministrativa, sebbene di questa sia messa in discussione non solo la legittimità dell’ammissione alla gara delle contendenti ma anche la legittimità dell’azione nello svolgimento della gara.<br />
Insomma, in casi del genere non sussiste una completa simmetria tra le azioni e, se le ulteriori censure relative all’attribuzione dei punteggi sono formulare dal ricorrente incidentale, la fondatezza delle censure “escludenti” dallo stesso proposte può portare senz’altro alla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale con assorbimento delle altre doglianze, atteso che il “bene della vita” sarebbe in ogni caso conservato all’aggiudicatario, mentre se le altre doglianze sono proposte dal ricorrente principale, che il “bene della vita” non lo ha ottenuto ma tende ad acquisirlo, il discorso cambia radicalmente in quanto, a ben vedere, le azioni di annullamento proposte sono due, l’una volta a contestare l’azione amministrativa nella parte in cui ha ammesso alla gara la controparte, l’altra volta a contestare l’azione amministrativa nella parte in cui ha attribuito i punteggi.<br />
Con la prima azione, la parte mira ad ottenere l’annullamento dell’ammissione alla gara (rectius: della non esclusione) della controparte, con la seconda, mira ad ottenere l’annullamento in parte qua dell’azione amministrativa che ha attribuito i punteggi.<br />
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui il ricorrente principale abbia proposto due azioni impugnatorie mentre il ricorrente incidentale abbia proposto la sola azione di annullamento finalizzata all’esclusione della controparte, la fondatezza di entrambe le azioni reciprocamente “escludenti” porterebbe alla loro inammissibilità per carenza di interesse, mentre residuerebbe l’ammissibilità dell’azione di annullamento proposta dal solo ricorrente principale finalizzata all’annullamento dell’azione amministrativa nell’attribuzione dei punteggi.<br />
E’ altresì evidente che, se entrambe le parti abbiano proposto due azioni impugnatorie, all’inammissibilità delle azioni di annullamento “escludenti”, se entrambe fondate, seguirebbe la necessità di esaminare nel merito le ulteriori censure, con la possibilità che &#8211; ove sia fondata la doglianza del ricorrente incidentale la quale, deducendo la sottovalutazione del proprio punteggio o la supervalutazione del punteggio avverso, lo metta al riparo dall’accoglimento della reciproca azione di annullamento proposta dal ricorrente principale &#8211; all’accoglimento dell’azione di annullamento relativa ai punteggi proposta in via incidentale seguirebbe l’inammissibilità per carenza di interesse anche dell’azione di annullamento relativa ai punteggi proposta dal ricorrente principale.<br />
&nbsp;<br />
<em>5.2 Due concorrenti in gara</em><br />
L’ipotesi in cui vi siano solo due concorrenti in gara si distingue dalla precedente in quanto, sebbene si riveli fondato il ricorso incidentale, il ricorrente principale potrebbe rimanere titolare di un interesse strumentale alla rinnovazione della gara, per cui l’eventuale accoglimento dell’azione incidentale non è comunque idoneo a determinare il venire meno dell’interesse al ricorso.<br />
Il ricorrente principale, infatti, anche ove titolare di un interesse finale all’aggiudicazione, se fondato il ricorso incidentale escludente proposto dall’aggiudicatario chiamato in giudizio, resterebbe comunque titolare di un interesse ad avere una nuova chance di partecipazione ed aggiudicazione a seguito dell’eventuale accoglimento del proprio ricorso, che imporrebbe alla stazione appaltante, in assenza di altre imprese a cui aggiudicare la gara, di rinnovare la stessa.<br />
La sentenza n. 4 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in caso di ricorsi reciprocamente escludenti, volti cioè ciascuno a contestare la legittima ammissione dell’altro, è pervenuta a ritenere prioritario l’esame dell’azione incidentale e, rivelatasi questa fondata, a dichiarare improcedibile o inammissibile l’azione principale per carenza dell’altra condizione soggettiva dell’azione, vale a dire la legittimazione ad agire.<br />
L’opzione interpretativa preferita dalla detta sentenza, postula che, per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale escludente, viene meno la legittimazione ad agire del ricorrente principale perché la sua posizione, in quanto non più differenziata e qualificata a seguito dell’accertamento della illegittima partecipazione alla gara, sarebbe equiparabile a quella del quisque de populo, con conseguente regressione dell’interesse legittimo strumentale ad interesse di mero fatto, vale a dire ad una situazione irrilevante per l’ordinamento giuridico.<br />
Tale soluzione ha generato perplessità nella giurisprudenza europea e nella giurisprudenza civile della Corte di Cassazione, oltre che nella giurisprudenza amministrativa nazionale.<br />
Le perplessità maggiori sono derivate dalla difficoltà ad accettare che in un sistema caratterizzato dall’esigenza del libero esplicarsi della concorrenza e dell’esigenza di individuare il miglior contraente per la pubblica amministrazione, due imprese in posizione sostanzialmente simmetrica possano avere un trattamento differenziato per quanto attiene al conseguimento del bene della vita in ragione delle scelte processuali del giudice.<br />
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, proprio con riferimento alla controversia per la definizione della quale è stata pronunciata la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2011, con sentenza 21 giugno 2012 n. 12094, hanno fatto presente, in un obiter dictum, che la conclusione a cui à giunta l’Adunanza Plenaria genera delle perplessità che lasciano ancora più insoddisfatti ove si aggiunga che l’aggiudicazione può dar vita ad una posizione preferenziale soltanto se acquisita in modo legittimo e che la realizzazione dell’opera non rappresenta in ogni caso l’aspirazione dell’ordinamento, che in questa materia richiede un’attenzione ed un controllo ancora più pregnanti al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato.<br />
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Decima Sezione, definendo una questione pregiudiziale rimessa dal TAR Piemonte, con sentenza del 4 luglio 2013 (cd. sentenza Fastweb), hanno statuito che il ricorso incidentale dell’aggiudicatario non può comportare il rigetto del ricorso di un offerente nell’ipotesi in cui la legittimità dell’offerta di entrambi gli operatori sia contestata nell’ambito del medesimo procedimento e per motivi identici e ciò in quanto, in tale situazione, ciascuno dei concorrenti potrebbe far valere un analogo interesse legittimo all’esclusione dell’offerta degli altri, che può indurre l’amministrazione aggiudicatrice a constatare l’impossibilità di procedere ad una scelta regolare.<br />
Con sentenza 6 febbraio 2015, n. 2242, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno poi precisato che sia la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea (nella sentenza del 4 luglio 2013), sia le Sezioni Unite (nella sentenza 21 giugno 2012, n. 10294), hanno manifestato disagio anche nella sola formulazione dell&#8217;ipotesi che una posizione di interesse legittimo, quale indubbiamente è quella dell&#8217;offerente che agisce in giudizio contestando la legittimità dell&#8217;aggiudicazione in favore di un terzo, possa essere poi qualificata come di interesse di mero fatto, in quanto non differenziata e non qualificata, per effetto dell&#8217;accoglimento del ricorso incidentale[32].<br />
Da ultimo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, con sentenza 5 aprile 2016, ha ribadito che il diritto dell’Unione osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa&nbsp; di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.<br />
La Corte europea, in particolare, ha specificato che quando due offerenti presentano ricorsi diretti ad ottenere la reciproca esclusione, ciascuno di essi ha interesse ad ottenere un determinato appalto, atteso che, da un lato, l’esclusione di un offerente può far sì che l’altro ottenga l’appalto direttamente nell’ambito della stessa procedura, dall’altro, nell’ipotesi di un’esclusione di entrambi gli offerenti e dell’indizione di una nuova procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, ciascuno degli offerenti potrebbe parteciparvi e, quindi, ottenere indirettamente l’appalto[33].<br />
I principi posti da tale ultima pronuncia riguardano anch’essi l’ipotesi di due soli concorrenti in gara, tale del resto era la fattispecie concreta posta all’esame della Corte, e non sembrano potersi estendere automaticamente all’ipotesi di pluralità di partecipanti, sebbene lo stesso giudice abbia puntualizzato che “il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico di cui trattasi, così come il numero di partecipanti che hanno presentato ricorsi e la divergenza dei motivi dai medesimi dedotti, sono privi di rilevanza ai fini dell’applicazione del principio giurisprudenziale che risulta dalla sentenza Fastweb”.<br />
La Corte, infatti, si riferisce comunque all’esistenza di “un analogo interesse legittimo” all’esclusione dell’offerta ed all’interesse strumentale a partecipare ad una gara eventualmente rinnovata, presupposti che potrebbero non sussistere se, ritenute fondate le azioni principale ed incidentale, la stazione appaltante fosse tenuta ad aggiudicare l’appalto ad una terza impresa estranea al rapporto processuale.<br />
Tale considerazione porta ad escludere che la decisione del giudice europeo abbia posto le basi per l’ingresso di una giurisdizione di tipo oggettivo nella materia dei contratti pubblici.<br />
La giurisprudenza nazionale, con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 febbraio 2014, n. 9, a seguito di un travagliato iter giurisprudenziale, è pervenuta a conclusioni indubbiamente innovative e in larga parte soddisfacenti.<br />
Il supremo organo di giustizia amministrativa è partito da un dato di fatto sostanziale, vale a dire che, se le offerte sono entrambe inficiate da un medesimo vizio che le rende inammissibili, apparirebbe prima facie contrario all’uguaglianza concorrenziale escludere solo l’offerta del ricorrente principale e mantenere in vita l’offerta presentata dall’aggiudicataria ricorrente incidentale sebbene sia suscettibile di esclusione per la medesima ragione.<br />
In questo caso, definito peculiare, non si porrebbe tanto un problema di esame prioritario del ricorso incidentale in quanto prioritario è l’esame del vizio, per cui il nodo da sciogliere è stabilire quando ricorra l’ipotesi dell’identità del vizio escludente comune ad entrambe le offerte delle uniche due imprese in gara.<br />
La sentenza non ammette che il “motivo identico” possa essere individuato equiparando l’identità della causa (del vizio escludente) all’identità dell’effetto (escludente), mentre deve ritenersi comune la causa di esclusione che afferisce alla medesima sub fase del segmento procedimentale destinato all’accertamento del titolo di ammissione alla gara dell’impresa e della sua offerta.<br />
In tale ottica, escluso che sia richiesta l’assoluta identità causale del vizio, dovrebbero considerarsi comuni, ai fini individuati dalla giurisprudenza europea, i vizi ricompresi all’interno delle seguenti categorie:<br />
&#8211; tempestività della domanda ed integrità dei plichi (trattandosi in ordine cronologico e logico dei primi parametri di validazione del titolo di ammissione alla gara);<br />
&#8211; requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa (comprensivi dei requisiti economici, finanziari, tecnici, organizzativi e di qualificazione);<br />
&#8211; carenza di elementi essenziali dell’offerta previsti a pena di esclusione (comprensiva delle ipotesi di incertezza assoluta del contenuto dell’offerta o della sua provenienza).<br />
Viceversa, non soddisferebbero il requisito di simmetria escludente, ed impedirebbero di conseguenza l’esame congiunto del ricorso principale ed incidentale, i vizi sussumibili in diverse categorie.<br />
La soluzione prescelta dall’Adunanza Plenaria, ritenendo comune la causa di esclusione afferente alla medesima sub fase del segmento procedimentale destinato all’accertamento del titolo di ammissione alla gara dell’impresa e della sua offerta ed avendo evidenziato che solo in presenza di tale “simmetria invalidante” la fondatezza della specifica censura del ricorso incidentale non si riverbera sull’ammissibilità del ricorso principale, può essere intesa nel senso che, nell’ambito delle azioni reciprocamente escludenti, la presenza di motivi identici determina che la fondatezza della censura incidentale non è idonea a far venire sicuramente meno la legittimazione ad agire del ricorrente principale, la cui posizione rimarrebbe differenziata e qualificata per il fatto di avere dedotto in giudizio una censura simmetrica nei confronti del controinteressato.<br />
Nella detta costruzione, quindi, la conservazione della legittimazione ad agire discenderebbe da una circostanza ben precisa, la proposizione di un reciproco identico motivo escludente, vale a dire la proposizione di un motivo escludente afferente allo stessa sub fase del segmento procedimentale di ammissione alla gara.<br />
Tuttavia, per pervenire a tale risultato &#8211; una volta escluso che la legittimazione ad agire del ricorrente principale persista comunque a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale escludente, regredendo in tal caso normalmente la sua posizione a quella di un quisque de populo – deve riconoscersi che nelle ipotesi de quibus l’annullamento dell’ammissione alla gara del ricorrente principale non retroagisce con efficacia ex tunc.<br />
Di talché, per seguire la classificazione operata dalla Plenaria, occorre considerare che se i vizi dedotti attengono entrambi alla categoria della tempestività della domanda ed integrità dei plichi, la fondatezza della censura incidentale determina l’annullamento dell’ammissione alla gara della ricorrente principale con effetto decorrente dalla sub fase immediatamente successiva ma non relativamente alla sub fase in relazione alla quale sono stati dedotti i vizi identici, per cui, con esclusivo riferimento a tali vizi, il ricorso principale resterà ammissibile; un ragionamento analogo deve essere condotto per le sub fasi successive enucleate dal supremo consesso, nel senso che, ove i vizi identici riguardino l’assenza dei requisiti soggettivi generali e speciali di partecipazione dell’impresa, l’eventuale fondatezza della censura incidentale determina l’annullamento dell’ammissione alla gara del ricorrente principale con effetto a partire dalla sub fase successiva relativa alla verifica egli elementi essenziali dell’offerta e così via.<br />
L’alternativa alla soluzione prescelta dall’Adunanza Plenaria potrebbe essere quella di ritenere, come peraltro evincibile dalla sentenza della Corte di Giustizia 5 aprile 2016, che, in presenza di una censura incidentale “escludente”, non venga mai meno la legittimazione del ricorrente principale che abbia proposto anch’egli censure “escludenti”.<br />
La presentazione della domanda di partecipazione, in sostanza, differenzia la posizione rispetto a quella degli altri consociati che comunque non avrebbero titolo a concorrere, ed a quella degli altri imprenditori che, pur avendone titolo, non hanno inteso competere e qualifica normativamente la stessa, che viene tutelata direttamente dalle norme che disciplinano la procedura ad evidenza pubblica.<br />
Una volta sorta la posizione di interesse legittimo con la tempestiva richiesta partecipativa, il cui lato interno è costituito dal rapporto con il bene della vita costituito dall’aggiudicazione diretta (interesse legittimo finale) o dalla chance di aggiudicazione (interesse legittimo strumentale), appare ben difficile ritenere che, con l’accertamento dell’illegittima ammissione alla gara del concorrente, l’interesse legittimo di quest’ultimo possa regredire ad interesse di mero fatto.<br />
Ne consegue, secondo tale prospettazione, che la partecipazione alla gara, sia pure illegittima, è sufficiente ad attribuire la posizione legittimante al ricorso, legittimazione che non può venire meno per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale “escludente”, atteso che quest’ultimo non è comunque in grado di compromettere la differenziazione e la qualificazione del ricorrente principale, vale a dire la posizione di interesse legittimo, e di far regredire la sua posizione a quella del quisque de populo.<br />
La posizione del ricorrente principale, seguendo tale traiettoria argomentativa &#8211; se diverrebbe indifferenziata, essendo stata accertata l’illegittimità della sua ammissione, con riferimento allo svolgimento della gara da cui realizzare l’interesse finale all’aggiudicazione &#8211; rimarrebbe differenziata e qualificata con riferimento alla fase precedente per ottenere una nuova chance di aggiudicazione.<br />
Di qui, l’impossibilità, permanendo entrambe le condizioni soggettive dell’azione, di dichiarare, a seguito dell’accoglimento del ricorso incidentale, l’inammissibilità totale del ricorso principale, il quale, invece, dovrebbe essere esaminato con riferimento a tutte le censure con cui è stata contestata l’ammissione alla gara dell’aggiudicatario ricorrente incidentale, alle quali è comunque sotteso l’interesse strumentale, perché idonee a determinare, se fondate, il travolgimento dell’intera procedura concorsuale non potendosi procedere ad una aggiudicazione legittima.<br />
Tale esegesi, pur essendo nell’impostazione di fondo vicina a quella della Plenaria del 2014, si differenzia perché attribuisce rilievo al potenziale effetto dei vizi dedotti e non strettamente alla causa degli stessi, nel senso che rimarrebbero ammissibili e dovrebbero essere esaminate tutte le censure il cui accoglimento avrebbe l’effetto di dimostrare l’illegittima partecipazione alla procedura concorsuale della controparte, indipendentemente da quale sia la sub fase del segmento procedimentale di ammissione alla gara alla quale accedono.<br />
L’evoluzione della giurisprudenza europea e nazionale nonché il dibattito dottrinario sull’argomento inducono a ritenere che la funzione pro concorrenziale e l’individuazione del miglior contraente, in una giurisdizione che resta comunque a carattere soggettivo nonostante i riflussi oggettivizzanti che periodicamente interessano la giustizia amministrativa e che provengono soprattutto dalla giurisprudenza europea che conosce meno la figura dell’interesse legittimo, non possono essere travolte dall’esigenza, pur essa evidentemente apprezzabile, di ottenere con la massima sollecitudine l’esecuzione della prestazione richiesta con la determina a contrarre.<br />
&nbsp;<br />
<em>6. La novella del nuovo codice sulle impugnazioni delle ammissioni alla gara: l’anima tridimensionale dell’evidenza pubblica</em><br />
&nbsp;L’art. 204 del d.lgs. n. 50 del 2016, nuovo codice degli appalti pubblici e delle concessioni, ha apportato significative modificazioni al c.d. rito appalti disciplinato dal codice del processo amministrativo.<br />
&nbsp;In particolare, ha aggiunto il seguente comma 2 bis all’art. 120 c.p.a.: “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E’ altresì inammissibile l’impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività”.<br />
L’art. 204 ha altresì aggiunto all’art. 120 c.p.a. il comma 6 bis, secondo cui: “Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito negli stessi termini, in udienza pubblica ….”.<br />
L’onere di tempestiva impugnazione dell’esclusione dalla gara non costituisce alcuna novità in quanto, da un lato, trattandosi di un provvedimento immediatamente e direttamente lesivo della sfera giuridica del candidato, deve essere impugnato nel termine decadenziale decorrente dalla sua piena conoscenza, dall’altro, il termine dimidiato di trenta giorni, in luogo di quello ordinario di sessanta giorni, per impugnare gli atti relativi alle procedure di affidamento era stato già introdotto dall’art. 120, comma 5, c.p.a.<br />
L’onere di subitanea impugnazione dell’ammissione alla gara di altri candidati, invece, introduce una vistosa novità nel sistema imponendo ad un qualunque partecipante, che in quel momento non soffre alcuna lesione della sua posizione protetta, di impugnare un atto, rispetto al quale è terzo, prima che la stazione appaltante disponga l’aggiudicazione della gara e, quindi, prima che la lesione eventualmente si attualizzi con l’aggiudicazione a favore del concorrente della cui ammissione si discute.<br />
La novella legislativa, infatti, rende inammissibili le censure che, nell’impugnazione dell’aggiudicazione, siano proposte avverso l’ammissione di altri candidati, vale a dire le censure afferenti alla fase c.d. di prequalificazione, sicché la tutela in materia di gare pubbliche di appalto ha assunto una “struttura bifasica”[34], avendo distinto in maniera netta tra le doglianze che riguardano la legittimità della partecipazione dei concorrenti alla gara e quelle che riguardano lo svolgimento della procedura concorsuale tra le imprese la cui ammissione non può più essere posta in discussione.<br />
In proposito è stato osservato che, in vista del dominante interesse generale alla speditezza delle procedure, si è ricercata una sicurezza giuridica immediata sulle figure dei protagonisti della gara, per cui la formazione della platea dei concorrenti, cioè l’ammissione o l’esclusione dalla gara per carenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, è stata elevata a esigenza speciale di certezza preventiva[35].<br />
L’idea di fondo, quindi, è quella di blindare la fase delle ammissioni nella quale si annidano la maggior parte dei germi dell’attuale contenzioso, attraverso una preclusione processuale o comunque un suggello giudiziario, sì da affrancare tendenzialmente dal contenzioso la fase dell’aggiudicazione[36].<br />
Gli effetti deflattivi del contenzioso sono destinati ad interessare anche le impugnazioni incidentali, la maggior parte delle quali hanno natura “escludente”, vale a dire che mirano a contestare la legittima ammissione alla gara del concorrente ricorrente principale[37].<br />
Fino all’entrata in vigore del nuovo codice, un’impugnativa immediata dell’ammissione alla gara di un terzo partecipante sarebbe stata dichiarata inammissibile per carenza delle condizioni soggettive dell’azione, non sussistendo alcuna lesione da rimuovere, salva l’eventuale impugnazione con motivi aggiunti dell’aggiudicazione nel cui ambito dedurre censure in via derivata dall’illegittima ammissione dell’aggiudicataria.<br />
Il nuovo codice cambia lo scenario e, nell’imporre un onere di immediata impugnazione di un atto che, al momento in cui l’impugnazione deve essere proposta, non lede, se non in via del tutto eventuale e potenziale, la sfera giuridica di alcun soggetto, e, nel disporre che la omessa impugnazione dell’ammissione del terzo preclude la possibilità di far valere l’illegittimità in via derivata dei successivi atti di gara, sembra introdurre una previsione alquanto sospetta di illegittimità costituzionale, con riferimento alla lesione degli artt. 24, 103 e 113 Cost., nonché postula un insussistente carattere oggettivo della giurisdizione amministrativa, provocando un vulnus alla ratio sostanziale dell’evidenza pubblica.<br />
Prima dell’aggiudicazione definitiva della gara, così come prima dell’approvazione della graduatoria di un concorso pubblico, infatti, non si identificano situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi è ammesso alla gara o contesta la propria esclusione dal concorso[38].<br />
L’interesse qualificato e tutelabile nasce con l’aggiudicazione della gara, o, in un concorso per l’accesso al pubblico impiego, con l’approvazione della graduatoria definitiva, considerato che, con tale atto, l’amministrazione attribuisce il “bene della vita” ad un concorrente e nega il “bene della vita” agli altri concorrenti, mentre non è qualificato e non è tutelabile l’interesse, che pur di fatto sussiste, a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati[39].<br />
In tale ultima ipotesi, il “bene della vita” non è stato ancora conseguito e l’interesse a confrontarsi con un numero inferiore di concorrenti al fine di accrescere le proprie chances di conseguimento dell’utilità finale costituisce un interesse di mero fatto e non un interesse legittimo ed è per tale motivo che ai concorrenti ammessi alla gara o al concorso non deve necessariamente essere notificato il gravame proposto dall’aspirante escluso avverso la propria esclusione, mentre, se l’interesse a concorrere con una minore platea di concorrenti fosse da qualificare come interesse legittimo, gli ammessi dovrebbero essere considerati controinteressati in senso tecnico[40].<br />
Ne consegue che attribuire una legittimazione ex lege ad ogni concorrente per impugnare l’ammissione di altri, in assenza di un interesse qualificato al ricorso, sembra determinare una deriva oggettivistica estranea, come più volte detto, alla nostra giurisdizione sin dai suoi albori[41], mentre negare la possibilità di impugnare, in via principale o incidentale, l’ammissione del terzo aggiudicatario o del ricorrente principale al fine di dimostrarne in giudizio l’illegittimità potrebbe produrre un vulnus al fondamentale diritto di agire in giudizio a tutela dei propri interessi contro gli atti della pubblica amministrazione, consacrato dagli artt. 24, 103 e 113 Cost.<br />
In linea generale, occorre considerare che, oltre all’interesse legittimo pretensivo all’aggiudicazione (interesse finale), sussistono l’interesse legittimo pretensivo alla partecipazione (interesse strumentale) nonché, come detto, l’interesse di mero fatto a confrontarsi con una minore platea di concorrenti[42].<br />
Una volta intervenuta l’aggiudicazione, all’interesse legittimo pretensivo si affianca l’interesse legittimo oppositivo all’affidamento dell’appalto in favore di terzi.<br />
L’interesse legittimo pretensivo nasce con la domanda di partecipazione alla gara, a seguito della quale la posizione viene differenziata e qualificata, sicché gli atti immediatamente lesivi della sfera giuridica del candidato, come l’esclusione, devono essere immediatamente impugnati, laddove l’interesse legittimo oppositivo all’affidamento dell’appalto a terzi ha la propria fonte nell’aggiudicazione ad altra impresa, sicché è da quel momento che la lesione si attualizza e che dovrebbe essere possibile dedurre vizi di legittimità dell’ammissione.<br />
Viceversa, la novella al nuovo codice dei contratti pubblici &#8211; nell’introdurre la possibilità di tutelare l’interesse di mero fatto ad una minore platea di concorrenti &#8211; tutela effettivamente, se le ammissioni di terze imprese saranno impugnate, l’interesse pubblico oggettivo alla partecipazione dei soli concorrenti in possesso dei requisiti nonché, in ogni caso, l’interesse generale alla intangibilità in un ristretto arco temporale delle ammissioni dei concorrenti alla gara e, nel precludere la possibilità di far valere in via derivata i vizi dell’ammissione dell’aggiudicatario, o del ricorrente se tali vizi sono dedotti dal controinteressato in via incidentale, esclude o limita fortemente la possibilità di tutela dell’interesse legittimo con possibile vulnus agli artt. 24,103 e 113 Cost.<br />
In definitiva, da un lato, è stabilito un onere di impugnazione di atti non immediatamente lesivi e, quindi, a tutela più di interessi generali che di interessi individuali, per cui sembra agevole prevedere che molto difficilmente gli atti di ammissione alla gara saranno impugnati, dall’altro, è preclusa la possibilità di far valere vizi di legittimità della fase di prequalificazione, in via principale o incidentale, quando l’interesse qualificato effettivamente sorge, atteso che, con l’aggiudicazione ad una determinata impresa, si determina la vera lesione della sfera giuridica degli altri concorrenti.<br />
La ratio a base di tale prescrizione normativa appare individuabile ancora una volta nell’esigenza che l’assetto del rapporto amministrativo sia rapidamente definito con la conseguente tempestività dell’esecuzione delle prestazioni in favore delle stazioni appaltanti, esigenza di tempestività che, d’altra parte, costituisce il denominatore comune di tutta la disciplina del contenzioso in materia di appalti pubblici, il cui rito è iperaccelerato.<br />
Il perseguimento in modo indiscriminato di tale interesse pubblico &#8211; pur di indubbio rilievo per gli impatti macroeconomici che inevitabilmente hanno i ritardi degli affidamenti causati dal proliferare di un contenzioso che mette continuamente in discussione anche gli atti relativi alla fase del possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara &#8211; può presentare profili di criticità quando entra in rotta di collisione con la ratio della normativa sostanziale sull’evidenza pubblica.<br />
La possibilità di far valere i vizi della fase di prequalifica solo quando non sussiste né una lesione della sfera giuridica né un interesse legittimo oppositivo all’altrui ammissione e la conseguente impossibilità giuridica di far valere tali vizi in via derivata nel giudizio avverso l’aggiudicazione ovvero in quello incidentale contro il ricorrente principale, infatti, può determinare, come esito finale, che l’appalto sia affidato ad un operatore economico che non aveva i requisiti per partecipare, la cui ammissione, non impugnata, resta intangibile, con evidente compromissione sia del libero esplicarsi della concorrenza sul mercato sia dell’individuazione del contraente migliore per la stazione appaltante. &nbsp;<br />
&nbsp;<br />
<em>7. Conclusioni</em><br />
La circostanza che nelle gare d’appalto il “bene della vita” può essere attribuito ad uno ed uno solo dei concorrenti determina che il contenzioso tra chi aspira a mettere in discussione l’aggiudicazione disposta a favore di un’altra impresa e chi aspira a conservare la posizione di vantaggio attribuita dalla stazione appaltante ha specifiche peculiarità e costituisce il terreno prediletto per esplorare le dinamiche dell’effettività della tutela di tutte le posizioni contrapposte presenti nel giudizio.<br />
La ratio della normativa sostanziale sull’evidenza pubblica ha tradizionalmente avuto due anime.&nbsp;<br />
&nbsp;Alla c.d. concezione contabilistica che sottende l’esigenza dell’individuazione del giusto contraente, vale a dire del contraente che offra il migliore rapporto tra la qualità delle prestazioni ed il prezzo, garantendo il buon uso del denaro pubblico, si è&nbsp; aggiunta, sotto la spinta pressante del diritto sovranazionale, l’esigenza di tutela della libertà di concorrenza nel mercato europeo.<br />
La “doppia anima”, quindi, è costituita dall’individuazione del miglior contraente possibile per l’amministrazione e dalla funzione proconcorrenziale esercitata dagli appalti pubblici e l’esegesi corretta delle norme richiede che sia costantemente ricercata una sintesi equilibrata tra queste due esigenze imperative e parimenti essenziali.<br />
Il principio del favor partecipationis è funzionale al perseguimento di entrambe le finalità e l’evoluzione del sistema, nella possibile contrapposizione tra tale principio e l’altro essenziale principio della par condicio, è nel senso di consentire la partecipazione a tutte le imprese che, a prescindere da carenze solo formali e non lesive di interessi pubblici, sono in possesso dei requisiti richiesti per concorrere all’affidamento dell’appalto.<br />
&nbsp;Presenta profili di maggiore problematicità, invece, l’analisi della compatibilità tra il carattere soggettivo della giurisdizione amministrativa, di cui il principio dispositivo e quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato rappresentano clausole generali, e la ratio sostanziale dell’evidenza pubblica.<br />
&nbsp;In primo luogo, per il sistema non è affatto indifferente che la tutela del “bene della vita”, costituito dall’affidamento dell’appalto, avvenga in forma specifica o per equivalente patrimoniale, sicché consentire la tutela sotto forma risarcitoria del bene quando pur sarebbe possibile all’esito del giudizio il conseguimento dell’aggiudicazione ed il subentro nel contratto rappresenta un vulnus sia al corretto esplicarsi della concorrenza sul mercato sia alle esigenze della stazione appaltante di ricercare il miglior contraente.<br />
Un’esegesi delle norme ispirata alla ratio del sistema, a mio avviso, dovrebbe portare a ricavare in subiecta materia la sussistenza di una vera e propria pregiudiziale, costituita dalla necessità di proporre una previa domanda di annullamento ed una previa domanda di conseguire l’aggiudicazione ed il contratto, con conseguente esclusione dell’azione risarcitoria autonoma, a meno che l’impresa ricorrente non dimostri che la proposizione dell’azione di annullamento non avrebbe comunque potuto evitare la formazione del danno.<br />
La tutela della libertà di concorrenza e l’individuazione del miglior contraente, ove la parte ricorrente proponga con successo senza graduarle censure cui è sotteso l’interesse finale ad ottenere l’aggiudicazione in esito alla doverosa esecuzione della sentenza di accoglimento e censure cui è sotteso l’interesse strumentale ad avere una chance di aggiudicazione attraverso la riedizione della gara, potrebbero esigere in ogni caso la rinnovazione della gara e questo, unitamente all’ipotesi di azione risarcitoria autonoma ove la norma di cui all’art. 124 c.p.a. non fosse ritenuta introduttiva di una pregiudizialità sostanziale, è un ulteriore indice della problematica compatibilità tra il carattere soggettivo della nostra giurisdizione e la duplice anima della normativa sostanziale sull’evidenza pubblica.<br />
L’analisi di tale questione, inoltre, costituisce un punto di emersione di un’altra dimensione dell’evidenza pubblica e cioè l’esigenza di rapida definizione dei procedimenti di affidamento degli appalti onde consentire la più sollecita esecuzione delle prestazioni in favore della stazione appaltante.<br />
La soluzione di esaminare prima le doglianze cui è sotteso l’interesse finale e di far conseguire, se fondate, il subentro nell’aggiudicazione e nel contratto, infatti, ha l’indubbio vantaggio di garantire la tempestività dell’esecuzione delle prestazioni, costituente anch’esso un importante valore collettivo da perseguire, e di consentire un risparmio di tempo e di denaro non imponendo alla stazione appaltante di bandire una nuova gara, soprattutto laddove le censure preordinate alla soddisfazione dell’interesse strumentale abbiano carattere prevalentemente formale.<br />
L’ordine logico di esame delle censure proposte in via principale e in via incidentale impatta fortemente con le tematiche della libertà della concorrenza e di individuazione del giusto contraente in quanto la scelta del giudice di esaminare prima l’una o l’altra azione può determinare l’attribuzione del “bene” all’impresa ricorrente principale o a quella ricorrente incidentale.<br />
La problematica assume una differente colorazione a seconda che alla gara siano state ammesse due sole imprese o almeno tre imprese.<br />
In ogni caso, ritengo non possa essere più seguito pedissequamente il risalente principio secondo cui, quando il ricorso incidentale tende a paralizzare l’azione principale per ragioni di ordine processuale, occorre dare comunque precedenza alle questioni con lo stesso sollevate che abbiano priorità logica su quelle sollevate dal ricorrente principale, vale a dire alle questioni che, pur profilandosi come questioni di merito, producono effetti su una questione di rito, in quanto l’ordine logico di scrutinio non riguarda tanto il rapporto tra azione principale ed azione incidentale quanto il rapporto tra i vizi con le stesse proposti, nel senso che devono essere prioritariamente esaminati i motivi, da chiunque proposti, attinenti alla fase di prequalifica e, nell’ambito della stessa, alle varie subfasi di cui questa si compone, e poi i motivi afferenti alla fase dello svolgimento della vera e propria gara.<br />
&nbsp;Di certo, deve essere escluso che, ove residuino le condizioni soggettive dell’azione principale, l’eventuale fondatezza dell’azione incidentale possa provocarne l’inammissibilità.<br />
Con più partecipanti alla gara, la fondatezza del ricorso incidentale esaminato per prima, invece, genera l’inammissibilità del ricorso principale per carenza di interesse, atteso che l’eventuale fondatezza anche dell’azione principale non sarebbe idonea a soddisfare alcun interesse del ricorrente principale né di tipo finale né di tipo strumentale ove si ritenga – il che non appare scontato &#8211; che la stazione appaltante debba aggiudicare la gara ad un terzo estraneo al giudizio, approdo paradossale e senz’altro da escludere in una giurisdizione a carattere soggettivo.<br />
Tale esito della controversia, se inevitabile in una giurisdizione di diritto soggettivo, può anch’essa costituire fonte di criticità atteso che l’omesso esame dell’azione principale non garantisce che l’appalto sia affidato al giusto contraente nel rispetto della libertà di concorrenza sul mercato.<br />
Peraltro, ove il ricorrente principale abbia dedotto vizi relativi anche allo svolgimento della gara e dimostri in giudizio di avere titolo ad un punteggio maggiore della controinteressata, la fondatezza dei due ricorsi reciprocamente escludenti e la conseguente inammissibilità delle relative domande non potrebbe precludere, in ossequio alla evidenziata ratio della normativa in materia, l’esame delle altre censure che, ove rivelatesi fondate, farebbero attribuire il “bene” al concorrente maggiormente meritevole.<br />
Nell’ipotesi di due soli concorrenti in gara, la giurisprudenza europea nonché quella delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione hanno espresso forti perplessità in ordine al fatto che l’accoglimento del ricorso incidentale possa riflettersi in una dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale.<br />
La soluzione offerta dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014 si rivela, a mio avviso, soddisfacente ancorché foriera di ulteriori sviluppi, atteso soprattutto che, in presenza di una censura incidentale “escludente”, appare arduo ritenere che la legittimazione ad agire del ricorrente principale che ha parimenti dedotto censure “escludenti” della controinteressata venga meno, sicché, a prescindere dalla identità dei motivi, potrebbe essere più coerente con le delineate finalità del sistema ritenere che rimangono ammissibili e debbano essere scrutinati tutti i motivi relativi alla fase di prequalificazione proposti dal ricorrente principale che, se fondati, porteranno alla necessità di rinnovare la gara sia pure con un inevitabile allungamento dei tempi.<br />
Il nuovo codice degli appalti pubblici, infine, impone agli offerenti di impugnare nel termine perentorio di trenta giorni gli atti di ammissione alla gara di altri candidati impedendo che eventuali vizi di ammissione possano essere fatti valere in via derivata nell’impugnazione dell’aggiudicazione o, in via incidentale, dal controinteressato aggiudicatario.<br />
&nbsp;L’esigenza sottesa a tale novella, coerente con la natura iperaccelerata del rito appalti, costituisce altra conferma di un’una terza dimensione della normativa sull’evidenza pubblica, introdotta dalla normativa processuale, volta a garantire la sollecita prestazione delle opere e dei servizi attraverso la rapida acquisizione del crisma della definitività alle procedure di affidamento, il che postula una sicurezza giuridica delle posizioni oltremodo tempestiva.<br />
&nbsp;L’anima “tridimensionale” dell’evidenza pubblica pone nuovi e consistenti problemi nel rapporto tra il perseguimento degli obiettivi di libertà della concorrenza ed individuazione del miglior contraente e la realizzazione dell’obiettivo di garantire la sollecita definizione dei rapporti e la rapida realizzazione delle prestazioni a favore della stazione appaltante.<br />
&nbsp;La novella introdotta dal d.lgs. n. 50 del 2016, in particolare, appare violativa degli artt. 24, 103 e 113 Cost. in quanto pone un onere di impugnazione quando la lesione al “bene” non è stata ancora prodotta ed esclude che i vizi possono essere fatti valere a tutela della posizione di interesse legittimo nel frattempo venuta in essere, sicché non appare idonea a consentire la piena tutela degli interessi legittimi consacrata come valore fondante nel vigente ordinamento costituzionale.<br />
&nbsp;La previsione in discorso, inoltre, sembra più organica ad una visione oggettiva anziché soggettiva della giurisdizione amministrativa e, nell’evitare che i vizi relativi alla fase di ammissione possano essere contestati e fatti valere nel giudizio di impugnazione dell’aggiudicazione, contrasta con la ratio sostanziale della disciplina sulla scelta del contraente.<br />
&nbsp;Alla base di tale prescrizione, come detto, sussiste l’esigenza che l’assetto del rapporto amministrativo in tema di affidamento di appalti pubblici sia rapidamente definito e tale ragione è alla base dell’intera normativa processuale in materia, solo che si pensi alla tempistica iperaccelerata di definizione dei giudizi ed alla dimidiazione del termine per la loro proposizione.<br />
Tale figura “tridimensionale”, però, non è sempre sostenibile e, nel rapporto tra le sue varie componenti, qualcuna è destinata a recedere.<br />
&nbsp;La funzione proconcorrenziale dell’evidenza pubblica e l’esigenza di individuare il miglior contraente dell’amministrazione per garantire il miglior utilizzo del denaro della collettività rappresentano valori primari che a volte sono difficilmente conciliabili con il terzo valore, anch’esso primario e fortemente sentito dalla realtà imprenditoriale, di dare con la massima sollecitudine una risposta giurisdizionale per conformare in modo definitivo ed immodificabile i rapporti in materia di appalti pubblici.<br />
Alla normativa sostanziale, che vive a due dimensioni, la normativa processuale ha quindi aggiunto una terza dimensione e l’anima tridimensionale dell’evidenza pubblica dà luogo ad un equilibrio instabile.<br />
Sarebbe auspicabile un intervento legislativo tale da delineare con maggiore consapevolezza ed organicità i rapporti tra le esigenze sottostanti la contrattualistica pubblica in materia di appalti.<br />
La sfida che attende oggi noi operatori del diritto è complessa ed è tesa ad un’esegesi delle norme e ad una loro applicazione che sia in grado di comporre in modo per quanto possibile armonico, costituzionalmente legittimo ed ugualmente soddisfacente tutte le molteplici istanze, spesso tra loro di problematica compatibilità, che l’interesse generale e, quindi, la società civile, nazionale ed europea, ha sinora individuato in questo delicatissimo settore.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Il perseguimento di tale obiettivo rende necessario che l’analisi delle questioni controverse sia condotta avendo nella massima considerazione l’essenza profonda degli istituti e l’insieme degli effetti che le pronunce giurisdizionali possono produrre al fine di concentrare l’attenzione, in coerenza con l’evoluzione del giudizio amministrativo dall’atto al rapporto, sulla macroeconomia del sistema e non solo sulla microeconomia dei singoli ed isolati provvedimenti. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />
[1] Il presente lavoro è stato realizzato in occasione del convegno nazionale di studi “Efficienza, legalità, controlli. Pesi e contrappesi” organizzato dall’Associazione Culturale Articolo 111 in collaborazione con il TAR Campania e svolto il 10 giugno 2016 in Napoli, presso la sede del TAR Campania. &nbsp;</p>
<p>[2] Sulle tecniche di tutela degli interessi legittimi, sia consentito il richiamo a R. Caponigro, Una nuova stagione per la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi, in www.giustamm, ottobre 2012.</p>
<p>[3] In proposito, tra gli altri, F. Caringella, La giurisprudenza amministrativa regala all’interesse legittimo l’atipicità della tutela, il nuovo diritto amministrativo, 2012, ha posto in rilievo come possa un po’ causticamente affermarsi che la sentenza del giudice amministrativo, nel limitarsi a verificare la presenza dei vizi denunciati in seno all’atto impugnato senza traguardare la bontà sostanziale dell’aspirazione del privato, verificava se l’amministrazione avesse torto piuttosto che stabilire se il privato avesse ragione.</p>
<p>[4] I bisogni che inducono la stazione appaltante a cercare un contraente devono essere resi noti nella determina a contrarre, che costituisce l’atto di avvio del procedimento d’ufficio di affidamento dell’appalto, mentre tra soggetti privati assumono rilievo giuridico solo se dedotti nell’accordo negoziale sotto forma di condizione.</p>
<p>[5] L’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 stabilisce che i requisiti e le capacità richieste per partecipare alle gare sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più alto numero di partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.</p>
<p>[6] Sull’argomento, M. Clarich, Contratti pubblici e concorrenza, relazione al convegno nazionale di studi amministrativi&nbsp; di Varenna, 17-19 settembre 2015, in www.giustizia-amministrativa.it.</p>
<p>[7] G. Severini, Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici (l’art. 204 del Codice degli appalti pubblici e delle concessioni ovvero il nuovo art. 120 del codice del processo amministrativo), in www.giustizia-amministativa.it, 2016, ha posto in rilievo che la ricerca efficientistica dell’offerta più utile per l’amministrazione appaltante ha progressivamente ceduto il passo ai temi intesi ad assicurare la concorrenza “per il mercato”, atteso che il nuovo assunto di base era che la tutela della concorrenza reca in sé la garanzia di efficienza del mercato.</p>
<p>[8] In proposito cfr. sentenza della Corte Costituzionale 23 novembre 2007, n. 401.</p>
<p>[9] Cfr. ex multis: Corte di Giustizia, Quarta Sezione, 23 dicembre 2009, nel procedimento C-305/08, CoNISMa, punto 37.</p>
<p>[10] F. Cardarelli, Le direttive europee sui contratti pubblici, in Libro dell’anno 2015, Roma, evidenzia che, rispetto alle direttive del 2004, che rappresentavano un consolidamento del quadro normativo all’epoca esistente, e soprattutto rafforzavano l’idea di fondo dell’intero sistema orientato verso l’apertura alla concorrenza nel settore, le direttive del 2014 appaiono ispirate da ragioni di “politica pubblica”.</p>
<p>[11] In proposito, M. Esposito, Disciplina degli appalti pubblici e legittimazione a ricorrere a tutela della concorrenza, in www.giustamm.it, 2016.</p>
<p>[12] L’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016, ad esempio, dispone che l’affidamento dei contratti pubblici “esclusi” avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, oltre che di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.</p>
<p>[13] Tale principio, introdotto dall’art. 46, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ha subito una ulteriore evoluzione nel senso di ridurre per quanto possibile i motivi di esclusione ai candidati nel possesso sostanziale dei requisiti per la partecipazione con l’art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>[14] Il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 38, comma 2 bis, d.lgs. n. 163 del 2006, è stato ulteriormente rinforzato con l’entrata in vigore dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.</p>
<p>[15] I poteri decisori in materia di appalti pubblici sono attribuiti dagli artt. 121 e ss. c.p.a.</p>
<p>[16] Per un’ampia disamina del tema, G. De Giorgi Cezzi, Interessi sostanziali, parti e giudice amministrativo, Diritto amministrativo, fasc. 3, 2013.</p>
<p>[17] Sul tema, si è diffusa con ampie e profonde argomentazioni la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 27 aprile 2014, n. 5.</p>
<p>[18], Sul punto, Greco G., Illegittimo affidamento dell’appalto, sorte del contratto e sanzioni alternativa nel d.lgs. 53/2010, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2010.</p>
<p>[19] Il contratto, peraltro, resta efficace qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti.</p>
<p>[20] L’interesse delle parti, l’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, lo stato di esecuzione del contratto e la possibilità di subentrare nello stesso.</p>
<p>[21] Sia consentito il richiamo a R. Caponigro, La valutazione giurisdizionale del merito amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it, 2010.</p>
<p>[22] Ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza; in virtù del primo comma, invece, se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.</p>
<p>[23] L’omissione potrebbe essere giustificata dalla inutilità di proporre la domanda per effetto, ad esempio, della già intervenuta esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto; con riferimento a tale ipotesi, l’art. 34, comma 3, c.p.a. dispone che. Quando nel corso del giudizio l’annullamento del provvedimento non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse ai fini risarcitori.</p>
<p>[24] La Corte Costituzionale, con la famosa sentenza 6 luglio 2004, n. 204, ha chiaramente posto in rilievo che il risarcimento del danno ingiusto costituisce uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio e conformativo, da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione.</p>
<p>[25] Tra i tanti Autori che hanno affrontato l’argomento, V. Caianiello, Manuale di diritto processuale amministrativo, Torino, 2003.</p>
<p>[26] In proposito, sia consentito il richiamo a R. Caponigro, La graduazione delle censure nell’azione di annullamento del provvedimento amministrativo, in Il nuovo diritto amministrativo, Roma, n. 3/2015.</p>
<p>[27] Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui sia dedotta l’illegittima composizione della Commissione giudicatrice in quanto non composta da esperti del settore oggetto di un appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; in tal caso, ove la censura fosse fondata, solo la rinnovazione della gara con la costituzione di una nuova Commissione composta da professionalità idonee potrebbe garantire la piena soddisfazione degli interessi pubblici a base della normativa sull’evidenza pubblica.</p>
<p>[28] Si tenga conto, tuttavia, che la dinamica del rapporto processuale quando sia stato proposto il rimedio incidentale è diversa dalla dinamica classica della sola azione di annullamento e delle eccezioni in rito formulate dalla controparte in quanto l’esigenza di effettività della tutela riguarda entrambe le posizioni di cui è chiesta tutela in giudizio, in via principale ed in via incidentale, ed in quanto il ricorso incidentale, lungi dal rappresentare una mera eccezione processuale, ha natura di azione di annullamento, al pari di quella principale.</p>
<p>[29] Tale soluzione, peraltro, sarebbe evidentemente dispendiosa e determinerebbe un sicuro rallentamento nell’esecuzione delle prestazioni.</p>
<p>[30] Per una disamina completa della questione, sia consentito il richiamo a R. Caponigro, L’affidamento degli appalti pubblici: l’ordine logico nell’esame giurisdizionale delle censure proposte in via principale ed in via incidentale, in www.giustizia-amministrativa.it, 2014.</p>
<p>[31] Cfr., da ultimo, TAR Lazio, Roma, II, 6 giugno 2016, n. 6509 e, in epoca più risalente, TAR Puglia, Lecce, II, 18 aprile 2001, n. 1772.</p>
<p>[32] In proposito, sia consentito il richiamo a R. Caponigro, L’affidamento degli appalti pubblici: l’ordine logico nell’esame delle censure proposte in via principale ed in via incidentale cit.</p>
<p>[33] La Corte di Giustizia, nella sentenza in discorso, ha raffigurato chiaramente la contestuale presenza dell’interesse finale e dell’interesse strumentale.</p>
<p>[34] Cfr. parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale, n. 855/2016 dell’1 aprile 2016 sullo schema di decreto legislativo del codice degli appalti pubblici e delle concessioni.</p>
<p>[35] G. Severini, Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici cit.</p>
<p>[36] Sul punto, G. Veltri, Il contenzioso nel nuovo codice dei contratti pubblici: alcune riflessioni critiche, in www.giustizia-amministrativa.it</p>
<p>[37] R. De Nictolis, Il nuovo codice dei contratti pubblici, in Urbanistica e Appalti, n. 5/2016, rileva che la nuova disciplina è sicuramente mossa dalla buona intenzione di porre fine ad una patologia giudiziaria seria: il fioccare di ricorsi incidentali plurimi e incrociati con cui si rimettono in discussione, in sede di contestazione dell’aggiudicazione, i passaggi precedenti della gara.</p>
<p>[38] Ex multis: Cons. Stato, III, 14 febbraio 2014, n. 729; TAR Lazio, II, 10 maggio 2016, n. 5472.</p>
<p>[39] Sulla tematica delle posizioni giuridiche soggettive dei partecipanti alle procedura concorsuali, ex multis: TAR Lazio, II, 10 maggio 2016, n. 5472; TAR Lazio, II ter, 5 giugno 2012, n. 5059.</p>
<p>[40] Se, come è stato autorevolmente sostenuto, G. Severini, Il nuovo contenzioso sui contratti pubblici, cit., la legge avesse introdotto un vero e proprio interesse legittimo, di nuovo conio, alla giusta formazione della platea dei concorrenti in gara, non potrebbe residuare subbio sul fatto che l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara dovrebbe essere notificata a tutti gli ammessi, da considerare controinteressati in quanto titolari di un interesse legittimo opposto a quello del ricorrente.</p>
<p>[41] La Corte di Cassazione Civile, SSUU, con ordinanza 4 settembre 2015, n. 17586, nell’affermare che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in relazione ad una domanda di risarcimento del danno per affidamento incolpevole azionata dal beneficiario di un provvedimento illegittimo annullato in sede giurisdizionale o ritirato in autotutela, ha da ultimo precisato in modo molto chiaro che l’interesse legittimo pretensivo è una “situazione giuridica di vantaggio per il privato nella sua proiezione rivolta alla consecuzione del provvedimento e non certo in quella situazione che sia indifferente a tale consecuzione ed abbia come oggetto e contenuto il provvedere della p.a. in modo legittimo e non il provvedere in modo positivo”.&nbsp;</p>
<p>[42] Tra i tanti Autori che hanno affrontato l’argomento, M. Nigro, Giustizia Amministrativa, Bologna, 2002, pagg. 107 e ss., che pone in rilievo come le due forme di protezione degli interessi degli amministrati nei confronti delle potestà amministrative sono il diritto soggettivo e l’interesse legittimo, mentre gli interessi di fatto sono privi di protezione perché il diritto non assume posizione verso di essi e li lascia alla loro sorte.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p>Note</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/dottrina/il-rapporto-tra-tutela-della-concorrenza-ed-interesse-alla-scelta-del-miglior-contraente-nellimpugnazione-degli-atti-di-gara/">Il rapporto tra tutela della concorrenza ed interesse alla scelta del miglior contraente nell’impugnazione degli atti di gara</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2017 n.2808</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-6-2017-n-2808/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jun 2017 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-6-2017-n-2808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2017 n.2808</a></p>
<p>Pres. Caringella/ Est. Lotti Alla Corte di giustizia la verifica sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina relativa all&#8217;affidamento della concessione del gioco del lotto 1. Contratti della P. A. – Concessione – Servizio del gioco del lotto – Assegnazioni – Modalità – Rimessione Corte di Giustizie UE. &#160;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-6-2017-n-2808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2017 n.2808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-6-2017-n-2808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2017 n.2808</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Caringella/ Est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Alla Corte di giustizia la verifica sulla compatibilità con il diritto comunitario della disciplina relativa  all&#8217;affidamento della concessione del gioco del lotto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Contratti della P. A. – Concessione – Servizio del gioco del lotto – Assegnazioni – Modalità – Rimessione Corte di Giustizie UE.<br />
&nbsp;<br />
2. Contratti della P. A. – Concessione – Servizio del gioco del lotto – Bando gara – Requisiti – Rimessione Corte di Giustizie UE.<br />
&nbsp;<br />
3. Contratti della P. A. – Concessione – Servizio del gioco del lotto – Attività transfrontaliera –Rimessione Corte di Giustizie UE.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Va rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, co. 653, l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario <em>monoproviding</em> esclusivo in relazione al servizio del gioco del lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse.<br />
&nbsp;<br />
2. Va rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del lotto.<br />
&nbsp;<br />
3. Va rimessa alla Corte di Giustizia UE la questione se il diritto dell’Unione &nbsp;e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, così che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia.&nbsp;</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 12/06/2017</p>
<div style="text-align: right;"><strong>N. 02808/2017 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 06137/2016 REG.RIC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>Il Consiglio di Stato</strong><br />
<strong>in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>ORDINANZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6137 del 2016, proposto da:</p>
<p>Stanley International Betting Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro, Anna Marcantonio e Daniela Agnello, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Terranova in Roma, via Vincenzo Bellini, 24;</p>
<p>Stanleybet Malta Limited, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto A. Jacchia, Daniela Agnello, Fabio Ferraro, Anna Marcantonio e Antonella Terranova, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Terranova in Roma, via Vincenzo Bellini, 24;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<p>Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<p>Lottomatica Spa, non costituita in giudizio;&nbsp;<br />
Lottoitalia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Arturo Satta e Anna Romano, con domicilio eletto presso lo Studio Satta Romano &amp; Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A;&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per la riforma</em></strong></div>
<p>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE II n. 04651/2016, resa tra le parti, concernente l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e di Lottoitalia Srl;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 11 maggio 2017 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Fabio Ferraro, Antonella Terranova, Filippo Arturo Satta e l’Avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone;</p>
<p>1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. II, con la sentenza 21 aprile 2016, n. 4651, ha respinto il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento previa disapplicazione dell’art. 1, comma 653, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), degli atti della “procedura di selezione aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa” e, in particolare, del bando di gara, pubblicato sulla G.U., serie speciale, n. 150 del 21 dicembre 2015, del nomenclatore unico delle definizioni, del capitolato d’oneri, degli allegati al capitolato d’oneri, del capitolato tecnico, dell’allegato tecnico, dello schema di atto di convenzione, dell’allegato I &#8211; livelli di servizi e penali, della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 22 dicembre 2015, con la quale è stata riscontrata negativamente la nota di parte ricorrente in data 11 dicembre 2015.<br />
2. Le società appellanti Stanley International Betting Limited e Stanleybet Malta Limited mirano a conseguire la rimozione delle misure, da esse ritenute discriminatorie e distorsive, adottate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la lex specialis relativa alla “procedura di selezione aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa”.<br />
In particolare le censure proposte con il ricorso di primo grado e sostanzialmente reiterate nell’atto di appello si appuntano sulla scelta di indire la gara secondo il c.d. modello monoproviding esclusivo, che di fatto esclude dalla procedura selettiva le società medesime, unitamente a molti altri operatori del settore, riservando la partecipazione alla procedura stessa solo al concessionario uscente (la società Lottomatica Spa) o, a tutto concedere, ad un ristretto numero di operatori di dimensioni straordinariamente elevate.<br />
Le appellanti deducono che la società Lottomatica ha già beneficiato per quasi un ventennio dell’affidamento diretto della concessione e del suo rinnovo tacito, in virtù dell’allora controversa possibilità di affidare concessioni traslative di pubblici poteri senza procedura concorsuale, sicché sorge il dubbio che la lex specialis della nuova gara sia stata costruita su misura per il concessionario uscente.<br />
3. Premesso che per la gestione del gioco del Lotto esistono due tipi di concessioni, quella per la raccolta delle giocate, riservata esclusivamente ai rivenditori dei generi di monopolio, e quella per i servizi di estrazione, collegamento e automazione, che sino ad oggi è stata affidata alla società Lottomatica, le società appellanti rilevano che in vista della scadenza della concessione, il legislatore con la disposizione dell’art. 1, comma 653, della legge n. 190-2014 (c.d. legge di stabilità 2015) ha demandato all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il compito di indire la gara per l’affidamento della nuova concessione.<br />
La gara prevede le “seguenti condizioni essenziali:<br />
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;<br />
b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 700 milioni di euro;<br />
c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria nella misura di 350 milioni di euro, all’atto dell’aggiudicazione, nell’anno 2015, nella misura di 250 milioni di euro nell’anno 2016, all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, e nella misura residua nell’anno 2017, entro il 30 aprile di tale anno;<br />
d) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa purché compatibili con la raccolta stessa a giudizio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; e) aggio per il concessionario pari al 6 per cento della raccolta;<br />
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;<br />
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f);<br />
h) obbligo per ciascun concorrente di effettuare, all’atto della partecipazione alla procedura selettiva, un versamento a favore della predetta Agenzia pari all’importo dei compensi di cui al comma 654, con diritto alla restituzione esclusivamente per quelli diversi dall’aggiudicatario”.<br />
La lex specialis prevede altresì un requisito specifico per partecipare alla gara, costituito dalla pregressa esperienza nella gestione o raccolta di gioco sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo.<br />
Dall’esame della lex specialis si desumerebbe, secondo la parte appellante, che la procedura selettiva è rivolta agli operatori di maggiori dimensioni, già presenti sul mercato nazionale e già dotati di presenza capillare sul territorio: in particolare, il punto 5.3 del capitolato d’oneri prevede, quale requisito di capacità economica e finanziaria, l’aver conseguito nel triennio 2012-2014 oppure nel triennio 2013-2015 un fatturato complessivo almeno pari ad € 100.000.000,00, afferente le attività di gestione o raccolta di gioco.<br />
Il punto 5.4 del capitolato d’oneri prevede, quali requisiti di capacità tecnica:<br />
“a) realizzazione complessiva, in ognuno degli ultimi tre esercizi chiusi del triennio 2012/2014 oppure del triennio 2013/2015, di una raccolta di gioco pari ad almeno € 350.000.000.00 (euro trecentocinquantamilioni/00) relativamente a tipologie di giochi effettuati tramite terminali di gioco. Nel caso in cui il candidato operi nel settore da meno di tre anni ma da almeno 18 mesi il valore della raccolta sarà rapportato proporzionalmente al periodo di effettiva raccolta;<br />
b) possesso della certificazione di qualità dei sistemi di gestione aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per le attività relative di gestione o raccolta del gioco da esso esercitate;<br />
c) possesso della certificazione sui Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni conforme alle norme ISO/IEC 27001, valida alla data di presentazione della domanda di partecipazione, per le attività di gestione o raccolta del gioco da esso esercitate.<br />
L’offerta economica consiste nell’offerta al rialzo sull’importo minimo a base d’asta previsto in € 700.000,00 (euro settecentomilioni/00); le offerte al rialzo dovranno essere formulate con importo minimo di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), come precisato nelle istruzioni contenute nell’allegato”; in questo modo, osservano gli appellanti, l’importo della base d’asta è pari al doppio della soglia di capacità tecnica (trecentocinquanta milioni di euro di raccolta) e a sette volte il fatturato generato in un triennio (cento milioni di euro).<br />
L’art. 22.1 dello schema di convenzione prevede che “Al termine del periodo di concessione, il concessionario devolve all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, senza alcun onere a carico della stessa e a sua richiesta, tutti i beni materiali e immateriali che costituiscono la rete costituita dai punti di raccolta fisici nonché la proprietà dell’intero sistema automatizzato, comprensivo della disponibilità dei locali, delle apparecchiature, ivi compresi i terminali presso tutti i punti di raccolta, degli impianti, delle snellire dei programmi degli archivi e di quanto altro occorre per il completo funzionamento, gestione e funzionalità del sistema stesso risultante dall’ultimo inventario approvato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; tali beni al momento della devoluzione devono essere liberi da diritti e pretese di terzi”.<br />
Le società appellanti non intendono partecipare alla gara perché contestano radicalmente la scelta del modello monoproving che, unitamente alle clausole immediatamente escludenti previste dalla lex specialis, rende impossibile presentare la domanda di partecipazione.<br />
4. Avverso i provvedimenti impugnati le società ricorrenti hanno dedotto in primo grado le seguenti censure, sostanzialmente riproposte con l’atto di appello:<br />
&#8211; Incompatibilità dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e degli atti di gara impugnati con norme e principi dell’Unione in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi; violazione dei principi di congruenza, non discrim<br />
&#8211; Violazione e falsa applicazione dei principi e della parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost., della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 Costi e della libertà di concorrenza di cui all’art. 117, comma 2, lett. e), Cost.; eccesso di p<br />
&#8211; Violazione di norme e principi dell’Unione in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi; violazione della direttiva 2014/23/UE e dei principi di congruenza, non discriminazione e proporzionalità, trasparenza ed imparzialità della<br />
&#8211; Violazione dei principi comunitari in tema di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi sotto altro profilo; violazione dei principi di congruenza, non discriminazione e proporzionalità, trasparenza ed imparzialità della P.A.; eccesso di<br />
&#8211; Violazione dei principio di trasparenza in relazione alla devoluzione a titolo gratuito della rete. L’ADM, prima di disciplinare un profilo fondamentale del rapporto concessorio, come la cessione a titolo gratuito della rete del concessionario al termin<br />
5. Il TAR ha rilevato sinteticamente che:<br />
&#8211; si può prescindere, per ragioni di economia processuale, dall’esame delle molteplici eccezioni processuali sollevate dalle Amministrazioni intimate;<br />
&#8211; la presente controversia non ha ad oggetto la concessione per la raccolta delle giocate relative al gioco del Lotto, affidata per legge alle ricevitorie, bensì “l’affidamento in concessione della gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e<br />
&#8211; la segnalazione dell’AGCM non si riferisce a concessioni come quella in esame (che riguarda soltanto la “gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa” ed ha, quindi, un oggetto ben diverso dalle con<br />
&#8211; nel caso in esame le indicazioni operative fornite dall’AGCM risultano rispettate (si pensi, in particolare, all’assenza di limitazioni alla costituzione di raggruppamenti temporanei di impresa);<br />
&#8211; non giova alle società ricorrenti invocare la sentenza della Corte di Giustizia del 21 gennaio 2013, nelle cause riunite C-186/11 e C-209/11, non pertinente al caso di specie;<br />
&#8211; il gioco del Lotto differisce notevolmente dagli altri giochi (concorsi a pronostici, videolotterie e scommesse), sia perché è l’unico gioco in cui lo Stato assume il rischio d’impresa, sia perché si caratterizza per la distinzione della fase della racc<br />
&#8211; tali differenze giustificano ampiamente la scelta legislativa del modello monoproviding per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato, sia perché la scelta del modello multiproviding renderebbe comunque necessaria la presenza di un “sup<br />
&#8211; non appare censurabile la scelta del legislatore di fissare la base d’asta a 700 milioni di euro e di concentrare nel primo anno gli oneri economici gravanti sul concessionario;<br />
&#8211; le Amministrazioni intimate hanno efficacemente replicato che la previsione di un’elevata base d’asta, operata nell’ambito delle scelte di competenza esclusiva del legislatore, risponde comunque ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità;<br />
&#8211; è stato preventivamente verificato che almeno quindici operatori del settore erano in possesso dei requisiti speciali richiesti dal bando (fatturato complessivo almeno pari ad € 100.000.000,00 nel triennio 2012/2014, oppure nel triennio 2013/2015, e rac<br />
&#8211; i predetti requisiti speciali sono adeguati e proporzionati alla tipologia e all’oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara, sia perché la raccolta dei giochi numerici a quota fissa negli ultimi cinque esercizi è stata sempre superio<br />
&#8211; la circostanza che la società Lottomatica non abbia partecipato alla gara singolarmente, bensì come mandataria di un RTI, unitamente alla circostanza che una notevole quota di tale RTI, pari al 38%, sia detenuto da altri operatori, vale a smentire l’ult<br />
&#8211; le censurate disposizioni dell’art. 30 dello schema di convenzione (sostanzialmente corrispondenti a quelle dell’art. 23 dello schema di convenzione relativo alle concessioni di cui all’art. 10, comma 9-octies, del decreto legge n. 16/2012), lungi dal c<br />
&#8211; nessun rilievo possono assumere in questa sede le vicende contenziose invocate dalle società ricorrenti, perché non potrebbero comunque perpetuare lo ius singulare riservato in passato alle ricorrenti stesse, da ritenersi definitivamente venuto meno per<br />
&#8211; nessun rilievo assuma in questa sede la disposizione dell’art. 1, comma 948, della legge n. 208 del 2015, che ha abrogato la disposizione dell’art. 1, comma 78, lett. b), numero 26), della legge n. 220 del 2010, poiché tale disposizione non si riferisce<br />
&#8211; non giova alle società ricorrenti invocare la sentenza della Corte di Giustizia 28 gennaio 2016, poiché la fattispecie esaminata dalla Corte di Giustizia è diversa da quella in esame;<br />
&#8211; stante la complessità della rete per la gestione del servizio del gioco del Lotto automatizzato – il mancato inserimento di tale clausola finirebbe per determinare quegli effetti discriminatori che la sentenza della Corte di Giustizia mira a scongiurare<br />
La parte appellante contestava la sentenza del TAR, deducendone l’erroneità e riproponendo, nella sostanza, i motivi del ricorso di primo grado.<br />
Con l’appello in esame chiedeva, quindi, l’accoglimento del ricorso di primo grado anche sotto il profilo del risarcimento del danno.<br />
Si costituivano il Ministero e la parte controinteressata appellati chiedendo la reiezione dell’appello.<br />
All’udienza pubblica dell’11 maggio 2017 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />
6. Il Collegio ritiene che le questioni comunitarie, formulate in modo articolato e ben argomentato dalla parte appellante siano suscettibili di rinvio alla Corte di Giustizia UE.<br />
Infatti, non solo tali questioni sono all’evidenza rilevanti per la decisione della causa, come già esplicato nel corpo della motivazione della presente ordinanza, ma per esse non è applicabile la cosiddetta teoria dell&#8217;atto chiaro, in base alla quale il giudice nazionale non deve nemmeno operare il rinvio pregiudiziale, qualora il contenuto della norma comunitaria che intende applicare si ponga agli occhi dell&#8217;interprete con un&#8217;evidenza tale da non lasciare spazio al alcun ragionevole dubbio, (cfr., per tutte, Corte Giust. CE, 6 ottobre 1982, C-283/81, Cilfit), situazione che non si verifica nel caso di specie.<br />
Peraltro, come è noto, il mancato rinvio pregiudiziale, al di fuori dell’ipotesi dell’atto chiaro sopra indicata costituisce, nel nostro ordinamento nazionale, un caso di responsabilità del giudice ex legge 27 febbraio 2015, n. 18 che ha modificato l’art. 2, comma 3 Legge 13 aprile 1988, n. 117 sul Risarcimento dei danni cagionati nell&#8217;esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati e ha introdotto il comma 3-bis al predetto art. 2, prevedendo proprio la fattispecie di mancato rinvio alla Corte di Giustizia.<br />
7. Pertanto, devono essere sottoposte alla Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’art. 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:<br />
A) “se il diritto dell’Unione &#8211; e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza &#8211; debba essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina come quella posta dell’art. 1, comma 653, della legge di stabilità 2015 e dai relativi atti attuativi, che prevede un modello di concessionario monoproviding esclusivo in relazione al servizio del gioco del Lotto, e non già per altri giochi, concorsi pronostici e scommesse”;<br />
B) “se il diritto dell’Unione &#8211; e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza &#8211; debba essere interpretato nel senso che osta ad un bando di gara che prevede una base d’asta di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi, del tipo di quelli previsti dai punti 5.3, 5.4, 11, 12.4 e 15.3 del capitolati d’oneri della gara per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto”;<br />
C) “se il diritto dell’Unione &#8211; e, in particolare, il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi nonché e la direttiva 2014/23/UE, nonché i principi di non discriminazione, trasparenza, libertà di concorrenza, proporzionalità e coerenza &#8211; deve essere interpretato nel senso che osta ad una disciplina che prevede l’imposizione di un’alternatività di fatto fra divenire assegnatari di una nuova concessione e continuare ad esercitare la libertà di prestazione dei diversi servizi di scommessa su base transfrontaliera, alternatività del tipo di quella che discende dall’art. 30 dello Schema di Convenzione, cosi che la decisione di partecipare alla gara per l’attribuzione della nuova concessione comporterebbe la rinunzia all’attività transfrontaliera, nonostante la legittimità di quest’ultima attività sia stata riconosciuta più volte dalla Corte di Giustizia”.<br />
8. Ai sensi della «nota informativa riguardante la proposizione di domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali» 2011/C 160/01 in G.U.C.E. 28 maggio 2011, vanno trasmessi alla cancelleria della Corte mediante plico raccomandato in copia gli atti del giudizio, comprensivi della presente ordinanza nonché di tutti gli atti e le memorie delle parti compresa la documentazione da esse allegata.<br />
Deve, conseguentemente, disporsi la sospensione del presente giudizio in relazione a tutti gli aspetti ancora pendenti, in attesa della decisione della Corte di Giustizia, cui l’affare deve essere rimesso, restando impregiudicata ogni altra questione, anche sulle spese.</p>
<div style="text-align: center;">P.Q.M.</div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), rimette alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni pregiudiziali indicate in motivazione e, riservata ogni altra decisione, anche sulle spese, sospende il giudizio.<br />
Dispone che il presente provvedimento, unitamente a copia degli atti di giudizio indicati in motivazione, sia trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione, alla Cancelleria della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Francesco Caringella, Presidente<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />
Fabio Franconiero, Consigliere<br />
Stefano Fantini, Consigliere<br />
Daniele Ravenna, Consigliere</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
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<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
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<td><strong>Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti</strong></td>
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<td><strong>Francesco Caringella</strong></td>
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<p>IL SEGRETARIO<br />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-12-6-2017-n-2808/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 12/6/2017 n.2808</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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