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	<title>Corte di Cassazione - Sezione II civile Archivi - Giustamm</title>
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	<title>Corte di Cassazione - Sezione II civile Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla decorrenza degli di cui all’art. 1224 c.c. in materia di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-decorrenza-degli-di-cui-allart-1224-c-c-in-materia-di-pagamento-di-compensi-per-prestazioni-professionali-rese-dallesercente-la-professione-forense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 08:04:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-decorrenza-degli-di-cui-allart-1224-c-c-in-materia-di-pagamento-di-compensi-per-prestazioni-professionali-rese-dallesercente-la-professione-forense/">Sulla decorrenza degli di cui all’art. 1224 c.c. in materia di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense.</a></p>
<p>Pagamento di compensi degli avvocati &#8211; Interessi ex art. 1224 c.c. &#8211; Decorrenza. Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-decorrenza-degli-di-cui-allart-1224-c-c-in-materia-di-pagamento-di-compensi-per-prestazioni-professionali-rese-dallesercente-la-professione-forense/">Sulla decorrenza degli di cui all’art. 1224 c.c. in materia di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense.</a></p>
<div class="page" title="Page 9">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Pagamento di compensi degli avvocati &#8211; Interessi ex art. 1224 c.c. &#8211; Decorrenza.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Orilia &#8211; Rel. Criscuolo</p>
<hr />
<div class="page" title="Page 1">
<div class="section">
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE &#8211; 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea" style="text-align: justify;">
<div class="column">
<p>Dott. LORENZO ORILIA Dott. MAURO MOCCI</p>
<p>Dott. MAURO CRISCUOLO</p>
<p>Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO</p>
<p>Dott. STEFANO OLIVA</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;">ORDINANZA</p>
<p>sul ricorso 20140-2020 proposto da:<br />
ONESTI CARLO, quale difensore di se stesso;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
</div>
</div>
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">CIMOLINO GIANNA, CIMOLINO LEANDRO, rappresentati e difesi dall’avvocato GRAZIELLA DIMITRI giusta procura in calce al controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">&#8211; controricorrenti &#8211;</p>
<p style="text-align: justify;">avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di UDINE, depositata il 10/03/2020;</p>
<div class="page" title="Page 2">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;<br />
Lette le memorie delle parti;</p>
<p style="text-align: center;">MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Udine con ordinanza del 10 marzo 2020, decidendo sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dall’avv. Carlo Onesti nei confronti di Cimolino Leandro e Cimolino Gianna per il pagamento dei compensi professionali per attività giudiziale svolta nell’interesse dei convenuti, condannava questi ultimi al pagamento del residuo saldo di € 1.465,96 con gli interessi ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo, compensando per un terzo le spese di lite, e ponendo la residua parte, come liquidata in dispositivo a carico dei Cimolino.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale rilevato che la domanda dell’attore concerneva i compensi dovuti per una procedura monitoria e per il successivo giudizio di opposizione, nonché per la procedura esecutiva immobiliare intrapresa al fine di dare esecuzione alla condanna emessa in favore dei Cimolino all’esito del giudizio di opposizione, riteneva effettivamente dovuto il compenso per la fase monitoria in misura corrispondente a quanto liquidato dal giudice del monitorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla fase di opposizione, ritenuto che la liquidazione dovesse avvenire sulla base della somma richiesta in via monitoria, riconosceva i compensi per la fase di studio, introduttiva e decisoria, ma senza maggiorazioni, in quanto la causa non presentava una particolare complessità. Quanto alla procedura esecutiva immobiliare, riteneva dovuti i compensi per la sola fase introduttiva, in quanto la revoca del mandato era intervenuta prima dell’inizio della fase di trattazione.</p>
<div class="page" title="Page 3">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Pertanto, tenuto conto degli acconti versati dai resistenti, risultava un credito residuo del ricorrente pari ad € 11.707,35, e che a fronte della procedura esecutiva immobiliare il credito residuo era di € 1.649,44, mentre le spese imponibili non contestate, e comunque non documentate nei pagamenti, ammontavano ad € 804,60.</p>
<p style="text-align: justify;">Da tale complessivo importo andava quindi detratto l’acconto di € 2.454,04, riconosciuto dallo stesso ricorrente, sicché il credito non soddisfatto era pari ad € 10.521,02 occorrendo infinetenere conto anche del pagamento avvenuto in corso di causa, pari ad € 9.055,06, residuando quindi la somma per la quale era stata emessa condanna in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Per la cassazione di tale ordinanza propone ricorso Onesti Carlo sulla base di due motivi.<br />
Cimolino Leandro e Gianna resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.</p>
<p style="text-align: justify;">Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità del provvedimento impugnato per la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo statuito anche sulla richiesta di pagamento dei compensi relativi al giudizio di esecuzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella parte in fatto del ricorso si ricostruisce la totalità dei vari rapporti intercorsi con i resistenti, evidenziando che, essendo stato soddisfatto il ricorrente delle competenze maturate per un giudizio intrapreso per conto dei convenuti ex art. 447 bis c.p.c., sempre su incarico dei medesimi aveva dapprima avanzato una richiesta di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di affitto di un bene di proprietà dei Cimolino, difendendo questi anche nel successivo giudizio di opposizione, conclusosi con la revoca del decreto e con la condanna dell’opponente alla diversa somma di € 39.729,90.</p>
<div class="page" title="Page 4">
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<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Si aggiunge che, avendo ricevuto una somma a titolo di acconto per la fase monitoria, aveva intrapreso nei confronti dell’affittuario un giudizio di esecuzione immobiliare per il recupero delle somme oggetto della condanna, giudizio che aveva poi abbandonato attesa la revoca dell’incarico.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di tali premesse, sostiene il ricorrente che con il ricorso ex art. 702 bis aveva inteso richiedere la condanna dei convenuti al pagamento dei compensi per il solo procedimento monitorio e per il successivo giudizio di opposizione, senza avanzare alcuna pretesa per i compensi di cui al giudizio esecutivo, atteso che i Cimolino, prima ancora della proposizione della domanda oggetto di causa, avevano versato l’importo richiesto per la fase esecutiva e per spese non imponibili.</p>
<p style="text-align: justify;">La circoscrizione della domanda ai soli compensi per il procedimento monitorio e per il successivo giudizio di opposizione, non consentiva quindi al Tribunale di poter procedere alla rideterminazione dei compensi dovuti per la procedura esecutiva (compensi che aveva limitato alla sola fase introduttiva, con una riduzione rispetto a quanto invece richiesto in via stragiudiziale) né avrebbe permesso di poter imputare il pagamento avvenuto prima della presentazione del ricorso da parte dei convenuti al credito effettivamente oggetto della domanda, trattandosi di un pagamento invece riferito dagli stessi Cimolino ai soli compensi dovuti per la procedura esecutiva.</p>
<div class="page" title="Page 5">
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<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Ciò aveva quindi determinato un’indebita riduzione del credito ancora insoddisfatto, quale conseguenza della decisione su di una domanda in realtà non proposta.<br />
Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che ha dato vita al presente procedimento, si ricava che se in relazione ai compensi dovuti per la procedura ex art. 447 bis c.p.c., a pag. 5, vi è un esplicito riferimento del ricorrente al fatto che i compensi dovuti per tale procedura sono stati effettivamente pagati, viceversa, per quanto concerne le altre procedure patrocinate per conto dei controricorrenti, nella parte narrativa del ricorso si provvede ad una analitica ricostruzione delle vicende processuali che le accomuna in un unico paragrafo riportato sub n. 2, al cui interno sono altrettanto analiticamente esplicate le vicende delle tre procedure, riportate dalla lett. a) alla lett. c).</p>
<p style="text-align: justify;">Quindi, nel paragrafo 3. del ricorso, intitolato alla male fede dei debitori, a pag. 17, si indica l’importo finale della nota pro forma che accomuna i compensi, anche in questo caso, per le tre procedure, riferendosi poi alla successiva pag. 18 che l’importo finale ancora dovuto dai convenuti, al netto dell’importo versato, indicato come relativo alla sola fase esecutiva ed a parte delle spese non imponibili, era pari ad € 16.473,95, detraendosi quindi dall’ammontare della citata nota pro forma l’importo dell’acconto ricevuto.</p>
<div class="page" title="Page 6">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che la scelta dello stesso ricorrente di accomunare in un unico paragrafo l’illustrazione delle vicende relative alle tre procedure, ivi inclusa quella esecutiva intrapresa su incarico dei convenuti, e la mancanza di una chiara esplicitazione in ricorso della volontà di limitare la richiesta di condanna ai soli compensi dovuti per la procedura monitoria e quella di opposizione, non permette di affermare che il Tribunale abbia deciso violando il precetto di cui all’art. 112 c.p.c., e ciò anche alla luce del fatto che l’acconto versato dai Cimolino era sì riferito alla fase esecutiva, ma anche a spese non imponibili (mancando una netta distinzione ad esempio nel bonifico effettuato da Cimolino Leandro).</p>
<p style="text-align: justify;">La doglianza proposta, ad avviso del Collegio, lungi dal denotare un’evidente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, si risolve piuttosto nella non consentita contestazione del potere di interpretazione della domanda, potere riservato al giudice di merito, atteso che è lo stesso tenore dell’atto introduttivo del giudizio che, lungi dall’avallare una scelta limitativa del ricorrente quanto ai compensi richiesti, esplicita piuttosto una sollecitazione al giudice di primo grado a procedere ad una liquidazione dei compensi maturati per l’attività professionale complessivamente svolta nell’interesse dei convenuti, come esplicitata nel paragrafo 2 del ricorso, e comprensiva quindi anche dell’attività professionale concernente la procedura esecutiva.</p>
<div class="page" title="Page 7">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Una volta quindi ritenuta incensurabile l’individuazione della materia del contendere come operata dal giudice di merito, questi ben poteva, anzi era tenuto a, verificare la congruità delle somme richieste alla luce dell’effettivo contenuto dell’attività professionale prestata, ed era quindi legittimo intervenire anche sulla determinazione dei compensi per la procedura esecutiva, senza che potesse rilevare la circostanza che fosse intervenuto un versamento in acconto da parte dei convenuti, sebbene riferito a tale procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">D’altronde, lo stesso ricorrente pur riferendo in ricorso di aver ricevuto prima dell’introduzione del giudizio un acconto espressamente riferito ai compensi per la procedura monitoria, di ammontare corrispondente alla maggiore richiesta inizialmente vantata dall’Onesti (€ 2.135,00 oltre accessori, anziché € 2,000,00 &#8211; cfr. pag. 42 e 43 del ricorso), non ha ritenuto che tale versamento proprio perché satisfattivo del credito vantato per tale fase, avesse posto la richiesta di pagamento dei compensi per la fase monitoria al di fuori del petitum di cui al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ma ha addirittura ritenuto di dover operare la compensazione tra quanto versato in eccedenza per la fase monitoria con il residuo credito vantato per il giudizio di opposizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Ad analoghe conclusioni è peraltro pervenuto il Tribunale, che, una volta reputato, in maniera incensurabile che la domanda concernesse i compensi per tutte e tre le procedure di cui al paragrafo 2. del ricorso ex art. 702 bis, ha rideterminato il credito vantato per la procedura esecutiva rispetto alle richieste del ricorrente, imputando la parte di acconto che eccedeva tale somma, al maggior credito ancora insoddisfatto del giudizio di opposizione.</p>
<div class="page" title="Page 8">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Il motivo deve quindi essere rigettato.<br />
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 1282 c.c. e dell’art. 1284 c.c., quanto al riconoscimento degli interessi legali sulle somme delle quali è stato riconosciuto creditore.<br />
Si deduce che sebbene in dispositivo la condanna al pagamento del saldo residuo preveda la decorrenza degli interessi legali a far data dalla domanda fino al pagamento, il capitale sul quale calcolare gli interessi sia quello frutto della riduzione anche in conseguenza dei versamenti effettuati in corso di causa.<br />
Invece gli interessi andavano riconosciuti sul capitale originariamente richiesto, sebbene ridotto a seguito delle decurtazioni compiute dal Tribunale.<br />
Il motivo, in difformità della proposta del Consigliere Relatore, ad avviso del Collegio è fondato.<br />
Non ignora, la Corte come in passato sia stato affermato che che ( cfr. Cass. n. 17655/2018) in tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvocato e procuratore a carico del cliente, la disposizione (comune alle tre tariffe forensi) contenuta nel d.m. n. 238 del 1992, applicabile &#8220;ratione temporis&#8221;, per la quale gli interessi di mora decorrono dal terzo mese successivo all&#8217;invio della parcella, non si applica in ipotesi di controversia avente ad oggetto il compenso traavvocatoe cliente, non potendo quest&#8217;ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione delle somme dovute con l&#8217;ordinanza che conclude il procedimento ex articolo 28 della legge n. 794 del 1942 (oggi art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011; conf. Cass. n. 2954/2016 che ribadisce che è dalla data dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione dei compensi che decorrono sugli importi riconosciuti; Cass. n. 2431/2011; Cass. n. 5240/1999; Cass. n. 3995/1988).</p>
<div class="page" title="Page 9">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">In ragione di tale principio doveva quindi escludersi che sulla somma vantata al momento della proposizione del ricorso potessero essere riconosciuti gli interessi, la cui data di maturazione andava individuata in quella dell’adozione del provvedimento di liquidazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, la più recente giurisprudenza di questa Corte, nel rimeditare la questione, ha invece affermato il principio di diritto secondo cui: nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore., sicché è priva di fondamento la deduzione del ricorrente secondo cui l’attribuzione degli interessi sulla somma liquidata all’esito del processo sommario, ma a far data dalla domanda sarebbe per lui pregiudizievole (Cass. n. 8611/2022).</p>
<div class="page" title="Page 10">
<div class="section">
<div class="layoutArea">
<div class="column">
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio di dover dare continuità a tale ultimo orientamento e ne consegue che, ove per effetto di versamenti effettuati in corso di causa il credito originariamente vantato si riduca, gli interessi vanno tuttavia calcolati sul credito originario sino alla data del pagamento parziale, decorrendo successivamente sul credito residuo, palesandosi quindi erronea la soluzione cui è pervenuto il giudice di merito.</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento impugnato deve quindi essere cassato in parte qua, con rinvio per nuovo esame, al Tribunale di Udine in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">PQM</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte accoglie nei limiti di cui in motivazione il secondo motivo di ricorso e, rigettato il primo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Udine, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 maggio 2022</p>
<p style="text-align: right;">Il Presidente Lorenzo Orilia</p>
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-decorrenza-degli-di-cui-allart-1224-c-c-in-materia-di-pagamento-di-compensi-per-prestazioni-professionali-rese-dallesercente-la-professione-forense/">Sulla decorrenza degli di cui all’art. 1224 c.c. in materia di pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2020 n.23791</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-28-10-2020-n-23791/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-28-10-2020-n-23791/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2020 n.23791</a></p>
<p>DI VIRGILIO ROSA MARIA Pres., FORTUNATO GIUSEPPE Rel. Permesso di soggiorno per motivi umanitari : i &#8220;seri motivi&#8221; ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998 Persona umana &#8211; stranieri &#8211; permesso di soggiorno per motivi umanitari &#8211; &#8220;seri motivi&#8221; ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998 Â -catalogo aperto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-28-10-2020-n-23791/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2020 n.23791</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-28-10-2020-n-23791/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 28/10/2020 n.23791</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">DI VIRGILIO ROSA MARIA Pres.,  FORTUNATO GIUSEPPE Rel.</span></p>
<hr />
<p>Permesso di soggiorno per motivi umanitari : i &#8220;seri motivi&#8221; ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Persona umana &#8211; stranieri &#8211; permesso di soggiorno per motivi umanitari &#8211; &#8220;seri motivi&#8221; ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998 Â -catalogo aperto &#8211; sono tali<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I «seri motivi» ex art. 5, comma 6, del D.LGS. 286/1998 di carattere umanitario, risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano Â che ammettono la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicchè costituiscono un catalogo aperto .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA</strong><br /> <strong>Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE</strong><br /> <strong>Data pubblicazione: 28/10/2020</strong><br /> <br /> <br /> FATTI DI CAUSA<br /> <br /> K. A. ha chiesto la concessione della protezione internazionale, esponendo di esser nato a Dhaka in Bangladesh, il 01/02/1986, di essere di religione musulmana, di etnia bengala, di non essere sposato e di non avere figli; di essersi trasferito con la propria famiglia nel villaggio di Mohismari del distretto di Madaripur e di aver lavorato nel settore della coltivazione della terra e dell&#8217;allevamento di bestiame; di esser stato costretto a lasciare il paese a seguito di una minaccia di morte rivoltagli dai familiari di una ragazza, tale S. B., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale; che, inoltre, la condizione di povertà  generalizzata del paese di origine e le frequenti carestie dovute alla siccità  lo esponevano al rischio di non disporre, per lunghi periodi, dei mezzi di sussistenza.<br /> La richiesta è stata respinta dalla Commissione territoriale con provvedimento confermato dal tribunale.<br /> Il giudice di merito, dopo aver esaminato diffusamente la disciplina sostanziale e processuale della protezione internazionale, ha &#8211; nel merito &#8211; osservato che dal racconto dell&#8217;interessato non emergeva alcuna ipotesi di persecuzione (nè collettiva, nè individuale) ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, e che &#8211; riguardo alla protezione sussidiaria &#8211; non sussisteva alcun pericolo di danno grave come definito dalle lettere A-C) dell&#8217;art. 14, decreto qualifiche, &quot;non essendo in alcun modo ipotizzabile una condanna a morte o l&#8217;esecuzione della pena di morte e nemmeno un pericolo di tortura o altro trattamento inumano o degradante&quot;, non essendovi neppure fondati motivi per ritenere che, se il ricorrente fosse rientrato nel Paese di origine, avrebbe corso un rischio effettivo di subire un grave danno alla persona.<br /> Ha altresì¬ evidenziato come, in base alle informazioni desunte da fonti internazionali, le criticità  dei rapporti tra i contrapposti partiti politici fossero ancora esistenti in Bangladesh, ma che tale situazione non fosse riconducibile alla nozione di conflitto armato interno, essendo comunque &quot;in via di sempre maggiore risoluzione pacifica&quot;.<br /> Ha soggiunto che, sebbene la Shari&#8217;a vieti categoricamente i rapporti prematrimoniali, erano tuttavia le donne a subire le conseguenze di tale divieto e che, anche se la situazione stava lentamente cambiando in meglio, esistevano ancora casi di aggressione con acido in danno delle donne, da parte di pretendenti respinti o ancora casi (sempre pìù rari), in cui il maschio subiva conseguenze per violenza alle donne o in ipotesi di stupro&quot;.<br /> Riguardo alla protezione umanitaria, la pronuncia ha ritenuto insussistente la condizione di vulnerabilità  soggettiva del richiedente o motivi di carattere umanitario tali da imporre il rilascio di un permesso di soggiorno, osservando che, oltre alla genericità  del racconto dell&#8217;interessato, l&#8217;unico motivo addotto verteva sulla contrarietà  al matrimonio da parte della famiglia della fidanzata, e che i rischi denunciati potevano essere neutralizzati mediante il trasferimento in qualsiasi altra città  del Bangladesh.<br /> Ha infine giudicato irrilevante che l&#8217;istante avesse avviato un percorso di integrazione in Italia, affermando che &quot;il parametro dell&#8217;inserimento sociale e lavorativo dello straniero può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì¬ come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità  personale&quot;.<br /> La cassazione del decreto è chiesta da K. A. con ricorso in due motivi.<br /> Il Ministero dell&#8217;interno ha depositato controricorso.<br /> <br /> <strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong><br /> <br /> 1. Il primo motivo denuncia l&#8217;omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c., per aver il tribunale omesso di considerare la condizione di vulnerabilità  soggettiva del richiedente asilo e di comparare la situazione del paese di origine con il grado di integrazione conseguito in Italia, in relazione alle condizioni di diffusa povertà  del paese di provenienza, determinata dalle frequenti catastrofi ambientali e dal clima di insicurezza determinato dai conflitti interni, all&#8217;origine della grave privazione delle fonti di sostentamento cui il ricorrente era esposto per luoghi periodi dell&#8217;anno, essendo impegnato nella coltivazione della terra e nell&#8217;allevamento del bestiame, settori particolarmente colpiti dalle periodiche siccità .<br /> Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 5, comma sesto, 19, comma primo, D.LGS. 286/1998, 8, 32, comma terzo, D.LGS. 25/2008, 3, D.LGS. 251/2007, 2 e 3 Cost, 8 CEDU, ai sensi dell&#8217;art. 360, comma primo, nn. 3 c.p.c., per aver il tribunale negato la protezione umanitaria, valorizzando la mancanza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, pur essendo le relative condizioni legittimanti del tutto autonome, e per aver omesso di tener conto delle condizioni di povertà  del paese di origine e di compararle con il grado di integrazione acquisito in Italia.<br /> 2. I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei termini che seguono.<br /> Come si è evidenziato in ricorso, la richiesta di protezione internazionale si fondava non solo sul rischio di possibili reazioni violente dei familiari della persona con cui il ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale, ma anche sulla grave condizione di difficoltà  economica nel paese di provenienza, caratterizzato da diffusa povertà  determinata da periodiche siccità  e dalle condizioni di insicurezza interna, tanto da non essere assicurati livelli minimi di sostentamento in relazione alla specifica attività  lavorativa svolta dall&#8217;interessato.<br /> Il tribunale ha in effetti approfondito &#8211; dandone conto, sinteticamente, in motivazione &#8211; le condizioni di sicurezza del paese di origine (decreto, pag. 10), ma, ai fini della protezione umanitaria, ha considerato solo i motivi di contrasto con i familiari della persona con cui il ricorrente aveva intrattenuto una relazione sentimentale, (cfr., decreto pag. 11), senza esaminare le ulteriori ragioni poste a fondamento della richiesta di protezione. Difetta &#8211; in sostanza &#8211; qualsiasi approfondimento e motivazione in ordine alla valutazione del paese di origine con riferimento alla condizione di povertà  generale e personale descritta dal ricorrente, oltre che l&#8217;eventuale comparazione con il grado di inserimento acquisito in Italia.<br /> Deve ribadirsi che i «seri motivi» di carattere umanitario, risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.), che ammettono la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicchè costituiscono un catalogo aperto (Cass. s.u. 5059/2017; Cass. 26566/2013; Cass. s.u. 19393/2009;).<br /> La condizione di &quot;vulnerabilità &quot; può avere ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un&#8217;esistenza nella quale sia radicalmente compromessa la possibilità  di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un&#8217;esistenza dignitosa.<br /> In tali ipotesi, occorre partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, e quindi, all&#8217;interno di tale indagine comparativa, deve essere valutata, come fattore di rilievo concorrente, l&#8217;effettività  dell&#8217;inserimento sociale e lavorativo in Italia (Cass. 4455/2018; Cass. s.u. 24549/2019).<br /> Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso.<br /> Il decreto impugnato è cassato in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità .<br /> <br /> <strong>P.Q.M.</strong><br /> <br /> accoglie entrambi i motivi di ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità .<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione Â del giorno 3.7.2020.<br /> <br /> </div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2020 n.14708</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Gorjan Sergio Presidente, Grasso Giuseppe Relatore; PARTI: (ricorso proposto da C. Roberto, R. Mario Stella, M. Alfredo, elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Sacchetti 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato Aristide Police, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Aldo Giuseppe Sacchi, Gustavo 2019 Olivieri, Maurizio Galbiati; 2152 &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gorjan Sergio Presidente, Grasso Giuseppe Relatore; PARTI:  (ricorso proposto da C. Roberto, R. Mario Stella, M. Alfredo, elettivamente domiciliati in Roma, via di Villa Sacchetti 11, presso lo studio dell&#8217;avvocato Aristide Police, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati Aldo Giuseppe Sacchi, Gustavo 2019 Olivieri, Maurizio Galbiati; 2152 &#8211; Ricorrenti &#8211; Contro Consob &#8211; Commissione Nazionale per la società  e la borsa, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata, in Roma, presso la propria sede, via Giovanni Battista Martini 3, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Providenti, Gianfranco Randisi, Giulia Patrignani, Stefania Lopatriello; &#8211; contro ricorrente)</span></p>
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<p>Sanzioni amministrative : le peculiarità  del procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall&#8217;art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998.</p>
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<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo civile &#8211; cd. &#8220;overrulling&#8221; &#8211; rilievo.<br /> 2. Sanzioni amministrative &#8211; procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall&#8217;art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998 &#8211; peculiarità .<br /> 3.- Autorità  Indipendenti &#8211; caratteristiche.<br /> </span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>1. Va confermato l&#8217;orientamento espresso dalle Sezioni Unite secondo cui il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. &quot;overruling&quot;), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera &#8211; laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale &#8211; come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale &quot;ora per allora&quot;, nel senso di rendere irrituale l&#8217;atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all&#8217;orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all&#8217;interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicchè essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la &quot;lex temporis acti&quot;, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità  dell&#8217;atto compiuto in correlazione temporale con l&#8217;affermarsi dell&#8217;esegesi del giudice. Tuttavia, ove l&#8217;&quot;overruling&quot; si connoti del carattere dell&#8217;imprevedibilità  (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante &quot;ex post&quot; non conforme alla corretta regola del processo) e l&#8217;effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che &#8211; in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l&#8217;effettività  del mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito &#8211; deve escludersi l&#8217;operatività  della preclusione o della decadenza derivante dall&#8217;&quot;overruling&quot; nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità  dell&#8217;arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l&#8217;apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità  delle situazioni processuali interessate dall&quot;overruling&quot;.</em></p>
<p> <em>2. Nel procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall&#8217;art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998, l&#8217;omessa previsione della trasmissione all&#8217;interessato delle conclusioni dell&#8217;Ufficio sanzioni amministrative, e la conseguente impossibilità  di interloquire, non si pone in contrasto con l&#8217;art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, quando &#8211; come stabilito dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014, &quot;Grande Stevens c. Italia&quot; -, pur avendo le sanzioni natura sostanzialmente penale, il provvedimento con cui le stesse vengono irrogate sia assoggettato &#8211; come, appunto, quello adottato ex art. 187 septies cit., anche nel testo vigente &quot;ratione temporis&quot; &#8211; ad un sindacato giurisdizionale pieno, attuato nell&#8217;ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo</em>.</p>
<p> <em>3. Le autorità  indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità  (quali la libertà  del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice.</em></div>
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<p><span style="color: #999999;"></span></p>
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<div style="text-align: justify;"><em>Fatti di causa</em><br /> La Corte d&#8217;appello di Bologna, dopo che quella di Milano si era dichiarata incompetente, con il decreto reso pubblico il 20/1/2016, rigettà² l&#8217;opposizione proposta, ex art. 195, d. Lgs. n. 58/1998 (TUF), dal prof. Mario Stella R. e dai dottori Roberto C. e Alfredo M. avverso la delibera della CONSOB n. 18678/2013, che aveva inflitto a ciascuno di loro la sanzione amministrativa pecuniaria di € 65.500,00, per aver violato gli obblighi sui medesimi incombenti, quali componenti del Collegio sindacale della Parmalat s.p.a. Agli incolpati era stato contestato di non aver adeguatamente vigilato sull&#8217;adozione e successiva attuazione da parte della società  delle procedure rispettose dei princÃ¬pi e delle regole dettate dal regolamento della CONSOB, con specifico riferimento alle società  quotate in borsa (art. 2403 cod. civ., art. 149, co. 1, lett. a, TUF e art. 4, co. 6, regolamento CONSOB). La vicenda, in estrema sintesi, può riassumersi nei termini seguenti: &#8211; dal luglio del 2011 la Parmalat risultava controllata indirettamente (tramite le società  Sofil s.a.s. e Grouppe Lactalis s.a. del Gruppo Lactalis) dalla lussemburghese BSA sa.; &#8211; nel 2012 la Parmalat comunicÃ² l&#8217;operazione di acquisizione dell&#8217;intero capitale delle società  Lactalis American, Lactalis Brasil e Lactalis Mexico, tutte società  indirettamente controllate dalla BSA s.a., che, sua volta controllava la Parmalat; &#8211; per quel che qui rileva basti ricordare (prescindendo dal rievocare l&#8217;intreccio di altro procedimento giudiziario sempre generato dalla stessa vicenda, che portà² al commissariamento, ex art. 2409 cod. civ., della Parmalat, e a una successiva transazione che permise alla Parmalat di recuperare la somma di oltre 134 milioni di euro) che la CONSOB contestà² ai Collegio dei sindaci di non avere opportunamente vigilato sul procedimento e, particolarmente, sull&#8217;operato del Comitato di Controllo Interno e per la Corporate Governance, che aveva reputato sussistere il requisito dell&#8217;indipendenza in capo al nominato advisor Mediobanca, nonostante il predetto istituto di credito avesse partecipato al prestito sindacato contratto dalla s.a. BSA, all&#8217;interno di un pool di banche, in occasione del lancio dell&#8217;o.p.a. per l&#8217;acquisto di Parmalat (operazione qualificata di maggior rilievo), nonchè sull&#8217;interesse della Parmalat al compimento dell&#8217;operazione; inoltre l&#8217;Autorità  di vigilanza contestà² ai Sindaci, quale violazione della disciplina sulle operazioni con parti correlate di minor rilevanza, il conferimento dell&#8217;incarico di assistenza legale (advisor legale) allo studio UGB (D&#8217;Urso-Gatti-Bianchi) prima che il Comitato Interno avesse rilasciato il proprio parere e prima della delibera del Consiglio d&#8217;amministrazione, addebitandosi, in ispecie, agli incolpati di non avere controllato sull&#8217;applicazione dell&#8217;art. 7, co. 1, lett. a) del regolamento, che impone al Comitato di Controllo di esprimersi motivatamente sull&#8217;interesse sociale, nonchè sul compimento dell&#8217;operazione e sulla correttezza sostanziale e sulla convenienza della stessa (non si era fatto luogo a un processo di selezione con altri studi legali e non si era evidenziato che lo studio DGB, fosse parte correlata alla Parmalat, poichè uno dei suoi componenti &#8211; membro del Consiglio d&#8217;amministrazione di questa &#8211; era stato nominato advisor legale del Gruppo Lactalis in occasione dell&#8217;o.p.a. sulla Parmalat). Avverso il decreto della Corte d&#8217;appello di Bologna ricorrono Mario Stella R., Roberto C. e Alfredo C., svolgendo otto motivi di censura. Resiste con controricorso la CONSOB. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.<br /> <strong>Ragioni della decisione</strong> 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 195, co. 4, d.lgs. n. 58/1998, in relazione all&#8217;art. 360, n. 4, cod. proc. civ.  Questo, in sintesi, l&#8217;assunto impugnatorio. La Corte di Bologna aveva giudicato tardiva, perchè non proposta, con il primigenio ricorso avanzato davanti alla Corte di Milano, la censura con la quale, per la prima volta, i ricorrenti avevano lamentato la violazione del diritto di difesa, sulla base di quanto deciso dalla Corte edu nella sentenza Grande Stevens e altri contro il Governo italiano, per non essere stati messi in condizione di conoscere la relazione conclusiva della fase istruttoria, per non essere prevista una pubblica udienza davanti alla Commissione giudicante e per non risultare distinte le funzioni ispettive da quelle decisorie. I ricorrenti contestano la statuizione evocando il principio dell&#8217;overruling: all&#8217;epoca del primo ricorso la Corte di legittimità  era ferma nel rigetto della prospettazione sopra sintetizzata, successivamente intervenuta la decisione della Corte edu, s&#8217;imponeva riesame sul punto, di talchè la Corte locale avrebbe dovuto applicare i principi di cui alla sentenza n. 15144/2011 della Cassazione.<br /> 1.1. La doglianza deve essere rigettata. Con la nota sentenza n. 15144 dell&#8217;11/7/2011 (Rv. n. 617905) questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che il mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (c.d. &quot;overruling&quot;), il quale porti a ritenere esistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse, opera &#8211; laddove il significato che essa esibisce non trovi origine nelle dinamiche evolutive interne al sistema ordinamentale &#8211; come interpretazione correttiva che si salda alla relativa disposizione di legge processuale &quot;ora per allora&quot;, nel senso di rendere irrituale l&#8217;atto compiuto o il comportamento tenuto dalla parte in base all&#8217;orientamento precedente. Infatti, il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all&#8217;interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicchè essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la &quot;lex temporis acti&quot;, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità  dell&#8217;atto compiuto in correlazione temporale con l&#8217;affermarsi dell&#8217;esegesi del giudice. Tuttavia, ove l&#8217;&quot;overruling&quot; si connoti del carattere dell&#8217;imprevedibilità  (per aver agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante &quot;ex post&quot; non conforme alla corretta regola del processo) e l&#8217;effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che &#8211; in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l&#8217;effettività  del mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito &#8211; deve escludersi l&#8217;operatività  della preclusione o della decadenza derivante dall&#8217;&quot;overruling&quot; nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità  dell&#8217;arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l&#8217;apparenza di una regola conforme alla legge del tempo. Ne consegue ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità  delle situazioni processuali interessate dall&quot;overruling&quot;. Nella fattispecie qui in esame deve escludersi che si versi in presenza di un overruling connotato dal carattere dell&#8217;imprevedibilità  (per aver agito un mutamento nomofilattico in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso). Deve, pertanto, escludersi che i ricorrenti siano rimasti, per così¬ dire, colti di sorpresa da un sopravvenuto e inaspettato mutamento giurisprudenziale, tale da generare una &quot;scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante &#8216;ex post&#8217; non conforme alla corretta regola del processo) e l&#8217;effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare&quot;. Invero, se la Corte di Strasburgo con l&#8217;arresto evidenziato dai ricorrenti (sentenza 4/3/2014, &quot;Grande Stevens c. Italia&quot;) si è posta sul solco delle sue precedenti statuizioni (cfr. sentenza 8/6/1976, &quot;Engel e altri c. Paesi Bassi&quot;; sentenza 10/2/2009, &quot;Zolotoukhine c. Russia&quot;), questa Corte ha avuto modo di chiarire che nel procedimento amministrativo sanzionatorio previsto dall&#8217;art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998, l&#8217;omessa previsione della trasmissione all&#8217;interessato delle conclusioni dell&#8217;Ufficio sanzioni amministrative, e la conseguente impossibilità  di interloquire, non si pone in contrasto con l&#8217;art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, quando &#8211; come stabilito dalla Corte edu nella sentenza 4 marzo 2014, &quot;Grande Stevens c. Italia&quot; -, pur avendo le sanzioni natura sostanzialmente penale, il provvedimento con cui le stesse vengono irrogate sia assoggettato &#8211; come, appunto, quello adottato ex art. 187 septies cit., anche nel testo vigente &quot;ratione temporis&quot; &#8211; ad un sindacato giurisdizionale pieno, attuato nell&#8217;ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo (Sez. 2, n. 8210, 22/04/2016, Rv. 639663). Affermazione, quest&#8217;ultima, che si pone in esatta continuità  con i precedenti di legittimità , fra i quali può segnalarsi la sentenza delle Sezioni Unite n. 20935, 30/9/2009 (conf. Sez. 2, n. 18683, 04/09/2014), la cui massima (Rv. 610516) precisa che il procedimento di irrogazione di sanzioni amministrative, previsto dall&#8217;art. 187-septies del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell&#8217;adozione della sanzione, sia effettuata la contestazione dell&#8217;addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell&#8217;interessato; pertanto, non violano il principio del contraddittorio l&#8217;omessa trasmissione all&#8217;interessato delle conclusioni dell&#8217;Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancata personale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d&#8217;altronde applicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giusto processo, riferibili solo di procedimento giurisdizionale. Indirizzo ribadito, in un&#8217;ottica pìù generale, assai di recente, essendosi affermato che le autorità  indipendenti, nello svolgimento delle funzioni di garanzia loro attribuite, perseguono la tutela di interessi collettivi dello Stato-Comunità  (quali la libertà  del mercato, la tutela del risparmio, il corretto funzionamento della borsa e del sistema creditizio, etc.) e, in taluni casi, di diritti soggettivi individuali (come la tutela della riservatezza) e, nei rispettivi ambiti, esercitano funzioni sanzionatorie, ponendosi quali organi giustiziali, non equiparabili ad organi di giustizia in senso proprio che pronunciano statuizioni giudiziali. Il procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 262 del 2005 non partecipa, quindi, della natura giurisdizionale del processo tipicamente inteso, che è solo quello che si svolge davanti ad un giudice (Sez. 2, n. 4, 3/1/2019, Rv. 652574, massima parziale, per quel che qui rileva).<br /> 2. Con il secondo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 195, co. 2, d.lgs. n. 58/1998 e 24, co. 1, L. n. 28/2005, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La Corte locale aveva ulteriormente errato avendo stimato infondata la violazione dei diritti di difesa. Non basta, chiariscono i ricorrenti, che durante l&#8217;istruttoria gli interessati possano interloquire, risultando comunque acclarata la non ragionevolezza e proporzionalità  del procedimento a scapito di costoro, ai quali non era stata data comunicazione della relazione finale dell&#8217;Ufficio Sanzioni Amministrative, così¬ non venendo garantita la funzione difensiva, e non solo partecipativa, al procedimento (sul punto vengono richiamate le sentenze nn. 1595 e 1596/2015 del Consiglio di Stato). Inoltre, l&#8217;asserto secondo il quale i ricorrenti non avevano indicato in cosa fosse consistito il vulnus derivante dalla lesione del diritto di difesa, non poteva condividersi, poichè la lesione era da reputare della motivazione resa dal Comitato di Controllo della Parmalat. Il confronto omesso risultava pertanto decisivo.<br /> 5.1. Il motivo non supera il vaglio d&#8217;ammissibilità . Non si rileva alcun omesso esame, avendo la Corte d&#8217;appello preso in considerazione la prassi richiamata con la documentazione prodotta, tuttavia non reputandola decisiva. Sul punto devesi ricordare che non è compatibile con la natura del giudizio di legittimità , ove non può farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte, sottoponendone a rivisitazione le valutazioni, il riesame del merito. Di fatto, come pìù volte osservato, «i difetti di omissione e di insufficienza [tale ultimo vizio non è pìù rilevabile nei processi nei quali trova applicazione la nuova formulazione del n. 5 dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ., operata con la novella del 2012] della motivazione sono configurabili soltanto quando dall&#8217;esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l&#8217;obiettiva deficienza, nei complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non giÃ , invece, quando vi sia difformità  rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sui valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest&#8217;ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un&#8217;inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all&#8217;ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità  del giudizio di cassazione» (S.U. n. 24148, 25/10/2013, Rv. 627790). Nè può censurarsi il libero convincimento del giudice, sia pure attraverso l&#8217;evocazione del vizio dell&#8217;omesso esame di un fatto controverso e decisivo, ove nel corpo della motivazione (anche nel rispetto del principio di economicità ) costui non si dilunghi in osservazioni che non risultino effettivamente decisive per la decisione, dando minutamente conto di aver letto e tenuto conto di ogni emergenza di causa (cfr., sulla non necessità  dell&#8217;esplicito riferimento in sentenza di tutte le emergenze di causa, ex multis, Sez. L. n. 16499, 15/7/2009; Sez. 1, n. 11511, 23/5/2014). Si è giÃ  chiarito che l&#8217;omissione deve consistere in elementi fattuali, giammai può essere succedaneamente individuata nell&#8217;esercizio del potere motivazionale (cfr., Sez. 3, n. 5795, 8/3/2017), come nella specie. Di conseguenza, deve affermarsi il principio d diritto seguente: «L&#8217;omesso esame che integra la violazione di legge individuata dal vigente n. 5 dell&#8217;art. 360 cod. proc. civ. deve concernere fatti sensibili direttamente re fluenti sul tema della decisione e non giÃ , come nel caso in esame, argomentazioni, suggestioni, prassi interpretative, pìù o meno autorevoli, considerazioni statistiche, ecc., che altro non fanno che rimandare a una inammissibile sindacato del vaglio di merito».<br /> 6. Il sesto motivo denunzia, sempre sotto il profilo dell&#8217;omesso esame, che la prassi professionale dimostrata dalla documentazione prodotta avrebbe dovuto imporre di considerare incolpevole l&#8217;errore nel quale erano incorsi gli esponenti, stante che la predetta prassi costituiva un decisivo elemento positivo di convincimento estraneo all&#8217;autore.<br /> 6.1. Anche questo motivo è inammissibile per le ragioni spese a riguardo della precedente censura. Deve soggiungersi che la Corte di Bologna ha, peraltro, ampiamente motivato sul punto, anche prendendo spunto dall&#8217;alta professionalità  e competenza degli incolpati, perfettamente in grado di sapersi orientare in ordine ai compiti di vigilanza loro assegnati dalla carica ricoperta.<br /> 7. Con il settimo motivo i ricorrenti ipotizzano violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 132, co. 2, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all&#8217;art. 360, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che il provvedimento, appiattitosi sugli argomenti della CONSOB, letteralmente ripresi, era venuto meno all&#8217;obbligo di autonoma motivazione, ridotta a mera apparenza, peraltro manifestamente illogica e incomprensibile sul punto concernente la doglianza con la quale si era contestata la ingiusta duplicazione sanzionatoria, nonostante «il carattere meramente strumentale tra il conferimento dell&#8217;incarico di consulenza legale e l&#8217;acquisizione LAG in se stessa considerata».<br /> 7.1. Anche in questo caso non resta che constatare la presenza di compiuta motivazione, a nulla rilevando che essa abbia condiviso in tutto o in parte le osservazioni della CONSOB, con la conseguenza che la doglianza non è scrutinabile per difetto d&#8217;ammissibilità . Come da ultimo si è chiarito ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità  ai sensi dell&#8217;art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all&#8217;interprete il compito di integrarla con le pìù varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/05/2019, Rv. 654145 &#8211; 01). Ipotesi che qui, all&#8217;evidenza, non è neppure ipotizzabile.<br /> 8. Con l&#8217;ottavo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 193, co. 2 e 3, d.lgs. n. 58/1998, in relazione all&#8217;art. 360, n. 3, cod. proc. civ. L&#8217;art. 193, co. 3, lett. a) del TUF, all&#8217;epoca vigente, disponeva applicarsi ai sindaci che avessero violato di doveri di cui all&#8217;art. 149, co. 1, «la sanzione indicata dal comma 2». Il comma 2 in parola, tuttavia, stabiliva due sanzioni, ben diverse fra loro, punendo l&#8217;omessa comunicazione delle partecipazioni sociali rilevanti e dei patti parasociali, nonchè la violazione dei divieti previsti dagli artt. 120, co. 5, 121, co. 1 e 3, 122, co. 4, con la sanzione pecuniaria da 25.000 a 2.500.000 euro e il ritardo nelle comunicazioni previste dall&#8217;art. 120, co. 2, 2 bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, con la minor sanzione pecuniaria da 5.000 a 500.000 euro. Non era ragionevole affermare, come aveva fatto la Corte locale, che la seconda previsione era estranea alla fattispecie da sanzionare. Di conseguenza «la Corte d&#8217;Appello di Bologna avrebbe (&#8230;) dovuto quantomeno rideterminare la sanzione irrogata da Consob applicando quella costituita dal combinato delle due sanzioni previste nel comma 2 dell&#8217;art. 193 (al quale il comma 3, come detto, rinvia), e dunque una sanzione da euro cinquemila a euro duemilionicinquecentomila&gt;&gt;.<br /> 8.1. Il motivo è infondato. I ricorrenti chiedono alla Corte di forgiare inammissibilmente una nuova disposizione di legge, frutto della combinazione di pìù norme, il che non è consentito. Sul punto, oltre alla precipua affermazione delle S.U. civili (n. 30939/017), proprio a riguardo di procedimento sanzionatorio (nella specie disciplinare), ben può richiamarsi, per palese affinità , la consolidata giurisprudenza penale di legittimità , maturata nell&#8217;applicazione della lex mitior (cfr., da ultimo, Sez. 7, n. 6545, 4/11/2016, dep. 10/2/2017; Sez. 3, n. 14198, 25/5/2016, dep. 23/3/2017). Peraltro, l&#8217;opzione interpretativa della Corte di Bologna risulta pienamente condivisibile: il legislatore non ha inteso punire il difetto di vigilanza con la pìù lieve sanzione, che reprime una fattispecie di mero ritardo, bensì¬ con la maggior sanzione prevista per la condotta omissiva, che, fra le due ipotesi sanzionate, è quella che pìù è assimilabile all&#8217;omessa vigilanza. L&#8217;opzione interpretativa sopra esposta trova, peraltro, rafforzamento nel nuovo testo dell&#8217;art. 193 TE, introdotto nel 2015, il quale ha eliminato ogni dubbio.<br /> 9. Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità  della causa, nonchè delle attività  espletate.<br /> 10. Ai sensi dell&#8217;art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall&#8217;art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.<br /> P.Q.M.<br /> rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità , che liquida in euro <em>Omissis </em></div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2020 n.10326</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-29-5-2020-n-10326/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2020 n.10326</a></p>
<p>M. R. San Giorgio, Presidente, G. De Marzo, Consigliere; PARTI: (L. G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Barbaro contro Comune Firenze in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Sansoni) Circolazione stradale: l&#8217;identificazione della strada urbana a &#8220;scorrimento veloce&#8221; per l&#8217; identificazione dell&#8217;istallazione dell&#8217; apparecchio fisso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-29-5-2020-n-10326/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2020 n.10326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-29-5-2020-n-10326/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2020 n.10326</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">M. R. San Giorgio, Presidente, G. De Marzo, Consigliere; PARTI:  (L. G., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Marco Barbaro contro Comune Firenze in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Sansoni)</span></p>
<hr />
<p>Circolazione stradale: l&#8217;identificazione della strada urbana a &#8220;scorrimento veloce&#8221; per l&#8217; identificazione dell&#8217;istallazione dell&#8217; apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">Circolazione stradale &#8211; Codice della strada &#8211; apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità  &#8211; installazione &#8211; strada urbana a &#8220;scorrimento veloce&#8221; &#8211; identificazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità  senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall&#8217;art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all&#8217;art. 2, secondo e terzo comma, cod. strad., e non altre, dovendo ritenersi che l&#8217;esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come &quot;a scorrimento veloce&quot; debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità  del posizionamento dell&#8217;apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità .</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><b>Fatti di causa</b></p>
<p align="JUSTIFY">1. Con sentenza pronunciata, ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., all&#8217;udienza del 10 marzo 2016, il Tribunale di Firenze ha rigettato l&#8217;appello proposto da G. L. avverso la sentenza n. 339 del 27 febbraio 2014, con la quale il giudice di pace di Firenze aveva respinto il ricorso in opposizione al verbale n. 511892/T/2013 di contestazione della violazione dell&#8217;art. 142, settimo comma, del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strad). </p>
<p align="JUSTIFY">2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato, in primo luogo, che non sussisteva alcuna violazione del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dal momento: a) che il nominativo del proprietario di un veicolo recante una determinata targa è un dato pubblico, risultante dal pubblico registro automobilistico; b) che l&#8217;indirizzo del proprietario è un dato necessario per la realizzazione del servizio; c) che il tempo e il luogo in cui si trovava il veicolo non costituiscono dati personali, in quanto non indicano chi fosse il conducente. La sentenza impugnata ha aggiunto: a) che non era ravvisabile alcuna violazione della normativa in materia di appalti pubblici e che, in ogni caso, la riscontrata inosservanza della stessa non avrebbe comportato alcuna nullità  o inesistenza della notifica; b) che, nel caso di specie, era legittima, ai sensi dell&#8217;art. 4 del d.l. 20 giugno 2002, n. 121, conv. con I. 1 agosto 2002, n. 168, l&#8217;installazione di postazioni fisse di apparecchi di rilevazione della velocità  anche in modalità  automatica, dal momento che Etruria doveva essere considerato, coerentemente con la classificazione amministrativa, una strada urbana di scorrimento, ai sensi dell&#8217;art. 2 cod. strad., dal momento che erano sussistenti tutti i requisiti previsti da quest&#8217;ultima disposizione. </p>
<p align="JUSTIFY">3. Avverso tale sentenza il L. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito il Comune di Firenze con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell&#8217;art. 380-bis.1, cod. proc. civ. </p>
<p align="JUSTIFY"><b>Ragioni della decisione</b></p>
<p align="JUSTIFY">1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 3, 4, 11, 18, 19, 24 e 30 d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento all&#8217;art. 201, terzo comma, cod. strad., e all&#8217;art. 3, secondo comma, I. 20 novembre 1982, n. 890. Si rileva: a) che i dati personali del L., obbligato in solido per l&#8217;asserita violazione, quale proprietario del veicolo (non solo quelli desumibili dal pubblico registro automobilistico, ma anche quelli relativi ai motivi, al luogo e all&#8217;ora della asserita violazione), erano stati comunicati ad una società  privata (Poste Italiane s.p.a.) solo per motivi di mera convenienza del Comune, senza che ricorresse la necessità  richiesta dall&#8217;art. 24, primo comma, lett. d) del d. Lgs. n. 196 del 2003; b) che, pertanto, tali dati erano inutilizzabili ai sensi dell&#8217;art. 11, secondo comma, del d. Lgs. n. 196 del 2003; c) che non era stata dimostrata la nomina, da parte del Comune, dei responsabili del trattamento dei dati; d) che mancherebbe la designazione o delega per iscritto degli effettivi incaricati di tale trattamento, ai sensi dell&#8217;art. 30, secondo comma, d. Lgs. n. 196 del 2003; e) che, in ogni caso, tale designazione scritta non era stata prodotta nel giudizio di primo grado; f) che da tali premesse discendeva la nullità  o l&#8217;inesistenza giuridica, per inutilizzabilità  dei dati, del verbale di accertamento di violazione contestato; g) che i dati erano stati trasmessi a Poste Italiane s.p.a. non in busta chiusa, come stabilito dall&#8217;art. 3, secondo comma, I. n. 890 del 1982, ma nel testo integrale del verbale, avendo poi Poste Italiane s.p.a. provveduto a stamparlo e ad imbustarlo, con la conseguenza che qualunque impiegato della stessa società , agendo come soggetto privato, avrebbe potuto divulgare siffatti dati; h) che nessuna sanatoria era configurabile, con riguardo alla lamentata inutilizzabilità  dei dati personali e alla ormai intervenuta decadenza ai sensi dell&#8217;art. 201 cod. strad.; i) che la mancata valida notifica di un valido verbale nel termine di novanta giorni dalla asserita violazione era stata espressamente rilevata sin dall&#8217;atto introduttivo del primo grado del giudizio. La doglianza è, nel suo complesso, infondata. Con la prima articolazione, come detto, il ricorrente rileva che i dati personali (circostanze di tempo e di luogo nonchè motivi della violazione posta in essere dal conducente del veicolo con targa associata al nominativo) del L., quale proprietario del veicolo, obbligato in solido per l&#8217;asserita violazione, erano stati comunicati ad una società  privata (Poste Italiane s.p.a.), senza che ricorresse il requisito della necessità  richiesto dall&#8217;art. 24, comma 1, lett. a) del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ma solo per motivi di convenienza o di opportunità . Occorre premettere che questa Corte (Cass. 16 aprile 2015, n. 7764; 26 novembre 2013, n. 26431, tutte non massimate), ha giÃ  rilevato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento, ai sensi dell&#8217;art. 385, terzo comma, reg. esec. e att. cod. strad. (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) avviene mediante invio al destinatario di uno degli originali o di copia autenticata a cura del responsabile dell&#8217;ufficio o comando, o da un suo delegato, potendo, tuttavia, essere validamente affidate a soggetti terzi, anche privati, le attività  intermedie di natura materiale, relative all&#8217;imbustamento ed alla consegna dei plichi al servizio postale. Si tratta, infatti, di delega di attività  meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), che non implicano alcuna partecipazione del soggetto privato alla formazione del verbale di contestazione (v., in particolare, la citata Cass. n. 26431 del 2013). Il ricorrente, dalla premessa del carattere illecito del trattamento dei dati, trae la conseguenza dell&#8217;inutilizzabilità  degli stessi, ai sensi dell&#8217;art. 11, comma 2, del d. Lgs. n. 196 del 2003, all&#8217;epoca vigente, che appunto disponeva: &quot;I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati&quot;. In particolare, secondo il L., la nullità  investirebbe senz&#8217;altro il verbale di accertamento. Nello sviluppo finale del motivo si allude anche ad una invalidità  della notifica, che, perà², parrebbe derivare dal vizio dell&#8217;atto notificato, dal momento che il rilievo non si accompagna ad alcuna ulteriore specificazione. Ciò posto, l&#8217;art. 4, comma 1, lett. b), d. Lgs. n. 196 del 2003, nel testo all&#8217;epoca vigente, identificava, come &quot;dato personale&quot;, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. Ora, la correlazione tra targa e proprietario del veicolo risultano dal pubblico registro automobilistico, con la conseguenza che, rispetto a tali dati, il trattamento dei dati non richiedeva, ai sensi dell&#8217;art. 24, comma 1, lett. c), allora applicabile, il consenso dell&#8217;interessato. Il dato complesso derivante dall&#8217;accostamento con le notizie relative alla violazione contestata non è riferibile, nei termini di cui al cit. art. 4, comma 1, lett. b) ad una persona &#8211; giacchè nulla consente di ritenere che il proprietario coincida con il conducente &#8211; ma, appunto, ad un veicolo recante la targa indicata. Ne discende l&#8217;assoluta assenza, in radice, dei presupposti di operatività  dell&#8217;art. 11 cit. Con distinta articolazione si lamenta che nel processo non è stata provata la nomina, da parte del Comune di Firenze, dei responsabili del trattamento dei dati, ai sensi dell&#8217;art. 30 del cit. d. Lgs. n. 196 del 2003. Tale profilo di invalidità  dall&#8217;esame della sentenza impugnata non risulta essere stato esaminato, con la conseguenza che, in difetto di una specifica deduzione, da parte del ricorrente, del momento e del modo in cui la questione è stata introdotta nel processo, deve ritenersi inammissibile per novità . Al riguardo, va ribadito che, ove una determinata questione giuridica &#8211; che implichi un accertamento di fatto &#8211; non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità  ha l&#8217;onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità  per novità  della censura, non solo di allegarne l&#8217;avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità  di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038). </p>
<p align="JUSTIFY">2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell&#8217;art.115 cod. proc. civ. e dell&#8217;art. 2697 cod. civ., rilevando che la sentenza impugnata aveva messo in discussione la tassatività  delle caratteristiche di fatto minime strutturali delle strade urbane di scorrimento. Richiamata la nozione delineata dall&#8217;art. 2, terzo comma, lett. d), cod. strad., osserva il ricorrente: a) che le fotografie sulle quali il Tribunale aveva fondato le proprie conclusioni, quanto all&#8217;esistenza della banchina pavimentata a destra e del marciapiedi, non rappresentavano la strada nella sua interezza, ma solo in alcuni brevi tratti; b) che, pertanto, sarebbe stato necessario disporre l&#8217;ispezione giudiziale dei luoghi o una consulenza tecnica d&#8217;ufficio, peraltro richieste in primo grado e, successivamente, in appello dal ricorrente; c) che sin dal giudizio di primo grado era stata prodotta la relazione del 31 marzo 2011, redatta dalla Polizia di Stato e indirizzata al Prefetto, che segnalava come la collocazione dell&#8217;autovelox contrastasse con la normativa vigente; d) che l&#8217;affermazione della esistenza di intersezioni a raso semaforizzate non era sostenuta dal riferimento ad alcun dato probatorio esistente in atti e non poteva essere documentata attraverso il ricorso al notorio; e) che le stesse criticità  emergevano, quanto alla asserita esistenza del requisito delle &quot;apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata per la sosta, entrambe con immissioni ed uscite concentrate&quot;. </p>
<p align="JUSTIFY">3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell&#8217;art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell&#8217;art. 12 disp. prel. cod. civ., degli artt. 2 e 3 cod. strad., con riferimento al citato art. , p , 4 del d.l. n. 121 del 2002, (0,2-}1, 16 Si osserva: a) che il Tribunale, oltre a ritenere sussistente una banchina sulla base di fotografie che non rappresentavano tutta la lunghezza della strada, non aveva considerato che essa deve essere necessariamente di ampiezza tale da consentire di ospitare un veicolo in panne, al fine di limitare gli effetti negativi sullo scorrimento del traffico, realizzando uno spazio di interposizione tra la carreggiata e gli elementi verticali della strada; b) che la nozione di intersezione a raso include anche le intersezioni che, pur mettendo in collegamento strade a diversi livelli, non abbiano corsie specializzate, ovvero corsie di uscita o corsie di entrata di dimensioni adeguate alla velocità  di progetto; c) che, nel caso di viale Etruria, non tutte le intersezioni a raso sono semaforizzate, come del resto emergeva dalla citata relazione del 31 marzo 2011 della Polizia di Stato; d) che, nel viale in oggetto, non tutte le aree laterali per la sosta sono previste in apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata con immissioni e uscite concentrate e che, anzi, esistono persino degli accessi carrabili privati. </p>
<p align="JUSTIFY">4. Il secondo e il terzo motivo, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati. Come questa Corte ha pìù volte ribadito di recente, il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità  senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dal citato art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all&#8217;art. 2, secondo e terzo comma, cod. strad., e non altre, dovendo ritenersi che l&#8217;esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come &quot;a scorrimento veloce&quot; debba interessare tutta la strada considerata nella sua interezza e non solo il singolo tratto in prossimità  del posizionamento dell&#8217;apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità . GiÃ  sotto questo profilo occorre considerare che nella sentenza impugnata non emerge alcuna puntuale indicazione, quanto alla sussistenza delle caratteristiche rilevate, alla stregua degli atti di causa, per tutta la lunghezza della strada (Cass. 20 giugno 2019, n. 16622, che segue a Cass. 14 febbraio 2019, n. 4451 e 12 febbraio 2019, n. 4090). Le medesime sentenze appena citate hanno, inoltre, chiarito che, tra gli elementi necessari per la qualificazione di una strada urbana come di scorrimento rientra la banchina in senso proprio, ovvero uno spazio all&#8217;interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l&#8217;assolvimento effettivo delle predette funzioni. Al contrario, la sentenza impugnata muove dall&#8217;erronea premessa che la banchina non debba avere una determinata ampiezza o una particolare destinazione e, infatti, riconosce che la striscia al margine destro si trova in alcuni tratti a breve o a brevissima distanza. Inoltre, il Tribunale fiorentino ha ritenuto, nell&#8217;impugnata sentenza, che l&#8217;intersezione a raso si configura non ogni qualvolta due strade si incrociano, ma solo quando vi sia una &quot;un&#8217;area comune a pìù strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall&#8217;una all&#8217;altra di esse&quot;, definendo, poi, area comune quella che fa parte sia di una strada che di quella che la interseca, in modo da poter essere percorsa lungo le corsie di marcia di ambedue le vie. Senonchè, di recente è stato sostenuto (v. Cass. 29 marzo 2019, n. 8934) che, per intersezione, deve intendersi qualsiasi incrocio, confluenza o attraversamento tra due o pìù strade, contraddistinti dall&#8217;esistenza di un&#8217;area comune alle medesime, indipendentemente dalla provenienza e dalla direzione delle varie diramazioni di traffico insistenti sulle predette strade (aggiungendosi, poi, che, ai fini della legittimità  dell&#8217;installazione di apparati di rilevamento automatico delle infrazioni al cod. strad. sulle strade urbane qualificate come di scorrimento nel relativo decreto prefettizio, non rilevano le &#8211; sole &#8211; eventuali intersezioni non semaforizzate interessanti il solo controviale, a condizione, in ogni caso, che l&#8217;apparato automatico interessi soltanto la sede centrale del viale di scorrimento). Da ciò si è fatto conseguire che &#8211; pur essendo irrilevante la circostanza che i veicoli provenienti dalla strada laterale possano attraversare la strada principale in tutto o in parte &#8211; è comunque sufficiente che le due direttrici di traffico, ossia quella presente lungo la strada principale e quella proveniente dalla via secondaria intersecante, impegnino un&#8217;area comune. Pertanto, si è affermato che non soltanto l&#8217;attraversamento (come, invece, rilevato dal Tribunale di Firenze nell&#8217;impugnata pronuncia), ma anche l&#8217;intersezione a &quot;T&quot; o ad &quot;Y&quot; e la semplice confluenza costituiscono &quot;intersezioni&quot; secondo la definizione del Codice della strada. </p>
<p align="JUSTIFY">5. In conclusione, in relazione al disposto accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità . </p>
<p align="JUSTIFY"><strong>PQM</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo e il terzo motivo <i>omissis</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-ordinanza-29-5-2020-n-10326/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Ordinanza &#8211; 29/5/2020 n.10326</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</a></p>
<p>Pres. Mazzacane/ est. Scarpa Sull’inconfigurabilità come “pratica di valore indeterminabile” dell’assistenza stragiudiziale alla redazione di clausole contrattuali relative alle conseguenze di un annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 1.Avvocati – Compenso professionale – D.M. n. 585 del 1994 &#8211; Assistenza stragiudiziale alla redazione di un contratto – Profili risarcitori – In caso di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Mazzacane/ est. Scarpa</span></p>
<hr />
<p>Sull’inconfigurabilità come “pratica di valore indeterminabile” dell’assistenza stragiudiziale alla redazione di clausole contrattuali relative alle conseguenze di un annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Avvocati – Compenso professionale – D.M. n. 585 del 1994 &#8211; Assistenza stragiudiziale alla redazione di un contratto – Profili risarcitori – In caso di annullamento giurisdizionale – Non configurabilità – Pratica di valore indeterminabile &#8211; Ragioni<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1.In tema di liquidazione dell&#8217;onorario spettante ad avvocati, in base alle tariffe stabilite dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, per una prestazione stragiudiziale di assistenza alla redazione di un contratto volto a regolamentare i rapporti tra una stazione appaltante ed una Associazione Temporanea di Imprese, aggiudicataria di un appalto pubblico, anche in relazione alle possibili conseguenze ricadenti sul contratto stipulato tra l&#8217;Amministrazione appaltante e l&#8217;originario aggiudicatario per effetto dell&#8217;annullamento degli atti di gara da parte del giudice amministrativo, la pratica non può considerarsi di valore indeterminabile, trattandosi di prestazione comunque suscettibile di conversione in danaro.</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;&nbsp; PROCEDIMENTO CIVILE<br />
Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-10-2016, n. 21304<br />
&nbsp;<br />
INTERVENTO IN CAUSA E LITISCONSORZIO<br />
&nbsp;<br />
PROCEDIMENTO CIVILE<br />
&nbsp;<br />
Fatto Diritto P.Q.M.<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
&nbsp;<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
&nbsp;<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
&nbsp;<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE<br />
&nbsp;<br />
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
&nbsp;<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Presidente &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. ORILIA Lorenzo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. ABETE Luigi &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
Dott. SCARPA Antonio &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
&nbsp;<br />
ha pronunciato la seguente:<br />
&nbsp;<br />
SENTENZA<br />
&nbsp;<br />
sul ricorso 7209/2015 proposto da:<br />
&nbsp;<br />
M.G., B.A. M, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell&#8217;avvocato FABIO CINTIOLI, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato VITTORIO BECHI;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; ricorrenti &#8211;<br />
&nbsp;<br />
contro<br />
&nbsp;<br />
NUOVO PIGNONE HOLDING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCA GERVASIO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato VINCENZO VIGORITI;<br />
&nbsp;<br />
INSO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato FRANCESCA GERVASIO, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato VIERI ROMAGNOLI;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;<br />
&nbsp;<br />
e contro<br />
&nbsp;<br />
STUDIO LEGALE ASSOCIATO M., B., R., T.;<br />
&nbsp;<br />
&#8211; intimato &#8211;<br />
&nbsp;<br />
avverso la sentenza n. 394/2015 della CORTE D&#8217;APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/03/2015;<br />
&nbsp;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;<br />
&nbsp;<br />
uditi gli Avvocati Lo Pinto, per delega dell&#8217;avvocato Cintioli, Romagnoli e Vigoriti;<br />
&nbsp;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></div>
<p>&nbsp;<br />
Con citazione del 26 luglio 2002 gli avvocati M.G. e B.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Firenze (procedimento R.G. 4456/02) la INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a. e lo Studio Legale Associato M. &#8211; B. R. &#8211; T., chiedendo che la INSO, &#8220;in proprio e/o quale capogruppo mandataria dell&#8217;Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) costituita con la s.p.a. BENTINI COSTRUZIONI&#8221; venisse condannata a corrispondere loro l&#8217;importo di Euro 6.014.032,99, o la diversa somma ritenuta di giustizia, da suddividere al 50% pro capite. con riconoscimento dell&#8217;obbligo degli attori di trasferire l&#8217;importo suddetto allo Studio Legale Associato; ovvero, in subordine, i medesimi avvocati M.G. e B.A. chiedevano che la INSO venisse condannata al pagamento in loro favore del detto importo.<br />
&nbsp;<br />
Gli attori evidenziavano che la stessa domanda era stata proposta in altro giudizio dallo Studio Legale Associato ed era pendente davanti allo stesso Tribunale di Firenze (R.G. 3284/00) e che il compenso richiesto alla INSO era relativo all&#8217;attività giudiziale e stragiudiziale espletata in favore della stessa in relazione alla partecipazione alla gara, all&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto ed alla predisposizione del contratto inerenti la progettazione, realizzazione e manutenzione pluriennale del Nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze.<br />
&nbsp;<br />
Lo Studio Legale Associato M. &#8211; B. &#8211; R. &#8211; T. si costituiva, aderendo alle domande degli attori.<br />
&nbsp;<br />
Anche la INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a. si costituiva, contestava l&#8217;an ed il quantum della pretesa attrice e chiamava in causa la Nuovo Pignone Holding s.p.a., deducendo che questa avesse ceduto al Consorzio Etruria soc. coop. a r.l. la totalità della sua partecipazione in INSO, assumendo nei confronti della cessionaria l&#8217;obbligo di manlevarla da ogni somma che fosse dovuta allo Studio Legale Associato M. &#8211; B. &#8211; R. &#8211; T. od ai professionisti che ne facessero parte. La Nuovo Pignone Holding s.p.a. domandava, inoltre, di chiamare in causa la Bentini Costruzioni s.p.a., perchè venisse accertato che questa era obbligata in solido per il pagamento dei pretesi compensi professionali. Ancora, la Nuovo Pignone Holding s.p.a. chiedeva che venisse dichiarata la sua estraneità ai rapporti fra INSO s.p.a. e Bentini Costruzioni s.p.a., con riguardo ad eventuali manleve o garanzie dalla prima prestate per la seconda.<br />
&nbsp;<br />
Bentini Costruzioni s.p.a., nei costituirsi, eccepiva in via pregiudiziale la superfluità della sua chiamata in causa, essendo già parte del giudizio l&#8217;A.T.I. nella quale era mandante, ed opponeva altresì che la chiamante Nuovo Pignone Holding non poteva proporre alcuna domanda nei suoi confronti, sicchè chiedeva di essere estromessa. Inoltre, la Bentini Costruzioni faceva valere l&#8217;accordo del (OMISSIS), intercorso con la INSO, nel quale questa si era impegnata a tenerla indenne dalle pretese degli avvocati M. e B..<br />
&nbsp;<br />
Al procedimento 4456/02 R.G., intentato con la citazione del 26 luglio 2002 degli avvocati M.G. e B.A., veniva riunito il procedimento n. 5955/03 R.G., promosso successivamente da INSO s.p.a. contro Bentini Costruzioni s.p.a., al fine di sentir accertare la sussistenza fra le parti di un&#8217;A.T.I., nonchè il conseguente obbligo in solido della Bentini Costruzioni con riguardo a quanto eventualmente dovuto agli avvocati M. e B.. Tale domanda era stata resistita da Bentini Costruzioni, che a sua volta chiedeva che venisse accertato l&#8217;obbligo di INSO di tenerla indenne da ogni richiesta di pagamento proveniente dagli avvocati M. e B..<br />
&nbsp;<br />
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 185/2008 del 18 gennaio 2008: dichiarava la carenza di interesse ad agire degli avvocati M. e B. in ordine alla loro domanda di accertamento del loro obbligo di versare il compenso reclamato allo Studio Legale Associato M.- B. &#8211; R.- T.; dichiarava la carenza di interesse ad agire dello Studio Legale Associato in ordine alla reciproca domanda di accertamento dell&#8217;obbligo di versamento dei compensi proposta nei confronti degli avvocati M. e B.; dichiarava che lo Studio Legale Associato fosse carente di legittimazione attiva quanto alla domanda &#8220;trasversale&#8221;, proposta contro INSO; accertava tra le parti del rapporto di prestazione professionale l&#8217;esistenza di un accordo per l&#8217;applicazione dei minimi tariffari e perciò, accogliendo parzialmente la domanda degli avvocati M. e B., condannava la INSO al pagamento in favore degli attori del minor importo di Euro 899.045.53 oltre interessi legali &#8220;.dal dovuto&#8230; al saldo&#8221;; accertava che la Nuovo Pignone Holding fosse obbligata a manlevare la INSO e perciò condannava la chiamata in causa a tenere indenne quest&#8217;ultima dell&#8217;importo della condanna; rigettava le domande proposte da INSO e Nuovo Pignone Holding nei confronti della Bentini Costruzioni.<br />
&nbsp;<br />
Questa sentenza era impugnata in via principale dalla INSO s.p.a. nei confronti degli avvocati B. e M., della Nuova Pignone Holding, della Bentini Costruzioni e dello Studio Legale Associato M. &#8211; B. &#8211; R. &#8211; T..<br />
&nbsp;<br />
Si costituivano nel giudizio di appello gli avvocati B. e M., che opponevano l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza dell&#8217;impugnazione principale, e proponevano altresì appello in via incidentale, dolendosi della decisione di primo grado nella parte in cui era stato ritenuto sussistente un accordo per l&#8217;applicazione dei minimi tariffari.<br />
&nbsp;<br />
Si costituiva nel giudizio di gravame anche la Nuovo Pignone Holding s.p.a., dichiarando di aderire all&#8217;appello principale della INSO e censurando la sentenza del Tribunale di Firenze quanto al capo con il quale essa era stata condannata a rimborsare le spese legali sostenute dalla INSO. Si costituiva ancora la Costruzioni Bentini s.p.a., chiedendo la conferma della pronuncia di primo grado.<br />
&nbsp;<br />
Rimaneva contumace lo Studio legale associato.<br />
&nbsp;<br />
Intervenuto il fallimento della Costruzioni Bentini s.p.a. e dichiarata l&#8217;interruzione del processo, Nuovo Pignone Holding e INSO rinunciavano alle domande proposte contro quella.<br />
&nbsp;<br />
Con sentenza n. 394 del 5 marzo 2015, la Corte d&#8217;Appello di Firenze, accertata la rinuncia ad ogni domanda proposta da INSO e da Nuovo Pignone Holding nei confronti della Bentini Costruzioni s.p.a., in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, dichiarava che il credito degli avvocati M.G. e B.A.M. nei confronti della INSO s.p.a., per i titoli dedotti nel presente giudizio, fosse pari ad Euro 209.786,01 oltre accessori di legge; condannava, perciò, gli avvocati M. e B.. in via solidale fra di loro, a restituire alla Nuovo Pignone Holding la differenza fra l&#8217;importo di Euro 1.130.660,87, al netto delle spese di precetto, e quello loro dovuto sulla base della sentenza di riforma; compensava le spese di lite del doppio grado fra gli avvocati M. e B., da un lato, e INSO e Nuovo Pignone Holding, dall&#8217;altro; in accoglimento dell&#8217;appello incidentale della Nuovo Pignone Holding nei confronti della INSO, compensava le spese del primo grado fra tali parti, compensando pure quelle del secondo grado.<br />
&nbsp;<br />
M.G. e B.A.M. hanno proposto ricorso per cassazione articolato in nove motivi.<br />
&nbsp;<br />
Resistono con controricorsi la INSO s.p.a. e la GE Italia Holding s.p.a. (già Nuovo Pignone Holding s.p.a.), rimanendo intimato senza svolgere attività difensiva lo Studio legale associato M. B. &#8211; R. &#8211; T..<br />
&nbsp;<br />
I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell&#8217;art. 378 c.p.c., in data 7 settembre 2016.<br />
&nbsp;<br />
<strong>Motivi della decisione</strong><br />
&nbsp;<br />
Va pregiudizialmente rigettata l&#8217;istanza di riunione avanzata dai ricorrenti in data 25 luglio 2016, poi reiterata nella memoria ex art. 378 c.p.c., con riferimento al ricorso recante numero R.G. 12034/2015, proposto avverso la sentenza n. 644/2014 del 14 aprile 2014, resa dalla stessa Corte d&#8217;Appello di Firenze, giudizio che si assume abbia già ricostruito &#8220;l&#8217;accordo M. &#8211; B. &#8211; INSO sulla determinazione dei compensi professionali&#8221; e relativo alla &#8220;vicenda Ospedali&#8221;. La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c., ove esse investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ma a condizione che i ricorsi, seppur proposti contro provvedimenti diversi, siano fra loro connessi, nel senso che la loro trattazione separata prospetti l&#8217;eventualità di soluzioni contrastanti, ovvero siano ravvisabili ragioni di economia processuale o profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie (cfr, Cass. Sez. U, Sentenza n. 1521 del 23/01/2013); laddove, nel caso in esame, le prospettate ragioni di connessione tra i due ricorsi (parziale identità soggettiva dei giudizi, con riferimento alle persone dei professionisti legali ed alla società cliente, unitarietà del rapporto di assistenza professionale, pur nella diversità delle specifiche prestazioni oggetto delle distinte cause, e presumile analogia di alcune delle questioni di diritto implicate) non appaiono tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto.<br />
&nbsp;<br />
1.11 primo motivo di ricorso di M.G. e B.A.M. deduce violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 100 c.p.c. e art. 1269 c.c., nonchè dell&#8217;art. 112 c.p.c.. Si assume l&#8217;erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente l&#8217;interesse ad agire di INSO, essendo la Nuovo Pignone Holding subentrata per novazione soggettiva nell&#8217;obbligo di corrispondere la somma di Euro 899.045,53 accordata dal Tribunale ai ricorrenti, sicchè INSO non aveva interesse a proporre impugnativa della sentenza di primo grado. Si sostiene ancora l&#8217;erroneità della sentenza della Corte di Firenze per violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., giacchè essa non ha tenuto conto delle domande formulate dall&#8217;appellante principale INSO e dall&#8217;appellante incidentale Nuovo Pignone, in ragione delle quali quest&#8217;ultima si è dichiarata obbligata al pagamento dei compensi professionali degli attuali ricorrenti, sicchè, quale sostanziale soccombente, era l&#8217;unica parte ad avere il concreto e giuridico interesse a contestare l&#8217;importo liquidato dal Tribunale di Firenze con la sentenza n. 185/2008.<br />
&nbsp;<br />
1.1. Questo primo motivo di ricorso è del tutto infondato.<br />
&nbsp;<br />
La sentenza del Tribunale di Firenze n. 185/2008 aveva accolto in parte la domanda proposta dagli avvocati M. e B. nei confronti della INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali s.p.a., ed aveva, infatti, condannato la INSO al pagamento in favore degli attori dell&#8217;importo di Euro 899.045.53, oltre accessori; la stessa sentenza aveva poi accertato che la Nuovo Pignone Holding fosse obbligata a manlevare la INSO, e perciò condannato la chiamata in causa a tenere indenne quest&#8217;ultima.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; noto come la regola dell&#8217;art. 100 c.p.c., a norma della quale per proporre una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l&#8217;interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale, non potendosi prescindere, nell&#8217;accertamento dell&#8217;interesse all&#8217;impugnazione, dalla prospettazione delle domande formulata dalla parte attrice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6770 del 04/05/2012).<br />
&nbsp;<br />
Allorchè, pertanto, come nel caso di specie, il convenuto sia condannato dal giudice di primo grado, in accoglimento della domanda principale, al pagamento di quanto richiesto dall&#8217;attore, tale condanna rende il medesimo convenuto debitore nei confronti dell&#8217;attore, e ciò lo legittima a proporre impugnazione, senza che tale soccombenza sia elisa dal fatto che sia stata accolta anche la domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato in causa, al fine di essere tenuto indenne dagli effetti di quella condanna, trattandosi di domanda diversa che non ne fa venire meno la giuridica soccombenza rispetto alla domanda attorea (si vedano indicativamente Cass. Sez. U, Sentenza n. 1729 del 06/02/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 75 del 10/01/1977).<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; poi proprio inammissibile la denunciata violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., ove si assume dai ricorrenti che la Corte di Firenze non abbia tenuto conto delle domande formulate dalla INSO e dalla Nuovo Pignone. La Corte d&#8217;Appello ha compiutamente motivato sul punto che &#8220;non è vero che l&#8217;obbligo di manleva di INSO riconosciuto a carico di Nuova Pignone Holding privi la prima di un interesse in ordine alla definizione della controversia&#8230; Il fatto (documentato) che dopo la sentenza Nuova Pignone Holding abbia provveduto al pagamento direttamente nei confronti dei due professionisti non sposta minimamente i termini della questione. Infatti l&#8217;interesse all&#8217;impugnazione deve essere valutato in relazione al contenuto della sentenza (parzialmente negativo per INSO), e quello che rileva è l&#8217;utilità giuridica e non solo economica ritraibile dalla chiesta riforma della sentenza. Sia sufficiente considerare che è innegabile un interesse giuridicamente rilevante della INSO a vedersi dichiarata obbligata al pagamento di un importo inferiore a quello nei suoi confronti preteso&#8221;.<br />
&nbsp;<br />
Costituisce allora consolidato insegnamento di questa Corte che, per configurarsi l&#8217;omessa pronunzia da parte del giudice di merito, denunciabile in cassazione attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., occorre prospettare un difetto di attività imputabile alla sentenza di secondo grado (della quale sia, perciò, espressamente richiesta la nullità; Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013), con riferimento a domande, eccezioni o istanze ritualmente introdotte in giudizio, come anche in ordine ai motivi di appello. E&#8217;, invece, inammissibile la censura per violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato allorchè il giudice del merito abbia comunque preso in esame la questione oggetto di doglianza e l&#8217;abbia risolta in modo di cui il ricorrente lamenti, come nel caso in esame, altresì la non correttezza, o la mancata motivazione.<br />
&nbsp;<br />
11. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81 e 112 c.p.c. (ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Si assume che INSO avesse fatto valere con il proprio appello principale un diritto non proprio, richiedendo la restituzione in favore della Nuovo Pignone Holding s.p.a. delle somme che questa aveva pagato agli avvocati B. e M., ciò senza che la Nuovo Pignone avesse proposto tempestivo appello principale, ed avendo poi quest&#8217;ultima richiesto la ripetizione delle somme corrisposte in suo favore solo in sede di appello incidentale.<br />
&nbsp;<br />
Si contesta altresì che la sentenza di secondo grado non abbia considerato che la Nuovo Pignone Holding, all&#8217;udienza del 6 maggio 2014, avesse concluso altresì per il rigetto dell&#8217;appello INSO, al fine evidentemente di superare l&#8217;eccezione di tardività del proprio appello incidentale.<br />
&nbsp;<br />
Il terzo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 325, 327, 332, 333, 334, 370 e 371 c.p.c., il tutto sempre ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si denuncia che l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello principale di INSO doveva comportare l&#8217;inefficacia dell&#8217;appello incidentale tardivo di Nuovo Pignone Holding, e comunque che, avendo l&#8217;impugnazione di quest&#8217;ultima natura adesiva, essa non poteva proporsi tardivamente ai sensi dell&#8217;art. 334 c.p.c., con conseguente sua inammissibilità, giacchè proposta con la comparsa del 18 novembre 2011 rispetto a sentenza del 18 gennaio 2009.<br />
&nbsp;<br />
Il quarto motivo di ricorso ipotizza violazione degli artt. 81, 100, 325, 327, 332, 333, 334, 370 e 371 c.p.c., ancora ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si dichiara a proposito di questo motivo che vengono così formulate congiuntamente le eccezioni dei primi tre motivi, in modo da considerare l&#8217;appello di INSO ammissibile solo per la parte relativa alla condanna al rimborso del 50% delle spese di lite di primo grado.<br />
&nbsp;<br />
11.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente per la loro logica connessione.<br />
&nbsp;<br />
Essi sono infondati nella parte in cui insistono per l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello principale della INSO, viste le ragioni già esposte a proposito del primo motivo.<br />
&nbsp;<br />
Quanto alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, essa, per consolidato orientamento di questa Corte, non costituisce domanda nuova, è perciò ammissibile in appello, e va formulata, a pena di decadenza, con l&#8217;atto di appello, se proposto successivamente all&#8217;esecuzione della sentenza, ovvero anche nel corso del giudizio di gravame, purchè l&#8217;esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell&#8217;impugnazione (per le pronunce più recenti, si vedano, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del 26/01/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6457 del 31/03/2015). Si spiega, invero, che una sentenza d&#8217;appello che, riformando quella di primo grado, faccia perciò sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce titolo esecutivo se non contenga una espressa statuizione di condanna in tal senso. Legittimato ad agire per la restituzione è, ovviamente, il solvens, il quale, può perciò, a tal fine, o promuovere un autonomo giudizio, ovvero proporre la sua domanda nel giudizio di appello, come consigliano evidenti ragioni di economia processuale, considerato, del resto, che il giudice d&#8217;appello, rispetto a tale pretesa, opera come giudice di primo grado (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016).<br />
&nbsp;<br />
Nel caso in esame, allora, avendo provveduto direttamente il terzo chiamato in garanzia Nuovo Pignone Holding s.p.a. al pagamento delle somme attribuite agli attori dalla sentenza di condanna di primo grado resa in danno di INSO s.p.a., convenuta debitrice, essa (soltanto) era legittimata a formulare, con il proprio atto di appello, proposto successivamente all&#8217;esecuzione di quella sentenza, la domanda di restituzione.<br />
&nbsp;<br />
Ora, avendo INSO, appellante principale, richiesto le restituzioni dovute dagli avvocati B. e M. alla solvens Nuovo Pignone Holding s.p.a., la stessa non ha così violato l&#8217;art. 81 c.p.c., atteso che non ha fatto valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, ma ha agito in giudizio in nome proprio, indicando semplicemente il terzo, proprio garante, quale semplice destinatario della ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, conseguente alla richiesta di riforma della decisione impugnata.<br />
&nbsp;<br />
I ricorrenti sostengono, però, che la Nuovo Pignone Holding s.p.a. abbia poi formulato la domanda di restituzione dei maggiori importi versati in esecuzione della sentenza del Tribunale nel proprio appello incidentale tardivo, che, essendo adesivo all&#8217;appello principale, doveva dichiararsi inammissibile.<br />
&nbsp;<br />
Questo assunto è infondato in diritto. Esso parte dalla considerazione che l&#8217;appellato che, costituendosi, chieda l&#8217;accoglimento del gravarne per le medesime ragioni fatte valere dell&#8217;appellante, formula una impugnazione il cui interesse non sorge dall&#8217;impugnazione principale, con la conseguenza che la stessa non può essere proposta nel termine previsto dall&#8217;art. 334 c.p.c., per l&#8217;impugnazione incidentale tardiva. In tal senso, certamente la Nuovo Pignone Holding s.p.a. aveva dichiarato di aderire all&#8217;appello principale della INSO nei confronti degli avvocati B. e M..<br />
&nbsp;<br />
La Corte d&#8217;Appello di Firenze, in proposito, ha affermato come siano ammesse a proporre impugnazione incidentale tardiva non solo le parti destinatarie di impugnazione principale, ma anche quelle chiamate ad integrare il contraddittorio.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; decisivo osservare, allora, che, in caso di chiamata in causa per garanzia di un terzo ad opera del convenuto (quale quella operata dalla INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali p.a. nei confronti della Nuovo Pignone Holding s.p.a., allo scopo di essere manlevata, come da obbligo contrattualmente assunto, da ogni somma che fosse dovuta allo Studio Legale Associato M. &#8211; B. &#8211; R. T. od ai professionisti che ne facessero parte), tanto più nell&#8217;ipotesi in cui il terzo non si limiti a contrastare il diverso ed autonomo titolo su cui si fonda la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell&#8217;obbligazione principale, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, il nesso che si instaura tra la domanda di manleva e la domanda principale determina l&#8217;assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio processuale instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall&#8217;art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è, del resto, circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20552 del 30/09/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11055 del 13/05/2009; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 8699 del 29/05/2003).<br />
&nbsp;<br />
A radicale confutazione delle considerazioni svolte dai ricorrenti nel secondo, terzo e quarto motivo, va allora richiamato l&#8217;orientamento di questa Corte che afferma come, sulla base del principio dell&#8217;interesse all&#8217;impugnazione, l&#8217;appello incidentale tardivo è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l&#8217;impugnazione principale metta comunque in discussione l&#8217;assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il litisconsorte abbia prestato acquiescenza. Di tal che, nelle cause inscindibili, quali quelle innestate con la domanda di pagamento degli avvocati B. e M. rivolta a INSO s.p.a.e con la domanda di manleva formulata da quest&#8217;ultima nei confronti della Nuovo Pignone Holding, l&#8217;appello incidentale tardivo, ai sensi dell&#8217;art. 334 c.p.c., rimane ammissibile pur quando rivesta le forme dell&#8217;impugnazione adesiva indirizzata contro la parte investita dell&#8217;impugnazione principale, ed anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dall&#8217;appellante principale, in quanto il suddetto interesse sorge dall&#8217;appello principale, il quale, se accolto, comporterebbe una modifica dell&#8217;assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal litisconsorte. Peraltro, dal litisconsorzio necessario (determinato, nella specie, dal nesso tra domanda di manleva e domanda principale) deriva che l&#8217;impugnazione proposta da una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti poste nella stessa posizione processuale. Del pari, il gravame incidentale tardivo è ammissibile anche se proposto contro una parte della sentenza diversa da quella aggredita nell&#8217;impugnazione principale e su un capo diverso da quello oggetto di questa impugnazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9308 del 22/04/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6444 del 17/03/2009).<br />
&nbsp;<br />
E&#8217;, pertanto, pienamente ammissibile l&#8217;appello incidentale tardivo, recante la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, proposto dalla Nuovo Pignone Holding, essendo infondate le denunciate violazioni o false applicazioni degli artt. 81, 100, 325, 327, 332, 333, 334, 370 e 371 c.p.c.,a base del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, le quali, benchè relative tutte ad ipotetici errores in procedendo, ovvero a vizi consistenti in nullità del procedimento o della sentenza, sono pure prospettate dai ricorrenti ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; invece inammissibile la censura di omesso esame delle conclusioni rassegnate dalla Nuovo Pignone Holding, dirette al rigetto dell&#8217;appello INSO. Tale censura va, infatti verificata alla stregua dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, ed interpretato da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014. La disposizione, come novellata, si riferisce soltanto all&#8217;omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo: il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dunque, riduce l&#8217;ambito del sindacato di legittimità intorno ai &#8220;fatti&#8221;, ovvero ai dati materiali, agli episodi fenomenici rilevanti ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente l&#8217;esito del giudizio, e non può, quindi, riferirsi, all&#8217;omessa pronuncia su una domanda, eccezione o conclusione specifica delle parti.<br />
&nbsp;<br />
3. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2233 c.c., dell&#8217;art. 112 c.p.c., del D.M. n. 585 del 1994, artt. 4, 5 e 6, il tutto ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si afferma l&#8217;erroneità della sentenza della Corte di Firenze per aver ricostruito in modo parziale ed irriguardoso della volontà delle parti l&#8217;accordo sui compensi professionali. Tale accordo, sostengono i ricorrenti, concerneva non soltanto l&#8217;applicazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, quand&#8217;anche i criteri di determinazione del valore della controversie in tema di appalti e concessioni, dovendosi perciò prescindere dal D.M. n. 585 del 1994, art. 6, ovvero dal criterio del valore indeterminabile della causa. Il valore della causa era quello dell&#8217;appalto per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze, aggiudicato ad un prezzo di 126 miliardi di Lire. Si richiamano così in ricorso i documenti prodotti (in particolare, le notule pagate senza rilievi da INSO), dai quali risulterebbe ricostruibile il valore economico effettivo della controversia, e si denuncia in proposito l&#8217;omesso esame di fatto decisivo per il giudizio. Si cita a sostegno pure altra sentenza della stessa Corte d&#8217;Appello di Firenze.<br />
&nbsp;<br />
Il sesto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 4, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 89, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, art. 4, L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 325 e 327, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 16 e degli artt. 1362, 1363 e 1364, tutti ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Viene criticata la sentenza della Corte di Firenze per aver considerato la bozza del contratto d&#8217;appalto predisposta e redatta dall&#8217;avvocato B. di valore indeterminabile, avendo, peraltro, l&#8217;aggiudicazione mediante licitazione privata tenuto luogo del contratto stesso. La volontà del Comune di Firenze e della INSO era stata, del resto, quella di regolare comunque il complessivo rapporto in apposito contratto. Si denuncia pure l&#8217;omesso esame dei documenti da cui risulta la sottoscrizione del contratto di appalto del valore di oltre 16 miliardi di Lire, tale essendo, perciò, il valore su cui parametrare i compensi professionali.<br />
&nbsp;<br />
Il settimo motivo di ricorso denuncia violazione del D.M. n. 585 del 1994, artt. 4, 5 e 6 e della tariffa delle prestazioni professionali di assistenza giudiziale e stragiudiziale. Si riprendono considerazioni già svolte nel quinto motivo di ricorso, si evidenzia che la causa tra Grandi Lavori Fincosit, INSO e Comune di Firenze, patrocinata dagli avvocati M. e B. davanti al TAR Toscana ed al Consiglio di Stato, vertesse su diritti soggettivi c non su interessi legittimi, ed ancora un volta si conclude per l&#8217;erroneità della sentenza d&#8217;appello, che ha quantificato i compensi applicando lo scaglione di valore indeterminabile.<br />
&nbsp;<br />
L&#8217;ottavo motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 12 c.p.c. e art. 1173 c.c., del D.M. n. 585 del 1994, artt. 4, 5 e 6 e dell&#8217;art. 1346 c.c.. Questo motivo ripercorre, a sua volta, il sesto motivo di ricorso e conclude per l&#8217;erroneità della sentenza della Corte di Firenze per aver fatto applicazione del &#8220;valore indeterminabile&#8221; alla prestazione stragiudiziale della redazione del contratto di appalto.<br />
&nbsp;<br />
Il nono motivo di ricorso attiene, infine, alla violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c. (sempre denunciata ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ed all&#8217;omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denunciandosi che la Corte di appello abbia condannato gli avvocati M. e B. a restituire la differenza tra l&#8217;importo effettivamente corrisposto di Euro 1.130.660,87 (pari all&#8217;importo di Euro 877.974,15 determinato dal Tribunale, maggiorato da CPO e IVA) e l&#8217;importo liquidato in secondo grado, pari ad Euro 209.786,01, così comparando dati eterogenei.<br />
&nbsp;<br />
3.1. Quinto, sesto, settimo ed ottavo motivo, essi possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi.<br />
&nbsp;<br />
Va premesso che il sesto e l&#8217;ottavo motivo, dopo aver indicato in rubrica, come dispone l&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, le norme assuntivamente violate, non recano con riguardo ad alcune di esse (in particolare, al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, art. 4, R.D. 23 maggio 1924, art. 89, L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 325 e 327,e all&#8217;art. 1173 c.c.) alcuna specifica argomentazione intelligibile ed esauriente, intesa a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l&#8217;interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla dottrina, così impedendo a questa Corte di adempiere al compito di verificare il fondamento delle lamentate plurime violazioni.<br />
&nbsp;<br />
E&#8217; poi inammissibile la censura di violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., formulata nel quinto motivo di ricorso, essendo contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei tre distinti vizi di omessa pronuncia, di violazione e falsa applicazione di legge e di omesso esame su un punto decisivo della controversia. Il primo vizio, infatti, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, e la violazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., deve essere fatta valere a norma dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. I restanti vizi presuppongono, invece, l&#8217;esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e vanno denunciati ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.<br />
&nbsp;<br />
Sono ancora inammissibili le censure di omesso esame di fatto decisivo formulate nei motivi quinto e sesto, con riferimento alla documentazione indicata, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve escludersi la sindacabilità in sede di legittimità della correttezza logica della motivazione di idoneità probatoria di determinate risultanze processuali, non avendo più autonoma rilevanza il vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione. L&#8217;operata riformulazione dell&#8217;art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come già in precedenza riaffermato, ha introdotto nell&#8217;ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all&#8217;omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il &#8220;fatto storico&#8221;, il cui esame sia stato omesso, il &#8220;dato&#8221;, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il &#8220;come&#8221; e il &#8220;quando&#8221; tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua &#8220;decisività&#8221;, fermo restando che l&#8217;omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).<br />
&nbsp;<br />
Passando all&#8217;esame dei profili che investono la determinazione dei compensi professionali vantati dagli avvocati B. e M., i passi salienti della sentenza della Corte d&#8217;appello, in proposito, hanno affermato come la bozza redatta dai due legali non consistesse nella convenzione d&#8217;appalto, resa superflua dalla già avvenuta aggiudicazione, quanto nella risoluzione delle questioni risarcitorie connesse all&#8217;eventuale esito dell&#8217;impugnativa proposta dalla Grandi Lavori Fincosit. Avuto riguardo alla Tariffa di cui al D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, la Corte di merito ha qualificato così la prestazione degli avvocati come di assistenza e non di consulenza. Dovendo stabilire il valore cui parametrare il compenso per tale attività di assistenza, i giudici dell&#8217;appello non hanno, tuttavia, condiviso la decisione del Tribunale di aver riguardo al valore indicato nei primi progetti di notula inviati dai due legali (quelli del 19 febbraio 1999 e del 15 novembre 1999), pari a Lire 126.319.888.903 (ovvero all&#8217;importo dell&#8217;offerta vincitrice), hanno quindi ritenuto impossibile una quantificazione del valore, ex art. 5 della Tariffa per le attività stragiudiziali, e perciò considerato la bozza relativa ad affare di valore indeterminabile.<br />
&nbsp;<br />
La sentenza impugnata ha poi ritenuto provata la prestazione di assistenza contrattuale dei professionisti pure con riferimento al secondo lotto dei lavori di completamento del palazzo di Giustizia. Quanto all&#8217;esistenza di accordi tra le parti in ordine ai criteri di determinazione del compenso spettante agli avvocati B. e M., la Corte d&#8217;Appello ha condiviso la ricostruzione operata dal Tribunale, secondo cui, dalle due lettere del 19 febbraio 1999 e del 15 novembre 1999, emergerebbe una pattuizione per l&#8217;applicazione dei minimi tariffari, da calcolare, tuttavia, di volta in volta in volta con riferimento al valore delle relative controversie, dovendosi escludere un collegamento necessario tra l&#8217;accertato accordo sui minimi e quello sull&#8217;individuazione dello scaglione di riferimento. Le due missive, infatti, accompagnavano i progetti di notule e specificavano di aver adoperato i coefficienti minimi tariffari, &#8220;assumendo a valore l&#8217;offerta INSO&#8221;. Ciò premesso, la Corte di Firenze ha altresì affermato il valore indeterminabile delle controversie dinanzi al giudice amministrativo nella quali gli avvocati B. e M. svolsero la loro attività giudiziale per INSO, negandosi rilievo, al fine del calcolo del valore della causa, all&#8217;entità dell&#8217;interesse di INSO alla conservazione dell&#8217;appalto.<br />
&nbsp;<br />
Ora, è noto come nella disciplina delle professioni intellettuali, il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, ai sensi dell&#8217;art. 2233 c.c. e l&#8217;apprezzamento del giudice del merito sulla sussistenza o meno di pattuizioni al riguardo, qualora sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto, non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità.<br />
&nbsp;<br />
Le censure di violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2233 c.c., operate nel quinto motivo di ricorso, si risolvono, in realtà, nella richiesta di una nuova valutazione delle risultanze documentali, oppure nella contrapposizione dell&#8217;interpretazione dei medesimi documenti preferita dai ricorrenti rispetto a quella attuata dalla Corte di merito nella sentenza impugnata.<br />
&nbsp;<br />
D&#8217;altro canto, nella ricostruzione operata dalla Corte di Firenze, le lettere di accompagnamento ai progetti di notula non assumono il ruolo di documenti contenenti l&#8217;accordo sul compenso agli effetti dell&#8217;art. 2233 c.c., quanto di documenti conformi ad un ipotizzato pregresso accordo intervenuto tra le parti.<br />
&nbsp;<br />
3.2. Il quinto ed il settimo motivo di ricorso risultano, allora, infondati, quanto alla decisione della Corte d&#8217;Appello di Firenze con riferimento al calcolo dei compensi relativi alle prestazioni giudiziali rese per conto della INSO s.p.a. dagli avvocati B. e M., nel contenzioso svoltosi davanti al T.A.R. Toscana ed al Consiglio di Stato su ricorso per annullamento dell&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto proposto dall&#8217;Impresa Grandi Lavori Fincosit. La Corte d&#8217;Appello ha fatto, invero, corretta applicazione del principio, più volte riaffermato da questa Corte e che merita conferma, secondo cui, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa stabilita, nella specie, dal D.M. n. 585 del 1994 (art. 6) razione temporis applicabile &#8211; va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l&#8217;annullamento di un atto, qualora la causa petendi della domanda sia la illegittimità dell&#8217;atto e il petitum la sua eliminazione, senza che rilevino gli eventuali risvolti patrimoniali della vicenda&#8221; (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1754 del 24/01/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12178 del 19/08/2003; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 932 del 30/01/1997).<br />
&nbsp;<br />
A base di tale orientamento è l&#8217;interpretazione che afferma come, ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato, il ricorso al giudice amministrativo per l&#8217;annullamento di un provvedimento deve essere considerato di valore indeterminabile perchè l&#8217;interesse alla legittimità degli atti amministrativi non è riducibile ad un&#8217;espressione pecuniaria, non avendo, al riguardo, alcuna rilevanza neppure l&#8217;entità della lesione patrimoniale arrecata al ricorrente dall&#8217;atto illegittimo. Cass. n. 1754/2013 negava esplicitamente pure ogni rilievo alla pretesa che la liquidazione del compenso dell&#8217;avvocato avvenisse assumendo a riferimento il criterio del valore del contratto di appalto oggetto di aggiudicazione o quanto meno il valore dell&#8217;utile che l&#8217;impresa aggiudicataria supponeva di poter ricavare dall&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto aggiudicato.<br />
&nbsp;<br />
3.3. Sesto ed ottavo motivo di ricorso, quanto ai compensi inerenti le prestazioni stragiudiziali, risultano, invece, fondati, nei limiti che di seguito si preciseranno.<br />
&nbsp;<br />
Il dato normativo di riferimento va tratto, razione temporis, dalle tariffe degli onorari ed indennità spettanti agli avvocati in materia stragiudiziale civile stabilite dal D.M. Grazia e Giustizia 5 ottobre 1994, n. 585, in quanto vigenti all&#8217;epoca delle svolte prestazioni. L&#8217;art. 4 delle relative Norme generali prevedeva: &#8220;Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, si deve tenere presente il valore e la natura della pratica, il numero e l&#8217;importanza delle questioni trattate, il pregio dell&#8217;opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente e se le prestazioni sono richieste in condizioni di particolare urgenza&#8221;. Il successivo art. 5, comma 1, affermava: &#8220;Il valore della pratica o dell&#8217;affare si determina a norma del codice di procedura civile&#8221;. Il comma 2 aggiungeva: &#8220;Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le Lire 10.000.000 (Euro 5.164,57), ma non superiore a Lire 200.000.000 (Euro 103.291,38) (&#8230;)&#8221;. Il punto 2, lettera f) dell&#8217;allegata tariffa stabiliva, quindi, per la prestazione di assistenza consistente nella redazione di contratti, gli onorari quantificati in misura percentuale per scaglioni di importo progressivo rispetto al valore della pratica.<br />
&nbsp;<br />
Va correttamente inquadrata tra le prestazioni stragiudiziali l&#8217;assistenza nella redazione dei contratti, attività consistente nella redazione ex novo di un contratto, cioè nell&#8217;attività creativa della traduzione in termini tecnico &#8211; giuridici delle pattuizioni di due parti (così Cass. sez. 2, Sentenza n. 4842 del 14/11/1989).<br />
&nbsp;<br />
In un remoto precedente, e con riguardo ai Decreti ministeriali previgenti che recavano disposizioni analoghe all&#8217;art. 5, appena richiamato, questa Corte aveva affermato che &#8220;l&#8217;art. 12 c.p.c., comma 1 (la cui norma, con le altre del codice di rito concernenti la competenza per valore, è richiamata in materia stragiudiziale sia dal D.M. 28 novembre 1960, art. 5, che dai corrispondenti articoli del D.M. 2 aprile 1965 e D.M. 30 maggio 1969, successivamente entrati in vigore) dispone che il valore delle cause relative all&#8217;esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione. Detta regola non subisce deroghe quando il giudice è chiamato ad esaminare questioni relative all&#8217;esistenza ed alla validità dell&#8217;intero rapporto obbligatorio quale premessa logica della richiesta decisione, purchè su tali questioni non sia domandata una pronuncia con efficacia di giudicato&#8221; (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1765 del 07/06/1972).<br />
&nbsp;<br />
Come visto, il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, stabilendo all&#8217;art. 5 delle Norme generali per gli onorari in materia stragiudiziale civile che &#8220;il valore della pratica o dell&#8217;affare si determina a norma del codice di procedura civile&#8221;, fissava poi nell&#8217;allegata tariffa, per la prestazione di assistenza nella redazione di contratti effettivamente portati a conclusione, un onorario determinato in modo non analitico (ovvero prestazione per prestazione, in dati periodi di tempo), ma globale, in percentuale, appunto, al valore della pratica, comprensivo di qualunque altro onorario previsto dalla tariffa, rimanendo a tal fine inapplicabili, ai fini della liquidazione, i criteri concernenti il risultato o il vantaggio procurati al cliente. Si trattava, peraltro, di un sistema remunerativo derogabile, ben potendo il professionista ed il cliente accordarsi liberamente su una diversa liquidazione del compenso per la prestazione di assistenza ad un contratto.<br />
&nbsp;<br />
Dovendosi il valore della pratica stragiudiziale, ai sensi del citato art. 5, calcolare a norma del codice di procedura civile, è noto come il valore della causa, in virtù degli artt. 10 c.p.c. e segg., si identifica in base a quanto in concreto richiesto nella domanda dall&#8217;attore, ed avendosi come riferimento temporale il momento di proposizione della domanda stessa (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5573 del 08/03/2010; Cass. Sez. l, Sentenza n. 20118 del 18/09/2006). Non possono perciò spiegare influenza, ai fini della determinazione del valore della domanda, le successive modificazioni o gli ampliamenti che siano provocati da uno sviluppo della stessa, ad esempio in conseguenza di una situazione di fatto non ancora completamente esauritasi nelle sue conseguenze economiche.<br />
&nbsp;<br />
Tuttavia, la Corte d&#8217;Appello di Firenze ha definito di &#8220;valore indeterminabile&#8221; (e ciò agli effetti del comma 2 dell&#8217;art. 5 delle Norme generali), sulla base degli elementi esistenti al tempo della prestazione, la pratica relativa al &#8220;contratto di appalto&#8221;, redatto dopo l&#8217;aggiudicazione della gara con l&#8217;assistenza degli avvocati B. e M., considerando che &#8220;le problematiche di cui alla bozza erano segnatamente di natura risarcitoria (dei danni di INSO in Ipotesi di accoglimento dell&#8217;impugnativa dell&#8217;aggiudicazione), senza che sia possibile una quantificazione del valore&#8221;. Ad avviso dei giudici d&#8217;appello, non trattandosi di bozza del contratto di appalto, non poteva contribuire a determinare il valore della pratica l&#8217;importo dei lavori oggetto di aggiudicazione.<br />
&nbsp;<br />
La Corte di Firenze ha però così disatteso un costante orientamento di questa Corte, per il quale, tanto ai fini della competenza che ai tini della liquidazione dei compensi di avvocato, possono essere definite di valore &#8220;indeterminabile&#8221; soltanto le cause o le pratiche aventi ad oggetto beni insuscettibili di valutazione economica, in quanto tale indeterminabilità del valore va intesa in senso obiettivo, quale conseguenza, cioè, di un&#8217;intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari al momento di proposizione della domanda o di espletamento della prestazione professionale (in tema di pratica stragiudiziale di assistenza alla redazione di contratto, di recente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11056 del 27/05/2016, non massimata; arg. anche da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 19/03/2007; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7757 del 20/07/1999). Ancora più chiaramente, si è ritenuto contrario al principio, rinvenibile nella Delib. Consiglio Nazionale Forense 12 giugno 1993, art. 6, approvata dal D.M. n. 585 del 1994, qualificare, agli effetti della liquidazione degli onorari di avvocato, come cause di valore indeterminabile non quelle non suscettibili di valutazione economica, quanto quelle il cui valore sia soltanto non determinato o di difficile valutazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5905 del 24/03/2004).<br />
&nbsp;<br />
In specie, avendosi qui riguardo alla liquidazione dell&#8217;onorario spettante ad avvocati, in base alle tariffe stabilite dal D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, per una prestazione stragiudiziale di assistenza alla redazione di un contratto volto a regolamentare i rapporti tra un&#8217;amministrazione comunale ed una Associazione Temporanea di Imprese, rimasta aggiudicataria di un appalto pubblico, anche in relazione alle possibili conseguenze ricadenti sul contratto stipulato tra l&#8217;Amministrazione appaltante e l&#8217;originario aggiudicatario per effetto dell&#8217;annullamento degli atti di gara da parte del giudice amministrativo, la pratica non può considerarsi di valore indeterminabile, trattandosi di prestazione comunque suscettibile di conversione in danaro.<br />
&nbsp;<br />
4. Conclusivamente, devono essere accolti, per quanto di ragione, il sesto e l&#8217;ottavo motivo di ricorso, rimanendo assorbito il nono motivo, attinente all&#8217;entità delle restituzioni delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Vengono rigettati il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo di ricorso.<br />
&nbsp;<br />
La sentenza impugnata deve perciò essere cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d&#8217;Appello di Firenze perchè la decida, uniformandosi al principio innanzi enunciato al paragrafo 3.3. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.<br />
&nbsp;<br />
<a name="_GoBack"><strong>P.Q.M.</strong></a><br />
&nbsp;<br />
La Corte accoglie il sesto e l&#8217;ottavo motivo del ricorso, rigetta il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il settimo motivo, dichiara assorbito il nono motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Firenze.<br />
&nbsp;<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.<br />
&nbsp;<br />
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2016<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-20-10-2016-n-21304/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 20/10/2016 n.21304</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</a></p>
<p>Pres. Ippolisto, Rel. Antonino La Corte di Cassazione cassa con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di l’Aquila, con la quale era stato condannato il proprietario di un immobile alla demolizione degli ultimi due piani dell’edificio, realizzati in modo abusivo &#8211; in violazione dell’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-18-5-2016-n-10264/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 18/5/2016 n.10264</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ippolisto, Rel. Antonino</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione cassa con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello di l’Aquila, con la quale era stato condannato il proprietario di un immobile alla demolizione degli ultimi due piani dell’edificio, realizzati in modo abusivo &#8211; in violazione dell’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale di Lucoli -.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Violazione delle norme in materia di altezza degli edifici – risarcimento del danno – riduzione in pristino – natura delle disposizioni dei regolamenti edilizi – carattere integrativo delle disposizioni dettate dagli artt. 873 e ss. c.c.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti edilizi locali volte a tutelare interessi generali urbanistici, come la conservazione dell’ambiente, consente al danneggiato la sola tutela risarcitoria; al contrario, la violazione di disposizioni dei medesimi regolamenti dirette a disciplinare i rapporti intersoggettivi di vicinato attribuisce al danneggiato la facoltà di domandare la riduzione in pristino.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE SECONDA CIVILE</strong><br />
&nbsp;<br />
&nbsp;Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
Dott. PARZIALE&nbsp; Ippolisto&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Presidente&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;Dott. ORILIA&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lorenzo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;Dott. SCALISI&nbsp;&nbsp; Antonino&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; rel. Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;Dott. FALABELLA Massimo&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;Dott. CRISCUOLO Mauro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211;&nbsp; Consigliere&nbsp; &#8211;&nbsp;<br />
&nbsp;ha pronunciato la seguente:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
&nbsp;sul ricorso 14947-2011 proposto da:<br />
P.A.,&nbsp; (OMISSIS),&nbsp; elettivamente&nbsp; domiciliato&nbsp; in ROMA,&nbsp;&nbsp; VIALE&nbsp; DEI&nbsp; PARIOLI&nbsp; 76,&nbsp; presso&nbsp; lo&nbsp; studio&nbsp; dell’avvocato SEVERINO&nbsp; D’AMORE,&nbsp; rappresentato e &nbsp;difeso&nbsp; dall’avvocato&nbsp; LUCIANO DELL’ORSO;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; ricorrente &#8211;<br />
PI.GI.,&nbsp;&nbsp;&nbsp; (OMISSIS),&nbsp;&nbsp;&nbsp; elettivamente domiciliato&nbsp;&nbsp; in&nbsp;&nbsp; ROMA,&nbsp; V.PRENESTINA&nbsp; 230,&nbsp;&nbsp; presso&nbsp;&nbsp; lo&nbsp;&nbsp; studio dell’avvocato&nbsp;&nbsp;&nbsp; MATILDE&nbsp;&nbsp; PETROCCO,&nbsp;&nbsp; rappresentato&nbsp;&nbsp;&nbsp; e&nbsp;&nbsp;&nbsp; difeso &nbsp;dall’avvocato LUCA BRUNO; &nbsp;&nbsp;&#8211; controricorrente e ricorrente incidentale &#8211;<br />
contro<br />
P.A.&nbsp; (OMISSIS),&nbsp; elettivamente&nbsp; domiciliato&nbsp;&nbsp; in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIANO DELL’ORSO; &nbsp;&nbsp;&#8211; controricorrente all’incidentale &#8211;<br />
&nbsp;e contro<br />
&nbsp;PI.TO.; &#8211; intimata &#8211;<br />
&nbsp;avverso&nbsp; il&nbsp; provvedimento&nbsp; n. 1047/2010&nbsp; della&nbsp; CORTE&nbsp; D’APPELLO&nbsp; di L’AQUILA, depositata il 01/12/2010; udita&nbsp; la&nbsp; relazione&nbsp; della causa svolta nella pubblica&nbsp; udienza&nbsp; del 01/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI; udito&nbsp; l’Avvocato&nbsp; DELL’ORSO Luciano&nbsp; difensore&nbsp; del&nbsp; ricorrente&nbsp; e controricorrente&nbsp; incidentale, che ha&nbsp; chiesto&nbsp; l’accoglimento&nbsp; delle proprie difese; udito&nbsp; l’Avvocato&nbsp; MINISTRINI Giampaola, con delega&nbsp; depositata&nbsp; in udienza dell’Avvocato BRUNO Luca, difensore del resistente&nbsp; che&nbsp; ha chiesto l’accoglimento delle proprie difese; udito&nbsp; il&nbsp; P.M.&nbsp; in persona del Sostituto Procuratore Generale&nbsp; Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto dei primi tre&nbsp; motivi e&nbsp; per l’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale e&nbsp; per l’accoglimento del ricorso incidentale.<br />
&nbsp;<br />
&#8232;<strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong><br />
PI.: Gi. e To., convenivano in giudizio, davanti al Tribunale dell’Aquila, P.A., esponendo di essere proprietari di un terreno e fabbricato confinante con proprietà del P., che quest’ultimo aveva realizzato sul suo terreno un fabbricato illegittimo, sia per la sua altezza complessiva, sia per la violazione della distanza dal confine, sia per aver realizzato una servitù di scolo di acque del muro del fabbricato; chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento del danno in via equitativa, ovvero alla demolizione delle opere realizzate in spregio alle normative urbanistiche vigenti e all’eliminazione del servitù.<br />
Si costituiva P. chiedendo il rigetto di tutte le domande.<br />
Il Tribunale dell’Aquila, con sentenza n. 995 del 2003, condannava P. a demolire gli ultimi due piani dell’edificio e compensava le spese. Secondo il Tribunale, le domande attorce (di condanna ai danni e di demolizione delle opere) erano tra di loro alternative con preferenza per la riduzione in pristino.<br />
Avverso questa sentenza, interponeva appello, P.A., ne chiedeva la riforma e il rigetto della domanda avanzata in primo grado da PI. previa rinnovazione della CTU. Si costituivano i PI., chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale, reiterando la richiesta di risarcimento del danno e chiedendo la condanna di P. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.<br />
La Corte di Appello dell’Aquila con sentenza n. 1047 del 2010 rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale e, per l’effetto, condannava P.A. al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio, confermava, per il resto, la sentenza impugnata. A sostegno di questa decisione la Corte distrettuale osservava: a) che P. aveva realizzato un fabbricato di cinque piani, mentre era stato autorizzato a costruirne tre piani, il tutto in violazione dell’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Lucoli; b) l’esistenza della servitù di scolo non era stata mai provata, e l’illegittimità dell’edificio riguardava solo gli ultimi due piani; c) correttamente, il Tribunale aveva osservato che la domanda di risarcimento danni era stata avanzata da PI. in via subordinata; d) ingiustificata appariva la compensazione delle spese giudiziali disposta dal Tribunale posto che aveva accolto la gran parte della domanda di riduzione in pristino.<br />
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.A. con ricorso affidato a quattro motivi. PI.Gi. ha resisto con controricorso e ha proposto ricorso incidentale per un motivo. P.A. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso.<br />
&#8232;<strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong><br />
A.- Ricorso principale.<br />
1.- Secondo il ricorrente la Corte distrettuale non avrebbe correttamente interpretata e, dunque, applicata la normativa di riferimento, o meglio la normativa di cui all’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Lucoli, perchè:<br />
a) (primo motivo) non avrebbe tenuto conto che l’art. 47 del NT A del PRG del Comune di Lucoli che disciplina l’altezza massima dei fabbricati avrebbe dovuto essere posto in relazione all’art. 7 delle NTA. In particolare, considerato che l’art. 47 NTA dispone che l’”altezza massima come da edifici circostanti e, comunque, non superiore a mt. 9,00” e che l’art. 7 NTA, al punto H, dispone che l’”altezza del fabbricato: rappresenta la media delle altezze dei vari fronti. Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnici, quali extracorsa degli ascensori, tralicci per linee elettriche, serbatoi idrici, silos”, una corretta interpretazione dell’art. 47 NTA non potrebbe prescindere dalla specificazione fornita dall’art. 7 che definisce i parametri urbanistici, con la conseguenza che la parola altezza di cui all’art. 47 dovrebbe essere intesa come media delle altezze dei vari fronti esclusi i manufatti tecnici.<br />
b) (secondo motivo) anche la violazione relativa al numero dei piani rilevata dalla Corte distrettuale sarebbe frutto di una erronea interpretazione della normativa di settore, nel senso che erroneamente, la Corte distrettuale ha ritenuto che nel calcolo del numero dei piani rientrassero anche i piani non abitabili (quali seminterrato e sottotetto). Piuttosto, se si tiene conto che unitariamente dell’art. 47 e dell’art. 48 del NTA (il primo dispone in relazione -zona residenziale di completamento tipo B- indice di fabbricabilità 2,00 mc/mq numero di piani tre compresi il piano terra ed il seminterrato; il secondo dispone: zone residenziali di espansione- indice di fabbricabilità, 07 mc/mq, piano abitabili tre) emergerebbe con chiarezza che la volontà del legislatore era quella di considerare piani utili in relazione alla loro destinazione abitativa e che la mancata specificazione all’interno dell’art. 47 sarebbe solo una mera omissione. Se così non fosse, risulterebbe del tutto incomprensibile la ratio secondo cui nelle zone residenziali di espansione sarebbe possibile costruire tre piani abitabili e un numero imprecisato di piani non abitabili, purchè all’interno dell’altezza massima consentendo di poter raggiungere un indice di fabbricabilità triplo anche con la semplice realizzazione di tre piani. Ciò posto la corretta interpretazione della norma secondo il ricorrente sarebbe quella di consentire un numero di tre piani abitabili compreso il piano terra ed il seminterrato se anche questi sono destinati all’abitabilità.<br />
c) (terzo motivo), anche nell’ipotesi in cui non si aderisse all’interpretazione già indicata, la decisione sarebbe errata, comunque, nella parte in cui avrebbe considerato anche il piano interrato quale piano del fabbricato perchè secondo l’art. 47 sono inclusi nel numero dei piani, il piano terra ed il seminterrato e tra questi non potrebbe essere ricompreso il piano interrato proprio perchè non sarebbe identificabile in quelle espressioni.<br />
1.1.- La sentenza impugnata non merita nessuna delle censure, appena indicate, dal ricorrente contrassegnate come tre distinti motivi di ricorso, essenzialmente, perchè ha correttamente interpretato ed applicato la normativa di riferimento, in particolare, la normativa di cui all’art. 47 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Lucoli.<br />
a) Come è stato già indicato dallo stesso ricorrente, ed è pacifico, l’art. 47 delle NTA del PGR del Comune di Lucoli, per le zone residenziali di completamento, cui appartiene la zona che interessa il presente giudizio, espressamente prescrive un’altezza degli edifici “massima” di nove metri (esattamente ivi si legge “altezza massima come da edifici circostanti e, comunque, non superiore a mt 9”). E, in assenza di specifiche prescrizioni delle norme urbanistiche sui criteri di calcolo dell’altezza degli edifici, quest’ultima, anche in caso di costruzione che insista su un’area in pendenza, va misurata rispetto al piano di campagna con riguardo a tutti i lati della costruzione stessa, in modo che il valore fissato dalle norme sia rispettato in ogni punto del fabbricato e parimenti vanno computati tutti i volumi emergenti dal piano di campagna con riguardo a tutti i lati della costruzione (Consiglio Stato, n. 44 del 1991).<br />
Va, altresì, escluso che l’art. 47 delle NTA, che esprime una norma di significato completo debba essere integrato con quanto dispone l’art. 7 delle stesse NTA. Vero è che l’art. 7 nel fornire la definizione dei parametri urbanistici, dispone che “H) Altezza del fabbricato: rappresenta la media delle altezze dei vari fronti. Sono esclusi dai limiti di altezza, i manufatti tecnici, quali extracorsa degli ascensori, tralicci per linee elettriche, serbatori idrici, silos”, tuttavia, l’art. 7 non obbliga, nè impone a sostituire l’espressione “altezza” in qualunque parte del testo normativo si trova, come “media delle altezze dei vari fronti” e, sia anche, nell’ipotesi in cui, come nel caso in esame, l’espressione “altezza” trova sufficiente specificazione ed un significato autonomo e diverso da quello indicato, appunto, nelle indicazioni generali di cui all’art. 7, per l’evidente ragione che tale norma fornisce la definizione dei parametri urbanistici (una chiave di lettura), ma non indica criteri di calcolo della altezza degli edifici. Piuttosto, è ragionevole, e coerente con i principi interpretativi di cui all’art. 12 preleggi, ritenere che l’art. 7 consenta di chiarire e specificare l’espressione “altezza” in tutte quelle ipotesi in cui l’espressione si trovi nel testo normativo isolata e senza alcuna specificazione, e/o al contrario, ritenere che l’art. 47 rappresenti una specificazione rispetto alle indicazioni generali di cui all’art. 7.<br />
D’altra parte, se così non fosse si finirebbe con il consentire soluzioni e/o altezze di edifici che la norma ha inteso escludere perchè si finirebbe con il sostituire arbitrariamente (per non accogliere il significato de plano), l’espressione “altezza massima del fabbricato” con l’espressione “altezza massima della media delle altezze dei vari fronti del fabbricato”. Epperò, altezza massima del fabbricato significa che un fabbricato in nessun punto orizzontale può superare l’altezza prescritta, mentre l’altezza massima della media dei vari fronti del fabbricato potrebbe consentire che alcuni fronti del fabbricato superino l’altezza massima prescritta, purchè l’altezza massima non sia superata dalla media delle altezza dei diversi fronti, il che rappresenterebbe, comunque, un tentativo di elusione della norma.<br />
b) L’art. 47 delle NTA è chiaro anche nell’indicare il numero dei piani che, nella zona di completamento, possono essere realizzati, prescrivendo, come è pacifico anche per il ricorrente, “(&#8230;) numero dei piani 3 compreso il piano terra e seminterrato (&#8230;)”.<br />
L’espressione della norma non consente, come già indicato dalla sentenza impugnata, di considerare i piani realizzabili in relazione alla loro destinazione abitativa, anche perchè laddove il legislatore ha ritenuto di dover considerare il numero dei piani destinati all’abitazione lo ha espressamente indicato, come ha fatto con l’art. 48 delle stesse NTA disciplinando l’attività edilizia in ordine alla zona residenziale di espansione (ubi lex dixit voluit, ubi noluit tacuit). Nè, è possibile ritenere che la mancata specificazione all’interno dell’art. 47 di piani utili in relazione alla loro destinazione abitativa, così come effettuata dall’art. 48, sia solo una mera omissione, dato che sarebbe incomprensibile che nella zona residenziale di espansione con un indice di edificabilità circa un terzo di quello previsto per la zona di espansione sarebbe possibile realizzare, sia pure nel rispetto dell’altezza massima, un fabbricato con tre piani abitabili e con un ulteriore numero di piani non abitabili, mentre nella zona residenziale di completamento sarebbe possibile realizzare solo tre piani siano o no abitabili, perchè va tenuto conto che l’indice di fabbricabilità attiene ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio mentre l’indice di abitabilità attiene alla densità abitativa. Sicchè è ragionevole ritenere che il legislatore ha coniugato i due diversi indici in maniera diversa a seconda le esigenze che intendeva garantire in relazione alle due diverse zone del territorio comunale.<br />
c) Quanto al terzo profilo della censura (o al terzo motivo del ricorso principale) va qui osservato che la sentenza impugnata ha esaminato questa stessa censura risolvendola correttamente. Al rilievo del P. che il numero dei piani sarebbe di tre (rectius di quattro) perchè non dovrebbe essere considerato nel calcolo dei piani, quantomeno, il piano interrato, la Corte distrettuale ha specificato che il CTU aveva avuto modo di chiarire che il P. aveva costruito un fabbricato con cinque piani di cui quattro fuori terra con un’altezza di mt 11,12. Pertanto, proprio in considerazione del fatto che la stessa Corte di merito ha riportato (pag. 3) la censura del P. che indicava come piani: un piano interrato, un piano seminterrato, un primo piano abitabile, altro piano abitabile e piano sottotetto non abitabile, ed ha escluso, (indirettamente e direttamente laddove afferma che nel caso in esame nel contare il numero dei piani, erano stati tenuti presenti sia il seminterrato e sia il sottotetto), che nel novero dei piani vi fosse un piano totalmente interrato, la censura rimane generica e non pienamente comprensibile, perchè non riferita al contenuto della sentenza.<br />
2- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 872 c.c.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata sarebbe errata anche perchè non avrebbe applicato correttamente la normativa di cui all’art. 872 c.c.. In particolare posto che secondo l’art. 872 c.c. “(..) Colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate” e che le norme successive riguardano le distanze tra fabbricati, nel caso di specie la Corte distrettuale non avrebbe potuto ordinare al demolizione per violazione di norme in materia di altezza. Nel caso di specie, in verità, la regola da applicarsi sarebbe quella del risarcimento del danno e non la demolizione degli ultimi due piani dell’edificio.<br />
2.1.- Il motivo è fondato.<br />
In proposito, è appena il caso di segnalare che sono da ritenere integrative delle norme del codice civile solo le disposizioni relative alla determinazione della distanza fra i fabbricati in rapporto all’altezza e che regolino con qualsiasi criterio o modalità (quali la previsione di spazi liberi o il rapporto tra altezza e distanza tra edifici), la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni: in tal caso le distanze legali sono calcolate con riferimento all’altezza dei fabbricati. Le norme che invece disciplinano solo l’altezza in sè degli edifici, a differenza di quelle che invece impongono l’altezza dei fabbricati in rapporto alla distanza intercorrente tra gli stessi, tutelano, oltre che l’interesse pubblico di ordine igienico ed estetico, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini, per il che comportano, in caso di loro violazione, il solo risarcimento dei danni.<br />
Pertanto, nell’ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 c.c. e segg. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Non rivestono invece tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell’altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell’igiene, della viabilità, la conservazione dell’ambiente ed altro. In questa seconda ipotesi (che è quella che ricorre nel caso in esame tenuto conto che il giudice del merito ha in fatto accertato la violazione delle norme in tema di altezza e non di distanza) la tutela accordata al privato nel caso di violazione della norma rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito.<br />
In base agli enunciati principi, i sigg. PI. avrebbero potuto azionare soltanto la tutela risarcitoria, ma non avrebbero potuto chiedere ed ottenere la riduzione in pristino mediante la demolizione di due piani del fabbricato realizzato da P.A.;<br />
ed ha errato la Corte di appello nell’aver disposto la demolizione della parte del fabbricato realizzato in contrasto con le NTA e il PRG del Comune di Lucoli, nella misura in cui disciplinano l’altezza in sè degli edifici.<br />
B.- Ricorso incidentale.<br />
3.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale PI. G. lamenta la violazione dell’art. 360, n. 5: omessa insufficiente contraddittoria motivazione. Precisa il ricorrente incidentale che erroneamente i Giudici del merito avrebbero ritenuto che PI. avesse spiegato domande alternative di ripristino, demolitorie, ovvero risarcitorie, dato che le domande dispiegate da PI. erano subordinate l’una all’altra.<br />
Pertanto, nel caso in cui venisse accolto il quarto motivo del ricorso principale chiede a questa corte che la causa sia rinviata al Giudice del merito per la valutazione dei danni e la conseguente condanna del P. per effetto della sua illecita condotta posta in violazione della normativa di cui alle NTA del PRG del Comune di Lucoli.<br />
3.1.- L’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale assorbe il ricorso incidentale proposto per altro in forma condizionata, posto che l’accoglimento del quarto motivo di cui si è appena detto fa rinascere l’interesse del vicino, dei sigg. PI., a vedersi risarcire il danno.<br />
In definitiva, va accolto il quarto motivo del ricorso principale, vanno rigettati gli altri, va dichiarato assorbito il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello dell’Aquila in altra composizione anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.<br />
<strong>P.Q.M.</strong><br />
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso principale e rigetta gli altri, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello dell’Aquila in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile il 1 marzo 2016.<br />
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2016.<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bucciante, est. Giusti Deposito in via telematica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: nullità o mera irregolarità? 1.Giustizia civile – Processo civile telematico– Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico &#8211; Ordinanza di inammissibilità – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni 2.Giustizia civile – Processo civile telematico &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-12-5-2016-n-9772/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 12/5/2016 n.9772</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bucciante, est. Giusti</span></p>
<hr />
<p>Deposito in via telematica dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo: nullità o mera irregolarità?</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.Giustizia civile – Processo civile telematico– Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico &#8211; Ordinanza di inammissibilità – Ricorso per Cassazione – Inammissibilità &#8211; Ragioni</p>
<p>2.Giustizia civile – Processo civile telematico &#8211; Opposizione a decreto ingiuntivo – Deposito telematico – Nullità – Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Il decreto di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell’opponente, perché avvenuta attraverso il deposito in via telematica, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto impugnabile mediante appello, non con ricorso per Cassazione ex art 111 Cost. Infatti, mediante il rituale strumento di gravame, si realizza, nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarazione di inammissibilità.</div>
<div style="text-align: justify;">
2.In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina dell’art 16-bis del d.l. n. 179 del 2012 (come modificato dalle leggi successive), il deposito per via telematica,anziché con modalità cartacee, dell’atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell’attore, ma ad una mera irregolarità, sicché ogniqualvolta l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p></div>
<div style="text-align: justify;">
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. BUCCIANTE Ettore &#8211; Presidente &#8211;</p>
<p>Dott. PETITTI Stefano &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. SCARPA Antonio &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>Dott. CRISCUOLO Mauro &#8211; Consigliere &#8211;</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p></div>
<div style="text-align: center;">SENTENZA</div>
<div style="text-align: justify;">
sul ricorso proposto da:</p>
<p>ORTOPIAZZOLLA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall&#8217;Avv. Francesco Missori, con domicilio eletto nello studio dello stesso in Roma, via Sabotino, n. 12;</p>
<p>&#8211; ricorrente &#8211;</p>
<p>contro</p>
<p>ITALIAN AMERICAN MUSBROOM COMMERCIALE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;</p>
<p>&#8211; intimata &#8211;</p>
<p>avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 20 gennaio 2015;</p>
<p>Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 15 aprile 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;</p>
<p>udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l&#8217;inammissibilità del ricorso.</p></div>
<div style="text-align: center;">Svolgimento del processo</div>
<div style="text-align: justify;">
In data 5 novembre 2014 è stato notificato ad Ortopiazzolla s.r.l., da parte di Italian American Mushroom Commerciale s.r.l. in liquidazione, il decreto n. 5929/14, emesso dal Tribunale di Bergamo in data 22 ottobre 2014, con il quale veniva ingiunto alla stessa di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica dell&#8217;atto, la somma di Euro 19.869,58, oltre interessi moratori. Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in forma telematica, ed in forma telematica è stato notificato, insieme al decreto di emissione, ad Ortopiazzolla.</p>
<p>Avverso detto decreto Ortopiazzolla ha proposto formale opposizione, provvedendo in data 12 dicembre 2014 alla notifica presso il procuratore domiciliatario all&#8217;indicato indirizzo di posta elettronica certificata. Successivamente, in data 22 dicembre 2014, è stato formato il fascicolo telematico, rubricato al RG 15449/14.2. &#8211; Con decreto in data 20 gennaio 2015, il giudice del Tribunale di Bergamo ha dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo proposto in via telematica da Ortopiazzola.</p>
<p>2.1. &#8211; Il decreto di inammissibilità è così motivato: &#8220;preso atto dell&#8217;indirizzo ricostruttivo ormai consolidato presso questo Tribunale di applicazione rigorosa della norma di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis, convertito in L. 17 dicembre 2012, n. 221; considerato in particolare che tale norma prevede il deposito telematico di atti dei difensori delle parti già costituite (comma 1); preso atto che nei confronti del Tribunale di Bergamo, in quanto in possesso di tutti i requisiti tecnici e informatici necessari, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, ha attivato con anticipo l&#8217;entrata in vigore del processo civile telematico espressamente richiamando la comparsa di risposta ed altri atti endoprocessuali; ritenuto in conclusione che in questa fase non appare sussistente una disciplina giuridica ammissiva del deposito telematico degli atti introduttivi del procedimento (&#8230;)&#8221;.Per la cassazione del decreto del Tribunale, Ortopiazzolla ha proposto ricorso straordinario, ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost., sulla base di quattro motivi.</p>
<p>L&#8217;intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.</p></div>
<div style="text-align: center;">Motivi della decisione</div>
<div style="text-align: justify;">
1. &#8211; Con il primo motivo (errata interpretazione dell&#8217;art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, recante il regolamento concernente le regole tecniche per l&#8217;adozione nel processo civile delle tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione) si deduce che nessuna norma, nè legislativa nè regolamentare, ha conferito alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il potere di individuare il novero degli atti depositabili telematicamente oppure la tipologia di procedimento rispetto alla quale esercitare la facoltà di deposito digitale. Alla detta Direzione generale spetterebbe esclusivamente il potere di accertare e dichiarare l&#8217;installazione e l&#8217;idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Ad avviso della ricorrente, l&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo il cui fascicolo viene depositato telematicamente deve essere in ogni caso considerata rituale e quindi pienamente efficace. Con il secondo motivo si denuncia violazione del codice dell&#8217;amministrazione digitale, approvato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente, la validità di un deposito di un atto processuale non può essere fatta dipendere da un provvedimento amministrativo quale il decreto della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, non potendo essere sanzionato il deposito di atti in via telematica in difetto di una disposizione di legge che conferisca tale potere. A sostegno di tale assunto, la ricorrente richiama il principio di libertà delle forme e quello del raggiungimento dello scopo e deduce che nel caso di specie gli scopi essenziali del deposito di un atto giudiziario devono ritenersi raggiunti, stante l&#8217;accettazione dell&#8217;atto da parte del cancelliere e l&#8217;acquisizione agli atti del fascicolo di parte, visibile per le controparti ed il giudice.</p>
<p>Il terzo mezzo denuncia l&#8217;errata interpretazione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16-bis (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 19, n. 2, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2013), poi modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l&#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, posto che detta norma non comminerebbe alcuna sanzione di nullità in caso di difetto di forme con riguardo ai documenti inviati in via telematica.</p>
<p>Il quarto motivo (violazione degli artt. 165 e 171 cod. proc. civ.) lamenta che il Tribunale non abbia neppure atteso la prima udienza prima di provvedere, ma abbia emesso inaudita altera parte un decreto di inammissibilità.</p>
<p>Il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost.</p>
<p>avverso il decreto del Tribunale che ha dichiarato l&#8217;inammissibilità dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo in difetto di rituale costituzione dell&#8217;opponente, per essere l&#8217;atto introduttivo del procedimento stato depositato in via telematica anzichè con modalità cartacee, è inammissibile.</p>
<p>Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, 15 dicembre 1982, n. 6908), infatti, il provvedimento dichiarativo della inammissibilità dell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell&#8217;opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione. Invero, nell&#8217;opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione, il decreto di inammissibilità dell&#8217;opposizione, adottato per il riscontrato difetto di rituale costituzione dell&#8217;opponente, assume valore sostanziale di sentenza ed è pertanto suscettibile di impugnazione mediante appello, con tale mezzo realizzandosi, attraverso la normale garanzia giurisdizionale e nel contraddittorio delle parti interessate, un controllo circa la sussistenza dei presupposti legittimanti la dichiarata inammissibilità.</p>
<p>3. &#8211; Nondimeno, la particolare importanza del thema decidendum induce il Collegio, stante la ravvisata inammissibilità del ricorso perchè proposto avverso un provvedimento impugnabile mediante appello, a ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia d&#8217;ufficio ai sensi dell&#8217;art. 363 c.p.c., comma 3, con l&#8217;enunciazione &#8211; nell&#8217;esercizio della funzione nomofilattica assegnata a questa Corte dalla citata disposizione del codice di rito &#8211; del principio di diritto nell&#8217;interesse della legge sulla questione che il ricorso inammissibile propone.</p>
<p>La questione è se, nei procedimenti iniziati dinanzi ai tribunali a decorrere dal 30 giugno 2014, sia ammissibile &#8211; nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), nel testo anteriore al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 (che, con l&#8217;art. 19, comma 1, lett. a, n. 1, vi ha aggiunto il comma 1-bis) &#8211; il deposito con modalità telematiche dell&#8217;atto di opposizione a decreto ingiuntivo.</p>
<p>Essa assume una connotazione di particolare importanza, trattandosi di questione nuova nella giurisprudenza di questa Corte ed in ordine alla quale si sono registrate, tra i giudici di merito, diversità nelle interpretazioni e nelle soluzioni offerte.</p>
<p>4. &#8211; Occorre muovere dal dato normativo.</p>
<p>Il comma 4 del citato art. 16-bis, nel prevedere che, a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento d&#8217;ingiunzione davanti al tribunale, &#8220;il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici&#8221;, esclude, espressamente, che questa regola valga per il giudizio di opposizione.</p>
<p>Per il giudizio di opposizione si applica la disciplina generale dettata, dal comma 1 dello stesso art. 16-bis (come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, art. 44, comma 2, lett. a), per i procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale: &#8220;il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici&#8221;.</p>
<p>5. &#8211; Il comma 1 dell&#8217;art. 16-bis del decreto-legge, riferendosi al deposito degli atti processuali da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, pone la regola dell&#8217;obbligatorietà del deposito telematico dei soli atti endoprocessuali.</p>
<p>Si tratta di stabilire se sia possibile depositare telematicamente atti diversi rispetto a quelli per i quali l&#8217;art. 16-bis impone di utilizzare quel canale comunicativo: se, cioè, ferma l&#8217;obbligatorietà del processo civile telematico per i soli atti endoprocessuali, il deposito per via telematica dell&#8217;atto introduttivo del giudizio (a) rientri, pur in difetto di apposita autorizzazione ex art. 35 del decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, tra le facoltà del difensore che intenda in tal modo costituirsi in giudizio, oppure (b) sia inammissibile.</p>
<p>Tale questione, oramai, ha una rilevanza esclusivamente intertemporale, giacchè, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2015, che ha inserito il D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, comma 1-bis, &#8220;è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1&#8221; dello stesso art. 16-bis: sicchè, a partire da tale data, per l&#8217;atto introduttivo del giudizio o per il primo atto difensivo, il regime della modalità di deposito è telematico o cartaceo a scelta della parte e, in caso di deposito telematico, questo è l&#8217;unico a perfezionarsi.</p>
<p>6. &#8211; Ad avviso del Collegio, dal comma 1 del citato art. 16-bis non si ricava la regola, inversa, del divieto di utilizzare il canale comunicativo dell&#8217;invio telematico per gli atti introduttivi del processo.</p>
<p>In mancanza di una sanzione espressa di nullità del deposito degli atti introduttivi in via telematica, la questione va risolta considerando che, secondo il principio cardine di strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ. (cfr. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665), le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sè o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l&#8217;obiettivo che la norma disciplinante la forma dell&#8217;atto intende conseguire. Il tessuto normativo del codice di rito, ispirato ad un principio di economia conservativa, mostra di ritenere la nullità come un sistema di limiti e di rimedi. Considerando irrilevante l&#8217;eventuale inosservanza della prescrizione formale se l&#8217;atto viziato ha egualmente raggiunto lo scopo cui è destinato, l&#8217;ordinamento decrementa le volte che il processo civile si conclude con una pronuncia di carattere meramente processuale, incapace di definire il merito della lite con una distribuzione del torto e della ragione tra le parti.</p>
<p>Muovendosi in tale prospettiva, ed esaminando una ipotesi di deposito irrituale, avvenuto attraverso l&#8217;invio a mezzo posta dell&#8217;atto processuale destinato alla cancelleria al di fuori delle ipotesi speciali in cui tale modalità è consentita, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza 4 marzo 2009, n. 5160, ha già chiarito che la deviazione dallo schema legale deve essere valutata come una mera irregolarità, in quanto non è prevista dalla legge una nullità in correlazione a tale tipo di vizio, giungendo alla conclusione che l&#8217;attestazione da parte del cancelliere del ricevimento degli atti e il loro inserimento nel fascicolo processuale integrano il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario, e che, in tal caso, la sanatoria si produce dalla data di ricezione dell&#8217;atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quello di spedizione (così anche Sez. 1, 17 giugno 2015, n. 12509).</p>
<p>6.1. &#8211; Applicando tale principio, va esclusa una valutazione di radicale difformità del deposito per via telematica, da parte del difensore, dell&#8217;atto introduttivo del giudizio rispetto a quello, tipico, che si realizza con modalità cartacee secondo le forme supposte dall&#8217;art. 165 cod. proc. civ. e dalle pertinenti disposizioni di attuazione.</p>
<p>Il deposito telematico degli atti introduttivi del giudizio è una eventualità considerata possibile dallo stesso codice di procedura civile, il quale, all&#8217;art. 83, comma 3, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che &#8220;se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica &#8220;In questo contesto, poichè lo scopo del deposito di un atto processuale consiste nella presa di contatto fra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario dinanzi al quale la controversia è instaurata e nella messa a disposizione delle altre parti processuali, il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell&#8217;atto introduttivo del processo di cognizione si risolve in una mera irregolarità: una imperfezione non viziante la costituzione in giudizio dell&#8217;attore e non idonea ad impedire al deposito stesso di produrre i suoi effetti tipici tutte le volte che l&#8217;atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell&#8217;ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16-bis, comma 7.</p>
<p>6.2. &#8211; Questa conclusione non è ostacolata dalla mancanza di un provvedimento ministeriale autorizzativo, riferito al singolo tribunale in cui si svolge la controversia, che specificamente comprenda l&#8217;atto introduttivo del giudizio tra quelli per i quali opera l&#8217;abilitazione al deposito telematico.</p>
<p>Infatti, il citato art. 35 del decreto ministeriale n. 44 del 2011, in vista dell&#8217;attivazione della trasmissione dei documenti informatici da parte dei soggetti abilitati esterni, si limita a conferire al decreto dirigenziale del Ministero il compito di accertare l&#8217;installazione e l&#8217;idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Non rientra, pertanto, in quest&#8217;ambito di potere accertativo di funzionalità tecniche l&#8217;individuazione, altresì, del novero degli atti depositabili telematicamente, la quale discende dalla normativa primaria.</p>
<p>Conclusivamente, deve essere pronunciato il seguente principio di diritto nell&#8217;interesse della legge: &#8220;In tema di processo civile telematico, nei procedimenti contenziosi iniziati dinanzi ai tribunali dal 30 giugno 2014, nella disciplina del D.L. n. 179 del 2012, art. 16-bis, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 19, n. 2), anteriormente alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2015 (che, con l&#8217;art. 19, comma 1, lett. a, n. 1), vi ha aggiunto il comma 1-bis), il deposito per via telematica, anzichè con modalità cartacee, dell&#8217;atto introduttivo del giudizio, ivi compreso l&#8217;atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, non dà luogo ad una nullità della costituzione dell&#8217;attore, ma ad una mera irregolarità, sicchè ogniqualvolta l&#8217;atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell&#8217;ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l&#8217;ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti&#8221;.</p>
<p>8. &#8211; Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l&#8217;intimata svolto attività difensiva in questa sede.</p>
<p>9. &#8211; Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto &#8211; ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all&#8217;art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 &#8211; della sussistenza dell&#8217;obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso e pronuncia nell&#8217;interesse della legge il principio di diritto di cui al punto 7 del Considerato in diritto.</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell&#8217;ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 aprile 2016.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2016</p></div>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2016 n.9659</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-11-5-2016-n-9659/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Bucciante &#8211; Est. Giusti Sull’inapplicabilità delle tariffe professionali da parte del componente di una commissione pubblica mista Professioni e mestieri – Avvocato – Commissione di gara pubblica – Tariffe professionali – Inapplicabilità – Ragioni – Professione legale – Non sussiste. Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-11-5-2016-n-9659/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2016 n.9659</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bucciante &#8211; Est. Giusti</span></p>
<hr />
<p>Sull’inapplicabilità delle tariffe professionali da parte del componente di una commissione pubblica mista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Avvocato – Commissione di gara pubblica – Tariffe professionali – Inapplicabilità – Ragioni – Professione legale – Non sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le tariffe professionali degli avvocati sono applicabili solo per quelle attività tecniche o, comunque, collegate con prestazioni di carattere tecnico, che siano considerate nella tariffa, oggettivamente proprie della professione legale in quanto specificamente riferite alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari. Non possono, pertanto, essere applicate, solo in quanto rese da un professionista iscritto all’albo, alle prestazioni svolte nell’ambito di una commissione mista, i cui tratti siano imputabili esclusivamente all’organo collegiale <a href="#_ftn1" name="_ftnref1" title="">[1]</a>.</p>
<div>&nbsp;</p>
<hr align="left" size="1" width="33%" />
<div id="ftn1"><a href="#_ftnref1" name="_ftn1" title="">[1]</a>[1] In termini analoghi si veda Cass., I, 13 dicembre 2013, n. 27919. Cfr., altresì, Cass., I, 10 febbraio 2014, n. 2966; Cass. 7438/1994 che esclude l’applicabilità delle tariffe quando a un avvocato si chiede attività generica di studio o ricerca nel campo giuridico; &nbsp;con riferimento a ingegneri e architetti, Cass.&nbsp; 5827/2013 sottopone a contribuzione previdenziale sia le attività che richiedono competenze tecniche. Profili favorevoli all’applicazione delle tariffe si rinvengono in Corte Giust. UE 12 dicembre 2013, C-327/12.</div>
</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
        <div style="width:100%;margin:10px 0 10px 0;">
            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-11-5-2016-n-9659/?download=765">Cass. civ. 9658-16</a> <small>(206 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-11-5-2016-n-9659/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2016 n.9659</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.8105</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-21-4-2016-n-8105/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-21-4-2016-n-8105/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.8105</a></p>
<p>Pres. Petitti, Rel. Cosentino La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’ordinanza ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali, con la quale era stata sanzionata una casa di cura privata per omessa notifica allo stesso Garante dei dati relativi alla diagnosi di patologie medico-chirurgiche concernenti la rilevazione di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-21-4-2016-n-8105/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.8105</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-ii-civile-sentenza-21-4-2016-n-8105/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 21/4/2016 n.8105</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Petitti, Rel. Cosentino</span></p>
<hr />
<p>La Corte di Cassazione conferma la legittimità dell’ordinanza ingiunzione del Garante per la protezione dei dati personali, con la quale era stata sanzionata una casa di cura privata per omessa notifica allo stesso Garante dei dati relativi alla diagnosi di patologie medico-chirurgiche concernenti la rilevazione di malattie infettive.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Sanità privata – riservatezza – dati idonei a rilevare lo stato di salute o la vita sessuale – trattamento – case di cura e cliniche private – obbligo di notifica alla Autorità Garante per la protezione dei dati personali – banche dati generiche.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le cliniche o case di cura che trattano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, facendoli confluire in banche dati generali, sono tenute ad effettuare la notificazione del trattamento all’Autorità Garante.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</strong><br />
<strong>SEZIONE SECONDA CIVILE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PETITTI Stefano &#8211; Presidente &#8211;<br />
Dott. ORICCHIO Antonio &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere &#8211;<br />
Dott. COSENTINO Antonello &#8211; rel. Consigliere &#8211;<br />
Dott. FALABELLA Massimo &#8211; Consigliere &#8211;<br />
ha pronunciato la seguente:</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso 18263/2011 proposto da:<br />
LABOR S.p.a. &#8211; Casa di cura “VILLA IGEA”, c.f. (OMISSIS), in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO RICCBIUTO, che la rappresenta e difende;<br />
&#8211; ricorrente &#8211;</div>
<div style="text-align: center;">contro</div>
<div style="text-align: justify;">GARANTE per la PROTEZIONE dei DATI PERSONALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;<br />
&#8211; controricorrente &#8211;<br />
avverso la sentenza n. 1704/2010 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 12/01/2011;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;<br />
udito l’Avvocato PAOLO RICCHIUTO, difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('fatto_up')"><strong>Svolgimento del processo</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">La società Labor spa &#8211; Casa di Cura Villa Igea ha proposto ricorso contro il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “il Garante”) per la cassazione della sentenza con cui il tribunale di Ancona ha rigettato l’opposizione D.Lgs. n. 196 del 2003 , ex art. 152, (codice della privacy) dalla stessa proposta avverso l’ordinanza ingiunzione del medesimo Garante del 15.1.07. Con tale ordinanza la Casa di Cura era stata sanzionata ai sensi dell’art. 163 del codice della privacy per aver omesso, in violazione del disposto dell’art. 37, comma 1, lett. b), dello stesso codice, la notificazione al Garante del trattamento, dalla stessa effettuato, dei dati personali relativi alla diagnosi e onta di patologie medico- chirurgiche concernenti la rilevazione di malattie infettive e diffusive e sieropositività.<br />
Il tribunale di Ancona ha fondato la propria decisione sulla seguente catena argomentativa: la Casa di cura si occupa di attività di diagnosi e cura; nell’ambito di detta attività essa tratta, avvalendosi di banche dati sia cartacee che elettroniche, dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, tra cui quelli concernenti la rilevazione, attraverso le normali indagini su campioni ematici, di malattie infettive e diffusive e sieropositività. ricorrevano quindi i presupposti dell’obbligo di notificazione del trattamento al Garante, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b), del codice della privacy;<br />
la Casa di cura non poteva giovarsi dell’esonero dal suddetto obbligo di notificazione disposto dal Garante &#8211; con la delibera n. 1 del 31.3.04, adottata ai sensi del secondo comma del suddetto art. 37 del codice della privacy &#8211; in relazione ai trattamenti di dati effettuati da esercenti le professioni sanitarie; ciò in quanto l’espressione “esercenti le professioni sanitarie” non poteva che riferirsi a persone fisiche e non a strutture sanitarie, pubbliche o private.<br />
Il ricorso si fonda su un solo motivo, riferito alla violazione dell’art. 37, comma 1, lett. b) del codice della privacy.<br />
Il Garante ha depositato con controricorso.<br />
Solo la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..<br />
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 5.2.16 nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('diritto_up')"><strong>Motivi della decisione</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">Con l’unico mezzo di ricorso si censura l’assunto del giudice territoriale secondo cui la Casa di Cura Villa Igea sarebbe tenuta a notificare al Garante il trattamento, da lei effettuato, di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattandosi di dati “inerenti la rilevazione di malattie infettive e diffusive e sieropositività attraverso le normali indagini su campioni ematici” (pag. 4 della sentenza gravata), ossia di dati da cui “è possibile rilevare la sussistenza di malattie infettive e diffusive e sieropositività” (pag. 5 della sentenza gravata).<br />
Al riguardo nel ricorso si sviluppano le seguenti argomentazioni:<br />
a) l’art. 37, comma 1, lett. b), del codice della privacy collega l’obbligo di notificare al Garante i trattamenti di dati idonei a ritrovare lo stato di salute e la vita sessuale non in relazione al contenuto di tali dati, ma in relazione alla finalità del relativo trattamento, normativamente indicata, tra l’altro, nella “rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività”;<br />
b) per “rilevazione” si dovrebbe intendere “l’attività di indagine conoscitiva che può essere finalizzata a diversi scopi (dalla tutela della salute alla ricerca scientifica o statistica)”; la “rilevazione” a cui deve essere finalizzato il trattamento dei dati perchè sorga l’obbligo della relativa notifica al Garante sarebbe cioè, secondo la ricorrente, solo quella destinata alla formazione e all’implementazione di banche dati specificamente realizzate per la raccolta e l’organizzazione di dati relativi a quelle specifiche patologie;<br />
c) conseguentemente, sempre secondo la ricorrente, l’obbligo della notificazione ex art. 37, comma 1, lett. b), del codice della privacy non riguarderebbe le banche dati generali nelle quali le strutture sanitarie fanno confluire, insieme con i dati anagrafici dei pazienti e le altre informazioni sanitarie a costoro relative, anche i dati relativi a malattie infettive e diffusive acquisiti nell’ambito della normale attività diagnostica, bensì soltanto i trattamenti di dati posti in essere dai centri specializzati nello studio, la diagnosi e la cura delle patologie specificamente indicate nella disposizione in commento.<br />
La tesi della ricorrente non può essere condivisa.<br />
E’ opportuno, per comodità di discorso, trascrivere integralmente il testo dell’art. 37, comma 1, lett. b), del codice della privacy, alla cui stregua vanno notificati al Garante i trattamenti dei “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria”.<br />
La semplice lettura del testo ora riportato rende palese che l’interpretazione operatane dal giudice territoriale, e sostenuta dalla difesa del Garante, non è, come pretende la ricorrente, un’interpretazione estensiva ma, al contrario, è una corretta interpretazione letterale, fondata, come prescritto dall’art. 12 preleggi , sul significato proprio delle parole e, precisamente, della parola “rilevazione”, ossia atto (e risultato dell’atto) del rilevare. E’ il ricorrente che pretende di operare una interpretazione arbitrariamente restrittiva leggendo la parola “rilevazione”, nel testo sopra trascritto, come “indagine conoscitiva”, quasi che la stessa fosse seguita dall’aggettivo “epidemiologica” o dall’aggettivo “statistica”.<br />
Manifesta riprova di quanto qui si sostiene è, del resto, che nell’elenco delle finalità dei trattamenti dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale a cui la norma collega l’obbligo di notifica al Garante è inclusa anche la finalità delle “indagini epidemiologiche”, come finalità diversa &#8211; ed autonomamente idonea a far insorgere l’obbligo della notifica al Garante, quali che siano le patologie oggetto delle indagini stesse &#8211; rispetto a quella della “rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività”.<br />
Può ancora osservarsi che la ricorrente, per sostenere il proprio assunto, invoca le precisazioni sulle notificazioni in ambito sanitario diffuse dal Garante con documento del 26.4.04, laddove, a commento dell’esonero dall’obbligo di notificazione disposto con la delibera del Garante 31.3.04 n. 1 in relazione ai trattamenti di dati effettuati da esercenti le professioni sanitarie, si legge: “Per quanto riguarda poi le malattie mentali, infettive e diffusive, il trattamento da notificare è solo quello effettuato a fini di&#8230;rilevazione&#8230; di tali patologie. Questa circostanza ricorre nel caso di insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti &#8211; di cui sono spesso gestori strutture, anzichè persone fisiche &#8211; e non anche in caso di episodi occasionali di diagnosi e cura che riguardano un singolo professionista (oppure nei casi in cui, presso un comune, occorre adottare in conformità alla legge un provvedimento che dispone un trattamento sanitario obbligatorio)”. Al riguardo il Collegio rileva che tale testo, lungi dal supportare le tesi della ricorrente, fornisce ulteriore argomento per dissentirne. Da un lato, infatti, la nozione, ivi enunciata, di “insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti” ben può essere riferita alle banche dati dei pazienti delle strutture sanitarie in cui confluiscano, con gli altri dati idonei a rivelare lo stato di salute, anche quelli trattati per rilevare la presenza di malattie infettive e diffusive o la sieropositività; d’altro lato, il rilievo testuale che la circostanza della finalizzazione del trattamento alla rilevazione non ricorre “in caso di episodi occasionali di diagnosi e cura che riguardano un singolo professionista” conferma che essa invece ricorre, anche nell’interpretazione della legge seguita dal Garante, nel caso “di insiemi organizzati di informazioni su tali aspetti &#8211; di cui sono spesso gestori strutture, anzichè persone fisiche”; caso in cui rientra quello delle banche dati delle ciniche in cui confluiscano dati trattati per rilevare malattie mentali, infettive e diffusive.<br />
Nè, per altro verso, appaiono concludenti le considerazioni del ricorrente in ordine alla ratio semplificatrice che ha condotto il legislatore a passare, con il codice della privacy, dal “regime della previgente L. n. 675 del 1996 (tutti i titolari del trattamento sono tenuti a notificare tranne coloro che sono espressamente esonerati) a quello ancora oggi in vigore (notificano solo coloro che rientrano in determinati ambiti normativamente individuati)” (pagina 18 del ricorso). Nella specie, infatti, la soggezione all’obbligo di notifica del trattamento dei dati relativi allo stato di salute che vengano trattati per la rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive viene prevista espressamente dalla legge.<br />
Infine appare priva di pregio la considerazione, svolta dalla ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. , secondo cui indiretta conferma dell’assunto sostenuto nel ricorso discenderebbe dalla ordinanza di questa Corte n. 8184/14, che ha affermato l’onere della notificazione a carico di “una struttura convenzionata con il Servizio sanitario nazionale per il ricovero e la degenza nella branca medica specialistica di ostetricia e ginecologia, con annesso servizio per il trattamento della sterilità”; il testo dell’art. 37, comma 1, lett. b), del codice della privacy non offre infatti alcun supporto all’assunto della difesa della ricorrente secondo cui l’obbligo di notificare al Garante il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute trattati a fini di procreazione assistita, come a fini di rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, come a fini di trapianto di organi e tessuti, gravi solo sulle strutture specializzate in una di tali attività sanitarie e non gravi sulle strutture che pratichino tali attività senza essere specializzate esclusivamente in una di esse (per un caso di obbligo di notifica ex art. 37, comma 1, lett. b), del codice della privacy a carico di un laboratorio di analisi cliniche, cfr. Cass. 1030/14, ove si discute esclusivamente della sussistenza di un errore scusabile).<br />
In conclusione il ricorso va rigettato.<br />
L’assenza di precedenti di legittimità e la presenza di taluni dissonanti precedenti di merito inducono il Collegio a compensare le spese del giudizio di cassazione.</div>
<div style="text-align: center;"><a href="file://localhost/javascript/wrap.link_replacer.scroll('dispositivo_up')"><strong>P.Q.M.</strong></a></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2016.<br />
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2016.<br />
&nbsp;</div>
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		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione II civile &#8211; Sentenza &#8211; 26/8/2015 n.17147</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Oddo, est. Parziale D.A. G. e D.M.M.C. (Avv. A. Cuccia) c. M.V. ammissibile liquidare un onorario unico in caso di più cause distinte e non riunite ma concernenti identiche posizioni processuali e questioni giuridiche Processo civile – Onorari – Liquidazione – Cause distinte e non riunite – Giudizi identici</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Oddo, est. Parziale<br /> D.A. G. e D.M.M.C. (Avv. A. Cuccia) c. M.V.</span></p>
<hr />
<p>ammissibile liquidare un onorario unico in caso di più cause distinte e non riunite ma concernenti identiche posizioni processuali e questioni giuridiche</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo civile – Onorari – Liquidazione – Cause distinte e non riunite – Giudizi identici  &#8211;  Onorario unico – Liquidazione – Ammissibilità  &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 5, co. 4 D.M. 127/2004, il Giudice è legittimato a  liquidare un unico onorario in relazione a più cause distinte e non riunite, concernenti identiche posizioni processuali e questioni giuridiche. Infatti l&#8217;ultima parte della suddetta norma (&#8220;la stessa disposizione trova applicazione, ove più cause vengano riunite, dal momento dell&#8217;avvenuta riunione e nel caso in cui l&#8217;avvocato assista e difenda una parte contro più parti quando la prestazione comporti l&#8217;esame di particolari situazioni di fatto o di diritto&#8217;) afferma il principio che nel caso di assistenza e difesa di una parte contro più parti aventi la stessa posizione processuale all&#8217;avvocato compete un unico onorario, indipendentemente dalla riunione delle più cause nelle quali la assistenza o difesa è esercitata, non potendo l&#8217;onere della mancata riunione essere posto a carico del cliente. E la suddetta fattispecie può ricorrere anche in caso  di assoluta ripetitività dell&#8217;unica questione giuridica trattata, assolutamente identica e del tutto circoscritta nelle distinte cause.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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