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	<title>27/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>27/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 27/2/2004 n.844</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decreto-presidenziale-27-2-2004-n-844/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decreto-presidenziale-27-2-2004-n-844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 27/2/2004 n.844</a></p>
<p>Estensore Pres. Iannotta – Descò S.r.l. c/ Comune di Trieste 1. Contratti della pubblica amministrazione – indizione di una gara per l’aggiudicazione del servizio di fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole – competenza del dirigente comunale – sussiste. 2. Contratti della pubblica amministrazione – gara – criterio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decreto-presidenziale-27-2-2004-n-844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 27/2/2004 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decreto-presidenziale-27-2-2004-n-844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 27/2/2004 n.844</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Estensore Pres. Iannotta – Descò S.r.l. c/ Comune di Trieste</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – indizione di una gara per l’aggiudicazione del servizio di fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole – competenza del dirigente comunale – sussiste.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – gara – criterio di aggiudicazione del prezzo più basso &#8211; giustificazione basata sull’esigenza di contenere i costi dei servizi e su una definizione precisa dei bisogni dell’amministrazione – è legittima.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Le procedure di scelta dei contraenti delle amministrazioni pubbliche rientrano nell’ambito dei compiti dei dirigenti o dei responsabili dei servizi (fattispecie in tema di servizio fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole);</p>
<p>2. In tema d’appalto di servizi la scelta di adottare quale criterio di aggiudicazione quello della preferenza da accordare all’offerta con il prezzo più basso non appare priva di giustificazione, in vista della esigenza di contenere i costi dei servizi, sul presupposto della individuazione precisa dei bisogni dell’amministrazione, così come definiti nel capitolato speciale di appalto.<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>con nota dell&#8217;avv. Nino Paolantonio: &#8220;decreto assolutamente meritevole di segnalazione perchè il Presidente della Sezione V smentisce la pregressa giurisprudenza cautelare e presidenziale che ravvisava in tale strumento esclusivamente una forma di accertamento del requisito di &#8220;estrema gravità e urgenza&#8221; ai fini della concessione della misura interinale sino alla camera di consiglio. Ancor più perchè il Presidente ha garantito il pieno contraddittorio davanti a se, dando piena attuazione al principio di giusto processo di cui all&#8217;art.111 cost. Come il lettore potrà notare questo decreto è, praticamente, una sentenza succintamente motivata: anzi, non ha nulla da invidiare alla motivazione di molte ordinanze collegiali. Lasciamo ai lettori valutare se ciò sia un bene o un male&#8221;.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla competenza ad indire una gara per le procedure di scelta dei contraenti nell’ambito di un Comune e sulla motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
Consiglio di Stato<br />
</b><br />
</center><br />
<b><br />
<center><br />
Il Presidente della V Sezione<br />
</b><br />
</center><br />
Visto l’appello – depositato il 24 febbraio 2004 – proposto dalla s.r.l. Descò, in proprio e quale capogruppo della costituenda associazione temporanea d’imprese (Cooperativa facchini mercato ortofrutticolo, Sinterim s.p.a., Quercia cooperativa sociale s.c. a r.l.), per la riforma dell’ordinanza 19 febbraio 2004 n.17 del TAR Friuli Venezia Giulia, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla stessa società Descò unitamente al ricorso avverso:<br />
&#8211; determinazione 19 novembre 2003 n.3411 del direttore dell’area risorse economiche e finanziarie &#8211; servizio programmazione acquisti – del comune di Trieste, per l’indizione di una procedura di aggiudicazione del servizio fornitura somministrazione derrat<br />
&#8211; determinazione 24 novembre 2003 n.3461, con la quale è stata modificata la determinazione n.3411, citata sopra;<br />
&#8211; l’intera procedura di gara, compreso il bando, “per la parte relativa al secondo lotto” (p. 3 atto di appello, già citato);</p>
<p>Vista la domanda di adozione della misura cautelare provvisoria, giusta l’art.21, ottavo comma, legge 6 dicembre 1971 n.1034, nel testo stabilito dall’art.3 legge 21 luglio 2000 n.205, proposta contestualmente all’appello citato;</p>
<p>Considerato<br />
&#8211; che non appare manifestamente fondato il motivo con il quale si deduce l’incompetenza del dirigente comunale a indire la gara, posto che le procedure di scelta dei contraenti delle amministrazioni pubbliche rientrano nell’ambito dei compiti dei dirigent<br />
&#8211; che d’altra parte nella specie il servizio fornitura derrate, gestione sale mensa e cucine nelle scuole era oggetto di contratto di appalto, stipulato fin dal 1974 (cfr. p. 17 appello) con la s.r.l. Descò, per cui non appare che nel caso di specie sia s<br />
&#8211; che la scelta di adottare quale criterio di aggiudicazione quello della preferenza da accordare all’offerta con il prezzo più basso (cfr. determinazione 19 novembre 2003 n.3411, V capoverso) non appare priva di giustificazione, in vista della esigenza d<br />
&#8211; che il prezzo posto a base della procedura di aggiudicazione segue ad indagini di mercato, compiute a cura del comune (p. 25 memoria della difesa comunale, depositata il 26 febbraio 2004);<br />&#8211; che l’oggetto dell’appalto è identificato anche con riferimento alle sale mensa e alla gestione delle cucine (art.2 capitolato speciale e sesto capoverso determinazione 19 novembre 2003 n.3411);<br />&#8211; che l’art.63 del capitolato speciale deve essere inteso come limitato alle modalità di gestione e con l’osservanza delle caratteristiche essenziali del contratto, che non potrà essere alterato, rispetto a quanto si desume dal bando e dal capitolato spec<br />
&#8211; che l’assenza di impegno di spesa segue al fatto che alla data (24 novembre 2003) della determinazione dirigenziale n.3461 (all. 2 dell’atto di appello) non era stato stipulato alcun contratto, per cui non esisteva il titolo giuridico, sul presupposto d<br />
&#8211; che la prenotazione di spesa è un atto di programmazione, degli uffici competenti sulla gestione dei bilanci di previsione, delle priorità tra impegni futuri;<br />&#8211; che d’altra parte la determinazione 24 novembre 2003 n.3461 non annulla totalmente quella 19 novembre 2003 n.3411, che comprende il criterio di “prenotare” l’impegno;</p>
<p><b><br />
<center>P.Q.M.<br />
</center><br />
</b></p>
<p>Respinge la domanda cautelare provvisoria e fissa la camera di consiglio del 23 marzo 2004 per la trattazione definitiva dell’appello suindicato.</p>
<p align="right">
Il Presidente della V Sezione del Consiglio di Stato<br />
Raffaele Iannotta<br />
Roma 27 febbraio 2004</p>
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-text-html"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decreto-presidenziale-27-2-2004-n-844/?download=52670">Cons_Stato_V_2004_dec</a> <small>(11 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-decreto-presidenziale-27-2-2004-n-844/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Decreto Presidenziale &#8211; 27/2/2004 n.844</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2410</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2004-n-2410/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2004-n-2410/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2410</a></p>
<p>Pres. D’Alessandro, Est. Sabatino Nicolina De Ieso c. Comune di Pago Veiano sui criteri di determinazione della residenza Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi popolari – Determinazione della residenza – Residenza anagrafica – Mero valore presuntivo – Conseguenze. Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora di un</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2004-n-2410/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2410</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-27-2-2004-n-2410/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2410</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. D’Alessandro, Est. Sabatino<br /> Nicolina De Ieso c. Comune di Pago Veiano</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di determinazione della residenza</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia residenziale pubblica – Assegnazione alloggi popolari – Determinazione della residenza – Residenza anagrafica – Mero valore presuntivo – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora di un soggetto, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2002, n. 5713; id., 27 febbraio 1998, n. 2230 e 2 marzo 1996, n. 1648.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sui criteri di determinazione della residenza.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </center></b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania,<br />Sezione quinta,</center></b><br />
con l’intervento dei signori Magistrati: Carlo d’Alessandro &#8211; Presidente; Fabio Donadono &#8211; Consigliere; Diego Sabatino &#8211; Referendario &#8211; estensore<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>Nell’udienza pubblica del 4 dicembre n. 3636/2003, proposto da:<br />
<b>Nicolina De Ieso</b>, elettivamente domiciliata in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R., unitamente al procuratore avv. Gianfranca Romano, che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo<br />
Ricorrente<br />
<center>CONTRO</center></p>
<p><b>Comune di Pago Veiano</b> in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Napoli, via Melisurgo 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Abbamonte, unitamente al procuratore avv. Mario D’Agostino, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta</p>
<p>Resistente</p>
<p><b>Commissione assegna alloggi della Provincia di Benevento</b><br />
Resistente non costituita</p>
<p>nonché<br />
<b>Donatangela Polvere </b></p>
<p>Controinteressata non costituita<br />
per l’annullamento, previa sospensione,</p>
<p>a. della graduatoria definitiva relativa al bando di concorso pubblicato il 29.01.2003 per l’assegnazione di n. 12 alloggi E.R.P. Costruiti nel Comune di Pago Veiano ;</p>
<p>b. di ogni altro atto e/o provvedimento sotteso, preordinato, connesso e conseguente anche di esecuzione e di attuazione della predetta graduatoria ivi compreso il bando di concorso;</p>
<p>c. in ogni caso e comunque per l’effetto, per il riconoscimento di essa ricorrente a vedersi riconoscere il diritto all’assegnazione dell’alloggio;<br />
Letto il ricorso ed i relativi allegati, e tutti gli atti di causa;<br />
Udito il relatore alla pubblica udienza, Referendario Diego Sabatino;<br />
Uditi altresì i difensori, come da verbale d’udienza;</p>
<p><center><b>Ritenuto in fatto</center></b></p>
<p>Con ricorso iscritto al ricorso n. 3636/2003, la parte ricorrente impugnava il provvedimento indicato in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:-	di avere regolarmente partecipato alla procedura di assegnazione degli alloggi nel Comune di Pago Veiano, presentando rituale domanda di partecipazione ivi comprese le richieste dichiarazioni di responsabilità, entro i termini richiesti dal bando di concorso, così come da allegata documentazione agli atti;<br />	<br />
&#8211;	che con la graduatoria definitiva assegnazione alloggi nel Comune di Pago Veiano pubblicata in data 29.01.2003, la ricorrente veniva collocata al 37° posto e colpita da provvedimento di esclusione per art. 2 lett. b) L.R. 18/97.<br />	<br />
Ritenendo illegittimo il comportamento dell’Amministrazione, instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.<br />
Si costituiva il Comune resistente chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.<br />
All’udienza del 24 aprile 2003, l’istanza cautelare accolta limitatamente con ordinanza n. 2997/2002.<br />
All’udienza del 4 dicembre 2003, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.</p>
<p><center><b>Considerato in diritto</center></b></p>
<p>Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.<br />
Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione art. 2 lett. b) L.R. 18/97; violazione e falsa applicazione della normativa di cui al bando di concorso; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta;falso scopo e falsa causa; contraddittorietà e difetto di motivazione. In particolare, la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto affermato nell’atto impugnato, la stessa era in possesso del requisito della residenza nel Comune di Pago Veiano. Tale affermazione viene suffragata dalla esibizione di una certificazione anagrafica redatta dallo stesso comune in data 21 marzo 2003.<br />
Ritiene il Collegio che la esibizione di tale certificazione, in relazione alla dominante interpretazione, costituisca unicamente indizio dello stato di residente.<br />
Infatti, ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora della persona destinataria della notificazione, rileva elusivamente il luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere superate, in quanto tali, da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento (da ultimo Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2002, n. 5713; conforme id., 27 febbraio 1998, n. 2230; id., 2 marzo 1996, n. 1648).<br />
Una tale situazione presuntiva è stata superata, osservando l’allegazione documentale del Comune, sulla base di riscontri puntuali operati dalla Polizia municipale che, sia in data 13 maggio 2002 che in date successiva al 29 ottobre 2002 come pure in altri accertamenti, operati dal 27 marzo 2003 al 19 novembre 2003, ha sempre confermato di non aver rinvenuto alcuna residenza della ricorrente all’interno del territorio comunale. Si è quindi verificata la mancata presenza della ricorrente nel Comune stesso e quindi il superamento del valore indiziario della certificazione anagrafica.<br />
Deve quindi ritenersi del tutto corretto, alla luce dei detti accertamenti di fatto, il comportamento della pubblica amministrazione, che ha escluso la De Ieso dalla procedura di assegnazione degli alloggi di E.R.P. per carenza del requisito della residenza nel comune interessato, in quanto gli accertamenti della Polizia municipale hanno attestato come la stesa abbia la sua residenza altrove.<br />
Il ricorso va quindi respinto. Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, V sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:<br />
1.	Respinge il ricorso n.3636/2003;<br />	<br />
2.	Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 4 dicembre 2003.</p>
<p>Carlo d’Alessandro Presidente <br />
Diego Sabatino Referendario Estensore</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2004 n.133</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2004-n-133/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2004-n-133/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2004-n-133/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2004 n.133</a></p>
<p>Concorso &#8211; concorso per il reclutamento di 150 allievi finanzieri – denuncia per detenzione di modico quantitativo di stupefacente – carenza di qualità morali ai fini della carriera di finanziere – esclusione da concorso tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3411 del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2004-n-133/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2004 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2004-n-133/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2004 n.133</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorso &#8211; concorso per il reclutamento di 150 allievi finanzieri – denuncia per detenzione di modico quantitativo di stupefacente – carenza di qualità morali ai fini della carriera di finanziere – esclusione da concorso tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4735/g">Ordinanza n. 3411 del 19 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO</b></p>
<p>Reg. Ord.N.133/2004<br />Reg. Ric.N. 73/2004<br />
Sezione Staccata di Latina<br />	<br />
composta dai Signori Magistrati:<br />
Dott. Elia ORCIUOLO, PRESIDENTE F.F. REL.<br />
Dott. Sandro AURELI, CONSIGLIERE<br />
Dott. Santino SCUDELLER, CONSIGLIERE<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>O R D I N A N Z A</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2004;</p>
<p>Visto l’ultimo comma dell’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 3 della legge del 21 luglio 2000 n. 205;</p>
<p>Visto il ricorso n. 73/2004, proposto dal<br /><b>signor Nicola ASTONE, </b><br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Macari e Alfredo Zaza d’Aulisio, con i quali domicilia, ex lege, presso la Segreteria di questa Sezione,</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>-il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t.,<br />
-il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Corpo della Guardia di Finanza</b>,<br />in persona del Comandante Generale p.t.,<br />
<b>-Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza,</b> in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
<b>-Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, Commissione Giudicatrice del concorso per il reclutamento di 150 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2003,</b><br />in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
<b>-Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, Sottocommissione per la prova preliminare culturale, il vaglio delle informazioni, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie preliminari e definitive,</b><br />in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
rappresentati e difesi, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,</p>
<p>per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare,<br />
del provvedimento emesso nella riunione del 3 ottobre 2003 dalla Commissione Giudicatrice del concorso per il reclutamento di 150 allievi finanzieri della Guardia di Finanza per l’anno 2003, Sottocommissione per la prova preliminare culturale, il vaglio delle informazioni, la valutazione dei titoli e la compilazione delle graduatorie preliminari e definitive, con il quale veniva deciso di non ammettere il ricorrente all’arruolamento;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;<br />
Udita la relazione del Presidente f.f. Dr. Elia ORCIUOLO e udito, altresì, l’avv. A. Zaza d’Aulisio;<br />
CONSIDERATO che il ricorso non presenta profili di fondatezza, tenuto conto che legittimamente l’Amministrazione, in considerazione della denuncia a suo tempo effettuata nei confronti del ricorrente per concorso in detenzione di modico quantitativo di hascisc (cfr.pag.3 del ricorso) ha ritenuto lo stesso ricorrente in situazione di incompatibilità al fine dell’acquisizione dello stato giuridico di finanziere (cfr., per un caso analogo, questo TARLT, sent.n.5 del 17 gennaio 2004; Roia c/Ministero delle Finanze).</p>
<p>RITENUTO pertanto privo di giuridico rilievo il pregiudizio allegato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE STACCATA DI LATINA</p>
<p>RESPINGE l’istanza cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata Reg. Ric. n. 73/2004<br />
presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Latina, 27 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-latina-sezione-i-ordinanza-sospensiva-27-2-2004-n-133/">T.A.R. Lazio &#8211; Latina &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 27/2/2004 n.133</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.351</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-351/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-351/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.351</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia M.P. c. Comune di Rueglio e M.O.B. e M.R. 1. Edilizia e Urbanistica &#8211; Concessione di costruzione – Attività edilizia nelle zone agricole ex l. Reg. Piemonte n° 56/77– Ambito soggettivo di estensione 2. Imprenditore – Imprenditore agricolo – Mera messa a dimora</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-351/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-351/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.351</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Peruggia M.P. c. Comune di Rueglio e M.O.B. e M.R.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e Urbanistica &#8211; Concessione di costruzione – Attività edilizia nelle zone agricole ex l. Reg. Piemonte n° 56/77– Ambito soggettivo di estensione</p>
<p>2. Imprenditore – Imprenditore agricolo – Mera messa a dimora di alberi di alto fusto &#8211; Non rientra</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 25, 3° co. della l. Regione Piemonte 5 dicembre 1977 n° 56 laddove ammette anche la costruzione di abitazioni per gli imprenditori agricoli non a titolo principale con residenza e domicilio nell’azienda interessata deve intendersi come destinata a coloro che sono imprenditori agricoli, anche non a titolo principale, e che si occupano in modo fattivo di ritrarre un reddito dal fondo.</p>
<p>2. Nella nozione di imprenditore agricolo rientra una ancorché piccola vocazione al ricavo di un reddito dai fondi posseduti o comunque coltivati sicché non è tale la mera messa a dimora di alberi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non basta mettere a dimora degli alberi per essere ritenuti imprenditori agricoli &#8211; sia pure a titolo non principale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />
I sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 333 del 1997, proposto dalla<br />
signora <b>Milena Peraglie</b>, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Santilli ed elettivamente domiciliato presso di lui a Torino, via Sacchi 44.</p>
<p align=center>contro </p>
<p><b>Comune di Rueglio</b>, in persona del sindaco in carica, non costituito in giudizio<br />
e nei confronti di<br />
<b>Oggeri Breda Marco e Raga Monica</b>, rappresentati e difesi dall’avvocato Federico Cipolla, presso il quale sono elettivamente domiciliati a Torino, in via Bligny 15.<br />
per l&#8217;annullamento<br />
della concessione edilizia che il Comune di Rueglio ha rilasciato il 10.10.1996, n. 210 in favore dei controinteressati, nonché della successiva variante 214/1996.<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dei controinteressati;<br />
Vista la propria ordinanza 26.2.1997, n. 349;<br />Viste le memorie depositate dalle parti costituite;<br />
Relatore, all’udienza del 26.2.2004 il ref. P. Peruggia, uditi gli avvocati Giorgio Santilli e Federico Cipolla.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>La signora Milena Peraglie dichiara di essere proprietaria di un fabbricato ubicato a Rueglio, strada Rueglio-Novareglio, nei pressi della quale i controinteressati hanno dato inizio a lavori di edificazione, in conseguenza dell’avvenuto rilascio in loro favore della concessione 10.10.1996, n. 210, nonché della variante 214/1996. Ritenendosi lesa, la ricorrente ha notificato l’atto 7.2.1997, depositato il 11.2.1997, con cui deduce:<br />
violazione dell’art. 55 delle norme del PRG vigente.<br />
Violazione dell’art. 7, punto 4 delle norme del PRG vigente.<br />
Il Comune di Rueglio non si è costituito in giudizio.<br />I controinteressati signori Marco Oggeri Breda e Monica Raga si sono costituiti in giudizio con atto depositato il 25.2.1997, con cui hanno chiesto respingersi l’impugnazione.<br />
Con ordinanza 26.2.1997, n. 349 il tribunale ha accolto la domanda interinale per la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati.<br />
La ricorrente ha depositato una memoria datata 10.2.2004, mentre i controinteressati hanno depositato una difesa datata 6.2.2004.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>L’interessata si ritiene lesa dagli atti con cui l’amministrazione comunale di Rueglio ha assentito il progetto presentato dai controinteressati, per la realizzazione di un fabbricato ubicato a confine con il fondo su cui sorge l’abitazione di proprietà. Tale circostanza di fatto evidenzia l’interesse alla proposizione del ricorso, che è pertanto ammissibile.<br />
Nel merito, con la prima censura, viene dedotta la violazione dell’art. 55 delle NTA del Comune di Ruglio: la norma disciplina l’attività edilizia nelle zone agricole, che sono suddivise in zone agricole di salvaguardia ambientale e zone agricole normali. In queste ultime sono ammessi gli interventi agricoli per gli imprenditori agricoli a titolo principale e per i proprietari coltivatori: a ciò va aggiunto che l’art. 25 comma 3 della legge Regione Piemonte 5 dicembre 1977, n. 56 ammette anche la costruzione di abitazioni per gli imprenditori agricoli non a titolo principale, con residenza o domicilio nell’azienda interessata.<br />
In ogni caso appare fondata la lettura che l’atto di impugnazione attribuisce alle norme denunciate, nella parte in cui riservano la possibilità di edificare in zona impropria a coloro che sono imprenditori agricoli, anche non a titolo principale, e che si occupano in modo fattivo di ritrarre un reddito dal fondo in questione; tale è infatti la corretta lettura delle previsioni di legge e del piano applicabili alla fattispecie.<br />
I controinteressati hanno sostanzialmente concordato con la prospettazione dei ricorrenti, eccependo peraltro di essere intenzionati a dedicarsi alla coltivazione dei terreni acquistati nel comune di Rueglio, su cui sono stati piantati alberi. La difesa dei titolari della concessione riporta una relazione tecnica, da cui si ricava che sugli appezzamenti di proprietà di tali parti sono state messe a dimora numerose piante, di diversa specie, che hanno comportato un investimento di lire 1.500.000 circa, a prezzi del 1996. Il bosco che si spera così di ottenere richiederà almeno un intervento annuo di manutenzione.<br />Il giudice non ritiene che l’attività così descritta possa dar titolo per acquisire la qualità di imprenditore agricolo o di proprietario coltivatore.<br />
In tali nozioni rientra comunque una ancorché piccola vocazione al ricavo di un reddito dai fondi posseduti o comunque coltivati. E’ ben noto del resto che anche la scienza finanziaria si è occupata a suo tempo della possibilità di considerare la messa a dimora (e, soprattutto, il successivo taglio) di un bosco come un atto economico capace di rendere per ciò solo il fondo produttivo di reddito agrario. Le lontane discussioni einaudiane a tale riguardo erano ovviamente riferite alla possibilità di imporre tributi sull’attività d’impresa del proprietario degli appezzamenti destinati a bosco.<br />
Ai fini della presente decisione è sufficiente considerare che le norme del piano e la legge regionale considerano eccezionale la possibilità di edificare in zona agricola, e la riservano soltanto ai soggetti specificamente individuati. Ne deriva che la possibilità di realizzare una casa d’abitazione in zona agricola normale va ancorata allo svolgimento di un’attività connotabile come d’impresa agricola o di un’attiva e redditizia coltivazione del fondo.<br />
In tale contesto, lo scarso rilievo agrario che la mera messa a dimora di alberi ad alto fusto assume anche ai fini urbanistici impedisce di ricomprendere i controinteressati tra gli imprenditori agricoli.<br />Ne consegue che è fondata la censura in esame: tale determinazione comporta l’annullamento degli atti impugnati, potendosi così assorbire le ulteriori censure dedotte.<br />Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, I sezione,accoglie il ricorso.<br />
Condanna i controinteressati al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.2.2004, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente<br />
Bernardo Baglietto p. ref.<br />Paolo Peruggia p. ref. est.<br />
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE</p>
<p>Firmato il Direttore di segreteria<br />
M. Luisa Cerrato Soave<br />
Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 27 febbraio 2004<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p align=center><b>Attività agricola e concessione edilizia </b></p>
<p align=center><b>avv. Simona Rostagno</b></p>
<p>La sentenza del Tar Piemonte è particolarmente indicativa degli originali risultati interpretativi che si verificano ogni qualvolta settori diversi dell’ordinamento siano messi a confronto.<br />
Nel caso di specie, a passare attraverso le maglie delle norme che disciplinano lo jus edificandi è la nozione di imprenditore agricolo.<br />
Nel caso di specie, per quanto è dato di comprendere, i controinteressati avevano messo a dimora degli alberi nella loro proprietà sulla quale avevano ottenuto di costruire, dando atto di essere comunque imprenditori agricoli sia pure a titolo non principale.<br />
L’analisi condotta dal Giudice (ed invero anche dalle parti) per valutare la fondatezza di tale asserzzione non pare esaustiva.<br />
Come noto, l’art. 2135 cod. civ. costituisce una specificazione della generale nozione dell’art. 2082 cod. civ. per la quale, ai fini che interessano, l’Imprenditore deve essere rivolto al mercato (almeno per l’orientamento dominante in dottrina) e produrre in condizioni di economicità (intesa nel senso di attività funzionale a garantire almeno il pareggio dei costi con i ricavi.<br />
Il combinato disposto dell’art. 2135 e dell’art. 2083 cod. civ. permette poi di enucleare anche la nozione di piccolo imprenditore agricolo, ossia il coltivatore diretto del fondo.<br />
Tenuto conto che fra le attività agricole espressaente contemplate vi è la silvicoltura, è pacificamente piccolo imprenditore agricolo il piccolo silvicultore.<br />
Alla luce di quanto sopra, l’esame della fattispecie solo sotto il profilo della redittività della coltivazione non è sufficiente.<br />
Non sono esclusi dalla categoria degli imprenditori infatti coloro che iniziano l’attività con un piccolo investimento e nemmeno coloro che sbagliano l’investimento e intraprendono attività con esiti funesti per le proprie e altrui tasche.<br />
Nel caso di specie, occorreva invece allargare l’indagine per capire se i controinteressati avevano posto in essere una attività agricola (e quindi erano iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese e comunque avevano i requisiti previsti dalla legislazione speciale per i coltivatori diretti) e se l’attività posta in essere dagli stessi fosse o meno rivolta al mercato.<br />
Appare invece operazione ermeneuticamente errata quella, sottesa alla sentenza, di individuare i confini della nozione di imprenditore agricolo rispetto ai fini della normativa urbanistica. La nozione di imprenditore agricolo infatti è semprelicemente richiamata nella norma di piano e di legge e quindi costituisce un prius da ricavare dall’ordinamento per una evidente esigenza di coerenza del sistema.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-351/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.351</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2438</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-2438/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-2438/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2438</a></p>
<p>Pres. Coraggio, Est. De Felice Loffredo c. ASL Napoli 5 &#8211; Servizio Sanitario Nazionale – Farmacie – Sospensione cautelativa dei pagamenti per inosservanza dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie pubbliche e private – Competenza della ASL – Non sussiste. Spetta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-2438/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-2438/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2438</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Coraggio, Est. De Felice  Loffredo c. ASL Napoli 5 &#8211;</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Servizio Sanitario Nazionale – Farmacie – Sospensione cautelativa dei pagamenti per inosservanza dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie pubbliche e private – Competenza della ASL – Non sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Spetta alla commissione farmaceutica di cui all’art. 10 DPR 371/1998, e non alla ASL, pronunciarsi in merito “ad ogni irregolarità ed inosservanza” relativa all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie pubbliche e private, fra cui rientra evidentemente anche la sospensione, in via cautelativa, dei pagamenti dovuti ad una farmacia (in tal senso, tra le altre, sentenza TAR Camapania, Napoli, sez. I, n.107/2003).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la ASL è incompetente ad emettere provvedimenti di sospensione, in via cautelativa, dei pagamenti dovuti ad una farmacia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione Prima </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 11022 del 2000 proposto da<br />
<b>Loffredo Maria Teresa Consiglia</b>, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto e Gabriele Gava, presso lo studio dei quali domicilia in Napoli, via Vittoria Colonna n.9,</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p><b>Azienda Sanitaria Locale Napoli 5</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita<br />
per l’annullamento<br />
della delibera della ASL Napoli 5 n.1123 dell’11.7.2000 con cui è stato sospeso il pagamento di ogni tipo di competenza relativa alla farmaceutica convenzionata a favore della ricorrente titolare di sede farmaceutica ubicata nel comune di Portici.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004, il Dott. Sergio De Felice;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa. <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO </b></p>
<p>La ricorrente, titolare di farmacia sita in Portici alla via Libertà n.248, si duole dell’impugnato provvedimento con il quale, a seguito di inchiesta penale, la ASL intimata ha sospeso i pagamenti alla stessa dovuti, nell’ambito della farmaceutica convenzionata.<br />
Articola censure con le quali deduce la incompetenza, la violazione di legge (L.241/1990, DPR 371/1998) e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.<br />
L’amministrazione intimata non si è costituita.<br />
Con ordinanza n.4958/2000 dell’8 novembre 2000 questa sezione di Tribunale ha accolto la richiesta cautelare.<br />
Alla udienza pubblica del 21 gennaio 2004 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />
Il ricorso è fondato.<br />
Sussiste la dedotta incompetenza della ASL, atteso che spetta alla commissione farmaceutica di cui all’art. 10 DPR 371/1998, pronunciarsi in merito “ad ogni irregolarità ed inosservanza” relativa all’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie pubbliche e private, fra cui rientra evidentemente anche la sospensione, in via cautelativa, dei pagamenti dovuti all’attuale ricorrente (in tal senso, tra le altre, sentenza di questa sezione di Tribunale n.107/2003).<br />
Il ricorso è da accogliere e l’atto impugnato da caducare.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione I, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br /> Condanna la parte intimata al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro cinquecento, comprensivi di spese, diritti ed onorari.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Giancarlo Coraggio Presidente<br />
Dott.Arcangelo Monaciliuni Componente<br />
Dott. Sergio De Felice Componente,est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-2438/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2438</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2449</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-2449/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-27-2-2004-n-2449/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/2/2004 n.2449</a></p>
<p>Pres. G. Coraggio, Est. S. De Felice Ric. Messina c. Comune di Benevento 1. Giustizia Amministrativa – Ricorso &#8211; Gara d’appalto – Impugnazione dell’aggiudicazione definitiva intervenuta nelle more della proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria – Obbligo a pena di improcedibilità del gravame – Sussiste. 2. Giustizia Amministrativa – Ricorso</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Coraggio, Est. S. De Felice Ric. Messina c. Comune di Benevento</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia Amministrativa – Ricorso &#8211; Gara d’appalto – Impugnazione dell’aggiudicazione definitiva intervenuta nelle more della proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria – Obbligo a pena di improcedibilità del gravame – Sussiste.</p>
<p>2. Giustizia Amministrativa – Ricorso &#8211; Gara d’appalto – Impugnazione dell’aggiudicazione definitiva intervenuta nelle more della proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria – Obbligo – Ragioni.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Qualora il ricorrente impugni l’aggiudicazione provvisoria di una gara d’appalto, lo stesso è tenuto ad impugnare, a pena di improcedibilità del ricorso, anche l’aggiudicazione definitiva intervenuta successivamente alla notifica del ricorso.<br />
2. E’ principio giurisprudenziale consolidato che l’aggiudicazione definitiva non sia mai atto meramente confermativo ed esecutivo e che esso vada sempre fatto oggetto di impugnazione (anche utilizzando la proposizione di motivi aggiunti in pendenza di giudizio), e questo anche quando essa sembri costituire il frutto della mera ricezione dei risultati dell’aggiudicazione provvisoria e degli altri atti prodromici, poiché costituisce l’esito finale della sequenza procedimentale e consegue ad una autonoma e nuova valutazione della P.A. committente (cfr. C. Stato, V, 6 luglio 2002, n.3717).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’obbligo del ricorrente di impugnare l’aggiudicazione definitiva di una gara d’appalto intervenuta nelle more della proposizione del ricorso avverso l’aggiudicazione provvisoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione Prima </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>sul ricorso n. 8826 del 1997 proposto da<br />
<b>Messina Paolo</b>, rappresentato e difeso dall’ avvocato Francesco calmieri e dall’avv. Domenico Pizzillo, con i quali domicilia in Napoli presso lo studio del primo alla Calata Trinità Maggiore n.4,</p>
<p align=center>CONTRO </p>
<p><b>Comune di Benevento</b>, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Ida De Ciampis, con il quale domicilia in Napoli alla via Roma 228 presso lo studio degli avvocati Longhi-Coronella,<br />
e nei confronti di<br />
<b>Warm in house srl</b>, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Roberto Prozzo, con il quale domicilia in Napoli alla via Morgantini n.3 presso lo studio dell’avv. Bruno Mantovani.<br />
per l’annullamento<br />
dell’aggiudicazione provvisoria nella licitazione privata relativa all’appalto di lavori di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento comunale del 23.9.97 e del 30.9.97.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Benevento e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2004, il Dott. Sergio De Felice;<br />
Uditi i difensori delle parti, come da verbale di causa. <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La ricorrente partecipava alla gara per l’appalto di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento del comune di Benevento in virtù di progetto approvato con delibera di G.C. 1199 dell’8 agosto 1997.<br />
La ricorrente ditta Messina Paolo, insieme ad altre due ditte, su un totale di sei partecipanti, veniva ammessa con riserva per aver prodotto in copia, anziché in originale o in copia autentica, il certificato UNI EN ISO 9002.<br /> Nella seduta successiva (30 settembre 1997) veniva disposta la esclusione della ricorrente e veniva disposta la aggiudicazione provvisoria a favore della controinteressata Warm in house srl.<br />
Successivamente, in data 8 ottobre 1997, la ricorrente ditta produceva copia autentica del suddetto certificato.<br />
Avverso l’atto di aggiudicazione provvisoria a favore della controinteressata, il ricorrente propone le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili, in sostanza sostenendo la idoneità della sua produzione documentale (anche se tardiva), e la possibilità di integrazione entro il termine di quindici giorni, invocando la legge 127/97, che avrebbe consentito tale semplificazione procedurale.<br />
Si sostiene inoltre che l’amministrazione aveva il dovere di chiedere alle ditte escluse la certificazione mancante in copia autentica o in originale.<br />
Si è costituita l’amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso. Si è costituita altresì la controinteressata, eccependo, in via preliminare, il sopravvenuto difetto di interesse per improcedibilità, non avendo il ricorrente impugnato l’aggiudicazione definitiva, avvenuta con delibera del 14 ottobre 1997 e pubblicata il 20 ottobre 1997. Nel merito chiede il rigetto per infondatezza.<br />
Alla udienza pubblica del 28 gennaio 2004 la causa è passata in decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O </b></p>
<p>A prescindere dall’esame della questione di merito, va dichiarata la improcedibilità del ricorso, non avendo il ricorrente, come eccepito dalla controinteressata, impugnato l’aggiudicazione definitiva.<br />
E’ principio giurisprudenziale consolidato che l’aggiudicazione definitiva non sia mai atto meramente confermativo ed esecutivo e che esso vada sempre fatto oggetto di impugnazione (anche utilizzando la proposizione di motivi aggiunti in pendenza di giudizio), e questo anche quando essa sembri costituire il frutto della mera ricezione dei risultati dell’aggiudicazione provvisoria e degli altri atti prodromici, poiché costituisce l’esito finale della sequenza procedimentale e consegue ad una autonoma e nuova valutazione (C. Stato, V, 6 luglio 2002, n.3717).<br />
Le considerazioni che precedono impongono di dichiarare la improcedibilità del ricorso.<br />
La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza; esse sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato.</p>
<p align=center><b>P.Q.M. </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sezione I, dichiara la improcedibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro duemila, comprensivi di spese, diritti ed onorari, di cui mille a favore del comune di Benevento e mille a favore della controinteressata Warm in house s.r.l..<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2004, con l’intervento dei Magistrati:<br />
Dott. Giancarlo Coraggio Presidente<br />
Dott.Arcangelo Monaciliuni Componente<br />
Dott. Sergio De Felice Componente,est.</p>
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