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	<title>25/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>25/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.321</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2004-n-321/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2004-n-321/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.321</a></p>
<p>Pres. Calvo Est. Leggio Italia Nostra, Legambiente ed altri c. Comune di Torino / Regione Piemonte / Agenzia Torino 2006 / Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici (TOROC) 1. Comune e Provincia – Giunta comunale &#8211; Competenza in ordine all’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica &#8211; Sussiste 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2004-n-321/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2004-n-321/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.321</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo Est. Leggio Italia Nostra, Legambiente ed altri c. Comune di Torino / Regione Piemonte / Agenzia Torino 2006 / Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici (TOROC)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Comune e Provincia – Giunta comunale &#8211; Competenza in ordine all’approvazione del progetto preliminare di opera pubblica &#8211; Sussiste</p>
<p>2. Opere pubbliche – XX Giochi Olimpici Invernali &#8211; Conferenza dei servizi a norma dell’art. 9 della legge n. 285/2000 &#8211; Normativa speciale &#8211; Inapplicabilità della legge 241/1990</p>
<p>3. Contratti della P.A. &#8211; Trattativa privata &#8211; Indicazione di cui all’art. 7 comma 1, lett. c), del d.lgs. 157/1995 &#8211; Non è tassativa</p>
<p>4. Comune e Provincia – Dirigente &#8211; Competenza in ordine agli atti di indizione della procedura di gara &#8211; Sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. &#8211; Sulla scorta dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici non fa parte delle competenze del Consiglio Comunale: tale approvazione rientra perciò nella competenza residuale della Giunta comunale.<br />
2. &#8211; Relativamente alle opere olimpiche previste dalla legge n. 285/2000, l’approvazione del progetto di opera pubblica in variazione degli strumenti urbanistici è disciplinata esclusivamente dall’art. 9 comma 4 della stessa legge n. 285/2000, il quale stabilisce la competenza della Conferenza dei Servizi. In tale ipotesi, nessun rilievo può assumere l’art. 1 comma 5 della legge n. 1/1978, poiché l’applicabilità della legge 285/2000 pone una disciplina di carattere speciale, che prevale sulla disciplina generale in materia di lavori pubblici.</p>
<p>3. &#8211; La previsione dell’art. 7 comma 1, lett. c), del d.lgs. 157/2000 (che richiama i servizi di natura intellettuale e quelli di cui alla categoria 6 dell’allegato I del decreto stesso) ha carattere meramente esemplificativo, sicché è legittimo il ricorso alla trattativa privata, previo bando, quando non sia possibile definire con precisione le specifiche dell’affidamento che l’Amministrazione intende effettuare.</p>
<p>4. &#8211; In base all’art. 107 del d.lgs. 267/2000 sono stati attribuiti ai dirigenti tutti i compiti gestionali degli enti locali, tra cui rientrano la presidenza delle commissioni di gara e &#8211; più in generale &#8211; la responsabilità delle procedure concorsuali, compresa l’adozione del provvedimento di indizione della gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in merito alla conferenza dei servizi “olimpica” &#8211; l. n° 285/00 &#8211; e alla non tassatività delle indicazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. C) del D.lgs. n° 157 del 1995 s.m.i. in tema di trattativa privata</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte<br />2^ Sezione </b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA </b></p>
<p>1) sul ricorso n. 1604/2003 proposto da<br />
<b>Italia Nostra</b>, con sede in Roma, via Nicolò Porpora n. 22, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Sig.ra Antonietta Pasolini dall’Onda;<br />
<b>Legambiente Circolo Ecopolis</b>, con sede in Torino, in persona del Presidente Sig.ra Eva Biginelli;<br />
<b>Pro Natura Torino</b>, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Emilio Delmastro;<br />
<b>Comitato spontaneo permanente dei cittadini per la salute e la vivibilità contro il tunnel di corso Spezia in quanto opera inutile e dannosa</b>, altresì noto quale “Comitato Spontaneo contro il Tunnel di Corso Spezia”, in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sigg.ri Iannicella Leonardo, Valle Giovanni e Ferrari Franco, con sede presso il domicilio di quest’ultimo, che agiscono anche in proprio;<br />
<b>Di Giovanni Antonio; Agostino Marco; Machkour Ahmed; Alessandria Marco; Fabrizio Raffaele; Delsoglio Bartolomeo; Ferrari Franco; Iannicella Leonardo; Olivetti Michele; Ceretto Giannone Gualtiero; Maggesi Giuliano; Marciale Arnaldo; Lo Russo Carmela; Galizio Giacomo; Valle Giovanni</b>, tutti sia in proprio sia in quanto membri del “Comitato Spontaneo permanente dei Cittadini per la salute e la vivibilità contro il tunnel di corso Spezia in quanto opera inutile e Dannosa”, altresì noto quale “Comitato Spontaneo contro il Tunnel di Corso Spezia”, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta e Stefano Bertone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Torino, via Cernaia n. 30,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Piovano, presso lo stesso elettivamente domiciliata in Torino, Piazza Castello, n.165;<br />
il <b>Comune di Torino</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Arnone e Antonietta Melidoro dell’Avvocatura Comunale di Torino e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Torino, Palazzo Civico, Avvocatura Comunale, Piazza Palazzo di Città n. 1;<br />
<b>l’Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali &#8211; Torino 2006</b>, altrimenti conosciuta come “Agenzia Torino 2006”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, il Direttore Generale, Ing. Domenico Arcidiacono, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Vecchione, Riccardo Vecchione e Domenico Prato ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 82;<br />
il <b>Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, prof. Valentino Castellani, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Piacentini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 15;<br />
la <b>Società Italiana per le Condotte d’Acqua S.p.a.</b>, in persona del suo amministratore delegato, legale rappresentante pro tempore, ing. Michele De Capoa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlo Parvis e Silvia Verzaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 15;<br />
per l’annullamento,<br />
previo accoglimento dell’istanza cautelare<br />
della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte – Direzione Trasporti – n. 434/03 del 4.8.2003, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte in data 14.8.2003, che, tra l’altro, approva il progetto definitivo redatto dal Comune di Torino relativo al “Sottopasso veicolare Spezia Sebastopoli – I° Lotto C.so Unità d’Italia – Lingotto”;<br />della Conferenza dei Servizi in data 24 luglio 2003;<br />della deliberazione di Giunta comunale torinese 18 febbraio 2003 (mecc. 2003 01090/022) recante all’oggetto: Adeguamento sottopasso veicolare Spezia Sebastopoli. Riapprovazione progetto preliminare. Primo lotto Corso Unità d’Italia Lingotto. Importo complessivo Euro 48.924.997,01 IVA compresa. Parziale finanziamento con mutuo Cassa DD.PP.;<br />
della deliberazione di Giunta comunale torinese 4 giugno 2003 (mecc. 2003 04211/022) recante all’oggetto: Sottopasso veicolare Spezia-Sebastopoli.<br /> Approvazione progetto definitivo. Primo lotto: Corso Unità d’Italia-Lingotto.<br /> Importo complessivo Euro 48.924.997,01 IVA compresa. Parziale finanziamento con mutuo Cassa DD.PP.;<br />
di tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali, susseguenti, comunque connessi; con particolare riguardo (per quanto occorra) per:<br />delibera di Giunta Comunale 20 marzo 2001 in approvazione del primo preliminare che prevedeva il collegamento Corso Unità d’Italia (Radiale di Moncalieri) con Corso Unione Sovietica;<br />delibera di Giunta Comunale 7 agosto 2001 in riapprovazione del secondo preliminare, che prevedeva il collegamento da Corso Unità d’Italia a Corso Giovanni Agnelli;<br />delibera di Giunta Comunale 25 luglio 2002 in riapprovazione del terzo preliminare così descritto. “Il progetto sebbene unitario, prevede la realizzazione dell’opera in tre lotti funzionali: il primo lungo corso Spezia da corso Unità d’Italia fino allo svincolo di corso Spezia e la bretella di collegamento con il Lingotto e la Via Nizza, il secondo l’attraversamento dell’area ferroviaria dallo svincolo di Corso Spezia escluso fino a via Zino Zini fino alla rampa di uscita in corrispondenza del corso Unione Sovietica”di tutti indistintamente gli atti procedimentali menzionati nella esposizione, nessuno escluso, e di quelli che verranno depositati in causa dalle amministrazioni intimate.<br />Con riserva di ogni diritto ed interesse, ivi compreso il diritto di chiedere a tempo debito il risarcimento del danno.<br />
Con ulteriore riserva di impugnare a tempo debito il procedimento di gara non appena sarà effettuata l’aggiudicazione definitiva;</p>
<p>2) sui motivi aggiunti, depositati in data 21 novembre 2003, proposti dai<br />
<b>ricorrenti</b>, oltre che</p>
<p align=center>contro </p>
<p>i <b>medesimi soggetti sopra indicati</b>,</p>
<p align=center>altresì contro </p>
<p>la <b>Floricoltura San Donato Milanese s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore Diego Facchini, con sede in San Donato Milanese, Via Unica n. 2, non costituitasi in giudizio,<br />
per l’annullamento,<br />
previo accoglimento dell’istanza cautelare,<br />
dei seguenti atti, in aggiunta agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo:<br />
determinazione dirigenziale 30 ottobre 2003 n. 634 recante all’oggetto: Determinazione trapianto meccanizzato di alberi sul territorio cittadino – Affidamento;<br />
determinazione dirigenziale 8.8.2003 con cui si autorizzava l’indizione di una gara a trattativa privata con avviso pubblico – procedura negoziata ex art. 7, comma 1, lett. c) del d. lgs. 157/95, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;<br />
bando di gara in data 4 settembre 2003 n. 228/2003;<br />tutti gli atti relativi al procedimento concorsuale che ne è seguito, non noti ai ricorrenti, a proposito dei quali si riserva la proposizione di motivi aggiunti per il momento in cui verranno acquisiti agli atti;<br />
tutti gli atti antecedenti, presupposti, consequenziali, susseguenti, comunque connessi;<br />
3) sui motivi aggiunti, depositati in data 17 dicembre 2003, proposti dai<br />
<b>ricorrenti</b>,</p>
<p align=center>oltre che contro</p>
<p>i <b>medesimi soggetti sopra indicati</b>,</p>
<p align=center>altresì contro</p>
<p>il <b>Comitato di Regia dei Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006”</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore,</p>
<p>per l’annullamento, previo accoglimento dell’istanza cautelare,</p>
<p>della deliberazione del Comitato di Regia in data 14 luglio 2003, in aggiunta agli atti già impugnati con il ricorso ed i precedenti motivi aggiunti;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati il 21.11.2003 e 17.12.2003;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte, del Comune di Torino, dell’Agenzia per lo Svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali &#8211; Torino 2006, del Comitato per l’ Organizzazione del XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 – TOROC e della Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a.;<br />
Viste le memorie depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore la dott.ssa Giuseppa Leggio;<br />
Comparsi, alla camera di consiglio del 4 febbraio 2004, fissata per la discussione delle tre istanze cautelari, contenute rispettivamente nel ricorso introduttivo, nei primi e nei secondi motivi aggiunti, per le parti ricorrenti gli avv.ti Francesco Paolo Videtta, Paolo Federico Videtta e Bertone Stefano, per la Regione Piemonte l’avv. Maina, su delega dell’avv. Piovano, per il Comune di Torino gli avv.ti Melidoro e Arnone, per l’Agenzia per lo svolgimento del XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 l’avv. Prato, per il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006 l’avv. Piacentini e per la Società Italiana per Condotte d’Acqua s.p.a. l’avv. Verzaro;<br />
Sentiti i difensori delle parti costituite in merito all’eventuale decisione del ricorso e dei motivi aggiunti con sentenza succintamente motivata, giusta il verbale dell’odierna camera di consiglio;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame venivano impugnati gli atti indicati in epigrafe, con i quali è stata approvata la realizzazione di un sottopasso veicolare che collegherà Corso Unità d’Italia alla zona dei parcheggi del Lingotto (via Bizzozzero) in Torino.<br />
Già il Piano regolatore generale della Città di Torino, approvato nell’aprile del 1995, prevedeva fra le opere infrastrutturali la realizzazione del sottopasso stradale di collegamento tra i corsi Spezia e Sebastopoli, che nel tracciato originario aveva i due estremi in Corso Unità d’Italia e Corso Unione Sovietica, attualmente separati dalla fascia di smistamento ferroviario della zona Lingotto.<br />Nel progetto originario il sottopasso in esame aveva, dunque, quale sua principale funzione, il superamento della barriera costituita dall’esistente area di smistamento ferroviario, e tale sua precipua funzione veniva ribadita altresì dai successivi Piani inerenti il traffico e la mobilità (P.U.T. 1995, Piano integrato del traffico e Assetto urbano area Lingotto-Ospedali, P.G.T.U. e P.U.T. 2001).<br />Con la legge 9.10.2000, n. 285 la realizzazione del sottopasso di Corso Spezia veniva inclusa nell’ambito del Piano degli interventi per i XX Giochi Olimpici Invernali – Torino 2006.<br />
Successivamente la Giunta Comunale di Torino approvava una serie di modifiche al tracciato originale dell’opera: nelle relative deliberazioni di approvazione e riapprovazione del progetto preliminare (deliberazione 200102164/22 in data 20.3.2001; 200106863/22 in data 7.8.2001; 200205774/022 in data 25 luglio 2002) veniva richiamata la necessità di realizzazione di tale infrastruttura; si specificava che il progetto era da considerarsi unitario, anche se era prevista la possibilità di realizzazione dell’opera in più lotti; veniva indicata quale finalità dell’opera, oltre al superamento dello sbarramento ferroviario, anche la complementarietà della stessa rispetto alle opere previste per le Olimpiadi del 2006, in quanto il predetto sottopasso avrebbe realizzato un veloce e più completo collegamento, lungo i corsi Sebastopoli e Spezia, tra i siti olimpici presso l’ex Stadio comunale con l’area dell’attuale sede dei mercati generali in via Zino Zini, che sarà sede del villaggio olimpico, la zona del Lingotto e corso Unità d’Italia, dove saranno localizzati altri siti olimpici; veniva infine evidenziato che la tipologia costruttiva individuata per la costruzione dell’opera avrebbe salvaguardato le alberate esistenti, che altrimenti si sarebbero dovute abbattere.<br />
Sulla riapprovazione del progetto preliminare, avvenuta con la citata deliberazione della Giunta Comunale 200205774/022 del 25 luglio 2002, si pronunciava il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con nota n. 364 del 13.12.2002, che evidenziava come le modifiche intervenute nel progetto rispetto alla configurazione originaria, diminuissero l’efficacia della soluzione adottata, rispetto alla finalità di realizzare un collegamento rapido ed efficiente verso l’Area Sportiva.<br />
La società Rete Ferroviaria Italiana, proprietaria dell’area del sedime ferroviario nella zona Lingotto, chiedeva, nel corso del 2002, che il tratto dell’opera che avrebbe interessato la sede ferroviaria, venisse realizzato senza provocare alcuna interferenza con l’esercizio ferroviario, vale a dire con un sistema a “foro cieco”.<br />Il Comune di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale 200301090/022 del 18.02.2003 “Adeguamento del sottopasso veicolare Spezia Sebastopoli”, riapprovava conseguentemente il progetto preliminare, limitatamente però al primo lotto dell’opera, che riguardava il tratto del sottopasso compreso tra corso Unità d’Italia e Lingotto, da ultimare in tempo utile per i Giochi Olimpici del 2006, e rinviava invece a dopo l’evento olimpico la realizzazione del secondo lotto dei lavori, concernente l’ulteriore proseguimento oltre la rete ferroviaria, per raggiungere corso Sebastopoli.<br />
Nel nuovo tracciato dell’opera, approvato con la delibera in oggetto, il sottopasso veniva ridotto dai 2 Km originari a circa 687 metri, ed in merito a tale soluzione il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con parere n. 85 dell’ 11 aprile 2003, rilevava che il ridimensionamento dell’originario tracciato faceva venir meno la finalità dell’opera, concepita per assicurare un più agevole collegamento tra i siti olimpici, e che l’eventuale realizzazione del 2° lotto avrebbe comportato la demolizione di una parte dell’opera già eseguita.<br />
A tali rilievi controdeduceva il Comune di Torino e, con deliberazione della Giunta Comunale del 4 giugno 2003, veniva approvato il progetto definitivo relativo al primo lotto dei lavori del sottopasso; di nuovo il C.S.LL.PP., esprimendo il parere su detto progetto definitivo, ribadiva le precedenti conclusioni, confermando una non chiara definizione degli obiettivi progettuali.<br />
Ancora una volta il Comune di Torino presentava delle controdeduzioni a tali rilievi critici.<br />
In data 4 luglio 2003 e 24 luglio 2003 si riuniva la Conferenza dei servizi ex art. 9 della legge n. 285 del 2000.<br />
La Regione Piemonte con determinazione dirigenziale – Direzione Trasporti &#8211; n. 434/03 del 4.8.2003 adottava l’atto finale della Conferenza dei servizi del 24.07.2003 ed approvava il progetto definitivo “ Sottopasso veicolare Spezia Sebastopoli – 1° Lotto C.so Unità d’Italia – Lingotto” in Comune di Torino.<br />
Avverso la citata determinazione regionale n. 434 del 4.8.2003, la Conferenza dei servizi in data 24 luglio 2003, le deliberazioni della Giunta Comunale di Torino in data 18 febbraio 2003, 4 giugno 2003, 20 marzo 2001, 7 agosto 2001 e 25 luglio 2002 veniva proposto il ricorso in esame</p>
<p align=center><b>per i seguenti motivi di diritto:</b></p>
<p align=center><b>&#8211; A &#8211;</b></p>
<p>1°) Incompetenza della Giunta Comunale sull’approvazione e sulle riapprovazioni del progetto preliminare.<br />
Si sosteneva, al riguardo, che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5, dalla L. n. 1/1978, la competenza ad approvare il progetto preliminare sarebbe stata del Consiglio Comunale e non della Giunta Comunale, in ragione del fatto che il procedimento posto in essere dal Comune avrebbe comportato una variante di piano regolatore generale, come tale di competenza del Consiglio stesso.<br />
Per le medesime ragioni il rappresentante comunale in seno alla conferenza dei servizi del 24 luglio 2003 avrebbe dovuto essere autorizzato dal consiglio comunale.<br />
2°) Il Comune di Torino avrebbe poi realizzato un’alterazione della scansione procedimentale in materia di progettazione di opere pubbliche, in violazione della disposizione di cui all’art. 16 L. 109/1994: in particolare, lamentavano i ricorrenti la violazione dell’art.15, commi 4 e 5, del regolamento n. 554/1999, in quanto sarebbe mancata la redazione del documento preliminare all’avvio della programmazione, che la norma citata pone a carico del responsabile del procedimento.<br />
La riapprovazione del progetto preliminare, avvenuta con la deliberazione di Giunta del 18.02.2003, avrebbe travisato completamente la funzione del sottopasso, dal momento che, secondo quanto sembrerebbe emergere dalla impugnata deliberazione del 18.02.2003, il progetto relativo al primo lotto sarebbe l’unica parte dell’opera a dover essere effettivamente realizzata, essendo invece prevista come meramente eventuale l’ulteriore prosecuzione del sottopasso; si tratterebbe, ad avviso dei ricorrenti, soltanto di un escamotage per impiegare il finanziamento pubblico erogato.<br />
La realizzazione frazionata dell’opera costituirebbe altresì una violazione di legge, perché l’opera in controversia, oltre ad essere stata prevista, nella pianificazione urbanistica ed in quella trasportistica e territoriale, per il raggiungimento dello scopo costituito dal superamento dell’ampia barriera ferroviaria, è prevista nella sua interezza dalla L. n. 285/2000.<br />
Pertanto, secondo la prospettazione dei ricorrenti, solo se realizzata nella sua interezza essa potrà risultare funzionale rispetto alle esigenze imposte dall’evento olimpico, mentre così, stando al progetto approvato, ne verrà eseguita la parte meno qualificante, vale a dire quella che non oltrepassa la barriera costituita dallo smistamento ferroviario.</p>
<p>3°, 4°, 5° e 6°) Il procedimento quivi contestato sarebbe affetto da vizi procedurali, consistenti, in particolare, nelle violazioni delle seguenti norme: a) dell’art. 15, comma 6 del Regolamento n. 554/1999, in quanto il progetto non assicurerebbe il rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale in cui si colloca l’intervento; b) dell’art.15, comma 12 del citato Regolamento, in quanto il Comune avrebbe dovuto adottare, nella scelta della soluzione progettuale, una metodologia “ tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili”; c) dell’art.19, comma 1 lettera b), dello stesso Regolamento, poiché la relazione illustrativa al progetto preliminare non conterrebbe “ l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni”; d) mancherebbe infine lo studio di prefattibilità ambientale ex art. 21, comma 1 lett. b) e c) del d.p.r. citato.</p>
<p>7°) I ricorrenti deducevano poi il vizio di mancata motivazione della Conferenza dei servizi del 24 luglio 2003, atteso che il verbale della relativa seduta si limiterebbe a dare atto della produzione di note e/o pareri di alcune delle Amministrazioni convocate, senza nulla dire degli interventi effettuati nel corso della seduta, nè del tenore degli stessi e dei voti espressi.</p>
<p align=center><b>&#8211; B &#8211;</b></p>
<p>1°) L’impugnata determinazione n. 434 del 4.8.03 della Regione Piemonte sarebbe erroneamente motivata, in quanto essa: a) farebbe riferimento all’opera in argomento considerandola come primo lotto di un intervento di maggiore portata, sulla realizzazione del quale non esistono garanzie, ma perplessità; b) riterrebbe inoltre l’opera risolutiva dei problemi di traffico dell’area Lingotto.</p>
<p>2°) L’opera stradale, nel progetto concernente la realizzazione del solo primo lotto, realizzerebbe una finalità diversa da quella prevista in sede di pianificazione comunale.<br />
Rilevavano infatti i ricorrenti come il vero scopo dell’opera sarebbe quello di consentire l’accesso al Centro Polifunzionale del Lingotto, con l’adiacente sede OVAL, anziché realizzare un’opera ritenuta necessaria dalla pianificazione comunale per un migliore smaltimento del traffico sull’asse est-ovest cittadino, tramite attraversamento del blocco ferroviario del Lingotto.<br />
L’area del Lingotto, inoltre, risulta già attualmente servita dall’omonimo sottopasso, e non vi sarebbe, quindi, alcuna necessità di un’ altra via di accesso.<br />
3°) Non sarebbero state tenute in considerazione esigenze di tutela della salubrità ambientale, nonché di salvaguardia della storica alberata di Corso Spezia.</p>
<p>4°) Lamentavano, infine, i ricorrenti la violazione dell’art. 1 L. n. 241/90, con riferimento ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.<br />
Con D.P. n. 1223 del 19 novembre 2003 veniva rigettata l’istanza di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 205/2000.<br />
Con atto notificato in data 20 novembre 2003, i ricorrenti proponevano motivi aggiunti per l’annullamento della determinazione dirigenziale 30 ottobre 2003 n. 634 del Comune di Torino, recante all’oggetto: Determinazione trapianto meccanizzato di alberi sul territorio cittadino – Affidamento; della determinazione dirigenziale 8.8.2003, con cui si autorizzava l’indizione di una gara a trattativa privata con avviso pubblico – procedura negoziata ex art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. 157/95, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; del bando di gara in data 4 settembre 2003 n. 228/2003.</p>
<p align=center><b>In relazione a tali atti venivano dedotti i seguenti motivi:</b></p>
<p>1°) L’Amministrazione comunale non avrebbe potuto procedere a trattativa privata ex art. 7, comma 1, lett.c) del d.lgs. 157/95, atteso che detta norma autorizza il ricorso alla trattativa privata soltanto “in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti fra quelli di cui alla categoria 6 dell’allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l’offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette”; per cui, riguardando tale categoria 6 dell’allegato 1 i servizi finanziari, sarebbe di tutta evidenza che il servizio in questione non avrebbe potuto essere ricompreso fra quelli previsti dalla norma indicata.</p>
<p>2°) L’Amministrazione comunale non avrebbe potuto fare ricorso alla procedura accelerata di cui all’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 157/95, non ricorrendo nella fattispecie in esame quelle ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l’adozione della suddetta procedura.</p>
<p>3°) Il dirigente non sarebbe competente ad indire gare, in quanto egli svolgerebbe esclusivamente compiti di carattere esecutivo e, pertanto, l’indizione di gare d’appalto sarebbe di pertinenza degli organi collegiali dell’Ente.</p>
<p>4°) Gli atti impugnati con i motivi aggiunti sarebbero, poi, affetti da illegittimità derivata da quella di tutti gli atti antecedenti, già impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio.</p>
<p>5°) Nelle deliberazioni della Giunta comunale di Torino relative alla approvazione e riapprovazione del progetto preliminare del sottopasso, sarebbe stata sempre evidenziata la necessità di salvaguardare le alberate esistenti nelle zone interessate dalla realizzazione dell’opera, mentre, soltanto con l’approvazione del progetto definitivo di cui alla deliberazione della G.C. del 4.6.2003, e successivi atti di approvazione, sarebbe stata evidenziata la necessità di abbattere le alberate di Corso Spezia.<br />Si costituivano in giudizio il Comune di Torino, la Regione Piemonte, l’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, il Comitato per l’Organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, la Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A.<br />Il Comune di Torino eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in riferimento all’Associazione Legambiente Ecopolis, nonché per carenza di interesse in riferimento a tutti i ricorrenti; eccepiva altresì l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione di un atto presupposto e/o irricevibilità per tardività, in quanto la delibera di approvazione del progetto preliminare di opera pubblica, essendo autonomamente lesiva della sfera di interessi dei privati, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnata.<br />
Anche la Regione Piemonte eccepiva il difetto di interesse dei ricorrenti.<br />Con D.P. n. 1224 in data 22 novembre 2003 veniva concessa la misura cautelare provvisoria di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 205 del 2000.<br />
Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2003 i ricorrenti chiedevano un rinvio per la proposizione di ulteriori motivi aggiunti e la camera di consiglio veniva differita al 18 dicembre 2003.</p>
<p><b>Con atto depositato in data 17 dicembre 2003 i ricorrenti impugnavano,con altri motivi aggiunti, la deliberazione del Comitato di Regia del 14 luglio 2003.</b></p>
<p>1°) “Il Comitato di Regia non ha personalità giuridica autonoma…e non ha alcun potere in materia di valutazione dell’interesse olimpico; i suoi sono compiti meramente organizzativi e concernono quanto è già stato stabilito e valutato dall’Amministrazione attiva”.</p>
<p>2°) L’impugnata deliberazione sarebbe illegittima per violazione dell’art. 14 bis, comma 2, della legge speciale n. 285 del 2000; in particolare rilevavano i ricorrenti che non vi sarebbe stata alcuna “intesa” tra Comitato di Regia e Comitato organizzatore dei giochi olimpici per la definizione degli stralci;<br /> inoltre, non si sarebbe tenuto conto dell’ordine di priorità della localizzazione dell’opera, delle sue caratteristiche tecnico funzionali e sociali, dei tempi di ultimazione, dell’onere economico e della copertura finanziaria, delle esigenze derivanti dall’uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all’utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.<br />
Alla Camera di consiglio del 18 dicembre 2003 il Comune di Torino depositava la nota n. 6216/X.1.5. del 16.12.2003 della Divisione Verde e Ambiente, Settore Verde Pubblico Gestione.<br />
In esito alla discussione dell’istanza cautelare relativa all’impugnata deliberazione del Comitato di Regia, si stabiliva, giusta la relativa ordinanza di questa 2^ Sezione n. 1559/2003, di ordinare al Presidente della Giunta regionale del Piemonte di depositare, entro il 20.1.2004, la detta deliberazione nella sua interezza, ivi compreso lo stralcio relativo al sottopasso di Corso Spezia a Torino.</p>
<p>La Regione Piemonte, in ottemperanza a detta ordinanza, depositava, in data 21 gennaio 2004, il “documento”, all’uopo indicato, “depurato di ogni riferimento a questioni non oggetto della presente lite”.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Il Collegio ritiene di doversi pronunciare sul ricorso e sui primi e secondi motivi aggiunti ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L. n. 205 del 21 luglio 2000, tenuto conto che sono stati sentiti, al riguardo, i difensori delle parti costituite, come risulta dal verbale dell’odierna camera di consiglio.<br />
Il Collegio ritiene, in primo luogo, di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal Comune di Torino per carenza di legittimazione attiva in riferimento all’Associazione Legambiente Ecopolis e/ carenza di interesse in riferimento a tutti i ricorrenti (quest’ultima eccezione è sollevata altresì dalla Regione Piemonte), nonchè per omessa tempestiva impugnazione della delibera di approvazione del progetto preliminare dell’opera in esame, stante che il ricorso non è suscettibile di accoglimento.<br />Con riferimento al ricorso, è inammissibile l’impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale di Torino 20 marzo 2001, di approvazione del primo progetto preliminare dell’opera in controversia, nonchè delle deliberazioni della stessa Giunta Comunale del 7 agosto 2001 e del 25 luglio 2002, adottate in riapprovazione rispettivamente del secondo e terzo preliminare.<br />
Dette deliberazioni risultano infatti sostituite dalla deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 18 febbraio 2003, di riapprovazione del progetto preliminare relativo al primo lotto dei lavori Corso Unità d’Italia – Lingotto ed è, pertanto, da quest’ultima deliberazione che potrebbe, eventualmente, derivare la lesione delle posizioni giuridiche dei ricorrenti.<br />
Con il primo motivo veniva dedotta l’incompetenza della Giunta Comunale sulla riapprovazione del progetto preliminare, sostenendosi al riguardo che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5, della L. n. 1/1978, la competenza ad approvare il progetto preliminare sarebbe stata del Consiglio e non della Giunta Comunale, in ragione del fatto che il procedimento posto in essere dal Comune integrerebbe una variante di piano regolatore generale, come tale di competenza del Consiglio stesso.<br />
Per le medesime ragioni il rappresentante comunale in seno alla conferenza dei servizi del 24 luglio 2003 avrebbe dovuto essere autorizzato dal consiglio comunale.<br />Osserva il Collegio che l’art. 42 del d.lgs n. 267 del 2000, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, enumera, con elencazione tassativa, gli atti fondamentali per i quali ha competenza il consiglio comunale; nell’ambito di tali atti non è compresa l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici, i quali restano di conseguenza di competenza della giunta, organo il quale, in base all’art. 48 dello stesso T.U. enti locali, dispone di una competenza residuale per tutti gli atti che non siano riservati dalla legge ad altri organi.<br />
Del resto, mentre nel testo dell’art. 32 della L. n. 142/90 precedente alla novella introdotta dalla legge n. 415/98, l’approvazione dei progetti preliminari era espressamente attribuita ai consigli, nella stesura successiva alla citata novella, detta competenza non veniva più espressamente attribuita: ne discendeva che, essendo le competenze consiliari tipiche e nominate, il legislatore aveva voluto espressamente trasferire alla Giunta la competenza ad approvare i progetti preliminari.<br />Quanto all’asserita competenza del Consiglio comunale in ragione del fatto che il progetto, comportando una variazione degli strumenti urbanistici, avrebbe richiesto l’approvazione del Consiglio stesso, l’impugnata determinazione regionale n. 434 del 4.8.2003 specifica che, per rendere conformi le previsioni urbanistiche del P.R.G.C. con il progetto in esame, è stata redatta un’apposita variazione urbanistica ex art. 9, comma 4, della legge 285/2000, regolarmente pubblicata all’albo pretorio del Comune di Torino dal 5.7.03 al 23.7.03; ciò in quanto era necessario riclassificare in aree per la viabilità le varie zone di P.R.G.C., interessate dall’intervento, non attualmente ricomprese nella viabilità esistente o prevista (rotonda di accesso al sottopasso, segnalazione presenza sottopasso ecc.).<br />
In effetti, l’opera in questione riveste valenza olimpica, essendo stata individuata in sede legislativa come opera finalizzata all’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali Torino 2006(L. n. 285/2000, allegato 3 “Infrastrutture viarie”), e, pertanto, trova applicazione il procedimento disciplinato dall’art. 9, comma 4, della l. 285 del 2000, che stabilisce la competenza della Conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto, prevedendo una procedura accelerata anche ove siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici.<br />
Precisa al riguardo la norma citata che “dette variazioni sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione di conclusione positiva del procedimento, purchè la proposta di variazione sia stata pubblicata per almeno otto giorni nell’albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori dieci giorni per la presentazione delle osservazioni”.<br />
Tale considerazione assume, senza dubbio, valore dirimente nel vaglio della censura in oggetto, dal momento che, trovando applicazione la disciplina posta dalla legge speciale, nessun rilievo può assumere il richiamo alla norma di cui all’art.1, comma 5, della L. n. 1/1978.<br />
Le medesime argomentazioni fin qui svolte in ordine all’applicabilità della disciplina prevista dalla legge speciale n. 285/2000, sono sufficienti altresì per confutare l’ulteriore doglianza relativa alla mancata autorizzazione, da parte del Consiglio comunale, del rappresentante del Comune in seno alla conferenza dei servizi del 24 luglio 2003.<br />
Ad ogni buon conto, se anche si volesse ritenere l’applicabilità, al caso di specie, della disciplina di cui all’art. 14 ter della l. n. 241/1990, bisognerebbe allora concludere, coerentemente con il procedimento disciplinato da tale norma, che l’eventuale mancanza della predetta autorizzazione in capo al rappresentante comunale non costituisce vizio del procedimento della conferenza dei servizi, ma comporta quale unica conseguenza che, essendo il rappresentante privo del potere di vincolare l’Ente, quest’ultimo sarà legittimato ad esprimere il dissenso.<br />
Peraltro, si ribadisce, l’applicabilità della disciplina appena citata è esclusa dall’applicazione della legge speciale n. 285/2000, che all’art. 9 prevede una procedura della conferenza dei servizi accelerata e derogatoria rispetto alla disciplina generale, senza alcun richiamo alla disposizione del comma 6 del citato art. 14 ter della l. n. 241/1990, relativa alla legittimazione del rappresentante in conferenza dei servizi, e con disposizioni derogatorie anche per quanto concerne il procedimento di manifestazione del dissenso.<br />Ne consegue che il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.<br />
Con il secondo motivo lamentavano i ricorrenti che il Comune di Torino avrebbe realizzato un’alterazione della scansione procedimentale in materia di progettazione di opere pubbliche, in violazione della disposizione di cui all’art. 16 l. 109/1994; deducevano, in particolare, la violazione dell’art.15, commi 4 e 5, del Regolamento n. 554/1999, in quanto sarebbe mancata la redazione del documento preliminare all’avvio della programmazione, che la norma citata pone a carico del responsabile del procedimento.<br />
Rilevavano, poi, i ricorrenti che la riapprovazione del progetto preliminare, avvenuta con la deliberazione di Giunta del 18.02.2003, avrebbe completamente travisato la funzione del sottopasso, dal momento che la parte dell’opera indicata quale primo lotto in tale progetto, sarebbe l’unica parte a dover essere effettivamente realizzata, laddove invece sarebbe prevista come meramente eventuale l’ulteriore prosecuzione del sottopasso; per cui, in realtà, si tratterebbe soltanto di un escamotage per impiegare il finanziamento pubblico erogato.<br />
La realizzazione frazionata dell’opera costituirebbe, inoltre, una violazione di legge, perché l’opera in questione, oltre ad essere stata prevista nella pianificazione urbanistica ed in quella territoriale e trasportistica per il raggiungimento dello scopo costituito dal superamento dell’ampia barriera ferroviaria, era prevista dalla l. n. 285/2000 come opera unitaria; pertanto, solo se realizzata nella sua interezza, essa risulterebbe funzionale rispetto alle esigenze imposte dall’evento olimpico, mentre così, stando al progetto approvato, ne verrà eseguita la parte meno qualificante, vale a dire quella che non oltrepassa la barriera costituita dallo smistamento ferroviario.<br />
Il motivo è infondato.<br />
Quanto alla violazione della scansione procedimentale in materia di progettazione di opere pubbliche, è sufficiente richiamare le argomentazioni già svolte in relazione all’applicabilità della legge n. 285 del 2000, che, in quanto pone una disciplina di carattere speciale, prevale sulla disciplina generale in materia di lavori pubblici.<br />
Con riferimento, poi, alle censure che sono riconducibili nell’ambito del vizio di eccesso di potere per sviamento, in quanto l’opera per cui è causa traviserebbe la funzione del sottopasso, non essendone prevista la realizzazione nella sua interezza, ed in definitiva si tratterebbe solo di un escamotage per l’impiego del finanziamento pubblico erogato, è da dirsi che fin dal primo atto di approvazione del progetto preliminare &#8211; delibera G.C. del 20.3.2001- ed in tutti gli atti a seguire, la realizzazione del sottopasso di Corso Spezia fu suddivisa in lotti, ed in nessuno degli atti impugnati il primo lotto di tali lavori ha mai previsto il superamento della barriera di smistamento ferroviario.<br />
Inammissibile è poi la censura secondo la quale la realizzazione del secondo lotto sarebbe solo eventuale, atteso che la stessa si fonda su asserzioni prive di riscontro probatorio ed assolutamente ipotetiche.<br />
Parimenti inammissibili sono gli ulteriori motivi di cui ai punti 3°, 4°, 5° e 6°, con i quali i ricorrenti evidenziavano tutta una serie di vizi procedurali, consistenti in particolare: a) nella violazione dell’art. 15, comma 6 del Regolamento n. 554/1999, in quanto il progetto non assicurerebbe il rispetto e la compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale in cui si colloca l’intervento; b) nella violazione dell’art.15, comma 12 del citato Regolamento, in quanto il Comune avrebbe dovuto adottare, nella scelta della soluzione progettuale, una metodologia “ tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili”; c) nella violazione dell’art.19, comma 1 lettera b), dello stesso Regolamento n. 554, poiché la relazione illustrativa al progetto preliminare non conterrebbe “ l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni”; d) nella violazione dell’ art. 21, comma 1 lett. b) e c) del d.p.r. citato, in quanto mancherebbe lo studio di prefattibilità ambientale.<br />
Osserva il Collegio che le superiori censure consistono per lo più in una serie di asserzioni generiche, che si limitano a riportare il contenuto delle disposizioni di legge che si assumono violate, senza indicazione delle ragioni poste a base delle conclusioni dei ricorrenti, e di riferimenti che consentano di individuare a quali dei provvedimenti impugnati, o a quali parti di essi, siano indirizzate.<br />
Le stesse non sono inoltre assistite da un benché minimo sostegno probatorio, per cui sembrano piuttosto ridondare nel merito di valutazioni che rientrano nell’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione, trattandosi precisamente di valutazioni di natura tecnica che questo giudice può sindacare solo in quanto siano affette da illogicità ovvero da travisamento dei fatti.<br />
Ora, non pare che il procedimento posto in essere per l’approvazione del progetto di che trattasi possa dirsi affetto da vizi di logicità o errore sui presupposti di fatto, in quanto, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, i vari atti impugnati, considerati nella sequenza secondo la quale si sono succeduti, danno contezza degli aspetti tecnici evidenziati dai ricorrenti nei motivi di ricorso in esame, nonché delle soluzioni prescelte.<br />
I ricorrenti deducevano, poi, l’illegittimità della Conferenza dei servizi del 24 luglio 2003 per carenza di motivazione, atteso che il verbale della relativa seduta si limiterebbe a dare atto della produzione di note e/o pareri di alcune delle Amministrazioni convocate, senza nulla dire degli interventi effettuati nel corso della seduta, nè del tenore degli stessi e dei voti espressi.<br />L’affermazione è senza dubbio smentita dall’esame dei verbali della conferenza stessa; si osserva infatti che il verbale della conferenza dei servizi del 24 luglio 2003 deve essere considerato unitamente a quello precedente, relativo alla seduta del 4 luglio 2003, di cui la seduta del 24 luglio costituiva il prosieguo.<br />
Dalla lettura congiunta dei due documenti si evince chiaramente che sono state verbalizzate tutte le operazioni svolte, gli interventi effettuati ed i chiarimenti forniti, i pareri acquisiti, i documenti prodotti, elementi tutti allegati ai predetti verbali e richiamati per relationem, in forza dei quali si è pervenuti alla decisione finale della conferenza stessa.<br />
Come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, la conferenza in esame si è svolta inoltre secondo la disciplina posta dall’art. 9 della legge 285 del 2000, che ha carattere derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria di conferenza di servizi in materia di lavori pubblici, per ragioni di particolare urgenza nella realizzazione di lavori connessi allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006.<br />
Quanto alla prescrizione relativa alla verifica di compatibilità ambientale prevista dal Piano Area del Po, è sufficiente rilevare che l’Ente Parco Po non ha manifestato alcun dissenso all’interno della conferenza, ha richiesto dei chiarimenti che sono stati forniti, per cui, non essendo emersi elementi preclusivi alla realizzazione del progetto, ben poteva intervenire la suddetta verifica entro il termine di quarantacinque giorni dalla convocazione della conferenza stessa, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della L. 285/2000.<br />Parimenti infondata è l’ulteriore doglianza, relativa all’errore di motivazione dell’impugnata determinazione n. 434 del 4.8.03 della Regione Piemonte.<br />
Sostenevano al riguardo i ricorrenti che dall’intera sequenza procedimentale sarebbe dato evincere che la realizzazione del 1° lotto del sottopasso veicolare Spezia- Sebastopoli contrasterebbe con le ragioni per cui il sottopasso stesso era stato previsto nel P.R.G.C. della Città di Torino del 1995.<br />
In particolare, l’impugnata determinazione: a) farebbe riferimento all’opera in argomento considerandola come primo lotto di un intervento di maggiore portata, sulla realizzazione del quale non esistono garanzie, ma perplessità; b) riterrebbe l’opera risolutiva dei problemi di traffico dell’area Lingotto.<br /> Inoltre in nessun conto sarebbero state tenute le esigenze di tutela della salubrità ambientale, nonché di salvaguardia della storica alberata di Corso Spezia.<br />
Con riferimento alle superiori censure ritiene il Collegio di dover ribadire le argomentazioni già svolte a confutazione dei motivi dal n. 3 al n. 6, in particolare per quanto attiene alla mancanza di elementi di prova a sostegno delle censure in argomento, ed all’ingerenza delle stesse nel merito di valutazioni che rientrano nell’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione.<br />
Ed invero, fin dal primo atto di approvazione del progetto preliminare &#8211; delibera G.C. del 20.3.2001- ed in tutti gli atti a seguire, la realizzazione del sottopasso di Corso Spezia fu suddivisa in lotti, ed in nessuno di tali atti il primo lotto dei lavori ha mai previsto il superamento della barriera di smistamento ferroviario.<br />
L’opera inoltre viene espressamente dichiarata, nel provvedimento regionale impugnato, come “ampiamente propedeutica alla prosecuzione sino al congiungimento con il corso Sebastopoli”, realizzando così la sua funzione originaria di via di transito per collegare due zone della città attualmente separate dalla presenza della linea ferroviaria.<br />
Nessun principio di prova è stato fornito, inoltre, sulla circostanza che i valori ambientali non siano stati tenuti nella debita considerazione, tanto più che risulta invece per tabulas che il Comune si è dato carico di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente nella zona interessata dalla realizzazione dell’opera in questione.<br />
Ed infatti è stata prevista una serie di interventi per la conservazione ed il ripristino di tale patrimonio arboreo, in particolare la ripiantumazione di 116 soggetti arborei a fronte dei 96 abbattuti; è stata inoltre garantita la permanenza di quelli che non interferiscono con i lavori del sottopasso, oltre alla previsione dell’allestimento di nuove aree verdi.<br />
La determina regionale impugnata, infine, al punto n. 5 del dispositivo, specifica che “si da atto che nel campo delle mitigazioni ambientali la Città di Torino ha predisposto appositi studi relativi alla salvaguardia del patrimonio arboreo, ove possibile, e alla piantumazione di nuove essenze con un apposito progetto delle sistemazioni a verde che non sono comprese nel progetto principale …Le tecnologie impiegate dalla Città per la ricollocazione di alberi di grande diametro sono consolidate e garantiscono una elevata percentuale di successo”.<br />
Inammissibile per genericità è infine la censura relativa alla violazione dell’art. 1 della l. n. 241/90, con riferimento ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa.<br />
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.<br />
Passando all’esame dei motivi aggiunti, depositati in data 21 novembre 2003, gli stessi non sono suscettibili di positiva considerazione.<br />
L’art. 7, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 157/95 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, “in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell’allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l’offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette”. <br />
E’ agevole arguire dal tenore letterale della disposizione citata che l’indicazione dei servizi di natura intellettuale, ovvero rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell’allegato 1 – servizi finanziari -, ha carattere meramente esemplificativo, come è dimostrato altresì dall’utilizzo del termine “specie”, che lascia intendere come la norma faccia riferimento anche ad altro tipo di servizi, la cui precipua caratteristica deve consistere nell’impossibilità di stabilire con precisione le specifiche degli appalti.<br />
Ora, non può esservi dubbio che, nel caso di specie, il servizio di trapianto meccanizzato di alberi in ambito urbano, da effettuarsi attraverso “l’utilizzo di un macchinario specifico in grado di procedere allo spostamento della pianta con un’unica operazione, salvaguardando la funzionalità e l’integrità dell’apparato radicale”, sia qualificabile come servizio di natura fortemente specialistica e che, conseguentemente, ci si trovi di fronte ad una di quelle ipotesi in relazione alle quali il Legislatore ha ritenuto di poter derogare ai meccanismi di aggiudicazione ordinaria, per la sussistenza di ragioni di impraticabilità dei procedimenti ordinari, dovute alla particolarità delle prestazioni e dell’oggetto del contratto.<br />
Ed infatti, nell’impugnata determinazione dirigenziale n. 413 dell’8 agosto 2003, l’Amministrazione comunale ha fornito una chiara dimostrazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di derogare alle normali procedure di evidenza pubblica e fare invece ricorso alla procedura negoziata con avviso pubblico.<br />
Quanto all’asserita mancanza delle ragioni di urgenza che avrebbero giustificato l’adozione della procedura accelerata di cui all’art. 10, comma 8, d.lgs. n. 157/95, anche questo assunto risulta testualmente smentito dal tenore della citata determina dell’ 8 agosto 2003, la quale indica puntualmente i motivi che giustificavano l’urgenza dell’intervento in questione, sia sotto il profilo del rispetto di tempi compatibili con il ciclo biologico dei soggetti arborei da trapiantare, sia con riferimento ai tempi imposti dalla realizzazione dell’opera stradale, dal momento che l’intervento de quo assumeva carattere propedeutico rispetto all’esecuzione di tali lavori.<br />
Priva di qualsiasi pregio risulta poi la censura con la quale i ricorrenti deducevano l’incompetenza del dirigente ad adottare il provvedimento di indizione della gara.<br />
E’ sufficiente al riguardo osservare che l’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti locali, affida ai dirigenti tutti i compiti gestionali dell’ente locale, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.<br />
Il comma 3, in particolare, affida all’esclusiva competenza dirigenziale la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità delle procedure di appalto.<br />
Una formulazione di questo tipo, unita alla lettura dell’art. 192 dello stesso T.U., nel quale si prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta “ da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: … c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti…”, non può lasciare dubbi di sorta sulla competenza del dirigente in ordine all’adozione dei provvedimenti di indizione delle gare.<br />
La legittimità degli atti impugnati con il ricorso rende, poi, infondata la censura n. 4 dei motivi aggiunti, secondo la quale gli atti impugnati con questi ultimi sarebbero affetti da illegittimità derivata da quella degli atti antecedenti, illegittimità che, come si è visto, non sussiste.<br />
Per quanto sopra, i detti motivi aggiunti devono quindi dichiararsi infondati.<br />
Passando all’esame dei motivi aggiunti depositati il 17 dicembre 2003, è inammissibile il motivo sub I, con il quale i ricorrenti rilevavano che il Comitato di Regia previsto dall’art. 1, comma 1 bis, della legge n. 285/2000 non avrebbe personalità giuridica autonoma e non avrebbe alcun potere di valutazione dell’interesse olimpico, svolgendo piuttosto compiti meramente organizzativi ed esecutivi. La censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto tale doglianza non è lesiva della posizione giuridica dei ricorrenti, ai quali nessun vantaggio potrebbe derivare dall’accoglimento della stessa.<br />In ogni caso, anche sotto diverso profilo la predetta censura si rivela inammissibile, poichè la valutazione dell’interesse olimpico involge aspetti che rientrano nella discrezionalità politica del Legislatore, il quale ha, a priori, effettuato la predetta valutazione in riferimento all’opera stradale per cui è causa, attraverso l’inclusione di essa nell’elenco allegato alla legge n. 285/2000, quale infrastruttura viaria finalizzata all’evento olimpico.<br />
L’impugnata deliberazione del Comitato di Regia non parla di valutazione dell’interesse olimpico, limitandosi all’approvazione degli stralci proposti dal TOROC.<br />
Quanto alla censura di cui alla sezione II, con la quale i ricorrenti deducevano la mancanza dell’intesa, ex art. 14 bis L. n. 285/2000, tra Comitato di Regia e Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, ai fini della definizione dei singoli stralci del piano degli interventi, osserva il Collegio che il Comitato di Regia è organo previsto dall’ art. 1 della L. 26 marzo 2003, n. 48, che ha introdotto il comma 1 bis nell’art. 1 della L. n. 285 del 2000, successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha ampliato la composizione di detto Comitato includendovi, oltre al presidente della regione Piemonte, al sindaco di Torino, al presidente della Provincia d Torino, al presidente del CONI, ed ai soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, anche tre rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell’economia e delle finanze.<br />
Quanto ai compiti del Comitato di Regia, tra essi rientra , per quel che rileva nella presente controversia, l’approvazione, ai sensi dell’art. 14 bis della più volte citata legge n. 285 del 2000, degli stralci del piano degli interventi redatto dal TOROC.<br />Ora, le argomentazioni dei ricorrenti, secondo le quali non si sarebbe verificata l’intesa, risultano prive di qualsiasi supporto probatorio, sviluppandosi attraverso una dissertazione sul significato da attribuire alla parola intesa.<br />
Dall’esame dell’atto impugnato risulta, invece, che il Comitato di Regia ha proceduto all’approvazione dello stralcio relativo al sottopasso in esame secondo la procedura prevista dalla L. n. 285/2000, tenendo conto della localizzazione dell’opera, dell’onere economico, della copertura finanziaria, della data di ultimazione dei lavori, elementi che, ai sensi del citato art. 14 bis, ben possono ritenersi sufficienti ai fini di una compiuta definizione degli stralci.<br />
Per quanto sopra, i secondi motivi aggiunti sono in parte inammissibili ed in parte infondati.<br />
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni:</p>
<p>a) il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato;<br />b) i primi motivi aggiunti sono infondati;<br />c) i secondi motivi aggiunti sono in parte inammissibili ed in parte infondati.<br />Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte &#8211; Seconda Sezione – pronunciandosi sul ricorso e sui motivi aggiunti in motivazione indicati, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205:</p>
<p>a) in parte dichiara inammissibile ed in parte respinge il ricorso in epigrafe;<br />b) respinge i primi motivi aggiunti;<br />c) in parte dichiara inammissibili ed in parte respinge i secondi motivi aggiunti.<br />Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 2004, dai Magistrati:<br />
Giuseppe CALVO Presidente<br />
Ivo CORREALE Referendario<br />
Giuseppa LEGGIO Referendario, estensore</p>
<p>Il Presidente L’Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-25-2-2004-n-321/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.321</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.1724</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2004-n-1724/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2004-n-1724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.1724</a></p>
<p>Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi; Soc. Mistery s.nc (Avv. Di Meglio) c. Comune di Roma (Avv. Raimondo) Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali – Diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa &#8211; Evidenziazione degli elementi di fatto significativi a far ritenere validamente leso o messo in pericolo l’interesse pubblico – Sufficienza &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2004-n-1724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.1724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2004-n-1724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.1724</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scognamiglio, Est. Amicuzzi; Soc. Mistery s.nc (Avv. Di Meglio) c. Comune di Roma (Avv. Raimondo)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni commerciali –  Diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa &#8211; Evidenziazione degli elementi di fatto significativi a far ritenere validamente leso o messo in pericolo l’interesse pubblico –  Sufficienza &#8211; Presenza di abusivi ed esigenze di traffico – Motivazione comunque riconducibile ad inadempienze o a tolleranza della P.A. di situazioni che sarebbe istituzionalmente tenuta a contrastare o ad eliminare – Illegittimità dell’atto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Il principio di imparzialità, che caratterizza l&#8217;azione amministrativa, impone che l&#8217;adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai fini dell&#8217;individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito, nonché, in caso di diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa, della evidenziazione e motivazione di quegli elementi di fatto significativi ed indicativi a far validamente ritenere leso o messo in pericolo l&#8217;interesse pubblico perseguito dal rilascio del titolo abilitativo. Detti elementi di fatto devono, tuttavia, essere non riconducibili ad inadempienze della Amministrazione o a tolleranza da parte di essa di situazioni di fatto che istituzionalmente sarebbe tenuta a contrastare o ad eliminare. Non può esservi, quindi, nessun automatismo tra il provvedimento di diniego o di sospensione del rilascio di autorizzazioni amministrative e l&#8217;esistenza di uno stato di fatto che l’Amministrazione stessa abbia concorso a causare per sua inoperatività, soprattutto quando non sia evidenziato e dimostrato che l’interesse tipico sotteso al provvedimento impugnato sia recessivo rispetto a quello atipico (esigenze di traffico, ecc.) concretamente tutelato con il diniego in questione e che esso sia prevalente rispetto a quelli di carattere opposto che va a ledere.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>V. il commento dell’Avv. Stefano Tarullo, “Illegittimità dell’atto per disservizio amministrativo: i confini mobili dell’eccesso di potere”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di autorizzazioni amministrative è illegittimo il diniego dell’amministrazione, ancorché puntualmente motivato, che si basi sull’esistenza di uno stato di fatto che la P.A. stessa abbia concorso a cagionare.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE  SECONDA TER</b></center><br />
composto dai signori Magistrati:Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO &#8211; Presidente, Consigliere Paolo RESTAINO &#8211; Correlatore, Consigliere Antonio AMICUZZI &#8211; Relatore ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</b></center></p>
<p>sul ricorso n. 6247 del 2002, proposto da<br />
<b>soc. MISTERY s.n.c.</b>, di MOLINARO Antonio &#038; C., in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gianfranco Di Meglio, unitamente al quale è elettivamente domiciliato  in Roma, alla Via Innocenzo XI n. 8;</p>
<p><CENTER>CONTRO</CENTER></p>
<p>il <b>COMUNE di ROMA</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Angela Raimondo, unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale,  in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21;</p>
<p>per l’annullamento<br />
del “diniego di subingresso” nella titolarità dell’autorizzazione amministrativa al commercio e di trasferimento del posteggio in sede fissa con mezzo mobile su area pubblica in Via Tuscolana n. 865, “comunicato” con nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio X del Comune di Roma;<br />
 degli atti presupposti e connessi, in particolare della delibera del Consiglio del Municipio X del Comune di Roma n. 6 del 26.2.2002 richiamata nel l’atto sopra indicato;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 15.12.2003, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, i procuratori delle parti comparsi come da verbale d&#8217;udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</b></center></p>
<p>Con ricorso notificato il 7.5.2002, depositato il 3.6.2002, la società Mistery s.n.c. afferma di aver presentato in data 29.10.1998 domanda alla Circoscrizione X del Comune di Roma di voltura a proprio nome di autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche in sede fissa, per generi alimentari tab. VI, nonché domanda di subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico della dante causa, in Via Pizzo di Calabria, a mt. 10 da Via Appia Nuova, lato opposto  alla Caserma dei Vigili del Fuoco.<br />
A seguito di diffide la società in questione è stata invitata, con nota prot. n. 5589 del 19.1.2001 del Dirigente dell’U.O.A. della suddetta Circoscrizione, a reperire altra area idonea nel rispetto dei regolamenti vigenti, stante il contrasto delle collocazioni del banco prospettate con il codice della strada.<br />
Dopo che la società Mistery s.n.c. ha chiesto il trasferimento del posteggio in questione in aree pubbliche site in Via Tuscolana,  sopra il marciapiede all’altezza di vari numeri civici, e che, a seguito di parere della Polizia municipale e della Commissione Commercio favorevole al posizionamento del posteggio alla Via Tuscolana altezza civico n. 865, il Municipio di cui trattasi ha comunicato alla società instante, con nota prot. n. CL71660 del 19.11.2001, detta individuazione del posteggio (invitandola a produrre piantine planimetriche con l’individuazione dell’area a disposizione), le è stato comunicato, con nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio X del Comune di Roma, che, con provvedimento n. 6 del 26.2.2002, era stata disposta la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio sulla Via Tuscolana.<br />
Per l’annullamento di detta comunicazione e del citato provvedimento n. 6 del 26.2.2002, ivi richiamato, ha proposto ricorso giurisdizionale la società interessata, lamentandone la illegittimità per i seguenti motivi:</p>
<p>1.- Quanto alla delibera del Consiglio del Municipio X  del Comune di Roma n. 6 del 26.2.2002:<br />
Eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, motivazione incongrua, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.<br />
La sospensione a tempo indeterminato di nuove concessioni O.S.P. è motivata da fattori ultronei, generici, astratti e non pertinenti concreti e puntuali motivi di interesse pubblico, come, in primo luogo, la presenza abusiva di venditori occasionali appartenenti ad etnie diverse (dovuta tuttavia alla incapacità delle forze dell’ordine di far rispettare le regole di ordine pubblico allontanando detti venditori); in secondo luogo l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della Via Tuscolana di cui trattasi, con intasamenti dovuti a sosta di vetture in duplice e triplice fila ed aumento della incidenza dell’inquinamento per l’aggravio delle condizioni atmosferiche (fattori determinati da carenza di pianificazione urbanistica e dal riferimento a non generalizzabili condizioni atmosferiche); in terzo luogo il sovraffollamento con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità (pur essendo la via in questione assai ampia e con marciapiedi laterali ed essendo eventuali episodi di microcriminalità  dovuta ad incapacità di repressione degli stessi da parte delle forze dell&#8217;ordine); in quarto luogo la esistenza di progetti di riqualificazione previsti per la zona in questione ( astratti e non prevedenti la sospensione o il divieto del rilascio di nuove concessioni di posteggio).<br />
Invero la concessione del posteggio commerciale non può assurgere né a causa né a finalità delle addotte motivazioni, né sono stati valutati i contrapposti interessi.<br />
Inoltre è da rilevare che l’Amministrazione comunale centrale può continuare a concedere  nuove concessioni di posteggio  ai venditori rotativi, con evidente disparità di trattamento rispetto ai venditori a posto fisso.</p>
<p>2.- Quanto al “diniego di subingresso nell’autorizzazione commerciale e di trasferimento del relativo posteggio”:<br />
Eccesso di potere per carenza di motivazione e vizi del procedimento, illegittimità derivata. Violazione di legge, in particolare dell’art. 28, I c., del D. Leg.vo n. 114 del 1998, e dell&#8217;art. 27, lettera e) dello Statuto del Comune di Roma, di cui alla delibera del C.C. n. 316 del 26.9.1991 e successive modificazioni.<br />
Il negativo provvedimento impugnato è affetto da invalidità derivata da quella della presupposta delibera del Consiglio del Municipio X n. 6 del 26.2.2002.<br />
Peraltro detta deliberazione attiene alle nuove concessioni di posteggio e non al trasferimento di quelle già esistenti, come quella di cui trattasi, peraltro assistita da pareri favorevoli delle competenti autorità, con violazione del diritto alla voltura ed al trasferimento in proprio nome della autorizzazione amministrativa di commercio (rinviata per inidoneità del precedente posteggio), che costituisce atto dovuto.<br />
Con atto depositato il 6.6.2002 si è costituito in giudizio il Comune di Roma.<br />
Alla pubblica udienza del 15.12.2003 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame una società, che aveva a suo tempo presentato domanda alla Circoscrizione X del Comune di Roma di voltura a proprio nome di autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche in sede fissa, nonché di subingresso nella concessione di occupazione di suolo pubblico della dante causa, ha chiesto l&#8217;annullamento della nota prot. n. CL15066 del 6.3.2002 del Municipio X del Comune di Roma con cui le è stato comunicato (dopo l’ individuazione di una nuova area per la sosta in Via Tuscolana, all’ altezza del numero civico 865, riguardo alla quale le competenti autorità avevano espresso parere favorevole) che il Municipio, con delibera del Consiglio n. 6 del 26.2.2002, aveva disposto la sospensione del rilascio i nuove autorizzazioni per l’esercizio del commercio sulla Via Tuscolana, nonché di detta delibera.</p>
<p>2.- Con il primo motivo di ricorso è stata impugnata la delibera del Consiglio del Municipio X n. 6 del 26.2.2002 per eccesso di potere per difetto del presupposto e di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, motivazione incongrua, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.<br />
Ciò in quanto la sospensione a tempo indeterminato di nuove concessioni O.S.P. è motivata da fattori ultronei, generici, astratti e non pertinenti concreti e puntuali motivi di interesse pubblico, come, in primo luogo, la presenza abusiva di venditori occasionali appartenenti ad etnie diverse (dovuta tuttavia alla incapacità delle forze dell’ordine di far rispettare le regole di ordine pubblico allontanando detti venditori); in secondo luogo l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della Via Tuscolana di cui trattasi, con intasamenti dovuti a sosta di vetture in duplice e triplice fila ed aumento della incidenza dell’inquinamento per l’aggravio delle condizioni atmosferiche (fattori determinati da carenza di pianificazione urbanistica e dal riferimento a non generalizzabili condizioni atmosferiche); in terzo luogo il sovraffollamento con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità (pur essendo la via in questione assai ampia e con marciapiedi laterali ed essendo eventuali episodi di microcriminalità  dovuta ad incapacità di repressione degli stessi da parte delle forze dell&#8217;ordine); in quarto luogo la esistenza di progetti di riqualificazione previsti per la zona in questione ( astratti e non prevedenti la sospensione o il divieto del rilascio di nuove concessioni di posteggio).<br />
Con il secondo motivo di ricorso è stato impugnato anche il diniego di subingresso nell’autorizzazione commerciale e di trasferimento del relativo posteggio” tra l’altro per invalidità derivata da quella della presupposta delibera del Consiglio del Municipio X n. 6 del 26.2.2002.<br />
Va premesso, al riguardo, che l&#8217;impugnazione dei regolamenti è in generale ammessa unitamente all&#8217;impugnazione degli atti applicativi; in particolare la norma regolamentare non direttamente lesiva è impugnabile solo con l&#8217;atto applicativo, sicché è tempestiva l&#8217;impugnazione di tale norma proposta nei termini di impugnazione dell&#8217;atto applicativo (Consiglio Stato, sez. V, 13 maggio 1997, n. 497).<br />
È, pertanto, tempestivo, in relazione al caso di specie, il ricorso con cui è stato impugnato non solo il provvedimento di diniego di subingresso, ma anche la presupposta delibera n. 6 del 2002 a carattere regolamentare (T.A.R. Toscana, sez. I, 26 novembre 2001, n. 1689).<br />
Osserva quindi il Collegio, innanzi tutto, che il vizio di difetto di motivazione può ritenersi sussistente solo in caso di assoluta mancanza di indicazione delle ragioni giuridiche e di impossibilità di ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito nell&#8217;emissione del provvedimento (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 3 giugno 2002, n. 3258).<br />
Il principio di imparzialità, che caratterizza l&#8217;azione amministrativa, impone inoltre che l&#8217;adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti, ai fini dell&#8217;individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito, nonché, in caso di diniego di rilascio di autorizzazione amministrativa, della evidenziazione e motivazione di quegli elementi di fatto significativi ed indicativi a far validamente ritenere leso o messo in pericolo l&#8217;interesse pubblico perseguito dal rilascio del titolo abilitativo.<br />Detti elementi di fatto devono, tuttavia, essere non riconducibili ad inadempienze della Amministrazione o a tolleranza da parte di essa  di situazioni di fatto che istituzionalmente sarebbe tenuta a contrastare o ad eliminare.<br />
Non può esservi, quindi, nessun automatismo tra il provvedimento di diniego o di sospensione del rilascio di autorizzazioni amministrative e l&#8217;esistenza di uno stato di fatto che l’Amministrazione stessa abbia concorso a causare per sua inoperatività, soprattutto quando non sia evidenziato e dimostrato che l’interesse tipico sotteso al provvedimento impugnato sia recessivo rispetto a quello atipico (esigenze di traffico, ecc.) concretamente tutelato con il diniego in questione e che esso sia prevalente rispetto a quelli di carattere opposto che va a ledere.<br />
Nel caso che occupa, come in precedenza è stato evidenziato, la sospensione a tempo indeterminato di nuove concessioni O.S.P. è stata motivata dall’Amministrazione intimata in primo luogo con la presenza abusiva di venditori occasionali appartenenti ad etnie diverse, in secondo luogo con l’aumento della circolazione pedonale e veicolare sul tratto della Via Tuscolana di cui trattasi (con intasamenti dovuti a sosta di vetture in duplice e triplice fila con aumento della incidenza dell’inquinamento per l’aggravio delle condizioni atmosferiche), in terzo luogo con il sovraffollamento con manifestazione di episodi di microcriminalità incidenti sulla pubblica incolumità, in quarto luogo con la esistenza di progetti di riqualificazione della zona.<br />
Tutte dette circostanze di fatto non appaiono tuttavia al Collegio caratterizzate dalla obiettività, nel senso che gli eventi  siano dovuti a circostanze su cui l’Amministrazione era ed è impossibilitata ad intervenire altrimenti, sicché non possono essere di ostacolo al rilascio di autorizzazioni O.S.P. nella zona di cui trattasi, né sono stati dimostrati la recessività dell’interesse tipico che l’Amministrazione avrebbe dovuto perseguire rispetto a quelli atipici diversi assuntamente tutelati con il provvedimento in esame e la prevalenza di questi rispetto all’interesse di parte ricorrente.<br />
La presenza di abusivi proprio per il carattere di illegittimità, se non illiceità, della attività svolta non può, infatti, costituire ostacolo al rilascio di regolari autorizzazioni a commercianti che vogliono essere in perfetta regola con la legge, sicché appare illogico che tanto sia impedito dalla presenza di soggetti che operano nel settore commercio abusivamente ed in assenza di repressione da parte delle Amministrazioni a tanto tenute, con prevalenza dell’interesse privato al commercio abusivo su quello pubblico e privato al regolare commercio.<br />
La sussistenza di intensa circolazione stradale e parcheggi caotici pure non possono soverchiare l’interesse pubblico e privato allo svolgimento del commercio, ben potendo ed anzi dovendo essa circolazione essere regolata in maniera rigorosa al fine di assicurare l’ordinato svolgimento della stessa nel pieno rispetto delle disposizioni all’uopo emanate o emanande.<br />
Il sovraffollamento, inoltre, non solo potrebbe scemare in presenza di repressione della presenza di venditori abusivi e di traffico incontrollato, ma di certo non può logicamente impedire il rilascio di autorizzazioni commerciali, che invece proprio da tanto dovrebbe essere stimolato, in vista del pubblico e privato interesse allo scambio,  e con in conferenza del verificarsi di episodi di microcriminalità (la cui repressione è compito ed interesse primario prima che del Comune, di altre Autorità all’uopo preposte).<br />
Quanto, infine, alla esistenza di progetti di riqualificazione della zona in questione, va rilevato che essi non possono di certo essere di ostacolo, per la loro genericità ed assenza di dimostrazione di concreta applicazione, alla concessione di posteggi, che peraltro non è stato dimostrato che siano in contrasto con i progetti stessi o da questi vietati.<br />
Per le considerazioni tutte che precedono il ricorso deve essere accolto, per illogicità e carenza delle motivazioni poste a base del provvedimento di sospensione impugnato.<br />
Tanto vizia in via derivata anche il diniego di subingresso nell’autorizzazione commerciale e di trasferimento del relativo posteggio”<br />
4.- Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei limiti di cui in motivazione, ed il provvedimento impugnato annullato nei limiti e nei termini sopra indicati. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.</p>
<p>5.- Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</b></center></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione seconda ter &#8211; accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato nei limiti e nei termini indicati in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sezione II ter -, nella camera di consiglio del 15.12.2003, con l’intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.</p>
<p>Consigliere Roberto SCOGNAMIGLIO &#8211; Presidente<br />
Consigliere Antonio AMICUZZI &#8211; Estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-ter-sentenza-25-2-2004-n-1724/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II ter &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.1724</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.332</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-332/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-332/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-332/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.332</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista N. c. Comune Cocconato (D.M. 564 del 17.12.1992 art. 1) Pubblici esercizi &#8211; Autorizzazione all’uso di locali destinati a sala ritrovo, senza distribuzione di alimenti e bevande &#8211; Applicazione delle prescrizioni di cui al D.M. 564 del 17.12.1992. &#8211; Fattispecie Pubblici esercizi &#8211; Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-332/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.332</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-332/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.332</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala, Est. Altavista <br /> N. c. Comune Cocconato (D.M. 564 del 17.12.1992 art. 1)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblici esercizi &#8211; Autorizzazione all’uso di locali destinati a sala ritrovo, senza distribuzione di alimenti e bevande &#8211; Applicazione delle prescrizioni di cui al D.M. 564 del 17.12.1992. &#8211; Fattispecie</p>
<p>Pubblici esercizi &#8211; Autorizzazione all’uso di locali destinati a sala ritrovo, senza distribuzione di alimenti e bevande &#8211; Applicazione prescrizioni di cui al D.M. 546 del 17.12.1992.- Motivazione &#8211; Sufficienza mero richiamo alle disposizioni di legge.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ legittima ai sensi del del D.M. 546 del 17.12.92 l’autorizzazione per l’uso di locali, posti al primo piano di un edificio, per sala ritrovo senza somministrazione di bevande che prevede in particolare la chiusura con struttura fissa della porta di accesso al vano scala dal locale adibito a bar e chiusura con struttura fissa della porta che dall’esterno dà l’accesso ai locali al primo piano.</p>
<p>2. L’autorizzazione, per l’uso di locali destinati a sala ritrovo senza somministrazione di bevande, rilasciata con specifiche prescrizioni ai sensi del D.M. 546 del 17.12.1992, è sufficientemente motivata col mero richiamo alle disposizioni di legge delle quali viene fatta applicazione, configurando un’ipotesi in cui l’amministrazione esercita un’attività tipicamente vincolata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In tema di autorizzazione ai sensi del DM 564 del 17 dicembre 1992</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA </center><br />
<center>&#8220;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&#8221;</center> </b></p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE<br />
<center>Prima Sezione</center></b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso n. 203 del 2004 proposto da</p>
<p><b>Noto Marianna</b>, rappresentata e difesa dagli Avvocati Paolo Monti, Giuuseppe Greppi e</p>
<p><b>Alberto Gaj</b>, con domicilio eletto in Torino via De Sonnaz 19 presso lo studio dell&#8217;Avv. Antonio Fiore</p>
<p><center>contro</center></p>
<p><b>Comune di Cocconato</b>, in persona del Sindaco p.t.,</p>
<p>per l&#8217;annullamento previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />
della prescrizione apposta all&#8217;autorizzazione rilasciata dal responsabile del servizio del Comune di Cocconato del 3 12 2003, consegnata il 4 12 2003, con cui si stabilisce che la porta di accesso del vano scala del locale adibito a bar dovrà rimanere permanentemente chiusa con struttura fissa; la porta che dall&#8217;esterno dà accesso ai locali posti al primo piano, tramite scale in proprietà dovrà sempre essere chiusa da apposita serratura di sicurezza e costodita, considerata la logistica dei locali al piano terradell&#8217;intimazione del 20 1 2004 ad attenersi alle prescrizioni di cui all&#8217;autorizzazione del 3 12 2003.<br />
nonché per la condanna del Comune di Cocconato al risarcimento dei danni.</p>
<p>visto il ricorso con i relativi allegati; visti gli atti tutti della causa;<br />
relatore nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2004 ii referendario Cecilia Altavista; <br />
udito l&#8217;Avv. Monti per il ricorrente.</p>
<p><center><b>Ritenuto in fatto</center></b></p>
<p>In data 3 12 2003, Marianna Noto, titolare di licenza di pubblico esercizio per il Bar Caffetteria Cavour, sito in Piazza Cavour 23, ha presentato istanza per l&#8217;autorizzazione all&#8217;uso dei locali posti al primo piano dell&#8217;edificio, per sala ritrovo, senza distribuzione di alimenti e bevande.</p>
<p>La autorizzazione è stata rilasciata il 3 12 2003, con specifche precsrizioni ai sensi del D.M. 564 del 17 12 1992., in particolare la chiusura con struttura fissa della porta di accesso al vano scale dal locale adibito a bar; chiusura con struttura fissa della porta che dall&#8217;esterno dà accesso ai locali al primo piano.</p>
<p>In sopralluoghi effettuati il 12 12 2003 e il 24 12 2003, veniva accertato che la porta interna del locale era solamente chiusa a chiave e non con struttura fissa, mentre la porta di accesso dall&#8217;esterno ai locali posti al primo piano non sempre era chiusa a chiave, consentendo pertanto un libero accesso.</p>
<p>Con provvedimento del 20 1 2004 il Comune ha intimato il rispetto delle prescrizioni.</p>
<p>Tale provvedimento e l&#8217;autorizzazione, nella parte in cui impone le prescrizioni ai sensi del D.M. 564 del 17 12 1992, sono stati impugnati con il presente ricorso per i seguenti motivi:</p>
<p>Violazione di legge in relazione all&#8217;an 1 del D.M. 564 del 17 12 1992; inapplicabilità ai locali non destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.<br />Violazione di legge in relazione all&#8217;art 1 del D.M. 564 del 17 12 1992; inapplicabilità ai locali non destinati alla somministrazione di alimenti e bevande delle prescrizioni riflettenti il divieto di uso della posrta interna che immette nella scala comune illogicità manifesta.<br />Eccesso di potere per insufficiente motivazione in relazione alle prescrizioni imposte al fine di garantire la sorvegliabilità dei locali;<br />Illegittimità derivata dell&#8217;intimazione del 20 1 2004. <br />
Alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2004 il ricorso era ritenuto per la decisione immediata.</p>
<p><center><b>Considerato in diritto</center></b></p>
<p>Il Collegio non ravvisando la necessità di disporre alcuna ulteriore attività istruttoria ritiene di potersi pronunciare ai sensi dell&#8217;art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205; non vi è luogo, dunque, ad alcuna pronuncia sull&#8217;invocata tutela cautelare.</p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si sostiene la violazione dell&#8217;art 1 del D.M. 564 del 1992, in quanto l&#8217;Amministrazione avrebbe imposto delle prescrizioni del decreto non applicabili ai locali dove non avviene la somministrazione di alimenti e bevande.</p>
<p>Tale profilo di censura è privo di fondamento.</p>
<p>L&#8217;art 1 del D.M. 564 prevede che i locali adibiti ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande debbano avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità alle vie d&#8217;accesso o d&#8217;uscita. Le porte od altri ingressi devono consentire l&#8217;accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l&#8217;accesso ad abitazioni private. Nel caso di locali ubicati ad un livello superiore a quello della strada o della piazza la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall&#8217;autorità di pubblica sicurezza che può prescrivere la chiusura di ulteriori vie d&#8217;accesso o d&#8217;uscita.</p>
<p>Dalla norma risulta chiara la ratio: impedire che vi siano accessi ed uscite dai pubblici esercizi non sorvegliabili dall&#8217;esterno o vie d&#8217;uscita non controllabili.</p>
<p>Nel caso di specie è evidente che sia la porta interna sia quella che dai locali superiori permette l&#8217;accesso sulle scale comuni dell&#8217;edificio, costituiscono vie di entrata e d&#8217;uscita non sorvegliabili.</p>
<p>Priva di rilevanza si deve ritenre la circostanza che la somministrazione non avvenga direttamente nei locali superiori. Infatti il collegamento tra il locale dove avviene la somministrazione e i locali superiori conduce a considerare le porte per cui è stata disposta la chiusura comunque accessi per il locale dove avviene la somministrazione.</p>
<p>Ne deriva l&#8217;infondatezza altresì del secondo motivo di ricorso.</p>
<p>Inoltre il comma 4 dell&#8217;art 1 del D.M. non richiede espressamente che si tratti di locali in cui avvenga la somministrazione, nel caso si tratti di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d&#8217;accesso.</p>
<p>La censura relativa al fatto che la prescrizione imposta impedirebbe anziché favorire la sorvegliabiità esterna del locale comporta una valutazione di merito che non può essere effettuata in questa sede.</p>
<p>Altresì infondata è la censura relativa la difetto di motivazione.</p>
<p>Infatti l&#8217;Amministrazione ha imposto limitazioni al provvedimento ampliativo, in osservanza delle disposizioni normative. Tali disposizioni configurano un potere amministrativo vincolato al riscontro dei presupposti.</p>
<p>L&#8217;esercizio del potere amministrativo, ove rivesta natura vincolata, è correttamente e sufficientemente motivato col mero richiamo alle disposizioni di legge delle quali viene fatta applicazione (cfr Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5116, per cui nel caso in cui l&#8217;amministrazione esercita un&#8217;attività tipicamente vincolata, la motivazione è insita nel richiamo alle disposizioni di legge)</p>
<p>La motivazione dell&#8217;atto amministrativo assolve, infatti, la funzione di rendere palesi le ragioni che hanno indotto l&#8217;amministrazione ad adottarlo al fine di consentire il successivo ed eventuale sindacato di legittimità; <br />peraltro, quando l&#8217;attività amministrativa è vincolata, tale funzione deve considerarsi assolta se il provvedimento indichi con precisione i presupposti di fatto e di diritto la cui presenza o la cui mancanza ne hanno reso necessaria l&#8217;adozione (Consiglio Stato, sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5730)</p>
<p>Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.</p>
<p>Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite del grado.</p>
<p><center> <b> P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Prima Sezione, respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25.2.2004, con l&#8217;intervento dei signori magistrati: <br />
Alfredo Gomez de Ayala, Presidente <br />
Roberta Vigotti Consigliere <br />
Cecilia Altavista ref. Est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.324</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-324/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto F.M. s.n.c c. Comune di Druento, Provincia di Torino e Regione Piemonte non è variante strutturale al piano regolatore la variante che pur avendo portata sovracomunale riguardi un&#8217;opera viaria già prevista dallo strumento urbanistico, che non incide sull&#8217;impianto strutturale delle pregresse previsioni e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-324/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-324/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.324</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<BR> F.M. s.n.c c. Comune di Druento, Provincia di Torino e Regione Piemonte</span></p>
<hr />
<p>non è variante strutturale al piano regolatore la variante che pur avendo portata sovracomunale riguardi un&#8217;opera viaria già prevista dallo strumento urbanistico, che non incide sull&#8217;impianto strutturale delle pregresse previsioni e che prevede modifiche tali da non alterare la funzionalità dell&#8217;opera prevista</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piano Regolatore Generale – Variante sostanziale  – Definizione</p>
<p>Edilizia e urbanistica – Strumenti urbanistici – Obbligo di motivazione solo ove la previsione incida su aspettative consolidate – Reiterazione vincoli urbanistici a contenuto espropriativo  &#8211; Decadenza vincoli urbanistici a contenuto espropriativo – Regime provvisorio di cui all’ultimo comma art. 4 legge 28 gennaio 1977 n. 10 – Obbligo di motivazione – Non sussiste</p>
<p>Edilizia e urbanistica – Piano regolatore – Regime provvisorio di cui all’ultimo comma art. 4 legge 28 gennaio 1977 n. 10 – Posizione giuridica del proprietario inciso – Aspettativa generica</p>
<p>Comune e provincia – Consiglio comunale &#8211; Deliberazione – Obbligo di astensione – Approvazione di variante urbanistica – Provvedimento a carattere generale – Consigliere coredattore del progetto di opera viaria oggetto della variante &#8211; Non sussiste obbligo di astensione</p>
<p>Comune e provincia – Consiglio comunale &#8211; Deliberazione – Obbligo di astensione – Approvazione di variante urbanistica – Consigliere comunale – Contenzioso preesistente con il ricorrente – Obbligo di astensione – Non sussiste</p>
<p>Comune e provincia – Autorizzazione a stare in giudizio – Determina dirigenziale – Richiamo a precedente deliberazione della Giunta comunale per resistere in giudizio a distinto ricorso &#8211; Non è valida</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi della l.r. 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., non ha carattere strutturale  la variante al piano regolatore che pur avendo portata sovracomunale riguardi un’opera viaria già prevista dal Piano regolatore, che non incide sull’impianto strutturale delle pregresse previsioni urbanistiche e che prevede modifiche al tracciato viario tali da non alterare la funzionalità dell’opera.</p>
<p>L’ipotesi eccezionale di obbligo di motivazione del provvedimento di approvazione di uno strumento urbanistico, riconosciuto dalla giurisprudenza nelle ipotesi in cui la previsione urbanistica incida su aspettative consolidate, non trova applicazione nel caso in cui si tratti di reiterazione di un  vincolo già esistente (nel qual caso non è ravvisabile alcun affidamento in capo all’interessato) ovvero nel caso in cui, divenuto inefficace il vincolo, trovi applicazione il regime provvisorio degli standard generali previsti dall’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.</p>
<p>Il proprietario di aree in ordine alle quali, divenuto inefficace un precedente vincolo urbanistico, trovi applicazione il regime provvisorio degli standard generali previsti dall’ultimo comma dell’articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non ha un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione della P.A.  ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile.</p>
<p>Non costituisce motivo di astensione obbligatoria dall’approvazione di una variante relativa alla realizzazione di opera viaria l’avere il consigliere comunale partecipato alla redazione del progetto dell’opera poiché l’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a carattere generale, tra i quali rientrano i piani urbanistici, se non nel caso di una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.</p>
<p>Non costituisce motivo di astensione obbligatoria dall’approvazione di una variante relativa alla realizzazione di opera viaria l’esistenza di contenzioso tra il soggetto che impugna l’approvazione della variante urbanistica ed un consigliere comunale, contenzioso inerente la responsabilità professionale del consigliere per l’intervenuta reiezione di un progetto di edificazione dell’area interessata dalla variante, dal momento che non si configura una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.</p>
<p>Non è valida ad autorizzare il Comune a stare in giudizio una determina dirigenziale, ancorchè faccia riferimento espresso ad una precedente deliberazione della Giunta comunale che autorizzava la costituzione in un distinto giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non è variante strutturale al piano regolatore la variante che pur avendo portata sovracomunale riguardi un’opera viaria già prevista dallo strumento urbanistico, che non incide sull’impianto strutturale delle pregresse previsioni e che prevede modifiche tali da non alterare la funzionalità dell’opera prevista</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>Reg. Sent. n. 324/04<br />
Reg. Ric. n. 1430/03</p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1430/03 proposto dalla<br />
<b>società F.M. DI MODICA &#038; BONAGLIA S.N.C.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Carozzo, domiciliataria in Torino, via Amedeo Avogadro, 26, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p><center>contro</center></p>
<p><b>COMUNE DI DRUENTO</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Giorgio Santilli, domiciliatario in Torino, via Sacchi, 44, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p><b>PROVINCIA DI TORINO</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, non costituito in giudizio;</p>
<p><b>REGIONE PIEMONTE</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
della deliberazione C.C. 20 giugno 2003, n. 18, di approvazione definitiva della variante parziale al PRGC ai sensi dell’art. 17, comma 7 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 per la modifica della viabilità di interesse comunale, provinciale e regionale adottata con deliberazione C.C. 11 aprile 2003, n. 9, nonché di tutti gli atti presupposti, successivi, conseguenziali e comunque connessi, con particolare riferimento alla deliberazione C.C. 11 aprile 2003, n. 9 ed alla deliberazione C.C. 27 luglio 2001, n. 19, di adozione del progetto preliminare della variante generale al PRGC;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Druento;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all&#8217;udienza camerale del 25 febbraio 2004 l’avv. Alessandra Carozzo per la società ricorrente e l’avv. Giorgio Santilli per il Comune di Druento;<br />
Vista l’istanza cautelare;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che il ricorso investe la deliberazione con cui il Consiglio Comunale di Druento ha approvato la variante parziale al piano regolatore che prevede il completamento della nuova circonvallazione e la conseguente imposizione di un vincolo preordinato all’esproprio su un’area di proprietà della ricorrente;<br />
Considerato che con il primo motivo la ricorrente sostiene che la variante approvata avrebbe portata sovracomunale e inciderebbe sui criteri di impostazione del piano, per cui avrebbe carattere strutturale e avrebbe richiesto il più complesso procedimento previsto per tale atto dall’art. 15 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, anziché quello semplificato di cui al successivo art. 17, comma 7;<br />
Ritenuto che la circonvallazione prevista ha in effetti portata sovracomunale, ma che la previsione non è stata introdotta ex novo, essendo già contenuta nel piano regolatore approvato con deliberazione G.R. 10 dicembre 1990 e nella successiva variante strutturale approvata con deliberazione G.R. 30 dicembre 1996;<br />
Ritenuto, in particolare, che detti strumenti prevedevano in zona una viabilità di collegamento intercomunale, per cui detta previsione aveva già carattere sovracomunale;<br />
Considerato che a norma dell’art. 15 L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 hanno carattere strutturale – per quanto interessa nella presente sede – le varianti al piano regolatore che producano modifiche all’impianto strutturale del piano stesso ed alla funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale;<br />
Ritenuto che, proprio perché la circonvallazione era già prevista dagli strumenti previgenti e la variante impugnata si è limitata a parziali modifiche del relativo tracciato, essa non ha inciso sull’impianto strutturale di tali strumenti;<br />
Ritenuto inoltre che le previste modifiche del tracciato non comportano alterazione della funzionalità dell’opera in questione;<br />
Ritenuto che il primo motivo deve perciò essere respinto per infondatezza;<br />
Considerato che con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il Comune non avrebbe considerato la presenza in zona dello stabilimento da essa gestito, né avrebbe tenuto conto dell’esigenza di rilocalizzarlo altrove;<br />
Ritenuto che tale censura deve essere dichiarata inammissibile, in quanto riferibile non già alla variante parziale impugnata, bensì agli strumenti urbanistici previgenti, i quali, come più sopra riferito, già prevedevano la realizzazione di un’opera viaria sull’area in questione;<br />
Ritenuto che, comunque, l’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241 sottrae i provvedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici al generale obbligo di motivazione;<br />
Ritenuto che i principi giurisprudenziali secondo cui, eccezionalmente, la previsione urbanistica deve essere motivata quando incida su aspettative consolidate non può trovare applicazione nel caso in esame, dato che nel caso di reiterazione dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo non è ravvisabile alcun affidamento, in quanto l’area era già soggetta a vincolo o, se questo era divenuto inefficace, al regime provvisorio degli standard generali previsti dall’art. 4 ultimo comma L. 28 gennaio 1977 n. 10;<br />
Ritenuto che in quest’ultimo caso, il proprietario inciso ha unicamente  un interesse generico all’adozione di una nuova disciplina urbanistica dell’area, con la conseguenza che non è comunque configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria in relazione ad una precedente determinazione della  Amministrazione, ma soltanto un’aspettativa generica ad una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspira ad una utilizzazione più proficua dell’immobile (Cons. St., IV 25 settembre 2002, n. 4907);<br />
Ritenuto inoltre che in sede di approvazione della variante il Comune non era in alcun modo tenuto a valutare le possibilità di rilocalizzazione dell’attività della ricorrente a norma dell’art. 16, comma 3 L. 11 febbraio 1994, n. 109 o dell’invo-cata direttiva 18 settembre 2000, n. 53/CE;<br />
Ritenuto che per tale ragione deve essere disattesa anche la censura di difetto di motivazione sollevata con il terzo motivo<br />
Considerato che, sempre con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia il provvedimento impugnato, sostenendo che il Comune di Druento avrebbe assicurato alla Provincia di Torino, autrice del progetto della nuova circonvallazione, che i permessi all’esercizio dell’attività esercitata dalla ricorrente stessa decadono con la costruzione della nuova strada, sulla base di un documento controfirmato dalle parti: documento che in realtà non esisterebbe affatto;<br />
Ritenuto che tale censura deve in questa sede dichiararsi inammissibile, non essendo in alcun modo riferibile al provvedimento impugnato;<br />
Ritenuto che non può trovare accoglimento neppure l’ulteriore censura secondo cui le esigenze di conservazione degli accessi alla pubblica viabilità da parte delle aree industriali esistenti in zona sarebbe stata meglio soddisfatta da una diversa soluzione progettuale, trattandosi di questioni attinenti il merito dell’azione amministrativa, sottratte al vaglio del Giudice di legittimità;<br />
Ritenuto che il terzo motivo deve perciò essere disatteso in ogni sua parte;<br />
Considerato che con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la deliberazione impugnata, sostenendo che essa sarebbe stata adottata dal Consiglio Comunale di Druento con il concorso di un suo componente che avrebbe dovuto astenersi sia perché coredattore del progetto della circonvallazione approvato dalla Provincia, sia perché ha in corso con la stessa ricorrente un contenzioso per responsabilità professionale relativo all’avvenuta reiezione di un progetto di edificazione dell’area per cui è causa;<br />
Ritenuto che la qualità di coautore del progetto approvato dalla Provincia non è motivo di astensione obbligatoria dalla votazione della variante, in quanto, a norma dell’art. 78, comma 2 D.L.vo 18 giugno 2000, n. 267, l’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nel caso che esista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;<br />
Ritenuto, in particolare, che la qualità di coautore di un progetto approvato da un’altra Amministrazione non determina la correlazione immediata e diretta menzionata dalla disposizione di cui sopra;<br />
Ritenuto inoltre che tale correlazione non è configurabile neppure in relazione alla pendenza del contenzioso con la ricorrente;<br />
Ritenuto che anche il quarto mezzo deve pertanto trovare reiezione;<br />
Ritenuto che il ricorso deve essere pertanto conclusivamente in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, secondo quanto riferito;<br />
Considerato, in punto spese, che il Comune di Druento ha depositato una determina dirigenziale con cui è stata autorizzata la costituzione in giudizio e che detto provvedimento richiama la deliberazione G.C. 27 novembre 2003, n. 90, con cui era stata decisa la resistenza in giudizio avverso un distinto ricorso con individuazione del relativo difensore ed era stato conferito al dirigente l’incarico di accertare la disponibilità del difensore medesimo ad assumere l’incarico;<br />
Ritenuto che manca per contro agli atti una deliberazione di Giunta autorizzativa della resistenza nel presente giudizio e che la citata determina dirigenziale non è idonea a produrre validamente tale effetto;<br />
Ritenuto che la costituzione in giudizio del Comune di Druento deve pertanto dichiararsi nulla;<br />
Ritenuta perciò superflua la pronuncia circa le spese di lite;</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, secondo motivazione.<br />
Nulla per le spese.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 25 febbraio 2004 con l’intervento dei magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Presidente<br />
Bernardo Baglietto &#8211; I^ Referendario Estensore<br />
Paolo Peruggia &#8211; I^ Referendario</p>
<p>Il Presidente<br />
F.to A. Gomez de Ayala</p>
<p>L’Estensore<br />	<br />
F.to B. Baglietto</p>
<p>Firmato il Direttore di segreteria<br />
M. Luisa Cerrato Soave</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di legge<br />il 25 febbraio 2004<br />
Firmato il Direttore di segreteria<br />
M. Luisa Cerrato Soave</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-324/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.324</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.323</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-323/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-323/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.323</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto F.M. di Modica &#038; Bonaglia s.n.c c. Provincia di Torino e Comune di Druento la realizzazione di un&#8217;opera pubblica non è subordinata alla inesistenza sull&#8217;area interessata di insediamenti produttivi preesistenti, né vi è un obbligo per la P.A. di valutare la possibilità di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-323/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-323/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.323</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> F.M. di Modica &#038; Bonaglia s.n.c c. Provincia di Torino  e Comune di Druento</span></p>
<hr />
<p>la realizzazione di un&#8217;opera pubblica non è subordinata alla inesistenza sull&#8217;area interessata di insediamenti produttivi preesistenti, né vi è un obbligo per la P.A. di valutare la possibilità di rilocalizzazione delle attività ivi esercitate in sede di appovazione del progetto di opera pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione per pubblica utilità – Realizzazione opera pubblica – Subordinazione alla inesistenza di insediamenti produttivi sulle aree interessate – Non sussiste</p>
<p>Espropriazione per pubblica utilità – Realizzazione opera pubblica &#8211; Approvazione progetto – Obbligo di valutazione possibilità di rilocalizzazione dell’attività esercitata sull’area interessata – Non sussiste</p>
<p>Espropriazione per pubblica utilità – Realizzazione opera pubblica &#8211; Approvazione progetto circonvallazione –  Prospettazione diversa soluzione progettuale – Questione attinente il merito dell’azione amministrativa &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La realizzabilità di un’opera pubblica non può considerarsi subordinata alla inesistenza di insediamenti produttivi sull’area interessata dalla attività espropriativa, potendo al più rilevare, sul piano del bilanciamento degli interessi in conflitto, l’omessa considerazione dell’esistenza dell’insediamento e dell’interesse del ricorrente a continuare l’attività sull’area medesima.</p>
<p>Nell’approvazione del progetto preliminare o definitivo per la realizzazione di un’opera pubblica l’Amministrazione procedente non è tenuta a valutare la possibilità di rilocalizzazione dell’attività esercitata sull’area interessata.</p>
<p>Attiene al merito dell’azione amministrativa, ed è come tale inammissibile, la questione inerente una diversa soluzione progettuale di una circonvallazione stradale, rispetto a quella oggetto di approvazione, tale da consentire la più soddisfacente conservazione degli accessi alla pubblica viabilità da parte delle aree industriali esistenti nella zona.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">La realizzazione di un’opera pubblica non è subordinata alla inesistenza sull’area interessata di insediamenti produttivi preesistenti, né vi è un obbligo per la P.A. di valutare la possibilità di rilocalizzazione delle attività ivi esercitate in sede di appovazione del progetto di opera pubblica.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center></b></p>
<p>Reg. Sent. n. 323/04<br />
Reg. Ric. n.   1178/03</p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE<br />
&#8211; SEZIONE I &#8211;</center></b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sul ricorso R.G.R. n. 1178/03 proposto dalla<br />
<b>società F.M. DI MODICA &#038; BONAGLIA S.N.C.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandra Carozzo, domiciliataria in Torino, via Amedeo Avogadro, 26, come da mandato in calce al ricorso;</p>
<p><center>contro la</center></p>
<p><b>PROVINCIA DI TORINO</b>, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Provinciale, autorizzato a stare in giudizio per deliberazione G.P. 21 ottobre 2003, n. 1341-263632/2003, in tale qualità rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Bartolini e Donata Matone ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’avvocatura provinciale in Torino, via Maria Vittoria, 12, come da mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p><center>e contro il</center></p>
<p><b>COMUNE DI DRUENTO</b>, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />
della deliberazione G.P. 25 giugno 2003, n. 738-159410/03, di approvazione del progetto definitivo di completamento della circonvallazione del Comune di Druento, nonché di tutti gli atti presupposti, successivi, conseguenziali e comunque connessi;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Torino;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore il I^ Referendario Bernardo Baglietto; uditi inoltre all&#8217;udienza camerale del 25 febbraio 2004 l’avv. Alessandra Carozzo per la società ricorrente e l’avv. Luisa Bartolini per la Provincia di Torino;<br />
Vista l’istanza cautelare;<br />
Visto l’art. 21, comma 9 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo sostituito dal-l’art. 3 L. 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Ritenuto opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi della norma sopra citata;<br />
Considerato che il ricorso investe la deliberazione provinciale di approvazione del progetto definitivo di completamento della nuova circonvallazione del Comune di Druento, nella parte in cui questo prevede la realizzazione di una rotatoria su un’area occupata dallo stabilimento gestito dalla ricorrente, perciò destinata ad essere espropriata;<br />
Considerato che la società ricorrente denuncia il provvedimento impugnato innanzi tutto nella parte in cui riferisce che il Comune di Druento avrebbe “assicurato che i permessi all’esercizio (dell’attività esercitata dalla ricorrente stessa) decadono con la costruzione della nuova strada, sulla base di un documento controfirmato dalle parti”: documento che in realtà non esisterebbe affatto;<br />
Considerato che dagli atti acquisiti al giudizio risulta che, effettivamente, la società ricorrente non ha mai stipulato alcun accordo in tal senso con il Comune di Druento;<br />
Ritenuto tuttavia che l’erroneità dell’affermazione del Comune sul punto in esame non costituisce di per sé vizio di legittimità del provvedimento impugnato, in quanto la realizzabilità di un’opera pubblica non può considerarsi subordinata al-l’inesistenza di insediamenti produttivi sull’area interessata;<br />
Ritenuto che essa può al limite assumere rilevanza sul piano del bilanciamento degli interessi in conflitto, ove risulti che l’affermazione comunale abbia determinato l’omessa considerazione dell’esistenza dell’insediamento, e quindi del-l’interesse della ricorrente a continuare l’attività sull’area medesima;<br />
Considerato che, appunto a questo proposito, la ricorrente deduce che, nella relazione al progetto preliminare la Provincia si sarebbe limitata a prendere atto della necessità di ricollocazione della sede operativa della ricorrente medesima, senza verificare che ne sussistessero i presupposti di fatto e di diritto, mentre in sede di approvazione del progetto definitivo non avrebbe neppure più considerato l’argomento;<br />
Considerato peraltro che, a seguito dell’approvazione del progetto preliminare,  la ricorrente aveva presentato osservazioni con cui aveva rappresentato la situazione di fatto e di diritto;<br />
Considerato che con il provvedimento impugnato la Giunta Provinciale ha (preliminarmente) approvato le controdeduzioni a tali osservazioni, accogliendole parzialmente ed evidenziando: a) che la circonvallazione era già prevista dagli strumenti urbanistici precedenti alla realizzazione dell’insediamento della ricorrente; b) che la stessa autorizzazione provinciale all’esercizio dell’attività della ricorrente (atto 27 marzo 2003) prevedeva espressamente la riserva di successive modifiche “ove si accertasse il venir meno della disponibilità (anche parziale) dell’area, per la realizzazione dei lavori di viabilità di cui all’accordo di programma indicato nella nota del Comune di Druento 15 marzo 2000, prot. n. 1062/2148”; c) che la ricorrente avrebbe pertanto intrapreso (e proseguito) la propria attività nella consapevolezza del vincolo derivante dalla previsione relativa alla nuova circonvallazione;<br />
Ritenuto che pertanto risulta infondata in fatto l’affermazione ricorrente secondo cui la Provincia non avrebbe adeguatamente considerato l’interesse della ricorrente, bilanciandolo con quello alla realizzazione dell’opera pubblica;<br />
Ritenuto che deve essere disattesa anche la censura secondo cui il progetto approvato sarebbe qualitativamente diverso dalla circonvallazione prevista dal piano regolatore del 1960, posto che comunque la nuova opera risulta conforme alle previsione dell’ultima variante, separatamente impugnata;<br />
Ritenuto inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, né in sede di approvazione di progetto preliminare della circonvallazione, né in sede di approvazione del progetto definitivo, la Provincia era in alcun modo tenuta a valutare le possibilità di rilocalizzazione dell’attività della ricorrente a norma dell’art. 16, comma 3 L. 11 febbraio 1994, n. 109 o dell’invocata direttiva 18 settembre 2000, n. 53/CE;<br />
Ritenuto che non può trovare accoglimento neppure l’ulteriore censura secondo cui le esigenze di conservazione degli accessi alla pubblica viabilità da parte delle aree industriali esistenti in zona sarebbe stata meglio soddisfatta da una diversa soluzione progettuale, trattandosi di questioni attinenti il merito dell’azione amministrativa, sottratte al vaglio del Giudice di legittimità;<br />
Ritenuto che per le esposte ragioni deve essere disattesa anche la censura di difetto di motivazione, non essendo nella specie configurabile la denunciata inadeguatezza della considerazione delle ragioni della ricorrente sotto i profili appena esaminati;<br />
Considerato che con il primo motivo aggiunto la ricorrente osserva che a seguito della procedura di VIA era stata adottata la determinazione 18 dicembre 2000, n. 111-321780-02, secondo cui il progetto definitivo era stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale a condizione che gli interventi ricadenti nella zona di pre-parco fossero concordati con l’Ente di Gestione del Parco della Mandria e delle Riserve Naturali delle Valli di Lanzo, laddove l’impugnata delibera di approvazione definitiva non conterrebbe invece alcun riferimento al Piano del Parco;<br />
Ritenuto che anche questa censura deve essere disattesa, posto che il provvedimento impugnato richiama la determinazione del Direttore dell’Ente Parco in data 19 novembre 2002, n. 391 (non impugnata), che esclude il contrasto tra il progetto e le norme di attuazione del Piano suddetto;<br />
Considerato che il secondo motivo aggiunto denuncia la delibera impugnata nella parte in cui, dopo aver affidato l’incarico ad un progettista interno, ha nominato un gruppo di lavoro comprendente anche un architetto libero professionista, sia per incompetenza, sia per non aver previamente motivato circa le ragioni della scelta di un soggetto estraneo all’Amministrazione e senza indire alcuna procedura ad evidenza pubblica;<br />
Considerato che dal testo della delibera impugnata (pag. 2) risulta che la nomina del progettista responsabile e del gruppo di lavoro che lo coadiuva è stata in realtà disposta dalla Giunta Provinciale con precedente deliberazione 23 luglio 2002, n. 950-152881;<br />
Considerato che tale provvedimento non è stato coinvolto nell’impugnazione;<br />
Ritenuto che per tale ragione il secondo motivo aggiunto deve essere dichiarato inammissibile;<br />
Ritenuto che il terzo motivo aggiunto ripropone una delle censure già sollevate con il ricorso introduttivo e che deve perciò trovare reiezione per le ragioni a tale riguardo più sopra riportate;<br />
Considerato che con la prima parte del quarto motivo aggiunto la ricorrente osserva che, contrariamente a quanto riportato nelle controdeduzioni alle osservazioni dalla stessa presentate, l’area esproprianda avrebbe destinazione industriale e non agricola;<br />
Considerato che le controdeduzioni medesime riferiscono che l’area aveva destinazione agricola prima dell’imposizione del vincolo a pubblica viabilità istituito dal piano regolatore del 1960 (il che è del tutto pacifico) e che comunque, come la stessa ricorrente riconosce, la delibera impugnata dà espressamente atto che parte delle aree coinvolte dal progetto hanno appunto destinazione industriale;<br />
Ritenuto che per tale ragione la censura in esame si rivela infondata in fatto;<br />
Ritenuto che la seconda parte del quarto motivo ripropone una censura già sollevate con il ricorso introduttivo, più sopra dichiarata inammissibile, in quanto afferente il merito dell’azione amministrativa;<br />
Ritenuto che il ricorso deve essere pertanto conclusivamente in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile, secondo quanto riferito;<br />
Ritenuto comunque equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite;</p>
<p><center><b>P.Q.M. </center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte &#8211; Sezione I &#8211; definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, secondo motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 25 febbraio 2004 con l’intervento dei magistrati:<br />
Alfredo Gomez de Ayala &#8211; Presidente<br />
Bernardo Baglietto &#8211; I^ Referendario Estensore<br />
Paolo Peruggia &#8211; I^ Referendario</p>
<p>Il Presidente<br />
F.to A. Gomez de Ayala</p>
<p>L’Estensore<br />
F.to B. Baglietto</p>
<p>Firmato il Direttore di segreteria<br />
M. Luisa Cerrato Soave</p>
<p>Depositata in segreteria a sensi di leggeil 25 febbraio 2004<br />
Firmato il Direttore di segreteria<br />
M. Luisa Cerrato Soave</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-25-2-2004-n-323/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.323</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.768</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2004-n-768/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2004-n-768/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2004-n-768/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.768</a></p>
<p>Pres. Quaranta – Est. Zaccardi Società Gestione Servizi Ambientali s.r.l. (Avv. M.G. Bottari) c/ Azienda Sanitaria Locale Avellino 2 (Avv.ti F. Lanocita, G. Paolino e M. Annunziata) e La Pulitecnica s.r.l. (Avv. F. Lanni) Contratti della pubblica amministrazione – appalti di servizi – gara – offerte anomale – procedura di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2004-n-768/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2004-n-768/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.768</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta – Est. Zaccardi<br /> Società Gestione Servizi Ambientali s.r.l. (Avv. M.G. Bottari) c/ Azienda Sanitaria Locale Avellino 2 (Avv.ti F. Lanocita, G. Paolino e M. Annunziata) e La Pulitecnica s.r.l. (Avv. F. Lanni)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – appalti di servizi – gara – offerte anomale – procedura di verifica ex art. 25, d.lgs. 157/1995 &#8211; criterio di aggiudicazione – offerta economicamente più vantaggiosa – applicabilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Anche alle gare per l’affidamento di appalti servizi aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lvo 17 marzo 1995 n. 157 è applicabile la verifica della anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 25 del medesimo decreto legislativo, sia perché tale norma non distingue tra criteri di aggiudicazione ai fini della sua stessa applicabilità, sia perché, sotto un profilo logico e sistematico, l’interesse pubblico alla affidabilità delle offerte presentate dai partecipanti alle gare pubbliche, fondato sul principio costituzionale di buon andamento consacrato nell’art. 97 della Costituzione, giustifica un potere di verifica incisivo ed approfondito dell’elemento prezzo in tutte le tipologie di gara.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>con nota del prof. Nino Paolantonio, <a href="/ga/id/2004/2/1429/d">&#8220;Criteri di aggiudicazione e valutazione di anomalia delle offerte&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il meccanismo di verifica dell’anomalia va applicato non solo alle gare da aggiudicarsi al massimo ribasso, ma anche a quelle rette dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center><br />
</b></p>
<p>N.768/04 REG.DEC.<br />
N. 1048-2237 REG.RIC.<br />
ANNO 2003<br />
<b><br />
<center><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione<br />
</center><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><br />
<center><br />
DECISIONE<br />
</center><br />
</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1048/2003 dell’08/02/2003, proposto dalla<br />
<b>SOCIETA&#8217; GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. (G.S.A.)</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Bottari, con domicilio eletto in Roma via Zanardelli, 20 presso Achille Buonafede;</p>
<p><center><br />
contro<br />
</center></p>
<p>l’<b>Azienda Sanitaria Locale Avellino 2</b>, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto in Roma, via Portuense, 104 presso Antonia De Angelis;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>S.r.l. La Pulitecnica</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Lanni con domicilio eletto in Roma, via Alfredo Serranti, 49 presso Angelo Fiore Tartaglia;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>Regione Campania, s.a.s. Apicella Biagio, Consorzio Ageco Ambrosiana General Contractor, Consorzio Olimpo s.c.a.r.l., Euroservizi Generali s.r.l., Florida 2000 s.r.l., Gruppo S.A.M.I.R. Global Service s.r.l.</b>, tutti non costituitisi;<br />
E sul ricorso in appello n. 2237/2003 del 15/03/2003, proposto da<b>GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI SRL (G.S.A.)</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Grazia Bottari, con domicilio eletto in Roma, via Zanardelli, 20 presso Achille Buonafede;</p>
<p><center><br />
contro<br />
</center></p>
<p>l’<b>Azienda Sanitaria Locale ASL N. 2 Avellino</b>, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lanocita, Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto in Roma, via Portuense, 104, presso Antonia De Angelis;<br />
<b>“La Pulitecnica Srl”</b>, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Lanni, con domicilio eletto in Roma, via Alfredo Serranti, 49 presso Angelo Fiore Tartaglia;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Campania &#8211; Salerno sez. I n.1856/2002, resa tra le parti, concernente aggiudicazione per affidamento del servizio di pulizia e sanificazione;<br />
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale ASL N. 2 Avellino e della “La Pulitecnica Srl”;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 332/2003;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Alla pubblica udienza del 28 Ottobre 2003, relatore il Consigliere Cons. Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati Bottari, Lanni e A. Casella su delega degli avv.ti Lanocita, Paolino e Annunziata;</p>
<p><b><br />
<center><br />
FATTO<br />
</center><br />
</b></p>
<p>La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalla Società attuale appellante per l’annullamento della delibera n. 1079 del 7 maggio 2002 di aggiudicazione alla Società controinteressata della licitazione privata per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione di uffici e strutture sanitarie della Azienda Sanitaria Locale 2 di Avellino (ASL Avellino 2) nonché per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito in seguito alla mancata aggiudicazione della gara in questione.<br />
Il giudice di primo grado, che ha ritenuto di definire la causa con sentenza succintamente motivata a tenore dell’art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 come modificato con l’art. 9 della legge n. 205 del 21 luglio 2000, dopo aver precisato di poter prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali per la infondatezza nel merito del ricorso, lo ha respinto essenzialmente perché l’obbligo di verifica dell’anomalia delle offerte sussisterebbe solo nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, mentre la gara qui in esame era stata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ed, inoltre, perché l’art. 15 del Capitolato speciale prevedeva che non sarebbero state prese in considerazione le offerte con ribassi superiori al 25% stabilendo così, in modo tassativo, la percentuale di ribasso oltre la quale le offerte sarebbero state escluse per anomalia. La decisione ha, altresì, ritenuto che la dichiarazione richiesta alle imprese partecipanti alla gara dall’art. 19 del Capitolato speciale,attestante le condizioni contrattuali applicate ai propri dipendenti, con specifico riguardo alla Società controinteressata, che svolgeva regolarmente nell’attualità il servizio, fosse idonea a provare il rispetto delle condizioni minime assicurate dai contratti di categoria e la regolarità della posizione contributiva della Società medesima.<br />
Nei due atti di appello diretti contro la stessa statuizione (il primo contraddistinto dal n. 1048/2003 notificato il 22 gennaio 2003 e depositato in data 8 febbraio 2003, il secondo contraddistinto dal n. 2237/2003 notificato il 4 marzo 2003 e depositato il 15 marzo 2003) la Società appellante contesta le tesi accolte dal primo giudice sostenendo, così come aveva già fatto in primo grado, che la verifica dell’anomalia delle offerte è doverosa anche in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non assumendo alcun rilievo la disposizione dell’art. 19 del Capitolato speciale che fissava il limite del superamento del 25% del ribasso offerto per l’individuazione dell’anomalia delle offerte ed, inoltre, che entrambe le ditte che la hanno preceduta in graduatoria non hanno provato il rispetto dei trattamenti, economico e previdenziale, previsti dai contratti collettivi di settore in modo non derogabile con conseguente anomalia delle offerte presentate in gara.<br />
Si sono costituite sia l’Amministrazione intimata che la Società Pulitecnica s.r.l. e, con ampie difese, hanno sostenuto la irricevibilità ed inammissibilità degli appelli nonché la loro infondatezza nel merito.</p>
<p><b><br />
<center><br />
DIRITTO<br />
</center><br />
</b></p>
<p>I due appelli indicati in epigrafe devono essere riuniti perché diretti contro una unica sentenza e perché concernenti le stesse parti ed identiche questioni.<br />
Devono essere esaminate con precedenza le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità degli appelli qui in esame avanzate dalle parti resistenti:<br />
La Società controinteressata ha eccepito la tardività del primo ricorso (n. 1048/2003) perché notificato il 22 gennaio 2003 e depositato solo il successivo 8 febbraio 2003 quando il termine breve (di quindici giorni) per l’effettuazione del deposito era ormai scaduto. Sul punto si è formato un orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa nel senso del dimezzamento del termine per il deposito del ricorso in appello nello speciale rito disciplinato dall’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n.1034 introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n. 205 (cfr. Ad. Plen. del Consiglio di Stato n. 5 del 31 maggio 2003) l’eccezione è, pertanto, fondata e va dichiarata la irricevibilità del ricorso in questione.<br />
Altra eccezione è stata avanzata con riguardo alla circostanza che il secondo appello (n. 2237/2003) è stato notificato il 4 marzo 2003, quando il termine breve per la sua presentazione era scaduto avendo riguardo come termine iniziale di decorrenza del termine stesso alla data (22 gennaio 2003) di notifica del precedente ricorso in appello e, quindi, da un momento in cui certamente era conosciuta la decisione appellata. L’eccezione va disattesa in quanto il secondo ricorso qui in esame è stato notificato – non essendo intervenuta notificazione della sentenza appellata- al 120° giorno dal deposito in segreteria della sentenza stessa, risalente al 4 novembre 2002, e, pertanto, entro il termine previsto dall’art. 23 bis, settimo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.Nè hanno pregio le considerazioni circa la consumazione del diritto ad agire in giudizio in questa sede che interverrebbe in forza della presentazione di un primo appello se, infatti, il secondo è tempestivo non vi è ragione di comprimere il diritto di difesa dell’interessato che può legittimamente esercitare il suo diritto di agire in giudizio utilmente per tutto il periodo che il legislatore gli assegna fino al momento in cui detto diritto non può essere più esercitato per decadenza. L’appello n. 2237/2003 è stato depositato ritualmente il 15 marzo 2003. Parimenti da disattendere è l’ulteriore considerazione in ordine al momento di decorrenza iniziale del termine per appellare: è irrilevante che la Società appellante fosse a conoscenza della decisione appellata fin dal 22 gennaio 2003, non essendo intervenuta notifica della decisione, aveva sempre a sua disposizione il termine lungo (che nella specie come si è detto era di 120 giorni).<br />Sono altresì infondate le eccezioni con cui la Società controinteressata osserva che le norme del Capitolato speciale degli art. 15 e 19 erano immediatamente lesive e dovevano essere impugnate in via autonoma e tempestivamente ed, inoltre, che l’appellante non avrebbe interesse a ricorrere perché terza graduata . Da un lato le norme in questione sono compatibili, se interpretate correttamente, con la tesi di parte appellante secondo cui la previsione di una soglia predefinita di anomalia non esclude l’obbligo di verifica per le offerte presentate senza superare il limite definito nel Capitolato del 25% di ribasso e, dall’altro, la disposizione che prevede la dichiarazione sulle condizioni contrattuali applicate non esclude ma, anzi, presuppone la veridicità dei suoi contenuti ed il rispetto degli obblighi previsti sia quanto al trattamento economico dei dipendenti che alla loro posizione assicurativa e previdenziale. L’interesse a ricorrere sussiste in quanto le censure proposte sono idonee,se accolte, a dare piena soddisfazione alla pretesa azionata in giudizio e diretta ad ottenere l’aggiudicazione del contratto ovvero il risarcimento per equivalente.<br />
La notifica del ricorso all’Amministrazione, quale parte necessaria, e ad almeno uno dei controinteressati lo rende ammissibile per orientamenti pacifici della giurisprudenza dai quali non sussistono motivi per discostarsi, va pertanto disattesa anche la relativa eccezione proposta dalla difesa della Pulitecnica s.r.l. .L’integrazione del contraddittorio sia in primo che in secondo grado non dipende dal comportamento processuale del ricorrente e non è comunque necessaria nei confronti di soggetti solo eventualmente interessati e che non ritengano di promuovere un giudizio autonomo ovvero di partecipare a quello in corso come intervenienti . Su tale presupposto non appare significativa l’assenza in giudizio della seconda graduata che, pur potendo in tesi dolersi dell’aggiudicazione a Pulitecnica s.r. l., non ha ritenuto di attivarsi in sede giurisdizionale e solo a questa sua inerzia può imputare la mancata possibilità di far valere le sue ragioni.<br />
E)L’Amministrazione intimata ha eccepito la inammissibilità dell’appello perché la Società attuale appellante non figura tra le ditte partecipanti alla gara avendo solo successivamente alla aggiudicazione incorporato la ditta Verrone Sofia che aveva, invece, partecipato alla procedura concorsuale di cui trattasi. In fatto va precisato che la ditta Verrone Sofia è stata conferita, dopo l’aggiudicazione della gara di cui trattasi, in occasione di un incremento di capitale sociale nella GSA s.r.l. con incorporazione della stessa ditta nella Società attuale appellante.<br />
Con riguardo a tale eccezione si deve precisare che l’effetto caratterizzante la fattispecie qui in esame è nella successione a titolo universale della Società incorporante nei rapporti giuridici della Società incorporata o fusa.<br />
Il pieno e completo trasferimento di diritti ed obblighi della Società preesistente nella titolarità della Società incorporante determina la sostanziale continuità dei rapporti giuridici in atto tra questa Società e l’Amministrazione appaltante che si trova, in effetti,a proseguire il rapporto in essere con un soggetto diverso per denominazione o forma societaria, ma nei cui confronti il rapporto giuridico instaurato con la partecipazione alla gara della Società incorporata continua senza alcuna modifica sostanziale.<br />
Rimangono fermi in particolare gli accertamenti positivi sulle qualità tecniche professionali o morali dei soggetti che rivestono particolari responsabilità nella Società che ha partecipato alla gara (la sig. ra Verrone Sofia è amministratore unico della GSA s.r.l.) con l’unica precisazione che le certificazioni attestanti la sussistenza di detti requisiti dovranno essere aggiornate,come in ogni altra ipotesi in cui la compagine societaria subisca modifiche, per l’ipotesi che vi sia modifica anche delle persone fisiche che rivestono tali responsabilità.<br />
La Società incorporante subentra nella posizione del soggetto estinto con la fusione o incorporazione e che perciò, in quanto non più esistente, non potrebbe proseguire il rapporto in essere con l’Amministrazione.<br />
L’estinzione del soggetto con cui si era instaurato un rapporto giuridico in forza della partecipazione ad una procedura di gara rende necessaria la prosecuzione dello stesso con il soggetto subentrante per una evidente esigenza di conservazione dei valori giuridici e di economia delle attività e differenzia questa fattispecie dalla cessione del contratto, non consentita nell’ordinamento di settore, che assolve alla diversa funzione di escludere nel corso del procedimento che un soggetto disponga delle posizioni giuridiche derivanti dalla sua partecipazione alla gara a favore di soggetti che non avendo partecipato alla stessa non hanno superato le verifiche di idoneità finanziaria, tecnica e morale che la legge prevede.<br />
Quanto si è sin qui osservato differenzia anche la fattispecie in esame dalla cessione di ramo di azienda che coerentemente può ricevere una diversa disciplina in quanto costituisce una ipotesi di trasferimento di un novero,anche ampio, di rapporti giuridici ad un altro soggetto, senza estinzione del soggetto cedente.<br />
Per quanto concerne l’ulteriore eccezione diretta ad evidenziare la necessità di una impugnazione autonoma e tempestiva delle norme del Capitolato speciale che pregiudicavano la posizione della Società appellante è sufficiente richiamare quanto si è osservato in precedenza al punto C) con riguardo ad analoga eccezione avanzata dalla Società controinteressata.<br />
Si può ora procedere all’esame nel merito dell’appello n.2237/2003.</p>
<p>A)Il primo motivo, con cui parte appellante sostiene che anche alle gare per l’affidamento di servizi aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lvo 17 marzo 1995 n. 157 è applicabile la verifica della anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 25 del medesimo decreto legislativo, è fondato.<br />
E’ necessario puntualizzare in fatto che nella gara qui esaminata nessun partecipante ha offerto un ribasso superiore al 25% &#8211; e quindi l’art.15 de Capitolato speciale è rimasto inapplicato- e soltanto una impresa,la Super Clean, è stata esclusa per non aver conseguito il punteggio minimo previsto per il parametro qualità, fissato a trenta punti, ma un punteggio inferiore di ventinove punti.La media dei ribassi è stata pari al 14, 4435% e la soglia di anomalia, risultante da tale valore incrementato di un quinto, era del 17,3322%. Conseguentemente le offerte della prima e della seconda graduata, rispettivamente con ribassi del 18,25% e del 25%, avrebbero dovuto essere sottoposte a verifica di anomalia come richiesto dalla Società attuale appelante.<br />
L’applicabilità del procedimento di verifica della anomalia delle offerte è sostenuta sia da argomenti di interpretazione letterale che logico-sistematica.<br />
Dal primo punto di vista assume un rilievo particolare la formulazione dell’art. 25 del D.Lvo 157/1995 che non distingue affatto le due ipotesi di aggiudicazione, al prezzo più basso ovvero all’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’imporre la verifica delle offerte che presentino i caratteri di anomalia individuati dal terzo comma dello stesso articolo che, infatti, testualmente si riferisce a “ tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse”. Appare, inoltre, significativo che l’ accertamento dell’anomalia, a tenore del secondo comma dell’articolo in esame,debba avvenire tenendo conto proprio degli elementi dell’offerta che devono essere considerati “ in particolare”nel procedimento valutativo disegnato dal criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (economia del metodo di prestazione del servizio, soluzioni tecniche adottate, condizioni favorevoli di cui dispone il concorrente per l’esecuzione, originalità del servizio ed esclusione degli elementi i cui valori minimi sono stabiliti a livello normativo).La stessa previsione del quarto comma dell’art. 25, che precisa l’obbligo dell’Amministrazione di tenere conto nella valutazione delle offerte delle modalità atte ad assicurare l’efficace e continuativo collegamento con la stessa Amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata di prestazione del servizio nel caso che sia stato richiesto ai partecipanti di tenere conto di questo elemento nelle offerte (ai sensi dell’art. 23, terzo comma, del D. Lvo 157/1995), implica esplicitamente un potere di sindacato dell’Amministrazione su tale specifico aspetto della prestazione, potere che appare senz’altro riferibile anche alle procedure di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa e che conferma la facoltà data alle medesima Amministrazione di valutare tutti i possibili aspetti di convenienza delle offerte presentate in gara.<br />
Dal punto di vista logico e sistematico ritiene il Collegio che l’interesse pubblico alla affidabilità delle offerte presentate dai partecipanti alle gare pubbliche e potenzialmente aggiudicatari delle stesse, che si fonda direttamente sul principio costituzionale di buon andamento consacrato nell’art. 97 della Costituzione, giustifichi un potere di verifica incisivo ed approfondito dell’elemento prezzo in tutte le tipologie di gara. Ciò per evitare che un eccesso di concorrenza induca i concorrenti a formulare offerte non remunerative pur di aggiudicarsi le commesse pubbliche con la duplice conseguenza negativa di esporre a rischio la stessa prestazione dei servizi o di renderla particolarmente gravosa per i ritardi e le difficoltà nella esecuzione ovvero, ancora, nei casi in cui si debba pervenire alla risoluzione, per gli effetti negativi dovuti al subingresso di altri esecutori o di interruzione e sospensione del servizio medesimo in attesa dello svolgimento di ulteriori procedure di aggiudicazione.<br />
Non è di ostacolo alla conclusione cui si è pervenuti la formulazione dell’art. 27, terzo comma, del D. Lvo 157/1995 che impone la comunicazione alla Commissione UE solo nel caso che offerte anormalmente basse siano intervenute in procedimenti di gara con il criterio dell’aggiudicazione al prezzo più basso. E’ ben comprensibile che l’interesse degli organi comunitari sia limitato alla conoscenza dei dati più significativi e macroscopici di violazione delle regole della concorrenza sottoforma di ribassi ingiustificati rispetto a beni e servizi determinati esattamente nella loro consistenza nei capitolati speciali, in queste fattispecie, infatti, la violazione emerge in modo aritmetico dagli atti di gara senza valutazioni discrezionali e tecniche sulla congruità del prezzo in relazione agli elementi qualitativi dell’offerta che renderebbero meno facilmente percepibili gli aspetti lesivi della concorrenza, ma ciò non esclude che anche in queste diverse ipotesi permanga l’interesse primario dei singoli Stati membri a consentire la verifica da parte delle Amministrazioni aggiudicatici, ed in ogni caso, della attendibilità delle offerte economiche rispetto ai servizi ed ai beni offerti.<br />In altri termini, e conclusivamente, la considerazione degli aspetti qualitativi dell’offerta non esclude che l’elemento prezzo debba essere valutato nella sua congruità anche se, ovviamente, in relazione con gli altri e diversi elementi che qualificano l’offerta.<br />
Con queste precisazioni il Collegio ritiene di condividere l’assunto fatto proprio dalla Sezione Sesta di questo Consiglio con sentenza n. 1200 del 3 luglio 1998.</p>
<p>B) La mancata impugnazione dell’art. 15 del Capitolato non ha alcun rilievo posto che nel caso di specie tale norma non ha trovato alcuna applicazione nè la sua previsione poteva avere l’effetto di escludere il procedimento di verifica obbligatorio per legge. Semmai se offerte con tali ribassi fossero state presentate l’art. 15 in parola avrebbe potuto comportare solo che le offerte con ribassi superiori al 25% non avrebbero dovuto essere considerate ai fini del calcolo della media dei ribassi delle offerte da assumere come base di riferimento per il calcolo dell’anomalia.<br />
L’appello va, pertanto, accolto con l’ulteriore precisazione che l’accoglimento comporta soltanto la valutazione dell’anomalia delle offerte delle prime due graduate e conseguentemente la ridefinizione della graduatoria finale su tale base.<br />La domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno potrà essere esaminata solo dopo la rinnovazione del procedimento.<br />
La stessa congruità delle previsioni delle offerte delle due Società graduate in posizione più favorevole rispetto alla posizione della Società appellante in ordine al rispetto delle condizioni contrattuali previdenziali ed assicurative garantite ai dipendenti del settore qui considerato dai contratti collettivi di categoria e contestata da parte appellante con il secondo motivo del ricorso originario dell’appello potrà essere convenientemente approfondita nel procedimento di verifica qui disposto senza che alcuna preclusione possa derivare dalla dichiarazione resa a termini dell’art. 19 del capitolato speciale dai rappresentanti delle Società in questione. In questi termini va accolto anche il secondo motivo di appello.<br />
Alla stregua delle considerazioni che precedono gli appelli qui riuniti e contraddistinti dai numeri nn. 1048/2003 e 2237/2003 sono, rispettivamente, dichiarato irricevibile il primo ed accolto il secondo nei sensi di cui in motivazione. Sussistono ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><b><br />
<center><br />
P.Q.M.<br />
</center><br />
</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sui ricorsi in appello di cui in epigrafe, previa loro riunione, dichiara la irrecivibilità del ricorso 1048/2003 e accoglie il ricorso n. 2237/2003 con riforma della sentenza appellata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 Ottobre 2003 con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Alfonso Quaranta Presidente<br />
Goffredo Zaccardi Consigliere Est.<br />
Francesco D&#8217;Ottavi Consigliere<br />
Claudio Marchitiello Consigliere<br />
Marco Lipari Consigliere</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE IL PRESIDENTE<br />
F.to Goffredo Zaccardi F.to Alfoso Quaranta<br />
IL SEGRETARIO<br />
F.to Francesco Cutrupi<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 25 febbraio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)<br />
IL DIRIGENTE<br />
F.to Antonio Natale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-2-2004-n-768/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/2/2004 n.768</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.37</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-37/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-37/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.37</a></p>
<p>Comune &#8211; revoca incarico di vice-sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL MOLISECAMPOBASSO &#8211; SEZIONE UNICA Registro Ordinanze: 37/2004 Registro Generale: 63/2004 nelle persone dei Signori: CALOGERO PISCITELLO PresidenteALBERTO TRAMAGLINI Cons.ORAZIO CILIBERTI Cons. , relatoreha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera di Consiglio del 25</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-37/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-37/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.37</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune &#8211; revoca incarico di vice-sindaco &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL MOLISE<br />CAMPOBASSO &#8211; SEZIONE UNICA </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 37/2004<br />
Registro Generale: 63/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CALOGERO PISCITELLO Presidente<br />ALBERTO TRAMAGLINI Cons.<br />ORAZIO CILIBERTI Cons. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 63/2004 proposto da:<br />
<b>COTUGNO NICANDRO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MAZZOCCO AVV. ENNIOcon domicilio eletto in CAMPOBASSOC/O DE ANGELIS-VIA DE ATTELLIS 11presso<br />
MAZZOCCO AVV. ENNIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VENAFRO (IS)</b>Rappresentato e difeso da:<br />
AVV. LAUDADIO<br />
e nei confronti di<b>CARDARELLI ERNESTO</b>Rappresentato e difeso da:<br />
RICCIO EUGENIO<br />
Con domicilio eletto in<br />
SEDE<br />
Presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento sindacale 27 gennaio 2004, prot. n. 1149; di ogni altro atto ad esso antecedente o conseguente, collegato o comunque connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI VENAFRO<br />
CARDARELLI ERNESTO</p>
<p>Udito il relatore Cons. ORAZIO CILIBERTI e uditi altresì per le parti gli Avv.ti Mazzocco, Laudario e Ricci;</p>
<p>Considerato che i motivi del ricorso appaiono, “prima facie”, attendibili;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che sussistono i presupposti della misura cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAMPOBASSO , li 25 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-molise-campobasso-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-37/">T.A.R. Molise &#8211; Campobasso &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.37</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1219/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1219</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; incarichi e mansioni – magistrato &#8211; nomina quale formatore settore civile per il distretto giudiziario di Caltanissetta &#8211; rilevanza delle autorelazioni &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 2904 del 22 giugno 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1219/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1219/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; incarichi e mansioni – magistrato &#8211; nomina quale  formatore settore civile per il distretto giudiziario di Caltanissetta  &#8211; rilevanza delle autorelazioni &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/6/4413/g">Ordinanza n. 2904 del 22 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze:1219/2004<br />
Registro Generale:559/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
CORRADO CALABRO&#8217; Presidente<br />NICOLA GAVIANO Cons.<br />MARIO ALBERTO DI NEZZA Ref. , relatore<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 559/2004 proposto da:<br />
<b>PROVENZANO FRANCESCO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
MANGIONE AVV FRANCESCOTURCO AVV. IGORcon domicilio eletto in ROMAV.LE DELLE MILIZIE, 22presso<br />
TURCO AVV. IGOR</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA &#8211; CSM</b>rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede<br />
e nei confronti di<b>CATALANO ANDREA SALVATORE</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 6.11.2003, nella parte relativa alla nomina quale formatore per il settore civile per il distretto di Caltanissetta per il biennio 2002-2004 del Dott. Andrea Salvatore Catalano, Giudice del Tribunale di Caltanissetta.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA &#8211; CSM<br />
Udito il relatore Ref. MARIO ALBERTO DI NEZZA e uditi altresì per le parti l’avv. Igor Turco e l’avv. dello stato Maria Luisa Spina;</p>
<p>Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto, a un primo sommario esame, che il provvedimento impugnato – la cui motivazione richiama, tra l’altro, le “autorelazioni” degli aspiranti all’incarico di “formatore” &#8211; pare esente dai vizi prospettati con il ricorso, non avendo l’istante adeguatamente evidenziato (in disparte il profilo dell’anzianità di servizio e delle funzioni rivestite) specifici elementi, riferibili alle incombenze proprie dell’attività di formazione, idonei a fondare l’auspicato giudizio di prevalenza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 25 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1219/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1241</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1241/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1241/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1241/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1241</a></p>
<p>Pubblico impiego &#8211; collocamento a riposo &#8211; sanitari &#8211; cessazione dalle ordinarie attivita&#8217; assistenziali e da direzione di unita&#8217; operativa chirurgica universitaria – rilevanza dell’inscindibilita’ tra didattica, ricerca ed assistenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Ordinanza n. 3004 del 25 giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1241/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1241/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1241</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; collocamento a riposo &#8211; sanitari &#8211; cessazione dalle ordinarie attivita&#8217; assistenziali e da direzione di unita&#8217; operativa chirurgica universitaria – rilevanza dell’inscindibilita’ tra didattica,  ricerca ed assistenza &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – <a href="/ga/id/2004/6/4468/g">Ordinanza n. 3004 del 25 giugno 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
SEZIONE TERZA</b></p>
<p>N. 1241/2004Reg. Ord.</p>
<p>composto dai Signori:<br />
Luigi Cossu, Presidente<br />
Vito Carella, Consigliere, rel.<br />
Angelica Dell’Utri, Consigliere<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1509/04 proposto da<br /><b>Camillo CORTESINI,</b>rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino, Salvatore Paola e Roberto Righi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Viale Parioli n. 180;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>-la Regione Toscana;<br />
-le Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, </b><br />
rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria come per legge;<br />
<b>-il Ministero della Salute, </b><br />
rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria come per legge;<br />
<b>-l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze;</b></p>
<p>per l’annullamento<br />-cessazione dalle ordinarie attività assistenziali e dalla direzione dell’unità operativa clinica chirurgica 3 con decorrenza 28.02.2004;<br />
&#8211; di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso:</p>
<p>Visto l’art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;<br />
Visto l’atto di costituzione della difesa statale;</p>
<p>Nominato relatore il Consigliere Vito CARELLA e uditi alla Camera di Consiglio del 25 febbraio 2004 gli avvocati come da verbale;</p>
<p>Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della domanda cautelare, per il danno (cessazione immediata con decorrenza 28.2.2004) e al giudizio prognostico (giusto procedimento), con riguardo all’orientamento giurisprudenziale di questa Sezione in tema di art. 15 nonies D.Lgs. n. 502/1992 ed in ordine alla contestuale individuazione – con il c.d. pensionamento “assistenziale” – della residuale attività, sulla cui proposta di parte istante come da Protocollo – peraltro – l’Azienda non si è ancora determinata d’intesa con il Rettore, onde assicurare la doverosa inscindibilità tra didattica, ricerca e assistenza;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza,<br />accoglie la suindicata domanda cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 25 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-1241/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.1241</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.95</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-95/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-95/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.95</a></p>
<p>Autorizzazione e concessione &#8211; divieto di esercizio di pesca con sistema “da strascico” &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Ordinanza n. 3169 del 8 luglio 2004 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA SARDEGNACAGLIARI &#8211; SEZIONE SECONDA Registro Ordinanze: 95/2004Registro Generale: 88/2004 nelle persone</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-95/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-95/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.95</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione &#8211; divieto di esercizio di pesca con sistema “da strascico” &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – <a href="/ga/id/2004/7/4577/g">Ordinanza n. 3169 del 8 luglio 2004</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA SARDEGNA<br />CAGLIARI &#8211; SEZIONE SECONDA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 95/2004<br />Registro Generale: 88/2004<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUCIA TOSTI Presidente<br />SILVIO IGNAZIO SILVESTRI Cons. , relatore<br />
FRANCESCO SCANO Cons.<br />ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 25 Febbraio 2004<br />
Visto il ricorso 88/2004 proposto da:<br /><b>MALLUS SERGIO, ESPOSITO BRUNO, ESPOSITO GIANCARLO edESPOSITO SALVATORE </b><br />
rappresentati e difesi da: BALLERO BENEDETTO con domicilio eletto in CAGLIARI CORSO VITTORIO EMANUELE N.76 presso BALLERO BENEDETTO;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE SARDA-ASSESSORATO REGIONALE DIFESA AMBIENTE</b><br />
rappresentato e difeso da: CAMPUS GRAZIANO CONTU GIAN PIERO con domicilio eletto in CAGLIARI VIALE TRENTO N.69 presso UFFICIO LEGALE REGIONE SARDA;<b>DIRETTORE SERV. PESCA STAGNI E ACQUACOLT. &#8211; ASS.TO DIF. AMB., </b><br />
non costituitosi in giudizio;<br />
<b>COMITATO TECNICO CONSULTIVO PESCA &#8211; ASS.TO DIF. AMBIENTE, </b><br />
non costituitosi in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211; della nota prot. 41638 del 17.11.2003 a firma del Direttore del Servizio Pesca Stagni e Acquicoltura dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, del presupposto verbale della seduta del Comitato Tecnico Consultivo- di ogni atto presupposto, preliminare e interlocutorio;</p>
<p>Visto il ricorso, con i relativi allegati, e la contestuale domanda cautelare;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di: REGIONE SARDA-ASSESSORATO REGIONALE DIFESA AMBIENTE;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito il relatore Consigliere SILVIO IGNAZIO SILVESTRI e uditi l’avvocato Bendetto Ballero per i ricorrenti e l’avvocato Gian Piero Contu per le Amministrazioni Regionali;</p>
<p>RITENUTO che i ricorrenti non potrebbero ottenere in questa sede cautelare il soddisfacimento del proprio interesse;</p>
<p>VISTA la non consistente probabilità di esito favorevole del ricorso, tenuto conto delle valutazioni operate dall’Amministrazione e della istruttoria svolta.</p>
<p>Le spese della fase cautelare saranno definite con la decisione di merito.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA</p>
<p>RESPINGE l’istanza cautelare.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>CAGLIARI, li 25 Febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-sardegna-cagliari-ordinanza-sospensiva-25-2-2004-n-95/">T.A.R. Sardegna &#8211; Cagliari &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 25/2/2004 n.95</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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