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	<title>20/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>20/2/2004 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.93</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-20-2-2004-n-93/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-20-2-2004-n-93/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-20-2-2004-n-93/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.93</a></p>
<p>Pres. Camozzi, Est. Ferrari Ric. Comune di Potenza contro Regione Basilicata, Comitato regionale di controllo sez. Potenza (art.211, r.d. 12 febbraio 1911 n.297). Comune e provincia – Bilancio – Storno di fondi – Differenza rispetto alle variazioni di bilancio – Disciplina – Art.211, r.d. n.297 del 1911 – Applicabilità –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-20-2-2004-n-93/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-20-2-2004-n-93/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.93</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Camozzi, Est. Ferrari Ric. Comune di Potenza contro Regione Basilicata, Comitato regionale di controllo sez. Potenza (art.211, r.d. 12 febbraio 1911 n.297).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Comune e provincia – Bilancio – Storno di fondi – Differenza rispetto alle variazioni di bilancio – Disciplina – Art.211, r.d. n.297 del 1911 – Applicabilità – Conseguenze.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di finanza locale, il divieto di porre in essere variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa oltre il termine del 30 novembre (art. 14 comma 1, d.P.R. 19 giugno 1979 n.421), non si estende anche agli storni che restano tuttora regolati dall&#8217;art. 211, r.d. 12 febbraio 1911 n. 297, e possono essere attuati fino alla fine dell&#8217;anno solare, ciò in quanto lo storno dei fondi attua un mero spostamento di stanziamenti tra capitali di bilancio solitamente omogenei e compresi nello stesso titolo di spesa, mentre la variazione è volta a modificare le risultanze stesse del bilancio per effetto di maggiori o minori spese e/o entrate.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento di Biagio Delfino <a href="/ga/id/2004/2/1391/d">&#8220;Storno di fondi e variazioni di bilancio&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Un Comune può attuare uno storno di fondi fino alla fine dell’anno solare.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO </b> </center>	 																																																																																												</p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE</center><br />
PER LA BASILICATA</b></center>	 																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato la seguente 	 																																																																																												</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b>	 																																																																																												</p>
<p>a) sul ricorso n.320/92, proposto dal<br />
<b>Comune di Potenza</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocco Racioppi e Brigida Pignatari D’Errico e con questi elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale,</p>
<p><center>contro</center></p>
<p>la <b>Regione Basilicata</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio,</p>
<p>il <b>Comitato regionale di controllo &#8211; Sez. prov. di Potenza</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio,<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
del provvedimento della Sezione provinciale di controllo di Potenza n. 2204 del 13 marzo 1992, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio comunale di Potenza n. 249 del 24 febbraio 1992 di ratifica della delibera di Giunta municipale n. 2094 del 28 dicembre 1991, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione anno 1991 (competenza e cassa).</p>
<p>b) sul ricorso n.226/93, proposto dal<br />
<b>Comune di Potenza</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Rocco Racioppi e Brigida Pignatari D’Errico e con questi elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio legale,</p>
<p><center>contro<center></p>
<p>la <b>Regione Basilicata</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, non costituita in giudizio, <br />
il Comitato regionale di controllo Sez. prov. di Potenza, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensiva,<br />
del provvedimento della Sezione provinciale di controllo di Potenza n. 210 dell’8 gennaio 1993, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio comunale di Potenza n. 8 dell’11 gennaio 1993 di ratifica della delibera di Giunta municipale n. 1954 del 22 dicembre 1992, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione anno 1992 (competenza e cassa).</p>
<p>Visti i ricorsi nn. 320/92 e 226/93 con i relativi allegati;<br />
Viste le memorie prodotte dal Comune di Potenza a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito l’avvocato del Comune di Potenza alla pubblica udienza del 18 dicembre 2003, come da relativo verbale; relatore il magistrato dott.ssa Giulia  Ferrari;<br />Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><center><b>FATTO</center></b></p>
<p>1. Con ricorso n. 320/92, notificato in data 16 aprile 1992, il Comune di Potenza impugna il provvedimento della Sezione provinciale di controllo di Potenza n. 2204 del 13 marzo 1992, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio comunale di Potenza n. 249 del 24 febbraio 1992 di ratifica della delibera di Giunta municipale n. 2094 del 28 dicembre 1991, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione anno 1991 (competenza e cassa).<br />
Espone, in fatto, che, con delibera n.2094 del 28 dicembre 1991, la Giunta municipale ha operato lo storno da alcuni capitoli di bilancio ad altri, nell’ambito del titolo primo del bilancio di previsione 1991, relativo alle “spese correnti”.<br />
<br />L’atto è stato adottato, per ragioni di urgenza, con i poteri del Consiglio comunale, essendo ormai prossima la fine dell’esercizio di gestione, coincidente con l’anno solare, ed è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 47, terzo comma, L. 8 giugno 1990 n. 142. L’organo di controllo, con provvedimento n. 2204 del 13 marzo 1992, ha però annullato la delibera consiliare di ratifica n. 249 del 24 febbraio 1992 sul rilievo che “l’atto presupposto (delibera n. 2094 del 28 dicembre 1991) andava adottato entro il 30 novembre 1991, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.P.R. n. 421 del 1979”.</p>
<p>2. Avverso il predetto provvedimento il ricorrente è insorto deducendo:<br />
a) VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ART. 14 D.P.R. N. 421 DEL 1979.  Il termine previsto dall’art. 14 D.P.R. n. 421 del 1979 si applica alle operazioni di variazione di bilancio e non anche allo storno di fondi.<br />
b) VIOLAZIONE E MANCATA APPLICAZIONE ART. 1 BIS D.L. N. 318 DEL 1986. Ai sensi dell’art. 1 bis D.L. 1 luglio 1986 n. 318 durante l’intero corso dell’anno solare, che coincide con la durata della gestione (cioè dell’esercizio finanziario), i Comuni possono adottare le variazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi di equilibrio indicati dalla legge. L’art. 1 bis D.L. n. 318 del 1986 pone quindi come termine ultimo la chiusura dell’esercizio finanziario e, come obiettivo che deve essere obbligatoriamente raggiunto, il pareggio del bilancio e l’equilibrio della gestione, con la conseguenza che gli Enti locali sono tenuti ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il conseguimento di detto scopo.<br />
c) ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI &#8211; DIFETTO DI MOTIVAZIONE. Il Comune di Potenza aveva già adottato, durante precedenti esercizi, delibere di approvazione di storni successivamente alla data del 30 novembre, tutte passate con esito favorevole al controllo del Co.re.co.</p>
<p>2. La Regione Basilicata ed il Comitato regionale di controllo &#8211; Sez. prov. di Potenza non si sono costituiti in giudizio.</p>
<p>3. Con ordinanza n.215 del 27 maggio 1992 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.</p>
<p>4. Con successivo ricorso n. 226/93, notificato il 5 marzo 1993, il Comune di Potenza ha impugnato il provvedimento della Sezione provinciale di controllo di Potenza n. 8 del 11 gennaio 1993, con il quale è stata annullata la delibera del Consiglio comunale di Potenza n. 249 del 24 febbraio 1992 di ratifica della delibera di Giunta municipale n. 1954 del 22 dicembre 1992, avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione anno 1992 (competenza e cassa).</p>
<p>5. Avverso detto provvedimento muove gli stessi motivi di doglianza già proposti con il ricorso n. 320 del 1992.</p>
<p>6. Con ordinanza n.157 dell’8 aprile 1993 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva.</p>
<p>7. All’udienza del 18 dicembre 2003 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p><center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi nn.  320/92 e 226/93, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva.<br />
Con i predetti ricorsi si impugnano i provvedimenti della Sezione provinciale di controllo di Potenza nn. 2204 del 13 marzo 1992 e 210 dell’8 gennaio 1993, con i quali sono state annullate le delibere del Consiglio comunale di Potenza n. 249 del 24 febbraio 1992, di ratifica della delibera di Giunta municipale n. 2094 del 28 dicembre 1991, e n. 8 del 11 gennaio 1993, di ratifica della delibera di Giunta municipale n. 1954 del 22 dicembre 1992, aventi rispettivamente ad oggetto variazione al bilancio di previsione anno 1991 e anno 1992 (competenza e cassa).<br />
L’annullamento tutorio è stato disposto sul rilievo che gli atti presupposti (costituiti, rispettivamente, dalle delibere di G.M. nn. 2094 del 28 dicembre 1991 e 1954 del 22 dicembre 1992) andavano adottati entro il 30 novembre 1991 ed il 30 novembre 1992, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.P.R. n. 421 del 1979”.<br />
I ricorsi devono essere accolti.<br />
Nei casi in esame infatti, la Giunta ha proceduto ad uno storno di fondi e non ad una variazione dei capitoli di bilancio. <br />
E’ noto che lo storno dei fondi, che attua un mero spostamento di stanziamenti tra capitali di bilancio solitamente omogenei e compresi nello stesso titolo di spesa, è operazione diversa dalla variazione, che è invece volta a modificare le risultanze stesse del bilancio per effetto di maggiori o minori spese e/o entrate, con la conseguenza che il divieto di porre in essere variazioni alle dotazioni di competenza e di cassa oltre il termine del 30 novembre, posto agli Enti locali dall&#8217; art. 14, primo comma, D.P.R. 19 giugno 1979 n. 421, non si estende anche agli storni che, a differenza delle variazioni, restano tuttora regolati dall&#8217; art. 211 R.D. 12 febbraio 1911 n. 297 e possono essere attuati fino alla fine dell&#8217;anno solare (T.A.R. Sardegna  12 gennaio 1993 n. 5; T.A.R. Liguria, II Sez., 27 novembre 1991 n. 183; T.A.R. Brescia 22 ottobre 1990 n. 1123).</p>
<p>2. Per le ragioni che precedono i ricorsi nn. 320/92 e 226/93 devono  essere accolti.<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per esonerare l’Amministrazione regionale dalla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio.</p>
<p><center><b>P.Q.M</center></b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
definitivamente pronunciando sui ricorsi nn.  320/92 e 226/93  proposti, come in epigrafe, dal Comune di Potenza: a) li riunisce; b) li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.<br />
Esonera l’Amministrazione regionale dalla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio. <br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Potenza, addì 18 dicembre 2003, dal<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA<br />
in Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Antonio Camozzi     		Presidente <br />	<br />
Giancarlo Pennetti   	           Componente<br />	<br />
Giulia Ferrari				Componente &#8211; Estensore																																																																																									</p>
<p>Depositata in Segreteria il 20 febbraio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-basilicata-potenza-sentenza-20-2-2004-n-93/">T.A.R. Basilicata &#8211; Potenza &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.93</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.26</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-2-2004-n-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-2-2004-n-26/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-2-2004-n-26/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.26</a></p>
<p>Pres. Guida – Esten. Filippi P.J. c. Comune di Aosta e Prefettura di Reggio Calabria e Ministero dell’Interno (art. 10 d.p.r. 252/98) Contratti della p.a. &#8211; Verifica antimafia &#8211; Informazioni del Prefetto ex art. 10 D.P.R. 252/98 – Assunzione anche fuori dalle ipotesi in cui sono obbligatorie. – Sussiste Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-2-2004-n-26/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.26</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-valle-daosta-aosta-sentenza-20-2-2004-n-26/">T.A.R. Valle D&#8217;Aosta &#8211; Aosta &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.26</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Guida – Esten. Filippi P.J. c. Comune di Aosta e Prefettura di Reggio Calabria e Ministero dell’Interno (art. 10 d.p.r. 252/98)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. &#8211; Verifica antimafia &#8211; Informazioni del Prefetto ex art. 10 D.P.R. 252/98 – Assunzione anche fuori dalle ipotesi in cui sono obbligatorie. – Sussiste</p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Verifica antimafia &#8211; Informazioni del prefetto ex art. 10 D.P.R. 252/98 –Contratto già stipulato – Emersione elementi relativi a tentativi infiltrazione mafiosa – Recesso dal contratto – Condizione sufficiente.</p>
<p>Contratti della P.A. – Verifica antimafia – Informazioni del Prefetto ex art. 10 D.P.R. n° 252/98 – Valutazione delle informazioni negative ricevute ad opera della stazione appaltante – Discrezionalità – Non sussiste</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L&#8217;Amministrazione ha comunque la facoltà di assumere le informazioni antimafia anche fuori delle ipotesi in cui esse sono obbligatorie.<br />
2. la facoltà di revoca prevista dal comma 3 dell’art. 11 del D.P.R. n. 252 del 1998 é subordinata alla sola circostanza che, successivamente alla stipulazione del contratto, siano stati accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
3. Non è configurabile un potere discrezionale della stazione appaltante di valutazione delle informazioni negative ricevute in ordine al contraente privato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Revocabilità dei contratti della P.A. nel caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In Nome del Popolo Italiano </center> </b></p>
<p><center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta</center></b><br />
composto dai Signori:<br />
Antonio GUIDA &#8211; Presidente<br />
Maddalena FILIPPI – Consigliere relatore<br />
Cecilia ALTAVISTA &#8211; Consigliereha pronunciato la seguente<br />
<center><b>S E N T E N Z A</center></b><br />
Sul ricorso n. 59/2003 proposto dalla<br />
ditta Pulizie Jonica, in persona della sua titolare, Signora Maria Praticò, rappresentata e difesa dall’avv. Loris Maria Nisi ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR, in Aosta, Piazza Accademia S. Anselmo, n. 2;<br />
<center>contro</center><br />
&#8211; il <b>COMUNE DI AOSTA</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’avv. Valdo Azzoni ed elettivamente domiciliato presso l’ Avvocatura comunale, in Aosta, piazza Emile Chanoux, n. 1;<br />
&#8211; la <b>PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA e il MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, entrambi non costituitisi in giudizio;<br />
per l’annullamento<br />
<br />&#8211; dell’informazione resa dalla Prefettura di Reggio Calabria prot. N. 567/2001/Ing.Gab. 1 del 02/07/02;<br />
<br />&#8211; della nota prot. N. 567/2001/Gab. Con la quale si comunica al legale della ditta Pulizie Jonica che si è già provveduto al riesame, ai sensi dell’art.10, comma 8 del D.P.R.252/98;<br />
<br />&#8211; del procedimento amministrativo avviato dal Ministero dell’Interno Prefettura di Reggio Calabria per l’acquisizione degli elementi di cui alla censurata informazione;<br />
&#8211; della determinazione a firma congiunta del dirigente dell&#8217;area sei e del dirigente incaricato dell&#8217;area due del Comune di Aosta, con la quale si determina di revocare, per le motivazioni espresse nella premessa del provvedimento, con decorrenza 1 gennai<br />
<br />&#8211; del procedimento avviato dal Comune di Aosta tendente ad ottenere l&#8217;informazione poi trasmessa dalla Prefettura di Reggio Calabria;<br />
<br />&#8211; nonché di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e consequenziale;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Aosta;<br />
Visto gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, nella pubblica udienza del 21 gennaio 2004, relatore il Consigliere Maddalena Filippi, nessuno comparso per la ditta ricorrente e l’avv. Valdo Azzoni per l’amministrazione resistente;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<center><b>FATTO</center></b><br />
1. – Con il ricorso in epigrafe la ditta Pulizie Jonica – aggiudicataria della licitazione privata indetta dal Comune di Aosta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali del Palazzo di Giustizia e degli uffici distaccati del Tribunale di Aosta, per il quinquennio 2001/2005 e per un importo mensile di €uro 4334,2 &#8211; impugna tutti gli atti del procedimento con cui lo stesso Comune di Aosta ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2003, la revoca del servizio e il contestuale recesso dal contratto stipulato con la ditta ricorrente in data 12 febbraio 2001. <br />
Con il ricorso viene impugnata inoltre l’informativa resa dalla Prefettura di Reggio Calabria, prot. n. 567/2001/Ing. Gab. I del 2 luglio 2002, assunta a fondamento della revoca.<br />
La ricorrente espone in fatto quanto segue.<br />
In data 26 giugno 2001 – successivamente alla stipulazione del contratto per l’affidamento del servizio di pulizia &#8211; il Comune di Aosta ha chiesto alla Prefettura di Reggio Calabria, con riguardo alla ditta ricorrente e alla sua titolare, “le informazioni previste dall’art. 10 D.P.R. n. 252/1998, “circa la sussistenza delle cause di divieto, sospensione e decadenza indicate nell’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, nonché di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa”. <br />
Oltre un anno dopo tale richiesta, in data 2 luglio 2002, la Prefettura ha informato che “dalle notizie acquisite, è emerso che le vicende penali dell’interessata e del familiare convivente, nonché la vicinanza di quest’ultimo ad una nota cosca mafiosa operante sul territorio, fanno emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa da parte di soggetti in grado di poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’attività economica gestita dall’interessata, pur non sussistendo le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 575/65 e successive modifiche ed integrazioni”.<br />
In data 4 settembre 2002 – nonostante la richiesta di riesame presentata dalla titolare della ditta ricorrente che aveva evidenziato come il proprio marito, con sentenza del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria n. 414/01 del 9.11.01-17.05.02, fosse stato assolto dalle accuse contestate con la formula “per non aver commesso il fatto” – la Prefettura ha confermato l’informazione già rilasciata.<br />
Alla ulteriore richiesta presentata dalla titolare della ditta ricorrente – che aveva trasmesso altra documentazione, rilevando come l’esistenza di un diverso procedimento penale (per estorsione, aperto della Procura di Catanzaro), nel quale la stessa titolare e il proprio marito risultavano implicati, non rientrasse tra gli elementi valutabili ai fini della determinazione prefettizia – la Prefettura ha risposto comunicando di aver già provveduto al riesame dell’informazione. <br />
In data 26 settembre 2002 il Comune di Aosta ha adottato il provvedimento di revoca dell’affidamento del servizio, e di recesso dal contratto con decorrenza 1° gennaio 2003 che la ditta ricorrente ha impugnato davanti al T.A.R. Calabria.<br />
Con decisione n. 3438/2003 in data 15 aprile 2003 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso per regolamento di competenza proposto dal Comune di Aosta, dichiarando la competenza del TAR della Valle d’Aosta.<br />
2. – A sostegno dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, si deducono le censure di eccesso di potere e di violazione, sotto diversi profili, degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.<br />
3. – Il Comune di Aosta – costituitosi in giudizio – sostiene l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.<br />
<center><b>DIRITTO</center></b><br />
1. – Oggetto dell’impugnativa è la legittimità del provvedimento con cui il Comune di Aosta ha disposto la revoca del servizio di pulizia degli uffici giudiziari affidato alla ditta ricorrente e il contestuale recesso dal contratto stipulato con la stessa. <br />
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda sull’informativa negativa – pure oggetto di impugnazione &#8211; resa dalla Prefettura di Reggio Calabria.<br />
2. – Il ricorso non è fondato.<br />
3. Con un primo gruppo di censure si lamenta l’illegittimità della revoca del servizio per violazione degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.<br />
3.a – Sotto un primo profilo, la ditta ricorrente sostiene che il valore del contratto oggetto di revoca sarebbe inferiore alla soglia stabilita dal legislatore ai fini dell’esercizio del potere di richiedere informazioni antimafia: trattandosi di affidamento di un servizio avente durata ultraquadriennale, il valore del contratto – da calcolarsi con riferimento all’importo mensile moltiplicato per quarantotto – sarebbe inferiore alla soglia indicata dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Secondo quanto stabilito dal richiamato art. 10, le amministrazioni sono tenute ad acquisire le informazioni antimafia quando il valore di un contratto sia “pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture”: ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 – con cui è stata data attuazione alla direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi – il riferimento al metodo di calcolo indicato dalla ditta ricorrente (la moltiplicazione dell’importo mensile per quarantotto) è previsto dal legislatore nel solo caso di “appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo”. Tale ipostesi nella specie non ricorre perché, come risulta dagli atti, il bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia prevedeva espressamente il valore complessivo dell’appalto quantificando la relativa spesa in lire 459.133.200 (al netto dell’IVA), importo certamente superiore alla soglia fissata dal legislatore ai fini dell’applicazione dello stesso decreto legislativo n. 157 del 1995, il cui art. 1 fa riferimento ad un “valore di stima, al netto dell&#8217;IVA, al momento della pubblicazione del bando … uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di prelievo” (corrispondente a lire 414.993.004, secondo il controvalore indicato nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Comunitaria in data 17 dicembre 1999).<br />
In ogni caso deve ritenersi che l&#8217;Amministrazione ha comunque la facoltà di assumere le informazioni antimafia anche fuori delle ipotesi in cui esse sono obbligatorie.<br />
3.b – Sotto altro profilo si sostiene che il potere di richiedere informazioni alla Prefettura può essere esercitato solo prima e non – come è avvenuto nella specie &#8211; dopo la stipulazione del contratto.<br />
Ad escludere la fondatezza della censura è sufficiente il richiamo all’art. 11 del d. lgs. n. 157 del 1995 che consente il recesso dal contratto “anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto”. <br />
Né può ritenersi, come si sostiene con la censura, che tale disposizione vada interpretata nel senso che la facoltà di revoca non sarebbe consentita quando – come è avvenuto nella specie &#8211; l’Amministrazione non si sia attivata per richiedere le informazioni prima della stipulazione del contratto: in assenza di un puntuale riferimento in tal senso contenuto nella disposizione e considerate le finalità perseguite dal legislatore – che mira a difendere l’intero sistema economico-produttivo dall’aggressione delle organizzazioni mafiose (Cons. St., Sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4065) – deve ritenersi che la facoltà di revoca prevista dal comma 3 dell’art. 11 del D.P.R. n. 252 del 1998 sia subordinata alla sola circostanza che, successivamente alla stipulazione del contratto, siano stati accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
3.c – Ancora, si lamenta la violazione dello stesso articolo 11 del D.P.R. n. 252 del 1998, sotto il profilo del mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dal comma 1 di tale disposizione, perché il periodo intercorso tra la richiesta di informazioni (presentata il 25 luglio 2001) e il rilascio delle stesse da parte della Prefettura (avvenuto il 2 luglio 2002), sarebbe di gran lunga superiore a tale termine, con il conseguente “consolidamento del diritto dell’imprenditore alla regolare conclusione del contratto”.<br />
Anche a prescindere dal rilievo che la disposizione invocata individua il termine a quo della decorrenza dei trenta giorni non nella data della richiesta di informazione, ma nella diversa e successiva data di comunicazione da parte della Prefettura della particolare complessità della verifica, va in ogni caso sottolineato come la natura meramente sollecitatoria del termine risulti con evidenza dalla mancanza di una espressa sanzione di decadenza. Del resto, con riguardo agli analoghi termini di quindici e trenta giorni previsti per la trasmissione delle informazioni alle amministrazioni da parte del Prefetto, ai sensi dell’art. 4 del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490, la giurisprudenza ha sottolineato come si tratti di termini &#8220;che, al pari di quelli previsti in via generale dalla legge sul procedimento amministrativo, hanno carattere chiaramente acceleratorio ed il loro decorso non determina né il venir meno del potere amministrativo, né l’illegittimità dell’atto e del conseguente provvedimento adottato sulla base delle predette informazioni&#8221; (T.A.R.Campania, III, 4/4/2002, n.1861). <br />
Quanto poi alla lamentata mancata valutazione discrezionale dell’informazione negativa da parte dell’amministrazione comunale, che avrebbe così “abdicato” al proprio potere decisionale, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale – ampiamente riportato nella motivazione del provvedimento di revoca del servizio – ai sensi del quale “non è configurabile, secondo canoni di buona amministrazione, un potere discrezionale della stazione appaltante in funzione di contrasto alla criminalità organizzata; pertanto la stazione appaltante, una volta ricevuta l’informativa c.d. negativa, deve procedere alla revoca dell’aggiudicazione ” (T.A.R. Campania – Napoli, I, 17 aprile 2000, n. 1076).<br />
4. – Con riguardo al secondo provvedimento impugnato &#8211; l’informazione negativa resa dalla Prefettura &#8211; la ditta ricorrente ne lamenta l’illegittimità per difetto dei presupposti: nel caso di specie non vi sarebbero vicende penali sintomatiche della contiguità mafiosa o della vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata; in particolare, come dimostrato dalle risultanze processuali fornite dalla titolare della ditta ricorrente, non sussisterebbero quelle circostanze “sufficienti e concordanti” che, anche alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari emanate dal Ministero dell’Interno, consentono di ritenere accertati gli “elementi relativi a infiltrazioni mafiose” (che, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 252 del 1998, costituiscono il contenuto dell’informazione negativa).<br />
Non v’è dubbio che, come si deduce nel ricorso, il marito della titolare della ditta Pulizie Jonica e procuratore della ditta medesima, sia stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste&#8221; nel procedimento che lo vedeva imputato per i reati di turbativa d’asta (art. 353 c.p.) e di associazione per delinquere (416 c.p.) finalizzata all’accaparramento di appalti nel settore delle pulizie presso la pubblica amministrazione. <br />
Va però rilevato che – come si legge nella motivazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Reggio Calabria n. 414/01, del 9.11.01-17.05.02 – il giudice penale, in sede di ricostruzione dei fatti, ha accertato una serie di circostanze che, se ritenute insufficienti a pervenire ad una affermazione di responsabilità penale con riguardo al marito dell’interessata (e procuratore della ditta ricorrente), sono state invece ritenute sufficienti ad affermare che il comportamento di questi, per quanto “non punibile”, rientra tuttavia “nell’ambito della programmazione criminosa”, (v. pag. 150 della sentenza). <br />
In relazione a tale profilo – e tenuto conto che la richiamata sentenza è stata pubblicata il 17 maggio 2002, dunque prima del rilascio dell’informazione impugnata, resa dalla Prefettura il successivo 2 luglio &#8211; deve ritenersi che sussistano quegli specifici elementi di fatto che, pur in assenza di un grado di dimostrazione probatoria analogo a quello richiesto per provare l’appartenenza di un soggetto ad associazioni di tipo mafioso, sono comunque obiettivamente sintomatici e rilevatori di concreti tentativi di infiltrazione mafiosa.<br />
Per gli stessi motivi è quindi infondato anche il profilo della censura con cui si lamenta la mancata valutazione, da parte della Prefettura, delle risultanze processuali che la titolare della ditta ricorrente ha prodotto per dimostrare l’assenza di procedimenti penali rilevanti ai fini dell’accertamento di un pericolo di infiltrazione mafiosa.<br />
5. – Il ricorso va dunque respinto<br />
Quanto alle spese e alle competenze di giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.<br />
<center><b>P.Q.M.</center></b><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Compensa interamente tra le parti le spese e le competenze del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Aosta, nella Camera di Consiglio del 21 gennaio 2004 dal Tribunale Amministrativo regionale della Valle d’Aosta.<br />
Antonio GUIDA – Presidente f.to<br />
Maddalena FILIPPI – Consigliere estensore f.to<br />
Depositata in Segreteria in data 20 febbraio 2004.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1600</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Cossu – Est. Dell’Utri Costagliola Esaote s.p.a. (Avv. Medugno) c/ Consip s.p.a. (Avv. Clarizia) – GE Medical Systems s.p.a. (Avv. Diaco) Contratti della p.a. – gara – prove su campioni presentati dalle imprese concorrenti – delega ad alcuni membri della commissione – illegittimità – violazione del principio della collegialità</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1600</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu – Est. Dell’Utri Costagliola Esaote s.p.a. (Avv. Medugno) c/ Consip s.p.a. (Avv. Clarizia) – GE Medical Systems s.p.a. (Avv. Diaco)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – gara – prove su campioni presentati dalle imprese concorrenti – delega ad alcuni membri della commissione – illegittimità – violazione del principio della collegialità</span></span></span></p>
<hr />
<p>In una procedura di gara per l’affidamento di una pubblica fornitura, ove la lex specialis preveda l’espletamento di prove funzionali da svolgersi su campioni presentati dalle ditte concorrenti l’esecuzione di tali prove non può essere delegata, anche disgiuntamente, ai due membri tecnici della commissione giudicatrice, pena la violazione del principio della collegialità perfetta in sede di svolgimento di operazioni che implicano l’apprezzamento di opinabili elementi tecnici.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con commento dell&#8217;avv. Maria Ida Leonardo <a href="/ga/id/2004/2/1396/d">&#8220;Collegialità necessaria anche in sede di prove tecniche su campioni&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">L’esecuzione di prove tecniche non può essere delegata a due soli membri della commissione</span></span></span></p>
<hr />
<p><center> <b> REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center> </b></p>
<p>N. 1600 Reg.Sent. &#8211; Anno 2004<br />
NN. 7013, 7014 e 7617 Reg.Gen. &#8211; Anno 2003</p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III</center></b><br />
composto dai signori <br />
Luigi Cossu PRESIDENTE<br />
Vito Carella COMPONENTE<br />
Angelica Dell&#8217;Utri COMPONENTE, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><center><b>SENTENZA</center></b></p>
<p>sui ricorsi nn. 7013/03, 7014/03 e 7617/03 Reg. Gen., proposti da<br />
<b>ESAOTE s.p.a.</b>, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Medugno e Annalisa Lauteri, elettivamente domiciliata presso i medesimi in Roma, via Panama n. 12;</p>
<p><center>CONTRO</center></p>
<p><b>Consip s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p>E NEI CONFRONTI</p>
<p>di <b>GE Medical Systems Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Diaco ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR Lazio in Roma;<br />
e, nel solo ric. n. 7617/03, di Siemens Medical Solutions s.p.a., non costituita in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
dei provvedimenti con i quali la Commissione giudicatrice della gara per la fornitura di ecotomografi e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ed enti ha disposto l’aggiudicazione provvisoria dei lotti 3 (ric. n. 7013/03), 1 (ric. n. 7014/03) e 2 (ric. n. 7617/03) in favore della GE Systems Italia s.p.a. (lotti 3 ed 1) e della Siemens Medical Solutions s.p.a. (lotto 2), nonché di ogni altro atto coordinato e/o connesso ed in particolare delle delibere del Consiglio di amministrazione dichiarative dell’aggiudicazione provvisoria, ove esistenti; dei verbali di gara e di tutti gli atti ad essi allegati; del decreto di nomina della Commissione; del disciplinare di gara e del capitolato tecnico nei limiti infra precisati.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip s.p.a. e della indicata controinteressata intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli Avv.ti Medugno, Lauteri, Clarizia e Diaco;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O </center></b></p>
<p>Con separati ricorsi notificati (in via ordinaria) i giorni 18, 22, 23 e 28 luglio 2003 la Esaote s.p.a., partecipante alla gara indetta dalla Consip s.p.a. per la fornitura di ecotomografi e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni ed enti, ha impugnato i provvedimenti, comunicatile con note in data 10 giugno 2003, della Commissione giudicatrice con cui è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria dei lotti 3 (ric. n. 7013/03) ed 1 (ric. n. 7014/03) in favore della GE Systems Italia s.p.a., nonché del lotto 2 (ric. n. 7617/03) in favore della Siemens Medical Solutions s.p.a., le delibere del Consiglio di amministrazione dichiarative dell’aggiudicazione provvisoria, ove esistenti, i verbali di gara ed relativi allegati, il decreto di nomina della Commissione, il disciplinare di gara ed il capitolato tecnico, nei limiti specificati in ricorso.<br />
Premesso, tra l’altro, di essersi classificata al secondo posto per i lotti 3 ed 1 ed al terzo per il lotto 2, a sostegno dell’impugnativa ha dedotto:</p>
<p>1.- Violazione e falsa applicazione della prescrizione del disciplinare di gara (all.1) relativa alla presentazione delle dichiarazioni di cui all’allegato 4. Violazione e falsa applicazione del disciplinare di gara nella parte in cui ha previsto la possibilità di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata a corredo dell’offerta (pag. 16 di 26, primo capoverso). Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358/1992. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.<br />
La Commissione, che in una prima seduta si era limitata ad elencare i documenti rimessi dalla GE Medical Systems nella busta A, nella seduta seguente, pur affermando di aver preso atto della presenza di tutti i documenti richiesti e della loro regolarità e completezza (in particolare, anche delle dichiarazioni relative ai requisiti economico-finanziari), ha rilevato che la dichiarazione di cui all’all. 4 mancava della terza pagina destinata a contenere le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13); poiché i documenti da inserire nella detta busta erano prescritti a pena di esclusione, la concorrente avrebbe dovuto essere esclusa, ma la Commissione ha invece ritenuto trattarsi di semplice difetto di impaginazione ed ha richiesto l’integrazione ai sensi dell’art. 15 del cit. D.P.R. n. 358/1992, ancorché non le residuasse alcun margine di discrezionalità circa l’inosservanza – non sanabile &#8211; della prescrizione posta a pena di esclusione della lex specialis. Ciò rende inapplicabile l’indicata norma che, inoltre, non si riferisce all’integrazione documentale (qual è quella in questione). Ove si ritenesse la richiesta conforme al disciplinare, quest’ultimo sarebbe da ritenersi illegittimo per violazione della stessa norma.</p>
<p>2.- Violazione e falsa applicazione del punto 3) del capitolato tecnico e della lex specialis della procedura. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste, difetto di istruttoria e di motivazione.<br />
Poiché si prevede l’esclusione del concorrente che offra prodotti privi delle caratteristiche tecniche minime, puntualmente descritte, ed in caso di non corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto verificato, la Commissione avrebbe dovuto procedere per ciascun concorrente alla preventiva verifica diretta delle apparecchiature e della rispondenza in concreto di quanto dichiarato a quanto riscontrato. Tale adempimento è stato omesso; tanto ha comportato l’errata valutazione delle apparecchiature dell’aggiudicataria che, in base all’allegata perizia e sulla scorta dei dati ricavabili dai rispettivi manuali pubblicati su internet, sono prive dei requisiti minimi prescritti.<br /> Ciò dimostra, altresì, che la Commissione non ha proceduto all’anzidetta verifica tra dichiarato e riscontrato neppure mediante i predetti documenti.<br />
Inoltre, per il lotto 2 la GE Medical Systems non ha offerto un ecotomografo di ultima generazione, come prescritto a pena d’inammissibilità dal capitolato tecnico, ma la macchina denominata LOGIC 500 già immessa sul mercato sin dal 1999 e, comunque, non tale. La macchina offerta dalla seconda classificata Siemens, poi, manca di vari requisiti minimi.</p>
<p>3.- Violazione e falsa applicazione dei principi generali vigenti in materia di funzionamento degli organi collegiali amministrativi e di formazione dei relativi processi verbali. Eccesso di potere per assoluta perplessità dei presupposti e mancata predeterminazione di idonei criteri di massima per lo svolgimento delle verifiche tecniche. Violazione del capitolato tecnico.<br />
Le uniche verifiche dirette svolte, consistenti in talune prove di funzionalità, sono state delegate ad uno soltanto dei membri tecnici della Commissione, anziché a due come stabilito, almeno per quanto riguarda la ricorrente. Non essendo stato stilato alcun verbale di tali sedute, non è possibile accertare quali e quanti membri tecnici abbiano partecipato a ciascuna verifica e, pertanto, se l’attività sia stata svolta per tutti i concorrenti dagli stessi membri tecnici, sì da assicurare la necessaria uniformità di giudizio. Non si fa menzione di quali siano i membri tecnici. Siffatte modalità contrastano con il principio della collegialità perfetta in attività connotate da spiccata discrezionalità tecnica. I due membri definiti tecnici non possiedono la professionalità idonea allo svolgimento di tali prove, poiché uno è medico ecografista abituato ad operare su pazienti e non sull’utilizzato strumento di laboratorio, l’altro è ingegnere con curriculum scientifico ed accademico del tutto estraneo all’ingegneria ed elettronica degli ultrasuoni; ne discende inoltre che essi sono espressione di culture diverse tra loro e, perciò, sarebbe stata necessaria la presenza di entrambi.<br />
Non sono state predeterminate le modalità esecutivo-procedurali delle prove di funzionalità, necessarie per rendere quanto più possibile oggettiva l’effettuazione delle prove stesse, sicché i risultati dei test non possono ritenersi uniformi e dunque comparabili tra loro, tanto più che il posizionamento è stato effettuato a mano e non con lo strumento denominato “stativo”. Le modalità dettate dalla Commisione non sono conformi al “protocollo di verifica e test per ecotomografi ad uso internistico” allegato n. 9 al disciplinare, il quale prescrive l’uso di “tessuti equivalenti” a quelli biologici, giacché non è tale l’oggetto test utilizzato, denominato phantom.<br />
4.- Violazione delle regole a presidio della corretta verbalizzazione delle attività di una Commissione giudicatrice di un pubblico affidamento. Eccesso di potere per insufficienza dell’istruttoria e della motivazione, assoluta illogicità.<br />
La Commissione si è limitata a dichiarare l’avvenuta conclusione delle operazioni di verifica della funzionalità delle macchine offerte ed ad allegare le schede compilate per ciascuna macchina, omettendo del tutto di redigere i relativi verbali, così rendendo non ricostruibili le menzionate attività.<br />
La Consip s.p.a. e la controinteressata GE Medical Systems Italia s.p.a. si sono costituite in giudizio ed in tre e, rispettivamente, due memorie hanno svolto controdeduzioni, a cui la ricorrente ha a sua volta replicato in due memorie. Non si è invece costituita l’altra controinteressata Siemens Medical Solutions s.p.a..<br />
All’odierna udienza pubblica i tre ricorsi sono stati posti in decisione, previa trattazione orale.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</center></b></p>
<p>1.- Ai sensi degli artt. 52 del R.D. 17 agosto 1907 n. 642 e 19, co. 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, può disporsi la riunione dei tre ricorsi sopra riassunti, aventi ad oggetto la medesima gara, affinché siano decisi con un’unica sentenza, stante l’evidente connessione oggettiva e, sia pur parzialmente, soggettiva. Difatti la gara di cui si controverte, bandita dalla Consip s.p.a., finalizzata alla stipula di convenzioni per la fornitura di ecotomografi ad uso internistico multidisciplinare e dei servizi connessi alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici ordinanti, è distinta in tre lotti a seconda della fascia bassa, media ed alta delle apparecchiature richieste; tutti e tre i lotti sono stati aggiudicati, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in favore della GE Medical Systems Italia s.p.a.. Appunto avverso l’aggiudicazione di ciascun lotto insorge con detti ricorsi la Esaote s.p.a., classificata al secondo posto nei lotti 1 e 3 ed al terzo posto nel lotto 2, preceduta da Siemens Medical Solutions s.p.a., svolgendo censure in gran parte di contenuto analogo.</p>
<p>2. &#8211; Con i primi motivi dei tre gravami la ricorrente sostiene che la GE Medical Systems Italia avrebbe dovuto essere esclusa giacché la dichiarazione da redigersi in base al facsimile di cui all’allegato 4 al disciplinare di gara, da lei prodotta, mancava di una pagina destinata a contenere le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13) riguardanti i requisiti di partecipazione. Tanto in osservanza della prescrizione posta nell’allegato 1 al disciplinare, secondo cui la busta “A” relativa alla documentazione amministrativa “dovrà contenere”, oltre ad un indice completo del proprio contenuto (peraltro non allegato), “a pena di esclusione dalla gara” la documentazione sotto elencata, tra cui la predetta dichiarazione (lett. E); prescrizione alla stregua della quale sarebbe impedita ogni regolarizzazione. Dagli atti di causa risulta che nella seduta aperta al pubblico del 7 febbraio 2003 (verb. n. 1) la Commissione, dopo aver constato l’integrità e la tempestività del plico pervenuto dalla concorrente, ha proceduto all’apertura del plico stesso e della busta “A”, ha elencato i documenti contenuti prendendo atto della presenza di quelli prescritti, nonché riservandosi di verificarne la completezza, regolarità e conformità. Nella successiva seduta riservata del 19 febbraio 2003 la Commissione “dopo approfondito esame, constata la regolarità e la conformità” dei prescritti documenti prodotti dalla GE Medical Systems e che “le dichiarazioni rese dalla società, ivi comprese quelle relative ai requisiti economico finanziari, soddisfano quanto richiesto dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara”. Osserva peraltro “in riferimento alla dichiarazione di cui all’Allegato 4” che “non risulta presente la terza di quattro pagine e, precisamente, quella che avrebbe dovuto contenere le dichiarazioni relative ai punti da 9) a 13)”, ma “dopo un’ampia discussione sul punto, conviene nel ritenere tale incompletezza un semplice difetto di impaginazione e ritiene necessario, pertanto, procedere ad una richiesta di integrazione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358/1992, invitando la GE Medical Systems S.p.A. a completare la documentazione presentata, producendo le dichiarazioni mancanti, espressamente riferite alla data del 7 febbraio 2003, giorno di presentazione dell’offerta”.<br />
Al riguardo il Collegio ritiene, pur nella non felice formulazione della prima parte del riportato brano (che non può non essere intesa come constatazione della regolarità, ad eccezione della dichiarazione di cui trattasi, di tutti gli altri documenti prodotti), che la determinazione della Commissione deve ritenersi legittima.<br />
Si è visto infatti che l’allegato 1 al disciplinare di gara commina testualmente l’esclusione per l’assenza del documento, nella specie invece presente &#8211; ancorché incompleto –, e non già delle singole dichiarazioni; in altri termini, la lex specialis di gara prevede la sanzione dell’esclusione unicamente nel caso in cui i documenti ivi indicati, e tra questi la integrale dichiarazione in parola, non siano contenuti nella busta “A”; esso non contempla, invece, l’ipotesi dell’incompletezza o irregolarità del documento.<br />
Né la Commissione avrebbe potuto estendere la portata della prescrizione poiché, com’è noto, le clausole di esclusione sono di stretta e rigorosa interpretazione in quanto limitative della massima partecipazione che, a sua volta, costituisce principio a cui l’Amministrazione deve attenersi nell’interesse pubblico alla migliore scelta del contraente privato. <br />
D’altra parte, la segnalata circostanza della mancanza della terza pagina su quattro, nell’ambito di un documento caratterizzato da continuità ed unità di contenuto (l’elenco di dichiarazioni di cui all’allegato 4, tutte da presentarsi congiuntamente appunto secondo il relativo schema), deponeva logicamente per un palese caso di errore nella confezione dell’atto, per il resto conforme al facsimile. Pertanto, nella specie giustamente la Commissione ha ravvisato un mero errore verificatosi nella formazione materiale del documento, per il quale – giova ribadirlo – il disciplinare non stabiliva alcuna comminatoria di esclusione; ed altrettanto giustamente ha fatto applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358/92, appunto in osservanza del principio della massima concorrenzialità a garanzia della miglior cura dell’interesse pubblico. <br />
Ciò tanto più che la lex specialis di gara, ed in particolare il disciplinare, in linea con la generale disposizione normativa appena menzionata, precisa che “ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 358/92 e successive modifiche, la Consip S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate” (pag. 15), ed ancor più puntualmente, a proposito dell’esame in seduta riservata da parte della Commissione del contenuto dei documenti della busta “A”, che “in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della Consip S.p.A., il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 358/92” (pag. 16).<br />
Né può fondatamente sostenersi che la consentita integrazione vìoli la par condicio. Invero, talune dichiarazioni riguardano elementi documentati in atti, qual è quella n. 11, relativa ai bilanci comunque da allegarsi a termine dell’allegato 1, lett. I), del disciplinare di gara. In ogni caso, tutte le dichiarazioni sono soggette a verifica all’esito della gara, ivi compresa, ovviamente, quella relativa al fatturato specifico. Del resto, che si tratti di questione puramente formale e non sostanziale è dato che emerge dal fatto che la concorrente ha poi tempestivamente reso le dichiarazioni mancanti riferite alla data di presentazione dell’offerta, e che esse sono incontestatamente idonee alla partecipazione.</p>
<p>3.- Ancora nell’ambito del primo motivo la ricorrente deduce, nell’ipotesi – innanzi condivisa &#8211; in cui l’operato della Commissione sia ritenuto conforme al disciplinare, l’illegittimità della clausola – sopra riportata, alla quale la medesima ricorrente estende l’impugnativa – contenuta a pag. 16 di quest’ultimo per violazione del citato art. 15 del D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358 trattandosi, a suo avviso, di irregolarità non sanabile in quanto concernente il caso di “assenza assoluta delle dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13)”, nonché per l’insussistenza negli atti presentati di indizi utili a far ritenere probabile la sussistenza dei rispettivi requisiti e, infine, perché la richiesta riguardava una vera e propria integrazione e non chiarimenti.<br />
Riguardo ai primi due punti basta richiamare quanto esposto al precedente paragrafo; circa il terzo si osserva che anche l’art. 15 del D.Lgs. n. 358/92 consente alle amministrazioni di invitare “i concorrenti a completare od a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati e dichiarazioni presentati”; dunque di richiedere non solo chiarimenti, ma anche integrazioni.<br />
Peraltro, va notato come la clausola contestata sia preceduta dall’analoga clausola di pag. 15, non impugnata, sicché la censura è in sostanza inammissibile in quanto, anche ove la prima clausola di pag. 16 fosse annullata, l’operato della Commissione resterebbe sorretto dalla seconda di pag. 15.</p>
<p>4.- Con il secondo motivo di tutti e tre i ricorsi la Esaote lamenta l’omissione da parte della Commissione della verifica delle caratteristiche tecniche minime degli ecotomografi mediante esame diretto delle apparecchiature.<br />
Il disciplinare di gara (p. 16) stabilisce che “la Commissione, riunita in apposite sedute riservate, procederà all’apertura delle buste ‘B’ per accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti, nonché la rispondenza dei prodotti e servizi offerti ai requisiti minimi richiesti nel capitolato tecnico. La Commissione, quindi, proseguirà nella valutazione delle offerte tecniche e nell’attribuzione dei punteggi relativi al criterio ‘punteggio tecnico’ ”.<br />
Dunque, il disciplinare è estremamente chiaro nel richiede che la verifica della rispondenza dei prodotti e servizi offerti alle condizioni minime di cui al capitolato tecnico sia eseguita cartolarmente sulla documentazione contenuta nella busta B, quindi non direttamente e materialmente sulle apparecchiature. Tant’è che l’allegato 2 “offerta tecnica” allo stesso disciplinare a sua volta richiede che, per ciascun lotto, le concorrenti producano nella busta “B” una relazione tecnica contenente, tra l’altro, “una dichiarazione dell’offerente attestante che i beni oggetto della fornitura (&#8230;) sono rispondenti alle caratteristiche minime di cui al Capitolato Tecnico”, mentre nessuna norma di gara prevede in questa fase alcuna verifica del genere preteso dall’istante, neanche al punto 3.3.1 del capitolato tecnico in cui sono elencate le caratteristiche minime; anzi, nello stesso punto in relazione alle sonde si fa riferimento alla “documentazione” destinata ad essere esaminata dalla Commissione per la valutazione dell’idoneità e adeguatezza. <br />
Di contro, al successivo punto 3.3.4, recante “criteri di attribuzione del punteggio tecnico”, si prevede che “ciascuna apparecchiatura verrà valutata in funzione di:<br />
&#8211; Eventuali ‘caratteristiche tecniche migliorative&#8217; (&#8230;) rispetto ai requisiti minimi;<br />
&#8211; ‘Qualità funzionali’, valutate con delle prove sulla base delle indicazioni riportate nell’Allegato 9 (‘protocollo di verifica e test per ecotomografi ad uso internistico’), secondo i criteri” poi indicati.<br />
Emerge perciò che la sola fase della procedura di gara in cui viene prevista una verifica diretta delle apparecchiature è l’attribuzione del punteggio tecnico in ordine alle “qualità funzionali”, non già quella, preliminare, del riscontro delle caratteristiche tecniche minime finalizzata non alla valutazione di merito, ma all’eventuale esclusione delle concorrenti a termine del disciplinare di gara (pag. 13).<br />
Perciò legittimamente, come risulta dai verbali nn. 3 e 4 delle sedute riservate del 25 e 28 febbraio 2003, la Commissione, dopo l’apertura delle buste “B”, ha proceduto per ciascun lotto “all’esame della documentazione relativa alle Offerte tecniche presentate dai concorrenti, con particolare riguardo alla verifica delle caratteristiche tecniche minime richieste dal capitolato tecnico, anche al fine di formalizzare ai concorrenti la richiesta di consegna degli ecotomografi necessari per effettuare le prove funzionali”.<br />
Quanto, poi, alle considerazioni svolte nella perizia prodotta dalla ricorrente circa l’inidoneità delle apparecchiature offerte da GE Medical Systems e da Siemens Medical Solutions, si tratta di allegazioni inammissibili perché impingenti nel merito della valutazione tecnico discrezionale sulla sussistenza delle caratteristiche minime effettuata dalla Commissione, alla quale si vorrebbe contrapporre quella del perito, oltretutto basata su dati ricavati dal Service Manual pubblicato su internet e non sulla documentazione esibita in sede di gara dalle interessate.</p>
<p>5.- Ad analoghe conclusioni si perviene in ordine ad ulteriori profili contenuti nel detto secondo motivo del solo ricorso n. 7617/03 relativo al lotto 2, in cui l’istante si è graduata al terzo posto. In particolare, con un primo profilo si deduce che la GE avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto un ecotomografo immesso sul mercato fin dal 1999, dunque non collocabile tra le apparecchiature di ultima generazione, e con un secondo che la macchina offerta dalla Siemens non possieda indicati requisiti minimi. In proposito, non possono che ripetersi le considerazioni esposte appena sopra, aggiungendo che anche il giudizio sulla qualità “di ultima generazione” di un’apparecchiatura rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice; giudizio che, logicamente, deve basarsi sulle caratteristiche della medesima apparecchiatura e non sull’anno di commercializzazione, il quale di per sé non prova né smentisce la presenza di detta qualità.</p>
<p>6.- Il terzo motivo, anch’esso comune ai tre ricorsi e riguardante le prove di funzionalità, è parimenti infondato in ordine alle censure relative all’omessa predeterminazione di modalità esecutivo-procedurali per lo svolgimento delle stesse prove, alla mancata previsione per la loro effettuazione dello strumento denominato “stativo” ed alla indicazione da parte della Commissione dell’oggetto test (altrimenti detto phantom) che non consiste in “tessuto-equivalente”, come richiesto dall’allegato 9 al disciplinare denominato “Protocollo di verifica test per ecotomografi ad uso internistico”.La prima censura è contraddetta in fatto dalla stessa ricorrente, che difatti ammette la stesura da parte della Commissione di “modalità esecutivo-procedurali per l’effettuazione delle prove e conseguenti valutazioni” (che in effetti risultano adottate, prima dell’apertura delle buste “B”, nella seduta del 25 febbraio 2003 ed allegate al relativo verbale n. 3). Che, poi, tali modalità non siano idonee ed anzi contrastino col citato allegato 9 per non aver previsto lo “stativo” (che sarebbe prassi utilizzare allo scopo, ma non indicato in detto protocollo) ed aver invece previsto un determinato “oggetto test” che non risponderebbe alla definizione di “oggetto test tessuto-equivalente” (richiesto dal “protocollo”: vedansi punti 3.1 e 4) riguarda aspetti che esulano dal controllo di legittimità demandato al giudice amministrativo per rientrare, al pari del giudizio circa l’appartenenza di una macchina alla “ultima generazione”, in quella delle valutazioni tecnico discrezionali della Commissione giudicatrice, non sindacabili se non per gravi ed evidenti vizi di logicità e di razionalità, nella specie neanche dedotti.Ancora inammissibile è la doglianza che investe l’idoneità della professionalità dei membri tecnici delegati per l’esecuzione delle prove: trattasi anche in questo caso di profilo che attiene alle scelte tecnico-amministrative della Consip, sicché vale quanto esposto innanzi.</p>
<p>7.- E’ invece fondata la censura, svolta nello stesso terzo motivo, con cui la ricorrente contesta che l’esecuzione delle prove sia stata delegata, anche disgiuntamente, ai due membri tecnici, con conseguente violazione del principio della collegialità perfetta, e che comunque detti membri tecnici avrebbero dovuto presenziare contemporaneamente alla esecuzione stessa.<br />
In fatto, va premesso che, come si legge nel verbale n. 5 della seduta riservata in data 7 marzo 2003, “il Presidente delega i membri tecnici della commissione a presiedere, anche disgiuntamente, all’effettuazione delle verifiche sugli ecotomografi presentati, alla necessaria presenza del tecnico del concorrente interessato dalla verifica stessa. L’esito della verifica dovrà essere documentato su apposite schede da allegare nei successivi verbali”. Poi nella seduta riservata del 24 marzo 2003 (verbale n. 6) “il Presidente prende atto che le operazioni di verifica si stanno regolarmente svolgendo alla presenza, anche disgiunta, di almeno due membri tecnici della Commissione e di almeno un tecnico della ditta interessata”. Infine, nella seduta riservata del 19 maggio seguente (verbale n. 7) “i membri tecnici della Commissione comunicano l’avvenuta conclusione dell’effettuazione delle prove tecniche degli ecotomografi presentati dalle ditte in riferimento alla presente gara. Il materiale attestante l’effettuazione delle prove, ivi inclusi tracciati e foto istantanee, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale”; dopo di che la Commissione procede all’attribuzione per ogni lotto del punteggio tecnico.<br />
In ordine alle prove di valutazione delle “qualità funzionali” il disciplinare stabilisce che tali prove “saranno effettuate dalla Commissione di gara in sedute riservate alle quali sarà consentito l’accesso solo ad un tecnico nominato dal concorrente sulla cui apparecchiatura devono essere compiute le prove e solo per il periodo di effettuazione delle prove medesime”.<br />
Come risulta dal dato testuale della lex specialis di gara, il compito di effettuare le prove in parola è affidato alla Commissione, evidentemente perché la stessa Consip ha ritenuto, al contrario di quanto sostenuto dalle parti resistenti, non trattarsi di mere rilevazioni di dati non opinabili, ovverosia di attività propriamente istruttorie o, meglio, preparatorie in vista della valutazione rimessa al plenum dell’organo collegiale, bensì di attività che, comunque, comportano l’apprezzamento opinabile di elementi tecnici in base a cognizioni tecniche e/o scientifiche, oltre alla conformità delle operazioni compiute dal tecnico del concorrente al “protocollo” dettato dalla Consip ed alle “modalità” stabilite dalla Commissione. E ciò ancorché l’uso materiale dell’apparecchiatura sia appunto riservato al detto tecnico del concorrente e questa specifica fase non comprenda l’attribuzione di punteggio; attribuzione che, peraltro, consegue automaticamente, sulla scorta delle formule all’uopo previste dal capitolato tecnico (punti 3.1.4, 3.2.4 e 3.3.4, voce “qualità funzionali”), tanto che la Commissione semplicemente ne “prende atto” (così nel cit. verb. n. 7). In altri termini, alla stregua della stessa lex di gara il vero momento valutativo tecnico-discrezionale va individuato proprio in quello dell’effettuazione delle prove, del resto anche formalmente definite “di valutazione”, come di valutazione, con riferimento specifico all’acquisizione dei dati e non all’attribuzione del punteggio, si parla anche nel “protocollo” (per tutte le prove) e nelle “modalità” (vedansi prove nn. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).<br />
Ne deriva che siffatta attività non poteva essere delegata ai commissari cosiddetti tecnici &#8211; peraltro non nominativamente indicati &#8211; e tanto meno disgiuntamente.</p>
<p>8.- Le argomentazioni svolte nel paragrafo che precede comportano, altresì, la fondatezza anche del motivo seguente (comune ai tre ricorsi), col quale la Esaote contesta la mancata verbalizzazione dell’effettuazione delle prove. E’ chiaro infatti che, stante i ritenuti connotati dell’attività in questione, occorreva che ne fosse redatto verbale al fine di rendere ricostruibile la stessa attività e di consentirne la verifica della regolarità.<br />
Non senza dire che lo stesso Presidente della Commissione, nel conferire la delega, aveva previsto la redazione di “schede” da allegare a verbale, mentre poi ciò che è stato dichiarato allegato è il diverso “materiale attestante l’effettuazione delle prove” &#8211; che, se mai, avrebbe a sua volta dovuto essere allegato alle schede -, come del resto riconosce la difesa della Consip laddove afferma che “nella specie i membri delegati non hanno dovuto neppure redigere relazione alcuna, limitandosi alla consegna alla commissione nel suo plenum del materiale risultante dalle verifiche eseguite materialmente dai tecnici delle ditte concorrenti”.</p>
<p>9.- Dunque, i ricorsi si rivelano fondati, sia pure nei limiti delle censure dianzi condivise; pertanto, in accoglimento dei medesimi gli atti impugnati vanno annullati a partire dal verbale 24 marzo 2003 n. 6, nel punto riguardante il conferimento della delega di cui si è discusso.<br />
Quanto alle spese di causa, la complessità della vicenda e delle questioni trattate ne consiglia la compensazione tra tutte le parti.</p>
<p><center><b>P.Q.M.</center></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, riuniti i ricorsi in epigrafe, li accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004.<br />
Luigi Cossu PRESIDENTE<br />
Angelica Dell&#8217;Utri ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1600/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1600</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1586</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. La medica Est. Bottiglieri Conti (Avv. La scala) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché c. Comando Gen. Guardia di Finanza Pubblico impiego – Stipendi assegni e indennità – Indennità prevista dall’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, ora art. 1 della legge n. 86/01, per il</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-2-2004-n-1586/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-2-2004-n-1586/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1586</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La medica Est. Bottiglieri<br /> Conti (Avv. La scala) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché c. Comando Gen. Guardia di Finanza</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Stipendi assegni e indennità – Indennità prevista dall’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, ora art. 1 della legge n. 86/01, per il trasferimenti d’ufficio – Consenso e disponibilità manifestate dal dipendente per il trasferimento d’ufficio – Irrilevanza – Prevalenza dell’interesse pubblico in caso di attribuzione di funzioni superiori o diverse da quelle precedenti &#8211; Sussistenza</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di trasferimenti di sede del dipendente, è qualificabile come d’ufficio esclusivamente il trasferimento diretto a soddisfare prioritariamente l’interesse pubblico, da ritenersi prevalente nei casi di attribuzione di funzioni superiori, o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte, senza che rilevino, al fine dell’attribuzione dell’indennità di trasferimento, le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">per il riconoscimento dell’indennità della L.100/87 è irrilevante che il dipendente trasferito d’ufficio abbia manifestato all’amministrazione il suo consenso e la sua disponibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center><br />
</b></p>
<p><b><br />
<center><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />Sezione Seconda</center><br />
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<center><br />
S E N T E N Z A</center><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 9977/02, proposto da<br /><b>Salvatore Conti</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Maria La Scala ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Stefania Steri in Roma, via Orazio Antinori, n. 1;<br />
<center><br />
C O N T R O</center></p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’economia e delle finanze</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />&#8211; il <b>Comando Generale della Guardia di Finanza</b>, in persona del Comandante Generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
PER L’ACCERTAMENTO<br />
del diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, ora art. 1 della legge n. 86/01, per il personale trasferito d’autorità, sconosciuto a tutt’oggi dall’amministrazione militare e finanziaria del Corpo della Guardia di Finanza a danno dell’odierno ricorrente, oltre agli interessi maturati alla data della connessa retribuzione, e conseguente rivalutazione monetaria fino all’integrale soddisfo, a partire dalla data del suddetto trasferimento, previo, occorrendo<br />
L’ANNULLAMENTO<br />
di ogni atto e provvedimento di contenuto lesivo e limitativo di siffatto diritto, ed in particolare della nota n. 169994/62131, del 15 maggio 2002, emessa dal Comando Generale della Guardia di Finanza, il cui contenuto è stato ripreso nelle note n. 023338, del 13 giugno 2002, e n. 1855, del 26 giugno 2002, emesse entrambe dal Comando RTLA Calabria della Guardia di Finanza, notificata quest’ultima al ricorrente in data 27 giugno 2002, nonché<br />
PER LA CONDANNA<br />
dell’intimata amministrazione al pagamento delle suddette somme nei modi e nei termini su indicati.<br />
Visto il ricorso;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e del Comando Generale della Guardia di finanza;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 14 gennaio 2004, il referendario Anna BOTTIGLIERI; udito l’avv. S. Steri, in delega, per i ricorrenti.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<center><br />
F A T T O</center><br />
</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 1° settembre 2002, depositato il successivo 19 settembre, l’istante, maresciallo del Corpo della Guardia di Finanza, ha domandato il riconoscimento del diritto al percepimento dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, che ad avviso dello stesso sarebbe maturato in virtù del trasferimento disposto nei suoi confronti presso il Comando Regionale della Guardia di Finanza Calabria, negato dall’amministrazione con nota n. 169994/62131, del 15 maggio 2002, con la motivazione che il trasferimento in questione è stato considerato “a domanda”.<br />Deduce, al riguardo, il ricorrente che, poichè il trasferimento è stato disposto per specifiche esigenze organizzative sorte presso il Comando Regionale Calabria della Guardia di Finanza, a nulla rileverebbe l’adesione espressa in occasione dell’interpello rivolto dall’amministrazione per conoscere l’eventuale gradimento per l’assegnazione alla sede deficitaria; tale manifestazione di assenso o di disponibilità al tramutamento di sede non muterebbe la natura del trasferimento, il quale va, comunque, e contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione, qualificato “d’autorità”.<br />
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di finanza.<br />
<b><br />
<center><br />
D I R I T T O</center><br />
</b></p>
<p>1. Il contenzioso all’esame concerne l’accertamento della sussistenza, nella fattispecie, del diritto alla percezione dell’indennità contemplata dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, recante “Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare”, e, specificamente, dall’art. 1, comma 1, a tenore del quale “A decorrere dal 1° gennaio 1987, al personale delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede, spetta il trattamento economico previsto dall’art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.”.<br />
Questione centrale della controversia è la qualificazione del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente quale trasferimento “d’autorità” o “a domanda”, per la cui soluzione ritiene il Collegio, non sussistendone alcun presupposto, di non doversi discostare dall’avviso manifestato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella decisione n. 4083, del 15 aprile 2003, in fattispecie similare.<br />
2. Rileva il citato Consesso che, secondo il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato, stante la ratio della norma invocata, è “…qualificabile come d’ufficio esclusivamente il trasferimento diretto a soddisfare prioritariamente l’interesse pubblico, da ritenersi prevalente nei casi di attribuzione di funzioni superiori, o spiccatamente diverse o di maggiore responsabilità rispetto a quelle precedentemente ricoperte, senza che rilevino, al fine dell’attribuzione dell’indennità di trasferimento, le eventuali dichiarazioni di assenso o di disponibilità dell’interessato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2001; sez. IV, 30 gennaio 2001, n. 332, in tema di assegnazione di personale dei ruoli della polizia di Stato, dell’Arma dei C.C. e del Corpo della Guardia di Finanza a centri operativi della Direzione investigativa anticrimine, sez. IV, 21 giugno 2001, n. 3327; Cons. reg. sic. 20 dicembre 2000, n. 505, in tema di assegnazione agli uffici di polizia giudiziaria; ad. plen. 13 maggio 1994, n. 5, in tema di conferimento ai magistrati di funzioni nuove o superiori)”.<br />
La decisione conclude, pertanto, nel senso che non possa essere qualificato come trasferimento d’autorità quello, accompagnato dal gradimento espresso del militare, presso una sede in cui l’interessato non vada a ricoprire, come nel caso di specie, funzioni spiccatamente diverse o superiori.<br />
2.1. Il principio desumibile dalla citata decisione risulta confermato dalla ancor più recente decisione del Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5830.<br />
In tale occasione è stata preliminarmente ribadita la giurisprudenza formatasi sulla distinzione tra trasferimento a domanda e trasferimento d’ufficio, che non dipende dal fatto che nella singola fattispecie vi sia stata una manifestazione di volontà del dipendente con la quale questi ha espresso il suo assenso ad un tramutamento di sede o il proprio gradimento per una nuova sede di assegnazione.<br />
Invero, anche nel caso di trasferimenti di autorità, è stato ivi rilevato, è prassi che l’amministrazione interpelli nei limiti del possibile le personali aspirazioni dei dipendenti, verificando preliminarmente se vi siano soggetti disponibili al trasferimento.<br />
Il discrimine fra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda è stato, invece, colto nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente, per cui nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative.<br />
Anche alla luce di tale decisione, quindi, per qualificare un trasferimento come d’autorità occorre poter apprezzare la sicura prevalenza dell’interesse pubblico nel procedimento di tramutamento, ravvisata nell’ipotesi di trasferimento accompagnato dall’assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse.<br />
2.3. Tutto ciò posto – e prescindendo dall’esame della questione inerente se, alla luce della citata giurisprudenza, l’assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse (la cui eventuale sussistenza non è stata, in questa sede rappresentata), costituisca condizione sine qua non per qualificare d’autorità il trasferimento accompagnato dal gradimento dell’interessato, ai fini del riconoscimento del beneficio economico di cui si tratta – nel caso di specie il Collegio non rinviene alcun elemento atto ad evidenziare la prevalenza dell’interesse pubblico, atteso che la pur invocata, da parte ricorrente, esigenza di pervenire ad una diversa dislocazione del personale, per motivi organizzativi e funzionali, senz’altro apprezzabile, come testimonia l’iniziativa dell’interpello adottata dall’amministrazione resistente, non elide la rilevanza del concorrente interesse privato, desumibile dalla immediata e favorevole risposta all’interpello stesso.<br />
Con l’effetto, quindi, che, in virtù dell’adesione prestata, resta del tutto indimostrata la maggior valenza ponderale della. esigenza organizzativa<br />
Né tale dimostrazione, in costanza delle caratteristiche della fattispecie (interpello amministrativo; immediata adesione del ricorrente; carenza di assegnazione di funzioni superiori o spiccatamente diverse) appare, oggi, effettuabile ex post, non sembrando tecnicamente possibile il ricorso ad una forma di “prova di resistenza”; anche per tale motivo, quindi, il Collegio non ritiene di aderire alle istanze istruttorie di parte ricorrente, volte a comprovare le ragioni di carattere organizzativo che hanno dato luogo all’interpello, elemento della cui esistenza, come già sopra rilevato, ma anche della cui insufficienza, ai fini perseguiti in ricorso, il Collegio non dubita.<br />
3. Per tutti i suesposti motivi il ricorso va respinto.<br />Sussistono, comunque, valide ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese e degli onorari di giudizio sopportate dalle parti costituite.<br />
<b><br />
<center><br />
P. Q. M.</center><br />
</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, definitivamente pronunziando, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa le spese di giudizio.<br />
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2004, con l’intervento dei Signori Magistrati:<br />
Domenico LA MEDICA Presidente<br />
Francesco GIORDANO Consigliere<br />
Anna BOTTIGLIERI<br />
Ref., estensore.</p>
<p>Il Presidente Il Consigliere est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-20-2-2004-n-1586/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1586</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1609</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-20-2-2004-n-1609/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-20-2-2004-n-1609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1609</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Russo Cheradi Marine s.r.l. (Avv. Spata) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara &#8211; Indizione di una licitazione privata con procedura accelerata costituente la rinnovazione di quella precedente di tipo ordinario – Motivazione succinta contenente comunque le</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-20-2-2004-n-1609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-20-2-2004-n-1609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1609</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Russo<br /> Cheradi Marine s.r.l. (Avv. Spata) c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara &#8211; Indizione di una licitazione privata con procedura accelerata costituente la rinnovazione di quella precedente di tipo ordinario – Motivazione succinta contenente comunque le ragioni essenziali della statuizione racchiusa nel bando – Sufficienza – Estrema stringatezza nella formulazione dei bandi da trasmettere alla GUCE – E’ doverosa.</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di contratti ed evidenza pubblica, qualora la P.A. abbia indetto una nuova licitazione privata con procedura abbreviata, in sostituzione di quella ordinaria precedentemente annullata in sede giurisdizionale, deve considerarsi idonea, seppur sintetica, la motivazione basata sia sulla persistente attualità del proprio interesse alla fornitura sia, soprattutto, sull’infelice esito della pregressa gara, rimasta non aggiudicata a causa dell’annullamento giurisdizionale e della volontà di non aggiudicare all’impresa seconda graduata per ragioni inerenti all’inidoneità di quest’ultima. Infatti l’onere di motivazione ed il relativo adempimento si commisurano in relazione al tipo di scelta da effettuare ed alla qualità degli interessi in gioco, essendo attuale e preminente, dopo un lungo lasso di tempo dall’inizio della procedura, l’interesse al reperimento dei beni oggetto della fornitura. Né si può ritenere una siffatta motivazione meramente stereotipa e generica, in quanto i fatti pregressi giustificano l’immediatezza del provvedere, alla luce sia dei principi d’economicità e d’efficacia dell’azione amministrativa, sia della regola ex art. 5, c. 9 del Dlg 358/ 1992, che impone un vincolo d’estrema stringatezza nella formulazione dei bandi da trasmettere alla GUCE.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>con commento dell&#8217;avv. Stefano Tarullo, <a href="/ga/id/2004/2/1428/d">&#8220;Annullamento dell’aggiudicazione e sorte del contratto&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">non è illegittima l’indizione una licitazione privata accelerata, costituente la rinnovazione di quella ordinaria, precedentemente annullata in sede giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPVBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</center><br />
</b></p>
<p><b><br />
<center><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,<br />sede di Roma, sez. 3°-ter<br />
</center><br />
</b></p>
<p>composto dai signori Francesco CORSARO, Presidente, &#8211; Lucia TOSTI, Consigliere, &#8211; Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<center><br />
SENTENZA<br />
</center><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 663/2004 proposto dalla<br /><b>CHERADI MARINE s.r.l.</b>, corrente in Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella SPATA ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via L. Mantegazza n. 24, presso il cav. GARDIN,<br />
<center><br />
CONTRO<br />
</center></p>
<p>il <b>MINISTERO DELLE IN FRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</b>, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria,<br />
PER L’ANNULLAMENTO<br />
A) – del bando di gara in data 17 novembre 2003 (in G.U., II s., n. 271 del 21 novembre 2003), con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha indetto una licitazione privata accelerata per la fornitura di 14 motovedette in VTR, cl. 500;<br />B) – nonchè d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, della nota prot. n. 868 dell’8 gennaio 2004;<br />Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A. intimata;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore all’udienza camerale del 12 febbraio 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, l’avv. SPATA e l’Avvocato dello Stato LINDA;<br />Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<center><br />
FATTO E DIRITTO<br />
</center><br />
</b></p>
<p>1. – La CHERADI MARINE s.r.l., corrente in Taranto, assume d’esser stata aggiudicataria della fornitura di 14 motovedette in VTR, cl. 500, da destinare al pattugliamento delle zone marine protette, indetta dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto con bando pubblicato il 29 ottobre 2002.<br />Detta Società dichiara altresì d’aver proposto appello, in una con la parte vittoriosa, avverso la sentenza n. 4693 del 26 maggio 2003 ?con cui la Sezione ha annullato detta aggiudicazione?, il cui giudizio, dopo varie vicissitudini, è stato definito dal Consiglio di Stato con una decisione di rigetto, all’udienza del 13 gennaio u.s.<br />Nelle more di quest’ultimo, la stazione appaltante, con bando di gara del 17 novembre 2003 (in G.U., II s., n. 271 del 21 novembre 2003), ha indetto sì ex novo detta licitazione privata, ma con procedura accelerata, tant’è che il termine di presentazione delle istanze di partecipazione è stato fissato alle h. 12 del 3 dicembre 2003. Ora, nel corso del giudizio d’appello, la stazione appaltante aveva dichiarato d’aver revocato in autotutela il contratto a suo tempo stipulato con la CHERADI MARINE s.r.l. e rimasto inefficace per effetto della sentenza n. 4693/2003. Tuttavia, detta Società rende noto d’aver appreso, grazie alla memoria difensiva resa dall&#8217;Avvocatura erariale in quel giudizio, del nuovo bando, mentre, con nota prot. n. 868 dell’8 gennaio u.s., il Comando generale delle CP le ha comunicato che, in virtù di tale sentenza, è venuto meno di fatto il presupposto del detto contratto.<br />
2. – Avverso tale statuizione ed il bando della nuova gara, insorge allora la CHERADI MARINE s.r.l. innanzi a questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, deducendo in punto di diritto essenzialmente l’inesistenza dei presupposti per l&#8217;abbreviazione dei termini di pubblicazione del bando stesso e, alla luce della recente giurisprudenza sull’inefficacia del contratto d’appalto a seguito dell’annullamento dell’ aggiudicazione, l’omessa eliminazione in autotutela degli atti della prima gara, anteriormente all’indizione della seconda. Resiste nel presente giudizio la P.A. intimata, la quale eccepisce l’infondatezza della pretesa attorea.<br />All’udienza camerale del 12 febbraio 2004, sussistendo i presupposti di completezza dell’istruttoria e del contraddittorio e su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio a’sensi dell’art. 21, X c., I per. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, affinché il giudizio sia definito nelle forme di cui al successivo art. 26, V c.<br />
3. – Sebbene non possa il Collegio condividere l’argomento della P.A. resistente circa il positivo giudizio già espresso dalla Sezione e dal Consiglio di Stato sull’ impugnato bando ?trattandosi d’impugnazione proposta da altro soggetto e con censure non omogenee?, Il ricorso in epigrafe non ha pregio alcuno e va integralmente rigettato, per le considerazioni qui di seguito indicate.</p>
<p>4. – Alla luce di tutto il pregresso contenzioso sulla prima gara, oggidì definitivamente risolto dal Giudice d’appello con la conferma della sentenza della Sezione n. 4693/2003, manifestamente infondato è il primo mezzo di gravame, con cui la ricorrente lamenta il difetto di motivazione circa l&#8217;abbreviazione dei termini di pubblicazione del bando della nuova gara.<br />Al riguardo, la P.A. aggiudicatrice ha adottato la procedura d’urgenza ex art. 7, c. 4 del Dlg 24 luglio 1992 n. 358, all’uopo indicando nel bando, quale presupposto della stessa, l’«…urgente necessità di acquisire idonei mezzi navali per il monitoraggio delle aree marine protette, precedenti gare andate deserte o non aggiudicate…». Come si vede, la P.A. ha dato idonea, seppur sintetica contezza, sia della persistente attualità del proprio interesse alla fornitura dei mezzi navali in parola, sia, soprattutto, dell’infelice esito della pregressa gara, rimasta non aggiudicata a causa dell’annullamento derivante dalla sentenza n. 4693/2003 e della volontà di non aggiudicare all’impresa seconda graduata per ragioni inerenti all’inidoneità di quest’ultima. E che la frase adoperata dalla P.A. nella specie sia sufficiente a far intendere le ragioni essenziali della statuizione racchiusa nell’impugnato bando, non par dubbio, giacché l’onere di motivazione ed il relativo adempimento si commisurano in relazione al tipo di scelta da effettuare ed alla qualità degli interessi in gioco, essendo nel caso in esame attuale e preminente, dopo oltre un anno dall’inizio della procedura, l’interesse al reperimento dei beni oggetto della fornitura. Né si può ritenere siffatta motivazione meramente stereotipa e generica, in quanto i fatti pregressi giustificano l’immediatezza del provvedere, alla luce sia dei principi d’economicità e d’efficacia dell’azione amministrativa, sia della regola ex art. 5, c. 9 del Dlg 358/ 1992, che impone un vincolo d’estrema stringatezza nella formulazione dei bandi da trasmettere alla GUCE.<br />È appena da osservare che, diversamente da ciò che opina la ricorrente, detto bando, di cui s’è data notizia in tre giornali quotidiani nazionali, è stato effettivamente spedito alla GURI ed alla GUCE in data 17 novembre 2003, giusta quanto evincesi dalla data di spedizione per telecopia in fac-simile (fax) all’Ufficio pubblicazioni della GUCE stessa e della nota prot. n. 85/69212/111, indirizzata all’IPZS, ufficio inserzioni G.U. In tal modo, rispettato è, con riguardo a quello di presentazione delle istanze di partecipazione (3 dicembre 2003), il termine ex art. 7, c. 3 del Dlg 358/ 1992. Né il termine così abbreviato può dirsi giugulatorio, sol perché la ricorrente ha tralasciato di partecipare alla nuova gara, tant’è che, invece, ben cinque imprese hanno chiesto d’esservi invitate. La ricorrente non s’è curata, secondo l’ordinaria diligenza, di prendervi parte, né tampoco di verificare gli esiti del giudizio sulla precedente, di cui essa pure è stata parte, onde essa non può dolersene in questa sede, non avendo più sul punto alcuna posizione giuridicamente rilevante e differenziata, a cagione, appunto, della sua omessa partecipazione a detta nuova gara (arg. ex Cons. St., IV, 10 novembre 2003 n. 4241).<br />
5. – Non a diversa conclusione deve il Collegio pervenire in ordine alla doglianza dell’omessa rimozione in autotutela del contratto a suo tempo stipulato con la ricorrente.<br />Tale negozio, invero, non si può certo definire nullo ab origine, né la nullità può intervenire per un fatto esterno e sopravvenuto alla stipulazione di esso, poiché questa, a suo tempo, avvenne in base a forme regolari ed a legittimazione piena, ancorché in un secondo tempo accertata illegittima.<br />In realtà, il contratto stesso, grazie al passaggio in giudicato della sentenza n. 2693/2003 per effetto della conferma da parte del Giudice d’appello, è rimasto definitivamente inefficace ex tunc, secondo il principio desumibile dall’art. 11 c.c., posto che la P.A. è una persona giuridica soggetta alle norme civilistiche che regolano la loro attività negoziale, pur se la fase di scelta del contraente non è rimessa alla libera determinazione dell’appaltante, ma a sua volta soggiace, fino a quell’evento, alle regole d’evidenza pubblica.<br />
Ebbene, l’annullamento dell’atto che legittima la stipulazione del contratto ne implica l’inefficacia inter partes, la sua opponibilità nei confronti della parte che intenda farlo valere e la salvezza degli eventuali acquisti dei terzi di buona fede. Da tanto discende che il contratto inefficace è e resta tale per assoluto difetto di legittimazione alla stipulazione e non è ratificabile in alcun caso, la ratifica allora sì essendo nulla per aperta ribellione a norme imperative ed all&#8217;ordine pubblico. Né il contraente privato, la cui aggiudicazione è stata annullata, può pretendere alcunché e, soprattutto, la rimozione in autotutela della gara, non godendo più d’alcuna posizione differenziata all’esercizio della discrezionalità sul punto, diversamente da ciò che accade invece, p.es., all’impresa seconda graduata o agli altri partecipanti regolari.<br />Peraltro, l’impugnata nota della P.A. in data 8 gennaio 2004, nel riferirsi al giudicato scaturente dalla ripetuta sentenza n. 2693/2003, rettamente l’assume a presupposto per il rifacimento della gara de qua, a cagione dell’inidoneità dell’impresa seconda graduata a gestire l’appalto in argomento.<br />
6. – Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p><b><br />
<center><br />
P.Q.M.<br />
</center><br />
</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, respinge il ricorso n. 663/2004 in epigrafe.<br />
Condanna la Società ricorrente al pagamento, a favore della P.A. resistente e costituita, delle spese del presente giudizio, complessivamente liquidate in € 2000 (Euro duemila).<br />Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 febbraio 2004.</p>
<p>Francesco CORSARO, PRESIDENTE<br />Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-20-2-2004-n-1609/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1609</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</a></p>
<p>Pres. Cossu, Est. Dell’Utri Siemens S.p.A. (Avv.ti Monatti, Amadio ed Izzo) c. Consip S.p.A. (Prof. Avv. Angelo Clarizia) e nei confronti GE Medical Systems Italia S.p.A. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Giudizio sulla qualità di un prodotto – Giudizio che rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cossu, Est. Dell’Utri<br /> Siemens S.p.A. (Avv.ti Monatti, Amadio ed Izzo) c. Consip S.p.A. (Prof. Avv. Angelo Clarizia) e nei confronti GE Medical Systems Italia S.p.A.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Giudizio sulla qualità di un prodotto – Giudizio che rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice – E’ Tale – Qualità di apparecchiatura di “ultima generazione” desunta dall’anno della sua commercializzazione – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di contratti ad evidenza pubblica, il giudizio sulla qualità “di ultima generazione” di un’apparecchiatura rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice; giudizio che, logicamente, deve basarsi sulle caratteristiche della medesima apparecchiatura e non sull’anno di commercializzazione, il quale di per sé non prova né smentisce la presenza di detta qualità.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">nei contratti ad evidenza pubblica, la qualità di “ultima generazione” di una apparecchiatura, non si desume dall’anno della sua commercializzazione</span></span></span></p>
<hr />
<p><b><br />
<center><br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</center><br />
</b></p>
<p><b><br />
<center><br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO &#8211; SEZIONE III</center><br />
</b></p>
<p>N. 7188 Reg.Ric. &#8211; Anno 2003<br />
composto dai signori Luigi Cossu PRESIDENTE Vito Carella COMPONENTE Angelica Dell&#8217;Utri COMPONENTE, relatore ha pronunciato la seguente<br />
<b><br />
<center><br />
SENTENZA</center><br />
</b></p>
<p>sul ricorso n. 7188/03 Reg. Gen., proposto da<br /><b>SIEMENS S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rinaldo Bonatti, Bruno Amadio e Raffaele Izzo, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Cicerone n. 28;<br />
<center><br />
CONTRO</center></p>
<p>la <b>Consip S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia ed elettivamente domiciliata presso il medesimo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;</p>
<p>E NEI CONFRONTI<br />
di <b>GE Medical Systems Italia S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’Avv. Corrado Diaco ed elettivamente domiciliata presso la Segreteria del TAR in Roma;<br />
per l&#8217;annullamento<br />
dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva e dei relativi verbali di gara nel procedimento di pubblico incanto indetto da Consip con bando 16 dicembre 2002 per la fornitura di ecotomografi e servizi connessi, relativamente al lotto 2, e di ogni altro provvedimento comunque collegato, ivi compreso l’atto di convenzione con l’aggiudicataria;<br />
e per la condanna<br />
dell’Amministrazione al risarcimento di danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 L. n. 205/00.<br />
Visti il ricorso con i relativi allegati ed i successivi atti contenenti motivi aggiunti;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Consip e della controinteressata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 2004 data per letta la relazione del consigliere Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli Avv.ti Amadio, Clarizia e Diaco;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b><br />
<center><br />
F A T T O</center><br />
</b></p>
<p>Con ricorso notificato il 2 ed il 4 luglio 2003 la Siemens S.p.A., partecipante alla gara indetta da Consip con bando 16 dicembre 2002 per la fornitura di ecotomografi e servizi connessi e classificata al secondo posto della graduatoria relativa al lotto 2, ha impugnato i provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e definitiva del detto lotto 2 in favore della GE Medical Systems Italia S.p.A., unitamente ad ogni altro provvedimento comunque collegato, ivi compreso l’atto di convenzione con l’aggiudicataria, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento di danni ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 L. n. 205/00.<br />
A sostegno dell’impugnativa ha dedotto:<br />
I.- Violazione della lex specialis della gara sotto diversi profili.<br />
1.- La controinteressata doveva essere esclusa per incompletezza della dichiarazione di cui all’all. 4, mancante infatti di una pagina recante le dichiarazioni di cui ai punti da 9 a 13. Benché la prescrizione fosse a pena di esclusione, la Commissione ha ritenuto l’omissione sanabile con una integrazione postuma. Inoltre la stessa non ha prodotto l’indice completo del contenuto della busta A, espressamente richiesto dall’all. 1 al disciplinare.<br />
2.- Il prodotto offerto dalla GE non è di ultima generazione, come invece prescritto dal capitolato tecnico, sicché la concorrente doveva essere esclusa ai sensi dell’art. 5 del disciplinare, il quale prevede appunto l’esclusione in caso di prodotti privi delle caratteristiche minime prescritte dal capitolato tecnico.<br />
3.- In via subordinata: circa la fase di verifica dei macchinari, non è stato osservato il termine, previsto dalle norme di gara per la consegna dei macchinari, di dieci giorni solari dalla data di spedizione del calendario, essendo invece stato assegnato il termine di soli due giorni. Una volta consegnate le macchine, ad alcuni concorrenti è stato consentito di ritirarle (il 7 aprile mancava l’apparecchiatura di GE), in violazione del disciplinare laddove impone l’esclusione in caso di mancata consegna nei termini stabiliti.<br />
II.- Illegittimità dell’operato della Commissione tecnica per omessa verbalizzazione, delega di funzioni valutative, eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.</p>
<p>Non sono stati redatti i verbali delle operazioni di verifica tecnica degli apparecchi, ma solo tabelle riassuntive del punteggio assegnato ai vari campioni. Non è dato conoscere quando si sono svolte le prove, giacché i calendari sono stati modificati, né chi le ha effettuate e come lo sono state.<br />
La delega della Commissione ad alcuni componenti tecnici non espressamente individuati per le operazioni di verifica e la relativa attribuzione di punteggio contrasta con i principi in materia di plenum dei collegi perfetti.<br />
La Consip e la GE Medical Systems Italia si sono costituite in giudizio ed hanno svolto controdeduzioni.<br />
Con atto notificato il 22 ed il 23 luglio 2003, depositato il 28 seguente, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi aggiunti:<br />
a) in relazione all’omissione delle suddette dichiarazioni, il profilo della “causa” dell’errato confezionamento del documento è estraneo ai criteri “oggettivi” che devono presiedere alla corretta valutazione, pena altrimenti privare di senso il termine perentorio di presentazione delle offerte.<br />b) in relazione al prodotto offerto dalla GE, dalla documentazione pubblicitaria della medesima emerge che non è di ultima generazione; difatti dalle relative pagine web risulta che si tratta di aggiornamento di un prodotto risalente al 1994 e che altro è l’apparecchio di ultima generazione, mentre il depliant reca la data del 1999; lo stesso prodotto è poi privo di talune caratteristiche minime prescritte dal capitolato tecnico, come risulta dal rispettivo manuale dell’utente, per cui doveva essere escluso;<br />c) le prove dei “delegati” tecnici della Commissione sono viziate anche perché tra la documentazione da allegare manca l’immagine della sonda n. 1 per la prova 15;<br />d) dall’atto di nomina dei membri della Commissione emerge che esso è stato adottato lo stesso giorno nella quale la stessa Commissione si è insediata, sicché la scelta dev’essere avvenuta in altra, informale sede ed in data anteriore alla presentazione delle offerte; il che contrasta con i principi di imparzialità delle gare pubbliche, recepiti espressamente dal codice deontologico della Consip; è poi evidente il difetto di motivazione e di istruttoria nella scelta dei membri, stante l’assenza di un qualsiasi cenno ai curricula dei medesimi, alla loro qualifica ed idoneità a svolgere l’incarico di particolare delicatezza; inoltre il prof. Vallone vanta un’esperienza diagnostica quasi esclusivamente su prodotti GE ed il prof. Di Gennaro è ingegnere nucleare, privo di esperienze nel settore elettromedicale.<br />Con successivo atto notificato il 10 settembre 2003, in relazione alla mancata concessione di accesso da lei richiesto la Siemens ha dedotto i seguenti ulteriori motivi aggiunti:<br />
a) in ordine ai documenti di trasporto delle apparecchiature della GE utilizzati per le prove in ingresso ed in uscita dai locali: trova conferma, fino a prova contraria, la censura di cui al punto 1.3 dell’atto introduttivo, di violazione del disciplinare di gara poiché l’opportunità di ritirare (e poi riconsegnare) il prodotto viola la par condicio e pone il concorrente in grado di apportare modifiche alla propria offerta in corso di gara;<br />b) in ordine al calendario delle prove con indicazione delle prove effettuate e degli operatori: le prove, effettuate ora da un componente (medico) e ora dall’altro (ingegnere) violano il principio di collegialità e quello di parità di trattamento;<br />c) in ordine a copia dei cd e delle stampe contenenti le immagini riprese durante le prove pratiche: alcune immagini sono assenti e tale incompletezza ridonda in illegittimità della verifica per difetto di istruttoria.<br />Con memorie del 30 ottobre 2003 la Consip e la GE hanno confutato anche i motivi aggiunti sopra riassunti. Infine, con memorie del 15 gennaio 2004 la ricorrente e la Consip hanno ulteriormente insistito nelle rispettive tesi e richieste.<br />
All’odierna udienza pubblica la causa è stata posta in decisione, previa trattazione orale.</p>
<p><b><br />
<center><br />
D I R I T T O</center><br />
</b></p>
<p>1.- Con il ricorso in esame la Siemens S.p.A., partecipante alla gara bandita dalla Consip S.p.A. per la stipula di convenzioni per la fornitura di ecotomografi ad uso internistico multidisciplinare e dei servizi connessi alle amministrazioni, aziende ed enti pubblici ordinanti, distinta in tre lotti a seconda della fascia bassa, media ed alta delle apparecchiature richieste, impugna l’aggiudicazione, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del lotto 2 in favore della GE Medical Systems Italia S.p.A.<br />
2.- Con il primo profilo del primo motivo originario ed il primo motivo aggiunto la ricorrente, classificata al secondo posto della relativa graduatoria, sostiene che la GE avrebbe dovuto essere esclusa sia perché la dichiarazione da redigersi in base al facsimile di cui all’allegato 4 al disciplinare di gara, da lei prodotta, mancava di una pagina destinata a contenere le dichiarazioni di cui ai punti da 9) a 13) riguardanti i requisiti di partecipazione, sia per omessa allegazione dell’indice completo del contenuto della busta “A”.<br />
Al riguardo, invoca la prescrizione posta nell’allegato 1 al disciplinare, secondo cui la busta “A” relativa alla documentazione amministrativa “dovrà contenere un indice completo del proprio contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara” la documentazione sotto elencata, tra cui la predetta dichiarazione (lett. E); prescrizione alla stregua della quale sarebbe impedita ogni regolarizzazione, invece nella specie consentita.<br />
In ordine alla mancata allegazione dell’indice, è agevole osservare che la norma del disciplinare non vi collega alcuna sanzione di esclusione, questa riferendosi ad altra più sostanziale carenza, come poi sarà meglio chiarito.<br />
Circa l’altra omissione, occorre premettere che dagli atti di causa risulta come nella seduta aperta al pubblico del 7 febbraio 2003 (verb. n. 1) la Commissione, dopo aver constato l’integrità e la tempestività del plico pervenuto dalla concorrente, ha proceduto all’apertura del plico stesso e della busta “A”, ha elencato i documenti contenuti (sicché la carenza dell’elenco della concorrente si è dimostrata anche in fatto irrilevante), prendendo atto della presenza di quelli prescritti, nonché riservandosi di verificarne la completezza, regolarità e conformità. Nella successiva seduta riservata del 19 febbraio 2003 la Commissione “dopo approfondito esame, constata la regolarità e la conformità” dei prescritti documenti prodotti dalla GE Medical Systems e che “le dichiarazioni rese dalla società, ivi comprese quelle relative ai requisiti economico finanziari, soddisfano quanto richiesto dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara”. Osserva peraltro “in riferimento alla dichiarazione di cui all’Allegato 4” che “non risulta presente la terza di quattro pagine e, precisamente, quella che avrebbe dovuto contenere le dichiarazioni relative ai punti da 9) a 13)”, ma “dopo un’ampia discussione sul punto, conviene nel ritenere tale incompletezza un semplice difetto di impaginazione e ritiene necessario, pertanto, procedere ad una richiesta di integrazione, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358/1992, invitando la GE Medical Systems S.p.A. a completare la documentazione presentata, producendo le dichiarazioni mancanti, espressamente riferite alla data del 7 febbraio 2003, giorno di presentazione dell’offerta”.<br />
In proposito il Collegio ritiene, pur nella non felice formulazione della prima parte del riportato brano (che non può non essere intesa come constatazione della regolarità, ad eccezione della dichiarazione di cui trattasi, di tutti gli altri documenti prodotti), che la determinazione della Commissione deve ritenersi legittima.<br />
Si è visto infatti che l’allegato 1 al disciplinare di gara commina testualmente l’esclusione per l’assenza del documento, nella specie invece presente &#8211; ancorché incompleto –, e non già delle singole dichiarazioni; in altri termini, la lex specialis di gara prevede la sanzione dell’esclusione unicamente nel caso in cui i documenti ivi indicati, e tra questi la integrale dichiarazione in parola, non siano contenuti nella busta “A”; esso non contempla, invece, l’ipotesi dell’incompletezza o irregolarità del documento.<br />
Né la Commissione avrebbe potuto estendere la portata della prescrizione poiché, com’è noto, le clausole di esclusione sono di stretta e rigorosa interpretazione in quanto limitative della massima partecipazione che, a sua volta, costituisce principio a cui l’Amministrazione deve attenersi nell’interesse pubblico alla migliore scelta del contraente privato.<br />D’altra parte, la segnalata circostanza della mancanza della terza pagina su quattro, nell’ambito di un documento caratterizzato da continuità ed unità di contenuto (l’elenco di dichiarazioni di cui all’allegato 4, tutte da presentarsi congiuntamente appunto secondo il relativo schema), deponeva logicamente per un palese caso di errore nella confezione dell’atto, per il resto conforme al facsimile. Pertanto, nella specie giustamente la Commissione ha ravvisato un mero errore verificatosi nella formazione materiale del documento, per il quale – giova ribadirlo – il disciplinare non stabiliva alcuna comminatoria di esclusione; ed altrettanto giustamente ha fatto applicazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 358/92, appunto in osservanza del principio della massima concorrenzialità a garanzia della miglior cura dell’interesse pubblico.<br />Ciò tanto più che la lex specialis di gara, ed in particolare il disciplinare, in linea con la generale disposizione normativa appena menzionata, precisa che “ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 358/92 e successive modifiche, la Consip S.p.A. e/o la Commissione giudicatrice si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate” (pag. 15), ed ancor più puntualmente, a proposito dell’esame in seduta riservata da parte della Commissione del contenuto dei documenti della busta “A”, che “in caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse della Consip S.p.A., il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati, ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. n. 358/92” (pag. 16).<br />
Né può sostenersi che la consentita integrazione vìoli la par condicio. Invero, talune dichiarazioni riguardano elementi documentati in atti, qual è quella n. 11, relativa ai bilanci comunque da allegarsi a termine dell’allegato 1, lett. I), del disciplinare di gara. In ogni caso, tutte le dichiarazioni sono soggette a verifica all’esito della gara, ivi compresa, ovviamente, quella relativa al fatturato specifico. Del resto, che si tratti di questione puramente formale e non sostanziale è dato che emerge dal fatto che la concorrente ha poi tempestivamente reso le dichiarazioni mancanti riferite alla data di presentazione dell’offerta, e che esse sono incontestatamente idonee alla partecipazione.<br />
3.- Con il secondo profilo del motivo originario ed il secondo motivo aggiunto la Siemens deduce che la GE avrebbe dovuto essere esclusa per aver offerto un ecotomografo immesso sul mercato fin dal 1999, costituente aggiornamento di prodotto del 1994, dunque privo del requisito tecnico minimo dell’essere “di ultima generazione” (previsto al punto 3.2.1 del capitolato tecnico), nonché di altri indicati requisiti minimi, richiesti a pena di esclusione dal punto 5 del disciplinare.<br />Tali deduzioni sono però inammissibili perché impingenti nel merito della valutazione tecnico discrezionale sulla sussistenza delle caratteristiche minime effettuata dalla Commissione, alla quale si vorrebbe contrapporre quella dell’istante, oltretutto basata su dati ricavati dai siti internet della GE, da materiale pubblicitario e manuali, non già non sulla documentazione esibita in sede di gara dall’interessata.<br />
E’ inoltre indubbio che anche il giudizio sulla qualità “di ultima generazione” di un’apparecchiatura rientra nella discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice; giudizio che, logicamente, deve basarsi sulle caratteristiche della medesima apparecchiatura e non sull’anno di commercializzazione, il quale di per sé non prova né smentisce la presenza di detta qualità.<br />
4.- Di contro, coglie nel segno il secondo motivo originario, inteso a contestare la delega conferita a due membri della Commissione per l’effettuazione delle verifiche tecniche, lo svolgimento di dette prove e la mancata verbalizzazione delle relative operazioni.<br />
In fatto, va premesso che, come si legge nel verbale n. 5 della seduta riservata in data 7 marzo 2003, “il Presidente delega i membri tecnici della commissione a presiedere, anche disgiuntamente, all’effettuazione delle verifiche sugli ecotomografi presentati, alla necessaria presenza del tecnico del concorrente interessato dalla verifica stessa. L’esito della verifica dovrà essere documentato su apposite schede da allegare nei successivi verbali”. Poi nella seduta riservata del 24 marzo 2003 (verbale n. 6) “il Presidente prende atto che le operazioni di verifica si stanno regolarmente svolgendo alla presenza, anche disgiunta, di almeno due membri tecnici della Commissione e di almeno un tecnico della ditta interessata”. Infine, nella seduta riservata del 19 maggio seguente (verbale n. 7) “i membri tecnici della Commissione comunicano l’avvenuta conclusione dell’effettuazione delle prove tecniche degli ecotomografi presentati dalle ditte in riferimento alla presente gara. Il materiale attestante l’effettuazione delle prove, ivi inclusi tracciati e foto istantanee, viene allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale”; dopo di che la Commissione procede all’attribuzione per ogni lotto del punteggio tecnico.<br />
In ordine alle prove di valutazione delle “qualità funzionali” il disciplinare stabilisce che tali prove “saranno effettuate dalla Commissione di gara in sedute riservate alle quali sarà consentito l’accesso solo ad un tecnico nominato dal concorrente sulla cui apparecchiatura devono essere compiute le prove e solo per il periodo di effettuazione delle prove medesime”.<br />
Come risulta dal dato testuale della lex specialis di gara, il compito di effettuare le prove in parola è affidato alla Commissione, evidentemente perché la stessa Consip ha ritenuto, al contrario di quanto sostenuto dalle parti resistenti, non trattarsi di mere rilevazioni di dati non opinabili, ovverosia di attività propriamente istruttorie o, meglio, preparatorie in vista della valutazione rimessa al plenum dell’organo collegiale, bensì di attività che, comunque, comportano l’apprezzamento opinabile di elementi tecnici in base a cognizioni tecniche e/o scientifiche, oltre alla conformità delle operazioni compiute dal tecnico del concorrente al “protocollo” dettato dalla Consip ed alle “modalità” stabilite dalla Commissione. E ciò ancorché l’uso materiale dell’apparecchiatura sia appunto riservato al detto tecnico del concorrente e questa specifica fase non comprenda l’attribuzione di punteggio; attribuzione che, peraltro, consegue automaticamente, sulla scorta delle formule all’uopo previste dal capitolato tecnico (punti 3.1.4, 3.2.4 e 3.3.4, voce “qualità funzionali”), tanto che la Commissione semplicemente ne “prende atto” (così nel cit. verb. n. 7). In altri termini, alla stregua della stessa lex di gara il vero momento valutativo tecnico-discrezionale va individuato proprio in quello dell’effettuazione delle prove, del resto anche formalmente definite “di valutazione”, come di valutazione, con riferimento specifico all’acquisizione dei dati e non all’attribuzione del punteggio, si parla anche nel “protocollo” (per tutte le prove) e nelle “modalità” (vedansi prove nn. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).<br />
Ne deriva che siffatta attività non poteva essere delegata ai commissari cosiddetti tecnici &#8211; peraltro non nominativamente indicati &#8211; e tanto meno disgiuntamente.<br />
Tali conclusioni comportano, altresì, la fondatezza anche della censura relativa alla mancata verbalizzazione dell’effettuazione delle prove. E’ chiaro infatti che, stante i ritenuti connotati dell’attività in questione, occorreva che ne fosse redatto verbale al fine di rendere ricostruibile la stessa attività e di consentirne la verifica della regolarità.<br />
Non senza dire che lo stesso Presidente della Commissione, nel conferire la delega, aveva previsto la redazione di “schede” da allegare a verbale, mentre poi ciò che è stato dichiarato allegato è il diverso “materiale attestante l’effettuazione delle prove” che, se mai, avrebbe a sua volta dovuto essere allegato alle schede.<br />
5.- Alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, gli atti impugnati, a partire dal verbale 24 marzo 2003 n. 6, nel punto riguardante il conferimento della delega di cui si è discusso, si rivelano illegittimi e, pertanto, vanno annullati in accoglimento della domanda impugnatoria avanzata in ricorso e con assorbimento di ogni altra doglianza non trattata, sia contenuta nell’atto introduttivo del giudizio che nei due successivi atti recanti motivi aggiunti, atteso che, in relazione alle ragioni dell’annullamento, la procedura di gara dovrà essere rinnovata dal momento procedimentale anzidetto.<br />
Non può invece essere accolta all’ulteriore domanda risarcitoria, tenuto conto dell’evidenziata necessità della rinnovazione sia pur parziale della gara, solo all’esito della quale potrà essere eventualmente raggiunta la prova della sussistenza di un danno risarcibile, ove ne risulti che all’istante andava aggiudicata la gara stessa.<br />
Quanto alle spese di causa, la complessità della vicenda e delle questioni trattate ne consiglia la compensazione tra tutte le parti.<br />
<b><br />
<center><br />
P.Q.M.</center><br />
</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, così decide sul ricorso in epigrafe:<br />
a) accoglie per quanto di ragione la domanda impugnatoria e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti di cui in motivazione;<br />
b) respinge la domanda risarcitoria.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 gennaio 2004.<br />
Luigi Cossu PRESIDENTE<br />
Angelica Dell&#8217;Utri ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-1599/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.1599</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.480</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-480/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-480/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.480</a></p>
<p>Dott. Angela RADESI &#8211; Presidente; Dott. Saverio ROMANO &#8211; Consigliere, rel. est. PECCHIA FABIO e BALDI DANIELA (avv.ti C. Bulleri, M.L. Zanobini e A. Frogheri)c o n t r o COMUNE DI PISA (avv.ti G. Lazzeri e G. Gigliotti) e nei confronti di IMPRESA BALDERESCHI ROLANDO, IMPRESA CHELI CARLO, IMPRESA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.480</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Dott. Angela RADESI  &#8211; Presidente; Dott. Saverio ROMANO &#8211; Consigliere, rel. est.<br /> PECCHIA FABIO e BALDI DANIELA (avv.ti C. Bulleri, M.L. Zanobini e A. Frogheri)c o n t r o COMUNE DI PISA (avv.ti G. Lazzeri e G. Gigliotti) e nei confronti di IMPRESA BALDERESCHI ROLANDO, IMPRESA CHELI CARLO, IMPRESA CHELI ENZO, IMPRESA FRATELLI PISANI S.A.S. (avv.ti M. Teti e L. Guccinelli)</span></p>
<hr />
<p>il dirigente del Comune può disapplicare la legge regionale la quale espressamente preveda, in alternativa alla Commissione edilizia integrata, la nomina di un collegio di esperti in materia paesistica) con nota della Prof. Avv. Ginevra Cerrina Feroni &#8220;L&#8217;amministrazione comunale disapplica una legge regionale (!</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio &#8211; Protezione delle bellezze naturali &#8211; Vincoli paesaggistici &#8211; Funzioni amministrative delegate ai Comuni &#8211; Commissione edilizia integrata &#8211; Organo collegiale non indispensabile &#8211; È rimessa al Comune la scelta se istituirla o meno &#8211; Collegio degli esperti ambientali previsto dalla legge regionale toscana in alternativa alla Commissione edilizia (art. 10, c. 2, legge 52/1999) &#8211; Organo ritenuto non indispensabile dal Comune &#8211; Mancata istituzione &#8211; È legittima &#8211; Provvedimento dirigenziale che affida il controllo ad una Commissione tecnica interna al Comune &#8211; È legittimo.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. È rimessa alla discrezionalità dell’ente locale, nel caso di specie un Comune, la individuazione degli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei propri fini istituzionali. Ne consegue che gli organi ritenuti non indispensabili possono essere soppressi dalla amministrazione e le relative funzioni attribuite all’ufficio che rivesta maggiore competenza in materia.</p>
<p>2. In materia di funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali subdelegate ai Comuni, è consentito a questi ultimi, nell’esercizio della propria discrezionalità, la decisione circa la soppressione o la non istituzione della Commissione edilizia integrata, laddove ritenuta organo non indispensabile.Tale discrezionalità del Comune consente, altresì, di non dare applicazione ad una disposizione di legge regionale la quale, in alternativa alla Commissione edilizia integrata, contempli espressamente l’istituzione di un collegio di esperti in materia paesistica nominati dal Consiglio comunale e di affidare, invece, tale attività di controllo ad una Commissione tecnica interna al Comune nominata con provvedimento dirigenziale.<br />
&#8212; *** &#8212;<br />
Con nota della Prof. Avv. Ginevra Cerrina Feroni <a href="/ga/id/2004/4/1462/d">“L’amministrazione comunale disapplica una legge regionale (!) e il Tar le dà ragione. Note critiche in tema di controlli sui vincoli paesaggistici: tra delegificazione della materia e potestà di autorganizzazione dei Comuni”</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il dirigente del Comune può disapplicare la legge regionale la quale espressamente preveda, in alternativa alla Commissione edilizia integrata, la nomina di un collegio di esperti in materia paesistica.</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPUBBLICA ITALIANA <br />
In nome del Popolo Italiano</b></center></p>
<p>N. 480 REG. SENT. &#8211; ANNO 2004<br />
N. 570  REG. RIC. &#8211; ANNO 2003</p>
<p><center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
III SEZIONE</b></center></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><center><b>S E N T E N Z A</b></center></p>
<p>sul ricorso n. 570/2003 proposto da<br />
<b>PECCHIA FABIO e BALDI DANIELA</b>, rappresentati e difesi dagli avv.ti C. Bulleri, M.L. Zanobini e A. Frogheri del foro di Pisa ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p><center>c o n t r o</center></p>
<p><b>COMUNE DI PISA</b>, in persona del dirigente del servizio, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti G. Lazzeri e G. Gigliotti ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>IMPRESA BALDERESCHI ROLANDO,<br />
IMPRESA CHELI CARLO,<br />
IMPRESA CHELI ENZO,<br />
IMPRESA FRATELLI PISANI S.A.S., </b><br />
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentate e difese dagli avv.ti M. Teti e L. Guccinelli del foro di Pisa, ed elettivamente domiciliati presso la segreteria del Tribunale in Firenze, via Ricasoli n. 40;</p>
<p>P E R   L ‘ A N N U L L A M E N T O<br />
&#8211; della concessione edilizia n. 14 del 21 gennaio 2003, rilasciata dal Dirigente del servizio Gestione del Territorio del comune di Pisa ed avente ad oggetto: “Esecuzione di opere: realizzazione di fabbricato ad uso artigianale in Marina di Pisa, via Flav<br />
&#8211; della concessione edilizia n. 15 del 21 gennaio 2003, avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione;<br />
&#8211; dell’autorizzazione dirigenziale del 5 marzo 2002;<br />
della comunicazione della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. del 2 luglio 2002;<br />
&#8211; della deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 5 giugno 1997, con la quale è stato approvato il piano particolareggiato nella parte in cui destina l’area di proprietà comunale sita in via Andò, in parte  ad attività artigianali e in parte a verde- del verbale n. 812 del 12 marzo 1999 con cui è stato aggiudicato al consorzio di imprese Baldereschi, Cheli E., Cheli C. e F.lli Pisani l’area artigianale de qua;<br />
&#8211; della convenzione stipulata in data 3 agosto 2001 tra il comune ed il suddetto raggruppamento di imprese;</p>
<p>Visto il ricorso e la relativa documentazione;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune e delle imprese intimate;<br />
Visti i motivi aggiunti al ricorso depositati in data 19 giugno 2003; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del 2 dicembre 2003 &#8211; relatore il Consigliere dott. Saverio Romano &#8211; gli avv.ti A. Frogheri e M. Teti anche per G. Lazzeri e G. Gigliotti;Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><center><b>F A T T O</b></center></p>
<p>Secondo quanto esposto nel ricorso introduttivo, i ricorrenti risiedono in Marina di Pisa, via Flavio Andò, ritenuta una delle zone di maggior pregio ambientale del territorio comunale, situata a ridosso del parco naturale regionale di Migliarino – San Rossore, sottoposta a vincolo paesaggistico.<br />
Ciononostante, il comune, con una delibera di variante specifica al piano regolatore generale, ha individuato in detta zona un sito di 10.000 mq. per nuovi insediamenti artigianali e produttivi.<br />
L’illegittimità della scelta dell’amministrazione comunale è stata fatta valere con autonomo ricorso da un gruppo di residenti nella zona (cfr. ricorso n. 4217/93, pendente davanti alla 1^ sezione del t.a.r. della Toscana).<br />
Tuttavia, con gli sopra indicati, è stata approvato un piano particolareggiato con relativo bando di assegnazione dell’area al consorzio d’imprese in epigrafe indicate, con le quali l’amministrazione ha stipulato una convenzione per la concessione del diritto di superficie e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.<br />
Con il ricorso introduttivo, avverso gli atti impugnati, i ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi:<br />
1) quanto al piano particolareggiato, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 46 del 1997, illegittimità derivata dai motivi di cui al ricorso n. 4217/1993, pendente davanti alla 1^ sezione;<br />
2) vizi autonomi del piano particolareggiato: violazione dell’art. 32 l.r.t. n. 5/95, carenza di istruttoria e di motivazione, in quanto non risulterebbe effettuata alcuna valutazione d’impatto ambientale dell’intervento;<br />
3) violazione dell’art. 40, comma 13, l.r.t. n. 5/95, essendo stati omessi i pareri, di rispettiva competenza, della provincia e della regione (ad esempio, quello sotto il profilo idrogeologico);<br />
4) quanto alle concessioni edilizie n. 14 e 15 del 21 gennaio 2003, illegittimità derivata da quella della variante al p.r.g. e del piano particolareggiato;<br />
5) motivi autonomi: violazione dell’art. 10, comma 2, l.r.t. 14.10.1999 n. 52, nonché violazione degli artt. 4 e 5 l.r.t. 52/79 e dei principi in materia di tutela delle bellezze naturali, per omesso parere della commissione per i beni ambientali, che non può ritenersi sostituito dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal dirigente ai sensi dell’art. 151 del d. lgs. n. 490/99 o dalla comunicazione della soprintendenza per i beni ambientali;<br />
6) violazione degli artt. 37, 41, 42 e 44 l.r.t. n. 39 del 21.3.2000;<br /> violazione dell’art. 1- 23 del r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267, atteso che, nonostante la distruzione del bosco che la realizzazione dell’intervento comporta, né la provincia né il comune hanno rilasciato autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico; inoltre, nulla è stato imposto ai concessionari quanto al rimboschimento compensativo previsto dal citato art. 44,  conseguente violazione anche del vincolo forestale;<br />
7) eccesso di potere sotto diversi profili e violazione dell’art. 216 del r.d. 27.7.1934 n. 1265, essendo stati disattesi i pareri resi dall’U.s.l. 5 di Pisa, negativi in particolare per quanto attiene all’attività di carrozzeria/officina e carpenteria metallica, a causa del suo impatto ambientale;<br />
8) quanto all’autorizzazione del dirigente del 5 marzo 2002, ai sensi del d. lgs. n. 490/99, violazione dell’art. 151 del d. lgs. citato, carenza di istruttoria e di motivazione e violazione dell’art. 10 l.r.t. n. 52/99.<br />
Costituitasi in giudizio, l’amministrazione resistente ha preliminarmente eccepito la tardività dell’impugnazione del piano particolareggiato del 1997,  nonché delle concessioni edilizie del 12 gennaio 2003; nel merito ha sostenuto la legittimità degli atti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato.<br />
Le imprese controinteressate, costituite in giudizio, hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione del piano particolareggiato, sia per tardività sia perché i ricorrenti non sono tra quelli che hanno impugnato la variante al p.r.g. con il ricorso n. 4217/93; inammissibilità delle censure proposte avverso le concessioni edilizie con il primo motivo; infondatezza degli ulteriori motivi.<br />
Con atto notificato il 5 giungo 2003 e depositato il 19 successivo, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, con i quali hanno impugnato, altresì, la deliberazione della Giunta municipale n. 149 del 2 maggio 2001 ed il provvedimento del dirigente del servizio Gestione del territorio n. 542 del 24 maggio 2001, avverso i quali hanno dedotto le seguenti censure: 1) violazione dei principi in materia di tutela delle bellezze naturali, essendo illegittima la soppressione della commissione edilizia integrata da parte del comune di Pisa  (illegittimità della deliberazione del consiglio comunale n. 149 del 2 maggio 2001) e la mancata istituzione del collegio degli esperti ex art. 10 l.r.t. 52/99; 2) eccesso di potere sotto vari profili, essendo stata omessa la valutazione di impatto ambientale e concentrati in un unico soggetto le funzioni di controllore e controllato (essendo stata attribuita all’organo interno all’amministrazione anche la valutazione di impatto ambientale); 3) incompetenza, atteso che la deliberazione 140 del 2.5.01 è stata assunta dalla Giunta municipale, con conseguente violazione del regolamento edilizio (art. 42. comma 2, lett. a, che attribuisce al consiglio comunale la competenza ad emanare i regolamenti); 4) quanto alle concessioni edilizie ed all’autorizzazione dirigenziale, illegittimità derivata, poiché i vizi degli atti presupposti si riflettono sui successivi provvedimenti; 5) eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare per carenza di motivazione degli atti da ultimo richiamati.<br />
Con ulteriore memoria sui motivi aggiunti, il comune ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione della determina dirigenziale n. 542 del 2001, per mancata impugnativa del regolamento edilizio e l’infondatezza delle altre censure proposte.<br />
Con distinta memoria, i ricorrenti hanno controreplicato alle parti resistenti, deducendo l’insussistenza della tardità dell’impugnativa delle concessioni edilizie e del piano particolareggiato nonché l’eventuale disapplicazione degli atti regolamentari richiamati.<br />
Con ulteriore memoria, le ditte controinteressate hanno ulteriormente argomentato le eccezione di inammissibilità e le ragioni di infondatezza del ricorso.<br />
Infine, all’udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.</p>
<p><center><b>D I R I T T O</b></center></p>
<p>1 – Vanno, preliminarmente, esaminate, le eccezioni di tardività e d’inammissibilità del ricorso, sollevate dalle parti resistenti.<br />
1.1 &#8211; L’eccezione di tardività dell’impugnativa del piano particolareggiato, sulla base dell’assunto che la pubblicazione dello strumento urbanistico è “avvenuta nel 1997”, sollevata senza fornire la prova degli estremi della pubblicazione, non vale a dimostrare la tardività dell’impugnativa del piano.<br />
Invero, ai sensi dell’art. 21 legge n. 1034 del 1971, come sostituito dalla legge n. 205 del 2000, per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, il termine di sessanta giorni, entro cui effettuare la notificazione del ricorso, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento.<br />
Nella specie, l’art. 40, comma 7, l.r.t. 16 gennaio 1995 n. 5 prevede, come unica forma di pubblicazione, quella da effettuarsi sul bollettino ufficiale della regione; pertanto, nella fattispecie, in mancanza di prova della pubblicazione del piano particolareggiato nel b.u.r.t., la relativa eccezione deve essere disattesa.<br />
Né vale la diversa pubblicazione all’albo pretorio comunale, risultante dalla copia della deliberazione prodotta in giudizio, stante il tenore della norma richiamata.</p>
<p>1.2 – La seconda eccezione preliminare riguarda, invece, la mancata impugnazione della variante di p.r.g., gravata da altri ricorrenti (con ricorso pendente davanti alla I sezione del tribunale).<br />
Rileva il collegio, sul punto, che l’impugnativa proposta avverso la predetta variante da altri soggetti, pure residenti nella zona, non vale a fondare l’ammissibilità del motivo con il quale i ricorrenti censurano, per illegittimità derivata da quella dello strumento urbanistico in variante, il piano particolareggiato impugnato in questa sede giurisdizionale.<br />
In particolare, il primo motivo del ricorso introduttivo, nella parte in cui denuncia il preteso vizio di illegittimità derivata, deve ritenersi inammissibile, per omessa impugnativa dell’atto presupposto, non impugnato, della cui illegittimità dovrebbe essere inficiato il piano particolareggiato.Né si ritiene debba essere accolta la richiesta di riunione dei ricorsi, attesa la diversità soggettiva e in parte oggettiva (non essendo stata, in questa sede, espressamente impugnata la predetta variante al p.r.g.) fra i due procedimenti.</p>
<p>2 – Con il secondo motivo, il piano particolareggiato è censurato per vizi autonomi e, in particolare, per non essere stato oggetto, l’intervento con esso approvato, di valutazione degli effetti ambientali, soprattutto alla luce del vincolo paesaggistico gravante sulla zona interessata. Detto intervento, secondo i ricorrenti, comporterebbe la radicale trasformazione dell’area boschiva in zona produttiva e artigianale, in palese contrasto con i principi guida per gli atti di programmazione enunciati dall’art. 3 della legge n. 5/1995.<br />
Il motivo è infondato in fatto e in diritto.<br />
In primo luogo, la deliberazione n. 46/97, recante approvazione definitiva del piano particolareggiato, richiama espressamente la deliberazione n. 180 del 13 dicembre 1996, con la quale esso è stato adottato; tale ultima deliberazione, a sua volta, richiama espressamente, riportandone il contenuto, il parere reso  dalla commissione edilizia integrata nella seduta del 15 luglio 1996, favorevole a maggioranza, “preso atto della nuova soluzione che concentra e riduce volumetria e superfici occupate dai fabbricati e salvaguardia l’emergenza dunale e gran parte della vegetazione esistente; anche lo schema degli accessi e dei parcheggi appare più razionale”.<br />
Alla luce del parere reso dall’organo per legge competente ad esprimerlo, dunque, non sembra sostenibile che l’amministrazione comunale non abbia operato alcuna valutazione degli effetti ambientali dell’intervento programmato.<br />
Viceversa, il piano particolareggiato risulta definitivamente approvato dopo specifica valutazione di conformità, resa a seguito della nuova soluzione adottata, sotto il profilo paesaggistico, in considerazione delle esigenze di tutela dell’area interessata.<br />
Le norme invocate dai ricorrenti – artt. 5 e 32 l.r.t. 5/95 – le quali fanno riferimento ai principi generali ai quali devono conformarsi gli atti di pianificazione territoriale,  nonché alla valutazione degli effetti ambientali da essi indotti, sono altresì richiamate nella medesima deliberazione di adozione del piano particolareggiato, nella quale si dà atto che esistono o saranno realizzate le infrastrutture, di cui al quinto comma dell’art. 5, e che sono state eseguite le indagini geologico-tecniche, ai sensi dell’art. 32.<br />
 Né valgono, a dimostrazione della sussistenza del vizio dedotto, le generiche affermazioni dei ricorrenti sulla mancanza degli accertamenti imposti dalla legge.</p>
<p>3 – Infondato (oltre che inammissibile, ove riferito anche alla variante non impugnata) è il terzo motivo, di pretesa violazione dell’art. 40, comma 13, l.r.t. 5/95, posto che il piano attuativo in questione non doveva essere preceduto dai pareri, di rispettiva competenza, della giunta regionale e della provincia, trattandosi di strumento attuativo disciplinato dai commi da 3 a 7, e non dal comma 8, del citato art. 40.</p>
<p>4 – Quanto alle concessioni edilizie impugnate, esclusa la sussistenza del vizio d&#8217;illegittimità derivata da quella degli atti presupposti, occorre esaminare il motivo, sopra indicato come n. 5, di violazione dell’art. 10, comma 2, l.r.t. 14 ottobre 1999 n. 52, nonché degli artt. 4 e 5 l.r.t. 2 novembre 1979 n. 52 e successive modificazioni e dei principi in materia di tutela delle bellezze naturali, per omesso parere della commissione di esperti in materia ambientale nel rilascio delle concessioni edilizie, parere che non può ritenersi sostituito dall’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal dirigente ai sensi dell’art. 151 del d. lgs. n. 490/99 o dalla comunicazione della soprintendenza per i beni ambientali.<br />
In particolare, secondo i ricorrenti, ove il comune non istituisca la concessione edilizia o elimini quella esistente, le funzioni svolte dalla commissione edilizia integrata sono svolte da un collegio composto da tre membri nominati dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 5, comma 1, della l.r.t. 52/79 (art. 10, comma 2, l.r.t. 52/99).<br />
Osserva il collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, deve escludersi che, nella fattispecie, un nuovo insediamento produttivo in zona vincolata sia stato realizzato senza essere mai stato oggetto di una valutazione di compatibilità ambientale.<br />
Invero, le concessioni edilizie impugnate, alle quali soltanto sono dirette le censure in esame, sono state precedute dal piano particolareggiato adottato ed approvato con le deliberazioni del 1996 e del 1997 e, ancora prima, dalla variante al p.r.g.  adottata con deliberazione del 1993 (successivamente approvata con deliberazione della regione).<br />
Nel corso del procedimento di formazione dei due strumenti urbanistici, risultano essere stati acquisiti  pareri  ed espresse peculiari valutazioni proprio in ordine alla compatibilità ambientale dell’intervento nella zona interessata.<br />
In particolare, in sede di adozione della variante, si é tenuto conto del vincolo paesistico ex lege n. 1497/1939, prevedendo il ricorso al piano particolareggiato di attuazione, che avrebbe dovuto essere sottoposto al parere della commissione edilizia integrata, ai sensi della l.r.t. 19 aprile 1993 n. 24, di modifica della l.r.t. 52/79, nonché della competente soprintendenza ai B.A.A.A.S. (cfr. del. cc. n. 112 del 31.5.1993).<br />
In sede di adozione del piano particolareggiato, risulta acquisito il parere della commissione edilizia integrata, favorevole a maggioranza, sopra richiamato.<br />
Pertanto, deve escludersi in fatto la violazione della l.r.t. n. 52 del 1979, essendo stato osservato il disposto del terzo comma dell’art. 3, secondo cui gli strumenti urbanistici attuativi che intervengono nelle zone soggette a vincolo paesaggistico debbono essere sottoposte al parere della commissione edilizia integrata (cfr. art. 16, comma 2, legge 17 agosto 1942 n. 1150).<br />
Alla luce delle precisazioni esposte, il motivo d’illegittimità articolato avverso le concessioni rilasciate si palesa manifestamente inconferente.<br />
La mancata valutazione ambientale dell’intervento, complessivamente considerato, di cui i ricorrenti si dolgono, va esclusa per le ragioni e le circostanze in precedenza richiamate.<br />
Ne consegue che i provvedimenti di concessione, di che trattasi, sotto lo specifico profilo in esame, potrebbero essere censurabili ove si ritenesse che essi non rispettino o comunque eccedano le prescrizioni contenute nel parere ambientale citato ovvero quelle recate dalle n.t.a. del piano particolareggiato; non possono invece essere censurati sotto il profilo della mancata valutazione in generale dell’impatto ambientale dell’intervento, che ha costituito oggetto degli atti presupposti e che in quella sede  è stato viceversa valutato da parte degli organi competenti.<br />
In giurisprudenza, è stato già affermato il principio secondo cui, ove sia intervenuto il nulla osta paesaggistico relativo a piano attuativo, residua una valutazione di compatibilità in ordine alle singole concessioni edilizie limitatamente a quei profili innovativi o di dettaglio dell’intervento risultanti dai progetti delle singole opere e non ricavabili dal piano già assentito (T.a.r. Veneto, II, 24.11.1998 n. 2249; C.S., VI, 13.10.1993 n. 713). <br />
Nella fattispecie, la censura, nei termini generali in cui è formulata, non investe le concessioni edilizie impugnate, bensì gli atti presupposti, i quali peraltro sono esenti dai vizi dedotti.<br />
Il motivo, pertanto, va dichiarato inammissibile.<br />
Esso è, in ogni caso, infondato.<br />
Gli artt. 4 e 5 l.r.t. 52/79 prevedevano, nell’ambito delle funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali subdelegate ai comuni, il parere della commissione edilizia integrata, costituita (anche) da tre membri nominati dal consiglio comunale e scelti tra gli esperti in materia paesistica e ambientale.<br />
La legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha, per prima, introdotto la direttiva della soppressione degli organi collegiali consultivi, non ritenuti indispensabili (art. 41, comma 1).<br />
La l.r.t. 52/99 ha stabilito che, qualora un comune non istituisca la commissione edilizia, le funzioni già attribuite alla c.e.i. sono svolte da un collegio composto da tre membri nominati dal consiglio comunale ((art. 10, comma 2).<br />
 Infine, il t.u. degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ha stabilito che i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, individuano gli organi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione; gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia (art. 96).<br />
Osserva il collegio che, sia in base al principio della legge posteriore derogatoria sia alla luce della peculiare natura delle disposizioni del decreto legislativo, le quali si applicano direttamente nelle regioni a statuto ordinario e contengono i principi in materia di ordinamento degli enti locali (artt. 1), l’art. 10 della legge regionale citata debba cedere di fronte alla diversa disposizione di cui all’art. 96.<br />
Ne consegue che resta affidata alla discrezionalità degli enti locali non solo la scelta degli organi da ritenersi non più indispensabili, ma anche quella di individuare l’ufficio che rivesta maggiore competenza nella materia, al quale &#8211; per legge &#8211; le relative funzioni sono attribuite.<br />
Pertanto, legittimamente, avendo ritenuto di individuare come non indispensabile il collegio degli esperti ambientali, previsto dalla norma regionale, l’amministrazione ha deliberato di affidare al dirigente del servizio Gestione del territorio del comune il compito di stabilire le modalità organizzative relative all’esercizio delle competenze di che trattasi, modalità che sono state individuate con successivo provvedimento dirigenziale.<br />
Con esso, è stato attribuito ad una commissione tecnica interna il compito di esprimere pareri in ordine agli interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico.<br />
Conclusivamente sul motivo in esame, le concessioni rilasciate sono esenti dal vizio dedotto, essendo stata preventivamente acquisita l’autorizzazione ex art. 151 del d. lgs. 490/99 nonché la successiva comunicazione della soprintendenza la quale, pur dettando alcune prescrizioni, non ha ritenuto di muovere rilievi di legittimità alla stessa.</p>
<p>5 – Infondato si palesa il motivo con cui si deduce violazione della l.r.t. n. 39/2000, in materia di vincolo forestale, nonché violazione del r.d.l. n. 3267/1923, in materia di vincolo idrogeologico.<br />
Già in sede di controdeduzioni dell’amministrazione comunale alle osservazioni alla variante, emerge che l’area in questione è collocata al di fuori del confine delle aree boscate, tenuto conto della cartografia provinciale nella quale esse sono espressamente perimetrate (cfr. del cc. n. 112/93). Peraltro, anche la commissione edilizia integrata, nel parere reso sul piano particolareggiato, aveva prescritto che fossero salvaguardati l’emergenza dunale e la gran parte della vegetazione esistente.<br />
Inoltre, in sede di adozione dello strumento urbanistico attuativo, l’amministrazione dava atto che  esistono o saranno realizzate, ai sensi dell’art. 5, quinto comma, l.r.t. 5/95, le infrastrutture atte a garantire la difesa del suolo per rendere l’insediamento non soggetto a rischio di inondazione o di frana e sono state effettuate apposite indagini geologico-tecniche (cfr. del. Cc. N. 180/96).</p>
<p>6 – Altrettanto infondato è il motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 216 del  r.d. n. 1265/1934, in materia sanitaria.<br />
In primo luogo, esso non costituisce un vincolo assoluto potendo un’unità produttiva essere collocata all’interno del centro abitato ove il suo esercizio non rechi nocumento, previa introduzione di speciali cautele; in secondo luogo, la concessione edilizia n. 14 richiama espressamente il parere dell’u.s.l. – g.o.n.i.p. del 10.6.2002, contenente particolari e pregnanti prescrizioni, come quelle che vietano lo svolgimento di attività produttiva e l’utilizzo di macchinari rumorosi per talune attività e l’incompatibilità di altre, specificando che la stessa viene rilasciata alle condizioni di cui al citato parere.<br />
Pertanto, ove nel corso dell’esercizio delle attività autorizzate le predette prescrizioni non fossero osservate, i ricorrenti potranno reclamare l’applicazione di specifici strumenti sanzionatori, a tutela della salute, previsti dalla legge.<br />
Conclusivamente sul punto, considerato da un lato che la normativa richiamata prevede particolari cautele e specifiche sanzioni, e dall’altro che la concessione edilizia è stata espressamente condizionata al rispetto delle prescrizioni citate (in base alle quali sono compatibili solo alcune delle previste attività artigianali), deve escludersi l’illegittimità delle concessioni impugnate, attesa l’insussistenza dei vizi dedotti.</p>
<p>7 – L’ultimo motivo, recante violazione dell’art. 151 del d. lgs. n. 490/99, è infondato, alla luce delle considerazioni già svolte in punto di ammissibilità e fondatezza del secondo motivo esaminato (cfr. sub 4).<br />
Per mera completezza, per quanto concerne la censura di difetto di motivazione, basta richiamare la circostanza che già il piano particolareggiato aveva ottenuto, a fini ambientali, il parere favorevole della commissione edilizia integrata (come risulta dalla deliberazione 180/96 e dalla precedente deliberazione n. 112/93, in particolare dalle controdeduzioni alle osservazioni) e che la stessa soprintendenza ha posto distinte prescrizioni, integrative di quelle già previste.</p>
<p>8 – Quanto ai motivi aggiunti, con i quali si censurano il provvedimento con cui l’amministrazione ha affidato ad un suo dirigente il compito di stabilire le modalità organizzative relative all’esercizio delle competenze già esercitate dalla commissione edilizia integrata, nonché il provvedimento dirigenziale che, all’uopo, individua una commissione tecnica interna all’ufficio, debbono innanzi tutto essere richiamate le osservazioni sopra esposte (cfr. sub 4).<br />
Ne consegue l’infondatezza dei motivi aggiunti, nella parte in cui essi non sono riferiti alle impugnate concessioni edilizie.<br />
Nella parte in cui le censure in essi contenute si riferiscono alle concessioni impugnate, valgono le considerazioni già svolte in ordine al rapporto intercorrente, nella fattispecie, con il piano particolareggiato, che risulta essere stato sottoposto al vaglio della commissione edilizia integrata il cui parere favorevole ha accertato la compatibilità dell’intervento, complessivamente considerato, nell’area di cui trattasi.<br />
Ciò premesso, la valutazione  ex art. 151 del d. lgs. n. 490/99 resa dal dirigente comunale, la cui illegittimità comporterebbe in via riflessa anche quella delle concessioni edilizie impugnate, richiama espressamente le previsioni del piano particolareggiato, e con esse anche il parere della commissione edilizia integrata espresso nel relativo procedimento.<br />
Pertanto, posto che i ricorrenti, nel censurare gli atti impugnati con i motivi aggiunti in esame, non fanno valere profili d’incompatibilità ambientale diversi da quelli già dedotti avverso lo strumento urbanistico presupposto (controllato favorevolmente sotto l’aspetto paesaggistico) né peculiarmente correlati alle singole opere oggetto delle richiamate concessioni (in ipotesi, eccedenti le previsioni del p.p.), si deve ritenere che gli stessi non abbiano interesse a censurare gli atti di cui trattasi.<br />
Da un lato, il giudizio di compatibilità ambientale, espresso dal dirigente comunale, si limita a richiamare e confermare l’analoga valutazione resa dalla commissione edilizia integrata sulla compatibilità complessiva dell’intervento; dall’altro, non sono dedotti particolari profili d’illegittimità, sotto l’aspetto paesaggistico, riferiti alle singole opere edilizie concessionate, tali da attribuire, ai provvedimenti concessori, il valore di determinazioni autonomamente lesive dell’interesse vantato alla tutela del valore ambientale dell’area.<br />
Nel contesto delineato, la valutazione di compatibilità complessiva dell’intervento, inutilmente censurata con il ricorso introduttivo, richiamata in sede di rilascio delle concessioni edilizie e nel merito confermata dal mancato esercizio del potere d’annullamento da parte della soprintendenza, continua a sorreggere gli atti impugnati, privi di autonoma lesività, sotto l’aspetto esclusivamente paesaggistico, rispetto alla trasformazione dell’area implicata dallo strumento urbanistico presupposto, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste (art. 16 legge n. 1150 del 1942 e successive modificazioni) e perciò immediatamente incidente sulla posizione giuridica dei ricorrenti.</p>
<p> 9 – Conclusivamente, il ricorso va, in parte, dichiarato inammissibile, in parte va rigettato in quanto infondato.<br />
Attesa la peculiarità delle questioni trattate, sussistono ragioni per compensare  tra le parti le spese di giudizio.</p>
<p><center><b>P. Q. M. </b></center><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile, in parte lo respinge e compensa tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 12 dicembre 2003, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
Dott. Angela RADESI                                    &#8211; Presidente<br />
Dott. Marcella COLOMBATI                        &#8211; Consigliere<br />
Dott. Saverio ROMANO                                &#8211; Consigliere, rel. est.</p>
<p>F.to Angela Radesi<br />
F.to Saverio Romano<br />
F.to Mara Vagnoli &#8211; Collaboratore di Cancelleria</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 FEBBRAIO 2004<br />
Firenze, lì 20 FEBBRAIO 2004</p>
<p>Il Collaboratore di Cancelleria <br />     F.to Mara Vagnoli</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-iii-sentenza-20-2-2004-n-480/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/2/2004 n.480</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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