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| n. 12-2011 - © copyright |
FLORIANA LISENA
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Le decurtazioni alle retribuzioni dei magistrati previste nel d.l. n. 78/2010: quando “decurtare” significa sottrarre indipendenza.
Nota a T.R.G.A. - Sezione di Trento - Ordinanza 14 dicembre 2011 n. 307
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1. Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di giustizia amministrativa di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 21, primo periodo, e 22 dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevedono alcune misure di decurtazione per le retribuzioni dei magistrati in ottica di contenimento della spesa pubblica.
Le norme di legge oggetto delle censure rispondono alla logica “emergenziale”– forse oramai troppo frequente per essere ancora considerata tale – dei tagli alle spese in materia di pubblico impiego che hanno caratterizzato le varie manovre economiche succedutesi negli ultimi anni. Lo esplicita lo stesso comma 2 dell’art. 9 in esame nella misura in cui fa riferimento alla “eccezionalità della situazione economica internazionale” e alle “esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea”, le quali giustificano, quindi, interventi riduttivi dei trattamenti economici dei pubblici impiegati. In tale prospettiva, il legislatore ha ritenuto che anche il personale di magistratura dovesse, al pari del restante personale statale, concorrere al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
Nel dettaglio, la complessa disciplina introdotta con i commi 2, 21 e 22 dell’art. 9 del citato d.l. 78/2010[1] prevede:
a) per tutte le categorie del personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (e quindi anche per i magistrati), a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, la riduzione del trattamento economico complessivo fissata in percentuale del 5% e del 10% (comma 2 dell’art. 9);
b) per tutte le categorie del personale non contrattualizzato della pubblica amministrazione (che ricomprenderebbero, astrattamente, anche i magistrati), l’introduzione del blocco dei "meccanismi di adeguamento retributivo" per gli anni 2011, 2012 e 2013, la cui operatività è estesa sia a livello di acconto che a livello di conguaglio (comma 21, primo periodo, dell’art. 9);
c) per i soli magistrati, il blocco degli acconti per gli anni 2011, 2012 e 2013 e dei conguagli per il triennio 2010-2012 (comma 22, primo periodo, dell’art. 9);
d) per i soli magistrati, la fissazione di un “tetto” per l'acconto per l’anno 2014 (che non può superare quello dell’anno 2010) ed un “tetto” per il conguaglio dell'anno 2015, che sarà determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014 (comma 22, primo periodo, dell’art. 9);
e) per i soli magistrati, la riduzione annualmente progressiva (pari al 15, al 25 e al 32 %), nel triennio 2011–2013, dell'indennità giudiziaria di cui all’art. 3 della L. 19.2.1981, n. 27 (comma 22, secondo periodo, dell’art. 9);
f) infine, per i soli magistrati, a differenza delle altre categorie del personale non contrattualizzato, la salvaguardia dei meccanismi di "progressione automatica dello stipendio" per gli anni 2011-2013, ossia le classi e gli scatti di carriera (comma 22, quarto periodo, che richiama ad excludendum il secondo e il terzo periodo del comma 21 dell’art. 9).
Nell’ambito di tali misure, il TRGA di Trento dubita, in particolare, della legittimità costituzionale dei commi 21, primo periodo, e 22 dell’art. 9 nella parte in cui, per il personale di magistratura, hanno stabilito che:
- non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a possibilità di recupero negli anni successivi;
- non siano erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012;
- per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 sia determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;
- la c.d. indennità giudiziaria spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta progressivamente del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013.
I giudici rilevano l’asserito contrasto con numerosi parametri costituzionali individuati negli articoli 3, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione.
Prima di esaminare nel dettaglio i profili di dubbia costituzionalità rilevati dal giudice amministrativo, giova ricostruire brevemente il quadro normativo entro cui si inseriscono le previsioni contenute nelle citate norme del d.l. 78/2010.
2. Dal sistema normativo vigente – imperniato fondamentalmente sulla legge 2 marzo 1979, n. 97 e riformato dal decreto legislativo 5 marzo 2006, n. 160 – si evince che la retribuzione dei magistrati è composta da tre voci: stipendio, indennità integrativa speciale e c.d. indennità giudiziaria (quest’ultima disciplinata dall’art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27).
Quanto ai primi, essi sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale (determinata annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) pari alla media degli incrementi delle voci retributive ottenuti dagli altri pubblici dipendenti (appartenenti alle amministrazioni statali, alle aziende autonome dello Stato, università, regioni, provincie e comuni, ospedali ed enti di previdenza). Gli stipendi sono poi aumentati, a titolo di acconto, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio.
Tale “sistema automatico” stabilisce la misura dell’adeguamento triennale degli stipendi del personale della magistratura basandosi su di un indice statistico (il valore medio cui si è fatto prima riferimento) calcolato dall’ISTAT tramite un criterio di determinazione stipendiale indiretto e per relationem, con riferimento alle politiche retributive degli altri settori del pubblico impiego. Il che consente di rilevare – come puntualmente fa il giudice remittente – che “gli andamenti retributivi dei magistrati sono solo il riflesso di quelli più generali già verificatisi per il restante pubblico impiego, di cui scontano eventuali virtuosità o lassismi delle politiche retributive del settore pubblico e non rappresentano, di per sé, alcun privilegio distintivo” (§ 6d).
Tale complesso e risalente sistema determinativo del trattamento stipendiale dei magistrati è stato confermato integralmente dall’art. 51 del d.lgs. 5 marzo 2006, n. 160, di profonda riforma della disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, nel testo sostituito dall’art. 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.
Quanto alla componente stipendiale indennitaria, la succitata “indennità giudiziaria” costituisce una voce fissa della retribuzione e presenta carattere ristorativo degli oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività. La ratio di questa voce – come ricordato nell’ordinanza in commento – consiste nella compensazione degli specifici oneri, anche di natura economica, gravanti sul magistrato. Il fondamento della c.d. indennità giudiziaria è, infatti, rinvenibile in un predeterminato “rimborso spese”. Tanto è stato riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale, la quale ha ben chiarito come l'indennità in esame, non a caso attribuita in misura uguale a tutti i magistrati investiti di funzioni giurisdizionali a prescindere dall'anzianità, dalle funzioni e dalla qualifica rivestita (e non corrisposta durante il periodo di congedo straordinario per malattia), sia “espressamente correlata ai particolari oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività, la quale tra l'altro comporta un impegno senza precisi limiti temporali, dal che discende un rigoroso collegamento con il servizio effettivamente prestato” (Corte cost., sentenza 8 maggio 1990, n. 238, punto 2 del Considerato in diritto).
Da quanto detto emerge che la determinazione degli stipendi spettanti ai magistrati è sottratta a qualsiasi genere di contrattazione, essendo essa assoggettata ad un “sistema automatico”, regolato direttamente dalla legge, rispondente alla peculiare ratio di “attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che essi siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri” (Corte cost., sentenza 27 luglio 1995, n. 409, punto 6 del Considerato in diritto). La Corte, invero, ha ripetutamente ribadito tali principi: il trattamento economico dei magistrati così come disciplinato dall’originario quadro normativo costituisce un “significativo esempio di ”, così concretizzando “una guarentigia idonea a tale scopo> (sentenza n. 238 del 1990)” (Corte cost., sentenza 10 febbraio 1993, n. 42, punto 4 del Considerato in diritto).
Il sistema appare così delineato in piana e riconosciuta attuazione dei valori costituzionali di autonomia e di indipendenza della magistratura da ogni altro potere dello Stato, sanciti in via generale dagli artt. 101, comma 2 (“i giudici sono soggetti soltanto alla legge”), 104, comma 1 (“la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”), e 108 (“le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge”) della Costituzione.
3. Proprio basandosi sulla richiamata giurisprudenza costituzionale, il giudice a quo, dopo aver analiticamente ricostruito il contesto normativo ed averne individuato la ratio sottostante, argomenta diffusamente i profili di illegittimità costituzionale della disciplina censurata.
Innanzitutto, si osserva che il trattamento economico dei magistrati è assistito da “certezza” e da “continuità” e che “non può essere soggetto a irrazionali, sbilanciate, sperequative e sostanzialmente inutili decurtazioni, le quali, in quanto tali, si presentano comunque distoniche alla luce delle garanzie di indipendenza e di autonomia dell’ordine giudiziario”. Sicché, “quand’anche una decurtazione del trattamento economico dei magistrati dovesse sopraggiungere in relazione a peculiari situazioni di emergenza, come quelle concernenti la finanza pubblica, sarebbe allora doveroso che essa sia inserita in un assetto da cui evincere non solo le specifiche (e non genericamente emergenziali) ragioni che spingono all’introduzione di nuovi oneri nei confronti della magistratura ma anche la compatibilità di essi con i ricordati principi costituzionali, ai quali deve aggiungersi anche quello di “buon andamento” degli uffici giudiziari di cui all’art. 97 della Costituzione” (§ 10a).
Invero, la Corte costituzionale, intervenuta più volte in occasione delle tante e ricorrenti manovre di finanza pubblica di carattere emergenziale, che da oltre vent’anni si ripetono con cadenza quasi annuale, ha “salvato” dalle censure di incostituzionalità misure anche onerose a carico di “tutte” le categorie di lavoratori, in ragione di stringenti esigenze di recupero dell’equilibrio di bilancio. Tutto ciò, però, “a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso” (Corte cost., ordinanza 14 luglio 1999, n. 299).
Ciò vale a maggior ragione per la categoria interessata dalle misure oggetto di attuale censura – categoria, come noto, “costituzionalmente coperta” –, in relazione alla quale si impone il doveroso rispetto di una gerarchia dei valori costituzionali, in cui la logica economico-finanziaria non può essere sempre e comunque anteposta al funzionamento della giurisdizione e alle esigenze volte ad assicurare il buon andamento del servizio della giustizia.
In altri termini, l’“imperativo” del contenimento della spesa non può essere pretesto per recare un vulnus alle garanzie poste dalla Costituzione a tutela del funzionamento del sistema giudiziario: in primis a quella costituita dall’autonomia e dall’indipendenza dei giudici.
Invero, come si è detto, l’automatismo che garantisce il periodico adeguamento del trattamento economico dei magistrati configura un sistema che, oltre a non richiedere puntuali interventi, normativi o tantomeno contrattuali, per adeguare nel tempo le retribuzioni, realizza il tendenziale equilibrio tra la pluralità dei poteri dello Stato perché non comporta la subordinazione di uno di essi agli altri. Il concreto rischio prodotto dalla normativa censurata è quello di “ingenerare, in alcune componenti, la ricerca di un confronto con il Potere esecutivo e con le forze del Potere legislativo al fine di ripristinare le condizioni economiche originarie o, quantomeno, di attenuare la portata degli interventi riduttivi, in una logica fondata sulla contrattualizzazione delle disposizioni legislative attraverso un meccanismo do ut des, con conseguente compromissione non solo del prodotto legislativo ma soprattutto dell’autonomia delle Funzioni” (§ 12c).
I prelievi introdotti con i commi 22 e 21 dell’art. 9 del D.L. n. 78, infatti, bloccando il meccanismo garantista dell’adeguamento automatico della retribuzione, sostanzialmente operano un indebito condizionamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, intaccando sia l’indipendenza personale che quella organica della magistratura.
Ciò comporta, evidentemente, una violazione degli artt. 101, 104, 108 e 111 della Costituzione, a cui si aggiunge il contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza retributivi posti dall’art. 36 Cost.; con il principio della correlazione delle prestazioni tributarie con la capacità contributiva di ciascuno di cui all’art. 53 Cost. (il prelievo forzoso di cospicua parte dell’indennità giudiziaria traducendosi in una forma di prelievo tributario coattivo); con il buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost.; infine, con il canone di eguaglianza dell’art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra le categorie dei lavoratori del pubblico impiego.
Sotto quest’ultimo aspetto, i giudici amministrativi non mancano di rilevare, infatti, che l’asserita irrazionalità della disciplina dettata in relazione al trattamento economico dei magistrati dalle norma censurate “celi una ratio sostanzialmente e preconcettualmente punitiva per l’intera magistratura” (§ 19c), dettata più da logiche demagogico-mediatiche cha da effettive esigenze di sistema.
In definitiva, a parere del TRGA di Trento – peraltro in sintonia con altri tribunali amministrativi che hanno sollevato analoghe questioni di costituzionalità[2] – risulta incontestabile che le misure introdotte con i commi 2, 21 e 22 dell’art. 9 del D.L. n. 78 del 2010, incidendo in maniera significativa sul trattamento economico dei magistrati, “sono incoerenti rispetto alla precedente normativa di riferimento, confermata anche con la radicale riforma dell’ordinamento magistratuale del 2006, posta al fine di garantire che il trattamento economico del personale della magistratura sia determinato tramite un sistema automatico, regolato direttamente dalla legge ordinaria, al fine di assicurare la completa autonomia e l’indipendenza dei giudici” e “si presentano manifestamente sproporzionate ed ingiustamente penalizzanti rispetto non solo al restante personale non contrattualizzato (che, notoriamente, non possiede copertura costituzionale), ma anche nei confronti di tutte le altre categorie di lavoratori privati di qualifiche e livelli retributivi analoghi” (§ 10a).
Sullo sfondo vi è la convinzione per cui “anche il trattamento economico dei magistrati, ossia la traduzione in corrispettivo materiale della valutazione del servizio da essi prestato, non è nella libera disponibilità del Potere legislativo o del Potere esecutivo” (§ 12a).
Invero, quest’ultima considerazione induce a chiedersi quali siano i vincoli che discendono nella materia de qua direttamente o indirettamente dalla Costituzione, anche alla luce delle scelte effettuate dai costituenti.
4. Come noto, la Costituzione non contiene disposizioni direttamente riferite alla retribuzione dei magistrati (a differenza per quanto accade per i parlamentari, ad esempio, per cui l’art. 69 Cost. prevede espressamente che “ricevono un’indennità stabilita dalla legge”).
Il silenzio può essere “dimenticanza” o “lacuna”, con rilevanti conseguenze sul piano interpretativo a seconda che si accolga l’una piuttosto che l’altra accezione. Sappiamo, dai resoconti dei lavori dell’Assemblea costituente, che non si trattò di mera dimenticanza, bensì di intenzionale lacuna.
Invero, la questione dell’indipendenza economica dei magistrati fu ampiamente dibattuta in Assemblea che dedicò alla discussione del tema ben diciotto sedute (nell’arco di tempo che va dalla seduta dell’8 gennaio 1947 a quella del 29 novembre 1947).
L’esigenza di rendere effettiva l’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in specie da quello esecutivo, fu quindi problema vivamente avvertito nei lavori della Costituzione, come dimostrano i numerosi emendamenti volti ad inserire nella futura Carta costituzionale la previsione che lo Stato garantisse l’indipendenza economica del magistrato e dei funzionari dell’ordine giudiziario[3]. Ciò, sulla base dell’assunto per cui il magistrato dovesse essere messo in condizione di non “aver nulla da temere o da sperare, nella sua carriera, dal potere esecutivo” (on. Targhetti, seduta dell’8 giugno 1947 della II sottocommissione della Commissione per la Costituzione).
Tra i tanti emendamenti proposti in tal senso ci si limita a ricordare in questa sede quello presentato dagli on. Mortati e Leone che avrebbe dovuto integrare l’attuale art. 101 Cost. con la previsione: “I magistrati, anche all’infuori dei casi per i quali la legge disponga un’incompatibilità, non possono accettare dal Governo funzioni retribuite, a meno non le esercitino gratuitamente. Lo Stato assicura, con legge speciale, l’indipendenza economica dei magistrati”.
L’ultimo inciso, in particolare, rispondeva proprio alle istanze diffusamente avvertite di “perfezionare” le garanzie di indipendenza già inserite nel progetto. Emblematiche sono le parole dell’on. Leone nella seduta del 14 novembre 1947: “Su questo punto la Magistratura, come è stato esattamente osservato, attende, se non una decisione concreta (che non può essere ospitata nella Costituzione), un'affermazione chiara e solenne, alla quale l'Assemblea Costituente non può rifiutarsi. Nessuno potrà dimenticare che il problema di tutte le classi impiegatizie è storia di dolori, di sacrifici, di amarezze, spesso silenziosi, spesso inavvertiti. Ma nessuno potrà negare che il problema della retribuzione del magistrato, pur non disconoscendo il più ampio problema della retribuzione di tutti gli impiegati, ha un aspetto particolare, che è collegato alla funzione preminente che la Magistratura assolve. Se per gli impiegati in generale non è da escludere il ricorso ad onesti accorgimenti, atti a lenire il dramma della vita, per i magistrati non vi è risorsa, che non intacchi non solo il prestigio, ma (che è peggio) la stessa indipendenza della sua funzione. Basti pensare che la stessa corruzione, che per altri impiegati può presentarsi nella forma, pur delittuosa ma non allarmante, della corruzione impropria, per il magistrato è sempre una corruzione propria. Se il magistrato è costretto a piegare e ad amministrare la giustizia in maniera difforme dalla legge, siamo di fronte ad una corruzione propria (atti contrari ai doveri di ufficio). (…) Occorre pertanto che si levi da questa Assemblea un invito caloroso al Governo — ed una affermazione precisa nella Carta costituzionale — a considerare il problema della retribuzione ai magistrati nella sua vera luce, non solo di profonda umanità, ma di urgente esigenza di conservazione e di difesa della indipendenza dell'amministrazione della giustizia. Rimanga, perciò, nella Costituzione la consacrazione del principio che ai magistrati spetta una particolare retribuzione!”.
Non mancò, invero, chi si spinse fino a proposte di vera e propria autonomia finanziaria dell’ordine giudiziario, “lasciando alla Magistratura, nei limiti stabiliti ogni anno dal Parlamento, la determinazione degli emolumenti e delle indennità spettanti ai suoi componenti” (on. Ciampitti, seduta del 6 novembre 1947). O ancora tramite la creazione di una Cassa nazionale dei magistrati, cui potessero affluire i proventi degli atti giudiziari a vantaggio dei magistrati (per tutti, cfr. la dichiarazione dell’on. Macrelli, seduta dell’11 novembre 1947).
Ad ogni modo, tutte le citate proposte furono alla fine espunte dal progetto su accoglimento del suggerimento del Pres. Ruini, il quale, pur manifestando la sensibilità della Commissione di fronte ai problemi sollevati nei termini suindicati, pregò i proponenti di trasfondere il contenuto degli emendamenti in un ordine del giorno, non ritenendo opportuno scendere in Costituzione a dettagli così minuti seppur opportuni.
Così avvenne per vero, posto che, nella seduta del 28 novembre 1947, l’Assemblea approvò l’ordine del giorno del seguente tenore: “L'Assemblea Costituente, convinta che l'indipendenza della Magistratura non potrà essere conseguita se non si assicuri al magistrato anche l'indipendenza economica, che gli consenta completa serenità di lavoro, ritenendo che, data la delicatezza e l'importanza sociale della funzione del magistrato, sia giusto che ciò non venga dimenticato mentre si prepara la Costituzione dello Stato, indica alla Camera legislativa la necessità di una concreta soluzione”.
I termini del dibattito svoltosi in Assemblea inducono ad alcune riflessioni conclusive.
5. Si è ripercorso brevemente l’iter di discussione del tema in questione non già per mero gusto storiografico ma per dimostrare che l’indipendenza economica dei magistrati è uno dei tanti argomenti “omessi” sì ma nemmeno totalmente “taciuti” dalla Costituzione. Invero, rimane il forte collegamento tra le modalità di regolamentazione del trattamento economico dei giudici – demandato alle scelte del Parlamento – e i principi di autonomia e indipendenza in generale sanciti dai costituenti. Un silenzio, quindi, quanto mai eloquente, di cui è chiamato a farsi carico il legislatore. E che sembra riempire di contenuto anche la riserva di legge posta dall’art. 108 Cost. in tema di ordinamento giudiziario, nel senso di non assegnare al Parlamento – quanto meno per la materia che qui interessa – una “delega” in bianco, come dimostrerebbe chiaramente l’approvazione del citato ordine del giorno nel lontano 1947. Certo, è senza dubbio mutato il contesto socio-economico e la stessa condizione personale di chi intraprende la carriera giudiziaria, ma permangono immutate le esigenze istituzionali (di separazione di poteri) e i rischi (di subordinazione o di compromissione o peggio ancora di corruzione con il potere politico).
In conclusione, l’indipendenza della magistratura come un “guscio vuoto” da riempire di effettive predisposizioni senza le quali il principio sarà sostanzialmente eluso. Tra queste, anche quella di misure volte a costruire un sistema retributivo idoneo a liberare i giudici da qualsivoglia occasione per sottostare alle volontà di altri poteri. Ciò è, per l’appunto, quanto avvenuto con le risalenti scelte legislative sul punto e che oggi, però, rischia di essere messo in discussione dai recenti interventi – quasi sempre asistematici e poco ponderati – i quali dettati dalla logica finanziaria impellente dei “tagli”, stavolta sembrano dimenticare non solo ciò che la Costituzione non dice ma persino ciò che essa dice.
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[1] Viene riportato di seguito il testo dei commi dell’art. 9 citati nel testo:
“2. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro; a seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui; le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono ridotte del 10 per cento; la riduzione si applica sull'intero importo dell'indennità. Per i procuratori ed avvocati dello Stato rientrano nella definizione di trattamento economico complessivo, ai fini del presente comma, anche gli onorari di cui all'articolo 21 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. La riduzione prevista dal primo periodo del presente comma non opera ai fini previdenziali. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare, ferma restando la riduzione prevista nel presente comma”.
(…)
“21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.22. Per il personale di cui alla legge n. 27/1981 non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014. Per il predetto personale l’indennità speciale di cui all’ articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012 e del 32 per cento per l’anno 2013. Tale riduzione non opera ai fini previdenziali. Nei confronti del predetto personale non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo”.
[2] Cfr. T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I (ordinanza n. 1162, pubblicata il 23 giugno 2011); T.A.R. Piemonte, sez. II (ordinanza n. 846, pubblicata il 28 luglio 2011); TAR Veneto, sez. I (ordinanza n. 1685, pubblicata il 15 novembre 2011). Ha ritenuto, al contrario, non fondat i dubbi di legittimità costituzionale in riferimento alla disciplina contenuta nei commi 21 e 22 dell’art. 9 d.l. 78/2010, T.A.R. Brescia, sez. II, 28 novembre 2011, sentenza n. 1671.
[3] Si vedano, in particolare, gli emendamenti proposti dall’on. Mastino (“Lo Stato garantisce l'indipendenza economica del magistrato e dei funzionari dell'ordine giudiziario”) e dall’on. Gabrieli e altri (“Lo Stato garantisce l'indipendenza economica del magistrato”), posti in votazione e non approvati nella seduta del 27 novembre 1947. Inoltre, emendamento (poi decaduto) di diverso tenore fu proposto dall’on Murgia: “Norme speciali regoleranno il trattamento economico dei magistrati” (cfr. seduta 21 novembre 1947). I dibattiti svoltisi in Assemblea costituente sono raccolt in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente, Camera dei deputati, Segretariato generale, e reperibili on-line al link http://legislature.camera.it.
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(pubblicato il 22.12.2011)
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