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| n. 12-2011 - © copyright |
T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO -
Ordinanza 14 dicembre 2011 n. 307
Pres. Pozzi – Est.
Chiettini
Ricorrenti vari (Avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, D. De
Pretis) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della
Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura dello
Stato) |
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1. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010
– Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Contrasto - Artt.
101, 104, 108 Cost. – Indipendenza ed imparzialità del giudice – Giusto
processo
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2. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010
– Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Contrasto - Artt.
101 e seguenti – Credibilità della magistratura
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3. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010
– Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco –Contrasto - Art. 36
Cost. - Principi di proporzionalità e adeguatezza
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4. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010
– Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Indennità
giudiziaria – Indipendenza dei magistrati
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5. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010
– Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Natura tributaria –
Prelievo forzoso
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6. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010
– Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Contrasto - Art. 97
Cost.
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7. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010
– Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Contrasto - Art. 3
Cost. - Principio di ragionevolezza – Disparità di trattamento non
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8. Magistrati - D.l. 5 maggio 2010, n. 78 - Comma 21,
primo periodo, comma 22 - Questione di illegittimità costituzionale - Non
manifesta infondatezza - Contrasto con gli articoli 3, 36, 53, 97, 101,
104, 108 e 111 Cost
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1. La determinazione degli stipendi spettanti ai
magistrati è sottratta a qualsiasi genere di contrattazione, essendo essa
assoggettata ad un “sistema automatico”, il quale stabilisce la misura
dell’adeguamento triennale degli stipendi del personale della
magistratura, basato sulla media degli incrementi realizzati dalle altre
categorie del pubblico impiego. Tale sistema è regolato direttamente dalla
legge al fine di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di
evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei
confronti di altri poteri, nonché quello di assicurare la completa
autonomia ed indipendenza dei giudici dall'Esecutivo sistema automatico. A
ciò consegue che l’applicazione del primo periodo del comma 22 dell’art. 9
del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, nella
l. 30 luglio 2010, n. 122, che impone di non erogare l’acconto 2011,
l’eventuale conguaglio 2012 e il prossimo acconto 2013, lede non solo il
dato testuale degli artt. 101, 104 e 108, ma soprattutto i principi e i
valori sottesi ad esse, funzionali all'“indipendenza e l'imparzialità del
giudice, che costituiscono presupposto e requisito essenziale di ogni
giusto processo” di cui agli artt. 24, 101 e 111 della Costituzione. Tali
prelievi, infatti,bloccano il meccanismo garantista dell’adeguamento
automatico della retribuzione, operando un indebito condizionamento
all'esercizio della funzione giurisdizionale, intaccando sia
l’indipendenza personale che quella organica.
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2. Il blocco dei meccanismi di adeguamento stipendiale
disposto dalla disciplina in esame contrasta con il nostro sistema
costituzionale di cui agli artt. 101 e seguenti, perché in esso gode della
più elevata tutela anche la sola apparenza dell’imparzialità della
funzione giurisdizionale in quanto valore fondante per l'affidabilità, la
credibilità, la stima istituzionale della figura del magistrato. Le misure
legislative volte al contenimento del debito pubblico, anche quelle più
rigide, quando riguardano l’operato delle componenti dell’Ordinamento
costituzionale devono essere sempre improntate al necessario bilanciamento
dei molteplici interessi coinvolti, fra i quali anche la tangibile
manifestazione dell’equilibrio e del rispetto nei rapporti tra i Poteri
legislativo, esecutivo e giudiziario. Dalle misure in questione risulta
invece gravemente compromessa la credibilità della magistratura, a scapito
dell’esigenza di una rigorosa tutela del prestigio dell'ordine
giudiziario, che rientra senza dubbio tra i più rilevanti beni
costituzionalmente protetti. I magistrati debbono essere imparziali e
indipendenti, e deve essere garantita la considerazione di cui il
magistrato gode presso la pubblica opinione, assicurando, nel contempo,
quella dignità dell'intero ordine giudiziario, che si qualifica prestigio
e che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione
giudiziaria e nella credibilità di essa. In relazione a questi profili, le
norme denunciate si presentano come una oggettiva occasione di
compromissione della fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria,
accreditando apertamente l’immagine di una categoria privilegiata
immeritevole del mantenimento di retribuzioni considerate di livello
“alto” le quali, pertanto, “devono” essere riviste al ribasso in una
logica di sforzo complessivo cui sono chiamate anzitutto le categorie più
benestanti tra cui, assertivamente, quella dei magistrati.
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3. Sussiste inoltre la possibile violazione dei principi
di proporzionalità e di adeguatezza retributiva posti dall’art. 36 della
Costituzione. La retribuzione dei magistrati, stabilita con legge formale
ed aggiornata, solo di riflesso e per relazionem, con l’automatismo sopra
delineato, è rappresentata da un importo fisso e invariabile correlato non
solo alla generica quantità e qualità delle funzioni ed incarichi
singolarmente svolti ma anche al ruolo istituzionale e costituzionale cui
essi sono preordinati. La citata norma costituzionale assume per la
magistratura una valenza particolare, per la quale l’adeguatezza e la
proporzionalità sono riferite a specifiche funzioni e a correlate
qualifiche di rilievo costituzionale, delle quali il legislatore ha tenuto
conto nel delineare i corrispondenti meccanismi retributivi. Per cui,
incidendo su di essi, si vanno a colpire, nel loro assetto complessivo,
quelle funzioni. Una diminuzione, per qualsiasi causa, del trattamento
retributivo rompe la proporzionalità e infrange quindi la norma
costituzionale.
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4. Il fondamento della c.d. indennità giudiziaria è,
rinvenibile in un predeterminato rimborso spese: l'indennità deve essere
espressamente correlata ai particolari oneri che i magistrati incontrano
nello svolgimento della loro attività, la quale tra l'altro comporta un
impegno senza precisi limiti temporali, dal che discende un rigoroso
collegamento con il servizio effettivamente prestato” ha mantenuto, sin
dalla sua istituzione, connotati peculiari perché assoggettata al
meccanismo di rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei
magistrati (ed avvocati dello Stato) dal precedente art. 2 della legge n.
27 del 1981; che tale rivalutazione si ispira al precetto costituzionale
dell'indipendenza dei magistrati, costituendo una guarentigia idonea a
tale scopo.
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5. Il prelievo forzoso introdotto con il d.l.. n. 78, in
particolare di cospicua parte dell’indennità giudiziaria, presenta
un’indubbia natura tributaria traducendosi, nei fatti, in una innovativa
forma di prelievo coattivo. L'imposizione di detti nuovi sacrifici
economici individuali è stata infatti realizzata attraverso un atto
autoritativo generale di carattere ablatorio e la destinazione del gettito
scaturente da tale ablazione concorre al fabbisogno finanziario dello
Stato sotto forma di risparmio di spesa. In realtà, al di là del nomen
(risparmio, rallentamento di dinamiche retributive, ecc.), si tratta di un
vero e proprio prelievo forzoso di somme stipendiali ed indennitarie a
copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato apparato.
Sussistono, pertanto, gli elementi basilari per qualificare quella in
esame quale una disposizione tributaria; elementi che sono costituiti
dall'ablazione di somme trattenute da parte del datore di lavoro e da
costui successivamente versate nelle casse dell'erario e la destinazione
delle somme in questione all'apprestamento di mezzi necessari al
fabbisogno dello Stato. Analogo discorso vale per il prelievo /
congelamento degli acconti e dei conguagli, i quali, come detto,
costituiscono un semplice meccanismo di recupero di quanto già corrisposto
agli altri pubblici dipendenti essenzialmente a garanzia della perdita
d’acquisto dei salari nominali e che, come tale, non può considerarsi
indice di capacità contributiva.
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6. Risultano violati anche i precetti desumibili
dall’art. 97, comma 1, della Costituzione, poiché la manovra in questione
si riflette sul buon andamento degli uffici a qualsiasi potere
appartenenti: quindi a quelli dell'Amministrazione della giustizia. Il
buon andamento si traduce anche nella stabilità, nella certezza e
nell’efficiente uso delle risorse a cui poter attingere sia
collettivamente che personalmente nello svolgimento della quotidiana
attività. Da questo verso, il concetto di buon andamento emerge come
regola di svolgimento della funzione il cui rispetto è assicurato da tutti
gli strumenti di garanzia assicurati dalla complessiva organizzazione
dell’Amministrazione della giustizia, fra i quali rientrano, certamente,
anche le condizioni di serenità e di stabilità delle proprie condizioni
economiche senza, tra l’altro, dover sopportare addirittura parte dei
costi vivi del servizio.
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7. All’esame dei complessi meccanismi di blocco degli
incrementi, così differenziatamente disegnati per categorie appartenenti
alla medesima area dei pubblici dipendenti e che hanno identica capacità
economica tratta da reddito di lavoro dipendente, appare fondata anche la
dedotta disparità di trattamento tra le categorie dei lavoratori del
pubblico impiego e, in particolare, in prospettata violazione del precetto
di cui all’art. 3 della Costituzione e del concorrente canone della
ragionevolezza, ripetutamente applicato proprio da codesta Corte anche
nella vessata materia. Oltre al parametro di cui all’art. 3, risulta
altresì violato il più generale principio di ragionevolezza che, secondo
la Corte, risulta vulnerato anche in assenza di una sostanziale disparità
di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una
intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al
contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalità
perseguita dal legislatore.
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8. Le suesposte considerazioni fondano il giudizio di
rilevanza ai fini della compiuta decisione nel merito della controversia,
e di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità
costituzionale dei commi 21, primo periodo, e 22 del D.L. 31.5.2010, n.
78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, nella
parte in cui, per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981, hanno
stabilito che: non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo
per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a possibilità di
recupero negli anni successivi; non siano erogati, senza possibilità di
recupero, gli acconti per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del
triennio 2010-2012; per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per
l'anno 2014 sia pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il
conguaglio per l'anno 2015 sia determinato con riferimento agli anni 2009,
2010 e 2014; la c.d. indennità giudiziaria spettante negli anni 2011, 2012
e 2013, sia ridotta progressivamente del 15 per cento per l’anno 2011, del
25 per cento per l’anno 2012 e del 32 per cento per l’anno 2013. Il tutto,
per contrasto con gli articoli 3, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della
Costituzione.
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