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T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Ordinanza 14 dicembre 2011 n. 307
Pres. Pozzi – Est. Chiettini
Ricorrenti vari (Avv.ti V. Angiolini, M. Cuniberti, D. De Pretis) c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato)


1. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Contrasto - Artt. 101, 104, 108 Cost. – Indipendenza ed imparzialità del giudice – Giusto processo

 

2. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Contrasto - Artt. 101 e seguenti – Credibilità della magistratura

 

3. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco –Contrasto - Art. 36 Cost. - Principi di proporzionalità e adeguatezza

 

4. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Indennità giudiziaria – Indipendenza dei magistrati

 

5. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Natura tributaria – Prelievo forzoso

 

6. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Contrasto - Art. 97 Cost.

 

7. Magistrati - Art. 9, comma 22 del d.l. 31 maggio 2010 – Adeguamento automatico della retribuzione – Blocco – Contrasto - Art. 3 Cost. - Principio di ragionevolezza – Disparità di trattamento non

 

8. Magistrati - D.l. 5 maggio 2010, n. 78 - Comma 21, primo periodo, comma 22 - Questione di illegittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza - Contrasto con gli articoli 3, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 Cost

 

 

1. La determinazione degli stipendi spettanti ai magistrati è sottratta a qualsiasi genere di contrattazione, essendo essa assoggettata ad un “sistema automatico”, il quale stabilisce la misura dell’adeguamento triennale degli stipendi del personale della magistratura, basato sulla media degli incrementi realizzati dalle altre categorie del pubblico impiego. Tale sistema è regolato direttamente dalla legge al fine di attuare il precetto costituzionale dell'indipendenza e di evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni nei confronti di altri poteri, nonché quello di assicurare la completa autonomia ed indipendenza dei giudici dall'Esecutivo sistema automatico. A ciò consegue che l’applicazione del primo periodo del comma 22 dell’art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2010, n. 122, che impone di non erogare l’acconto 2011, l’eventuale conguaglio 2012 e il prossimo acconto 2013, lede non solo il dato testuale degli artt. 101, 104 e 108, ma soprattutto i principi e i valori sottesi ad esse, funzionali all'“indipendenza e l'imparzialità del giudice, che costituiscono presupposto e requisito essenziale di ogni giusto processo” di cui agli artt. 24, 101 e 111 della Costituzione. Tali prelievi, infatti,bloccano il meccanismo garantista dell’adeguamento automatico della retribuzione, operando un indebito condizionamento all'esercizio della funzione giurisdizionale, intaccando sia l’indipendenza personale che quella organica.

 

2. Il blocco dei meccanismi di adeguamento stipendiale disposto dalla disciplina in esame contrasta con il nostro sistema costituzionale di cui agli artt. 101 e seguenti, perché in esso gode della più elevata tutela anche la sola apparenza dell’imparzialità della funzione giurisdizionale in quanto valore fondante per l'affidabilità, la credibilità, la stima istituzionale della figura del magistrato. Le misure legislative volte al contenimento del debito pubblico, anche quelle più rigide, quando riguardano l’operato delle componenti dell’Ordinamento costituzionale devono essere sempre improntate al necessario bilanciamento dei molteplici interessi coinvolti, fra i quali anche la tangibile manifestazione dell’equilibrio e del rispetto nei rapporti tra i Poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Dalle misure in questione risulta invece gravemente compromessa la credibilità della magistratura, a scapito dell’esigenza di una rigorosa tutela del prestigio dell'ordine giudiziario, che rientra senza dubbio tra i più rilevanti beni costituzionalmente protetti. I magistrati debbono essere imparziali e indipendenti, e deve essere garantita la considerazione di cui il magistrato gode presso la pubblica opinione, assicurando, nel contempo, quella dignità dell'intero ordine giudiziario, che si qualifica prestigio e che si concreta nella fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa. In relazione a questi profili, le norme denunciate si presentano come una oggettiva occasione di compromissione della fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria, accreditando apertamente l’immagine di una categoria privilegiata immeritevole del mantenimento di retribuzioni considerate di livello “alto” le quali, pertanto, “devono” essere riviste al ribasso in una logica di sforzo complessivo cui sono chiamate anzitutto le categorie più benestanti tra cui, assertivamente, quella dei magistrati.

 

3. Sussiste inoltre la possibile violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza retributiva posti dall’art. 36 della Costituzione. La retribuzione dei magistrati, stabilita con legge formale ed aggiornata, solo di riflesso e per relazionem, con l’automatismo sopra delineato, è rappresentata da un importo fisso e invariabile correlato non solo alla generica quantità e qualità delle funzioni ed incarichi singolarmente svolti ma anche al ruolo istituzionale e costituzionale cui essi sono preordinati. La citata norma costituzionale assume per la magistratura una valenza particolare, per la quale l’adeguatezza e la proporzionalità sono riferite a specifiche funzioni e a correlate qualifiche di rilievo costituzionale, delle quali il legislatore ha tenuto conto nel delineare i corrispondenti meccanismi retributivi. Per cui, incidendo su di essi, si vanno a colpire, nel loro assetto complessivo, quelle funzioni. Una diminuzione, per qualsiasi causa, del trattamento retributivo rompe la proporzionalità e infrange quindi la norma costituzionale.

 

4. Il fondamento della c.d. indennità giudiziaria è, rinvenibile in un predeterminato rimborso spese: l'indennità deve essere espressamente correlata ai particolari oneri che i magistrati incontrano nello svolgimento della loro attività, la quale tra l'altro comporta un impegno senza precisi limiti temporali, dal che discende un rigoroso collegamento con il servizio effettivamente prestato” ha mantenuto, sin dalla sua istituzione, connotati peculiari perché assoggettata al meccanismo di rivalutazione automatica previsto per gli stipendi dei magistrati (ed avvocati dello Stato) dal precedente art. 2 della legge n. 27 del 1981; che tale rivalutazione si ispira al precetto costituzionale dell'indipendenza dei magistrati, costituendo una guarentigia idonea a tale scopo.

 

5. Il prelievo forzoso introdotto con il d.l.. n. 78, in particolare di cospicua parte dell’indennità giudiziaria, presenta un’indubbia natura tributaria traducendosi, nei fatti, in una innovativa forma di prelievo coattivo. L'imposizione di detti nuovi sacrifici economici individuali è stata infatti realizzata attraverso un atto autoritativo generale di carattere ablatorio e la destinazione del gettito scaturente da tale ablazione concorre al fabbisogno finanziario dello Stato sotto forma di risparmio di spesa. In realtà, al di là del nomen (risparmio, rallentamento di dinamiche retributive, ecc.), si tratta di un vero e proprio prelievo forzoso di somme stipendiali ed indennitarie a copertura di fabbisogni finanziari indifferenziati dello Stato apparato. Sussistono, pertanto, gli elementi basilari per qualificare quella in esame quale una disposizione tributaria; elementi che sono costituiti dall'ablazione di somme trattenute da parte del datore di lavoro e da costui successivamente versate nelle casse dell'erario e la destinazione delle somme in questione all'apprestamento di mezzi necessari al fabbisogno dello Stato. Analogo discorso vale per il prelievo / congelamento degli acconti e dei conguagli, i quali, come detto, costituiscono un semplice meccanismo di recupero di quanto già corrisposto agli altri pubblici dipendenti essenzialmente a garanzia della perdita d’acquisto dei salari nominali e che, come tale, non può considerarsi indice di capacità contributiva.

 

6. Risultano violati anche i precetti desumibili dall’art. 97, comma 1, della Costituzione, poiché la manovra in questione si riflette sul buon andamento degli uffici a qualsiasi potere appartenenti: quindi a quelli dell'Amministrazione della giustizia. Il buon andamento si traduce anche nella stabilità, nella certezza e nell’efficiente uso delle risorse a cui poter attingere sia collettivamente che personalmente nello svolgimento della quotidiana attività. Da questo verso, il concetto di buon andamento emerge come regola di svolgimento della funzione il cui rispetto è assicurato da tutti gli strumenti di garanzia assicurati dalla complessiva organizzazione dell’Amministrazione della giustizia, fra i quali rientrano, certamente, anche le condizioni di serenità e di stabilità delle proprie condizioni economiche senza, tra l’altro, dover sopportare addirittura parte dei costi vivi del servizio.

 

7. All’esame dei complessi meccanismi di blocco degli incrementi, così differenziatamente disegnati per categorie appartenenti alla medesima area dei pubblici dipendenti e che hanno identica capacità economica tratta da reddito di lavoro dipendente, appare fondata anche la dedotta disparità di trattamento tra le categorie dei lavoratori del pubblico impiego e, in particolare, in prospettata violazione del precetto di cui all’art. 3 della Costituzione e del concorrente canone della ragionevolezza, ripetutamente applicato proprio da codesta Corte anche nella vessata materia. Oltre al parametro di cui all’art. 3, risulta altresì violato il più generale principio di ragionevolezza che, secondo la Corte, risulta vulnerato anche in assenza di una sostanziale disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, allorché la norma presenti una intrinseca incoerenza, contraddittorietà od illogicità rispetto al contesto normativo preesistente o rispetto alla complessiva finalità perseguita dal legislatore.

 

8. Le suesposte considerazioni fondano il giudizio di rilevanza ai fini della compiuta decisione nel merito della controversia, e di non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dei commi 21, primo periodo, e 22 del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in L. 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui, per il personale di cui alla legge n. 27 del 1981, hanno stabilito che: non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo per gli anni 2011, 2012 e 2013 e non danno comunque luogo a possibilità di recupero negli anni successivi; non siano erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti per gli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 sia pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 sia determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014; la c.d. indennità giudiziaria spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta progressivamente del 15 per cento per l’anno 2011, del 25 per cento per l’anno 2012 e del 32 per cento per l’anno 2013. Il tutto, per contrasto con gli articoli 3, 36, 53, 97, 101, 104, 108 e 111 della Costituzione.

 

 


 

 

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