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n. 10-2011 - © copyright

 

FEDERICO MARINI BALESTRA

La Corte di Giustizia «circoscrive» le limitazioni territoriali dei diritti sportivi tv (casi C-403 e 429/08)

 

 


 

 

La sentenza in esame avrà un impatto considerevole sulle attività di commercializzazione dei diritti sportivi audiovisivi sulle piattaforme satellitari.
Consentendo di utilizzare legittimamente decoder distribuiti in altri Stati per visionare le partite, tale sentenza renderà di fatto largamente inutili (o facilmente aggirabili) le limitazioni territoriali (e, in particolare, la prassi corrente delle Leghe Calcio di licenziare le esclusive degli eventi su base nazionale imponendo alle emittenti di assicurare la ricezione solo agli spettatori stabiliti nei propri Paesi di residenza).
Precisamente, il caso oggetto della Corte riguardava la condotta di pub britannici che - anziché sottoscrivere un (più oneroso) abbonamento con il licenziatario locale - proiettavano le partite della Serie A inglese (Premiere League) tramite decoder e abbonamento forniti da un’emittente greca (titolare dei diritti di trasmissione in Grecia). Per salvaguardare l’esclusiva, i contratti di utenza stipulati dall’emittente greca prevedevano l’utilizzo del decoder unicamente in Grecia (tali condizioni contrattuali erano state violate dai pub, i quali avevano anche fornito false generalità).
Avverso tale condotta era insorta la Lega Calcio britannica (“FAPL”) sostenendo come tale condotta eludesse il regime delle esclusive territoriali e, per tale via, i diritti di proprietà intellettuale. Il giudice inglese ha chiesto lumi a quello comunitario.
Quest’ultimo ha sostanzialmente preso le difese dei pub sostenendo che:
(i) le partite di calcio non sono opere dell’ingegno poiché sono soggette alle regole del gioco, le quali non lasciano spazio all’inventiva (par. 98). Esse non sono pertanto tutelate dal diritto d’autore (lo sono solo alcune parti come quelle iniziali delle trasmissioni che mostrano i simboli della Lega Calcio, trasmettono l’inno, ecc.);
(ii) comunque anche qualora lo fossero, la rilevante legislazione nazionale non potrebbe proibire l’uso di decoder stranieri in quanto sproporzionato a garantire adeguata remunerazione al titolare del diritto d’autore. Tale conclusione si basa sull’applicazione delle regole sul copyright al caso di specie (sotto questo profilo, la sentenza è ben attenta a rimanere ancorata ai fatti di causa, i quali si caratterizzano per la specifica disciplina regolamentare applicabile). Precisamente la Corte - interpretando la Direttiva Servizi Satellitari (n. 93/83/CEE) - ha stabilito che lo sfruttamento dell’opera intellettuale (ossia, la condotta che richiede il beneplacito del titolare) è avvenuto in Grecia ove la locale emittente ha legittimamente trasmesso (uplink) il campionato inglese. Per converso, la successiva fruizione di utenti privati all’estero (al pari della temporanea memorizzazione delle partite sui loro decoder funzionale alla visione) non rappresenta un autonomo sfruttamento economico dell’opera (diversa conclusione nel caso della loro trasmissione in locali pubblici). La Corte rammenta poi che il titolare dei diritti di proprietà intellettuale non ha il diritto alla massima remunerazione, bensì solo a un’appropriata, e che nulla gli impedisce, allorché concede le licenze alle emittenti nazionali, di valutare anche le loro potenziali audiences estere (par. 108);
(iii) sulla base di tali premesse (ossia, che la visione di utenti privati residente all’estero non costituisce un autonomo sfruttamento dell’opera e, come tale, si colloca al di fuori della protezione del diritto d’autore), la Corte ha stabilito che le esclusive territoriali limitano la libera circolazione dei servizi e segmentano il mercato interno (al pari della legislazione nazionale che consente di tutelare tali esclusive stabilite in sede contrattuale; par. 88), nonché che
(iv) tali licenze sono anche potenzialmente in contrasto con il diritto antitrust perché le esclusive territoriali garantiscono monopoli nazionali segmentando il mercato unico (par. 139).
A tale riguardo, la Corte adotta un approccio intermedio che lascia adito a incertezze perché non dice che le esclusive territoriali siano tout court anticoncorrenziali (come suggeriva l’Avvocato Generale), ma che lo possano essere qualora prevengano in assoluto la “importazione” delle trasmissioni (ossia, qualora garantiscano al licenziatario “assoluta” protezione dai concorrenti stabiliti in altri Stati) tramite obbligazioni ancillari. È presumibile che tale soluzione mediana della Corte provocherà notevoli perplessità nella stesura delle prossime licenze, allorché le Leghe Calcio – come immaginabile – tenteranno di salvare il più possibile le esclusive;
(v) la Corte non esamina poi la possibilità che tali licenze – sebbene eccedenti rispetto alle misure necessarie a tutelare il diritto di autore – possano essere comunque economicamente giustificate e, quindi, ritenute legittime ai sensi dell’art. 101, comma 3, TFUE, che consente di esentare alcuni accordi dal divieto generale antitrust;
(vi) l’uso di decoder stranieri – sebbene in violazione di pattuizioni contrattuali - non diventa di per sé illecito e, quindi, vietato ai sensi della direttiva Servizi Accesso Condizionato (n. 98/84/CE), giacché illeciti sono solo i decoder “piratati” per eludere le misure di protezione stabilite dall’emittente (para. 72).
Gli effetti di tale sentenza non sono perfettamente chiari. Da un lato, la Corte non condanna di per sé le licenze territoriali – di cui anzi afferma la legittimità - ed è ben attenta a restare ancorata ai fatti di causa e alla disciplina ivi applicabile (nella specie, la Direttiva Servizi Satellitari che circoscrive l’applicazione territoriale del copyright, stabilendo che lo sfruttamento dell’opera avviene nel Paese di trasmessione). Dall’altro, essa stabilisce che le emittenti licenziatarie non possono evitare l’utilizzo di decoder stranieri e che alcune pattuizioni accessorie delle licenze possano essere illecite.
Come conseguenza di tale sentenza, è presumibile che le Leghe Calcio tenteranno di licenziare i diritti soltanto a un’emittente europea o, in alternativa, saranno costrette ad accettare meno contributi dalle licenziatarie nazionali, le quali non sono più tutelate da “scorribande” di emittenti stabilire in altri Stati (in sostanza, viene meno il premio economico per la tutela dei mercati nazionali).

 

 

(pubblicato il 18.10.2011)

 

 

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