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| n. 10-2011 - © copyright |
FEDERICO MARINI BALESTRA
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| La Corte di Giustizia «circoscrive»
le limitazioni territoriali dei diritti sportivi tv (casi C-403 e
429/08)
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La sentenza in esame avrà un impatto considerevole
sulle attività di commercializzazione dei diritti sportivi
audiovisivi sulle piattaforme satellitari.
Consentendo di
utilizzare legittimamente decoder distribuiti in altri Stati
per visionare le partite, tale sentenza renderà di fatto largamente
inutili (o facilmente aggirabili) le limitazioni territoriali (e, in
particolare, la prassi corrente delle Leghe Calcio di licenziare le
esclusive degli eventi su base nazionale imponendo alle emittenti di
assicurare la ricezione solo agli spettatori stabiliti nei propri
Paesi di residenza).
Precisamente, il caso oggetto della Corte
riguardava la condotta di pub britannici che - anziché
sottoscrivere un (più oneroso) abbonamento con il licenziatario
locale - proiettavano le partite della Serie A inglese (Premiere
League) tramite decoder e abbonamento forniti da
un’emittente greca (titolare dei diritti di trasmissione in Grecia).
Per salvaguardare l’esclusiva, i contratti di utenza stipulati
dall’emittente greca prevedevano l’utilizzo del decoder unicamente in Grecia (tali condizioni contrattuali erano state
violate dai pub, i quali avevano anche fornito false
generalità).
Avverso tale condotta era insorta la Lega Calcio
britannica (“FAPL”) sostenendo come tale condotta eludesse il regime
delle esclusive territoriali e, per tale via, i diritti di proprietà
intellettuale. Il giudice inglese ha chiesto lumi a quello
comunitario.
Quest’ultimo ha sostanzialmente preso le difese dei pub sostenendo che:
(i) le partite di calcio non sono
opere dell’ingegno poiché sono soggette alle regole del gioco, le
quali non lasciano spazio all’inventiva (par. 98). Esse non sono
pertanto tutelate dal diritto d’autore (lo sono solo alcune parti
come quelle iniziali delle trasmissioni che mostrano i simboli della
Lega Calcio, trasmettono l’inno, ecc.);
(ii) comunque anche
qualora lo fossero, la rilevante legislazione nazionale non potrebbe
proibire l’uso di decoder stranieri in quanto sproporzionato
a garantire adeguata remunerazione al titolare del diritto d’autore.
Tale conclusione si basa sull’applicazione delle regole sul copyright al caso di specie (sotto questo profilo, la
sentenza è ben attenta a rimanere ancorata ai fatti di causa, i
quali si caratterizzano per la specifica disciplina regolamentare
applicabile). Precisamente la Corte - interpretando la Direttiva
Servizi Satellitari (n. 93/83/CEE) - ha stabilito che lo
sfruttamento dell’opera intellettuale (ossia, la condotta che
richiede il beneplacito del titolare) è avvenuto in Grecia ove la
locale emittente ha legittimamente trasmesso (uplink) il
campionato inglese. Per converso, la successiva fruizione di utenti
privati all’estero (al pari della temporanea memorizzazione delle
partite sui loro decoder funzionale alla visione) non
rappresenta un autonomo sfruttamento economico dell’opera (diversa
conclusione nel caso della loro trasmissione in locali pubblici). La
Corte rammenta poi che il titolare dei diritti di proprietà
intellettuale non ha il diritto alla massima remunerazione, bensì
solo a un’appropriata, e che nulla gli impedisce, allorché concede
le licenze alle emittenti nazionali, di valutare anche le loro
potenziali audiences estere (par. 108);
(iii) sulla base
di tali premesse (ossia, che la visione di utenti privati residente
all’estero non costituisce un autonomo sfruttamento dell’opera e,
come tale, si colloca al di fuori della protezione del diritto
d’autore), la Corte ha stabilito che le esclusive territoriali
limitano la libera circolazione dei servizi e segmentano il mercato
interno (al pari della legislazione nazionale che consente di
tutelare tali esclusive stabilite in sede contrattuale; par. 88),
nonché che
(iv) tali licenze sono anche potenzialmente in
contrasto con il diritto antitrust perché le esclusive
territoriali garantiscono monopoli nazionali segmentando il mercato
unico (par. 139).
A tale riguardo, la Corte adotta un approccio
intermedio che lascia adito a incertezze perché non dice che le
esclusive territoriali siano tout court anticoncorrenziali
(come suggeriva l’Avvocato Generale), ma che lo possano essere
qualora prevengano in assoluto la “importazione” delle trasmissioni
(ossia, qualora garantiscano al licenziatario “assoluta” protezione
dai concorrenti stabiliti in altri Stati) tramite obbligazioni
ancillari. È presumibile che tale soluzione mediana della Corte
provocherà notevoli perplessità nella stesura delle prossime
licenze, allorché le Leghe Calcio – come immaginabile – tenteranno
di salvare il più possibile le esclusive;
(v) la Corte non
esamina poi la possibilità che tali licenze – sebbene eccedenti
rispetto alle misure necessarie a tutelare il diritto di autore –
possano essere comunque economicamente giustificate e, quindi,
ritenute legittime ai sensi dell’art. 101, comma 3, TFUE, che
consente di esentare alcuni accordi dal divieto generale antitrust;
(vi) l’uso di decoder stranieri –
sebbene in violazione di pattuizioni contrattuali - non diventa di
per sé illecito e, quindi, vietato ai sensi della direttiva Servizi
Accesso Condizionato (n. 98/84/CE), giacché illeciti sono solo i decoder “piratati” per eludere le misure di protezione
stabilite dall’emittente (para. 72).
Gli effetti di tale sentenza
non sono perfettamente chiari. Da un lato, la Corte non condanna di
per sé le licenze territoriali – di cui anzi afferma la legittimità
- ed è ben attenta a restare ancorata ai fatti di causa e alla
disciplina ivi applicabile (nella specie, la Direttiva Servizi
Satellitari che circoscrive l’applicazione territoriale del copyright, stabilendo che lo sfruttamento dell’opera avviene
nel Paese di trasmessione). Dall’altro, essa stabilisce che le
emittenti licenziatarie non possono evitare l’utilizzo di decoder stranieri e che alcune pattuizioni accessorie delle
licenze possano essere illecite.
Come conseguenza di tale
sentenza, è presumibile che le Leghe Calcio tenteranno di licenziare
i diritti soltanto a un’emittente europea o, in alternativa, saranno
costrette ad accettare meno contributi dalle licenziatarie
nazionali, le quali non sono più tutelate da “scorribande” di
emittenti stabilire in altri Stati (in sostanza, viene meno il
premio economico per la tutela dei mercati nazionali).
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(pubblicato il
18.10.2011)
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