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n. 10-2011 - © copyright

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA - GRANDE SEZIONE - Sentenza 4 ottobre 2011
Pres. V. SKOURIS – Rel. J. MALENOVSKÝ
nei procedimenti C – 403/08- 429/08, Football Association Premier League Ltd. + altri c/ QC Leisure + altri e K. M. c/ Media Protection Services Ltd


1. Concorrenza e mercato – Direttiva accesso condizionato – Dispositivo illecito – Presupposto – Fabbricazione e/o immissione sul mercato senza autorizzazione

 

2.Concorrenza e mercato – Decoder stranieri – Divieto utilizzo – Violazione Direttiva accesso condizionato – Inconfigurabilità – Ragioni

 

3. Concorrenza e mercato – Provvedimenti nazionali – Incidenza su libera circolazione merci e libera prestazione servizi – Conseguenze – Corte di Giustizia - Esame congiunto – Esclusione – Eccezione

 

4. Concorrenza e mercato – Decoder stranieri – Importazione vendita e utilizzazione – Normativa nazionale – Divieto – Violazione art. 56 TFUE – Sussiste – Limite

 

5. Concorrenza e mercato – Libertà fondamentali Trattato – Limitazione – Presupposto – Ragioni imperative di interesse pubblico – Necessità

 

6. Concorrenza e mercato – Incontri di calcio – Tutela – Con direttiva sul diritto d’autore – Inammissibilità – Con norme interne – Ammissibilità – Ragioni – Limite

 

7. Concorrenza e mercato – Decoder stranieri – Divieto di utilizzo – Violazione Trattato – Sussiste – Tutela proprietà intellettuale – Irrilevanza

 

8. Concorrenza e mercato – Decoder stranieri – Divieto di importazione vendita e utilizzo – Illegittimità – C.d. periodo di esclusione – Irrilevanza – Ragioni

 

9. Concorrenza e mercato – Accordo anticoncorrenziale – Oggetto – Individuazione

 

10. Concorrenza e mercato – Direttiva Radiodifussione via satellite – Diritto radiodifussione esclusivo – Ammissibilità

 

11. Concorrenza e mercato – Radiodifussione – Compartimentazione mercati nazionali – Restrizione concorrenza – Configurabilità – Sussiste – Conseguenze

 

12. Concorrenza e mercato – Direttiva diritto d’autore – Nozione di riproduzione – Interpretazione autonoma e uniforme – Necessità

 

13. Concorrenza e mercato – Direttiva diritto d’autore – Frammenti transitori opere riprodotti su tv – Diritto di riproduzione – Sussiste – Presupposto

 

14. Concorrenza e mercato – Atti di riproduzione su tv – Autorizzazione titolare diritto d’autore – Necessità – Non sussiste – Ragioni

 

15. Concorrenza e mercato – Direttiva diritto d’autore – Comunicazione al pubblico – Nozione ampia – Necessità – Sussiste – Ragioni

 

16. Concorrenza e mercato – Direttiva radiodiffusione via satellite – Atti di riproduzione su decoder e schermo tv – Applicabilità – Esclusione

 

 

1. La nozione di dispositivo illecito ai sensi dell’art. 2, lett. e), della direttiva sull’accesso condizionato, deve essere interpretata nel senso che essa non ricomprende né i dispositivi di decodificazione stranieri, né quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consenta l’utilizzazione unicamente a fini privati. Infatti, l’art. 2 lett. e) richiede specificamente l’assenza di autorizzazione da parte del prestatore di servizi, mentre i dispositivi di decodificazione nelle forme su richiamate sono fabbricati e immessi sul mercato con l’autorizzazione del prestatore del servizio.

 

2. L’art. 3, n.2 della direttiva sull’accesso condizionato non osta ad una normativa nazionale che impedisca l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne consente l’utilizzazione unicamente a fini privati, atteso che una normativa di tal genere non ricade nel settore coordinato da tale direttiva.

 

3. Quando un provvedimento nazionale si ricollega sia alla libera circolazione delle merci sia alla libera prestazione dei servizi, la Corte di Giustizia lo esamina con riferimento ad una sola delle due libertà fondamentali qualora emerga che una delle due è del tutto secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata. Tuttavia, in materia di telecomunicazioni, questi due aspetti sono spesso strettamente connessi, senza che l’uno possa essere considerato del tutto secondario rispetto all’altro, con la conseguenza che in tali circostanze si rende necessario esaminare simultaneamente entrambe le libertà fondamentali.

 

4. La normativa nazionale che vieta l’importazione, la vendita e l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri viola l’art. 56 del Trattato, a meno che la stessa risulti oggettivamente giustificata. Infatti, l’art. 56 TFUE impone l’eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisca legittimamente servizi analoghi.

 

5. Una restrizione a libertà fondamentali garantite dal Trattato non può essere giustificata, a meno che essa risponda a ragioni imperative di interesse pubblico (come quello alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale), sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo medesimo.

 

6. Gli incontri di calcio, con riferimento alle fonti comunitarie, non possono essere tutelati sulla base del diritto d’autore, atteso che questi non possono essere qualificati come “opere”. Infatti, per poter rivestire tale qualificazione, occorrerebbe che l’oggetto interessato fosse originale, nel senso che costituisse una creazione intellettuale propria del suo autore, il che non è configurabile con riferimento agli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai sensi del diritto d’autore. Tuttavia, il diritto dell’Unione non osta ad una normativa nazionale specifica a tutela degli incontri sportivi a titolo di tutela della proprietà intellettuale che restringa la libera prestazione dei servizi, purché ciò non vada al di là di quanto necessario.

 

7. La restrizione del mercato comunitario consistente nel divieto di utilizzare dispositivi di decodificazione stranieri non può essere giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela dei ditti di proprietà intellettuale, in quanto si pone in contrasto con lo scopo essenziale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato interno.

 

8. Il rispetto della c.d. regola del “periodo di esclusione” – la quale vieta la radiodiffusione nel Regno Unito di incontri di calcio il sabato pomeriggio – non giustifica la restrizione consistente nel divieto di importare, vendere ed utilizzare dispositivi di decodificazione stranieri che consentano l’accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro. Infatti, il rispetto di tale regola, può essere assicurato mediante una limitazione contrattuale inserita nei contratti di licenza conclusi tra i titolari dei diritti e gli enti di radiodiffusione, in base alla quale tali enti siano tenuti a non trasmettere gli incontri della «Premier League» durante i periodi di esclusione, con la conseguenza di non pregiudicare oltremodo le libertà fondamentali tutelate dal Trattato.

 

9. Per poter valutare l’oggetto eventualmente anticoncorrenziale di un accordo, occorre far riferimento, segnatamente, al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi dallo stesso perseguiti, nonché al contesto economico e giuridico in cui esso si colloca.

 

10. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva sulla radiodiffusione via satellite, un titolare di diritti può concedere, in linea di principio, ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di radiodiffusione via satellite, per un periodo determinato, di un oggetto protetto a partire da un solo Stato membro di emissione o a partire da più Stati membri.

 

11. I contratti diretti a compartimentare i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali, ovvero che rendono più ardua l’integrazione dei mercati nazionali, devono essere considerati - in linea di principio - quali accordi aventi ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE. Ne consegue che le clausole inserite dalla Football Association Premier League Ltd nel contratto di licenza per la trasmissione degli incontri di calcio volte a vietare o a limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di radiodiffusione, costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall’art. 101 TFUE.

 

12. La nozione di «riproduzione» di cui all’art. 2 della direttiva sul diritto d’autore costituisce una nozione di diritto dell’Unione che deve essere oggetto, in tutta l’Unione, di un’interpretazione autonoma ed uniforme.

 

13. L’art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto d’autore deve essere interpretato nel senso che il diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l’insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti.

 

14. Gli atti di riproduzione operati nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, rispondono ai requisiti indicati all’art. 5, n. 1 della direttiva sul diritto d’autore (la temporaneità; l’accessorietà; l’assenza di un rilevo economico; l’essere parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e l’esecuzione dello stesso all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi) e possono essere quindi compiuti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore di cui trattasi.

 

15. La direttiva sul diritto d’autore persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di comunicazione al pubblico deve essere intesa in senso ampio, e quindi comprensiva dell’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma, altresì estendendosi alla radiodiffusione o qualunque comunicazione al pubblico. Nella specie la Corte ha ritenuto che il proprietario di un bar-ristorante procede ad una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, qualora trasmetta volutamente opere radiodiffuse mediante uno schermo televisivo ad altoparlanti ai clienti presenti nel proprio locale.

 

16. la direttiva sulla radiodiffusione via satellite dev’essere interpretata nel senso che essa non incide sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo.

 

 


 

 

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