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| n. 10-2011 - © copyright |
CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE
EUROPEA - GRANDE SEZIONE - Sentenza 4 ottobre 2011
Pres. V.
SKOURIS – Rel. J. MALENOVSKÝ
nei procedimenti C – 403/08-
429/08, Football Association Premier League Ltd. + altri c/ QC Leisure +
altri e K. M. c/ Media Protection Services Ltd |
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1. Concorrenza e mercato – Direttiva accesso condizionato
– Dispositivo illecito – Presupposto – Fabbricazione e/o immissione sul
mercato senza autorizzazione
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2.Concorrenza e mercato – Decoder stranieri – Divieto
utilizzo – Violazione Direttiva accesso condizionato – Inconfigurabilità –
Ragioni
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3. Concorrenza e mercato – Provvedimenti nazionali –
Incidenza su libera circolazione merci e libera prestazione servizi –
Conseguenze – Corte di Giustizia - Esame congiunto – Esclusione –
Eccezione
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4. Concorrenza e mercato – Decoder stranieri –
Importazione vendita e utilizzazione – Normativa nazionale – Divieto –
Violazione art. 56 TFUE – Sussiste – Limite
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5. Concorrenza e mercato – Libertà fondamentali Trattato
– Limitazione – Presupposto – Ragioni imperative di interesse pubblico –
Necessità
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6. Concorrenza e mercato – Incontri di calcio – Tutela –
Con direttiva sul diritto d’autore – Inammissibilità – Con norme interne –
Ammissibilità – Ragioni – Limite
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7. Concorrenza e mercato – Decoder stranieri – Divieto di
utilizzo – Violazione Trattato – Sussiste – Tutela proprietà intellettuale
– Irrilevanza
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8. Concorrenza e mercato – Decoder stranieri – Divieto di
importazione vendita e utilizzo – Illegittimità – C.d. periodo di
esclusione – Irrilevanza – Ragioni
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9. Concorrenza e mercato – Accordo anticoncorrenziale –
Oggetto – Individuazione
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10. Concorrenza e mercato – Direttiva Radiodifussione via
satellite – Diritto radiodifussione esclusivo – Ammissibilità
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11. Concorrenza e mercato – Radiodifussione –
Compartimentazione mercati nazionali – Restrizione concorrenza –
Configurabilità – Sussiste – Conseguenze
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12. Concorrenza e mercato – Direttiva diritto d’autore –
Nozione di riproduzione – Interpretazione autonoma e uniforme – Necessità
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13. Concorrenza e mercato – Direttiva diritto d’autore –
Frammenti transitori opere riprodotti su tv – Diritto di riproduzione –
Sussiste – Presupposto
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14. Concorrenza e mercato – Atti di riproduzione su tv –
Autorizzazione titolare diritto d’autore – Necessità – Non sussiste –
Ragioni
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15. Concorrenza e mercato – Direttiva diritto d’autore –
Comunicazione al pubblico – Nozione ampia – Necessità – Sussiste – Ragioni
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16. Concorrenza e mercato – Direttiva radiodiffusione via
satellite – Atti di riproduzione su decoder e schermo tv – Applicabilità –
Esclusione
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1. La nozione di dispositivo illecito ai sensi dell’art.
2, lett. e), della direttiva sull’accesso condizionato, deve essere
interpretata nel senso che essa non ricomprende né i dispositivi di
decodificazione stranieri, né quelli ottenuti o attivati mediante
l’indicazione di un falso nome e di un falso recapito, né quelli che siano
stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne
consenta l’utilizzazione unicamente a fini privati. Infatti, l’art. 2
lett. e) richiede specificamente l’assenza di autorizzazione da parte del
prestatore di servizi, mentre i dispositivi di decodificazione nelle forme
su richiamate sono fabbricati e immessi sul mercato con l’autorizzazione
del prestatore del servizio.
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2. L’art. 3, n.2 della direttiva sull’accesso
condizionato non osta ad una normativa nazionale che impedisca
l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, ivi compresi
quelli ottenuti o attivati mediante l’indicazione di un falso nome e di un
falso recapito, ovvero quelli utilizzati in violazione di una restrizione
contrattuale che ne consente l’utilizzazione unicamente a fini privati,
atteso che una normativa di tal genere non ricade nel settore coordinato
da tale direttiva.
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3. Quando un provvedimento nazionale si ricollega sia
alla libera circolazione delle merci sia alla libera prestazione dei
servizi, la Corte di Giustizia lo esamina con riferimento ad una sola
delle due libertà fondamentali qualora emerga che una delle due è del
tutto secondaria rispetto all’altra e possa esserle ricollegata. Tuttavia,
in materia di telecomunicazioni, questi due aspetti sono spesso
strettamente connessi, senza che l’uno possa essere considerato del tutto
secondario rispetto all’altro, con la conseguenza che in tali circostanze
si rende necessario esaminare simultaneamente entrambe le libertà
fondamentali.
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4. La normativa nazionale che vieta l’importazione, la
vendita e l’utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri
viola l’art. 56 del Trattato, a meno che la stessa risulti oggettivamente
giustificata. Infatti, l’art. 56 TFUE impone l’eliminazione di qualsiasi
restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si
applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri
Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno
attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro,
ove fornisca legittimamente servizi analoghi.
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5. Una restrizione a libertà fondamentali garantite dal
Trattato non può essere giustificata, a meno che essa risponda a ragioni
imperative di interesse pubblico (come quello alla tutela dei diritti di
proprietà intellettuale), sia idonea a garantire il conseguimento dello
scopo perseguito, e non vada oltre quanto è necessario per il
raggiungimento dello scopo medesimo.
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6. Gli incontri di calcio, con riferimento alle fonti
comunitarie, non possono essere tutelati sulla base del diritto d’autore,
atteso che questi non possono essere qualificati come “opere”. Infatti,
per poter rivestire tale qualificazione, occorrerebbe che l’oggetto
interessato fosse originale, nel senso che costituisse una creazione
intellettuale propria del suo autore, il che non è configurabile con
riferimento agli incontri di calcio, i quali sono disciplinati dalle
regole del gioco, che non lasciano margine per la libertà creativa ai
sensi del diritto d’autore. Tuttavia, il diritto dell’Unione non osta ad
una normativa nazionale specifica a tutela degli incontri sportivi a
titolo di tutela della proprietà intellettuale che restringa la libera
prestazione dei servizi, purché ciò non vada al di là di quanto
necessario.
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7. La restrizione del mercato comunitario consistente nel
divieto di utilizzare dispositivi di decodificazione stranieri non può
essere giustificata con riguardo all’obiettivo della tutela dei ditti di
proprietà intellettuale, in quanto si pone in contrasto con lo scopo
essenziale del Trattato, consistente nella realizzazione del mercato
interno.
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8. Il rispetto della c.d. regola del “periodo di
esclusione” – la quale vieta la radiodiffusione nel Regno Unito di
incontri di calcio il sabato pomeriggio – non giustifica la restrizione
consistente nel divieto di importare, vendere ed utilizzare dispositivi di
decodificazione stranieri che consentano l’accesso ad un servizio
codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato
membro. Infatti, il rispetto di tale regola, può essere assicurato
mediante una limitazione contrattuale inserita nei contratti di licenza
conclusi tra i titolari dei diritti e gli enti di radiodiffusione, in base
alla quale tali enti siano tenuti a non trasmettere gli incontri della
«Premier League» durante i periodi di esclusione, con la conseguenza di
non pregiudicare oltremodo le libertà fondamentali tutelate dal Trattato.
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9. Per poter valutare l’oggetto eventualmente
anticoncorrenziale di un accordo, occorre far riferimento, segnatamente,
al tenore delle sue disposizioni, agli obiettivi dallo stesso perseguiti,
nonché al contesto economico e giuridico in cui esso si colloca.
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10. Ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva
sulla radiodiffusione via satellite, un titolare di diritti può concedere,
in linea di principio, ad un licenziatario unico il diritto esclusivo di
radiodiffusione via satellite, per un periodo determinato, di un oggetto
protetto a partire da un solo Stato membro di emissione o a partire da più
Stati membri.
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11. I contratti diretti a compartimentare i mercati
nazionali secondo le frontiere nazionali, ovvero che rendono più ardua
l’integrazione dei mercati nazionali, devono essere considerati - in linea
di principio - quali accordi aventi ad oggetto la restrizione della
concorrenza ai sensi dell’art. 101, n. 1, TFUE. Ne consegue che le
clausole inserite dalla Football Association Premier League Ltd nel
contratto di licenza per la trasmissione degli incontri di calcio volte a
vietare o a limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di
radiodiffusione, costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata
dall’art. 101 TFUE.
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12. La nozione di «riproduzione» di cui all’art. 2 della
direttiva sul diritto d’autore costituisce una nozione di diritto
dell’Unione che deve essere oggetto, in tutta l’Unione, di
un’interpretazione autonoma ed uniforme.
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13. L’art. 2, lett. a), della direttiva sul diritto
d’autore deve essere interpretato nel senso che il diritto di riproduzione
si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un
decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che
tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione
intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare
la sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l’insieme composto dei
frammenti simultaneamente riprodotti.
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14. Gli atti di riproduzione operati nella memoria di un
decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, rispondono ai
requisiti indicati all’art. 5, n. 1 della direttiva sul diritto d’autore
(la temporaneità; l’accessorietà; l’assenza di un rilevo economico;
l’essere parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e
l’esecuzione dello stesso all’unico scopo di consentire la trasmissione in
rete tra terzi) e possono essere quindi compiuti senza l’autorizzazione
dei titolari dei diritti d’autore di cui trattasi.
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15. La direttiva sul diritto d’autore persegue quale
obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione
a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato
compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione
di una comunicazione al pubblico. Ne consegue che la nozione di
comunicazione al pubblico deve essere intesa in senso ampio, e quindi
comprensiva dell’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la
rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma, altresì estendendosi
alla radiodiffusione o qualunque comunicazione al pubblico. Nella specie
la Corte ha ritenuto che il proprietario di un bar-ristorante procede ad
una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, qualora trasmetta
volutamente opere radiodiffuse mediante uno schermo televisivo ad
altoparlanti ai clienti presenti nel proprio locale.
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16. la direttiva sulla radiodiffusione via satellite
dev’essere interpretata nel senso che essa non incide sulla liceità di
atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e
su uno schermo televisivo.
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