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| n. 6-2011 - © copyright |
GIANNI FISCHIONE
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| Inammissibile l’avvalimento sulla
frazione del requisito: il Consiglio di Stato fa centro
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1. Con la sentenza 13 giugno 2011, n. 3565,
la Sezione quinta del Consiglio di Stato, nell’escludere che il
concorrente potesse provare la classe III di una categoria SOA
cumulando la classe posseduta dal concorrente stesso alla classe
dell’impresa ausiliaria, afferma, in sintesi, quanto segue:
a)
l’istituto dell’avvalimento , come previsto dalle Direttive
Comunitarie sugli appalti, ha portata generale e favorisce le
dinamiche del mercato, poiché se ciascun soggetto può avvalersi dei
requisiti di altri si consente di concorrere ad un più vasto numero
di soggetti;
b) la massima concorrenza deve però dispiegarsi
entro il limite (e al fine) della garanzia per la Stazione
Appaltante di ricevere la migliore prestazione, che non è a sua
volta assicurata se nessuno dei soggetti concorrenti possiede i
requisiti preventivamente identificati in relazione all’oggetto e
agli importi di gara, essendo questi richiesti come presupposto
della capacità del partecipante di formulare una offerta congrua e
valutabile e di fornire quindi, se aggiudicatario, la migliore
prestazione;
c) la finalità dell’avvalimento non è “quella di
arricchire la capacità (tecnica o economica che sia) del
concorrente, ma quella di consentire a soggetti che ne siano privi
di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti se
e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, in
coerenza con la normativa comunitaria sugli appalti pubblici che è
volta in ogni sua parte a far sì che la massima concorrenza sia
anche condizione per la più efficiente e sicura esecuzione degli
appalti;
d ) non è coerente con il sistema normativo e con la
logica un’ interpretazione per cui il divieto di utilizzo frazionato
dei requisiti varrebbe soltanto nel caso dell’avvalimento di più
imprese ausiliarie (ai sensi della seconda parte del comma 6
dell’art 49 Codice) e non anche in quello di una sola impresa
ausiliaria (in questo caso il frazionamento ipotizzato avverrebbe
con il requisito del concorrente, n.d.r. ); ciò è confermato dalla
intervenuta abrogazione del comma 7 del medesimo art. 49, ai sensi
del d.lgs. n. 152 del 2008, in cui era anche previsto “che
l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o
economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o
percentuale indicata nel bando stesso”, nonché dall’osservazione
che la somma delle classifiche risulta espressamente prevista
soltanto per i consorzi stabili (art. 36, comma 7, del d.lgs. n. 163
del 2006).
Tale sentenza è , a nostro avviso, meritevole di
attenzione per la chiara e acuta prospettiva di analisi sulla
portata dell’avvalimento, che viene considerato quale strumento che
amplia la concorrenza , attraverso l’utilizzo dei requisiti di altri
soggetti, senza tuttavia vanificare il processo di qualificazione
dell’imprese operato dalle Stazioni Appaltanti mediante la richiesta
di determinati requisiti.
Pur riprendendo argomentazioni e
frammenti già presenti in altre statuizioni del Giudice
amministrativo (Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 346/2010, che è
stata appunto confermata dalla sentenza in commento; Cons. Stato ,
sez. V, n. 1589/09; Cons. Stato , sez IV, 5742/08; Cons. Stato,
sez.V, n. 1054/10), la presente pronuncia della Quinta
Sezione ha il notevole pregio di far emergere, senza equivoci di
sorta, che il requisito tout court è espressione della
capacità/idoneità richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della
qualificazione e che esso, come tale, non può essere frazionato o
manipolato dal concorrente , a suo uso e consumo, punto.
Dunque,
non si può fare appello, in via strumentale, all’avvalimento per
giustificare arbitrarie alterazioni del requisito “integrale”, pena
l’inammissibile incisione del processo di qualificazione operato
dalla Stazione Appaltante (resta ovviamente ferma la sindacabilità
del potere amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di
potere).
Ne consegue non solo che non possono essere utilizzate
più ausiliarie per provare cumulativamente un dato requisito (come
espressamente vietato dalla norma in materia di lavori, salvo
diversa previsione del bando), ma anche che il concorrente non può
avvalersi di ausiliaria per provare la frazione del requisito di cui
è solo parzialmente carente, perché a ciò osta (pur in carenza di
divieto normativo espresso) un principio cardine dell’ordinamento:
la determinazione del requisito e , in genere, la qualificazione
compete alla S.A , nel rispetto della normativa primaria e
secondaria; detta in altro modo, l’ordinamento poggia sul principio
di indisponibilità del requisito (“integrale”) da parte del
concorrente.
Cumuli di frazioni possono essere effettuati solo
nei casi previsti da legislatore (ATI, Consorzi stabili ) o
consentiti dalla lex specialis (ossia dalla S.A in sede di
gara), ferma restando la facoltà del concorrente di avvalersi di
impresa ausiliaria per provare integralmente il requisito; dunque,
il concorrente vanta sì un diritto incoercibile, ma ad utilizzare
l’ausiliaria per provare un determinato requisito per intero , non a
manipolare lo stesso , disarticolandolo in più frazioni.
Come
incisivamente affermato con la sentenza in esame, la finalità
dell’avvalimento non è quella di arricchire la capacità (tecnica o
economica che sia) del concorrente, ma quella di consentire a
soggetti che ne siano privi di concorrere alla gara ricorrendo ai
requisiti di altri soggetti se e in quanto da questi integralmente e autonomamente posseduti, tenuto conto che
lo scopo della normativa comunitaria è chiaramente quello di far
concorrere alle gare anche i soggetti che non hanno i requisiti se
li ha l’impresa ausiliaria ma non quello di consentire che chi non
ha i requisiti possa comunque presentare offerte, così impegnandosi
ad eseguire prestazioni per cui non ha i presupposti, poiché, in
questo caso, non sarebbero contestualmente assicurate la libera
concorrenza e l’uso efficiente delle risorse pubbliche, ciò che
costituisce, invece, la finalità ultima della stessa
normativa.
Ci sia consentito di ricordare che più volte
abbiamo sostenuto ( da ultimo: G. Fischione, Note sulla riforma
dell’avvalimento introdotta dal terzo correttivo, in questa
Riv.; G. Fischione, Cosa deve intendersi per requisito oggetto di
avvalimento?, in questa Riv. ) che la partita si gioca sul
terreno di ciò che deve essere inteso come requisito oggetto di
avvalimento: è tale il quid prescritto unitariamente dalla
Stazione Appaltante (ossia il requisito nella sua integrità); resta
fermo che tale conclusione non significa introdurre una limitazione
applicativa all’avvalimento, che sarebbe inammissibile, ma -ripetesi
- fotografare correttamente l’oggetto dell’istituto in questione.
In sostanza, assodato che oggetto dell’avvalimento può (deve)
essere qualsiasi requisito di ordine tecnico-organizzativo ed
economico finanziario, è oggetto di avvalimento quell’elemento
unitariamente considerato dalla Stazione Appaltante che deve essere
posseduto dal concorrente in ragione della sua specifica posizione
rispetto ad una determinata gara.
Tornando su un nostro esempio
(G. Fischione, Note sulla riforma dell’avvalimento introdotta dal
terzo correttivo, op.cit. ; G. Fischione, Cosa deve
intendersi per requisito oggetto di avvalimento?,op. cit. )
fatto 100 un determinato requisito e stabilito dalla Stazione
Appaltante che l’impresa singola deve avere 100 di quel requisito
(es.: fatturato forniture pari a 100) e l’impresa in Ati deve averne
40, ammettere l’avvalimento significa che all’impresa singola deve
essere consentito di avvalersi di impresa che ha 100 di quel
requisito e all’impresa che partecipa in Ati di avvalersi di impresa
che ha 40. L’avvalimento non implica che il concorrente possa
integrare liberamente la frazione di requisito posseduta con quella
di altro concorrente per raggiungere la “misura” indicata dalla S.A
(tornando all’esempio: A , impresa singola che ha 10, si avvale di
impresa che ha 90 per ottenere il requisito di 100; B., impresa
singola che ha 5, si avvale di impresa che ha 95 per ottenere 100;
C, impresa in ATI che ha 10, si avvale di impresa che ha 30 per
raggiungere 40; D, impresa in ATI che ha 16 si avvale di impresa che
ha 24 e così via) in quanto ciò significherebbe, nella sostanza,
privare la Stazione Appaltante del potere discrezionale, tuttora
riconosciuto dalle Direttive CE n.17 e n. 18 del 2004, di
determinare il livello di capacità/idoneità, ossia il requisito, il
quale si connota anche in ragione della “misura” (o valore numerico,
che dir si voglia) indicata negli atti di gara.
Si potrebbe
affermare (e, in effetti, è stato prospettato da parte della
dottrina e da un’ isolata sentenza) che risulta contraddittorio
ritenere che, nel mentre è ammissibile avvalersi del requisito per
intero, non è, invece, ammissibile avvalersi liberamente di una
frazione del requisito, posto che il più contiene il meno.
Si
tratterebbe, però, di conclusione a dir poco affrettata, che
oblitera l’imprescindibile esigenza della S.A. di interloquire con
concorrente che, a titolo diretto o mediante impresa ausiliaria
federata con il concorrente nei modi indicati dalla legge, esprima
integralmente, almeno per ciascun requisito, la esatta
potenzialità/idoneità operativa voluta e richiesta dalla S.A.,
idoneità da intendesi cristallizzata anche attraverso la “misura”del
requisito stesso .
Pregevole - dunque - la sentenza in commento
che, come si accennava, senza strappi all’avvalimento, ne individua
l’oggetto proprio nel requisito “integrale”, come determinato dalla
S.A..
Tale conclusione che muove dal pieno riconoscimento in capo
al concorrente del diritto di avvalersi di impresa ausiliaria in
possesso dell’integrale requisito è in linea con l’ordinamento
comunitario che non riconosce il diritto al ridetto frazionamento,
sicchè correttamente la sentenza 3565/11 afferma che non vi è
ragione per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’art
49 Codice nella parte che esclude l’avvalimento di più imprese per
una stessa categoria di qualificazione.
2. La sentenza
in commento è molto puntuale anche nell’affermare che l’
inammissibilità del cumulo di più frazioni del medesimo requisito
non contrasta con quanto indicato dalla nota C(2008)0108 della
Commissione europea, relativa a limitazioni all’avvalimento
riscontrate nel testo previgente dei commi 6 e 7 dell’art. 49 del
d.lgs. n. 163 del 2006, cui sono seguite le modifiche disposte con
il d.lgs. n. 152 del 2008 (essenzialmente restringendo ai lavori,
nel comma 6, la previsione dell’avvalimento di una sola impresa
ausiliaria, e abrogando il comma 7 che recava la possibilità del
bando di gara di limitare l’avvalimento per tipo di requisiti e di
prevedere la loro integrazione); invero, per effetto delle modifiche
intervenute la normativa di cui all’art. 49 non risulta infatti
prevedere la possibilità dell’integrazione dei requisiti parziali,
né è interpretabile in tal senso.
In particolare, è opportuno
ricordare che la seconda parte del comma 7 cit. (poi riformata)
prevedeva che la Stazione Appaltante, in relazione alla natura e
all’importo dell’appalto, potesse stabilire, con specifica clausola
del bando, la facoltà delle imprese concorrenti di integrare con
l’avvalimento un requisito tecnico o economico già posseduto nella
misura o percentuale (“frazione”) indicata nel bando.
Tale norma
non contrastava, come abbiamo già osservato in altra sede ( G.
Fischione, L’integrazione del requisito nel caso di avvalimento
ai sensi del comma 7 dell’art 49 Codice Contratti Pubblici : a
margine di una “fugace” interpretazione dell’Autorità per la
vigilanza dei contratti pubblici, in questa Riv.; G. Fischione, L’avvalimento disciplinato dal Codice dei contratti pubblici dopo
il vaglio della Commissione CE: rari nantes in gurgite
vasto, in questa Riv. ) con i principi comunitari
sull’avvalimento se interpretata ed applicata nel senso che essa
prevedeva una chanche che non escludeva affatto che il
concorrente privo della quota minima indicata nel bando potesse
accedere alla gara qualora si fosse avvalso di impresa in possesso
del requisito intero.
La quota minima era da intendere
imposta solo per il caso in cui il bando avesse previsto la frazione
del requisito unitario (ai fini del comma 7 dell’art 49 Codice ) e
il concorrente in possesso della frazione del requisito prescritta
avesse voluto avvalersi di ausiliaria in possesso della mera
frazione residua; tale previsione doveva senz’altro intendersi non
preclusiva della perdurante facoltà del concorrente privo della
frazione (o in possesso della frazione) indicata nel bando di
avvalersi di ausiliaria con il requisito integrale , ciò per effetto
delle disposizioni comunitarie sull’avvalimento e del comma 1
dell’art 49 Codice, tenuto conto che il comma 7 cit. non conteneva
(e non contiene) alcuna deroga, diretta o semplicemente indiretta,
rispetto a quelle disposizioni interne e comunitarie.
Solo
l’opposta interpretazione restrittiva della norma (incentrata
sull’obbligo del concorrente di avere sempre e comunque la frazione
minima del requisito eventualmente prescritta dal bando) risultava
in contrasto con la Direttiva CE n.18/2000 e, dunque, non era
praticabile; comunque, per rimuovere ogni dubbio (alimentato anche
dalla non corretta interpretazione fornita dall’AVCP con parere
155/07) è stata abrogata la predetta disposizione.
Ma, come
avevamo osservato (G. Fischione, Note sulla riforma
dell’avvalimento introdotta dal terzo correttivo, op.cit. ) e
come sostenuto anche dalla sentenza in commento, gli interventi
effettuati dal legislatore sull’art 49 cit. non hanno portato al
riconoscimento da parte del legislatore dell’asserito diritto del
concorrente a frammentare il requisito per provarlo attraverso il
cumulo di più frazioni.
D’altro canto, la circostanza che il
novellato comma 6 dell’art 49 Codice contempla espressamente il
divieto del cumulo nel settore dei lavori, salva diversa previsione
del bando, è idonea a significare che il legislatore interno ritiene
(ancora) che egli possa governare la materia del frazionamento del
requisito unitario senza violare le Direttive Comunitarie e che tale
limitazione non è ritenuta in contrasto con
l’ordinamento.
Quindi, dall’art. 49 Codice , nell’attuale
versione, non può dedursi che al di fuori del contesto dei lavori
(specificamente normato dal comma 6, che rinvia al bando per
l’ammissione del cumulo, vietando, sostanzialmente, il frazionamento
da parte del concorrente) si espanda, in modo incondizionato, il
diritto del concorrente di utilizzare qualsiasi frazione posseduta
in combinazione con altra frazione per raggiungere il requisito
intero.
A nostro avviso, osta a tale conclusione, anche
nell’attualità, da un lato, il fatto che il primo comma dell’art. 49
(con disposizione generale , valida anche per le forniture/servizi)
ammette espressamente solo l’avvalimento del requisito (e non già di
frazione del requisito); da un altro, l’impossibilità del
concorrente di alterare il processo di qualificazione, come definito
dalla S.A. anche attraverso la specificazione dei requisiti
unitari/interi ; da un altro ancora , la circostanza che l’utilizzo
di frazione/i di requisito trova tuttora stringente regolamentazione negli istituti del consorzio ordinario e dell’ATI ,
regolamentazione la cui portata sarebbe vanificata dalla ipotizzata
facoltà del concorrente di usare qualsiasi frazione del requisito.
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(pubblicato il
22.6.2011)
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