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n. 9-2009 - © copyright

 

FEDERICO GUALANDI

Sulla legittimazione dei Consiglieri comunali ad impugnare gli atti dell’Amministrazione di appartenenza
(nota a T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 25 marzo 2009, n. 279)


Con sentenza 25 marzo 2009, n. 279, resa ai sensi dell’art. 21 della L. n. 1034/1971, il T.A.R. Emilia Romagna, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni Consiglieri Comunali avverso la Delibera approvativa di un Accordo di Programma avente ad oggetto una complessa operazione urbanistica da realizzarsi in un piccolo Comune della Provincia di Bologna.
In particolare, il Giudice Amministrativo - senza entrare nel merito delle censure dedotte con il suddetto gravame - ha ritenuto insussistente la legitimatio ad causam dei ricorrenti adducendo che “nel caso di specie gli atti impugnati vengono censurati non per gli aspetti inerenti la formazione della volontà collegiale, bensì per gli aspetti di rilevanza ed efficacia esterna, con conseguente sottrazione della vicenda a quelle concernenti la tutela del munus del consigliere comunale”.
Una siffatta declaratoria di inammissibilità risulta condivisa – come sottolineato anche dallo stesso T.A.R. Emilia Romagna – dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, sulla scorta del quale innumerevoli sentenze hanno respinto, per difetto di legittimazione e di interesse ad agire, i ricorsi proposti da Consiglieri Comunali ogniqualvolta non fossero finalizzati alla tutela dello ius ad officium degli stessi.
Tuttavia, senza ovviamente voler entrare nel merito del sindacato relativo alla fondatezza o meno del ricorso deciso con la sentenza in commento, pare quantomeno ragionevole interrogarsi sull’opportunità di consentire ai rappresentanti della Collettività locale di riferimento di sottoporre al vaglio del Giudice Amministrativo ragionevoli perplessità in ordine alla legittimità di atti direttamente (e significativamente) incidenti sui cittadini rappresentati; ciò, sia in quelle peculiari fattispecie in cui la legittimazione attiva è riconosciuta in capo a tutti i residenti in quanto tali, sia in presenza di provvedimenti destinati, come nel caso di specie, a produrre effetti di oggettiva rilevanza quanto ad assetto del territorio, fattori ambientali, fonti di possibile inquinamento ed oneri economici per l’Amministrazione comunale.
Nella prima ipotesi, infatti, risulterebbe quantomeno contraddittorio precludere al “rappresentante” un’azione giurisdizionale pacificamente esperibile dai “rappresentati”, mentre nel secondo caso si tratterebbe, a ben vedere, di addivenire ad una lettura maggiormente aderente al contesto istituzionale delineatosi a seguito della riforma del titolo V della Costituzione con riferimento al ruolo degli Enti Locali.
Di seguito, pertanto, dopo una breve analisi delle motivazioni addotte dalla giurisprudenza prevalente a sostegno di un orientamento fortemente limitativo della legittimazione attiva dei Consiglieri comunali, si tenterà di evidenziare taluni profili critici che, ad avviso di chi scrive, parrebbero suggerirne un sostanziale ripensamento. A tale proposito, si farà riferimento anche a sentenze che – talvolta espressamente e talvolta in modo implicito e circoscritto – paiono profilare un’apertura in tal senso.

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In generale, il sopra descritto orientamento prevalente si fonda su due distinte argomentazioni riconducibili da un lato, al fatto che il processo amministrativo è (di regola) finalizzato alla risoluzione di controversie “intersoggettive” e non può riguardare anche quelle tra organi o componenti di organi del medesimo Ente e dall’altro, alla mancanza (ove - come detto - non sia stata lesa direttamente la posizione del Consigliere nell’ambito del Collegio) di un interesse diretto, concreto ed attuale, inteso quale specifica utilità che il ricorrente si prefigge di conseguire con l’annullamento totale o parziale dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo[1].
Ne consegue, dunque, che un ricorso proposto da singoli Consiglieri contro l’Ente di appartenenza è ritenuto ammissibile soltanto qualora vengano dedotti vizi direttamente incidenti sul corretto esercizio del mandato di cui gli stessi sono investiti quali, esemplificativamente, l’irritualità della convocazione dell’Organo collegiale, la violazione dell’ordine del giorno e il difetto di costituzione del Collegio.
Invero, come anticipato, senza denegare il fondamentale principio di cui all’art. 100 c.p.c., si tratta di argomentazioni che ben potrebbero essere ripensate alla luce di una “attualizzazione” dei compiti e delle funzioni proprie dei consiglieri comunali., nel mutato contesto istituzionale di cui si è detto.
In altri termini, come correttamente sottolineato dal T.A.R. Puglia, Bari con sentenza n. 1724/2008, “la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare dinnanzi al Giudice Amministrativo le deliberazioni dello stesso Consiglio Comunale non può ritenersi limitata ai soli casi in cui vengano formalmente in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio e quindi su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere ma anche con riferimento all’impugnazione di delibere destinate ad avere ricadute particolarmente significative non solo sulla consistenza patrimoniale dell’ente territoriale ma anche sulla storia e sulle radici culturali dell’intera comunità in esso rappresentata”.
L’orientamento giurisprudenziale entro cui si colloca la sentenza del T.A.R. Emilia Romagna in commento pare, infatti, espressione di una visione eccessivamente formalistica del munus publicum dei Consiglieri comunali. Esso, infatti, anziché essere circoscritto al mero interesse ad un rituale espletamento delle prerogative del proprio incarico (si deve ritenere: non solo per il proprio personale e diretto interesse, ma altresì a tutela del voto espresso dagli elettori) potrebbe essere esteso alla facoltà di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici previsti dall’Ordinamento allo scopo di garantire che l’Organo di cui il Consigliere è componente agisca nel pieno rispetto della legalità; ciò – come anticipato - non solo in quelle peculiari fattispecie in cui la legittimazione attiva è riconosciuta a tutti i Cittadini residenti nel territorio comunale, ma anche qualora rilevino illegittimità che inficiano provvedimenti destinati ad produrre effetti diretti, di oggettiva rilevanza, nei confronti dei “rappresentati”.
In questa prospettiva, alla luce di una più attenta analisi della vexata questio in argomento, si potrebbe giungere a sostenere che essi, in forza del mandato attribuito dai propri elettori ed in qualità di diretti rappresentanti degli stessi, siano titolari di un interesse idoneo a consentire il ricorso al sindacato del Giudice Amministrativo al fine di censurare eventuali illegittimità ravvisabili nei provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale.
In altri termini, come correttamente sottolineato dallo stesso T.A.R. Puglia, Lecce, con sentenza n. 2573/2006[2] - dichiaratamente critica nei confronti dell’orientamento prevalente - si potrebbe affermare che “ciascun Consigliere provinciale (ma anche comunale) abbia uno specifico interesse personale (quindi non v’è questione da fare su una presunta immedesimazione organica) ad impedire con ogni mezzo consentito dall’ordinamento, che l’organo provinciale (o comunale: ndr) agisca, formalmente o sostanzialmente, in violazione di legge. E’ sufficiente, a tal fine, rilevare come tale interesse sia strettamente connesso a quello della conservazione dell’ufficio, atteso che una sistematica, grave e persistente violazione di legge può essere causa di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Sicché ciascun consigliere ha un proprio interesse, personale, differenziato ed attuale a chiedere l’intervento delle autorità giurisdizionali, al fine di ripristinare la legalità nell’azione degli organi consiliari, inibendo così anche future violazioni connesse, consequenziali o dello stesso genere, specie nei casi come quello in esame ove si tratta di atti programmatici che possono trasmettere quindi il loro vizio genetico a tutta una serie di atti consequenziali. Ciò senza considerare, con la pretesa legittimità dell’agire dell’organo consiliare, il singolo consigliere pretende anche la tutela della propria immagine quale componente di un organo che agisce nel rispetto della legge[3]”.
Peraltro, anche a prescindere dalla problematica connessa alla qualificazione dell’interesse di cui il Consigliere si rende portatore, merita di essere ricordato che, nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come nel caso affrontato dal TAR Emilia – Romagna, trattandosi di Accordo di Programma per il quale l’ art. 34 del T.U.E.L. richiama l’ art. 11 della L. n. 241/1990) ai fini dell’esperibilità delle c.d. azioni di accertamento non è richiesto necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, ma è ritenuta sufficiente l’idoneità della pronuncia richiesta ad ottenere il risultato utile sperato, non altrimenti conseguibile se non tramite il ricorso al Giudice.
Infatti, come correttamente affermato dal T.A.R. Veneto con sentenza n. 2452/2003, “in generale l’interesse ad agire con l’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva – cioè dipendente da un fatto esteriore o da un atto e non da considerazioni meramente soggettive – sull’esistenza di un diritto e sull’esatta portate dei diritti e degli obblighi da essa scaturenti, costituendo la rimozione di detta incertezza un risultato giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza un intervento del Giudice (Cass. Civ. nn. 3157/01, 982/01, 12778/99). L’accertamento dell’interesse ad agire si risolve in un indagine sull’idoneità della pronuncia richiesta a conseguire il risultato utile sperato, non altrimenti ottenibile se non con l’intervento del giudice”.

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Un ripensamento dell’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente appare ancor più consigliabile in considerazione delle recenti riforme costituzionali che, nell’ottica di una complessiva ridefinizione del quadro istituzionale dei poteri pubblici e dei rapporti tra Amministrazioni statali, Regioni ed Enti Locali hanno, di fatto, creato un significativo vulnus per quanto concerne la disciplina dei controlli di legittimità sugli atti delle Amministrazioni comunali.
In tale contesto, se l’ampia autonomia riconosciuta agli Enti territoriali e locali dalla riforma del Titolo V della Costituzione non poteva che condurre al superamento del tradizionale sistema di “controllo preventivo sugli atti” che aveva da sempre rappresentato la forma di controllo più diffusa nel nostro Ordinamento, tuttavia, non può non rilevarsi come ciò sia avvenuto senza che il Legislatore individuasse istituti alternativi idonei a garantire – sia pure nel rispetto delle prerogative e dei poteri attribuiti a Regioni, Province e Comuni – un’adeguata verifica circa la effettiva legittimità dei provvedimenti assunti.
L’abrogazione dell’art. 130 Cost. che disciplinava l’esercizio da parte delle Regioni del controllo di legittimità sugli atti degli Enti Locali (e che – ove previsto da apposita Legge – consentiva addirittura l’esercizio di un “controllo di merito” mediante “richiesta motivata di riesame agli Enti deliberanti”), ad opera della L. Cost. n. 3/2001, non accompagnata da una specifica previsione di altre forme di controllo, ha determinato conseguenze di indubbia rilevanza. Infatti, i rappresentanti degli Enti locali “d’intesa” con il Governo hanno ritenuto che l’eliminazione del citato art. 130 Cost. comportasse l’abrogazione implicita delle norme del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di controlli sugli atti di Comuni e Province ed, in particolare, degli artt. 126 (“Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimità”), 127 (“Controllo eventuale”) nonché 128 e ss. sul funzionamento ed sui poteri attribuiti ai Comitati regionali di controllo (CO.RE.CO) con conseguente definitiva soppressione degli stessi[4].
Di fatto, dunque, nonostante il significativo aumento delle competenze attribuite agli Enti locali, a far data dall’entrata in vigore della citata Legge costituzionale, è significativamente diminuita la possibilità di una verifica circa la legittimità degli atti adottati dagli stessi.
Dunque, posto che la maggiore autonomia riconosciuta dalla riforma del Titolo V della Costituzione non può (e non deve) risultare ex se incompatibile con la presenza di forme di controllo ove queste siano coerenti rispetto al nuovo assetto istituzionale (come comprovato dall’aumento dei cd. “controlli di gestione” ad opera della Corte dei Conti), potrebbe essere valutata l’opportunità di ammettere con maggiore ampiezza il ricorso al Giudice Amministrativo da parte dei Consiglieri Comunali.
Peraltro, il superamento del rigido orientamento giurisprudenziale che ne esclude tout court la legittimazione ad agire per questioni non strettamente connesse agli aspetti formali relativi all’espletamento del proprio mandato, potrebbe risultare in linea con il principio di “sussidiarietà orizzontale” introdotto dalla stessa Legge costituzionale n. 3/2001.
A tale proposito, infatti, come evidenziato dal T.A.R. Puglia, Lecce, nella citata sentenza n. 2573/2006, occorre ricordare che tale principio “ha trovato nella giurisprudenza, specialmente amministrativa, un’applicazione immediata e diretta e inoltre riferita non solo ai servizi pubblici, ma anche alla funzione pubblica, proprio attraverso un ampio riconoscimento della legittimazione ad agire per la legalità dell’agire funzionale degli enti territoriali, soprattutto locali. Si è affermato che – anche in mancanza di leggi ordinarie di attuazione tese a realizzare la piena valorizzazione dell’apporto diretto dei singoli cittadini e della formazioni sociali nella gestione della funzione amministrativa (in modo che l’intervento pubblico istituzionale assuma, effettivamente, carattere sussidiario rispetto all’iniziativa dei cittadini e delle loro associazioni) – il principio di sussidiarietà orizzontale impone immediatamente di privilegiare, tra le esistenti opzioni interpretative, quelle più avanzate in tema di legittimazione ad agire che garantiscono ai cittadini, ma anche alle loro associazioni, la più ampia possibilità di sindacare in sede giurisdizionale l’esercizio della funzione amministrativa da parte degli enti pubblici a ciò preposti”.
Non si intende disconoscere che il principio di cui all’art. 118 Cost. attenga all’esercizio della potestà amministrativa e non anche alla funzione giurisdizionale; cionondimeno si tratta, comunque, di ambiti che presentano, di fatto, naturali profili di continuità.
Ad ogni buon conto, il principio di “sussidiarietà orizzontale” rappresenta senza dubbio un significativo esempio della portata e degli effetti prodotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione e, a prescindere da qualsivoglia possibile incidenza dello stesso sul piano della legittimazione ad agire, il favor per l’autonoma iniziativa dei cittadini non pare contraddire quanto qui sostenuto circa l’opportunità di ampliare il campo d’azione e le prerogative dei loro rappresentanti[5].

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Se da un lato l’intrinseca natura che caratterizza il ruolo istituzionale attribuito al Consigliere comunale pare del tutto coerente con una siffatta legitimatio ad causam, altrettanto ragionevole potrebbe risultare individuare nel sindacato del Giudice Amministrativo - in quanto soggetto politicamente indipendente e professionalmente adeguato - una forma di controllo, idonea a colmare, nel pieno rispetto dell’autonomia riconosciuta alle Amministrazioni comunali, il “vuoto” lasciato dall’abrogazione dell’art. 130 Cost. e delle sopra richiamate norme del Testo Unico sugli Enti Locali.
Sotto il primo profilo, infatti, occorre ricordare non solo che, ai sensi dall’art. 42 del D.P.R. n. 267/2000, il Consiglio Comunale è qualificato come Organo di “controllo politico-amministrativo”, ma soprattutto, che esso è composto dai diretti rappresentanti dei Cittadini e che, pertanto, si configura come Organo che è diretta emanazione della Collettività di riferimento.
A tale proposito, in una recentissima pronuncia della Corte dei Conti[6], è stato evidenziato come “grazie al mandato conferito dai Cittadini, il Consigliere assume la titolarità di una di una posizione giuridica qualificata che lo legittima a valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato degli Amministratori dell’Ente presso il quale esercita le proprie funzioni (nel caso di specie è stato, in generale, ritenuto ammissibile l’intervento ad adiuvandum all’azione del P.M. di un Consigliere nel processo di responsabilità amministrativa contro esponenti della Giunta poiché, facendosi legittimo interprete del compito di indirizzo e controllo politico-amministrativo affidato al Consiglio Comunale dall’art. 42, D.Lgs. n. 267/2000, svolgerebbe un ruolo strumentale rispetto al soddisfacimento dell’interesse pubblico connesso al mandato elettivo).
In questa prospettiva, la specifica attribuzione di prerogative funzionali alla tutela degli interessi dei “soggetti rappresentati” non pare affatto incompatibile con i principi cardine del nostro Ordinamento.
Peraltro, ciò non risulterebbe nemmeno in contrasto con la speditezza dell’azione amministrativa, sia perché tale esigenza non può certamente prevalere sulla necessità che la stessa sia posta in essere nel rispetto nella normativa vigente sia in considerazione del fatto che la tutela cautelare tipica del processo amministrativo nonché la possibilità rendere sentenze in forma semplificata (ove sia ravvisata una manifesta infondatezza del gravame proposto), consentono di superare, almeno in parte, il rischio di un eccessivo e pretestuoso utilizzo dello strumento della tutela giurisdizionale.
Ad ogni buon conto, ove si tema uno scorretto uso della possibilità di presentare ricorsi al Giudice Amministrativo, il Legislatore potrebbe comunque limitarne l’ammissibilità a specifiche tipologie di atti un ragione della loro intrinseca rilevanza o, ancora, subordinala all’esistenza del consenso di un certo numero di componenti del Consiglio Comunale (come peraltro previsto nell’abrogato art. 127 del TUEL).
In altri termini, non si ignora che l’estensione della legittimazione attiva in capo ai Consiglieri Comunali possa trasformarsi, in alcuni casi, un ricorso strumentale e, talvolta, ostruzionistico alla tutela del Giudice Amministrativo, ma nondimeno – nella consapevolezza di una siffatto rischio – pare possibile individuare adeguati strumenti che garantiscano di ridurre al minimo siffatte “distorsioni”.
Sotto il secondo profilo, il ruolo del Giudice Amministrativo sarebbe del tutto analogo a quello svolto in sede di controllo di gestione da parte della Corte dei Conti.
Dunque, se come è stato più volte sottolineato, la Corte dei Conti risulta “quasi naturalmente” chiamata a svolgere tali funzioni, analogamente i Tribunali Amministrativi Regionali ed il Consiglio di Stato ben possono supplire all’attuale assenza dei controlli sugli atti ed esercitare il proprio sindacato di legittimità anche a fronte di gravame proposto da un Consigliere Comunale.
Come è stato per la Corte dei Conti anche i Giudici Amministrativi possono, infatti, essere definiti quali come una Magistratura “dotata di indubbia professionalità e comprovata indipendenza dal potere politico, in grado di assicurare ai suoi accertamenti ed alle sue pronunce la necessaria credibilità presso tutti i soggetti interessati”[7].

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Ad ogni buon conto, in punto a legittimazione attiva dei Consiglieri comunali anche per fattispecie estranee al tradizionale munus paiono esserci state talune aperture, sia pure “timide”, da parte della giurisprudenza.
Oltre alle pronunce già richiamate, il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 5759/2007, ha confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto in primo grado da alcuni Consiglieri Comunali, ma - questa volta – non in considerazione di un presunto difetto di interesse degli stessi, bensì sulla base dell’intervenuta acquiescenza rispetto al provvedimento impugnato. Si tratta, infatti, di una decisione piuttosto peculiare in quanto, il Giudice, dopo avere richiamato gli orientamenti giurisprudenziali esistenti in materia, si è limitato ad affermare che anche le pronunce che riconoscono una generale legittimazione ad agire dei Consiglieri Comunali richiedono, comunque, il rispetto delle regole ordinamentali e dei principi generali “in materia di impugnazione degli atti di organi collegiali da parte dei componenti dell’organo che hanno partecipato all’atto deliberativo”. Nel caso di specie, dunque, l’inammissibilità del gravame è stata ricondotta non tanto all’insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto, ma piuttosto al fatto che “i ricorrenti erano presenti e non hanno manifestato il dissenso sicché la delibera deve ritenersi voluta anche dai medesimi e la tardiva impugnazione di tale delibera deve ritenersi inammissibile alla stregua dei principi ordinamentali richiamati, non vertendosi nemmeno in ipotesi di nullità o inesistenza della delibera, la cui impugnazione non è soggetta a termini o condizioni”.
Inoltre, con precedente sentenza n. 2837/2006, Sezione V, il Consiglio di Stato aveva respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’Amministrazione resistente con riferimento ai Consiglieri comunali adducendo che, trattandosi di atto ritenuto impugnabile da parte di tutti i residenti del Comune (nella specie, la dichiarazione di dissesto finanziario), essi non potevano certo essere estromessi dal giudizio.
Infatti, “occorre ritenere che per proporre una domanda giurisdizionale è necessario avervi interesse (articolo 100 del codice di procedura civile), nel senso di perseguire un’utilità giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile che con l’intervento del giudice, ovvero nel senso che, senza l’intervento del giudice, il soggetto subirebbe un danno; e che danno e vantaggio debbono essere personali ossia inerire ad una posizione propria, tutelata dall’Ordinamento, che processualmente è qualificata come legittimazione (…).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che nel particolare caso della dichiarazione di dissesto finanziario del comune sussista la legittimazione a ricorrere di tutte le singole persone fisiche residenti nel comune; perché la dichiarazione di dissesto costituisce la premessa per ulteriori provvedimenti sfavorevoli, contro i quali esse non avrebbero più modo di difendersi: riduzione dei servizi offerti dal Comune alla cittadinanza, aumento delle tariffe dei restanti servizi, aumento dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili. Tali ulteriori provvedimenti possono certamente rendersi necessari se veramente sussiste lo stato di dissesto; ma appare ragionevole consentire ai residenti d’impugnare la dichiarazione di dissesto quando ne neghino il presupposto stesso, per esempio lamentando che si siano tralasciate poste attive o computate poste passive inesistenti o che la valutazioni finanziario e siano altrimenti errate. Va perciò respinto il motivo di appello con cui il comune nega la legittimazione all’impugnazione in capo ai ricorrenti che hanno allegato come titolo di legittimazione la loro qualità di residenti nel comune.
E’ quindi superfluo stabilire se per i ricorrenti consiglieri comunali (si deve supporre: che hanno votato contro il provvedimento), sussistessero o meno quelle circostanze di fatto che, secondo il giudice di primo grado, nel caso in esame legittimavano ad impugnare una deliberazione del consiglio comunale
”.
Non si vede per quale motivo, difatti, nelle ipotesi in cui sia riconosciuta la legittimazione attiva di tutti i Cittadini residenti del Comune, essa possa essere esclusa in capo ai Consiglieri comunali. Come si è già avuto modo di affermare, difatti, presenterebbe infatti profili di oggettiva contraddittorietà escludere il ricorso al Giudice Amministrativo da parte del “rappresentante” ove ciò sia possibile per ciascuno dei “rappresentati”.
Si segnala, infine, che nell’ambito di un contenzioso avente ad oggetto la legittimità di una delibera del Consiglio Comunale con cui veniva disciplinato il riparto di competenze tra Consiglio e Giunta con riferimento alla partecipazione dell’Ente locale a società di capitali, il Consiglio di Stato, Sezione V, con sentenza n. 832/2005 ha ammesso la sussistenza dell’interesse ad agire dei consiglieri comunali ricorrenti in primo grado in quanto l’atto impugnato limitava “le loro prerogative di iniziativa, di partecipazione alle sedute consiliari” nonché la possibilità “di esprimere le loro opinioni nell’ambito dell’organo collegiale ed esercitare altre funzioni previste dalla legge”.
A tale proposito, se non si può certo affermare che il Consiglio di Stato abbia modificato il proprio orientamento, pare comunque possibile ritenere che si tratta di una (sia pure limitata) apertura. Disattendendo l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente che adduceva la mancanza di un interesse diretto concreto ed attuale dei ricorrenti in primo grado, i Giudici di Palazzo Spada hanno, infatti, prospettato una interpretazione non rigidamente formalistica del regime della legitimatio ad causam dei Consiglieri Comunali e maggiormente attenta ad una tutela sostanziale ed effettiva del ruolo svolto dagli stessi.
Tale pronuncia risulta, peraltro, parzialmente conforme a quanto affermato dal T.A.R. Lombardia, Milano, con sentenza n. 214/2008, secondo cui “il collegamento con il munus pubblico non può essere circoscritto alle sole questioni formali riguardanti la procedura di approvazione dei provvedimenti (come il calcolo dei termini di convocazione, il rispetto dell’ordine del giorno, la corretta applicazione delle modalità di voto), ma si estende anche a quei profili dei provvedimenti impugnati che sminuiscono senza giustificazione il contributo o l’attività dei consiglieri dissenzienti o rappresentano un’erronea interpretazione dei fatti posta alla base di una determinata procedura di approvazione

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Sulla base delle considerazioni sopra svolte, ad avviso di chi scrive, pare auspicabile una seria riflessione sull’opportunità di attribuire ai Consiglieri Comunali la possibilità (magari al ricorrere di determinati requisiti e con riferimento a specifiche categorie di atti reputati di particolare rilevanza nel territorio comunale di riferimento) di adire il Giudice Amministrativo qualora siano ravvisabili illegittimità nei provvedimenti assunti dal Consiglio Comunale.
Si tratterebbe, infatti, di prevedere uno strumento a garanzia della legalità dell’azione delle Amministrazioni comunali idoneo - anche a fronte di un rilevante aumento delle competenze riconosciute - a colmare il vuoto derivante dall’abrogazione, ad opera della L. Cost. n. 3/2001, delle tradizionali forme di controllo di legittimità sugli atti delle stesse.

 

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[1] Sul punto, oltre alla sentenza in commento, si vedano le pronunce dalla stessa richiamate: Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358 in questa rivista n. 3/01; T.A.R. Puglia, Lecce, 11 marzo 2008, n. 767; T.A.R. Sardegna, 6 ottobre 2008, n. 1815; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 8 novembre 2006, n. 3749; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 giugno 2006, n. 2961 in questa rivista n. 7/06 nonché, ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122 in questa rivista n. 12/05; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 16 ottobre 2007, n. 855; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 11 ottobre 2007, n. 2288; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 26 febbraio 2007, n. 550 in questa rivista n. 3/07;
[2] Sia pure significativamente riformata in sede di appello. Con sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 826/2007.
[3] Limitatamente a tale ultimo profilo, si veda anche T.A.R. Lazio, Latina, n. 239/2005 inquesta rivista n. 2/05, ove si attribuisce rilevanza ai fini della legittimazione ad agire dei consiglieri comunali “alla tutela della propria immagine politica, che costituisce, all'evidenza, un bene pertinente alla persona, a tutela del quale non può disconoscersi la possibilità di azione in via giurisdizionale” escludendo che nel caso di specie si tratti di un mero conflitto interorganico;
[4] Come correttamente precisato da Piergiorgio Della Ventura, “IL SISTEMA DEL CONTROLLO SUGLI ENTI TERRITORIALI” in www.amministrazioneincamino.it , 2009, “è accaduto che dopo l’entrata in vigore delle nuove norme costituzionali, alcune regioni hanno alcune regioni (ad es. il Piemonte, la Campania ed il Veneto) hanno immediatamente approvato delibere di presa d’atto della cessazione dell’attività dei CO.RE.CO., mentre in altre regioni gli enti locali continuavano a sottoporre gli atti agli organi di controllo, secondo la disciplina del TUEL n. 267/2000. In seguito le regioni Lombardia (L. n. 8/2002) e Toscana (L. n. 2/2002), hanno formalmente soppresso i Comitati regionali di controllo. Per porre fine a tale situazione di incertezza, il 7 novembre 2001, veniva raggiunta un’intesa di massima tra governo, regioni ed autonomie locali, in base alla quale si prendeva atto che i controlli già previsti dagli abrogati articoli 125 primo comma e 130 della Costituzione sono cessati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3/2001 e che pertanto, dal 19 novembre 2001, le amministrazioni regionali e locali non sarebbero state più tenute a trasmettere i loro atti amministrativi agli organi statali e regionali di controllo. Dei contenuti di una tale intesa illustrata dal Ministro per gli affari regionali, il Consiglio dei Ministri prendeva successivamente atto nella seduta del 21 novembre 2001, affermando che "… a seguito dell’entrata in vigore della l. cost. n. 3/2001 sono cessati i controlli sugli atti amministrativi degli enti locali previsti dall’abrogato art. 130 Cost. ". Ovviamente, tale posizione del Ministro per gli affari regionali è stata recepita con favore dagli organismi rappresentativi delle autonomie locali. Dapprima l’ANCI, nel dettare gli orientamenti per gli effetti sui Comuni delle disposizioni contenute nel nuovo titolo V della Costituzione, ha sottolineato la cessazione dei controlli sugli atti amministrativi degli enti locali, previsti dall’abrogato art. 130 Cost., "… con la conseguente fine dell’obbligo di inviare agli organi regionali di controllo gli atti amministrativi"; è stato poi precisato che l’abrogazione del controllo da parte dei CO.RE.CO. "riguarda tanto gli atti di cui all’art. 126 del T.U.E.L. (controllo necessario) quanto quelli di cui all’art. 127 (controllo eventuale)"”;
[5] Sul rapporto tra sussidiarietà orizzontale e legittimazione processuale, si vedano T.A.R. Liguria, 18 marzo 2004, n. 267 in questa rivista n. 4/04; T.A.R. Liguria 11 maggio 2004, n. 747, nonché Consiglio di Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760 in questa rivista n. 10/06.
[6] Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Lombardia, 24 marzo 2009, n. 165;
[7] Piergiorgio Della Ventura, op. cit;

 

(pubblicato il 15.9.2009)

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