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| n. 12-2005 - © copyright |
| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 15 dicembre 2005 n.
7122
Pres. Santoro, est. Russo
Comune di Cassino (Avv.ti, A. Clarizia, N. Paolantonio e
V. Colacino) c. Picano e altri (Avv. F. Assante) |
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1. Enti locali – Consiglieri comunali – Legittimazione
attiva nei giudizi impugnatori relativi ad atti dell’Amministrazione
di appartenenza – Esclusione – Eccezioni – Ipotesi della
lesione del c.d. jus ad officium
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2. Giustizia amministrativa – Sindacato del
giudice – Possibilità di valutare la legittimità o meno
dell’atto impugnato per accertare la legittimazione attiva
dei consiglieri comunali – Esclusione
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3. Enti locali – Atti del Consiglio Comunale
– Delibera di approvazione del bilancio di previsione –
Natura – Atto a contenuto generale ed obbligatorio - Conseguenze
– Potenziale lesione dello ius ad officium dei consiglieri
comunali – Insussistenza
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1. I consiglieri comunali non sono legittimati
ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, essendo
il giudizio amministrativo diretto a risolvere controversie
intersoggettive e non tra organi o componenti di organi
di uno stesso ente. Un ricorso di singoli consiglieri contro
l’Amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto
allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta
sul diritto all’ufficio dei medesimi (c.d. jus ad officium)
e quindi su un diritto spettante alla persona investita
della carica di consigliere.
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2. La legittimazione ad agire dei consiglieri
comunali va accertata in base alla natura ed al contenuto
del provvedimento impugnato, e non in base alla legittimità
o meno di questo, attenendo tale profilo al merito della
controversia. Pertanto, qualora il provvedimento della P.A.
non concreti una lesione dello ius ad officium dei consiglieri
comunali, il giudice dovrà dichiarare il difetto di legittimazione
di questi ultimi, non potendo accedere alla valutazione
sulla legittimità o meno dell’atto.
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3. La delibera consiliare di approvazione
del bilancio di previsione rappresenta un atto a contenuto
generale, obbligatorio ai sensi degli artt. 162 ss. D. Lgs.
267/2000, e non incide, né in via diretta né in via indiretta,
sul diritto all’ufficio del consigliere comunale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 1829/2005, proposto
dal
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COMUNE di CASSINO, in persona del
Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vincenzo
Colacino, Prof. Angelo Clarizia e Prof. Nino Paolantonio
ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio del
secondo, in via Principessa Clotilde n. 2,
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contro
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Angelo Picano, Vincenzo Vittorelli, Alessandro
D’Ambrosio, Gianfranco Petrillo, Andrea Vizzaccaro, Tommaso
Marrocco, Domenico Vecchio, ed Alessandro Varone, tutti
nella loro qualità di consiglieri comunali del Comune di
Cassino, rappresentati e difesi dall’avv. Franco Assante
ed elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Capo di Ferro
n. 13 presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato
Aurelio Pietro Ranaldi, Gianfranco Iemm, Emilio Iannetta
non costituiti in giudizio;
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per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione staccata di Latina, del 18 febbraio 2005,
n. 253, resa inter partes e non notificata.
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Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio degli appellati;
Visto il decreto presidenziale n. 1151/05;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1406/05;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 maggio 2005, relatore il Consigliere
Nicola Russo e uditi, altresì, gli Avv.ti Colacino, Clarizia
e Paolantonio e Assante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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Con ricorso notificato in data 20 luglio
2004 e depositato il successivo 21 gli odierni appellati,
consiglieri comunali, hanno impugnato dinanzi al T.A.R.
del Lazio, Sezione staccata di Latina, la deliberazione
del consiglio del Comune di Cassino n. 9/2 in data 20 aprile
2004, con la quale sono stati approvati il bilancio 2004,
il bilancio pluriennale 2004/2006, la relazione previsionale
programmatica ed i relativi allegati, nonché la manovra
tributaria e tariffaria varata dalla giunta comunale, deducendo:
violazione e falsa applicazione artt. 38, commi 4 e 5, 41,
comma 1, 43, commi 3 e 7, regolamento consiglio comunale
e ufficio presidenza consiglio comunale - violazione e falsa
applicazione artt. 1, comma 1, 170 e 172 D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 – eccesso di potere – illegittimità costituzionale
art. 1, comma 1, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito in
L. 28 maggio 2004, n. 140.
Si è costituito il Comune di Cassino che ha depositato documentazione,
eccepito l’inammissibilità ed argomentato l’infondatezza
del ricorso.
I ricorrenti con motivi aggiunti hanno poi impugnato dinanzi
al medesimo T.A.R. la successiva delibera n. 38/6 in data
11 ottobre 2004, con la quale l’organo consiliare ha stabilito
“di approvare ora per allora e senza soluzione di continuità
a far data dal 20 aprile 2004 il bilancio di previsione
2004, il bilancio pluriennale 2004/2006 la relazione previsionale
e programmatica 2004-2006 con i relativi allegati, nonché
la manovra tributaria e tariffaria varata dalla giunta municipale
con i provvedimenti richiamati in premessa di questo consiglio
n. 9/2 del 20 aprile 2004”; i ricorrenti hanno ulteriormente
dedotto: violazione artt. 1, comma 1, D.L. 29 marzo 2004,
n. 80, convertito in L. 28 maggio 2004, n. 140, 151, comma
1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – eccesso di potere.
Con successive memorie il Comune di Cassino ha riproposto
le eccezioni di inammissibilità ed illustrato le ragioni
a sostegno della dedotta infondatezza, argomentando la possibilità
di agire in autotutela anche in relazione a vicende come
quella ora in esame.
Con sentenza n. 253 del 18 febbraio 2005, il T.A.R., dopo
aver dichiarato infondata la dedotta questione di legittimità
costituzionale e riconosciuto la legittimazione a ricorrere
degli appellati, ha accolto il ricorso e, per l’effetto,
ha annullato gli atti impugnati, vale a dire la delibera
n. 9/2 del 20 aprile 2004 e la delibera n. 38/6 dell’11
ottobre 2004, compensando le spese di giudizio.
Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto appello
il Comune di Cassino, con ricorso notificato il 4 marzo
e depositato il 7 marzo 2005, deducendone l’erroneità e
l’ingiustizia e chiedendone l’annulamento e/o la riforma,
previa adozione di misure cautelari provvisorie ex art.
21, comma 9, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo modificato
dall’art. 3 l. 21 luglio 2000, n. 205. Con decreto presidenziale
n. 1151/05 del 9 marzo 2005 è stata respinta la domanda
di adozione della misura cautelare provvisoria.
Con ordinanza n. 1406 del 18 marzo 2005, questa Sezione
del Consiglio di Stato, in composizione collegiale, ha,
invece, accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia
della sentenza impugnata, rilevando che “ad un primo esame
il ricorso in appello appare fondato sia con riferimento
alla carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti in
primo grado sia con riferimento al merito della questione
de qua” e ritenendo “sussistente il rischio di pregiudizio
grave ed irreparabile per l’Ente appellante”.
Si sono costituiti gli appellati, i quali, mediante articolate
controdeduzioni, hanno chiesto, in via principale, il rigetto
dell’appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto,
e, in via subordinata ed incidentale, hanno riproposto la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, primo
comma, del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni,
nella L. 28 maggio 2004, n. 140, questione disattesa dal
giudice di prime cure, in quanto ritenuta infondata.
Prima dell’udienza di discussione i procuratori delle parti
hanno depositato memorie illustrative, insistendo per l’accoglimento
delle conclusioni prese nei rispettivi atti difensivi.
Alla pubblica udienza del 31 maggio 2005 la causa è stata
trattenuta in decisione.
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DIRITTO
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L’appello è fondato.
E’ impugnata la sentenza n. 253/2005, meglio indicata in
epigrafe, con la quale il T.A.R. del Lazio, Sezione staccata
di Latina, ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti
da alcuni (11) consiglieri comunali, odierni appellati,
con cui essi hanno impugnato, rispettivamente, la delibera
n. 9/2 del 20 aprile 2004 e la successiva delibera n. 38/6
dell’11 ottobre 2004, con le quali il consiglio comunale
di Cassino ha approvato il bilancio di previsione 2004,
il bilancio pluriennale 2004/2006, la relazione previsionale
e programmatica 2004-2006 con i relativi allegati, nonché
la manovra tributaria e tariffaria. Attraverso le censure
formulate, essi hanno posto la questione inerente ai tempi
di approvazione del bilancio comunale ed ai contenuti degli
atti connessi, con particolare riguardo, nel caso, a quello
della relazione previsionale e programmatica. Il Comune
resistente, invece, ha argomentato l’infondatezza del gravame,
sollecitando l’esame dell’eccezione di difetto di legittimazione
dei consiglieri comunali ad impugnare appunto le dette delibere.
A tale riguardo la sentenza impugnata, premesso che:
- la relazione previsionale e programmatica che, a mente
dell’art. 170 del d.lgs. 267/2000, dev’essere posta a corredo
del bilancio di previsione, “... si impernia su dati non
solo contabili”; essa “... attinge a contenuti propriamente
politici, rappresenta un essenziale mezzo di collegamento
tra gli atti in cui si esprime il relativo indirizzo e costituisce,
allo stesso tempo, uno strumento che ne condiziona la traduzione
in atti ... . La relazione previsionale è quindi un atto
avente un contenuto rapportato dalla legge ad una particolare
funzione, veicolata da una strutturazione in termini di
elementi e dati che, rappresentati in un provvedimento amministrativo,
lo giustificano anche con riguardo alla ‘specifica motivazione
delle scelte adottate’ ... . E’ evidente allora che il documento
in questione deve necessariamente essere presente e che,
se non sono censurabili le scelte programmatiche in esso
contenute, è apprezzabile la sua conformità rispetto al
modello legale fissato” (punto 5 della motivazione);
- nella prima delibera impugnata, n. 9/2 del 20 aprile 2004,
non si riscontrerebbe la relazione previsionale per il periodo
2004-2006, non recando la “sezione 3” alcuna indicazione
su programmi e progetti, e non essendovi alcuna giustificazione
sulla mancata compilazione della citata sezione; aggiunge
la sentenza che a tale “deficienza” il consiglio comunale
ha cercato di porre rimedio con la delibera n. 38/6 dell’11
ottobre 2004 — impugnata con motivi aggiunti dagli odierni
appellati — che “... reca l’elencazione di 12 programmi,
rapportati a corrispondenti funzioni amministrative, corredata
da un quadro riassuntivo per titoli di spesa” (punto 6 della
motivazione).
Fatta tale premessa, la sentenza afferma che la delibera
originariamente impugnata sarebbe “priva del contenuto legalmente
fissato”, mentre la successiva delibera, “... lungi dal
rappresentare gli elementi fissati dalla disciplina regolamentare
(descrizione del programma; motivazione delle scelte; finalità;
risorse umane e risorse strumentali; coerenza con altri
strumenti pianificatori), si segnala per la sola riproduzione
di identici elementi desunti dalla sezione 5 proposta in
forma aggregata. Le esposte indicazioni implicano quindi
la fondatezza della dedotta violazione di legge”.
Subito dopo (al punto 7) la sentenza viene finalmente all’esame
dell’eccezione preliminare di rito, sollevata dalla difesa
del Comune appellante, relativa al difetto originario di
legittimazione attiva dei ricorrenti, oggi odierni appellati,
tutti consiglieri comunali di minoranza.
Il T.A.R. dapprima richiama la giurisprudenza che afferma
la legittimazione di codesti soggetti solo ove i provvedimenti
impugnativi si appalesino lesivi del loro jus ad officium;
quindi afferma che “... la validità di tale tesi dev’essere
saggiata, nel caso di specie, innanzitutto alla luce delle
disposizioni regolamentari che conformano lo status di consigliere”;
cita quindi l’art. 43 del regolamento del consiglio comunale
di Cassino secondo cui le proposte possono essere sottoposte
a deliberazione del consiglio solo se corredate dei documenti
necessari per consentirne l’esame.
Afferma quindi che “la completezza ed esaustività della
documentazione tutta sulla quale, ad esito del dibattito,
ciascun consigliere è chiamato a concorrere sostanzia quindi,
per espressa disposizione regolamentare lo jus ad offìcium
e, non appare dubbio che, l’assenza di un documento a corredo
del bilancio condiziona negativamente le prerogative del
soggetto chiamato ad approvarlo”.
Aggiunge la sentenza che, nella specie, la contestazione
degli appellati non cadrebbe “. . . sul contenuto intrinseco
di un documento, ma sulla assenza di esso . . .”.
Tale ordine di considerazioni non può essere condiviso.
E, invero, come riconosciuto dallo stesso giudice di primo
grado, secondo giurisprudenza consolidata, in linea di principio
i consiglieri comunali dissenzienti non hanno un interesse
protetto e differenziato all’impugnazione delle deliberazioni
dell’organismo del quale fanno parte (cfr. Cons. St., sez.
I, par. n. 2695/2003, del 30 luglio 2003).
Essi possono avere interesse ad impugnare gli atti del Consiglio
nei casi in cui venga lesa la propria sfera giuridica in
conseguenza della modifica della composizione e del funzionamento
dell’organo di cui fanno parte (cfr. Cons. St. sez. I.,
par. n. 2695/2003, cit.; id. sez. I, par. n. 3726/2002,
del 13 dicembre 2003; id. sez. I, par. n. 1218/2001, del
30 gennaio 2001).
In particolare, in via di principio, i consiglieri comunali,
in quanto tali non appaiono legittimati ad agire contro
l’Amministrazione di appartenenza, dato che il giudizio
amministrativo non è di regola aperto alle controversie
tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma
è diretto a risolvere controversie intersoggettive; sicché,
un ricorso di singoli consiglieri (in particolare, contro
l’Amministrazione di appartenenza) può ipotizzarsi soltanto
allorché vengano in rilievo atti incidenti in via diretta
sul diritto all’ufficio dei medesimi e quindi su un diritto
spettante alla persona investita della carica di consigliere
(ad es., scioglimento del Consiglio comunale e nomina di
un commissario ad acta: cfr. Cons. St., sez. V, 31 gennaio
2001, n. 358).
Alla stregua dell’indirizzo giurisprudenziale summenzionato,
quindi, la legittirnazione attiva degli attuali appellati
va accertata con riferimento non al contenuto del regolamento
consiliare cassinate, ma alla natura ed al contenuto della
delibera impugnata: ossia al provvedimento del consiglio
comunale di approvazione del bilancio di previsione e della
correlata relazione previsionale e programmatica.
Seguendo infatti il ragionamento dei primi giudici, qualunque
delibera consiliare dovrebbe ritenersi impugnabile dai consiglieri
dissenzienti quanto meno con riferimento alla censura relativa
alla pretesa conformità di essa al modello legale.
Ora, la delibera n. 9/2 del 20 aprile 2004 e, soprattutto,
la delibera n. 38/6 dell’11 ottobre 2004, sono entrambe
delibere di approvazione della proposta di bilancio di previsione;
entrambe, ed in particolar modo la seconda, contengono una
relazione previsionale e programmatica ai sensi dell’art.
170 del d.lgs. n. 267/2000.
Altro non occorre accertare per verificare se i consiglieri
di opposizione fossero legittimati a proporre ricorso al
T.A.R.; assumere, come ha fatto il giudice di prime cure,
che tra i motivi di ricorso figurasse anche quello della
non conformità della relazione previsionale e programmatica
al modello delineato dall’art. 170 equivale già a compiere
un passo ulteriore, ossia a superare i limiti entro cui
deve svolgersi la verifica sulla legittimazione attiva dei
ricorrenti: equivale, in una parola, ad esaminare il merito
della censura, utilizzandolo strumentalmente al fine - addirittura
dichiarato dal primo giudice - di giustificare il ricorso
da parte di soggetti non legittimati.
In una parola, come fondatamente dedotto dal Comune appellante,
se la relazione previsionale sia o meno completa ed adeguatamente
motivata rispetto a quanto richiesto dall’art. 170 del d.lgs.
n. 267/2000 è questione che, attenendo al merito della controversia,
può essere sollevata solo dai soggetti effettivamente legittimati;
e per verificare se i consiglieri di minoranza siano a ciò
legittirnati non si può utilizzare il risultato dello scrutinio
di merito del motivo, ma, viceversa, occorre guardare, come
detto, alla natura ed al contenuto del provvedimento, onde
verificare se la delibera incida o meno sulle prerogative
dei ricorrenti (sullo jus ad officia di essi).
Ora, la delibera consiliare di approvazione del bilancio
di previsione, atto generale dell’amministrazione comunale,
non è provvedimento incidente in via diretta sul diritto
all’ufficio del consigliere comunale, e quindi su un diritto
spettante alla persona fisica investita della carica di
consigliere. Si tratta, infatti, di un atto a contenuto
generale, obbligatorio, ai sensi degli artt. 162 Ss. del
d.lgs. n. 267/2000, costituente il presupposto ineludibile
della gestione delle entrate e delle spese dell’ente locale.
Proprio tale natura di atto fondamentale e generale della
gestione finanziaria e contabile dell’ente esclude fisiologicamente
che esso possa prefigurare anche solo in astratto una idoneità
dello stesso a pregiudicare o incidere direttamente - ma
anche indirettamente - lo jus ad officia dei consiglieri
che lo approvano o disapprovano (per ragioni di legittimità,
di opportunità o anche solo politiche).
L’approvazione del bilancio di previsione, cioè, non pregiudica
le prerogative del singolo consigliere proprio perché è
atto programmatico di gestione dell’intera attività dell’ente,
sicché non può il consigliere di minoranza che non abbia
condiviso le scelte di bilancio democraticamente assunte
nell’aula consiliare pretendere di proseguire la propria
battaglia politica dinanzi al Giudice, che non è organo
di soluzione delle contese politiche interne tra maggioranza
e minoranza.
Neppure vale invocare, come fa il T.A.R., l’art. 170, comma
90 del d.lgs. n. 267/2000, secondo cui “nel regolamento
di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e
di improcedibilità per le deliberazioni di consiglio e di
giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione
previsionale e programmatica”; secondo i primi giudici tale
norma “... integra in maniera ancor più significativa le
prerogative del consigliere, fornendo così un ulteriore
supporto della legittimazione nella fattispecie contestata,
integrando i casi fissati dalla prevista disciplina regolamentare
una guida, non solo nell’attività di gestione disimpegnata
da parte dei responsabili dei servizi amministrativi, ma
anche un supporto informativo spendibile nella discussione
delle delibere consiliari”.
Anche tale affermazione non può essere condivisa: la norma
si limita a stabilire che il singolo ente locale dovrà considerare
‘inammissibili’ o ‘improcedibili’ le delibere di consiglio
o di giunta ‘non coerenti’ con la relazione previsionale
e programmatica: fatto assolutamente ovvio, non potendosi
neppure ipotizzare un atto dell’amministrazione che si ponga
in dichiarata posizione di
‘incoerenza’, ossia di contrasto o di conflitto, con l’atto
fondamentale di gestione, ossia con il bilancio previsionale
e con il contenuto della relazione ad esso allegata.
Ma da tale ovvio principio non può trarsi anche la conclusione
che esso andrebbe in qualche modo ad integrare lo jus ad
officium del consigliere: altrimenti opinando, infatti,
ogni atto generale del comune - lo strumento urbanistico,
lo statuto, l’istituzione di un tributo locale - coinvolgerebbe
le prerogative di ciascun singolo consigliere: sì che tutti
i consiglieri espressione della minoranza consiliare potrebbero
indistintamente impugnare innanzi al Giudice amministrativo
pressoché tutte le delibere di competenza del consiglio
comunale, sovvertendo alla radice il principio, sopra esposto,
secondo cui, di regola, i consiglieri comunali dissenzienti
non possono vantare un interesse protetto e differenziato
all’impugnazione delle deliberazioni dell’organismo del
quale fanno parte.
Sulla questione preliminare, concernente il difetto di legittimazione
attiva degli appellati, questi ultimi deducono in sede di
memoria che essi hanno proposto l’originario ricorso al
T.A.R. di Latina non in quanto consiglieri “dissenzienti”,
ma perché “... i documenti di programmazione, per come redatti
e posti a disposizione dell’organo consiliare, impedivano
agli stessi consiglieri di conoscere, di valutare ponderatamente
le scelte che erano chiamati ad approvare e, quindi, di
esercitare correttamente le proprie funzioni istituzionali
... di indirizzo e controllo politico-amministrativo” (pagg.
14 s. della memoria).
Tuttavia, da un’attenta disamina del ricorso e dei motivi
aggiunti in prime cure risulta che nessuna delle censure
sollevate attiene ad una concreta violazione dello jus ad
officium degli appellati, ma tutte concernono i caratteri
formali e sostanziali delle delibere adottate dal Comune
appellante.
Gli appellati, al fine di superare tale obiezione, assumono
che essi non avrebbero potuto valutare le delibere concernenti
il bilancio preventivo e quello triennale “per come redatti”:
ma tale profilo - “per come redatti” - in realtà cela il
riferimento al reale contenuto del ricorso e dei motivi
aggiunti di primo grado, riguardante la rispondenza delle
delibere impugnate, e segnatamente della relazione previsionale
e programmatica, alle norme di cui al d.lgs. n. 267/2000.
L’infondatezza della tesi degli appellati emerge, poi, a
ben vedere, anche da quanto da essi assunto nella memoria
(a pag. 15), ove si legge che la giurisprudenza riconoscerebbe
la legittimazione a ricorrere ai consiglieri “... in ipotesi
ben meno lesive (modalità di convocazione dell’organo; violazione
dell’ordine del giorno)”.
Tuttavia, contrariamente a quanto asserito dagli appellati,
proprio i casi da essi citati - assieme a pochi altri analoghi
- sono gli unici nei quali ai consiglieri comunali è ammesso
ricorrere avverso delibere adottate dall’organo di cui sono
membri, poiché proprio questi casi sono gli unici nei quali
è configurabile la violazione del c.d. jus ad officium.
La tesi degli appellati, in sostanza, riprende - com’è comprensibile
- quella del giudice di prima istanza, che ha riconosciuto
erroneamente la legittimazione a ricorrere dei consiglieri
in quanto le delibere impugnate sarebbero state prive “...
del contenuto legalmente fissato”.
Tesi non condivisibile poiché, come fondatamente dedotto
nel ricorso in appello, un profilo di legittimità, ancorché
formale, concernente il contenuto della delibera approvativa
del bilancio, verrebbe in tal modo a costituire il presupposto
fondante la supposta violazione dello jus ad officium, laddove,
invece e ben diversamente, codesto asserito profilo di legittimità,
ancorché formale, è e rimane un (asserito) vizio della delibera,
non delle modalità attraverso le quali sarebbe stato violato
lo stesso jus ad officium.
Non può che ribadirsi, quindi, quanto fin qui detto e, cioè,
che le questioni se la relazione previsionale sia o meno
completa ed adeguatamente motivata rispetto a quanto richiesto
dall’art. 170 del d.lgs. n. 267/2000, e se essa contenga
tutti gli elementi previsti dalla legge, sono questioni
che attengono alla legittimità sostanziale della delibera
di approvazione del bilancio, non ai diritti ed alle prerogative
dei consiglieri.
Da quanto finora detto discende, dunque, che i ricorrenti,
che hanno agito tutti nella dichiarata qualità di consiglieri
comunali del Comune di Cassino, non erano legittimati ad
impugnare né la delibera n. 9/2 del 20 aprile né la delibera
n. 38/6 dell’11 ottobre 2004; il ricorso avrebbe dovuto,
quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto della
condizione dell’azione della legittimazione attiva ad causam
in capo agli appellati, ad impugnare i provvedimenti annullati;
la sentenza impugnata merita, allora, di essere annullata
senza rinvio, stante la riconosciuta esistenza, da parte
di questo giudice di appello, di una causa impeditiva del
giudizio (cfr. art. 34, primo comma, L. 6 dicembre 1971,
n. 1034), in difetto della quale, cioè, la causa non poteva
essere proposta (cfr., analogamente, il difetto dei presupposti
processuali o delle condizioni dell’azione rientra tra le
ipotesi di cassazione senza rinvio di cui all’art. 382,
terzo comma, c.p.c.) ed il ricorso di prime cure andava
conseguentemente dichiarato inammissibile, senza procedere
all’esame del merito.
A questo punto si dovrebbe passare ad esaminare l’eccezione,
sollevata in via subordinata ed incidentale dagli appellati,
con cui essi ripropongono la questione, disattesa dai primi
giudici, in quanto ritenuta infondata, relativa alla illegittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, del D.L. 29 marzo 2004,
n. 80, convertito in L. 28 maggio 2004, n. 140, che ha prorogato
al 31 maggio 2004 il termine di adozione della deliberazione
del bilancio di previsione per l’anno 2004.
Tuttavia, la riconosciuta inammissibilità del ricorso priva
di rilevanza la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Essa, comunque, è manifestamente infondata.
I ricorrenti, odierni appellati, dopo aver richiamato gli
artt. 151 e 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - che
prevedono la possibilità di differire il termine de quo
con decreto ministeriale e l’esercizio provvisorio di durata
bimestrale che si connette a tale differimento - argomentano
la proposta eccezione sulla scorta di un duplice profilo
implicante, da un lato, la violazione dell’art. 81, comma
2, Cost., che limita l’esercizio provvisorio ad una durata
massima di quattro mesi e, dall’altro, dell’art. 97 Cost.,
perché una tale evenienza inciderebbe negativamente sulla
funzione programmatoria preordinata ad una gestione amministrativa
improntata ai parametri dell’efficienza, efficacia ed economicità,
sottolineando, infine, che, anche ad ammetterne la giustificabilità
in dipendenza del collegamento tra la fase di approvazione
del bilancio comunale e le disposizioni attuative della
cd. legge finanziaria, il differimento di cui alla norma
sospetta di incostituzionalità sarebbe comunque irragionevole,
“se si considera che per il recepimento delle novità introdotte
dalla legge finanziaria non sono certo necessari cinque
mesi”.
La questione è, come si è detto, oltre che irrilevante,
infondata.
Come correttamente rilevato dai primi giudici, la prospettazione,
pur esposta in termini pregevoli, non può essere condivisa,
rilevando sul punto altri parametri di rango costituzionale.
Ed, infatti, pur rimanendo identica la ragione sottesa alla
logica del differimento dei termini, vale a dire la sua
connessione con la manovra economica statale - complessivamente
delineata dall’approvazione della legge finanziaria ed attuata
con i provvedimenti ad essa successiva - ai fini della valutazione
della norma e della sua possibile giustificazione rileva,
da un lato, il principio, di rango parimenti costituzionale,
di coordinamento della finanza pubblica, dall’altro l’inserimento
della norma nell’attuale momento istituzionale indotto dal
nuovo Titolo V, momento segnato da una fase evolutiva, connessa
all’emanazione dei decreti previsti dalla L. 5 giugno 2003,
n. 131.
Ai fini in questione non può, allora, come giustamente sottolineato
dal giudice di prime cure, omettersi di considerare:
1) l’art. 117, comma 3, Cost., che colloca nella “legislazione
concorrente” - la cui determinazione dei principi fondamentali
è riservata alla legislazione dello Stato - la “armonizzazione
dei bilanci pubblici e coordinamento del sistema della finanza
pubblica e del sistema tributario”;
2) l’art. 119, comma 1, Cost., per il quale “I Comuni, le
Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario”;
3) il previsto controllo della Corte dei Conti sul rispetto
degli equilibri di bilancio da parte degli enti locali (art.
7, comma 7, L. 5 giugno 2003, n. 131);
4) la presenza di soluzioni ordinamentali, come certificato
dall’attività assegnata alla “Alta Commissione di studio”
deputata ad “indicare al Governo … i principi generali di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario,
ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119 della
Costituzione” (art. 3, comma 1, lettera b) L. 27 dicembre
2002, n. 289);
5) il cd. “Patto di stabilità comunitario” che, sul piano
delle implicazioni sulla finanza di ciascuno Stato membro,
determina un coinvolgimento delle autonomie regionali e
comunali nel rispetto degli obblighi comunitari (art. 53,
L. 23 dicembre 2000, n. 388). Da tale sintetica esposizione,
emerge, quindi, che ai fini dello scrutinio di costituzionalità
della norma rilevano parametri ulteriori rispetto agli invocati
artt. 81 e 97 Cost., parametri di cui non si può non tener
conto nella delibazione della questione di costituzionalità
in esame, il che appare, del resto, corroborato dagli elementi
desumibili dal recente D.L. 30 dicembre 2004, n. 314, conv.
con mod.ni in L. 1 marzo 2005, n. 26, recante, all’art.
1, disposizioni sul differimento dei termini di deliberazione
del bilancio provvisorio per l’anno in corso.
Per le suesposte considerazioni l’appello in esame deve,
dunque, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere
annullata senza rinvio, essendo il ricorso di primo grado
inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre l’integrale
compensazione fra le parti delle spese del doppio grado
di giudizio.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla
la sentenza impugnata senza rinvio, essendo il ricorso di
primo grado inammissibile per difetto di legittimazione
attiva dei ricorrenti, odierni appellati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio
del 31 maggio 2005 con l’intervento dei Sigg.ri:
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Sergio Santoro - Presidente
Raffaele Carboni - Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Cesare Lamberti - Consigliere
Nicola Russo - Consigliere est.
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