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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 10 luglio 2007 n. 3893
Pres. Vacirca, Est. Saltelli
Ricorsi riuniti: Consiglio superiore della magistratura (Avv. dello Stato) c/ V. Carbone (Avv. M. Sanino), R. De Musis (Avv. S. Russo)


Ordinamento giudiziario – Consiglio Superiore della Magistratura – Conferimento di ufficio direttivo a magistrati – Atto di alta amministrazione – Conseguenze –Sindacabilità in s.g. – Sussiste - Limiti.

1. I provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura, con i quali si dispone la nomina ai più alti uffici della magistratura ordinaria -nella specie, l’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione-, pur qualificandosi come atti di alta amministrazione, come tali connotati da un elevatissimo potere discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, che tuttavia rimane circoscritto all’accertamento estrinseco della loro legittimità, ossia al riscontro dell’esistenza dei presupposti ed alla congruità della motivazione, nonché all’esistenza del nesso logico di consequenzialità fra presupposti e conclusioni. Un sindacato così delineato, difatti, assicura il rispetto delle garanzie costituzionali di cui agli artt. 24 e 113 Cost, senza peraltro comportare alcun vulnus alle prerogative del CSM ed ai principi di autonomia ed indipendenza dell’Ordine giudiziario1.

 

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1 Cfr. Tar Lazio-Sez. I, Sentenza 5 aprile 2007, n. 3036


N. 3893/2007
Reg. Dec.
N. 3609 e 4217
Reg. Ric.
Anno 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
(SEZIONE QUARTA)



ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sui ricorsi in appello iscritti ai NRG 3609 e 4217 dell’anno 2007 proposti rispettivamente:
- quanto al primo (NRG. 3609/07), dal CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro



dott. CARBONE VINCENZO
, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Sanino, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 180;

e nei confronti del



dott. DE MUSIS ROSARIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano Russo, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Buccali, n. 11;
- quanto al secondo (NRG. 4217/07), dal dott. DE MUSIS ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato Sebastiano Russo, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Buccali, n. 11;

contro



CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,
in persona del presidente in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

e nei confronti del



dott. CARBONE VINCENZO
, non costituito in giudizio;

entrambi per l’annullamento



della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I, n. 3036 del 5 aprile 2007;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio nel ricorso 3609/07 del dott. Vincenzo Carbone e del dott. De Musis, i quali hanno spiegato anche appello incidentale, e del Consiglio Superiore della Magistratura nel ricorso NRG. 4217/07;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie rispettive tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 19 giugno 2007 il consigliere Carlo Saltelli;
Uditi per le parti l’avvocato dello Stato Caramazza, l’avvocato Sanino e l’avvocato Russo;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



I. Nella seduta straordinaria pomeridiana dell’11 dicembre 2006 il Consiglio Superiore della Magistratura, deliberando sul primo punto all’ordine del giorno, concernente la proposta della Quinta Commissione (che aveva da ultimo riportato tre voti a favore e tre voti contrari) relativa al conferimento dell’ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione al dott. Vincenzo Carbone, udite le relazioni, l’una favorevole e l’altra contraria alla predetta nomina, e al termine di una lunga e articolata discussione, non approvava la proposta di nomina del dott. Vincenzo Carbone all’esito della relativa votazione, che si concludeva con 12 voti favorevoli e 12 voti contrari (e con una astensione).
L’esame e la decisione sul secondo punto all’ordine del giorno, concernente l’altra proposta, pure della Quinta Commissione (anch’essa approvata con tre voti favorevoli e altrettanti voti contrari), di riapertura dei termini per il procedimento di conferimento dell’Ufficio Direttivo Superiore di Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, veniva rinviato - per consentire un’adeguata e approfondita analisi di tutte le problematiche, anche procedurali, emerse nel corso della discussione e stante l’urgenza di definire rapidamente l’intera questione - alla successiva seduta del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura del 13 dicembre 2006.
In detta seduta (pomeridiana) il Consiglio Superiore della Magistratura, in considerazione della mancata approvazione della proposta della Quinta Commissione di nominare il dott. Vincenzo Carbone alla carica di Primo Presidente della Corte di Cassazione e della sostanziale non idoneità degli altri tre candidati a ricoprire il predetto ufficio, deliberava la riapertura dei termini per la copertura del citato ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione.
II. Il dott. Vincenzo Carbone con ricorso giurisdizionale notificato a mezzo fax il 15 dicembre 2006 (NRG. 18881/06) chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’annullamento delle predette delibere del Consiglio Superiore della Magistratura (in uno a tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti e/o conseguenziali), deducendone l’illegittimità alla stregua di un unico articolato motivo di censura, rubricato “Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche ed in particolare irragionevolezza, illogicità, perplessità, contraddittorietà, travisamento, erroneità nei presupposti, ingiustizia manifesta – Difetto di motivazione e sviamento – Violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990 L. 241 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 del regolamento interno del C.S.M.”.
Secondo il ricorrente, i provvedimenti impugnati erano inficiati da palese contraddittorietà ed illogicità in quanto, del tutto ingiustificatamente, a fronte di una sequela di atti privi di qualsiasi apprezzamento negativo nei suoi confronti, l’amministrazione era inopinatamente pervenuta ad un incomprensibile atteggiamento di ripulsa della sua candidatura, culminata nel diniego di approvazione della proposta della sua nomina, strumentalmente mascherato dalla votazione paritaria del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura; ugualmente sorprendente ed illegittima era la conseguente determinazione di riaprire i termini del concorso, senza che fosse intervenuta, per un verso, la necessaria confutazione o quanto meno la valutazione delle motivazioni, ampiamente positive, che avevano indotto la Quinta Commissione a proporre, originariamente all’unanimità, la sua candidatura alla carica in questione, e, per altro verso, la dovuta comparazione tra i quattro candidati.
Sotto altro profilo, il ricorrente evidenziava che la parità di voto (tra favorevoli e contrari), verificatasi in sede di votazione sulla proposta di nomina formulata dalla Quinta Commissione, non conteneva nei suoi confronti alcun giudizio di non idoneità o di minor idoneità (rispetto agli altri candidati) a ricoprire la carica in questione, così che la procedura concorsuale non poteva considerarsi in alcun modo conclusa e il Consiglio Superiore della Magistratura non poteva disporre la riapertura dei termini, con ciò ponendosi in palese violazione delle norme stabilite dalla stessa amministrazione nella lex specialis del concorso, tanto più che tale decisione era stata fondata esclusivamente sulla pretesa opportunità di allargare la platea dei candidati; d’altra parte, il singolare comportamento tenuto dall’Amministrazione e trasfuso nelle impugnate deliberazioni, prive – come già segnalato - di qualsiasi confutazione delle notorie valutazioni altamente positive sulle sue capacità professionali e sui requisiti per ricoprire l’altissimo incarico in questione, denotava un evidente uso distorto dell’ampio potere discrezionale di cui il Consiglio Superiore della Magistratura era titolare nella materia de qua, sviato rispetto all’interesse pubblico da perseguire, tanto più che, per un verso, la mancata approvazione della sua nomina a Primo Presidente della Corte di Cassazione risultava fondata su di un esposto anonimo che gli addebitava strumentalmente la mancata richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Napoli, questione che aveva dato luogo ad un procedimento disciplinare conclusosi con la sentenza della Sezione disciplinare del 13 maggio 2004 pienamente assolutoria, mentre, per altro verso, proprio detto incarico (di insegnamento e di studio) non aveva giammai interferito in alcun modo con la funzione magistratuale e anzi gli era valsa nel 1999 la valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – “per meriti eccezionali” a presidente di sezione “fuori fascia”.
Dopo aver, infine, sostenuto che la delibera del 13 dicembre 2006, di riapertura dei termini per il concorso in questione, era stata adottata da organo incompetente, spettando tale decisione esclusivamente alla Quinta Commissione, il ricorrente lamentava anche l’esistenza di un insanabile vizio attinente alle modalità di votazione della delibera dell’11 dicembre 2006 e la proclamazione del relativo esito: in particolare, essendovi stati venticinque votanti ed altrettanti voti validi (12 favorevoli e 12 contrari, con una astensione) e avendo il vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura espresso voto favorevole alla proposta, la stessa doveva intendersi approvata, stante la specifica disposizione dell’articolo 44, comma 1, del regolamento interno, secondo cui a parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta (ciò in quanto il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ancorché presente alla seduta, non aveva partecipato alla votazione).
Con successivi motivi aggiunti, notificati il 17 gennaio 2007, il dott. Vincenzo Carbone, oltre a reiterare l’impugnazione delle ricordate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 e del 13 dicembre 2006, chiedeva all’adito tribunale l’annullamento, per quanto di ragione, anche del provvedimento in data 9 novembre 2006 di archiviazione del procedimento disciplinare promosso a seguito di un esposto anonimo, formulando altri cinque motivi di censura, tutti incentrati sull’eccesso di potere nelle sue varie figure sintomatiche (in particolare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità nei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, carenza di motivazione); violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, della legge 24 maggio 1951, n. 392 (art. 6), della legge 28 agosto 1997, n. 296, art. 35, anche in relazione alle conseguenze dell’archiviazione in sede disciplinare con atto del 9 novembre 2006; violazione della disciplina di legge e dei regolamenti del CSM sull’audizione dei candidati alla copertura di posti vacanti e della disciplina del procedimento disciplinare dei magistrati; eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, illogicità, confusione e perplessità, nonché sulla erroneità dei presupposti in ordine alla mancata richiesta di autorizzazione e sulla violazione del principio di affidamento sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
In sintesi, il ricorrente, dopo aver ricordato che l’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione doveva essere conferito valutando esclusivamente i requisiti di anzianità e di merito, a prescindere da ogni considerazione paradisciplinare (e senza contare che anche il procedimento disciplinare avviato a seguito del recente esposto anonimo era stato archiviato), stigmatizzava decisamente la già rilevata contraddittorietà e l’illogicità dei provvedimenti impugnati rispetto ai precedenti specifici provvedimenti del 1999 e del 19 maggio 2004, con i quali il Consiglio Superiore della Magistratura, pur a conoscenza dell’attività di insegnamento svolta, lo aveva rispettivamente nominato prima presidente di sezione “fuori fascia” e, poi, addirittura Presidente Aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, evidenziando altresì che, rispetto a tale ultima prestigiosa nomina non era minimamente mutato il substrato di fatto (essendo in particolare già intervenuta la sentenza disciplinare di assoluzione dell’aprile del 2004); segnalava, inoltre, la palese sproporzione tra il presunto illecito non disciplinare contestatogli e le favorevolissime considerazioni che avevano accompagnato la proposta della sua candidatura, insistendo sulla circostanza che il procedimento concorsuale era stato illegittimamente considerato come concluso, senza alcuna confutazione ovvero senza alcuna valutazione negativa delle sue capacità, dei suoi meriti e complessivamente della sua candidatura.
Aggiungeva che, diversamente da quanto ritenuto dall’organo di autogoverno, non era intervenuto alcun fatto nuovo idoneo ad alterare la sequela procedimentale di atti e valutazioni favorevoli alla sua candidatura, tale non potendo considerarsi né la nuova indagine disciplinare (archiviata sin dal 9 novembre 2006 sullo specifico presupposto della sua credibilità come magistrato, del suo rendimento e del suo prestigio, restando così superate alcune distorte, perplesse e irrilevanti considerazioni astrattamente foriere di sfumate valutazioni negative), né il fatto posto a base della stessa e cioè il protrarsi dell’incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Napoli; sosteneva, poi, il ricorrente che erano state travisate e falsamente apprezzate le dichiarazioni da lui rese il 14 novembre 2006 in sede di audizioni per chiarimenti sulla sua candidatura a Primo Presidente della Corte di Cassazione, in quanto, per un verso, dette dichiarazioni si riferivano a fatti sui quali la stessa sentenza disciplinare del 2004 aveva fatto ormai definitivamente chiarezza, mentre, per altro verso, esse erano state rese in un evidente stato di stress emotivo (pacificamente riconosciuto, come risultava dal tenore di alcuni interventi nel corso della seduta dell’11 dicembre 2006) e, comunque, in un contesto non rituale, realizzandosi, perciò, in una sede preposta esclusivamente ai chiarimenti sulla sua candidatura all’incarico di Primo Presidente di Corte di Cassazione, un inammissibile procedimento disciplinare, privo delle necessarie garanzie e traendosi, poi, in questo modo ai fini della valutazione della candidatura altrettanto inammissibili elementi negativi.
Quanto all’incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Napoli, iniziato negli anni ’70 e autorizzato a tempo indeterminato, il ricorrente, oltre a sottolinearne la assoluta peculiarità, evidenziava che in ogni caso il Consiglio Superiore della Magistratura, anche dopo la sentenza disciplinare di assoluzione, non lo aveva mai diffidato a richiedere l’autorizzazione; né corrispondeva al vero la circostanza della mancata “interlocuzione” con il Consiglio Superiore della Magistratura per il periodo intercorrente tra l’aprile del 2004 e l’ottobre del 2005, atteso che l’organo di autogoverno aveva per ben due volte esaminato la compatibilità di tale incarico con le funzioni giurisdizionali svolte, sia nel corso del procedimento disciplinare, sia in occasione della nomina a Presidente Aggiunto, senza sollevare alcun rilievo.
III. Anche il dott. Rosario De Musis, che aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’ufficio direttivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazione e la cui candidatura non era stata ritenuta idonea, con ricorso notificato il 10 gennaio 2007 chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio (NRG 230/07) l’annullamento delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 e del 13 dicembre 2006 (in uno a tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali) , nella parte in cui era stato deciso di non procedere alla sua nomina a Primo Presidente della Corte di Cassazione e di riaprire i termini per la presentazione delle domande per il conferimento del predetto ufficio direttivo superiore.
In particolare il ricorrente lamentava l’illegittimità parziale della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 dicembre 2006 relativa all’esame della prima proposta (A) all’ordine del giorno, deducendo “Violazione di legge, in particolare della legge 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; violazione delle regole del giusto procedimento: omesso esame e delibera sulle domande proposte – Manifesta violazione dei principi generali riguardanti l’imparzialità e il buon andamento”; nei confronti della proposta sub B) e della delibera del 13 dicembre 2006 il ricorrente lamentava “Violazione di legge, in particolare, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del regolamento del CSM – Illegittimità derivata”; “Competenza esclusiva della V Commissione – Violazione del regolamento del CSM”; “Violazione di legge, ed in particolare del Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura”; “Violazione di legge, ed in particolare del Regolamento del Consiglio Superiore della Magistratura – Eccesso di potere per sviamento – Ingiustizia manifesta”; “Eccesso di potere per ingiustizia manifesta; difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; manifesta contraddittorietà; sviamento di potere, carenza di istruttoria, incongruità, illogicità, mancanza di motivazione – Manifesta violazione dei principi generali riguardanti l’imparzialità ed il buon andamento – Violazione del principio del legittimo affidamento”; “Eccesso e sviamento di potere in generale; ingiustizia manifesta; manifesta contraddittorietà; difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, carenza di istruttoria, incongruità, illogicità, mancanza di motivazione”; “Violazione del regolamento del CSM con specifico riferimento all’approvazione degli emendamenti”; “Violazione di legge: omessa motivazione; Eccesso di potere in particolare; ingiustizia manifesta; manifesta contraddittorietà; difetto e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di istruttoria, incongruità, illogicità”.
Secondo detto ricorrente, innanzitutto, il Consiglio Superiore della Magistratura con la delibera dell’11 dicembre 2006 aveva erroneamente interpretato la proposta della Quinta Commissione di nomina del dott. Vincenzo Carbone in quanto essa non conteneva una dichiarazione di idoneità di quel solo candidato, così che, una volta respinta, si sarebbe dovuto procedere allo scrutinio della sua candidatura, sulla quale non era intervenuta, né in sede di esame da parte della quinta Commissione, né da parte del Plenum, alcun giudizio di non idoneità a ricoprire l’ufficio di cui si discuteva.
Quanto alla delibera del 13 dicembre 2006 di riapertura dei termini del concorso, essa oltre che ad essere affetta dal vizio di illegittimità derivata, era stata inopinatamente adottata dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, pur trattandosi di questione spettante esclusivamente alla Quinta Commissione e non conteneva alcuna valutazione circa la presunta inidoneità delle altre candidature, tra cui in particolare quella di esso ricorrente: ciò senza contare che la motivazione posta a sua giustificazione, cioè la opportunità di allargare la platea dei candidati, contrastava palesemente con i principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa; violava il procedimento concorsuale dalla stessa amministrazione avviato e non ancora concluso; si poneva in stridente contrasto con il principio costituzionale di indipendenza dei giudici e con la stessa necessità di ricoprire gli uffici giudiziari vacanti, confliggeva con il generalissimo principio della par condicio dei candidati.
Infine, oltre ad evidenziare alcuni vizi procedurali in relazione all’approvazione degli emendamenti, il ricorrente deduceva la limitatezza, genericità e contraddittorietà del profilo della sua candidatura, così come emergeva dall’impugnata deliberazione.
IV. L’adito tribunale, con la sentenza segnata in epigrafe, riuniti i ricorsi (in ragione della sostanziale natura di atti consequenziali delle delibere impugnate, nonché della natura pregiudiziale della statuizione riguardante il dott. Carbone rispetto alla posizione del dott. De Musis), respinte alcune eccezioni pregiudiziali formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura, accoglieva il ricorso proposto dal predetto dott. Vincenzo Carbone, dando atto della rinuncia al motivo di censura relativo ai vizi della votazione ed alla proclamazione del relativo esito, e dichiarava improcedibile quello proposto dal dott. De Musis.
In sintesi, secondo i primi giudici, dalla stessa sentenza disciplinare di assoluzione del 13 maggio 2004 emergeva che non era mai stato accertato che il particolare incarico di insegnamento svolto dal dott. Vincenzo Carbone dovesse essere necessariamente assentito dall’organo di autogoverno; quanto poi all’obbligo di interlocuzione incombente sul magistrato nel caso di dubbio circa il regime dell’attività extragiudiziale, non poteva negarsi che l’organo di autogoverno era a conoscenza dell’attuale svolgimento del predetto incarico quanto meno al momento della sua nomina a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, tanto risultando anche dal verbale della relativa seduta plenaria, così che, sia pur implicitamente, tale interlocuzione si era effettivamente realizzata, tanto più che successivamente lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura non aveva neppure ritenuto necessario diffidare l’interessato a richiedere l’autorizzazione ovvero a interloquire.
Infine, secondo il tribunale, nessun decisivo elemento ostativo poteva desumersi dall’atto di archiviazione del nuovo procedimento disciplinare, così che era superfluo l’esame della questione della rilevanza, ai fini della illegittimità del provvedimento impugnato, accordata alle dichiarazioni rese dall’interessato in sede di audizione; l’annullamento della delibera dell’11 dicembre 2006, poi, travolgeva la successiva deliberazione del 13 dicembre 2006, rendendo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso del dott. De Musis.
V. Avverso tale statuizione hanno ritualmente e tempestivamente interposto appello (principale) sia il Consiglio Superiore della Magistratura, sia lo stesso dott. Rosario De Musis.
V.I. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha affidato il gravame a tre motivi.
Con il primo, rubricato “Inammissibilità dell’originario ricorso per mancata notifica ai controinteressati. Difetto di motivazione”, ha sostenuto che i primi giudici avevano erroneamente respinto l’eccezione, puntualmente sollevata in primo grado, laddove non poteva negarsi l’esistenza di controinteressati rispetto alla impugnazione della delibera di riapertura dei termini del concorso per il conferimento dell’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione, controinteressati da identificarsi in tutti i magistrati aventi titolo ad aspirare a tale ufficio e interessati, quindi, alla conservazione della delibera stessa; poiché il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non era stato notificato ad almeno uno di detti controinteressati, lo stesso doveva essere dichiarato inammissibile.
Con il secondo motivo l’amministrazione ha lamentato “Eccesso di potere giurisdizionale”, sostenendo, in sintesi, che il provvedimento di nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione era da considerarsi un atto di alta amministrazione, connotato da altissima discrezionalità, in relazione alla quale non era ammissibile un così incisivo sindacato del giudice amministrativo, che, sotto le mentite spoglie di una mera rilettura della decisione disciplinare del 2004, aveva in realtà proceduto ad una autonoma rivalutazione dei fatti caratterizzanti la vicenda, considerandone addirittura altri (diversi da quelli valutati dall’Amministrazione) e obliterando quelli effettivamente considerati dall’Amministrazione.
Denunciando, infine, “Erronea motivazione per errori di fatto e di diritto. Difetto assoluto di motivazione”, ha rivendicato la assoluta legittimità della delibera dell’11 dicembre 2006, frutto della ponderata valutazione delle circostanze ostative alla nomina del dott. Vincenzo Carbone, circostanze tutte successive alla precedente nomina di quest’ultimo a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione e consistenti sia nell’aver proseguito, anche dopo la sentenza disciplinare del 2004, l’incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Napoli senza chiedere l’autorizzazione e senza che in ogni caso il Consiglio Superiore della Magistratura ne avesse avuto effettiva e piena conoscenza, sia nelle sorprendenti dichiarazioni rese dallo stesso dott. Vincenzo Carbone nella audizione del 22 novembre 2006, altrettanto sorprendentemente sottovalutate e ritenute irrilevanti dai primi giudici.
In detto giudizio si sono costituiti sia il dott. Vincenzo Carbone, sia il dott. De Musis.
Il primo, oltre a resistere all’avverso gravame, ha spiegato anche appello incidentale, riproponendo alcune censure che – a suo avviso – potevano risultare non esaminate, tutte imperniate su “Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, contraddittorietà, carenza di motivazione – violazione e falsa applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 24 maggio 1951 n. 392 (art. 6), della legge 28 agosto 1997 n. 356, art. 35 – violazione e falsa applicazione del regolamento interno del C.S.M.”, con particolare riguardo alla irrilevanza nonché alla inammissibilità di valutazioni paradisciplinari, alla contraddittorietà dei provvedimenti impugnati in prime cure rispetto alla nomina a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, alla inesistenza di un obbligo di richiedere l’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Napoli e alla carenza di incompatibilità, sia in astratto che in concreto, di quest’ultimo con l’esercizio delle funzioni giurisdizionali.
Anche il dott. De Musis ha spiegato appello incidentale, contestando la decisione di riunione dei ricorsi e la statuizione di improcedibilità del suo ricorso, quest’ultima, in particolare, essendo foriera della violazione dell’art. 24 della Costituzione, insistendo quindi per la persistenza dell’interesse alla decisione degli spiegati motivi di ricorso.
V.2 – Il dott. De Musis ha proposto anche appello principale, formulando sostanzialmente gli stessi motivi di gravame svolti con l’appello incidentale.
In questo giudizio si è costituito il Consiglio Superiore della Magistratura per resistere all’avverso gravame.
V.3 – Tutte le parti hanno illustrato le proprie difese con apposite memorie difensive.

DIRITTO



I. In linea preliminare deve disporsi la riunione degli appelli in esame, ai sensi dell’articolo 335 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, essendo essi rivolti avverso la stessa sentenza.
II. L’appello (NRG. 3609/07) proposto dal Consiglio Superiore della Magistratura è infondato e deve essere respinto.

II.1. Invero, quanto alla dedotta erroneità della sentenza di prime cure per non aver dichiarato la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado proposto dal dott. Vincenzo Carbone, per la sua mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati (da individuarsi nei magistrati che avrebbero potuto astrattamente giovarsi della riapertura dei termini del concorso di cui alla impugnata delibera del 13 dicembre 2006), la Sezione osserva che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo per discostarsi (da ultimo, C.d.S., sez. V, 21 novembre 2006, n. 6787), la figura del controinteressato in senso formale ricorre nel caso in cui l’atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisca direttamente e immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali, per effetti, per effetto dell’atto, abbiano (già) acquisito una posizione giuridica di vantaggio, a prescindere dalla natura del vizio dedotto per illegittimità propria o derivata da atto presupposto.
Nel caso di specie tali elementi non ricorrono.
Infatti, dalla delibera impugnata (quella del 13 dicembre 2006 di riapertura dei termini del concorso, cui è riferita l’eccezione) non emergono in alcun modo i soggetti, singolarmente individuabili, cui l’atto direttamente e immediatamente si riferisce, non potendo essi essere omnicomprensivamente individuati in tutti i magistrati che astrattamente avrebbero potuto partecipare al concorso.
Sennonché, com’è noto, la partecipazione ad un concorso non può mai considerarsi obbligatoria, implicando necessariamente la manifestazione di volontà dell’interessato, che normalmente si concretizza nella presentazione della propria candidatura attraverso la domanda di ammissione al concorso ovvero negli alti modi stabiliti dalla lex specialis della procedura: orbene, nel caso di specie, poiché la delibera impugnata costituiva solo l’atto preliminare della procedura concorsuale di indizione del concorso, con valenza esclusivamente interna, non poteva logicamente e giuridicamente ammettersi che esistessero controinteressati al mantenimento di quel provvedimento che, non essendo stato ancora portato a conoscenza dei possibili candidati, non aveva potuto neppure produrre l’effetto di consentire la presentazione di domande di partecipazione al concorso, di creare quindi aspettative e di ingenerare posizioni giuridiche di vantaggio, incise dall’impugnativa della delibera stessa.
II.2. Ugualmente insuscettibili di accoglimento sono gli altri due mezzi di gravame che possono essere trattati congiuntamente ad avviso della Sezione, stante la loro intima connessione, il primo vertendo sui limiti del controllo giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura con cui si dispone la nomina ai più alti uffici della magistratura ordinaria e l’altro attenendo al controllo che, nel caso di specie, sarebbe stato svolto dai primi giudici, travalicando i limiti consentiti dall’esercizio del potere giurisdizionale.
II.2.1. Al riguardo la Sezione osserva che, sebbene possa essere condivisa la ricostruzione proposta dall’amministrazione appellante circa la natura giuridica di atto di alta amministrazione da riconoscere alla delibera per il conferimento dell’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione, prima carica magistratuale dello Stato, non può tuttavia negarsi che ciò non può implicare la sottrazione di tale atto al sindacato giurisdizionale di legittimità e, più in generale, alla garanzia costituzionale di tutela prevista nei confronti di tutti gli atti della pubblica amministrazione ai sensi degli articoli 24 e 113 della Costituzione.
In realtà, la circostanza che soprattutto in occasione della nomina di una così alta carica l’amministrazione (e per essa il Consiglio Superiore della Magistratura) eserciti un elevatissimo potere discrezionale, che non può logicamente esaurirsi nel mero riscontro da parte dei singoli candidati dei requisiti prescritti dalla legge, ma che importa articolate, delicate e talvolta addirittura sfumate valutazioni sulla stessa personalità dei candidati, sulle loro capacità organizzative, sul loro prestigio (e sul prestigio che eventualmente hanno già conferito agli uffici precedentemente ricoperti e che astrattamente sono in grado di assicurare a quello da ricoprire), limita e attenua, ma non esclude, il sindacato giurisdizionale sull’esercizio di detto potere discrezionale, circoscrivendolo all’accertamento estrinseco della sua legittimità, cioè al riscontro dell’esistenza dei presupposti e alla congruità della motivazione nonché all’esistenza del nesso logico di consequenzialità fra presupposti e conclusioni (C.d.S., sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 7112; 20 dicembre 2005, n. 7216; 27 dicembre 2004, n. 8210; 2 novembre 2004, n. 7105).
Un sindacato giurisdizionale così delineato e circoscritto, nel mentre assicura il rispetto delle garanzie costituzionali di tutela di cui ai già ricordati articoli 24 e 113 della Costituzione, d’altra parte non comporta alcun vulnus alle prerogative del Consiglio Superiore della Magistratura ed ai principi di autonomia e di indipendenza dell’Ordine giudiziario, tanto più che anche la delibera sulla nomina alla più alta carica magistratuale costituisce pur sempre espressione di un’attività formalmente e sostanzialmente amministrativa (e non un atto di carattere politico o paragiurisdizionale).
II.2.2. Così opportunamente precisato e puntualizzato il quadro dei principi in cui si inserisce ed in cui deve essere esaminata la controversia in esame, la Sezione è dell’avviso che in concreto i primi giudici non abbiano esorbitato dai limiti del potere giurisdizionale loro conferito dalla legge e tanto meno abbiano sostituito le proprie valutazioni a quelle operate dal Consiglio Superiore della Magistratura, ponendo a base del proprio convincimento addirittura fatti diversi da quelli valutati e considerati dal predetto Consiglio.
Come si ricava dalla lettura della sentenza impugnata, invero, la verifica operata dai giudici di prime cure circa il corretto esercizio da parte dell’amministrazione del potere discrezionale in ordine alla scelta del candidato idoneo a ricoprire l’incarico di Primo Presidente della Corte di Cassazione è stata condotta sulla base degli stessi elementi di fatto posti a fondamento della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura.
Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.
II.2.2.1. Dalla lettura della delibera dell’11 dicembre 2006, in special modo dalla illustrata relazione contraria all’approvazione della proposta di nomina formulata dalla Quinta Commissione e dal tenore degli interventi dei consiglieri che hanno dichiarato di appoggiare la predetta relazione sfavorevole alla nomina del dott. Vincenzo Carbone all’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione, è agevole rilevare che, com’è del resto pacifico tra le parti, gli elementi ostativi alla nomina del dott. Vincenzo Carbone sono stati individuati nell’asserito prolungato esercizio da parte dell’interessato di un incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Napoli senza la prescritta (nuova) autorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, nonché dalle dichiarazioni che lo stesso avrebbe reso nella audizione del 22 novembre 2006, non consone ad un magistrato e tanto più gravi se provenienti, come nel caso di specie, da un candidato alla massima carica magistratuale.
In realtà, la questione dello svolgimento dell’incarico di insegnamento presso l’Università degli Studi di Napoli, come opportunamente sottolineato dai primi giudici, aveva formato oggetto di uno specifico procedimento disciplinare conclusosi con la sentenza di assoluzione depositata il 13 maggio 2004.
Quest’ultima aveva innanzitutto escluso la stessa sussistenza del fatto contestato, nella sua materialità, per il periodo di tempo anteriore all’entrata in vigore della circolare del 16 dicembre 1987 (recante una nuova disciplina degli incarichi di qualsiasi specie), mentre per il periodo successivo ha concluso nel senso che, pur sussistendo “…valide argomentazioni, tenuto conto del chiaro disposto dei paragrafi 17 e 22 della circolare del 16 dicembre 1987, per ritenere che l’interessato avrebbe dovuto, comunque, sottoporre al Consiglio l’incarico di insegnamento de quo, per il rinnovo dell’autorizzazione (non foss’altro che per il mutamento dell’Ufficio di appartenenza)”, tuttavia “…(a) la particolarità dell’incarico; (b) la stabilizzazione dello stesso previsto, in via transitoria, dalla legge, (c) la riconosciuta illegittimità costituzionale della disposizione che subordinava, per i magistrati ordinari, la stabilizzazione dell’incarico alla cessazione di appartenenza all’ordine giudiziario, (d) la richiamata giurisprudenza amministrativa, (e) l’altalenante iter burocratico di decadenze e conferme, che ha caratterizzato il rapporto con l’Università di Napoli, in ossequio, peraltro, ad indicazioni del giudice amministrativo…” costituivano tutti elementi per ritenere che il dott. Carbone aveva ritenuto in perfetta buona fede di non dover richiedere una nuova autorizzazione, in ossequio alla sopravvenuta disciplina dettata dalla circolare del 16 dicembre 1987.
Deve aggiungersi che in tale decisione veniva altresì espressamente escluso ogni disvalore deontologico alla omessa richiesta di autorizzazione, sottolineandosi che una tale prolungata omissione non aveva reso il dottor Carbone immeritevole della fiducia e della considerazione di cui ogni magistrato deve godere, né aveva compromesso il prestigio dell’ordine giudiziario in quanto “…(a) deve ritenersi impregiudicata ogni definitiva valutazione, che è rimessa alla competenza del Consiglio nel suo plenum, riguardo alla necessità o meno di una periodica richiesta di autorizzazione, ai sensi della circolare 16 dicembre 1987, con riferimento all’incarico di insegnamento oggetto di addebito e, cioè, di un incarico di insegnamento universitario stabilizzato, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580 (e legittimato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 110 del 7 maggio 1975), mentre allo stato questa Sezione Disciplinare non può che prendere atto che è rimasto escluso ogni rilievo ex art. 2 della Legge sulle Guarentigie (delibera di plenum del 19 novembre 2003) e che, allo stato, il Consiglio non ha ritenuto di formalizzare al dottor Carbone alcuna diffida ai sensi del paragrato 21, comma 2, della predetta circolare; (b) se pure deve ritenersi che un’interlocuzione con il Consiglio, a seguito dell’entrata in vigore della circolare del 16 dicembre 1987, avrebbe dovuto, comunque, essere avviata, a prescindere da ogni putativa convinzione in merito all’insussistenza della necessità di una nuova autorizzazione, (c) è rimasta esclusa, tuttavia, ogni intenzionalità nel comportamento omissivo dell’odierno incolpato; (d) di guisa che, la residuale valutazione, in termini di disvalore deontologico della (soltanto) colpevole prolungata omissione, deve – come in ogni vicenda disciplinare ed, in particolare, in vicende disciplinari del tipo in esame, concernenti il mancato assolvimento di un dovere da parte di un magistrato – essere affrontata tenuto conto, oltre che delle caratteristiche della violazione, della sua natura omissiva o commissiva, degli aspetti temporali e soggettivi, in ordine ai quali si è già argomentato, anche della storia e del profilo professionale del magistrato incolpato; (e) e tenuto conto, altresì, della natura dell’incarico oggetto di addebito, in relazione alla ratio sottesa alla disciplina in materia di incarichi extragiudiziari (art. 16 ord. giud. e circolare del 16 dicembre 1987), al fine di verificare se tale ratio è stata, in concreto ed a causa del comportamento ascritto, compromessa o tradita”.
II.2.2.2. Non può negarsi che dalla lettura della ricordata sentenza disciplinare emerge la delicatezza e la complessità delle questioni affrontate.
In particolare, mentre sembra affermarsi (con riferimento al periodo successivo all’entrata in vigore della circolare del 16 dicembre 1987) che sussisteva l’obbligo della richiesta di nuova autorizzazione, immediatamente, per un verso, si minimizza tale adempimento ricollegandolo in maniera decisiva solo all’intervenuto mutamento dell’Ufficio di appartenenza (rispetto evidentemente all’autorizzazione chiesta ed ottenuta precedentemente) e d’altra parte (proprio laddove si valuta se il comportamento omissivo tenuto dal dott. Carbone abbia compromesso l’indipendenza e l’autonomia, nonché il prestigio della sua figura professionale e dell’intero Ordine giudiziario) si rinvia alle valutazioni dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura in ordine alla effettiva necessità di richiedere l’autorizzazione in ragione della peculiarità e dell’unicità dell’incarico di insegnamento espletato dal dott. Vincenzo Carbone, non mancandosi di segnalare ancora che giammai questi era stato diffidato ai sensi del paragrafo 21, comma 2, della predetta circolare del 16 dicembre 1987, pur potendosi ammettere che sarebbe stato necessaria un’interlocuzione con l’organo di autogoverno.
II.2.2.3. Ciò posto, la Sezione è dell’avviso che le conclusioni cui sono pervenuti i primi giudici non sono meritevoli di censure laddove hanno espressamente statuito che “…tanto la relazione di minoranza quanto le conformi dichiarazioni dei singoli votanti non colgono nel segno allorquando assumono a fondamento della scelta contraria lo svolgimento della docenza in mancanza di autorizzazione”, proprio perché, come si è avuto modo di evidenziare dal delineato commento della sentenza disciplinare di assoluzione, non emerge affatto in modo chiaro ed inequivoco che per quello insegnamento, in ragione della particolare condizione di incaricato stabilizzato in cui si trovava il dott. Vincenzo Carbone, fosse effettivamente necessaria la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione: anzi, ad avviso della Sezione, proprio il fatto che il dott. Carbone si trovasse nella condizione di professore incaricato stabilizzato, avrebbe dovuto sollecitare il Consiglio Superiore della Magistratura ad esercitare il suo potere specifico di diffida, in ragione della peculiarità della situazione non automaticamente e sicuramente riconducibile alla disciplina della circolare del 16 dicembre 1987, non potendo ammettersi che la richiesta di autorizzazione (o per avventura, il suo diniego) potesse interferire con l’esercizio di un’attività precedentemente autorizzata e del tutto legittimamente esercitata e che trovava il suo fondamento in una autonoma previsione legislativa; la diffida, d’altra parte, costituiva lo strumento adeguato ed espressamente previsto dalla stessa circolare evidentemente, oltre che proprio per i casi, anche per accertare la compatibilità dell’attività espletata con il rispetto dei principi di autonomia, di indipendenza, nonchè del prestigio, dell’Ordine giudiziario.
Giova, poi, aggiungere che, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione appellante, la delineata situazione di fatto, così come emergente dalla citata decisione disciplinare, che ha costituito il substrato materiale della impugnata deliberazione dell’11 dicembre 2006, era la stessa su cui si era precedentemente innestata la nomina dello stesso dott. Vincenzo Carbone all’ufficio di Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.
La impugnata determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura di non approvazione della proposta di nomina del dott. Vincenzo Carbone all’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’asserito comportamento omissivo in ordine alla mancata richiesta di autorizzazione all’espletamento del ricordato incarico di insegnamento universitario risulta pertanto effettivamente contraddittoria, non potendo – per contro – assurgere ad elemento innovativo della fattispecie la diversità degli incarichi in questione, l’uno di Primo Presidente della Corte di Cassazione e l’altro di Presidente Aggiunto della stessa, la pur obiettiva diversità delle funzioni non essendo sufficiente da sola, in considerazione pur sempre della delicatezza delle funzioni di vertice della magistratura ordinaria attribuite a tali uffici, a giustificare la diversa valutazione degli stessi fatti a distanza di poco più di due anni.
Né può sostenersi, come pure ha cercato di accreditare l’amministrazione appellante, che nell’arco temporale intercorrente tra la nomina del dott. Vincenzo Carbone a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione e la proposta della sua nomina all’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione si sarebbe verificato un fatto nuovo, determinato dalla denuncia anonima in relazione alla continuata pretesa condotta omissiva tenuta dal dott. Vincenzo Carbone in ordine alla richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di insegnamento.
Si è già avuto modo di segnalare che l’attento e sereno esame della sentenza disciplinare non aveva affatto chiarito se tale autorizzazione fosse necessaria o meno, così che – ad avviso della Sezione – un comportamento censurabile in capo al dott. Vincenzo Carbone era ipotizzabile solo in presenza di una espressa diffida da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, diffida che, però, non era giammai intervenuta; d’altra parte – e ciò è decisivo – non solo il presunto fatto nuovo altro non era che un’ulteriore conseguenza del precedente comportamento che aveva dato luogo al procedimento disciplinare, conclusosi con la già ricordata sentenza assolutoria, ma anzi il relativo nuovo procedimento disciplinare era stato archiviato, senza dar luogo quindi a nessun addebito e a nessuna conseguenza.
II.2.2.4. I primi giudici, poi, altrettanto correttamente hanno rilevato come, a seguire le stesse argomentate conclusioni contenute nella sentenza disciplinare assolutoria del maggio 2004, il vero problema relativo al comportamento tenuto dal dott. Vincenzo Carbone si poneva con riferimento all’interlocuzione con il Consiglio Superiore della Magistratura, strumentale all’accertamento della sua incompatibilità con i doveri di magistrato (e dunque, come più volte già segnalato in precedenza, a garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia, nonché del prestigio, dell’Ordine giudiziario).
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione appellante, i primi giudici non hanno banalizzato lo strumento dell’interlocuzione, degradandolo ad un mero contatto verbale tra il magistrato e l’organo di autogoverno della magistratura, ma lo hanno giustamente considerato come adeguata modalità prevista dallo stesso organo di autogoverno per valutare gli incarichi extraistituzionali di durata superiore al triennio già favorevolmente apprezzati sotto il profilo del prestigio e dell’indipendenza del magistrato, e dunque finalizzata a verificare la perdurante compatibilità con le funzioni (o con la sede) successivamente assunte.
Così delineato lo strumento dell’interlocuzione come mezzo di adeguata conoscenza, non può dubitarsi che, proprio con riferimento alle stesse ricordate argomentazioni contenute nella sentenza disciplinare assolutoria del maggio 2004, il Consiglio Superiore della Magistratura aveva valutato la peculiare situazione in cui si trovava il dott. Vincenzo Carbone, in relazione alla sua posizione di professore incaricato stabilizzato presso l’Università degli Studi di Napoli, in occasione della sua nomina a Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione.
Ciò trova conferma dalla lettura del resoconto sommario della seduta plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura del 19 maggio 2004 (immediatamente successiva al deposito della sentenza disciplinare di assoluzione del 13 maggio 2004) ed in particolare dalla relazione di minoranza illustrata dal dott. Primicerio.
Il fatto che l’organo di autogoverno della magistratura, benché a conoscenza del fatto controverso, non abbia sollevato in quella sede alcun dubbio sulla compatibilità dell’incarico di insegnamento svolto dal dott. Vincenzo Carbone con la nuova funzione e tanto meno abbia avvertito la necessità di diffidarlo (per ottenere eventuale ulteriori chiarimenti e specificazioni sull’incarico stesso) non può che escludere la necessità di una interlocuzione intesa nel senso della necessità di un’apposita istanza dell’interessato volta a rappresentare al Consiglio Superiore della Magistratura l’esistenza di quella situazione di fatto, ben nota, onde ottenere una sorta di autorizzazione esplicita a proseguire l’incarico.
II.2.2.5. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha infine sostenuto che i primi giudici avrebbero erroneamente sostenuto la irrilevanza, ai fini della legittimità dell’impugnata delibera dell’11 dicembre 2006, delle valutazioni negative evidenziate nella relazione contraria alla nomina del dott. Vincenzo Carbone all’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione, laddove tali valutazioni, costituendo un autonomo motivo su cui si fondava il provvedimento impugnato, sarebbero state da sole sufficienti a giustificarlo.
Anche tale tesi non può essere accolta.
Giova osservare che gli elementi cui, attraverso la doglianza così prospettata, ha fatto riferimento l’amministrazione appellante sono sostanzialmente costituiti dal comportamento complessivamente tenuto e dalle dichiarazioni rese dal dott. Vincenzo Carbone nel corso dell’audizione del 22 novembre 2006, dove l’interessato avrebbe disconosciuto le dichiarazioni rese nel corso dell’interrogatorio formale relativo al procedimento disciplinare sfociato nella sentenza disciplinare di assoluzione del 13 maggio 2004.
Sennonché, ad avviso della Sezione, a prescindere da ogni considerazione sulla effettiva portata di queste dichiarazioni e tenuto conto degli interventi svolti nella seduta dell’11 dicembre 2006, in cui si sottolinea lo stress emotivo in cui ragionevolmente versava il dott. Carbone, esse non risultano costituire un’autonoma ragione posta a fondamento della delibera di non approvazione della proposta della Quinta Commissione di nomina del dott. Vincenzo Carbone, rappresentando in realtà soltanto uno degli elementi globalmente valutati.
Correttamente, dunque, i primi giudici ne hanno evidenziato il carattere complementare, ritenendole perciò di per sé irrilevanti e comunque non autonomamente decisive ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, fondato esclusivamente o quanto meno prevalentemente proprio sull’asserito svolgimento dell’incarico di insegnamento senza autorizzazione.
In conclusione la sentenza impugnata risulta aver correttamente ed adeguatamente accertato l’esistenza dei vizi lamentati dal ricorrente in primo grado e ciò ne implica la conferma.
II.3. Il rigetto dell’appello principale del Consiglio Superiore della Magistratura, comportando la conferma della sentenza impugnata e della delibera impugnata, determina l’improcedibilità per carenza di interesse dell’appello incidentale proposto dal dott. Vincenzo Carbone.
III. Deve quindi essere esaminato l’appello incidentale esposto dal dott. De Musis.
Questi, in effetti, ha lamentato che i primi giudici abbiano erroneamente disposto la riunione del suo ricorso a quello proposto dal dott. Carbone, pervenendo quindi inopinatamente ad una pronuncia di improcedibililtà del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, così violando macroscopicamente il principio posto dall’art. 24 della Costituzione e denegando giustizia, non potendo negarsi il persistente interesse allo scrutinio dei motivi di legittimità avverso i provvedimenti impugnati in primo grado.
Anche tali censure non sono meritevoli di accoglimento.
Quanto alla censura relativa alla presunta erronea riunione dei ricorsi proposti in primo grado, la Sezione non può non rilevare, per un verso, che il potere del giudice di procedere alla riunione delle cause è preordinato a soddisfare esigenze di concentrazione e di economia dei processi, ha una portata generale ed incontra il solo limite rappresentato dalla possibilità dell’esame incompleto delle domande (CdS, sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8242), e, per altro verso, che i provvedimenti di riunione e di separazione costituiscono espressione tipica del potere discrezionale del giudice, hanno natura ordinatoria e si fondano su valutazioni di mera opportunità, con la conseguenza che essi non comportano, per gli effetti che ne discendono nello svolgimento dei processi alcuna nullità.
Ciò posto, non può non rilevarsi che, nel caso di specie, la riunione dei ricorsi disposta dai primi giudici non ha comportato alcuna limitazione od ostacolo all’esame delle domande presentate, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante; né può negarsi la sua logicità e ragionevolezza, essendo stati effettivamente ed indiscutibilmente conseguiti i suoi peculiari scopi di concentrazione ed economia processuale.
Infatti i primi giudici hanno logicamente e correttamente rilevato che le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 dicembre 2006 e del 13 dicembre 2006 erano legate da un evidente vincolo di pregiudizialità – consequenzialità, nel senso che la seconda (riapertura dei termini della procedura concorsuale per il conferimento dell’ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione) dipendeva dalla prima (con la quale non era stata approvata la proposta della Quinta Commissione di nomina del dott. Carbone all’Ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione): a ciò conseguiva che l’esame della legittimità della prima era evidente pregiudiziale rispetto a quello della seconda.
E’ facile rilevare che lo scrutinio dei vizi di legittimità appuntati nei confronti della delibera del 13 dicembre 2006 diventava decisivo e rilevante solo quando fosse stata accertata la legittimità della delibera dell’11 dicembre 2006; per contro il riscontro della illegittimità di quest’ultima travolgeva anche la seconda, rendendone inutile l’esame.
Tali rilievi giustificano quindi anche la pronuncia di improcedibilità del ricorso proposto dal dott. De Musis: infatti la riscontrata illegittimità della delibera concernente la mancata approvazione della proposta della Quinta Commissione di conferimento dell’Ufficio di Primo Presidente della Corte di Cassazione al dott. Vincenzo Carbone travolge sia la stessa predetta deliberazione nella parte, contestata dal dott. De Musis, in cui non è stata valutata la sua candidatura, pur non essendo stata formulata nei suoi confronti alcuna valutazione di inidoneità a ricoprire l’ufficio in esame, sia la successiva deliberazione del 13 dicembre 2006 di riapertura dei termini del concorso.
E’ di palese evidenza, quindi, che non poteva sussistere – come concretamente ritenuto, ancorché implicitamente, dai primi giudici – alcun interesse del dott. De Musis ad ottenere una pronuncia di illegittimità di atti già annullati e del tutto inidonei a produrre alcun effetto.
IV. Le considerazioni sulla base delle quali è stato ritenuto infondato l’appello incidentale sono sufficienti a determinare anche il rigetto dell’appello principale (N.R.G. 4217/07) svolto dal dott. De Musis (gravame imperniato sulle stesse censure).
IV. In conclusione, gli appelli principali, previa riunione devono essere respinti; deve essere ugualmente rigettato l’appello incidentale proposto dal dott. dott. Rosario De Musis, mentre deve essere dichiarato improcedibile l’appello incidentale proposto dal dott. Vincenzo Carbone.
La peculiarità delle questioni affrontate giustifica l’integrale compensazione tra le parti del presente grado di giudizio.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli appelli principali (N.R.G. 3609 e 4127 dell’anno 2007) proposti rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal dott. Rosario De Musis, nonché degli appelli incidentali proposti dal dott. Vincenzo Carbone e dal dott. Rosario De Musis nel ricorso N.R.G. 3609/07 così provvede:
- riunisce gli appelli;
- respinge gli appelli principali;
- respinge l’appello incidentale proposto dal dott. Rosario De Musis e dichiara improcedibile l’appello incidentale del dott. Vincenzo Carbone;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2007, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV - con la partecipazione dei signori:
VACIRCA GIOVANNI Presidente
LEONI ANNA Consigliere
SALTELLI CARLO Consigliere, est.
DEODATO CARLO Consigliere
DE FELICE SERGIO Consigliere

 

Depositata in Segreteria
il 10 luglio 2007



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