REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO
nelle persone dei Signori:
dott. PAOLO NUMERICO - Presidente
dott. MARIO MOSCONI - Cons. , relatore
dott. STELIO IUNI - Cons.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 7 settembre 2006
Visto il ricorso n. 147/2006 proposto da:
TOTAL ITALIA S.P.A.
rappresentata e difesa da:
AVV.TI DENIS FOSSELARD, ANTONIO LIROSI, FILIPPO PACCIANI, MARCO MARTINELLI e DARIA de PRETIS
con domicilio eletto in TRENTO
VIA SS. TRINITA’, 14
presso
AVV. DARIA de PRETIS
contro
AUTOSTRADE DEL BRENNERO S.P.A.
rappresentata e difesa da:
AVV.TI F. PAOLUCCI, R. ROFFI, C. GUCCIONE e A. PAOLETTO
con domicilio eletto in TRENTO
VIA S. FRANCESCO, 10
presso
AVV. ALBERTO PAOLETTO
e nei confronti
dell’ANAS SPA - ROMA
rappresentata e difesa da:
AVV.FRANCESCO MELONCELLI
con domicilio eletto in TRENTO
VIA MAZZINI, 14
presso
AVV. FRANCO NARDELLI
per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del bando di gara n. 18/2006, pubblicato sulla GUUE S108 del 9 giugno 2006 e sul sito internet www.autobrennero.it, col quale Autostrade del Brennero ha indetto la procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di “distribuzione di carburanti ed attività collaterali” nelle 8 aree di sosta lungo la tratta autostradale Brennero-Modena (costituenti il “Gruppo 1”) e degli atti della relativa procedura (Disciplina di Gara, Schema di Contratto, Schema di Disciplinare e Modello di Offerta Economica), in tutte le parti in cui:
a) limitano l’oggetto dell’affidamento in questione al servizio di distribuzione carburanti e lubrificanti nonché alla vendita di autoaccessori, vietando espressamente lo svolgimento di attività di vendita di prodotti ulteriori, di qualsiasi genere (in particolare: punto I del Disciplinare di Gara; art. 1, punto 1.1 e 1.2 dello Schema di Contratto; punti I.2 e III.3, IV.11 dello Schema di Disciplinare);
b) prevedono che l’offerta economica debba essere indicata come royalty percentuale sull’ammontare degli incassi di tutti i prodotti commercializzati (cioè i prodotti carbolubrificanti e gli autoaccessori) al lordo di imposte (in particolare: punto III.3 del Disciplinare di Gara; art. 5 dello Schema di Contratto; punti II.1 – II.3 dello Schema di Disciplinare);
c) prescrivono all’affidatario di garantire che il prezzo dei prodotti carbolubrificanti praticati dal gestore dell’area di sosta in affidamento non siano superiore al prezzo consigliato dallo stesso affidatario ai propri gestori di impianti ubicanti lungo la viabilità ordinaria nell’ambito della regione o provincia ove è situata l’area di sosta in (sub)concessione ( in particolare: art. 6 dello Schema di contratto; punto III.4 dello schema di Disciplinare);
d) non attribuiscono, ai fini dell’ammissibilità delle offerte nonché della loro valutazione, alcuna rilevanza ad elementi di tipo tecnico-qualitativo;
- nonché, per quanto possa occorrere, del bando di gara n. 19/2006, pubblicato sulla GUUE S109 del 10 giugno 2006 e sul sito internet www.autobrennero.it, col quale Autostrade del Brennero ha indetto la procedura aperta per l’affidamento della gestione del “servizio ristorazione ed attività accessorie” nelle stesse 8 aree di sosta e degli atti della relativa procedura (Disciplinare di gara, Schema di Contratto, Schema di Disciplinare e Modello di Offerta Economica), in tutte le parti in cui riservano agli affidatari di tale servizio l’attività di vendita di prodotti di qualsiasi genere, diversi dagli autoaccessori;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi comprese le risposte ai chiarimenti pubblicate sul sito www.autobrennero.it, come nel prosieguo richiamate.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visti gli atti tutti prodotti dalle parti;
Udito il relatore Cons. MARIO MOSCONI e uditi altresì gli avvocati difensori comparsi per le parti come da verbale;
Visto l’art. 21 commi 7° e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 così come sostituito dall’art. 3 comma 1 della Legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come introdotto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Ritenuto che gli atti di bando appaiono lesivi nella parte in cui collidono con le norme europee e nazionali poste per contrastare eventuali abusi di posizione dominante (anche potenziali) per quanto riguarda la vendita di prodotti “non oil” (ad eccezione della ristorazione) da parte di competitori “oil” vincitori di gara;
Ritenuto di dover sospendere gli atti impugnati nella sola parte in cui hanno riguardo alla detta questione;
Ritenuto, invece, che non sussistono i presupposti per impedire l’intera attività amministrativa conseguente all’indizione della gara in quanto gli altri mezzi di gravame – sia pur ad un primo sommario esame – o appaiono infondati o sono di dubbia considerazione sotto il profilo della giurisdizione (price cap) o non sono sorretti da un interesse immediato, concreto e attuale;
Considerato altresì per ragioni di contestualità di trattazione, in relazione alla data di udienza di discussione di merito fissata per altro analogo ricorso al 22 febbraio 2007, anche la discussione di merito relativa al presente gravame vada fissata per tale data.
P.Q.M.
accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione in parte qua e nei limiti di cui in premessa con efficacia “erga omnes”. Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 22 febbraio 2007.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Depositata in Segreteria
il 7 settembre 2006