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n. 9-2006 - © copyright

 

REDAZIONE

Nota a T.R.G.A. - SEZIONE DI TRENTO - Ordinanza 7 settembre 2006 n. 102


L'ordinanza si segnala per aver accolto la domanda di sospensione in parte qua dei bandi di gara con i quali l'Autostrada del Brennero aveva indetto separate gare per l'affidamento, da un lato, dei servizi cd. "oil" e, dall'altro, dei servizi "non-oil" nelle aree di sosta lungo la tratta autostradale di propria competenza. In pratica, in relazione alla stessa area di sosta, la concessionaria autostradale aveva scisso, bandendo separate gare, l'affidamento del servizio "oil" da quello del servizio "non-oil"
L'impugnativa - proposta da un operatore "oil" interessato a partecipare alle relative gare - aveva, tra l'altro, ad oggetto la regola, posta dai bandi di gara e dai relativi atti della procedura, che limitava l'oggetto delle gare per l'affidamento del servizio "oil" al solo servizio di distribuzione carburanti e lubrificanti nonchè alla vendita di autoaccessori, vietando espressamente agli aspriranti aggiudicatari del servizio "oil" lo svolgimento di attività di vendita di prodotti ulteriori che erano, invece, riservate agli affidatari del servizio "non-oil".
Il Tar ha sospeso - peraltro con efficacia erga omnes - i bandi di gara proprio nella parte in cui vietavano, nell'ambito della singola area di servizio, la vendita di prodotti diversi dai carbolubrificanti e dagli autoaccessori, riservandola ai gestori del servizio "non oil".
La motivazione dell'ordinanza si incentra sulla circostanza che, mediante il suddetto divieto, gli atti di gara si pongono in contrasto con le norme europee e nazionali poste per contrastare eventuali abusi di posizione dominante (anche potenziali) con specifico riferimento alla vendita di prodotti "non-oil" (tranne la ristorazione) da parte degli aggiudicatari del servizio "oil".
In altre parole, con il divieto imposto ai vincitori della gara per il servizio "oil" di non vendere altri prodotti all'infuori di quelli strettamente correlati all'automobile si limita la concorrenza nell'ambito della stessa area di sosta autostradale, impedendo agli operatori "oil" di 'entrare in concorrenza' con quelli del "non-oil" in relazione alla vendita di qualsiasi prodotto alimentare e non. Di qui la (possibile) lesione, da parte della concessionaria autostradale, delle norme comunitarie e nazionali sul divieto di abuso di posizione dominante.
A quanto consta, è una delle rare pronunce in cui il giudice amministrativo, seppur con i limiti di cognizione della sede cautelare, ha riconosciuto la configurabilità di una fattispecie anticoncorrenziale, qual è l'abuso di posizione dominante, nelle regole di gara predisposte da un ente aggiudicatore, come la concessionaria autostradale.

 

 
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