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n. 12-2006 - © copyright

T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I TER - Sentenza 12 dicembre 2006 n. 14212
Pres. Tosti, Est. Lo Presti
INCOM spa, RTI INCOM spa (Avv.ti M. e G. Giovannelli) c/ Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato)


Contratti della p.a. – Appalto di fornitura – Gara – Esclusione in ragione di gravi errori nella esecuzione di precedenti forniture - Ex art. 11, co. 1, lett. c), d. lgs. 358/92 – Presupposti

In una gara per l’aggiudicazione di un appalto di forniture, ai sensi degli art. 11, co. 1 lett. c), d. lgs. 358/92, è legittima l’esclusione dell’impresa che abbia violato doveri professionali nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti da precedenti rapporti contrattuali, ove tale violazione sia tanto grave da escludere l’affidabilità tecnico-professionale del potenziale aggiudicatario 1. Peraltro, la stazione appaltante, pur potendo accertare la gravità dell’errore nell’esecuzione di precedenti forniture con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di una sentenza passata in giudicato, è tenuta a procedere in modo rigoroso, evidenziando tutti i profili di specificità che consentano di giustificare un giudizio di inaffidabilità, determinandosi diversamente una tipologia di esclusione non prevista dalla legge, in violazione della tassatività delle sanzioni, dei principi comunitari e nazionali della più ampia partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, nonchè del principio costituzionale di libertà d’iniziativa economica.

 

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1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 12 ottobre 2004, n. 6541


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione Prima ter




composto dai Signori Magistrati:
Luigi Tosti
- Presidente
Franco De Bernardi - Consigliere
Giampiero Lo Presti - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente


SENTENZA



sul ricorso n. 8487/2006 R.G. proposto da

INCOM spa e RTI INCOM spa – Incom Vranco s.s. e Penelope spa, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mauro e Guido Giovannelli , elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio 46, presso lo studio Grez e Associati


CONTRO



Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria


PER L'ANNULLAMENTO



Del provvedimento di esclusione dalla gara pubblicata in G.U. n. 134 del 12.6.2006, per la fornitura di Capi di vestiario per la Polizia di Stato, comunicato in data 30.8.2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato ;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del giorno 23 novembre 2006, il magistrato relatore, Cons. Avv. Giampiero Lo Presti;
Uditi altresì gli avvocati delle parti costituite come indicati nel verbale di udienza ;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO



Con ricorso dell’11 settembre 2006, ritualmente notificato al Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, la Incom S.p.A. ed il R.T.I. Incom S.p.A. – Incom Vranco S.A. e Penelope S.p.A. impugnavano il provvedimento della Commissione nominata dal Ministero dell’Interno per l’esame della richiesta di partecipazione alla gara (n.2006/5 108-115569) per la fornitura di capi di vestiario occorrenti al personale Polistato, comunicato il 30.08.2006, con il quale la Incom S.p.a. e quindi il raggruppamento di cui era capogruppo venivano esclusi dalla partecipazione alla gara; ne chiedevano quindi l’annullamento previa sospensione dell’efficacia ed, eventualmente, la condanna del Ministero al risarcimento del danno per equivalente.
Esponeva l’R.T.I. ricorrente di aver presentato, con atto sottoscritto in data 26 giugno 2006, domanda di partecipazione alla gara per licitazione privata, indetta dal Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con bando n.2006/S 108-115569, pubblicato sulla G.U. n.134 del 12 giugno 2006 ed avente ad oggetto la fornitura di vestiario ed equipaggiamento per il personale della Polizia di Stato; di avere suddiviso nella suddetta domanda le fasi di lavorazione fra le imprese associate, stabilendo, in particolare, che la Incom S.p.A., in qualita’ di capogruppo, si sarebbe occupata della fase di progettazione, controllo qualita’ e spedizione del prodotto finito, la Penelope S.p.A. della fase di produzione del tessuto, mentre la Incom Vranco S.A. della fase di taglio e confezione.
Riferivano, inoltre, i ricorrenti che, in data 30 agosto 2006, veniva comunicato alla Incom il provvedimento impugnato, con il quale la Commissione di gara escludeva dalla suddetta licitazione privata il raggruppamento poiché nei confronti della stessa Incom S.p.A. era stato pronunciato, nel corso del medesimo anno, il rifiuto definitivo della fornitura relativa al pregresso contratto d’appalto stipulato, in data 24 novembre 2004, dalla stessa Amministrazione con il diverso R.T.I., costituito dalla Incom S.p.A., dalla Euroconf Industrial S.A. e dal Lanificio Fedora S.p.A., quest’ultimo in qualita’ di capogruppo.
La Incom S.p.A. ed il R.T.I. intestato impugnavano, pertanto, detto provvedimento, assumendone la palese illegittimita’, in quanto l’addebito in esso contestato, relativo all’esecuzione del contratto d’appalto n.28393/2004, era riferibile alla sola impresa Capogruppo dell’allora R.T.I., addetta alla produzione del tessuto e, comunque, riguardando esso solo una piccola parte della fornitura, non poteva essere qualificato nei termini di gravita’ richiesti dalla legge.
I ricorrenti puntualizzavano, inoltre, il fatto che lo stesso Ministero dell’Interno, successivamente al rifiuto di tale fornitura, aveva comunque affidato alla Incom S.p.A., mediante trattativa privata, ulteriori forniture per la realizzazione, fra l’altro, del c.d. “Misurometro”, accordandole, quindi, piena fiducia e riconoscendo espressamente le sue qualita’ professionali.
Con successivo ricorso, ritualmente notificato, veniva proposto un motivo aggiunto, con il quale si contestava la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
Si costituiva in giudizio il Ministero intimato per resistere al gravame.
Agli esiti della Camera di Consiglio del 27 settembre 2006, il Tribunale, con ordinanza n.5328/2006, accoglieva la proposta domanda incidentale di sospensiva e per l’effetto ammetteva con riserva alla gara il Raggruppamento ricorrente.
Alla pubblica udienza del giorno 23 novembre 2006, in esito alla discussione orale, il ricorso veniva trattenuto in decisione.


DIRITTO



Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto l’assoluta insufficienza e l’errore della motivazione di esclusione (per “rifiuto definitivo delle forniture di cui al contratto n.28.393 del 24.11.2004”) di fronte al dettato legislativo della necessita’ di “un grave errore…commesso…nell’esercizio della propria attivita’ professionale” e al principio, per cui di fronte ai diritti garantiti (quale quello di partecipazione alle gare pubbliche), la loro compressione non può che avvenire limitando l’assoluta discrezionalita’ dell’amministrazione e quindi motivando convenientemente sul diniego di partecipazione.
Espone la ricorrente che la stazione appaltante non avrebbe in alcun modo indicato un grave errore commesso nella fornitura n.28.393, limitandosi a rilevare invece, erroneamente che sarebbero state rifiutate “le forniture di cui al contratto n.28.393 del 24.11.2004”, mentre di tali forniture pari a 48.000 (pantaloni per divisa estiva maschile) ne sarebbero stata contestata solo una parte (4.941 capi e non anche i restanti 43.000); i pantaloni riguardavano peraltro il quinto aggiuntivo, ordinato di gran fretta e per consegna immediata, quando la fornitura base era stata gia’ consegnata e positivamente collaudata, e il difetto era stato rinvenuto in una pretesa diversita’ di tonalita’ del colore del tessuto (nouances), ove peraltro la produzione del tessuto non competeva alla Incom, che tra l’altro non era capogruppo, ma associata, quanto invece alla capogruppo, produttrice del tessuto (Lanificio Fedora s.p.a.).
Con il secondo motivo si contesta palese illogicita’ e contraddizione con precedenti atti della stessa amministrazione, in quanto la stessa Amministrazione del Ministero dell’Interno, anzi lo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Area Equipaggiamento) aveva ordinato a trattativa privata al medesimo Raggruppamento, rispettivamente in data 8 marzo 2006 e 27 aprile 2006, a due riprese, complessive 5.000 divise invernali femminili, da consegnarsi il 16 giugno 2006 e il 30 novembre 2006, per comporre il c.d. “Misurometro”, cioè per costituire elemento tipo da porre a base di tutte le future gare.
Entrambi i motivi di gravame sono fondati e meritevoli di accoglimento.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, in tema di appalto di forniture, ha chiarito che il potere di non consentire la partecipazione ad una o più procedure di scelta del contraente, in base alla lettera delle disposizioni dell'art. 11.1 lett. c) d.lg. 358/92 e 12.1 lett. c) d.lg. 157/95, trova il suo presupposto nella responsabilità di una violazione dei doveri professionali nell'esecuzione delle obbligazioni rivenienti da precedenti rapporti contrattuali, che sia tanto grave da escludere l'affidabilità tecnico-professionale del potenziale aggiudicatario, tale da costituire violazione dei principi di correttezza e buona fede, determinando il venir meno della fiducia dell’Amministrazione nella propria fornitrice e della possibilità futura del corretto svolgimento del rapporto contrattuale. A tal fine, il concetto normativo di <> abbraccia un'ampia gamma di ipotesi, riconducibili alla negligenza, all'errore ed alla malafede, purché tutte qualificabili <> e richiede che la responsabilità risulti accertata e provata con qualsiasi mezzo di prova, sebbene senza la necessità di una sentenza passata in giudicato (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2004, n. 6541).
Il requisito della gravità deve costituire oggetto di rigoroso apprezzamento in ragione del fatto che, diversamente, per la genericità della norma, si verrebbe a determinare una tipologia di esclusione non puntualmente prevista dalla legge, in violazione della tassatività delle sanzioni, dei principi comunitari e nazionali della più ampia partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e del principio costituzionale di libertà di iniziativa economica.
La norma richiamata infatti, attribuendo rilievo ad un "errore grave" nell'esercizio dell'attività professionale, appare diretta ad assicurare alle Amministrazioni l'affidabilità tecnica dei potenziali aggiudicatari con esclusione di quei soggetti che abbiano dato prova di incapacità nella esecuzione di altre forniture. Si tratta, quindi, ad avviso del Collegio, di una vicenda che produce effetti in ordine alla capacità tecnica del partecipante, capacità tecnica che viene meno in forza dell'accertamento dell'errore grave che è stato commesso.
Considerato quindi che la disciplina della esclusione dei concorrenti dalle gare pubbliche costituisce necessariamente un regime legale tipico di norme "a fattispecie esclusiva" perchè è preordinato a comprimere posizioni di diritto soggettivo che trovano la loro tutela nella Costituzione (articoli 3 e 41), nell’apprezzamento dell’errore grave nell’esecuzione di precedenti forniture l’Amministrazione deve procedere in maniera particolarmente rigorosa, evidenziando tutti i profili di specificità che consentano di giustificare un giudizio complessivo di inaffidabilità e di incapacità tecnica dell’impresa che si intende escludere dalla gara.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato appare insufficientemente motivato mentre il giudizio di inaffidabilità, preordinato alla determinazione di esclusione del raggruppamento ricorrente, evidenzia diversi profili di illogicità e contraddittorietà.
Non risulta infatti in alcun modo esplicitato l’iter logico giuridico in base al quale la stazione appaltante abbia ritenuto di apprezzare in termini di gravità l’errore rilevato nella pregressa fornitura (al di là delle indicazioni fornite solo in sede di giudizio dalla difesa erariale), nonostante detto errore abbia riguardato soltanto una piccola parte della fornitura, peraltro in fase di esecuzione aggiuntiva d’urgenza.
Non risulta in alcun modo specificamente apprezzato il diverso ruolo assunto dalla INCOM nel raggruppamento affidatario della pregressa fornitura (cui si è riferito il lamentato errore) e nel diverso raggruppamento escluso dalla gara in questione.
Inoltre, la determinazione adottata contraddice la precedente scelta della stessa Amministrazione (la stessa Amministrazione del Ministero dell’Interno, anzi lo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva ordinato a trattativa privata al medesimo Raggruppamento, rispettivamente in data 8 marzo 2006 e 27 aprile 2006, a due riprese, complessive 5.000 divise invernali femminili, da consegnarsi il 16 giugno 2006 e il 30 novembre 2006, il tutto in epoca successiva al già contestato errore esecutivo di pregressa fornitura); con ciò introducendosi un elemento di contraddittorietà nelle valutazioni in ordine alla capacità tecnica dell’impresa,INCOM, incompatibile con i rilevati caratteri di rigore e tassatività che simili valutazioni debbono assumere.
La determinazione adottata contrasta inoltre con
Conclusivamente il ricorso va accolto, previo assorbimento degli ulteriori profili di censura, con conseguente pronuncia di annullamento dell’atto impugnato.
La misura cautelare concessa ha, con la conseguente ammissione con riserva alla gara della ricorrente, escluso ogni profilo di danno ulteriore.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.



Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2006.



 

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