| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 12 ottobre 2004 n.
6541
Pres. Elefante, Est. Allegretta
Commerciale Ortofrutticola San Martino (Avv. M. Guerritore)
c/ La Bolognese s.r.l (Avv. R. Villata e A. Degli Espositi)
e Comune di Milano (n.c) |
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Contratti della P.A – Appalto di servizi
– Aggiudicazione della gara – Responsabilità del concorrente
in pregressi rapporti contrattuali – Art.11 D.Lgs 358/92
- Accertamento - Esclusione del contraente – Legittimità
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E’ legittima l’esclusione di in concorrente
dalla partecipazione ad una procedura di gara ( ex art.11
D.Lgs 358/92) la responsabilità per violazione di doveri
professionali nell’esecuzione delle obbligazioni, rinvenienti
da precedenti rapporti contrattuali, che sia tanto grave
da escludere l’affidabilità tecnico-professionale del potenziale
aggiudicatario, essendo sufficente, ai fini dell’accertamento
della responsabilità, qualsiasi mezzo di prova, e non necessariamente
una sentenza passata in giudicato.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
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ha pronunciato la seguente
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DECISIONE
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sul ricorso in appello n. 393 del 2000 proposto
dalla
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COMMERCIALE ORTOFRUTTICOLA SAN MARTINO
s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Marcantonio
Guerritore, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata
in Roma, Via Val Maggia n. 7,
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contro
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la società La Bolognese s.r.l., in
persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa
dagli avv.ti prof. Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma,
Via Carducci n. 4,
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e nei confronti
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del Comune di Milano, non costituito
in giudizio;
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per la riforma
della sentenza n. 2849 in data 22 luglio 1999 pronunciata
tra le parti dal Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia, Milano, Sez. III;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellata
La Bolognese s.r.l.;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il cons. Corrado Allegretta;
Uditi alla pubblica udienza del 27 aprile 2004 gli avv.ti
R. Invernizzi per delega dell’avv. Guerritore e S. Gattamelata
per delega dell’avv. Villata;
Visto il dispositivo di sentenza n. 291 pubblicato in data
3 maggio 2004;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
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FATTO
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Con la sentenza in epigrafe il Tribunale
Amministrativo Regionale per Regionale per la Lombardia,
Milano, Sez. III ha accolto il ricorso proposto dalla società
La Bolognese s.r.l. per l’annullamento dell'aggiudicazione
del primo lotto di una fornitura di prodotti ortofrutticoli,
di cui al verbale 19 giugno 1998, in favore della Commerciale
Ortofrutticola San Martino s.p.a..
Per la riforma della sentenza quest’ultima ha proposto appello,
deducendo che l’originario ricorso, in rito, avrebbe dovuto
essere dichiarato inammissibile per difetto d’interesse
e, nel merito, avrebbe dovuto essere respinto siccome infondato.
Costituitasi in giudizio, la società appellata ha controdedotto
al gravame e ne ha chiesto la reiezione perché infondato;
con il favore delle spese di giudizio.
La causa, sentiti i difensori presenti, è stata riservata
per la decisione all’udienza pubblica del 27 aprile 2004.
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DIRITTO
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L’appello è infondato.
Occorre premettere in fatto che le società contendenti partecipavano
ad un’asta pubblica indetta dal Comune di Milano per una
fornitura di prodotti ortofrutticoli divisa in sette lotti
e che, riguardo al primo lotto, l’odierna appellante, risultata
miglior offerente, si aggiudicava la gara, mentre l’appellata,
inizialmente classificatasi al quarto posto, era passata
al secondo, giacché il bando di gara consentiva l'assegnazione
di un solo lotto e le due ditte concorrenti che immediatamente
la precedevano avevano conseguito l'aggiudicazione, rispettivamente,
del secondo e del terzo.
Con il ricorso di primo grado, che il T.A.R. ha accolto
con la sentenza appellata, la società La Bolognese s.r.l.
ha impugnato l'aggiudicazione del primo lotto a favore della
società Commerciale Ortofrutticola San Martino s.p.a., affermandone
l’illegittimità, in quanto l’aggiudicataria avrebbe dovuto
essere esclusa dalla gara ai sensi della disposizione di
cui all'art. 68 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, richiamato dall'art.
11 D.L.vo. 24 luglio 1992 n. 358, che prevede l’esclusione
dalle future gare delle ditte che nell'eseguire altra commessa
si siano rese colpevoli di negligenza o malafede.
Tanto premesso e passando ad esaminare le censure dedotte
dall’appellante, questa sostiene, con il primo motivo, che
il ricorso originario avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile,
per carenza di interesse, non potendo comunque la società
ricorrente ricevere alcun beneficio dall’annullamento degli
atti di gara, da cui sarebbe derivato soltanto l’obbligo
per l’Amministrazione di aggiudicare alla seconda classificata.
L’assunto non è condivisibile.
Nella specie, infatti, non era configurabile un obbligo
come quello sopra ipotizzato, atteso che, in virtù della
clausola del bando che impediva l'assegnazione di più lotti
allo stesso concorrente, le ditte seconda e terza classificata,
come vincitrici di altro lotto della fornitura, andavano
escluse dalla graduatoria del lotto in questione.
Né l’annullamento dell'aggiudicazione del primo lotto avrebbe
comportato la necessità per il Comune di caducare anche
1'aggiudicazione del secondo. La determinazione con cui
il Comune ha provveduto all’assegnazione delle forniture
relative ai diversi lotti, invero, è atto di contenuto plurimo
e scindibile, risolvendosi in tante distinte aggiudicazioni,
ciascuna autonoma dall'altra, di una serie di lotti. Pertanto,
la caducazione degli atti relativi al primo lotto non travolge
affatto l’aggiudicazione del secondo, rimasta inoppugnata.
E, proprio in ossequio ai limiti soggettivi della pronuncia
di annullamento di atto scindibile, il T.A.R. ha disposto
l'annullamento dell'aggiudicazione relativa all'unico lotto
oggetto di impugnazione. Con la conseguenza che appare infondata
anche l’ulteriore censura con la quale l’appellante si duole
che la sentenza impugnata abbia erroneamente preso in considerazione
la gara di cui si tratta nella sua totalità.
Nel merito, la società appellante sostiene che il Comune
non era obbligato ad escluderla dall'asta pubblica, come
affermato dal giudice di primo grado, “in quanto l'esclusione
dalla partecipazione ad un appalto può essere disposta solo
se la malafede e la negligenza nell'esecuzione di altri
contratti sia riconducibile ad una delle ipotesi tassativamente
previste dalla normativa comunitaria e, quindi, solo nel
caso di comprovate gravi violazioni dei doveri professionali
o condanna - con sentenza passata in giudicato - per un
reato che incida sulla moralità professionale: non certo,
come avvenuto nella fattispecie, per una generica negligenza
valutata discrezionalmente dall’Amministrazione aggiudicatrice”.
La doglianza va disattesa.
In virtù dell’espresso richiamo che l’art. 11 del D.Lgs.
24 luglio 1992 n. 358 opera all’art. 68 del R.D. n. 827
del 1924, la disciplina dettata dal primo, a norma del quale
sono esclusi dalle gare “i fornitori... c) che nell'esercizio
della propria attività professionale abbiano commesso un
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall'amministrazione aggiudicatrice”, va integrata con la
previsione del secondo, il quale dispone che “sono escluse
dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte
che nell'eseguire altra impresa si sieno rese colpevoli
di negligenza o malafede”.
Attraverso la disposizione dell’art. 11 citato, per altro,
il legislatore ha fatto diretta applicazione nel nostro
ordinamento del disposto dell'art. 20 lett. d) della Direttiva
C.E.E. 93/36, secondo il quale “può essere escluso dalla
partecipazione ad un appalto qualunque fornitore il quale
... d) si sia reso responsabile di gravi violazioni dei
doveri professionali, provate con qualsiasi elemento documentale
dall'Amministrazione”.
Dalla disciplina surriportata emerge che il potere di non
consentire la partecipazione ad una o più procedure di scelta
del contrente trova il suo presupposto nella responsabilità
di una violazione dei doveri professionali nell’esecuzione
delle obbligazioni rivenienti da precedenti rapporti contrattuali,
che sia tanto grave da escludere l’affidabilità tecnico-professionale
del potenziale aggiudicatario. A tal fine, il concetto normativo
di “violazione dei doveri professionali” abbraccia un’ampia
gamma di ipotesi, riconducibili alla negligenza, all’errore
ed alla malafede, purché tutte qualificabili “gravi”. Si
richiede, in ogni caso, che la responsabilità risulti accertata
e provata, ma è sufficiente all’uopo “qualsiasi mezzo di
prova”, senza la necessità di una sentenza passata in giudicato.
Nel caso in esame, appena qualche mese prima della procedura
oggetto del presente giudizio, l’odierna appellante era
stata dichiarata decaduta dall'aggiudicazione di una fornitura
di contenuto analogo, con deliberazione 24 febbraio 1998
n. 441 della Giunta Municipale, in considerazione del fatto
che “gli inadempimenti riscontrati e contestati alla fornitrice
dal Settore Servizi Educativi, per la loro frequenza., modalità
e reiterazione, sono indicativi di una volontà fraudolenta
e sono tali da costituire violazione dei principi di correttezza
e buona fede che sempre devono ispirare il comportamento
delle parti nell'esecuzione del contratto. Ciò ha quindi
conseguentemente comportato per il Comune il venir meno
della fiducia nella propria fornitrice e nella possibilità
futura del corretto svolgimento del rapporto contrattuale”.
La situazione, dunque, era tale, non solo da rimuovere ogni
dubbio circa l’obbligo del Comune di valutare se gli inadempimenti
contrattuali in cui era in passato incorsa la concorrente
ora appellante ne consentissero l'ammissione alla gara per
cui è giudizio, ma - come correttamente ha ravvisato il
giudice di primo grado - era idonea ad integrare senz’altro
la previsione di cui al citato art. 68 del R.D. 23.5.1924
n. 827, non potendosi, ormai, ritenere sufficiente l’affidamento
che in ordine alla corretta esecuzione dei contratti la
stessa concorrente dava.
Per le considerazioni fin qui svolte, l’appello va respinto.
Le spese del presente grado di giudizio seguono, come di
regola, la soccombenza.
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P.Q.M.
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Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante Commerciale Ortofrtutticola San Martino
s.p.a. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio,
in favore dell’appellata La Bolognese s.r.l., nella misura
di € 4000,00 (quattromila).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, nella camera di
consiglio del 27 aprile 2004 con l'intervento dei Signori:
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Agostino Elefante - Presidente
Corrado Allegretta - Consigliere rel. est.
Chiarenza Millemaggi Cogliani - Consigliere
Goffredo Zaccardi - Consigliere
Claudio Marchitiello – Consigliere
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