| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II BIS - Sentenza 16 febbraio 2006
n. 1156
Pres. Giulia; Rel. Giordano
G. TESTARMATA (Avv. R. Polchi) c. MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI, ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Avvocatura Generale dello Stato) |
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1. Edilizia e urbanistica – Vincolo archeologico
indiretto – Discrezionalità nella scelta di salvaguardare
la zona vincolata – Sussiste – Conseguenze – Insindacabilità
in sede di legittimità.
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2. Edilizia e urbanistica – Vincolo archeologico
indiretto – cd. Fascia di rispetto - Immobili non contigui
al monumento – Inclusione – Legittimità – Condizione – Appartenenza
alla “cornice ambientale”.
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3. Edilizia e urbanistica – Vincolo archeologico
indiretto – Misure per la conservazione del bene – Discrezionalità
della p.a. – Sussiste – Misure non tipizzate – Legittimità
– Condizioni – Motivazione congrua e istruttoria adeguata.
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1. La determinazione dell’Amministrazione
di imporre un vincolo archeologico indiretto su un’area,
a sensi dell’art. 21 della legge n. 1089/39 (in atto trasfuso
nell’art. 49 del D.Lgs. n. 490 del 1999), appartiene alle
valutazioni di merito dell’azione amministrativa e non è,
quindi, sindacabile in sede di giudizio di legittimità,
sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata,
per garantire visione, prospettiva e godimento.
cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 18 gennaio 2005, n. 35
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2. Il vincolo indiretto, a differenza di
quello diretto, è destinato a coinvolgere l’ambito costituente
la c.d. “fascia di rispetto” che, come tale, non coincide
con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli
immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza
della c.d. “cornice ambientale”. Pertanto, il vincolo indiretto
può essere imposto anche su un immobile non contiguo al
monumento, purché il detto immobile faccia parte dell’ambiente
del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in
prossimità dello stesso.
cfr. T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre
2004, n. 3846
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3. Il vincolo indiretto a tutela di un bene
storico o artistico non ha un contenuto prescrittivo tipico,
sicché l’Amministrazione deve valutare, con proprio apprezzamento
discrezionale, le misure da adottare per la conservazione
del bene, le quali possono consistere anche in misure non
tipizzate, purché il provvedimento appositivo del vincolo
sia congruamente motivato e sorretto da un’istruttoria adeguata.
cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, 10 maggio 2004, n. 1664
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL
LAZIO
- SEZIONE II BIS -
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ha pronunciato la seguente
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S E N T E N Z A
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sul ricorso n. 9978/90 proposto da
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TESTARMATA Guelfo, rappresentato e
difeso dall’avv. Rodolfo Polchi, con domicilio eletto presso
il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 138;
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contro
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MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
(attuale Ministero per i Beni e le Attività Culturali),
in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato e per legge domiciliato presso i suoi
uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
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avverso e per l’annullamento
del decreto ministeriale in data 8 maggio 1990 (n.117892),
con cui veniva imposto un vincolo indiretto sull’immobile
di proprietà del ricorrente;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Vista la memoria prodotta dall’istante a sostegno della
propria difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, per la pubblica udienza del 1° dicembre 2005,
il Consigliere Francesco GIORDANO;
Uditi gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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F A T T O
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Il ricorrente, proprietario dell’area distinta
al foglio 604, particella n. 1017, impugnava il provvedimento
indicato in epigrafe per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere, per difetto di motivazione, del provvedimento
che impone il vincolo indiretto; disparità.
Si assume che l’imposizione del vincolo indiretto, a tutela
di un bene storico o artistico ai sensi dell’art. 21 della
legge n. 1089/39, deve essere rigorosamente motivata.
Nella specie, invece, l’individuazione delle aree assoggettate
al vincolo appare arbitraria e crea disparità.
2) Eccesso di potere sotto il profilo dell’inopportunità
e non necessarietà del vincolo imposto.
Il vizio sussisterebbe sia in ordine alla prescrizione di
inedificabilità, sia con riferimento all’obbligo di concordare
con la Soprintendenza Archeologica di Roma le eventuali
modifiche dell’assetto attuale, anche sotto il profilo della
sistemazione a verde.
3) Eccesso di potere. Violazione della legge 1/6/1939, n.
1089.
Si lamenta che il vincolo imposto dal decreto impugnato
priverebbe l’area di qualsiasi possibilità edificatoria,
risolvendosi in un’elusione dell’art. 55 della legge, che
prevede l’esproprio di aree per causa di pubblica utilità.
Si solleva, pertanto, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 21 della legge n. 1089/39, in riferimento all’art.
42 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al
Ministro il potere di prescrivere “altre norme”, nullificando
in tal modo il diritto di proprietà.
In una successiva memoria del 19 novembre 2005 l’istante
ha ribadito le doglianze esposte nel ricorso introduttivo,
alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, confidando
nell’accoglimento della proposta impugnativa.
La difesa erariale ha depositato atto formale di costituzione
in giudizio.
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D I R I T T O
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Il ricorso è infondato.
Col primo motivo di doglianza l’istante denuncia, a carico
del censurato decreto, un preteso difetto di motivazione
con conseguente disparità, circa la necessità di imporre
un vincolo indiretto sull’area circostante il bene tutelato
e di creare una fascia di rispetto tale da consentirne la
piena visibilità ed un miglior godimento.
La censura non ha pregio.
Va premesso, al riguardo, che la determinazione dell’Amministrazione
di imporre un vincolo archeologico (indiretto) su un’area,
a sensi dell’art. 21 della legge n. 1089/39 (in atto trasfuso
nell’art. 49 del D.Lgs. n. 490 del 1999), appartiene alle
valutazioni di merito dell’azione amministrativa e non è,
quindi, sindacabile in sede di giudizio di legittimità,
sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata,
garantendone la visione, la prospettiva ed il godimento
(cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, 18 gennaio 2005, n. 35).
Peraltro, l’imposizione del vincolo -quanto all’identificazione
del suo contenuto ed alla delimitazione della sua estensione-
appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica dell’Autorità
procedente ed è di per sé soggetta a sindacato “debole”
dinanzi al Giudice amministrativo, vale a dire è censurabile
allorché la sua motivazione risulti inadeguata o presenti
manifeste e macroscopiche incongruenze o illogicità, in
ragione dell’elasticità e dell’indeterminatezza dei parametri
tecnici delle discipline storiche ed archeologiche (cfr.
Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2002, n. 4566).
Si osserva, in proposito, che detto vincolo, a differenza
di quello diretto, è destinato a coinvolgere l’ambito costituente
la c.d. “fascia di rispetto” che, come tale, non coincide
con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli
immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza
della c.d. “cornice ambientale”, in guisa che il vincolo
indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo
al monumento, purché il detto immobile faccia parte dell’ambiente
del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in
prossimità dello stesso (cfr. T.A.R. Veneto, 4 novembre
2004, n. 3846).
Quanto sopra premesso, si legge, nel decreto impugnato,
che “nel Comune di Roma, in località Casal Bruciato, fra
Via Galla Placidia e via dei Cluniacensi, esiste ed è stato
recentemente restaurato un monumento funerario a pianta
circolare del II secolo d.C., accanto al quale sono stati
parzialmente messi in luce resti di una villa romana già
riconosciuta da Thomas Ashby nel 1906 (Papers of the British
School at Roma, 1906, p.65) ”.
Si aggiunge, nel testo dell’atto, che “il complesso… già
sottoposto a tutela ai sensi della legge 1089/1939 con D.M.
25/10/1986, si è rivelato, dopo i lavori di indagine e restauro,
di importanza storico-artistica ancora maggiore di quanto
si potesse ritenere, conservando gran parte della decorazione
pavimentale in mosaico”.
Si ritiene, infine, che “il monumento, in considerazione
della sua estensione ed importanza, richiede la creazione
di un’area di rispetto che ne consenta la piena visibilità
e godimento, rimanendo inserito nell’ambiente naturale circostante
non ancora raggiunto dall’intensa urbanizzazione del quartiere
Collatino”, e che sia perciò, a tal fine, “necessario sottoporre
a particolari prescrizioni le aree circostanti”.
Facendo, dunque, applicazione dei menzionati principi giurisprudenziali,
sembra al Collegio che non possa minimamente essere posta
in discussione la scelta dell’Amministrazione, di costituire
un vincolo indiretto sull’area circostante l’anzidetto monumento
funerario ed i resti della rinvenuta villa romana.
Appare, poi, ragionevole la prescrizione di vietare sostanzialmente
in loco qualsiasi intervento edilizio e di subordinare eventuali
modifiche dell’assetto dell’area, anche sotto il profilo
della sistemazione a verde, al benestare della Soprintendenza
Archeologica di Roma.
Invero, il vincolo indiretto di cui si discute non ha un
contenuto prescrittivo tipico, sicché l’Amministrazione
deve valutare, con proprio apprezzamento discrezionale,
le misure da adottare per la conservazione del bene, le
quali possono consistere anche in misure non tipizzate,
purché il provvedimento appositivo del vincolo sia congruamente
motivato e sorretto da un’istruttoria adeguata (cfr. T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. I, 10 maggio 2004, n. 1664).
Orbene, deve ammettersi che, nella presente fattispecie,
la motivazione posta dal Ministero a fondamento dell’avversato
decreto, si rivela sufficiente a dar contezza delle ragioni
che, a suo avviso, giustificherebbero non solo il contenuto
prescrittivo del vincolo, ma anche la sua ampiezza, con
la conseguente necessità di ricomprendervi la stessa area
di proprietà del ricorrente.
Laddove, infatti, si tratti, come nel caso che ci occupa,
di terreni contigui ovvero adiacenti ovvero limitrofi, che
dir si voglia, o, comunque, ubicati nelle vicinanze del
bene da tutelare, non occorre una particolare e diffusa
motivazione per identificare i limiti della cornice ambientale
ritenuta indispensabile, al fine di assicurare non solo
l’integrità e la conservazione del bene protetto, ma anche
la sua visibilità e fruibilità da parte della collettività,
mediante il perseguimento dell’obiettivo di mantenere inalterato
anche l’ambiente circostante ed il suo decoro (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, 11 ottobre 1996, n. 1316).
Se, in effetti, si ponga mente alla circostanza che l’area
vincolata appartenente alla ricorrente, è inserita in un
comprensorio che si trova praticamente a ridosso del monumento
funerario, non può farsi questione in ordine ai limiti dell’estensione
ritenuti congrui o meno, per garantire la realizzazione
di quella pubblica finalità che costituisce l’essenza e
la ragione stessa dell’imposizione del vincolo.
A ciò aggiungasi che, comunque, l’Amministrazione ha dato
pienamente conto, mediante l’indicazione dell’importanza
storico-artistica ancora maggiore acquisita dal reperto
archeologico con la conservazione di gran parte della decorazione
pavimentale in mosaico, a seguito degli effettuati lavori
di indagine e restauro, dei motivi che l’hanno indotta ad
inasprire ulteriormente il regime vincolistico del bene
precedentemente sottoposto a vincolo diretto, ritenendo
il bene medesimo meritevole di maggiore e più efficace tutela
(cfr., al riguardo, Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2001,
n. 4508).
Dalle suesposte considerazioni discende, altresì, l’infondatezza
delle censure rubricate nel secondo mezzo di gravame, con
cui l’istante ha sostenuto l’inopportunità e la non necessarietà
del vincolo imposto, sia in ordine alla prescrizione di
inedificabilità, sia sotto il profilo dell’obbligo di concordare
con la competente Soprintendenza le eventuali modifiche
dell’assetto attuale, anche per la sistemazione a verde
dell’area vincolata.
Del pari destituiti di consistenza giuridica si rivelano
i rilievi evidenziati nel terzo ed ultimo punto di domanda.
Parte ricorrente lamenta che il vincolo imposto dal contestato
decreto svuoterebbe completamente il suo diritto di proprietà,
risolvendosi in un’elusione dell’art. 55 della legge 1089/39
che prevede l’esproprio per causa di pubblica utilità.
Orbene, in disparte la considerazione che, contrariamente
all’assunto dell’istante, il diritto di proprietà -pur privato
dello ius aedificandi, il cui divieto appare perfettamente
legittimo, in quanto si ricollega a quelle “altre norme”
che il Ministro ha facoltà di prescrivere, anche indipendentemente
dall’applicazione dei regolamenti edilizi e dall’attuazione
degli strumenti urbanistici- non perde affatto qualunque
utilità, ben potendo esplicarsi in altri e diversi usi della
terra, quali l’esercizio dell’agricoltura e la coltivazione
di fiori, piante ed alberi, sia pure a condizione che il
tutto sia concordato con la Soprintendenza archeologica
di Roma, si osserva che il ricorso al potere ablatorio,
qual’è previsto dal citato art. 55 della legge 1089/39,
non costituisce espressione di un obbligo dell’Autorità
amministrativa ma rientra nella sfera di apprezzamento discrezionale
a questa spettante ed è, comunque, subordinato alla sussistenza
dei presupposti di legge, vale a dire alla necessità di
“isolare o restaurare monumenti, assicurarne la prospettiva,
garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte
del pubblico, facilitarne l’accesso.”
Va, infine, dichiarata manifestamente infondata la questione
di costituzionalità dell’art. 21 della legge 1089/39, sollevata
in riferimento all’art. 42 della Costituzione, dal momento
che la proprietà, pur considerata un bene meritevole di
tutela primaria, non ha un valore assoluto ma ben può essere
assoggettata a limiti, vincoli ed obblighi di varia natura
e contenuto, per ragioni di preminente interesse generale
ed al precipuo fine di assicurarne la funzione sociale.
In conclusione, il ricorso, a causa della ravvisata infondatezza
delle dedotte censure, non si sottrae ad una pronuncia di
rigetto.
Circa le spese, sussistono valide ragioni per disporne l’integrale
compensazione fra le parti del giudizio.
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P. Q. M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione Seconda bis, respinge il ricorso meglio specificato
in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione II bis, nella Camera di Consiglio
del 1° dicembre 2005, con l’intervento dei signori Giudici:
Patrizio GIULIA Presidente
Francesco GIORDANO Consigliere rel. estensore
Renzo CONTI Consigliere
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