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n. 11-2004 - © copyright

T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre 2004 n. 3846
Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina
NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l. (avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato) c/ Ministero per i beni e le attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato)


1. Edilizia ed urbanistica - Vincolo storico-artistico - Vincolo indiretto - valutazione discrezionale - Sulla “monumentalità” del complesso da tutelare e sull’estensione dell’area da vincolare.

 

2. Edilizia ed urbanistica - Vincolo storico-artistico - Vincolo indiretto - Differenza con il vincolo diretto - Imposizione anche su un immobile non contiguo al monumento.

1. La valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private, ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso monumentale, di cui all’art. 21 della legge n. 1089/39, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità. In particolare, attiene alla valutazione discrezionale dell’amministrazione il giudizio sulla “monumentalità” del complesso da tutelare, nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare, fatta salva ovviamente la verificabilità di eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità.

 

2. A differenza del vincolo diretto, che riguarda il bene avente valore artistico e storico ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata, il vincolo indiretto si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice ambientale”. Ciò comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purché detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Ric. n. 545/00
Sent. n. 3846/04

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
seconda Sezione

 

con l’intervento dei signori magistrati: Luigi Trivellato, Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere; Alessandra Farina,Consigliere - relatore,

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 545/00, proposto da

NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato, con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo in Venezia S. Croce 205, come da mandato a margine del ricorso;

 

CONTRO

 

il Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege nella sua sede di Venezia, P.zza S. Marco, Palazzo Reale;

 

PER l’annullamento
del decreto 30 ottobre 1999 del Direttore Generale dell’Ufficio Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici artistici e storici, con il quale veniva imposto il vincolo ex art. 21 della legge 1.6.1939 n. 1089 nei confronti, tra gli altri, degli immobili e dell’area siti in Comune di Negrar, località Novare, segnati in catasto al fg. 45 (ex fg. XXVI), part. 278-276, di proprietà della ricorrente.

 

Visto il ricorso, notificato il 3.2.2000 e depositato presso la Segreteria il 24.2.2000, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato, depositato l’1.8.2001;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Antonio Sartori, in sostituzione dell’avv. Claudio Codognato, per la ricorrente e l’Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

L’odierna ricorrente, società Negrar Costruzioni S.r.l., espone che in Comune di Negrar, provincia di Vicenza, in particolare nella località denominata Novare, esiste un complesso immobiliare di particolare interesse storico, denominato “Villa ex Mosconi ora Bertani”, caratterizzato dalla villa e da una chiesetta con annesso parco, segnato al catasto al fg. XXIV, sez. unica, particelle 61-63-64-65-67-68-69-71-73-74-75.
Con decreto ministeriale del 9.12.1960 il complesso così individuato è stato dichiarato dal competente Ministero di interesse particolarmente importante, da cui l’assoggettamento a vincolo diretto ex L. n. 1089/39.
Quanto alla restante area, compresa sempre nell’ambito della località Novare, le prescrizioni urbanistiche comunali avevano previsto un’ampia zona, contigua a quella oggetto della tutela, destinata ad espansione residenziale, per la quale, in particolare a seguito dello strumento urbanistico approvato nel 1990, veniva individuata un’area posta ortogonalmente alla strada statale Valpolicella, destinata ad edilizia residenziale pubblica.
Sulla base delle vigenti previsioni urbanistiche locali la dante causa dell’odierna ricorrente, società La Casa S.r.l., presentava istanza per l’attuazione in detto ambito di un piano di lottizzazione d’iniziativa privata, denominato “Quadrifoglio”, riguardante il terreno di proprietà della stessa, distinto al catasto terreni del Comune di Negrar al fg. 45, m.n. 276 e m.n. 278, per una superficie complessiva di mq. 14.150.
Il piano veniva quindi regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 59/1991.
La società Negrar acquistava il complesso così individuato dalla società La Casa in data 8.4.1992.
Peraltro, a seguito di vicissitudini in sede penale, parte del terreno così acquistato dalla società istante è stato trasferito, per effetto di confisca, al Comune di Negrar (mq. 4.922).
In data 30.10.1999 il Ministero per i beni e le attività culturali provvedeva ad estendere il vincolo diretto già imposto sul complesso di Villa ex Mosconi ora Bertani con il decreto del 1960, comprendendo anche la particelle 52-53-54-55-57-58-60-76, fg. 42 (ex XXIV).
Nella medesima data il Ministero poneva il vincolo indiretto ex art. 21 della legge n. 1089/39 fra gli altri, anche agli immobili di proprietà della ricorrente situati nei mappali n. 278-276, così come identificati a seguito del provvedimento di confisca (comprendendosi comunque anche la parte trasferita per tale effetto al Comune di Negrar).
Il provvedimento veniva, quindi, notificato alla società Negrar in data 6.12.1999, con la previsione, ai fini della tutela dell’integrità della “Villa ex Mosconi ora Bertani con chiesetta ed annesso parco”, di assoluta inedificabilità, tra le altre, delle particelle 278-276 fg. 45.
Avverso il provvedimento del 30.10.1999, nella parte in cui viene imposto il suddetto vincolo di inedificabilità assoluta sulle aree di proprietà della ricorrente, è stato proposto il gravame in oggetto, articolato nei seguenti motivi:
- Violazione di legge, art. 7 e segg. L. n. 241/90; art. 4 d.m. 13.6.1994, n. 495; art. 3 L. n. 241/90.
Alla società ricorrente non è stata data tempestiva comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento di imposizione del vincolo ex art. 21 della legge n. 1089/39, ora ex art. 45 del D.lgs. n. 490/99, in tal modo impedendosi la partecipazione dell’interessata al procedimento sin dal suo effettivo inizio, con pregiudizio degli interessi dell’istante e del corretto esercizio del potere pubblico.
- Eccesso di potere; sviamento di potere; carenza e/o insufficiente motivazione; travisamento dei fatti; violazione del principio di proporzionalità; omessa o insufficiente valutazione degli interessi in gioco; omesso o insufficiente accertamento; omessa o insufficiente istruttoria. Il provvedimento impugnato ha inteso imporre il vincolo indiretto anche sulle aree di proprietà della ricorrente, estendendo a tutta la zona adiacente, per un ampio raggio, il divieto assoluto di edificabilità, al fine di tutelare il complesso principale, villa ed annessi chiesetta e parco, giustificando la decisione con la finalità di tutelare un’importante parte del territorio.
Stanti i presupposti così individuati, parte ricorrente rileva che la manifestata esigenza di tutela avrebbe dovuto essere soddisfatta mediante l’esercizio del diverso potere di imposizione del vincolo diretto di cui agli artt. 1, 2, e 3 della legge n. 1089/39 oppure, diversamente opinando, avrebbe dovuto trovare la sua logica collocazione nella disciplina di cui alla legge n. 1497/39, la quale individua proprio i complessi di cose immobili di particolare pregio estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche.
Parte istante rileva, inoltre, che l’amministrazione non ha spiegato le ragioni per le quali è stato imposto il vincolo di inedificabilità assoluta (che sacrifica in misura sensibile e senza previsione di alcun indennizzo le ragioni della proprietà) come il più idoneo a proteggere i valori storico-artistici del complesso monumentale di Villa Bertani, né ha indicato il vincolo di connessione che lega la misura limitativa e il fine pubblico conseguito.
La relazione allegata al provvedimento impugnato non risulta supportata da una reale rappresentazione della situazione e della destinazione attualmente impressa alle aree circostanti il complesso monumentale, trattandosi di aree incolte, a ridosso della strada provinciale, distanti da Villa Bertani. Infine, nel provvedimento impugnato l’amministrazione non ha tenuto conto delle previsioni urbanistiche locali interessanti la zona circostante il complesso monumentale, omettendo così di calibrare l’imposizione del vincolo con la programmazione urbanistica comunale.
Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito in giudizio, contestando sotto ogni profilo le censure svolte in ricorso, in particolare rilevando che la comunicazione di avvio del procedimento ha comunque raggiunto l’amministratore delegato della società ricorrente, dato che lo stesso coincideva con quello della società La Casa, dante causa dell’istante, avente peraltro la stessa sede sociale.
Quanto alle censure svolte in ordine alla scelta operata dal Ministero di imporre un vincolo di così ampia portata, coinvolgente tutto l’ambito territoriale nel quale è compreso il terreno di parte ricorrente, la difesa resistente evidenzia la particolare connotazione dell’intero ambito della “Tenuta Novare”, costituente un insieme caratterizzato non soltanto dalla presenza del complesso architettonico, ma anche da un paesaggio particolarmente significativo rappresentante una cornice ideale ed insostituibile, degna di essere preservata.
Il cono prospettico percepibile dalla strada provinciale giustifica, quindi, l’estensione della tutela mediante l’imposizione del vincolo indiretto anche ai terreni circostanti, impedendo così che le previsioni urbanistiche locali possano pregiudicare detto contesto.
All’udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il provvedimento oggetto del presente giudizio ha imposto un vincolo di tutela indiretta su un ambito immobiliare circostante il complesso monumentale di Villa Bertani, ex Mosconi, situato in località Novare nel Comune di Negrar. Come ampiamente riassunto nell’esposizione in fatto, l’imposizione di detto vincolo è derivata dall’ampliamento dell’originario vincolo diretto esistente sin dal 1960 sull’immobile principale, a sua volta ampliato con decreto del Ministero di pari data.
Il vincolo diretto ha, infatti, coinvolto la villa con annesse costruzioni e parco nonché le aree adiacenti, mentre con l’imposizione del vincolo indiretto è stata tutelata l’intera area circostante, utilizzata sin dall’origine per l’agricoltura, al fine di preservare la cornice ambientale nella quale si colloca il bene tutelato, con la prescrizione dell’assoluta inedificabilità, ciò che preclude l’attuazione della previsioni urbanistiche locali, individuanti in particolare, per quanto interessa l’area di proprietà della ricorrente, la realizzazione di un piano per l’edilizia residenziale pubblica. Il gravame è articolato su due ordini di censure.
Il primo motivo denuncia la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo, non essendo stata data comunicazione alla società istante, attuale proprietaria delle aree soggette al vincolo, dell’avvio del procedimento, a nulla rilevando l’avvenuta comunicazione nei confronti dell’amministratore delegato della società La Casa, dante causa della società Negrar.
Il motivo non appare dotato di pregio.
Effettivamente la comunicazione di avvio del procedimento, datata 11.9.99, è avvenuta nei confronti dell’amministratore delegato della società La Casa, ing. Franco Speri, all’indirizzo della sede sociale della stessa in Negrar, via Papa Giovanni 4/b.
E’, peraltro, incontestato che lo stesso ing. Speri è amministratore delegato della società ricorrente, la quale a sua volta ha la propria sede sociale in Negrar, via Papa Giovanni 4/b.
Orbene, come emerge dalla documentazione agli atti, lo stesso ing. Speri, proprio a seguito della comunicazione ricevuta, indiscutibilmente indicante in termini generici l’avvio del procedimento per l’imposizione del vincolo ex L. n. 1089/39, ha effettuato una richiesta di accesso documentale in data 16.9.99, cui ha fatto seguito in data 30.9.99 una più puntuale richiesta di acquisizione della documentazione relativa alla “Tutela monumentale ex Legge 1089/1939 art.1 e 21”.
Se ne deduce che l’amministratore delegato della società ricorrente ha chiaramente compreso i termini e l’ampiezza del vincolo che stava per essere imposto sul bene di proprietà della società di cui è amministratore delegato, vincolo non solo diretto, bensì, per effetto dell’ampliamento di quello già esistente, anche indiretto, stante il puntuale richiamo nella nota di accesso all’art. 21 della legge n. 1089/39.
La censura va, pertanto, respinta.
Parimenti infondate sono le ulteriori censure esposte in ricorso avverso le determinazioni assunte dal Ministero.
Come noto, la valutazione sull’entità e sull’opportunità dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private, ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso monumentale, di cui all’art.21 della legge n. 1089/39, è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione, pertanto insindacabile in sede di legittimità.
In particolare, attiene alla valutazione discrezionale dell’amministrazione il giudizio sulla “monumentalità” del complesso da tutelare, nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare, fatta salva ovviamente la verificabilità di eventuali vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità.
Ad avviso del Collegio, ciò non si è verificato nel caso in esame, ove è stata ravvisata la necessità di coinvolgere nella tutela anche l’ambito circostante il complesso monumentale tutelato col vincolo diretto, peraltro a sua volta contestualmente ampliato rispetto all’ambito originariamente individuato. Il vincolo indiretto, infatti, si caratterizza proprio in quanto è destinato a coinvolgere – a differenza che per il vincolo diretto, il quale incide il bene avente valore artistico e storico, ma non oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata – l’ambito costituente la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice ambientale”.
Il che comporta che il vincolo indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo al monumento, purchè detto immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.
Orbene, nel caso dei terreni oggetto dell’imposizione del vincolo ex art. 21, fra cui anche le aree di proprietà della società Negrar, l’amministrazione ha individuato un rapporto di unitarietà inteso come il contesto ambientale nel quale il bene monumentale è sempre stato inserito (la “Tenuta Novare”).
La Tenuta Novare, infatti, da sempre ha avuto connotazione agricola e, proprio in ragione di questo suo costante inserimento in un ambiente agricolo, l’amministrazione ha ritenuto di preservare un ampio ambito nel quale mantenere la destinazione originaria, quale cornice naturale del complesso monumentale, imponendo il vincolo di inedificabilità assoluta.
Come testualmente si legge nella relazione allegata al provvedimento impugnato : “L’ampia perimetrazione proposta è giustificata dalla necessità di salvaguardare un’importante e singolare porzione di territorio che costituisce un monumento significante che lega l’architettura del paesaggio e delle colture tradizionali al suo edificato, nella qualità di insostituibile documento storico che ci perviene a testimoniare i modi significativi dell’insediamento in villa tradizionalmente acquisiti nella storia della Valpolicella” Proprio in tale prospettiva è intervenuta l’imposizione del vincolo, che così impedisce – stante la prevalenza e l’autonomia della tutela monumentale e del patrimonio artistico e storico rispetto alla previsioni urbanistiche - l’attuazione della strumentazione locale, che avrebbe compromesso, mediante la realizzazione delle costruzioni e delle annesse infrastrutture, l’ambito paesaggistico nel quale è inserita la Villa Bertani e l’annesso complesso monumentale.
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore dell’amministrazione intimata nella somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 7 ottobre 2004.

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