| T.A.R. VENETO - SEZIONE II - Sentenza 4 novembre 2004 n. 3846
Pres. Luigi Trivellato; Est. Alessandra Farina
NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l. (avv.ti Paola Montresor, Paolo
Pasetto e Claudio Codognato) c/ Ministero per i beni e le
attività culturali (Avvocatura distrettuale dello Stato)
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1. Edilizia ed urbanistica - Vincolo storico-artistico
- Vincolo indiretto - valutazione discrezionale - Sulla
“monumentalità” del complesso da tutelare e sull’estensione
dell’area da vincolare.
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2. Edilizia ed urbanistica - Vincolo storico-artistico
- Vincolo indiretto - Differenza con il vincolo diretto
- Imposizione anche su un immobile non contiguo al monumento.
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1. La valutazione sull’entità e sull’opportunità
dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private,
ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso
monumentale, di cui all’art. 21 della legge n. 1089/39,
è rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione
ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità. In particolare,
attiene alla valutazione discrezionale dell’amministrazione
il giudizio sulla “monumentalità” del complesso da tutelare,
nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare,
fatta salva ovviamente la verificabilità di eventuali vizi
di eccesso di potere per manifesta illogicità.
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2. A differenza del vincolo diretto, che
riguarda il bene avente valore artistico e storico ma non
oltrepassa i confini esterni dell’opera tutelata, il vincolo
indiretto si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente
la cd. “fascia di rispetto”, che come tale non coincide
con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli
immobili, ma va stabilita in rapporto alla globale consistenza
della cd. “cornice ambientale”. Ciò comporta che il vincolo
indiretto può essere imposto anche su un immobile non contiguo
al monumento, purché detto immobile faccia parte dell’ambiente
del monumento, come tutto ciò che si trova in vista o in
prossimità dello stesso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Ric. n. 545/00
Sent. n. 3846/04
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto
seconda Sezione
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con l’intervento dei signori magistrati:
Luigi Trivellato, Presidente; Lorenzo Stevanato, Consigliere;
Alessandra Farina,Consigliere - relatore,
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 545/00, proposto da
NEGRAR COSTRUZIONI S.r.l., in persona
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Paola Montresor, Paolo Pasetto e Claudio Codognato,
con elezione di domicilio presso lo studio di quest’ultimo
in Venezia S. Croce 205, come da mandato a margine del ricorso;
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CONTRO
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il Ministero per i beni e le attività
culturali – Ufficio Centrale per i beni ambientali e
architettonici archeologici artistici e storici, in persona
del Ministro pro tempore rappresentato e difeso dall’Avvocatura
distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege nella sua
sede di Venezia, P.zza S. Marco, Palazzo Reale;
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PER l’annullamento
del decreto 30 ottobre 1999 del Direttore Generale dell’Ufficio
Centrale per i beni ambientali e architettonici archeologici
artistici e storici, con il quale veniva imposto il vincolo
ex art. 21 della legge 1.6.1939 n. 1089 nei confronti, tra
gli altri, degli immobili e dell’area siti in Comune di
Negrar, località Novare, segnati in catasto al fg. 45 (ex
fg. XXVI), part. 278-276, di proprietà della ricorrente.
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Visto il ricorso, notificato il 3.2.2000
e depositato presso la Segreteria il 24.2.2000, con i relativi
allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato,
depositato l’1.8.2001;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2004 - relatore
il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Antonio Sartori,
in sostituzione dell’avv. Claudio Codognato, per la ricorrente
e l’Avvocato dello Stato Antonello Brunetti per il Ministero;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO
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L’odierna ricorrente, società Negrar Costruzioni
S.r.l., espone che in Comune di Negrar, provincia di Vicenza,
in particolare nella località denominata Novare, esiste
un complesso immobiliare di particolare interesse storico,
denominato “Villa ex Mosconi ora Bertani”, caratterizzato
dalla villa e da una chiesetta con annesso parco, segnato
al catasto al fg. XXIV, sez. unica, particelle 61-63-64-65-67-68-69-71-73-74-75.
Con decreto ministeriale del 9.12.1960 il complesso così
individuato è stato dichiarato dal competente Ministero
di interesse particolarmente importante, da cui l’assoggettamento
a vincolo diretto ex L. n. 1089/39.
Quanto alla restante area, compresa sempre nell’ambito della
località Novare, le prescrizioni urbanistiche comunali avevano
previsto un’ampia zona, contigua a quella oggetto della
tutela, destinata ad espansione residenziale, per la quale,
in particolare a seguito dello strumento urbanistico approvato
nel 1990, veniva individuata un’area posta ortogonalmente
alla strada statale Valpolicella, destinata ad edilizia
residenziale pubblica.
Sulla base delle vigenti previsioni urbanistiche locali
la dante causa dell’odierna ricorrente, società La Casa
S.r.l., presentava istanza per l’attuazione in detto ambito
di un piano di lottizzazione d’iniziativa privata, denominato
“Quadrifoglio”, riguardante il terreno di proprietà della
stessa, distinto al catasto terreni del Comune di Negrar
al fg. 45, m.n. 276 e m.n. 278, per una superficie complessiva
di mq. 14.150.
Il piano veniva quindi regolarmente approvato dal Consiglio
Comunale con delibera n. 59/1991.
La società Negrar acquistava il complesso così individuato
dalla società La Casa in data 8.4.1992.
Peraltro, a seguito di vicissitudini in sede penale, parte
del terreno così acquistato dalla società istante è stato
trasferito, per effetto di confisca, al Comune di Negrar
(mq. 4.922).
In data 30.10.1999 il Ministero per i beni e le attività
culturali provvedeva ad estendere il vincolo diretto già
imposto sul complesso di Villa ex Mosconi ora Bertani con
il decreto del 1960, comprendendo anche la particelle 52-53-54-55-57-58-60-76,
fg. 42 (ex XXIV).
Nella medesima data il Ministero poneva il vincolo indiretto
ex art. 21 della legge n. 1089/39 fra gli altri, anche agli
immobili di proprietà della ricorrente situati nei mappali
n. 278-276, così come identificati a seguito del provvedimento
di confisca (comprendendosi comunque anche la parte trasferita
per tale effetto al Comune di Negrar).
Il provvedimento veniva, quindi, notificato alla società
Negrar in data 6.12.1999, con la previsione, ai fini della
tutela dell’integrità della “Villa ex Mosconi ora Bertani
con chiesetta ed annesso parco”, di assoluta inedificabilità,
tra le altre, delle particelle 278-276 fg. 45.
Avverso il provvedimento del 30.10.1999, nella parte in
cui viene imposto il suddetto vincolo di inedificabilità
assoluta sulle aree di proprietà della ricorrente, è stato
proposto il gravame in oggetto, articolato nei seguenti
motivi:
- Violazione di legge, art. 7 e segg. L. n. 241/90; art.
4 d.m. 13.6.1994, n. 495; art. 3 L. n. 241/90.
Alla società ricorrente non è stata data tempestiva comunicazione
dell’avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento
di imposizione del vincolo ex art. 21 della legge n. 1089/39,
ora ex art. 45 del D.lgs. n. 490/99, in tal modo impedendosi
la partecipazione dell’interessata al procedimento sin dal
suo effettivo inizio, con pregiudizio degli interessi dell’istante
e del corretto esercizio del potere pubblico.
- Eccesso di potere; sviamento di potere; carenza e/o insufficiente
motivazione; travisamento dei fatti; violazione del principio
di proporzionalità; omessa o insufficiente valutazione degli
interessi in gioco; omesso o insufficiente accertamento;
omessa o insufficiente istruttoria. Il provvedimento impugnato
ha inteso imporre il vincolo indiretto anche sulle aree
di proprietà della ricorrente, estendendo a tutta la zona
adiacente, per un ampio raggio, il divieto assoluto di edificabilità,
al fine di tutelare il complesso principale, villa ed annessi
chiesetta e parco, giustificando la decisione con la finalità
di tutelare un’importante parte del territorio.
Stanti i presupposti così individuati, parte ricorrente
rileva che la manifestata esigenza di tutela avrebbe dovuto
essere soddisfatta mediante l’esercizio del diverso potere
di imposizione del vincolo diretto di cui agli artt. 1,
2, e 3 della legge n. 1089/39 oppure, diversamente opinando,
avrebbe dovuto trovare la sua logica collocazione nella
disciplina di cui alla legge n. 1497/39, la quale individua
proprio i complessi di cose immobili di particolare pregio
estetico e tradizionale e le bellezze panoramiche.
Parte istante rileva, inoltre, che l’amministrazione non
ha spiegato le ragioni per le quali è stato imposto il vincolo
di inedificabilità assoluta (che sacrifica in misura sensibile
e senza previsione di alcun indennizzo le ragioni della
proprietà) come il più idoneo a proteggere i valori storico-artistici
del complesso monumentale di Villa Bertani, né ha indicato
il vincolo di connessione che lega la misura limitativa
e il fine pubblico conseguito.
La relazione allegata al provvedimento impugnato non risulta
supportata da una reale rappresentazione della situazione
e della destinazione attualmente impressa alle aree circostanti
il complesso monumentale, trattandosi di aree incolte, a
ridosso della strada provinciale, distanti da Villa Bertani.
Infine, nel provvedimento impugnato l’amministrazione non
ha tenuto conto delle previsioni urbanistiche locali interessanti
la zona circostante il complesso monumentale, omettendo
così di calibrare l’imposizione del vincolo con la programmazione
urbanistica comunale.
Il Ministero per i beni e le attività culturali si è costituito
in giudizio, contestando sotto ogni profilo le censure svolte
in ricorso, in particolare rilevando che la comunicazione
di avvio del procedimento ha comunque raggiunto l’amministratore
delegato della società ricorrente, dato che lo stesso coincideva
con quello della società La Casa, dante causa dell’istante,
avente peraltro la stessa sede sociale.
Quanto alle censure svolte in ordine alla scelta operata
dal Ministero di imporre un vincolo di così ampia portata,
coinvolgente tutto l’ambito territoriale nel quale è compreso
il terreno di parte ricorrente, la difesa resistente evidenzia
la particolare connotazione dell’intero ambito della “Tenuta
Novare”, costituente un insieme caratterizzato non soltanto
dalla presenza del complesso architettonico, ma anche da
un paesaggio particolarmente significativo rappresentante
una cornice ideale ed insostituibile, degna di essere preservata.
Il cono prospettico percepibile dalla strada provinciale
giustifica, quindi, l’estensione della tutela mediante l’imposizione
del vincolo indiretto anche ai terreni circostanti, impedendo
così che le previsioni urbanistiche locali possano pregiudicare
detto contesto.
All’udienza del 7 ottobre 2004 il ricorso è stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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Il provvedimento oggetto del presente giudizio
ha imposto un vincolo di tutela indiretta su un ambito immobiliare
circostante il complesso monumentale di Villa Bertani, ex
Mosconi, situato in località Novare nel Comune di Negrar.
Come ampiamente riassunto nell’esposizione in fatto, l’imposizione
di detto vincolo è derivata dall’ampliamento dell’originario
vincolo diretto esistente sin dal 1960 sull’immobile principale,
a sua volta ampliato con decreto del Ministero di pari data.
Il vincolo diretto ha, infatti, coinvolto la villa con annesse
costruzioni e parco nonché le aree adiacenti, mentre con
l’imposizione del vincolo indiretto è stata tutelata l’intera
area circostante, utilizzata sin dall’origine per l’agricoltura,
al fine di preservare la cornice ambientale nella quale
si colloca il bene tutelato, con la prescrizione dell’assoluta
inedificabilità, ciò che preclude l’attuazione della previsioni
urbanistiche locali, individuanti in particolare, per quanto
interessa l’area di proprietà della ricorrente, la realizzazione
di un piano per l’edilizia residenziale pubblica. Il gravame
è articolato su due ordini di censure.
Il primo motivo denuncia la violazione delle garanzie di
partecipazione al procedimento amministrativo, non essendo
stata data comunicazione alla società istante, attuale proprietaria
delle aree soggette al vincolo, dell’avvio del procedimento,
a nulla rilevando l’avvenuta comunicazione nei confronti
dell’amministratore delegato della società La Casa, dante
causa della società Negrar.
Il motivo non appare dotato di pregio.
Effettivamente la comunicazione di avvio del procedimento,
datata 11.9.99, è avvenuta nei confronti dell’amministratore
delegato della società La Casa, ing. Franco Speri, all’indirizzo
della sede sociale della stessa in Negrar, via Papa Giovanni
4/b.
E’, peraltro, incontestato che lo stesso ing. Speri è amministratore
delegato della società ricorrente, la quale a sua volta
ha la propria sede sociale in Negrar, via Papa Giovanni
4/b.
Orbene, come emerge dalla documentazione agli atti, lo stesso
ing. Speri, proprio a seguito della comunicazione ricevuta,
indiscutibilmente indicante in termini generici l’avvio
del procedimento per l’imposizione del vincolo ex L. n.
1089/39, ha effettuato una richiesta di accesso documentale
in data 16.9.99, cui ha fatto seguito in data 30.9.99 una
più puntuale richiesta di acquisizione della documentazione
relativa alla “Tutela monumentale ex Legge 1089/1939 art.1
e 21”.
Se ne deduce che l’amministratore delegato della società
ricorrente ha chiaramente compreso i termini e l’ampiezza
del vincolo che stava per essere imposto sul bene di proprietà
della società di cui è amministratore delegato, vincolo
non solo diretto, bensì, per effetto dell’ampliamento di
quello già esistente, anche indiretto, stante il puntuale
richiamo nella nota di accesso all’art. 21 della legge n.
1089/39.
La censura va, pertanto, respinta.
Parimenti infondate sono le ulteriori censure esposte in
ricorso avverso le determinazioni assunte dal Ministero.
Come noto, la valutazione sull’entità e sull’opportunità
dell’imposizione di prescrizioni vincolistiche su aree private,
ai fini della tutela dell’ambiente circostante un complesso
monumentale, di cui all’art.21 della legge n. 1089/39, è
rimessa esclusivamente alla discrezionalità dell’amministrazione,
pertanto insindacabile in sede di legittimità.
In particolare, attiene alla valutazione discrezionale dell’amministrazione
il giudizio sulla “monumentalità” del complesso da tutelare,
nonché la determinazione dell’estensione dell’area da vincolare,
fatta salva ovviamente la verificabilità di eventuali vizi
di eccesso di potere per manifesta illogicità.
Ad avviso del Collegio, ciò non si è verificato nel caso
in esame, ove è stata ravvisata la necessità di coinvolgere
nella tutela anche l’ambito circostante il complesso monumentale
tutelato col vincolo diretto, peraltro a sua volta contestualmente
ampliato rispetto all’ambito originariamente individuato.
Il vincolo indiretto, infatti, si caratterizza proprio in
quanto è destinato a coinvolgere – a differenza che per
il vincolo diretto, il quale incide il bene avente valore
artistico e storico, ma non oltrepassa i confini esterni
dell’opera tutelata – l’ambito costituente la cd. “fascia
di rispetto”, che come tale non coincide con l’ambito materiale
dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita
in rapporto alla globale consistenza della cd. “cornice
ambientale”.
Il che comporta che il vincolo indiretto può essere imposto
anche su un immobile non contiguo al monumento, purchè detto
immobile faccia parte dell’ambiente del monumento, come
tutto ciò che si trova in vista o in prossimità dello stesso.
Orbene, nel caso dei terreni oggetto dell’imposizione del
vincolo ex art. 21, fra cui anche le aree di proprietà della
società Negrar, l’amministrazione ha individuato un rapporto
di unitarietà inteso come il contesto ambientale nel quale
il bene monumentale è sempre stato inserito (la “Tenuta
Novare”).
La Tenuta Novare, infatti, da sempre ha avuto connotazione
agricola e, proprio in ragione di questo suo costante inserimento
in un ambiente agricolo, l’amministrazione ha ritenuto di
preservare un ampio ambito nel quale mantenere la destinazione
originaria, quale cornice naturale del complesso monumentale,
imponendo il vincolo di inedificabilità assoluta.
Come testualmente si legge nella relazione allegata al provvedimento
impugnato : “L’ampia perimetrazione proposta è giustificata
dalla necessità di salvaguardare un’importante e singolare
porzione di territorio che costituisce un monumento significante
che lega l’architettura del paesaggio e delle colture tradizionali
al suo edificato, nella qualità di insostituibile documento
storico che ci perviene a testimoniare i modi significativi
dell’insediamento in villa tradizionalmente acquisiti nella
storia della Valpolicella” Proprio in tale prospettiva è
intervenuta l’imposizione del vincolo, che così impedisce
– stante la prevalenza e l’autonomia della tutela monumentale
e del patrimonio artistico e storico rispetto alla previsioni
urbanistiche - l’attuazione della strumentazione locale,
che avrebbe compromesso, mediante la realizzazione delle
costruzioni e delle annesse infrastrutture, l’ambito paesaggistico
nel quale è inserita la Villa Bertani e l’annesso complesso
monumentale.
Il ricorso non può, pertanto, trovare accoglimento e va
respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
nella misura indicata in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza
ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in
premessa, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio,
liquidandole a favore dell’amministrazione intimata nella
somma complessiva di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio
il 7 ottobre 2004.
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