| T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 13 gennaio
2006 n. 3
Pres. ed Est. Domenico Giordano
A.T.I. Auto Guidovie Italiane S.p.a., Trasporti Pubblici
Monzese S.p.a. e Consorzio Trasporti Nord Milano - CTNM
S.p.a (Avv.ti Domenichelli e Villata) c. Provincia di Milano
(avv.ti Bassani e Robaldo) e nei confronti di Consorzio
Autoservizi Lombardi (n.c.), A.T.I. Aziena Trasporti Municipali
S.p.a., Atinom S.p.a. e STIE S.p.a (n.c.), A.T.I. Azienda
di trasporti municipali S.pa., SAB Autoservizi S.r.l. (n.c.),
Regione Lombardia (n.c.) e Comune di Monza (n.c.) |
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1. Processo amministrativo – Intervento in
giudizio – Intervento ad adiuvandum – Presupposti e condizioni
di ammissibilità.
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2. Contratti della P.A. – Aggiudicazione
– Annullamento o revoca in autotutela – Possibilità – Fondamento
di tale potere – Individuazione.
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3. Contratti della P.A. – Aggiudicazione
– Revoca in autotutela – Presupposti.
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4. Contratti della P.A. – Aggiudicazione
– Revoca in autotutela – Per presunte incongruenze dell’offerta
economica non verificate in contraddittorio con l’impresa
aggiudicataria – Inammissibilità.
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5. Contratti della P.A. – Servizi pubblici
– Gara – Suddivisione in lotti - Unicità della gara – Non
sussiste.
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6. Contratti della P.A. – Servizi pubblici
– Trasporto pubblico locale – Possibilità di procrastinare,
scaduto il periodo transitorio di cui all’art. 18, comma
3bis, d. lgs. n. 422/1997, l’affidamento del servizio di
trasporti automobilistici sino alla definitiva approvazione
dei Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico
locale (PTS) – Non sussiste.
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7. Servizi pubblici – Servizio di trasporto
pubblico locale - Erogazione di risorse finanziarie in favore
di coloro che risultano concessionari del servizio – Nel
periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 3bis, d. lgs.
n. 422/1997 – Possibilità limitata al finanziamento dei
piani di rinnovo destinati a trovare attuazione nel periodo
transitorio.
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8. Giustizia amministrativa – Risarcimento
dei danni per equivalente – Nel caso di annullamento del
provvedimento di revoca dell’aggiudicazione – Esclusione.
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1. Nel processo amministrativo è ammissibile
l’intervento da parte di enti o soggetti che vantino un
interesse, anche di mero fatto, alla controversia, purché
detto interesse sia proprio dell’interveniente e sia mediato
e riflesso rispetto a quello delle parti necessarie al giudizio
(1).
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2. In linea di principio non è precluso alla
stazione appaltante di procedere con atto successivo alla
revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione; tale potere
si fonda, oltre che sulla disciplina di contabilità generale
dello Stato che consente il diniego di approvazione per
motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. n. 827/1924),
sul principio generale dell’autotutela della pubblica amministrazione,
che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere
amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali
di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica.
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3. La P.A. è abilitata a revocare gli atti
di gara allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze
dell’ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed
attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni,
idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse
dell’aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione.
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4. Non possono assurgere a motivo di revoca
dell’aggiudicazione asserite criticità od incongruenze del
piano economico finanziario presentato dall’aggiudicataria
qualora non vengano accertate o verificate in contraddittorio
con la stessa impresa.
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5. Se la gara di affidamento di un servizio
pubblico è suddivisa in lotti, ciò sta a significare che
la gara non è unica, ma si divide in tante gare quanti sono
i lotti da assegnare (2).
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6. Scaduto il periodo transitorio di cui
all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997 tutti i servizi
di trasporto pubblico locale devono essere affidati mediante
l’espletamento delle procedure concorsuali; pertanto deve
ritenersi illegittima la decisione dell’ente locale di procrastinare
l’affidamento dei servizi alla definitiva approvazione dei
Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale
(PTS) di cui all’art. 14, comma 3, d. lgs. n. 422/1997.
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7. Ai sensi della legge regionale Lombardia
29 ottobre 1998 n. 22, è possibile assegnare finanziamenti
regionali in favore di coloro che risultano essere i concessionari
del servizio durante il periodo transitorio di cui all’art.
18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997, purché le risorse siano
impiegate per finanziare piani di rinnovo destinati a trovare
attuazione nel solo periodo transitorio.
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8. Nel caso di annullamento del provvedimento
di revoca dell’aggiudicazione non può trovare accoglimento
la domanda di condanna al risarcimento dei danni per equivalente,
in quanto a seguito della decisione di annullamento torna
ad essere efficace il provvedimento con il quale la gara
era stata precedentemente aggiudicata alla ricorrente, dal
che deriva la completa reintegrazione dell’interessata nella
posizione che aveva acquisito, con esclusione di ogni altro
tipo di risarcimento.
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(1)
Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002, 5741 |
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(2)
Cfr. T.A.R. Liguria, II, 26 aprile 2003, n. 523 |
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