Giustizia Amministrativa - on line
 
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T.A.R. LOMBARDIA - MILANO - SEZIONE III - Sentenza 13 gennaio 2006 n. 3
Pres. ed Est. Domenico Giordano
A.T.I. Auto Guidovie Italiane S.p.a., Trasporti Pubblici Monzese S.p.a. e Consorzio Trasporti Nord Milano - CTNM S.p.a (Avv.ti Domenichelli e Villata) c. Provincia di Milano (avv.ti Bassani e Robaldo) e nei confronti di Consorzio Autoservizi Lombardi (n.c.), A.T.I. Aziena Trasporti Municipali S.p.a., Atinom S.p.a. e STIE S.p.a (n.c.), A.T.I. Azienda di trasporti municipali S.pa., SAB Autoservizi S.r.l. (n.c.), Regione Lombardia (n.c.) e Comune di Monza (n.c.)


1. Processo amministrativo – Intervento in giudizio – Intervento ad adiuvandum – Presupposti e condizioni di ammissibilità.

 

2. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Annullamento o revoca in autotutela – Possibilità – Fondamento di tale potere – Individuazione.

 

3. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Revoca in autotutela – Presupposti.

 

4. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Revoca in autotutela – Per presunte incongruenze dell’offerta economica non verificate in contraddittorio con l’impresa aggiudicataria – Inammissibilità.

 

5. Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Gara – Suddivisione in lotti - Unicità della gara – Non sussiste.

 

6. Contratti della P.A. – Servizi pubblici – Trasporto pubblico locale – Possibilità di procrastinare, scaduto il periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997, l’affidamento del servizio di trasporti automobilistici sino alla definitiva approvazione dei Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale (PTS) – Non sussiste.

 

7. Servizi pubblici – Servizio di trasporto pubblico locale - Erogazione di risorse finanziarie in favore di coloro che risultano concessionari del servizio – Nel periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997 – Possibilità limitata al finanziamento dei piani di rinnovo destinati a trovare attuazione nel periodo transitorio.

 

8. Giustizia amministrativa – Risarcimento dei danni per equivalente – Nel caso di annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione – Esclusione.

1. Nel processo amministrativo è ammissibile l’intervento da parte di enti o soggetti che vantino un interesse, anche di mero fatto, alla controversia, purché detto interesse sia proprio dell’interveniente e sia mediato e riflesso rispetto a quello delle parti necessarie al giudizio (1).

 

2. In linea di principio non è precluso alla stazione appaltante di procedere con atto successivo alla revoca o all'annullamento dell'aggiudicazione; tale potere si fonda, oltre che sulla disciplina di contabilità generale dello Stato che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. n. 827/1924), sul principio generale dell’autotutela della pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica.

 

3. La P.A. è abilitata a revocare gli atti di gara allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell’ente e sussista un interesse pubblico, concreto ed attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell’aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione.

 

4. Non possono assurgere a motivo di revoca dell’aggiudicazione asserite criticità od incongruenze del piano economico finanziario presentato dall’aggiudicataria qualora non vengano accertate o verificate in contraddittorio con la stessa impresa.

 

5. Se la gara di affidamento di un servizio pubblico è suddivisa in lotti, ciò sta a significare che la gara non è unica, ma si divide in tante gare quanti sono i lotti da assegnare (2).

 

6. Scaduto il periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997 tutti i servizi di trasporto pubblico locale devono essere affidati mediante l’espletamento delle procedure concorsuali; pertanto deve ritenersi illegittima la decisione dell’ente locale di procrastinare l’affidamento dei servizi alla definitiva approvazione dei Programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale (PTS) di cui all’art. 14, comma 3, d. lgs. n. 422/1997.

 

7. Ai sensi della legge regionale Lombardia 29 ottobre 1998 n. 22, è possibile assegnare finanziamenti regionali in favore di coloro che risultano essere i concessionari del servizio durante il periodo transitorio di cui all’art. 18, comma 3bis, d. lgs. n. 422/1997, purché le risorse siano impiegate per finanziare piani di rinnovo destinati a trovare attuazione nel solo periodo transitorio.

 

8. Nel caso di annullamento del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione non può trovare accoglimento la domanda di condanna al risarcimento dei danni per equivalente, in quanto a seguito della decisione di annullamento torna ad essere efficace il provvedimento con il quale la gara era stata precedentemente aggiudicata alla ricorrente, dal che deriva la completa reintegrazione dell’interessata nella posizione che aveva acquisito, con esclusione di ogni altro tipo di risarcimento.

 

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(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2002, 5741

 

(2) Cfr. T.A.R. Liguria, II, 26 aprile 2003, n. 523


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