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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 21 agosto 2006 n. 4827
Pres. C. Salvatore, Est. K. Dubis


Procedimento amministrativo – Termine per la conclusione – Domanda di sospensione del procedimento per integrazione dell’istanza – Integrazione - Mancata revoca della domanda di sospensione – Ripresa della decorrenza del termine - Esclusione

Qualora nel corso di un procedimento avviato da un’istanza di rettifica/variante di uno strumento urbanistico, il soggetto istante presenti una domanda di sospensione al fine di integrare gli elaborati allegati, il termine per la conclusione del procedimento non riprende a decorrere per effetto dell’intervenuta integrazione sin quando la predetta domanda di sospensione non venga revocata.

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Con nota del Prof. Mario R. Spasiano, "Il Consiglio di Stato, l’amministrazione 'furba' (e la l. 241 del 1990)"


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)




ha pronunciato la seguente


DECISIONE




sul ricorso in appello n. 2130/2006 proposto da

TIRELLI MASSIMO, rappresentato e difeso dall'Avv. Igor Janes e dall'avv. Maria Alessandra Sandulli, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio del secondo difensore, Corso Vittorio Emanuele II, n. 349;


contro




COMUNE DI BOLZANO, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampiero Placidi e dall'avv. Marco Cappello, con domicilio eletto in Roma, presso il primo difensore, V. Barberini, n. 86;


per la riforma



della sentenza del T.R.G.A. - Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano, n. 3/2006, resa tra le parti, concernente Piano di Recupero Centro Storico-Silenzio Amm.ne;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Vista la memoria prodotta dalla parte a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 30 maggio 2006, il Consigliere Klaus Dubis; uditi gli avv.ti come da verbale di udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:


FATTO




Con sentenza n.3/06 il Tribunale Amministrativo di Bolzano ha respinto il ricorso proposto dal sig. Tirelli Massimo contro il comune di Bolzano per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla istanza di rettifica/variante al piano di recupero centro storico A-1 inerente il comparto n. 6 U.I. 14/36Ae U.I. 13/13 presentata in data 11.6.2003 nonché per l’accertamento della fondatezza della predetta istanza (ex art. 2, comma 5, l. 241/90).
La decisione dei primi giudici muove dal rilievo che, come risulta dalla documentazione dimessa dal Comune intimato, lo stesso ricorrente ha espressamente richiesto, con raccomandata 23.5.2005; la sospensione del procedimento di variante per cui il silenzio non poteva essersi formato.
Avverso tale decisione il Tirelli ha proposto appello al Consiglio di Stato, con atto notificato in data 28.2.06, chiedendone l’annullamento e reiterando le richieste originarie per i motivi che saranno esaminati in diritto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Bolzano concludendo per il rigetto dell’appello:
In data 30.5.06, sentite le parti, la causa è passata in decisione.


DIRITTO




Il ricorso è infondato.
La questione dedotta in giudizio riguarda l’asserito silenzio che si sarebbe formato sull’istanza del ricorrente di variazione degli strumenti urbanistici limitatamente alle previsioni concernenti gli immobili indicati nelle premesse di fatto causa alcuni errori ed imprecisioni degli strumenti stessi che bloccherebbero di fatto qualsiasi iniziativa edificatoria riguardante gli immobili in questione.
Come già si è esposto nelle premesse i primi giudici, considerata la domanda del ricorrente diretta alla sospensione del procedimento, hanno ritenuto che l’asserito silenzio non si sia formato.
Ora l’appellante sostiene che la domanda di sospensione che ne occupa non riguardava tutto il procedimento di variante ma si riferiva unicamente all’esigenza di integrare i dati relativi alla consistenza volumetrica globale e, quindi, non era idonea a sospendere/interrompere l’inerzia sulla restante parte delle rettifiche originariamente richieste.
Inoltre, sostiene sempre l’appellante, la domanda di sospensione deve comunque ritenersi superata dalla lettera dello stesso istante, pervenuta al Comune in data 13.6.05, a corredo delle tavole, nuovamente asseverate, contenenti il computo volumetrico rettificato.
Per tale aspetto il termine per provvedere sull’istanza avrebbe necessariamente ripreso a decorrere, con indubbia scadenza dello stesso in epoca anteriore alla proposizione del ricorso (11.11.2005) ex art.21 bis L. 1034/71, stante il decorso di ben 4 mesi e 29 giorni.
Le considerazioni svolte dalla pur abile difesa dell’appellante non possono essere condivise non trovando sufficiente riscontro nel testo dei documenti cui si riferiscono.
Infatti, con la domanda 23.5.06 (doc.15) si richiede “la provvisoria sospensione dell’istruttoria afferente la pratica edilizia emarginata in oggetto”. A sua volte l’oggetto è testualmente indicato come “Istanza di rettifica/variante al piano di Recupero Centro Storico A-1 inerente il comparto n.6, U.I. 14/36A e U.I. 13/13”. Come si evince dal tenore della lettera in esame il petitum della sospensione riguarda indistintamente l’intero procedimento di variante non essendo indicata alcuna limitazione relativa all’oggetto della richiesta.
Parimenti non si può accedere alla tesi del ricorrente secondo la quale il termine per la formazione del silenzio avrebbe comunque ripreso a decorrere per effetto della lettera (doc.16) pervenuta al Comune in data 13.6.05. Tale lettera non contiene alcuna revoca della precedente domanda di sospensione né pare suscettibile di essere interpretata come richiesta di ripresa del procedimento di variante sospeso su espressa domanda dell’interessato.
In presenza di una domanda di sospensione non revocata non è dato riscontrare l’illegittimità del comportamento serbato dal Comune.
Le considerazioni che precedono assumono carattere assorbente e comportano il rigetto dell’appello.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.


P.Q.M.




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, rigetta l’appello proposto da TIRELLI MASSIMO avverso la sentenza epigrafata.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Bolzano delle spese del presente grado del giudizio.
Liquida tali spese in Euro 2000 (duemila) onorari compresi.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2006 con l’intervento dei seguenti magistrati:

Costantino SALVATORE - Presidente, f.f.
Klaus DUBIS - Consigliere, est.
Vito POLI - Consigliere
Anna LEONI - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

21 agosto 2006

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)



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