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n. 5-2006 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 2 maggio 2006 n. 2445
Pres. Giovannini, est. Chieppa
Ricorsi riuniti:
- CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE (Avv.ti F. Lorenzoni e P. Sanchini) c. CSPE (CENTRO STUDI PROGETTAZIONE EDILIA) IN PR.E Q.MAND.RTI , RTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTI RTI - LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASS.-ARCHITETTI E INGEGNERI , RTI - MILANO PROGETTI S.P.A. , RTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRITTELLI & LASCIALFARI , RTI - ANDRE' BENAIM , RTI - GIANLUCA PANICHI (Avv. L. Lascialfari), STUDIO LEG.ASS.MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA , SOC. HYDEA SRL IN PR. E MAND. ASS.NE TEMP. PREST. SERVIZII MICHELOZZI LUIGI SODI ENRICO, MANCINI GIAMPIERO, GENTILE GIOVANNI, TORTOLI SILVIA (Avv.ti A. Presutti E P. Golini)
- SOCIETA' HYDEA SRL IN PR. E QLE MAND. ATPS , ATPS ING. MICHELOZZI LUIGI , ATPS ING. SODI ENRICO, ATPS MANCINI GIAMPIERO, ATPS GENTILE GIOVANNI, ATPS TORTOLI SILVIA, ATPS STUDIO LEGALE ASSOC. MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA (Avv.ti A. Presutti e P. Golini) c. CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE (Avv.ti F. Lorenzoni e P. Sanchini), CENTRO STUDI PROG.EDILIZIA-CSPE IN PR. E Q.MAND.RTI, composto da C.S.P.E. ASSOCIAZ. PROFESS. ARCHITETTI, RTI - MILANOPROGETTI S.P.A., RTI - STUDIO LEG.ASS.FRITTELLI & LASCIALFARI, RTI - ARCH. ANDRE' BENAIM, RTI - ARCH. GIANLUCA PANICHI, LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASSOCIATI-ARCHITETTI E INGEGNERI (Avv. L. Lascialfari)


1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto – Aggiudicazione – Conoscenza legale – Individuazione del dies a quo – Criteri

 

2. Contratti della P.A - Gara – Appalti di progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie – Ammissibilità - Ragioni

 

3. Contratti della P.A - Gara – Appalti di progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie – Configurabilità come offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita – Esclusione – Ragioni

 

4. Contratti della P.A - Gara – Appalti di progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie – Configurabilità automatica come offerta anomala – Esclusione

 

5. Contratti della P.A - Gara – Appalti di progettazione – Attività di consulenza giuridica – Configurabilità come prestazione accessoria non soggetta a limiti di ribasso

1. La conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere riportata alla data di pubblicazione della deliberazione nell’albo camerale, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti e, in particolare, del secondo classificato.

 

2. E’ ammissibile, negli appalti di progettazione, la proposizione di una offerta con il ribasso del 100% sulle prestazioni accessorie. Infatti le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, co. 3, lett. b), DPR n. 554/1999 (1).

 

3. Negli appalti di progettazione, il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integra una offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita, in quanto l’offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola prestazione.

 

4. L’esperimento del procedimento di verifica d’anomalia negli appalti di progettazione non può derivare automaticamente da un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie.

 

5. Negli appalti di progettazione, anche l’attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche e di architetto.

 

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(1) Sul punto Cons. Stato, V, sent. 20 ottobre 2005 n. 5893 e Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Determinazione 13 novembre 2002 n. 30



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)




ha pronunciato la seguente

DECISIONE



sul ricorso in appello n. 5366/2005 proposto dalla

CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabio Lorenzoni e Paolo Sanchini con domicilio eletto in Roma Via del Viminale n.43 presso Fabio Lorenzoni;


contro




CSPE (CENTRO STUDI PROGETTAZIONE EDILIA) IN PR.E Q.MAND.RTI , RTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTI RTI - LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASS.-ARCHITETTI E INGEGNERI , RTI - MILANO PROGETTI S.P.A. , RTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRITTELLI & LASCIALFARI , RTI - ANDRE' BENAIM , RTI - GIANLUCA PANICHI , rappresentati e difesi dall’Avv. Leonardo Lascialfari con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio 46 - Iv B presso Gian Marco Grez;

- STUDIO LEG.ASS.MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA , SOC. HYDEA SRL IN PR. E MAND. ASS.NE TEMP. PREST. SERVIZII MICHELOZZI LUIGI SODI ENRICO, MANCINI GIAMPIERO, GENTILE GIOVANNI, TORTOLI SILVIA rappresentati e difesi dagli Avv.ti Avilio Presutti E Paolo Golini con domicilio eletto in Roma Piazza S.Salvatore in Lauro 10 presso Avilio Presutti;

e sul ricorso in appello n. 6589/2005 proposto dalla

SOCIETA' HYDEA SRL IN PR. E QLE MAND. ATPS , ATPS ING. MICHELOZZI LUIGI , ATPS ING. SODI ENRICO, ATPS MANCINI GIAMPIERO, ATPS GENTILE GIOVANNI, ATPS TORTOLI SILVIA, ATPS STUDIO LEGALE ASSOC. MORBIDELLI,BRUNI,RIGHI,TRAINA, rappresentati e difesi dagli Avv. Avilio Presutti e Paolo Golini con domicilio eletto in Roma Piazza S.Salvatore in Lauro 10 presso Avilio Presutti;


contro




CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Lorenzoni e Paolo Sanchini con domicilio eletto in Roma Via del Viminale n.43, presso Fabio Lorenzoni;


e nei confronti di



CENTRO STUDI PROG.EDILIZIA-CSPE IN PR. E Q.MAND.RTI, composto da C.S.P.E. ASSOCIAZ. PROFESS. ARCHITETTI, RTI - MILANOPROGETTI S.P.A., RTI - STUDIO LEG.ASS.FRITTELLI & LASCIALFARI, RTI - ARCH. ANDRE' BENAIM, RTI - ARCH. GIANLUCA PANICHI, LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASSOCIATI-ARCHITETTI E INGEGNERI, rappresentati e difesi dall’Avv. LEONARDO LASCIALFARI con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio 46, presso Gian Marco Grez;


per l’annullamento



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, n. 3152/2005 (dispositivo n. 41/2005);

Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13-1-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Uditi gli avvocati Sanchini, Lascialfari e Golini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO E DIRITTO




1. Con delibera della Giunta camerale 18.9.2002 n. 336 la Camera di Commercio di Firenze avviava una procedura aperta, ai sensi del d. leg.vo n. 157/1995, per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sede della Camera di Commercio, sito a Piazza dei Giudici 3, unitamente ai servizi accessori indicati, nonché per la vendita dell’immobile denominato “Borsa Merci”, sito tra Via Por Santa Maria e Volta dei Mercanti in Firenze.
Nell’allegato disciplinare al capo I°, let. D, si precisava che l’importo di Euro 1.247.038,42 riguardava l’onorario e relative spese ed era determinato sulla base delle tariffe professionali, mentre quello di Euro 95.974,42 era destinato alle prestazioni accessorie, determinate forfetariamente con riferimento ai correnti prezzi di mercato.
Alla gara partecipavano 11 raggruppamenti, tra cui il C.S.P.E. ed il costituendo raggruppamento guidato dalla mandataria Hydea S.r.l., che si collocavano - rispettivamente – al secondo posto con punti complessivi 75.89 ed al primo posto della graduatoria con punti 78,58 a seguito della conclusione dell’esame delle offerte nella seduta pubblica del 17 marzo 2003.
Avendo presenziato all’apertura delle offerte economiche, il raggruppamento C.S.P.E. con nota 24.3.2003 chiedeva alla Camera di Commercio il riesame delle conclusioni della commissione, rappresentando il rischio che la stazione appaltante si accingesse a stipulare un contratto nullo con le imprese vincitrici, poiché queste avevano ottenuto il primo posto in graduatoria grazie ad un ribasso del 100% sull’importo per le prestazioni accessorie fissato dal disciplinare in Euro 95.974,00.
Ricevuto un riscontro negativo dal Servizio legale della Camera di Commercio, con nota 22.4.2003, il raggruppamento C.S.P.E. (secondo classificato), impugnava davanti al Tar Toscana l’aggiudicazione ed i presupposti atti di gara (tra cui in via subordinata anche il bando ed il disciplinare), chiedendone l’annullamento.
Con l’impugnata sentenza il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo che “la riduzione – ribasso del 100%, offerto dall’aggiudicataria sul corrispettivo per le prestazioni accessorie, comporta che queste ultime, (prevalentemente costituite da consulenza legale per la procedura di gara e la stipulazione dei connessi contratti e, quindi, non rientranti nemmeno come accessorie nell’ambito delle prestazioni ingegneristiche ed architettoniche) vengano – in tal guisa – a gravare finanziariamente sull’importo offerto per la prestazione tecnica principale (e cioè i servizi di ingegneria ed architettura); da ciò la conseguenza che il ribasso del 20% offerto dall’aggiudicataria per le prestazioni tecniche, in termini reali, supererebbe il limite consentito del 20% dei minimi tariffari, in quanto, se la remunerazione di prestazioni accessorie ai profili tecnici del progetto di ristrutturazione edilizia può essere ricompresa nel corrispettivo calcolato per i servizi di ingegneria, diversamente le prestazioni di consulenza legale o tecnico giuridica (necessarie per il corretto svolgimento delle procedure di gara per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’edificio a P.zza Dei Giudici e per la vendita della ex Borsa Merci) vengono a gravare irrimediabilmente, come ulteriore onere, sullo stesso emolumento calcolato per le prestazioni principali; in conseguenza l’offerta economica vincitrice della gara doveva essere esclusa per inosservanza del limite massimo del ribasso, fissato dallo stesso disciplinare al 20% del minimo delle tariffe professionali.”
Con i ricorsi in appello indicati in epigrafe, hanno impugnato detta sentenza la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricolatura di Firenze e la Hydea S.r.l., in proprio e quale mandataria capogruppo dell’Associazione Temporanea di prestatori di Servizi, composta dalla stessa Hydea S.r.l. e gli Ing.ri E. Sodi, G. Mancini, G. Gentile, Arch. S. Tortoli e Studio Legale Morbidelli- Bruni-Righi-Traina.
Si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi in appello, il Centro Studi Progettazione Edilizia - C.S.P.E., , in proprio e quale mandatario del R.T.I. composto da C.S.P.E., Lancietti ed altri associati Architetti ed Ingegneri, Milano Progetti S.p.a., Studio Legale Associato Frittelli e Lascialfari, Arch.tti A. Benaim e G. Panichi.
All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.

2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei ricorsi in appello, proposti per analoghi motivi avverso la medesima sentenza.

3. Sempre in via preliminare deve essere respinta la censura con cui le appellanti hanno dedotto l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso di primo grado causa la tardiva impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
Come rilevato dal Tar, la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere riportata alla data di pubblicazione della deliberazione nell’albo camerale, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti e, in particolare, del secondo classificato,.
Non risultando agli atti tale comunicazione, il termine decadenziale non può neanche essere fatto decorrere dal deposito in giudizio delle deliberazione in questione, avvenuto oltre il termine ordinatorio previsto per la costituzione in giudizio.

4. Le appellanti contestano la decisione con cui il Tar ha ritenuto che il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non fosse consentito dal disciplinare di gara e dovesse quindi condurre all’esclusione del raggruppamento aggiudicatario.
I ricorsi in appello sono fondati.
Si rileva che il disciplinare di gara ha distinto, su un corrispettivo complessivo presunto di Euro 1.343.012,84, un importo di Euro 1.247.038,42 per prestazioni tecniche principali ed un importo di Euro 95.974,42 per le prestazioni accessorie, precisando altresì al punto R che l’offerta economica deve indicare separatamente il ribasso applicato alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20% massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie.
Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20 %, mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie.
Il ribasso del 100 % offerto dal raggruppamento aggiudicatario non violava, dunque, direttamente alcuna disposizione della lex specialis della gara.
Né può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta delle regole di gara sulla base della considerazione che il ribasso, a meno di non configurare una inammissibile gratuità delle prestazioni accessorie, finirebbe per gravare sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura superore al 20 %.
Innanzitutto, va rilevato che le prestazioni accessorie non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.
Inoltre, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie di attività, quali quelle ricompresse nelle prestazioni accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale; ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta nel suo complesso.
Peraltro, lo somma prevista al punto R.1 del disciplinare non riguardava solo a prestazioni, su cui opera il limite del ribasso del 20 %, ma anche le relative spese (non soggette a limiti di ribasso), con la conseguenza che non è esatto che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finirebbe per gravare necessariamente sulle prestazioni principali oltre il limite di ribasso.
Peraltro, l’ammissibilità di un ribasso del 100 % per le prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le prestazioni accessorie (Cons. Stato, V, n. 5983/2005).
In tale occasione la V Sezione ha riformato una sentenza del Tar, che anche aveva ritenuto che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finisse per gravare sulle prestazioni principali (in quel caso già previste nel limite massimo di ribasso del 20 %), evidenziando che aveva errato “il giudice di primo grado nel ragionare in termini di “intangibilità”, atteso che l’intangibilità doveva essere riferita all’offerta complessiva, al netto del ribasso percentuale unico da applicarsi solo sulle prestazioni minori, che non poteva essere inferiore all’importo di €. 1.449.512,87 (fermo restando la praticabilità per le imprese di ribassare – anche fino al 100% - la quota ribassabile).”
Infine, un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie è espressamente ammesso anche dalla determinazione n. 30 del 13 novembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, in cui si esaminano i possibili criteri di aggiudicazione in caso di tale ribasso del 100 % nel presupposto della legittimità di una siffatta offerta.
Correttamente quindi il raggruppamento appellante era stato ammesso alla gara, tenuto conto che l’offerto ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integrava alcun motivo di esclusione dalla procedura.

5. Devono a questo punto essere esaminati i motivi assorbiti in primo grado e riproposti dalla parte appellata.
Tali motivi sono infondati, in quanto:
a) il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non integra una offerta nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita, in quanto, come illustrato in precedenza, l’offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola prestazione;
b) non è stato fornito alcun concreto elemento per ritenere l’offerta dell’aggiudicataria come anomala, non potendo il giudizio di anomalia derivare automaticamente da un ribasso del 100 % per le prestazione accessorie, ritenuto ammissibile;
c) il bando di gara non è illegittimo per aver consentito il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie, in quanto tali prestazioni riguardavano tutte attività non previste dalle vigenti tariffe ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 554/99 e non soggette a minimi tariffari con la conseguente ammissibilità della mancata fissazione nelle regole della gara di un limite al ribasso;
d) anche l’attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche e di architetto

6. In conclusione, i ricorsi in appello devono essere accolti e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.


P.Q.M.




Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 13-1-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giorgio Giovannini - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Lanfranco Balucani - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere Est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...02/05/2006.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO

DETERMINAZIONE N. 30/2002
del 13 novembre 2002


R 819/2002



“Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle modifiche apportate dalla legge 1°agosto 2002 n. 166”




Considerato in fatto


I dati raccolti e le richieste di informazioni e di chiarimenti rivolti all’Autorità nonché le segnalazioni inviate alle stazioni appaltanti in ordine agli affidamenti di servizi di progettazione e di direzione dei lavori hanno portato l’Autorità a constatare nel comportamento delle stazioni appaltanti, in particolare per gli affidamenti rientranti nella cosiddetta “fascia fiduciaria”, l’esistenza di fatti quali l’assenza di idonea pubblicità, la mancata indicazione della motivazione in ordine alla scelta del professionista, nonché l’artificioso frazionamento degli incarichi, al fine di procedere ad affidamento fiduciario – spesso allo stesso professionista – anziché utilizzare procedure concorsuali. Sono spesso emerse anche irregolarità nei bandi di gara che dimostrano l’esistenza di difficoltà interpretative o di dubbi in ordine alle disposizioni che disciplinano la materia degli affidamenti dei servizi tecnici; irregolarità che sono frequentemente alla base di ricorsi e, di conseguenza, di ritardi nella redazione dei progetti.

In questi fatti sono ravvisabili pacifiche ed evidenti violazioni dell’articolo 17, commi 10, 11, 12 e 14 della legge 11 febbraio 1994 e s. m. e dell’articolo 62, commi 1 e 10, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e sono oggi da considerarsi ancora più gravi in quanto la legge 1° agosto 2002, n.166 ha aumentato il limite della “fascia fiduciaria” da 40.000 euro a 100.000 euro.

Il loro ricorrere richiede indicazioni che contribuiscano, con la consapevolezza del fondamento dei precetti normativi, alla formazioni di regole per comportamenti a questi conformi, indicazioni che l’Autorità ritiene necessario fornire quali linee guida cui le stazioni appaltanti possono fare riferimento nei singoli casi che si presentino nella loro attività.



Considerato in diritto

In primo luogo va osservato che le modifiche introdotte nella legge 109/1994 e s. m. dalla legge 166/2002 comportano una suddivisione degli affidamenti delle prestazioni di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 109/94 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale) in tre nuove fasce di importi. La prima fascia riguarda gli affidamenti i cui corrispettivi sono inferiore a 100.000 euro; la seconda fascia gli affidamenti i cui corrispettivi sono pari o superiori a 100.000 euro ed inferiori alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi; la terza fascia gli affidamenti pari o superiori alla suddetta soglia. Va osservato che la attuale soglia comunitaria è pari all’equivalente in euro di 200.000 DSP (diritti speciale di prelievo) e cioè 249.681 euro pari a 483.449.829 di vecchie lire (Decreto Ministero Economia e Finanza, G.U. 3 gennaio 2002, n. 2).

Gli appalti relativi alla prima fascia sono affidati tramite il responsabile del procedimento (articolo 17, comma 12, della legge 109/94 e s. m.) a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti con la procedura della trattativa privata e delle prescrizioni previste dall’articolo 62, comma 1, del d.P.R. 554/1999; quelli relativi alla seconda fascia sono affidati, oltre che con la procedura della licitazione privata come disciplinata — in attesa delle eventuali modifiche che a tale d.P.R. 554/1999 saranno apportate dal Governo ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 166/2002 — dagli articoli 62, 63 e 64 del suddetto d.P.R. 554/1999, anche del pubblico incanto comunque, però, a soggetti in possesso degli specifici requisiti tecnici-organizzativi previsti del citato articolo 63, lettera o); quelli relativi alla terza fascia sono affidati, a soggetti in possesso degli specifici requisiti economico-finanziari e tecnici-organizzativi previsti dall’articolo 66 del predetto d.P.R. 554/1999, con le procedure del pubblico incanto e della licitazione privata di cui agli articoli 65, 67, 68, 69 e 70 del medesimo d.P.R. 554/1999 e con le disposizioni previste dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157. Va precisato che gli appalti relativi alla prima fascia possono, ovviamente, essere affidati anche con le procedure previste per la seconda fascia.

Per la individuazione della fascia cui appartiene un appalto è necessario che il responsabile del procedimento rediga, sulla base delle indicazioni di cui si parlerà in prosieguo, una ipotesi di parcella che deve riguardare (determinazione del 17 febbraio 2000, n. 10) sia la prestazione di progettazione sia quella di direzione dei lavori, fatto salvo il caso in cui sia stato già stabilito che la direzione dei lavori non sarà affidata al progettista ma sarà espletata da tecnici della stazione appaltante.

È stato già previsto (determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27) che, sulla base del principio secondo il quale, salva diversa intenzione del legislatore, la legge non dispone che per l’avvenire, la disciplina corrispondente alle nuove fasce di importi trova applicazione agli incarichi affidati successivamente all’entrata in vigore della legge 166/2002 e cioè dal 18 agosto 2002. Ne segue che per gli affidamenti di importi compresi tra 40.000 e 100.000 euro, risulta ammissibile l’incarico fiduciario, se affidato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 166/2002.

Per la prima fascia, nonostante la modifica legislativa, può ritenersi che i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza (C. Stato, Sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112; C. Stato, Sez. V, 20 agosto 2001, n. 4466; C. Stato, sez. V, 5 settembre 2001, 4673) e dall’Autorità trovano applicazione anche con riferimento al mutato importo. Nella citata determinazione n. 27/2002 sono stati richiamati gli avvisi che l’Autorità ha espresso in ordine a tali affidamenti fiduciari. È stato ricordato che essi sono contenuti nelle determinazioni dell’8 novembre 1999, n. 8, del 17 febbraio 2000, n. 5, del 5 aprile 2000, n, 17, del 27 dicembre 2000, n. 57, del 26 luglio 2001 n.18, del 27 febbraio 2002, n. 3, del 16 luglio 2002, n.16, del 24 luglio 2002, n. 18 e del 30 luglio 2002, n. 20 e che il loro rispetto è ancora più indispensabile stante il nuovo limite.

Per quanto riguarda la quantificazione dei corrispettivi l’Autorità, stante l’annullamento da parte del Tar Lazio del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, nella suddetta determinazione n. 27/2002 ha espresso l‘avviso che la previsione di un nuovo decreto (articolo 17, comma 12-ter, della legge 109/94 e s. m.) da parte del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, cioè di un decreto chiamato a definire, quindi a rendere applicabile la nuova normativa, porta, nelle more, ad applicare quella contenuta nella legge 2 marzo 1949, n. 143 (ingegneri e gli architetti) e le corrispondenti leggi per gli altri tecnici (geometri, periti edili ed industriali, geologi, dottori agronomi e forestali). Indicazione interpretativa che l’Autorità ritiene di dover ribadire nell’ulteriore considerazione che non costituisce soluzione esaustiva di opposto avviso quella che qualifichi come carattere materiale contenutistico il rinvio all’annullato decreto 4 aprile 2001 (ultimo periodo del comma 12-bis dell’articolo 17 della legge 109/94 e s. m.), in quanto, se così fosse, rimarrebbe cristallizzato un regime tariffario, divenuto precetto normativo, modificabile soltanto con legge, mentre è noto che il sistema delle tariffe è assegnato a provvedimenti amministrativi.

In merito, poi, ad un specifico quesito inviato all’Autorità riguardante la determinazione dei corrispettivi concernenti incarichi affidati nella vigenza del decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, può essere considerato che principio generale, in ipotesi di successione di leggi nel tempo, è quello secondo cui i modi e i contenuti delle obbligazioni derivanti da contratti sono determinati dalla legge vigente al tempo della relativa stipulazione. Sicché, se per gli affidamenti disposti successivamente al 18 agosto 2002, le stazioni appaltanti debbano riferirsi per la determinazione dei corrispettivi delle prestazioni affidate alle tariffe operanti antecedentemente all’emanazione del decreto 4 aprile 2001, per quelli, invece, effettuati nella vigenza di tale decreto, cioè dall’11 maggio 2001 al 23 luglio 2002, i corrispettivi, ancorché liquidati successivamente al 23 luglio 2002, dovrebbero essere determinati in base al contenuto recepito nell’accordo contrattuale intervenuto tra le parti e costituente pertanto regola pattizia.

Occorre tenere presente che le tariffe professionali dei tecnici prevedono la determinazione dei corrispettivi in ogni caso sulla base:
a) di una suddivisione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti prevista dall’articolo 14 della legge n. 143/49) degli interventi da progettare in classi e categorie;
b) della prescrizione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti prevista dall’articolo 14 della legge n. 143/49) che stabilisce che qualora i servizi interessino più di una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente;
c) della percentuale indicata nella tabella A) (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti allegato A della legge n. 143/49) in corrispondenza della classe e categoria (oppure delle classi e categorie) dell’intervento da progettare e dell’importo dell’intervento progettato (o dei singoli importi dell’intervento progettato);
d) delle aliquote indicate nella tabella B) (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti allegato B della legge n. 143/49) con riferimento alle prestazioni previste nel bando (progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità, assistenza al collaudo ecc);
e) degli aumenti percentuali (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti previsti dall’articolo 21 della legge. n. 143/49) delle aliquote della tabella B) determinabili discrezionalmente entro limiti prefissati;
f) di un aumento percentuale (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti previsti dall’articolo 13 della legge n. 143/49 dei corrispettivi per rimborso spese, determinabile discrezionalmente entro un limite prefissato;
g) della riduzione (comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e articolo 17, comma 14-quater, della legge 109/94 e s. m.) dei corrispettivi determinabile discrezionalmente entro il limite del venti per cento.

Giova poi ricordare che gli aumenti percentuali di cui alle precedenti lettere e), f), g) (da valutare discrezionalmente da parte della stazione appaltante, da indicare specificamente nel bando di gara e da applicare, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione a consuntivo del corrispettivo per le prestazioni effettuate) sono (con riferimento alla tariffa degli ingegneri ed architetti) così articolati:
a) tra zero e cento per cento per le aliquote a), b) della tabella B), nel caso di richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali;
b) tra zero e cento per cento per le aliquote c), d), e), f) della tabella B), nel caso di speciali difficoltà e nel caso di sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale;
c) tra zero e cento per cento per le aliquote a), c) della tabella B), nel caso di progetti di trasformazione di fabbricati ed impianti;
d) nella misura fissa del venticinque per cento per le aliquote a), b), c), d), e), f) della tabella B) nel caso di incarico parziale;
e) tra zero e sessanta per cento, per rimborso spese;
f) tra zero a cinquanta per cento per l’aliquota g) della tabella B) nel caso di mancanza di personale di sorveglianza durante l’esecuzione dei lavori.

Le prescrizioni dell’articolo 50, comma 3, del d.P.R. 554/1999 — il quale prevede che le prestazioni che costituiscono servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici sono di tre tipi: normali, speciali, accessorie — nonché dell’articolo 17, comma 14-quater, della legge 109/94 e s. m. e articolo 62, commi 3, 4, e 5, del d.P.R. 554/1999 — secondo cui i corrispettivi relativi alle prestazioni normali e a quelle speciali devono essere determinati applicando le vigenti tariffe professionali mentre quelli relativi alla prestazioni accessorie sono determinati con riferimento ai correnti prezzi di mercato — consentono inoltre di precisare che:
a) le prestazioni normali sono quelle di cui alla tabella B) e cioè quelle relative al progetto preliminare (relazione illustrativa, relazione tecnica, planimetria generale, schemi grafici, calcolo sommario della spesa), al progetto definitivo (relazione descrittiva, relazioni tecniche specialistiche, studio di inserimento urbanistico, elaborati grafici, calcoli preliminari delle strutture e degli impianti, disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, computo metrico estimativo, quadro economico), al progetto esecutivo (relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale, calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, computo metrico estimativo definitivo e quadro economico, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie (individuate in base all’allegato A al d.P.R. 34/2000) di cui si compone l’opera o il lavoro, schema di contratto e capitolato speciale d’appalto), alla direzione dei lavori, alla contabilità, all’assistenza al collaudo — di competenza degli architetti, ingegneri geometri, periti edili, periti industriali, dottori in agraria — nonché quelle relative alle indagini geologiche e relative relazioni, di competenza dei geologi;
b) le prestazioni speciali sono quelle di cui agli aumenti percentuali delle aliquote della tabella B) per richiesta di progetti preliminari relativi a diverse soluzioni progettuali, per speciali difficoltà progettuali e per lo sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale;
c) le prestazioni accessorie sono quelle relative allo studio di prefattibilità ambientale, allo studio di impatto ambientale o allo studio di fattibilità ambientale, al piano di manutenzione, alle analisi e alle indagini tecniche speciali, alle indagini, preliminari e definitive, geotecniche, idrologiche, sismiche, agronomiche, biologiche, chimiche e le relative relazioni, alle prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, alla predisposizione dei piani di sicurezza, ai rilievi planoaltimetrici, alle misurazioni, alle picchettazioni, ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo ed ai piani di esproprio.

Le stesse disposizioni consentono anche di precisare che le prestazioni accessorie sono cosa diversa dai compensi a vacazione e dai rimborsi spese di cui, per esempio, agli articoli 4 e 6 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti che l’ultimo periodo dell’articolo 13 delle medesima tariffa definisce compenso accessorio, e che possono essere liquidati al massimo in una cifra pari al 60% dell’onorario a percentuale.

Da ultimo, sulla individuazione delle classi e delle categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, l'Autorità ha rilevato (determinazione dell’8 novembre 1999, n. 7) che:
a) la tariffa professionale dei tecnici attua una suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado di affinità oggettuale e funzionale delle opere stesse;
b) per quanto riguarda la tariffa degli ingegneri ed architetti le classi individuano nove differenti tipi di interventi mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle caratteristiche degli interventi compresi nella classe;
c) ogni classe individua, quindi, un insieme di interventi oggettualmente e funzionalmente della stessa natura;
d) le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme degli interventi compresi in ogni classe in sottinsiemi caratterizzati ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da a in poi);
e) il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità è quello con collocazione più elevata nell’ordine alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe.

Sulla base di queste indicazioni, emerge l’importanza della prescrizione regolamentare (articolo 63, comma 1, lett. c), e art. 67, comma 1, del d.P.R. 554/1999) che impone di indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell’intervento, in quanto ciò serve a prestabilire quale percentuale si applicherà, a gara ultimata ed a progetto redatto, per determinare il corrispettivo. La prescrizione è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione privata, per la selezione dei concorrenti cui inviare la lettera di invito a presentare offerta. I lavori cui si riferiscono detti requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o alle classi e categorie) dell’intervento cui si riferisce il bando. In questi casi è evidente che vanno considerati gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria (o alle classi e categorie) dell’intervento cui si riferisce il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione nell’ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa natura ma tecnicamente più complessi.

Viene poi confermata la opportunità che gli incrementi delle aliquote a), b), c), d), e), ed f) della tabella B) (lettere a) e b) dell’elencazione prima fatta) — a causa di quanto stabilito per i progetti dalla legge 109/94 e s. m. e dal d.P.R. 554/1999 — siano sempre previsti nei bandi di gara nella misura valutata discrezionalmente in rapporto alla complessità dell’intervento da progettare ma, come si specificherà in prosieguo, sottoposti a ribasso. La previsione di tali incrementi deve essere motivatamente giustificata dal responsabile del procedimento che deve anche provvedere a valutarne le misure entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali.

Negli affidamenti fiduciari l’impiego degli anzidetti aumenti può peraltro aversi in casi limite in quanto, dati gli importi per cui essi sono effettuabili, non sono di regola configurabili e, pertanto, da risolvere, questioni tecniche rilevanti. Nei casi limite in cui si verifichi, invece, la ricorrenza di queste questioni è necessario che il responsabile del procedimento ne dia completa e motivata giustificazione che non può, ovviamente, consistere nella mera affermazione della rilevanza delle questioni, ma deve esternarsi con la indicazione della specifica natura delle stesse e dei problemi che presentano.

Inoltre negli affidamenti fiduciari l’importo relativo al rimborso spese di cui alla lettera e) dell’elencazione prima fatta, non può coincidere con quello previsto come massimo, in quanto, mentre nelle gare esso è soggetto a ribasso, negli affidamenti fiduciari è concordato con l’affidatario e, pertanto, per logica conseguenza deve essere definito, mediante una determinazione, ovviamente, motivata, in un importo che tenga conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.

Va inoltre ricordato che è disposto (articolo 17, comma 14-ter, della legge 109/94 e s. m.) che nella fase transitoria (cioè prima della emanazione del nuovo decreto di cui all’articolo 17, comma 12-bis, della legge 109/94 e s. m.) le aliquote della tabella B riferite alle prestazioni normali sono:
a) per il progetto preliminare quelle indicate con le lettere a) e b);
b) per il progetto definitivo quella indicata con la lettera c);
c) per il progetto esecutivo quelle indicate con le lettere d), e), ed f).

Con riferimento alla suddetta disposizione va osservato che si ritiene che debba fare eccezione alla prescrizione delle tariffe professionali citata in precedenza (qualora i servizi interessino più di una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente) il caso dei servizi relativi alla redazione di un progetto integrale (articolo 1, comma 1, lettera i), del d.P.R. 554/1999) e cioè relativo ad interventi appartenenti agli organismi edilizi (classe I, categorie a), b), c) e d) della elencazione di cui all’articolo 14 della legge 143/49 e successive modificazioni) per i quali il corrispettivo relativo al progetto preliminare va commisurato all’importo globale dell’intervento e quelli del progetto definitivo ed esecutivo ai singoli importi delle diverse parti (architettoniche, strutturali ed impiantistiche) che costituiscono l’intervento e delle relative aliquote della tabella B) (allegata alla suddetta legge 143/49 e successive modificazioni) comprendenti però anche quelle previste per il progetto preliminare.

Per quanto concerne l’inderogabilità dei minimi tariffari va osservato che essa si riferisce, ai sensi della legge 109/94 e s. m. e del d.P.R. 554/1999, esclusivamente ai corrispettivi per le prestazioni normali e, quindi, a quelli determinati sulla base delle indicate tabelle A) e B) e, non anche alle prestazioni speciali e alle prestazioni accessorie. Non è da considerarsi minimo inderogabile neanche il rimborso spese in quanto esso non costituisce corrispettivo (Tar Milano, sentenza del 31 luglio 1999, n. 2883). Per quanto riguarda i costi delle prestazioni accessorie da indicare nei bandi e da sottoporre a ribasso, si ritiene che essi possono essere stabiliti, oltre che con valutazioni discrezionali del responsabile del procedimento, sulla base di quanto previsto nell’annullato decreto del 4 aprile 2001 che, in attesa del nuovo, diventerebbe, pertanto, una opportuna guida per le stazioni appaltanti. Quelli da concordare negli affidamenti fiduciari possono essere determinati con gli stessi criteri ma devono tenere conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.

In base alle indicazioni prima illustrate segue che il ribasso da richiedere nelle gare o da concordare nella trattativa privata (articolo 64, comma 1, lettera c), numero 1, del d.P.R. 554/1999) deve riguardare ed applicarsi esclusivamente:
a) alla percentuale stabilita nel bando di gara per il rimborso spese;
b) alle percentuali di incremento delle aliquote della tabella B), stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;
c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni accessorie;
d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.

Peraltro il ribasso offerto dai concorrenti, per evidenti ragioni di semplificazione procedurale, deve essere unico e valutato direttamente dai medesimi come media ponderale dei ribassi che intendono offrire sulle singole predette voci in base alle quali sarà a consuntivo determinato il corrispettivo. Di tale indicazione è opportuno fare specifico riferimento nei bandi di gara.

In tal modo è garantito il rispetto dell’inderogabilità dei minimi tariffari (articolo 17. commi 12-ter e 14-quarter della legge 109/94 e s. m.), in quanto il ribasso non riguarda la percentuale e le aliquote di cui alle tabelle A) e B) in base alle quali si determina il corrispettivo relativo alle prestazioni considerate normali e che costituisce come prima osservato il minimo inderogabile.

Può anche considerarsi che vi è piena rispondenza tra le suddette disposizioni in materia di determinazione del corrispettivo dei servizi tecnici e una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (emessa il 19 febbraio 2002 nella causa n. C-35/99 in materia di tariffa degli avvocati) in cui si afferma che gli articoli 5 e 85 del trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE nel nuovo testo del trattato) non ostano all’adozione da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare che introduca nel proprio ordinamento una tariffa che stabilisca minimi e massimi per gli onorari dei membri di un ordine professionale e ciò anche se l’introduzione è effettuata sulla base di quanto proposta da un organismo rappresentativo di una professione. Ne segue la legittimità una disposizione che, per la determinazione del compenso, preveda una contrattazione, diretta oppure in gara, fra il professionista ed il cliente nell’ambito di un minimo e di un massimo. Ciò è proprio quanto prevede l’ordinamento italiano: il corrispettivo per l’espletamento dei servizi tecnici deve essere compreso fra un minimo ed un massimo e deve essere determinato sulla base del ribasso offerto in gara dai concorrenti. Il minimo è stabilito in misura fissa dalla normativa ed il massimo è stabilito dalla stazione appaltante in misura inferiore o anche pari ad un valore limite, anch’esso stabilito dalla normativa. Se il legislatore ha dettato queste disposizioni, è perché ha ritenuto di applicare anche in materia di affidamento dei servizi tecnici il principio della concorrenza, in applicazione della normativa comunitaria che considera l’attività professionale dei tecnici come esercizio di impresa.

In base alle considerazioni esposte va configurata altresì la possibilità di indire le gare di appalto sulla base, oltre che del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche del criterio del prezzo più basso (ovvero del ribasso più alto) in quanto il ribasso offerto dai concorrenti, come prima osservato, non riguarderebbe le percentuali e le aliquote delle tabelle A) e B) allegate alle tariffe professionali che sono fisse ed inderogabili, ma soltanto le prestazioni speciali (incrementi delle aliquote della tabella B)) ed i prezzi di mercato delle prestazioni accessorie (eventualmente determinati sulla base dell’abrogato decreto 4 aprile 2001) ed il rimborso spese. Va considerato che, per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’impiego di tale criterio, nel caso si utilizzi la procedura del pubblico incanto, è quasi obbligatorio in quanto il numero dei concorrenti sarà probabilmente molto alto e ciò rende impossibile, sul piano tecnico-operativo, applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In un bando siffatto, a parità di ribasso non suscettibile di essere aumentato senza violare i minimi inderogabili e cioè sia pari al 100% — evenienza che si potrebbe verificare frequentemente — non è da escludere che l’aggiudicazione possa essere prevista ed avvenire, sulla base del principio di cui all’articolo 77, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante sorteggio pubblico che sarebbe effettuato fra soggetti tutti in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ritenuti dalla stazione appaltante sufficienti a garantire una sufficiente qualità professionale ed economica dell’aggiudicatario. Comunque il criterio più apprezzabile rimane quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il quale, oltre agli aspetti economici dell’offerta tiene conto anche di quelli qualitativi.

Si ritiene, quindi, che il criterio del prezzo più basso e cioè del ribasso più alto, non possa essere impiegato qualora l’intervento da progettare, qualsiasi sia il suo importo, rientri nella classe I, categorie a), b), c) e d) prima indicate, e cioè si tratti di un organismo edilizio e comunque quando l’intervento produca effetti sul territorio e sull’ambiente. In questo caso, infatti la valutazione del merito tecnico dell’offerta sotto l’aspetto qualitativo dei concorrenti e la metodologia progettuale indicata nell’offerta, sono elementi non rinunciabili ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario dei servizi posti in gara. Va, però, anche osservato che l’impiego del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa comporta, come si è prima osservato, la necessità di utilizzare la licitazione privata e non il pubblico incanto.



Per le esposte considerazioni, l’Autorità è dell’avviso che i bandi di gara per l’affidamento delle prestazioni di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 109/94 (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale) debbano prevedere:
1) la indicazione della classe e categoria o le classi e le categorie dell’intervento da progettare individuata o individuate sulla base dell’elencazione contenuta nell’articolo 14 della legge 2 marzo 1949, n. 143;
2) la specificazione che la quota dei corrispettivi riferiti alle prestazioni normali e alle prestazioni speciali sarà determinata a consuntivo sulla base della percentuale prevista oppure delle percentuali previste — in corrispondenza della classe e della categoria, oppure delle classi e delle categorie indicate nel bando nonché dell’importo dei lavori progettati — dalla tabella A) della suddetta legge 143/49 e integrazioni e delle aliquote della tabella B), secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 14-ter, della legge 109/94 nonché, per quanto riguarda le prestazioni dei geologi, sulla base delle corrispondenti tabelle della tariffa dei predetti soggetti;
3) l’indicazione delle aliquote della tabella B) da applicare per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle prestazioni normali;
4) l’indicazione degli aumenti delle aliquote della tabella B) che, ai sensi dell’articolo 21 della citata legge 143/49, si ritiene debbano essere applicati, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle prestazioni speciali;
5) la specificazione che la quota del corrispettivo relative alle prestazioni accessorie sarà determinata, al netto del ribasso offerto in gara, sulla base degli importi indicati nel bando;
6) la indicazione della percentuale dei corrispettivi delle prestazioni normali, speciali e accessorie che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, della citata legge 143/1949, costituisce, al netto del ribasso offerto in gara, il cosiddetto compenso accessorio:
7) l’indicazione che l’offerta economica sia costituita da un unico ribasso da applicare, in sede di determinazione a consuntivo dei corrispettivi:
a) alla percentuale, stabilita nel bando di gara per il rimborso spese;
b) alle eventuali percentuali di incremento delle aliquote della tabella B, stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;
c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni accessorie;
d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese ad amministrazioni e ad enti pubblici.

L’Autorità è, altresì, dell’avviso che le suddette indicazioni debbano essere rispettate anche negli affidamenti fiduciari.



Il Relatore Il Presidente









Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

Il Segretario

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