| CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 2 maggio 2006 n. 2445
Pres. Giovannini, est. Chieppa
Ricorsi riuniti:
- CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE (Avv.ti F. Lorenzoni
e P. Sanchini) c. CSPE (CENTRO STUDI PROGETTAZIONE EDILIA)
IN PR.E Q.MAND.RTI , RTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTI
RTI - LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASS.-ARCHITETTI E INGEGNERI
, RTI - MILANO PROGETTI S.P.A. , RTI - STUDIO
LEGALE ASSOCIATO FRITTELLI & LASCIALFARI , RTI
- ANDRE' BENAIM , RTI - GIANLUCA PANICHI (Avv. L.
Lascialfari), STUDIO LEG.ASS.MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA
, SOC. HYDEA SRL IN PR. E MAND. ASS.NE TEMP. PREST. SERVIZII
MICHELOZZI LUIGI SODI ENRICO, MANCINI GIAMPIERO, GENTILE
GIOVANNI, TORTOLI SILVIA (Avv.ti A. Presutti E P.
Golini)
- SOCIETA' HYDEA SRL IN PR. E QLE MAND. ATPS , ATPS ING.
MICHELOZZI LUIGI , ATPS ING. SODI ENRICO, ATPS MANCINI
GIAMPIERO, ATPS GENTILE GIOVANNI, ATPS TORTOLI SILVIA, ATPS
STUDIO LEGALE ASSOC. MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA (Avv.ti
A. Presutti e P. Golini) c. CAMERA DI COMMERCIO, II. AA.
DI FIRENZE (Avv.ti F. Lorenzoni e P. Sanchini), CENTRO STUDI
PROG.EDILIZIA-CSPE IN PR. E Q.MAND.RTI, composto da C.S.P.E.
ASSOCIAZ. PROFESS. ARCHITETTI, RTI - MILANOPROGETTI S.P.A.,
RTI - STUDIO LEG.ASS.FRITTELLI & LASCIALFARI, RTI
- ARCH. ANDRE' BENAIM, RTI - ARCH. GIANLUCA PANICHI, LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO
ASSOCIATI-ARCHITETTI E INGEGNERI (Avv. L. Lascialfari) |
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1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto
– Aggiudicazione – Conoscenza legale – Individuazione del
dies a quo – Criteri
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2. Contratti della P.A - Gara – Appalti di
progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni
accessorie – Ammissibilità - Ragioni
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3. Contratti della P.A - Gara – Appalti di
progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni
accessorie – Configurabilità come offerta nulla per l’esistenza
di una prestazione gratuita – Esclusione – Ragioni
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4. Contratti della P.A - Gara – Appalti di
progettazione – Offerte – Ribasso del 100% sulle prestazioni
accessorie – Configurabilità automatica come offerta anomala
– Esclusione
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5. Contratti della P.A - Gara – Appalti di
progettazione – Attività di consulenza giuridica – Configurabilità
come prestazione accessoria non soggetta a limiti di ribasso
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1. La conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
definitiva non può essere riportata alla data di pubblicazione
della deliberazione nell’albo camerale, sussistendo un onere
per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure
di gara a conoscenza dei concorrenti e, in particolare,
del secondo classificato.
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2. E’ ammissibile, negli appalti di progettazione,
la proposizione di una offerta con il ribasso del 100% sulle
prestazioni accessorie. Infatti le prestazioni accessorie
non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente
previsto dall’art. 50, co. 3, lett. b), DPR n. 554/1999
(1).
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3. Negli appalti di progettazione, il ribasso
del 100 % sulle prestazioni accessorie non integra una offerta
nulla per l’esistenza di una prestazione gratuita, in quanto
l’offerta deve essere valutata nel suo complesso senza una
necessaria previsione di un determinato corrispettivo per
ogni singola prestazione.
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4. L’esperimento del procedimento di verifica
d’anomalia negli appalti di progettazione non può derivare
automaticamente da un ribasso del 100 % sulle prestazioni
accessorie.
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5. Negli appalti di progettazione, anche
l’attività (eventuale) di consulenza giuridica, non soggetta
a minimi tariffari, può costituire una prestazione accessoria
rispetto a quella principale costituita da prestazioni ingegneristiche
e di architetto.
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| (1) Sul punto Cons.
Stato, V, sent. 20 ottobre 2005 n. 5893 e
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
Determinazione 13 novembre 2002 n. 30 |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5366/2005 proposto
dalla
CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE rappresentata
e difesa dagli avv.ti Fabio Lorenzoni e Paolo Sanchini
con domicilio eletto in Roma Via del Viminale n.43
presso Fabio Lorenzoni;
contro
CSPE (CENTRO STUDI PROGETTAZIONE EDILIA) IN PR.E Q.MAND.RTI
, RTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE ARCHITETTI RTI - LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO
ASS.-ARCHITETTI E INGEGNERI , RTI - MILANO PROGETTI S.P.A.
, RTI - STUDIO LEGALE ASSOCIATO FRITTELLI & LASCIALFARI
, RTI - ANDRE' BENAIM , RTI - GIANLUCA PANICHI , rappresentati
e difesi dall’Avv. Leonardo Lascialfari con domicilio eletto
in Roma Lungotevere Flaminio 46 - Iv B presso Gian Marco
Grez;
- STUDIO LEG.ASS.MORBIDELLI, BRUNI, RIGHI, TRAINA , SOC.
HYDEA SRL IN PR. E MAND. ASS.NE TEMP. PREST. SERVIZII MICHELOZZI
LUIGI SODI ENRICO, MANCINI GIAMPIERO, GENTILE GIOVANNI,
TORTOLI SILVIA rappresentati e difesi dagli Avv.ti Avilio
Presutti E Paolo Golini con domicilio eletto in Roma Piazza
S.Salvatore in Lauro 10 presso Avilio Presutti;
e sul ricorso in appello n. 6589/2005 proposto dalla
SOCIETA' HYDEA SRL IN PR. E QLE MAND. ATPS , ATPS ING.
MICHELOZZI LUIGI , ATPS ING. SODI ENRICO, ATPS MANCINI GIAMPIERO,
ATPS GENTILE GIOVANNI, ATPS TORTOLI SILVIA, ATPS STUDIO
LEGALE ASSOC. MORBIDELLI,BRUNI,RIGHI,TRAINA, rappresentati
e difesi dagli Avv. Avilio Presutti e Paolo Golini con domicilio
eletto in Roma Piazza S.Salvatore in Lauro 10 presso Avilio
Presutti;
contro
CAMERA DI COMMERCIO, II. AA. DI FIRENZE, rappresentata
e difesa dagli Avv.ti Fabio Lorenzoni e Paolo Sanchini con
domicilio eletto in Roma Via del Viminale n.43, presso Fabio
Lorenzoni;
e nei confronti di
CENTRO STUDI PROG.EDILIZIA-CSPE IN PR. E Q.MAND.RTI,
composto da C.S.P.E. ASSOCIAZ. PROFESS. ARCHITETTI, RTI
- MILANOPROGETTI S.P.A., RTI - STUDIO LEG.ASS.FRITTELLI
& LASCIALFARI, RTI - ARCH. ANDRE' BENAIM, RTI - ARCH.
GIANLUCA PANICHI, LANCIETTI-PASSALEVA-GIORDO ASSOCIATI-ARCHITETTI
E INGEGNERI, rappresentati e difesi dall’Avv. LEONARDO
LASCIALFARI con domicilio eletto in Roma Lungotevere Flaminio
46, presso Gian Marco Grez;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Toscana, Sezione II, n. 3152/2005 (dispositivo n. 41/2005);
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13-1-2006 relatore il Consigliere
Roberto Chieppa.
Uditi gli avvocati Sanchini, Lascialfari e Golini;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Con delibera della Giunta camerale 18.9.2002 n. 336 la
Camera di Commercio di Firenze avviava una procedura aperta,
ai sensi del d. leg.vo n. 157/1995, per l’affidamento dei
servizi di architettura ed ingegneria per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di ristrutturazione
dell’edificio sede della Camera di Commercio, sito a Piazza
dei Giudici 3, unitamente ai servizi accessori indicati,
nonché per la vendita dell’immobile denominato “Borsa Merci”,
sito tra Via Por Santa Maria e Volta dei Mercanti in Firenze.
Nell’allegato disciplinare al capo I°, let. D, si precisava
che l’importo di Euro 1.247.038,42 riguardava l’onorario
e relative spese ed era determinato sulla base delle tariffe
professionali, mentre quello di Euro 95.974,42 era destinato
alle prestazioni accessorie, determinate forfetariamente
con riferimento ai correnti prezzi di mercato.
Alla gara partecipavano 11 raggruppamenti, tra cui il C.S.P.E.
ed il costituendo raggruppamento guidato dalla mandataria
Hydea S.r.l., che si collocavano - rispettivamente – al
secondo posto con punti complessivi 75.89 ed al primo posto
della graduatoria con punti 78,58 a seguito della conclusione
dell’esame delle offerte nella seduta pubblica del 17 marzo
2003.
Avendo presenziato all’apertura delle offerte economiche,
il raggruppamento C.S.P.E. con nota 24.3.2003 chiedeva alla
Camera di Commercio il riesame delle conclusioni della commissione,
rappresentando il rischio che la stazione appaltante si
accingesse a stipulare un contratto nullo con le imprese
vincitrici, poiché queste avevano ottenuto il primo posto
in graduatoria grazie ad un ribasso del 100% sull’importo
per le prestazioni accessorie fissato dal disciplinare in
Euro 95.974,00.
Ricevuto un riscontro negativo dal Servizio legale della
Camera di Commercio, con nota 22.4.2003, il raggruppamento
C.S.P.E. (secondo classificato), impugnava davanti al Tar
Toscana l’aggiudicazione ed i presupposti atti di gara (tra
cui in via subordinata anche il bando ed il disciplinare),
chiedendone l’annullamento.
Con l’impugnata sentenza il Tar accoglieva il ricorso, ritenendo
che “la riduzione – ribasso del 100%, offerto dall’aggiudicataria
sul corrispettivo per le prestazioni accessorie, comporta
che queste ultime, (prevalentemente costituite da consulenza
legale per la procedura di gara e la stipulazione dei connessi
contratti e, quindi, non rientranti nemmeno come accessorie
nell’ambito delle prestazioni ingegneristiche ed architettoniche)
vengano – in tal guisa – a gravare finanziariamente sull’importo
offerto per la prestazione tecnica principale (e cioè i
servizi di ingegneria ed architettura); da ciò la conseguenza
che il ribasso del 20% offerto dall’aggiudicataria per le
prestazioni tecniche, in termini reali, supererebbe il limite
consentito del 20% dei minimi tariffari, in quanto, se la
remunerazione di prestazioni accessorie ai profili tecnici
del progetto di ristrutturazione edilizia può essere ricompresa
nel corrispettivo calcolato per i servizi di ingegneria,
diversamente le prestazioni di consulenza legale o tecnico
giuridica (necessarie per il corretto svolgimento delle
procedure di gara per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione
dell’edificio a P.zza Dei Giudici e per la vendita della
ex Borsa Merci) vengono a gravare irrimediabilmente, come
ulteriore onere, sullo stesso emolumento calcolato per le
prestazioni principali; in conseguenza l’offerta economica
vincitrice della gara doveva essere esclusa per inosservanza
del limite massimo del ribasso, fissato dallo stesso disciplinare
al 20% del minimo delle tariffe professionali.”
Con i ricorsi in appello indicati in epigrafe, hanno impugnato
detta sentenza la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricolatura di Firenze e la Hydea S.r.l., in proprio
e quale mandataria capogruppo dell’Associazione Temporanea
di prestatori di Servizi, composta dalla stessa Hydea S.r.l.
e gli Ing.ri E. Sodi, G. Mancini, G. Gentile, Arch. S. Tortoli
e Studio Legale Morbidelli- Bruni-Righi-Traina.
Si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dei
ricorsi in appello, il Centro Studi Progettazione Edilizia
- C.S.P.E., , in proprio e quale mandatario del R.T.I. composto
da C.S.P.E., Lancietti ed altri associati Architetti ed
Ingegneri, Milano Progetti S.p.a., Studio Legale Associato
Frittelli e Lascialfari, Arch.tti A. Benaim e G. Panichi.
All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione.
2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei
ricorsi in appello, proposti per analoghi motivi avverso
la medesima sentenza.
3. Sempre in via preliminare deve essere respinta la censura
con cui le appellanti hanno dedotto l’irricevibilità ed
inammissibilità del ricorso di primo grado causa la tardiva
impugnazione dell’aggiudicazione definitiva.
Come rilevato dal Tar, la conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione definitiva non può essere riportata alla
data di pubblicazione della deliberazione nell’albo camerale,
sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare
gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti
e, in particolare, del secondo classificato,.
Non risultando agli atti tale comunicazione, il termine
decadenziale non può neanche essere fatto decorrere dal
deposito in giudizio delle deliberazione in questione, avvenuto
oltre il termine ordinatorio previsto per la costituzione
in giudizio.
4. Le appellanti contestano la decisione con cui il Tar
ha ritenuto che il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie
non fosse consentito dal disciplinare di gara e dovesse
quindi condurre all’esclusione del raggruppamento aggiudicatario.
I ricorsi in appello sono fondati.
Si rileva che il disciplinare di gara ha distinto, su un
corrispettivo complessivo presunto di Euro 1.343.012,84,
un importo di Euro 1.247.038,42 per prestazioni tecniche
principali ed un importo di Euro 95.974,42 per le prestazioni
accessorie, precisando altresì al punto R che l’offerta
economica deve indicare separatamente il ribasso applicato
alle prestazioni tecniche principali nei limiti del 20%
massimo previsto dall’art. 4, comma 12 bis, della legge
n. 155/1989, nonché quello per le prestazioni accessorie.
Era quindi chiaro che solo per le prestazioni principali
era stabilito un limite al ribasso nella misura del 20 %,
mentre alcun limite vi era per le prestazioni accessorie.
Il ribasso del 100 % offerto dal raggruppamento aggiudicatario
non violava, dunque, direttamente alcuna disposizione della
lex specialis della gara.
Né può essere ritenuta sussistente una violazione indiretta
delle regole di gara sulla base della considerazione che
il ribasso, a meno di non configurare una inammissibile
gratuità delle prestazioni accessorie, finirebbe per gravare
sulle prestazioni principali in tal modo ribassate in misura
superore al 20 %.
Innanzitutto, va rilevato che le prestazioni accessorie
non sono soggette a vincoli tariffari, come espressamente
previsto dall’art. 50, comma 3, lett. b) del DPR n. 554/1999.
Inoltre, nell’ambito di una offerta complessiva, quale quella
in esame, non deve necessariamente esservi un espresso corrispettivo
per ogni singola prestazione, tenuto anche presente che
l’effetto utile ricavabile dallo svolgimento di una serie
di attività, quali quelle ricompresse nelle prestazioni
accessorie, può derivare da una molteplicità di fattori
ed è apprezzabile anche in termini di prestigio professionale;
ciò conduce ad una valutazione della congruità dell’offerta
nel suo complesso.
Peraltro, lo somma prevista al punto R.1 del disciplinare
non riguardava solo a prestazioni, su cui opera il limite
del ribasso del 20 %, ma anche le relative spese (non soggette
a limiti di ribasso), con la conseguenza che non è esatto
che un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie finirebbe
per gravare necessariamente sulle prestazioni principali
oltre il limite di ribasso.
Peraltro, l’ammissibilità di un ribasso del 100 % per le
prestazioni accessorie è stata già riconosciuta dal Consiglio
di Stato in analoga fattispecie in presenza di un bando
di gara che non prevedeva alcun limite di ribasso per le
prestazioni accessorie (Cons. Stato, V, n. 5983/2005).
In tale occasione la V Sezione ha riformato una sentenza
del Tar, che anche aveva ritenuto che un ribasso del 100
% sulle prestazioni accessorie finisse per gravare sulle
prestazioni principali (in quel caso già previste nel limite
massimo di ribasso del 20 %), evidenziando che aveva errato
“il giudice di primo grado nel ragionare in termini di “intangibilità”,
atteso che l’intangibilità doveva essere riferita all’offerta
complessiva, al netto del ribasso percentuale unico da applicarsi
solo sulle prestazioni minori, che non poteva essere inferiore
all’importo di €. 1.449.512,87 (fermo restando la praticabilità
per le imprese di ribassare – anche fino al 100% - la quota
ribassabile).”
Infine, un ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie
è espressamente ammesso anche dalla determinazione n. 30
del 13 novembre 2002 dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, in cui si esaminano i possibili criteri
di aggiudicazione in caso di tale ribasso del 100 % nel
presupposto della legittimità di una siffatta offerta.
Correttamente quindi il raggruppamento appellante era stato
ammesso alla gara, tenuto conto che l’offerto ribasso del
100 % sulle prestazioni accessorie non integrava alcun motivo
di esclusione dalla procedura.
5. Devono a questo punto essere esaminati i motivi assorbiti
in primo grado e riproposti dalla parte appellata.
Tali motivi sono infondati, in quanto:
a) il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie non
integra una offerta nulla per l’esistenza di una prestazione
gratuita, in quanto, come illustrato in precedenza, l’offerta
deve essere valutata nel suo complesso senza una necessaria
previsione di un determinato corrispettivo per ogni singola
prestazione;
b) non è stato fornito alcun concreto elemento per ritenere
l’offerta dell’aggiudicataria come anomala, non potendo
il giudizio di anomalia derivare automaticamente da un ribasso
del 100 % per le prestazione accessorie, ritenuto ammissibile;
c) il bando di gara non è illegittimo per aver consentito
il ribasso del 100 % sulle prestazioni accessorie, in quanto
tali prestazioni riguardavano tutte attività non previste
dalle vigenti tariffe ai sensi dell’art. 50 del DPR n. 554/99
e non soggette a minimi tariffari con la conseguente ammissibilità
della mancata fissazione nelle regole della gara di un limite
al ribasso;
d) anche l’attività (eventuale) di consulenza giuridica,
non soggetta a minimi tariffari, può costituire una prestazione
accessoria rispetto a quella principale costituita da prestazioni
ingegneristiche e di architetto
6. In conclusione, i ricorsi in appello devono essere accolti
e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto
il ricorso proposto in primo grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra
le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta,
previa riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie
e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge
il ricorso proposto in primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 13-1-2006 dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio Giovannini - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Lanfranco Balucani - Consigliere
Roberto Chieppa - Consigliere Est.
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il...02/05/2006.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
|
IL
CONSIGLIO
DETERMINAZIONE N. 30/2002
del 13 novembre 2002
R 819/2002
“Affidamento di incarichi di progettazione a seguito delle
modifiche apportate dalla legge 1°agosto 2002 n. 166”
Considerato in fatto
I dati raccolti e le richieste di informazioni e di chiarimenti
rivolti all’Autorità nonché le segnalazioni
inviate alle stazioni appaltanti in ordine agli affidamenti di servizi
di progettazione e di direzione dei lavori hanno portato l’Autorità
a constatare nel comportamento delle stazioni appaltanti, in particolare
per gli affidamenti rientranti nella cosiddetta “fascia fiduciaria”,
l’esistenza di fatti quali l’assenza di idonea pubblicità,
la mancata indicazione della motivazione in ordine alla scelta del
professionista, nonché l’artificioso frazionamento
degli incarichi, al fine di procedere ad affidamento fiduciario
– spesso allo stesso professionista – anziché
utilizzare procedure concorsuali. Sono spesso emerse anche irregolarità
nei bandi di gara che dimostrano l’esistenza di difficoltà
interpretative o di dubbi in ordine alle disposizioni che disciplinano
la materia degli affidamenti dei servizi tecnici; irregolarità
che sono frequentemente alla base di ricorsi e, di conseguenza,
di ritardi nella redazione dei progetti.
In questi fatti sono ravvisabili pacifiche ed evidenti violazioni
dell’articolo 17, commi 10, 11, 12 e 14 della legge 11 febbraio
1994 e s. m. e dell’articolo 62, commi 1 e 10, del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554 e sono oggi da considerarsi ancora più
gravi in quanto la legge 1° agosto 2002, n.166 ha aumentato
il limite della “fascia fiduciaria” da 40.000 euro a
100.000 euro.
Il loro ricorrere richiede indicazioni che contribuiscano, con la
consapevolezza del fondamento dei precetti normativi, alla formazioni
di regole per comportamenti a questi conformi, indicazioni che l’Autorità
ritiene necessario fornire quali linee guida cui le stazioni appaltanti
possono fare riferimento nei singoli casi che si presentino nella
loro attività.
Considerato in diritto
In primo luogo va osservato che le modifiche introdotte nella legge
109/1994 e s. m. dalla legge 166/2002 comportano una suddivisione
degli affidamenti delle prestazioni di cui all’articolo 17,
comma 1, della legge 109/94 (progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione
del programma triennale) in tre nuove fasce di importi. La prima
fascia riguarda gli affidamenti i cui corrispettivi sono inferiore
a 100.000 euro; la seconda fascia gli affidamenti i cui corrispettivi
sono pari o superiori a 100.000 euro ed inferiori alla soglia di
applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi; la terza fascia gli affidamenti pari o superiori
alla suddetta soglia. Va osservato che la attuale soglia comunitaria
è pari all’equivalente in euro di 200.000 DSP (diritti
speciale di prelievo) e cioè 249.681 euro pari a 483.449.829
di vecchie lire (Decreto Ministero Economia e Finanza, G.U. 3 gennaio
2002, n. 2).
Gli appalti relativi alla prima fascia sono affidati tramite il
responsabile del procedimento (articolo 17, comma 12, della legge
109/94 e s. m.) a soggetti di fiducia delle stazioni appaltanti
con la procedura della trattativa privata e delle prescrizioni previste
dall’articolo 62, comma 1, del d.P.R. 554/1999; quelli relativi
alla seconda fascia sono affidati, oltre che con la procedura della
licitazione privata come disciplinata — in attesa delle eventuali
modifiche che a tale d.P.R. 554/1999 saranno apportate dal Governo
ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della legge 166/2002 —
dagli articoli 62, 63 e 64 del suddetto d.P.R. 554/1999, anche del
pubblico incanto comunque, però, a soggetti in possesso degli
specifici requisiti tecnici-organizzativi previsti del citato articolo
63, lettera o); quelli relativi alla terza fascia sono affidati,
a soggetti in possesso degli specifici requisiti economico-finanziari
e tecnici-organizzativi previsti dall’articolo 66 del predetto
d.P.R. 554/1999, con le procedure del pubblico incanto e della licitazione
privata di cui agli articoli 65, 67, 68, 69 e 70 del medesimo d.P.R.
554/1999 e con le disposizioni previste dal d.lgs. 17 marzo 1995,
n. 157. Va precisato che gli appalti relativi alla prima fascia
possono, ovviamente, essere affidati anche con le procedure previste
per la seconda fascia.
Per la individuazione della fascia cui appartiene un appalto è
necessario che il responsabile del procedimento rediga, sulla base
delle indicazioni di cui si parlerà in prosieguo, una ipotesi
di parcella che deve riguardare (determinazione del 17 febbraio
2000, n. 10) sia la prestazione di progettazione sia quella di direzione
dei lavori, fatto salvo il caso in cui sia stato già stabilito
che la direzione dei lavori non sarà affidata al progettista
ma sarà espletata da tecnici della stazione appaltante.
È stato già previsto (determinazione del 16 ottobre
2002, n. 27) che, sulla base del principio secondo il quale, salva
diversa intenzione del legislatore, la legge non dispone che per
l’avvenire, la disciplina corrispondente alle nuove fasce
di importi trova applicazione agli incarichi affidati successivamente
all’entrata in vigore della legge 166/2002 e cioè dal
18 agosto 2002. Ne segue che per gli affidamenti di importi compresi
tra 40.000 e 100.000 euro, risulta ammissibile l’incarico
fiduciario, se affidato successivamente alla data di entrata in
vigore della legge 166/2002.
Per la prima fascia, nonostante la modifica legislativa, può
ritenersi che i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza
(C. Stato, Sez. V, 3 febbraio 1999, n. 112; C. Stato, Sez. V, 20
agosto 2001, n. 4466; C. Stato, sez. V, 5 settembre 2001, 4673)
e dall’Autorità trovano applicazione anche con riferimento
al mutato importo. Nella citata determinazione n. 27/2002 sono stati
richiamati gli avvisi che l’Autorità ha espresso in
ordine a tali affidamenti fiduciari. È stato ricordato che
essi sono contenuti nelle determinazioni dell’8 novembre 1999,
n. 8, del 17 febbraio 2000, n. 5, del 5 aprile 2000, n, 17, del
27 dicembre 2000, n. 57, del 26 luglio 2001 n.18, del 27 febbraio
2002, n. 3, del 16 luglio 2002, n.16, del 24 luglio 2002, n. 18
e del 30 luglio 2002, n. 20 e che il loro rispetto è ancora
più indispensabile stante il nuovo limite.
Per quanto riguarda la quantificazione dei corrispettivi l’Autorità,
stante l’annullamento da parte del Tar Lazio del decreto del
Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, nella suddetta determinazione
n. 27/2002 ha espresso l‘avviso che la previsione di un nuovo
decreto (articolo 17, comma 12-ter, della legge 109/94 e s. m.)
da parte del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, cioè di un decreto
chiamato a definire, quindi a rendere applicabile la nuova normativa,
porta, nelle more, ad applicare quella contenuta nella legge 2 marzo
1949, n. 143 (ingegneri e gli architetti) e le corrispondenti leggi
per gli altri tecnici (geometri, periti edili ed industriali, geologi,
dottori agronomi e forestali). Indicazione interpretativa che l’Autorità
ritiene di dover ribadire nell’ulteriore considerazione che
non costituisce soluzione esaustiva di opposto avviso quella che
qualifichi come carattere materiale contenutistico il rinvio all’annullato
decreto 4 aprile 2001 (ultimo periodo del comma 12-bis dell’articolo
17 della legge 109/94 e s. m.), in quanto, se così fosse,
rimarrebbe cristallizzato un regime tariffario, divenuto precetto
normativo, modificabile soltanto con legge, mentre è noto
che il sistema delle tariffe è assegnato a provvedimenti
amministrativi.
In merito, poi, ad un specifico quesito inviato all’Autorità
riguardante la determinazione dei corrispettivi concernenti incarichi
affidati nella vigenza del decreto del Ministro della giustizia
del 4 aprile 2001, può essere considerato che principio generale,
in ipotesi di successione di leggi nel tempo, è quello secondo
cui i modi e i contenuti delle obbligazioni derivanti da contratti
sono determinati dalla legge vigente al tempo della relativa stipulazione.
Sicché, se per gli affidamenti disposti successivamente al
18 agosto 2002, le stazioni appaltanti debbano riferirsi per la
determinazione dei corrispettivi delle prestazioni affidate alle
tariffe operanti antecedentemente all’emanazione del decreto
4 aprile 2001, per quelli, invece, effettuati nella vigenza di tale
decreto, cioè dall’11 maggio 2001 al 23 luglio 2002,
i corrispettivi, ancorché liquidati successivamente al 23
luglio 2002, dovrebbero essere determinati in base al contenuto
recepito nell’accordo contrattuale intervenuto tra le parti
e costituente pertanto regola pattizia.
Occorre tenere presente che le tariffe professionali dei tecnici
prevedono la determinazione dei corrispettivi in ogni caso sulla
base:
a) di una suddivisione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti
prevista dall’articolo 14 della legge n. 143/49) degli interventi
da progettare in classi e categorie;
b) della prescrizione (per quanto riguarda gli ingegneri ed architetti
prevista dall’articolo 14 della legge n. 143/49) che stabilisce
che qualora i servizi interessino più di una classe e categoria
i corrispettivi devono essere commisurati separatamente agli importi
dei lavori di ciascuna classe e categoria e non globalmente;
c) della percentuale indicata nella tabella A) (per quanto riguarda
gli ingegneri ed architetti allegato A della legge n. 143/49) in
corrispondenza della classe e categoria (oppure delle classi e categorie)
dell’intervento da progettare e dell’importo dell’intervento
progettato (o dei singoli importi dell’intervento progettato);
d) delle aliquote indicate nella tabella B) (per quanto riguarda
gli ingegneri ed architetti allegato B della legge n. 143/49) con
riferimento alle prestazioni previste nel bando (progetto preliminare,
progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione dei lavori, contabilità,
assistenza al collaudo ecc);
e) degli aumenti percentuali (per quanto riguarda gli ingegneri
ed architetti previsti dall’articolo 21 della legge. n. 143/49)
delle aliquote della tabella B) determinabili discrezionalmente
entro limiti prefissati;
f) di un aumento percentuale (per quanto riguarda gli ingegneri
ed architetti previsti dall’articolo 13 della legge n. 143/49
dei corrispettivi per rimborso spese, determinabile discrezionalmente
entro un limite prefissato;
g) della riduzione (comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto
legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1989, n. 155, e articolo 17, comma 14-quater, della
legge 109/94 e s. m.) dei corrispettivi determinabile discrezionalmente
entro il limite del venti per cento.
Giova poi ricordare che gli aumenti percentuali di cui alle precedenti
lettere e), f), g) (da valutare discrezionalmente da parte della
stazione appaltante, da indicare specificamente nel bando di gara
e da applicare, al netto del ribasso offerto in gara, per la determinazione
a consuntivo del corrispettivo per le prestazioni effettuate) sono
(con riferimento alla tariffa degli ingegneri ed architetti) così
articolati:
a) tra zero e cento per cento per le aliquote a), b) della tabella
B), nel caso di richiesta di progetti preliminari relativi a diverse
soluzioni progettuali;
b) tra zero e cento per cento per le aliquote c), d), e), f) della
tabella B), nel caso di speciali difficoltà e nel caso di
sviluppo di elaborati in numero e qualità superiore al normale;
c) tra zero e cento per cento per le aliquote a), c) della tabella
B), nel caso di progetti di trasformazione di fabbricati ed impianti;
d) nella misura fissa del venticinque per cento per le aliquote
a), b), c), d), e), f) della tabella B) nel caso di incarico parziale;
e) tra zero e sessanta per cento, per rimborso spese;
f) tra zero a cinquanta per cento per l’aliquota g) della
tabella B) nel caso di mancanza di personale di sorveglianza durante
l’esecuzione dei lavori.
Le prescrizioni dell’articolo 50, comma 3, del d.P.R. 554/1999
— il quale prevede che le prestazioni che costituiscono servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata
e gli altri servizi tecnici sono di tre tipi: normali, speciali,
accessorie — nonché dell’articolo 17, comma 14-quater,
della legge 109/94 e s. m. e articolo 62, commi 3, 4, e 5, del d.P.R.
554/1999 — secondo cui i corrispettivi relativi alle prestazioni
normali e a quelle speciali devono essere determinati applicando
le vigenti tariffe professionali mentre quelli relativi alla prestazioni
accessorie sono determinati con riferimento ai correnti prezzi di
mercato — consentono inoltre di precisare che:
a) le prestazioni normali sono quelle di cui alla tabella B) e cioè
quelle relative al progetto preliminare (relazione illustrativa,
relazione tecnica, planimetria generale, schemi grafici, calcolo
sommario della spesa), al progetto definitivo (relazione descrittiva,
relazioni tecniche specialistiche, studio di inserimento urbanistico,
elaborati grafici, calcoli preliminari delle strutture e degli impianti,
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici,
computo metrico estimativo, quadro economico), al progetto esecutivo
(relazione generale, relazioni specialistiche, elaborati grafici
comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di
ripristino e miglioramento ambientale, calcoli esecutivi delle strutture
e degli impianti, computo metrico estimativo definitivo e quadro
economico, cronoprogramma, elenco dei prezzi unitari ed eventuali
analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità
di manodopera per le diverse categorie (individuate in base all’allegato
A al d.P.R. 34/2000) di cui si compone l’opera o il lavoro,
schema di contratto e capitolato speciale d’appalto), alla
direzione dei lavori, alla contabilità, all’assistenza
al collaudo — di competenza degli architetti, ingegneri geometri,
periti edili, periti industriali, dottori in agraria — nonché
quelle relative alle indagini geologiche e relative relazioni, di
competenza dei geologi;
b) le prestazioni speciali sono quelle di cui agli aumenti percentuali
delle aliquote della tabella B) per richiesta di progetti preliminari
relativi a diverse soluzioni progettuali, per speciali difficoltà
progettuali e per lo sviluppo di elaborati in numero e qualità
superiore al normale;
c) le prestazioni accessorie sono quelle relative allo studio di
prefattibilità ambientale, allo studio di impatto ambientale
o allo studio di fattibilità ambientale, al piano di manutenzione,
alle analisi e alle indagini tecniche speciali, alle indagini, preliminari
e definitive, geotecniche, idrologiche, sismiche, agronomiche, biologiche,
chimiche e le relative relazioni, alle prime indicazioni e disposizioni
per la stesura dei piani di sicurezza, alla predisposizione dei
piani di sicurezza, ai rilievi planoaltimetrici, alle misurazioni,
alle picchettazioni, ai rilievi della rete dei servizi del sottosuolo
ed ai piani di esproprio.
Le stesse disposizioni consentono anche di precisare che le prestazioni
accessorie sono cosa diversa dai compensi a vacazione e dai rimborsi
spese di cui, per esempio, agli articoli 4 e 6 della tariffa professionale
degli ingegneri ed architetti che l’ultimo periodo dell’articolo
13 delle medesima tariffa definisce compenso accessorio, e che possono
essere liquidati al massimo in una cifra pari al 60% dell’onorario
a percentuale.
Da ultimo, sulla individuazione delle classi e delle categorie cui
si riferiscono i servizi da affidare, l'Autorità ha rilevato
(determinazione dell’8 novembre 1999, n. 7) che:
a) la tariffa professionale dei tecnici attua una suddivisione delle
opere in classi e categorie in funzione del grado di affinità
oggettuale e funzionale delle opere stesse;
b) per quanto riguarda la tariffa degli ingegneri ed architetti
le classi individuano nove differenti tipi di interventi mentre
le categorie rappresentano una specificazione dettagliata delle
caratteristiche degli interventi compresi nella classe;
c) ogni classe individua, quindi, un insieme di interventi oggettualmente
e funzionalmente della stessa natura;
d) le categorie, invece, costituiscono una suddivisione dell'insieme
degli interventi compresi in ogni classe in sottinsiemi caratterizzati
ognuno da uguale complessità funzionale e tecnica (da a in
poi);
e) il sottoinsieme che presenta la più elevata complessità
è quello con collocazione più elevata nell’ordine
alfabetico e, logicamente, vi corrisponde la percentuale più
elevata fra quelle previste, a parità di importo, nella classe.
Sulla base di queste indicazioni, emerge l’importanza della
prescrizione regolamentare (articolo 63, comma 1, lett. c), e art.
67, comma 1, del d.P.R. 554/1999) che impone di indicare nel bando
di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell’intervento,
in quanto ciò serve a prestabilire quale percentuale si applicherà,
a gara ultimata ed a progetto redatto, per determinare il corrispettivo.
La prescrizione è funzionale anche per la dimostrazione dei
requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti
da impiegare, nel caso che la procedura di gara sia la licitazione
privata, per la selezione dei concorrenti cui inviare la lettera
di invito a presentare offerta. I lavori cui si riferiscono detti
requisiti devono, infatti, appartenere alla classe e categoria (o
alle classi e categorie) dell’intervento cui si riferisce
il bando. In questi casi è evidente che vanno considerati
gli interventi appartenenti non solo alla classe e alla categoria
(o alle classi e categorie) dell’intervento cui si riferisce
il bando ma anche alla classe ed alle categorie la cui collocazione
nell’ordine alfabetico sia pari o più elevata a quella
stabilita nel bando, in quanto questi interventi sono della stessa
natura ma tecnicamente più complessi.
Viene poi confermata la opportunità che gli incrementi delle
aliquote a), b), c), d), e), ed f) della tabella B) (lettere a)
e b) dell’elencazione prima fatta) — a causa di quanto
stabilito per i progetti dalla legge 109/94 e s. m. e dal d.P.R.
554/1999 — siano sempre previsti nei bandi di gara nella misura
valutata discrezionalmente in rapporto alla complessità dell’intervento
da progettare ma, come si specificherà in prosieguo, sottoposti
a ribasso. La previsione di tali incrementi deve essere motivatamente
giustificata dal responsabile del procedimento che deve anche provvedere
a valutarne le misure entro i limiti stabiliti dalle tariffe professionali.
Negli affidamenti fiduciari l’impiego degli anzidetti aumenti
può peraltro aversi in casi limite in quanto, dati gli importi
per cui essi sono effettuabili, non sono di regola configurabili
e, pertanto, da risolvere, questioni tecniche rilevanti. Nei casi
limite in cui si verifichi, invece, la ricorrenza di queste questioni
è necessario che il responsabile del procedimento ne dia
completa e motivata giustificazione che non può, ovviamente,
consistere nella mera affermazione della rilevanza delle questioni,
ma deve esternarsi con la indicazione della specifica natura delle
stesse e dei problemi che presentano.
Inoltre negli affidamenti fiduciari l’importo relativo al
rimborso spese di cui alla lettera e) dell’elencazione prima
fatta, non può coincidere con quello previsto come massimo,
in quanto, mentre nelle gare esso è soggetto a ribasso, negli
affidamenti fiduciari è concordato con l’affidatario
e, pertanto, per logica conseguenza deve essere definito, mediante
una determinazione, ovviamente, motivata, in un importo che tenga
conto dei ribassi conseguiti in gara per prestazioni analoghe.
Va inoltre ricordato che è disposto (articolo 17, comma 14-ter,
della legge 109/94 e s. m.) che nella fase transitoria (cioè
prima della emanazione del nuovo decreto di cui all’articolo
17, comma 12-bis, della legge 109/94 e s. m.) le aliquote della
tabella B riferite alle prestazioni normali sono:
a) per il progetto preliminare quelle indicate con le lettere a)
e b);
b) per il progetto definitivo quella indicata con la lettera c);
c) per il progetto esecutivo quelle indicate con le lettere d),
e), ed f).
Con riferimento alla suddetta disposizione va osservato che si ritiene
che debba fare eccezione alla prescrizione delle tariffe professionali
citata in precedenza (qualora i servizi interessino più di
una classe e categoria i corrispettivi devono essere commisurati
separatamente agli importi dei lavori di ciascuna classe e categoria
e non globalmente) il caso dei servizi relativi alla redazione di
un progetto integrale (articolo 1, comma 1, lettera i), del d.P.R.
554/1999) e cioè relativo ad interventi appartenenti agli
organismi edilizi (classe I, categorie a), b), c) e d) della elencazione
di cui all’articolo 14 della legge 143/49 e successive modificazioni)
per i quali il corrispettivo relativo al progetto preliminare va
commisurato all’importo globale dell’intervento e quelli
del progetto definitivo ed esecutivo ai singoli importi delle diverse
parti (architettoniche, strutturali ed impiantistiche) che costituiscono
l’intervento e delle relative aliquote della tabella B) (allegata
alla suddetta legge 143/49 e successive modificazioni) comprendenti
però anche quelle previste per il progetto preliminare.
Per quanto concerne l’inderogabilità dei minimi tariffari
va osservato che essa si riferisce, ai sensi della legge 109/94
e s. m. e del d.P.R. 554/1999, esclusivamente ai corrispettivi per
le prestazioni normali e, quindi, a quelli determinati sulla base
delle indicate tabelle A) e B) e, non anche alle prestazioni speciali
e alle prestazioni accessorie. Non è da considerarsi minimo
inderogabile neanche il rimborso spese in quanto esso non costituisce
corrispettivo (Tar Milano, sentenza del 31 luglio 1999, n. 2883).
Per quanto riguarda i costi delle prestazioni accessorie da indicare
nei bandi e da sottoporre a ribasso, si ritiene che essi possono
essere stabiliti, oltre che con valutazioni discrezionali del responsabile
del procedimento, sulla base di quanto previsto nell’annullato
decreto del 4 aprile 2001 che, in attesa del nuovo, diventerebbe,
pertanto, una opportuna guida per le stazioni appaltanti. Quelli
da concordare negli affidamenti fiduciari possono essere determinati
con gli stessi criteri ma devono tenere conto dei ribassi conseguiti
in gara per prestazioni analoghe.
In base alle indicazioni prima illustrate segue che il ribasso da
richiedere nelle gare o da concordare nella trattativa privata (articolo
64, comma 1, lettera c), numero 1, del d.P.R. 554/1999) deve riguardare
ed applicarsi esclusivamente:
a) alla percentuale stabilita nel bando di gara per il rimborso
spese;
b) alle percentuali di incremento delle aliquote della tabella B),
stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;
c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni
accessorie;
d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese
ad amministrazioni e ad enti pubblici.
Peraltro il ribasso offerto dai concorrenti, per evidenti ragioni
di semplificazione procedurale, deve essere unico e valutato direttamente
dai medesimi come media ponderale dei ribassi che intendono offrire
sulle singole predette voci in base alle quali sarà a consuntivo
determinato il corrispettivo. Di tale indicazione è opportuno
fare specifico riferimento nei bandi di gara.
In tal modo è garantito il rispetto dell’inderogabilità
dei minimi tariffari (articolo 17. commi 12-ter e 14-quarter della
legge 109/94 e s. m.), in quanto il ribasso non riguarda la percentuale
e le aliquote di cui alle tabelle A) e B) in base alle quali si
determina il corrispettivo relativo alle prestazioni considerate
normali e che costituisce come prima osservato il minimo inderogabile.
Può anche considerarsi che vi è piena rispondenza
tra le suddette disposizioni in materia di determinazione del corrispettivo
dei servizi tecnici e una sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee (emessa il 19 febbraio 2002 nella causa
n. C-35/99 in materia di tariffa degli avvocati) in cui si afferma
che gli articoli 5 e 85 del trattato CE (divenuti artt. 10 CE e
81 CE nel nuovo testo del trattato) non ostano all’adozione
da parte di uno Stato membro di una misura legislativa o regolamentare
che introduca nel proprio ordinamento una tariffa che stabilisca
minimi e massimi per gli onorari dei membri di un ordine professionale
e ciò anche se l’introduzione è effettuata sulla
base di quanto proposta da un organismo rappresentativo di una professione.
Ne segue la legittimità una disposizione che, per la determinazione
del compenso, preveda una contrattazione, diretta oppure in gara,
fra il professionista ed il cliente nell’ambito di un minimo
e di un massimo. Ciò è proprio quanto prevede l’ordinamento
italiano: il corrispettivo per l’espletamento dei servizi
tecnici deve essere compreso fra un minimo ed un massimo e deve
essere determinato sulla base del ribasso offerto in gara dai concorrenti.
Il minimo è stabilito in misura fissa dalla normativa ed
il massimo è stabilito dalla stazione appaltante in misura
inferiore o anche pari ad un valore limite, anch’esso stabilito
dalla normativa. Se il legislatore ha dettato queste disposizioni,
è perché ha ritenuto di applicare anche in materia
di affidamento dei servizi tecnici il principio della concorrenza,
in applicazione della normativa comunitaria che considera l’attività
professionale dei tecnici come esercizio di impresa.
In base alle considerazioni esposte va configurata altresì
la possibilità di indire le gare di appalto sulla base, oltre
che del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
anche del criterio del prezzo più basso (ovvero del ribasso
più alto) in quanto il ribasso offerto dai concorrenti, come
prima osservato, non riguarderebbe le percentuali e le aliquote
delle tabelle A) e B) allegate alle tariffe professionali che sono
fisse ed inderogabili, ma soltanto le prestazioni speciali (incrementi
delle aliquote della tabella B)) ed i prezzi di mercato delle prestazioni
accessorie (eventualmente determinati sulla base dell’abrogato
decreto 4 aprile 2001) ed il rimborso spese. Va considerato che,
per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’impiego
di tale criterio, nel caso si utilizzi la procedura del pubblico
incanto, è quasi obbligatorio in quanto il numero dei concorrenti
sarà probabilmente molto alto e ciò rende impossibile,
sul piano tecnico-operativo, applicare il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. In un bando siffatto, a parità
di ribasso non suscettibile di essere aumentato senza violare i
minimi inderogabili e cioè sia pari al 100% — evenienza
che si potrebbe verificare frequentemente — non è da
escludere che l’aggiudicazione possa essere prevista ed avvenire,
sulla base del principio di cui all’articolo 77, comma 2,
del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, mediante sorteggio pubblico
che sarebbe effettuato fra soggetti tutti in possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi ritenuti dalla stazione
appaltante sufficienti a garantire una sufficiente qualità
professionale ed economica dell’aggiudicatario. Comunque il
criterio più apprezzabile rimane quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, il quale, oltre agli aspetti
economici dell’offerta tiene conto anche di quelli qualitativi.
Si ritiene, quindi, che il criterio del prezzo più basso
e cioè del ribasso più alto, non possa essere impiegato
qualora l’intervento da progettare, qualsiasi sia il suo importo,
rientri nella classe I, categorie a), b), c) e d) prima indicate,
e cioè si tratti di un organismo edilizio e comunque quando
l’intervento produca effetti sul territorio e sull’ambiente.
In questo caso, infatti la valutazione del merito tecnico dell’offerta
sotto l’aspetto qualitativo dei concorrenti e la metodologia
progettuale indicata nell’offerta, sono elementi non rinunciabili
ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario dei
servizi posti in gara. Va, però, anche osservato che l’impiego
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
comporta, come si è prima osservato, la necessità
di utilizzare la licitazione privata e non il pubblico incanto.
Per le esposte considerazioni, l’Autorità è
dell’avviso che i bandi di gara per l’affidamento delle
prestazioni di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 109/94
(progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché
alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale) debbano
prevedere:
1) la indicazione della classe e categoria o le classi e le categorie
dell’intervento da progettare individuata o individuate sulla
base dell’elencazione contenuta nell’articolo 14 della
legge 2 marzo 1949, n. 143;
2) la specificazione che la quota dei corrispettivi riferiti alle
prestazioni normali e alle prestazioni speciali sarà determinata
a consuntivo sulla base della percentuale prevista oppure delle
percentuali previste — in corrispondenza della classe e della
categoria, oppure delle classi e delle categorie indicate nel bando
nonché dell’importo dei lavori progettati — dalla
tabella A) della suddetta legge 143/49 e integrazioni e delle aliquote
della tabella B), secondo quanto previsto dall’articolo 17,
comma 14-ter, della legge 109/94 nonché, per quanto riguarda
le prestazioni dei geologi, sulla base delle corrispondenti tabelle
della tariffa dei predetti soggetti;
3) l’indicazione delle aliquote della tabella B) da applicare
per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi alle
prestazioni normali;
4) l’indicazione degli aumenti delle aliquote della tabella
B) che, ai sensi dell’articolo 21 della citata legge 143/49,
si ritiene debbano essere applicati, al netto del ribasso offerto
in gara, per la determinazione della quota dei corrispettivi relativi
alle prestazioni speciali;
5) la specificazione che la quota del corrispettivo relative alle
prestazioni accessorie sarà determinata, al netto del ribasso
offerto in gara, sulla base degli importi indicati nel bando;
6) la indicazione della percentuale dei corrispettivi delle prestazioni
normali, speciali e accessorie che, ai sensi dell’articolo
13, comma 2, della citata legge 143/1949, costituisce, al netto
del ribasso offerto in gara, il cosiddetto compenso accessorio:
7) l’indicazione che l’offerta economica sia costituita
da un unico ribasso da applicare, in sede di determinazione a consuntivo
dei corrispettivi:
a) alla percentuale, stabilita nel bando di gara per il rimborso
spese;
b) alle eventuali percentuali di incremento delle aliquote della
tabella B, stabilite nel bando di gara per le prestazioni speciali;
c) agli importi, stabiliti nel bando di gara, per le prestazioni
accessorie;
d) alla riduzione del 20% prevista dalla legge per prestazioni rese
ad amministrazioni e ad enti pubblici.
L’Autorità è, altresì, dell’avviso
che le suddette indicazioni debbano essere rispettate anche negli
affidamenti fiduciari.
Il Relatore Il Presidente
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
Il Segretario
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