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n. 12-2006 - © copyright

 

PAOLO LOTTI
(Magistrato TAR Piemonte)


I vincoli di inedificabilità: giurisdizione, apposizione, decadenza, “zone bianche”.


1. Premessa: profili di giurisdizione.

Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (1) ha riportato i riflettori sulla controversa questione dell’indennizzabilità dei vincoli di piano urbanistico, già oggetto di numerosi interventi giurisdizionali, succedutisi nel corso degli anni, e di pronunce, anche recenti, della Corte costituzionale, incentrate sulla debenza o meno di una contropartita economica a vantaggio del proprietario che si veda, di fatto, spogliato della disponibilità di un bene di cui solo formalmente conservi la titolarità.
L’intervento della Suprema Corte al quale si faceva riferimento si è concentrato, esclusivamente, sui profili attinenti al giudice dotato della giurisdizione sulle controversie in materia di indennizzabilità dei vincoli, sul presupposto che sia già, ovviamente, risolta la questione se il vicolo sia necessariamente oggetto di ristoro patrimoniale.
Nondimeno anche tale intervento si presenta di particolare importanza nell’attuale assetto dei rapporti tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo che, proprio sul terreno urbanistico, in particolare su quello dei cd “comportamenti” espropriativi, trova il suo massimo terreno di scontro, nonostante una recente sentenza del Giudice delle Leggi, la n. 191 del 2006 (2), sia volta ad appianare il contrasto, evidentemente con ben poco successo.
Nell’ambito della giurisdizione sull’indennizzo del vincolo urbanistico, si è ritenuto che il d. lgs. n. 80 del 1998, dal tenore letterale del suo art. 34, comma 3, lett. b) (3), avesse manifestato l’intento del legislatore di devolvere al Giudice amministrativo tutte le controversie tra cittadini e Pubblica Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, per questa intendendosi tutti gli aspetti dell’uso del territorio.
Infatti, in questa lettura, il valore eccezionale del comma 3, laddove faceva salva (“nulla è innovato”) la pregressa attribuzione di competenza giurisdizionale all’A.G.O. con riguardo alle controversie di spettanza del Tribunale Superiore delle Acque ed a quelle “riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, avrebbe necessariamente escluso dal suo ambito la vicenda relativa al la reiterazione di vincoli urbanistici a verde pubblico e/o a standard.
La reiterazione di tali vincoli, infatti, non avrebbe potuto rientrare nella nozione degli “atti di natura espropriativa o ablativa”, sulla considerazione che, in epoca anteriore alla riforma del 1998, era negata la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla posizione del privato soggetto alla reiterazione di vincoli urbanistici senza indennizzo, non ravvisandosi nella situazione del proprietario la consistenza di un diritto soggettivo risarcitorio, bensì solo quella di un interesse legittimo.
In altre parole, con riguardo alle controversie derivanti dalla reiterazione dei vincoli urbanistici, il richiamo alla precedente disciplina contenuta nell’art. 34 del d. lgs. 80 del 1998 non poteva significare l’affermazione della giurisdizione dell’A.G.O., bensì, al contrario, la sua esclusione.
Sempre sotto il profilo della giurisdizione, si sosteneva, altresì, che i predetti vincoli, ancorché, come si vedrà, potessero comprimere il contenuto del diritto di proprietà fino al punto da comportarne come effetto pratico un loro svuotamento, non avrebbero comunque eliminato ogni possibilità di godimento del bene, che sarebbe rimasto, a tutti gli effetti, nel possesso del proprietario.
Quindi, anche in questa prospettiva, l’attività connessa all’apposizione del vicolo edificatorio non avrebbe potuto essere assimilata a quella relativa agli “atti di natura espropriativa o ablativa”.
Di diverso avviso, tuttavia, la Suprema Corte.
Nella sentenza che si è citata, infatti, secondo il Giudice della giurisdizione, sarebbe irrazionale una riserva di giurisdizione ordinaria limitata alla fisiologia del procedimento espropriativo, caratterizzata dalla corresponsione di un’indennità, quale presupposto di legittimità del procedimento stesso, e non comprendente, invece, il suo possibile sviluppo patologico, relativo ad una vicenda di fatto espropriativa, caratterizzata dall’apposizione di vincoli tali da rendere inutilizzabile, nella sostanza, il bene posseduto dal suo titolare.
Secondo la Suprema Corte, dunque, la speciale competenza della Corte d’Appello in grado unico non può essere circoscritta alle sole controversie di opposizione alla stima dell’indennizzo da esproprio, ma deve ritenersi sussistente anche quando, come nel caso di specie, l’indennizzo non sia stato né stimato, né determinato, né offerto né tanto meno accettato.
Le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, secondo la pronuncia citata (4), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che rientrano nell’ampia previsione di salvezza della giurisdizione di detto giudice di cui all’art. 34, comma 3, lett. b), del d. lgs. n. 80 del 1998, non intaccato dalle recenti decisioni della Corte Costituzionale n. 204 e 281 del 2004, sulle domande aventi ad oggetto “indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, ben potendo anche la cosiddetta espropriazione “di valore” essere ricompresa nella nozione di “atto ablativo”.
Tale interpretazione trova, del resto, conferma nel disposto dell’art. 39 del d.P.R. n. 327 del 2001 (5), che attribuisce alla cognizione della Corte d’appello la controversia, introdotta con opposizione alla stima effettuata dall’autorità, sulla determinazione dell’indennità per reiterazione del vincolo sostanzialmente espropriativo.
D’altra parte, la pretesa dei ricorrenti è sostanzialmente tesa a ottenere l’indennizzo per l'arbitraria compressione del diritto di proprietà e non il risarcimento per lesione degli interessi legittimi connessi con lo svolgimento dei procedimenti urbanistici; pertanto, anche sotto questo profilo si conferma la razionalità della lettura del citato art. 34 che riserva al Giudice Ordinario la questione dell’indennizzabilità del vincolo di inedificabilità reiterato.
Giova osservare che, sotto questo profilo anche il Giudice Amministrativo ha interpretato la norma citata nel senso fatto proprio dalla Corte di Cassazione.
In una recente sentenza, infatti, il TAR ha affermato che le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta, sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla sentenza della Corte cost. n. 179 del 1999 (6), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che esse rientrano nella previsione contenuta nell’art. 34, comma 3, lett. b), d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall’art. 7, l. n. 205 del 2000, sia negli art. 39 comma 3, e 53 comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001 (7).
Di uguale avviso il Consiglio di Stato, secondo cui vi sarebbe un’ampia previsione di salvezza della giurisdizione ordinaria, riconosciuta dalla disposizione sopra indicata per le controversie riguardanti indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, in quanto vi rientrano le c.d. espropriazioni di valore e, conseguentemente, le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi (8).

2. I vincoli di inedificabilità per la Corte costituzionale.

Risolta la questione di giurisdizione, rimangono da individuare le ipotesi nelle quali è ammesso l’indennizzo per l’apposizione di vincoli di piano volti a privare il fondo di ogni capacità edificatoria.
La pronuncia giurisprudenziale che costituisce il capostipite interpretativo per dirimere tale problematiche è rappresentata dalla sentenza della Corte costituzionale 20 maggio 1999, n. 179 (9), che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 42 cost., il combinato disposto degli artt. 7, n. 2, 3 e 4, e 40, l. 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’art. 2, l. 19 novembre 1968, n. 1187, nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione d’indennizzo.
Secondo il giudice costituzionale, in questi casi, si rende necessario un intervento legislativo che dovrà precisare le modalità di attuazione del principio dell’indennizzabilità dei vincoli a contenuto espropriativo, delimitando le utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della P.A., potendo scegliere tra misure risarcitorie, misure indennitarie e, in taluni casi, misure alternative riparatorie anche in forma specifica, mediante offerta ed assegnazione di altre aree idonee alle esigenze del soggetto che ha diritto ad un ristoro, ovvero mediante altri sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati.
Nel contempo, tale esigenza di un intervento legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di liquidazione dell’indennizzo non esclude che, in caso di persistente mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri per la liquidazione delle indennità, il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica abbiano carattere espropriativo nei sensi suindicati, possa ricavare dall’ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo.
Infatti, l’indennizzo per i vincoli urbanistici, come alternativa non eludibile al termine di efficacia posto dall’art. 2 l. 19 novembre 1968, n. 1187 (10), è dovuto allorché la possibilità di reiterazione del vincolo scaduto, riconosciuta all’Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, comporta che si superi la durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del sacrificio da parte del soggetto titolare del bene.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 1980 (11), era già intervenuta in materia, sancendo il principio secondo il quale lo ius aedificandi continua ad inerire al diritto di proprietà, con il conseguente obbligo di indennizzo anche nel caso di espropriazioni di valore.
Sulla questione dei vincoli urbanistici è intervenuta la Corte costituzionale, una prima volta con la sentenza n. 82 del 1982 (12), la quale ha ammesso la legittimità costituzionale delle disposizioni degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 1187 del 1968, ritenendo che il legislatore avesse la facoltà di scelta tra la previsione di un indennizzo e la predeterminazione di un termine di durata dell’efficacia del vincolo.
Successivamente, con la sentenza n. 575 del 1989 (13), ha affermato che la temporaneità e la indennizzabilità dei vincoli urbanistici di natura espropriativa sono tra loro alternative, per cui l’indeterminatezza temporale comporta il diritto all’indennizzo.
Per distinguere tra i vincoli indennizzabili e non indennizzabili, ovvero tra vincoli urbanistici soggetti a decadenza e non soggetti a decadenza, la Consulta fa riferimento al criterio del carattere particolare del vincolo, per il quale la mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determina violazione del comma 3 dell’art. 42 Cost.
Al contrario, la Consulta non ritiene indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo, e i vincoli paesistici.
In altre parole, i soli vincoli indennizzabili devono essere:
- quelli preordinati all’espropriazione;
- ovvero quelli aventi carattere sostanzialmente espropriativo, nel senso di comportare come effetto pratico uno svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà stessa, mediante imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati (14);
- devono comportare l’inedificabilità assoluta, qualora non siano stati discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore dello Stato o delle Regioni;
- ove vi sia la previsione di una scadenza del vincolo, essi abbiano superato la durata che dal legislatore sia stata determinata come limite, non irragionevole e non arbitrario, alla sopportabilità del vincolo urbanistico da parte del singolo soggetto titolare del bene determinato colpito dal vincolo, ove non intervenga l'espropriazione (15), ovvero non si inizi la procedura attuativa, preordinata all’esproprio) attraverso l’approvazione di piani particolareggiati o di esecuzione, aventi a loro volta termini massimi di attuazione fissati dalla legge;
- superino sotto un profilo quantitativo (16) la normale tollerabilità secondo una concezione della proprietà, che resta regolata dalla legge per i modi di godimento ed i limiti preordinati alla funzione sociale.
Giova osservare, a completamento del tema, che il Giudice Amministrativo ha ritenuto che rientrasse nella discrezionalità dell’autorità di pianificazione disporre la subordinazione della reiterazione dei vincoli di localizzazione all’assenza di soluzioni alternative o alla perequazione di proprietà espropriabili (17).
Anzi, sotto questo profilo, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con pronuncia immediatamente successiva a quella del giudice costituzionale del 1999 ha affermato, sotto il profilo amministrativo, che deve ritenersi che l’Amministrazione, nel reiterare i vincoli in esame, debba prevedere il relativo indennizzo e che è, pertanto, illegittimo il provvedimento con il quale si reiterano i vincoli a contenuto espropriativo nella parte in cui si omette la previsione dell’indennizzo (18).

3. Vincoli non indennizzabili e giurisprudenza amministrativa.

Come si è visto, secondo l’orientamento del giudice costituzionale non possono ritenersi indennizzabili i vicoli aventi carattere di generalità per tutti i consociati e quindi apposti in modo obiettivo (19) ad intere categorie di beni.
Tali vicoli, infatti, interessano la generalità dei soggetti, con una sottoposizione indifferenziata di essi, anche per zone territoriali, ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso.
Non si può porre un problema di indennizzo se il vincolo, previsto in base alla legge, abbia riguardo ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando la legge stessa regoli la relazione che i beni abbiano rispetto ad altri beni o interessi pubblici preminenti.
Devono di conseguenza essere considerati come normali e connaturali alla proprietà i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica e relative norme tecniche, quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i limiti e i rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili.
Inoltre, si collocano al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo i vincoli che importano una destinazione, anche di contenuto specifico, realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene.
Tale ultima evenienza può essere il risultato di una scelta di politica programmatoria tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l’iniziativa economica privata, pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento.
Si fa riferimento, ad esempio, alla realizzazione di parcheggi, di impianti sportivi, di mercati o di complessi per la distribuzione commerciale, di edifici per iniziative di cura e sanitarie; ovvero alla utilizzazione quali zone artigianali o industriali o residenziali.
In breve, tale categoria di vincoli riguardano tutti quelli relativi ad iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato.
In specifico, anche la giurisprudenza amministrativa ha affermato che i vincoli di piano regolatore ai quali si applica il principio della decadenza quinquennale ai sensi dell’art. 2, l. n. 1187 del 1968 (e la correlativa indennizzabilità in caso di mancato rispetto di tale termine) sono soltanto quelli che incidono su beni determinati assoggettandoli a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che ne comportano l’inedificabilità, svuotando, quindi, il contenuto del diritto di proprietà e incidendo sul godimento del bene tanto da renderlo inutilizzabile rispetto alla sua destinazione naturale ovvero diminuendone in modo significativo il suo valore di scambio.
Invece, la previsione di una determinata tipologia urbanistica non è un vincolo preordinato all’espropriazione, né comportante l’inedificabilità assoluta, trattandosi di una prescrizione diretta a regolare concretamente l’attività edilizia in quanto inerente alla potestà conformativa propria dello strumento urbanistico generale, la cui validità è a tempo indeterminato come espressamente stabilito dall’art. 11, l. n. 1150 del 1942 (20)
Parimenti, anche il vincolo di inedificabilità di tipo paesistico, che rivela una qualità insita nel bene, sì che la proprietà su di esso è da intendere limitata fin dall’origine, è da considerare vincolo conformativo, non soggetto a decadenza, che incide, anzi, sul valore del bene in sede di determinazione dell’indennizzo per un’eventuale espropriazione.
In questi casi, anzi, la disciplina urbanistica è, comunque, tenuta ad uniformarsi alla pianificazione paesistica (21).
Dette situazioni limitative sono inerenti, come detto, alla natura dei beni, e possono derivare da previsioni di legge per via della ubicazione degli stessi (ad esempio, corsi d’acqua e relative sponde) (22).
Del pari non è indennizzabile la reiterazione del vincolo per destinazione a parco pubblico, a verde pubblico ovvero a zona di pregio agricolo con valenza di tutela ambientale, in considerazione del fatto che non tutti i vincoli di inedificabilità assoluta hanno carattere espropriativo e che se anche si prevede la realizzazione di un parco pubblico, il vincolo imposto assolve la funzione primaria di conformare la proprietà a tutela dell’ambiente e solo in via indiretta quella di condurre ad una espropriazione (23).
Parallelamente, è stato ritenuto che la previsione di strumento urbanistico che subordina l’attività edificatoria alla preventiva formazione di un piano attuativo, non impedendo in modo assoluto l’edificazione, non è soggetta a decadenza (24).
In tale ultimo caso, non è previsto, infatti, alcun intervento espropriativo a favore dell’ente pubblico, né risulta concepita una riserva di realizzazione di determinati interventi a favore della mano pubblica: in tali casi, non si è in presenza né di un vincolo espropriativo, né di un vincolo di inedificabilità assoluto, bensì di una previsione conformativa che in ogni caso non è tale da incidere sull’area di cui si discute in modo da renderla inutilizzabile rispetto alla sua destinazione, ovvero da diminuirne in modo significativo il relativo valore di scambio.
Il Supremo Giudice Amministrativo aggiunge che le eventuali difficoltà soggettive di realizzazione degli interventi previsti dal piano regolatore generale non possono avere alcun effetto sulla natura giuridica del vincolo conformativo, trasformandolo in vincolo espropriativo o di inedificabilità assoluto.
Ciò che è essenziale è che l’intervento sia realizzabile ad opera del privato ed il vincolo si risolva, nella sostanza, in una destinazione dell’area, anche con previsione di un contenuto specifico, realizzabile soltanto ad iniziativa del privato.
In tali casi il vincolo di destinazione, ancorché determinato, non è assimilabile ai vincoli indennizzabili di cui alla sentenza della Corte costituzionale del 1999 citata.

4. Modalità di apposizione dei vincoli e rapporto con il T.U. espropriazioni.

Il quadro giurisprudenziale che si è delineato e che applica, in specifico, i principi generali indicati dal giudice costituzionale, non contiene alcun riferimento al momento di determinazione dell’indennizzo.
In altre parole, ammesso che il vincolo sia preordinato all’espropriazione o incida su beni determinati, svuotando il contenuto del diritto di proprietà del loro titolare, e che, quindi, sia temporaneo oppure indennizzabile, ci si chiede ora quale sia il momento o fase procedurale in cui l’indennizzo debba essere previsto.
In altre parole, è possibile riferirsi alla cadenza procedimentale dell’espropriazione per indicare i modi e i termini dell’indennizzabilità del vincolo, oppure tale vicende segue regole e principi suoi propri?
La risposta a tale questione giunge da una recente sentenza del TAR del Piemonte, secondo il quale, la previsione dell’indennizzo dovuto a fronte del protrarsi del vincolo di inedificabilità costituisce contenuto essenziale del solo atto conclusivo del procedimento pianificatorio (deliberazione di approvazione del P.R.G.) ma non anche dell’atto endoprocedimentale di adozione (25).
A sostegno di tale assunto ermeneutico, il giudice amministrativo sabaudo osserva che la coincidenza precettiva tra piano adottato e piano approvato è soltanto tendenziale: in realtà, il principio di corrispondenza non è assoluto né di frequente ricorrenza nella prassi pianificatoria, atteso che il progetto adottato può essere modificato (ed, in genere, lo è) in conseguenza sia dell’accoglimento delle osservazioni/opposizioni degli interessati sia delle correzioni apportate dalla Regione, quale ente territoriale codecisore.
Inoltre, la menzionata sentenza costituzionale n. 179 del 1999 ha inteso l’indennizzo, a prescindere dalla concreta configurazione di esso in termini esclusivamente monetari o in chiave perequativa, come un obbligo posto a carico della P.A..
A fronte dell’obbligazione indennitaria è, dunque, concepibile un corrispondente diritto dell’interessato: occorre, allora, interrogarsi su quali siano gli elementi costitutivi della fattispecie generatrice del diritto all’indennità da reiterazione di vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione o, comunque, destinati a protrarre una precedente inedificabilità.
Secondo il TAR piemontese, il diritto in parola si perfeziona soltanto al momento dell’approvazione del piano urbanistico e non anche in epoca precedente, allorquando avranno piuttosto perdurante vigore, semmai i vincoli destinati ad essere reiterati. Gli effetti anticipatori derivanti dall’eventuale efficacia sospensiva di misure di salvaguardia non sono rilevanti, poiché la concreta operatività di siffatto meccanismo, latamente cautelare, non discende specificatamente dalla rinnovazione vincolistica, ma dalla circostanza dell’avanzata pendenza di un procedimento di pianificazione o di sue varianti ed, in ogni caso, in forza di effetti prodotti da una differente ed apposita previsione normativa.
A conferma alla correttezza dell’opinione anzidetta si pone il tenore letterale del primo comma dell’art. 2 l. n. 1187-68, laddove il termine iniziale dell’efficacia quinquennale dei vincoli urbanistici viene fatto decorrere dal momento dell’approvazione del PRG: ciò significa che, prima dell’approvazione, non vi è reiterazione, ma soltanto continua a spiegare efficacia il vincolo reiterando e, pertanto, in assenza del perfezionamento della fattispecie generatrice del relativo diritto, nemmeno può sussistere alcun obbligo giustiziabile.
Identico ragionamento vale, ovviamente, anche per il caso in cui la rinnovazione dei vincoli urbanistici discenda da una variante generale (di revisione) dello strumento urbanistico generale.
La conseguenza di questo orientamento sta nel fatto che l’omessa previsione dell’indennizzo, a fronte di atti urbanistici contenenti reiterazioni vincolistiche, può essere dedotta esclusivamente come vizio della delibera di approvazione del PRG, ossia solo quando, divenuti efficaci i nuovi limiti o la protrazione di quelli preesistenti, risulti definitiva la scelta dell’Amministrazione di non colmare, sul punto, un’eventuale originaria lacuna della delibera di adozione.
In altri termini, dovendosi ammettere che il Comune possa integrare, in sede di approvazione definitiva del piano, il progetto semplicemente adottato, anche con riguardo alla misura del relativo indennizzo concedibile, è giocoforza ritenere che l’omissione in questione non sia un vizio di legittimità della delibera di adozione, ma al più una irregolarità rimediabile. Risulterebbe, infatti, del tutto illogico ipotizzare la doverosità dell’annullamento, con effetto caducante, di un atto del procedimento in ragione di pretesi vizi, che risultino poi legittimamente emendabili al momento del definitivo perfezionamento della fattispecie a formazione progressiva.

5. Decadenza dei vincoli e conseguenze sulla disciplina urbanistica dell’area: zona bianca o riespansione della destinazione originaria dell’area.

Nell’ipotesi di previsione di vincoli preordinati all’esproprio, secondo la ormai unanime giurisprudenza amministrativa, l’inutile decorso del termine trasforma l’area in “zona bianca”, con conseguente operatività, fino alla nuova pianificazione, della disciplina dettata dall’art. 4, ult. comma, l. n. 10 del 1977 (26).
In sostanza, la decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione per l’inutile decorso del termine quinquennale entro il quale il procedimento ablatorio deve essere concluso, non ha l’effetto di restituire all’area già vincolata l’originaria destinazione di zona , ma la trasforma, appunto, in “zona bianca”, alla quale il Comune può imprimere, motivando, la destinazione di zona, che allo stato ritiene più conforme al pubblico interesse.
In questo caso, infatti, il venir meno del vincolo non comporta anche la caducazione del giudizio negativo contestualmente espresso dall’Amministrazione comunale nei confronti dell’originaria destinazione, ritenuta non più adeguata alle mutate esigenze di pubblica rilevanza (27).
In altre parole, quando vi sia un vincolo preordinato all’espropriazione o che comporti l’inedificabilità assoluta del suolo, o che comunque privi il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, la sua decadenza, determinata dal decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 2, comma 1, l. 19 novembre 1968, n. 1187, decorrente dall’approvazione del P.R.G., come detto, obbliga il Comune a procedere alla nuova pianificazione della zona divenuta “bianca”.
Pertanto, è illegittimo il silenzio mantenuto dal Comune sulla diffida del privato rivolta a provvedere alla definizione urbanistica dell’area divenuta “zona bianca” (28).
Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa ha distinto, nello specifico, due ipotesi diverse.
Infatti, gli effetti che si verificano alla scadenza del P.R.G. sono differenti a seconda che si tratti di zone sottoposte a vincoli c.d. sostanziali, preordinati ad esproprio, in quanto l’area risulterà alla scadenza priva di specifica destinazione, ovvero zone non sottoposte a vincoli, nel qual caso invece rimane in essere la destinazione di piano (29).
Il decorso infruttuoso del quinquennio, che comporta l’immediata cessazione dell’efficacia dei vincoli urbanistici, non semplicemente della loro esecutorietà, bensì della loro stessa esistenza quale previsione urbanistica, comportano, quale conseguenza, la necessaria riespansione delle ordinarie facoltà dominicali di utilizzazione del bene da parte del titolare.
È stato, quindi, ritenuto illegittimo un diniego di concessione edilizia opposto dal Comune in ragione del fatto che l’area interessata fosse divenuta, per scadenza del vincolo, “zona bianca”, ossia priva di disciplina urbanistica, poiché, nel caso di specie l’area era, comunque, ricompresa in una zona non sfornita in assoluto di disciplina urbanistica, per cui non poteva operare l’art. 4, ult. comma, lett. b), l. n. 10 del 1977, che ammette per le c.d. “zone bianche” esclusivamente interventi di risanamento e manutenzione (30).
In altre parole, il decorso del termine quinquennale di durata dei vincoli di inedificabilità previsti dallo strumento urbanistico generale può rendere un’area assimilabile ad una c.d. zona bianca di cui all’art. 4 l. 28 gennaio 1977, n. 10, solo ove vi sia un piano regolatore generale privo dei contenuti essenziali di cui all’art. 7 l. 17 agosto 1942, n. 1150.
Pertanto, solo un piano regolatore generale privo dei contenuti essenziali di cui alla norma sopra indicata può rendere un’area, nell’ipotesi di sopravvenuta inefficacia del vincolo, assimilabile ad una “zona bianca”, disciplinata alla stregua delle aree prive di disciplina urbanistica.
Al contrario, laddove non esista lacuna nella normativa urbanistica, il venir meno del vincolo comporta la riespansione del piano regolatore generale per la medesima zona (31).

 

NOTE





1)Si tratta di Cass., Sez. Un., 15 maggio 2006 , n. 11097.
2) La sentenza è Corte costituzionale, 11 maggio 2006 , n. 191, in Giur. cost. 2006, 3 e Foro it. 2006, 1625, con nota di TRAVI.
3) Ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come sostituito dall’art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio. Nulla è innovato in ordine: a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque; b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”.
Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 6 luglio 2004, n. 204, ha dichiarato l’illegittimità del presente comma, come sostituito dall’art. 7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto “gli atti, i provvedimenti e i comportamenti” anziché “gli atti e i provvedimenti” delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia. La Corte Costituzionale, con successiva sentenza 28 luglio 2004, n. 281 ha, inoltre, dichiarato l’illegittimità del presente comma “nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, dichiarando, invece, “inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sollevate, in riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione.
4) Si tratta delle sentenze delle Sez. Un. Della Corte di cassazione 11 febbraio 2003, n. 2058 e 9 dicembre 2004, n. 22997.
5) L’art. 39 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (in Suppl. ordinario n. 211 alla Gazz. Uff., 16 agosto, n. 189), “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, stabilisce che “In attesa di una organica risistemazione della materia, nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario una indennità, commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto. Qualora non sia prevista la corresponsione dell’indennità negli atti che determinano gli effetti di cui al comma 1, l’autorità che ha disposto la reiterazione del vincolo è tenuta a liquidare l’indennità, entro il termine di due mesi dalla data in cui abbia ricevuto la documentata domanda di pagamento ed a corrisponderla entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali sono dovuti anche gli interessi legali. Con atto di citazione innanzi alla corte d’appello nel cui distretto si trova l’area, il proprietario può impugnare la stima effettuata dall’autorità. L’opposizione va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla notifica dell’atto di stima. Decorso il termine di due mesi, previsto dal comma 2, il proprietario può chiedere alla corte d’appello di determinare l’indennità. Dell’indennità liquidata al sensi dei commi precedenti non si tiene conto se l’area è successivamente espropriata.
6) Di cui si parlerà infra. Vedi nota 9.
7) T.A.R. Veneto, sez. I, 5 aprile 2006 , n. 823.
8) Consiglio di Stato , sez. IV, 15 giugno 2004 , n. 4010.
9) Corte costituzionale, 20 maggio 1999 , n. 179 , in Giust. civ. 1999, I, 2597 nota di STELLA RICHTER; Giur. cost. 1999, 1750; Riv. giur. edilizia 1999, I, 635, 1181 nota di D’ANGELO; Riv. it. dir. pubbl. comunit. 1999, 873 nota di BONATTI; Giur. it. 1999, 2155 nota di DE MARZO; Urbanistica e appalti 1999, 712 nota di LIGUORI.
10) La legge 19 novembre 1968, n. 1187, (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 304), “Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ha previsto, all’art. 2, primo comma che “Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione od a vincoli che comportino l’inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L’efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione”.
11) Corte costituzionale, 30 gennaio 1980, n. 5.
12) Corte costituzionale, 22 dicembre 1989, n. 575.
13) Corte costituzionale, 22 dicembre 1989, n. 575.
14) Corte costituzionale n. 6 del 1966, sviluppata nella successiva n. 55 del 1968. Tra le più recenti, la sentenza della Corte costituzionale, 21 luglio 1995, n. 344.
15) Corte costituzionale, 23 aprile 1993, n. 186..
16) Corte costituzionale n. 6 del 1966 relativamente alla maggiore o minore incidenza che il sacrificio imposto ha sul contenuto del diritto.
17) Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 1999 , n. 24.
18) Vedi nota precedente.
19) Così Corte costituzionale n. 6 del 1966, sviluppata nella successiva n. 55 del 1968. Si veda la nota 14.
20) T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 26 aprile 2006, n. 562.
21) Corte costituzionale, 13 luglio 1990, n. 327.
22) Cassazione civile , sez. I, 7 febbraio 2006, n. 2611.
23) Consiglio di Stato, sez. IV, 22 maggio 2000, n. 2934.
24) Consiglio di Stato , sez. IV, 25 agosto 2003 , n. 4812.
25) T.A.R. Piemonte, sez. I, 21 ottobre 2003 , n. 1273.
26) L’articolo 4 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (in Gazz. Uff., 29 gennaio, n. 27), “Norme per la edificabilità dei suoli”, abrogato dall’art. 136, comma 1 e 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185, stabiliva che “La concessione è data dal sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo per richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui all’articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e, nei comuni sprovvisti di detti strumenti, a norma dell’articolo 41-quinquies, primo e terzo comma, della legge medesima, nonché delle ulteriori norme regionali. Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell’Amministrazione, al godimento del bene. Nell’atto di concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a tre anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato, solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l’ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della presente legge e le sanzioni previste dall'articolo 15 della stessa. Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell’articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. La Regione stabilisce le forme e le modalità d’esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di mancato rilascio della concessione nei termini di legge. A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l’applicazione dell’articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei Comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all’entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti: a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l’edificazione a scopo residenziale non può superare l’indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile; b) nell’ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico; c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell’area di proprietà.
27) Consiglio di Stato , sez. IV, 15 febbraio 1993, n. 167.
28) T.A.R. Veneto, sez. II, 12 luglio 2002 , n. 3469.
29) T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 11 febbraio 2004 , n. 201.
30) T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 14 febbraio 2002 , n. 114.
31) Consiglio di Stato, sez. V, 9 ottobre 2003 , n. 6071.


 

 
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