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| n.5-2006 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 11 maggio 2006 n. 191
Pres. MARINI, Red. VACCARELLA |
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Espropriazione per pubblica utilità -Occupazione
acquisitiva - Controversie -Devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in ipotesi di dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza intervenuta
prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327/2001.
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È incostituzionale l'art. 53, comma 1, del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di espropriazione per
pubblica utilità – Testo B), trasfuso nell'art. 53, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità – Testo A), nella parte in cui, devolvendo alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative a «i comportamenti delle pubbliche amministrazioni
e dei soggetti ad esse equiparati», non esclude i comportamenti
non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di
un pubblico potere. Al precedente sistema che, in considerazione
della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione
giuridica conseguente all'annullamento del provvedimento
amministrativo, attribuiva al giudice ordinario le controversie
sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento
di atti amministrativi, il legislatore ha sostituito un
sistema che riconosce esclusivamente al giudice naturale
della legittimità dell'esercizio della funzione pubblica
poteri idonei ad assicurare piena tutela, e quindi anche
il potere di risarcire, sia per equivalente sia in forma
specifica, il danno sofferto per l'illegittimo esercizio
della funzione. Da ciò consegue che, ai fini del riparto
di giurisdizione, è irrilevante la circostanza che la pretesa
risarcitoria abbia, o non abbia, intrinseca natura di diritto
soggettivo.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco
AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE,
Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art.
53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
espropriazione per pubblica utilità – Testo B), trasfuso
nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità – Testo A), promossi con ordinanze
del 22 ottobre 2004 e del 5 maggio 2005 dal Tribunale amministrativo
per la Calabria sui ricorsi proposti da Marzano Fabrizio
ed altri contro il Ministero dell'interno ed altri e da
Carè Ilario contro il Comune di Nardodipace, iscritte ai
numeri 36 e 425 del registro ordinanze 2005 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri
7 e 37, prima serie speciale, dell'anno 2005.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2006
il Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 22 ottobre 2004 (n. 36 del
2005), il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria
ha sollevato, in riferimento agli artt. 25 e 102, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo
A), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo «le controversie aventi per oggetto
[…] i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei
soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione
delle disposizioni del testo unico», segnatamente allorché
detti comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza sia intervenuta
prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001.
1.1.– Il giudizio, introdotto nell'anno 2000, nel corso
del quale il dubbio è stato prospettato, ha avuto origine
da una causa intentata dagli eredi del titolare di un fondo,
oggetto di accessione invertita, contro il Ministero dell'interno,
l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e il Concordato preventivo
IGIEMME, già impresa Grandinetti Michele costruzioni s.n.c.
(quest'ultima in qualità di concessionaria per l'espropriazione
e per l'esecuzione dei lavori), al fine di ottenere il ristoro
dei danni subiti in conseguenza della perdita della proprietà
di un immobile, che, durante il periodo di occupazione disposta
in vista della realizzazione di un'opera pubblica, aveva
subìto una radicale trasformazione, in mancanza di un valido
decreto di esproprio.
1.2.– In punto di rilevanza, osserva il rimettente che il
comma 1 dell'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 devolve
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
«le controversie aventi per oggetto […] i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati,
conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo
unico», mentre il successivo comma 3 mantiene ferma la giurisdizione
del giudice ordinario per le sole controversie riguardanti
«la determinazione e la corresponsione delle indennità in
conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa
o ablativa».
Rileva quindi come la giurisprudenza, nell'affrontare le
problematiche di diritto transitorio connesse all'entrata
in vigore del testo unico sulle espropriazioni, abbia distinto
tra norme di carattere sostanziale e norme di carattere
processuale, condivisibilmente ritenendo queste ultime,
e quindi anche l'art. 53, applicabili a tutti i giudizi
pendenti, pur se introdotti prima dell'entrata in vigore
del testo unico stesso: del resto – rileva il rimettente
– la predetta norma si salda, ad essi sostituendosi, con
l'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e
di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di
giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e con l'art.
7, lettera b), della legge 21 luglio 2000, n. 205
(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), che
già attribuivano tali controversie al giudice amministrativo.
L'applicazione del primo comma dell'art. 53 comporta, pertanto,
che la cognizione della controversia dedotta in giudizio
– che «verte in ordine alla domanda di riparazione del pregiudizio
subito dal privato in conseguenza di un comportamento materiale
dell'amministrazione qualificabile come illecito» – spetta
al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
1.3.– In punto di non manifesta infondatezza, ricorda il
giudice a quo che la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 204 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 1, del d.lgs. 31 marzo
1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera
b), della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte
in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo delle controversie aventi per
oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti», anziché
delle sole controversie aventi per oggetto «gli atti e i
provvedimenti», delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti
alle stesse equiparati, in materia urbanistica ed edilizia,
e cioè in una materia che abbraccia tutti gli aspetti dell'uso
del territorio, ivi compresa la disciplina dell'acquisizione
dei beni all'amministrazione a seguito, o per effetto, di
procedimenti espropriativi.
Orbene, le stesse argomentazioni che hanno indotto il giudice
delle leggi alla declaratoria di incostituzionalità, nei
termini innanzi precisati – e segnatamente l' affermazione
secondo cui nei «comportamenti […] la pubblica amministrazione
non esercita nemmeno mediatamente […] alcun pubblico potere»,
e che «la mera partecipazione della pubblica amministrazione
al giudizio» non è sufficiente «perché si radichi la giurisdizione
del giudice amministrativo (il quale davvero assumerebbe
le sembianze di giudice “della” pubblica amministrazione,
con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, della
Costituzione») –, si presterebbero ad operare con riferimento
alla devoluzione al giudice amministrativo dei comportamenti
della pubblica amministrazione in materia espropriativa,
a meno che essi non riguardino progetti in relazione ai
quali la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza sia stata pronunziata dopo l'entrata in vigore
del d.P.R. n. 327 del 2001: e invero in tal caso ben potrebbe
l'amministrazione avvalersi del disposto dell'art. 43, comma
1, per il quale «valutati gli interessi in conflitto, l'autorità
che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico,
modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento
di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può
disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile
e che al proprietario vadano risarciti i danni». La previsione
di un siffatto potere di dichiarazione «postuma» di pubblica
utilità dell'opera, connotato da evidenti profili di discrezionalità,
consentirebbe infatti – nella prospettiva adottata dalla
Corte costituzionale con riguardo all'ipotesi, per vero
di portata minore, di uso, da parte della pubblica amministrazione,
di strumenti intrinsecamente privatistici, in quanto forma
di esercizio «mediato» del potere pubblico – di ritenere
giustificata l'attribuzione della materia al giudice amministrativo.
Il medesimo potere, peraltro, differenzierebbe nettamente
la fattispecie di cui all'art. 53 del d.P.R. n. 327 del
2001, da quella di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 80 del
1998; il che spiegherebbe anche perché la Corte nella sentenza
n. 204 del 2004 non ritenne di estendere d'ufficio la statuizione
di illegittimità anche a tale ultima norma, ex art.
27 della legge 11 marzo 1953 n. 87.
Sottolinea, infine, il rimettente che nel caso dedotto in
giudizio la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza dell'opera è intervenuta «ben prima del 30 giugno
2003».
1.4.– Per le ragioni esposte il TAR per la Calabria ritiene
non manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale
dell'art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, nella
parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo «le controversie aventi per oggetto […] i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle
disposizioni del testo unico», segnatamente allorché detti
comportamenti riguardino progetti la cui dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è intervenuta
prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001,
per violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, della
Costituzione.
2.– Con ordinanza del 5 maggio 2005 (n. 425 del 2005), il
Tribunale amministrativo regionale per la Calabria ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma
1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione
per pubblica utilità – Testo B) – «cui è conforme l'art.
53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327» – per contrasto
con l'art. 103 della Costituzione, nella parte in cui prevede
la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo delle controversie concernenti i comportamenti
delle amministrazioni pubbliche, e dei soggetti equiparati,
in materia di espropriazione per pubblica utilità.
2.1.– Il dubbio è stato prospettato nel corso di un giudizio
proposto dal proprietario di un terreno, oggetto di decreto
di occupazione d'urgenza emesso dal Sindaco del Comune di
Nardodipace in data 14 gennaio 1992, in vista della realizzazione,
entro cinque anni dalla data dell'immissione in possesso,
di infrastrutture di carattere turistico-sportivo. Decorso
tale termine senza che fosse stato emesso provvedimento
di esproprio né corrisposta alcuna indennità, il ricorrente,
dopo avere adìto il Tribunale di Vibo Valentia, che aveva
dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a conoscere
la controversia, aveva chiesto al Tribunale amministrativo
regionale per la Calabria la condanna del convenuto al pagamento
dell'indennità di occupazione nonché al risarcimento del
danno per la perdita del diritto dominicale conseguente
all'irreversibile trasformazione del fondo.
2.2.– Osserva il rimettente che quest'ultima domanda si
fonda sull'avvenuto perfezionamento di una fattispecie di
occupazione acquisitiva, nella quale l'acquisto della proprietà
del fondo, in mancanza di tempestivo e formale provvedimento
di esproprio, si ricollega alla sua irreversibile trasformazione,
avvenuta nell'ambito di un procedimento ablativo iniziato
con una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità.
Peraltro – osserva il rimettente – rispetto a tale parte
del petitum si impone la verifica della sussistenza
della giurisdizione del giudice amministrativo, posto che,
dopo l'introduzione del giudizio, è intervenuta la sentenza
della Corte costituzionale n. 204 del 2004, dichiarativa
della parziale illegittimità, per contrasto con l'art. 103
della Costituzione, dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo
n. 80 del 1998, modificato dall'art. 7, comma 1, lettera
b), della legge n. 205 del 2000 nella parte in cui,
comprendendo nella giurisdizione esclusiva, anche i «comportamenti»,
estende la cognizione del giudice amministrativo a controversie
nelle quali la pubblica amministrazione non esercita nemmeno
mediatamente, «e cioè avvalendosi della facoltà di adottare
strumenti intrinsecamente privatistici, alcun pubblico potere».
Ricorda segnatamente il giudice a quo che il fenomeno
dell'occupazione acquisitiva è stato unanimemente ricondotto
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia urbanistica, prevista dall'art. 34, comma 1,
del menzionato decreto legislativo n. 80 del 1998, in considerazione
del riferimento, contenuto in tale disposizione, ai «comportamenti»
delle amministrazioni e dell'ampia nozione di «urbanistica»
accolta dal comma 2 della stessa norma, secondo una prospettiva
fatta propria anche dal giudice delle leggi, nella sentenza
innanzi menzionata.
Segnala quindi che, ai fini della decisione della controversia
dedotta in giudizio, assume rilevanza l'art. 53 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 325, il quale, parzialmente
riproduttivo dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80
del 1998, e non toccato dalla pronuncia di incostituzionalità,
afferma la perdurante vigenza della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, in ordine alle controversie
concernenti fattispecie di appropriazione acquisitiva.
Precisa, in particolare, il giudicante di non condividere
l'assunto secondo cui l'intervento attuato dalla Consulta
nei confronti dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80
del 1998 avrebbe travolto anche l'art. 53, comma 1, del
d.P.R. n. 327 del 2001, nella parte in cui estende la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo ai «comportamenti»
della pubblica amministrazione: a suo avviso, tale approdo
ermeneutico sarebbe in contrasto con le previsioni di legge
– e segnatamente con l'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), in base al quale spetta alla Corte
costituzionale individuare le disposizioni la cui illegittimità
deriva come conseguenza dalla decisione adottata – oltre
che contraddetto e dalla diversa estensione della previsione
racchiusa nella norma censurata, estesa anche agli accordi,
e dal suo carattere speciale rispetto al disposto dell'art.
34 del decreto legislativo n. 80 del 1998.
Segnala altresì il rimettente che l'art. 53 del d.P.R. n.
327 del 2001 si inserisce nel contesto normativo delle espropriazioni,
in cui vi è una forte accentuazione dei poteri di carattere
autoritativo e in cui sono presenti norme, come l'art. 43,
che, sia pure in vista del superamento del fenomeno dell'occupazione
appropriativa, «sembrerebbero strettamente collegate alla
previsione concernente la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in ordine ai comportamenti dell'amministrazione
pubblica», quanto meno con riferimento alla mera utilizzazione
del bene per finalità di pubblico interesse.
2.3.– In punto di non manifesta infondatezza, osserva il
Tribunale rimettente che gli argomenti che indussero la
Corte costituzionale a dichiarare la parziale illegittimità
dell'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del 1998, ben
potrebbero riferirsi anche all'art. 53, comma 1, del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 325. E, invero, nella menzionata
pronuncia, il Giudice delle leggi, escluso che l'art. 103
della Costituzione abbia conferito al legislatore ordinario
una assoluta e incondizionata discrezionalità nell'individuazione
delle materie da devolvere alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo, ritenne non conforme al dettato
costituzionale l'art. 34 del decreto legislativo n. 80 del
1998, nella parte in cui estendeva detta giurisdizione,
in materia urbanistica ed edilizia, anche ai comportamenti,
così allargando l'ambito della giurisdizione esclusiva a
fattispecie in cui la pubblica amministrazione non esercita,
neppure mediatamente, un pubblico potere.
La decisione della Corte costituzionale avvalorerebbe allora
il dubbio di contrasto col medesimo parametro anche dell'art.
53 del testo unico delle espropriazioni, norma che, benché
non meramente riproduttiva dell'art. 34 del decreto legislativo
n. 80 del 1998, e speciale rispetto ad essa, riconduce alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fattispecie
nelle quali l'acquisto della proprietà del bene si realizza
in conseguenza di meri comportamenti della pubblica amministrazione.
2.4.– In ordine alla rilevanza della questione, osserva
il rimettente che il giudizio, concernente una fattispecie
acquisitiva perfezionatasi prima dell'entrata in vigore
del nuovo testo unico in materia di espropriazioni, avvenuta
il 30 giugno 2003, è stato introdotto successivamente a
tale data, risultando il ricorso notificato il 26 settembre
2003 e depositato il successivo 13 ottobre. Di modo che,
ai sensi dell'art. 5 del codice di procedura civile, non
possono esservi dubbi sull'applicabilità alla fattispecie
dedotta in giudizio della norma sospettata di illegittimità.
2.5. – Per le ragioni esposte, il TAR per la Calabria dubita
della compatibilità, con l'art. 103 della Costituzione,
dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 325 del
2001, nella parte in cui prevede la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo delle controversie
concernenti i comportamenti delle amministrazioni pubbliche,
e dei soggetti equiparati, in materia di espropriazione
per pubblica utilità.
Considerato in diritto
1.– Il TAR per la Calabria, sede
di Catanzaro, solleva, con ordinanza n. 36 del 2005, in
riferimento agli artt. 25 e 102, comma secondo, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma
1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità – Testo A), e con ordinanza n. 425
del 2005, in riferimento all'art. 103 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma
1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione
per pubblica utilità – Testo B), disposizione trasfusa nell'art.
53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, innanzi menzionato,
nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto
i «comportamenti» delle pubbliche amministrazioni, e dei
soggetti ad esse equiparati, in materia di espropriazione
per pubblica utilità.
Entrambe le ordinanze – emesse nel corso di giudizi nei
quali era stata proposta domanda di risarcimento dei danni
per avere subìto, il fondo di proprietà dei ricorrenti,
radicali trasformazioni durante il periodo di occupazione
disposta per la realizzazione di un'opera pubblica senza
che fosse intervenuto il decreto di esproprio – osservano
che l'art. 53, comma 1, prevede la devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo delle controversie
aventi ad oggetto (anche) «i comportamenti» delle pubbliche
amministrazioni, e cioè la medesima ipotesi che questa Corte
– con la sentenza n. 204 del 2004 – ha espunto, ritenendola
costituzionalmente illegittima, dall'art. 34, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59), come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera
b), della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa).
L'ordinanza n. 36 del 2005 precisa che il dubbio circa la
conformità a Costituzione della norma de qua non
avrebbe ragion d'essere ove la dichiarazione di pubblica
utilità ed urgenza fosse stata pronunciata dopo l'entrata
in vigore del d.P.R. n. 327 del 2001 (e cioè dopo il 30
giugno 2003: art. 1 del decreto legislativo n. 302 del 2002),
dal momento che in tal caso opererebbe (ex art. 57
del d.P.R. n. 327, come modificato dal citato art. 1 del
decreto legislativo n. 302 del 2002) anche l'art. 43 del
medesimo d.P.R., il quale attribuisce alla pubblica amministrazione
il potere (certamente sindacabile dal giudice amministrativo)
di acquisire l'immobile, «modificato in assenza del valido
ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della
pubblica utilità», al patrimonio indisponibile con «condanna
al risarcimento del danno e con esclusione della restituzione
del bene senza limiti di tempo»; poiché nel caso sottoposto
al suo esame la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta
«ben prima del 30 giugno 2003», la previsione (che sarebbe
certamente di diritto sostanziale) dell'art. 43 non potrebbe
operare e, pertanto, ci si troverebbe in una situazione
perfettamente analoga a quella che era disciplinata dall'art.
34 (dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 204 del
2004), del quale l'art. 53, comma 1, riproduce (aggiungendovi
soltanto «gli accordi») il contenuto.
2.– Va rilevato che mentre una ordinanza (n. 425 del 2005)
vede nella dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 53, comma 1, una sorta di completamento di quanto,
ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, già con la
sentenza n. 204 del 2004 questa Corte avrebbe potuto fare;
l'altra (n. 36 del 2005) osserva che il mancato utilizzo
da parte della Corte dello strumento della dichiarazione
consequenziale di illegittimità costituzionale si giustificherebbe
per il collegamento, sopra ricordato, della previsione di
cui all'art. 53, comma 1, con quella di cui all'art. 43:
sicché, ove tale collegamento ratione temporis non
operi, il riferimento ai “comportamenti” dovrebbe essere
cassato come lo fu quello contenuto nell'art. 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998.
Ne discende che il petitum delle due ordinanze diverge
in ciò, che l'una (n. 425) sollecita una pronuncia che definitivamente
espunga dalla norma censurata la locuzione “i comportamenti”,
mentre l'altra (n. 36) chiede che la Corte ciò faccia relativamente
ai giudizi nei quali non potrebbe trovare applicazione la
norma (ritenuta) di diritto sostanziale (art. 43), che,
sola, giustifica la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo in quanto contempla un potere della pubblica
amministrazione sindacabile da parte di quel giudice.
3.– Questa Corte, con la sentenza n. 204 del 2004, ha giudicato
di questioni di legittimità costituzionale che investivano,
da un lato, l'art. 33 (relativo ai pubblici servizi) e,
dall'altro, l'art. 34 (relativo all'edilizia ed urbanistica)
del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 7 (lettere
a e b) della legge n. 205 del 2000, in quanto
con tali norme il legislatore aveva «sostituito al criterio
di riparto della giurisdizione fissato in Costituzione,
e costituito dalla dicotomia diritti soggettivi-interessi
legittimi, il diverso criterio dei “blocchi di materie”»
(punto 2.1. del Considerato in diritto).
La Corte ha osservato che le censure mosse dai giudici rimettenti
«colgono nel segno nella parte in cui denunciano l'adozione,
da parte del legislatore ordinario del 1998-2000, di un'idea
di giurisdizione esclusiva ancorata alla pura e semplice
presenza, in un certo settore dell'ordinamento, di un rilevante
pubblico interesse», laddove «è evidente che il vigente
art. 103, primo comma, Cost., non ha conferito al legislatore
ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità
nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute
alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il
potere di indicare “particolari materie” nelle quali “la
tutela nei confronti della pubblica amministrazione” investe
“anche” diritti soggettivi». «Tale necessario collegamento
delle “materie” assoggettabili alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo con la natura delle situazioni
soggettive – e cioè con il parametro adottato dal Costituente
come ordinario discrimine tra le giurisdizioni ordinaria
ed amministrativa – è espresso dall'art. 103 laddove statuisce
che quelle materie devono essere “particolari” rispetto
a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità:
e cioè devono partecipare della loro medesima natura, che
è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione
agisce come autorità nei confronti della quale è accordata
tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo»,
sicché, «da un lato, è escluso che la mera partecipazione
della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente
perché si radichi la giurisdizione del giudice amministrativo
[…] e, dall'altro lato, è escluso che sia sufficiente il
generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia
perché questa possa essere devoluta al giudice amministrativo»
(punto 3.2.).
Sulla base di tali premesse, questa Corte – dopo aver distinto
nell'ambito dell'art. 33 le ipotesi in cui la materia dei
servizi pubblici era legittimamente devoluta al giudice
amministrativo in quanto «la pubblica amministrazione agisce
esercitando il suo potere autoritativo» da quelle prive
di tale connotato (punto 3.4.2.) – ha osservato che «analoghi
rilievi investono la nuova formulazione dell'art. 34», la
quale «si pone in contrasto con la Costituzione nella parte
in cui, comprendendo nella giurisdizione esclusiva – oltre
“gli atti e i provvedimenti” attraverso i quali le pubbliche
amministrazioni […] svolgono le loro funzioni pubblicistiche
in materia urbanistica ed edilizia – anche “i comportamenti”,
la estende a controversie nelle quali la pubblica amministrazione
non esercita – nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi
della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici
– alcun pubblico potere» (punto 4.3.3. del Considerato
in diritto).
3.1.– Discende, dalla sommaria esposizione dell'iter
argomentativo seguito dalla sentenza n. 204 del 2004,
che non è corretta la premessa dalla quale implicitamente
muovono entrambe le ordinanze di rimessione, e cioè che,
avendo questa Corte espunto dalla disposizione di cui all'art.
34 la locuzione “i comportamenti”, tale espunzione non possa
non estendersi all'identica locuzione impiegata nell'art.
53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Tale tesi, infatti, si fonda esclusivamente sulla circostanza
che, con il suo dispositivo, la sentenza n. 204 del 2004
ha inciso sul testo dell'art. 34, ma trascura del tutto
non soltanto la motivazione che è alla base di quel dispositivo,
ma anche, e soprattutto, la valenza che la locuzione espunta
aveva, specie in relazione alla questione di legittimità
costituzionale allora sottoposta alla Corte, nella disposizione
dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998.
Ed infatti, nell'affrontare la questione del se fosse costituzionalmente
legittimo devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo “blocchi di materie” ed in particolare l'intera
“materia urbanistica ed edilizia” (comprensiva, la prima,
di “tutti gli aspetti dell'uso del territorio”), questa
Corte ha ravvisato – come risulta dalla motivazione della
sentenza – nella locuzione “i comportamenti” lo strumento
utilizzato dal legislatore per operare l'indiscriminata
devoluzione che si andava a censurare: sicché l'espunzione
di tale locuzione, per la funzione “di chiusura” assegnatale
dal legislatore nell'art. 34, valeva a ribadire che la “materia
edilizia ed urbanistica” non poteva essere devoluta “in
blocco” alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
ma poteva esserlo nei limiti precisati nella motivazione.
3.2.– La questione di legittimità costituzionale sulla quale
questa Corte è ora chiamata a pronunciarsi investe (non
più la pretesa del legislatore ordinario di attribuire alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “in blocco”
la materia edilizia ed urbanistica, ma) specificamente la
conformità a Costituzione – e, segnatamente, agli artt.
25, 102, comma secondo, e 103 – della norma che, in tema
di espropriazione per pubblica utilità, devolve «alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi
per oggetto», oltre che «gli atti, i provvedimenti, gli
accordi», anche «i comportamenti delle amministrazioni pubbliche
e dei soggetti ad esse equiparati»; questione che, per quanto
si è fin qui osservato, non può essere risolta attraverso
la semplice e meccanica estensione a questa disposizione
dell'espunzione (solo perché, allora, operata) della locuzione
de qua dall'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998.
Va, altresì, precisato che, non essendo implausibile la
tesi per cui l'art. 53, in quanto norma processuale (e non
anche l'art. 43, in quanto norma di diritto sostanziale),
troverebbe applicazione nei giudizi aventi ad oggetto fattispecie
non governate, quanto al diritto sostanziale, dal d.P.R.
n. 327 del 2001, la questione di legittimità costituzionale
ora all'esame della Corte concerne l'art. 53, comma 1, esclusivamente
nella sua valenza di norma attributiva della giurisdizione
al giudice amministrativo, e pertanto senza che in alcun
modo possa esserne coinvolta la norma nella parte in cui
– essendo applicabile l'art. 43 del d.P.R. n. 327 del 2001
– presuppone la possibilità che sia sindacato dal giudice
amministrativo l'esercizio, da parte della pubblica amministrazione,
del potere di acquisire al suo patrimonio indisponibile
l'immobile modificato.
Peraltro la questione sollevata è rilevante nei giudizi
a quibus perché, non essendo implausibile la tesi
dell'immediata applicabilità dell'art. 53, comma 1, quale
norma processuale (specie a giudizi incardinati nella vigenza
dell'art. 34 del d. lgs. n. 80 del 1998, come modificato
dalla legge n. 205 del 2000) e pendendo la causa davanti
al giudice amministrativo, l'eventuale carenza di sua giurisdizione
a norma dell'art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 – a seguito
dell'espunzione della locuzione “i comportamenti” operata
da questa Corte – legittimerebbe (ex art. 5 del codice
di procedura civile) una pronuncia declinatoria della giurisdizione
solo ove fosse dichiarata costituzionalmente illegittima
la disposizione dell'art. 53, comma 1, che ex novo rende
il giudice amministrativo munito di giurisdizione: se è
vero, infatti, che la giurisdizione si determina con riguardo
alla legge vigente al momento della proposizione della domanda,
è anche vero che il sopravvenire della giurisdizione in
capo al giudice che originariamente ne era (o ne era divenuto)
sfornito impedisce – per pacifica giurisprudenza – la pronuncia
declinatoria.
4.– Le questioni sono fondate nei limiti di seguito precisati.
4.1.– Entrambe le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus
sono riconducibili alle ipotesi tradizionalmente denominate
(in giurisprudenza e dottrina) di occupazione appropriativa
(ovvero, anche, di accessione invertita o espropriazione
sostanziale): il che si verifica quando il fondo è stato
occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità,
e pertanto nell'ambito di una procedura di espropriazione,
ed ha subìto una irreversibile trasformazione in esecuzione
dell'opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia
intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo
a produrre l'effetto traslativo della proprietà.
Tale fenomeno viene contrapposto a quello cosiddetto di
occupazione usurpativa, caratterizzato dall'apprensione
del fondo altrui in carenza di titolo: carenza universalmente
ravvisata nell'ipotesi di assenza ab initio della
dichiarazione di pubblica utilità, e da taluni anche nell'ipotesi
di annullamento, con efficacia ex tunc, della dichiarazione
inizialmente esistente ovvero di sua inefficacia per inutile
decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera
pubblica.
Nel caso dell'occupazione appropriativa, perfezionandosi
con l'irreversibile trasformazione del fondo la traslazione
in capo all'amministrazione del diritto di proprietà, il
proprietario del fondo non può che chiedere la tutela per
equivalente, laddove, nel caso dell'occupazione usurpativa
(rectius: nelle ipotesi – in relazione a taluna delle
quali non v'è unanimità di consensi – ad essa riconducibili)
il proprietario può scegliere tra la restituzione del bene
e, ove a questa rinunci così determinando il prodursi (dei
presupposti) dell'effetto traslativo, la tutela per equivalente.
4.2.– È evidente che la soluzione della questione di legittimità
costituzionale in esame non può che muovere da quanto questa
Corte, con la più volte citata sentenza n. 204 del 2004,
ha statuito riguardo all'art. 35 (come modificato dall'art.
7, lettera c, della legge n. 205 del 2000) del d.lgs.
n. 80 del 1998; statuizione, va precisato, e non già obiter
dictum, in quanto la Corte – investita della questione
di legittimità costituzionale della devoluzione alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo dei “blocchi di materie”
relative ai servizi pubblici ed all'edilizia ed urbanistica
e del potere, altresì, di giudicare di azioni risarcitorie
riconosciutogli come attributo della giurisdizione esclusiva
– non poteva non considerare, quanto meno con riferimento
al disposto dell'art. 35, comma 1, se anche la tutela risarcitoria
fosse configurabile come una “materia” devoluta in blocco
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In proposito questa Corte ha statuito che «il potere riconosciuto
al giudice amministrativo di disporre, anche attraverso
la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del
danno ingiusto non costituisce sotto alcun profilo una nuova
“materia” attribuita alla sua giurisdizione, bensì uno strumento
di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio
(e/o conformativo), da utilizzare per rendere giustizia
al cittadino nei confronti della pubblica amministrazione».
4.3.– I principi appena ricordati impongono di escludere
che, per ciò solo che la domanda proposta dal cittadino
abbia ad oggetto esclusivo il risarcimento del danno, la
giurisdizione competa al giudice ordinario: ciò dicendo
non intende questa Corte prendere posizione sul tema della
natura della situazione soggettiva sottesa alla pretesa
risarcitoria, ovvero sulla natura (di norma secondaria,
id est sanzionatoria di condotte aliunde vietate,
oppure primaria) dell'art. 2043 cod. civ., ma esclusivamente
ribadire che laddove la legge – come fa l'art. 35 del d.lgs.
n. 80 del 1998 – costruisce il risarcimento del danno, ai
fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario
e giudice amministrativo, come strumento di tutela affermandone
– come è stato detto – il carattere “rimediale”, essa non
viola alcun precetto costituzionale e, anzi, costituisce
attuazione del precetto dell'art. 24 Cost. laddove questo
esige che la tutela giurisdizionale sia effettiva e sia
resa in tempi ragionevoli.
In altri termini, al precedente sistema che, in considerazione
della natura intrinseca di diritto soggettivo della situazione
giuridica conseguente all'annullamento del provvedimento
amministrativo, attribuiva al giudice ordinario «le controversie
sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento
di atti amministrativi» (così l'art. 35, comma 5, del d.
lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7, lettera
c della legge n. 205 del 2000), il legislatore ha
sostituito (appunto con l'art. 35 cit.) un sistema che riconosce
esclusivamente al giudice naturale della legittimità dell'esercizio
della funzione pubblica poteri idonei ad assicurare piena
tutela, e quindi anche il potere di risarcire, sia per equivalente
sia in forma specifica, il danno sofferto per l'illegittimo
esercizio della funzione.
Da ciò consegue che, ai fini del riparto di giurisdizione,
è irrilevante la circostanza che la pretesa risarcitoria
abbia – come si ritiene da alcuni –, o non abbia, intrinseca
natura di diritto soggettivo: avendo la legge, a questi
fini, inequivocabilmente privilegiato la considerazione
della situazione soggettiva incisa dall'illegittimo esercizio
della funzione amministrativa, a questa Corte competeva
(e compete) solo di valutare se tale scelta del legislatore
– di collegare, cioè, quanto all'attribuzione della giurisdizione,
la tutela risarcitoria a quella della situazione soggettiva
incisa dal provvedimento amministrativo illegittimo – confligga,
o non, con norme costituzionali; ciò che, con la più volte
ricordata sentenza n. 204 del 2004, questa Corte ha escluso.
5.– Le considerazioni fin qui esposte rendono palese che
la questione di legittimità costituzionale sollevata dalle
ordinanze de quibus non può risolversi in base al
solo petitum, id est alla domanda di risarcimento
del danno, bensì considerando il fatto, dedotto a fondamento
della domanda, che si assume causativo del danno ingiusto.
Con espressione ellittica l'art. 53, comma 1, individua
(anche) nei “comportamenti” della pubblica amministrazione
il fatto causativo del danno ingiusto, in parte
qua riproducendo il contenuto dell'art. 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998 (come modificato dall'art. 7 della legge
n. 205 del 2000).
Tale previsione è costituzionalmente illegittima là dove
la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione di tali
“comportamenti”, attribuisce alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo controversie nelle quali sia
parte − e per ciò solo che essa è parte − la
pubblica amministrazione, e cioè fa del giudice amministrativo
il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di
garanzia della giustizia nell'amministrazione (art. 100
Cost.).
Viceversa, nelle ipotesi in cui i “comportamenti” causativi
di danno ingiusto – e cioè, nella specie, la realizzazione
dell'opera – costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti
amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di
indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili
all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione,
la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale,
costituendo anche tali “comportamenti” esercizio, ancorché
viziato da illegittimità, della funzione pubblica della
pubblica amministrazione.
In sintesi, i principi sopra esposti – peraltro già enunciati
da questa Corte con la sentenza n. 204 del 2004 – comportano
che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
delle controversie relative a “comportamenti” (di impossessamento
del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo,
di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente
illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva
di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere
ovvero in via di mero fatto.
L'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo
della tutela risarcitoria – non a caso con la medesima ampiezza,
e cioè sia per equivalente sia in forma specifica, che davanti
al giudice ordinario, e con la previsione di mezzi istruttori,
in primis la consulenza tecnica, schiettamente “civilistici”
(art. 35, comma 3) – si fonda sull'esigenza, coerente con
i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost.,
di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela
del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione
pubblica (così Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio
1999, n. 500 ), ma non si giustifica quando la pubblica
amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno
mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per
la cura dell'interesse pubblico.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art.
53, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325
(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
espropriazione per pubblica utilità – Testo B), trasfuso
nell'art. 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità – Testo A), nella parte in cui, devolvendo
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie relative a «i comportamenti delle pubbliche
amministrazioni e dei soggetti ad esse equiparati», non
esclude i comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente,
all'esercizio di un pubblico potere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 2006.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2006.
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