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dicembre 2004
PRINCIPALI
PROVVEDIMENTI DELL’AGCOM PUBBLICATI IN G.U.
• Delibera 24
novembre 2004, n. 410/04/Cons, pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom
in data 10/XII/04, in attesa di pubblicazione sulla G.U.
Con la delibera 410/04/Cons è formalmente iniziata in Italia
la revisione della regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni
elettroniche, ai sensi del nuovo framework comunitario (cd “1999
Review”), recepito in Italia con il Codice delle comunicazioni,
recato dal D.lgs 259/03.
Sono stati infatti messi a consultazione pubblica nazionale i primi
due mercati -il 3 ed il 5- (rispettivamente servizi telefonici locali,
nazionali e fisso-mobile per clienti residenziali e business su
reti fisse), indicati dalla Raccomandazione della Commissione 11
febbraio 2003, n.311, (cd “lista dei mercati rilevanti”).
Tralasciando il merito dei mercati identificati dall’Agcom
–tra l’altro in assoluta coerenza con le indicazioni
della Commissione Europea nella Raccomandazione sovracitata- si
ritiene però, dato che sono i primi due mercati ad essere
messi a consultazione pubblica, necessario svolgere un “cappello”
introduttivo sul modulo procedimentale che caratterizza le cd “analisi
di mercato” ai sensi del nuovo framework comunitario.
Probabilmente infatti, la principale innovazione nel passaggio dalla
normativa della prima fase di liberalizzazione (cd sistema “ONP”)
all’attuale della “1999 Review” consiste proprio
nella procedimentalizzazione delle analisi di mercato.
Il nuovo quadro infatti condiziona la sopravvivenza delle regole
attuali, e l’imposizione di nuove eventuali, all’espletamento
di una procedura complessa che interessa tanto le Autorità
nazionali di regolazione (ANR) che le Autorità Antitrust
che la Commissione Europea.
Ancora significativo del nuovo quadro normativo di riferimento è
la convergenza tra disciplina regolamentare e disciplina antitrust,
tramite una perfetta corrispondenza dei concetti di “significativo
potere di mercato”, tipico della regolazione, e “posizione
dominante”, frutto invece della giurisprudenza in materia
di diritto della concorrenza.
Alcuni hanno commentato il sistema attuale in termini di prevalenza
del diritto antitrust sulla regolamentazione nel cosiddetto “matrimonio
difficile” tra controllo ex post e regolazione ex ante. Questa
chiave di lettura, che indubbiamente presenta dei margini di verità,
non coglie forse però adeguatamente la specificità
più propria del meccanismo in esame, ossia la forte compressione
della discrezionalità dei Regolatori interni a tutto vantaggio
dell’armonizzazione comunitaria delle norme.
Si ritiene infatti che la principale caratteristica della nuova
regolamentazione sia proprio un accentramento funzionale a Bruxelles.
Si ricorda infatti che nel nuovo sistema gli unici mercati che possono
essere regolati in via ordinaria, senza attivare la procedura eccezionale
di cui all’art.7.4 della direttiva 7 marzo 2002, n.2002/21/CE
(cd “Quadro”), sono quelli indicati nell’apposita
Raccomandazione della Commissione n.311.
Si è passati dunque dalla precedente individuazione di quattro
macro-mercati, che consentivano ampia discrezionalità nella
segmentazione alle singole ANR, ai 18 attuali, i quali per dettaglio
costituiscono indubbiamente una griglia rigida per il Regolatore.
Le analisi di mercato trovano poi ulteriore disciplina di dettaglio
nelle “Linee guida della Commissione sui mercati rilevanti
nell’ambito del nuovo quadro regolamentare, relativamente
all’applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto
dalla direttiva “Quadro””, adottate il 9 luglio
2002, e nella “Raccomandazione relativa alle notificazioni,
ai termini e alle consultazioni di cui all’art.7 della direttiva
“Quadro””, adottata il 23 luglio 2003.
Merita un cenno inoltre la “Posizione Comune”, adottata
dall’ERG –European Regulators Group- lo scorso primo
aprile sull’approccio da seguire per la definizione di remedies
appropriati.
Sul piano interno, la procedura di analisi di mercato è disciplinata
dalla delibera 118/04/Cons, nonché relativamente all’accesso
ai documenti dalla delibera 335/03/Cons e relativamente alla procedura
di consultazione, ai sensi dell’art.11 del Codice delle comunicazioni,
dalla delibera 453/03/Cons.
Il percorso delineato è dunque il seguente: l’Agcom
individua il mercato rilevante, esprime la valutazione di concorrenzialità,
l’identificazione degli eventuali operatori dominanti e la
proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi
esistenti, ovvero in merito all’introduzione di nuovi.
Tale proposta viene pubblicata in G.U.; nel termine di 45 giorni
è sottoposta alle osservazioni degli interessati tramite
la consultazione prevista dalla citata delibera 453/03/Cons. Tale
delibera prevede che gli interessati possano sia inviare comunicazioni
scritte che, in caso di apposita istanza, essere auditi.
I partecipanti alla consultazione pubblica devono autodichiarare
i propri documenti da sottrarre all’accesso, nonché
gli specifici motivi che giustificano tale sottrazione alla pubblicità;
per gli altri documenti dovrà essere rilasciato un nulla
osta alla pubblicazione.
Una volta esaurita questa fase, la proposta di delibera, rivista
alla luce di eventuali osservazioni emerse in consultazione, viene
inviata all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, la quale, ai sensi dell’”Accordo di collaborazione”
del 27 gennaio 2004, rilascia parere entro 30 giorni.
Al termine di queste due fasi “nazionali”, la bozza
di delibera viene inviata alla Commissione Europea ed alle altre
ANR comunitarie per eventuali osservazioni. Prima di 30 giorni da
tale inoltro la ANR non può deliberare in via definitiva.
Nel caso si tratti di misure che possano pregiudicare il mercato
interno ovvero che intervengano su mercati non ricompresi nella
citata “Lista dei mercati rilevanti”, la Commissione
ha la facoltà di sospendere l’adozione delle misure
nazionali per 2 ulteriori mesi, ed in seguito eventualmente bloccarne
la definitiva adozione ovvero chiederne modificazioni.
• Delibera 23 novembre 2004, n.411/04/Cons,
pubblicata sul sito ufficiale Agcom in data 21/XII/04, in attesa
di pubblicazione sulla G.U.
Con la presente delibera inizia l’iter
di revisione degli obblighi regolamentari del mercato 7, tra quelli
individuati dalla Raccomandazione della Commissione Europea dell’11
febbraio 2003.
In particolare il settimo mercato riguarda le linee
affittate al dettaglio che ha di norma come clientela di riferimento
aziende multisede, con esigenze di collegamenti tra due o più
punti situati sul territorio nazionale.
La natura intrinsecamente simmetrica, l’elevata velocità
garantita e la capillare diffusione del servizio fanno sì
che le linee affittate possano essere impiegate anche per il trasporto
di dati internet.
In particolare l’offerta di linee affittate si distingue in
Circuiti diretti analogici (CDA) e Circuiti diretti numerici (CDN),
questi ultimi rappresentano un’evoluzione dei primi e consentono
prestazioni più efficienti. Negli ultimi anni i CDA sono
recessivi rispetto alle nuove offerte di CDN.
L’Agcom ha ritenuto di considerare entrambe le prestazioni
nell’unico mercato che però si è ritenuto, alla
luce dell’applicazione dei test comunitari, di segmentare
in due sottomercati a seconda della velocità di trasmissione:
1) mercato delle basse ed alte velocità (fino a 155Mbit/s
inclusi) e 2) mercato delle altissime velocità (oltre 155
Mbit/s), entrambi di estensione nazionale.
Anche a fronte di una continua erosione della propria quota di mercato,
in entrambi Telecom Italia è riconosciuto dominante.
Alla luce però dei cd. “3 criteri” indicati dalla
Commissione Europea si ritiene che solo il primo (mercato delle
basse ed alte velocità) sia suscettibile di regolazione ex
ante.
Gli orientamenti dell’Agcom sono soggetti alla consultazione
pubblica che terminerà il trentesimo giorno dalla pubblicazione
della presente delibera sulla G.U.
Per gli aspetti generali del procedimento delle analisi di mercato,
si rinvia a quanto detto a proposito della del.410/04/Cons.
• Delibere 30 novembre 2004, n.414/04/Cons,
pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom in data 22/XII/04,
in attesa di pubblicazione sulla G.U.
Con tale delibera viene avviato il procedimento di revisione regolamentare
dei mercati 4 e 6, tra quelli individuati nella Raccomandazione
della Commissione sui mercati rilevanti.
Tali mercati sono quelli relativi ai servizi di traffico internazionale
in postazione fissa.
L’analisi dell’Agcom, sulla base del grado di sostituibilità
e delle caratteristiche dell’offerta, ha individuato, conformemente
alla distinzione operata dalla Commissione Europea, due distinti
mercati: 1) telefonia internazionale residenziale e 2) telefonia
internazionale non residenziale, entrambi di estensione nazionale.
Sulla base di un’analisi prospettica relativa alla quota di
mercato di Telecom Italia, comunque in costante decrescita già
dal 2000, ed allo sviluppo della concorrenza, dovuta ai prezzi in
decremento, al crescente utilizzo delle schede prepagate, alla diffusione
dei phone center ed alla sostituibilità con i servizi mobili,
non si prevede in capo all’operatore dominante l’imposizione
di obblighi di controllo dei prezzi, se non nella parte relativa
al divieto di commercializzare offerte sotto-costo.
Gli altri obblighi che vengono proposti riguardano la trasparenza.
Anche per questi mercati il termine della consultazione pubblica
è di 30 giorni dalla pubblicazione della delibera in G.U.
Per gli aspetti generali si fa riferimento all’analisi svolta
in proposito della del.410/04/Cons
• Delibera 10 novembre 2004, n.254/04/Csp,
pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom in data 10/XII/04,
in attesa di pubblicazione sulla G.U.
L’articolo 1, comma 6, lett.B, n.2, della legge 249/97 attribuisce
all’Agcom la competenza ad emanare direttive concernenti i
livelli generali di qualità dei servizi e l’adozione,
da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi per ciascun
comparto di attività.
L’Agcom con la delibera 23 luglio 2003, n.179/03/Csp, ha approvato
la “direttiva generale in materia di qualità e carte
dei servizi di Tlc”.
Tale provvedimento ha dunque fissato un quadro generale, specificando
che per i comparti specifici sarebbero poi intervenute normative
più dettagliate.
Il successivo Codice delle comunicazioni, recato dal D.lgs 259/03,
mantiene ferme agli artt.61 e 72 le competenze Agcom in materia
di vigilanza sulla qualità dei servizi forniti agli utenti.
In particolare, il Codice prescrive che le imprese fornitrici del
servizio universale pubblichino le informazioni relative alla qualità
raggiunta nella fornitura di tale pacchetto di servizi; che tali
informazioni siano complete, di facile impiego da parte degli utenti
e comparabili; che l’Agcom fissi i valori obiettivo per il
servizio universale; che l’Agcom, dopo apposita consultazione,
possa prescrivere alle imprese fornitrici di servizi di comunicazione
di pubblicare ad uso dei clienti finali informazioni complete sulla
qualità; che tali informazioni avvengano dietro precisazione
dei relativi parametri e del format.
Il provvedimento in esame ha attuato le disposizioni del Codice
sovrarichiamate fissando:
1. i criteri specifici relativi agli obiettivi di qualità
per la fonia fissa, ed i metodi di misura e le modalità di
pubblicazione.
2. per l’anno 2005, gli obiettivi di qualità specifici
per il servizio universale, nonché i metodi di misura degli
indicatori generali di qualità e le modalità di pubblicazione
annuale degli obiettivi prefissati e dei risultati raggiunti.
3. un ulteriore indicatore di qualità, il tempo massimo di
riparazione dei malfunzionamenti.
Sulla base di tale delibera i gestori di fonia fissa sono dunque
tenuti ad utilizzare gli indicatori di qualità, nonché
le relative definizioni, i metodi ed i periodi di misurazione, riportati
negli allegati da 1 a 12; sono tenuti ad inviare un resoconto annuale
sui risultati raggiunti che sarà pubblicato sul sito Agcom,
nonché a pubblicare sulle proprie home page un resoconto
semestrale.
I fornitori del servizio universale sono tenuti a comunicare, entro
il 30 settembre di ogni anno, gli obiettivi di qualità nel
rispetto del principio del miglioramento progressivo dell’efficacia
e dell’efficienza dei servizi.
Sulla base del parere dei soggetti interessati l’Agcom fissa
loro gli obiettivi da raggiungere (per l’anno 2005 sono riportati
nell’allegato 14).
L’Agcom pubblicherà poi, al fine di facilitare l’accesso
degli utenti ad informazioni chiare e complete, tabelle comparative
dei risultati.
Con tali disposizioni la qualità dei servizi entra definitivamente
a far parte dello scenario competitivo, divenendone una delle principali
leve.
La delibera infatti si propone non solo di approcciare in senso
statico l’interesse dell’utente ad avere un servizio
di qualità, ma anche quello, tramite gli obblighi di pubblicazione
sovrariportati, di mettere in competizione gli operatori non solo
sulla convenienza delle tariffe ma anche sulla soddisfazione degli
utenti in un mercato evoluto, che richiede servizi sempre più
personalizzati.
• Delibera 3 novembre 2004, n.15/04/Cir,
in G.U. 9 dicembre 2004, n.288.
Tale provvedimento, con l’attribuzione delle nuove numerazione
per il servizio informazione abbonati, pone l’ultimo tassello
di una vicenda regolatoria, iniziata con la del.36/02/Cons, che
ha portato alla definitiva apertura al mercato dell’elenco
telefonico generale e del servizio d’informazione “12”.
Entrambi i mercati hanno condiviso parte dello stesso percorso a
causa della loro connessione al medesimo mercato a monte, il data
base degli abbonati al telefono.
Condicio sine qua non è stata dunque la disciplina del data
base unico, comprensivo dei numeri gestiti da tutti gli operatori,
anche quelli di rete mobile.
La vicenda merita qualche interesse per l’approccio regolatorio
seguito dall’Agcom per liberalizzare due prestazioni incluse
(rectius, in virtù dell’art.55 del Codice delle comunicazioni,
oggi una sola, l’elenco telefonico) nell’ambito del
servizio universale, ma che l’evoluzione del mercato e della
tecnologia ha consentito di aprire alla concorrenza.
In particolare, per quanto riguarda la vicenda del “12”,
il provvedimento in oggetto attua la modifica al Piano Nazionale
di Numerazione, recata con la del.9/03/Cir, con cui è stato
deciso di assegnare la decade “12xy”, inclusa nell’ambito
dei servizi a sovraprezzo di tipo sociale informativo, ai nuovi
servizi evoluti di enquiry.
In particolare, si fissano le misure di garanzie a tutela degli
utenti e della parità di trattamento tra tutti gli operatori,
ivi inclusi quelli sprovvisti di propria numerazione, ma che intendono
operare nel mercato delle directories come meri service providers.
Per tutelare i clienti sono state fissate delle soglie massime di
prezzo, valide anche per il servizio di completamento della chiamata
verso numerazioni geografiche, nonché un periodo di preavviso
neutro sulla cessazione del vecchio “12” gestito da
Telecom Italia.
L’utente deve poi, ad ogni chiamata, essere avvisato del costo
del servizio.
Sono invece dirette allo sviluppo di un mercato competitivo le misure
che hanno imposto la chiusura, oltre che ovviamente della vecchia
numerazione a due cifre “12” gestita in esclusiva da
Telecom Italia, anche dei servizi interni di rete in decade “4”,
sviluppati da alcuni operatori sia di rete mobile che fissa.
Infatti, consentire la coesistenza della nuova numerazione a 4 cifre
“12xy” con quella di più facile memorizzazione
a 3 cifre “412” avrebbe indubbiamente discriminato gli
operatori privi di rete propria.
Gli operatori di accesso si sarebbero avvantaggiati di una modalità
semplificata di fornitura del servizio, non giustificata ed in aperta
violazione del principio di parità di trattamento di utilizzazione
della numerazione.
Nella stessa direzione anche il divieto di fornire servizi di accesso
internet dial up in decade “12xy”.
Altra misura di rilievo a favore dei nuovi entranti è la
previsione di una fase transitoria di una certa consistenza.
Infatti, avendo fissato con un calendario di dettaglio l’operatività
a regime della nuova decade al 1 luglio 2005, si è dato loro
un tempo congruo per predisporre gli adempimenti tecnici e procedurali
necessari per la fornitura del servizio (es.approntamento dei call
center, ecc.).
Quanto all’assegnazione concreta dei codici numerici si è
stabilito un meccanismo equo e trasparente che, in ipotesi di richiesta
da parte di più operatori della medesima numerazione, prevede
un sorteggio.
La fornitura del servizio è subordinato al mero possesso
di un’autorizzazione generale.
Da segnalare che nel corpo della delibera non si rinviene una definizione
stringente del servizio informazioni, salvo l’accenno alla
possibilità di prestazioni evolute (es.programmazione dei
cinema, orari dei treni, ecc.).
Con la delibera in esame, l’Agcom ha disegnato, con un approccio
adattivo, un mercato aperto per la fornitura di un servizio che,
fino a qualche tempo fa, veniva ritenuto privo di prospettive.
In effetti, come dimostra il successo di alcuni servizi di enquiry
avanzati, le mutate condizioni tecnologiche hanno consentito di
sviluppare prestazioni in grado di rispondere alle esigenze della
clientela ben più complesse rispetto al fornire il mero numero
telefonico di un abbonato.
In questo mutato scenario, non è stato più giustificabile
mantenere un approccio da basico servizio universale e si è
deciso di aprire un mercato multi-operatore e multi-servizio.
Infatti l’Agcom ha sciolto nella direzione di un mercato aperto
entrambi gli interrogativi: se continuare a prevedere un servizio
informazioni abbonati basico, analogo al vecchio “12”,
ovvero consentire anche forme più avanzate e se configurarlo
come un servizio interno di rete degli operatori d’accesso
ovvero aperto anche ai meri service providers.
• Delibera 30 novembre 2004, n.417/04/Cons,
pubblicata sul sito ufficiale dell’Agcom in data 10/XII/04,
in attesa di pubblicazione sulla G.U.
Come noto, la legge 215/04 attribuisce all’Agcom il compito
di accertare che le imprese che operano nei settori indicati dall’art.
2, comma 1, lettera G, della legge 112/04 (si tratta del Sistema
Integrato delle Comunicazioni) e che fanno capo al titolare delle
cariche di governo, al coniuge ed ai parenti entro il secondo grado
non forniscano un “sostegno privilegiato” in violazione
delle leggi 223/90, 249/97, 28/00 e 112/04.
L’operatività della normativa primaria era subordinata
all’adozione, prescritta entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della legge medesima, di tale regolamento, che rende operativi
tutti i termini previsti dall’art.2 della legge 215/04.
In particolare dal trentesimo giorno successivo all’adozione
del presente regolamento hanno effetto le disposizioni sulle incompatibilità;
a decorrere dal medesimo termine l’Agcom entra nelle funzioni
di cui all’art. 7, commi 1 e 4 della legge 215 (accertamento
del sostegno privilegiato e relative sanzioni); sempre entro 30
giorni dall’adozione del presente regolamento, il titolare
delle cariche di governo deve effettuare le sue comunicazioni su
eventuali incompatibilità; entro i 60 giorni successivi a
quest’ultima scadenza devono invece essere presentate le dichiarazioni
sulle attività patrimoniali proprie e degli stretti parenti.
Un problema interpretativo, sollevato dall’art.2, legge 215,
e non chiarito dal presente regolamento, riguarda la data d’operatività
dei termini; la legge riferisce il dies a quo all’adozione
dei rispettivi regolamenti da parte dell’Agcom e dell’Antitrust,
prescindendo dalla loro pubblicazione in G.U..
Ciò ovviamente solleva alcune problematiche in merito alla
conoscibilità da parte degli interessati di testi normativi
ancora non pubblicati, e, come poi è avvenuto (l’Agcom
ha pubblicato il suo regolamento in G.U. il 10 dicembre, mentre
l’Agcm il primo dello stesso mese), cosa succeda qualora i
due regolamenti non siano contestuali. A sciogliere parzialmente
quest’ultimo interrogativo, l’art.24 della delibera
16 novembre 2004 dell’Agcm prescrive che dalla sua data di
pubblicazione decorrono i termini ex lege 215/04.
Motivi di coerenza sistematica fanno dunque ritenere che il dies
a quo sia il medesimo per entrambi gli organismi di garanzia (31
dicembre 2004).
La ratio legis è senz’altro quella d’impedire
che alcune imprese, in ragione dell’attività svolta,
possano provocare condizionamenti e squilibri nell’agone politico.
A tal fine la legge 215/04 ha introdotto in capo al titolare della
carica ed ai parenti stretti degli obblighi specifici di comunicazione
delle proprie attività patrimoniali nonché di eventuali
situazioni d’incompatibilità. È stato altresì
introdotto nel nostro ordinamento una figura specifica di illecito,
il cui accertamento è il fulcro dell’attività
demandato all’Agcom per il settore delle comunicazioni.
Da un lato dunque i soggetti in potenziale conflitto d’interessi
sono tenuti a tutte le comunicazioni prescritte e dall’altro
l’Agcom al monitoraggio.
Viene dunque introdotta una presunzione di conflitto d’interessi
che opera in una pluralità di situazioni in presenza delle
quali si ritiene che il titolare della carica di governo, in ragione
della funzione rivestita, sia incompatibile con l’interesse
pubblico.
Il nuovo illecito, che riguarda specificatamente il settore delle
comunicazioni, si caratterizza indubbiamente invece per la sua complessità
di fattispecie aperta.
Infatti l’aver richiamato per definire il sostegno privilegiato
le leggi che regolano l’audiovisivo, porta a concludere che
la condotta strumentale si realizzi mediante lesioni del pluralismo
e degli altri principi di lealtà, completezza e trasparenza
dell’informazione. Restano invece fuori le altre norme che
riguardano la modalità d’esercizio dell’attività
televisiva (si pensi ad es. alle norme sui messaggi pubblicitari
oppure sulla tutela dei minori).
Di tutto rilievo è dunque la tipizzazione contenuta nell’art.1,
comma 2, della delibera in esame, ove l’Agcom ha evitato di
circoscrivere eccessivamente il novero delle condotte, potenzialmente
integranti il sostegno privilegiato, tramite una definizione che
lo riconduce a “qualsiasi forma di vantaggio, diretto o indiretto,
politico, economico, di immagine al titolare di cariche di governo”.
Un dato che non è sufficientemente chiarito è se il
sostegno privilegiato punito sia solo quello diretto al titolare-persona
fisica della carica o anche alla coalizione politica di riferimento:
su questo è di tutta l’importanza l’indirizzo
intepretativo che sposerà la prassi, del resto determinante
in una fattispecie astratta così aperta. Altro elemento di
rilievo sarà la predisposizione di indici, oltre che di natura
quantitativa, eventualmente anche qualitativa per pesare il sostegno.
La disciplina del procedimento prevede l’incardinamento organizzativo
di un’apposita Unità speciale per il conflitto d’interessi
nell’ambito della Segreteria Generale dell’Agcom.
Tale unità, oltre a raccogliere i dati patrimoniali e sulle
incompatibilità, si attiva d’ufficio o su denuncia
per sanzionare eventuali violazioni e sostegni privilegiati.
La denuncia deve contenere, a pena di improcedibilità o infondatezza,
una serie di requisiti, ed in particolare una dettagliata descrizione
del comportamento in questione.
Dall’avvio del procedimento, ad opera del Responsabile dell’Unità,
decorre il termine di 150 giorni per la sua conclusione, prorogabili
di ulteriori 60, qualora il Consiglio dell’Agcom richieda
alla struttura competente un supplemento d’istruttoria.
L’esito può essere l’archiviazione ovvero la
diffida; in tale ultimo caso, qualora l’impresa persista nel
comportamento e non ottemperi l’Agcom può irrogare
la sanzione amministrativa ex art.1, comma 31, della legge 249/97
(da 10.329 a 258.228 euro), aumentata fino ad un terzo.
Ovviamente restano salve le altre sanzioni previste nell’ordinamento,
specie quelle di cui alle leggi 223/90, 28/00 e 112/04, qualora
concretamente applicabili alla fattispecie.
L’Agcom è tenuta a riferire al Parlamento con comunicazione
motivata sui provvedimenti sanzionatori adottati e sulle incompatibilità
riscontrate; ad ogni modo è tenuta a riferire con cadenza
semestrale.
Tramite questa comunicazione si riporta nell’ambito politico
la violazione delle norme in materia di conflitto politico; è
da ritenere che questa, che colpisce l’uomo politico in prima
persona, costituirà forse la sanzione di maggiore deterrenza.
Per approfondire la tematica si consiglia anche la lettura della
deliberazione 16 novembre 2004 dell’Agcm, in G.U. 1 dicembre
2004, n.282.
RASSEGNA DELL'ATTIVITA'
REGOLAMENTARE E GIURISPRUDENZIALE COMUNITARIA
• Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento
Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle
Regioni del 2 dicembre 2004, n.COM (2004) 759 def, in attesa di
pubblicazione sulla GUCE.
Sulla pagina www.uropa.eu.int/information_society/topics/ecomm/doc/all_about/implementation_enforcement/annualreports/10threport/com20040759it.pdf
è disponibile il 10° Rapporto della Commissione sulla
regolamentazione e i mercati europei delle comunicazioni elettroniche
per il 2004.
Tale documento, oltre a rappresentare un utile bilancio sul mercato
delle comunicazioni per l’anno corrente, è un evento
estremamente atteso dal mercato, in quanto è la sede in cui
la Commissione Europea fa la pagella dell’attività
dei singoli Regolatori nazionali, dedicando una sezione di approfondimento
a ciascuno Stato membro.
A livello generale, si segnala sui servizi fissi un periodo di tagli
dei costi e riduzione dei debiti; mentre l’innovazione nei
servizi mobili e a larga banda e, in misura minore, in quelli tradizionali
fissi, orienta la crescita.
La crescita complessiva del settore, stimata al 4,6% per il 2004,
si è stabilizzata e supererà quella del PIL per l’UE
a 25 membri.
I servizi fissi dati e i servizi mobili –con crescite rispettivamente
dell’11,5% e del 7%- sono i motori trainanti.
Dietro questi trend generali sono sottesi casi particolari.
Infatti, la telefonia fissa tradizionale ha subito un declino di
valore, a causa del ribasso delle tariffe provocato dalla concorrenza,
che per la prima volta da molti anni ha segnato un incremento numerico
degli operatori attivi; invece la larga banda ha avuto una crescita
imponente (+72% delle linee, rispetto l’anno precedente).
Gli utili generati dalle reti mobili superano quelli delle reti
fisse (nell’UE a 25 il tasso di penetrazione dei cellulari
è dell’83%, a fronte dell’87% della UE a 15,
per un totale di 379 milioni di abbonati, di cui 2,6 UMTS).
A livello di legislazione primaria ancora 5 Stati (Belgio, Repubblica
Ceca, Estonia, Grecia e Lussemburgo) non hanno recepito le 5 direttive
del 2002; mentre in 8 (Spagna, Francia, Cipro, Lettonia, Polonia,
Slovenia e Slovacchia) il quadro regolamentare secondario non è
ancora soddisfacente.
In 3 casi la Commissione ha fatto ricorso al suo potere di veto
per bloccare analisi di mercato nazionali (caso FI/2003/0024 e FI/2003/0027
per la Finlandia e caso AT/2004/0090 per l’Austria).
A livello normativo la Commissione ha individuato i seguenti problemi
principali: lesioni dell’indipendenza ed imparzialità
di alcuni Regolatori nazionali a causa delle partecipazioni statali
nel settore e di direttive impartite dagli Esecutivi; lunghezza
delle procedure di ricorso contro le decisioni dei Regolatori.
Altre preoccupazioni vertono su alcune difformità in materia
di tasse per i diritti d’uso, di fornitura del servizio universale;
destano altresì dubbi alcune normative nazionali sullo spamming
commerciale e che impongono di conservare i dati di traffico per
periodi temporali estesi.
Relativamente all’Italia, la crescita del mercato delle Tlc
ha segnato un incoraggiante +5,2% (+0,6% rispetto alla media UE).
Uno dei principali fatti è stato il sorpasso dei ricavi della
fonia mobile (16,7 miliardi di euro) su quella fissa (16 miliardi
di euro).
La quota di mercato dell’ex incumbent fisso è complessivamente
scesa al 68%; il restante 24,6% è in mano ai secondi tre
operatori; mentre il residuo 7,5% è diviso tra ulteriori
otto operatori.
A luglio 2004 erano attive 3,5 milioni di linee broadband, di cui
il 92% in tecnologia Adsl, circa il 5% in fibra ottica ed il 3,4%
via satellite.
In virtù di una regolazione molto efficace, l’Unbundling
del Local Loop ha raggiunto quota 700 mila linee attive, livello
tra i più alti in Europa.
Di tutto rispetto il numero di abbonati alla fonia mobile 3G, circa
2 milioni, che rende il mercato italiano UMTS il primo in Europa.
Relativamente all’Agcom si segnala positivamente che, dopo
anni di incertezze, è stata notificata alla Commissione la
ripartizione delle competenze tra esse ed il Ministero, e che nel
gennaio è stato siglato un Accordo quadro con l’Authority
Antitrust.
Alcune interviste di players del mercato hanno fatto risaltare una
generale soddisfazione per la regolazione italiana, anche se sono
state censurate alcune lentezze nel processo decisionale, dovute
in gran parte alla scarsezza di mezzi e risorse a disposizione del
Regolatore.
• Ordinanza della Corte di Giustizia
del 27 settembre 2004, nella causa C 470/02 P: Union europèenne
de radio-tèlevision (UER) contro Commissione europea, in
GUCE 18 dicembre 2004, n.314/2
La Corte di giustizia respinge il ricorso dell’Union europèenne
de radio-televison (di seguito l’UER) contro la sentenza resa
dal Tribunale di I grado (II sez.ampliata) l’8 ottobre 2002
nelle cause riunite T-185/00; T-216/00; T-299/00; T-300/00, proposte
da M6 et al. contro la Commissione Europea, confermando dunque l’annullamento
del provvedimento di esenzione individuale, ex art.81 c.3, (decisione
2000/400/CE) rilasciato all’UER per il sistema di acquisizione
e negoziazioni collettiva dei diritti per la trasmissione televisiva
nell’ambito del sistema “Eurovisioni”, ed in particolare
delle manifestazioni sportive internazionali di spicco (Olimpiadi,
Mondiali di Calcio, etc).
Tra le maglie di queste decisioni del giudice comunitario è
possibile ricostruire alcuni criteri direttivi per rendere compatibile
con la normativa antitrust la gestione collettiva degli eventi pregiati
tv: questo sforzo del giudice diventa tanto più utile in
un momento in cui la digitalizzazione dei contenuti e la convergenza
delle piattaforme rende content oriented la catena del valore delle
comunicazioni elettroniche, con conseguente ri-organizzazione degli
attori del mercato anche in forma collettiva.
Altro elemento significativo è l’avallo del giudice
all’individuazione da parte della Commissione di un mercato
specifico, la trasmissione di eventi sportivi internazionali di
spicco.
Questa decisione comporterà una sicura svolta nella trasmissione
degli eventi pregiati, in cui di fatto viene a cessare il regime
di esclusiva finora goduto dalle emittenti parte dell’UER.
L’UER è un’associazione professionale senza scopo
di lucro, costituita a Ginevra nel 1950 da emittenti radiotv per
rappresentare gli interessi dei propri membri, in particolare promovendo
l’interscambio di programmi tramite “Eurovisioni”
ed “Euroradio” (per l’Italia, ne è parte
la Rai).
Tutti i membri attivi UER (che devono soddisfare alcuni “criteri
d’adesione”) possono partecipare ad un sistema di acquisizione
in comune e di ripartizione dei diritti per le manifestazioni sportive
internazionali.
La condicio sine qua non a cui la Commissione ha subordinato l’esenzione,
impugnata ed annullata dal giudice di prime cure, è stata
la previsione nel regolamento dell’associazione di un regime
d’accesso a tali eventi per le emittenti “non aderenti”
aperto, trasparente e non discriminatorio.
In particolare per le manifestazioni sportive di spicco è
previsto un regime di concessione di sublicenze che consentono alle
terze parti di trasmettere di norma in differita (con la previsione
di un margine di embargo temporale), ed eccezionalmente in diretta
qualora gli eventi non siano stati utilizzati, anche in minima parte,
dagli “aderenti” all’UER (criterio di residualità).
La disciplina negoziale distingue poi tra emittenti in chiaro ed
emittenti pay, con norme di favore per quest’ultime, le quali
non sono soggette per le trasmissioni in diretta al principio di
residualità che vale invece per le prime.
Evidentemente tale meccanismo negoziale penalizza le emittenti generaliste
le quali di fatto si sono trovate escluse dai grandi eventi tv sportivi,
quali le Olimpiadi ed i Mondiali di Calcio che presentano evidentemente
maggiore appeal per gli inserzionisti pubblicitari.
I mercati interessati sono essenzialmente due: il mercato a monte
dell’acquisizione dei diritti sportivi wholesale, ove l’UER
è in concorrenza con altri grandi gruppi europei, e quello
a valle della trasmissione degli eventi nelle singole realtà
linguisticamente omogenee, ove gli “aderenti” all’UER
sono singolarmente in concorrenza con i “non aderenti”.
Il sistema “Eurovisioni” comporta due tipi principali
di restrizioni: da un lato la gestione collettiva limita la concorrenza
tra gli stessi aderenti sia nel mercato a monte dell’acquisto
che in quello a valle della trasmissione, e dall’altro il
regime delle esclusive limita l’accesso di terze parti alla
programmazione detenuta in esclusiva dall’UER.
Nell’analisi svolta dalla Commissione nel provvedimento impugnato
viene adombrata la possibilità, per entrambi i mercati, di
un ulteriore segmentazione a livello di grandi eventi sportivi internazionali
di spicco.
Tuttavia, la Commissione, secondo una certa prassi seguita in casi
similari, non ha ritenuto di definire precisamente il mercato né
geografico né del prodotto, pur prendendo come punto di riferimento
il mercato più ristretto possibile, quali i Giochi Olimpici.
Il Tribunale non ha censurato tale imprecisa definizione quanto
la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla norma per poter
concedere l’esenzione, ritenendo poi assorbite le altre doglianze.
In particolare, anche sulla base di alcune ulteriori restrizioni
riscontrate a livello pratico che ostacola la concessione delle
sublicenze ai “non aderenti”, il Tribunale ha accolto
la censura dei ricorrenti per aver la Commissione commesso un errore
manifesto di valutazione nell’applicazione dell’art.81,
n.3, lett.B.
Infatti non si è ritenuto che il regime dell’accesso
delle terze parti “non aderenti” al sistema “Eurovisioni”
sia tale da limitare la compressione della concorrenza nello specifico
mercato.
La mancanza anche di una sola delle quattro condizioni indicate
dall’art.81, Tratt.Ce, per la concessione dell’esenzione
è sufficiente, secondo una giurisprudenza del tutto consolidata,
cui entrambi i gradi di giudizio aderiscono, per l’illegittimità
della decisione che viene pertanto caducata.
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