| TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - Sentenza 28 maggio
2005 n. 85
Pres. Greco Est. Scola
Hidraulics Car (avv.ti E. e M. Conte) c/ Provincia di Arezzo
(avv.ti Manneschi e Brizzolari) |
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ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA
DESTINATE ALLA PRODU-ZIONE DI ENERGIA ELETTRICA – SCADENZA
– PROROGA – APPLICABILITÀ ALLE PICCOLE DERIVAZIONI – ESCLUSIONE
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L’art. 12, n. 7 del d.lgs. 16 marzo 1999,
n. 79, come integrato dal terzo periodo dell’art. 23.8 del
D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e dal comma 72 dell’articolo
unico della legge 23 agosto 2004 n. 239, sulla proroga della
scadenza delle derivazioni di acqua pubblica destinate alla
produzione di energia elettrica, non si applica alle piccole
derivazioni
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GIOVANNI
TULUMELLO
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| Nota sent. 82 del
2005 TSA
| 1.
Per comprendere la scelta interpretativa
del Tribunale superiore occorre ripercorrere,
in breve, la storia dell’istituto della
rinnovazione delle piccole derivazioni di
acqua pubblica destinate alla produzione
di energia elettrica.
Mentre per le grandi derivazioni di acqua
a scopo di produzione di energia elettrica
il testo unico sulle acque pubbliche approvato
con il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 non
prevedeva la possibilità di rinnovazione,
l’art. 30 del detto testo legislativo stabiliva
e stabilisce (perché la norma è tuttora
in vigore) che esse “…sono rinnovate
in conformità dell’art. 28…”, vale a
dire “…qualora persistano i fini della
derivazione e non ostino superiori ragioni
di interesse pubblico…” (art. 28, cit.).
Lo Stato ha dovuto emanare ben tre leggi
di proroga delle concessioni di derivazioni
di acque pubbliche (8 gennaio 1952 n. 42;
2 febbraio 1968 n. 53; 24 maggio 1978 n.
228), cui hanno fatto seguito quelle di
numerose regioni, allorché la competenza
legislativa nella materia è passata ad esse.
Con la legge di nazionalizzazione delle
imprese che esercitavano l’attività di produzione
di energia elettrica (la legge 6 dicembre
1962 n. 1643) fu stabilito che tutte le
concessioni di derivazioni per forza motrice
trasferite all’ENEL, e quelle ad esso accordate
in futuro, sia che avessero ad oggetto grandi
derivazioni, sia che si riferissero a piccole
derivazioni, non avrebbero avuto scadenza
(art. 4, n. 9), e questo perché l’ENEL era
l’ente al quale il legislatore aveva assegnato
il compito di gestire il monopolio del settore
elettrico del paese.
Abolito il monopolio statale della produzione
di energia elettrica ed adottato il principio
della privatizzazione della relativa attività,
non aveva più senso mantenere la perpetuità
delle concessioni dell’ENEL; di conseguenza,
con l’art. 12, comma 6, del decreto legislativo
16 marzo 1999 n. 79, si è stabilito che
le concessioni dell’ENEL relative alle grandi
derivazioni idroelettriche sarebbero scadute
al termine di trenta anni decorrenti dalla
entrata in vigore del decreto.
Il successivo comma dello stesso articolo
(il comma settimo) recita testualmente:
“Le concessioni scadute o in scadenza
entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate
a quest’ultima data e i titolari di concessione
interessati, senza necessità di alcun atto
amministrativo, proseguono l’attività, dandone
comunicazione all’ammini-strazione concedente
entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, fatto salvo
quanto previsto al comma 2 del successivo
art. 16” (il quale si riferisce alle
norme di attuazione degli statuti della
Regione Autonoma Valle d’Aosta e delle Province
di Trento e Bolzano).
L’art. 12, comma 6, del d. lgs. n. 79 del
1999 non aveva menzionato le piccole derivazioni
di acque destinate alla produzione di energia
elettrica trasferite all’ENEL ovvero a detto
ente rilasciate. Alla presunta dimenticanza
si è ovviato con il terzo periodo dell’art.
23, comma 8, del D. Lgs. 11 maggio 1999
n. 152 il quale ha stabilito che “le
piccole derivazioni ad uso idroelettrico
di pertinenza dell’ENEL, per le quali risulti
decorso il termine di trenta anni fissato
dal comma 7 (che si applica a tutte
le concessioni non irrigue) sono prorogate
per ulteriori trenta anni a far data dall’entrata
in vigore del decreto legislativo 16 marzo
1999 n. 79, previa presentazione della relativa
domanda entro il 31 dicembre 2005”.
Finalmente, con il comma 72 dell’articolo
unico della legge 23 agosto 2004 n. 239
è stato previsto che “l’art. 23 comma
8, terzo periodo, del decreto legislativo
11 maggio 1999 n. 152 si applica anche alle
piccole derivazioni ad uso idroelettrico
di pertinenza di soggetti diversi dall’ENEL
S.p.a., previa presentazione della relativa
domanda entro il 31 dicembre 2005”.
2. Dato questo quadro di riferimento, può
passarsi all’esame della fattispecie dedotta
nel giudizio deciso con la sentenza in commento.
La Provincia di Arezzo aveva rigettato la
domanda di rinnovo di alcune concessioni
di derivazione di acque pubbliche. La società
concessionaria aveva impugnato tale diniego
per mancata applicazione della normativa
sulla proroga automatica.
Il Tribunale Superiore sembra aver fondato
la propria decisione su di una lettura frammentata,
e non sistematica, del richiamato quadro
normativo, negando l’applicabilità del rinnovo
ex lege sulla base dell’assunto che
la normativa richiamata dalla ricorrente,
“disponendo positivamente il tacito rinnovo
(previa istanza entro il 31 dicembre 2005)
delle piccole derivazioni ENEL (e non solo
quelle se idroelettriche), prova che in
precedenza le piccole derivazioni (come
quella pervenuta alla Società ricorrente
e scaduta ben prima dell’entrata in vigore
della legge n. 239/2004), non erano state
prorogate”.
La criptica motivazione della sentenza non
lascia intendere quale sia la ragione che
ha portato ad escludere il tacito rinnovo
delle piccole derivazioni ad uso idroelettrico
di pertinenza di soggetti diversi dall’ENEL
S.p.a., invece esplicitamente disposto
dal comma 72 dell’articolo unico
della legge n. 239 del 2004.
Anche l’accenno al fatto che la piccola
derivazione concessa alla Società ricorrente
fosse “scaduta ben prima dell’entrata
in vigore della legge n. 239/2004” non
appare decisivo per escludere o limitare
il tacito rinnovo.
Che la proroga riguardi le concessioni scadute
e in scadenza emerge in maniera chiara dalla
lettera della legge: il comma 72 dell’articolo
unico della legge n. 239 del 2004, fa infatti
riferimento all’art. 23, comma 8, terzo
periodo, del d.lgs. n. 152 del 1999, che
a sua volta si collega all’art. 12, comma
6, del d. lgs. n. 79 del 1999, il quale
esplicitamente si riferisce alle “concessioni
scadute o in scadenza…”.
L’unico argomento che è dato desumere a
fondamento della richiamata affermazione
contenuta nella sentenza in commento, potrebbe
essere allora legato ad un profilo di efficacia
nel tempo della nuova norma (il citato comma
72).
La cui struttura, tuttavia, depone nel senso
della natura di norma di interpretazione
autentica del precedente art. 23 comma 8,
terzo periodo, del d.lgs. n. 152 del 1999,
sotto il profilo della individuazione della
portata applicativa. E, come ben noto, la
interpretazione autentica si caratterizza
per la sua naturale retroattività, in quanto
salda la norma scelta dal legislatore alla
disposizione originaria “con il connaturato
effetto retroattivo” (così, tra le molte,
sent. n. 376 del 2004 della Corte costituzionale).
Oltre all’argomento letterale, e a quello
strutturale, anche il profilo funzionale
sembra deporre nel senso della natura del
comma 72 come norma di interpretazione autentica:
diversamente ragionando, infatti - e prescindendo
dalla rilevata, necessaria (sul piano logico-sistematico)
saldatura con la disciplina di cui agli
articoli 23, comma 8, terzo periodo, del
d.lgs. n. 152 del 1999, e 12, comma 6, del
d. lgs. n. 79 del 1999 (il quale, come ricordato,
esplicitamente si riferisce alle “concessioni
scadute o in scadenza…”) – non si
comprende quale dovrebbe essere l’ambito
applicativo della norma in esame, alla quale
non sarebbe dunque possibile attribuire
una reale funzione normativa.
Così individuata la natura e la funzione
della norma in esame, pertanto, tutte le
piccole derivazioni ad uso idroelettrico
di pertinenza anche di soggetti diversi
dall’ENEL S.p.a., devono ritenersi prorogate
al 1° aprile 2029, data di scadenza del
trentennio che decorre dalla data di entrata
in vigore del d. lgs. n. 79 del 1999.
Non resta dunque che auspicare che successive
pronunce possano chiarire questo non marginale
profilo dell’applicazione della nuova disciplina,
evitando il consolidarsi di un’opzione interpretativa
che lascia aperti forti dubbi in ordine
alla ricostruzione sistematica del dato
normativo.
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