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1. I professori che godono del beneficio
di essere collocati a riposo al compimento del settantesimo
anno di età non possono avvalersi cumulativamente a tale
beneficio dell’ulteriore prolungamento del servizio per
un biennio che ai sensi dell’art. 16 l. 503/92 si aggiunge
ai limiti ordinari del collocamento a riposo.
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2. Non ricorre la violazione dell’art. 21
nonies della l. 241/90 s.m.i. sotto il profilo della tardività
rispetto al termine congruo entro il quale può essere disposto
l’annullamento d’ufficio quando l’annullamento è stato disposto
prima che l’atto acquisisse efficacia.
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3. Non si applica l’art. 1, 136° co. l. 311/2004
ai rapporti di impiego dei professori universitari in quanto
non sono stati privatizzati.
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