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n. 11-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE I - Sentenza 9 novembre 2005 n. 3470
Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto
Roberto Jona (avv. Motta e Torrani) c. Università degli Studi di Torino (Avv. Stato)


1. Pubblico Impiego – Collocamento a riposo – Beneficio derivante da norma speciale e beneficio derivante da disciplina generale del collocamento a riposo – Non cumulabilità – Inapplicabilità dell’art. 16 d.lgs 503/92

 

2. Atto amministrativo – violazione dell’art. 21 nonies l. 241/90 s.m.i. – Tardività – Anteriorità dell’annullamento rispetto al momento in cui l’atto ha acquisito efficacia – Non ricorre.

 

3. Pubblico Impiego – Professori universitari – Art. 1, 136° co. l. 311/2004 – Inapplicabilità.

1. I professori che godono del beneficio di essere collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età non possono avvalersi cumulativamente a tale beneficio dell’ulteriore prolungamento del servizio per un biennio che ai sensi dell’art. 16 l. 503/92 si aggiunge ai limiti ordinari del collocamento a riposo.

 

2. Non ricorre la violazione dell’art. 21 nonies della l. 241/90 s.m.i. sotto il profilo della tardività rispetto al termine congruo entro il quale può essere disposto l’annullamento d’ufficio quando l’annullamento è stato disposto prima che l’atto acquisisse efficacia.

 

3. Non si applica l’art. 1, 136° co. l. 311/2004 ai rapporti di impiego dei professori universitari in quanto non sono stati privatizzati.


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